Agevolazioni e Novità Fiscali

Gli approfondimenti del Dottor Cavallari sulle agevolazioni e novità fiscali

 

Notiziario di Giugno 2026

 

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Nella splendida cornice di Villa Cà Rezzonico si è svolto il convegno sul passaggio generazionale di immobili, titoli e aziende:

Transizione 4.0 e 5.0 2026: crediti d'imposta per macchinari e software, come ottenere gli incentivi prima dell'esaurimento fondi

Passaggio generazionale: il vero rischio non è la successione, ma lasciare patrimoni immobiliari bloccati e fiscalmente inefficienti

Bando Cyber Security e Cloud 2026: contributo fino a 20.000 euro per CRM, software gestionali, firewall ed e-commerce

 

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In evidenza

 

LETTERE

DI COMPLIANCE

PER AIUTI

DI STATO 2022

 

  • L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento n. 143075/2026, ha disposto l’invio delle lettere di compliance per la correzione spontanea degli aiuti di Stato e degli aiuti in regime de minimis non indicati correttamente nei modelli Redditi, Irap e 770, relativi al periodo d’imposta 2022, per i quali il tentativo di iscrizione nei registri degli aiuti di Stato dei vari settori non è andato a buon fine.
  • Nel caso in cui l’anomalia sia imputabile a errori di compilazione dei campi “Codice attività Ateco”, “Settore”, “Codice Regione”, “Codice Comune”, “Dimensione impresa” e “Tipologia costi” del prospetto “Aiuti di Stato”, il contribuente può regolarizzare la posizione tramite dichiarazione integrativa con i dati corretti e versando la sanzione di cui all’art. 8 D.Lgs. 471/1997, ossia da € 250 a
    € 2.000. Se l’anomalia dipende da altre cause, il contribuente può regolarizzare la posizione presentando una dichiarazione integrativa e restituendo integralmente l’aiuto illegittimamente fruito, comprensivo di interessi e ravvedendo la relativa sanzione.

 

 

Abilitazione per l’accesso alla dichiarazione precompilata

 

Per accedere alla dichiarazione precompilata bisogna autenticarsi all’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate, utilizzando una identità SPID, la Carta d’identità elettronica (CIE), una Carta Nazionale dei Servizi (CNS) oppure le credenziali Fisconline o Entratel. Una volta autenticati, si può scegliere di operare anche in qualità di “tutore”, “amministratore di sostegno”, “curatore speciale”, “genitore”, “erede” o “persona di fiducia”, per accedere alla dichiarazione di un tutelato, di un minore, di una persona deceduta o di un altro soggetto che ci ha autorizzato a usare, nel suo interesse, i servizi online dell’Agenzia.

Già dallo scorso anno, il rappresentante legale (genitore, tutore, amministratore di sostegno) di un soggetto che deve presentare la dichiarazione in qualità di erede per conto della persona deceduta può usufruire del servizio web per la gestione delle autorizzazioni in capo all’erede e procedere per conto suo all’invio della dichiarazione. Dal 2026, il servizio web per la gestione delle autorizzazioni in capo all’erede è reso disponibile anche alla persona di fiducia dell’erede stesso, purché preventivamente abilitata secondo le modalità previste dal provvedimento 22.09.2023. Si illustrano le diverse modalità per richiedere l’abilitazione all’accesso.

 

ABILITAZIONE DEL

GENITORE

 

Soggetti

interessati

 

Genitore che deve presentare la dichiarazione dei redditi per il figlio minorenne.

 

 

 

 

 

Modulo

di riferimento

 

Allegato 2 al provvedimento Ag. Entrate 22.09.2023.

 

 

 

 

 

Modalità

di invio

del modulo

 

  • Tramite il servizio online “Consegna documenti e istanze” nell'area riservata (firma digitale o copia per immagine con firma autografa, più copia del documento d'identità del minore).
  • Via PEC a qualsiasi Direzione Provinciale (firma digitale; se cartaceo con firma autografa: copia per immagine più copia del documento d'identità del genitore).
  • Tramite videochiamata: modulo cartaceo esibito a video più documento d'identità del minore; successiva firma digitale e invio via PEC/e-mail o scansione.
  • Presentazione in ufficio territoriale (anche tramite delegato).

 

 

 

 

 

Durata

dell'abilitazione

 

  • Fino al 31.12 dell'anno indicato nell'istanza.
  • Termine massimo: 31.12 del 2° anno successivo a quello dell'attivazione (es.: attivazione nel 2026 → massimo 31.12.2028).
  • Se non è indicato alcun termine, scade il 31.12 dell'anno di attivazione.

 

 

 

 

 

Rinnovo

automatico

 

  • Il genitore che nell'anno precedente ha presentato la dichiarazione dei redditi per il figlio tramite il servizio “Dichiarazione precompilata” è automaticamente abilitato ad operare per conto del figlio anche per l'anno successivo, senza necessità di nuova istanza, purché il figlio sia ancora minorenne.
  • Il rinnovo automatico vale solo per il genitore che ha usato il servizio precompilato e non per l'altro genitore. Non vale inoltre se la dichiarazione è stata presentata con altre modalità.           

 

 

 

 

 

Esito

della valutazione

 

Comunicato entro 30 giorni dalla ricezione, con le stesse modalità previste per il tutore.

 

 

 

 

 

Disattivazione

dell'abilitazione

 

Richiedibile da chiunque vi abbia interesse, producendo la documentazione che comprova la revoca della responsabilità genitoriale (es.: provvedimento del giudice).

 

ABILITAZIONE DELLA PERSONA

DI FIDUCIA

 

Chi è la persona

di fiducia

 

  • Soggetto privato designato dal contribuente per accedere, nel suo interesse, ai servizi online dell'Agenzia delle entrate (tra cui la dichiarazione precompilata).
  • Deve agire al di fuori dell'esercizio di qualsiasi attività professionale o imprenditoriale.

 

 

 

 

 

Limiti

alla

designazione

 

  • Ogni contribuente può designare una sola persona di fiducia.
  • Ogni soggetto può essere designato da non più di 3 contribuenti diversi.
  • La disabilitazione può avvenire al massimo tre volte in un anno solare. Dopo 3 disabilitazioni, per quell'anno non è possibile essere ulteriormente abilitati.

 

 

 

 

 

Durata

dell'abilitazione

 

  • Fino al 31.12 dell'anno indicato dal contribuente nell'istanza.
  • Termine massimo: 31.12 del 2° anno successivo a quello dell'attivazione (es.: abilitazione attivata nel 2026 → termine massimo 31.12.2028).
  • Se non è indicato alcun termine, l'abilitazione scade il 31.12 dell'anno in cui è attivata.

 

ABILITAZIONE DELLA PERSONA

DI FIDUCIA

(segue)

 

Modalità

di presentazione

della richiesta

 

  1. Tramite funzionalità web nell'area riservata del sito dell'Agenzia (sezione “Il tuo profilo”): esito in tempo reale.
  2. Via PEC a qualunque Direzione Provinciale dell'Agenzia: modulo firmato digitalmente o copia per immagine con firma autografa, più copia del documento d'identità dell'interessato; esito entro 30 giorni.
  3. Presentazione in ufficio territoriale: modulo originale firmato più documento d'identità in corso di validità.
  4. Tramite videochiamata (sezione “Prenota un appuntamento”): modulo cartaceo esibito a video più documento d'identità; a conclusione, il modulo può essere firmato digitalmente e inviato via PEC/e-mail, o trasmesso come scansione.

 

 

 

 

 

Caso

di impedimento

del contribuente

 

  • Se il contribuente è impossibilitato per patologie a recarsi in ufficio, la persona di fiducia può presentare la richiesta in ufficio allegando:
  • copia del documento d'identità del contribuente e della persona di fiducia;
  • attestazione dello stato di impedimento rilasciata dal medico di medicina generale (o dal medico della struttura sanitaria/residenziale, se il contribuente è ricoverato).
  • Le informazioni nell'attestazione medica non possono eccedere quelle riportate nel fac-simile disponibile sul sito dell'Agenzia.

 

 

 

 

 

Responsabilità

 

La responsabilità di sottoscrizione, conservazione ed esibizione di dichiarazioni, istanze, comunicazioni e documenti resta sempre in capo al contribuente interessato, anche quando opera tramite la persona di fiducia.

 

 

 

 

 

Disabilitazione

 

  • Richiedibile in qualsiasi momento con le stesse modalità dell'abilitazione.
  • Può essere richiesta anche dal rappresentante legale del contribuente (allegando la documentazione attestante tale condizione).
  • A tutela dell'interessato, può essere eseguita d'ufficio anche in caso di suo impedimento.

 

ABILITAZIONE DEGLI EREDI

 

Contenuto
della dichiarazione
accessibile

 

  • L'Agenzia mette a disposizione dell'erede, preventivamente abilitato, la dichiarazione della persona deceduta con:
  • dati reddituali;
  • oneri detraibili e deducibili già comunicati all'Agenzia da enti esterni (spese sanitarie, interessi su mutui, premi assicurativi, contributi previdenziali, ecc.);
  • altre informazioni presenti nell'Anagrafe tributaria.

 

 

 

 

 

Modello utilizzabile

(persona deceduta

nel 2025 o entro

il 30.09.2026)

 

  • L'erede può utilizzare sia il modello Redditi PF sia il modello 730.
  • Condizione per il 730: il de cuius nel 2025 aveva redditi di lavoro dipendente, pensione o redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

 

 

 

 

 

Persona deceduta dopo il 30.09.2026

 

Può essere utilizzato esclusivamente il modello Redditi PF.

 

 

 

 

 

Come richiedere

l'abilitazione (via web)

 

  1. Accedere all'area riservata con le proprie credenziali (SPID, CIE, CNS).
  2. Selezionare “Autorizzazioni” nella voce di menu “Il tuo profilo” e premere “Erede”.
  3. Cliccare su “Visualizza e gestisci le tue richieste di autorizzazione”.
  4. Inserire il codice fiscale della persona deceduta e selezionare i campi obbligatori (“Dichiaro di aver preso visione” e “Firma”).
  5. Cliccare su “Invia”: se l'esito è positivo, viene visualizzato il numero di protocollo assegnato alla richiesta.

 

 

 

 

 

Modalità

alternative

di abilitazione

 

  • In alternativa alla procedura web:
  • via PEC a qualsiasi Direzione Provinciale: richiesta firmata digitalmente o copia per immagine con firma autografa, più copia del documento d'identità dell'erede;
  • presentazione personale in qualsiasi ufficio territoriale: esibire documentazione attestante la qualità di erede o dichiarazione sostitutiva.

 

ABILITAZIONE DEGLI EREDI

(segue)

 

Abilitazione già

ottenuta per l'anno

precedente

 

Se l'erede è stato autorizzato nell'anno precedente ad accedere alla dichiarazione 730 precompilata, l'accesso è automaticamente autorizzato anche per l'anno corrente.

 

 

 

 

 

Pluralità di eredi

 

Se un erede già autorizzato ha inviato la dichiarazione o ha iniziato a modificarla, gli altri eredi autorizzati possono solo visualizzare e stampare la dichiarazione, ma non modificarla né inviarla.

 

 

 

 

 

Rappresentante

legale dell'erede

 

Il tutore, l'amministratore di sostegno o il genitore di un soggetto che deve presentare la dichiarazione in qualità di erede può avvalersi del servizio web per la gestione delle autorizzazioni in capo all'erede, a condizione di essere già abilitato all'area riservata dell'Agenzia secondo le modalità del provvedimento 22.09.2023.

 

 

 

 

 

Persona di fiducia dell'erede

(novità 2026)

 

Dal 2026 il servizio web per la gestione delle autorizzazioni in capo all'erede è reso disponibile anche alla persona di fiducia dell'erede, purché preventivamente abilitata secondo le modalità del provvedimento del 22.09.2023.

 

ABILITAZIONE

DEL TUTORE,

AMMINISTRATORE

DI SOSTEGNO

E CURATORE SPECIALE

 

Soggetti

interessati

 

Tutore, amministratore di sostegno, curatore speciale nominati per la rappresentanza di persone legalmente incapaci.

 

 

 

 

 

Modulo

di riferimento

 

Allegato 1 al provvedimento Ag. Entrate 22.09.2023.

 

 

 

 

 

Modalità

di invio

del modulo

 

  • Tramite il servizio online “Consegna documenti e istanze” nell'area riservata (firma digitale o copia per immagine con firma autografa).
  • Via PEC a qualsiasi Direzione Provinciale (firma digitale; se cartaceo con firma autografa: copia per immagine più copia del documento d'identità del rappresentante).
  • Via e-mail ordinaria, se la richiesta e la nomina giudiziaria sono documenti informatici firmati digitalmente.
  • Tramite videochiamata (“Prenota un appuntamento”): modulo cartaceo esibito a video più documento d'identità del rappresentato; successiva firma digitale e invio via PEC/e-mail, o trasmissione della scansione.
  • Presentazione in ufficio territoriale (anche tramite delegato).

 

 

 

 

 

Dichiarazione

sostitutiva in luogo dell'atto di nomina

 

  • Se viene depositata la dichiarazione sostitutiva di certificazione anziché la copia dell'atto di nomina (ai sensi dell'art. 46, c. 1, lett. u D.P.R. 445/2000), l'abilitazione sarà attivata solo dopo la verifica della veridicità della dichiarazione presso le amministrazioni competenti.
  • I tempi per il rilascio dell'abilitazione potrebbero essere più lunghi.

 

 

 

 

 

Durata

dell'abilitazione

 

  • Fino al 31.12 dell'anno indicato nell'istanza.
  • Termine massimo: 31.12 del 2° anno successivo a quello dell'attivazione (es.: attivazione nel 2026 → massimo 31.12.2028).
  • Se non è indicato alcun termine, scade il 31.12 dell'anno di attivazione.

 

 

 

 

 

Rinnovo

 

Se presentata in ufficio (anche in videochiamata): con le modalità concordate (e-mail, sms, telefono).

 

 

 

 

 

Esito

della valutazione

 

  • Comunicato entro 30 giorni dalla ricezione.
  • Se non sono intervenute modifiche ai requisiti, la richiesta di rinnovo può essere inviata con una semplice e-mail, indicando gli estremi dell'istanza originaria (o allegando il provvedimento già depositato) e la copia del documento d'identità del rappresentante.
  • Se la documentazione è stata presentata via servizio web o via PEC/e-mail: risposta all'indirizzo indicato o al mittente.

 

 

 

 

 

Revoca

dell'abilitazione

 

Richiedibile con modalità analoghe a quelle dell'abilitazione da chiunque vi abbia interesse, producendo la documentazione che comprova la revoca (es.: provvedimento del giudice).

 

 

Familiari a carico e oneri deducibili/detraibili

 

Nel prospetto dei familiari a carico della dichiarazione dei redditi devono essere inseriti i dati relativi ai familiari che nel 2025 sono stati fiscalmente a carico del contribuente, al fine di fruire delle detrazioni dall’imposta per il coniuge, i figli o gli ascendenti a carico o delle altre agevolazioni previste per le persone indicate nel prospetto nonché per la deducibilità o detraibilità degli oneri sostenuti per gli stessi. Tuttavia, l’art. 12, c. 4-ter Tuir contiene una diversa definizione di familiare a carico, rispetto a quella prevista per le detrazioni per carichi di famiglia, per fruire delle detrazioni e delle deduzioni per oneri sostenuti nell’interesse dei familiari.

 

DETRAZIONI

PER

FAMILIARI

A CARICO

 

Coniuge

 

  • La detrazione spetta per il coniuge, non legalmente ed effettivamente separato.
  • Al solo fine di assicurare l’effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall’unione civile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso (art. 1, c. 20 L. 76/2016).

 

 

 

 

 

Figli

 

  • Sono destinatari della detrazione per i figli a carico i contribuenti che abbiano:
  • figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, figli adottivi, affiliati o affidati, e figli conviventi del coniuge deceduto, di età pari o superiore a 21 anni, ma inferiore a 30 anni;
  • figli di età pari o superiore a 30 anni con disabilità accertata ai sensi dell’art. 3 L. 5.02.1992, n. 104.

 

 

 

 

 

Ascendenti

 

Spetta una detrazione, da ripartire pro quota tra coloro che hanno diritto alla detrazione, per ciascun ascendente che conviva con il contribuente. è stato eliminato il riferimento a tutti i soggetti di cui all’art. 433 c.c.

 

 

 

 

 

Condizioni

 

  • Le detrazioni per familiari a carico spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a € 2.840,51, al lordo degli oneri deducibili.
  • Per i figli di età non superiore a 24 anni il limite di reddito complessivo è elevato a € 4.000.
  • Le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste.

 

 

 

 

 

Esclusioni

 

  • Dal 2025 non possono fruire delle detrazioni per familiari fiscalmente a carico, anche se conviventi con il contribuente o ricevano dagli stessi assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’Autorità giudiziaria:
  • il coniuge legalmente ed effettivamente separato;
  • i discendenti dei figli;
  • i generi e le nuore;
  • il suocero e la suocera;
  • i fratelli e le sorelle (anche unilaterali).

ONERI

DEDUCIBILI

O DETRAIBILI SOSTENUTI

PER

FAMILIARI

A CARICO

 

  • Quando le disposizioni fiscali fanno riferimento ai familiari a carico, si considerano, ancorché non spetti una detrazione per carichi di famiglia:
  • il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
  • i figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi, affiliati o affidati, e i figli conviventi del coniuge deceduto;
  • le altre persone elencate nell’art. 433 c.c. che convivono con il contribuente o percepiscono assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria.
  • Se la disposizione fiscale fa riferimento ai familiari fiscalmente a carico, si considerano i medesimi soggetti conviventi che possiedono un reddito complessivo non superiore ai limiti indicati (€ 4.000 per figli di età non superiore a 24 anni, o € 2.840,51 nei casi di altri familiari).

 

 

 

 

 

Altre

persone ex

art. 433 c.c.

 

  • Discendenti dei figli (nipoti).
  • Genitori e ascendenti prossimi (nonni).
  • Generi e nuore.
  • Suocero e suocera.
  • Fratelli e sorelle germani o unilaterali.

 

 

Prospetto contributi previdenziali deducibili dal reddito

 

I contributi previdenziali e assistenziali obbligatori per legge sono deducibili dal reddito complessivo del soggetto erogante, previa indicazione nel quadro RP. È possibile dedurre, inoltre, i contributi previdenziali e assistenziali versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi. Tali oneri sono deducibili anche se sostenuti per i familiari fiscalmente a carico.

 

Esempio

 

Prospetto riepilogativo dei contributi previdenziali pagati nell’anno (a uso interno)

 

 

 

 

PROSPETTO CONTRIBUTI DI PENSIONE PAGATI NELL’ANNO 2025

 

 

Rossi Mario

 

Categoria

 

¨

Attività professionale

T

Artigianato

 

 

 

 

¨

Commercio

¨

Agricoltura

 

 

 

 

 

Data

Codice sede

Causale

contributo

Periodo di riferimento

Importo a debito versato

Da

A

17.05.2025

4500

AF

01/2025

12/2025

€ 1.115,16

17.02.2025

1500

AF

01/2024

12/2024

€ 1.106,76

20.08.2025

4500

AF

01/2025

12/2025

€ 1.115,16

17.11.2025

4500

AF

01/2025

12/2025

€ 1.115,16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totali

€ 4.452,24

 

 

 

 

 

 

Contributi fissi

€ 4.452,24

Contributi percentuali

 € 4.452,24

Totale versato

 € 4.452,24

Quota associativa (non deducibile)

-

Totale deducibile

€ 4.452,24

 

 

 

 

Deducibilità contributi IVS per collaboratori familiari

 

In caso di contributi versati per conto di altri, a condizione che la legge preveda il diritto di rivalsa, la deduzione compete alla persona per conto della quale i contributi sono versati. Pertanto, il titolare di impresa familiare artigiana o commerciale potrà, in assenza di rivalsa, dedurre i contributi versati per il collaboratore solo se questi risulta fiscalmente a suo carico. I collaboratori, invece, potranno dedurre i contributi solo in caso di materiale esercizio della rivalsa da parte del titolare.

 

Esempio

 

Ricevuta per contributi di pensione IVS versati da terzi

 

 

 

Titolare

 

Collaboratore

Cognome e nome

Rossi Mario

 

Cognome e nome

Rossi Luca

Luogo di nascita

Mantova (MN)

 

Luogo di nascita

Desenzano d/Garda (BS)

Data di nascita

25.03.1955

Data di nascita

16.03.1985

Residenza

Mantova – Via Bach, n. 7

 

Residenza

Mantova – Via Verdi, n. 11

Codice fiscale

RSSMRA55C25E897P

 

Codice fiscale

RSSLCU85C16D284O

Gestione Inps

Commercianti

 

Gestione Inps

Commercianti

Codice azienda

1G023520QL

 

 

 

Partita Iva

01234560789

 

 

 

Sede azienda

Mantova (MN)

 

 

 

Indirizzo azienda

Via Strada nuova, n. 3

 

Non fiscalmente a carico

 

Scheda raccolta dati per calcolo Imu

 

 

Si propone una scheda di raccolta dati relativi agli immobili per agevolare il calcolo dell’Imu sugli immobili della clientela dello Studio.

 

 

 

 

17B17BRaccolta dati per calcolo Imu

 

Anno

2025

 

Dati

contribuente

Cognome/Ragione sociale

Verdi

Nome

Luca

Via

Milano, n. 188

Comune

25100 Brescia (BS)

 

Dati fabbricati

Comune - Via

Dati catastali

Rendita

catastale

Giorni possesso

%

possesso

Utilizzo1

Casi

particolari2

Casi

particolari

Imu3

Fg.

Mapp.

Sub.

Dal

Al

Brescia -

Via Milano, 188

10

22

4

542,28

1.01

31.12

100

1

/

/

Brescia -

Via Milano, 190

10

22

6

65,37

1.01

31.12

100

2

/

/

 

Nota1

  1. Abitazione principale.
  1. A disposizione.
  1. Locato.
  1. Locato equocanone.
  1. Pertinenza abitazione principale.
  1. Uso promiscuo.
  1. Locato a canone concordato.
  1. Altro.
  1. Comodato a familiari con contratto registrato.
  1. Abitazione principale parte locata a canone libero.
  1. Abitazione principale parte locata
    a canone concordato.
  1. Immobile Regione Abruzzo in locazione a soggetti colpiti dal sisma.
  1. Immobile Regione Abruzzo in comodato a soggetti colpiti dal sisma.

Nota2

  1. Immobile distrutto o inagibile a seguito di eventi sismici.
  1. Immobile inagibile per altre cause.
  1. Immobile a uso abitativo locato con canoni non percepiti.
  1. Immobile posseduto in comproprietà dato in locazione soltanto da uno o più comproprietari.

 

  1. Canone di locazione rinegoziato in diminuzione dell’immobile a uso abitativo e non comunicato all’Agenzia delle Entrate.
  1. Canone di locazione rinegoziato in diminuzione dell’immobile a uso abitativo e non comunicato all’Agenzia delle Entrate e non percepiti, in tutto o in parte.
  1. Canone di locazione rinegoziato in diminuzione dell’immobile a uso abitativo e non comunicato all’Agenzia delle Entrate e l’immobile è posseduto in comproprietà.

(C)  Cedolare secca.

Nota3

  1. Fabbricato, diverso dall’abitazione principale e relative pertinenze, esente dall’Imu, ma assoggettato alle imposte sui redditi.
  1. Abitazione principale e pertinenze per le quali è dovuta l’Imu.
  1. Immobile a uso abitativo non locato, assoggettato a Imu, situato nello stesso Comune nel quale si trova l’immobile adibito ad abitazione principale.
                     

 

Dati terreni agricoli

Comune - Via

Dati catastali

Reddito

agrario

Reddito

dominic.

Giorni possesso

%

possesso

Utilizzo4

Imu non

Dovuta

(Sì/No)

Coltivat.

diretto

o Iap

(Sì/No)

Fg.

Mapp.

Sub.

Dal

Al

Brescia –

Via Milano

10

23

1

1,24

1,45

1.01

31.12

100

1

No

No

 

Nota4

  1. Proprietario.
  1. Locato in regime vincolistico.
  1. Locato in regime di libero mercato.
  1. Conduzione in affitto.
  1. Titolare dell’impresa agricola individuale non in forma di impresa familiare.
  1. Titolare dell’impresa agricola individuale in forma di impresa familiare.
  1. Titolare dell’impresa agricola coniugale non gestita in forma societaria.

 

Dati aree edificabili

Comune - Via

Dati catastali

Valore venale

Giorni possesso

%

possesso

Fg.

Mapp.

Sub.

Superf.

Val. mq.

Tot.

Dal

Al

Brescia –

Via Roma, 5

15

35

27

1.200

115,00

138.000

15.07

31.12

50%

 

 

 

 

Versamento acconto Imu 2026

 

Si riassumono gli elementi di base per il calcolo generale dell’Imu, ricordando che la L. 160/2019 ha abrogato dal 2020 l’imposta unica comunale (IUC), ridefinendo il quadro normativo in tema di Imu.

 

VERSAMENTO1

 

L’Imu è versata in 2 rate.

 

 

 

 

 

Acconto

Entro il

16.06.2026

 

L’imposta è calcolata utilizzando le aliquote e le detrazioni dei 12 mesi dell’anno precedente2.

 

 

 

 

 

Saldo

Entro il

16.12.2026

 

  • Si utilizzano le aliquote e le detrazioni dell’anno in corso, qualora pubblicate sul sito http://www.finanze.it  entro il 28.10; in mancanza, si assumono le aliquote e le detrazioni dell’anno precedente.
  • Il saldo è pari all’imposta dovuta per l’anno in corso meno l’acconto versato.

 

 

 

 

 

  • è prevista la possibilità di versare in un’unica soluzione, il 16.06, applicando le aliquote e le detrazioni dell’anno in corso (il versamento non può, tuttavia, considerarsi definitivo, in quanto il Comune può deliberare variazioni Imu per l’anno in corso fino a ottobre).
  • Il versamento è effettuato utilizzando esclusivamente le seguenti modalità alternative:
  • modello F24;
  • bollettino di conto corrente postale;
  • piattaforma di cui all’art. 5 D.Lgs. 82/2005 (piattaforma PagoPA) e le altre modalità ivi previste.

 

Note

  1. Per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, il versamento dell’imposta è effettuato da chi amministra il bene.
  2. Qualora il Comune abbia già deliberato le aliquote Imu per il 2026 il contribuente potrà (facoltà) fare riferimento alle delibere relative al 2026 anche per il pagamento della 1ª rata 2026.

 

Esempio

 

Calcolo acconto Imu per abitazione a disposizione (per anno intero)

 

 

 

Dati

Abitazione tenuta a disposizione posseduta al 100% per l’intero anno da un solo proprietario.

  • Rendita catastale dell’abitazione = € 750,00
  • Rendita catastale rivalutata del 5% = € 787,50
  • Moltiplicatore = 160
  • Aliquota 2025 pari all’aliquota di base = 0,86%

Calcoli

Base imponibile: € 787,50 x 160 (coefficiente)

126.000,00

x

Aliquota 2025

 

0,86%

x

Percentuale di possesso

 

100/100

x

Mesi di possesso

 

12/12

=

IMU annua

1.083,60

 

Acconto (entro

il 16.06.2026)

Imu dovuta in acconto (€ 1.083,60 x 50%) = € 54,80 (arrotondato)

542,00

 

           

 

Compilazione del modello F24

 

 

 

 

 

Diritto annuale Camera di Commercio 2026

 

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha formalizzato gli importi del diritto annuale per i soggetti che si iscrivono nel Registro delle Imprese e nel REA a decorrere dal 1.01.2026, che rimangono invariate rispetto al 2025. Con D.M. Imprese 17.03.2026 è stato autorizzato l’incremento della misura del diritto annuale del 20% per gli anni 2026, 2027 e 2028.

DIRITTO

DOVUTO

IN MISURA

PERCENTUALE

 

  • Società
    di persone
  • Società
    di capitali
  • Cooperative
  • Consorzi

 

Imprese già iscritte

Imprese

di nuova

iscrizione

Fasce di fatturato ai fini Irap dell’esercizio precedente

 

Da €

a €

Misure fisse e aliquote - da ridurre del 50%

 

0,00

100.000,00

€ 200,00
(misura fissa)

(+)

€ 100,00

(U.L. € 20,00)

1

100.000,01

250.000,00

0,015%

(+)

2

250.000,01

500.000,00

0,013%

(+)

3

500.000,01

1.000.000,00

0,010%

(+)

4

1.000.000,01

10.000.000,00

0,009%

(+)

5

10.000.000,01

35.000.000,00

0,005%

(+)

6

35.000.000,01

50.000.000,00

0,003%

(+)

7

50.000.000,01

-

0,001% (massimo

€ 40.000,00)

(+)

 

 

 

 

 

Importo totale: somma degli importi dovuti per ciascun scaglione, calcolato applicando la misura fissa e le aliquote per gli scaglioni di fatturato successivi, fino a quello nel quale rientra il fatturato complessivo dell’impresa, mantenendo nella sequenza di calcolo 5 cifre decimali.

 

 

 

 

 

Riduzione

del 50%

per il 2026

 

Gli importi complessivi così determinati dovranno essere ridotti del 50% e successivamente arrotondati.

 

 

 

 

 

La misura prevista per la prima fascia di fatturato, da utilizzare comunque nel calcolo nell’importo integrale di € 200,00, è soggetta, a conclusione del calcolo, alla riduzione complessiva del 50%; per le imprese con fatturato fino a € 100.000,00, l’importo del diritto annuale da versare è pari a € 100,00 (U.L. € 20,00).               

 

 

 

 

 

Anche l’importo massimo da versare, pari a € 40.000,00, è soggetto alla riduzione del 50%, con la conseguenza che in nessun caso l’importo da versare sarà superiore a € 20.000,00.

 

SOGGETTI

CHE IN VIA

TRANSITORIA

PAGANO IN

MISURA FISSA

 

Società semplice non agricola.

€ 100,00 (U.L. € 20,00)

Società tra avvocati.

Società semplice agricola1.

€   50,00 (U.L. € 10,00)

Soggetti iscritti al Rea.

€   15,00

 

DIRITTO DOVUTO IN MISURA FISSA

 

Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria.

€ 100,00 (U.L. € 20,00)

Imprese individuali iscritte /annotate nella sezione speciale.

€   44,00 (U.L. € 8,80)2

 

UNITÀ LOCALI

 

Le imprese che esercitano attività economica anche attraverso le unità locali devono versare, per ciascuna di esse, in favore della Camera di commercio nel cui territorio ha sede l’unità locale, un diritto pari al 20%, di quello dovuto per la sede principale, fino a un massimo di € 200,00 (cui applicare la riduzione), con arrotondamento all’unità di euro.

 

 

 

 

 

Unità locali, situate in Italia, delle imprese con sede principale all’estero.

 

€ 55,00

 

SEDI SECONDARIE

 

Per le sedi secondarie di imprese con sede principale all’estero occorre versare, per ciascuna di esse, alla Camera di Commercio nel cui territorio sono ubicate tali sedi, un diritto annuale pari a € 55,00.

 

Note

  1. Devono essere considerate “agricole” le società semplici iscritte nella sezione speciale del Registro delle Imprese relative alle “imprese agricole/imprenditori agricoli”, anche qualora non fosse esplicitamente contenuta nella denominazione l’indicazione di “società agricola”.
  2. Gli importi da versare devono essere arrotondati all’unità di euro, applicando un unico arrotondamento finale.

 

 

Novità per la previdenza complementare

 

La legge di Bilancio 2026 (art. 1, cc. 204 e 205 L. 199/2025) riforma, dal 1.07.2026, i meccanismi di adesione alla previdenza complementare mediante Tfr attraverso la modifica della normativa di riferimento, ossia il D. Lgs. 252/2005, art. 8. In  particolare, si passa da un regime di silenzio assenso, dove la mancata scelta relativa al Tfr - mantenerlo come tale o destinarlo al finanziamento della previdenza complementare - entro 6 mesi dalla prima assunzione comportava (e comporta, fino al 30.06.2026) l’adesione alla previdenza complementare, all’automaticità dell’adesione alla previdenza complementare, salvo esplicita rinuncia all’adesione da parte del lavoratore, e conseguente mantenimento come Tfr, entro 60 giorni dalla data di prima assunzione.

Come anticipato, le novità si applicano a decorrere dal 1.07.2026 ed entro la medesima data la COVIP dovrà adeguare le proprie istruzioni, con particolare attenzione su passaggi di non semplice lettura.

In parallelo, si è provveduto ad aggiornare il limite di deducibilità dei contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente, sia volontari sia dovuti in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali, alle forme di previdenza complementare, pari a € 5.300 a decorrere dal periodo d’imposta 2026.

Infine, sono state operate alcune rilevanti modifiche in materia di prestazioni, volte a una maggiore flessibilità sulla base delle esigenze dei lavoratori aderenti ai fondi di previdenza complementare.

 

 

AUTOMATICITÀ

DI ADESIONE

 

I lavoratori dipendenti del settore privato di prima assunzione aderiscono automaticamente alla previdenza complementare.

 

Sono esclusi i lavoratori domestici.

 

 

FONDO DI PREVIDENZa

IN CASO DI ADESIONE

aUTOMATICA

 

L’adesione automatica opera verso la forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o dai contratti collettivi, anche territoriali o aziendali.

 

In caso di presenza di più forme pensionistiche, la forma pensionistica complementare di destinazione è quella alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell’azienda, salvo diverso accordo aziendale.

 

 

RINUNCIA aLL’ADESIONE AUTOMATICA

 

Entro 60 giorni dalla data di prima assunzione il lavoratore può comunque scegliere di rinunciare all’adesione automatica e conferire l’intero importo del Tfr maturando a un’altra forma di previdenza complementare dallo stesso liberamente prescelta ovvero mantenere il Tfr secondo il regime di cui all’art. 2120 c.c..

 

  • Tale scelta può essere successivamente revocata e il lavoratore può conferire il Tfr maturando a una forma pensionistica complementare dallo stesso prescelta.
  • Il datore di lavoro deve conservare la dichiarazione resa dal lavoratore, al quale ne rilascia copia.

 

 

SCADENZARIO

Principali adempimenti mese di giugno 2026

 

Scadenza

 

Tributo/

Contributo

 

Descrizione

 

Lunedì

1 giugno

 

Dottori

commercial.

 

Versamento - Termine di pagamento della 1ª o unica rata dei contributi minimi 2026.

 

Sabato1

13 giugno

 

Bilancio

 

Adempimenti - I soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, che approvano il bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio, devono procedere al deposito presso la sede sociale dei relativi documenti. Per Spa e Sapa è il termine ultimo per pubblicare l’avviso di convocazione dell’assemblea sulla Gazzetta Ufficiale o su un quotidiano.

 

Lunedì

15 giugno

 

Imposte

dirette

 

Mod. 730 - Termine invio telematico all’Agenzia delle Entrate delle dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31.05.2026.

 

Iva

 

Registrazione - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo.

 

 

Fattura cumulativa - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un’unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all’effettuazione delle operazioni.

 

 

Operazioni con l’estero - Per le operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute, dal 1.07.2022, verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, gli operatori Iva residenti trasmettono i dati all’Agenzia delle Entrate utilizzando il formato Xml previsto per la fattura elettronica e inviando i file al Sistema di interscambio secondo le regole di compilazione previste dalle specifiche tecniche allegate al provvedimento 30.04.2018. Ne consegue che la trasmissione delle fatture attive verso i soggetti non stabiliti in Italia dovrà avvenire entro i termini legislativamente fissati per l’emissione delle fatture (in generale, 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione o il diverso termine stabilito da specifiche disposizioni come, ad esempio, le fatture differite), mentre quella riferita alle fatture passive ricevute da cedente o prestatore estero dovrà essere effettuata entro il 15° giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione stessa.

 

Associazioni

sportive

dilettantistiche

 

Registrazioni - Le associazioni sportive dilettantistiche, che fruiscono dell’opzione di cui all’art. 1 L. 398/1991, devono effettuare l’annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell’esercizio dell’attività commerciale, con riferimento al mese precedente.

 

Martedì

16 giugno

 

Imposte dirette

 

Versamento ritenute - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni, su altri redditi di capitale e in relazione ad appalti e subappalti. Entro tale termine deve essere effettuato anche il versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d’imposta se di importo pari o superiore a € 500,00 (art. 1, c. 36 L. 232/2016), nonché il versamento delle ritenute operate in relazione alle locazioni brevi (artt. 4, cc. 1/5-bis e 6 D.L. 50/2017). Se l’importo dovuto con riferimento alle ritenute sui redditi di lavoro autonomo (artt. 25 e 25-bis D.P.R. 600/1973) non supera il limite di € 100, il versamento è effettuato insieme a quello relativo al mese successivo e comunque entro il 16.12 dello stesso anno.

 

 

Modello 770 mensile - Termine di invio della comunicazione dei dati relativi al mese precedente.

 

 

Imposta sostitutiva su incrementi retributivi - Versamento dell’imposta sostitutiva sugli incrementi retributivi derivanti dai rinnovi contrattuali, erogati nel mese precedente (art. 1, c. 7 L. 199/2025).

 

Iva

 

Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l’eventuale imposta a debito.

 

 

Versamento - Termine di versamento della rata dell’Iva relativa all’anno d’imposta 2025 derivante dalla dichiarazione annuale con gli interessi.

 

 

Contabilità presso terzi - Termine ultimo di cui si possono avvalere i contribuenti mensili, che affidano a terzi la tenuta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d’imposta relativi al mese di giugno 2026, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di aprile 2026.

 

 

Contribuenti in regime forfetario - I contribuenti che applicano il regime forfetario hanno l’obbligo di integrare le fatture per le operazioni di cui risultano debitori di imposta con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta, da versare entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni, senza diritto alla detrazione dell’imposta relativa. In particolare, devono versare l’Iva per le prestazioni di servizi ricevute da non residenti, per gli acquisti intracomunitari e per le altre operazioni passive per le quali risultano debitori d’imposta come, ad esempio, gli acquisti in reverse charge.

 

Martedì

16 giugno

(segue)

 

Imposta sugli

intrattenimenti

 

Versamento - Versamento dell’imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente.

 

Imposta sulle

transazioni

finanziarie

 

Versamento - Termine di versamento dell’imposta sulle transazioni finanziarie dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari poste in essere nel mese precedente (Tobin Tax).

 

IMU

 

Versamento - Termine ultimo per provvedere al versamento della 1ª o unica rata dell’Imu complessivamente dovuta per il 2026, mediante il modello F24. Per gli enti non commerciali è il termine di versamento del conguaglio 2025 e della 1ª rata 2026.

 

Inps

 

Contributi previdenziali e assistenziali - Versamento dei contributi relativi al mese precedente, compresa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante modello F24.

 

 

Contributi Gestione Separata - Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente.

 

 

Gestione ex-Enpals - Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono effettuare il versamento, mediante modello F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente.

 

 

Agricoltura - Le aziende che impiegano manodopera agricola devono effettuare il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per gli operai a tempo determinato e a tempo indeterminato, relativamente al 4° trimestre 2025.

 

Ragionieri

commerc.

 

Contributi - Termine di versamento della 3a rata dei contributi minimi e di maternità per il 2026.

 

Sabato1

20 giugno

 

Conai

 

Denuncia - Termine entro il quale i produttori di imballaggi devono presentare al Conai la denuncia mensile riferita al mese precedente.

 

Domenica1

21 giugno

 

Bilancio

 

Adempimenti - Termine per i soggetti “solari” che approvano il bilancio entro 180 giorni dalla chiusura del periodo d’imposta per convocare l’assemblea di approvazione del bilancio.

 

Giovedì

25 giugno

 

Iva

 

Elenchi Intrastat - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonchè delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente.

 

Lunedì

29 giugno

 

Imposte dirette

 

Modello 730 - I CAF e i professionisti abilitati consegnano al contribuente copia della dichiarazione e trasmettono in via telematica all’Agenzia delle Entrate le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1.06 al 20.06.

 

Bilancio

 

Approvazione - Termine ultimo per l’assemblea dei soci di approvazione del bilancio consolidato ovvero nel caso di proroga per particolari esigenze relative alla struttura e all’oggetto della società.

 

ETS

 

Bilancio - Termine di deposito al RUNTS di bilanci e rendiconti degli ETS con esercizio coincidente con l’anno solare.

 

Martedì

30 giugno

 

Imposte dirette

 

Modello Redditi 2026 - Termine per effettuare il versamento del saldo 2025 e/o del 1° acconto 2026 delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi (per le persone fisiche, le società di persone e i soggetti Ires con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato il bilancio entro il 30.04.2026) o della 1ª rata delle stesse in caso di rateizzazione, senza l’applicazione della maggiorazione. Termine di versamento delle imposte per gli eredi di persone decedute nel 2025 o entro il 28.02.2026, senza maggiorazione.

 

 

Irap 2026 - Termine di versamento del saldo 2025 e del 1° acconto 2026 dell’Irap risultante dalla dichiarazione (per le persone fisiche, le società di persone e i soggetti Ires con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare), senza maggiorazione.

 

 

Società di comodo - Termine di versamento, in unica soluzione o della 1ª rata, della maggiorazione Ires del 10,50% a titolo di saldo 2025 e di 1° acconto 2026, senza maggiorazione.

 

 

Acconto 20% - Termine per effettuare il versamento dell’acconto del 20% sui redditi a tassazione separata senza maggiorazione.

 

 

Sostituti d’imposta “minimi” - Termine di versamento, senza maggiorazione, delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo operate nel 2025 da parte dei sostituti d’imposta che, durante l’anno, corrispondono soltanto compensi di lavoro autonomo a non più di 3 soggetti e non effettuano ritenute di importo superiore a € 1.032,92.

 

 

Modello Redditi 2026 PF - Termine di presentazione, in posta, del modello Redditi 2026 per le persone fisiche non obbligate all’invio telematico e per gli eredi delle persone decedute dal 1.01.2025 al 28.02.2026.

 

Martedì

30 giugno

(segue)

 

Imposte dirette

(segue)

 

Ritenute condominio - Termine di versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d’imposta sui corrispettivi dovuti all’appaltatore, qualora l’ammontare delle ritenute operate mensilmente sia inferiore a € 500 (art. 1, c. 36 L. 232/2016).

 

 

Estromissione agevolata - Termine di versamento della 2ª rata dell’imposta sostitutiva, pari al 40%, in relazione all’estromissione agevolata dell’immobile strumentale con effetto dal 1.01.2025 (art. 1, c. 37 L. 207/2024).

 

Cedolare secca

 

Versamento - Termine di versamento, in unica soluzione o come 1ª rata (nella misura del 40%) del saldo e dell’acconto dell’imposta sostitutiva dovuta (di importo complessivo pari o superiore a € 257,52), senza maggiorazione.

 

Isa

 

Versamento - Termine di versamento dell’Iva, senza maggiorazione, sui maggiori ricavi o compensi indicati nella dichiarazione dei redditi.

 

Immobili all’estero

 

Versamento - Termine di versamento, in unica soluzione o come 1ª rata, dell’imposta sugli immobili situati all’estero (IVIE), a qualsiasi uso destinati, a titolo di saldo 2025 e 1° acconto 2026, senza maggiorazione (art. 19, cc. 13-17 D.L. 201/2011).

 

Attività

finanziarie

all’estero

 

Versamento - Termine di versamento, in unica soluzione o come 1ª rata, dell’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE), a titolo di saldo 2024 e 1° acconto 2025, senza maggiorazione (art. 19, cc. 18-22 D.L. 201/2011).

 

Riallineamento valori fiscali in

caso di operaz.

straord.

 

Imposta sostitutiva - Termine di versamento, in unica soluzione, dell’imposta sostitutiva per i soggetti Ires con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che effettuano il riallineamento dei valori fiscali in occasione di operazioni straordinarie (art. 15, cc. 10-12 D.L. 185/2008), senza maggiorazione.

 

Riconoscimento

maggiori valori

attribuiti

in bilancio

 

Imposta sostitutiva - Versamento rata dell’imposta sostitutiva delle imposte dirette e dell’Irap per il riconoscimento fiscale dei maggiori valori attribuiti in bilancio in occasione di operazioni di conferimento d’aziende, fusioni e scissioni (art. 1, cc. 46-47 L. 244/2007).

 

Riallineamento per società

in consolidato

o trasparenza

 

Imposta sostitutiva - Termine di versamento dell’imposta sostitutiva dell’Ires, senza maggiorazione, per le società aderenti al consolidato fiscale o in regime di trasparenza fiscale che hanno riallineato i valori civilistici a quelli fiscali (art. 1, c. 49 L. 244/2007).

 

Diritto annuale

CCIAA

 

Versamento - Termine di versamento del diritto annuale alla Camera di Commercio per le imprese già iscritte al Registro delle Imprese, senza la maggiorazione dello 0,40%.

 

Affrancamento

riserve in

sospensione

d’imposta

 

Versamento - Termine di versamento della 2ª rata dell’imposta sostitutiva in caso di affrancamento di riserve e fondi in sospensione d’imposta esistenti nel bilancio dell’esercizio in corso al 31.12.2023 che residuano al termine dell’esercizio in corso al 31.12.2024 (art. 14 D.Lgs. 192/2024). Termine di versamento della 1ª rata dell’imposta sostitutiva in caso di affrancamento delle riserve in sospensione d’imposta esistenti nel bilancio dell’esercizio in corso al 31.12.2024 che residuano al termine dell’esercizio in corso al 31.12.2025 (art. 1, cc. 44 e 45 L. 199/2025).

 

Rivalutaz. terreni

e partecipazioni

 

Versamento - Termine di versamento della 3ª rata dell’imposta sostitutiva in caso di rivalutazione di terreni e partecipazioni posseduti al 1.01.2024 (L. 213/2023).

 

Iva

 

Fattura differita - Emissione e annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente.

 

 

Registrazione, fatturazione - Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni svolte nel mese.

 

 

Enti non commerciali - Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte.

 

 

Regime IOSS - Termine di presentazione della dichiarazione Iva e di versamento dell’Iva in relazione al mese precedente per i soggetti che hanno aderito al regime IOSS.

 

Collegamento

Pos-Rt

 

Adempimento - Termine di registrazione dei collegamenti tra Pos e registratori di cassa per gli strumenti oggetto di variazione o nuova attivazione dal 1 al 30.04.2026.

 

Imposta di bollo

 

Bollo virtuale - Termine di versamento, mediante Mod. F24, della 3ª rata bimestrale dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale per i soggetti autorizzati (art. 15 D.P.R. 642/1972 - Ris. Ag. Entr.  12/E/2015).

 

IMU

 

Dichiarazione - Termine di presentazione della dichiarazione Imu per l’anno 2025 (D.M. 24.04.2024).

 

Scadenza

 

Tributo/

Contributo

 

Descrizione

 

Martedì

30 giugno

(segue)

 

Contratto

di locazione

breve

 

Comunicazione - Entro il 30.06.2026 deve essere effettuata all’Agenzia delle Entrate la comunicazione contenente i dati relativi ai contratti di locazione breve conclusi nel 2025, da parte di coloro che esercitano attività di intermediazione immobiliare o che gestiscono portali telematici.

 

Tari

 

Dichiarazione - Termine di presentazione della dichiarazione Tari, salvo un diverso termine stabilito dal Comune (Risoluzione Dipartimento Finanze 2/2019).

 

Imposta

di soggiorno

 

Dichiarazione - Entro il 30.06.2026 i gestori delle strutture ricettive sono tenuti alla presentazione della dichiarazione d’imposta di soggiorno per il 2025 mediante l’apposito servizio presente nell’area riservata del sito web dell’Agenzia Entrate.

 

Web tax

 

Dichiarazione - Termine di presentazione della dichiarazione relativa all’imposta sui servizi digitali (Web tax) 2025.

 

Imposta

di registro

 

Contratti di locazione - Termine ultimo per versare l’imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi ed alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca.

 

Inps

 

Flusso UniEmens - Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente. 

 

 

Contributi Gestione Separata - Termine per effettuare il versamento, senza l’applicazione di interessi, del saldo 2025 e acconto 2026 da parte dei professionisti senza cassa previdenziale iscritti alla Gestione Separata dell’Inps.

 

 

Contributi artigiani e commercianti - Termine per il versamento dei contributi Ivs dovuti sul reddito eccedente il minimale a saldo per il 2025 e del 1° acconto per il 2026, senza maggiorazione.

 

 

Contributi volontari - Versamento dei contributi volontari relativi al 1° trimestre 2026 mediante gli appositi bollettini rilasciati dall’Inps.

 

Libro unico

del lavoro

 

Adempimento - Termine entro il quale effettuare le scritturazioni obbligatorie sul Libro unico del lavoro con riferimento al mese precedente.

 

Dottori

commercialisti

 

Adempimenti - Termine di versamento della 3ª rata delle eccedenze 2025 per coloro che hanno scelto la rateizzazione in fase di adesione al servizio PCE2025.

 

Canone Rai

 

Dichiarazione sostitutiva - La dichiarazione sostitutiva, ai fini dell’esonero dal versamento del canone RAI, presentata dal 1.02.2026 ed entro il 30.06.2026 ha effetto per il canone dovuto per il 2° semestre solare del 2026 (Provv. Ag. Entrate 21.04.2016).

 

Autotrasporto

 

Rimborso accise - Termine di presentazione all’Agenzia delle Dogane dell’istanza di rimborso in denaro delle eccedenze di credito non utilizzate in compensazione entro il 31.12.2025 (D.P.R. 277/2000).

 

Contributi

pubblici

 

Pubblicazione - Gli enti che ricevono contributi pubblici sono tenuti alla pubblicazione dei relativi dati sui siti Internet o sui portali digitali entro il 30.06.2026 con riferimento all’annualità 2025 (D.L. 34/2019).

Chiamaci allo 049 613584 Studio Cavallari - Limena PD 


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