Notiziario Fiscale di Agosto 2026 - lo Studio è chiuso sino a fine Agosto, ci vediamo a Settembre: Buone Ferie
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· Sospensione invio di comunicazioni e inviti in agosto e dicembre |
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REQUISITI PER IL DURC |
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· La Cassazione, con l’ordinanza n. 21362/2026, ha ritenuto sufficiente un ritardo nelle denunce mensili all’Inps o in altri adempimenti formali per essere ritenuti irregolari ai fini del Durc e perdere ogni agevolazione e beneficio contributivo. Non ha neppure valore che i contributi siano già stati versati tutti tempestivamente dall’azienda. |
Leggi l'articolo ai link: Accertamenti fiscali ISA e Come evitare accertamenti ISA 2026
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Gli ISA rappresentano la sintesi di indicatori elementari volti a verificare la normalità e la coerenza della gestione dell’impresa o dell’attività professionale, con riferimento a diverse basi imponibili. Il contribuente, tramite l’applicazione degli ISA, può verificare, in fase dichiarativa, il proprio grado di affidabilità fiscale in base al posizionamento su una scala di valori da 1 a 10. In relazione ai diversi livelli di affidabilità fiscale conseguenti all’applicazione degli ISA, determinati anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi, sono riconosciuti specifici benefici. Con D.M. 31.03.2026 sono stati approvati 85 ISA revisionati applicabili dal periodo d’imposta 2025 (Isa 2026) e con D.M. 15.04.2026 sono state approvate le modifiche derivanti dall’applicazione dei correttivi congiunturali straordinari. Con provvedimento 27.02.2026 l’Agenzia delle Entrate ha approvato la modulistica con le relative istruzioni. |
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MODELLI ISA 2026 |
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Revisionati |
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· Con D.M. 31.03.2026 il Mef ha approvato 85 ISA revisionati, di cui 13 oggetto di revisione anticipata (aventi lettera iniziale E e F), riguardanti le attività economiche dei comparti manifatture, commercio, servizi e attività professionali, applicabili dal periodo d’imposta 2025. · Il D.M. 15.04.2026 prevede gli specifici correttivi straordinari, applicabili agli indicatori elementari di affidabilità e di anomalia, al fine di recepire gli effetti del nuovo scenario economico. |
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Complessivi |
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Per il periodo d’imposta 2025 (modelli ISA 2026) si applicano 173 modelli ISA, la cui modulistica è stata approvata dall’Agenzia delle Entrate con provv. 27.02.2026. |
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NOVITÀ ISA REVISIONATI |
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Commercio al dettaglio alimentare |
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· DM1U è stato suddiviso in: - EM01A (commercio al dettaglio alimentare); - EM01B (commercio al dettaglio di frutta e verdura); - EM01C (commercio al dettaglio di pesce, crostacei e molluschi). |
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Attività ospedaliere |
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· DG11U è stato soppresso e le relative attività confluiscono in: - EG57U (attività ospedaliere in forma d’impresa); - EK10U (attività ospedaliere in forma di lavoro autonomo); - EK19U (trasporto di pazienti in ambulanza). |
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Attività diverse |
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· EM87U (commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento di 2ª mano) è confluito nell’FM05U. · EM87U (commercio al dettaglio di orologi e articoli di gioielleria di 2ª mano) è confluito nell’FM15A. · Sono confluiti nell’EG02U: - DG 44U (servizi di alloggio in aziende ittiche); - DG 36U (attività di ristoranti connesse alle aziende ittiche). |
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SOGGETTI Interessati |
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· Gli ISA si applicano agli esercenti attività d’impresa o di lavoro autonomo che svolgono, come “attività prevalente”, attività per le quali risulta approvato un ISA e che non presentano una causa di esclusione. · Per “attività prevalente” s’intende l’attività dalla quale deriva, nel corso del periodo d’imposta, il maggiore ammontare di ricavi o di compensi. Ai fini dell’individuazione dell’ISA da applicare in relazione all’attività prevalente, si deve tenere conto del complesso di attività considerate dal medesimo ISA. · I contribuenti che esercitano più attività devono preliminarmente valutare se due o più delle attività esercitate sono comprese nello stesso ISA; in tale ipotesi, ai fini della determinazione dell’attività prevalente, si devono sommare i ricavi o i compensi provenienti dalle attività che, seppur contraddistinte da diversi codici attività, rientrano nel campo di applicazione del medesimo ISA. · Inoltre, l’individuazione dell’attività prevalente è effettuata con riferimento alla medesima categoria reddituale. · Pertanto, un contribuente che svolge diverse attività, alcune delle quali in forma d’impresa e altre in forma di lavoro autonomo, dovrà determinare sia l’attività prevalente relativa al complesso delle attività svolte in forma d’impresa sia l’attività prevalente relativa al complesso delle attività svolte in forma di lavoro autonomo, a cui successivamente applicherà i diversi ISA eventualmente approvati per ciascuna attività prevalente. |
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ADESIONE AL CPB |
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· Il modello è presentato dai contribuenti che hanno aderito alla proposta di Concordato preventivo biennale. · Per i contribuenti che, decorso il 1° biennio d’imposta (2024-2025) di applicazione del Concordato preventivo biennale (CPB), volessero rinnovare l’adesione al CPB per i periodi di imposta 2026-2027, i dati dichiarati ai fini dell’applicazione degli ISA per il periodo di imposta 2025 saranno utilizzati per l’elaborazione della nuova proposta di CPB. · Con l’ausilio del software di applicazione degli ISA, il contribuente, dopo aver acquisito tramite i Servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate le variabili “precalcolate” e dopo aver inserito i valori delle variabili contabili ed extracontabili, effettua il calcolo del proprio punteggio di affidabilità fiscale. |
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Con circolare 6.07.2026, n. 4/E l’Agenzia delle Entrate ha fornito le istruzioni operative per l’applicazione degli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) relativi al periodo d’imposta 2025. In particolare, per tale annualità sono stati integralmente revisionati 85 ISA e aggiornati tutti i 173 indici in vigore, con una revisione straordinaria per neutralizzare gli effetti delle tensioni geopolitiche sui mercati. La circolare chiarisce le novità sulla modulistica, il processo di semplificazione dichiarativa, le nuove modalità di acquisizione dei dati precalcolati tramite delega unica, il rapporto tra punteggio ISA e rinnovo del Concordato preventivo biennale per il biennio 2026-2027, il trattamento degli enti del Terzo settore e delle cooperative. Un’intera sezione è dedicata al principio di fedeltà dichiarativa, richiamando l’ordinanza della Cassazione |
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Fedeltà dichiarativa: presupposto dei benefici ISA e del CPB |
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Funzione degli ISA e centralità dei dati dichiarati |
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· Gli ISA esprimono su una scala da 1 a 10 il grado di affidabilità fiscale di ciascun contribuente esercente attività di impresa, arti o professioni. · La finalità istitutiva, enunciata dall’art. 9-bis, c. 1 del decreto ISA, è promuovere l’emersione spontanea delle basi imponibili attraverso una logica di prevenzione ex ante dell’evasione fiscale, premiando i contribuenti più virtuosi. · Poiché il punteggio è elaborato sulla base delle relazioni tra le variabili economiche e strutturali dichiarate nel modello ISA, la coerenza, la correttezza e la completezza dei dati trasmessi sono un presupposto essenziale per il corretto funzionamento dello strumento. |
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Veridicità dei dati come condizione per i benefici premiali |
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· L’accesso ai benefici premiali di cui all’art. 9-bis, c. 11 del decreto ISA non è subordinato a un mero adeguamento formale agli indici, ma alla sostanziale attendibilità delle informazioni dichiarate. · Quando il raggiungimento di un punteggio premiale è il risultato della dichiarazione di dati non veritieri, incompleti o inesatti, il godimento del relativo beneficio non può ritenersi legittimo. · La Cassazione, con ordinanza 5.11.2024, n. 28457, ha confermato questa impostazione, affermando che i benefici premiali connessi agli studi di settore - e per estensione agli ISA - presuppongono la fedele esposizione dei dati e restano esclusi in presenza di dati non veritieri. |
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Fedeltà dichiarativa nel CPB e cause di decadenza |
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· Le stesse finalità di promozione dell’adempimento fiscale che fondano gli ISA sono alla base del CPB. La proposta di concordato viene elaborata dall’Agenzia tenendo conto dei dati forniti dal contribuente, dei dati provenienti da fonti esterne e delle risultanze ISA: affinché la proposta sia corretta e coerente con la reale capacità contributiva, è necessario che i dati dichiarati siano fedeli alle scritture contabili e aderenti alla realtà economica. · L’art. 22 del decreto CPB elenca le cause di decadenza dal concordato per entrambi i periodi del biennio, tra cui: - l’accertamento di attività non dichiarate o di passività inesistenti o indeducibili per un importo superiore al 30% dei ricavi dichiarati; - la comunicazione inesatta o incompleta dei dati ISA in misura tale da determinare un minor reddito o valore netto della produzione oggetto di concordato superiore al 30%; - l’indicazione in dichiarazione di dati non corrispondenti a quelli comunicati ai fini della definizione della proposta di concordato. |
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Fondamentale importanza rileva l’aspetto correlato alla stabilità e certezza che assumono, per le annualità oggetto di concordato, i rapporti tra Fisco e contribuente. |
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ACCERTAMENTO INDUTTIVO |
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Nei confronti di tutti coloro che aderiscono al CPB non possono essere effettuati gli accertamenti di cui all’art. 39 D.P.R. 29.09.1973, n. 600, salvo che in esito all’attività istruttoria dell’Amministrazione Finanziaria non ricorrano cause di decadenza dal CPB. |
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VANTAGGI PER SOGGETTI ISA |
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Per i soggetti ISA sono riconosciuti tutti i benefici premiali propri di tale strumento di compliance, come elencati dal decreto ISA: |
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- esonero visto di conformità; |
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Esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a € 70.000 annui, relativamente all’Iva e per un importo non superiore a € 50.000 annui relativamente alle imposte dirette e all’Irap. |
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- esonero visto e garanzia per rimborsi; |
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Esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell’Iva per un importo non superiore a € 70.000 annui. |
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- esonero disciplina delle |
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Esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative di cui all’art. 30 L. 23.12.1994, n. 724. |
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- esclusione da accertamenti basati su presunzioni |
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Esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all’art. 39, c. 1, lett. d), 2° periodo, D.P.R. 600/1973, n. 600, e all’art. 54, c. 2, 2° periodo, D.P.R. 633/1972. |
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- “sconto” di un anno per |
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Anticipazione di almeno 1 anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l’attività di accertamento previsti dall’art. 43, c. 1 D.P.R. 600/1973, con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo, e dall’art. 57, c. 1 D.P.R. 633/1972. |
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- esclusione della determinazione sintetica del reddito da parte dell’ufficio. |
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Esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all’art. 38 D.P.R. 29.09.1973, n. 600, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di 2/3 il reddito dichiarato. |
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· La proposta di reddito concordato non può eccedere il reddito dichiarato nel 2025, rettificato ai sensi degli artt. 15 e 16 D.Lgs. 13/2024 nella seguente misura:
· Le soglie non operano se la proposta di concordato elaborata dal software “Il tuo ISA” 2026 CPB è inferiore “ai valori di riferimento settoriali”. |
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Nel modello previsto per la comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva il contribuente deve indicare i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell’imposta, effettuate ai sensi dell’art. 1, cc. 1 e 1-bis, D.P.R. 23.03.1998, n. 100, nonché degli artt. 73, c. 1, lett. e), e 74, c. 4 D.P.R. 633/1972. Il modello deve essere presentato esclusivamente per via telematica, direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati, entro l’ultimo giorno del 2° mese successivo ad ogni trimestre. L’obbligo di invio sussiste anche nell’ipotesi di liquidazione con eccedenza a credito. Sono esonerati dalla presentazione della Comunicazione i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale Iva o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche, sempre che, nel corso dell’anno, non vengano meno le predette condizioni di esonero. In caso di determinazione separata dell’imposta in presenza di più attività, i soggetti passivi presentano una sola Comunicazione riepilogativa per ciascun periodo. Rispetto al modello dello scorso anno non vi sono novità di carattere sostanziale. |
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INFORMAZIONI DA TRASMETTERE |
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· Il Modello “Comunicazione liquidazioni periodiche Iva” è composto da: - il frontespizio, contenente anche l’informativa relativa al trattamento dei dati personali; - il quadro VP (per ciascuna liquidazione periodica deve essere compilato un distinto quadro)1. · Le informazioni da trasmettere con il Modello sono definite nell’allegato “Specifiche tecniche e regole per la compilazione della comunicazione”. |
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TERMINI |
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MODALITÀ DI TRASMISSIONE |
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La trasmissione delle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche Iva è effettuata esclusivamente per via telematica, direttamente dal contribuente o tramite uno dei soggetti abilitati. |
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I soggetti incaricati della trasmissione telematica rilasciano al contribuente copia del Modello trasmesso e della ricevuta, che ne attesta l’avvenuto ricevimento da parte dell’Agenzia delle Entrate e che costituisce prova dell’avvenuta presentazione. |
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MESSA A DISPOSIZIONE DEI DATI |
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I dati acquisiti sono utilizzati dall’Agenzia delle Entrate al fine di controllarne la coerenza, supportare la predisposizione delle dichiarazioni dei redditi e dell’Iva, nonché per valutare la capacità contributiva dei soggetti che li hanno trasmessi, nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei contribuenti. |
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Le informazioni relative alle incoerenze dei versamenti effettuati rispetto all’importo dell’Iva da versare, indicato nella comunicazione dei dati della liquidazione periodica, sono rese disponibili nel Cassetto fiscale e nella sezione Consultazione dell’area autenticata dell’interfaccia web “Fatture e Corrispettivi”, nel sito Internet dell’Agenzia delle Entrate. |
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SOGGETTI ESONERATI |
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Sono esonerati i soggetti non obbligati alla presentazione della dichiarazione Iva annuale (ad esempio, soggetti che hanno registrato esclusivamente operazioni esenti) o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche (esempio: soggetti minimi / forfetari). |
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Nota1 |
I contribuenti che effettuano esclusivamente liquidazioni periodiche mensili dovranno compilare 3 moduli (un modulo per ciascun mese del trimestre). |
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Con riferimento ai provvedimenti da impugnare, ai sensi dell’art. 21 D.Lgs. 546/1992, il termine perentorio concesso al contribuente per proporre ricorso è fissato entro il 60° giorno dalla data di notifica del provvedimento, decorso il quale il ricorso è inammissibile. É prevista, tuttavia, un’eccezione a tale regola, costituita dalla sospensione dei termini per il periodo feriale. Tale periodo decorre dal 1.08 al 31.08. La sospensione feriale dei termini opera anche per le controversie relative ad atti emessi dall’Agenzia delle Entrate, di valore non superiore al limite per il quale è previsto l’obbligo del preventivo reclamo (innalzato a € 50.000 per gli atti notificati dal 1.01.2018). Il D.L. 193/2016 ha inoltre previsto che i termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall’Agenzia delle Entrate o da altri enti impositori sono sospesi dal 1.08 al 4.09, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell’Iva. L’art. 10 D.Lgs. 1/2024 ha introdotto la sospensione dal 1.08 al 31.08 e dal 1.12 al 31.12 delle comunicazioni concernenti gli esiti dei controlli automatizzati e formali delle dichiarazioni, gli esiti della liquidazione dei redditi soggetti a tassazione separata e delle lettere di invito per l’adempimento spontaneo. |
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TERMINI ORDINARI PER PROPORRE IL RICORSO |
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· Il ricorso deve essere proposto, a pena di inammissibilità, entro 60 giorni dalla data di notificazione dell’atto impugnato. · La notificazione della cartella di pagamento vale anche come notificazione del ruolo. |
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Nel computo dei termini a giorni si esclude il giorno iniziale, mentre si considera il giorno finale (il “60° giorno”). |
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Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al 1° giorno seguente non festivo. |
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La proroga prevista per le scadenze coincidenti con il giorno festivo si applica, altresì, ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dall’udienza che scadono nella giornata del sabato. |
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Nel computo dei giorni si segue il calendario comune; i giorni festivi intermedi si computano nel termine. |
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SOSPENSIONE FERIALE DEI TERMINI |
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· Il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie, amministrative e speciali tributarie è sospeso di diritto: |
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- dal 1.08; - al 31.08. |
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Di ciascun anno. |
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Se il decorso dei termini ha inizio durante il periodo della sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.
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Se il decorso dei termini è iniziato prima del periodo di sospensione, i termini riprendono a decorrere dal 1.09, computando anche il periodo già trascorso prima del 1.08 ed escludendo nel conteggio i giorni compresi nel periodo feriale (31 giorni). |
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Scadenze escluse |
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· Poiché la sospensione feriale riguarda i “termini processuali”, la stessa non si estende ai termini aventi natura amministrativa, ossia alle scadenze concernenti, ad esempio: - adesione ai Pvc; - termini relativi a fasi precedenti il contenzioso; - notifica avvisi di accertamento; - notifica avvisi di liquidazione; - notifica cartelle di pagamento. |
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Sospensione invio di comunicazioni e inviti in agosto e dicembre |
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L’art. 10, c. 1 D.Lgs. 1/2024 ha introdotto due periodi di sospensione, nell’arco dell’anno, dell’invio di alcune tipologie di atti elaborati o emessi dall’Agenzia delle Entrate. I periodi sono dal 1.08 al 31.08 e dal 1.12 al 31.12. Per effetto di tale norma, durante i periodi di sospensione è precluso all’Agenzia delle Entrate l’invio degli atti in precedenza indicati, ancorché siano già stati elaborati o emessi, salvo il caso in cui ricorrano ipotesi di indifferibilità e urgenza tali da richiedere una deroga all’ordinario regime di sospensione. |
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SOSPENSIONE DEGLI INVII |
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Oggetto |
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· L’art. 10, c. 1 D.Lgs. 1/2024 ha introdotto due periodi di sospensione, nell’arco dell’anno, dell’invio di alcune tipologie di atti elaborati o emessi dall’Agenzia delle Entrate. · Si tratta, in particolare: - delle comunicazioni concernenti gli esiti dei controlli automatizzati delle dichiarazioni, di cui agli artt. 36-bis D.P.R. 600/19731 e 54-bis D.P.R. 633/19722 [lett. a)]; - delle comunicazioni concernenti gli esiti dei controlli formali delle dichiarazioni, di cui all’art. 36-ter D.P.R. 600/19733 [lett. b)]; - delle comunicazioni concernenti gli esiti della liquidazione delle imposte dovute sui redditi assoggettati a tassazione separata, di cui all’art. 1, c. 412 L. 311/20044 [lett. c)]; - delle lettere di invito per l’adempimento spontaneo (cosiddette “lettere di compliance”), di cui all’art. 1, cc. da 634 a 636 L. 190/2014 [lett. d)]. |
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Periodo temporale |
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· La sospensione dei citati atti riguarda: - il periodo dal 1° al 31.08; - il periodo dal 1° al 31.12. |
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Esclusioni |
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Per effetto della norma, durante tali periodi di sospensione è precluso all’Agenzia delle Entrate l’invio degli atti in precedenza indicati, ancorché siano già stati elaborati o emessi, salvo il caso in cui ricorrano ipotesi di indifferibilità e urgenza tali da richiedere una deroga all’ordinario regime di sospensione. |
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· A titolo esemplificativo, possono costituire ipotesi di indifferibilità e urgenza: - le situazioni in cui sussiste pericolo per la riscossione, intendendosi come tali anche i casi in cui la mancata spedizione della comunicazione o notifica dell’atto pregiudichi il rispetto dei termini di prescrizione e decadenza previsti in materia di riscossione, con conseguente rischio di compromettere il recupero delle somme dovute; - l’invio di comunicazioni o atti che prevedono l’inoltro di una notizia di reato ai sensi dell’art. 331 c.p.p.; - l’invio di comunicazioni o atti destinati a soggetti sottoposti a procedure concorsuali, ai fini della tempestiva insinuazione nel passivo. |
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CARTELLE DI PAGAMENTO |
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· Agenzia Entrate-Riscossione ha reso nota la sospensione della notifica delle cartelle di pagamento nel mese di agosto 2026 (benché ciò non derivi da un obbligo di legge). |
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Note |
1. L’art. 36-bis, c. 1 D.P.R. 600/1973 prevede che l’Amministrazione finanziaria, avvalendosi di procedure automatizzate, “procede, entro l’inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni relative all’anno successivo, alla liquidazione delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti, nonché dei rimborsi spettanti in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d’imposta”. 2. L’art. 54-bis D.P.R. 633/1972 prevede che l’Amministrazione finanziaria, avvalendosi di procedure automatizzate, “entro l’inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni relative all’anno successivo, alla liquidazione dell’Iva dovuta in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti”. 3. L’art. 36-ter D.P.R. 600/1973 prevede che gli uffici dell’Amministrazione finanziaria “procedono, entro il 31.12 del 2° anno successivo a quello di presentazione, al controllo formale delle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d’imposta sulla base dei criteri selettivi fissati dal Ministro delle finanze, tenendo anche conto di specifiche analisi del rischio di evasione e delle capacità operative dei medesimi uffici”. 4. In base all’art. 1, c. 412 L. 311/2004, l’Agenzia comunica ai contribuenti “l’esito dell’attività di liquidazione, effettuata ai sensi dell’art. 36-bis D.P.R. 600/1973, relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata”. |
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Il versamento del bollo deve essere effettuato entro l’ultimo giorno del 2° mese successivo alla chiusura del trimestre e non più, come al momento previsto, entro il giorno 20 del 1° mese successivo allo stesso trimestre. In relazione al secondo trimestre il pagamento dovrà essere effettuato entro l’ultimo giorno del 3° mese successivo alla chiusura. Se l’imposta di bollo complessivamente dovuta nel 1° trimestre solare non supera € 5.000, il contribuente, in luogo della scadenza ordinaria, può pagare entro il termine previsto per il versamento dell’imposta relativa al 2° trimestre e quindi entro il 30.09. Inoltre, se l’importo dell’imposta per i primi 2 trimestri solari, complessivamente considerato, non supera i € 5.000, il pagamento può essere effettuato entro il termine previsto per il versamento dell’imposta relativa al 3° trimestre, e quindi entro il 30.11. La legge di Bilancio 2021 ha specificato che, per le fatture elettroniche inviate attraverso lo Sdi, è obbligato in solido al pagamento dell’imposta di bollo il cedente del bene o il prestatore del servizio, anche nel caso in cui il documento sia emesso da un soggetto terzo per suo conto. |
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Trimestre |
Pubblicazione da parte dell’Agenzia delle Entrate degli elenchi delle fatture elettroniche soggette a imposta di bollo1 |
Variazione dati da parte del contribuente2 |
Comunicazione |
Scadenza di versamento4 |
Verifica della soglia di importo da versare |
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1° trimestre |
15.04 |
30.04 |
15.05 |
31.05 |
Termine spostato al 30.09 se imposta |
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Termine spostato al 30.11 se imposta di bollo del 1° e 2° trimestre è inferiore a € 5.000. |
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2° trimestre |
15.07 |
10.09 |
20.09 |
30.09 |
Termine spostato al 30.11 se imposta di bollo del 1° e 2° trimestre è inferiore a € 5.000. |
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3° trimestre |
15.10 |
31.10 |
15.11 |
30.11 |
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4° trimestre |
15.01 |
31.01 |
15.02 |
28.02 |
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Note |
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Per le fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio (Sdi) dal 1.01.2021, l’Agenzia delle Entrate, sulla base dei dati in suo possesso, provvede, per ciascun trimestre, all’integrazione delle fatture che non riportano l’evidenza dell’assolvimento dell’imposta di bollo ma per le quali l’imposta risulta, invece, dovuta (elenco B). Entro il giorno 15 del 1° mese successivo alla chiusura del trimestre, l’informazione sarà messa a disposizione del cedente o prestatore, o dell’intermediario delegato, accedendo nell’area riservata fatture e corrispettivi. |
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2. |
· Il cedente o prestatore, o l’intermediario delegato, qualora ritenga che, per una o più fatture integrate (elenco B), non risultano realizzati i presupposti per l’applicazione del bollo, come diversamente affermato da Agenzia Entrata, procede, entro l’ultimo giorno del 1° mese successivo alla chiusura del trimestre, alla variazione dei dati comunicati dalla stessa Agenzia. · Per le fatture elettroniche inviate nel 2° trimestre la variazione può essere effettuata entro il 10.09 dell’anno di riferimento. In assenza di variazioni, le integrazioni effettuate si intendono confermate. |
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3. |
· Entro il giorno 15 del 2° mese successivo alla chiusura del trimestre, è comunicato al contribuente, in modalità telematica, l’ammontare dell’imposta di bollo dovuta, calcolata sulla base delle fatture per le quali è stato indicato l’assolvimento dell’imposta nonché in base alle integrazioni. · Per il 2° trimestre, il termine è prorogato al 20.09. |
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4. |
In caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento: imposta, sanzione ridotta a 1/3, ed interessi sono comunicati telematicamente al contribuente; il mancato pagamento entro 30 giorni, determina l’iscrizione a ruolo a titolo definitivo di tali importi. |
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Nell’ambito dell’attività economica può verificarsi che una cessione di beni o una prestazione di servizi, anziché conseguire una contropartita monetaria, sia remunerata mediante un’altra cessione di beni o una prestazione di servizi. Può accadere, peraltro, pur in assenza di un’originaria previsione contrattuale in tal senso, che le predette cessioni o prestazioni siano effettuate al fine di estinguere, per mezzo di pagamento “in natura”, una precedente obbligazione. Ognuna delle due operazioni deve essere assoggettata separatamente all’Iva. La L. 199/2025 ha stabilito che dal 2026 la base imponibile Iva di tali operazioni è determinata dall’ammontare complessivo di tutti i costi riferibili a tali cessioni o prestazioni (anziché dal valore normale). L’art. 1 D.L. 38/2026 ha nuovamente modificato, dal 1.01.2026, il criterio di valutazione della base imponibile, fissato al valore monetario, come determinato dal contratto, e comunque non inferiore ai costi riferibili ai beni o servizi. |
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DEFINIZIONE |
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Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in corrispettivo di altre cessioni di beni o prestazioni di servizi, o per estinguere precedenti obbligazioni, sono soggette all’imposta separatamente da quelle in corrispondenza delle quali sono effettuate. |
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TIPOLOGIA DI OPERAZIONI |
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· Cessione di beni contro cessione di beni. · Prestazione di servizi contro cessione di beni. |
· Cessione di beni contro prestazione di servizi. · Prestazione di servizi contro prestazione di servizi. |
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APPLICAZIONE DELL’IVA |
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Disciplina |
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· Le operazioni permutative sono soggette a Iva per il valore monetario dei beni e dei servizi che formano oggetto di ciascuna di esse, come determinato dal contratto. · In ogni caso, tale valore non può essere inferiore all’ammontare complessivo dei costi riferibili alle cessioni effettuate e alle prestazioni rese da ciascuna delle parti, determinato nel momento in cui si effettuano dette operazioni. |
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È abrogata la disposizione che disciplinava il criterio di calcolo della base imponibile di tali operazioni facendo riferimento all’ammontare complessivo di tutti i costi riferibili alle cessioni o prestazioni (art. 1, cc. 138 e 139 L. 199/2025). |
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Entrata in vigore e disciplina transitoria |
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· La nuova disposizione si applica alle operazioni effettuate in esecuzione di contratti stipulati o rinnovati a decorrere dal 1.01.2026. · Sono fatti salvi i comportamenti adottati in conformità all’art. 1, c. 138 L. 199/2025, dal 1.01.2026 al 23.05.2026, che imponeva la determinazione dell’imponibile sulla base dell’ammontare complessivo di tutti i costi riferibili alle cessioni o prestazioni di servizi. · Per le operazioni effettuate in esecuzione di contratti stipulati prima del 1.01.2026 sono fatti salvi i comportamenti adottati in conformità alla disciplina vigente alla data del 31.12.2025 (calcolo dell’imponibile in base al valore normale dei beni o servizi) fino al 23.05.2026. Non si fa luogo, in ogni caso, a rimborsi d’imposta o a variazioni rispetto all’imposta precedentemente liquidata. |
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Aliquota IVA |
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Alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi si applica l’aliquota Iva propria dei singoli beni e servizi permutati. |
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MOMENTO IMPOSITIVO |
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Operazioni contemporanee |
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Se entrambe le operazioni si effettuano in contemporanea, il momento impositivo si verifica alla data in cui ha luogo lo scambio. |
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Operazioni non contemporanee(1)
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Cessione di beni contro cessione di beni. |
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Per entrambe le operazioni il momento impositivo si verifica alla data della consegna o spedizione. |
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Prestazione di servizi come corrispettivo di cessione beni (già effettuata). |
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Entrambe le operazioni si considerano effettuate alla data della cessione dei beni. |
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Cessione di beni come cor-rispettivo di prestazione di servizi (già effettuata). |
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Il cedente deve emettere la fattura già dal giorno in cui ottiene il servizio (per pagamento anticipato), mentre il prestatore può attendere il ricevimento della merce. |
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Prestazione di servizi come corrispettivo di altra prestazione di servizi. |
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Il momento impositivo è quello in cui è effettuata la seconda prestazione, essendo questa il corrispettivo della prima. |
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Nota1 |
Se, in corrispondenza di ciascuna delle ipotesi sopra esposte, per una delle operazioni corrispettive è emessa anticipatamente la fattura, il momento impositivo per tale operazione scatta alla data di emissione di tale documento. |
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L’art. 1, cc. 427-436 L. 199/2025 ha previsto una maggiorazione del costo di acquisto per gli investimenti in beni strumentali nuovi 4.0 o finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili per autoconsumo. Nel modello Redditi 2026 SP e SC è stata trasfusa l’agevolazione con l’inserimento dei nuovi codici da indicare come variazione in diminuzione per fruire dell’agevolazione che, tuttavia, in relazione ai modelli 2026, riguardano solo i soggetti non “solari”. |
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AGEVOLAZIONE |
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Fruizione |
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· La maggiorazione del costo di acquisizione dei beni rileva, ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, a decorrere dal periodo d’imposta nel quale l’impresa trasmette al GSE la comunicazione di completamento degli investimenti, sempre che il bene oggetto di investimento sia entrato in funzione entro il medesimo periodo d’imposta. · La comunicazione non può avere a oggetto investimenti in beni diversi ovvero di ammontare superiore rispetto a quelli oggetto delle comunicazioni preventive e di conferma. · La fruizione della maggiorazione è, in ogni caso, subordinata alla ricezione della comunicazione di esito positivo delle verifiche effettuate dal GSE, rispetto a ciascuna comunicazione di completamento degli investimenti. · Pertanto, la ricevuta del GSE è condizione di utilizzo in dichiarazione dell’iper-ammortamento, ma sembrerebbe ragionevole ritenere che non sposti il periodo d’imposta di spettanza, che dipende dalla trasmissione della comunicazione di completamento. |
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Interconnessione |
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L’agevolazione può essere fruita a condizione che sia avvenuta l’interconnessione dei beni al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. |
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Perizia tecnica asseverata |
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· Devono essere comprovate da apposite perizie asseverate, corredate di analisi tecniche, rilasciate da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o mediante una attestazione, corredata di un’analisi tecnica, rilasciata da un ente di certificazione accreditato, dotati di idonee coperture assicurative: - le caratteristiche tecniche dei beni, tali da includerli negli elenchi di cui agli allegati IV e V alla L. 199/2025; - l’interconnessione degli stessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura; - il soddisfacimento delle caratteristiche previste relative ai beni materiali finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo. |
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INVESTIMENTI |
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Investimenti in beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese di cui agli allegati IV e V alla L. 30.12.2025 n. 199, e all’autoproduzione e autoconsumo da fonti di energia rinnovabile (destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, anche prodotti al di fuori degli Stati membri dell’Unione Europea e degli Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo). |
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Investimenti completati dal 1.01.2026 al 30.09.2028. Non assume rilevanza la data di avvio dell’investimento (per esempio nel 2025), ma solo la consegna (per esempio nel 2026). |
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Completamento |
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Data di effettuazione degli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa di cui agli allegati IV e V alla L. 199/2025, secondo le regole generali previste dall’art. 109, cc. 1 e 2 Tuir (ad esempio, data di consegna), a prescindere dai principi contabili adottati, e data di fine lavori degli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa, finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo. |
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Interconnessione |
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1. Scambi informazioni con sistemi interni (es.: sistema gestionale, sistemi di pianificazione, sistemi di progettazione e sviluppo del prodotto, monitoraggio, anche in remoto, e controllo, altre macchine dello stabilimento, ecc.) e/o esterni (es.: clienti, fornitori, partner nella progettazione e sviluppo collaborativo, altri siti di produzione, supply chain, ecc.) per mezzo di un collegamento basato su specifiche documentate, disponibili pubblicamente e internazionalmente riconosciute (esempi: TCP-IP, HTTP, MQTT, ecc.). 2. Il bene deve essere identificato univocamente, al fine di riconoscere l’origine delle informazioni, mediante l’utilizzo di standard di indirizzamento internazionalmente riconosciuti (es.: indirizzo IP). |
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Gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme di imposte, contributi Inps e altre somme a favore dello Stato che hanno scadenza dal 1 al 20.08 di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione (art. 3-quater D.L. 16/2012, conv. in L. 44/2012). |
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Scadenza |
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Tributo/ Contributo |
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Descrizione |
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Sabato 1 agosto |
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Accertamento |
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Sospensione comunicazioni - Il D. Lgs. 1/2024 (art. 10) ha previsto la sospensione, dal 1.08 al 31.08 e dal 1.12. al 31.12, dell'invio di alcune tipologie di atti elaborati o emessi dall'Agenzia delle Entrate (comunicazioni concernenti: gli esiti dei controlli automatizzati delle dichiarazioni, gli esiti dei controlli formali delle dichiarazioni, gli esiti della liquidazione delle imposte dovute sui redditi assoggettati a tassazione separata, lettere di invito per l’adempimento spontaneo (cosiddette “lettere di compliance”). |
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Sospensione termini - I termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall’Agenzia delle Entrate o da altri enti impositori sono sospesi dal 1.08 al 4.09, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell’Iva. Sono sospesi dal 1.08 al 4.09 i termini di 30 giorni previsti per il pagamento delle somme dovute, rispettivamente, a seguito dei controlli automatici effettuati ai sensi degli artt. 36-bis D.P.R. 600/1973 e 54-bis D.P.R. 633/1972, e a seguito dei controlli formali effettuati ai sensi dell’art. 36-ter D.P.R. 600/1973 e della liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata. I termini di sospensione relativi alla procedura di accertamento con adesione si intendono cumulabili con il periodo di sospensione feriale dell’attività giurisdizionale (art. 7-quater, cc. 16-18 D.L. 193/2016). |
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Contenzioso |
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Sospensione feriale dei termini - Inizia il periodo di sospensione dei termini processuali per le giurisdizioni ordinarie, amministrative e speciali tributarie (art. 16 D.L. 132/2014). |
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15 agosto |
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Iva |
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Registrazione - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo. |
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Fattura cumulativa - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un’unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all’effettuazione delle operazioni. |
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Operazioni con l’estero - Per le operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute, dal 1.07.2022, verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, gli operatori Iva residenti trasmettono i dati all’Agenzia delle Entrate utilizzando il formato Xml previsto per la fattura elettronica e inviando i file al Sistema di interscambio secondo le regole di compilazione previste dalle specifiche tecniche allegate al provvedimento 30.04.2018. Ne consegue che la trasmissione delle fatture attive verso i soggetti non stabiliti in Italia dovrà avvenire entro i termini legislativamente fissati per l’emissione delle fatture (in generale, 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione o il diverso termine stabilito da specifiche disposizioni come, ad esempio, le fatture differite), mentre quella riferita alle fatture passive ricevute da cedente o prestatore estero dovrà essere effettuata entro il 15° giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione stessa. |
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Associazioni sportive dilettantistiche |
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Registrazioni - Le associazioni sportive dilettantistiche, che fruiscono dell’opzione di cui all’art. 1 L. 398/1991, devono effettuare l’annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell’esercizio dell’attività commerciale, con riferimento al mese precedente. |
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Domenica1-2 16 agosto |
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Imposte dirette |
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Versamento ritenute - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni, su altri redditi di capitale e in relazione ad appalti e subappalti. Entro tale termine deve essere effettuato anche il versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d’imposta se di importo pari o superiore a € 500,00 (art. 1, c. 36 L. 232/2016), nonché il versamento delle ritenute operate in relazione alle locazioni brevi (artt. 4, cc. 1/5-bis e 6 D.L. 50/2017). Se l’importo dovuto con riferimento alle ritenute sui redditi di lavoro autonomo (artt. 25 e 25-bis D.P.R. 600/1973) non supera il limite di € 100, il versamento è effettuato insieme a quello relativo al mese successivo e comunque entro il 16.12 dello stesso anno. |
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Modello Redditi 2026 - I contribuenti che hanno scelto di rateizzare le imposte e i contributi dovuti devono versare, entro oggi, la relativa rata, con gli interessi. |
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Modello 770 mensile - Termine di invio della comunicazione dei dati relativi al mese precedente. |
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Imposta sostitutiva su incrementi retributivi - Versamento dell’imposta sostitutiva sugli incrementi retributivi derivanti dai rinnovi contrattuali, erogati nel mese precedente (art. 1, c. 7 L. 199/2025). |
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Scadenza |
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Tributo/ Contributo |
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Descrizione |
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Domenica1-2 16 agosto (segue) |
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Iva |
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Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l’eventuale imposta a debito. |
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Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti trimestrali per operare la liquidazione relativa al trimestre precedente e per versare l’eventuale imposta a debito. |
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Versamento - Termine di versamento della rata dell’Iva relativa all’anno d’imposta 2025 derivante dalla dichiarazione annuale con gli interessi. |
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Contabilità presso terzi - Termine ultimo di cui si possono avvalere i contribuenti mensili, che affidano a terzi la tenuta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d’imposta relativi al mese di luglio 2026, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di giugno 2026. |
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Contribuenti in regime forfetario - I contribuenti che applicano il regime forfetario hanno l’obbligo di integrare le fatture per le operazioni di cui risultano debitori di imposta con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta, da versare entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni, senza diritto alla detrazione dell’imposta relativa. In particolare, devono versare l’Iva per le prestazioni di servizi ricevute da non residenti, per gli acquisti intracomunitari e per le altre operazioni passive per le quali risultano debitori d’imposta come, ad esempio, gli acquisti in reverse charge. |
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Associazioni sportive dilettantistiche in regime 398/1991 - Termine di versamento dell’Iva relativa al 2° trimestre 2026, mediante il modello F24. |
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Imposta sugli intrattenimenti |
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Versamento - Versamento dell’imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente. |
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Imposta sulle transazioni finanziarie |
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Versamento - Termine di versamento dell’imposta sulle transazioni finanziarie dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari poste in essere nel mese precedente (Tobin Tax). |
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Inps |
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Contributi previdenziali e assistenziali - Versamento dei contributi relativi al mese precedente, compresa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante modello F24. |
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Contributi Gestione Separata - Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente. |
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Gestione ex-Enpals - Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono effettuare il versamento, mediante modello F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente. |
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Artigiani e commercianti - Termine per effettuare il versamento della 2ª rata del contributo fisso minimo per il 2026. |
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Inail |
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Autoliquidazione - I datori di lavoro che hanno scelto di rateizzare il premio Inail, relativo al saldo 2025 e all’acconto 2026, devono effettuare il versamento della relativa rata. |
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Giovedì 20 agosto |
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Modello Redditi 2026 |
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Versamento - L’art. 6 D.L. 89/2026 prevede che i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze, tenuti entro il 30.06.2026 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto, effettuano i predetti versamenti entro il 20.08.2026 con la maggiorazione dello 0,8%. Le disposizioni si applicano, oltre che ai soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che adottano il regime delle nuove iniziative produttive di cui all’art. 27, c. 1 D.L. 98/2011, nonché quelli che applicano il regime forfetario di cui all’art. 1, cc. da 54 a 89 L. 190/2014, anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 Tuir aventi i requisiti previsti. Il termine riguarda anche i versamenti che seguono le stesse scadenze delle imposte sui redditi (es.: diritto annuale CCIAA, contributi Inps alla Gestione Separata, ecc.). |
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Enasarco |
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Versamento - Termine di versamento, da parte delle case mandanti, dei contributi previdenziali relativi al trimestre aprile-giugno 2026. |
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Conai |
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Denuncia - Termine di presentazione al Conai della denuncia riferita al mese precedente. |
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Martedì 25 agosto |
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Iva |
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Elenchi Intrastat - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonchè delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente. |
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Domenica2 30 agosto |
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Imposte dirette |
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Redditi 2026 - I soggetti che hanno approvato il bilancio o rendiconto entro i 180 giorni dalla chiusura del periodo d’imposta devono effettuare il versamento del saldo 2025 e del 1° acconto 2026 delle imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi, con la maggiorazione. |
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Imposta di registro |
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Contratti di locazione - Termine ultimo per versare l’imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi e alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca. |
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Lunedì 31 agosto |
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Iva |
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Fattura differita - Emissione e annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente. |
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Registrazione, fatturazione - Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni svolte nel mese. |
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Enti non commerciali - Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte. |
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Regime IOSS - Termine di presentazione della dichiarazione Iva e di versamento dell’Iva in relazione al mese precedente per i soggetti che hanno aderito al regime IOSS. |
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Inps |
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Flusso UniEmens - Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente. |
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Libro unico del lavoro |
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Adempimento - Termine entro il quale effettuare le scritturazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro con riferimento al mese precedente. |
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Contenzioso |
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Sospensione feriale dei termini - Termina il periodo di sospensione feriale dei termini iniziato il 1.08 (D.L. 132/2014). |
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Imposta di bollo |
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Bollo virtuale - Termine di versamento, mediante modello F24, della rata bimestrale dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale per i soggetti autorizzati (art. 15 D.P.R. 642/1972 - Ris. Ag. Entrate 3.02.2015, n. 12/E). |
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Fasi |
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Contributi assistenziali - Termine ultimo per il versamento dei contributi di assistenza sanitaria integrativa relativi al 3° trimestre 2026. |
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Collegamento Pos-Rt |
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Adempimento - Termine di registrazione dei collegamenti tra Pos e registratori di cassa per gli strumenti oggetto di variazione o nuova attivazione dal 1 al 30.06.2026. |
Chiama lo 049 613584 ad inizio Settembre ! Buone Ferie


