Notiziario Fiscale di Luglio 2026
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ATTO NULLO DIVENTA DEFINITIVO SE NON IMPUGNATO |
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· La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, con la sentenza n. 3759/2026, ha affermato che l’atto nullo deve essere impugnato entro 60 giorni dalla sua notifica oppure la nullità deve essere fatta valere impugnando l’atto successivo. · Qualsiasi vizio, per quanto grave, deve essere fatto valere tempestivamente, pena la definitività dell’atto. Un atto non impugnato, anche se nullo, diventa inoppugnabile e costituisce titolo per la riscossione (Cassazione 32201/2025). |
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Per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA (indici sintetici di affidabilità fiscale), di cui all’art. 9-bis D.L. 50/2017, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’Economia, tenuti entro il 30.06.2026 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di Irap e Iva, possono effettuare i predetti versamenti entro il 20.07.2026 senza alcuna maggiorazione. |
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Soggetti interessati |
Con proroga (soggetti ISA)4 |
Senza proroga |
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Pagamenti (saldo e 1ª rata acconto) |
Pagamenti (saldo e 1ª rata acconto) |
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Senza maggiorazione 0,80% |
Con maggiorazione 0,80% |
Senza maggiorazione 0,40% |
Con maggiorazione 0,40% |
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Persone fisiche. |
20.07.2026 |
20.08.20263-5 |
30.06.2026 |
30.07.20263 |
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Società di persone e associazioni art. 6 D.P.R. 600/1973 (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate). |
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Soggetti Ires |
Con obbligo di redazione del bilancio, approvato entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio. |
20.07.2026 |
20.08.20265 |
Entro il giorno 30 del 6° mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta.
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Entro i 30 giorni successivi.
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Senza obbligo di redazione del bilancio. |
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Che approvano il bilancio oltre 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, se hanno usufruito della proroga di cui all’art. 2364 Codice Civile. |
Entro l’ultimo giorno del mese successivo alla data di approvazione del bilancio o del termine ultimo di approvazione.1-2
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Entro i 30 giorni successivi.
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Entro l’ultimo giorno del mese successivo alla data di approvazione del bilancio o del termine ultimo di approvazione.1-2
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Entro i 30 giorni successivi.
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Note |
1. l termine massimo entro cui approvare il bilancio, per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, è il 29.06. 2. In caso di mancata approvazione del bilancio nel termine massimo (180 giorni), la società deve effettuare i versamenti entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso (31.07). 3. Il termine di 30 giorni per effettuare il versamento del saldo con la maggiorazione, a titolo di interesse, decorre dalla data prevista per effettuare il primo versamento. Pertanto, le eventuali proroghe del termine per il primo versamento - che si rendano necessarie poiché lo stesso cade durante un giorno festivo - determinano lo spostamento in avanti del giorno da cui decorre il termine per il versamento con la maggiorazione, con conseguente proroga dello stesso (Ris. Ag. Entrate 6.06.2007, n. 128/E). 4. Soggetti interessati dalla proroga di cui all’art. 6 D.L 22.05.2026, n. 89. 5. La scadenza del 19.08.2026 slitta al 20.08.2026 per la sospensione feriale. |
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L’art. 1 cc. 427-436 ripropone la disciplina della maggiorazione dell’ammortamento, ai fini Ires e Irpef, per investimenti in beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, secondo il modello “Industria 4.0”, effettuati dalle imprese dal 1.01.2026 al 30.09.2028. La disciplina diverge da quella in vigore fino al 2019: nella precedente versione per il riconoscimento della maggiorazione delle quote di ammortamento bastava un’autocertificazione dei beni (o una perizia), ora invece, per ottenere il riconoscimento dell’incentivo “automatico”, sarà necessario effettuare, utilizzando modelli standardizzati, apposite comunicazioni e produrre certificazioni (definite da un decreto ministeriale) concernenti gli investimenti agevolabili al Gse, a cui spetta la gestione delle procedure di accesso e il controllo dell’agevolazione. Per i beni strumentali agevolabili sarà essenziale documentare la loro interconnessione in quanto tali beni non devono soltanto essere tecnologicamente avanzati ma devono anche essere in grado di dialogare con il sistema informatico aziendale o con la rete di produzione. L’art. 7 D.L. 38/2026 ha soppresso il vincolo che limitava la maggiorazione dell’ammortamento ai soli beni prodotti negli Stati dell’Unione Europea o aderenti allo Spazio economico europeo, con decorrenza 1.01.2026. |
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ALIQUOTE |
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· Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d’impresa che effettuano investimenti in beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, il relativo costo di acquisizione, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, è maggiorato nella misura del: - 180% per gli investimenti fino a € 2,5 milioni; - 100% per gli investimenti oltre € 2,5 milioni e fino a € 10 milioni; - 50% per gli investimenti oltre € 10 milioni e fino a € 20 milioni. |
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INVESTIMENTI |
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· La maggiorazione si applica in relazione agli investimenti effettuati dal 1.01.2026 al 30.09.2028. |
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· La maggiorazione è riconosciuta per gli investimenti in: a) beni materiali e immateriali strumentali nuovi compresi, rispettivamente, negli elenchi di cui agli allegati IV e V annessi alla L. 199/2025, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura; b) beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo anche a distanza ai sensi dell’art. 30, c. 1, lett. a), n. 2) D. Lgs. 199/2021, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta. Con riferimento all’autoproduzione e all’autoconsumo di energia da fonte solare, sono considerati agevolabili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici di cui all’art. 12, c. 1, lett. b) e c) D.L. 181/2023. |
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CONDIZIONI |
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· Per le imprese ammesse al beneficio, la spettanza è comunque subordinata a: - rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore; e - corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori. |
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ACCESSO AL BENEFICIO |
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Per l’accesso al beneficio l’impresa trasmette, in via telematica tramite la piattaforma informatica per la gestione della misura nell’apposita sezione “Area Clienti” del sito Internet del GSE (www.gse.it), accessibile tramite SPID/CIE, apposite comunicazioni e certificazioni concernenti gli investimenti agevolabili, utilizzando i modelli di comunicazione, i relativi allegati e le istruzioni di compilazione ivi resi disponibili. |
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COMUNICAZIONE PREVENTIVA |
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Per l’accesso al beneficio l’impresa trasmette una o più comunicazioni preventive per ciascuna struttura produttiva cui si riferiscono gli investimenti. |
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CONFERMA |
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· Per ciascuna comunicazione preventiva, entro 60 giorni dalla notifica della comunicazione di esito positivo inviata dal GSE, l’impresa trasmette la relativa comunicazione di conferma dell’investimento, con l’indicazione della data e dell’importo del pagamento relativo all’ultima quota dell’acconto per il raggiungimento del 20% del costo di acquisizione di ciascun bene, contenente i dati identificativi delle fatture relative ai costi agevolabili. · La comunicazione di conferma non può avere ad oggetto investimenti in beni diversi ovvero di ammontare superiore rispetto a quelli oggetto della comunicazione preventiva. |
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COMPLETAMENTO |
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· Al completamento degli investimenti, avvenuta l’interconnessione dei beni di cui agli allegati IV e V L. 199/2025, al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, e in ogni caso entro il 15.11.2028, l’impresa trasmette una o più comunicazioni di completamento riferite a uno o più beni oggetto della medesima comunicazione di conferma, corredate da attestazioni di possesso della documentazione richiesta. Il termine del 15.11.2028 è prorogato di 20 giorni in caso di richiesta di integrazione documentale da parte del GSE. · La comunicazione di completamento non può avere ad oggetto investimenti in beni diversi ovvero di ammontare superiore rispetto a quelli oggetto della comunicazione di conferma. · Le comunicazioni di completamento riportano, per ciascun bene, la data di completamento dell’investimento.
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TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE COMUNICAZIONI |
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· Le comunicazioni preventive possono essere presentate a decorrere dalle ore 12:00 del giorno 12.06.2026, esclusivamente tramite il sistema telematico per la gestione della misura disponibile nell’apposita sezione “Area Clienti” del sito Internet del GSE (www.gse.it), accessibile tramite SPID, utilizzando i modelli e le istruzioni di compilazione ivi resi disponibili. |
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ULTERIORI COMUNICAZIONI |
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· Al fine di garantire il monitoraggio degli oneri, a partire dalla prima comunicazione preventiva trasmessa, e fino al termine di fruizione dell’agevolazione, ciascuna impresa è tenuta a trasmettere: a) entro il 20.01 di ciascun anno, una comunicazione periodica contenente le informazioni relative agli investimenti effettuati, al costo sostenuto e alla previsione di utilizzo del beneficio; b) b) entro il successivo 30.06, una comunicazione integrativa della precedente recante il relativo piano di ammortamento, con indicazione delle quote relative all’incentivo imputate in ciascun esercizio. |
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Fermi restando gli specifici limiti previsti da ciascuna norma agevolativa, per i soggetti con reddito complessivo superiore a € 75.000 gli oneri e le spese per i quali il Tuir o altre disposizioni normative prevedono una detrazione dall’imposta lorda, considerati complessivamente, sono ammessi in detrazione fino a un determinato ammontare, calcolato in base al reddito complessivo e al numero di figli a carico, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi, affiliati o affidati, presenti nel nucleo familiare del contribuente. La disposizione è applicabile alle spese sostenute dall’1.01.2025. Rimane in vigore anche la parametrazione della detrazione prevista dall’art. 15, c. 3-bis Tuir a decorrere dall’anno 2020 per redditi superiori a € 120.000. |
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RIORDINO DELLE DETRAZIONI PER REDDITO OLTRE € 75.000 |
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SOGGETTI |
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Persone fisiche con un reddito complessivo1 superiore a € 75.000. |
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OGGETTO |
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· Oneri e spese per i quali il Tuir o altre disposizioni normative prevedono una detrazione dall’imposta lorda, considerati complessivamente, sostenute dall’1.01.2025. · Per le spese detraibili ai sensi dell’art. 16-bis Tuir (interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici) ovvero di altre disposizioni normative, la cui detrazione è ripartita in più annualità, rilevano le rate di spesa riferite a ciascun anno. |
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ONERI ESCLUSI DAL CALCOLO DEI LIMITI |
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· Spese sanitarie detraibili (art. 15, c. 1, lett. c) Tuir). · Somme investite nelle start up innovative detraibili (artt. 29 e 29-bis D.L. 179/2012). · Somme investite nelle PMI innovative detraibili (art. 4, cc. 9 e 9-ter D.L. 3/2015). · Interessi passivi e altri oneri pagati in dipendenza di prestiti o mutui agrari contratti fino al 31.12.2024 (art. 15, c. 1, lett. a) Tuir). · Interessi per mutui ipotecari contratti fino al 31.12.2024 per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione edilizia dell’abitazione principale (art. 15, cc. 1, lett. b), 1-ter Tuir). · Premi per assicurazioni sulla vita, contro gli infortuni, sul rischio morte e invalidità permanente, di non autosufficienza o per eventi calamitosi relativamente a unità immobiliari a uso abitativo (art. 15, c. 1, lett. f) e f-bis) Tuir). · Rate delle spese detraibili ai sensi dell’art. 16-bis Tuir, ovvero di altre disposizioni normative, sostenute fino al 31.12.2024. |
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CALCOLO DELLE DETRAZIONI IRPEF |
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RIMODULAZIONE detrazioni per redditI oltre € 120.000 |
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SOGGETTI |
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Persone fisiche con un reddito complessivo superiore a € 120.000. |
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OGGETTO |
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Oneri indicati nell’art. 15 Tuir. |
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CALCOLO |
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La detrazione del 19% spetta sull’im-porto risultante dalla seguente formula. |
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La detrazione si annulla se il reddito è superiore a € 240.000. |
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Oneri esclusi dal calcolo |
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· Interessi passivi relativi a prestiti/mutui agrari. · Interessi passivi relativi a mutui ipotecari per acquisto o costruzione dell’abitazione principale. · Spese sanitarie. |
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Nota1 |
Il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze. |
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Al fine di valutare l’opportunità di aderire al concordato preventivo occorre procedere sia alla valutazione dei possibili vantaggi e svantaggi connessi (anche potenziali) sia all’analisi delle modalità operative con le quali perfezionare tale adesione. Di seguito si fornisce un esempio di comunicazione da rilasciare allo Studio Professionale per comunicare la volontà di avvalersi del concordato preventivo. |
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FORMULAZIONE DELLA PROPOSTA |
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Periodi d’imposta interessati |
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Ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap (la disciplina Iva segue, invece, le regole ordinarie), il concordato preventivo riguarda, per i soggetti cui si applicano gli ISA, i periodi d’imposta 2026 e 2027. |
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Cause di esclusione |
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· Debiti amministrati AdE / contributivi > € 5.000. · Mancata presentazione dichiarazione dei redditi. · Condanna per reati tributari. · Redditi esenti o esclusi per più del 40% del reddito d’impresa o di lavoro autonomo. · Adozione regime forfettario nel 2025. · Operazioni straordinarie, modifiche compagine sociale. · Mancata coincidenza periodi di adesione professionista / associazione o società professionale e viceversa. |
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Termini di adesione |
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A regime |
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· L’adesione al concordato deve avvenire: - entro il 31.10.2026; - per i soggetti con periodo d’imposta diverso dall’anno solare, entro l’ultimo giorno del 10° mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta. |
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MODALITÀ PER L’ADESIONE |
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Per il 2026 e il 2027 |
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· Inserire i dati contabili, extracontabili e precalcolati rilevanti ai fini ISA. Successivamente il software “IITuolsa” permetterà di conoscere il reddito proposto dall’Agenzia delle Entrate, fondato sugli ISA e con adeguamento di tutti gli indicatori di anomalia al punteggio massimo, ossia 10. Se i valori attesi per il 2026 sono superiori agli analoghi 2025, la proposta per il 2026 viene ridotta nella misura del 50% dello scostamento. In presenza di circostanze eccezionali di cui al D.M. 14.06.2024 il passaggio successivo prevede il temperamento della proposta in ragione della dichiarata durata della sospensione dell’attività nel 2026, ante adesione. · Se il contribuente intende aderire alla proposta di concordato, dovrà firmare l’apposito rigo (P10) del quadro CPB. · La proposta dovrà essere tassativamente inviata entro il 31.10.2026. |
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Esempio |
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Check list |
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- omissis - |
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Il quadro RW deve essere compilato, ai fini del monitoraggio fiscale, dagli enti residenti in Italia che detengono investimenti all’estero e attività estere di natura finanziaria a titolo di proprietà o di altro diritto reale indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione e delle cripto - attività detenute attraverso “portafogli”, “conti digitali” o altri sistemi di archiviazione o conservazione e, in ogni caso, ai fini Ivie e Ivafe. |
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VALORIZZAZIONE DEGLI INVESTIMENTI |
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Valore Ivie |
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· Per l’individuazione del valore degli immobili situati all’estero devono essere adottati gli stessi criteri validi ai fini dell’Ivie, anche se non dovuta. Pertanto, il valore dell’immobile è costituito dal: - costo risultante dall’atto di acquisto o dai contratti da cui risulta il costo complessivamente sostenuto per l’acquisto di diritti reali diversi dalla proprietà, o, in mancanza; - valore di mercato rilevabile al termine dell’anno (o del periodo di detenzione) nel luogo in cui è situato l’immobile. |
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Successione e donazione |
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· Per gli immobili acquisiti per successione o donazione il valore è quello indicato nella dichiarazione di successione o nell’atto registrato o in altri atti previsti dagli ordinamenti esteri con finalità analoghe. · In mancanza, si assume il costo di acquisto o di costruzione sostenuto dal de cuius o dal donante come risulta dalla relativa documentazione. |
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Paesi Ue, Norvegia e Islanda |
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· Per gli immobili situati in Paesi appartenenti all’Unione Europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo il valore è costituito dal: - valore catastale o, in mancanza: - costo risultante dall’atto di acquisto o, in assenza; - valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l’immobile. |
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Altre attività patrimoniali |
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· Per le altre attività patrimoniali detenute all’estero, diverse dagli immobili, per le quali non è dovuta l’Ivie, il contribuente deve indicare: - il costo di acquisto, ovvero; - il valore di mercato all’inizio di ciascun periodo di imposta (o al primo giorno di detenzione) e al termine dello stesso (o al termine del periodo di detenzione). |
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VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI NATURA FINANZIARIA |
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Valore Ivafe |
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Per l’individuazione del valore dei prodotti finanziari devono essere adottati gli stessi criteri validi ai fini dell’Ivafe. Pertanto, il valore è pari al valore di quotazione rilevato al 31.12 o al termine del periodo di detenzione. |
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Titoli non negoziati |
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Per i titoli non negoziati in mercati regolamentati e, comunque, nei casi in cui i prodotti finanziari quotati siano stati esclusi dalla negoziazione, si deve fare riferimento al valore nominale o, in mancanza, al valore di rimborso, anche se rideterminato ufficialmente. |
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Più acquisti |
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Nel caso in cui siano ceduti prodotti finanziari appartenenti alla stessa categoria, acquistati a prezzi e in tempi diversi, per stabilire quale dei prodotti finanziari è detenuto nel periodo di riferimento il metodo che deve essere utilizzato è il cosiddetto “L.I.F.O.”; pertanto, si considerano ceduti per primi quelli acquisiti in data più recente. |
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Prospetto |
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Per esigenze di semplificazione il contribuente indica, per ciascuna società o entità giuridica, il valore complessivo di tutti i prodotti finanziari e patrimoniali di cui risulta essere il titolare effettivo, avendo cura di predisporre e conservare un apposito prospetto in cui devono essere specificati i valori delle singole attività.
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AGGREGAZIONE |
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Operazioni della stessa natura |
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In presenza di più operazioni della stessa natura, il contribuente può aggregare i dati per indicare un insieme di prodotti finanziari omogenei caratterizzati, ossia dai medesimi codici “investimento” e “Stato Estero”. |
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Modalità di compilazione |
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· In tal caso il contribuente indicherà nel quadro RW i valori complessivi iniziali e finali del periodo di imposta, la media ponderata dei giorni di detenzione di ogni singolo prodotto finanziario rapportato alla relativa consistenza, nonché l’Ivafe complessiva dovuta. · La predetta compilazione semplificata è ammessa a condizione che sia predisposto e conservato un apposito prospetto da esibire o trasmettere, su richiesta all’Amministrazione Finanziaria, in cui sono specificati i dati delle singole attività finanziarie, i criteri di raggruppamento di queste ultime, nonché le modalità di calcolo dell’Ivafe. · Per le attività finanziarie l’importo è prioritariamente pari al valore che risulta dal documento di rendicontazione predisposto dall’istituto finanziario estero o al valore di mercato, a condizione che siano coincidenti. |
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A partire dalla retribuzione di competenza del mese di luglio, il datore di lavoro deve effettuare i rimborsi relativi all’Irpef e alla cedolare secca o trattenere le somme o le rate (se è stata richiesta la rateizzazione), dovute a titolo di saldo e primo acconto relativi all’Irpef e alla cedolare secca, di addizionali regionale e comunale all’Irpef, di acconto del 20% su taluni redditi soggetti a tassazione separata, di acconto all’addizionale comunale all’Irpef. Il sostituto d’imposta non esegue il versamento del debito o il rimborso del credito di ogni singola imposta o addizionale se l’importo che risulta dalla dichiarazione è uguale o inferiore a € 12. Per i pensionati queste operazioni sono effettuate a partire dal mese di agosto o di settembre (anche se è stata richiesta la rateizzazione). Se la retribuzione erogata nel mese è insufficiente, la parte residua, maggiorata dell’interesse previsto per le ipotesi di incapienza, sarà trattenuta nei mesi successivi fino alla fine del periodo d’imposta. |
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CONGUAGLI |
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Obbligo |
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Il sostituto di imposta, anche se non presta assistenza fiscale, è obbligato ad effettuare i conguagli derivanti dal risultato contabile delle dichiarazioni modello 730. |
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In caso di inosservanza: sanzione amministrativa da € 258,00 a |
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Importo minimo |
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Non devono essere effettuate operazioni di conguaglio, né a credito né a debito, se l’importo di ogni singola imposta o addizionale risultante dalla dichiarazione non supera il limite di € 12,00. |
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Credito |
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Il rimborso è effettuato mediante una corrispondente riduzione delle ritenute a titolo di Irpef e/o di addizionale comunale e regionale effettuate sui compensi del mese di luglio. |
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Se l’ammontare è insufficiente, gli importi dei crediti residui sono rimborsati con una corrispondente riduzione delle ritenute relative ai compensi corrisposti nei mesi successivi del 2025. |
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In presenza di una pluralità di aventi diritto, i rimborsi devono avere una cadenza mensile in percentuale uguale per tutti gli assistiti. |
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Determinata dal rapporto tra l’importo globale delle ritenute da operare nel singolo mese nei confronti di tutti i percipienti e l’ammontare complessivo del credito da rimborsare. |
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Se alla fine dell’anno non è stato possibile effettuare il rimborso, il sostituto deve comunicarlo al contribuente. |
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Il contribuente farà valere tali importi nella prima dichiarazione utile presentata successivamente. |
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Debito |
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Se il contribuente ha chiesto la rateizzazione, il sostituto di imposta calcola l’importo delle singole rate maggiorandolo dei relativi interessi dello 0,33% mensile. |
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A decorrere dai compensi di competenza del mese di luglio. |
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Il versamento avviene unitamente alle ritenute d’acconto relative allo stesso mese, tramite modello F24. |
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· Cod. 4730 Irpef acconto. · Cod. 4731 Irpef saldo. · Cod. 1630 Interessi su Irpef. · Cod. 3803 Add. Regionale. · Cod. 3790 Interessi Add. Regionale. |
· Cod. 3846 Add. Comun. - saldo. · Cod. 3845 Add. Comun. - acconto. · Cod. 3795 Int. Add. Comunale. · Cod. 1631 Rimborso Ass. Fiscale. |
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Se la retribuzione mensile è insufficiente per la ritenuta dell’importo, il sostituto di imposta applica l’interesse dello 0,40% per differito pagamento. |
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Da versare con le somme cui si riferisce. |
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MODELLO 730 INTEGRATIVO |
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La presentazione della dichiarazione integrativa non sospende le procedure avviate con la consegna del modello 730 e, di conseguenza, non fa venire meno l’obbligo del sostituto d’imposta di effettuare i rimborsi spettanti o trattenere le somme dovute in base al modello 730 originario. |
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ACCONTO |
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La somma dovuta per la 2ª o unica rata di acconto non è rateizzabile. |
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L’art. 9-bis, c. 11 D.L. 50/2017 prevede uno specifico regime premiale con riferimento ai contribuenti per i quali si applicano gli ISA, che sono formati da un insieme di indicatori elementari di affidabilità e di anomalia, che consentono di posizionare il livello dell’affidabilità fiscale dei contribuenti su una scala da 1 a 10. Solo i contribuenti più affidabili possono accedere ai benefici premiali. L’Agenzia delle Entrate, con provvedimento 22.04.2026, ha definito i diversi punteggi in base ai quali è possibile accedere alle agevolazioni, per il periodo di imposta 2025. Possono fruire del regime premiale anche i contribuenti che presentano un elevato livello di affidabilità complessivo, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità, ottenuti a seguito dell’applicazione degli Isa per i periodi d’imposta 2024 e 2025. |
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Tavola |
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Livelli di affidabilità richiesti, per il periodo di imposta 2025, per accedere ai benefici premiali |
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Il D.L. 159/2025 ha introdotto il nuovo comma 7-bis all’art. 27 D. Lgs. 81/2008 in base al quale per le fattispecie di violazioni di cui all’allegato I bis, numeri 21 e 24, la decurtazione dei crediti avviene a seguito della notificazione del verbale di accertamento emanato dai competenti organi di vigilanza. Pertanto, è anticipato il momento della decurtazione: non si attende più l’ordinanza ingiunzione definitiva, ma la decurtazione avviene subito dopo la notifica del verbale di accertamento. Inoltre, il sistema è stato semplificato: prima esistevano tre livelli di decurtazione (1, 3 o 5 crediti) in base ai giorni di lavoro irregolare; ora si applica sempre la decurtazione di 5 crediti per ogni lavoratore in nero, indipendentemente dalla durata. La nota INL 22.01.2026, n. 609 ha fornito le prime indicazioni operative sulle novità introdotte, commentate successivamente dalla circolare Inl 1/2026. Le nuove regole si applicano solo per gli illeciti commessi dal 1.01.2026 in poi; per quelli precedenti resta valida la vecchia disciplina. |
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DECURTAZIONE IMMEDIATA DEI CREDITI |
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Ante D.L. 159/2025 |
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In relazione alle violazioni amministrative in materia di lavoro nero i crediti erano decurtati solo dopo che l’ordinanza ingiunzione diventava definitiva. |
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Post D.L. 159/2025 |
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Per il lavoro nero la decurtazione avviene subito dopo la notifica del verbale di accertamento e indipendentemente dall’eventuale adempimento alla diffida obbligatoria di cui all’art. 13 D. Lgs. 124/2004. |
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Accorpamento di violazioni |
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- È modificato l’Allegato I-bis del D. Lgs. 81/2008 accorpando le violazioni di cui ai punti da 21 a 23, in materia di lavoro sommerso, in un’unica previsione, al punto 21, che prevede la decurtazione di 5 punti per ciascun lavoratore, per il quale è applicata la cosiddetta maxisanzione per lavoro nero, indipendentemente dal numero di giornate di impiego irregolare. - Prima esistevano tre livelli di decurtazione (1, 3 o 5 crediti) a seconda dei giorni di lavoro irregolare. |
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Resta sostanzialmente immutato il punto 24 dell’Allegato I-bis, che contempla un’ulteriore decurtazione di un punto, anche questa per ciascun lavoratore, laddove sia stata contestata anche l’aggravante di cui all’art. 3, c. 3 quater del D.L. 12/2002 per l’impiego di lavoratori stranieri ai sensi dell’art. 22, c. 12 D. Lgs. 286/1998 o di minori in età non lavorativa o di lavoratori beneficiari del Reddito di cittadinanza ovvero di lavoratori beneficiari dell’Assegno di inclusione o del Supporto per la formazione e il lavoro |
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DECORRENZA |
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- Le nuove regole si applicano solo agli illeciti commessi dal 1.01.2026. - Per gli illeciti commessi prima di tale data continuano ad applicarsi le decurtazioni disciplinate dalla previgente formulazione del numero 21, nonché dai numeri 22 e 23 dell’Allegato I-bis al D. Lgs. 81/2008. |
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SCADENZARIO |
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Mercoledì 1 luglio |
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Modello 730/2026 |
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Conguagli - Da luglio a novembre il contribuente riceve la retribuzione con i rimborsi o con le trattenute delle somme dovute. In caso di rateizzazione dei versamenti di saldo e degli eventuali acconti è trattenuta la prima rata. Le ulteriori rate, maggiorate dell’interesse dello 0,33% mensile, saranno trattenute dalle retribuzioni nei mesi successivi. Se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte (ovvero degli importi rateizzati) la parte residua, maggiorata dell’interesse nella misura dello 0,40% mensile, sarà trattenuta dalle retribuzioni dei mesi successivi. |
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Canone RAI |
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Esonero - Le dichiarazioni sostitutive di non detenzione di un apparecchio presentate dal 1.07.2026 al 31.01.2027 esonerano dal pagamento del canone RAI per il 2027. |
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Tassa sui pacchi |
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Applicazione - Il contributo sulle spedizioni di beni importati da Paesi extra-UE, con valore dichiarato pari o inferiore a € 150, di cui all’art. 1, c. 126 L. 199/2025, si applica alle spedizioni di beni importati dal 1.07.2026 (D.L. 38/2026). Dal 1.07.2026 è soppressa la franchigia doganale per le spedizioni di valore fino a € 150 ed è introdotto un dazio doganale di € 3 per articolo, in vigore fino al 1.07.2028. |
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Previdenza complementare |
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Riforma - A partire dal 1.07.2026, entra in vigore la riforma della previdenza complementare introdotta dalla legge di Bilancio 2026. |
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Venerdì 3 luglio |
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Mud |
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Adempimenti - Termine di presentazione della dichiarazione ambientale 2026. |
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Venerdì 10 luglio |
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Inps |
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Lavoratori domestici - Termine di versamento dei contributi previdenziali/assistenziali a cadenza trimestrale relativi ai lavoratori domestici. |
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Previdenza |
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Fondo Mario Negri - Fondo A. Pastore (ex fondo Previr) - Fondo Mario Besusso - Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali ai fondi di diritto privato dei dirigenti di commercio relativi al 2° trimestre 2026. |
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15 luglio |
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Iva |
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Registrazione - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo. |
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Fattura cumulativa - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un’unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all’effettuazione delle operazioni. |
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Operazioni con l’estero - Per le operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute, dal 1.07.2022, verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, gli operatori Iva residenti trasmettono i dati all’Agenzia delle Entrate utilizzando il formato Xml previsto per la fattura elettronica e inviando i file al Sistema di interscambio secondo le regole di compilazione previste dalle specifiche tecniche allegate al provvedimento 30.04.2018. Ne consegue che la trasmissione delle fatture attive verso i soggetti non stabiliti in Italia dovrà avvenire entro i termini legislativamente fissati per l’emissione delle fatture (in generale, 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione o il diverso termine stabilito da specifiche disposizioni come, ad esempio, le fatture differite), mentre quella riferita alle fatture passive ricevute da cedente o prestatore estero dovrà essere effettuata entro il 15° giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione stessa. |
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Associazioni sportive dilettantistiche |
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Registrazioni - Le associazioni sportive dilettantistiche, che fruiscono dell’opzione di cui all’art. 1 L. 398/1991, devono effettuare l’annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell’esercizio dell’attività commerciale, con riferimento al mese precedente. |
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Imposta di bollo |
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Fattura elettronica - Per le fatture elettroniche inviate mediante Sdi l’Agenzia delle Entrate, sulla base dei dati in suo possesso, provvede, per ciascun trimestre, all’integrazione delle fatture per le quali l’imposta non è stata assolta. Entro il giorno 15 del 1° mese successivo al trimestre l’informazione è resa a disposizione del cedente o prestatore o dell’intermediario |
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Giovedì 16 luglio |
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Imposte dirette |
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Versamento ritenute - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni, su altri redditi di capitale e in relazione ad appalti e subappalti. Entro tale termine deve essere effettuato anche il versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d’imposta se di importo pari o superiore a € 500,00 (art. 1, c. 36 L. 232/2016), nonché il versamento delle ritenute operate in relazione alle locazioni brevi (artt. 4, cc. 1/5-bis e 6 D.L. 50/2017). Se l’importo dovuto con riferimento alle ritenute sui redditi di lavoro autonomo (artt. 25 e 25-bis D.P.R. 600/1973) non supera il limite di € 100, il versamento è effettuato insieme a quello relativo al mese successivo e comunque entro il 16.12 dello stesso anno. |
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Modello Redditi 20261 - I contribuenti che hanno versato la 1ª rata entro il 30.06.2026 e che hanno scelto di rateizzare le imposte e i contributi dovuti devono versare, entro oggi, la 2ª rata, con gli interessi. |
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Dividendi - Termine di versamento, mediante modello F24, delle ritenute sui dividendi corrisposti nel trimestre solare precedente e deliberati dal 1.07.1998, nonché delle ritenute sui dividendi in natura versate dai soci nello stesso periodo. |
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Modello 770 mensile - Termine di invio della comunicazione dei dati relativi al mese precedente. |
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Imposta sostitutiva su incrementi retributivi - Versamento dell’imposta sostitutiva sugli incrementi retributivi derivanti dai rinnovi contrattuali, erogati nel mese precedente (art. 1, c. 7 L. 199/2025). |
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Giovedì 16 luglio (segue) |
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Iva |
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Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l’eventuale imposta a debito. |
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Versamento - Termine di versamento della rata dell’Iva relativa all’anno d’imposta 2025 derivante dalla dichiarazione annuale con gli interessi. |
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Contabilità presso terzi - Termine ultimo di cui si possono avvalere i contribuenti mensili, che affidano a terzi la tenuta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d’imposta relativi al mese di giugno 2026, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di maggio 2026. |
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Contribuenti in regime forfetario - I contribuenti che applicano il regime forfetario hanno l’obbligo di integrare le fatture per le operazioni di cui risultano debitori di imposta con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta, da versare entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni, senza diritto alla detrazione dell’imposta relativa. In particolare, devono versare l’Iva per le prestazioni di servizi ricevute da non residenti, per gli acquisti intracomunitari e per le altre operazioni passive per le quali risultano debitori d’imposta come, ad esempio, gli acquisti in reverse charge. |
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Imposta sugli intrattenimenti |
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Versamento - Versamento dell’imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente. |
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Imposta sulle transazioni finanziarie |
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Versamento - Termine di versamento dell’imposta sulle transazioni finanziarie dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari poste in essere nel mese precedente (Tobin Tax). |
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Inps |
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Contributi previdenziali e assistenziali - Versamento dei contributi relativi al mese precedente, compresa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante modello F24. |
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Contributi Gestione Separata - Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente. |
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Gestione ex-Enpals - Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono effettuare il versamento, mediante modello F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente. |
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Tfr al fondo Tesoreria - I versamenti dovuti per le competenze da gennaio 2026 a giugno 2026, se effettuati entro il 16.07.2026, sono considerati tempestivi a tutti gli effetti di legge e, conseguentemente, sottratti all’applicazione di sanzioni civili, interessi e somme aggiuntive (Mess. Inps 1511/2026). |
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Agricoltura - Versamento della 1ª rata dei contributi previdenziali e assistenziali per i lavoratori autonomi in agricoltura, dovuti per il 2026. |
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Ragionieri commercialisti |
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Contributi - Termine di versamento della 4ª rata dei contributi minimi e di maternità per il 2026. |
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Lunedì 20 luglio |
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Modello Redditi 2026 |
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Versamento - L’art. 6 D.L. 89/2026 prevede che i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze, tenuti entro il 30.06.2026 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto, effettuano i predetti versamenti entro il 20.07.2026 senza alcuna maggiorazione. Le disposizioni si applicano, oltre che ai soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che adottano il regime delle nuove iniziative produttive di cui all’art. 27, c. 1 D.L. 98/2011, nonché quelli che applicano il regime forfetario di cui all’art. 1, cc. da 54 a 89 L. 190/2014, anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 Tuir aventi i requisiti previsti. |
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Registratori telematici |
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Verifiche periodiche - Trasmissione dei dati identificativi delle operazioni di verificazione periodica effettuate nel trimestre precedente. |
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Conai |
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Denuncia - Termine di presentazione al Conai della denuncia riferita al mese precedente. Entro oggi deve essere presentata anche la denuncia trimestrale. |
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Giovedì 23 luglio |
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Imposte dirette |
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Mod. 730 - I CAF e i professionisti abilitati consegnano al contribuente copia della dichiarazione e trasmettono in via telematica all’AdE le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 21.06 al 15.07. |
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Sabato 25 luglio |
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Iva |
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Elenchi Intrastat - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente. Entro lo stesso termine devono essere presentati anche gli elenchi relativi alle cessioni intracomunitarie del trimestre precedente. |
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Mercoledì 29 luglio |
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Bilancio |
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Deposito - Termine per il deposito del bilancio e degli allegati nel Registro delle Imprese per i soggetti che hanno effettuato l’assemblea di approvazione entro il 29.06.2026. |
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Iva |
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Modello Iva 2026 - Termine di presentazione della dichiarazione Iva entro 90 giorni dalla scadenza fruendo del ravvedimento operoso. |
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Giovedì 30 luglio |
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Imposte dirette2
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Modello Redditi 2026 - Termine per effettuare il versamento del saldo 2025 e/o del 1° acconto 2026 delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi (per le persone fisiche, le società di persone e i soggetti Ires con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato il bilancio entro il 30.04.2026) o della 1ª rata delle stesse in caso di rateizzazione, con l’applicazione della maggiorazione. Termine di versamento delle imposte per gli eredi di persone decedute nel 2025 o entro il 28.02.2026, con maggiorazione. |
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Irap 2026 - Termine di versamento del saldo 2025 e del 1° acconto 2026 dell’Irap risultante dalla dichiarazione (per le persone fisiche, le società di persone e i soggetti Ires con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare), con maggiorazione. |
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Società di comodo - Termine di versamento, in unica soluzione o della 1ª rata, della maggiorazione Ires del 10,50% a titolo di saldo 2025 e di 1° acconto 2026, con maggiorazione. |
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Giovedì 30 luglio (segue) |
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Imposte dirette2
(segue) |
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Acconto 20% - Termine per effettuare il versamento dell’acconto del 20% sui redditi a tassazione separata con maggiorazione. |
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Sostituti d’imposta “minimi” - Termine di versamento, con maggiorazione, delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo operate nel 2025 da parte dei sostituti d’imposta che, durante l’anno, corrispondono soltanto compensi di lavoro autonomo a non più di 3 soggetti e non effettuano ritenute di importo superiore a € 1.032,92. |
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Cedolare secca
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Versamento - Termine di versamento, in unica soluzione o come 1ª rata (nella misura del 40%) del saldo e dell’acconto dell’imposta sostitutiva dovuta (di importo complessivo pari o superiore a € 257,52), con maggiorazione. |
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Isa
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Versamento - Termine di versamento dell’Iva, senza maggiorazione, sui maggiori ricavi o compensi indicati nella dichiarazione dei redditi. |
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Immobili all’estero
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Versamento - Termine di versamento, in unica soluzione o come 1ª rata, dell’imposta sugli immobili situati all’estero (IVIE), a qualsiasi uso destinati, a titolo di saldo 2025 e 1° acconto 2026, con maggiorazione (art. 19, cc. 13-17 D.L. 201/2011). |
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Attività finanziarie all’estero
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Versamento - Termine di versamento, in unica soluzione o come 1ª rata, dell’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE), a titolo di saldo 2025 e 1° acconto 2026, con maggiorazione (art. 19, cc. 18-22 D.L. 201/2011). |
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Riallineamento valori fiscali in caso di operazioni straordinarie
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Imposta sostitutiva - Termine di versamento, in unica soluzione, dell’imposta sostitutiva per i soggetti Ires con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che effettuano il riallineamento dei valori fiscali in occasione di operazioni straordinarie (art. 15, cc. 10-12 D.L. 185/2008), con maggiorazione. |
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Riconoscimento maggiori valori attribuiti in bilancio
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Imposta sostitutiva - Versamento rata dell’imposta sostitutiva delle imposte dirette e dell’Irap per il riconoscimento fiscale dei maggiori valori attribuiti in bilancio in occasione di operazioni di conferimento d’aziende, fusioni e scissioni, con maggiorazione (art. 1, cc. 46-47 L. 244/2007). |
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Riallineamento per società in consolidato o trasparenza
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Imposta sostitutiva - Termine di versamento dell’imposta sostitutiva dell’Ires, con maggiorazione, per le società aderenti al consolidato fiscale o in regime di trasparenza fiscale che hanno riallineato i valori civilistici a quelli fiscali (art. 1, c. 49 L. 244/2007). |
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Diritto annuale CCIAA
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Versamento - Termine di versamento del diritto annuale alla Camera di Commercio per le imprese già iscritte al Registro delle Imprese, con la maggiorazione dello 0,40%. |
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Affrancamento riserve in sospensione d’imposta
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Versamento - Termine di versamento, con la maggiorazione, della 2ª rata dell’imposta sostitutiva in caso di affrancamento di riserve e fondi in sospensione d’imposta esistenti nel bilancio dell’esercizio in corso al 31.12.2023 che residuano al termine dell’esercizio in corso al 31.12.2024 (art. 14 D. Lgs. 192/2024). Termine di versamento, con la maggiorazione, della 1ª rata dell’imposta sostitutiva in caso di affrancamento delle riserve in sospensione d’imposta esistenti nel bilancio dell’esercizio in corso al 31.12.2024 che residuano al termine dell’esercizio in corso al 31.12.2025 (art. 1, cc. 44 e 45 L. 199/2025). |
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Rivalutazione terreni e partecipazioni
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Versamento - Termine di versamento della 3ª rata dell’imposta sostitutiva in caso di rivalutazione di terreni e partecipazioni posseduti al 1.01.2024 con la maggiorazione (L. 213/2023). |
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Imposta di registro |
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Contratti di locazione - Termine ultimo per versare l’imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi ed alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca. |
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Inps2
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Contributi Gestione Separata - Termine per effettuare il versamento, con l’applicazione di interessi, del saldo 2025 e acconto 2026 da parte dei professionisti senza cassa previdenziale iscritti alla Gestione Separata dell’Inps. |
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Contributi artigiani e commercianti - Termine per il versamento dei contributi Ivs dovuti sul reddito eccedente il minimale a saldo per il 2025 e del 1° acconto per il 2026, con maggiorazione. |
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Venerdì 31 luglio |
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Imposte dirette |
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Mod. Redditi 2026 - I soggetti che hanno approvato il bilancio o rendiconto entro i 180 giorni dalla chiusura del periodo d’imposta devono effettuare il versamento del saldo 2025 e del 1° acconto 2026 delle imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi. |
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Iva |
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Fattura differita - Emissione e annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente. |
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Registrazione, fatturazione - Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni svolte nel mese. |
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Enti non commerciali - Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte. |
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Regime IOSS - Termine di presentazione della dichiarazione Iva e di versamento dell’Iva in relazione al mese precedente per i soggetti che hanno aderito al regime IOSS. |
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Regime OSS - Termine di presentazione della dichiarazione e di liquidazione dell’imposta in relazione al 2° trimestre 2026 (Provv. Ag. Entrate 25.06.2021). |
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Rimborsi - Termine ultimo per la presentazione, all’Ufficio competente, della domanda di rimborso, o di utilizzo in compensazione, dell’imposta a credito relativa al 2° trimestre 2026, da parte dei soggetti di cui all’art. 38-bis, c. 2 D.P.R. 26.10.1972, n. 633. |
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Collegamento Pos-Rt |
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Adempimento - Termine di registrazione dei collegamenti tra Pos e registratori di cassa per gli strumenti oggetto di variazione o nuova attivazione dal 1 al 31.05.2026. |
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Rottamazione quinquies |
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Versamento - Termine di versamento della 1ª e/o unica rata. |
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Inps |
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Flusso UniEmens - Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente. |
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Libro unico del lavoro |
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Adempimento - Termine entro il quale effettuare le scritturazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro con riferimento al mese precedente. |
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Ragionieri commercialisti |
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Adempimento - Termine di invio del modello A19 relativo al reddito professionale ai fini Irpef e al volume d’affari dichiarato ai fini Iva per l’anno precedente. |
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Agenti |
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Adempimenti - Termine ultimo per la consegna all’agente, da parte del preponente, dell’estratto conto delle provvigioni dovute relative al trimestre precedente. Entro lo stesso termine, le provvigioni liquidate devono essere pagate all’agente. |
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Autotrasporto |
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Rimborso accise - Termine di presentazione dell’istanza di rimborso relativa ai consumi del 2° trimestre 2026. |


