Contenzioso Tributario, Accertamenti e Riscossioni

Gli approfondimenti del Dottor Cavallari sul contenzioso tributario, gli accertamenti e le riscossioni da parte dell'Agenzie delle Entrate

 

Lettere di compliance ISA 2026: i 25 errori nella dichiarazione 2025 controllati dal Fisco

Dott. Massimo Cavallari – Commercialista da oltre 25 anni, iscritto al n. 932/A Padova ed Esperto de Il Sole 24 Ore

Lettere di compliance ISA 2026: i 25 errori nella dichiarazione 2025 controllati dal Fisco

Aggiornato al 28 luglio 2026

Le partite IVA soggette agli ISA potrebbero trovare nel proprio Cassetto fiscale una nuova comunicazione dell’Agenzia delle Entrate relativa alla dichiarazione dei redditi presentata nel 2025.

Con il provvedimento n. 208057 del 14 luglio 2026, l’Agenzia ha infatti avviato una nuova campagna di compliance riguardante possibili anomalie nei dati ISA del periodo d’imposta 2024.

I controlli non si limitano al punteggio ISA. Il Fisco confronta automaticamente:

  • modello Redditi 2025;
  • modello ISA;
  • fatture elettroniche;
  • Certificazioni Uniche;
  • dichiarazioni IVA;
  • contratti di locazione registrati;
  • dati presenti nell’Anagrafe tributaria;
  • dichiarazioni e modelli ISA degli anni precedenti.

La comunicazione non è ancora un avviso di accertamento, ma ignorarla può essere rischioso. È il momento nel quale il contribuente può spiegare l’anomalia oppure correggere spontaneamente un errore prima che inizi un controllo più approfondito.

In sintesi: cosa deve fare chi riceve la lettera

Chi trova una comunicazione ISA nel Cassetto fiscale dovrebbe:

  1. identificare il codice dell’anomalia segnalata;
  2. confrontare ISA, dichiarazione dei redditi e contabilità;
  3. verificare fatture elettroniche, Certificazioni Uniche e altri dati utilizzati dal Fisco;
  4. predisporre una risposta documentata quando la dichiarazione è corretta;
  5. valutare una dichiarazione integrativa e il ravvedimento operoso quando l’errore è effettivo.

Una risposta affrettata può essere controproducente. Anche una semplice differenza contabile può nascondere questioni più delicate relative al reddito dichiarato, alle rimanenze, ai compensi o alle cause di esclusione dagli ISA.

Chi può ricevere le comunicazioni ISA 2026

Le comunicazioni riguardano lavoratori autonomi e imprese di minori dimensioni che hanno esercitato nel 2024 un’attività soggetta agli Indici sintetici di affidabilità fiscale.

Gli ISA, disciplinati dall’articolo 9-bis del D.L. n. 50/2017, attribuiscono al contribuente un punteggio da 1 a 10 sulla base della coerenza economica, contabile e fiscale dell’attività.

Per alcune anomalie l’Agenzia analizza esclusivamente il 2024. Per altre, invece, il controllo si estende al triennio 2022-2024.

Quando vengono rilevate più irregolarità, la comunicazione può contenere al massimo tre tipologie di anomalia, selezionate tra quelle considerate maggiormente rischiose.

Restano esclusi dalla campagna i contribuenti nel frattempo deceduti.

Quali sono i 25 errori controllati dal Fisco

L’allegato tecnico al provvedimento individua 25 tipologie di anomalia. I controlli possono essere raggruppati nelle seguenti aree.

1. Magazzino e rimanenze incoerenti

Una delle anomalie più rilevanti riguarda le imprese in contabilità ordinaria che presentano:

  • una durata delle scorte molto superiore a quella normale del settore;
  • rimanenze finali elevate e in crescita;
  • incrementi del magazzino non coerenti con gli acquisti effettuati;
  • gravi e ripetute incongruenze nella gestione delle scorte.

In particolare, possono essere selezionate le imprese con durata delle scorte superiore al doppio della soglia massima prevista dal proprio ISA e con rimanenze finali 2024 superiori a 10.000 euro.

L’Agenzia può inoltre considerare anomalo un incremento delle rimanenze superiore al 20% rispetto alla media degli acquisti del biennio precedente.

Attenzione però: un magazzino elevato non rappresenta automaticamente un’evasione. Può dipendere da commesse rinviate, crisi di mercato, acquisti straordinari, prodotti invenduti o cambiamenti nell’attività. Queste circostanze devono però essere dimostrate con documentazione concreta.

2. Rimanenze per opere e servizi ultrannuali

Sono controllate anche le imprese commerciali o di servizi che hanno indicato rimanenze finali relative a opere, forniture e servizi di durata ultrannuale pur svolgendo attività che, secondo i dati dichiarati, non sembrano compatibili con tali valori.

È un’anomalia particolarmente delicata per:

  • imprese edili;
  • impiantisti;
  • aziende che lavorano su commessa;
  • società di progettazione;
  • imprese che gestiscono contratti pluriennali.

In questi casi occorre verificare con attenzione la corretta valutazione delle commesse, la durata contrattuale e il criterio contabile utilizzato.

3. Differenze tra modello ISA e modello Redditi

Il Fisco verifica la corrispondenza tra i dati inseriti nel modello ISA e quelli riportati nella dichiarazione dei redditi.

Sono considerate sospette, in particolare, le differenze superiori a 2.000 euro relative ai controlli bloccanti che sono stati forzati durante la trasmissione telematica.

Le incongruenze possono riguardare:

  • ricavi;
  • compensi;
  • costi per acquisti;
  • spese per il personale;
  • ammortamenti;
  • rimanenze;
  • reddito d’impresa o professionale;
  • dati strutturali dell’attività.

La forzatura del controllo non significa necessariamente che il dato sia errato. Significa però che la differenza deve essere ricostruita e giustificata.

4. Esclusione ISA per attività non normale

Sono sotto osservazione i contribuenti che hanno indicato per più anni, nel triennio 2022-2024, la causa di esclusione relativa al periodo di non normale svolgimento dell’attività.

Questa causa può essere correttamente utilizzata, ad esempio, in presenza di:

  • liquidazione ordinaria;
  • mancato avvio effettivo dell’attività;
  • sospensione prolungata;
  • ristrutturazione aziendale eccezionale;
  • eventi straordinari che impediscono il normale esercizio dell’impresa.

Non può però essere utilizzata come formula generica per evitare l’applicazione degli ISA. Servono fatti oggettivi e documentabili.

5. Data di inizio attività non coerente

L’Agenzia confronta la data indicata nel modello ISA con la data di apertura della partita IVA presente nell’Anagrafe tributaria.

Una differenza può derivare da:

  • variazioni dell’attività esercitata;
  • passaggio da lavoro autonomo a impresa;
  • trasformazioni;
  • conferimenti;
  • successioni o donazioni d’azienda;
  • errori nell’indicazione dell’anno di inizio.

Anche in questo caso è necessario ricostruire correttamente la storia dell’attività.

6. Cessazione dell’attività indicata per più anni

È anomala l’indicazione della cessazione dell’attività in due diverse annualità dello stesso triennio.

Può trattarsi di un semplice errore di compilazione, ma anche di una non corretta gestione delle variazioni della partita IVA o dei codici attività.

7. Lavoro dipendente o pensione non risultanti dalla CU

Il modello ISA richiede alcune informazioni sulla situazione lavorativa del contribuente.

L’Agenzia confronta tali dichiarazioni con le Certificazioni Uniche ricevute dai sostituti d’imposta. Può quindi emergere un’anomalia quando il contribuente si dichiara:

  • lavoratore dipendente;
  • pensionato;
  • titolare di altri rapporti di lavoro;

senza che tali condizioni risultino dalle banche dati fiscali.

La differenza potrebbe dipendere anche da Certificazioni Uniche tardive, errate o non correttamente trasmesse.

8. Compensi professionali diversi dalle Certificazioni Uniche

Per i professionisti viene confrontato il totale dei compensi dichiarati con quello risultante dalle Certificazioni Uniche trasmesse dai clienti.

Le differenze possono nascere da:

  • compensi incassati in un anno diverso da quello della fattura;
  • applicazione del principio di cassa;
  • CU errate o duplicate;
  • rimborsi spese;
  • fatture emesse a soggetti non obbligati alla CU;
  • compensi indicati al lordo o al netto di determinate componenti.

Non è quindi sufficiente confrontare due totali: occorre riconciliare analiticamente incassi, fatture e certificazioni.

9. Numero degli incarichi professionali incoerente

Il numero degli incarichi dichiarato nel modello ISA può essere confrontato con:

  • Certificazioni Uniche;
  • fatture elettroniche;
  • numero dei clienti;
  • documenti emessi nel corso dell’anno.

Un numero apparentemente ridotto di incarichi rispetto alle fatture potrebbe dipendere da prestazioni continuative rese allo stesso cliente. Anche questo dato va spiegato correttamente.

10. Canoni di locazione non coerenti

I contratti registrati con il modello RLI vengono confrontati con gli altri proventi dichiarati nel modello ISA.

L’anomalia può riguardare:

  • immobili utilizzati nell’attività;
  • sublocazioni;
  • affitti d’azienda;
  • canoni attivi;
  • immobili concessi a terzi;
  • componenti positivi non riportati correttamente nel quadro contabile.

11. Edilizia e costi per subappalti

Per le imprese edili l’Agenzia può confrontare i subappalti indicati ai fini IVA con i costi riportati nel modello ISA.

Le differenze possono dipendere da:

  • reverse charge;
  • fatture ricevute a cavallo d’anno;
  • anticipi;
  • stati di avanzamento lavori;
  • costi capitalizzati;
  • classificazioni contabili non omogenee.

Il settore edile è particolarmente esposto perché i dati fiscali, contabili e contrattuali devono essere perfettamente riconciliati.

12. Trasporto merci su strada

Sono previsti specifici controlli per le imprese di autotrasporto, relativi alla coerenza tra:

  • veicoli utilizzati;
  • costi per carburante;
  • personale impiegato;
  • chilometri percorsi;
  • ricavi dichiarati;
  • caratteristiche dell’attività.

13. Consulenti finanziari fuori sede

Per i consulenti finanziari possono essere controllate le incongruenze tra compensi dichiarati, Certificazioni Uniche, mandati e dati strutturali inseriti nel modello ISA.

14. Intermediari e agenti di commercio

Per agenti, rappresentanti e intermediari del commercio vengono confrontati:

  • provvigioni dichiarate;
  • Certificazioni Uniche;
  • fatture elettroniche;
  • numero dei mandanti;
  • spese connesse all’attività.

15. Dati precalcolati ISA non utilizzati

L’ultima area riguarda i contribuenti che hanno ottenuto un punteggio ISA pari o superiore a 8 senza utilizzare, o utilizzando solo in parte, i dati precalcolati messi a disposizione dall’Agenzia.

Un punteggio elevato, quindi, non impedisce l’invio della comunicazione. Il voto ISA non è un lasciapassare assoluto: se i dati utilizzati per ottenerlo risultano incoerenti, il contribuente può comunque essere selezionato.

Dove si trova la lettera di compliance ISA

La comunicazione può essere consultata nel:

Cassetto fiscale → Consultazioni → ISA/studi di settore → Comunicazioni di anomalia

L’accesso può essere effettuato direttamente dal contribuente oppure da un intermediario delegato.

Le anomalie non vengono indicate nel testo dell’e-mail o della PEC. Il messaggio ricevuto serve esclusivamente ad avvisare che nel Cassetto fiscale è disponibile una nuova comunicazione.

Le PEC possono provenire dagli indirizzi istituzionali:

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  • Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..

Queste caselle sono di tipo “no-reply”: non è possibile rispondere direttamente alla PEC.

Il provvedimento stabilisce che le comunicazioni, le risposte e i chiarimenti siano gestiti attraverso gli strumenti telematici predisposti dall’Agenzia.

Come rispondere alla comunicazione ISA

Quando i dati dichiarati risultano corretti, il contribuente può fornire chiarimenti utilizzando esclusivamente il Software Comunicazioni anomalie ISA 2026, disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

La risposta dovrebbe contenere:

  • descrizione chiara dell’anomalia;
  • spiegazione delle ragioni della differenza;
  • indicazione dei documenti giustificativi;
  • riconciliazione numerica dei dati;
  • eventuali riferimenti contrattuali o contabili;
  • motivazione delle particolari condizioni dell’attività.

Non basta scrivere che “la dichiarazione è corretta”. Una risposta efficace deve consentire al funzionario di comprendere immediatamente da dove nasce la differenza.

Il provvedimento conferma che il software può essere utilizzato direttamente dal contribuente oppure dall’intermediario incaricato.

Quando conviene presentare una dichiarazione integrativa

Se dalla verifica emerge un errore effettivo, può essere necessario presentare una dichiarazione integrativa e regolarizzare:

  • maggiori imposte;
  • sanzioni ridotte;
  • interessi;
  • eventuali dati ISA errati;
  • altre dichiarazioni collegate.

La procedura concreta dipende dal tipo di violazione. Un errore puramente informativo non deve essere trattato nello stesso modo di un ricavo omesso o di un costo indebitamente dedotto.

Il provvedimento richiama espressamente il ravvedimento operoso, che consente di beneficiare di sanzioni ridotte in funzione del momento nel quale viene effettuata la correzione.

Perché non conviene ignorare la comunicazione

La lettera di compliance non contiene ancora una richiesta di pagamento e non obbliga automaticamente a modificare la dichiarazione.

Tuttavia, dimostra che l’Agenzia ha già:

  • individuato un’incoerenza;
  • confrontato più banche dati;
  • selezionato la posizione;
  • attribuito all’anomalia un determinato livello di rischio.

Ignorare la comunicazione significa rinunciare alla possibilità di chiarire preventivamente la propria posizione.

La strategia migliore non è correggere tutto per prudenza né contestare automaticamente il Fisco. Occorre prima capire se l’anomalia deriva da un errore reale, da un dato non conosciuto dall’Agenzia o da una diversa classificazione contabile.

Come può aiutarti lo Studio Cavallari

Lo Studio Cavallari assiste imprese e professionisti nella gestione delle lettere di compliance ISA attraverso:

  • analisi della comunicazione ricevuta;
  • verifica del modello ISA e della dichiarazione Redditi 2025;
  • riconciliazione con contabilità, CU e fatture elettroniche;
  • controllo delle rimanenze e dei dati di magazzino;
  • predisposizione dei chiarimenti;
  • valutazione del ravvedimento operoso;
  • presentazione di eventuali dichiarazioni integrative;
  • assistenza nei rapporti successivi con l’Agenzia delle Entrate.

Il valore del commercialista non consiste soltanto nell’inviare una risposta telematica. Consiste nel comprendere il funzionamento dell’impresa, ricostruire l’origine dell’anomalia e scegliere la soluzione che protegge maggiormente il contribuente.

Una comunicazione del Fisco non va né sottovalutata né affrontata con allarmismo: va gestita con metodo, esperienza e buon senso.

Hai ricevuto una lettera di compliance ISA?

Prima di correggere la dichiarazione o inviare spiegazioni, fai esaminare la comunicazione e la documentazione da un professionista.

Studio Cavallari – Commercialista e revisore a Padova

Telefono: +39 049 613584
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Fonti normative e istituzionali

Domande frequenti sulle lettere ISA 2026

La lettera di compliance ISA è un accertamento?

No. È una comunicazione preventiva con la quale l’Agenzia segnala una possibile omissione o incoerenza. Può però precedere un controllo qualora l’anomalia non venga chiarita o corretta.

Devo necessariamente modificare la dichiarazione?

No. La dichiarazione va modificata soltanto quando dalla verifica emerge un errore effettivo. Se il dato è corretto, è possibile fornire una spiegazione documentata.

Dove posso vedere l’anomalia?

Nel Cassetto fiscale, nella sezione “Consultazioni – ISA/studi di settore – Comunicazioni di anomalia”. L’e-mail o la PEC non contengono il dettaglio dell’irregolarità.

Posso rispondere alla PEC ricevuta?

No. Le caselle utilizzate dall’Agenzia sono caselle “no-reply”. I chiarimenti devono essere trasmessi tramite il Software Comunicazioni anomalie ISA 2026.

Quante anomalie può contenere la lettera?

La comunicazione può indicare al massimo tre tipologie di anomalia, anche quando i controlli effettuati dall’Agenzia abbiano rilevato ulteriori incongruenze.

Anche chi ha un punteggio ISA superiore a 8 può ricevere la lettera?

Sì. Il punteggio elevato non impedisce la segnalazione, specialmente quando non sono stati utilizzati correttamente i dati precalcolati o emergono differenze con altre banche dati.

Le rimanenze elevate comportano automaticamente un accertamento?

No. Le rimanenze possono essere giustificate da motivi economici reali. Devono però essere correttamente valutate e supportate da inventari, contabilità di magazzino, contratti e documentazione aziendale.

È possibile utilizzare il ravvedimento operoso?

Sì, quando l’anomalia deriva da un errore o da un’omissione effettivamente commessi. La regolarizzazione deve essere valutata in relazione alla natura della violazione e alle dichiarazioni interessate.

Può occuparsene il commercialista?

Sì. L’intermediario delegato può consultare la comunicazione, ricostruire l’anomalia e inviare i chiarimenti attraverso il software previsto dall’Agenzia.

Quanto tempo ho per rispondere?

Il provvedimento non stabilisce un termine unico equivalente a quello previsto per un avviso di accertamento. È comunque opportuno intervenire tempestivamente, prima che l’Agenzia avvii ulteriori attività di controllo.


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