TRUST per Protezione del Patrimonio
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Per chi si è perso i benefici del concordato fiscale ...
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PROROGA VERSAMENTI SOGGETTI ISA |
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· È stato prorogato dal 30.06.2025 al 21.07.2025 il termine di versamento delle imposte dirette, dell’Irap, dell’Iva e dell’imposta sostitutiva del maggior reddito di chi ha aderito al concordato, risultanti dalle dichiarazioni fiscali. · Il differimento riguarda esclusivamente i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli Isa, così come i soggetti che presentano cause di esclusione dagli Isa, le partite Iva in regime dei minimi e forfetari, nonché i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese che hanno gli stessi requisiti dei soggetti Iva. |
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Al fine di valutare l’opportunità di aderire al concordato preventivo occorre procedere sia alla valutazione dei possibili vantaggi e svantaggi connessi (anche potenziali) sia all’analisi delle modalità operative con le quali perfezionare tale adesione. Di seguito si illustrano gli aspetti fondamentali, oltre a fornire un esempio di comunicazione da rilasciare allo Studio Professionale per comunicare la volontà di avvalersi del concordato preventivo. |
FORMULAZIONE DELLA PROPOSTA |
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Periodi d’imposta interessati |
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Ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap (la disciplina Iva segue, invece, le regole ordinarie), il concordato preventivo riguarda, per i soggetti cui si applicano gli ISA, i periodi d’imposta 2025 e 2026. |
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Cause di esclusione |
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· Debiti amministrati AdE / contributivi > € 5.000. · Mancata presentazione dichiarazione dei redditi. · Condanna per reati tributari. · Redditi esenti o esclusi per più del 40% del reddito d’impresa o di lavoro autonomo. · Adozione regime forfettario nel 2025. · Operazioni straordinarie, modifiche compagine sociale. · Mancata coincidenza periodi di adesione professionista / associazione o società professionale e viceversa. |
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Termini di adesione |
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A regime |
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· L’adesione al concordato deve avvenire: - entro il 30.09.2025; - per i soggetti con periodo d’imposta diverso dall’anno solare, entro l’ultimo giorno del 9° mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta. |
MODALITÀ PER L’ADESIONE |
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Per il 2025 e il 2026 |
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· Inserire i dati contabili, extracontabili e precalcolati rilevanti ai fini ISA. Successivamente il software “IITuolsa” permetterà di conoscere il reddito proposto dall’Agenzia delle Entrate, fondato sugli ISA e con adeguamento di tutti gli indicatori di anomalia al punteggio massimo, ossia 10. Se i valori attesi per il 2025 sono superiori agli analoghi 2024, la proposta per il 2025 viene ridotta nella misura del 50% dello scostamento. In presenza di circostanze eccezionali di cui al D.M. 14.06.2024 il passaggio successivo prevede il temperamento della proposta in ragione della dichiarata durata della sospensione dell’attività nel 2025, ante adesione. · Se il contribuente intende aderire alla proposta di concordato, dovrà firmare l’apposito rigo (P10) del quadro CPB. · La proposta dovrà essere tassativamente inviata entro il 30.09.2025 (decreto correttivo 7.04.2025). |
Esempio |
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Check list |
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- omissis - |
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Il D. Lgs. 13/2024 detta le condizioni di accesso al concordato preventivo biennale. L’istituto, per il biennio 2025-2026, è rivolto ai soli contribuenti soggetti ISA, in quanto la fase sperimentate dedicata ai contribuenti in regime forfettario (L. 190/2014 art. 1 cc. 54 e segg.) si è conclusa con l’anno di imposta 2024. |
PRECLUSIONI PER SCARSA AFFIDABILITÀ FISCALE
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Debiti tributari e contributivi, comprese sanzioni e interessi, maturati in anni precedenti al biennio concordatario di importo pari o superiore a € 5.000. |
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Mancata presentazione dichiarazione redditi |
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In relazione ad almeno uno dei 3 periodi d’imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato, in presenza dell’obbligo a effettuare tale adempimento (2024-2023-2022). |
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Condanna per reati fiscali |
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Commessi negli ultimi 3 periodi d’imposta antecedenti a quelli di applicazione del concordato (2024-2023-2022). |
PRECLUSIONI RIFERIBILI AL PERIODO PRECEDENTE
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Avere conseguito nel 2024, nell’esercizio d’impresa o di arti e professioni, redditi o quote di redditi, comunque denominati, in tutto o in parte, esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile, in misura superiore al 40% del reddito derivante dall’esercizio d’impresa o di arti e professioni. |
PRECLUSIONI DEL PRIMO PERIODO DI CONCORDATO
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Regime forfetario |
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Avere aderito, per il primo periodo d’imposta oggetto del concordato (2025), al regime forfetario di cui all’art. 1, cc. da 54 a 89 L. 190/2014. |
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Operazioni straordinarie |
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Per le società o gli enti, essere stati interessati da operazioni di fusione, scissione, conferimento nel primo anno cui si riferisce la proposta di concordato (2025). |
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Per operazioni di conferimento si intendono esclusivamente quelle che hanno ad oggetto un’azienda o un ramo di azienda (norma di interpretazione autentica D. Lgs. 81/2025). |
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Modifica compagine societaria |
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Per le società di persone e associazioni, di cui all’art. 5 Tuir, non essere state interessate da modifiche della compagine sociale nel primo anno cui si riferisce la proposta di concordato (2025), che ne aumentano il numero dei soci o degli associati, fatto salvo il subentro di 2 o più eredi in caso di decesso del socio o associato (D.L. 155/2024). |
NUOVE CAUSE DI ESCLUSIONE
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Professionista che partecipa ad associazione professionale o società tra professionisti |
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A partire dal CPB 2025-2026, il contribuente che dichiara individualmente redditi di lavoro autonomo ex art. 54 Tuir e che contestualmente partecipa ad associazione professionale, oppure a società tra professionisti o tra avvocati, è escluso dal concordato a meno che l’associazione o la società aderisca a sua volta al concordato preventivo, per i medesimi periodi di imposta cui aderisce il socio o l’associato. |
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Associazioni professionali o società tra professionisti |
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A partire dal CPB 2025-2026, l’associazione o la società tra professionisti o tra avvocati non può aderire al concordato a meno che tutti i soci o associati, che dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo ex art. 54 Tuir, aderiscano a loro volta al concordato preventivo, per i medesimi periodi di imposta. |
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La proposta di concordato, se accettata, definisce per il successivo biennio il reddito di impresa e di lavoro autonomo e la base imponibile Irap. Resta invece esclusa dal CPB l’Iva, che continua ad applicarsi secondo le ordinarie disposizioni e a vincolare i contribuenti a tutti i conseguenti adempimenti. |
REDDITO DI LAVORO AUTONOMO |
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I redditi oggetto di concordato possono riguardare il reddito di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni, di cui all’art. 54, c. 1 del Tuir. I riferimenti normativi sono da intendersi riferiti alla precedente formulazione del Tuir, ante modifiche apportate dalla riforma dei criteri di determinazione dei redditi di lavoro autonomo, posto che il decreto CPB non è stato coordinato con le modifiche introdotte dal D. Lgs. 192/2024. |
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Esclusioni |
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· Plusvalenze e minusvalenze. · Redditi o quote di redditi relativi a partecipazioni in società di persone e associazioni di cui all’art. 5 Tuir. · Corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali, riferibili all’attività artistica o professionale. · Maggiorazione del costo del lavoro (D.Lgs. 81/2025). |
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Reddito minimo |
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In caso di reddito da lavoro autonomo, il saldo netto tra il reddito concordato e le plusvalenze e le minusvalenze, i corrispettivi percepiti a seguito della cessione della clientela o di elementi immateriali e i redditi derivanti da partecipazioni, non può essere inferiore a € 2.000. |
REDDITO D’IMPRESA |
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Rileva il reddito d’impresa, di cui all’art. 56 Tuir (per quanto riguarda i contribuenti soggetti a Ires in base, alle disposizioni di cui alla Sezione I del Capo II del Titolo II del Tuir, ovvero, per le imprese minori, all’art. 66 Tuir). |
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Esclusioni |
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· Plusvalenze e sopravvenienze attive. · Minusvalenze, sopravvenienze passive e perdite su crediti. · Gli utili o le perdite derivanti da partecipazioni in soggetti di cui all’art. 5 Tuir, o in un Gruppo europeo di interesse economico GEIE, o derivanti da partecipazioni in società di capitali aderenti al regime di cui all’art. 115 ovvero all’art. 116 Tuir, o gli utili distribuiti, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, da società ed enti di cui all’art. 73, c. 1 Tuir. · Maggiorazione del costo del lavoro (D.Lgs. 81/2025). |
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Reddito minimo |
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In caso di reddito d’impresa il saldo netto tra il reddito concordato e le plusvalenze, le minusvalenze, le sopravvenienze attive/passive, le perdite su crediti, gli utili e le perdite da partecipazione non può essere inferiore a € 2.000. |
valore della produzione ai fini irap |
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· Per quanto riguarda l’Irap, l’oggetto del concordato è il valore della produzione netta (VPN) individuato con riferimento agli artt. 5, 5-bis, 8 e 1017 D. Lgs. 15.12.1997, n. 446, senza considerare le componenti già individuate dagli artt. 15 e 16 del decreto CPB per la determinazione del reddito di lavoro autonomo e del reddito d’impresa oggetto di concordato, ove rilevanti ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive. · Il VPN è considerato al netto anche delle spese per il personale e delle altre deduzioni in base alle regole di cui all’art. 11 D. Lgs. 15.12.1997, n. 446. Ciò in quanto, sebbene l’art. 17 del decreto CPB, nel definire il valore della produzione netta da dichiarare, non richiami l’art. 11 del citato decreto Irap, tale norma contiene regole comuni per la determinazione del VPN. · In sede di compilazione della proposta di adesione deve essere dichiarato il valore della produzione netta relativo al periodo precedente l’inizio del biennio al netto di tali spese.
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REDDITO DA DICHIARARE |
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Il contribuente che accetta la proposta dell’Agenzia, si impegna a dichiarare sia gli importi concordati, sia gli importi effettivi, relativi ai due periodi d’imposta oggetto del concordato stesso. |
CONTROLLO AUTOMATIZZATO |
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Le disposizioni che disciplinano il CPB prevedono, inoltre, che il versamento delle imposte e dei contributi dovuti sul reddito e sul valore della produzione concordati è oggetto di controllo automatizzato ai sensi dell’art. 36-bis D.P.R. 29.09.1973, n. 600. |
OBBLIGHI CONTABILI |
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Nei periodi d’imposta oggetto di concordato, i contribuenti devono, inoltre, rispettare gli ordinari obblighi contabili e dichiarativi e comunicare i dati per gli ISA. L’obbligo di presentazione dei modelli ISA non sussiste allorquando ricorrano le cause di esclusione dall’applicazione degli stessi, salvo alcune eccezioni, previste dall’art. 9-bis del decreto ISA e dai singoli decreti di approvazione. |
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Con la circolare n. 6/E/2025 l’Agenzia delle Entrate ha fornito le istruzioni operative sulle novità fiscali contenute nella L. 30.12.2024, n. 207, in materia di limiti alla fruizione delle detrazioni d’imposta. |
LIMITI ALLE DETRAZIONI |
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· L’art. 1, c. 10 L. 207/2024 ha introdotto dopo l’art. 16-bis Tuir, l’art. 16-ter, ubricato «Riordino delle detrazioni». · Tale disposizione stabilisce, a decorrere dal 1.01.2025, per i soggetti con reddito complessivo superiore a € 75.000, alcuni limiti per la fruizione delle detrazioni dall’imposta sui redditi, mediante un meccanismo di calcolo fondato sul reddito complessivo del contribuente e sul numero di figli fiscalmente a carico. |
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· In particolare, fermi restando gli specifici limiti previsti da ciascuna norma agevolativa, per i soggetti con reddito complessivo superiore a € 75.000, gli oneri e le spese, considerati complessivamente, per i quali è prevista una detrazione dall’imposta lorda, sia dal Tuir sia da altre disposizioni normative, sono ammessi in detrazione fino a un determinato ammontare. · Resta fermo che, nella determinazione dell’importo degli oneri e delle spese, devono essere rispettate le regole ordinarie previste dalle singole disposizioni agevolative, ivi inclusi gli specifici limiti e le percentuali di detrazione. · In particolare, nel predetto ammontare si deve tener conto, laddove previsto dalle disposizioni agevolative, degli oneri e delle spese sostenuti nell’interesse dei familiari di cui all’art. 12 Tuir. |
CALCOLO AMMONTARE MASSIMO |
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L’ammontare massimo degli oneri e delle spese che danno diritto alla detrazione è calcolato moltiplicando l’importo base, determinato ai sensi del c. 2 dell’art. 16-ter Tuir in base al reddito complessivo del contribuente, per un coefficiente, crescente in relazione al numero di figli, compresi i figli riconosciuti nati fuori del matrimonio e i figli adottivi, affidati o affiliati, presenti nel nucleo familiare del contribuente, fiscalmente a carico ai sensi dell’art. 12, c. 2 Tuir. |
IMPORTO BASE |
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€ 14.000 |
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Se il reddito complessivo del contribuente è superiore a € 75.000, ma non superiore a € 100.000. |
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€ 8.000 |
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Se il reddito complessivo del contribuente è superiore a € 100.000. |
COEFFICIENTE |
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0,50 |
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Se nel nucleo familiare non sono presenti figli fiscalmente a carico. |
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0,70 |
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Se nel nucleo familiare è presente 1 figlio fiscalmente a carico. |
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0,85 |
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Se nel nucleo familiare sono presenti 2 figli fiscalmente a carico. |
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1,00 |
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Se sono presenti più di 2 figli fiscalmente a carico o almeno 1 figlio, sempre fiscalmente a carico, con disabilità accertata (art. 3 L. 104/1992). |
ULTERIORE LIMITAZIONE PER REDDITI OLTRE € 120.000 |
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· Il contribuente con un reddito complessivo superiore a € 75.000, ma non superiore a € 120.000, determina l’ammontare massimo degli oneri e delle spese ammessi in detrazione ai sensi dell’art. 16-ter Tuir e beneficia delle detrazioni di cui all’art. 15 Tuir per l’intero importo. · Qualora, invece, il reddito complessivo percepito nell’anno di riferimento sia superiore a € 120.000, il contribuente, dopo aver determinato l’ammontare massimo degli oneri e delle spese ammessi in detrazione ai sensi dell’art. 16-ter Tuir, beneficia delle detrazioni di cui all’art. 15 Tuir per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di € 240.000, diminuito del reddito complessivo, e € 120.000.
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Il quadro RW deve essere compilato, ai fini del monitoraggio fiscale, dagli enti residenti in Italia che detengono investimenti all’estero e attività estere di natura finanziaria a titolo di proprietà o di altro diritto reale indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione e delle cripto - attività detenute attraverso “portafogli”, “conti digitali” o altri sistemi di archiviazione o conservazione e, in ogni caso, ai fini Ivie e Ivafe. |
VALORIZZAZIONE DEGLI INVESTIMENTI |
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Valore Ivie |
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· Per l’individuazione del valore degli immobili situati all’estero devono essere adottati gli stessi criteri validi ai fini dell’Ivie, anche se non dovuta. Pertanto, il valore dell’immobile è costituito dal: - costo risultante dall’atto di acquisto o dai contratti da cui risulta il costo complessivamente sostenuto per l’acquisto di diritti reali diversi dalla proprietà, o, in mancanza; - valore di mercato rilevabile al termine dell’anno (o del periodo di detenzione) nel luogo in cui è situato l’immobile. |
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Successione e donazione |
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· Per gli immobili acquisiti per successione o donazione il valore è quello indicato nella dichiarazione di successione o nell’atto registrato o in altri atti previsti dagli ordinamenti esteri con finalità analoghe. · In mancanza, si assume il costo di acquisto o di costruzione sostenuto dal de cuius o dal donante come risulta dalla relativa documentazione. |
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Paesi Ue, Norvegia e Islanda |
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· Per gli immobili situati in Paesi appartenenti all’Unione Europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo il valore è costituito dal: - valore catastale o, in mancanza: - costo risultante dall’atto di acquisto o, in assenza; - valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l’immobile. |
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Altre attività patrimoniali |
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· Per le altre attività patrimoniali detenute all’estero, diverse dagli immobili, per le quali non è dovuta l’Ivie, il contribuente deve indicare: - il costo di acquisto, ovvero; - il valore di mercato all’inizio di ciascun periodo di imposta (o al primo giorno di detenzione) e al termine dello stesso (o al termine del periodo di detenzione). |
VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI NATURA FINANZIARIA |
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Valore Ivafe |
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Per l’individuazione del valore dei prodotti finanziari devono essere adottati gli stessi criteri validi ai fini dell’Ivafe. Pertanto, il valore è pari al valore di quotazione rilevato al 31.12 o al termine del periodo di detenzione. |
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Titoli non negoziati |
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Per i titoli non negoziati in mercati regolamentati e, comunque, nei casi in cui i prodotti finanziari quotati siano stati esclusi dalla negoziazione, si deve fare riferimento al valore nominale o, in mancanza, al valore di rimborso, anche se rideterminato ufficialmente. |
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Più acquisti |
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Nel caso in cui siano ceduti prodotti finanziari appartenenti alla stessa categoria, acquistati a prezzi e in tempi diversi, per stabilire quale dei prodotti finanziari è detenuto nel periodo di riferimento il metodo che deve essere utilizzato è il cosiddetto “L.I.F.O.”; pertanto, si considerano ceduti per primi quelli acquisiti in data più recente. |
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Prospetto |
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Per esigenze di semplificazione il contribuente indica, per ciascuna società o entità giuridica, il valore complessivo di tutti i prodotti finanziari e patrimoniali di cui risulta essere il titolare effettivo, avendo cura di predisporre e conservare un apposito prospetto in cui devono essere specificati i valori delle singole attività.
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AGGREGAZIONE |
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Operazioni della stessa natura |
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In presenza di più operazioni della stessa natura, il contribuente può aggregare i dati per indicare un insieme di prodotti finanziari omogenei caratterizzati, ossia dai medesimi codici “investimento” e “Stato Estero”. |
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Modalità di compilazione |
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· In tal caso il contribuente indicherà nel quadro RW i valori complessivi iniziali e finali del periodo di imposta, la media ponderata dei giorni di detenzione di ogni singolo prodotto finanziario rapportato alla relativa consistenza, nonché l’Ivafe complessiva dovuta. · La predetta compilazione semplificata è ammessa a condizione che sia predisposto e conservato un apposito prospetto da esibire o trasmettere, su richiesta all’Amministrazione Finanziaria, in cui sono specificati i dati delle singole attività finanziarie, i criteri di raggruppamento di queste ultime, nonché le modalità di calcolo dell’Ivafe. · Per le attività finanziarie l’importo è prioritariamente pari al valore che risulta dal documento di rendicontazione predisposto dall’istituto finanziario estero o al valore di mercato, a condizione che siano coincidenti. |
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A partire dalla retribuzione di competenza del mese di luglio, il datore di lavoro deve effettuare i rimborsi relativi all’Irpef e alla cedolare secca o trattenere le somme o le rate (se è stata richiesta la rateizzazione), dovute a titolo di saldo e primo acconto relativi all’Irpef e alla cedolare secca, di addizionali regionale e comunale all’Irpef, di acconto del 20% su taluni redditi soggetti a tassazione separata, di acconto all’addizionale comunale all’Irpef. Il sostituto d’imposta non esegue il versamento del debito o il rimborso del credito di ogni singola imposta o addizionale se l’importo che risulta dalla dichiarazione è uguale o inferiore a € 12. Per i pensionati queste operazioni sono effettuate a partire dal mese di agosto o di settembre (anche se è stata richiesta la rateizzazione). Se la retribuzione erogata nel mese è insufficiente, la parte residua, maggiorata dell’interesse previsto per le ipotesi di incapienza, sarà trattenuta nei mesi successivi fino alla fine del periodo d’imposta. |
CONGUAGLI |
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Obbligo |
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Il sostituto di imposta, anche se non presta assistenza fiscale, è obbligato ad effettuare i conguagli derivanti dal risultato contabile delle dichiarazioni modello 730. |
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In caso di inosservanza: sanzione amministrativa da € 258,00 a |
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Importo minimo |
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Non devono essere effettuate operazioni di conguaglio, né a credito né a debito, se l’importo di ogni singola imposta o addizionale risultante dalla dichiarazione non supera il limite di € 12,00. |
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Credito |
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Il rimborso è effettuato mediante una corrispondente riduzione delle ritenute a titolo di Irpef e/o di addizionale comunale e regionale effettuate sui compensi del mese di luglio. |
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Se l’ammontare è insufficiente, gli importi dei crediti residui sono rimborsati con una corrispondente riduzione delle ritenute relative ai compensi corrisposti nei mesi successivi del 2025. |
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In presenza di una pluralità di aventi diritto, i rimborsi devono avere una cadenza mensile in percentuale uguale per tutti gli assistiti. |
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Determinata dal rapporto tra l’importo globale delle ritenute da operare nel singolo mese nei confronti di tutti i percipienti e l’ammontare complessivo del credito da rimborsare. |
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Se alla fine dell’anno non è stato possibile effettuare il rimborso, il sostituto deve comunicarlo al contribuente. |
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Il contribuente farà valere tali importi nella prima dichiarazione utile presentata successivamente. |
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Debito |
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Se il contribuente ha chiesto la rateizzazione, il sostituto di imposta calcola l’importo delle singole rate maggiorandolo dei relativi interessi dello 0,33% mensile. |
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A decorrere dai compensi di competenza del mese di luglio. |
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Il versamento avviene unitamente alle ritenute d’acconto relative allo stesso mese, tramite modello F24. |
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· Cod. 4730 Irpef acconto. · Cod. 4731 Irpef saldo. · Cod. 1630 Interessi su Irpef. · Cod. 3803 Add. Regionale. · Cod. 3790 Interessi Add. Regionale. |
· Cod. 3846 Add. Comun. - saldo. · Cod. 3845 Add. Comun. - acconto. · Cod. 3795 Int. Add. Comunale. · Cod. 1631 Rimborso Ass. Fiscale. |
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Se la retribuzione mensile è insufficiente per la ritenuta dell’importo, il sostituto di imposta applica l’interesse dello 0,40% per differito pagamento. |
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Da versare con le somme cui si riferisce. |
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MODELLO 730 INTEGRATIVO |
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La presentazione della dichiarazione integrativa non sospende le procedure avviate con la consegna del modello 730 e, di conseguenza, non fa venire meno l’obbligo del sostituto d’imposta di effettuare i rimborsi spettanti o trattenere le somme dovute in base al modello 730 originario. |
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ACCONTO |
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La somma dovuta per la 2ª o unica rata di acconto non è rateizzabile. |
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L’art. 9-bis, c. 11 D.L. 50/2017 prevede uno specifico regime premiale con riferimento ai contribuenti per i quali si applicano gli ISA, che sono formati da un insieme di indicatori elementari di affidabilità e di anomalia, che consentono di posizionare il livello dell’affidabilità fiscale dei contribuenti su una scala da 1 a 10. Solo i contribuenti più affidabili possono accedere ai benefici premiali. L’Agenzia delle Entrate, con provvedimento 11.04.2025, ha definito i diversi punteggi in base ai quali è possibile accedere alle agevolazioni, per il periodo di imposta 2024. Possono fruire del regime premiale anche i contribuenti che presentano un elevato livello di affidabilità complessivo, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità, ottenuti a seguito dell’applicazione degli Isa per i periodi d’imposta 2024 e 2023. |
Tavola |
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Livelli di affidabilità richiesti, per il periodo di imposta 2024, per accedere ai benefici premiali |
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L’art. 1, c. 186 L. 207/2024 ha previsto una riduzione contributiva in misura pari al 50% dei contributi previdenziali dovuti a favore dei lavoratori che, nel corso dell’anno 2025, si iscrivono per la prima volta a una delle gestioni speciali autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali e che percepiscono redditi d’impresa, anche in regime forfettario. La riduzione contributiva, che è alternativa rispetto ad altre misure agevolative vigenti che prevedono riduzioni di aliquota, spetta anche ai soci di società che abbiano titolo all’iscrizione alle citate gestioni e per i collaboratori familiari. La riduzione contributiva riguarda sia i contributi dovuti entro il limite fissato nella misura del minimale annuo di retribuzione, sia i contributi dovuti sui redditi eccedenti tale limite. |
BENEFICIARI |
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Lavoratori che nel 2025 si iscrivono per la prima volta a una delle gestioni autonome degli artigiani e dei commercianti che percepiscono redditi d’impresa, anche in regime forfettario. |
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Soci di società (sia di persone, sia di capitali) che abbiano titolo all’iscrizione alle Gestioni artigiani e commercianti. |
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Collaboratori familiari. |
AGEVOLAZIONE |
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Sgravio contributivo nella misura del 50% della sola aliquota IVS (Invalidità, Vecchiaia e Superstiti). |
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Restano dovuti per intero il contributo di maternità e, per i commercianti, l’aliquota aggiuntiva per l’indennizzo per cessazione attività. |
DURATA |
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La riduzione contributiva è attribuita per 36 mesi decorrenti dalla data di avvio dell’attività di impresa o di primo ingresso nella società avvenuti nel periodo compreso tra il 1.01.2025 e il 31.12.2025. |
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La stessa, pertanto, è riconosciuta dalla data di effettiva prima iscrizione alla gestione previdenziale e con la medesima decorrenza dell’obbligo contributivo. |
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Nel caso in cui non ci sia coincidenza tra la data di avvio dell’attività economica e la data in cui il soggetto ha i requisiti di iscrizione alla gestione previdenziale autonoma (purché entrambe le date ricadano nell’arco temporale tra il 1.01 e il 31.12.2025), i 36 mesi di riduzione contributiva decorrono anche in questo caso dalla data di prima iscrizione alla gestione previdenziale. |
DOMANDA |
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La riduzione contributiva è concessa su domanda |
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· La domanda è presentata dal titolare del nucleo aziendale, accedendo al “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)” e compilando il relativo modulo, il cui rilascio sarà comunicato con apposito messaggio Inps. · Mediante il medesimo portale, i richiedenti possono verificare l’esito dell’istanza. |
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è necessario dichiarare sotto la propria responsabilità il possesso dei requisiti. |
INCOMPATIBILITÀ |
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· Lo sgravio contributivo è alternativo rispetto ad altre misure agevolative vigenti che prevedono riduzioni di aliquota. · Pertanto, non è possibile riconoscere la riduzione nel caso in cui i lavoratori già fruiscano di: - riduzione del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali con più di 65 anni di età, già pensionati presso le gestioni dell’Inps, prevista dall’art. 59, c. 15 L. 27.12.1997, n. 449; - regime forfettario previdenziale (art. 1, cc. da 77 a 84 L. 23.12.2014, n. 190).
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LIMITE DI RISORSE |
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L’agevolazione ha un limite massimo di € 300.000 nell’arco di 3 anni. |
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L’Inps effettuerà verifiche sulla sussistenza dei requisiti e, in caso di irregolarità, procederà al recupero dei contributi dovuti con relative sanzioni. |
SCADENZARIO |
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Scadenza |
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Tributo/ Contributo |
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Descrizione |
Martedì 1 luglio |
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Modello 730/2025 |
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Conguagli - Da luglio a novembre il contribuente riceve la retribuzione con i rimborsi o con le trattenute delle somme dovute. In caso di rateizzazione dei versamenti di saldo e degli eventuali acconti è trattenuta la prima rata. Le ulteriori rate, maggiorate dell’interesse dello 0,33% mensile, saranno trattenute dalle retribuzioni nei mesi successivi. Se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte (ovvero degli importi rateizzati) la parte residua, maggiorata dell’interesse nella misura dello 0,40% mensile, sarà trattenuta dalle retribuzioni dei mesi successivi. |
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Canone RAI |
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Esonero - Le dichiarazioni sostitutive di non detenzione di un apparecchio presentate dal 1.07.2025 al 31.01.2026 esonerano dal pagamento del canone RAI per il 2026. |
Giovedì 10 luglio |
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Inps |
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Lavoratori domestici - Termine di versamento dei contributi previdenziali/assistenziali a cadenza trimestrale relativi ai lavoratori domestici. |
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Previdenza |
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Fondo Mario Negri - Fondo A. Pastore (ex fondo Previr) - Fondo Mario Besusso - Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali ai fondi di diritto privato dei dirigenti di commercio relativi al 2° trimestre 2025. |
15 luglio |
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Iva |
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Registrazione - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo. |
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Fattura cumulativa - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un’unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all’effettuazione delle operazioni. |
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Operazioni con l’estero - Per le operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute, dal 1.07.2022, verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, gli operatori Iva residenti trasmettono i dati all’Agenzia delle Entrate utilizzando il formato Xml previsto per la fattura elettronica e inviando i file al Sistema di interscambio secondo le regole di compilazione previste dalle specifiche tecniche allegate al provvedimento 30.04.2018. Ne consegue che la trasmissione delle fatture attive verso i soggetti non stabiliti in Italia dovrà avvenire entro i termini legislativamente fissati per l’emissione delle fatture (in generale, 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione o il diverso termine stabilito da specifiche disposizioni come, ad esempio, le fatture differite), mentre quella riferita alle fatture passive ricevute da cedente o prestatore estero dovrà essere effettuata entro il 15° giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione stessa. |
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Associazioni sportive dilettantistiche |
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Registrazioni - Le associazioni sportive dilettantistiche, che fruiscono dell’opzione di cui all’art. 1 L. 398/1991, devono effettuare l’annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell’esercizio dell’attività commerciale, con riferimento al mese precedente. |
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Imposta di bollo |
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Fattura elettronica - Per le fatture elettroniche inviate mediante Sdi l’Agenzia delle Entrate, sulla base dei dati in suo possesso, provvede, per ciascun trimestre, all’integrazione delle fatture per le quali l’imposta non è stata assolta. Entro il giorno 15 del 1° mese successivo al trimestre l’informazione è resa a disposizione del cedente o prestatore o dell’intermediario. |
Mercoledì 16 luglio |
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Imposte dirette |
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Versamento ritenute - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni, su altri redditi di capitale e in relazione ad appalti e subappalti. Entro tale termine deve essere effettuato anche il versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d’imposta se di importo pari o superiore a € 500,00 (art. 1, c. 36 L. 232/2016), nonché il versamento delle ritenute operate in relazione alle locazioni brevi (articoli 4, cc. 1/5-bis e 6 D.L. 50/2017). Se l’importo dovuto con riferimento alle ritenute sui redditi di lavoro autonomo (artt. 25 e 25-bis D.P.R. 600/1973) non supera il limite di € 100, il versamento è effettuato insieme a quello relativo al mese successivo e comunque entro il 16.12 dello stesso anno. |
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Redditi 20251 - I contribuenti che hanno versato la 1ª rata entro il 30.06.2025 e che hanno scelto di rateizzare le imposte e i contributi dovuti devono versare, entro oggi, la 2ª rata, con gli interessi. |
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Dividendi - Termine di versamento, mediante modello F24, delle ritenute sui dividendi corrisposti nel trimestre solare precedente e deliberati dal 1.07.1998, nonché delle ritenute sui dividendi in natura versate dai soci nello stesso periodo. |
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Iva |
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Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l’eventuale imposta a debito. |
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Versamento - Termine di versamento della rata dell’Iva relativa all’anno d’imposta 2024 derivante dalla dichiarazione annuale con gli interessi. |
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Contabilità presso terzi - Termine ultimo di cui si possono avvalere i contribuenti mensili, che affidano a terzi la tenuta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d’imposta relativi al mese di giugno 2025, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di maggio 2025. |
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Contribuenti in regime forfetario - I contribuenti che applicano il regime forfetario hanno l’obbligo di integrare le fatture per le operazioni di cui risultano debitori di imposta con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta, da versare entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni, senza diritto alla detrazione dell’imposta relativa. In particolare, devono versare l’Iva per le prestazioni di servizi ricevute da non residenti, per gli acquisti intracomunitari e per le altre operazioni passive per le quali risultano debitori d’imposta come, ad esempio, gli acquisti in reverse charge. |
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Imposta sugli intrattenimenti |
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Versamento - Versamento dell’imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente. |
Scadenza |
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Tributo/ Contributo |
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Descrizione |
Mercoledì 16 luglio (segue) |
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Imposta sulle transazioni finanziarie |
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Versamento - Termine di versamento dell’imposta sulle transazioni finanziarie dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari poste in essere nel mese precedente (Tobin Tax). |
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Inps |
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Contributi previdenziali e assistenziali - Versamento dei contributi relativi al mese precedente, compresa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante modello F24. |
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Contributi Gestione Separata - Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente. |
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Gestione ex-Enpals - Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono effettuare il versamento, mediante modello F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente. |
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Agricoltura - Versamento della 1ª rata dei contributi previdenziali e assistenziali per i lavoratori autonomi in agricoltura, dovuti per il 2025. |
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Ragionieri commercialisti |
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Contributi - Termine di versamento della 4ª rata dei contributi minimi e di maternità per il 2025. |
Domenica 20 luglio |
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Registratori telematici |
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Verifiche periodiche - Trasmissione dei dati identificativi delle operazioni di verificazione periodica effettuate nel trimestre precedente. |
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Conai |
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Denuncia - Termine di presentazione al Conai della denuncia riferita al mese precedente. Entro oggi deve essere presentata anche la denuncia trimestrale. |
Lunedì 21 luglio |
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Modello Redditi 2025 |
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Versamento - L’art. 13 D.L. 17.06.2025, n. 84 prevede che i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze, tenuti entro il 30.06.2025 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto, effettuano i predetti versamenti entro il 21.07.2025 senza alcuna maggiorazione. Le disposizioni si applicano, oltre che ai soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che adottano il regime delle nuove iniziative produttive di cui all’art. 27, c. 1 D.L. 98/2011, nonché quelli che applicano il regime forfetario di cui all’art. 1, cc. da 54 a 89 L. 190/2014, anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 Tuir aventi i requisiti previsti. |
Mercoledì 23 luglio |
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Imposte dirette |
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Mod. 730 - I CAF e i professionisti abilitati consegnano al contribuente copia della dichiarazione e trasmettono in via telematica all’Agenzia delle Entrate le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 21.06 al 15.07. |
Venerdì 25 luglio |
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Iva |
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Elenchi Intrastat - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente. Entro lo stesso termine devono essere presentati anche gli elenchi relativi alle cessioni intracomunitarie del trimestre precedente. |
Martedì 29 luglio |
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Bilancio |
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Deposito - Termine per il deposito del bilancio e degli allegati nel Registro delle Imprese per i soggetti che hanno effettuato l’assemblea di approvazione entro il 29.06.2025. |
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Iva |
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Modello Iva 2025 - Termine di presentazione della dichiarazione Iva entro 90 giorni dalla scadenza fruendo del ravvedimento operoso. |
Mercoledì 30 luglio |
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Imposte dirette2
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Modello Redditi 2025 - Termine per effettuare il versamento del saldo 2024 e/o del 1° acconto 2025 delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi (per le persone fisiche, le società di persone e i soggetti Ires con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato il bilancio entro il 30.04.2025) o della 1ª rata delle stesse in caso di rateizzazione, con l’applicazione della maggiorazione. Termine di versamento delle imposte per gli eredi di persone decedute nel 2024 o entro il 28.02.2025, con la maggiorazione. |
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Irap 2025 - Termine di versamento del saldo 2024 e del 1° acconto 2025 dell’Irap risultante dalla dichiarazione (per le persone fisiche, le società di persone e i soggetti Ires con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare), con la maggiorazione. |
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Società di comodo - Termine di versamento, in unica soluzione o della 1ª rata, della maggiorazione Ires del 10,50% a titolo di saldo 2024 e di 1° acconto 2025, con la maggiorazione. |
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Acconto 20% - Termine per effettuare il versamento dell’acconto del 20% sui redditi a tassazione separata con la maggiorazione. |
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Sostituti d’imposta “minimi” - Termine di versamento, con la maggiorazione, delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo operate nel 2024 da parte dei sostituti d’imposta che, durante l’anno, corrispondono soltanto compensi di lavoro autonomo a non più di 3 soggetti e non effettuano ritenute di importo superiore a € 1.032,92. |
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Cedolare secca2
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Versamento - Termine di versamento, in unica soluzione o come 1ª rata (nella misura del 40%) del saldo e dell’acconto dell’imposta sostitutiva dovuta (di importo complessivo pari o superiore a € 257,52), con la maggiorazione. |
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Isa2
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Versamento - Termine di versamento dell’Iva, con la maggiorazione, sui maggiori ricavi o compensi indicati nella dichiarazione dei redditi. |
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Immobili all’estero2
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Versamento - Termine di versamento, in unica soluzione o come 1ª rata, dell’imposta sugli immobili situati all’estero (IVIE), a qualsiasi uso destinati, a titolo di saldo 2024 e 1° acconto 2025, con la maggiorazione (art. 19, cc. 13-17 D.L. 201/2011). |
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Attività finanziarie all’estero2
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Versamento - Termine di versamento, in unica soluzione o come 1ª rata, dell’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE), a titolo di saldo 2024 e 1° acconto 2025, con la maggiorazione (art. 19, cc. 18-22 D.L. 201/2011). |
Mercoledì 30 luglio (segue) |
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Riallineamento valori fiscali in caso di operazioni straordinarie2
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Imposta sostitutiva - Termine di versamento, in unica soluzione, dell’imposta sostitutiva per i soggetti Ires con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che effettuano il riallineamento dei valori fiscali in occasione di operazioni straordinarie (art. 15, cc. 10-12 D.L. 185/2008), con la maggiorazione. |
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Riconoscimento maggiori valori attribuiti in bilancio2
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Imposta sostitutiva - Versamento rata dell’imposta sostitutiva delle imposte dirette e dell’Irap per il riconoscimento fiscale dei maggiori valori attribuiti in bilancio in occasione di operazioni di conferimento d’aziende, fusioni e scissioni, con la maggiorazione (art. 1, cc. 46-47 L. 244/2007). |
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Riallineamento per società in consolidato o trasparenza2
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Imposta sostitutiva - Termine di versamento dell’imposta sostitutiva dell’Ires, con la maggiorazione, per le società aderenti al consolidato fiscale o in regime di trasparenza fiscale che hanno riallineato i valori civilistici a quelli fiscali (art. 1, c. 49 L. 244/2007). |
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Diritto annuale CCIAA2
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Versamento - Termine di versamento del diritto annuale alla Camera di Commercio per le imprese già iscritte al Registro delle Imprese, con la maggiorazione dello 0,40%. |
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Imposta di registro |
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Contratti di locazione - Termine ultimo per versare l’imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi e alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca. |
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Inps2
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Contributi Gestione Separata - Termine per effettuare il versamento, con l’applicazione di interessi, del saldo 2024 e acconto 2025 da parte dei professionisti senza cassa previdenziale iscritti alla Gestione Separata dell’Inps. |
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Contributi artigiani e commercianti - Termine per il versamento dei contributi Ivs dovuti sul reddito eccedente il minimale a saldo per il 2024 e del 1° acconto per il 2025, con la maggiorazione. |
Giovedì 31 luglio
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Imposte dirette |
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Mod. Redditi 2025 - I soggetti che hanno approvato il bilancio o rendiconto entro i 180 giorni dalla chiusura del periodo d’imposta devono effettuare il versamento del saldo 2024 e del 1° acconto 2025 delle imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi. |
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Iva |
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Fattura differita - Emissione e annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente. |
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Registrazione, fatturazione - Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni svolte nel mese. |
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Enti non commerciali - Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte. |
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Regime IOSS - Termine di presentazione della dichiarazione Iva e di versamento dell’Iva in relazione al mese precedente per i soggetti che hanno aderito al regime IOSS. |
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Regime OSS - Termine di presentazione della dichiarazione e di liquidazione dell’imposta in relazione al 2° trimestre 2025 (Provv. Ag. Entrate 25.06.2021). |
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Rimborsi - Termine ultimo per la presentazione, all’Ufficio competente, della domanda di rimborso, o di utilizzo in compensazione, dell’imposta a credito relativa al 2° trimestre 2025, da parte dei soggetti di cui all’art. 38-bis, c. 2 D.P.R. 26.10.1972, n. 633. |
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Inps |
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Flusso UniEmens - Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente. |
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Libro unico del lavoro |
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Adempimento - Termine entro il quale effettuare le scritturazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro con riferimento al mese precedente. |
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Rottamazione quater |
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Versamento - Termine di versamento, in unica soluzione o della 1ª rata, delle somme dovute per chi è stato riammesso alla procedura di definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione (art. 3-bis, cc. 1 e 2 D.L. 202/2024). |
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Ragionieri commercialisti |
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Adempimento - Termine di invio del modello A19 relativo al reddito professionale ai fini Irpef e al volume d’affari dichiarato ai fini Iva per l’anno precedente. |
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Agenti |
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Adempimenti - Termine ultimo per la consegna all’agente, da parte del preponente, dell’estratto conto delle provvigioni dovute relative al trimestre precedente. Entro lo stesso termine, le provvigioni liquidate devono essere pagate all’agente. |