Agevolazioni e Novità Fiscali

Gli approfondimenti del Dottor Cavallari sulle agevolazioni e novità fiscali

 

Notiziario Fiscale di Ottobre 2020 - Spid - Bonus 110% e altri incentivi

OTTOBRESOMMARIO

 

 

 

 

 

 

 

  1. In evidenza SPID OBBLIGATORIO PER TUTTI

Pag. 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Superbonus 110%

Pag. 2

  1. Nuova rivalutazione dei beni d’impresa

Pag. 5

  1. Check list esterometro

Pag. 6

  1. Adesione al servizio di consultazione delle fatture elettroniche entro il 28.02.2021

Pag. 7

  1. Versamento imposta di bollo su fattura elettronica

Pag. 8

  1. Ravvedimento per tardiva emissione fattura elettronica

Pag. 9

  1. Pec obbligatoria per imprese

Pag. 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Principali adempimenti mese di ottobre 2020

Pag. 11

 

In evidenza

SPID OBBLIGATORIO PER TUTTI

 

Dal 1° ottobre il PIN INPS è in pensione. Come riferisce la nota dell’INPS del 30 settembre 2020, a partire dal 1° ottobre 2020 l’INPS rilascia il PIN come credenziale di accesso ai servizi dell’Istituto solo per le seguenti categorie di utenti e per i soli servizi loro dedicati: minori di diciotto anni; persone che non hanno documenti di identità italiana; persone soggette a tutela, curatela o amministrazione di sostegno. Queste categorie potranno continuare a rinnovare il proprio PIN nel modo usuale.

Tutti gli altri utenti potranno accedere ai servizi offerti da INPS utilizzando uno dei sistemi di autenticazione alternativi attualmente accettati, che sono i seguenti: Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID); Carta d'Identità Elettronica (CIE); Carta Nazionale dei Servizi (CNS). Gli utenti sono pertanto invitati a dotarsi, se già non l'avessero fatto, di uno qualsiasi dei sistemi di autenticazione citati, che sono tutti equivalenti.

A breve tutti i portali pubblici saranno accessibili SOLO con SPID, attivatevi presso le poste, aruba o altri gestori ID

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Superbonus 110%

 

Il decreto Rilancio ha incrementato al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1.07.2020 al 31.12.2021, a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi di riduzione del rischio sismico, di installazione di impianti fotovoltaici nonché delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici. Le nuove disposizioni che consentono di fruire di una detrazione del 110% delle spese, si aggiungono a quelle già vigenti che disciplinano le detrazioni dal 50% all’85% delle spese spettanti per gli interventi di:

  • recupero del patrimonio edilizio, inclusi quelli di riduzione del rischio sismico (cd. Sismabonus);
  • riqualificazione energetica degli edifici (cd. Ecobonus).

Altra importante novità è la possibilità generalizzata di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.

Trattandosi di una normativa di particolare fervore, in aggiunta agli adempimenti ordinariamente previsti per le predette detrazioni, ai fini dell’esercizio dell’opzione, per lo sconto o cessione, il contribuente deve acquisire anche:

  • il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta, rilasciato dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, nonché dai CAF;
  • la asseverazione tecnica relativa agli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico, da parte, rispettivamente, dei tecnici abilitati al rilascio delle certificazioni energetiche e dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico per gli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico, che certifichi il rispetto dei requisiti tecnici necessari ai fini delle agevolazioni fiscali e la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati, in accordo ai previsti decreti ministeriali.

 

Tavola n. 1

 

Interventi ammessi al Superbonus

 

 

 

Tipo di intervento

Detrazione massima

Interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali o inclinate che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo o dell’unità immobiliare sita all'interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno.

Edifici unifamiliari

o unità immobiliari

funzionalmente

indipendenti.

€ 50.000.

Edifici composti

da 2 a 8 unità

immobiliari.

€ 40.000 moltiplicato per il
numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio.

Edifici composti

Da più di 8 unità

Immobiliari.

€ 30.000 moltiplicato per il
numero delle unità immobiliari che compongono gli edifici.

Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento e/o il raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo ovvero con impianti di microcogenerazione o a collettori solari.

Edifici composti

fino a 8 unità

immobiliari.

€ 20.000 moltiplicato per il
numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio.

Edifici composti

da più di 8 unità

immobiliari.

€ 15.000 moltiplicato per il
numero delle unità im-mobiliari che compongono l’edificio.

Interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari site all'interno di edifici plurifamiliari le quali siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento e/o il raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo ovvero con impianti di microcogenerazione, a collettori solari o con impianti a biomassa con classe di qualità 5 stelle individuata dal decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 7.11.2017, n.186.

Tale ultimo intervento è ammesso al Superbonus solo nel caso di sostituzione di preesistenti impianti a biomassa.

€ 30.000

 

 

 

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Superbonus 110% (segue)

 

Tavola n. 1 (segue)

 

Interventi ammessi al Superbonus

 

 

 

Tipo di intervento

Detrazione massima

Interventi di efficientamento energetico di cui all'art. 14 D.L. 63/2013, eseguiti congiuntamente ad almeno uno dei precedenti interventi e che assicurino il miglioramento di almeno 2 classi energetiche ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.

Limiti di spesa previsti per ciascun intervento.

Interventi di efficientamento energetico di cui all'art. 14 D.L. 63/2013 eseguiti su edifici sottoposti a vincoli, anche non realizzati congiuntamente agli interventi di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti, a condizione che assicurino il miglioramento di almeno due classi energetiche ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.

Limiti di spesa previsti per ciascun intervento.

Interventi di riduzione del rischio sismico. In caso di cessione del corrispondente credito ad un'impresa di assicurazione e di contestuale stipula di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione prevista nell'art. 15, c. 1, lett. f-bis) Tuir, spetta nella misura del 90%.

Limiti di spesa previsti per ciascun intervento.

Installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici fino ad un ammontare complessivo delle spese non superiore a dell'impianto solare fotovoltaico eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti o di riduzione del rischio sismico precedentemente elencati.

  • € 48.000 e comunque nel limite di spesa di € 2.400 per ogni kW di potenza nominale.
  • In caso di interventi di cui all'art. 3, c. 1, lett. d), e) ed f) D.P.R. 380/2001, il limite di spesa è ridotto a € 1.600 per ogni kW di potenza nominale.

Installazione, contestuale o successiva all'installazione di impianti solari fotovoltaici, di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati.

€ 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema di accumulo, nel limite complessivo di spesa di € 48.000 e, comunque, di € 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto.

Installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici a condizione che sia effettuata congiuntamente ad almeno uno degli interventi di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti, sopra indicati.

€ 3.000.

 

 

 

 

Tavola n. 2

 

Casi pratici

 

 

 

Esempio 1

  • Carlo vive in un appartamento all’interno di un condominio, che non dispone di un sistema centralizzato di riscaldamento, che sta effettuando degli interventi di efficientamento energetico (esempio: cappotto termico) che beneficiano del Superbonus, conseguendo il miglioramento delle 2 classi energetiche.
  • Decide di avviare una ristrutturazione, sostituendo la caldaia e gli infissi e ristrutturando i servizi igienici.
  • Nella situazione prospettata:
  • per la sostituzione della caldaia e delle finestre comprensive degli infissi potrà beneficiare del Superbonus del 110% della spesa sostenuta se la caldaia e le finestre possiedono i requisiti richiesti ai sensi dell’art. 14 D.L. 63/2013. Pertanto, a fronte di una spesa di € 8.000, otterrà una detrazione di € 8.800 (110%), da utilizzare in 5 anni in quote annuali da € 1.760;
  • se si interviene sui servizi igienici sostituendo non solo pavimenti e sanitari ma anche con il rifacimento degli impianti, l’intervento nel suo complesso, rientra nella manutenzione straordinaria e, pertanto, le relative spese danno diritto alla detrazione in misura pari al 50% delle spese sostenute, fino al limite massimo di € 96.000 complessive (detrazione massima 48 mila), da ripartire in 10 anni. Pertanto, a fronte di una spesa complessiva di € 20.000 avrà diritto ad una detrazione pari a € 10.000 (50%), con quote annuali di € 1.000.

 

 

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Superbonus 110% (segue)

Tavola n. 2 (segue)

 

Casi pratici

 

 

 

Esempio 2

  • Vincenzo abita in una villetta singola e vorrebbe effettuare la ristrutturazione e l’efficientamento energetico della propria abitazione passando dalla classe G alla classe E.
  • Decide di avviare una ristrutturazione mediante:
  • sostituzione della caldaia, degli infissi e rifacimento del cappotto termico, nel rispetto dei requisiti richiesti del Decreto Rilancio. Pertanto, potrà beneficiare del Superbonus. A fronte di spese pari a € 25.000 (cappotto termico) e € 10.000 (caldaia e infissi), beneficerà di una detrazione, pari al 110% di € 38.500 (110%), da ripartire in 5 quote annuali da € 7.700;
  • ristrutturazione della villetta (interventi edilizi sui pavimenti, impiantistica e bagni). Se tali interventi possiedono i requisiti richiesti, può beneficiare di una detrazione pari al 50% delle spese sostenute, fino al limite massimo di € 96.000 complessive (detrazione massima € 48.000), ripartita in 10 anni. Per cui a fronte di spese pari a € 55.000 avrà diritto a una detrazione pari al 50% delle spese sostenute (€ 27.500) da ripartire in 10 quote annuali di pari importo (€ 2.750).

 

Esempio 3

  • Carmine, che è proprietario di un appartamento in un condominio in città, ha anche una villetta a schiera di proprietà al mare e una in montagna e vuole procedere ad effettuare alcuni lavori di ristrutturazione, usufruendo del Superbonus al 110%.
  • In tale situazione egli potrà contemporaneamente fruire del Superbonus per le spese sostenute per interventi:
  • di riqualificazione energetica realizzati su massimo 2 delle suddette unità immobiliari, in città (se l’intervento è effettuato congiuntamente ad un intervento sulle parti comuni), al mare e in montagna. Per gli interventi realizzati sulla 3ª unità immobiliare potrà, eventualmente fruire dell’Ecobonus, secondo le regole “ordinarie”;
  • di riqualificazione energetica ammessi dalla normativa realizzati sulle parti comuni dell’edificio condominiale, antisismici realizzati su tutte le unità abitative, purché esse siano situate nelle zone sismiche 1,2 e 3.

 

Esempio 4

  • Sara abita in qualità di inquilino in una villetta a schiera, funzionalmente indipendente e con accesso autonomo, e intende effettuare interventi di riqualificazione energetica agevolati dalla norma.
  • Sara potrà fruire del Superbonus se effettua gli interventi trainanti e trainati sulla sua unità immobiliare, se con tali interventi si raggiungono i requisiti energetici richiesti certificati dall’attestato di prestazione energetica relativa alla stessa unità.

 

Esempio 5

  • Federica, che abita in un edificio unifamiliare, intende cambiare la sua vecchia caldaia con una a condensazione con classe energetica A, e sostituire i serramenti.
  • Federica potrà beneficiare del Superbonus per entrambi gli interventi, a condizione che con gli stessi si consegua il miglioramento di due classi energetiche, asseverato mediante l’attestato di prestazione energetica (A.P.E.).

 

Esempio 6

  • Un condominio vuole realizzare, come intervento trainante, un impianto centralizzato per la sola produzione di acqua calda sanitaria per una pluralità di utenze.
  • Il condominio per avere diritto al Superbonus dovrà dotare l’impianto centralizzato di produzione di acqua calda sanitaria di un proprio generatore di calore differente da quello destinato alla climatizzazione invernale, salvo impedimenti di natura tecnica o nel caso che si dimostri che l’adozione di un solo generatore produca un beneficio energetico.

 

Esempio 7

  • Vittorio, che vive in un’unità immobiliare in un edificio sottoposto ai vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, vuole sostituire i serramenti. Può beneficiare del Superbonus?
  • Vittorio potrà fruire del Superbonus per le spese sostenute per la sostituzione dei serramenti, anche se non viene realizzato nessun intervento trainante (cappotto termico o sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale) sull’edificio condominiale, purché la sostituzione dei serramenti determini il miglioramento delle due classi energetiche ovvero, se non possibile, il passaggio alla classe energetica più alta.

 

 

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Nuova rivalutazione dei beni d’impresa

 

L’art. 110 D.L. 104/2020 disciplina la nuova rivalutazione dei beni dell’impresa per i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, che può essere eseguita, in deroga all’art. 2426 C.C., nel bilancio di esercizio al 31.12.2020. Rispetto alle precedenti edizioni, si distingue per la possibilità di effettuare la rivalutazione in forma gratuita, costituendo una correlata riserva che incrementa il patrimonio netto. Nel caso si paghi l’imposta sostitutiva, pari al 3% dei maggiori valori iscritti, la rivalutazione ha effetti anche ai fini fiscali, con deducibilità dei maggiori futuri ammortamenti stanziati. Inoltre, la rivalutazione può essere effettuata distintamente per ciascun bene e non obbligatoriamente per categorie omogenee di beni.

 

SOGGETTI

INTERESSATI

 

  • Imprese individuali.
  • S.n.c., S.a.s. ed equiparate.
  • S.p.a., S.r.l., S.a.p.a., società cooperative e di mutua assicurazione.
  • Enti commerciali e non commerciali.
  • Società ed enti non residenti, con stabili organizzazioni in Italia.

 

Che non adottano i principi contabili internazionali.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BENI

RIVALUTABILI

 

  • Beni materiali.
  • Beni immateriali.
  • Partecipazioni immobilizzate in società controllate e collegate.

 

Con esclusione dei beni immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa.

 

 

 

 

 

La rivalutazione può essere effettuata distintamente per ciascun bene.

 

 

 

 

 

EFFETTUAZIONE

 

Bilancio

o rendiconto

dell’esercizio

in corso

al 31.12.2020

 

Rivalutazione con effetti solo civilistici.

 

 

 

 

 

Opzioni

 

Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione può essere riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap a decorrere dall’esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, mediante il versamento di un’imposta sostitutiva.

 

 

 

 

 

 

 

La rivalutazione deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.

 

 

 

 

 

VALORE

MASSIMO

DI BILANCIO

 

I valori risultanti non possono superare, in nessun caso, i valori effettivamente attribuibili ai beni.

 

 

 

Gli amministratori e il collegio sindacale devono indicare e motivare i criteri seguiti nella rivalutazione e attestare che la rivalutazione non eccede il “valore massimo”.

 

 

 

 

 

IMPOSTA

SOSTITUTIVA

IRPEF - IRES

 IRAP

Indeducibile

 

Misura

 

3%

 

Sul maggior valore dei beni ammortizzabili.

 

 

 

 

 

 

 

Sul maggior valore dei beni non ammortizzabili.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Versamento

 

Le imposte sostitutive sono versate in un massimo di 3 rate di pari importo.

 

  • La prima rata con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita.
  • Le altre rate con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d’imposta successivi.
  • Gli importi da versare possono essere compensati nel modello F24.
                         

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Check list esterometro

 

Si propone una check list per la raccolta dati ai fini della compilazione del modello comunicazione spesometro transfrontaliero. L’Agenzia delle Entrate ha affermato che quando le fatture sono emesse elettronicamente è possibile evitare la compilazione dell’esterometro; tuttavia, nella compilazione dell’esterometro, oltre alle operazioni significative ai fini Iva, dovrebbero essere prese in considerazione anche le operazioni fuori campo Iva, ancorché ai fini dell’imposta siano del tutto insignificanti. Si pensi, per esempio, all’acquisto di carburante o alle spese per alberghi, bar o ristoranti in un Paese Ue o extra-Ue che, in base a principi di territorialità, sono assoggettati a imposta nel Paese dove viene resa la prestazione o effettuata la cessione. Dal 2020 la trasmissione dell’esterometro deve avvenire trimestralmente, entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento.

 

 

 

Contribuente

Alfa S.r.l.

Trimestre di riferimento

3

Anno

2020

 

Soggettività

  1. Obbligato

 

  • Escluso
  • Contribuente minimo.
  • Contribuente forfettario.
  • ASD in regime L. 398/1991 con proventi conseguiti nel periodo d’imposta precedente non superiori ad € 65.000 nell’ambito dell’attività commerciale.
  • Agricoltori esonerati situati in zone montane.
  • Contribuenti soggetti all’invio dei dati fatture al Sistema Tessera Sanitaria (limitatamente al periodo di imposta 2019 e 2020 ed alle sole fatture soggette alla trasmissione con il Sistema TS).

Oggetto

Operazioni attive

Operazioni rese a soggetti non stabiliti in Italia.

Operazioni passive

Operazioni ricevute da soggetti non stabiliti in Italia.

Esclusioni

  • Importazioni, ovvero operazioni extra UE per le quali è stata emessa bolletta doganale.
  • Operazioni transfrontaliere per le quali è stata emessa, o ricevuta, fattura elettronica.
  • Operazioni già a conoscenza dell’Agenzia delle Entrate in quanto transitate in dichiarazione doganale o in Sdi.

Invio della

comunicazione

  • Servizio telematico Entratel da parte del contribuente.
  1. Servizio telematico Entratel da parte dell’intermediario abilitato.

Termini di invio

Comunicazioni 2020

  • La trasmissione avrà cadenza trimestrale e dovrà essere effettuata entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento:
  • alla data di emissione, per le fatture (attive);
  • alla data di ricezione, per le fatture (passive).

 

Contenuto comunicazione

Cedente/

prestatore

 - Cessionario/

Committente

Identificativo

fiscale1

Codice Paese

 

P. Iva

 

Codice fiscale

 

Altri dati2-3

Denominazione

 

Cognome

 

Nome

 

Sede (via, n. civico, Cap,
Comune, Provincia, Nazione)

 

Dati fattura

Dati generali

Tipo documento

  • TD01: Fattura
  • TD04: Nota di credito
  • TD05: Nota di debito
  • TD07: Fattura semplificata
  • TD08: Nota di credito semplificata
  • TD10: Fattura per acquisto intracomunitario beni
  • TD11: Fattura per acquisto intracomunitario servizi
  • TD12: Documento riepilogativo

Dati riepilogo

Data

 

Numero

 

Imponibile

 

Imposta

 

Natura

operazioni

  • N1: Escluse ex art. 15
  • N2: Non soggette
  • N3: Non imponibili
  • N4: Esenti
  • N5: Regime del margine/Iva non esposta in fattura
  • N6: Inversione contabile
  • N7: Iva assolta in altro Stato Ue
             

 

Note

  1. Nel caso di una fattura cointestata emessa nei confronti un cessionario/committente non soggetto passivo (B2C), la compilazione della sezione “Identificativi fiscali” andrà effettuata riportando i dati di uno solo dei soggetti.
  2. A seguito dell’introduzione delle semplificazioni previste dall’art. 1-ter D.L. 148/2017 non è più necessario indicare, per i soggetti cedente e prestatore, la denominazione (nome e cognome per le persone fisiche) e l’indirizzo della sede.
  3. Campi obbligatori da riportare solo se presenti in fattura:
  • stabile organizzazione: indirizzo, Cap, Comune, Nazione;
  • rappresentante fiscale: Paese, P. Iva.

 

 

 

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Adesione al servizio di consultazione

delle fatture elettroniche entro il 28.02.2021

L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione il servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici, nell’ambito del quale opera in qualità di responsabile del trattamento dei dati personali. Il servizio è accessibile previa adesione al servizio, da effettuarsi mediante apposita funzionalità resa disponibile nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate. Sia gli operatori Iva sia i consumatori finali (questi ultimi solo per le e-fatture ricevute) hanno tempo fino al 28.02.2021 per aderire al servizio e accedere così al proprio archivio di e-fatture trasmesse fin dal 1.01.2019. Gli operatori Iva effettuano l’adesione al servizio anche attraverso gli intermediari appositamente delegati al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici. In presenza di adesione effettuata da almeno una delle parti - cedente/prestatore o cessionario/committente - l’Agenzia delle Entrate memorizza i dati dei file delle fatture elettroniche. L’Agenzia delle Entrate ha prorogato al 28.02.2021 l’adesione al servizio di consultazione ed acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici.

 

Tavola

 

Lettera informativa da inviare ai clienti

 

 

 

STUDIO CAVALLARI DOTT. MASSIMO

………………………………………….

………………………………………….

 

 

 

 

 

 

 

Spett.le Cliente

………………………………………..…..

…………………………………………….

…………………………………………….

                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Oggetto: Opzione per la consultazione ed acquisizione delle fatture elettroniche.

 

L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 30.04.2018, ha previsto la possibilità per il contribuente di continuare a usufruire del servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici, attraverso l’adesione al servizio.

Dopo il 30.09.2020, se non sarà stata effettuata l’adesione al servizio, l’Agenzia delle Entrate provvederà, entro i successivi 60 giorni, alla cancellazione di tutte le fatture emesse e ricevute fino a quel momento e presenti nell’area riservata del sito “Fatture & corrispettivi”. Successivamente i file xml delle fatture saranno definitivamente cancellati, conservando solamente i DATI FATTURA (ovvero: data di emissione, numerazione, dati dell’emittente e del cessionario/committente, corrispettivo, aliquota iva e quindi tutte le informazioni previste dall’art. 21, c. 2 D.P.R. 633/1972, escludendo natura, qualità e quantità dei beni/servizi indicati) e i dati tecnici di trasmissione del file allo SDI.

 

L’adesione al servizio di consultazione può essere effettuata direttamente dal contribuente oppure, per i soggetti titolari di partita Iva, anche per il tramite di un intermediario (professionista) appositamente delegato.

L’opzione può essere esercitata:

  • entro il 28.02.2021, in tal caso saranno disponibili nella propria area riservata i file xml di tutte le fatture emesse e ricevute dai 1.01.2019 e fino al 31.12 del secondo anno successivo a quello di ricezione sul Sistema di Interscambio (SDI);
  • dopo il 28.02.2021, in tal caso saranno cancellati i file delle fatture elettroniche pregresse; le fatture emesse e ricevute dal quel momento in poi saranno consultabili.

Si ricorda che è sempre possibile, attraverso le funzioni previste nell’area riservata, esercitare il recesso dall’opzione. Questo comporterà l’interruzione del servizio di consultazione dei file fattura dal giorno seguente a quello in cui è resa disponibile l’attestazione di avvenuto recesso da parte del sistema SDI.

A tal fine lo Studio chiede di restituire al più presto il modello di manifestazione di volontà posto in calce alla presente, debitamente firmato.

 

Cogliamo l’occasione per porgere cordiali saluti.

 

…………………., lì ……………………..

 

Firma ………………………………………

 

*****

 

Il sottoscritto contribuente ......................................................, nato a .......................................... (......) il ................................ in qualità di ................................................................................................................., preso atto della comunicazione inoltratami relativa all’opzione per la consultazione ed acquisizione delle fatture elettroniche, come da provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 30.04.2018,

 

dichiara

 

  • di non voler effettuare l’opzione;
  • di voler effettuare l’opzione:
  • provvedendo personalmente

 

 

  • delegando l’intermediario

 

               

…………………., lì ……………………..

 

Il dichiarante …………………………………………

 

 

 

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Versamento imposta di bollo su fattura elettronica

 

Il D.M. 28.12.2018 ha disciplinato le modalità operative per l’assolvimento dell’imposta di “bollo virtuale” relativa alle fatture elettroniche. Il pagamento dell’imposta relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare è effettuato entro il giorno 20 del primo mese successivo. A tal fine, l’Agenzia delle Entrate renderà noto l’ammontare dell’imposta dovuta sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio, riportando l’informazione all’interno dell’area riservata del soggetto passivo Iva presente sul proprio sito. La L. 157/2019 prevede che il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche possa essere assolto con 2 versamenti semestrali, da effettuare rispettivamente entro il 16.06 ed entro il 16.12 di ciascun anno, qualora gli importi dovuti non superino il limite annuo di € 1.000,00. L’art. 26 del D.L. 8.04.2020, n. 23 (Decreto Liquidità) ha previsto una semplificazione a decorrere dall’anno 2020.

Il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche può essere effettuato:

  • per le fatture emesse nel 1° trimestre solare, se l’importo dovuto è inferiore a € 250, unitamente all’imposta dovuta per il 2° trimestre;
  • per le fatture emesse nei primi 2 trimestri solari, se l’importo complessivamente dovuto è inferiore a € 250, unitamente all’imposta dovuta per il 3° trimestre.

Pertanto, nei casi in cui l’importo dovuto sia non rilevante, tale misura rappresenta una semplificazione rispetto alle scadenze ordinarie di pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche, fissate al giorno 20 del mese successivo a ciascun trimestre. Restano ferme le ordinarie scadenze per i versamenti dell’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nel 3° e 4° trimestre solare dell’anno.

 

 

 

 

Ditta

 

Trimestre

 

 

 

 

 

  • Fatture emesse

N.

 

+

  • Fatture soggette ad Iva

N.

 

-

  • Potenziali fatture soggette a imposta di bollo

N.

 

=

  • Fatture esenti da imposta di bollo (tavola 1)

N.

 

-

  • Fatture soggette a imposta di bollo (tavola 2)

N.

 

=

  • Imposta di bollo dovuta

(A)

 

 

  • Imposta di bollo da servizio di calcolo Agenzia Entrate

(B)

 

 

 

 

 

Se (A) – (B) = 0

ð

Importo da versare confermato

Se (A) – (B) ¹ 0

ð

Procedere a verifica e integrazione

                 

 

PAGAMENTO

 

  • Una volta definito l’importo dovuto, è possibile procedere al pagamento.
  • Il portale dell’Agenzia delle Entrate propone 2 diverse modalità di pagamento.

 

 

 

 

 

Addebito

su conto

corrente

bancario

 

  • È necessario inserire l’IBAN, confermando che il conto è intestato al codice fiscale del cedente: sarà possibile inoltrare il pagamento (accedendo a una schermata riepilogativa) e confermare lo stesso, cliccando sull’apposito pulsante.
  • Il sistema procederà a effettuare i controlli sulla correttezza formale dell’IBAN e, una volta avuto esito positivo, sarà prodotta una prima ricevuta (provvisoria) a conferma dell’inoltro del pagamento.
  • Successivamente sarà prodotta una seconda ricevuta (definitiva), attestante l’avvenuto pagamento o l’esito negativo dello stesso.

 

 

 

 

 

F24 o F24

Enti pubblici

(cd. F24EP)

 

Stampando il modello F24 o F24EP precompilato, predisposto dall’Agenzia delle Entrate, è possibile procedere al versamento.

 

 

 

in_evidenza 

Ravvedimento per tardiva emissione fattura elettronica

È possibile accedere all’istituto del ravvedimento operoso al fine di ridurre le sanzioni quando la fattura elettronica è inviata in ritardo, o con errori, oppure quando è omesso l’invio.

Violazione

Sanzioni amministrative

Violazione registrazione o fatturazione senza conseguenze sul calcolo dell’Iva.

Da € 250 a € 2.000.

Violazione registrazione o fatturazione con conseguenze sul calcolo dell’Iva.

Dal 90% al 180% dell’imposta, con importo minimo di € 500.

Violazione registrazione o fatturazione di importi non imponibili, esenti, non soggetti a Iva o soggetti a reverse charge, senza conseguenze sul calcolo dell’Iva e delle imposte sui redditi.

Da € 250 a € 2.000.

Violazione registrazione o fatturazione di importi non imponibili, esenti non soggetti a Iva o soggetti a reverse charge con conseguenze sul calcolo dell’Iva e delle imposte sui redditi.

Dal 5% al 10% dei corrispettivi, con un minimo di € 500.

Violazioni formali1.

Nessuna sanzione applicabile.

Nota1

Violazioni che non arrecano pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta e sul versamento del tributo.

 

 

 

Ravvedimento operoso

Termine

1/10 del minimo: ravvedimento breve.

  • Entro 30 giorni dalla data della commissione.
  • Se la regolarizzazione avviene entro i 14 giorni successivi alla scadenza del termine per il versamento, la sanzione ridotta a 1/10 è ulteriormente ridotta a 1/15 per ogni giorno di ritardo.

1/9 del minimo: ravvedimento intermedio.

Entro 90 giorni dall’omissione o dall’errore.

1/8 del minimo: ravvedimento lungo.

Entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione.

1/7 del minimo: ravvedimento ultrannuale.

Entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione.

1/6 del minimo: ravvedimento lunghissimo.

Oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione (entro il termine per l’accertamento).

     

in_evidenza 

Pec obbligatoria per imprese

Il decreto Semplificazioni ha posto sotto i riflettori l’obbligo della posta elettronica certificata, da iscrivere nel Registro delle Imprese introdotto per le società nel 2008 e, per le imprese individuali, nel 2012. A distanza di anni, il sistema si è dimostrato non attuato, tanto che il decreto ha puntato alla definizione di un nuovo sistema, dove il domicilio digitale/Pec è prerequisito necessario per svolgere l’attività di impresa ed essere regolarmente iscritti nel Registro delle Imprese delle Camere di Commercio.

 

DOMICILIO

DIGITALE

 

  • Nel Registro delle Imprese si applica il concetto di «domicilio digitale», più ampio rispetto alla Pec in quanto comprende i servizi elettronici recapito certificato qualificato (Sercq).
  • In attesa della normativa tecnica di attuazione a livello comunitario per tali servizi per ora è disponibile la Pec.

 

 

 

SANZIONI

 

Si applica la sanzione prevista dall’art. 2630 C.C., in misura raddoppiata (da € 206,00 a € 2.064,00), alle imprese, diverse da quelle di nuova costituzione, che non hanno indicato il proprio domicilio digitale o il cui domicilio digitale è stato cancellato dal Registro delle Imprese e in misura triplicata rispetto a quelle previste dall’art. 2194 C.C. per le imprese individuali (da € 30,00 a € 1.548,00).

 

 

 

  • Nel caso in cui il domicilio digitale diventi inattivo, il conservatore del Registro delle Imprese chiede alla società di provvedere all’indicazione di un nuovo domicilio digitale entro il termine di 30 giorni.
  • Decorsi 30 giorni dalla richiesta, perdurando l’inattività e in assenza di opposizione da parte della stessa società, il Conservatore procede alla cancellazione dell’indirizzo dal Registro delle Imprese, all’applicazione della sanzione e all’assegnazione d’ufficio di un nuovo domicilio digitale.

 

 

 

TERMINI

 

Le imprese che non hanno nel Registro delle Imprese un domicilio digitale regolarmente attivo e funzionante dovranno provvedervi entro il 1.10.2020.

 

 

 

PRATICA “SEMPLICE”

 

  • Le Camere di Commercio hanno azzerato la burocrazia per la trasmissione del proprio domicilio digitale tramite il nuovo servizio semplificato, che consente di comunicare il proprio indirizzo di Pec al Registro delle Imprese senza pagamento di oneri, bolli o diritti.
  • Il servizio è accessibile, via web, con l’utilizzo della firma digitale del legale rappresentante dell’impresa all’indirizzo ipecregistroimprese.infocamere.it.

 

 

 

ASSEGNAZIONE

D’UFFICIO

DELL’INDIRIZZO

 

  • Ai soggetti che non adempiono all’obbligo di dotarsi di Pec e di comunicarla al Registro delle Imprese si applica la sanzione amministrativa e l’assegnazione d’ufficio da Conservatore del Registro presso la Camera di commercio di un domicilio digitale.
  • Il domicilio digitale sarà reso disponibile tramite il Cassetto digitale dell’imprenditore erogato dalle Camere di commercio all’indirizzo impresa.italia.it (anche tramite cellulare) ma per la sola ricezione dei documenti.
  • Le credenziali di accesso al cassetto saranno Spid (gratuito) o Cns/Token Wireless e a breve la carta d’identità elettronica Cie 3.0.

 

 

 

A tale indirizzo saranno recapitati tutti gli atti ufficiali e i documenti provenienti da pubbliche amministrazioni e da privati.

 

Principali adempimenti mese di ottobre 2020

 

Scad. 2020

 

Tributo Contributo

 

1BDescrizione

 

Sabato

10 ottobre

 

Imposte

dirette

 

Mod. 730 - Il contribuente comunica al sostituto d’imposta di non voler effettuare il 2° o unico acconto dell’Irpef o di volerlo effettuare in misura inferiore rispetto a quello indicato nel mod. 730-3.

 

Inps

 

Lavoratori domestici - Termine di versamento dei contributi previdenziali/assistenziali a cadenza trimestrale relativi ai lavoratori domestici.

 

Previdenza

 

Fondo Mario Negri - Fondo A. Pastore (ex Fondo Previr) - Fondo Mario Besusso - Versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali ai fondi di diritto privato dei dirigenti delle aziende commerciali relativi al 3° trimestre 2020.

 

Giovedì

15

ottobre

 

Iva

 

Registrazione - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo.

 

 

Registrazione - Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta, per effetto dell’equiparazione tra scontrino e ricevuta, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate, con unica registrazione, nel registro dei corrispettivi entro oggi.

 

 

Fattura cumulativa - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un’unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all’effettuazione delle operazioni.

 

 

Operazioni con l’estero - Entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione deve essere emessa: la fattura relativa alle cessioni intracomunitarie non imponibili; la fattura relativa alle prestazioni di servizi “generiche” rese a soggetti passivi non stabiliti in Italia; l’autofattura relativa alle prestazioni di servizi “generiche” ricevute da soggetto passivo stabilito al di fuori dell’UE. Per gli acquisti intracomunitari, in caso di mancato ricevimento della relativa fattura entro il 2° mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, il cessionario deve emettere l’autofattura entro il giorno 15 del 3° mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. In caso di fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale, il cessionario deve emettere l’autofattura entro il giorno 15 del mese successivo alla registrazione della fattura originaria (L. 228/2012).

 

Associazioni

sportive

dilettantistiche

 

Registrazioni - Le associazioni sportive dilettantistiche che fruiscono dell’opzione di cui all’art. 1 L. 398/1991 devono effettuare l’annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell’esercizio dell’attività commerciale, con riferimento al mese precedente.

 

Superbonus 110%

 

Opzione - Dal 15.10.2020 può essere inviata all’Agenzia delle Entrate la comunicazione dell’opzione relativa al Superbonus 110% (provv. Ag. Entrate 8.08.2020, n. 283847).

 

Riscossione

coattiva

 

Sospensione - è sospeso fino al 15.10.2020 l’obbligo per gli enti e le società a prevalente partecipazione pubblica di effettuare verifiche presso l’Agenzia delle Entrate-Riscossione prima di procedere a pagamenti di importo superiore a € 5.000 nel caso in cui il creditore risulti moroso. Sono sospese fino al 15.10.2020 le attività di riscossione e le misure cautelari nonché gli obblighi derivanti da pignoramenti presso terzi di salari, stipendi e pensioni (art. 99 D.L. 104/2020).

 

Lavoro agile

 

Periodo agevolato - Termina il 15.10.2020, salvo proroga del periodo di emergenza, la possibilità per le aziende del settore privato di utilizzare lo smart working in modalità semplificata.

 

Assemblee

societarie

 

Svolgimento semplificato - Alle assemblee delle società per azioni, delle società in accomandita per azioni, delle società a responsabilità limitata, delle società cooperative e delle mutue assicuratrici convocate entro il 15.10.2020 continuano ad applicarsi le disposizioni dell’art. 106, cc. da 2 a 6 D.L. 18/2020 (art. 71 D.L. 104/2020).

 

Venerdì

16

ottobre

 

Imposte

dirette

 

Versamento ritenute - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni, su altri redditi di capitale e in relazione ad appalti e subappalti. Entro tale termine deve essere effettuato anche il versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d’imposta se di importo pari o superiore a € 500,00 (art. 1, c. 36 L. 232/2016), nonché il versamento delle ritenute operate in relazione alle locazioni brevi (artt. 4, cc. 1/5-bis e 6 D.L. 50/2017).

 

 

Redditi 2019 - I contribuenti titolari di partita Iva che hanno scelto di rateizzare le imposte e i contributi dovuti, devono versare entro oggi la relativa rata, con gli interessi.

 

 

Dividendi - Termine di versamento, mediante modello F24, delle ritenute sui dividendi corrisposti nel trimestre solare precedente e deliberati dal 1.07.1998, nonché delle ritenute sui dividendi in natura versate dai soci nello stesso periodo.

 

Scad. 2020

 

Tributo Contributo

 

1BDescrizione

 

Venerdì

16

ottobre

(segue)

 

Iva

 

Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l’eventuale imposta a debito.

 

 

Contabilità presso terzi - Termine ultimo di cui si possono avvalere i contribuenti mensili, che affidano a terzi la tenuta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d’imposta relativi al mese di settembre 2020, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di agosto 2020.

 

 

Versamento - Termine di versamento della rata dell’Iva relativa all’anno d’imposta 2019 derivante dalla dichiarazione annuale con gli interessi.

 

Imposta sugli

intrattenimenti

 

Versamento - Versamento dell’imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente.

 

Imposta sulle

transazioni

finanziarie

 

Versamento - Termine di versamento dell’imposta sulle transazioni finanziarie dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari poste in essere nel mese precedente (Tobin Tax).

 

Inps

 

Contributi previdenziali ed assistenziali - Versamento dei contributi relativi al mese precedente, compresa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante il Mod. F24.

 

 

Contributi Gestione Separata - Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente.

 

 

Gestione ex-Enpals - Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono provvedere al versamento, mediante modello F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente.

 

Sospensioni

Covid-19

 

Versamento - Termine di versamento della 2ª rata dei versamenti relativi a ritenute, Iva, contributi previdenziali e assistenziali, premi Inail, avvisi bonari, somme dovute a seguito di adesioni, conciliazioni o mediazioni sospesi a causa dell’emergenza Coronavirus.

 

Ragionieri

commercialisti

 

Contributi previdenziali - Termine di versamento della 6ª rata pari al 20% dei contributi minimi e di maternità 2020.

 

Martedì

20 ottobre

 

Iva

 

Operatori commerciali extracomunitari - Gli operatori commerciali extracomunitari identificati in Italia ai fini Iva, che effettuano prestazioni di servizi tramite mezzi elettronici, devono trasmettere in via telematica, mediante il portale MosS, la dichiarazione relativa alle operazioni effettuate nel trimestre precedente e, contestualmente, effettuare il versamento dell’Iva dovuta. L’obbligo sussiste anche in caso di mancanza di operazioni.

 

Imposta

di bollo

 

Fattura elettronica - Termine di versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche relative al 3° trimestre 2020 ovvero al 1°, 2° e 3° trimestre se l’importo complessivo dovuto è inferiore a € 250.

 

Conai

 

Denuncia - Termine di presentazione al Conai della denuncia riferita al mese o trimestre precedente.

 

Domenica1

25 ottobre

 

Imposte

dirette

 

Mod. 730 - Il contribuente può presentare al Caf o al professionista abilitato la dichiarazione 730 integrativa.

 

Iva

 

Elenchi Intrastat - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente. Entro lo stesso termine devono essere presentati anche gli elenchi relativi alle cessioni intracomunitarie del trimestre precedente.

 

Venerdì

30 ottobre

 

Imposte

dirette

 

Mod. Redditi - Per quanto riguarda la moratoria sulle sanzioni per i ritardati pagamenti delle liquidazioni delle imposte in scadenza il 20.08, il Governo si è impegnato a sostenere, nell’interlocuzione con il Parlamento, un emendamento al D.L. 104/2020 che preveda, per i contribuenti che hanno registrato nel primo semestre del 2020 una riduzione del fatturato di almeno il 33%, la possibilità di effettuare il pagamento entro venerdì 30.10 con la sola maggiorazione dello 0,8% (comunicato stampa Mef 10.09.2020, n. 208).

 

Imposta

di registro

 

Contratti di locazione - Termine ultimo per versare l’imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi ed alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca.

 

Sabato

31

ottobre

 

Imposte

dirette

 

Mod. 770 - Termine di trasmissione telematica, diretta o mediante intermediari, della dichiarazione dei sostituti d’imposta.

 

 

Certificazione Unica - Termine di invio della certificazione unica per gli importi corrisposti nel 2019 contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata.

 

 

Mod. Redditi 2020 - I soggetti non titolari di partita Iva, che hanno scelto di rateizzare le imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi devono effettuare i relativi versamenti.

Scad. 2020

 

Tributo Contributo

 

1BDescrizione

 

Sabato

31

ottobre

(segue)

 

Iva

 

Fattura differita - Emissione e annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente.

 

 

Registrazione, fatturazione - Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni svolte nel mese.

 

 

Enti non commerciali - Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte.

 

 

Rimborsi - Termine ultimo per la presentazione, in via telematica, all’Ufficio competente, della domanda di rimborso, o di utilizzo in compensazione, dell’imposta a credito relativa al 3° trimestre 2020, da parte dei soggetti di cui all’art. 38-bis, c. 2 D.P.R. 26.10.1972, n. 633.

 

 

Esterometro - Termine di presentazione telematica della comunicazione contenente i dati delle operazioni transfrontaliere rese o ricevute, riferite al trimestre precedente.

 

Inps

 

Flusso UniEmens - Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente.

 

Libro unico

del lavoro

 

Adempimento - Termine entro il quale effettuare le scritturazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro con riferimento al mese precedente.

 

Dottori

commercialisti

 

Contributi - Fino al 31.10.2020 è sospeso il termine di versamento della 2ª, 3ª e 4ª delle eccedenze 2019 per coloro che hanno scelto la rateazione in fase di adesione al servizio PCE 2019. è sospeso fino al 31.10.2020 anche il termine di pagamento della 1ª rata dei contributi minimi 2020, così come il termine del contributo fisso per i pre-iscritti alla Cassa 2020.

 

Agenti

 

Adempimenti - Termine ultimo per la consegna all’agente, da parte del preponente, dell’estratto conto delle provvigioni dovute relative al trimestre precedente. Entro lo stesso termine le provvigioni liquidate devono essere pagate all’agente.

 

Auto-trasportatori

 

Rimborso accise - Termine entro il quale le imprese di autotrasporto devono presentare la richiesta di rimborso delle accise sui consumi di gasolio effettuati nel 3° trimestre 2020.

 

Vendita

di beni

on line

 

Comunicazione - Termine di invio della comunicazione relativa alle vendite di beni on line effettuate nel trimestre precedente da parte di coloro che gestendo un’interfaccia elettronica ovvero mercati virtuali, piattaforme digitali, portali, ecc. facilitano le vendite a distanza, on line (provv. Ag. Entrate 31.07.2019).

 

Tasse

automobili-stiche

 

Veicoli in locazione - Per i veicoli concessi in locazione a lungo termine senza conducente, le somme dovute a titolo di tassa automobilistica in scadenza nei primi 9 mesi dell’anno 2020 sono versate entro il 31.10.2020 (anziché 31.07.2020), senza l’applicazione di sanzioni e interessi (art. 107 D.L. 104/2020).

 

Dogana

 

Prove di origine - Fino al 31.10.2020 è in vigore il sistema di rilascio dei certificati previdimati attestanti l’origine preferenziale delle merci (circ. Ag. Dogane 21/2020).

 

Enti

non profit

 

Bilancio - Entro il 31.10.2020 ETS, associazioni e fondazioni approvano il bilancio/rendiconto 2019 anche in deroga alle disposizioni di legge, regolamento o statuto (art. 35 D.L. 18/2020).

 

 

Statuto - Termine di adeguamento degli statuti di Onlus, Odv e Aps al Codice del Terzo settore, con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria (art. 35 D.L. 18/2020).

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