Il decreto "Rilancio", all’art. 26 prevede uno STRAORDINARIO INCENTIVO finalizzato a premiare la CAPITALIZZAZIONE delle imprese, ossia un rafforzamento patrimoniale delle aziende e non, quindi, il semplice finanziamento delle stesse, pari al 20% dell’aumento patrimoniale nella forma del credito di imposta.
La sintesi del provvedimento è schematizzata nella tavola che segue.
LA MISURA IN SINTESI
Cosa |
Credito d’imposta sul rafforzamento patrimoniale |
Chi |
Il credito d’imposta spetta ai soggetti che deliberano aumenti di capitale sociale a pagamento in società di capitali e assimilate. |
Requisiti |
I potenziali beneficiari dell’aumento del capitale sociale devono:
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I potenziali beneficiari, inoltre:
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Periodo di riferimento |
Il credito d’imposta spetta a coloro che effettuano l’aumento di capitale a pagamento e integralmente versato, dal 19 maggio 2020 ed entro il 31 dicembre 2020. |
Quanto |
Per gli aumenti di capitale sociale a pagamento deliberati ed integralmente versati dopo il 19 maggio 2020 ed entro il 31 dicembre 2020, con un aumento non inferiore a 250.000 euro e nel limite massimo di euro 2.000.000, spetta un credito d’imposta pari al 20%. |
Quando |
Il credito d’imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di effettuazione dell'investimento e in quelle successive fino a quando non se ne conclude l'utilizzo nonché, a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di effettuazione dell'investimento, anche in compensazione. |
Caratteristiche |
Il credito d’imposta:
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DECADENZA E LIMITI |
Comporta la decadenza dal credito d’imposta la distribuzione di riserve di qualsiasi tipo prima del 31 dicembre 2023, con l’obbligo di restituzione di quanto detratto con gli interessi legali. Inoltre, la partecipazione derivante dal conferimento deve essere posseduta fino al 31 dicembre 2023. Non possono beneficiare del credito d'imposta le società che controllano direttamente o indirettamente la società conferitaria, sono sottoposte a comune controllo o sono collegate con la stessa ovvero sono da questa controllate. |
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L'agevolazione spetta all'investitore che ha una certificazione della società conferitaria che attesti di non aver superato il limite dell'importo complessivo agevolabile, che tiene conto non solo della agevolazione in commento ma anche dell’altra misura prevista dall’articolo 26 del DL 34/2929 nonché di altre misure di aiuto, di euro 800.000, o di euro 120.000 per le società operanti nel settore della pesca o dell’acquacoltura, o di euro 100.000 per le società operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, ovvero, se superato tale limite, l'importo per il quale spetta il credito d'imposta |
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