Il nuovo quadro RW 2024 ed il nuovo quadro W per i 730

 

Il quadro deve essere compilato anche per assolvere agli obblighi del versamento dell’imposta sul valore delle cripto-attività anche in assenza di un intermediario, da tutti i soggetti residenti nel territorio dello Stato che detengono cripto-attività, mentre le società di capitali – escluse dall’adempimento del monitoraggio fiscale – liquidano l’imposta nella sezione XXVI del quadro RQ.

L’imposta si applica nella misura del 2 per mille, da versare secondo le modalità e i termini delle imposte sui redditi. La base imponibile è costituita dal valore delle cripto-attività al termine di ciascun anno solare rilevato dalla piattaforma exchange, dove è avvenuto l’acquisto della stessa. In assenza del già menzionato valore, deve farsi riferimento al costo di acquisto delle cripto-attività e qualora non siano più possedute alla data del 31.12, si deve far riferimento al valore rilevato al termine del periodo di detenzione.

Le valute virtuali sono state espunte dal codice 14 che viene, quindi, destinato al monitoraggio delle attività finanziarie non inquadrabili altrove ed è loro stato destinato il nuovo codice 21 

Le istruzioni alla colonna 4 relativa al Paese estero ove è detenuto l’investimento, precisano che tale codice non è obbligatorio nel caso di compilazione per dichiarare le “valute virtuali”. Le specifiche tecniche stabiliscono che la casella 4 può essere omessa se, nella colonna 3, si indica il codice 21 segnalato in precedenza. 

Una ulteriore novità del Modello redditi 2024 definitivamente approvato, è rappresentato dal superamento delle novità inserite nel modello in bozza per cui alcune caselle quali, ad esempio, quelle relative alla titolarità effettiva, sarebbero state dedicate ai casi in cui era dovuta l’Ivafe. 

NOVITA': il neonato quadro W del Modello 730 che quindi potrà adempiere a tale compito.

Il modello 730 contiene (da quest’anno) anche i redditi di capitale soggetti alla tassazione sostitutiva che generalmente erano accolti nel rigo RM12 del Modello Redditi PF. Non è presente, invece, il quadro RT per il quale si dovrà continuare ad utilizzare il Modello Redditi.

 

Sospensione rate mutuo Ques. n.344285

Ques.: N.  344285 - Rub. 810

TESTO QUESITO

Ho contratto un mutuo per l'acquisto di prima casa .Adesso mi trovo gia' da qualche mese a non poter onorare alla rata mensile ,per motivi di famiglia .Cortesemente vogliate indirizzarmi di come posso procedere per richiedere un periodo di conforto,e se ci sono leggi che possono aiutarmi.

Anno di accensione mutuo 2007

rate arrivate a scadenza e non pagate 7

mutuo intestato anche alla moglie,che lavorava quando fu sottoscritto,e licenziata gia da un anno.

Sicuro di una risposta esaustiva vi saluto

RISPOSTA

Il lettore potrebbe presentare richiesta di sospensione del pagamento della rata del mutuo per l’acquisto della prima casa e ciò perché è stato riattivato di recente un fondo di solidarietà per le famiglie che si trovano in difficoltà economica che sostanzialmente sostiene parte dei costi relativi agli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo della sospensione. Ovviamente per poter beneficiare di tale misura è necessario che il mutuo non sia stato erogato per un importo superiore a 250.000 ed il cui titolare abbia un reddito inferire a 30.000.La sospensione è poi subordinata alla perdita del lavoro o all’insorgenza di condizioni di non autosufficienza del mutuatario e/o anche di uno solo dei mutuatari nel caso di cointestazione.

Fino al 31/03 p.v. è poi possibile accedere al c.d. Piano famiglie ideato dall’ABI. Anche qui il mutuo deve essere stato contratto per l’acquisto della prima casa. In questa ipotesi, però, il finanziamento non deve essere di importo superiore ad euro 150.000 ed il reddito del titolare non deve superare i 40.000 euro. Se si fruisce del fondo di solidarietà la sospensione massima è di 18 rate, mentre per il piano casa la sospensione non può essere superiore a 12 rate.

Purtroppo, però, in caso di ritardo nel pagamento delle relativa rate, il ritardo non deve essere superiore a 90 giorni consecutivi.

Riduzione finanziamento: penale estinzione anticipata

Ques.: N.  342554 - Rub. 810

TESTO QUESITO

Buongiorno, siamo una società di persone (persona giuridica) prossima al perfezionamento di un mutuo ipotecario fondiario (per liquidità), per quanto concerne la voce "spese per riduzione finanziamento" e "penale estinzione anticipata", la banca ci comunica che,verrà inserita una commissione addebitabile al mutuatario, in caso di accadimento di simili situazione. Tali condizioni, sono ritenute legittime, considerando il decreto bersani n.40 del 2/04/2007? Grazie

 

RISPOSTA

 

Il cliente può rimborsare il mutuo ricevuto prima della scadenza contrattuale, in misura sia totale che parziale.

In forza della Legge 02/04/2007 n. 40, l’estinzione anticipata di un mutuo stipulato per l'acquisto o per la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione ovvero allo svolgimento della propria attività economica o professionale da parte di persone fisiche, non è più condizionato all’applicazione di penali, ossia al pagamento di una somma di denaro aggiuntiva rispetto al capitale che si intende restituire. Inoltre, esiste il divieto di inserire nel contratto di mutuo clausole che prevedono a carico del debitore una qualsiasi prestazione a favore della banca, e, qualora introdotte, tali previsioni devono sempre considerarsi nulle. In altri termini il citato provvedimento legislativo ha provveduto ad abolire le penali di estinzione anticipata totale o parziale limitatamente ai mutui contratti per l’acquisto o la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione o allo svolgimento della propria attività economica o professionale da parte di persone fisiche.

Nel caso del lettore la stipulazione del mutuo pare avere finalità diverse per cui la banca è legittimata ad inserire nel contratto e ad applicare consimili spese e/o penali per la riduzione o l’estinzione anticipata del finanziamento.

Ravvedimento quadro RW conti esteri e cripto: integrazione della dichiarazione 2017 2018 e 2019

Ultim'ora 2023: Sanatoria Criptovalute

https://www.studiocavallari.it/banca-finanziamenti-conti-correnti-e-leasing/sanatoria-e-rivalutazione-criptovalute-e-assets-digitali

Molti paesi, compresa la svizzera, hanno attuato lo scambio di informazioni automatico ( CRS Common reporting standard ) con la conseguenza che numerosi contribuenti hanno ricevuto dall'Agenzia delle Entrate la lettera di compliance al fine di indurli alla presentazione spontanea del quadro RW eventualmente omesso per il 2017-2018-2019.

E' di tutta evidenza l'interesse del contribuente ad integrare la dichiarazione dei redditi con la compilazione del quadro RW in relazione al monitoraggio fiscale di conti, titoli e immobili esteri per evitare le gravosi sanzioni applicabili. https://www.studiocavallari.it/servizi/contenzioso-tributario

Le criptovalute (es. Bitcoin) sono un tipo di moneta virtuale utilizzata per le transazioni online e sono disciplinate dall'art.1 c.2 lett. gg D.Lgs. 90/2017, che le identifica come “la rappresentazione digitale di valore, non emessa da una banca centrale o da un'autorità pubblica, non necessariamente collegata a una valuta avente corso legale, utilizzata come mezzo di scambio per l'acquisto di beni e servizi è trasferita, archiviata e negoziata elettronicamente”.

Si ricorda che il quadro relativo al monitoraggio fiscale va compilato anche in mancanza del supero delle soglie relative alla rilevanza fiscale delle plusvalenze, come nel caso delle criptovalute, e va compilato anche per la detenzione o disponibilità di somme, conti correnti, immobili e titoli all'estero.

Per la dichiarazione fiscale RW delle criptovalute occorre avere i saldi iniziali e finali dell'anno solare; spesso purtroppo su alcuni exchange non è possibile ottenere il valore spot al 31/12 e pertanto bisogna ricostruire il dato dai movimenti/ordini con l'accortezza di scaricare i dati spesso durante l'anno per non rischiare che la piattaforma non fornisca il dato. 

Per scaricare lo storico ordini ad esempio da Binance : --> Ordini--> ordine spot-->storico ordini. in alto a destra "esporta lo storico degli ordini" nella finestra selezioni "più di 6 mesi-personalizzato" e inserire le date. Ogni report generato, può andare indietro di max 1 anno dalla data della richiesta.

Dal 2022 i servi di exchange di criptovalute devono iscriversi al registro OAM ed inviare i dati richiesti:

Criptovalute: iscrizione nel registro OAM e trasmissione dei dati

Segnalo infine l'importante sentenza della Cassazione in materia di Residenza fiscale all'estero: 

Prova della residenza all’estero: valutazione omnicomprensiva

Tasso di usura

Ques.: N.  343307 - Rub. 560

TESTO QUESITO

Nel corso dell'anno 2013 il mio istituto di credito ha più volte alzato la percentuale di competenza delle sue commissioni di disponibilita' immediata fino a superare l'importo degli interessi da corrispondergli. Per verificare se il tasso applicato sia superiore al tasso d'usura è necessario computare oltre agli interessi corrisposti anche tutte le spese accessorie richieste es. commissione di disponibilità immediata? L'eventuale superamento del tasso deve essere considerato su base annuale o su base trimestrale ovvero ogni volta che la banca addebita le sue spettanze? Se vi sono più linee di finanziamento es. sconto effetti e fido di cassa vanno considerati separatamente o nella loro totalità? Vi ringrazio anticipatamente per la vs. cortese risposta

RISPOSTA

Ai sensi dell’art. 644, co. 4, c.p., il tasso d’interesse usuraio deve essere determinato tenendo conto di tutte le «commissioni remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all’erogazione del credito»; pertanto, anche le somme che la Banca ha percepito a titolo ad esempio di commissioni per massimo scoperto o altre commissioni come quella citata dal lettore di disponibilità immediata, devono essere considerate al fine di verificare la natura usuraia dei compensi conseguiti dalla Banca stessa (in tal senso si richiama Cass. Pen., 26.3.2010, n. 12028).

In tal senso si è pronunciato di recente anche il Tribunale di Padova, precisando che tali commissioni devono essere computate ai fini della determinazione del tasso soglia, perché costituiscono un costo comunque connesso all’erogazione del credito  precisando, inoltre che, ai sensi dell’art. 1815 c.c., devono ritenersi non dovute tutte le somme addebitate dalla Banca nei periodi in cui la stessa ha preteso dal correntista compensi usurari (Trib. Padova, 23.7.2012).

L’eventuale superamento del tasso soglia deve essere considerato su base trimestrale, in quanto trimestrale è il loro aggiornamento.

Infine, l’accertamento va rilevato autonomamente per ogni rapporto contrattuale.

Contestualità mutuo e acquisto casa

Ques.: N.  341221 - Rub. 810

TESTO QUESITO

sto' acquistando la prima casa direttamente dal costruttore con fatturazione dell'importo reale ed iva ; vorrei rogitare il prima possibile attingendo dai depositi famigliari e poi in un secondo momento accendere un mutuo. La banca mi dice che non accetta la richiesta perche' compravendita e mutuo devono essere contestuali,  senza specificarne il motivo. A parte un probabile aumento dei costi notarili quali possono essere le motivazioni negative per me e per la banca? buon lavoro

 

RISPOSTA

Francamente l’argomentazione dell’Istituto di credito appare ben poco convincente, oltre che immotivata.

Quello che interessa alla banca solitamente è di poter accedere ad una garanzia ipotecaria che le consenta, in caso di inadempimento del mutuatario di soddisfarsi, a preferenza di chiunque, a mezzo di espropriazione immobiliare.

La Banca quindi, grazie all’ipoteca, acquisisce il diritto di sottrarre il bene offerto come garanzia, venderlo all'asta e ricavare la somma necessaria ad estinguere il debito.

Inoltre, affinchè la banca possa assicurarsi la preferenza rispetto ad altri eventuali creditori del mutuatario, deve poter iscrivere una garanzia ipotecaria di primo grado.

Pertanto, una volta iscritta ipoteca di primo grado in suo favore, non è dato comprendere quale sia il motivo che ostacoli la stipulazione di un mutuo solo dopo l’acquisto dell’immobile.

Diverso invece potrebbe essere il caso in cui il mutuatario sia un soggetto fallibile, dove allora la banca potrebbe pretendere il c.d. “consolidamento” dell’ipoteca, ovvero l’impossibilità che essa venga meno in caso di fallimento del mutuatario.

Infine la banca, per una propria maggiore sicurezza in ordine al pagamento delle rate del mutuo, potrebbe chiedere altresì il rilascio di una garanzia personale quale la fideiussione.

Ques. n.344594 Trasferibilità Minusvalenze da deposito titoli

Ques.: N.  344594 - Rub. 560

TESTO QUESITO

ho trasferito i miei titoli da una banca ad altra ed ho chiesto di trasferire anche le minusvalenze lasciando la liquidità sul c/c che non intendo chiudere. I titoli sono stati trasferiti ma no le minusvalenze in banca dicono che esse vengono trasferite solo alla chiusura del c/c è vero? grazie distinti saluti

RISPOSTA

Il lettore non precisa se il proprio è un regime amministrato o meno. Nel primo caso, sicuramente ogni banca conteggia plusvalenze e minusvalenze in modo autonomo, senza possibilità di alcuna permeabilità. Per poter utilizzare le minusvalenze realizzate al di fuori del rapporto ove esse si sono create, dovrebbe provvedere all'estinzione dello stesso. Verrebbe così a ricevere dall’istituto un’attestazione delle minusvalenze realizzate, suddivise per anno fiscale di formazione, da consegnare al nuovo intermediario, in modo da poter iniziare a compensarle con eventuali plusvalenze maturate. Nel caso in cui, invece, il lettore abbia optato per il regime della denuncia personale, egli avrà diritto di ricevere la stessa attestazione delle minusvalenze, da utilizzare poi in sede di denuncia dei redditi per compensarle con eventuali plusvalenze.

Convenienza su consigli di investimento e disinvestimento

Ques.: N.  343380 - Rub. 560

Salve, da anni ho il conto corrente presso la banca intesasanpaolo.Da qualche tempo ho alcuni dubbi circa i suggerimenti degli operatori a vendere titoli di investimento sottoscritti e non ancora scaduti al fine di capitalizzare, loro dicono, gli interessi maturati. Consigliano di vendere, circa un anno prima, titoli che hanno quasi raggiunto l'orizzonte temporale e che hanno avuto un alto rendimento. In precedenza ritiravo sempre i titoli dopo la scadenza; ora, invece, propongono di incassare gli interessi maturati che a loro avviso potrebbero diminuire anziché aumentare. Cosa ne pensa l'esperto? Mi auguro che lo scopo, da parte della banca, non sia quello di percepire commissioni in operazioni di investimento/disinvestimento. Grazie.

 

RISPOSTA

Gli operatori bancari allorquando forniscono indicazioni al cliente in materia di investimenti finanziari in forza dell’art. 21 TUF hanno il dovere di comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, nell'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati e quindi di acquisire le informazioni necessarie dai clienti e di operare in modo che essi siano sempre informati sugli investimenti e sulle operazioni proposte; di organizzarsi in modo tale da ridurre al minimo il rischio di conflitti di interesse e, in situazioni di conflitto, agire in modo da assicurare comunque ai clienti trasparenza ed equo trattamento.
Tutti questi obblighi, sostanzialmente ribaditi anche con delibera Consob 1.7.1998, n. 11522, e succ. mod., appaiono teleologicamente diretti al perfezionamento di un'operazione finanziaria effettivamente consapevole, vantaggiosa ed adeguata alle condizioni patrimoniali e personali del soggetto investitore, in modo che questi sia costantemente ed adeguatamente informato in ordine alla natura, ai rischi ed alle implicazioni della specifica operazione finanziaria.

Ebbene, in relazione al quesito proposto dal lettore non è dato sapere a quale investimento egli si riferisca, tuttavia l’operatore bancario, secondo i principi testè accennati, dovrebbe dimostrare al cliente la concreta convenienza dell’operazione di disinvestimento proposta prima della naturale scadenza. Ciò potrebbe essere in caso di vantaggiose plusvalenze, vale a dire allorquando si riesca a disinvestire ottenendo un prezzo superiore al prezzo di estinzione, ovviamente maggiorato del rateo di interessi e al netto delle commissioni per le operazioni di disinvestimento.

La prescrizione dell'anatocismo

Ques.: N.  340569 - Rub. 560

La prescrizione dell'azione per anatocismo bancario. Alla luce dei recenti orientamenti giurisprudenziali ho (forse non correttamente) compreso che la possibilità di agire contro la banca, per la capitalizzazione illecita degli interessi di conto corrente, si prescriva decorsi 10 anni dalla chiusura del conto corrente; e che ciò comporti al cliente, vittima dell'anatocismo, di comprendere nella propria azione l'intera vita del conto corrente in questione. Oppure trova luogo la tesi secondo cui l'azione cade in prescrizione al termine dei 10 anni dall'addebito degli interessi anatocistici, prescindendo dal momento della chiusura del conto corrente bancario.

 

RISPOSTA

L’approdo giurisprudenziale ormai consolidato, come correttamente riferito dal lettore, identificava in via generale nei dieci anni dalla chiusura del conto il termine di prescrizione per poter agire nei confronti della banca per far valere e chiedere la restituzione di eventuali illegittimi addebiti.

La ratio di ciò era il considerare il contratto di conto corrente come un rapporto unitario che si sviluppa nel tempo.

Tuttavia le Sezioni Unite della corte di Cassazione, con pronuncia n. 24418/10, pur avendo ribadito la natura unitaria del contratto di conto corrente, ai fini della verifica della maturazione della prescrizione hanno operato dei distinguo.

Innanzi tutto dovrà essere verificato se trattasi di conto corrente affidato (assistito da un contratto di apertura di credito) o meno.

Ebbene, in caso di conto corre non affidato la prescrizione decennale decorre sempre dalla data delle singole rimesse, venendo esse considerate ad effetto solutorio.

Viceversa nel caso di presenza di affidamenti dovrà essere indagata la natura dei singoli pagamenti, per cui mentre per le rimesse solutorie il termine di prescrizione decennale decorre dal singolo versamento, per le rimesse di natura ripristinatoria il termine di prescrizione, parimenti decennale, decorre dalla chiusura del rapporto.

In tale ambito, al cliente spetterà solo provare di essere stato affidato, viceversa spetterà alla banca provare la natura dei versamenti, solutori e quindi soggetti ad un regime di prescrizione maggiormente penalizzante per il correntista, o ripristinatori.


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STUDIO CAVALLARI

COMMERCIALISTA A PADOVA