|
|||
|
|
|
|
|
|
|
Pag. 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pag. 2 |
||
Pag. 3 |
|||
Pag. 5 |
|||
Pag. 6 |
|||
Pag. 8 |
|||
Pag. 9 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pag. 10 |
|
SPID E PAGOPA DAL 28.02.2021 |
|
|
Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto legge che introduce ulteriori misure urgenti per la tutela della salute e per il sostegno ai lavoratori e ai settori produttivi, nonché in materia di giustizia e sicurezza connesse all'epidemia da Covid-19. Il testo interviene con uno stanziamento di 5,4 miliardi di euro in termini di indebitamento netto e 6,2 miliardi in termini di saldo da finanziare, destinati al ristoro delle attività economiche interessate, direttamente o indirettamente, dalle restrizioni disposte a tutela della salute, nonché al sostegno dei lavoratori in esse impiegati. |
Tavola |
|
Principali misure introdotte |
Contributi a fondo perduto |
|
Proroga della cassa integrazione |
|
Esonero dal versamento dei contributi previdenziali |
|
Credito d’imposta sugli affitti |
|
Cancellazione della 2ª rata Imu |
La seconda rata dell’Imu 2020 relativa agli immobili e alle pertinenze in cui si svolgono le loro attività è cancellata per le categorie interessate dalle restrizioni. |
Misure per i lavoratori dello spettacolo e del turismo |
|
Fondi di sostegno per alcuni dei settori più colpiti |
|
Reddito di emergenza |
A tutti coloro che ne avevano già diritto e a chi nel mese di settembre ha avuto un valore del reddito familiare inferiore all’importo del beneficio verranno erogate 2 mensilità del Reddito di emergenza. |
Indennità da € 800 per i lavoratori del settore sportivo |
|
Sostegno allo sport dilettantistico |
|
Contributo a fondo perduto per le filiere di agricoltura e pesca |
|
Salute e sicurezza |
|
Giustizia |
|
Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi |
è stata ridefinita la disciplina degli incentivi fiscali previsti dal Piano nazionale Impresa 4.0 al fine di sostenere più efficacemente il processo di transizione digitale delle imprese, la spesa privata in ricerca e sviluppo e in innovazione tecnologica, anche nell’ambito dell’economia circolare e della sostenibilità ambientale, e l’accrescimento delle competenze nelle materie connesse alle tecnologie abilitanti il processo di transizione tecnologica e digitale. In pratica il nuovo credito d’imposta sostituisce, dal 2020, le vecchie agevolazioni del “super ammortamento” e dell’iper ammortamento. La bozza del decreto “Novembre” sembra aumentare le aliquote dell’agevolazione. |
AMBITO APPLICATIVO |
|
Soggettivo |
|
Possono accedere al credito d’imposta tutte le imprese1 residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito.
|
|||
|
|
|
|
||||
|
Oggettivo |
|
|
||||
|
|
|
|
||||
|
Temporale |
|
ovvero
|
||||
|
|
|
|
|
|||
MISURA DEL CREDITO D’IMPOSTA |
|
Investimenti aventi a oggetto beni ricompresi nell’allegato A annesso alla L. 232/2016
|
|
|
|||
|
|
|
|
||||
|
Investimenti aventi ad oggetto beni immateriali ricompresi nell’allegato B annesso alla L. 232/20162
|
|
|
||||
|
|
|
|
||||
|
Investimenti aventi a oggetto beni diversi da quelli indicati nell’allegato A e B
|
|
|
||||
Note |
|
|
Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi (segue) |
Tavola n. 1 |
|
Misura dell’agevolazione |
Misura del credito d’imposta |
|||||||
Beni acquistati |
Importo investimento |
Nuovo credito d’imposta |
Quote annuali di fruizione |
Utilizzo |
|||
Industria 4.0
|
Materiali
|
Fino a € 2,5 milioni |
40% |
5 |
Dall’anno successivo a entrata in funzione o di interconnessione. |
||
Oltre € 2,5 milioni e fino a € 10 milioni |
20% |
||||||
Oltre € 10 milioni |
- |
- |
|||||
Immateriali
|
Fino a € 700.000 |
15% |
3 |
||||
Oltre € 700.000 |
- |
- |
|||||
Altri beni materiali
|
Fino a € 2 milioni |
6% |
5 |
Dall’anno successivo a entrata in funzione. |
|||
Oltre € 2 milioni |
- |
- |
Tavola n. 2 |
|
Calcolo del credito d’imposta 6% per bene materiale non Industria 4.0: confronto rispetto al precedente ammortamento maggiorato del 30% (super ammortamento) |
Dati |
Costo di acquisto |
€ 100.000,00 |
Nuovo credito d’imposta (6%) |
€ 6.000,00 |
Ex costo maggiorato (30%) |
€ 130.000,00 |
|
||
% deducibilità |
100% |
|||
Aliquota ammortamento |
20% |
Anno |
Dati contabili |
Ex super ammortamento |
Nuovo credito d’imposta 6% |
||||||||||
Ammortamento fiscale |
Utilizzo |
||||||||||||
Amm.to |
Fondo |
Ordinario |
Maggiorato |
Differenza |
|||||||||
1 |
€ |
10.000,00 |
€ |
10.000,00 |
€ |
10.000,00 |
€ |
13.000,00 |
€ |
3.000,00 |
€ |
1.200,00 |
|
2 |
€ |
20.000,00 |
€ |
30.000,00 |
€ |
20.000,00 |
€ |
26.000,00 |
€ |
6.000,00 |
€ |
1.200,00 |
|
3 |
€ |
20.000,00 |
€ |
50.000,00 |
€ |
20.000,00 |
€ |
26.000,00 |
€ |
6.000,00 |
€ |
1.200,00 |
|
4 |
€ |
20.000,00 |
€ |
70.000,00 |
€ |
20.000,00 |
€ |
26.000,00 |
€ |
6.000,00 |
€ |
1.200,00 |
|
5 |
€ |
20.000,00 |
€ |
90.000,00 |
€ |
20.000,00 |
€ |
26.000,00 |
€ |
6.000,00 |
€ |
1.200,00 |
|
6 |
€ |
10.000,00 |
€ |
100.000,00 |
€ |
10.000,00 |
€ |
13.000,00 |
€ |
3.000,00 |
€ |
--- |
|
7 |
€ |
--- |
€ |
100.000,00 |
€ |
--- |
€ |
--- |
€ |
--- |
€ |
--- |
|
8 |
€ |
--- |
€ |
100.000,00 |
€ |
--- |
€ |
--- |
€ |
--- |
€ |
--- |
|
9 |
€ |
--- |
€ |
100.000,00 |
€ |
--- |
€ |
--- |
€ |
--- |
€ |
--- |
|
10 |
€ |
--- |
€ |
100.000,00 |
€ |
--- |
€ |
--- |
€ |
--- |
€ |
--- |
|
Totali |
€ |
100.000,00 |
€ |
100.000,00 |
€ |
100.000,00 |
€ |
130.000,00 |
€ |
30.000,00 |
€ |
6.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aliquota |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Risparmio Ires |
24,00% |
€ |
7.200,00 |
|
Differenza |
€ -1.200,00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
€ 7.200,00 - € 6.000,00 |
Attività finanziarie all’estero: comunicazioni per adempiere spontaneamente da coloro che non hanno dichiarato Comunicazioni per la promozione dell’adempimento spontaneo nei confronti dei contribuenti che non hanno dichiarato, in tutto o in parte, le attività finanziarie detenute all’estero nel 2017, come previsto dalla disciplina sul monitoraggio fiscale, nonché gli eventuali redditi percepiti in relazione a tali attività estere Pubblicato dall’Agenzia delle entrate il provvedimento direttoriale 6 novembre 2020.
Attività finanziarie all’estero 2017: le nuove lettere per la compliance
I destinatari della segnalazione di anomalia potranno regolarizzare la loro posizione usufruendo del ravvedimento operoso oppure chiarire il motivo dell’irregolarità e fornire ulteriori documenti.
Con il provvedimento del 6 novembre 2020 sono state definite le modalità delle comunicazioni finalizzate alla promozione dell’adempimento spontaneo da parte dei contribuenti che, dai dati in possesso dell’Amministrazione, risultano non aver dichiarato, in tutto o in parte, le attività finanziarie detenute all’estero nel 2017, nonché gli eventuali redditi percepiti in relazione a tali attività estere. In particolare, il provvedimento stabilisce come saranno messe a disposizione del contribuente e della Guardia di Finanza, anche mediante l’utilizzo di strumenti informatici, le informazioni derivanti dal confronto tra i dati ricevuti dalle autorità estere e i dati dichiarativi.
Le informazioni contenute nelle segnalazioni dirette ai contribuenti, che evidenziano le anomalie riscontrate, saranno a disposizione degli interessati nella sezione “l’Agenzia scrive” del Cassetto fiscale. Il destinatario della comunicazione potrà presentare una dichiarazione dei redditi integrativa e beneficiare delle sanzioni in misura ridotta avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso. Se invece ritiene di non essere in errore potrà fornire spiegazioni e ulteriori documenti oppure chiedere ulteriori chiarimenti.
|
Il versamento dell’imposta di bollo, a seconda della tipologia di atti/documenti/registri, può avvenire mediante contrassegno telematico ovvero bollo virtuale, oppure bollo virtuale per i documenti digitali/informatici. Spesso, gli uffici contestano tale imposta applicando delle sanzioni che non trovano riscontro nella disposizione normativa, nonché nei chiarimenti di prassi ministeriali. Si ricorda, peraltro, che in caso di omessi/insufficienti versamenti risulta comunque possibile avvalersi del ravvedimento operoso. In linea generale, in tema di imposta di bollo, si applica la sanzione del 30% con riferimento agli omessi o ritardati versamenti dell’imposta risultante dalla dichiarazione, nonché “in ogni ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una sua frazione nel termine previsto” (art. 13 D. Lgs. 471/1997). Ciò permesso, si indicano le sanzioni a seconda delle diverse casistiche, prendendo a riferimento anche i chiarimenti forniti sul tema da parte dell’Agenzia delle Entrate con la circolare 14.04.2015, n. 16/E. |
RAVVEDIMENTO OPEROSO RELATIVO AGLI ATTI, AI DOCUMENTI E AI REGISTRI EMESSI O UTILIZZATI DURANTE L’ANNO IN FORMATO ELETTRONICO |
|
|
||
|
|
|||
|
Ritardo nei 15 giorni |
|
Nel caso in cui la violazione venga sanata entro 15 giorni dalla sua commissione, la sanzione ridotta (ulteriormente) al 15% dell’imposta non versata - prevista per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni - è dovuta nella misura di 1/15 per ciascun giorno di ritardo. |
|
|
|
|
|
|
|
Codici tributo |
|
|
|
|
|
|
||
RAVVEDIMENTO OPEROSO RELATIVO ALLE FATTURE ELETTRONICHE |
|
|
||
|
|
|||
|
Ritardo nei 15 giorni |
|
Nel caso in cui la violazione sia sanata entro 15 giorni dalla sua commissione, la sanzione ridotta (ulteriormente) al 15% dell’imposta non versata - prevista per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni - è dovuta nella misura di 1/15 per ciascun giorno di ritardo. |
|
|
|
|
|
|
|
Codici tributo |
|
Il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche può essere effettuato attraverso l’apposito servizio telematico, reso disponibile nell’area riservata del soggetto passivo Iva, accessibile dal sito Internet della stessa Agenzia delle Entrate; in alternativa, il versamento può essere effettuato tramite i modelli “F24” e “F24 Enti pubblici” (F24 EP) utilizzando, a seconda dei casi, i seguenti nuovi codici tributo: “2521”: Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - 1° trimestre; “2522”: Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - 2° trimestre; “2523”: Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - 3° trimestre; “2524”: Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - 4° trimestre; “2525”: Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - sanzioni; “2526”: Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - interessi”.
|
|
|
www.studiocavallari.it 049 613584 |
Le aziende commerciali all’ingrosso e al dettaglio che operano nei settori della maglieria, dell’abbigliamento o delle calzature ricorrono, principalmente a fine stagione, alle vendite di beni in stock (o in blocco). Tale evento, peraltro, può verificarsi anche nel corso dell’intero anno. La stessa forma di commercializzazione riguarda, altresì, i beni in rimanenza ceduti dalle imprese durante le fasi di liquidazione e di cessazione dell’attività. Considerata la particolarità dell’operazione, il legislatore ha imposto una specifica procedura. È richiesta, infatti, l’emissione sia della fattura, completa delle indicazioni prescritte dall’art. 21 del D.P.R. 633/1972, sia del documento di trasporto progressivamente numerato, da cui risulti la natura e la quantità dei beni, nonché la sottoscrizione del cessionario che attesti la ricezione dei beni stessi. Il cedente deve, inoltre, indicare, soltanto nell’esemplare del documento di trasporto in suo possesso, l’ammontare complessivo del costo sostenuto per l’acquisto dei beni ceduti; anche se le “formalità” previste dalla norma sono osservate, non è precluso il potere di accertamento all’ufficio. Ovviamente, in tal caso, l’onere della prova incombe sulla parte che intende far valere la maggiore pretesa creditoria e, quindi, sull’Amministrazione Finanziaria. |
VENDITA IN BLOCCO O ALTRE OPERAZIONI SIMILARI |
|
Rilevanza dell’operazione |
|
La fattura differita deve essere emessa non oltre il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione (con esigibilità dell’Iva con riferimento al periodo di effettuazione dell’operazione). |
||||
|
|
|
|
|||||
|
Emissione del documento di trasporto
|
|
Progressivamente numerato, da cui risulti la natura e la quantità dei beni. |
|
Sottoscrizione del cessionario attestante la ricezione dei beni stessi. |
|||
|
|
ò |
|
ò |
||||
|
|
L’esemplare che resta in possesso del cedente deve indicare l’ammontare complessivo del costo sostenuto per l’acquisto dei beni ceduti, determinabile anche con i criteri del metodo al dettaglio o della media aritmetica ponderata. |
||||||
|
|
|
|
|||||
|
Emissione della fattura |
|
|
|||||
|
|
|
|
|
||||
RILEVANZA PROBATORIA |
|
L’emissione sia della fattura sia del documento di trasporto consente un più rapido ed efficace controllo da parte dell’Amministrazione Finanziaria. |
|
Tale procedura consente di evitare gli abusi che, in passato, frequentemente si sono verificati attraverso tali particolari forme di vendita. |
||||
|
|
|
|
|
||||
CESSIONI GRATUITE A PARENTI E FAMILIARI |
|
Sono soggette a Iva. |
|
Si ritiene, in via prudenziale, che il prezzo di vendita dei beni debba essere uguale e, comunque, non inferiore al corrispettivo praticato per le vendite effettuate in stock. |
||||
|
|
|
||||||
|
Il corrispettivo è costituito dal valore normale dei beni stessi. |
|
||||||
|
Fondamentale per il successo di un sito di commercio elettronico è la sua pubblicità (ovvero il fatto che esso sia conosciuto dal maggior numero di utenti del web). Il vero “costo” del commercio elettronico non è rappresentato dall’onere sostenuto per la costruzione e gestione del sito web, bensì, dall’investimento in pubblicità. Infatti, con una buona strategia di commercio elettronico, la realizzazione del sito di vendita e il suo mantenimento rappresenta il 20% dell’investimento mentre il restante 80% è rappresentato dalle politiche di marketing e promozione. Molti operatori, allo scopo di non dover intraprendere tutte le attività di pubblicità/marketing, nonché attività di logistica, si affidano a siti specializzati denominati “marketplace”. |
MIGLIORI CANALI PUBBLICITARI PER IL COMMERCIO ELETTRONICO |
|
Tipologia |
Caratteristiche |
Marketplace |
|
Comparatori di prezzi |
|
Social Media ovvero Social Network |
|
Google: Attività SEO, AdWords e Google Shopping |
|
marketing |
|
OPPORTUNITÀ E VANTAGGI DEL COMMERCIO ELETTRONICO |
|
Per le imprese |
Per i clienti |
|
|
PRINCIPALI SVANTAGGI DELL’E-COMMERCE |
|
Attualmente, quando ci si appresta ad effettuare un bonifico internazionale, è richiesto il cosiddetto codice BIC. Secondo lo standard normativo ISO 9362, il codice BIC rappresenta un codice alfanumerico, che può avere una lunghezza variabile di 8 o di 11 cifre, e che ha lo scopo di identificare l’istituto di credito. L’utilità del codice BIC è rappresentata dal fatto che è necessario per indirizzare messaggi, instradare le transazioni internazionali commerciali ed identificare le varie controparti chiamate in causa. Il codice BIC è un acronimo di “Bank Identifier Code”, ovvero “Codice di identificazione della banca”. Un altro modo con cui può essere chiamato il codice BIC è codice SWIFT, acronimo tratto dal nome dell’ente preposto all’assegnazione di questo codice, ovvero “Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication”. |
COS’È LO SWIFT |
|
L’ISO 9362, meglio conosciuto come codice SWIFT, è un codice di sicurezza assegnato per identificare uno specifico istituto bancario; di conseguenza, a ogni codice SWIFT corrisponde una diversa banca. |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Elementi di cui è composto il codice SWIFT |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A COSA SERVE |
|
L’indicazione del codice SWIFT è necessaria tutte le volte che si procede ad un bonifico internazionale.
|
|
Esso serve a garantire che l’importo venga trasferito con successo sul conto corrente del beneficiario. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COME TROVARE IL CODICE SWIFT |
|
|
|
È buona prassi per il beneficiario fornire all’ordinante il proprio codice SWIFT, unitamente al proprio numero di conto corrente (identificato dall’IBAN). |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Un metodo alternativo per la ricerca online del codice SWIFT, se si è a conoscenza del codice IBAN, è affidarsi a dei pacchetti software che procedono a calcolare il codice SWIFT partendo dal codice IBAN. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODICE IBAN |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Scad. 2020 |
|
Tributo Contributo |
|
1BDescrizione |
Martedì 10 novembre |
|
Imposte dirette |
|
Mod. 730 - Il contribuente riceve dal Caf o dal professionista abilitato copia della dichiarazione Mod. 730 integrativo e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 integrativo. |
Domenica 15 novembre |
|
Imposte dirette1 |
|
Rivalutazione terreni e partecipazioni - Termine di versamento della 1ª o unica rata dell’imposta sostitutiva da parte dei soggetti che hanno effettuato la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni posseduti alla data del 1.07.2020. Entro tale termine deve essere redatta e giurata la relativa perizia (art. 1, cc. 693, 694 L. 160/2019). |
|
Iva |
|
Registrazione - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo. |
|
|
|
Registrazione - Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta, per effetto dell’equiparazione tra scontrino e ricevuta, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate, con unica registrazione, nel registro dei corrispettivi entro oggi. |
||
|
|
Fattura cumulativa - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un’unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all’effettuazione delle operazioni. |
||
|
|
Operazioni con l’estero - Entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione deve essere emessa: la fattura relativa alle cessioni intracomunitarie non imponibili; la fattura relativa alle prestazioni di servizi “generiche” rese a soggetti passivi non stabiliti in Italia; l’autofattura relativa alle prestazioni di servizi “generiche” ricevute da soggetto passivo stabilito al di fuori dell’UE. Per gli acquisti intracomunitari, in caso di mancato ricevimento della relativa fattura entro il 2° mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, il cessionario deve emettere l’autofattura entro il giorno 15 del 3° mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. In caso di fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale, il cessionario deve emettere l’autofattura entro il giorno 15 del mese successivo alla registrazione della fattura originaria (L. 228/2012). |
||
|
Associazioni sportive dilettantistiche |
|
Registrazioni - Le associazioni sportive dilettantistiche, che fruiscono dell’opzione di cui all’art. 1 L. 398/1991, devono effettuare l’annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell’esercizio dell’attività commerciale, con riferimento al mese precedente. |
|
|
Ministero del lavoro |
|
Accesso ai servizi online - Dal 15.11.2020 l’accesso ai servizi digitali del Ministero del Lavoro dovrà esserre effettuato esclusivamente mediante SPID; non saranno ammessi sistemi di autenticazione diversi (User Id e password e PinInps) - Circ. Min. Lav. 2721/2020. |
Lunedì 16 novembre |
|
Imposte dirette |
|
Versamento ritenute - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni, su altri redditi di capitale e in relazione ad appalti e subappalti. Entro tale termine deve essere effettuato anche il versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d’imposta se di importo pari o superiore a € 500,00 (art. 1, c. 36 L. 232/2016), nonché il versamento delle ritenute operate in relazione alle locazioni brevi (artt. 4, cc. 1/5-bis e 6 D.L. 50/2017). |
|
|
Mod. Redditi 2020 - I contribuenti titolari di partita Iva che hanno scelto di rateizzare le imposte e i contributi dovuti, devono versare entro oggi la relativa rata, con gli interessi. |
||
|
Iva |
|
Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l’eventuale imposta a debito. |
|
|
|
Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti trimestrali per operare la liquidazione relativa al trimestre precedente e per versare l’eventuale imposta a debito. |
||
|
|
Contabilità presso terzi - Termine ultimo di cui si possono avvalere i contribuenti mensili, che affidano a terzi la tenuta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d’imposta relativi al mese di ottobre 2020, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di settembre 2020. |
||
|
|
Versamento - Termine di versamento della rata dell’Iva relativa all’anno d’imposta 2019 derivante dalla dichiarazione annuale con gli interessi. |
||
|
|
Associazioni in regime 398/1991 - Termine di versamento dell’Iva relativa al 3° trimestre 2020, mediante il modello F24. |
||
|
Imposta sugli intrattenimenti |
|
Versamento - Versamento dell’imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente. |
|
|
Imposta sulle transazioni finanziarie |
|
Versamento - Termine di versamento dell’imposta sulle transazioni finanziarie dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari poste in essere nel mese precedente (Tobin Tax). |
|
|
Inps |
|
Contributi previdenziali ed assistenziali - Versamento dei contributi relativi al mese precedente, compresa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante il Mod. F24. |
|
|
|
Contributi Gestione Separata - Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente. |
||
|
|
Gestione ex-Enpals - Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono provvedere al versamento, mediante modello F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente. |
||
|
Inail |
|
Autoliquidazione - I datori di lavoro che hanno scelto di rateizzare il premio Inail, relativo al saldo 2019 e all’acconto 2020, devono effettuare il versamento della 4ª e ultima rata. |
|
|
Sospensioni Covid-19 |
|
Versamento - Termine di versamento della 3ª rata dei versamenti relativi a ritenute, Iva, contributi previdenziali e assistenziali, premi Inail, avvisi bonari, somme dovute a seguito di adesioni, conciliazioni o mediazioni sospesi a causa dell’emergenza Coronavirus. |
Venerdì 20 novembre |
|
Enasarco |
|
Versamento - Termine ultimo per il versamento dei contributi previdenziali relativi al trimestre luglio/settembre 2020. |
|
Conai |
|
Denuncia - Termine di presentazione al Conai della denuncia riferita al mese precedente. |
Mercoledì 25 novembre |
|
Iva |
|
Elenchi Intrastat - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente. |
Scad. 2020 |
|
Tributo Contributo |
|
1BDescrizione |
Lunedì 30 novembre (segue) |
|
Accertamento |
|
Remissione in bonis - Termine entro il quale è possibile sanare alcune comunicazioni fiscali di natura formale effettuate tardivamente ovvero omesse, relative alla fruizione di benefici fiscali o all’accesso a regimi fiscali opzionali. La violazione non deve già essere stata oggetto di contestazione e non devono essere iniziati accessi o ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento. |
|
Imposte dirette |
|
Mod. Redditi 2020 - Termine di trasmissione telematica, diretta o mediante intermediari, delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di Irap per i contribuenti con esercizio coincidente con l’anno solare. |
|
|
|
Regimi opzionali - Termine per la comunicazione, con la dichiarazione dei redditi o Irap, dell’opzione per trasparenza fiscale, consolidato fiscale, tonnage tax, patent box e calcolo Irap delle società di persone in base al bilancio. |
||
|
|
Codice attività - Se il contribuente non ha comunicato il codice di attività o lo ha fatto in modo errato può indicare il corretto codice attività nel modello Redditi 2020 e presentare la dichiarazione di variazione dati agli Uffici territoriali delle Direzioni Provinciali dell’Agenzia delle Entrate entro il termine di presentazione del modello Redditi 2020; in questo caso non si applicano le sanzioni (istruzioni ISA 2020). |
||
|
|
Mod. Redditi 2020 - I soggetti non titolari di partita Iva, che hanno scelto di rateizzare le imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi, devono effettuare i relativi versamenti. |
||
|
|
Modello Redditi precompilato - Termine di presentazione del modello Redditi precompilato e di invio del modello Redditi correttivo del 730. |
||
|
|
Mod. 730/2020 - Al dipendente/pensionato sono trattenute, sugli emolumenti, le somme dovute a titolo di 2ª o unica rata di acconto. |
||
|
Imposte dirette e Irap |
|
Dichiarazione dei redditi - Termine di versamento della 2ª rata di acconto delle imposte dovute (Irpef/Ires/Irap/Ivie/Ivafe) relativamente all’anno 2020. Per i soggetti ISA l’art. 98 del D.L. 104/2020 ha previsto il differimento al 30.04.2021 del versamento del 2° acconto delle imposte sui redditi e IRAP, in presenza delle condizioni prescritte (diminuzione fatturato o corrispettivi). |
|
|
Cedolare secca |
|
Versamento - Termine di versamento della 2ª o unica rata di acconto dell’imposta sostitutiva dovuta per il 2020, per i contribuenti che hanno optato per la cedolare secca. |
|
|
Estromissione immobili strumentali |
|
Versamento - Termine di versamento della 1ª rata dell’imposta sostitutiva dovuta dagli imprenditori individuali che hanno optato per l’estromissione degli immobili strumentali posseduti alla data del 31.10.2019 (art. 1, c. 690 L. 160/2019). |
|
|
Sospensioni Covid |
|
Ripresa pagamenti - Entro il 30.11.2020 devono essere effettuati i pagamenti di cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’agente della riscossione, sospesi fino al 15.10.2020. |
|
|
Iva |
|
Fattura differita - Emissione e annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente. |
|
|
|
Registrazione, fatturazione - Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni svolte nel mese. |
||
|
|
Enti non commerciali - Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte. |
||
|
|
Comunicazione - Termine di invio telematico della comunicazione dati delle liquidazioni periodiche Iva relative al 3° trimestre 2020. |
||
|
|
Esterometro - Termine di presentazione telematica della comunicazione contenente i dati delle operazioni transfrontaliere rese o ricevute, riferite al trimestre precedente. |
||
|
Imposta di registro |
|
Contratti di locazione - Termine ultimo per versare l’imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi ed alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca. |
|
|
Inps |
|
Flusso UniEmens - Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente. |
|
|
|
Contributi artigiani e commercianti - Termine ultimo per effettuare il versamento della 2ª rata della quota di contribuzione 2020 eccedente il contributo minimo. |
||
|
|
Contributi Gestione Separata - Versamento del 2° acconto 2020 dei contributi previdenziali per gli esercenti arti e professioni iscritti alla Gestione Separata. |
||
|
Libro unico del lavoro |
|
Adempimento - Termine entro il quale effettuare le scritturazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro, con riferimento al mese precedente. |
|
|
Fasi |
|
Contributi assistenziali - Termine ultimo per il versamento dei contributi assistenziali relativi al 4° trimestre 2020. |
|
|
Enpacl |
|
Adempimenti - Termine di versamento della 1ª rata 2020 della contribuzione soggettiva, integrativa e del contributo di maternità, nonchè di presentazione della dichiarazione del reddito professionale e del volume d’affari ai fini Iva conseguito e prodotto nell’anno 2019. |
049 613584
Nota1 |
|