Superbonus 110% Decreto Rilancio
Tutti i lavori agevolabili e Legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77
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NOTIZIARIO |
AGOSTO 2020 |
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Bonus 110% Consigli per i lavori |
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Iperammortamento Superammortamento Innovazione tecnologica: detrazioni |
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Finanziamenti Simest per l’internazionalizzazione 2020 e Bando Inail Pmi Agricole per acquisto attrezzature |
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- Agevolate anche le seconde case
- Nuovi massimali di spesa
- Asseverazioni e responsabilità dei professionisti
- Le opzioni per le detrazioni ordinarie
RIPRISTINO DEL PATRIM. IMMOBILIARE (art. 14 DL 63/2013) |
% DETR. |
LIMITI MASSIMI di: |
Ra-te |
Cess. /sc. in fatt. |
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spesa |
detraz. |
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in generale (tutti gli interventi ex art. 16-bis Tuir) |
50% |
96.000 |
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10 |
SI |
su PARTI COMUNI CONDOMINIALI |
50% |
96.000 per unità imm. |
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BONUS MOBILI Per il 2020: per interventi iniziati dal 1/01/2019 |
50% |
10.000 |
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RIQUAL. ENERGETICA (art. 14 DL 63/2013) |
% DETR. |
LIMITI MASSIMI di: |
Ra-te |
Cess. /sc. in fatt. |
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spesa |
detraz. |
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Riqualificazione energetica di interi edifici (1) |
65% |
153.846 |
100.000 |
10 |
SI |
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Opere su involucro degli edifici |
Coibentaz di strutture opache orizz./vert./incl. |
≤ 25% sup. |
65% |
92.307 |
60.000 |
|||||
> 25% sup. |
110% |
50.000 |
55.000 |
5 |
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Finestre comprensive di infissi (1) |
50% |
120.000 |
60.000 |
10 |
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Installazione di pannelli solari (1) |
65% |
92.307 |
60.000 |
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Installaz. di impianti fotovolt./sistemi di accumulo (2) |
110% |
48.000 |
52.800 |
5 |
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Installaz. di colonnine di ricarica (3) |
110% |
3.000 |
3.300 |
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Sostituz. di impianti di climatizzaz. invernale con impianti dotati di: |
Caldaia a condensazione |
(classe B o <)- |
- |
- |
- |
- |
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classe A (4) |
110% |
30.000 |
33.000 |
5 |
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Pompe di calore ad alta eff; impianti geotermici |
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Pompa di calore integr. con cald. a cond. |
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Micro-cogeneratori o collettori solari |
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Teleriscaldamento (soli Comuni montani) |
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Caldaie a biomassa cl. 5 (soli Comuni non metanizzati) |
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Sostituzione di scaldacqua a pompa di calore |
110% |
30.000 |
33.000 |
5 |
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Acquisto e posa in opera di: (1) |
Schermature solari |
50% |
120.000 |
60.000 |
10 |
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Impianti di riscaldamento con generatore di calore a biomasse |
50% |
60.000 |
30.000 |
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Generatori d’aria calda a condensazione |
65% |
46.153 |
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Ricostruzione |
Demolizione e fedele ricostruzione dell’edificio |
110% |
(limiti variabili) |
5 |
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Opere su PARTI COMUNI CONDO- MINIALI |
In generale |
65% |
come per le singole unità |
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Opere sull’involucro con incidenza > 25% della superficie disperdente |
110% |
40.000/30.000 x n° |
44.000 /33000 x n° |
5 |
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unità imm. condomin. |
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Lavori che conseg. prest. energ. ex Tab. 3 e 4 DM 26/06/2015 |
75% |
40.000 x n° |
30.000 x n° |
10 |
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unità imm. condomin. |
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Riduz. del rischio sismico (pass. a 1 [o 2] classe di rischio inferiore) con contestuale risparmio energetico |
80% [o 85%] |
136.000 x n° |
108.800 o 115.600 x n° |
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unità imm. condomin. |
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Sost. di impianti di riscald con impianti dotati di: |
Caldaia a condensazione |
(classe B o <)- |
- |
- |
- |
- |
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classe A (4) |
110% |
20.000/15.000 x n° unità imm. condomin. |
22.000 /16.500 x n° unità imm. condomin. |
5 |
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Pompe di calore ad alta effi.; imp geotermici |
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Pompa di calore integr. con cald. a cond. |
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Micro-cogeneratori o collettori solari |
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Teleriscaldamento (soli Comuni montani) |
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Note: detrazione del 110%: i lavori devono attribuire almeno due classi energetiche migliori (o quella massimo ottenibile)
- Se effettuata congiuntamente ad intervento cui con detrazione del 110% (o su edificio “vincolato”), attribuisce la detrazione del 110% (permane il limite proprio di detrazione massima)
- Solo se effettuata congiuntamente ad un intervento che attribuisce la detrazione del 110% (si applica un ulteriore limite variabile calcolato ragione della potenza in Kw dell’impianto)
- Solo se effettuata congiuntamente ad un intervento che attribuisce la detrazione del 110%
- Non è più richiesta la contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluta per permettere la detrazione del 110% (ancora richiesta se risulta applicabile la detrazione del 65%)
SISMA BONUS (art. 16 c. da 1-bis a 1-septies DL 63/2013) |
% DETR. |
LIMITI MASSIMI di: |
Ra- te |
Cess. /sc. in fatt. |
SOSTENIM. SPESA (dal - al) |
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spesa |
Zone sism. |
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MISURE ANTI- SISMICHE |
interventi necessari (dal 2017) |
110% |
96.000 |
zone sism. 1, 2 e 3 |
5 |
SI |
01/01/2020 - 31/12/2021 |
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Sistemi di monitoraggio strutturale antisismico continuo |
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RIDUZ. DEL RISCHIO SISMICO (passaggio a 1 [o 2] classe di rischio inferiore) |
Su singole unità immobiliari |
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Su parti comuni condomi- niali |
senza risp. energet. |
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con risp. energetico |
136.000 x n° un. cond |
01/01/2018 - 31/12/2021 |
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Acquirenti unità imm. in edifici riqualificati sismicam. ceduti dalle imprese nei 18 mesi da fine lavori |
96.000 |
zone sism. 1, 2 e 3 |
01/05/2019 - 31/12/2021 |
BONUS VERDE (art. 1 c. 68 L. n. 145/2018) |
% DETR. |
LIMITI MASSIMI di: |
Ra- te |
Ces- sione |
SOSTENIM. SPESA (dal - al) |
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spesa |
detraz. |
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sistemaz. a verde |
- in generale |
36% |
5.000 |
1.800 |
10 |
NO (1) |
01/01/2020 - 31/12/2020 |
- parti comuni esterne condominiali |
01/01/2020 - 31/12/2020 |
Note: la norma non richiama lo sconto in fattura/cessione del credito d’imposta per il bonus verde.
BONUS FACCIATE (art. 1 co. 219 L. 160/2019) |
% DETR. |
LIMITI MASSIMI di: |
Ra- te |
Ces- sione |
SOSTENIM. SPESA (dal - al) |
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spesa |
detraz. |
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Tintegg. o |
- in generale |
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01/01/2020 - 31/12/2020 |
restauro imm. zone |
- anche influenti dal punto di vista termico |
90% |
- |
90% x spesa |
10 |
SI |
01/01/2020 - 31/12/2020 |
A e B |
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Il Superbonus, anche a seguito dei provvedimenti e Circolare AdE 24E del 8 Agosto 2020, si applica a:
- condomini
- ersone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, che possiedono o detengono l'immobile oggetto dell'intervento
- Istituti autonomi case popolari (IACP) o altri istituti che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di "in house providing"
- cooperative di abitazione a proprietà indivisa
- Onlus e associazioni di volontariato
- associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.
I soggetti Ires (SRL e SPA) rientrano tra i beneficiari nella sola ipotesi di partecipazione alle spese per interventi trainanti effettuati sulle parti comuni in edifici condominiali.
L'AE ha fornito gli attesi chiarimenti sul Superbonus, il beneficio introdotto dal Decreto Rilancio (artt. 119 e 121 DL 34/2020 conv. in L. 77/2020) in relazione alle spese, sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici nonché delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.
Contemporaneamente l'AE ha emanato l'atteso provvedimento relativo alla facoltà di esercizio delle opzioni per lo sconto sul corrispettivo o per la cessione del credito di imposta, in luogo della fruizione “diretta” delle detrazioni edilizie IRPEF e IRPEF/IRES.
Condomini
Ai fini dell'applicazione dell'agevolazione, l'edificio oggetto degli interventi deve essere costituito in condominio secondo la disciplina civilistica (artt. 1117-1139 c.c.). Il Superbonus non si applica quindi agli interventi realizzati sulle parti comuni a due o più unità immobiliari distintamente accatastate di un edificio interamente posseduto da un unico proprietario o in comproprietà fra più soggetti. È necessario infatti che sull'edificio insista un assetto di proprietà condominiale anche nella forma di “condominio minimo”, non soggetto all'obbligo di nomina di un amministratore e di un regolamento di condominio.
Familiari e conviventi
Al Superbonus del 110% possono accedere anche i familiari e i conviventi di fatto del possessore o del detentore dell'immobile, sempre che siano loro a sostenere le spese per i lavori. Tali soggetti possono usufruire del beneficio soltanto se sono conviventi alla data di inizio dei lavori o, se antecedente, al momento del sostenimento delle spese. Precisa l'AE che il beneficio vale anche per gli interventi su un immobile diverso da quello destinato ad abitazione principale, nel quale può svolgersi la convivenza, mentre non spetta al familiare su immobili locati o concessi in comodato. Ha diritto alla detrazione anche il promissario acquirente dell'immobile oggetto di intervento immesso nel possesso, a condizione che sia stato stipulato un contratto preliminare di vendita dell'immobile regolarmente registrato.
Partite IVA
Il Superbonus può essere fruito anche dalle persone che svolgono attività di impresa o arti e professioni, ma se i lavori interessano singole unità immobiliari, allora limitatamente agli immobili estranei all'attività esercitata, appartenenti quindi solo alla sfera “privata” della vita dei contribuenti; questo requisito non è richiesto se i lavori riguardano le parti comuni dei condomini.
Applicazione per scaglioni delle soglie massima di spesa
L'AE fornisce delle istruzioni innovative per l'applicazione delle soglie massima di spesa che la legge distingue a seconda delle unità immobiliari che compongono l'edificio (più o meno di 8).
Ad esempio, rispetto alla sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni degli edifici in condominio, la detrazione va calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a:
- 20.000 € moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti fino a 8 unità immobiliari;
- 15.000 € moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di 8 unità immobiliari.
Se l'edificio è composto da 15 unità immobiliari, il limite di spesa ammissibile alla detrazione è pari a 265.000 €, ottenuto moltiplicando 20.000€ x 8 (160.000€) e 15.000€ x 7 (105.000€).
Sisma-bonus
Per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, è elevata al 110 per cento anche la cd. detrazione "Sisma-bonus" (art. 16 DL 63/2013).
Gli importi di spesa ammessi al Superbonus sono pari a:
- 96.000 €, nel caso di interventi realizzati su singole unità immobiliari. Il limite di spesa ammesso alla detrazione è annuale e riguarda il singolo immobile;
- 96.000 €, nel caso di acquisto delle “case antisismiche”;
- 96.000 €, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio, per gli interventi sulle parti comuni di edifici in condominio.
Interventi trainati e trainanti
Con riferimento alla condizione che gli interventi trainati siano effettuati congiuntamente agli interventi trainanti ammessi al Superbonus, si precisa che la condizione si considera soddisfatta se "le date delle spese sostenute per gli interventi trainati, sono ricomprese nell'intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti".
Quindi ai fini dell'applicazione della detrazione in commento:
- le spese sostenute per gli interventi trainanti devono essere effettuate nell'arco temporale di vigenza dell'agevolazione,
- le spese per gli interventi trainati devono essere sostenute nel periodo di vigenza dell'agevolazione e nell'intervallo di tempo tra la data di inizio e la data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti.
Le altre spese agevolabili
Per espressa previsione normativa, sono detraibili nella misura del 110%, nei limiti previsti per ciascun intervento, le spese sostenute per il rilascio del visto di conformità nonché delle attestazioni e delle asseverazioni. La detrazione, inoltre, spetta anche per talune spese sostenute in relazione agli interventi che beneficiano del Superbonus, a condizione, tuttavia, che l'intervento a cui si riferiscono sia effettivamente realizzato. Si tratta, in particolare:
- delle spese sostenute per l'acquisto dei materiali, la progettazione e le altre spese professionali connesse;
- degli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi.
L'opzione alternativa
La Comunicazione per fruire dello sconto o della cessione può essere inviata all'AE a partire dal 15 ottobre 2020 ed entro il 16 marzo dell'anno successivo a quello in cui si sostiene la spesa, utilizzando il modello approvato con Provv. AE 8 agosto 2020 n. 283847.
Per gli interventi che danno diritto al Superbonus, la comunicazione deve essere inviata in via telematica esclusivamente dal soggetto che rilascia il visto di conformità.
Negli altri casi, a comunicazione deve essere inviata, anche avvalendosi degli intermediari, dal beneficiario della detrazione (per quanto riguarda gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari) o dall'amministratore di condominio (per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici).
Le istruzioni per cessionari e fornitori
In caso di esercizio dell'opzione, il provvedimento fissa le regole per permettere a cessionari e fornitori di fruire del credito d'imposta. In particolare, i cessionari e i fornitori possono utilizzare il credito d'imposta esclusivamente in compensazione, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite dal beneficiario originario. Il credito d'imposta è fruito a decorrere dal giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione della comunicazione e comunque non prima del 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui sono sostenute le spese. La ripartizione delle quote annuali per fruire del credito d'imposta è la stessa che sarebbe stata utilizzata per la detrazione. I cessionari e i fornitori possono cedere i crediti d'imposta ad altri soggetti, inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, a partire dal giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione della comunicazione. In ogni caso, il credito potrà essere ceduto anche dai successivi cessionari.
Gli interventi agevolabili
Interventi principali o trainanti
Il Superbonus spetta in caso di:
- interventi di isolamento termico sugli involucri
- sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti
- interventi antisismici: la detrazione già prevista dal Sismabonus è elevata al 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.
Per i limiti di spesa consultare la tabella n. 4 contenuta nella guida - pdf.
Interventi aggiuntivi
Oltre agli interventi trainanti sopra elencati, rientrano nel Superbonus anche le spese per interventi eseguiti insieme ad almeno uno degli interventi principali di isolamento termico, di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale o di riduzione del rischio sismico. Si tratta di
- interventi di efficientamento energetico
- installazione di impianti solari fotovoltaici
- infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici
Per conoscere i dettagli su tutti gli interventi agevolabili consultare la guida - pdf.
Quali vantaggi
La detrazione è riconosciuta nella misura del 110%, da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo, entro i limiti di capienza dell’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi.
In alternativa alla fruizione diretta della detrazione, è possibile optare per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi (sconto in fattura) o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.
La cessione può essere disposta in favore:
- dei fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi
- di altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti)
- di istituti di credito e intermediari finanziari.
I soggetti che ricevono il credito hanno, a loro volta, la facoltà di cessione.
Superbonus al 110 per cento con sconto in fattura o cessione del credito per tutti gli interventi di risparmio energetico realizzati sugli interi edifici, di proprietà condominiale o privata, comprese le villette a schiera, a patto che si riduca di due classi il consumo energetico.
Agevolazione ammessa anche per le seconde case, ma esclusa per gli immobili di lusso.
Nessuna limitazione, invece, per gli interventi in condominio. Con l'ingresso delle seconde case sono stati rivisti i massimali di spesa ammessi all'agevolazione che variano in funzione del numero di immobili in condominio.
Chiarito che in caso di sconto in fattura, questo non potrà superare l'importo dei lavori, per cui il bonus pari al 110 per cento della spesa sarà riconosciuto esclusivamente nel caso in cui si intenda utilizzare la detrazione direttamente o effettuare la cessione del credito.
Confermata la possibilità di sconto in fattura o cessione del credito anche per il bonus facciate al 90 per cento, e per le detrazioni “ordinarie” per ristrutturazione e risparmio energetico.
Opzione solo per i lavori effettuati nel 2020 e 2021. Asseverazione e visto di conformità obbligatori per il superbonus.
Siamo a Vs disposizione per chiarimenti sugli interventi agevolati:
Limiti di spesa differenziati - Gli altri interventi di risparmio energetico - Gli interventi di consolidamento - Il fotovoltaico - Le colonnine di ricarica - I destinatari dell'agevolazione
Limite a due unità immobiliari - Niente superbonus per le case di lusso - Visto di conformità per la detrazione - Le asseverazioni dei tecnici - Asseverazioni a stato avanzamento lavori - Coordinamento per l'ecobonus - Fotovoltaico condominiale
Sconto o cessione del credito |
Coibentazione intervento trainante |
La sostituzione dell'impianto di riscaldamento |
Il superbonus per gli interventi abbinati |
Il consolidamento antisismico |
Pannelli fotovoltaici e colonnine di ricarica |
Le opzioni per le altre detrazioni |
Come avere sconto in fattura o cedere il credito |
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Caso 1: caldaia abbinata a cappotto termico in condominio
Il contribuente vive in un appartamento all’interno di un condominio, che non dispone di un sistema centralizzato di riscaldamento, che sta effettuando degli interventi di efficientamento energetico (cappotto) che beneficiano del Superbonus, conseguendo il miglioramento delle due classi energetiche. Decide di avviare una ristrutturazione, sostituendo la caldaia e gli infissi e ristrutturando i servizi igienici. Nella situazione prospettata:
- per la sostituzione della caldaia e delle finestre e infissi potrà beneficiare del Superbonus del 110% della spesa sostenuta se la caldaia e le finestre possiedono i requisiti richiesti ai sensi dell’articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013. Pertanto, a fronte di una spesa di 8.000 euro, otterrà una detrazione di 8.800 euro (110%), da utilizzare in 5 anni in
quote annuali da 1.760 euro; - se si interviene sui servizi igienici sostituendo non solo pavimenti e sanitari ma anche con il rifacimento degli impianti, l’intervento nel suo complesso, rientra nella manutenzione straordinaria e, pertanto, le relative spese danno diritto alla detrazione in misura pari al 50% delle spese sostenute, fino al limite massimo di 96 mila euro complessive (detrazione massima
48 mila), da ripartire in 10 anni. Pertanto, a fronte di una spesa complessiva di 20 mila euro avrà diritto ad una detrazione pari a 10 mila (50%), con quote annuali di 1.000 euro.
Caso 2: efficientamento energetico e ristrutturazione di una villetta autonoma
Il contribuente abita in una villetta singola e vorrebbe effettuare la ristrutturazione e l’efficientamento energetico della propria abitazione passando dalla classe G alla classe E. Decide di avviare una ristrutturazione mediante:
- sostituzione della caldaia, degli infissi e rifacimento del cappotto termico, nel rispetto dei requisiti richiesti del Decreto Rilancio. Pertanto, potrà beneficiare del Superbonus. A fronte di spese pari a 25 mila euro (cappotto termico) e 10 mila euro (caldaia e infissi), beneficerà di una detrazione, pari al 110% di 38.500 euro (110%), da ripartire in 5 ed quote annuali da
7.700 euro; - ristrutturazione della villetta (interventi edilizi sui pavimenti, impiantistica e bagni). Se tali interventi possiedono i requisiti richiesti, può beneficiare di una detrazione pari al 50% delle spese sostenute, fino al limite massimo di 96 mila euro complessive (detrazione massima 48 mila), ripartita in 10 anni. Per cui a fronte di spese pari a 55.000 euro avrà diritto ad una
detrazione pari al 50% delle spese sostenute (27.500 euro) da ripartire in 10 quote annuali di pari importo (2.750 euro).
Caso 3: appartamento in condominio e ristrutturazione seconde case
Il contribuente, che è proprietario di un appartamento in un condominio in città, ha anche una villetta a schiera di proprietà al mare e una in montagna e vuole procedere ad effettuare alcuni lavori di ristrutturazione, usufruendo del Superbonus al 110%. In tale situazione egli potrà contemporaneamente fruire del Superbonus per le spese sostenute per interventi:
- di riqualificazione energetica realizzati su massimo due delle suddette unità immobiliari, in città (se l’intervento è effettuato congiuntamente ad un intervento sulle parti comuni), al mare e in montagna. Per gli interventi realizzati sulla terza unità immobiliare potrà, eventualmente fruire dell'Ecobonus, secondo le regole “ordinarie”;
- di riqualificazione energetica ammessi dalla normativa realizzati sulle parti comuni dell’edificio condominiale, antisismici realizzati su tutte le unità abitative, purché esse siano situate nelle zone sismiche 1,2 e 3.
Caso 4: riqualificazione energetica in villetta
Il contribuente abita in qualità di inquilino in una villetta a schiera, funzionalmente indipendente e con accesso autonomo, e vuole effettuare interventi di riqualificazione energetica agevolati dalla norma.
In una situazione come questa, il contribuente potrà fruire del superbonus se effettua gli interventi trainanti e trainati sulla sua unità immobiliare, se con tali interventi si raggiungono i requisiti energetici richiesti certificati dall’attestato di prestazione energetica relativa alla stessa unità.
Caso 5: sostituzione caldaia e finestre
Il contribuente, che vive in una casa unifamiliare, vuole cambiare la sua vecchia caldaia con un modello a condensazione di classe energetica A, e sostituire i vecchi infissi
La risposta dell’Agenzia delle Entrate a questo dubbio molto diffuso è che il contribuente, e tutti quelli che si trovano in una situazione simile, potranno beneficiare del Superbonus 110% per tutti e due gli interventi sopra descritti, a patto che con gli stessi si consegua un salto di due classi energetiche, certificato da un tecnico mediante APE.
Caso 6: impianto di produzione di acqua sanitaria per il condominio
Un condominio vuole realizzare un impianto centralizzato funzionale esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria per più utenze. Per avere diritto al Superbonus, dovrà dotare l’impianto centralizzato di produzione di acqua calda sanitaria di un generatore di calore autonomo e separato da quello che serve per la climatizzazione invernale, salvo impedimenti di natura tecnica o nel caso che si dimostri che l’adozione di un solo generatore produca un beneficio energetico.
Caso 7: sostituzione infissi in zona sottoposta a vincoli paesaggistici
Il contribuente, che vive in un’unità immobiliare in un edificio ubicato in un’area sottoposta ai vincoli paesaggistici e culturali, vuole sostituire i serramenti.
Vista l’ubicazione della casa, potrà fruire del Superbonus 110% per le spese sostenute per la sostituzione dei serramenti, anche se questo non viene abbinato ad un intervento trainante (cappotto termico o sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale) sulle pareti del condominio, purché la sostituzione dei serramenti determini il passaggio di due classi energetiche o, se non possibile, il raggiungimento della classe energetica più alta.
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NOTIZIARIO DI AGOSTO In evidenza |
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CESSIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA SUGLI AFFITTI |
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È prorogato, anche per il 2019, l’iper ammortamento. La maggiorazione del costo di acquisizione degli investimenti si applica in misura differente in base all’importo dell’investimento con esclusione della parte di investimenti complessivi eccedente il limite di € 20 milioni. È altresì confermata la maggiorazione del 40% per i soggetti che effettuano nel 2019 investimenti in beni immateriali strumentali di cui alla Tabella B, L. 232/2016, per i soggetti che beneficiano della proroga dell’iper ammortamento. Restano fermi gli obblighi documentali di cui all’art. 1, c. 11 L. 232/2016. |
AMBITO APPLICATIVO |
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Soggettivo |
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Solo per i soggetti titolari di reddito d’impresa, indipendentemente dalla natura giuridica, dalla dimensione e dal settore in cui operano (incluse le persone fisiche rientranti nel “regime di vantaggio”, nonché le imprese di cui all’art. 66 Tuir che applicano il regime di cassa). |
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Oggettivo |
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Temporale1 |
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ovvero
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Ai fini dell’individuazione del momento di effettuazione dell’investimento valgono i principi generali di cui all’art. 109 Tuir. |
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MAGGIORAZIONI |
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Percentuale differenziata sul costo di acquisto |
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I beni devono essere interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. |
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Nel caso in cui il bene entri comunque in funzione, pur senza essere interconnesso, i relativi ammortamenti possono solamente godere dell’aliquota ordinaria fino all’esercizio in cui si realizza l’interconnessione (esercizio a partire dal quale il costo residuo ammortizzabile sarà maggiorato). |
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Imposte dirette |
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Beni immateriali strumentali correlati |
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Si tratta di software, sistemi, piattaforme e applicazioni connessi a investimenti in beni materiali “Industria 4.0”. |
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Nel novero dei costi per i quali spetta il beneficio sono inclusi anche quelli sostenuti a titolo di canone per l’accesso, mediante soluzioni di cloud computing, ai beni immateriali agevolabili, limitatamente alla quota del canone di competenza del singolo periodo d’imposta di vigenza della disciplina di favore. |
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Note |
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Il D.L. 34/2019 ha reintrodotto il super ammortamento per il 2019, non prorogato dalla precedente legge di Stabilità 2019. La maggiorazione del costo rimane al 30%, ma fino all’importo limite dell’investimento di € 2,5 milioni e riguarda gli investimenti effettuati dal 1.04.2019 al 31.12.2019 (ovvero 30.06.2020 se entro il 31.12.2019 il relativo ordine è accettato ed è avvenuto il pagamento di acconti nella misura almeno pari al 20%). Pertanto, gli investimenti effettuati dal 1.01 al 31.03.2019 non possono fruire del super ammortamento, salvo che si tratti di beni per i quali, tramite l’accettazione dell’acconto entro il 31.12.2018, si rientri nell’agevolazione relativa alla disciplina 2018, anche se la concreta effettuazione dell’investimento interviene entro il 30.06.2019. In tal caso, l’importo investito non rientra nel plafond di € 2,5 milioni, essendo estraneo alla riapertura dell’agevolazione, che conferma le regole previgenti. |
AMBITO APPLICATIVO |
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Soggetti2 |
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Oggetto |
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Investimenti in beni materiali strumentali nuovi. |
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Effettuati dal 1.04.2019 al 31.12.2019 ovvero entro il 31.12.2020, a condizione che, entro il 31.12.2019, il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. |
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Beni esclusi |
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Sono esclusi tutti i veicoli e gli altri mezzi di trasporto, compresi quelli utilizzati esclusivamente nell’attività di impresa o di lavoro autonomo di cui all’art. 164, lett. a) Tuir3. |
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AGEVOLAZIONE |
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Maggiorazione del costo |
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Il costo di acquisizione è maggiorato del 30% (investimenti 2018 e 2019) o 40% (beni acquisiti in anni precedenti) con esclusivo riferimento alla determinazione di: quote di ammortamento; canoni di locazione finanziaria. |
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Aliquote di ammortamento |
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Sul costo maggiorato si applicano le aliquote di ammortamento di cui al D.M. 31.12.1988 (ridotte alla metà per il 1° esercizio per i soggetti titolari di reddito d’impresa). |
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EFFETTI |
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Imposte dirette |
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L’agevolazione ha effetto ai fini delle imposte sui redditi, ma non ai fini Irap4. |
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Comporta una variazione in diminuzione nel modello Redditi 20201. |
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Acconti |
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Le disposizioni non producono effetti sulla determinazione dell’acconto dovuto. |
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ISA |
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Le disposizioni non producono effetti sui valori attualmente stabiliti per l’elaborazione e il calcolo ISA. |
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Cessione dei beni e manutenzione |
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L’agevolazione non ha alcun effetto ai fini della determinazione delle plus/minusvalenze al momento della cessione dei beni oggetto della stessa, né ai fini del calcolo del plafond per manutenzioni e riparazioni, così come nell’ipotesi di cessione del contratto di leasing prima del momento dell’esercizio del diritto di riscatto. |
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Note |
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AGEVOLAZIONI |
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Il D.L. 34/2019 ha previsto misure agevolative per sostenere la trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi delle micro, piccole e medie imprese attraverso la realizzazione di progetti diretti all’implementazione delle tecnologie abilitanti individuate nel Piano Nazionale Impresa 4.0, nonché di altre tecnologie relative a soluzioni tecnologiche digitali di filiera. Il Ministero dello Sviluppo Economico ha disciplinato l’intervento agevolativo, definendone i requisiti e le modalità di accesso, rinviando a un successivo decreto per l’individuazione dei termini di presentazione della domanda. |
SOGGETTI BENEFICIARI |
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Requisiti |
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Progetti tra più imprese |
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OGGETTO |
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Trasformazione tecnologica o digitale |
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Progetti |
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AGEVOLAZIONI |
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Sabato 1 agosto |
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Contenzioso |
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Sospensione feriale dei termini - Inizia il periodo di sospensione dei termini processuali per le giurisdizioni ordinarie, amministrative e speciali tributarie (art. 16 D.L. 132/2014). |
Giovedì 13 agosto |
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Contributo a fondo perduto |
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Domanda - Termine entro il quale inviare la domanda per la fruizione del contributo a fondo perduto ex art. 25 D.L. 34/2020. |
Sabato 15 agosto |
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Iva1 |
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Registrazione - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo. |
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Registrazione - Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta, per effetto dell’equiparazione tra scontrino e ricevuta, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate, con unica registrazione, nel registro dei corrispettivi entro oggi. |
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Fattura cumulativa - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un’unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all’effettuazione delle operazioni. |
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Operazioni con l’estero - Entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione deve essere emessa: la fattura relativa alle cessioni intracomunitarie non imponibili; la fattura relativa alle prestazioni di servizi “generiche” rese a soggetti passivi non stabiliti in Italia; l’autofattura relativa alle prestazioni di servizi “generiche” ricevute da soggetto passivo stabilito al di fuori dell’UE. Per gli acquisti intracomunitari, in caso di mancato ricevimento della relativa fattura entro il 2° mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, il cessionario deve emettere l’autofattura entro il giorno 15 del 3° mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. In caso di fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale, il cessionario deve emettere l’autofattura entro il giorno 15 del mese successivo alla registrazione della fattura originaria (L. 228/2012). |
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Associazioni1 sportive dilettantistiche |
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Registrazioni - Le associazioni sportive dilettantistiche che fruiscono dell’opzione di cui all’art. 1 L. 398/1991 devono effettuare l’annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell’esercizio dell’attività commerciale, con riferimento al mese precedente. |
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Emersione rapporti di lavoro |
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Istanze - Termine di presentazione delle istanze per l’emersione dei rapporti di lavoro dei cittadini extracomunitari, italiani e dell’Unione Europea, e per le domande di permesso di soggiorno temporaneo (art. 103 D.L. 34/2020 e D.L. 16.06.2020, n. 52). |
Domenica1 16 agosto |
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Gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme di imposte, contributi Inps e altre somme a favore dello Stato che hanno scadenza dal 1 al 20.08 di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione (art. 3-quater D.L. 16/2012, conv. in L. 44/2012). |
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Iva |
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Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti trimestrali per operare la liquidazione relativa al trimestre precedente e per versare l’eventuale imposta a debito. |
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Inps |
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Artigiani e commercianti - Termine per effettuare il versamento della 2ª rata del contributo fisso minimo per il 2020. |
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Inail |
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Autoliquidazione - I datori di lavoro che hanno scelto di rateizzare il premio Inail, relativo al saldo 2019 e all’acconto 2020, devono effettuare il versamento della relativa rata. |
Giovedì 20 agosto |
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Imposte dirette |
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Proroga - I soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti entro il 30.06.2020 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto correlata agli ulteriori componenti positivi dichiarati per migliorare il profilo di affidabilità, nonché dalle dichiarazioni dell'imposta regionale sulle attività produttive, ove non sussistano le condizioni per l'applicazione dell'art. 24 del D.L. 34/2020, possono effettuare i predetti versamenti (salvo proroghe):
Le disposizioni si applicano, oltre che ai soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale o che presentano cause di esclusione o di inapplicabilità dagli stessi, compresi quelli che adottano il regime di cui all'art. 27, c. 1 del D.L. 98/2011, nonché quelli che applicano il regime forfetario di cui all'art. 1, cc. da 54 a 89 della L. 190/2014, anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del Tuir, aventi i requisiti previsti (DPCM 27.06.2020). |
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Inps |
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Contributi Gestione Separata - Termine per effettuare il versamento, con l’applicazione di interessi, del saldo 2019 e acconto 2020 da parte dei professionisti senza cassa previdenziale iscritti alla Gestione Separata dell’Inps, per i quali sono stati approvati gli ISA. |
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Contributi artigiani e commercianti - Termine per il versamento dei contributi Ivs dovuti sul reddito eccedente il minimale a saldo per il 2019 e del 1° acconto per il 2020, con la maggiorazione, per i soggetti per i quali sono stati approvati gli ISA. |
Lunedì 31 agosto |
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Imposte dirette |
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Mod. Redditi 2020 - I soggetti che hanno approvato il bilancio o rendiconto entro i 180 giorni dalla chiusura del periodo d'imposta devono effettuare il versamento del saldo 2019 e del 1° acconto 2020 delle imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi, con la maggiorazione. |
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Venerdì 4 settembre |
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Accertamento |
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Sospensione termini - Termina il periodo di sospensione dei termini, iniziato il 1.08, per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall’Agenzia delle Entrate o da altri enti impositori, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell’Iva. Termina anche il periodo di sospensione dei termini di 30 giorni previsti per il pagamento delle somme dovute, rispettivamente, a seguito dei controlli automatici effettuati ai sensi degli artt. 36-bis D.P.R. 600/1973, e 54-bis D.P.R. 633/1972, e a seguito dei controlli formali effettuati ai sensi dell’art. 36-ter D.P.R. 600/1973 e della liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata (art. 7-quater, cc. 16-18 D.L. 193/2016). |
Mercoledì 16 settembre |
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Sospensioni Covid-19 |
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Ripresa - Ripresa degli adempimenti e della riscossione dei versamenti relativi a ritenute, Iva, contributi previdenziali e assistenziali e dei premi Inail sospesi dai D.L. 18/2020, 23/2020, 34/2020 in unica soluzione o mediante rateazione. A decorrere dal 16.09 riprendono anche i versamenti relativi ad avvisi bonari, somme dovute in esito ad adesioni, conciliazioni o mediazioni. |
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Iva |
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Comunicazione liquidazioni periodiche - Termine di invio della comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva relativi al 2° trimestre 2020. |
Lunedì 28 settembre |
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Iva |
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Ravvedimento operoso - Termine entro il quale effettuare l’invio tardivo della dichiarazione annuale Iva 2020 (entro 90 giorni dalla scadenza), applicando la sanzione ridotta. |
Mercoledì 30 settembre |
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Imposte dirette |
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Mod. 730 - Termine di presentazione del modello 730 precompilato (D.L. 9/2020). |
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Mod. 730 - Termine di trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate delle dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1 al 30.09. |
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Iva |
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Rimborso Iva estera - Termine di presentazione della richiesta di rimborso dell’imposta sul valore aggiunto di altro Stato Europeo assolta sugli acquisti. |
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Fatture elettroniche - Termine di adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche (Provv. Ag. Entr. 4.05.2020). |
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Rivalutazione terreni e partecipazioni |
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Imposta sostitutiva - Termine di versamento della 1ª o unica rata dell’imposta sostitutiva dovuta in relazione alla rideterminazione del valore dei terreni e delle partecipazioni posseduti al 1.07.2020 (art. 137 D.L. 34/2020). |
Per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA (indici sintetici di affidabilità fiscale) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’Economia, i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di Irap, nonché dell’Iva correlata agli ulteriori componenti positivi dichiarati per migliorare il profilo di affidabilità, che scadono al 30.06.2020, sono prorogati al 20.07.2020 (salvo ulteriori proroghe). |
Soggetti interessati |
Con proroga |
Senza proroga |
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Pagamenti (saldo e 1ª rata acconto) |
Pagamenti (saldo e 1ª rata acconto) |
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Senza maggiorazione 0,40% |
Con maggiorazione 0,40% |
Senza maggiorazione 0,40% |
Con maggiorazione 0,40% |
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30.06.2020 |
30.07.20203 |
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Persone fisiche non rientranti nei casi precedenti. |
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Società di persone |
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Soggetti Ires |
Con obbligo di redazione del bilancio, approvato entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio. |
20.07.2020 |
20.08.2020 |
Entro il giorno 30 del 6° mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta. |
Entro i 30 giorni successivi. |
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Senza obbligo di redazione del bilancio. |
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Soggetti Ires che approvano il bilancio oltre 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, se hanno usufruito della proroga di cui all’art. 2364 Codice Civile. |
Entro il giorno 30 del mese successivo alla data di approvazione del bilancio o del termine ultimo di approvazione.1-2 |
Entro i 30 giorni successivi. |
Entro il giorno 30 del mese successivo alla data di approvazione del bilancio o del termine ultimo di approvazione.1-2 |
Entro i 30 giorni successivi. |
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Note |
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Il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha approvato il nuovo modello di “Registrazione Locazioni Immobili” (c.d. RLI), con le relative istruzioni, concernente la “Richiesta di registrazione e adempimenti successivi - contratti di locazione e affitto di immobili”. Il nuovo modello sostituisce quello precedentemente approvato con il Provvedimento del 19.05.2019 che, comunque, potrà continuare a essere utilizzato fino al 31.08.2020 (va da sé che fino a tale data potrà essere utilizzato sia il “vecchio” sia il “nuovo” modello RLI). Invece, dal 1.09.2020 si dovrà utilizzare unicamente il nuovo modello approvato il 3.07.2020. Si evidenzia che il nuovo modello RLI recepisce le ultime novità normative e i più recenti interventi dell’Agenzia delle Entrate in ambito emergenziale connesso all’epidemia Covid-19, inerenti la richiesta di comunicazioni delle rinegoziazioni dei canoni di locazione attraverso la possibilità di effettuare l’adempimento tramite il modello RLI. |
COMPOSIZIONE MODELLO “RLI” |
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Quadro A “Dati generali” |
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Quadro B “Soggetti” |
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Sono indicati i dati dei locatori e dei conduttori. |
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Quadro C “Dati degli immobili” |
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Riguarda i dati degli immobili principali e delle relative pertinenze. |
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Quadro D “Locazione ad uso abitativo e opzione/revoca cedolare secca” |
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A seguito dell’avvenuta abrogazione della possibilità, per i contratti stipulati nell’anno 2019, di applicare il regime della cedolare secca anche alle unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1, di superficie, al netto delle pertinenze, fino a 600 mq e alle relative pertinenze locate congiuntamente, nelle istruzioni è stato eliminato il riferimento agli immobili di categoria catastale C/1. |
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Quadro E “Locazione con canoni differenti per una o più annualità” |
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AMBITO DI APPLICAZIONE |
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Registrazione - rinegoziazione canone dei contratti di locazione |
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Il modello RLI è utilizzato per richiedere la registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili ed eventuali proroghe, cessioni, subentri e risoluzioni con il calcolo delle relative imposte e di eventuali interessi e sanzioni, nonché per l’esercizio dell’opzione o della revoca della cedolare secca, nonché per la rinegoziazione del canone. |
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Ulteriori adempimenti |
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È in vigore dal 1.07.2020 il credito d’imposta del 30% dei costi addebitati per i pagamenti effettuati tramite carte di credito, di debito prepagate, emesse da operatori finanziari. Possono accedere all’agevolazione gli imprenditori e i lavoratori autonomi che nell’anno precedente hanno avuto ricavi o compensi non superiori a € 400.000. Il credito d’imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione, è riconosciuto sulle commissioni dovute in relazione alle cessioni di beni e prestazioni di servizi rese verso consumatori finali dal 1.07.2020. La Banca d’Italia ha individuato le modalità e i criteri con cui i prestatori dei servizi di pagamento devono inviare mensilmente per via telematica agli esercenti, per consentire loro la fruizione dell’agevolazione, l’elenco delle transazioni effettuate e le informazioni relative alle commissioni corrisposte che fruiscono dell’agevolazione. L’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità per la comunicazione dei dati delle commissioni applicate, registrate a decorrere dal 1.07.2020, su cui calcolare il credito d’imposta spettante all’esercente. |
AMBITO APPLICATIVO |
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Soggetti |
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Esercenti attività di impresa, arte o professioni, che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi ai consumatori o utenti persone fisiche. |
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Oggetto |
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Importo |
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30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate con mezzi elettronici. |
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CREDITO D’IMPOSTA |
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Requisiti |
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Il credito d’imposta spetta per le commissioni dovute in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali dal 1.07.2020. |
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A condizione che i ricavi e compensi relativi all’anno d’imposta precedente siano di ammontare non superiore a € 400.000. |
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Limite |
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L’agevolazione si applica nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013, relativo agli aiuti de minimis. |
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Utilizzo |
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AMBITO DI APPLICAZIONE |
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Indicazione nel modello Redditi |
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Il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo. |
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Irrilevanza fiscale |
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CONTROLLI |
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Gli operatori che mettono a disposizione degli esercenti i sistemi di pagamento elettronico trasmettono telematicamente all’Agenzia delle Entrate le informazioni necessarie a controllare la spettanza del credito d’imposta. |
Nella presente scheda è trattata la detrazione fiscale inerente le spese di istruzione non universitarie (Rigo E8/E10, cod. 12, mod. 730) in base alle istruzioni fornite dall’Agenzia delle Entrate attraverso la circolare 8.07.2020, n. 19/E. La circolare contiene l’elencazione della documentazione che i contribuenti devono esibire e che il CAF o il professionista abilitato deve verificare al fine dell’apposizione del visto di conformità e conservare. |
ASPETTI GENERALI |
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Sono detraibili nella misura del 19% le spese di istruzione non universitaria. |
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TIPOLOGIA DI SPESE AMMESSE |
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CASI PARTICOLARI DI SPESE AMMESSE |
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Spese per la mensa scolastica. |
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Spese per i servizi scolastici integrativi quali l’assistenza al pasto e il pre e post scuola. |
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Per tali spese la detrazione spetta anche quando il servizio è reso per il tramite del comune o di altri soggetti terzi rispetto alla scuola e anche se non è stato deliberato dagli organi d’istituto essendo tale servizio istituzionalmente previsto dall’ordinamento scolastico per tutti gli alunni delle scuole dell’infanzia e delle scuole primarie e secondarie di primo grado. |
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Spese per le gite scolastiche, per l’assicurazione della scuola e ogni altro contributo scolastico finalizzato all’ampliamento dell’offerta formativa deliberato dagli organi d’istituto (corsi di lingua, teatro, ecc., svolti anche al di fuori dell’orario scolastico e senza obbligo di frequenza). |
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La detrazione non spetta per le spese relative all’acquisto di materiale di cancelleria e di testi scolastici per la scuola secondaria di primo e secondo grado. |
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Il reddito d’impresa, nel regime di contabilità ordinaria, è determinato apportando all’utile o alla perdita, risultante dal conto economico, le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti all’applicazione delle disposizioni fiscali. |
Componenti economici |
Riprese fiscali |
Variazioni |
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In aumento |
In diminuzione |
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Plusvalenze |
Plusvalenze da rateizzare, realizzate nel corso dell’esercizio. |
No |
Sì |
Quota da imputare all’esercizio (massimo 5 esercizi). |
Sì |
NO |
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Contributi in conto capitale |
Contributi complessivamente incassati. |
NO |
Sì |
Quota da imputare all’esercizio (1/5). |
Sì |
NO |
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Spese di manutenzione su beni propri |
Spese dell’esercizio eccedenti il 5% dei beni materiali ammortizzabili. |
Sì |
NO |
Quota di 1/5 dell’eccedenza di periodi precedenti, da imputare all’esercizio. |
NO |
Sì |
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Compensi amministratori |
Compensi dell’esercizio non corrisposti. |
Sì |
NO |
Compensi di periodi precedenti corrisposti nell’esercizio. |
NO |
Sì |
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Svalutazione crediti |
Accantonamenti eccedenti la quota deducibile. |
Sì |
NO |
Spese di rappresentanza |
Quota eccedente i limiti di congruità. |
Sì |
NO |
Spese di ospitalità |
25% delle spese per prestazioni alberghiere e di ristorazione. |
Sì |
NO |
Contributi ad associazioni sindacali e di categoria |
Contributi dell’esercizio non corrisposti. |
Sì |
NO |
Contributi di periodi precedenti corrisposti nell’esercizio. |
NO |
Sì |
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Valutazione dei crediti e debiti in valuta al cambio di fine periodo |
Perdite su cambi da valutazione. |
Sì |
NO |
Utili su cambi da valutazione. |
NO |
Sì |
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Deducibilità Irap |
Deduzione forfetaria 10% per interessi. |
NO |
Sì |
Deduzione 100% dell’Irap relativa al costo del lavoro. |
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Interessi passivi |
Quota eccedente interessi attivi, oltre il limite del 30% del Rol. |
Sì |
NO |
Spese autovetture |
Ammontare indeducibile ex art. 164 Tuir. |
Sì |
NO |
Spese telefoniche |
20% spese telefonia fissa e mobile. |
Sì |
NO |
IMU |
Variazione in diminuzione per quota deducibile (50% per immobili strumentali). |
NO |
Sì |
Variazione in aumento per ammontare Imu. |
Sì |
NO |
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L’Agenzia delle Entrate è al fianco dei cittadini per garantire l’accessibilità ai servizi essenziali, tutelando al contempo la salute pubblica. Nel rispetto delle indicazioni date dal Governo sono state adottate delle modalità semplificate di accesso ai servizi e di lavorazione delle richieste dei contribuenti, potenziando tutti i canali alternativi al contatto diretto presso gli uffici. Con una guida l’Agenzia ha fornito una bussola ai cittadini, illustrando per ciascun servizio le modalità semplificate per richiederlo e invitando i contribuenti a privilegiare i canali telematici (Mail, Pec, Servizi online) o il contatto telefonico. Questo sforzo organizzativo e gestionale va nella direzione di fare evolvere ulteriormente il rapporto tra Fisco e cittadino e richiede la collaborazione di tutti: contribuenti e interlocutori professionali (intermediari, professionisti, associazioni di categoria, eccetera), ai quali si chiede di utilizzare prioritariamente gli strumenti telematici, recandosi negli uffici solo nei casi assolutamente indispensabili e dopo averne verificato, previo contatto telefonico, l’effettiva esigenza. |
SERVIZI AGILI DI ASSISTENZA |
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L’Agenzia delle Entrate, in una logica di semplificazione e trasparenza, offre servizi di assistenza “a più livelli”, che da un lato mirano a imprimere un utilizzo sistematico e più “intensivo” dei canali telematici, dall’altro garantiscono un contatto con l’amministrazione finanziaria attraverso sistemi più colloquiali e alla portata di tutti, tramite per esempio la posta elettronica o il canale telefonico. |
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SERVIZI CON E-MAIL E PEC |
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SERVIZI TELEMATICI |
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CONTACT CENTER |
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Assistenza telefonica |
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SERVIZI ALLO SPORTELLO |
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SIMEST - Finanziamenti per l'internazionalizzazione 2020
SIMEST è la società del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti che sostiene la crescita delle imprese italiane attraverso l’internazionalizzazione della loro attività. È controllata dalla SACE (100% Gruppo C.D.P.) e partecipata da primarie banche italiane e associazioni imprenditoriali. SIMEST mette a disposizione delle imprese un ventaglio di strumenti di finanziamento, per accompagnarle lungo tutto il percorso di sviluppo sui mercati internazionali, dall’idea iniziale all’espansione.
Sono 7 gli strumenti di sostegno nel processo di internazionalizzazione.
1. E-Commerce.
2.Temporary Export Manager.
3.Studi di Fattibilità.
4.Partecipazione a Fiere Internazionali e Mostre (solo per PMI).
5.Inserimento Mercati Esteri.
6.Programmi di Assistenza Tecnica.
7.Patrimonializzazione imprese esportatrici (solo PMI).
- L’l’importo riconosciuto a fondo perduto impatta al 100% sui massimali del regime de minimis. Quando le agevolazioni sono concesse sulla base del regolamento UE per gli aiuti di Stato «de minimis», l’importo complessivo degli aiuti concessi ad un’impresa, espressi in ESL o Equivalente Sovvenzione Lorda, non deve superare il massimale di € 200.000 su un periodo di tre esercizi finanziari. Nel caso in cui venga erogato non un contributo a fondo perduto, ma un finanziamento agevolato, l’ESL esprime l’effettivo beneficio ottenibile dall’impresa, consistente nel minor importo della rata di ammortamento del finanziamento rispetto ad un finanziamento a tasso di mercato. Nel caso in cui venga erogato come aiuto di Stato una garanzia, l’ESL è pari al valore attualizzato del costo teorico di mercato della garanzia.
1) E-COMMERCE PER l’EXPORT
- Finanziamento a tasso agevolato per lo sviluppo di soluzioni di E-Commerce per l’export, attraverso l’utilizzo di un Market Place o la realizzazione di una piattaforma informatica sviluppata in proprio (entrambe le soluzioni devono avere un dominio di primo livello nazionale registrato nel Paese di destinazione), per la diffusione di beni e/o servizi prodotti in Italia o distribuiti con marchio italiano.
NB: dal 6 agosto 2020 la finanziabilità è estesa anche a tutti i domini (tra cui .com/.net/.eu/. it).
BENEFICIARI: tutte le società di capitali (sono esclusi i settori ATECO Agricoltura, Silvicoltura, Pesca, Produzione di carne e dei prodotti della macellazione). Per poter accedere al finanziamento è necessario aver depositato almeno due bilanci.
SPESE AMMESSE: Le spese ammissibili al finanziamento sono:
- le spese relative alla creazione e sviluppo di una propria piattaforma informatica;
- le spese relative alla gestione/funzionamento della propria piattaforma informatica / market place fornito da soggetti terzi;
- le spese relative alle attività promozionali ed alla formazione connesse allo sviluppo del programma.
Sono finanziabili le spese sostenute dalla data di arrivo della domanda di finanziamento a SIMEST, fino a 12 mesi dopo la data di stipula del contratto di finanziamento.
FINANZIAMENTO: Il finanziamento può coprire fino al 100% dell'importo delle spese preventivate, fino a un massimo del 15% dei ricavi medi risultanti dagli ultimi due bilanci.
Importo minimo: 25.000,00 euro.
Importo massimo: 300.000,00 euro per l’utilizzo di un market place fornito da soggetti terzi; 450.000,00 euro per la realizzazione di una piattaforma propria.
Durata del finanziamento: max 4 anni, di cui 12 mesi di preammortamento. E’ prevista una prima erogazione del 50% del finanziamento concesso, a seguito della delibera. L'importo a saldo è erogato entro 17 mesi.
Chiama lo 049 613584
Bando Pmi Agricole ISI Agricoltura
INAIL si propone di incentivare le micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli per l'acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature di lavoro caratterizzanti da soluzioni innovative per abbattere in misura significativa le emissioni inquinanti e, in concomitanza, conseguire la riduzione del livello di rumorosità o del rischio infortunistico o di quello derivante dallo svolgimento di operazioni manuali.
Il contributo massimo erogabile è di 60.000 euro; il contributo minimo 1.000 euro
Iniziative Agevolabili
Sono ammesse a contributo:
- spese di acquisto o di noleggio con patto di acquisto di trattori agricoli o forestali e/o macchine agricole o forestali;
- le spese tecniche, consistenti unicamente in quelle per la redazione della perizia asseverata.
Il progetto può prevedere l'acquisto al massimo di 2 beni, non usati, componibili nel modo seguente:
- 1 trattore agricolo o forestale e 1 macchina agricola o forestale dotata o meno di motore proprio;
- 1 macchina agricola o forestale dotata di motore proprio e 1 macchina agricola o forestale non dotata di motore proprio;
- 2 macchine agricole o forestali non dotate di motore proprio.
Le imprese possono presentare un solo progetto d'investimento riguardante una sola unità produttiva per una sola tipologia di progetto tra quelle sopra indicate.