Agevolazioni e Novità Fiscali

Gli approfondimenti del Dottor Cavallari sulle agevolazioni e novità fiscali

 

Superbonus 110% Decreto Rilancio e di seguito il Notiziario di Agosto e Settembre 2020

Superbonus 110% Decreto Rilancio

Tutti i lavori agevolabili e Legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77

Cessione del credito o sconto in fattura ?

 

Lo Studio ricerca per Voi le migliori opportunità di finanziamento bancario oppure consente la cessione del credito d'imposta con apposizione del visto di conformità fiscale autorizzato

 

SOMMARIO

 

 

 

NOTIZIARIO

AGOSTO 2020

 

 

 

  1. In evidenza

Pag. 1

 

 

          Bonus 110% Consigli per i lavori

 

Pag.1 

 

 

  1. Principali adempimenti mese di agosto 2020

Pag. 1

 

  1. Principali adempimenti mese di settembre 2020

Pag. 2

 

 

Iperammortamento Superammortamento 

Innovazione tecnologica: detrazioni 

 

 

 

 

  1. Proroga versamenti fiscali 2020

Pag. 3

  1. Nuovo modello “RLI” per contratti di locazione

Pag. 4

  1. Credito d’imposta su commissioni pagamenti elettronici

Pag. 5

  1. Spese di istruzione non universitarie

Pag. 6

  1. Principali variazioni in dichiarazione dei redditi

Pag. 7

  1. Servizi dell’Agenzia delle Entrate

Finanziamenti Simest per l’internazionalizzazione 2020 e Bando Inail Pmi Agricole per acquisto attrezzature

Pag. 8

 


- Agevolate anche le seconde case
- Nuovi massimali di spesa
- Asseverazioni e responsabilità dei professionisti
- Le opzioni per le detrazioni ordinarie

RIPRISTINO DEL PATRIM. IMMOBILIARE

(art. 14 DL 63/2013)

% DETR.

LIMITI MASSIMI di:

 

Ra-te

Cess. /sc. in fatt.

spesa

detraz.

in generale (tutti gli interventi ex art. 16-bis Tuir)

50%

96.000

 

 

 

10

 

 

SI

su PARTI COMUNI CONDOMINIALI

50%

96.000 per unità imm.

 

BONUS MOBILI

Per il 2020: per interventi iniziati dal 1/01/2019

50%

10.000

 

 

RIQUAL. ENERGETICA

(art. 14 DL 63/2013)

% DETR.

LIMITI MASSIMI di:

 

Ra-te

Cess.

/sc. in

fatt.

spesa

detraz.

Riqualificazione energetica di interi edifici (1)

65%

153.846

100.000

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SI

Opere su involucro

degli edifici

Coibentaz di strutture

opache orizz./vert./incl.

≤ 25% sup.

65%

92.307

60.000

> 25% sup.

110%

50.000

55.000

5

Finestre comprensive di infissi (1)

50%

120.000

60.000

10

Installazione di pannelli solari (1)

65%

92.307

60.000

Installaz. di impianti fotovolt./sistemi di accumulo (2)

110%

48.000

52.800

5

Installaz. di colonnine di ricarica (3)

110%

3.000

3.300

 

Sostituz. di impianti di climatizzaz. invernale con impianti dotati di:

Caldaia a condensazione

(classe B o <)-

-

-

-

-

classe A (4)

 

 

 

110%

 

 

 

30.000

 

 

 

33.000

 

 

 

5

Pompe di calore ad alta eff; impianti geotermici

Pompa di calore integr. con cald. a cond.

Micro-cogeneratori o collettori solari

Teleriscaldamento (soli Comuni montani)

Caldaie a biomassa cl. 5 (soli Comuni non metanizzati)

Sostituzione di scaldacqua a pompa di calore

110%

30.000

33.000

5

Acquisto e posa in opera di:

(1)

Schermature solari

50%

120.000

60.000

 

10

Impianti di riscaldamento con generatore di calore a biomasse

50%

60.000

 

30.000

Generatori d’aria calda a condensazione

65%

46.153

Ricostruzione

Demolizione e fedele ricostruzione dell’edificio

110%

(limiti variabili)

5

 

 

 

 

 

 

Opere su PARTI COMUNI CONDO- MINIALI

In generale

65%

come per le singole unità

 

Opere sull’involucro con incidenza > 25% della superficie disperdente

 

110%

40.000/30.000

x n°

44.000

/33000 x n°

 

5

unità imm. condomin.

Lavori che conseg. prest. energ. ex Tab. 3 e 4 DM

26/06/2015

75%

40.000 x n°

30.000 x n°

 

 

10

unità imm. condomin.

Riduz. del rischio sismico (pass. a 1 [o 2] classe di rischio inferiore) con contestuale risparmio energetico

80%

[o 85%]

136.000 x n°

108.800 o

115.600 x n°

unità imm. condomin.

Sost. di impianti di riscald con impianti dotati di:

Caldaia a

condensazione

(classe B o <)-

-

-

-

-

classe A (4)

 

 

110%

 

20.000/15.000

x n° unità imm. condomin.

 

22.000

/16.500 x n° unità imm. condomin.

 

 

5

Pompe di calore ad alta effi.; imp geotermici

Pompa di calore integr. con cald. a cond.

Micro-cogeneratori o collettori solari

Teleriscaldamento (soli Comuni montani)

                     

Note: detrazione del 110%: i lavori devono attribuire almeno due classi energetiche migliori (o quella massimo ottenibile)

  1. Se effettuata congiuntamente ad intervento cui con detrazione del 110% (o su edificio “vincolato”), attribuisce la detrazione del 110% (permane il limite proprio di detrazione massima)
  2. Solo se effettuata congiuntamente ad un intervento che attribuisce la detrazione del 110% (si applica un ulteriore limite variabile calcolato ragione della potenza in Kw dell’impianto)
  3. Solo se effettuata congiuntamente ad un intervento che attribuisce la detrazione del 110%
  4. Non è più richiesta la contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluta per permettere la detrazione del 110% (ancora richiesta se risulta applicabile la detrazione del 65%)

SISMA BONUS

(art. 16 c. da 1-bis a 1-septies DL 63/2013)

% DETR.

LIMITI MASSIMI di:

Ra- te

Cess.

/sc. in

fatt.

SOSTENIM. SPESA

(dal - al)

spesa

Zone sism.

 

 

MISURE ANTI- SISMICHE

  • Sicurezza        statica                           di                           parti strutturali
  • Redazione dell’Attestazione di sicurezza       statica                          e                          relativi

interventi necessari (dal 2017)

 

 

 

 

 

 

 

110%

 

 

 

 

 

96.000

 

 

 

 

 

zone sism. 1, 2

e 3

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

SI

 

 

 

 

 

01/01/2020 - 31/12/2021

Sistemi           di                          monitoraggio strutturale antisismico continuo

 

RIDUZ. DEL RISCHIO SISMICO

(passaggio a 1 [o 2] classe di rischio inferiore)

Su singole unità immobiliari

Su parti comuni condomi-

niali

senza risp. energet.

 

con risp. energetico

136.000 x n° un. cond

 

01/01/2018 - 31/12/2021

Acquirenti unità imm. in edifici riqualificati sismicam. ceduti dalle

imprese nei 18 mesi da fine lavori

 

96.000

zone sism. 1, 2

e 3

 

01/05/2019 - 31/12/2021

 

BONUS VERDE

(art. 1 c. 68 L. n. 145/2018)

% DETR.

    LIMITI MASSIMI di:                                       

Ra- te

Ces- sione

SOSTENIM. SPESA

(dal - al)

spesa

detraz.

sistemaz. a verde

- in generale

36%

 

5.000

 

1.800

10

NO (1)

01/01/2020 - 31/12/2020

- parti comuni esterne condominiali

01/01/2020 - 31/12/2020

Note: la norma non richiama lo sconto in fattura/cessione del credito d’imposta per il bonus verde.

BONUS FACCIATE

(art. 1 co. 219 L. 160/2019)

% DETR.

    LIMITI MASSIMI di:

Ra- te

Ces- sione

SOSTENIM. SPESA

(dal - al)

spesa

detraz.

Tintegg. o

- in generale

 

 

 

 

 

01/01/2020 - 31/12/2020

restauro

imm. zone

- anche influenti dal punto di vista termico

90%

-

90% x

spesa

10

SI

 

01/01/2020 - 31/12/2020

A e B

 

 

 

 

 

 

Il Superbonus, anche a seguito dei provvedimenti e Circolare AdE 24E del 8 Agosto 2020, si applica a:

  • condomini
  • ersone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, che possiedono o detengono l'immobile oggetto dell'intervento
  • Istituti autonomi case popolari (IACP) o altri istituti che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di "in house providing"
  • cooperative di abitazione a proprietà indivisa
  • Onlus e associazioni di volontariato
  • associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

I soggetti Ires (SRL e SPA) rientrano tra i beneficiari nella sola ipotesi di partecipazione alle spese per interventi trainanti effettuati sulle parti comuni in edifici condominiali.

L'AE ha fornito gli attesi chiarimenti sul Superbonus, il beneficio introdotto dal Decreto Rilancio (artt. 119 e 121 DL 34/2020 conv. in L. 77/2020) in relazione alle spese, sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici nonché delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

Contemporaneamente l'AE ha emanato l'atteso provvedimento relativo alla facoltà di esercizio delle opzioni per lo sconto sul corrispettivo o per la cessione del credito di imposta, in luogo della fruizione “diretta” delle detrazioni edilizie IRPEF e IRPEF/IRES.

Condomini

Ai fini dell'applicazione dell'agevolazione, l'edificio oggetto degli interventi deve essere costituito in condominio secondo la disciplina civilistica (artt. 1117-1139 c.c.). Il Superbonus non si applica quindi agli interventi realizzati sulle parti comuni a due o più unità immobiliari distintamente accatastate di un edificio interamente posseduto da un unico proprietario o in comproprietà fra più soggetti. È necessario infatti che sull'edificio insista un assetto di proprietà condominiale anche nella forma di “condominio minimo”, non soggetto all'obbligo di nomina di un amministratore e di un regolamento di condominio.

 

Familiari e conviventi

Al Superbonus del 110% possono accedere anche i familiari e i conviventi di fatto del possessore o del detentore dell'immobile, sempre che siano loro a sostenere le spese per i lavori. Tali soggetti possono usufruire del beneficio soltanto se sono conviventi alla data di inizio dei lavori o, se antecedente, al momento del sostenimento delle spese. Precisa l'AE che il beneficio vale anche per gli interventi su un immobile diverso da quello destinato ad abitazione principale, nel quale può svolgersi la convivenza, mentre non spetta al familiare su immobili locati o concessi in comodato. Ha diritto alla detrazione anche il promissario acquirente dell'immobile oggetto di intervento immesso nel possesso, a condizione che sia stato stipulato un contratto preliminare di vendita dell'immobile regolarmente registrato.

 

Partite IVA

Il Superbonus può essere fruito anche dalle persone che svolgono attività di impresa o arti e professioni, ma se i lavori interessano singole unità immobiliari, allora limitatamente agli immobili estranei all'attività esercitata, appartenenti quindi solo alla sfera “privata” della vita dei contribuenti; questo requisito non è richiesto se i lavori riguardano le parti comuni dei condomini.

Applicazione per scaglioni delle soglie massima di spesa

L'AE fornisce delle istruzioni innovative per l'applicazione delle soglie massima di spesa che la legge distingue a seconda delle unità immobiliari che compongono l'edificio (più o meno di 8).

Ad esempio, rispetto alla sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni degli edifici in condominio, la detrazione va calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a:

- 20.000 € moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti fino a 8 unità immobiliari;
- 15.000 € moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di 8 unità immobiliari.

Se l'edificio è composto da 15 unità immobiliari, il limite di spesa ammissibile alla detrazione è pari a 265.000 €, ottenuto moltiplicando 20.000€ x 8 (160.000€) e 15.000€ x 7 (105.000€).

 

Sisma-bonus

Per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, è elevata al 110 per cento anche la cd. detrazione "Sisma-bonus" (art. 16 DL 63/2013).

Gli importi di spesa ammessi al Superbonus sono pari a:

- 96.000 €, nel caso di interventi realizzati su singole unità immobiliari. Il limite di spesa ammesso alla detrazione è annuale e riguarda il singolo immobile;

- 96.000 €, nel caso di acquisto delle “case antisismiche”;

- 96.000 €, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio, per gli interventi sulle parti comuni di edifici in condominio.

Interventi trainati e trainanti

Con riferimento alla condizione che gli interventi trainati siano effettuati congiuntamente agli interventi trainanti ammessi al Superbonus, si precisa che la condizione si considera soddisfatta se "le date delle spese sostenute per gli interventi trainati, sono ricomprese nell'intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti".

Quindi ai fini dell'applicazione della detrazione in commento:

- le spese sostenute per gli interventi trainanti devono essere effettuate nell'arco temporale di vigenza dell'agevolazione,

- le spese per gli interventi trainati devono essere sostenute nel periodo di vigenza dell'agevolazione e nell'intervallo di tempo tra la data di inizio e la data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti.

Le altre spese agevolabili

Per espressa previsione normativa, sono detraibili nella misura del 110%, nei limiti previsti per ciascun intervento, le spese sostenute per il rilascio del visto di conformità nonché delle attestazioni e delle asseverazioni. La detrazione, inoltre, spetta anche per talune spese sostenute in relazione agli interventi che beneficiano del Superbonus, a condizione, tuttavia, che l'intervento a cui si riferiscono sia effettivamente realizzato. Si tratta, in particolare:

- delle spese sostenute per l'acquisto dei materiali, la progettazione e le altre spese professionali connesse;

- degli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi.

L'opzione alternativa

La Comunicazione per fruire dello sconto o della cessione può essere inviata all'AE a partire dal 15 ottobre 2020 ed entro il 16 marzo dell'anno successivo a quello in cui si sostiene la spesa, utilizzando il modello approvato con Provv. AE 8 agosto 2020 n. 283847.

Per gli interventi che danno diritto al Superbonus, la comunicazione deve essere inviata in via telematica esclusivamente dal soggetto che rilascia il visto di conformità.

Negli altri casi, a comunicazione deve essere inviata, anche avvalendosi degli intermediari, dal beneficiario della detrazione (per quanto riguarda gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari) o dall'amministratore di condominio (per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici).

Le istruzioni per cessionari e fornitori

In caso di esercizio dell'opzione, il provvedimento fissa le regole per permettere a cessionari e fornitori di fruire del credito d'imposta. In particolare, i cessionari e i fornitori possono utilizzare il credito d'imposta esclusivamente in compensazione, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite dal beneficiario originario. Il credito d'imposta è fruito a decorrere dal giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione della comunicazione e comunque non prima del 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui sono sostenute le spese. La ripartizione delle quote annuali per fruire del credito d'imposta è la stessa che sarebbe stata utilizzata per la detrazione. I cessionari e i fornitori possono cedere i crediti d'imposta ad altri soggetti, inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, a partire dal giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione della comunicazione. In ogni caso, il credito potrà essere ceduto anche dai successivi cessionari.

 

Gli interventi agevolabili

Interventi principali o trainanti

 

Il Superbonus spetta in caso di:

  • interventi di isolamento termico sugli involucri
  • sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni
  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti
  • interventi antisismici: la detrazione già prevista dal Sismabonus è elevata al 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.

Per i limiti di spesa consultare la tabella n. 4 contenuta nella guida - pdf.

Interventi aggiuntivi

 

Oltre agli interventi trainanti sopra elencati, rientrano nel Superbonus anche le spese per interventi eseguiti insieme ad almeno uno degli interventi principali di isolamento termico, di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale o di riduzione del rischio sismico. Si tratta di

  • interventi di efficientamento energetico
  • installazione di impianti solari fotovoltaici
  • infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici

Per conoscere i dettagli su tutti gli interventi agevolabili consultare la guida - pdf.

Quali vantaggi

La detrazione è riconosciuta nella misura del 110%, da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo, entro i limiti di capienza dell’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi.

In alternativa alla fruizione diretta della detrazione, è possibile optare per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi (sconto in fattura) o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.

La cessione può essere disposta in favore:

  • dei fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi
  • di altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti)
  • di istituti di credito e intermediari finanziari.

I soggetti che ricevono il credito hanno, a loro volta, la facoltà di cessione.

Superbonus al 110 per cento con sconto in fattura o cessione del credito per tutti gli interventi di risparmio energetico realizzati sugli interi edifici, di proprietà condominiale o privata, comprese le villette a schiera, a patto che si riduca di due classi il consumo energetico.

Agevolazione ammessa anche per le seconde case, ma esclusa per gli immobili di lusso.
Nessuna limitazione, invece, per gli interventi in condominio. Con l'ingresso delle seconde case sono stati rivisti i massimali di spesa ammessi all'agevolazione che variano in funzione del numero di immobili in condominio.

Chiarito che in caso di sconto in fattura, questo non potrà superare l'importo dei lavori, per cui il bonus pari al 110 per cento della spesa sarà riconosciuto esclusivamente nel caso in cui si intenda utilizzare la detrazione direttamente o effettuare la cessione del credito.

Confermata la possibilità di sconto in fattura o cessione del credito anche per il bonus facciate al 90 per cento, e per le detrazioni “ordinarie” per ristrutturazione e risparmio energetico.

Opzione solo per i lavori effettuati nel 2020 e 2021. Asseverazione e visto di conformità obbligatori per il superbonus.

Siamo a Vs disposizione per chiarimenti sugli interventi agevolati:

Limiti di spesa differenziati - Gli altri interventi di risparmio energetico - Gli interventi di consolidamento - Il fotovoltaico - Le colonnine di ricarica - I destinatari dell'agevolazione
Limite a due unità immobiliari - Niente superbonus per le case di lusso - Visto di conformità per la detrazione - 
Le asseverazioni dei tecnici - Asseverazioni a stato avanzamento lavori - Coordinamento per l'ecobonus  -  Fotovoltaico condominiale

Sconto o cessione del credito
Le opzioni
Gli interventi agevolati
L'uso del credito

Coibentazione intervento trainante
Regole generali
Occhio ai materiali
Spese ammissibili
La congruità dei costi
L'asseverazione

La sostituzione dell'impianto di riscaldamento
Via gli impianti più vecchi nei condomini
Le caldaie a condensazione
Le pompe di calore
I sistemi ibridi
Gli impianti di microcogenerazione e i collettori solari
Gli impianti geotermici altamente efficienti
Le regole per gli edifici unifamiliari
Le spese ammissibili

Il superbonus per gli interventi abbinati
Spese e detrazioni
Infissi, porte e finestre
Caldaie a gas e biomassa
Boiler a pompa di calore
Schermature solari
Pannelli solari
Dispositivi per il controllo a distanza

Il consolidamento antisismico
La riduzione del rischio
Le polizze catastrofali
Il monitoraggio degli edifici

Pannelli fotovoltaici e colonnine di ricarica
Solo interventi su edifici che godono del superbonus
No alla cumulabilità con altre agevolazioni
Le colonnine di ricarica

Le opzioni per le altre detrazioni
Il bonus facciate
lavori ammessi e quelli esclusi
Detraibile il nuovo intonaco solo se a risparmio energetico
La ristrutturazione
Le aliquote ordinarie per l'ecobonus
Fotovoltaico e colonnine di ricarica

Come avere sconto in fattura o cedere il credito
Le regole per lo sconto in fattura
L'acquisizione del bonus
Il recupero delle agevolazioni indebite
La cessione del credito per gli interventi con aliquota ordinaria

Hai dubbi ? CHIAMA LO STUDIO CAVALLARI 049 613584 www.studiocavallari.it

Caso 1: caldaia abbinata a cappotto termico in condominio

Il contribuente vive in un appartamento all’interno di un condominio, che non dispone di un sistema centralizzato di riscaldamento, che sta effettuando degli interventi di efficientamento energetico (cappotto) che beneficiano del Superbonus, conseguendo il miglioramento delle due classi energetiche. Decide di avviare una ristrutturazione, sostituendo la caldaia e gli infissi e ristrutturando i servizi igienici. Nella situazione prospettata:

 
  • per la sostituzione della caldaia e delle finestre e infissi potrà beneficiare del Superbonus del 110% della spesa sostenuta se la caldaia e le finestre possiedono i requisiti richiesti ai sensi dell’articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013. Pertanto, a fronte di una spesa di 8.000 euro, otterrà una detrazione di 8.800 euro (110%), da utilizzare in 5 anni in
    quote annuali da 1.760 euro;
  • se si interviene sui servizi igienici sostituendo non solo pavimenti e sanitari ma anche con il rifacimento degli impianti, l’intervento nel suo complesso, rientra nella manutenzione straordinaria e, pertanto, le relative spese danno diritto alla detrazione in misura pari al 50% delle spese sostenute, fino al limite massimo di 96 mila euro complessive (detrazione massima
    48 mila), da ripartire in 10 anni. Pertanto, a fronte di una spesa complessiva di 20 mila euro avrà diritto ad una detrazione pari a 10 mila (50%), con quote annuali di 1.000 euro.

Caso 2: efficientamento energetico e ristrutturazione di una villetta autonoma

Il contribuente abita in una villetta singola e vorrebbe effettuare la ristrutturazione e l’efficientamento energetico della propria abitazione passando dalla classe G alla classe E. Decide di avviare una ristrutturazione mediante:

  • sostituzione della caldaia, degli infissi e rifacimento del cappotto termico, nel rispetto dei requisiti richiesti del Decreto Rilancio. Pertanto, potrà beneficiare del Superbonus. A fronte di spese pari a 25 mila euro (cappotto termico) e 10 mila euro (caldaia e infissi), beneficerà di una detrazione, pari al 110% di 38.500 euro (110%), da ripartire in 5 ed quote annuali da
    7.700 euro;
  • ristrutturazione della villetta (interventi edilizi sui pavimenti, impiantistica e bagni). Se tali interventi possiedono i requisiti richiesti, può beneficiare di una detrazione pari al 50% delle spese sostenute, fino al limite massimo di 96 mila euro complessive (detrazione massima 48 mila), ripartita in 10 anni. Per cui a fronte di spese pari a 55.000 euro avrà diritto ad una
    detrazione pari al 50% delle spese sostenute (27.500 euro) da ripartire in 10 quote annuali di pari importo (2.750 euro).

Caso 3: appartamento in condominio e ristrutturazione seconde case

Il contribuente, che è proprietario di un appartamento in un condominio in città, ha anche una villetta a schiera di proprietà al mare e una in montagna e vuole procedere ad effettuare alcuni lavori di ristrutturazione, usufruendo del Superbonus al 110%. In tale situazione egli potrà contemporaneamente fruire del Superbonus per le spese sostenute per interventi:

  • di riqualificazione energetica realizzati su massimo due delle suddette unità immobiliari, in città (se l’intervento è effettuato congiuntamente ad un intervento sulle parti comuni), al mare e in montagna. Per gli interventi realizzati sulla terza unità immobiliare potrà, eventualmente fruire dell'Ecobonus, secondo le regole “ordinarie”;
  • di riqualificazione energetica ammessi dalla normativa realizzati sulle parti comuni dell’edificio condominiale, antisismici realizzati su tutte le unità abitative, purché esse siano situate nelle zone sismiche 1,2 e 3.

Caso 4: riqualificazione energetica in villetta

Il contribuente abita in qualità di inquilino in una villetta a schiera, funzionalmente indipendente e con accesso autonomo, e vuole effettuare interventi di riqualificazione energetica agevolati dalla norma.

In una situazione come questa, il contribuente potrà fruire del superbonus se effettua gli interventi trainanti e trainati sulla sua unità immobiliare, se con tali interventi si raggiungono i requisiti energetici richiesti certificati dall’attestato di prestazione energetica relativa alla stessa unità.

Caso 5: sostituzione caldaia e finestre

Il contribuente, che vive in una casa unifamiliare, vuole cambiare la sua vecchia caldaia con un modello a condensazione di classe energetica A, e sostituire i vecchi infissi

La risposta dell’Agenzia delle Entrate a questo dubbio molto diffuso è che il contribuente, e tutti quelli che si trovano in una situazione simile, potranno beneficiare del Superbonus 110% per tutti e due gli interventi sopra descritti, a patto che con gli stessi si consegua un salto di due classi energetiche, certificato da un tecnico mediante APE.

Caso 6: impianto di produzione di acqua sanitaria per il condominio

Un condominio vuole realizzare un impianto centralizzato funzionale esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria per più utenze. Per avere diritto al Superbonus, dovrà dotare l’impianto centralizzato di produzione di acqua calda sanitaria di un generatore di calore autonomo e separato da quello che serve per la climatizzazione invernale, salvo impedimenti di natura tecnica o nel caso che si dimostri che l’adozione di un solo generatore produca un beneficio energetico.

Caso 7: sostituzione infissi in zona sottoposta a vincoli paesaggistici

Il contribuente, che vive in un’unità immobiliare in un edificio ubicato in un’area sottoposta ai vincoli paesaggistici e culturali, vuole sostituire i serramenti.
Vista l’ubicazione della casa, potrà fruire del Superbonus 110% per le spese sostenute per la sostituzione dei serramenti, anche se questo non viene abbinato ad un intervento trainante (cappotto termico o sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale) sulle pareti del condominio, purché la sostituzione dei serramenti determini il passaggio di due classi energetiche o, se non possibile, il raggiungimento della classe energetica più alta.

CHIAMA LO STUDIO CAVALLARI 049 613584 www.studiocavallari.it

 

NOTIZIARIO DI AGOSTO                                      In evidenza

 

 

CESSIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA SUGLI AFFITTI

 

  • Dal 13.07.2020 è possibile trasferire ai locatori il credito d’imposta maturato sui canoni di locazione di marzo, aprile e maggio e avere così uno sconto sull’importo dovuto, mediante la procedura online dell’Agenzia delle Entrate, con la modalità “fai da te”. Tale possibilità riguarda il credito d’imposta relativo sia al decreto “Cura Italia” sia al “Decreto Rilancio”.

Iper ammortamento nel modello Redditi 2020

 

         

È prorogato, anche per il 2019, l’iper ammortamento. La maggiorazione del costo di acquisizione degli investimenti si applica in misura differente in base all’importo dell’investimento con esclusione della parte di investimenti complessivi eccedente il limite di € 20 milioni. È altresì confermata la maggiorazione del 40% per i soggetti che effettuano nel 2019 investimenti in beni immateriali strumentali di cui alla Tabella B, L. 232/2016, per i soggetti che beneficiano della proroga dell’iper ammortamento. Restano fermi gli obblighi documentali di cui all’art. 1, c. 11 L. 232/2016.

 

AMBITO

APPLICATIVO

 

Soggettivo

 

Solo per i soggetti titolari di reddito d’impresa, indipendentemente dalla natura giuridica, dalla dimensione e dal settore in cui operano (incluse le persone fisiche rientranti nel “regime di vantaggio”, nonché le imprese di cui all’art. 66 Tuir che applicano il regime di cassa).

 

 

 

 

 

Oggettivo

 

  • Le agevolazioni:
  • sono applicabili solo a un elenco specifico di beni e consistono nell’aumento del relativo costo di acquisizione;
  • operano come deduzione in via extra-contabile, che aumenta la quota annua di ammortamento fiscalmente deducibile;
  • sono applicabili anche agli acquisti tramite leasing (nonché alla realizzazione in economia dei beni o mediante contratto di appalto).

 

 

 

 

 

Temporale1

 

  • La nuova agevolazione si applica agli investimenti agevolabili effettuati:
  • a partire dal 1.01.2019 ed entro il 31.12.2019

ovvero

  • entro il 31.12.2020 a condizione che entro la data del 31.12.2019, il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

 

Ai fini dell’individuazione del momento di effettuazione dell’investimento valgono i principi generali di cui all’art. 109 Tuir.

 

 

 

 

 

 

 

MAGGIORAZIONI

 

Percentuale

differenziata

sul costo

di acquisto

 

  • La maggiorazione del costo di acquisizione degli investimenti in beni strumentali nuovi, inclusi nell’Allegato A alla L. 232/20162, è differenziata in relazione all’ammontare degli investimenti:
  • 170% per gli investimenti fino a € 2,5 milioni;
  • 100% per gli investimenti compresi tra € 2,5 e € 10 milioni;
  • 50% per gli investimenti compresi tra € 10 e € 20 milioni;
  • non si applica per gli investimenti oltre € 20 milioni.

 

 

 

 

 

 

 

I beni devono essere interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

 

Nel caso in cui il bene entri comunque in funzione, pur senza essere interconnesso, i relativi ammortamenti possono solamente godere dell’aliquota ordinaria fino all’esercizio in cui si realizza l’interconnessione (esercizio a partire dal quale il costo residuo ammortizzabile sarà maggiorato).

 

 

 

 

 

 

 

Imposte

dirette

 

  • L’agevolazione ha effetto ai fini delle imposte sui redditi, ma non ai fini Irap.
  • Comporta una variazione in diminuzione nel modello Redditi.

 

 

 

 

 

 

 

Beni

immateriali

strumentali

correlati

 

  • Per i soggetti che beneficiano dell’iper ammortamento è prevista una maggiorazione del 40% del costo di acquisizione dei beni immateriali strumentali inclusi nell’Allegato B alla L. 232/2016.
  • Non è richiesto che l’investimento in beni dell’allegato B riguardi i medesimi impianti o macchinari per i quali si beneficia dell’iper ammortamento.

 

 

 

 

 

 

 

Si tratta di software, sistemi, piattaforme e applicazioni connessi a investimenti in beni materiali “Industria 4.0”.

 

 

 

 

 

Nel novero dei costi per i quali spetta il beneficio sono inclusi anche quelli sostenuti a titolo di canone per l’accesso, mediante soluzioni di cloud computing, ai beni immateriali agevolabili, limitatamente alla quota del canone di competenza del singolo periodo d’imposta di vigenza della disciplina di favore.

                         

 

Note

  1. La nuova maggiorazione non opera per gli investimenti che usufruiscono della maggiorazione del 150% prevista dalla legge di Bilancio 2018.
  2. Ai soli fini dell’applicazione della disciplina, il costo agevolabile dei magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica, di cui all’allegato A L. 232/2016, si intende comprensivo anche del costo attribuibile alla scaffalatura asservita dagli impianti automatici di movimentazione, che costituisce, al contempo, parte del sistema costruttivo dell’intero fabbricato; resta ferma la rilevanza di detta scaffalatura ai fini della determinazione della rendita catastale, in quanto elemento costruttivo dell’intero fabbricato.
 

Super ammortamento in dichiarazione

Il D.L. 34/2019 ha reintrodotto il super ammortamento per il 2019, non prorogato dalla precedente legge di Stabilità 2019. La maggiorazione del costo rimane al 30%, ma fino all’importo limite dell’investimento di € 2,5 milioni e riguarda gli investimenti effettuati dal 1.04.2019 al 31.12.2019 (ovvero 30.06.2020 se entro il 31.12.2019 il relativo ordine è accettato ed è avvenuto il pagamento di acconti nella misura almeno pari al 20%). Pertanto, gli investimenti effettuati dal 1.01 al 31.03.2019 non possono fruire del super ammortamento, salvo che si tratti di beni per i quali, tramite l’accettazione dell’acconto entro il 31.12.2018, si rientri nell’agevolazione relativa alla disciplina 2018, anche se la concreta effettuazione dell’investimento interviene entro il 30.06.2019. In tal caso, l’importo investito non rientra nel plafond di € 2,5 milioni, essendo estraneo alla riapertura dell’agevolazione, che conferma le regole previgenti.

 

AMBITO

APPLICATIVO

 

Soggetti2

 

  • Titolari di reddito d’impresa (comprese le imprese minori che applicano il regime di cassa).
  • Esercenti arti e professioni (anche se svolte in forma associata).

 

 

 

 

 

Oggetto

 

Investimenti in beni materiali strumentali nuovi.

 

Effettuati dal 1.04.2019 al 31.12.2019 ovvero entro il 31.12.2020, a condizione che, entro il 31.12.2019, il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

 

 

 

 

 

 

 

Beni esclusi

 

Sono esclusi tutti i veicoli e gli altri mezzi di trasporto, compresi quelli utilizzati esclusivamente nell’attività di impresa o di lavoro autonomo di cui all’art. 164, lett. a) Tuir3.

 

 

 

 

 

  • Investimenti in beni materiali strumentali per i quali il D.M. Finanze 31.12.1988 stabilisce coefficienti di ammortamento inferiori al 6,50%.
  • Investimenti in fabbricati e costruzioni.
  • Investimenti in beni di cui all’allegato n. 3 annesso alla L. 208/2015.

 

 

 

 

 

 

 

AGEVOLAZIONE

 

Maggiorazione

del costo

 

Il costo di acquisizione è maggiorato del 30% (investimenti 2018 e 2019) o 40% (beni acquisiti in anni precedenti) con esclusivo riferimento alla determinazione di: quote di ammortamento; canoni di locazione finanziaria.

 

 

 

 

 

Aliquote di

ammortamento

 

Sul costo maggiorato si applicano le aliquote di ammortamento di cui al D.M. 31.12.1988 (ridotte alla metà per il 1° esercizio per i soggetti titolari di reddito d’impresa).

 

 

 

 

 

 

 

EFFETTI

 

Imposte dirette

 

L’agevolazione ha effetto ai fini delle imposte sui redditi, ma non ai fini Irap4.

 

Comporta una variazione in diminuzione nel modello Redditi 20201.

 

 

 

 

 

 

 

Acconti

 

Le disposizioni non producono effetti sulla determinazione dell’acconto dovuto.

 

 

 

 

 

ISA

 

Le disposizioni non producono effetti sui valori attualmente stabiliti per l’elaborazione e il calcolo ISA.

 

 

 

 

 

Cessione

dei beni e

manutenzione

 

L’agevolazione non ha alcun effetto ai fini della determinazione delle plus/minusvalenze al momento della cessione dei beni oggetto della stessa, né ai fini del calcolo del plafond per manutenzioni e riparazioni, così come nell’ipotesi di cessione del contratto di leasing prima del momento dell’esercizio del diritto di riscatto.

                     

 

Note

  1. Le variazioni che si generano sono di carattere definitivo e non temporaneo; pertanto, non è necessario iscrivere in bilancio le imposte differite.
  2. Posto che per fruire dell’agevolazione  è irrilevante il regime contabile adottato, il beneficio è estendibile anche ai contribuenti che si avvalgono del regime contabile e fiscale “dei minimi” ancorché, per tale categoria di contribuenti, il costo di acquisto dei beni strumentali agevolabili non sia sottoposto, per espressa previsione normativa [art. 4, c. 1, lett. b) D.M. 2.01.2008], ad alcun procedimento di ammortamento. La spesa sostenuta per l’acquisto di un bene strumentale concorre per l’intero ammontare (oppure al 50% se il bene acquistato è a uso promiscuo) alla formazione del reddito nel periodo d’imposta in cui avviene il pagamento (principio di cassa). Peraltro, l’agevolazione in parola non produrrebbe alcun effetto in merito al computo del limite all’acquisto di beni strumentali per l’accesso e la permanenza nel regime (pari a € 15.000,00 nel triennio precedente). Sono esclusi, invece, i contribuenti che applicano il “regime forfetario” e le imprese marittime che applicano la “tonnage tax”.
  3. è esclusa la locazione operativa (senza opzione di riscatto).
  4. La disposizione non produce effetti neanche nei confronti dei soggetti che determinano la base imponibile Irap secondo i criteri stabiliti per le imposte sui redditi come, ad esempio, i soggetti che applicano le disposizioni di cui all’art. 5-bis D. Lgs. 446/1997.

 

AGEVOLAZIONI

Trasformazione tecnologica e digitale delle imprese

Il D.L. 34/2019 ha previsto misure agevolative per sostenere la trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi delle micro, piccole e medie imprese attraverso la realizzazione di progetti diretti all’implementazione delle tecnologie abilitanti individuate nel Piano Nazionale Impresa 4.0, nonché di altre tecnologie relative a soluzioni tecnologiche digitali di filiera.

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha disciplinato l’intervento agevolativo, definendone i requisiti e le modalità di accesso, rinviando a un successivo decreto per l’individuazione dei termini di presentazione della domanda.

 

SOGGETTI

BENEFICIARI

 

Requisiti

 

  • PMI che, alla data di presentazione della domanda:
  1. sono iscritte e risultano attive nel Registro delle imprese;
  2. operano in via prevalente o primaria nel settore manifatturiero e/o in quello dei servizi diretti alle imprese manifatturiere e/o nel settore turistico e/o nel settore del commercio, svolgendo le attività economiche identificate nell’all. 1 al D.D. 9.06.2020;
  3. hanno conseguito, nell’esercizio cui si riferisce l’ultimo bilancio approvato e depositato, un importo dei ricavi delle vendite e delle prestazioni pari almeno a € 100.000;
  4. dispongono di almeno 2 bilanci approvati e depositati presso il Registro delle Imprese;
  5. non sono sottoposte a procedura concorsuale e non si trovano in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente.

 

 

 

 

 

Progetti

tra più

imprese

 

  • I soggetti, in numero non superiore a 10 imprese, possono presentare anche congiuntamente tra loro progetti realizzati mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete o ad altre forme contrattuali di collaborazione, compresi il consorzio e l’accordo di partenariato in cui figuri come soggetto promotore capofila un DIH-digital innovation hub o un EDI-ecosistema digitale per l’innovazione, di cui al Piano nazionale Impresa 4.0.
  • In tali progetti l’importo di cui alla lett. c) può essere conseguito mediante la somma dei ricavi delle vendite e delle prestazioni realizzati da tutti i soggetti proponenti nell’esercizio cui si riferisce l’ultimo bilancio approvato e depositato.

 

 

 

 

 

OGGETTO

 

Trasformazione

tecnologica

o digitale

 

  • I progetti ammissibili alle agevolazioni devono essere diretti alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi dei soggetti proponenti mediante l’implementazione di:
  • tecnologie abilitanti individuate dal Piano nazionale impresa 4.0. (advanced manufacturing solutions, addittive manufacturing, realtà aumentata, simulation, integrazione orizzontale e verticale, industrial internet, cloud, cybersecurity, big data e analytics); e/o
  • tecnologie relative a soluzioni tecnologiche digitali di filiera, finalizzate:
  1. all’ottimizzazione della gestione della catena di distribuzione e della gestione delle relazioni con i diversi attori;
  2. al software;
  3. alle piattaforme e applicazioni digitali per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio;
  4. ad altre tecnologie, quali sistemi di e-commerce, sistemi di pagamento mobile e via Internet, Fintech, sistemi elettronici per lo scambio di dati (electronic data interchange-EDI), geolocalizzazione, tecnologie per l’in-store customer experience, system integration applicata all’automazione dei processi, blockchain, intelligenza artificiale, Internet of Things.

 

 

 

 

 

Progetti

 

  • I progetti devono prevedere la realizzazione di:
  1. attività di innovazione di processo o di innovazione dell’organizzazione; ovvero
  2. investimenti.

 

 

 

 

 

AGEVOLAZIONI

 

  • Le agevolazioni sono concesse, nei limiti stabiliti dall’art. 29 Regol. Ue 651/2014 per i progetti di innovazione di processo o di innovazione organizzativa ovvero dal regolamento de minimis per i progetti di investimento, sulla base di una percentuale nominale dei costi e delle spese ammissibili pari al 50%, di cui:
  • 10% sotto forma di contributo;
  • 40% come finanziamento agevolato.
 

Principali adempimenti mese di agosto 2020*

Sabato

1 agosto

 

Contenzioso

 

Sospensione feriale dei termini - Inizia il periodo di sospensione dei termini processuali per le giurisdizioni ordinarie, amministrative e speciali tributarie (art. 16 D.L. 132/2014).

 

Giovedì

13 agosto

 

Contributo

a fondo perduto

 

Domanda - Termine entro il quale inviare la domanda per la fruizione del contributo a fondo perduto ex art. 25 D.L. 34/2020.

 

Sabato

15 agosto

 

Iva1

 

Registrazione - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo.

 

 

Registrazione - Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta, per effetto dell’equiparazione tra scontrino e ricevuta, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate, con unica registrazione, nel registro dei corrispettivi entro oggi.

 

 

Fattura cumulativa - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un’unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all’effettuazione delle operazioni.

 

 

Operazioni con l’estero - Entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione deve essere emessa: la fattura relativa alle cessioni intracomunitarie non imponibili; la fattura relativa alle prestazioni di servizi “generiche” rese a soggetti passivi non stabiliti in Italia; l’autofattura relativa alle prestazioni di servizi “generiche” ricevute da soggetto passivo stabilito al di fuori dell’UE. Per gli acquisti intracomunitari, in caso di mancato ricevimento della relativa fattura entro il 2° mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, il cessionario deve emettere l’autofattura entro il giorno 15 del 3° mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. In caso di fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale, il cessionario deve emettere l’autofattura entro il giorno 15 del mese successivo alla registrazione della fattura originaria (L. 228/2012).

 

Associazioni1

sportive

dilettantistiche

 

Registrazioni - Le associazioni sportive dilettantistiche che fruiscono dell’opzione di cui all’art. 1 L. 398/1991 devono effettuare l’annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell’esercizio dell’attività commerciale, con riferimento al mese precedente.

 

Emersione

rapporti di lavoro

 

Istanze - Termine di presentazione delle istanze per l’emersione dei rapporti di lavoro dei cittadini extracomunitari, italiani e dell’Unione Europea, e per le domande di permesso di soggiorno temporaneo (art. 103 D.L. 34/2020 e D.L. 16.06.2020, n. 52).

 

Domenica1

16 agosto

 

Gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme di imposte, contributi Inps e altre somme a favore dello Stato che hanno scadenza dal 1 al 20.08 di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione (art. 3-quater D.L. 16/2012, conv. in L. 44/2012).

 

 

 

 

 

Iva

 

Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti trimestrali per operare la liquidazione relativa al trimestre precedente e per versare l’eventuale imposta a debito.

 

Inps

 

Artigiani e commercianti - Termine per effettuare il versamento della 2ª rata del contributo fisso minimo per il 2020.

 

Inail

 

Autoliquidazione - I datori di lavoro che hanno scelto di rateizzare il premio Inail, relativo al saldo 2019 e all’acconto 2020, devono effettuare il versamento della relativa rata.

 

Principali adempimenti mese di agosto 2020* (segue)

Giovedì

20 agosto

 

Imposte dirette

 

Proroga - I soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti entro il 30.06.2020 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto correlata agli ulteriori componenti positivi dichiarati per migliorare il profilo di affidabilità, nonché dalle dichiarazioni dell'imposta regionale sulle attività produttive, ove non sussistano le condizioni per l'applicazione dell'art. 24 del D.L. 34/2020, possono effettuare i predetti versamenti (salvo proroghe):

  1. entro il 20.07.2020 senza maggiorazione;
  2. dal 21.07.2020 al 20.08.2020, maggiorando le somme da versare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

Le disposizioni si applicano, oltre che ai soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale o che presentano cause di esclusione o di inapplicabilità dagli stessi, compresi quelli che adottano il regime di cui all'art. 27, c. 1 del D.L. 98/2011, nonché quelli che applicano il regime forfetario di cui all'art. 1, cc. da 54 a 89 della L. 190/2014, anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del Tuir, aventi i requisiti previsti (DPCM 27.06.2020).

 

Inps

 

Contributi Gestione Separata - Termine per effettuare il versamento, con l’applicazione di interessi, del saldo 2019 e acconto 2020 da parte dei professionisti senza cassa previdenziale iscritti alla Gestione Separata dell’Inps, per i quali sono stati approvati gli ISA.

 

 

Contributi artigiani e commercianti - Termine per il versamento dei contributi Ivs dovuti sul reddito eccedente il minimale a saldo per il 2019 e del 1° acconto per il 2020, con la maggiorazione, per i soggetti per i quali sono stati approvati gli ISA.

 

Lunedì

31 agosto

 

Imposte dirette

 

Mod. Redditi 2020 - I soggetti che hanno approvato il bilancio o rendiconto entro i 180 giorni dalla chiusura del periodo d'imposta devono effettuare il versamento del saldo 2019 e del 1° acconto 2020 delle imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi, con la maggiorazione.

 

  • Gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme di imposte, contributi Inps e altre somme a favore dello Stato che hanno scadenza dal 1 al 20.08 di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione (art. 3-quater D.L. 16/2012, conv. in L. 44/2012). Il differimento dei termini riguarda tutti i versamenti unitari che si devono effettuare con il modello F24 e comprende anche i contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai datori di lavoro, dai committenti/associanti per i rapporti di collaborazione o associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro e venditori a domicilio e dai titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate dall’Inps (Mess. Inps 18.07.2012, n. 12052), nonchè i premi assicurativi/Inail e/o relativi accessori (nota Inail 18.07.2012).
 

Principali adempimenti mese di settembre 2020

Venerdì

4 settembre

 

Accertamento

 

Sospensione termini - Termina il periodo di sospensione dei termini, iniziato il 1.08, per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall’Agenzia delle Entrate o da altri enti impositori, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell’Iva. Termina anche il periodo di sospensione dei termini di 30 giorni previsti per il pagamento delle somme dovute, rispettivamente, a seguito dei controlli automatici effettuati ai sensi degli artt. 36-bis D.P.R. 600/1973, e 54-bis D.P.R. 633/1972, e a seguito dei controlli formali effettuati ai sensi dell’art. 36-ter D.P.R. 600/1973 e della liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata (art. 7-quater, cc. 16-18 D.L. 193/2016).

 

Mercoledì

16

settembre

 

Sospensioni

Covid-19

 

Ripresa - Ripresa degli adempimenti e della riscossione dei versamenti relativi a ritenute, Iva, contributi previdenziali e assistenziali e dei premi Inail sospesi dai D.L. 18/2020, 23/2020, 34/2020 in unica soluzione o mediante rateazione. A decorrere dal 16.09 riprendono anche i versamenti relativi ad avvisi bonari, somme dovute in esito ad adesioni, conciliazioni o mediazioni.

 

Iva

 

Comunicazione liquidazioni periodiche - Termine di invio della comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva relativi al 2° trimestre 2020.

 

Lunedì

28 

settembre

 

Iva

 

Ravvedimento operoso - Termine entro il quale effettuare l’invio tardivo della dichiarazione annuale Iva 2020 (entro 90 giorni dalla scadenza), applicando la sanzione ridotta.

 

Mercoledì

30

settembre

 

Imposte

dirette

 

Mod. 730 - Termine di presentazione del modello 730 precompilato (D.L. 9/2020).

 

 

Mod. 730 - Termine di trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate delle dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1 al 30.09.

 

Iva

 

Rimborso Iva estera - Termine di presentazione della richiesta di rimborso dell’imposta sul valore aggiunto di altro Stato Europeo assolta sugli acquisti.

 

 

Fatture elettroniche - Termine di adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche (Provv. Ag. Entr. 4.05.2020).

 

Rivalutazione

terreni e

partecipazioni

 

Imposta sostitutiva - Termine di versamento della 1ª o unica rata dell’imposta sostitutiva dovuta in relazione alla rideterminazione del valore dei terreni e delle partecipazioni posseduti al 1.07.2020 (art. 137 D.L. 34/2020).

 

Proroga versamenti fiscali 2020

Per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA (indici sintetici di affidabilità fiscale) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’Economia, i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di Irap, nonché dell’Iva correlata agli ulteriori componenti positivi dichiarati per migliorare il profilo di affidabilità, che scadono al 30.06.2020, sono prorogati al 20.07.2020 (salvo ulteriori proroghe).

Soggetti interessati

Con proroga

Senza proroga

Pagamenti

(saldo e 1ª rata acconto)

Pagamenti

(saldo e 1ª rata acconto)

Senza

maggiorazione 0,40%

Con

maggiorazione

0,40%

Senza

maggiorazione 0,40%

Con

maggiorazione

0,40%

  • Persone fisiche che:
  • pur potendo compilare il modello 730, non possono presentarlo;
  • devono comunicare dati utilizzando i relativi quadri del modello Redditi (RM, RT, RW);
  • devono presentare la dichiarazione per contribuenti deceduti.
  • 30.06.2020
  • 20.07.20204
  • 30.07.20203
  • 20.08.20204

30.06.2020

30.07.20203

Persone fisiche non rientranti nei casi precedenti.

Società di persone

Soggetti

Ires

Con obbligo di redazione del bilancio, approvato entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio.

20.07.2020

20.08.2020

Entro il giorno 30 del 6° mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta.

Entro i 30

giorni

successivi.

Senza obbligo di redazione del bilancio.

Soggetti Ires che approvano il bilancio oltre 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, se hanno usufruito della proroga di cui all’art. 2364 Codice Civile.

Entro il giorno 30 del mese successivo alla data di approvazione del bilancio o del termine ultimo di approvazione.1-2

Entro i 30

giorni

successivi.

Entro il giorno 30 del mese successivo alla data di approvazione del bilancio o del termine ultimo di approvazione.1-2

Entro i 30

giorni

successivi.

Note

  1. Il termine massimo entro cui approvare il bilancio, per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, è il 29.06.
  2. In caso di mancata approvazione del bilancio entro il 28.06.2020, la società deve effettuare i versamenti entro il 31.07.2020.
  3. Il termine di 30 giorni per effettuare il versamento del saldo con la maggiorazione, a titolo di interesse, decorre dalla data prevista per effettuare il primo versamento. Pertanto, le eventuali proroghe del termine per il primo versamento - che si rendano necessarie poiché lo stesso cade durante un giorno festivo - determinano lo spostamento in avanti del giorno da cui decorre il termine per il versamento con la maggiorazione, con conseguente proroga dello stesso (Ris. Ag. Entrate 6.06.2007, n. 128/E).
  4. Soggetti ISA interessati dalla proroga di cui al Dpcm 27.06.2020.
             
 

Nuovo modello “RLI” per contratti di locazione

Il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha approvato il nuovo modello di “Registrazione Locazioni Immobili” (c.d. RLI), con le relative istruzioni, concernente la “Richiesta di registrazione e adempimenti successivi - contratti di locazione e affitto di immobili”. Il nuovo modello sostituisce quello precedentemente approvato con il Provvedimento del 19.05.2019 che, comunque, potrà continuare a essere utilizzato fino al 31.08.2020 (va da sé che fino a tale data potrà essere utilizzato sia il “vecchio” sia il “nuovo” modello RLI). Invece, dal 1.09.2020 si dovrà utilizzare unicamente il nuovo modello approvato il 3.07.2020. Si evidenzia che il nuovo modello RLI recepisce le ultime novità normative e i più recenti interventi dell’Agenzia delle Entrate in ambito emergenziale connesso all’epidemia Covid-19, inerenti la richiesta di comunicazioni delle rinegoziazioni dei canoni di locazione attraverso la possibilità di effettuare l’adempimento tramite il modello RLI.

 

COMPOSIZIONE

MODELLO “RLI”

 

Quadro A

“Dati generali”

 

  • Rispetto al modello precedente nel quadro A, la sezione I, rinominata “Registrazione - Rinegoziazione canone”, deve essere compilata anche per la comunicazione della rinegoziazione del canone o in caso di aumento del canone di locazione o per i contratti di affitto terreni, sia in caso di aumento che di diminuzione.
  • Nella sezione II è possibile comunicare la modifica del canone di locazione o di affitto, compilando la casella “Adempimenti successivi” con il nuovo codice 8 che riguarda la rinegoziazione del canone.

 

 

 

 

 

Quadro B

“Soggetti”

 

Sono indicati i dati dei locatori e dei conduttori.

 

 

 

 

 

Quadro C

“Dati degli

immobili”

 

Riguarda i dati degli immobili principali e delle relative pertinenze.

 

 

 

 

 

Quadro D

“Locazione

ad uso abitativo

e opzione/revoca

cedolare secca”

 

A seguito dell’avvenuta abrogazione della possibilità, per i contratti stipulati nell’anno 2019, di applicare il regime della cedolare secca anche alle unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1, di superficie, al netto delle pertinenze, fino a 600 mq e alle relative pertinenze locate congiuntamente, nelle istruzioni è stato eliminato il riferimento agli immobili di categoria catastale C/1.

 

 

 

 

 

Quadro E

“Locazione

con canoni

differenti per una

o più annualità”

 

  • La compilazione di tale quadro è richiesta nel caso in cui risulti indicato nella casella “casi particolari” del Quadro A: il codice 1 oppure il codice 3.
  • Nel caso della nuova fattispecie “rinegoziazione del canone” si deve compilare esclusivamente se è presente il codice 3 nella casella “casi particolari.

 

 

 

 

 

AMBITO DI

APPLICAZIONE

 

Registrazione

- rinegoziazione

canone

dei contratti

di locazione

 

Il modello RLI è utilizzato per richiedere la registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili ed eventuali proroghe, cessioni, subentri e risoluzioni con il calcolo delle relative imposte e di eventuali interessi e sanzioni, nonché per l’esercizio dell’opzione o della revoca della cedolare secca, nonché per la rinegoziazione del canone.

 

 

 

 

 

Ulteriori

adempimenti

 

  • Comunicare i dati catastali ai sensi dell’art. 19, c. 15 del D.L. 31.05.2010, n. 78, convertito con modifiche dalla L. 30.07.2010, n. 122.
  • Esercitare l’opzione per il regime della cedolare secca, oltre che per gli immobili a uso abitativo, anche per i contratti aventi ad oggetto unità immobiliari commerciali di categoria catastale C/1 e relative pertinenze (art. 1, c. 59 della L. 30.12.2018, n. 145 - Legge di Bilancio 2019), riportando del “quadro D” del nuovo modello:
  • i dati dell’immobile;
  • i dati del locatore;
  • la quota di possesso;
  • l’opzione, barrando la casella, per la cedolare secca.
  • Registrare i contratti di affitto dei terreni e degli annessi “titoliPAC”.
  • Registrare i contratti di locazione con la previsione di canoni differenti per le diverse annualità.
  • Registrare i contratti di locazione a tempo indeterminato.
  • Effettuare il ravvedimento operoso.
  • Gestire la comunicazione della risoluzione o della proroga tardiva in caso di cedolare secca.
  • Registrare i contratti di locazione di pertinenze concesse con atto separato rispetto all’immobile principale.

 

Credito d’imposta su commissioni pagamenti elettronici

È in vigore dal 1.07.2020 il credito d’imposta del 30% dei costi addebitati per i pagamenti effettuati tramite carte di credito, di debito prepagate, emesse da operatori finanziari. Possono accedere all’agevolazione gli imprenditori e i lavoratori autonomi che nell’anno precedente hanno avuto ricavi o compensi non superiori a € 400.000. Il credito d’imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione, è riconosciuto sulle commissioni dovute in relazione alle cessioni di beni e prestazioni di servizi rese verso consumatori finali dal 1.07.2020. La Banca d’Italia ha individuato le modalità e i criteri con cui i prestatori dei servizi di pagamento devono inviare mensilmente per via telematica agli esercenti, per consentire loro la fruizione dell’agevolazione, l’elenco delle transazioni effettuate e le informazioni relative alle commissioni corrisposte che fruiscono dell’agevolazione. L’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità per la comunicazione dei dati delle commissioni applicate, registrate a decorrere dal 1.07.2020, su cui calcolare il credito d’imposta spettante all’esercente.

 

AMBITO

APPLICATIVO

 

Soggetti

 

Esercenti attività di impresa, arte o professioni, che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi ai consumatori o utenti persone fisiche.

 

 

 

 

 

Oggetto

 

  • Transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate e altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili accettati in Italia e offerti da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione e prestatori di servizi di pagamento diversi dai precedenti, che hanno stipulato con l’esercente un accordo di convenzionamento.
  • Non rientrano tra gli strumenti di pagamento elettronico tracciabili i bollettini postali e gli assegni.

 

 

 

 

 

Importo

 

30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate con mezzi elettronici.

 

 

 

 

 

CREDITO

D’IMPOSTA

 

Requisiti

 

Il credito d’imposta spetta per le commissioni dovute in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali dal 1.07.2020.

 

A condizione che i ricavi e compensi relativi all’anno d’imposta precedente siano di ammontare non superiore a € 400.000.

 

 

 

 

 

 

 

Limite

 

L’agevolazione si applica nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013, relativo agli aiuti de minimis.

 

 

 

 

 

Utilizzo

 

  • Il credito d’imposta è utilizzabile:
  • esclusivamente in compensazione;
  • a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa.

 

 

 

 

 

AMBITO DI

APPLICAZIONE

 

Indicazione

nel modello

Redditi

 

Il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo.

 

 

 

 

 

Irrilevanza

fiscale

 

  • Il credito d’imposta:
  • non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap;
  • non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, c. 5 Tuir.

 

 

 

 

 

CONTROLLI

 

Gli operatori che mettono a disposizione degli esercenti i sistemi di pagamento elettronico trasmettono telematicamente all’Agenzia delle Entrate le informazioni necessarie a controllare la spettanza del credito d’imposta.

 

Spese di istruzione non universitarie

Nella presente scheda è trattata la detrazione fiscale inerente le spese di istruzione non universitarie (Rigo E8/E10, cod. 12, mod. 730) in base alle istruzioni fornite dall’Agenzia delle Entrate attraverso la circolare 8.07.2020, n. 19/E. La circolare contiene l’elencazione della documentazione che i contribuenti devono esibire e che il CAF o il professionista abilitato deve verificare al fine dell’apposizione del visto di conformità e conservare.

 

ASPETTI

GENERALI

 

  • L’art. 1, c. 151 L. 107/2015 (c.d. legge della “buona scuola”) ha modificato la detrazione delle spese per la frequenza scolastica che, a partire dal 2015, sono state distinte da quelle universitarie.
  • La detrazione spetta sia per le spese di frequenza della scuola secondaria di secondo grado sia per quelle delle scuole dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione del sistema nazionale di istruzione, costituito da scuole statali e da scuole paritarie private e degli enti locali.

 

Sono detraibili nella misura del 19% le spese di istruzione non universitaria.

 

 

 

 

 

TIPOLOGIA

DI SPESE

AMMESSE

 

  • La detrazione spetta in relazione alle spese per la frequenza di:
  • scuole dell’infanzia (scuole materne);
  • scuole primarie e scuole secondarie di primo grado (scuole elementari e medie);
  • scuole secondarie di secondo grado (scuola superiore);
  • sia statali sia paritarie private e degli enti locali.
  • Tra le spese ammesse alla detrazione rientrano, in quanto connesse alla frequenza scolastica, le tasse (a titolo di iscrizione e di frequenza) e i contributi obbligatori.

 

  • Vi rientrano, inoltre, in quanto connesse alla frequenza scolastica, i contributi volontari e le erogazioni liberali deliberati dagli istituti scolastici o dai loro organi e sostenuti per la frequenza scolastica.
  • Tali contributi ed erogazioni, anche se versati volontariamente, in quanto deliberati dagli istituti scolastici, non rientrano tra quelli che costituiscono erogazioni liberali finalizzati all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica e all’amplia-mento dell’offerta formativa.

 

 

 

 

 

CASI

PARTICOLARI

DI SPESE

AMMESSE

 

Spese per la mensa scolastica.

 

 

 

 

 

Spese per i servizi scolastici integrativi quali l’assistenza al pasto e il pre e post scuola.

 

Per tali spese la detrazione spetta anche quando il servizio è reso per il tramite del comune o di altri soggetti terzi rispetto alla scuola e anche se non è stato deliberato dagli organi d’istituto essendo tale servizio istituzionalmente previsto dall’ordinamento scolastico per tutti gli alunni delle scuole dell’infanzia e delle scuole primarie e secondarie di primo grado.

 

 

 

 

 

Spese per le gite scolastiche, per l’assicurazione della scuola e ogni altro contributo scolastico finalizzato all’ampliamento dell’offerta formativa deliberato dagli organi d’istituto (corsi di lingua, teatro, ecc., svolti anche al di fuori dell’orario scolastico e senza obbligo di frequenza).

 

  • Se le spese sono pagate alla scuola, i soggetti che prestano l’assistenza fiscale non devono richiedere al contribuente la copia della delibera scolastica che ha disposto tali versamenti. La delibera deve essere richiesta, invece, nel caso in cui la spesa per il servizio scolastico integrativo non sia sostenuta per il tramite della scuola, ma sia pagata a soggetti terzi (esempio: all’agenzia di viaggio).
  • Rientrano tra le spese ammesse alla detrazione anche quelle sostenute dal 1.01.2018 per il servizio di trasporto scolastico anche se reso per il tramite del comune o di altri soggetti terzi rispetto alla scuola e anche se non è stato deliberato dagli organi d’istituto, atteso che, a partire dal 1.01.2018, è possibile detrarre le spese sostenute per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale.
  • La detrazione delle spese sostenute per il trasporto scolastico è cumulabile con quella spettante per l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto locale, regionale e interregionale. Pertanto, ad esempio, un genitore che ha sostenuto la spesa per il servizio di trasporto scolastico per un figlio e che abbia acquistato, anche per lo stesso figlio l’abbonamento al servizio di trasporto locale potrà fruire di entrambe le detrazioni, ricorrendone i relativi presupposti.
  • Nel caso in cui il pagamento sia effettuato per più alunni o studenti, ad esempio dal rappresentante di classe, ai fini della fruizione della detrazione è necessario che l’istituto scolastico rilasci un’attestazione dalla quale risultino i dati di ciascun alunno o studente.

 

 

 

 

 

La detrazione non spetta per le spese relative all’acquisto di materiale di cancelleria e di testi scolastici per la scuola secondaria di primo e secondo grado.

                 

 

 

Principali variazioni in dichiarazione dei redditi

Il reddito d’impresa, nel regime di contabilità ordinaria, è determinato apportando all’utile o alla perdita, risultante dal conto economico, le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti all’applicazione delle disposizioni fiscali.

Componenti economici

Riprese fiscali

Variazioni

In aumento

In diminuzione

Plusvalenze

Plusvalenze da rateizzare, realizzate nel corso dell’esercizio.

No

Quota da imputare all’esercizio (massimo 5 esercizi).

NO

Contributi in conto

capitale

Contributi complessivamente incassati.

NO

Quota da imputare all’esercizio (1/5).

NO

Spese di manutenzione

su beni propri

Spese dell’esercizio eccedenti il 5% dei beni materiali ammortizzabili.

NO

Quota di 1/5 dell’eccedenza di periodi precedenti, da imputare all’esercizio.

NO

Compensi amministratori

Compensi dell’esercizio non corrisposti.

NO

Compensi di periodi precedenti corrisposti nell’esercizio.

NO

Svalutazione crediti

Accantonamenti eccedenti la quota deducibile.

NO

Spese di rappresentanza

Quota eccedente i limiti di congruità.

NO

Spese di ospitalità

25% delle spese per prestazioni alberghiere e di ristorazione.

NO

Contributi ad associazioni

sindacali e di categoria

Contributi dell’esercizio non corrisposti.

NO

Contributi di periodi precedenti corrisposti nell’esercizio.

NO

Valutazione dei crediti

e debiti in valuta al cambio

di fine periodo

Perdite su cambi da valutazione.

NO

Utili su cambi da valutazione.

NO

Deducibilità Irap

Deduzione forfetaria 10% per interessi.

NO

Deduzione 100% dell’Irap relativa al costo del lavoro.

Interessi passivi

Quota eccedente interessi attivi, oltre il limite del 30% del Rol.

NO

Spese autovetture

Ammontare indeducibile ex art. 164 Tuir.

NO

Spese telefoniche

20% spese telefonia fissa e mobile.

NO

IMU

Variazione in diminuzione per quota deducibile (50% per immobili strumentali).

NO

Variazione in aumento per ammontare Imu.

NO

 

Servizi dell’Agenzia delle Entrate

  

L’Agenzia delle Entrate è al fianco dei cittadini per garantire l’accessibilità ai servizi essenziali, tutelando al contempo la salute pubblica. Nel rispetto delle indicazioni date dal Governo sono state adottate delle modalità semplificate di accesso ai servizi e di lavorazione delle richieste dei contribuenti, potenziando tutti i canali alternativi al contatto diretto presso gli uffici. Con una guida l’Agenzia ha fornito una bussola ai cittadini, illustrando per ciascun servizio le modalità semplificate per richiederlo e invitando i contribuenti a privilegiare i canali telematici (Mail, Pec, Servizi online) o il contatto telefonico. Questo sforzo organizzativo e gestionale va nella direzione di fare evolvere ulteriormente il rapporto tra Fisco e cittadino e richiede la collaborazione di tutti: contribuenti e interlocutori professionali (intermediari, professionisti, associazioni di categoria, eccetera), ai quali si chiede di utilizzare prioritariamente gli strumenti telematici, recandosi negli uffici solo nei casi assolutamente indispensabili e dopo averne verificato, previo contatto telefonico, l’effettiva esigenza.

 

SERVIZI

AGILI

DI ASSISTENZA

 

L’Agenzia delle Entrate, in una logica di semplificazione e trasparenza, offre servizi di assistenza “a più livelli”, che da un lato mirano a imprimere un utilizzo sistematico e più “intensivo” dei canali telematici, dall’altro garantiscono un contatto con l’amministrazione finanziaria attraverso sistemi più colloquiali e alla portata di tutti, tramite per esempio la posta elettronica o il canale telefonico.

 

 

 

  • Le modalità di accesso all’offerta di assistenza messe a disposizione dall’Agenzia sono così articolate:
  • e-mail o Pec;
  • canale telematico;
  • canale telefonico;
  • contatto diretto allo sportello.

 

 

 

SERVIZI

CON E-MAIL

E PEC

 

  • L’Agenzia delle Entrate ha semplificato le procedure per richiedere, anche tramite e-mail o Pec, alcuni servizi che normalmente sono erogati presso gli sportelli degli uffici territoriali.
  • In via generale il cittadino, per avere un servizio, presenta la richiesta via e-mail, Pec o tramite i servizi telematici dell’Agenzia e allega la documentazione necessaria, indicando i propri riferimenti per gli eventuali contatti successivi.

 

 

 

SERVIZI

TELEMATICI

 

  • Molti dei servizi che l’Agenzia eroga allo sportello possono essere usufruiti direttamente sul sito Internet nell’apposita sezione, senza che sia necessaria alcuna registrazione (per esempio, la compilazione e la stampa del modello di versamento F23, il calcolo del bollo auto, la correzione dei dati catastali degli immobili).
  • Per altri servizi occorre essere in possesso dell’abilitazione.

 

 

 

CONTACT

CENTER

 

Assistenza

telefonica

 

  • Per richiedere assistenza telefonica e informazioni fiscali di carattere generale e sui servizi telematici, dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 17 e il sabato dalle 9 alle 13 (con esclusione delle festività nazionali), è possibile contattare gli operatori dell’Agenzia delle Entrate ai seguenti numeri:
  • 800.90.96.96 (da telefono fisso), numero verde gratuito per informazioni su materie catastali è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 13, con esclusione delle festività nazionali, ed è attivo per gli utenti che chiamano il numero verde da un distretto telefonico delle regioni Lombardia, Puglia, Toscana, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Emilia Romagna, Marche, Umbria, Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna. Il servizio è attualmente in fase sperimentale;
  • 0696668907 (da cellulare), con costo della chiamata variabile in base al piano tariffario applicato dal proprio gestore;
  • 0039.06.96668933, per chiamate dall’estero (il costo è a carico del chiamante).             

 

 

 

 

 

SERVIZI

ALLO

SPORTELLO

 

  • Gli uffici territoriali ricevono il pubblico secondo orari che sono stati rimodulati e ridotti a livello locale e che i cittadini possono consultare sui siti regionali.
  • Selezionando la regione di interesse è possibile accedere alle pagine web e ai documenti dedicati all’Emergenza Covid-19 ove sono pubblicati i recapiti telefonici degli uffici, gli ulteriori canali di contatto e le informazioni relative alle modalità di erogazione dei singoli servizi.
  • Si raccomanda di accedere agli uffici territoriali solo nel caso in cui sia effettivamente indispensabile: è, infatti, possibile gestire la quasi totalità delle richieste di servizio tramite canale telematico o telefonico.
  • Nei casi in cui sia indispensabile recarsi in ufficio si suggerisce di verificare la disponibilità di “web ticket” o della prenotazione CUP che permettono, quanto meno, accessi pianificati.

 

 

SIMEST - Finanziamenti per l'internazionalizzazione 2020

 

SIMEST è la società del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti che sostiene la crescita delle imprese italiane attraverso l’internazionalizzazione della loro attività. È controllata dalla SACE (100% Gruppo C.D.P.) e partecipata da primarie banche italiane e associazioni imprenditoriali. SIMEST mette a disposizione delle imprese un ventaglio di strumenti di finanziamento, per accompagnarle lungo tutto il percorso di sviluppo sui mercati internazionali, dall’idea iniziale all’espansione.

 

Sono 7 gli strumenti di sostegno nel processo di internazionalizzazione.

1.      E-Commerce.

2.Temporary Export Manager.

3.Studi di Fattibilità.

4.Partecipazione a Fiere Internazionali e Mostre (solo per PMI).

5.Inserimento Mercati Esteri.

6.Programmi di Assistenza Tecnica.

7.Patrimonializzazione imprese esportatrici (solo PMI).

  • L’l’importo riconosciuto a fondo perduto impatta al 100% sui massimali del regime de minimis. Quando le agevolazioni sono concesse sulla base del regolamento UE per gli aiuti di Stato «de minimis», l’importo complessivo degli aiuti concessi ad un’impresa, espressi in ESL o Equivalente Sovvenzione Lorda, non deve superare il massimale di € 200.000 su un periodo di tre esercizi finanziari. Nel caso in cui venga erogato non un contributo a fondo perduto, ma un finanziamento agevolato, l’ESL esprime l’effettivo beneficio ottenibile dall’impresa, consistente nel minor importo della rata di ammortamento del finanziamento rispetto ad un finanziamento a tasso di mercato. Nel caso in cui venga erogato come aiuto di Stato una garanzia, l’ESL è pari al valore attualizzato del costo teorico di mercato della garanzia.

1) E-COMMERCE PER l’EXPORT

  • Finanziamento a tasso agevolato per lo sviluppo di soluzioni di E-Commerce per l’export, attraverso l’utilizzo di un Market Place o la realizzazione di una piattaforma informatica sviluppata in proprio (entrambe le soluzioni devono avere un dominio di primo livello nazionale registrato nel Paese di destinazione), per la diffusione di beni e/o servizi prodotti in Italia o distribuiti con marchio italiano.

NB: dal 6 agosto 2020 la finanziabilità è estesa anche a tutti i domini (tra cui .com/.net/.eu/. it).

 

BENEFICIARI: tutte le società di capitali (sono esclusi i settori ATECO Agricoltura, Silvicoltura, Pesca, Produzione di carne e dei prodotti della macellazione). Per poter accedere al finanziamento è necessario aver depositato almeno due bilanci.

 

SPESE AMMESSE: Le spese ammissibili al finanziamento sono:

  • le spese relative alla creazione e sviluppo di una propria piattaforma informatica;
  • le spese relative alla gestione/funzionamento della propria piattaforma informatica / market place fornito da soggetti terzi;
  • le spese relative alle attività promozionali ed alla formazione connesse allo sviluppo del programma.

 

Sono finanziabili le spese sostenute dalla data di arrivo della domanda di finanziamento a SIMEST, fino a 12 mesi dopo la data di stipula del contratto di finanziamento.

 

FINANZIAMENTO: Il finanziamento può coprire fino al 100% dell'importo delle spese preventivate, fino a un massimo del 15% dei ricavi medi risultanti dagli ultimi due bilanci.

 

Importo minimo: 25.000,00 euro.

Importo massimo: 300.000,00 euro per l’utilizzo di un market place fornito da soggetti terzi; 450.000,00 euro per la realizzazione di una piattaforma propria.

 

Durata del finanziamento: max 4 anni, di cui 12 mesi di preammortamento. E’ prevista una prima erogazione del 50% del finanziamento concesso, a seguito della delibera. L'importo a saldo è erogato entro 17 mesi.

Chiama lo 049 613584

                                                  Bando Pmi Agricole ISI Agricoltura

INAIL si propone di incentivare le micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli per l'acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature di lavoro  caratterizzanti da soluzioni innovative per abbattere in misura significativa le emissioni inquinanti e, in concomitanza, conseguire la riduzione del livello di rumorosità o del rischio infortunistico o di quello derivante dallo svolgimento di operazioni manuali.

Il contributo massimo erogabile è di 60.000 euro; il contributo minimo 1.000 euro

Iniziative Agevolabili

Sono ammesse a contributo:

  • spese di acquisto o di noleggio con patto di acquisto di trattori agricoli o forestali e/o macchine agricole o forestali;
  • le spese tecniche, consistenti unicamente in quelle per la redazione della perizia asseverata.

Il progetto può prevedere l'acquisto al massimo di 2 beni, non usati, componibili nel modo seguente:

  • 1 trattore agricolo o forestale e 1 macchina agricola o forestale dotata o meno di motore proprio;
  • 1 macchina agricola o forestale dotata di motore proprio e 1 macchina agricola o forestale non dotata di motore proprio;
  • 2 macchine agricole o forestali non dotate di motore proprio.

Le imprese possono presentare un solo progetto d'investimento riguardante una sola unità produttiva per una sola tipologia di progetto tra quelle sopra indicate.


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