Agevolazioni e Novità Fiscali

Gli approfondimenti del Dottor Cavallari sulle agevolazioni e novità fiscali

 

Notiziario Fiscale di Dicembre 2020 Bonus Ristori bis e accesso al credito agevolato

DICEMBRE 2020 SOMMARIO

 

 

 

 

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  1. In evidenza    

Pag. 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Decreto “Ristori bis”

Pag. 2

  1. Saldo Imu 2020

Pag. 3

  1. Calcolo acconto Iva

Pag. 5

  1. Credito d’imposta su locazioni per riduzione 50% del fatturato

Pag. 6

  1. Numerazione e bollatura dei libri contabili

Pag. 7

 

  1. Contabilità di magazzino

Pag. 8

 

  1. Convalida annuale del numero meccanografico

Pag. 9

 

  1. Contributi versati alla previdenza complementare e non dedotti

Pag. 10

 

  1. Nuovo contributo a fondo perduto nel decreto Ristori-bis

Pag. 11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Principali adempimenti mese di dicembre 2020

Pag. 12

 

In evidenza

PROROGA

ACCONTO

NOVEMBRE

 

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  • Il termine per il versamento della seconda o unica rata d'acconto delle imposte sui redditi e dell'Irap dovuta dagli operatori economici sarà prorogato dal 30.11 al 10.12.2020 con una norma nel decreto legge cosiddetto “Ristori Quater”, in corso di adozione.
  • Inoltre, sarà prevista una più ampia proroga per le imprese non interessate dagli ISA, ovunque localizzate, che hanno conseguito nel periodo d’imposta precedente a quello in corso ricavi o compensi non superiori a € 50 milioni e che, nel primo semestre 2020, hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% rispetto al primo semestre 2019. Per queste imprese il termine per il versamento della seconda o unica rata d'acconto delle imposte sui redditi e dell'Irap sarà prorogato al 30.04.2021.
  • Analoga proroga al 30.04.2021 sarà prevista, a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, per i soggetti non interessati dagli ISA che operano nei settori economici individuati nei due allegati al decreto-legge “Ristori bis” e che hanno domicilio fiscale o sede operativa nelle zone rosse, nonché per i soggetti che gestiscono ristoranti nelle zone arancioni.
  • I versamenti sospesi dovranno essere effettuati in un’unica soluzione entro il 30.04.2021.
  • Per i soggetti che applicano gli ISA e che si trovano nelle condizioni richieste, resta ferma la proroga al 30.04.2021 già prevista dall’art. 98 D.L. 14.08.2020, n. 104, e dall’art. 6 del decreto-legge “Ristori bis”.
  • Il decreto legge in arrivo prorogherà anche il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi e della dichiarazione Irap, che sarà fissato al 10.12, assicurando in tal modo 10 giorni in più ai contribuenti e agli intermediari.

Decreto “Ristori bis”

Il decreto Ristori-bis introduce ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Il testo interviene con un ulteriore stanziamento di risorse, destinato al ristoro delle attività economiche interessate, direttamente o indirettamente, dalle restrizioni disposte a tutela della salute, al sostegno dei lavoratori in esse impiegati, nonché con ulteriori misure connesse all’emergenza in corso. Di seguito le principali misure introdotte.

Contributi

a fondo perduto

  • È previsto un ampliamento delle categorie di attività beneficiarie del contributo a fondo perduto previsto dal D.L. 28.10.2020, n. 137 (cd. “Ristori”).
  • Per alcuni operatori già beneficiari del contributo che registrano ulteriori restrizioni delle loro attività alla luce delle nuove misure restrittive nelle zone arancioni e rosse, il contributo è aumentato di un ulteriore 50%.
  • È previsto un nuovo contributo a fondo perduto per specifiche imprese che operano nelle Regioni caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità. Il decreto Ristori-ter ha successivamente ampliato la tabella  dei  codici  ATECO  cui  è destinato il  nuovo  contributo  a  fondo  perduto,  aggiungendo l’attività  di  commercio  al  dettaglio  di  calzature  e  accessori(47.72.10),  con  la  relativa  percentuale  di  calcolo  del  contributo (200%),  oltre  al  rifinanziamento  del  Fondo  con nuove risorse.
  • Il contributo sarà erogato seguendo la stessa procedura già utilizzata dall’Agenzia delle Entrate in relazione ai contributi previsti dal “decreto Rilancio” (D.L. 19.05.2020, n. 34) e per quelli introdotti con il precedente “decreto Ristori”.
  • L’importo del beneficio varierà in funzione del settore di attività dell’esercizio.

Istituzione

fondo per nuovi

contributi

È istituito un fondo, per compensare le attività delle Regioni che potrebbero essere interessate da future misure restrittive, per erogare futuri contributi in modo automatico.

Contributi per

attività con sede nei

centri commerciali

e per industrie

alimentari

È prevista la costituzione di un fondo per ristorare con un contributo a fondo perduto le perdite subite dalle attività economiche che hanno sede nei centri commerciali e per le industrie alimentari.

Credito d’imposta

sugli affitti

commerciali

Per le imprese che svolgono le attività che danno titolo al riconoscimento del nuovo contributo a fondo perduto e operano nelle aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate ai sensi dell’ultimo D.P.C.M., è esteso quanto previsto dal primo “decreto Ristori”, mediante un credito d’imposta cedibile al proprietario dell’immobile locato pari al 60% dell’affitto per ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre.

Sospensione

dei versamenti

Per i soggetti che esercitano attività economiche sospese è prevista la sospensione delle ritenute alla fonte e dei pagamenti Iva per il mese di novembre.

Cancellazione

2ª rata IMU

È prevista la cancellazione della 2ª rata dell’IMU per le imprese che svolgono le attività che danno titolo al riconoscimento del nuovo contributo a fondo perduto e operano nelle Regioni caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate ai sensi dall’ultimo D.P.C.M., a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività.

Sospensione

dei contributi

previdenziali

  • Per le attività previste dal “decreto Ristori” che operano nelle zone gialle vengono sospesi i contributi previdenziali e assistenziali per il mese di novembre.
  • Per quelle delle zone arancioni e rosse la sospensione è riconosciuta per i mesi di novembre e dicembre.

Rinvio 2° acconto Ires e Irap per

soggetti a cui si

applicano gli Isa

Nei confronti dei soggetti che esercitano talune attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che operano nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, è disposta la proroga al 30.04.2021 del pagamento della seconda o unica rata dell’acconto di Ires e Irap.

Bonus baby sitter

e congedo

straordinario

Nelle regioni rosse nelle quali è prevista la sospensione delle attività scolastiche nelle seconde e terze classi delle scuole secondarie di 1° grado viene previsto un bonus baby sitter da € 1.000 e, nel caso in cui la prestazione di lavoro non possa essere resa in modalità agile, il congedo straordinario con il riconoscimento di un’indennità pari al 50% della retribuzione mensile per i genitori lavoratori dipendenti.

Sostegno

al Terzo Settore

Con un fondo straordinario è previsto un sostegno in favore dei soggetti attivi nel Terzo Settore, organizzazioni di volontariato, associazione di promozione sociale e organizzazioni non lucrative di utilità sociale, che non rientrano fra i beneficiari del contributo a fondo perduto.

Sostegno alla filiera

agricola, pesca

e acquacoltura

È prevista la totale decontribuzione anche per il mese di dicembre per le imprese interessate dal primo “decreto Ristori”, attive nei settori della filiera agricola, della pesca e dell’acquacoltura.

Potenziamento del

sistema sanitario

Previsto l’arruolamento a tempo determinato di 100 fra medici e infermieri militari e la conferma fino al 31.12.2020 di 300 fra medici e infermieri a potenziamento dell’INAIL.

Giustizia

Previste misure urgenti per la decisione dei giudizi penali di appello e per la sospensione dei termini utili ai fini del computo della prescrizione, nonché dei termini di custodia cautelare nei procedimenti penali nel periodo dell’emergenza epidemiologica.

Trasporto

pubblico locale

La dotazione del fondo per il trasporto pubblico locale è incrementata di € 300 milioni per il 2021, 100 dei quali possono essere utilizzati anche per servizi aggiuntivi destinati anche agli studenti.

Pubblicazione

risultati del

monitoraggio dei dati epidemiologici

Sono rafforzati gli obblighi di pubblicità e trasparenza in relazione al monitoraggio e all’elaborazione dei dati epidemiologici rilevanti per la classificazione delle aree del paese destinatarie delle varie misure di contenimento, già individuate, fra quelle previste dalla normativa primaria, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3.11.2020.

 

Saldo Imu 2020

Entro il 16.12.2020 deve essere versata la 2ª rata dell’Imu dovuta per l’anno 2020, salvi i casi di esonero disposti per l’emergenza Covid-19.

 

Determinazione

dell’Imu

=

Base imponibile x aliquota

(tenendo conto dell’eventuale detrazione)

x

Mesi di possesso

(per almeno 15 giorni)

x

Percentuale

di possesso

 

Tavola riepilogativa

 

Sintesi dell’adempimento

 

Adempimento

Scadenza

Caratteristiche

Modalità

di versamento

Profili

sanzionatori

Versamento

1ª rata

Imu 2020

16.06.2020

  • La 1ª rata deve essere pagata applicando le aliquote e le detrazioni stabilite dai singoli Comuni nei 12 mesi dell’anno precedente.
  • Per il solo 2020 la 1ª rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di Imu e Tasi per l’anno 2019.

 

  • Qualora il Comune abbia già deliberato le aliquote Imu per il 2020 il contribuente potrà far riferimento alle delibere relative al 2020 anche per il pagamento della 1ª rata 2020.
  • Risulta, comunque, possibile effettuare il versamento per tutto l’anno (1ª e 2ª rata 2020) in un’unica soluzione entro il 16.06.2020, tenendo presente comunque che il Comune potrà intervenire sulle proprie delibere 2020, entro il 28.10.2020.

Il versamento si effettuato utilizzando il modello F24 ovvero il bollettino di conto corrente postale, nonché attraverso la piattaforma PagoPA.

In caso di omesso o errato versamento dell’Imu è applicabile la sanzione pari al 30% dell’impo-sta, con possibilità, di ravvedimento operoso.

Versamento

2ª rata

Imu 2020

16.12.2020

La 2ª rata 2020 (a saldo della prima) deve essere pagata prendendo a riferimento le aliquote nonché detrazioni approvate dai singoli Comuni per l’anno 2020, a condizione che le delibere di approvazione delle aliquote e detrazioni dei Comuni siano pubblicate nel sito Internet, entro il 28.10.2020.

 

Nei casi in cui il Comune non provveda, la 2ª rata a conguaglio della 1ª dovrà essere versata prendendo a riferimento quanto versato nel 2019.

 

ESONERO

VERSAMENTO

2ª RATA

IMU 2020

 

Nuovi

esoneri

2ª rata Imu

 

  • Per l’anno 2020 non è dovuta la 2ª rata Imu per gli immobili e relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici ATECO riportati nell’Allegato 2 D.L. 149/2020, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
  • Gli immobili per i quali è prevista l’esenzione devono essere ubicati nei Comuni delle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con ordinanze del Ministro della Salute adottate (Zone rosse).

 

 

 

 

 

Precedenti

esoneri

 

  • L’art. 78 D.L. 104/2020 ha stabilito che, per l’anno 2020, non è dovuta la 2ª rata Imu relativa a:
  1. immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
  2. immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
  3. immobili rientranti nella categoria catastale D, in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
  4. immobili rientranti nella categoria catastale D/3, destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate (per questi immobili l’esenzione si applica anche per gli anni 2021 e 2022);
  5. immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

L’esenzione dal versamento dell’Imu si applica anche alla 1ª rata per gli immobili di cui alle precedenti lett. a), b) e c) per effetto dell’art. 177 D.L. 34/2020.

 

 

 

 

 

  • L’art. 9 D.L. 137/2020 ha abolito il versamento della 2ª rata Imu 2020 per gli immobili e le relative pertinenze in cui si svolgono le attività imprenditoriali interessate dalla sospensione disposta con il D.P.C.M. 24.10.2020 in ragione dell’aggravarsi dell’emergenza sanitaria.
  • In tale fattispecie rientrano i settori della ricettività alberghiera, della ristorazione e della somministrazione di cibi e bevande, del turismo, dello sport e dello spettacolo, della cultura e dell’organizzazione di fiere e altri eventi, come indicati dalla Tabella 1 allegata al provvedimento, come sostituita dall’Allegato 1 D.L. 149/2020.

 

Anche in tale fattispecie, l’agevolazione è applicabile sempre che il proprietario sia gestore delle attività esercitate negli immobili medesimi.

Saldo Imu 2020 (segue)

ALIQUOTE

 

Aliquota base

Autonomia dei Comuni

 

Ordinaria

0,76%

+/-

0,30%

 

Abitazione principale (se tassabile)

0,40%

+/-

0,20%

 

Maggiorazione

ex Tasi

Dal 2020 i Comuni possono deliberare un aumento dell’aliquota massima Imu nella misura aggiuntiva massimo dello 0,08%, in sostituzione della maggiorazione dei servizi indivisibili (Tasi), nella stessa misura applicata per l’anno 2015 e confermata fino all’anno 2019 (art. 108 D.L. 104/2020).

             

Esempio

 

Calcolo Imu per abitazione a disposizione (per anno intero)

 

 

 

Dati

Abitazione tenuta a disposizione posseduta al 100% per l’intero anno da un solo proprietario.

  • Rendita catastale dell’abitazione = € 750,00
  • Rendita catastale rivalutata del 5% = € 787,50
  • Moltiplicatore = 160
  • Aliquota 2019 = 1,00%
  • Aliquota 2020 = 1,06%

 

 

 

 

 

Calcoli

  • Base imponibile: € 787,50 x 160 (coefficiente)

126.000,00

x

  • Aliquota 2019

 

1,00%

x

  • Percentuale di possesso

 

100/100

x

  • Mesi di possesso

 

12/12

=

  • Imu annua

1.260,00

 

 

 

 

 

 

Acconto

Entro il

16.06.2020

Imu dovuta acconto (€ 1.260,00 x 50%) = € 630,00 (arrotondato)

630,00

 

 

 

 

 

 

Saldo

Entro il

16.12.2020

  • Base imponibile: € 787,50 x 160

126.000,00

x

  • Aliquota 2020 deliberata dal Comune

 

1,06%

=

  • Imu annua

1.335,60

-

  • Imu versata in acconto

630,00

=

  • Imu dovuta a saldo

705,60

 

  • Imu da versare (arrotondata)

706,00

 

           

 

 

 

in_evidenza

Calcolo acconto Iva

Si propone una tavola per il calcolo dell’acconto Iva, mediante il metodo storico, previsionale e alternativo, da versare entro il 27.12 di ogni anno, mediante F24 con i codici tributo:

  • 6013 per i contribuenti mensili;
  • 6035 per i contribuenti trimestrali.

Si sottolinea che, nel caso di utilizzo del metodo previsionale, si deve stimare l’importo delle fatture da emettere e da ricevere entro fine anno con sufficienti margini di sicurezza, per non incorrere nella sanzione amministrativa prevista in caso di insufficiente versamento dell’acconto (30% dell’importo non versato).

ANNO

2020

Ditta

Alfa S.r.l.

Metodo di

calcolo

Acconto Iva

Contribuenti mensili

Contribuenti trimestrali

Metodo

storico

 

 

 

 

 

 

 

 

Versamento Iva per il mese

di dicembre dell’anno precedente

5.500,00

+

Versamento Iva a saldo o per il

4° trimestre dell’anno precedente

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

Acconto Iva versato lo scorso anno

4.150,00

=

Acconto Iva versato lo scorso anno

 

=

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale

9.650,00

x

Totale

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

Percentuale di acconto

 

88%

=

Percentuale di acconto

 

88%

=

 

 

 

 

 

 

 

 

Acconto dovuto

8.492,00

 

Acconto dovuto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metodo

previsionale

 

 

 

 

 

 

 

 

Versamento Iva previsto in sede

di liquidazione per il mese di

dicembre dell’anno scorso

 

x

Versamento Iva previsto in sede

di liquidazione per il saldo o il 4°

trimestre dell’anno in corso

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

Percentuale di acconto

 

88%

=

Percentuale di acconto

 

88%

=

 

 

 

 

 

 

 

 

Acconto dovuto

 

 

Acconto dovuto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metodo

alternativo

Operazioni

effettuate

 

 

 

 

 

 

 

 

Liquidazione straordinaria al 20.12

dell’anno in corso (Iva su vendite - Iva su acquisti  ± credito/debito
liquidazione precedente)

 

x

Liquidazione straordinaria al 20.12

dell’anno in corso (Iva su vendite - Iva su acquisti  ± credito/debito
liquidazione precedente)

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

Percentuale di acconto

 

100%

=

Percentuale di acconto

 

100%

=

 

 

 

 

 

 

 

 

Acconto dovuto

 

 

Acconto dovuto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contribuenti mensili con contabilità

presso terzi

 

 

 

 

 

Versamento Iva per il mese di

dicembre dell’anno in corso

(su movimenti di novembre)

 

x

 

 

 

 

Percentuale di acconto

 

66%

=

 

 

 

 

Acconto dovuto

 

 

 

 

 

 

                   

Importo

minimo

L’acconto Iva non è dovuto se risulta inferiore a € 103,29.

Scomputo

dell’acconto

  • L’importo versato a titolo di acconto deve essere scomputato dalla:
  • liquidazione relativa al mese di dicembre, per i contribuenti mensili;
  • liquidazione relativa al 4° trimestre, per i contribuenti trimestrali “speciali”;
  • dichiarazione annuale, per i contribuenti trimestrali “per opzione”.
 

Credito d’imposta su locazioni

per riduzione 50% del fatturato

Ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data del 19.05.2020, spetta un credito d’imposta nella misura del 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo. Per le imprese operanti nei settori interessati dalle chiusure imposte dalla nuova emergenza epidemiologica (di cui all’all. 1 D.L. 28.10.2020, n. 137, sostituito dall’all. 1 D.L. 149/2020) il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda è esteso anche ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, dovendo, comunque, continuare ad essere soddisfatta la condizione di calo del fatturato del singolo mese di almeno il 50% (salvo eccezioni). La medesima estensione è stata disposta ad altri settori delle zone rosse dal D.L. 149/2020.

 

SOGGETTI

 

Esercenti attività d’impresa, arte o professione (inclusi i soggetti in regime forfetario, nonché imprenditori e imprese agricole, anche ove determinino il reddito su base catastale).

 

 

 

 

 

Il credito d’imposta spetta anche agli enti non commerciali1, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività istituzionale.

 

 

 

OGGETTO

 

Canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo.

 

 

 

CONDIZIONE

 

  • Ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro3 nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto.
  • Per i soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare, occorre fare riferimento al periodo d’imposta precedente a quello in corso al 19.05.2019.

 

Esempio

Un soggetto con periodo d’imposta 1.06.2019-31.05.2020 dovrà considerare come soglia dei ricavi o compensi non superiori a € 5 milioni, relativi al periodo precedente a quello in corso al 19.05.2019, quelli relativi all’esercizio 1.06.2018-31.05.2019.

 

 

 

IMPRESE

TURISTICHE

 

Il credito di imposta spetta alle strutture alberghiere, termali, alle agenzie di viaggio e turismo e ai tour operator, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente.

 

 

 

DIMINUZIONE

DEL FATTURATO

 

  • Ai soggetti locatari esercenti attività economica il credito d’imposta spetta a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente.
  • La verifica, quindi, deve essere eseguita per ogni mensilità2.

 

 

 

AGEVOLAZIONE

 

Credito

d’imposta

60% (20%)3

 

  • Il credito d’imposta è pari al 60% dell’ammontare mensile del canone.
  • Il credito d’imposta è commisurato all’importo versato nel periodo d’imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno e per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio(4-5).

 

 

 

 

 

Credito

d’imposta

30% (10%)3

 

Il credito d’imposta, in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo, spetta nella misura del 30% dei relativi canoni.

 

 

 

 

 

Credito

d’imposta

50%

 

Per le strutture turistico-ricettive, il credito d’imposta relativo all’affitto d’azienda è determinato nella misura del 50%. Qualora in relazione alla medesima struttura turistico-ricettiva siano stipulati 2 contratti distinti, uno relativo alla locazione dell’immobile e uno relativo all’affitto d’azienda, il credito d’imposta spetta per entrambi i contratti.  Per le imprese turistico-ricettive, il credito d’imposta spetta fino al 31.12.2020.

             

Note

  1. L’eventuale svolgimento di attività commerciale in maniera non prevalente rispetto a quella istituzionale non pregiudica la fruizione del credito d’imposta anche in relazione a quest’ultima attività (Circ. Ag. Entrate 14/E/2020).
  2. Il credito d’imposta spetta anche in assenza dei requisiti di cui sopra ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1.01.2019 nonché ai soggetti che, a far data dall’insorgenza dell’evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza da Covid-19.
  3. Commercio al dettaglio: alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio, con ricavi o compensi superiori a € 5 milioni nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data del 19.05.2020, il credito d’imposta spetta nella misura del 20% (o del 10% per affitto di azienda).
  4. Per le imprese operanti nei settori interessati dalle chiusure imposte dall’emergenza epidemiologica di cui all’allegato 1 D.L. 28.10.2020, n. 137 il credito d’imposta è esteso anche ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, dovendo, comunque, continuare ad essere soddisfatta la condizione di calo del fatturato del singolo mese di almeno il 50% (salvo eccezioni).
  5. Il credito d’imposta è esteso a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020 per le imprese operanti nei settori riportati nell’allegato 2 D.L. 149/2020, ovvero che svolgono le attività di cui ai codici ATECO 79.1, 79.11 e 79.12 e che hanno la sede operativa nelle Zone rosse.
 

Contabilità di magazzino

La tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino è obbligatoria qualora il contribuente superi determinati valori dei ricavi e delle rimanenze. In particolare, se i ricavi e le rimanenze sono superiori, rispettivamente, a € 5.164.568,99 e
€ 1.032.913,80, e tali limiti sono stati superati contemporaneamente per 2 esercizi consecutivi, l'azienda ha l'obbligo di istituire la contabilità di magazzino. Le scritture devono essere tenute a partire dal 2° periodo d'imposta successivo a quello nel quale, per la 2ª volta, entrambi i limiti sono stati superati. Si ricorda che l'omessa tenuta o la mancata esibizione della contabilità di magazzino consente l'applicazione dell'accertamento induttivo.

L'obbligo di tenuta cessa dal 1° periodo d'imposta successivo a quello in cui, per la 2ª volta consecutivamente, l'ammontare dei ricavi o il valore delle rimanenze è inferiore ai limiti previsti.

Tavola

 

Chiamaci per un Percorso guidato alla determinazione dell’obbligo della contabilità di magazzino

 

 

Convalida annuale del numero estero meccanografico

Le imprese che operano con l’estero sono tenute a effettuare, entro un anno dalla data di iscrizione o entro il 31.12 di ogni anno, per gli anni successivi, la procedura di convalida del numero meccanografico.

Se l'azienda è in possesso di un codice meccanografico e si intende mantenere la posizione, il codice deve essere convalidato entro il 31.12.2020. Si precisa che non è obbligatorio essere in possesso del numero meccanografico (la Banca d'Italia ha abolito, a decorrere dal 1.01.2008, la CVS delle operazioni correnti mercantili, e la conseguente segnalazione, mediante codice meccanografico, delle causali valutarie relative al regolamento di queste operazioni); quindi, tale convalida è facoltativa, nel senso che, se l'impresa desidera mantenere in essere il suo numero meccanografico, poiché effettivamente è utilizzato, deve procedere alla convalida. Nel caso in cui l'azienda non desideri convalidare tale numero, in quanto non utilizzato, può decidere di cancellarlo.

Se un’azienda decide di cancellare il numero meccanografico, poiché non utilizzato e ne avesse necessità in futuro, può richiederne uno nuovo. In ogni caso, se il numero meccanografico non è convalidato entro il 31.12.2020 sarà cancellato. La procedura di convalida avviene generalmente attraverso la piattaforma "Telemaco".

 

NUMERO

MECCANOGRAFICO

 

È un codice alfanumerico assegnato alle imprese che operano abitualmente con l’estero.

 

 

 

È rilasciato dalla Camera di Commercio della Provincia, ove la società ha la sede legale, esclusivamente alle imprese attive, in regola con il pagamento del diritto annuale e abitualmente operanti con l’estero.

 

SOGGETTI
INTERESSATI

 

Soggetti

operanti

abitualmente

con l’estero

 

  • Si considera abitualmente operante con l’estero il soggetto che dimostri il possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
  • esportatore abituale;
  • effettuazione diretta e/o indiretta di almeno una transazione commerciale nel corso dell’anno, in entrata o in uscita, di importo complessivo non inferiore a € 12.500,00;
  • permanenza stabile all’estero mediante una propria unità locale;
  • partecipazione alle quote societarie da parte di soggetti stranieri;
  • realizzazione di partnership con società estere;
  • costituzione di joint venture all’estero;
  • apporto di capitale in società estere;
  • investimenti diretti all’estero;
  • costituzione di società all’estero;
  • partecipazione a consorzio temporaneo di imprese in Paese estero;
  • adozione del franchising in Paesi esteri;
  • stipulazione di almeno un contratto di distribuzione e/o di agenzia all’estero.

 

RICHIESTA

 

  • La ditta richiedente deve presentare il modello di assegnazione debitamente compilato e sottoscritto dal legale rappresentante, allegando la fotocopia di un documento di identità non scaduto e i documenti che attestano la qualifica di esportatore abituale. Alcune Camere di Commercio prevedono esclusivamente la modalità telematica, con firma digitale del modello.
  • L’assegnazione del numero meccanografico e la relativa conferma annuale comportano il versamento del diritto di segreteria.

 

CONVALIDA

ANNUALE

 

Gli imprenditori in possesso del numero meccanografico devono provvedere alla convalida del proprio numero meccanografico.

 

Entro il 31.12 di ogni anno.

 

 

 

 

 

Nota

bene

 

In caso di mancata convalida, dal 1.01 dell’anno successivo la posizione dell’impresa quale operatore abituale con l’estero è considerata sospesa; conseguentemente, nella documentazione ufficiale relativa all’impresa compare l’indicazione che segnala la mancata convalida nei tempi previsti.

             
 

Contributi versati alla previdenza complementare

e non dedotti

I contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente, volontari o dovuti in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali, alle forme di previdenza complementare (escluso il Tfr), sono deducibili, ai sensi dell’art. 10 Tuir, dal reddito complessivo per un importo non superiore a € 5.164,57. Per la parte dei contributi versati che non hanno fruito della deduzione, compresi quelli eccedenti il suddetto ammontare, il contribuente comunica alla forma pensionistica complementare, entro il 31.12 dell’anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento, ovvero se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione, l’importo non dedotto o che non sarà dedotto nella dichiarazione dei redditi. La comunicazione deve essere resa dalla persona per la quale è aperta la posizione previdenziale e, pertanto, anche dal familiare a carico. In tal caso, nella comunicazione deve indicarsi che l’ammontare complessivo delle somme non dedotte dall’iscritto non sono state dedotte neanche dal soggetto di cui è a carico. Nel caso in cui il soggetto interessato non abbia comunicato al fondo pensione l’ammontare dei contributi non dedotti, sarà soggetta a tassazione anche la parte riconducibile agli importi non dedotti.

 

Nuovo contributo a fondo perduto nel decreto Ristori-bis

Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte con Dpcm 24.10.2020 per contenere la diffusione dell’epidemia “Covid-19”, l’art. 1 D.L. 137/2020 ha riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che, alla data del 25.10.2020, hanno la partita Iva attiva e dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell’Allegato 1. Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai 2/3 dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi (stessa condizione prevista per il precedente contributo a fondo perduto). Il D.L. 149/2020 ha apportato modifiche alla disciplina, sostituendo l’allegato che identifica i codici Ateco e aggiungendo nuove fattispecie di soggetti fruitori.

 

SOGGETTI

 

  • Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte con D.P.C.M. 24.10.2020 per contenere la diffusione dell’epidemia “Covid-19”, è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che, alla data del 25.10.2020, hanno la partita Iva attiva e dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell’Allegato 1 D.L. 137/2020.
  • Il contributo a fondo perduto, di cui all’art. 1 D.L. 137/2020, da destinare agli operatori Iva dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive, è esteso a nuovi settori, i cui codici attività sono indicati nell’Allegato 1 al D.L. 149/2020 (che sostituisce il precedente).

 

 

 

Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita Iva a partire dal 25.10.2020.

 

 

 

Nel limite di spesa di € 50 milioni per l’anno 2020, con uno o più decreti possono essere individuati ulteriori codici ATECO, rispetto a quelli riportati nell’Allegato 1 D.L. 149/2020, riferiti a settori economici aventi diritto al contributo di cui all’art. 1, c. 1 D.L. 137/2020, a condizione che tali settori siano stati gravemente pregiudicati dalle misure restrittive introdotte dai D.P.C.M. 24.10.2020 e 3.11.2020.

 

 

 

CONDIZIONI

 

  • Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai 2/3 dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.
  • Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

 

 

 

Il contributo spetta anche in assenza dei requisiti di fatturato di cui al precedente punto ai soggetti riportati nell’Allegato 1 che hanno attivato la partita Iva a partire dal 1.01.2019.

 

 

 

 

 

RICONOSCIMENTO

 

Soggetti

già beneficiari

del precedente

contributo

 

Per i soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all’art. 25 D.L. 34/2020, che non abbiano restituito il predetto ristoro, il nuovo contributo è corrisposto dall’Agenzia delle Entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo.

 

 

 

 

 

Soggetti

non beneficiari

del precedente

contributo

 

Per i soggetti che non hanno presentato istanza di contributo a fondo perduto di cui all’art. 25 D.L. 34/2020, il nuovo contributo è riconosciuto previa presentazione di apposita istanza esclusivamente mediante la procedura web e il modello approvati con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 10.06.2020.

 

 

 

 

 

Il contributo non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui partita Iva risulti cessata alla data di presentazione dell’istanza.

 

 

 

 

 

NUOVO

CONTRIBUTO

 

L’ammontare del contributo a fondo perduto è determinato per i soggetti che hanno già beneficiato del contributo di cui all’art. 25 D.L. 34/2020, come quota del contributo già erogato. Le predette quote, differenziate per settore economico, sono contenute nell’allegato 1 D.L. 149/2020.

 

  • In sostanza, per i soggetti che hanno già richiesto il precedente contributo a fondo perduto e che hanno il codice attività ricompreso tra quelli previsti dall’Allegato 1, l’importo del contributo a fondo perduto sarà determinato prendendo come base il contributo a fondo perduto già richiesto sulla base dell’art. 25 del D.L. 34/2020, maggiorato delle percentuali previste nell’allegato 1.
  • Ad esempio, un bar, una gelateria o una pasticceria che avevano richiesto il precedente contributo a fondo perduto pari a € 3.000, riceveranno un nuovo contributo a fondo perduto pari a € 4.500, ossia il precedente contributo moltiplicato per il 150%.

 

Partita Iva

attivata

dal 1.01.2019

Per i soggetti che hanno già fruito del contributo di cui all’art. 25 D.L. 34/2020, che hanno attivato la partita Iva a partire dal 1.01.2019, l’ammontare del contributo è determinato applicando le percentuali riportate nell’Allegato 1 agli importi minimi di € 1.000 per le persone fisiche e a € 2.000 per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

 

 

 

Per i soggetti che non hanno presentato istanza per il contributo di cui all’art. 25 D.L. 34/2020, il nuovo contributo è determinato come quota1 del valore calcolato sulla base dei dati presenti nell’istanza trasmessa e dei criteri stabiliti dall’art. 25, cc. 4, 5 e 6 D.L. 34/2020.

Nota1

Le predette quote (50%, 100%, 150%, 200%, 400%) differenziate per settore economico, sono riportate nell’Allegato 1 D.L. 149/2020.

 

SCADENZARIO

Principali adempimenti mese di dicembre 2020

Scad. 2020

 

Tributo Contributo

 

1BDescrizione

Martedì 1

dicembre

 

Dottori

commercialisti

 

Comunicazione - Termine di comunicazione dei dati reddituali alla CNPADC tramite il servizio PCE.

 

Inail

 

Accesso ai servizi - Dal 1.12.2020 gli utenti legittimati ad accedere ai servizi dell’Inail, tra i quali consulenti del lavoro, dottori commercialisti ed esperti contabili, società tra professionisti, dovranno accedere ai servizi in rete e online dell’Inail esclusivamente tramite Spid, CIE e CNS (Circ. Inail 36/2020).

 

Mercoledì 9 dicembre

 

Bonus bici

 

Domanda - Fino al 9.12.2020 i soggetti che non sono riusciti ad ottenere il “bonus” attraverso la piattaforma “www.buonomobilita.it” potranno registrarsi al portale e caricare i propri dati (Comunicato Min. Amb. 5.11.2020).

 

Giovedì 10 dicembre

 

Imposte dirette

 

Mod. 770 - Termine di trasmissione telematica, diretta o mediante intermediari, della dichiarazione dei sostituti d’imposta.

 

 

Certificazione unica - Termine di invio della certificazione unica per gli importi corrisposti nel 2019 contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata.

 

Definizione

agevolata

 

Saldo e stralcio/Rottamazione Ter - Termine di versamento delle rate 2020 (art. 154 D.L. 34/2020).

 

Economia

circolare

 

Agevolazioni - Dal 10.12.2020 le imprese potranno presentare le domande per progetti di ricerca e sviluppo per l’economia circolare (Decreto Mise 6.11.2020).

 

Martedì

15

dicembre

 

Iva

 

Registrazione - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo.

 

 

Registrazione - Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta, per effetto dell’equiparazione tra scontrino e ricevuta, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate, con unica registrazione, nel registro dei corrispettivi entro oggi.

 

 

Fattura cumulativa - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un’unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all’effettuazione delle operazioni.

 

 

Operazioni con l’estero - Entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione deve essere emessa: la fattura relativa alle cessioni intracomunitarie non imponibili; la fattura relativa alle prestazioni di servizi “generiche” rese a soggetti passivi non stabiliti in Italia; l’autofattura relativa alle prestazioni di servizi “generiche” ricevute da soggetto passivo stabilito al di fuori dell’UE. Per gli acquisti intracomunitari, in caso di mancato ricevimento della relativa fattura entro il 2° mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, il cessionario deve emettere l’autofattura entro il giorno 15 del 3° mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. In caso di fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale, il cessionario deve emettere l’autofattura entro il giorno 15 del mese successivo alla registrazione della fattura originaria (L. 228/2012).

 

Associazioni

sportive

dilettantistiche

 

Registrazioni - Le associazioni sportive dilettantistiche, che fruiscono dell’opzione di cui all’art. 1 L. 398/1991, devono effettuare l’annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell’esercizio dell’attività commerciale, con riferimento al mese precedente.

 

Mercoledì

16

dicembre

 

Imposte

dirette

 

Versamento ritenute - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni, su altri redditi di capitale e in relazione ad appalti e subappalti. Entro tale termine deve essere effettuato anche il versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d’imposta se di importo pari o superiore a € 500,00 (art. 1, c. 36 L. 232/2016), nonché il versamento delle ritenute operate in relazione alle locazioni brevi (artt. 4, cc. 1/5-bis e 6 D.L. 50/2017).

 

Iva

 

Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l’eventuale imposta a debito.

 

 

Contabilità presso terzi - Termine ultimo di cui si possono avvalere i contribuenti mensili, che affidano a terzi la tenuta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d’imposta relativi al mese di novembre 2020, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di ottobre 2020.

 

Imu

 

Saldo - Termine ultimo per provvedere al versamento del saldo Imu dovuto per il 2020. Il D.L. 104/2020, il D.L. 137/2020 e il D.L. 149/2020 hanno previsto la cancellazione della 2ª rata Imu 2020 per i soggetti colpiti dalle restrizioni dovute all’emergenza Coronavirus.

 

Imposta sugli

intrattenimenti

 

Versamento - Versamento dell’imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente.

 

Imposta sulle

transazioni

finanziarie

 

Versamento - Termine di versamento dell’imposta sulle transazioni finanziarie dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari poste in essere nel mese precedente (Tobin Tax).

Principali adempimenti mese di dicembre 2020 (segue)

Scad. 2020

 

Tributo Contributo

 

1BDescrizione

Mercoledì

30

dicembre

 

Imposte dirette

 

Mod. redditi 2020 - Termine di versamento delle imposte derivanti dal modello Redditi 2020 da parte degli eredi delle persone decedute successivamente al 28.02.2020.

 

Imposta

di registro

 

Contratti di locazione - Termine ultimo per versare l’imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi ed alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca.

 

Giovedì

31

dicembre

 

Imposte

dirette

 

Mod. redditi 2020 - Termine di presentazione in posta della dichiarazione dei redditi da parte degli eredi delle persone decedute dal 1.03.2020 al 30.06.2020.

 

 

Intermediari di commercio con collaboratori - Presentazione, o invio della comunicazione, ai relativi committenti, preponenti o mandanti della dichiarazione dell’utilizzo in via continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi, al fine di poter beneficiare della ritenuta ridotta.

Il D. Lgs. 21.11.2014, n. 175 ha previsto che la predetta comunicazione debba essere spedita a mezzo PEC e non abbia scadenza, mantenendo la sua validità fino a revoca o perdita dei requisiti da parte dell’intermediario.

 

Credito

d’imposta

aumento

di capitale

 

Versamento - Entro il 31.12.2020 deve essere deliberato ed eseguito il versamento dell’aumento di capitale al fine di fruire del credito d’imposta ex art. 26 D.L. 34/2020.

 

Iva

 

Fattura differita - Emissione e annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente.

 

 

Registrazione, fatturazione - Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni svolte nel mese.

 

 

Enti non commerciali - Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte.

 

Imposta

di registro

 

Terreni adibiti a imboschimento - Fino al 31.12.2020 l’aliquota dell’imposta di registro per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di terreni agricoli è ridotta al 1% per i terreni agricoli adibiti all’imboschimento (art. 51, cc. 1-ter, 1-sexies D.L. 104/2020).

 

Attività

di riscossione

 

Sospensione - Il D.L. 129/2020 ha differito al 31.12.2020 il termine finale di sospensione dell’attività di riscossione (pagamento cartelle, avvisi di addebito e accertamento, attività di notifica e pignoramenti).

 

Trasparenza fiscale

 

Opzione - Le società costituite dal 1.12.2020 al 31.12.2020, che intendono optare per il regime di trasparenza per il periodo 2020-2022, devono effettuare, entro il 31.12.2020, l’invio telematico all’Agenzia delle Entrate della comunicazione dell’opzione mediante l’apposito modello.

 

Irap

 

Opzione - Termine di esercizio dell’opzione, mediante apposita comunicazione, per la determinazione dal 2020 dell’Irap con il metodo “da bilancio” per i soggetti costituitisi dal 1.12.2020 al 31.12.2020.

 

Imu

 

Dichiarazione - Termine di presentazione della dichiarazione Imu relativa agli acquisti del possesso o all’inizio della detenzione avvenuti nel 2019 (D.L. 34/2019).

 

Gruppo Iva

 

Opzione/Revoca - L’opzione o la revoca del gruppo Iva effettuata dal 1.10 al 31.12 hanno effetto a decorrere dal 1.01 del 2° anno successivo.

 

Credito

d’imposta

locazioni

 

Settore turistico - Fino al 31.12.2020 spetta il credito d’imposta per le strutture turistiche - ricettive relativo all’affitto d’azienda e alla locazione dell’immobile (art. 77 D.L. 104/2020).

 

Pignoramenti

immobiliari

 

Sospensione - è sospesa, fino al 31.12.2020, ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare (art. 555 c.p.c.), che abbia a oggetto l’abitazione principale del debitore (art. 4 D.L. 104/2020).

 

Tax credit vacanze

 

Domande - Termine di presentazione delle domande per il buono vacanze (art. 5 D.L. 104/2020).

 

Imposta di bollo

 

Bollo virtuale - Termine di versamento, mediante Mod. F24, della rata bimestrale dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale per i soggetti autorizzati (art. 15 D.P.R. 642/1972 - Ris. Ag. Entrate 3.02.2015, n. 12/E).

 

Inventario

 

Magazzino - Redazione dell’inventario delle rimanenze di magazzino al 31.12.

 

Principali adempimenti mese di dicembre 2020 (segue)

Scad. 2020

 

Tributo Contributo

 

1BDescrizione

Giovedì

31

dicembre

(segue)

 

Inps

 

Flusso UniEmens - Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente.

 

 

Contributi volontari - Termine di versamento dei contributi volontari relativi al 3° trimestre 2020, mediante gli appositi bollettini rilasciati dall’Inps.

 

 

Ripresa contributi sospesi - Termine di versamento delle restanti due rate della dilazione del 50% dei contributi previdenziali sospesi per emergenza Coronavirus nei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020. Il versamento del restante 50% potrà essere effettuato, fino ad un massimo di 24 rate mensili, con il versamento della prima rata entro il 16.01.2021 (Mess. Inps 3882/2020).

 

 

Esonero per assunzioni a tempo indeterminato - Fino al 31.12.2020 e nei limiti di spesa previsti, ai datori di lavoro, con esclusione del settore agricolo, che assumono, successivamente al 15.08.2020, lavoratori subordinati a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, è riconosciuto, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di 6 mesi decorrenti dall’assunzione, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail, nel limite massimo di un importo di esonero pari a € 8.060 su base annua, riparametrato e applicato su base mensile (art. 6 D.L. 104/2020).

 

 

Decontribuzione Sud - Ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico, è riconosciuta, con riferimento ai rapporti di lavoro dipendente, la cui sede di lavoro sia situata in Regioni che, nel 2018, presentavano un prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75% della media EU27 o comunque compreso tra il 75% e il 90%, nonché un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale, un esonero dal versamento dei contributi pari al 30% dei complessivi contributi previdenziali dovuti dai medesimi, con esclusione dei premi e dei contributi Inail. L’agevolazione è concessa dal 1.10 al 31.12.2020, previa autorizzazione della Commissione Europea (art. 27, cc. 1-3 D.L. 104/2020).

 

 

Esonero contributivo filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura - Alle aziende appartenenti alle predette filiere, comprese le aziende produttrici di vino e birra, è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail, per la quota a carico dei datori di lavoro per la mensilità relativa a novembre 2020. L’esonero è riconosciuto sui versamenti che i datori di lavoro potenziali destinatari del beneficio devono effettuare entro il 16.12.2020 per il periodo retributivo del mese di novembre 2020. Il beneficio è riconosciuto anche per il periodo di dicembre 2020 (art. 21 D.L. 149/2020).

 

Libro unico

del lavoro

 

Adempimento - Termine entro il quale effettuare le scritturazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro con riferimento al mese precedente.

 

Contratti

a termine

 

Proroga o rinnovo - In conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga all’art. 21 D. Lgs. 81/2015 e fino al 31.12.2020, ferma restando la durata massima complessiva di 24 mesi, è possibile rinnovare o prorogare per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in assenza delle causali di cui all’art. 19, c. 1 D. Lgs. 81/2015 (art. 8 D.L. 104/2020).

 

Previdenza

integrativa

 

Comunicazione - Entro il 31.12.2020 gli iscritti alla previdenza integrativa devono inviare una comunicazione, al fondo pensione di appartenenza, per dichiarare l’eventuale quota di contributi versata nel 2019 e non dedotta in dichiarazione.

 

Auto-

trasportatori

 

Iscrizione Albo - Deve essere versata, entro oggi, la quota di iscrizione per il 2021 all’Albo Autotrasportatori.

 

Commercio estero

 

Codice meccanografico - Gli imprenditori che operano abitualmente con l’estero, in possesso del numero meccanografico rilasciato dalla C.C.I.A.A., devono provvedere, entro il 31.12.2020, alla convalida annuale.

 

Mutui PMI

 

Sospensione rate - Il termine per la sospensione die mutui, che scadeva il 30.09.2020, è stato prorogato al 31.01.2021 e le imprese interessate potranno farne richiesta fino al 31.12.2020 (Comunicaton Invitalia 13.10.2020 - art. 65 D.L. 104/2020).

Nota1

  • Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo (art. 2963, c. 3 C.C.).
  • L’art. 18, c. 1 D. Lgs. 9.07.1997, n. 241 prevede che i versamenti che scadono di sabato o di giorno festivo sono tempestivi se effettuati il 1° giorno lavorativo successivo.
  • I termini di presentazione e di trasmissione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d’ufficio al 1° giorno feriale successivo (art. 2, c. 9 D.P.R. 322/1998).
  • Gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrate da articolazioni del Ministero dell’Economia e delle Finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al 1° giorno lavorativo successivo [art. 7, c. 2, lett. l) D.L. 13.05.2011, n. 70].

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