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SPID OBBLIGATORIO PER TUTTI |
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Dal 1° ottobre il PIN INPS è in pensione. Come riferisce la nota dell’INPS del 30 settembre 2020, a partire dal 1° ottobre 2020 l’INPS rilascia il PIN come credenziale di accesso ai servizi dell’Istituto solo per le seguenti categorie di utenti e per i soli servizi loro dedicati: ➢ minori di diciotto anni; ➢ persone che non hanno documenti di identità italiana; ➢ persone soggette a tutela, curatela o amministrazione di sostegno. Queste categorie potranno continuare a rinnovare il proprio PIN nel modo usuale. Tutti gli altri utenti potranno accedere ai servizi offerti da INPS utilizzando uno dei sistemi di autenticazione alternativi attualmente accettati, che sono i seguenti: ➢ Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID); ➢ Carta d'Identità Elettronica (CIE); ➢ Carta Nazionale dei Servizi (CNS). Gli utenti sono pertanto invitati a dotarsi, se già non l'avessero fatto, di uno qualsiasi dei sistemi di autenticazione citati, che sono tutti equivalenti. A breve tutti i portali pubblici saranno accessibili SOLO con SPID, attivatevi presso le poste, aruba o altri gestori ID |
Il decreto Rilancio ha incrementato al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1.07.2020 al 31.12.2021, a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi di riduzione del rischio sismico, di installazione di impianti fotovoltaici nonché delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici. Le nuove disposizioni che consentono di fruire di una detrazione del 110% delle spese, si aggiungono a quelle già vigenti che disciplinano le detrazioni dal 50% all’85% delle spese spettanti per gli interventi di:
Altra importante novità è la possibilità generalizzata di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante. Trattandosi di una normativa di particolare fervore, in aggiunta agli adempimenti ordinariamente previsti per le predette detrazioni, ai fini dell’esercizio dell’opzione, per lo sconto o cessione, il contribuente deve acquisire anche:
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Tavola n. 1 |
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Interventi ammessi al Superbonus |
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Tavola n. 1 (segue) |
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Interventi ammessi al Superbonus |
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Tavola n. 2 |
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Casi pratici |
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Tavola n. 2 (segue) |
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Casi pratici |
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L’art. 110 D.L. 104/2020 disciplina la nuova rivalutazione dei beni dell’impresa per i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, che può essere eseguita, in deroga all’art. 2426 C.C., nel bilancio di esercizio al 31.12.2020. Rispetto alle precedenti edizioni, si distingue per la possibilità di effettuare la rivalutazione in forma gratuita, costituendo una correlata riserva che incrementa il patrimonio netto. Nel caso si paghi l’imposta sostitutiva, pari al 3% dei maggiori valori iscritti, la rivalutazione ha effetti anche ai fini fiscali, con deducibilità dei maggiori futuri ammortamenti stanziati. Inoltre, la rivalutazione può essere effettuata distintamente per ciascun bene e non obbligatoriamente per categorie omogenee di beni. |
SOGGETTI INTERESSATI |
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Che non adottano i principi contabili internazionali. |
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BENI RIVALUTABILI |
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Con esclusione dei beni immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa. |
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La rivalutazione può essere effettuata distintamente per ciascun bene. |
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EFFETTUAZIONE |
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Bilancio o rendiconto dell’esercizio in corso al 31.12.2020 |
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Rivalutazione con effetti solo civilistici. |
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Opzioni |
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Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione può essere riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap a decorrere dall’esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, mediante il versamento di un’imposta sostitutiva. |
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La rivalutazione deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa. |
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VALORE MASSIMO DI BILANCIO |
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I valori risultanti non possono superare, in nessun caso, i valori effettivamente attribuibili ai beni. |
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Gli amministratori e il collegio sindacale devono indicare e motivare i criteri seguiti nella rivalutazione e attestare che la rivalutazione non eccede il “valore massimo”. |
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IMPOSTA SOSTITUTIVA IRPEF - IRES IRAP
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Misura |
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3% |
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Sul maggior valore dei beni ammortizzabili. |
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Sul maggior valore dei beni non ammortizzabili. |
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Versamento |
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Le imposte sostitutive sono versate in un massimo di 3 rate di pari importo. |
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Si propone una check list per la raccolta dati ai fini della compilazione del modello comunicazione spesometro transfrontaliero. L’Agenzia delle Entrate ha affermato che quando le fatture sono emesse elettronicamente è possibile evitare la compilazione dell’esterometro; tuttavia, nella compilazione dell’esterometro, oltre alle operazioni significative ai fini Iva, dovrebbero essere prese in considerazione anche le operazioni fuori campo Iva, ancorché ai fini dell’imposta siano del tutto insignificanti. Si pensi, per esempio, all’acquisto di carburante o alle spese per alberghi, bar o ristoranti in un Paese Ue o extra-Ue che, in base a principi di territorialità, sono assoggettati a imposta nel Paese dove viene resa la prestazione o effettuata la cessione. Dal 2020 la trasmissione dell’esterometro deve avvenire trimestralmente, entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento. |
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L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione il servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici, nell’ambito del quale opera in qualità di responsabile del trattamento dei dati personali. Il servizio è accessibile previa adesione al servizio, da effettuarsi mediante apposita funzionalità resa disponibile nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate. Sia gli operatori Iva sia i consumatori finali (questi ultimi solo per le e-fatture ricevute) hanno tempo fino al 28.02.2021 per aderire al servizio e accedere così al proprio archivio di e-fatture trasmesse fin dal 1.01.2019. Gli operatori Iva effettuano l’adesione al servizio anche attraverso gli intermediari appositamente delegati al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici. In presenza di adesione effettuata da almeno una delle parti - cedente/prestatore o cessionario/committente - l’Agenzia delle Entrate memorizza i dati dei file delle fatture elettroniche. L’Agenzia delle Entrate ha prorogato al 28.02.2021 l’adesione al servizio di consultazione ed acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici. |
Tavola |
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Lettera informativa da inviare ai clienti |
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Oggetto: Opzione per la consultazione ed acquisizione delle fatture elettroniche.
L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 30.04.2018, ha previsto la possibilità per il contribuente di continuare a usufruire del servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici, attraverso l’adesione al servizio. Dopo il 30.09.2020, se non sarà stata effettuata l’adesione al servizio, l’Agenzia delle Entrate provvederà, entro i successivi 60 giorni, alla cancellazione di tutte le fatture emesse e ricevute fino a quel momento e presenti nell’area riservata del sito “Fatture & corrispettivi”. Successivamente i file xml delle fatture saranno definitivamente cancellati, conservando solamente i DATI FATTURA (ovvero: data di emissione, numerazione, dati dell’emittente e del cessionario/committente, corrispettivo, aliquota iva e quindi tutte le informazioni previste dall’art. 21, c. 2 D.P.R. 633/1972, escludendo natura, qualità e quantità dei beni/servizi indicati) e i dati tecnici di trasmissione del file allo SDI.
L’adesione al servizio di consultazione può essere effettuata direttamente dal contribuente oppure, per i soggetti titolari di partita Iva, anche per il tramite di un intermediario (professionista) appositamente delegato. L’opzione può essere esercitata:
Si ricorda che è sempre possibile, attraverso le funzioni previste nell’area riservata, esercitare il recesso dall’opzione. Questo comporterà l’interruzione del servizio di consultazione dei file fattura dal giorno seguente a quello in cui è resa disponibile l’attestazione di avvenuto recesso da parte del sistema SDI. A tal fine lo Studio chiede di restituire al più presto il modello di manifestazione di volontà posto in calce alla presente, debitamente firmato.
Cogliamo l’occasione per porgere cordiali saluti.
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Il sottoscritto contribuente ......................................................, nato a .......................................... (......) il ................................ in qualità di ................................................................................................................., preso atto della comunicazione inoltratami relativa all’opzione per la consultazione ed acquisizione delle fatture elettroniche, come da provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 30.04.2018,
dichiara
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Il D.M. 28.12.2018 ha disciplinato le modalità operative per l’assolvimento dell’imposta di “bollo virtuale” relativa alle fatture elettroniche. Il pagamento dell’imposta relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare è effettuato entro il giorno 20 del primo mese successivo. A tal fine, l’Agenzia delle Entrate renderà noto l’ammontare dell’imposta dovuta sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio, riportando l’informazione all’interno dell’area riservata del soggetto passivo Iva presente sul proprio sito. La L. 157/2019 prevede che il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche possa essere assolto con 2 versamenti semestrali, da effettuare rispettivamente entro il 16.06 ed entro il 16.12 di ciascun anno, qualora gli importi dovuti non superino il limite annuo di € 1.000,00. L’art. 26 del D.L. 8.04.2020, n. 23 (Decreto Liquidità) ha previsto una semplificazione a decorrere dall’anno 2020. Il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche può essere effettuato:
Pertanto, nei casi in cui l’importo dovuto sia non rilevante, tale misura rappresenta una semplificazione rispetto alle scadenze ordinarie di pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche, fissate al giorno 20 del mese successivo a ciascun trimestre. Restano ferme le ordinarie scadenze per i versamenti dell’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nel 3° e 4° trimestre solare dell’anno. |
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È possibile accedere all’istituto del ravvedimento operoso al fine di ridurre le sanzioni quando la fattura elettronica è inviata in ritardo, o con errori, oppure quando è omesso l’invio. |
Violazione |
Sanzioni amministrative |
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Violazione registrazione o fatturazione senza conseguenze sul calcolo dell’Iva. |
Da € 250 a € 2.000. |
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Violazione registrazione o fatturazione con conseguenze sul calcolo dell’Iva. |
Dal 90% al 180% dell’imposta, con importo minimo di € 500. |
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Violazione registrazione o fatturazione di importi non imponibili, esenti, non soggetti a Iva o soggetti a reverse charge, senza conseguenze sul calcolo dell’Iva e delle imposte sui redditi. |
Da € 250 a € 2.000. |
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Violazione registrazione o fatturazione di importi non imponibili, esenti non soggetti a Iva o soggetti a reverse charge con conseguenze sul calcolo dell’Iva e delle imposte sui redditi. |
Dal 5% al 10% dei corrispettivi, con un minimo di € 500. |
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Violazioni formali1. |
Nessuna sanzione applicabile. |
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Nota1 |
Violazioni che non arrecano pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta e sul versamento del tributo. |
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Ravvedimento operoso |
Termine |
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1/10 del minimo: ravvedimento breve. |
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1/9 del minimo: ravvedimento intermedio. |
Entro 90 giorni dall’omissione o dall’errore. |
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1/8 del minimo: ravvedimento lungo. |
Entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione. |
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1/7 del minimo: ravvedimento ultrannuale. |
Entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione. |
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1/6 del minimo: ravvedimento lunghissimo. |
Oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione (entro il termine per l’accertamento). |
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Il decreto Semplificazioni ha posto sotto i riflettori l’obbligo della posta elettronica certificata, da iscrivere nel Registro delle Imprese introdotto per le società nel 2008 e, per le imprese individuali, nel 2012. A distanza di anni, il sistema si è dimostrato non attuato, tanto che il decreto ha puntato alla definizione di un nuovo sistema, dove il domicilio digitale/Pec è prerequisito necessario per svolgere l’attività di impresa ed essere regolarmente iscritti nel Registro delle Imprese delle Camere di Commercio. |
DOMICILIO DIGITALE |
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SANZIONI |
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Si applica la sanzione prevista dall’art. 2630 C.C., in misura raddoppiata (da € 206,00 a € 2.064,00), alle imprese, diverse da quelle di nuova costituzione, che non hanno indicato il proprio domicilio digitale o il cui domicilio digitale è stato cancellato dal Registro delle Imprese e in misura triplicata rispetto a quelle previste dall’art. 2194 C.C. per le imprese individuali (da € 30,00 a € 1.548,00). |
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TERMINI |
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Le imprese che non hanno nel Registro delle Imprese un domicilio digitale regolarmente attivo e funzionante dovranno provvedervi entro il 1.10.2020. |
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PRATICA “SEMPLICE” |
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ASSEGNAZIONE D’UFFICIO DELL’INDIRIZZO |
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A tale indirizzo saranno recapitati tutti gli atti ufficiali e i documenti provenienti da pubbliche amministrazioni e da privati. |
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Scad. 2020 |
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Tributo Contributo |
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1BDescrizione |
Sabato 10 ottobre |
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Imposte dirette |
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Mod. 730 - Il contribuente comunica al sostituto d’imposta di non voler effettuare il 2° o unico acconto dell’Irpef o di volerlo effettuare in misura inferiore rispetto a quello indicato nel mod. 730-3. |
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Inps |
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Lavoratori domestici - Termine di versamento dei contributi previdenziali/assistenziali a cadenza trimestrale relativi ai lavoratori domestici. |
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Previdenza |
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Fondo Mario Negri - Fondo A. Pastore (ex Fondo Previr) - Fondo Mario Besusso - Versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali ai fondi di diritto privato dei dirigenti delle aziende commerciali relativi al 3° trimestre 2020. |
Giovedì 15 ottobre |
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Iva |
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Registrazione - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo. |
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Registrazione - Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta, per effetto dell’equiparazione tra scontrino e ricevuta, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate, con unica registrazione, nel registro dei corrispettivi entro oggi. |
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Fattura cumulativa - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un’unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all’effettuazione delle operazioni. |
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Operazioni con l’estero - Entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione deve essere emessa: la fattura relativa alle cessioni intracomunitarie non imponibili; la fattura relativa alle prestazioni di servizi “generiche” rese a soggetti passivi non stabiliti in Italia; l’autofattura relativa alle prestazioni di servizi “generiche” ricevute da soggetto passivo stabilito al di fuori dell’UE. Per gli acquisti intracomunitari, in caso di mancato ricevimento della relativa fattura entro il 2° mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, il cessionario deve emettere l’autofattura entro il giorno 15 del 3° mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. In caso di fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale, il cessionario deve emettere l’autofattura entro il giorno 15 del mese successivo alla registrazione della fattura originaria (L. 228/2012). |
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Associazioni sportive dilettantistiche |
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Registrazioni - Le associazioni sportive dilettantistiche che fruiscono dell’opzione di cui all’art. 1 L. 398/1991 devono effettuare l’annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell’esercizio dell’attività commerciale, con riferimento al mese precedente. |
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Superbonus 110% |
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Opzione - Dal 15.10.2020 può essere inviata all’Agenzia delle Entrate la comunicazione dell’opzione relativa al Superbonus 110% (provv. Ag. Entrate 8.08.2020, n. 283847). |
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Riscossione coattiva |
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Sospensione - è sospeso fino al 15.10.2020 l’obbligo per gli enti e le società a prevalente partecipazione pubblica di effettuare verifiche presso l’Agenzia delle Entrate-Riscossione prima di procedere a pagamenti di importo superiore a € 5.000 nel caso in cui il creditore risulti moroso. Sono sospese fino al 15.10.2020 le attività di riscossione e le misure cautelari nonché gli obblighi derivanti da pignoramenti presso terzi di salari, stipendi e pensioni (art. 99 D.L. 104/2020). |
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Lavoro agile |
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Periodo agevolato - Termina il 15.10.2020, salvo proroga del periodo di emergenza, la possibilità per le aziende del settore privato di utilizzare lo smart working in modalità semplificata. |
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Assemblee societarie |
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Svolgimento semplificato - Alle assemblee delle società per azioni, delle società in accomandita per azioni, delle società a responsabilità limitata, delle società cooperative e delle mutue assicuratrici convocate entro il 15.10.2020 continuano ad applicarsi le disposizioni dell’art. 106, cc. da 2 a 6 D.L. 18/2020 (art. 71 D.L. 104/2020). |
Venerdì 16 ottobre |
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Imposte dirette |
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Versamento ritenute - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni, su altri redditi di capitale e in relazione ad appalti e subappalti. Entro tale termine deve essere effettuato anche il versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d’imposta se di importo pari o superiore a € 500,00 (art. 1, c. 36 L. 232/2016), nonché il versamento delle ritenute operate in relazione alle locazioni brevi (artt. 4, cc. 1/5-bis e 6 D.L. 50/2017). |
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Redditi 2019 - I contribuenti titolari di partita Iva che hanno scelto di rateizzare le imposte e i contributi dovuti, devono versare entro oggi la relativa rata, con gli interessi. |
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Dividendi - Termine di versamento, mediante modello F24, delle ritenute sui dividendi corrisposti nel trimestre solare precedente e deliberati dal 1.07.1998, nonché delle ritenute sui dividendi in natura versate dai soci nello stesso periodo. |
Scad. 2020 |
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Tributo Contributo |
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1BDescrizione |
Venerdì 16 ottobre (segue) |
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Iva |
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Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l’eventuale imposta a debito. |
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Contabilità presso terzi - Termine ultimo di cui si possono avvalere i contribuenti mensili, che affidano a terzi la tenuta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d’imposta relativi al mese di settembre 2020, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di agosto 2020. |
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Versamento - Termine di versamento della rata dell’Iva relativa all’anno d’imposta 2019 derivante dalla dichiarazione annuale con gli interessi. |
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Imposta sugli intrattenimenti |
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Versamento - Versamento dell’imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente. |
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Imposta sulle transazioni finanziarie |
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Versamento - Termine di versamento dell’imposta sulle transazioni finanziarie dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari poste in essere nel mese precedente (Tobin Tax). |
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Inps |
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Contributi previdenziali ed assistenziali - Versamento dei contributi relativi al mese precedente, compresa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante il Mod. F24. |
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Contributi Gestione Separata - Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente. |
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Gestione ex-Enpals - Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono provvedere al versamento, mediante modello F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente. |
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Sospensioni Covid-19 |
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Versamento - Termine di versamento della 2ª rata dei versamenti relativi a ritenute, Iva, contributi previdenziali e assistenziali, premi Inail, avvisi bonari, somme dovute a seguito di adesioni, conciliazioni o mediazioni sospesi a causa dell’emergenza Coronavirus. |
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Ragionieri commercialisti |
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Contributi previdenziali - Termine di versamento della 6ª rata pari al 20% dei contributi minimi e di maternità 2020. |
Martedì 20 ottobre |
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Iva |
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Operatori commerciali extracomunitari - Gli operatori commerciali extracomunitari identificati in Italia ai fini Iva, che effettuano prestazioni di servizi tramite mezzi elettronici, devono trasmettere in via telematica, mediante il portale MosS, la dichiarazione relativa alle operazioni effettuate nel trimestre precedente e, contestualmente, effettuare il versamento dell’Iva dovuta. L’obbligo sussiste anche in caso di mancanza di operazioni. |
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Imposta di bollo |
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Fattura elettronica - Termine di versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche relative al 3° trimestre 2020 ovvero al 1°, 2° e 3° trimestre se l’importo complessivo dovuto è inferiore a € 250. |
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Conai |
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Denuncia - Termine di presentazione al Conai della denuncia riferita al mese o trimestre precedente. |
Domenica1 25 ottobre |
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Imposte dirette |
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Mod. 730 - Il contribuente può presentare al Caf o al professionista abilitato la dichiarazione 730 integrativa. |
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Iva |
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Elenchi Intrastat - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente. Entro lo stesso termine devono essere presentati anche gli elenchi relativi alle cessioni intracomunitarie del trimestre precedente. |
Venerdì 30 ottobre |
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Imposte dirette |
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Mod. Redditi - Per quanto riguarda la moratoria sulle sanzioni per i ritardati pagamenti delle liquidazioni delle imposte in scadenza il 20.08, il Governo si è impegnato a sostenere, nell’interlocuzione con il Parlamento, un emendamento al D.L. 104/2020 che preveda, per i contribuenti che hanno registrato nel primo semestre del 2020 una riduzione del fatturato di almeno il 33%, la possibilità di effettuare il pagamento entro venerdì 30.10 con la sola maggiorazione dello 0,8% (comunicato stampa Mef 10.09.2020, n. 208). |
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Imposta di registro |
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Contratti di locazione - Termine ultimo per versare l’imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi ed alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca. |
Sabato 31 ottobre |
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Imposte dirette |
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Mod. 770 - Termine di trasmissione telematica, diretta o mediante intermediari, della dichiarazione dei sostituti d’imposta. |
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Certificazione Unica - Termine di invio della certificazione unica per gli importi corrisposti nel 2019 contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata. |
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Mod. Redditi 2020 - I soggetti non titolari di partita Iva, che hanno scelto di rateizzare le imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi devono effettuare i relativi versamenti. |
Scad. 2020 |
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Tributo Contributo |
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1BDescrizione |
Sabato 31 ottobre (segue) |
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Iva |
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Fattura differita - Emissione e annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente. |
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Registrazione, fatturazione - Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni svolte nel mese. |
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Enti non commerciali - Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte. |
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Rimborsi - Termine ultimo per la presentazione, in via telematica, all’Ufficio competente, della domanda di rimborso, o di utilizzo in compensazione, dell’imposta a credito relativa al 3° trimestre 2020, da parte dei soggetti di cui all’art. 38-bis, c. 2 D.P.R. 26.10.1972, n. 633. |
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Esterometro - Termine di presentazione telematica della comunicazione contenente i dati delle operazioni transfrontaliere rese o ricevute, riferite al trimestre precedente. |
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Inps |
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Flusso UniEmens - Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente. |
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Libro unico del lavoro |
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Adempimento - Termine entro il quale effettuare le scritturazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro con riferimento al mese precedente. |
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Dottori commercialisti |
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Contributi - Fino al 31.10.2020 è sospeso il termine di versamento della 2ª, 3ª e 4ª delle eccedenze 2019 per coloro che hanno scelto la rateazione in fase di adesione al servizio PCE 2019. è sospeso fino al 31.10.2020 anche il termine di pagamento della 1ª rata dei contributi minimi 2020, così come il termine del contributo fisso per i pre-iscritti alla Cassa 2020. |
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Agenti |
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Adempimenti - Termine ultimo per la consegna all’agente, da parte del preponente, dell’estratto conto delle provvigioni dovute relative al trimestre precedente. Entro lo stesso termine le provvigioni liquidate devono essere pagate all’agente. |
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Auto-trasportatori |
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Rimborso accise - Termine entro il quale le imprese di autotrasporto devono presentare la richiesta di rimborso delle accise sui consumi di gasolio effettuati nel 3° trimestre 2020. |
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Vendita di beni on line |
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Comunicazione - Termine di invio della comunicazione relativa alle vendite di beni on line effettuate nel trimestre precedente da parte di coloro che gestendo un’interfaccia elettronica ovvero mercati virtuali, piattaforme digitali, portali, ecc. facilitano le vendite a distanza, on line (provv. Ag. Entrate 31.07.2019). |
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Tasse automobili-stiche |
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Veicoli in locazione - Per i veicoli concessi in locazione a lungo termine senza conducente, le somme dovute a titolo di tassa automobilistica in scadenza nei primi 9 mesi dell’anno 2020 sono versate entro il 31.10.2020 (anziché 31.07.2020), senza l’applicazione di sanzioni e interessi (art. 107 D.L. 104/2020). |
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Dogana |
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Prove di origine - Fino al 31.10.2020 è in vigore il sistema di rilascio dei certificati previdimati attestanti l’origine preferenziale delle merci (circ. Ag. Dogane 21/2020). |
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Enti non profit |
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Bilancio - Entro il 31.10.2020 ETS, associazioni e fondazioni approvano il bilancio/rendiconto 2019 anche in deroga alle disposizioni di legge, regolamento o statuto (art. 35 D.L. 18/2020). |
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Statuto - Termine di adeguamento degli statuti di Onlus, Odv e Aps al Codice del Terzo settore, con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria (art. 35 D.L. 18/2020). |
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