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Fotovoltaico e tasse 2026: quali compensi GSE dichiarare

Fotovoltaico e tasse 2026: quali compensi GSE dichiarare

Dott. Massimo Cavallari – Commercialista da oltre 25 anni, iscritto al n. 932/A Padova ed Esperto de Il Sole 24 Ore

Aggiornato al 6 agosto 2026  --   ENGLISH VERSION BELOW

Fotovoltaico e tasse 2026: quali compensi GSE devono essere dichiarati

Chi possiede un impianto fotovoltaico domestico non paga una tassa sui pannelli solari. Può però dover dichiarare i compensi ricevuti dal Gestore dei Servizi Energetici per l’energia ceduta alla rete.

La distinzione è importante: l’autoconsumo non genera reddito imponibile, mentre il Ritiro Dedicato, la liquidazione delle eccedenze dello Scambio sul Posto e alcune tariffe omnicomprensive possono produrre redditi soggetti a IRPEF.

Dal 2026 i controlli sono più semplici per il Fisco: il GSE trasmette all’Agenzia delle Entrate anche i dati relativi ai compensi del Ritiro Dedicato percepiti nel 2025, che possono confluire nella dichiarazione precompilata.

Risposta breve

Per una persona fisica con impianto fotovoltaico non superiore a 20 kW, installato prevalentemente al servizio dell’abitazione:

  • l’energia autoconsumata non è tassata;
  • il contributo in conto scambio dello Scambio sul Posto non costituisce normalmente reddito imponibile;
  • la liquidazione delle eccedenze dello Scambio sul Posto deve essere dichiarata;
  • i compensi del Ritiro Dedicato devono essere dichiarati;
  • alcune tariffe incentivanti del Conto Energia non sono imponibili, mentre la quota riferita all’energia ceduta con tariffa omnicomprensiva può esserlo;
  • nel modello 730 i redditi diversi GSE vanno generalmente indicati nel quadro D, rigo D5, codice 1;
  • nel modello Redditi Persone Fisiche vanno generalmente riportati nel quadro RL, rigo RL14.

Il dato presente nella precompilata deve sempre essere controllato: il Fisco riceve l’informazione, ma la responsabilità della dichiarazione rimane del contribuente.

Il problema: ricevere un bonifico GSE non significa che sia fiscalmente irrilevante

Molte famiglie installano un impianto fotovoltaico per ridurre la bolletta e considerano le somme accreditate dal GSE come un semplice rimborso.

Non sempre è così.

Dal punto di vista fiscale bisogna stabilire se la somma ricevuta rappresenti:

  1. un incentivo o un meccanismo di compensazione dei costi energetici;
  2. il corrispettivo per una vera cessione di energia;
  3. un ricavo conseguito nell’esercizio di un’attività commerciale.

La descrizione del bonifico, da sola, non risolve il problema. Occorre esaminare il contratto GSE, la potenza e la destinazione dell’impianto, il tipo di servizio e l’eventuale cessione totale o parziale dell’energia.

Autoconsumo domestico o attività commerciale: la prima verifica da fare

Per gli impianti con potenza non superiore a 20 kW, installati prevalentemente al servizio dell’abitazione, la produzione è generalmente considerata destinata a soddisfare esigenze domestiche.

Se solo l’energia non autoconsumata viene ceduta alla rete, i relativi proventi possono rientrare tra i redditi diversi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente, ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera i), del TUIR.

La situazione cambia quando:

  • l’impianto supera i 20 kW;
  • non è prevalentemente asservito all’abitazione;
  • tutta l’energia prodotta viene ceduta alla rete;
  • l’impianto è utilizzato nell’ambito di un’attività economica;
  • dimensioni e organizzazione fanno emergere un’attività commerciale abituale.

In questi casi può configurarsi un reddito d’impresa, con conseguenze che devono essere valutate individualmente: partita IVA, fatturazione, contabilità e applicazione delle imposte previste per il soggetto interessato.

La soglia di 20 kW è quindi importante, ma non rappresenta l’unico criterio. Il buon commercialista non guarda soltanto il numero scritto sulla scheda tecnica: ricostruisce la funzione economica effettiva dell’impianto.

Quali somme del fotovoltaico sono tassate

Somma ricevuta Trattamento ordinario per privato, impianto domestico fino a 20 kW
Risparmio ottenuto mediante autoconsumo Non imponibile
Contributo in conto scambio Generalmente non imponibile
Liquidazione delle eccedenze SSP Imponibile come reddito diverso
Corrispettivi del Ritiro Dedicato con cessione parziale Imponibili come redditi diversi
Conto Energia I, II e III Tariffa incentivante generalmente non dichiarabile
IV Conto Energia senza tariffa omnicomprensiva Tariffa incentivante generalmente non dichiarabile
IV Conto Energia con tariffa omnicomprensiva Quota riferita all’energia immessa potenzialmente imponibile
V Conto Energia con tariffa omnicomprensiva Quota riferita all’energia immessa imponibile
Cessione totale o impianto con caratteristiche commerciali Valutazione specifica; può configurarsi reddito d’impresa

La classificazione riportata è riferita al caso ordinario della persona fisica che non esercita un’attività commerciale abituale. Condomini, imprese, enti, professionisti e impianti di maggiore potenza richiedono un’analisi separata.

Scambio sul Posto: che cosa resta esente e che cosa va dichiarato

Lo Scambio sul Posto consentiva di compensare economicamente l’energia immessa nella rete con quella prelevata in momenti differenti.

Occorre distinguere due componenti:

Contributo in conto scambio

Il contributo in conto scambio ha una funzione di compensazione dei costi sostenuti per il prelievo dell’energia. Per l’impianto domestico fino a 20 kW non viene normalmente considerato reddito imponibile.

Liquidazione delle eccedenze

Quando il valore dell’energia immessa supera quello dell’energia prelevata, il titolare può chiedere la liquidazione delle eccedenze.

Queste somme remunerano energia effettivamente ceduta e, per la persona fisica con impianto domestico, costituiscono normalmente redditi diversi.

Devono essere considerate le eccedenze effettivamente riconosciute nell’anno, comprese quelle:

  • pagate mediante bonifico;
  • utilizzate per compensare costi amministrativi o conguagli;
  • destinate dal GSE a soggetti terzi per conto dell’intestatario.

Non devono invece essere dichiarati i bonifici non andati a buon fine.

Lo Scambio sul Posto è terminato per i nuovi impianti

La deliberazione ARERA n. 78/2025/R/efr, successivamente confermata dalla deliberazione n. 213/2025/R/efr, ha stabilito che potevano accedere allo Scambio sul Posto soltanto gli impianti:

  • entrati in esercizio entro il 29 maggio 2025;
  • per i quali la richiesta al GSE fosse presentata entro il 26 settembre 2025.

Le convenzioni già esistenti non sono inoltre rinnovabili oltre quindici anni dalla prima sottoscrizione, secondo la deliberazione ARERA n. 457/2024/R/efr.

Per chi immette oggi energia nella rete, il meccanismo ordinariamente utilizzato è quindi il Ritiro Dedicato, salvo l’applicazione di altri regimi specifici.

Ritiro Dedicato: i compensi ricevuti dal privato sono imponibili

Con il Ritiro Dedicato il GSE acquista l’energia elettrica immessa nella rete e riconosce al produttore il relativo corrispettivo.

Per una persona fisica o un condominio con impianto non superiore a 20 kW, asservito all’abitazione e con cessione parziale dell’energia, le somme percepite costituiscono normalmente redditi diversi ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera i), del TUIR.

Questi importi:

  • si sommano agli altri redditi del contribuente;
  • concorrono alla formazione del reddito complessivo;
  • sono soggetti alle aliquote progressive IRPEF;
  • devono essere dichiarati anche se il titolare non svolge abitualmente un’attività commerciale.

Non esiste quindi una specifica imposta sui pannelli. Viene tassato il reddito derivante dalla vendita dell’energia non autoconsumata.

Conto Energia: non tutte le tariffe seguono la stessa regola

Per i vecchi impianti incentivati mediante il Conto Energia occorre individuare il regime applicabile.

Per persone fisiche e condomini con impianti domestici fino a 20 kW:

  • le tariffe incentivanti del I, II e III Conto Energia non devono generalmente essere dichiarate;
  • lo stesso vale per il IV Conto Energia privo di tariffa omnicomprensiva;
  • nel IV Conto Energia con opzione omnicomprensiva e nel V Conto Energia, la quota riferita all’energia immessa in rete può costituire reddito diverso.

Dire semplicemente “il Conto Energia è esente” sarebbe quindi impreciso. Anche un impianto installato molti anni fa merita una verifica del contratto originario.

Che cosa comunica ora il GSE all’Agenzia delle Entrate

Il decreto MEF del 21 gennaio 2025 ha introdotto la trasmissione all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi ai proventi derivanti dalla cessione dell’energia prodotta in eccedenza.

Le modalità operative sono state definite con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 25987 del 31 gennaio 2025.

Il calendario applicativo è il seguente:

Dichiarazione Redditi interessati
Precompilata 2025 Eccedenze dello Scambio sul Posto riconosciute nel 2024
Precompilata 2026 Anche compensi diversi dallo SSP, compreso il Ritiro Dedicato, riconosciuti nel 2025
Periodi successivi Trasmissione annuale dei dati secondo le regole previste

La comunicazione automatica riduce la possibilità che questi proventi sfuggano ai controlli incrociati. Non significa però che ogni importo proposto dall’Agenzia sia necessariamente completo o correttamente classificato.

Dove indicare i compensi GSE nella dichiarazione 2026

Secondo le indicazioni pubblicate dal GSE, per la persona fisica con redditi diversi derivanti dalla cessione occasionale di energia:

  • nel modello 730, quadro D, si utilizza il rigo D5, codice 1;
  • nel modello Redditi Persone Fisiche, quadro RL, si utilizza il rigo RL14.

I riferimenti ai righi devono essere verificati sulle istruzioni del modello relativo allo specifico periodo d’imposta.

Il contribuente deve dichiarare le somme riconosciute nell’anno fiscale al soggetto intestatario del contratto GSE, non necessariamente soltanto l’importo netto materialmente accreditato sul conto corrente.

Come controllare i dati trasmessi dal GSE

Il GSE mette a disposizione il documento denominato “Riepilogo Redditi Diversi”, che contiene:

  • gli importi comunicati all’Agenzia delle Entrate;
  • il dettaglio dei contratti e dei servizi interessati;
  • il totale da considerare per la dichiarazione.

Per scaricarlo:

  1. accedere all’Area Clienti GSE;
  2. selezionare “Operazioni”;
  3. entrare in “Documenti dal GSE”;
  4. scegliere l’operatore intestatario del contratto;
  5. scaricare il Riepilogo Redditi Diversi disponibile.

Il documento è informativo, non costituisce una certificazione fiscale e non deve essere allegato alla dichiarazione.

Checklist prima di accettare il 730 precompilato

Prima dell’invio è opportuno verificare:

  • chi è l’intestatario del contratto GSE;
  • la potenza nominale dell’impianto;
  • se l’impianto è prevalentemente al servizio dell’abitazione;
  • se la cessione dell’energia è parziale o totale;
  • il servizio applicato: SSP, RID o Conto Energia;
  • gli importi indicati nel Riepilogo Redditi Diversi;
  • eventuali compensazioni, trattenute e pagamenti a terzi;
  • la corrispondenza con i dati inseriti nella precompilata;
  • la corretta qualificazione fiscale del provento.

Accettare il modello senza controlli può essere comodo, ma fiscalmente non è una strategia: è più simile a firmare un contratto dopo aver letto soltanto il colore della copertina.

Perché conviene chiedere consiglio a un commercialista

La tassazione del fotovoltaico non dipende soltanto dalla somma ricevuta. Contano la potenza, la destinazione dell’impianto, il contratto, il soggetto titolare, il tipo di incentivo e le modalità di cessione dell’energia.

Un buon commercialista può:

  • distinguere le somme imponibili da quelle escluse;
  • controllare i dati comunicati dal GSE;
  • verificare la dichiarazione precompilata;
  • individuare un’eventuale attività commerciale;
  • prevenire omissioni, contestazioni e versamenti non dovuti.

La tecnologia produce energia; il consiglio professionale evita che produca anche brutte sorprese fiscali.

FAQ – Fotovoltaico e tassazione dei compensi GSE

Si pagano le tasse per il solo fatto di possedere pannelli solari?

No. Non esiste un’imposta sul semplice possesso dell’impianto fotovoltaico. Può essere tassato il reddito derivante dalla vendita dell’energia immessa nella rete.

L’energia che autoconsumo deve essere dichiarata?

No. L’energia prodotta e consumata direttamente nell’abitazione non genera un compenso e non costituisce reddito imponibile.

Il Ritiro Dedicato deve essere dichiarato?

Sì, nel caso ordinario della persona fisica con impianto domestico fino a 20 kW e cessione parziale, i compensi costituiscono redditi diversi.

Tutto lo Scambio sul Posto è tassato?

No. Il contributo in conto scambio non è normalmente imponibile per l’impianto domestico. È invece imponibile la liquidazione delle eccedenze.

Dove trovo l’importo comunicato dal GSE?

Nell’Area Clienti GSE, seguendo il percorso “Operazioni” → “Documenti dal GSE” e scaricando il “Riepilogo Redditi Diversi”.

Dove si indicano i compensi GSE nel modello 730?

Generalmente nel quadro D, rigo D5, codice 1. Occorre verificare le istruzioni del modello relativo all’anno dichiarato.

Dove si indicano nel modello Redditi Persone Fisiche?

Generalmente nel quadro RL, rigo RL14.

Se l’importo è già presente nella precompilata devo controllarlo?

Sì. La precompilazione non elimina la responsabilità del contribuente. È necessario verificare completezza, importo e corretta qualificazione fiscale.

Un impianto superiore a 20 kW richiede la partita IVA?

Può configurare un’attività commerciale abituale, ma la valutazione dipende anche dalla destinazione dell’impianto, dalla cessione totale o parziale e dall’organizzazione adottata. Serve un’analisi specifica.

Le tariffe del Conto Energia sono sempre esenti?

No. Le tariffe incentivanti dei primi Conti Energia sono generalmente escluse per gli impianti domestici fino a 20 kW, mentre la quota riferita all’energia ceduta con tariffa omnicomprensiva può essere imponibile.

Fonti ufficiali

Hai ricevuto compensi dal GSE? Non limitarti ad accettare la precompilata

Studio Cavallari può verificare il contratto, il Riepilogo Redditi Diversi e la corretta indicazione dei proventi nella dichiarazione fiscale.

Una prima call informativa può aiutarti a capire quali controlli servono nel tuo caso.

Tel: +39 049 613584
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Il contenuto ha carattere informativo e non sostituisce una consulenza fiscale riferita al caso concreto.


Solar Panel Income Tax in Italy: Which GSE Payments Must Be Reported in 2026

By Dr. Massimo Cavallari – Italian Chartered Accountant with over 25 years of experience, registered under no. 932/A in Padua and expert contributor to Il Sole 24 Ore

Updated August 6, 2026

Italian homeowners do not pay a tax simply because they own solar panels. However, payments received from Italy’s Energy Services Manager, known as GSE, for electricity supplied to the grid may constitute taxable income.

For an individual owning a residential solar system of up to 20 kW:

  • self-consumed electricity is not taxable;
  • the standard Scambio sul Posto contribution is generally not taxable;
  • payments for excess electricity under Scambio sul Posto are taxable;
  • payments received under Ritiro Dedicato are generally taxable;
  • some Conto Energia incentives are exempt, while all-inclusive tariffs may contain a taxable component.

What changed in 2026

Under the Italian Ministry of Economy and Finance Decree of January 21, 2025, GSE must send the Italian Revenue Agency information about payments made for surplus electricity.

Scambio sul Posto excess payments received in 2024 were included in the 2025 pre-filled tax return. Starting with the 2026 pre-filled return, the system also includes other payments received in 2025, including Ritiro Dedicato income.

The taxpayer must still verify the information. Data automatically entered by the Revenue Agency may be incomplete or require a different tax classification.

Ritiro Dedicato payments

When an individual owns a residential system of no more than 20 kW and sells only the electricity that is not self-consumed, Ritiro Dedicato payments are generally classified as miscellaneous income under Article 67(1)(i) of the Italian Income Tax Code.

They are added to the taxpayer’s total income and taxed at the ordinary progressive personal income tax rates.

Where the income is reported

Based on current GSE guidance:

  • Form 730: Section D, line D5, code 1;
  • Modello Redditi Persone Fisiche: Section RL, line RL14.

The relevant form instructions should always be checked for the applicable tax year.

When solar production may become a business activity

A specific review is necessary when:

  • the system exceeds 20 kW;
  • it is not primarily connected with a private residence;
  • all electricity is sold to the grid;
  • the system is operated within an existing business;
  • the size and organization indicate habitual commercial activity.

In these cases, the income may be classified as business income and Italian VAT registration, invoicing and accounting obligations may apply.

Documents to check

Before filing the Italian tax return, taxpayers should review:

  • the GSE agreement;
  • the system’s rated capacity;
  • whether electricity is partly or entirely sold;
  • the applicable GSE scheme;
  • bank payments and amounts offset by GSE;
  • the “Riepilogo Redditi Diversi” available in the GSE customer area;
  • the figures included in the pre-filled tax return.

Frequently asked questions

Is there a tax on owning solar panels in Italy?

No. Tax may apply to income earned from electricity sold to the grid, not to the mere ownership of the panels.

Is self-consumed electricity taxable?

No. Electricity produced and used directly in the home does not generate taxable income.

Are Ritiro Dedicato payments taxable?

For an individual with a residential system of up to 20 kW and partial sale of electricity, the payments are generally taxable as miscellaneous income.

Is every Scambio sul Posto payment taxable?

No. The ordinary contribution is generally not taxable, while the payment of excess electricity is taxable.

Can I rely entirely on the pre-filled Italian tax return?

No. The taxpayer remains responsible for checking the amount and its correct tax classification.

Professional assistance in Italy

A careful review can determine whether the payments are exempt, miscellaneous income or business income. A trusted accountant does more than enter a number in a form: they interpret the agreement, assess the taxpayer’s actual position and help prevent both tax omissions and unnecessary payments.

Phone: +39 049 613584
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This article provides general information and does not constitute tax advice for a specific case.


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