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LUGLIO 2020 |
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Nuovo credito di imposta R&S Design e Innovazione tecnologica In evidenza |
LIMITE PER PAGAMENTI IN CONTANTI |
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I soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli Isa e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione, tenuti entro il 30.06.2020 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e dell'Iva correlata agli ulteriori componenti positivi dichiarati per migliorare il profilo di affidabilità, nonché dalle dichiarazioni Irap, ove non sussistano le condizioni per l'applicazione dell'art. 24 D.L. 34/2020, effettuano i predetti versamenti entro il 20.07.2020 senza maggiorazione, ovvero dal 21.07 al 20.08.2020, maggiorando le somme da versare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo. Le disposizioni si applicano anche ai soggetti che adottano il regime dei minimi, il regime forfetario e ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese aventi i requisiti indicati. |
Mercoledì 1 luglio |
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Auto aziendali |
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Fringe benefit - Dai contratti stipulati dal 1.07.2020 la tassazione dei veicoli aziendali in uso promiscuo sarà applicata in base alle emissioni inquinanti (art. 1, cc. 632, 633 L. 160/2019). |
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Anti- riciclaggio |
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Contanti - A decorrere dal 1.07.2020 e fino al 31.12.2021 il divieto di utilizzo del contante e la soglia sono riferiti alla cifra di € 2.000. Per le violazioni commesse e contestate dal 1.07.2020 al 31.12.2021 il minimo edittale è fissato a € 2.000. |
Giovedì 16 luglio |
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Imposte dirette |
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Redditi 2020 - I contribuenti titolari di partita Iva che hanno versato la 1ª rata entro il 30.06.2020 e che hanno scelto di rateizzare le imposte e i contributi dovuti, devono versare entro oggi la 2ª rata, con gli interessi. |
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Dividendi - Termine di versamento, mediante Mod. F24, delle ritenute sui dividendi corrisposti nel trimestre solare precedente e deliberati dal 1.07.1998, nonché delle ritenute sui dividendi in natura versate dai soci nello stesso periodo. |
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Iva |
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Versamento - Termine di versamento della rata dell’Iva relativa all’anno d’imposta 2019 derivante dalla dichiarazione annuale con gli interessi (salvo applicazione proroga “Coronavirus”). |
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Ragionieri commercialisti |
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Contributi - Termine di versamento della 4ª rata dei contributi minimi e di maternità per il 2020. |
Lunedì 20 luglio |
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Imposta di bollo |
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Fattura elettronica - Termine di versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche relative al 1° trimestre 2020, se di importo inferiore a € 250, ovvero al 2° trimestre 2020. La scadenza è posticipata al 20.10 qualora l’ammontare dell’imposta da versare per le fatture elettroniche emesse dal 1.01 al 30.06.2020 sia inferiore a € 250 (D.L. 23/2020). |
Sabato 25 luglio |
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Iva |
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Elenchi Intrastat - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente. Entro lo stesso termine devono essere presentati anche gli elenchi relativi alle cessioni intracomunitarie del trimestre precedente. |
Martedì 28 luglio |
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Bilancio |
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Deposito - Termine per il deposito del bilancio e degli allegati nel Registro delle Imprese per i soggetti che hanno effettuato l’assemblea di approvazione entro il 28.06.2020. |
Giovedì 30 luglio |
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Imposte dirette |
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Redditi 2020 - Termine per effettuare il versamento del saldo 2019 e/o del 1° acconto 2020 delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi (per le persone fisiche, le società di persone e i soggetti Ires con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato il bilancio entro il 29.04.2020) o della 1ª rata delle stesse in caso di rateizzazione, con l’applicazione della maggiorazione. |
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Isa |
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Versamento - Termine di versamento dell’Iva, con la maggiorazione, sui maggiori ricavi o compensi indicati nella dichiarazione dei redditi. |
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Diritto annuale CCIAA |
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Versamento - Termine di versamento del diritto annuale alla Camera di Commercio per le imprese già iscritte al Registro delle Imprese, con la maggiorazione dello 0,40%. |
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Inps |
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Contributi Gestione Separata - Termine per effettuare il versamento, con l’applicazione di interessi, del saldo 2019 e acconto 2020 da parte dei professionisti senza cassa previdenziale iscritti alla Gestione Separata dell’Inps. |
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Contributi artigiani e commercianti - Termine per il versamento dei contributi Ivs dovuti sul reddito eccedente il minimale a saldo per il 2019 e del 1° acconto per il 2020, con la maggiorazione. |
Venerdì 31 luglio |
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Imposte dirette |
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Redditi 2020 - I soggetti che hanno approvato il bilancio o rendiconto entro il 29.04.2020 devono effettuare il versamento del saldo 2019 e del 1° acconto 2020 delle imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi. |
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Iva |
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Rimborsi - Termine ultimo per la presentazione, all’Ufficio competente, della domanda di rimborso, o di utilizzo in compensazione, dell’imposta a credito relativa al 2° trimestre 2020, da parte dei soggetti di cui all’art. 38-bis, c. 2 D.P.R. 26.10.1972, n. 633. |
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Esterometro - Termine di presentazione telematica della comunicazione contenente i dati delle operazioni transfrontaliere rese o ricevute, riferite al 2° trimestre 2020. |
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Ragionieri commercialisti |
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Previdenza - Termine di invio del modello A/19 del 2020 (redditi e volume d’affari prodotto nel 2019). |
Nota1 |
Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo (art. 2963, c. 3 C.C.). L’art. 18, c. 1 D. Lgs. 9.07.1997, n. 241 prevede che i versamenti che scadono di sabato o di giorno festivo sono tempestivi se effettuati il 1° giorno lavorativo successivo. |
Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data del 19.05.2020, spetta un credito d’imposta nella misura del 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo. Il nuovo credito d’imposta non è cumulabile con il credito d’imposta previsto dall’art. 65 D.L. 18/2020 per botteghe e negozi, in relazione alle medesime spese sostenute. Pertanto, per il canone di marzo non è possibile fruire di entrambi i crediti d’imposta. Tuttavia, la fruizione del credito d’imposta di cui all’art. 65 D.L. 18/2020 in relazione al canone del mese di marzo, non impedisce di beneficiare del nuovo credito d’imposta per i canoni dei mesi di aprile e maggio, in quanto riferito a diverse spese sostenute. |
Tavola riepilogativa |
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Confronto tra “bonus negozi” - “bonus canoni locazione” |
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Il D.L. 34/2020 ha introdotto il contributo a fondo perduto. Dalla circolare n. 15/E/2020 emerge, poiché gli aiuti previsti dal D.L. 34/2020 non possono essere concessi alle imprese considerate in difficoltà alla data del 31.12.2019, che al contributo a fondo perduto non possono accedere la società di capitale che hanno perso più di metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite accumulate al 31.12.2019. La definizione di impresa in difficoltà fa riferimento all’art. 2, punto 18 del Regolamento Ue n. 651/2014, che richiama le società per azioni e le società a responsabilità limitata che abbiano, appunto, perso più di metà del capitale sociale. Da tale limitazione sono escluse le Pmi sotto forma di società di capitale che si sono costituite da meno di 3 anni. Sono attratte dalla normativa in questione anche le società di persone. |
CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO |
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Beneficio |
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Contributo a fondo perduto al fine di sostenere i soggetti colpiti dall’emergenza epidemiologica “Covid-19” |
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Destinatari |
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Erogazione |
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REQUISITI |
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Primo requisito |
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Secondo requisito |
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DETERMINAZIONE CONTRIBUTO SPETTANTE |
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Calcolo |
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Casi particolari di calcolo |
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Esclusione da tassazione |
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PRESENTAZIONE ISTANZE |
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Contenuto dell’istanza |
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Delega agli intermediari |
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Periodo e modalità di presentazione |
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ANTIMAFIA |
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Auto- certificazione |
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Controlli |
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RICEVUTE |
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Elaborazione delle istanze |
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Istanza sostitutiva e di rinuncia |
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CONTROLLI E SANZIONI
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È attivo il servizio online per la presentazione delle domande per l’indennità Covid-19 relativa al mese di maggio 2020. La misura straordinaria di sostegno è stata introdotta dal Decreto Rilancio per supportare i lavoratori in condizioni di difficoltà economica causata dall’emergenza epidemiologica da Covid-19. Il beneficio economico, erogato dall’Inps, non concorre alla formazione di reddito ed è riconosciuto, in particolare, anche ai liberi professionisti con partita Iva, iscritti alla gestione separata, compresi partecipanti a studi associati/ società semplice. |
Tavola riepilogativa |
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Termini presentazione domande per tipo di indennità |
Indennità |
Marzo |
Aprile |
Maggio |
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Liberi professionisti e partecipanti a studi associati/società semplice |
Unica domanda entro il 3.06 |
Nuova domanda |
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Collaborazione coordinata e continuativa |
Unica domanda entro il 3.06 |
Nuova domanda se non già beneficiari di marzo e aprile |
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Lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali Ago |
Unica domanda entro il 3.06 |
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Lavoratori stagionali del settore turismo e stabilimenti termali |
Unica domanda entro il 3.06 |
Nuova domanda se non già beneficiari di marzo e aprile |
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Lavoratori agricoli a tempo determinato e le altre categorie di lavoratori iscritti negli elenchi annuali |
Unica domanda entro il 3.06 |
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Lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 e con un reddito derivante non superiore a € 50.000 |
Domanda entro il 3.06 |
Nuova domanda se non già presentata per il mese di marzo. |
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Lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati i nell'anno 2019 e con un reddito derivante non superiore a € 35.000 |
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Unica domanda |
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Lavoratori stagionali dei settori diversi dal turismo e stabilimenti termali |
Unica domanda |
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Lavoratori intermittenti |
Unica domanda |
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Lavoratori con contratto di lavoro autonomo occasionale |
Unica domanda |
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Incaricati delle vendite al domicilio |
Unica domanda |
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Lavoratori in somministrazione (impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali) |
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Unica domanda |
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Nota bene |
Ad eccezione dei liberi professionisti, per coloro che hanno già richiesto l'indennità per il mese di marzo, in caso di accoglimento sarà rinnovata automaticamente peri mesi di aprile e maggio (ove previsto) senza necessità di presentare nuova domanda. |
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Il Decreto Rilancio ha istituito una nuova agevolazione, per l’anno 2020, in favore delle famiglie con ISEE in corso di validità non superiore a 40.000 euro, da utilizzare per il pagamento di servizi offerti in Italia da imprese turistico ricettive, agriturismi e bed & breakfast. Il bonus è fruibile nella misura dell’80% sotto forma di sconto per il pagamento dei servizi prestati dal fornitore e per il 20% come detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi. Lo sconto praticato è recuperato dal fornitore sotto forma di credito d’imposta utilizzabile in compensazione senza limiti di importo, attraverso il modello F24. In alternativa può essere ceduto a terzi, compresi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari. |
BENEFICIO |
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Per il periodo d’imposta 2020 è riconosciuto ai nuclei familiari un credito, fino ad un importo massimo di € 500,00, utilizzabile per il pagamento dei servizi offerti dalle imprese turistico ricettive, da bed & breakfast e agriturismo. |
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DESTINATARI |
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MODALITÀ DI FRUIZIONE |
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CONDIZIONI DI UTILIZZO |
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CITTADINO |
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Richiesta |
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Nuovo credito di imposta R&S: i chiarimenti del DM MISE
Con l'entrata in vigore della Legge di Bilancio 2020 (art. 1 c. 200-202 L. 160/2019) il credito di imposta per investimenti in ricerca e sviluppo (art. 3 DL 145/2013) è stato modificato in modo significativo. La novità più rilevante è l'ampliamento delle attività ammissibili al beneficio. In particolare, risultano agevolabili le seguenti attività svolte dalle imprese nel 2020, anche in relazione a progetti già avviati in periodi d'imposta precedenti:
1) ricerca e sviluppo, cui è riconosciuto un credito di imposta pari al 12% delle spese ammissibili nel limite massimo di € 3 milioni (art. 1 c. 200 Legge di Bilancio). Si tratta di attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico e tecnologico;
2) innovazione tecnologica, cui è riconosciuto un credito di imposta nella misura "base" del 6% delle spese ammissibili nel limite massimo di € 1,5 milioni, incrementato al 10% nel caso di raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o innovazione digitale 4.0 (art. 1 c. 201 Legge di Bilancio). Si tratta di attività finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati;
3) design e ideazione estetica, premiata con un credito di imposta pari al 6% delle spese ammissibili nel limite massimo di € 1,5 milioni (art. 1 c. 202 Legge di Bilancio). Si tratta delle attività di concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari svolte dalle imprese operanti nei diversi settori del "made in Italy" (moda, tessile, ceramica, arredo, etc.).
La Legge di Bilancio faceva rinvio ad un successivo decreto attuativo del Ministro dello sviluppo economico per l'indicazione dei criteri di applicazione delle predette disposizioni, anche in considerazione dei principi generali maturati nella prassi internazionale dell'OCSE ("in primis" il c.d. Manuale di Frascati per quanto riguarda l'attività di ricerca e sviluppo ed il c.d. Manuale di Oslo per quanto concerne l'attività di innovazione tecnologica).
Il decreto attuativo è stato firmato dal Ministro dello sviluppo economico in data 28 maggio 2020. Il decreto si compone di 6 articoli, recanti: i criteri tecnici per la classificazione delle attività di ricerca e sviluppo (art. 2), di innovazione tecnologica (art. 3) e di design e innovazione estetica (art. 4); l'individuazione, nell'ambito delle attività di innovazione tecnologica, degli obiettivi di innovazione digitale 4.0 e degli obiettivi di transizione ecologica rilevanti per la maggiorazione dal 6% al 10% dell'aliquota del credito d'imposta (art. 5); i criteri per la determinazione e l'imputazione temporale delle spese ammissibili e in materia di oneri documentali (art. 6).
Le disposizioni più interessanti sono senza dubbio quelle contenenti i chiarimenti sulle attività ammissibili alle diverse forme del credito di imposta.
Attività di ricerca e sviluppo
Partendo dalle attività di ricerca e sviluppo, l'art. 2 del decreto ribadisce anzitutto che sono ammissibili al credito d'imposta in esame i lavori per l'attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale, così come definite alle lettere m), q) e j) del punto 15 del paragrafo 1.3 della comunicazione della Commissione (2014/C 198/01) del 27 giugno 2014. In breve:
1) si considerano attività di ricerca fondamentale i lavori sperimentali o teorici svolti soprattutto per acquisire nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeno e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni commerciali dirette;
2) costituiscono attività di ricerca industriale le attività di ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacità, da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o apportare un notevole miglioramento dei prodotti, processi e servizi esistenti;
3) rientrano nello sviluppo sperimentale l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati.
Le indicazioni più interessanti sono contenute al c. 3 dell'art. 2. Qui il decreto precisa che sono ammissibili al beneficio le attività che perseguono un progresso o un avanzamento delle conoscenze o delle capacità generali in un campo scientifico o tecnologico, e non già il semplice progresso o avanzamento delle conoscenze o delle capacità proprie di una singola impresa. Ciò vuol dire che il progresso o l'avanzamento non vanno misurati sulla singola impresa, bensì in termini generali.
Inoltre, si precisa che è possibile fruire del credito di imposta anche in caso di adattamento delle conoscenze o delle capacità relative a un campo della scienza o della tecnica al fine di realizzare un avanzamento in un altro campo, in relazione al quale tale adattamento non sia facilmente deducibile o attuabile.
Ancora, viene chiarito che il beneficio non viene meno qualora le attività svolte in relazione ad un progetto di ricerca e sviluppo non diano il risultato sperato, quindi anche se nel caso specifico l'avanzamento scientifico o tecnologico ricercato non sia raggiunto o non sia pienamente realizzato.
Da ultimo, con una importante estensione della agevolazione, si precisa che se un particolare progresso scientifico o tecnologico è già stato raggiunto o tentato da altri soggetti, ma le relative informazioni non fanno parte dello stato delle conoscenze disponibili e accessibili per l'impresa all'inizio della ricerca e sviluppo, perché coperti ad esempio da segreto aziendale, sono ammessi al beneficio i lavori intrapresi per raggiungere tale progresso, in quanto possono ugualmente rappresentare un avanzamento scientifico o tecnologico. Ciò non vale se il particolare progresso scientifico o tecnologico sia già stato raggiunto o tentato nell'ambito del gruppo, ossia da altri soggetti correlati all'impresa, in quanto la controllano, ne sono controllati o sono sottoposti a controllo comune. Come corollario di tale estensione, sono ammissibili al credito d'imposta i lavori di ricerca e sviluppo svolti contemporaneamente e in modo simile nello stesso campo scientifico o tecnologico da imprese concorrenti indipendenti.
Attività di innovazione tecnologica
Relativamente alle attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d'imposta, l'art. 3 del decreto stabilisce anzitutto che sono ammissibili le attività finalizzate alla realizzazione o all'introduzione di prodotti o processi nuovi o significativamente migliorati, rispetto a quelli già realizzati o applicati dall'impresa. Ne discende che il requisito della novità o del miglioramento significativo va declinato rispetto alle conoscenze già in possesso dell'impresa.
Per chiarire il concetto, il decreto fornisce alcuni utili esempi, precisando che per prodotti nuovi o significativamente migliorati s'intendono beni o servizi che si differenziano, rispetto a quelli già realizzati dall'impresa, sul piano delle caratteristiche tecniche, dei componenti, dei materiali, del software incorporato, della facilità d'impiego, della semplificazione della procedura di utilizzo, della maggiore flessibilità o di altri elementi concernenti le prestazioni e le funzionalità. Mentre per processi nuovi o significativamente migliorati, sempre rispetto a quelli già applicati dall'impresa, s'intendono processi o metodi di produzione e di distribuzione e logistica di beni o servizi che comportano cambiamenti significativi nelle tecnologie, negli impianti, macchinari e attrezzature, nel software, nell'efficienza delle risorse impiegate, nell'affidabilità e sicurezza per i soggetti interni o esterni coinvolti nei processi aziendali.
In ogni caso, le attività ammissibili al credito d'imposta comprendono esclusivamente i lavori svolti nelle fasi precompetitive legate alla progettazione, realizzazione e introduzione delle innovazioni tecnologiche fino ai lavori concernenti le fasi di test e valutazione dei prototipi o delle installazioni pilota.
Si precisa infine che non sono ammissibili al credito d'imposta i lavori svolti per apportare modifiche o migliorie minori ai prodotti e ai processi già realizzati o applicati dall'impresa; i lavori che si possono definire routinari, ossia svolti per la soluzione di problemi tecnici legati al normale funzionamento dei processi di produzione dell'impresa o per l'eliminazione di difetti di fabbricazione dei prodotti dell'impresa; i lavori svolti per adeguare o personalizzare i prodotti o i processi dell'impresa su specifica richiesta di un committente; i lavori svolti per il controllo di qualità dei prodotti o dei processi e per la standardizzazione degli stessi e in generale i lavori richiesti per l'adeguamento di processi e prodotti a specifici obblighi previsti dalle norme in materia di sicurezza, salute e igiene del lavoro o in materia ambientale.
Attività di design e innovazione estetica
L'art. 4 del decreto attuativo regolamenta la terza tipologia di credito, spettante per le attività di design e ideazione estetica svolte dalle imprese operanti nei settori tessile e della moda, calzaturiero, dell'occhialeria, orafo, del mobile e dell'arredo e della ceramica, per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari.
Deve anzitutto trattarsi di attività diverse da quelle annoverabili tra le attività di ricerca e sviluppo e tra le attività di innovazione tecnologica, meglio definite ai precedenti art. 2 e 3 del decreto.
Inoltre, il decreto precisa che l'attività deve essere finalizzata ad innovare "in maniera significativa" i prodotti dell'impresa, intendendo per tali qualsiasi oggetto industriale o artigianale, compresi i componenti di prodotti complessi, gli imballaggi, le presentazioni, i simboli grafici e caratteri tipografici.
L'innovazione deve focalizzarsi sul piano della forma e di altri elementi non tecnici o funzionali dei prodotti. A titolo di esempio, il decreto cita le caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della struttura superficiale, degli ornamenti. Come specificato dalla relazione illustrativa al decreto, si tratta cioè di innovazioni legate in via generale all'aspetto esterno o estetico dei prodotti dell'impresa.
Il c. 2 dell'art. 4 si sofferma poi in modo specifico sulle imprese operanti nel settore dell'abbigliamento e negli altri settori nei quali è previsto il rinnovo a intervalli regolari dei prodotti. Per questi soggetti sono considerate attività ammissibili al credito d'imposta i lavori relativi alla concezione e realizzazione di nuove collezioni o campionari che presentino elementi di novità rispetto a:
1) collezioni e campionari precedenti con riguardo ai tessuti o ai materiali utilizzati, alla loro combinazione;
2) disegni e forme, colori o altri elementi rilevanti.
Sono esclusi i lavori finalizzati al semplice adattamento di una collezione o campionario esistente attraverso l'aggiunta di un singolo prodotto o la modifica di una sola caratteristica dei prodotti esistenti, come ad esempio la modifica unicamente dei colori, o di un elemento di dettaglio.
Le attività ammissibili al credito d'imposta riguardano comunque la sola fase precompetitiva che termina con la realizzazione dei campionari non destinati alla vendita.
Art. 1 c. 200-202 L. 160/2019
Art. 3 DL 145/2013