Agevolazioni e Novità Fiscali

Gli approfondimenti del Dottor Cavallari sulle agevolazioni e novità fiscali

 

Notiziario fiscale di Gennaio 2025

 

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In evidenza

 

 

FORFETTARI: AUMENTATO A 35.000 IL LIMITE DI COESISTENZA DI REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

RIDUZIONE

DELLE SANZIONI

PER CONTRIBUTI

DEI LAVORATORI

AUTONOMI

 

Legge Finanziaria 2025: 

  • IRPEF: ridotti gli scaglioni e semplificato l’accesso al regime forfetario

    La Legge di Bilancio prevede il contenimento del cuneo fiscale tramite la riduzione degli scaglioni IRPEF, un maggior trattamento integrativo e l'incremento delle detrazioni. Inoltre, per il 2025 aumenta a 35.000 euro il tetto dei redditi da lavoro dipendente per i soggetti che intendono accedere al forfetario.

    La Legge di Bilancio 2025 contiene una serie di interventi in materia di:

  • aliquote su IRPEF e sui redditi di lavoro dipendente (art. 1 c. 2-9);
  • detrazioni fiscali (art. 1 c. 10);
  • detrazioni per familiari a carico (art. 1 c. 11);
  • regime forfetario (art. 1 c. 12).
  • Scaglioni IRPEF e detrazioni da lavoro dipendente

    La revisione dell'IRPEF  prevede a regime una modifica agli scaglioni IRPEF, che diventano tre:

  • fino a 28.000 Euro, 23%;
  • oltre 28.000 Euro e fino a 50.000 Euro, 35%;
  • oltre 50.000 Euro, 43%.
  • Viene confermata pertanto a regime la politica di interventi statali volti a contenere il cuneo fiscale: già dal 2022 erano entrate in vigore le nuove aliquote dei quattro scaglioni esistenti e ora è stata rimessa mano alla “forbice” progressiva al fine di ridurre la pressione fiscale.

    nuovi scaglioni comportano che, se si percepisce un reddito pari o inferiore a 28.000 Euro, l'imposta verrà calcolata applicando il 23% su 28.000 Euro (ammontare di imposta massima pari a 6.440).

    Nel secondo scaglione l'imposta dovuta sarà pari a 6.440 Euro più il 35% sul reddito che supera 28.000 Euro fino a 50.000.

    Nel terzo e ultimo scaglione l'imposta dovuta sarà pari a 14.140 Euro più il 43% sul reddito che supera 50.000 Euro.

    Inoltre, aumenta a regime l'importo delle detrazioni spettanti ex art. 13 “Altre detrazioni” sui redditi da lavoro dipendente: si ricorda che tali detrazioni spettano se alla formazione del reddito concorrono uno o più redditi da lavoro dipendente e assimilati, ad eccezione delle pensioni e delle somme di denaro per crediti da lavoro percepite a seguito di condanna giudiziale.

    L'incremento della detrazione riguarda i percettori di redditi più bassi, aumentando da 1.880 a 1.955 Euro se il reddito complessivo non supera 15.000 Euro.

    Trattamento integrativo e altre detrazioni

    In merito al trattamento integrativo previsto a sostegno del reddito, qualora l'imposta lorda determinata sui redditi da lavoro dipendente sia superiore all'importo della detrazione spettante ai sensi dell'art. 13 diminuita dell'importo di 75 Euro rapportato al periodo di lavoro nell'anno, è riconosciuta una somma a titolo di trattamento integrativo se il reddito complessivo non è superiore a 28.000 Euro.

    Inoltre è prevista una somma, riconosciuta ai titolari di reddito di lavoro dipendente che hanno un reddito complessivo, rapportato all'intero anno, non superiore a 20.000 Euro per le seguenti percentuali:

  • 7,1%, se il reddito di lavoro dipendente non è superiore a 8.500 Euro;
  • 5,3%, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 8.500 euro ma non a 15.000 Euro;
  • 4,8%, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 15.000 Euro.
  • Invece, ai titolari di reddito di lavoro dipendente (di cui all'art. 49 - eccetto i percettori di pensione e di crediti di lavoro) che hanno un reddito complessivo superiore a 20.000 euro spetta un'ulteriore detrazione dall'imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro, di importo pari:

  • a 1.000 Euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 20.000 Euro ma non a 32.000 Euro;
  • al prodotto tra 1.000 Euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 40.000 Euro, diminuito del reddito complessivo, e 8.000 Euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 32.000 Euro ma non a 40.000 Euro.
  • sostituti d'imposta riconosceranno in via automatica rispettivamente la somma e la detrazione all'atto dell'erogazione delle retribuzioni e verificheranno in sede di conguaglio la spettanza delle stesse. Qualora la somma o la detrazione fossero non spettanti gli stessi provvederanno al recupero del medesimo importo.

    Il comma 9 della Legge Bilancio inoltre chiarisce che ai fini della determinazione del reddito complessivo rileva anche la quota esente del reddito agevolato quale incentivo per il rientro in Italia di ricercatori residenti all'estero e al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze.

    Riordino delle detrazioni

    La Manovra 2025 prevede, per i soggetti con reddito complessivo superiore a 75.000 Euro titolari di una detrazione dall'imposta lorda per gli oneri e le spese, una detrazione calcolata moltiplicando l'importo base per un coefficiente che varia in base al numero di figli.

    Il coefficiente base da utilizzare ai sensi del comma 1 è pari a:

  • 0,50, se nel nucleo familiare non sono presenti figli di età non superiore a 24 anni;
  • 0,70, se nel nucleo familiare è presente un figlio di età non superiore a 24 anni;
  • 0,85, se nel nucleo familiare sono presenti due figli di età non superiore a 24 anni;
  • 1, se nel nucleo familiare sono presenti più di due figli di età non superiore a 24 anni o almeno un figlio con disabilità accertata di età non superiore a 24 anni.
  • Sono esclusi dal computo dell'ammontare complessivo degli oneri e delle spese:

  • le spese sanitarie detraibili 
  • le somme investite nelle start-up innovative, detraibili 
  • le somme investite nelle piccole e medie imprese innovative.
  • Viene inoltre rivisitato l'art. 12 “Detrazioni per carichi di famiglia” prevedendo, a titolo esemplificativo, che la detrazione sia spettante per ciascun figlio, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi, affiliati o affidati e i figli conviventi del coniuge deceduto, di età pari o superiore a 21 anni ma inferiore a 30 anni ma anche per ciascun figlio di età pari o superiore a 30 anni con disabilità accertata.

    Esclusione dal regime forfettario

    Viene innalzato il limite di reddito da lavoro dipendente e assimilati, il superamento del quale non consente di accedere regime forfetario, rappresentandone una esclusione. Tale limite, infatti, passa da 30.000 Euro a 35.000 Euro: la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto è cessato.

    Detrazioni per oneri

    Per quanto concerne le detrazioni per oneri, pari al 19% degli stessi viene innalzato l'importo annuo agevolabile delle spese per la frequenza di scuole dell'infanzia del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado, da 800 Euro (importo ammesso a decorrere dal 2019) a 1.000 Euro.

  • L’Inps ha fornito chiarimenti in merito alle modifiche del regime sanzionatorio per i contributi dei lavoratori autonomi previste dal D.L. 19/2024. In particolare, il commerciante o l’artigiano che versi in ritardo i contributi, ma nei 120 giorni dalla scadenza, dovrà versare una sanzione pari al Tur (precedentemente se erano versati contributi entro 60 giorni dalla scadenza, la sanzione era pari al Tur più 7,5 punti).
  • Inoltre, le sanzioni sono ridotte anche in caso di pagamento rateale.

 

Dichiarazioni di intento

 

Gli esportatori abituali possono inviare, a decorrere dal mese di dicembre, le dichiarazioni di intento all’Agenzia delle Entrate allo scopo di effettuare acquisti non imponibili Iva con riferimento all’anno 2025. L’Agenzia delle Entrate, in sede di controllo, segnala al cedente e al cessionario, eventuali comportamenti non corretti, inibendo l’emissione delle fatture collegate.

 

ESPORTATORI

ABITUALI

 

  • Si acquisisce lo status di esportatore abituale quando è superiore al 10% la percentuale derivante dal rapporto tra l’ammontare dei corrispettivi delle cessioni all’esportazione, delle operazioni assimilate, dei servizi internazionali e delle operazioni intracomunitarie, registrate nell’anno solare precedente o nei 12 mesi precedenti e il relativo volume d’affari, determinato a norma dell’art. 20 D.P.R. 633/1972 (senza tenere conto dei beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale nonché delle operazioni fuori campo Iva di cui agli artt. da 7 a 7-septies D.P.R. 633/1972, per le quali vige comunque l’obbligo di emissione della fattura).
  • L’esportatore abituale che intende acquistare senza Iva nel limite del plafond disponibile ha l’obbligo di presentare telematicamente all’Agenzia delle Entrate la dichiarazione di intento, prima dell’effettuazione dell’operazione ai fini Iva (art. 6 D.P.R. 633/1972). L’ammontare esposto nel modello è un importo presuntivo: le operazioni di verifica sull’esistenza o il superamento del plafond avranno ad oggetto il plafond realmente utilizzato, ossia le fatture emesse dal fornitore e ricevute dall’esportatore come non imponibili art. 8, c. 1, lett. c) D.P.R. 633/1972.
  • I fornitori comunicati dagli esportatori abituali nelle dichiarazioni di intento acquisite dall’Agenzia delle Entrate, possono accedere alle informazioni relative alle dichiarazioni d’intento con i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, consultando il proprio Cassetto fiscale.
  • L’art. 7, c. 4-bis D.Lgs. 471/1997 prevede una sanzione dal 100 al 200% dell’Iva (fermo restando il pagamento del tributo) per il cedente o prestatore che effettui cessioni non imponibili con dichiarazioni di intento senza avere prima riscontrato, per via telematica, l’avvenuta presentazione all’Agenzia delle Entrate della dichiarazione di intento.

 

ESTREMi
DICHIARAZIONE

DI INTENTO

NELLE

FATTURE

ELETTRONICHE

 

  • Nella fattura elettronica, per le operazioni non imponibili, ai sensi dell’art. 8, c. 1, lett. c) D.P.R. 26.10.1972, n. 633, da trasmettere al sistema SDI, nei confronti di un esportatore abituale, si devono riportare, oltre al codice N3.5 “Non imponibili - a seguito di dichiarazioni d’intento”, gli estremi per ogni dichiarazione d’intento nel blocco 2.2.1.16 <AltriDatiGestionali>:
  • nel campo 2.2.1.16.1 <TipoDato> deve essere riportata la dicitura “INTENTO”;
  • nel campo 2.2.1.16.2 <RiferimentoTesto> deve essere riportato il protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento e il suo progressivo separato dal segno “-” oppure dal segno “/” (es. 08060120341234567-000001);
  • nel campo 2.2.1.16.4 <RiferimentoData> deve essere riportata la data della ricevuta telematica rilasciata dall’Agenzia delle Entrate e contenente il protocollo della dichiarazione d’intento.

 

PROCEDURA

DI

INVALIDAZIONE

 

  • In caso di esito irregolare delle attività di analisi e di controllo, le dichiarazioni d’intento emesse illegittimamente sono invalidate e rese irregolari al riscontro telematico dell’avvenuta presentazione della dichiarazione d’intento. Contestualmente, l’Agenzia delle Entrate invia al soggetto emittente una comunicazione che riporta il protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento invalidata e le relative motivazioni. La comunicazione è trasmessa mediante messaggio PEC.
  • Nella comunicazione sono indicate sinteticamente le anomalie riscontrate e l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate cui rivolgersi per ricevere informazioni e presentare documentazione utile a dimostrare il possesso dei requisiti dell’esportatore abituale.
  • La presentazione della documentazione non comporta la sospensione dell’efficacia dell’invalidazione. L’Ufficio competente, qualora riscontri la mancanza o l’errata applicazione dei presupposti di fatto e di diritto che hanno condotto all’invalidazione, procede, in autotutela ed entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione presentata dal contribuente, alla rimozione del blocco sulla dichiarazione d’intento, dandone comunicazione al contribuente.
  • In concomitanza con la procedura d’invalidazione, l’Agenzia delle Entrate invia, al soggetto cedente o fornitore quale destinatario della dichiarazione d’intento, una comunicazione che riporta i dati identificativi del soggetto emittente e il protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento invalidata. La comunicazione è trasmessa mediante messaggio PEC.

 

 

Registrazione delle bollette doganali

Tutte le informazioni necessarie per l’annotazione nel registro acquisti delle importazioni reingegnerizzate, completamente smaterializzate sono disponibili nel “prospetto di riepilogo ai fini contabili”; detto prospetto è disponibile, per gli utenti autorizzati (importatori, dichiaranti, rappresentanti), fin dalla conclusione della fase di svincolo delle merci nel sistema informativo doganale attestata dal “prospetto di svincolo”. Si ritiene sia, quindi, la data di svincolo, immodificabile, quella che rappresenta il momento a partire dal quale l’importatore che effettua l’importazione nell’esercizio della propria attività, può esercitare il diritto alla detrazione dell’Iva.

 

Prospetto

di riepilogo

ai fini

contabili

 

  • Al fine di consentire agli operatori economici di assolvere agli obblighi di natura contabile e fiscale previsti dalla normativa Iva connessi alla registrazione delle “bollette” di importazione e quindi consentire ai medesimi di esercitare il diritto alla detrazione dell’Iva pagata all’importazione, l’Agenzia contestualmente allo svincolo delle merci, mette a disposizione un Prospetto di riepilogo ai fini contabili della dichiarazione doganale che riporta i dati relativi al pagamento dei diritti doganali (dazio, Iva e altri tributi), suddivisi per aliquote.
  • Si ritiene che analoga funzione possa essere svolta anche dal “prospetto di sintesi” che l’Agenzia delle Dogane mette a disposizione.

 

Prospetto

ufficiale

e copia

di cortesia

 

Per la detrazione dell’Iva pagata all’importazione, gli operatori devono scaricare dalla propria area riservata presente sul Portale Unico Dogane e Monopoli il prospetto di riepilogo ai fini contabili in formato PDF. Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con risposta ad istanza di interpello n. 417/2022, non sono utilizzabili documenti diversi da quest’ultimo (ad esempio i documenti di cortesia rilasciati dagli spedizionieri).

 

La Fondazione ODCEC Milano (principio n. 4/2024) ritiene non preclusa la possibilità di ricorrere all’ausilio offerto dai “prospetti di cortesia non aventi valore legale” forniti dagli spedizionieri/rappresentati doganali che hanno curato, per conto dell’importatore, la dichiarazione doganale non essendo espressamente negata dall’Agenzia. Ciò nella prospettazione, però, che contengano informazioni coerenti (anche per numero MNR, data di svincolo, data accettazione e documentazione di supporto) e valori conformi alle informazioni primarie e originarie presenti nel sistema informativo doganale, riferibili all’importatore effettivo (acquirente/destinatario).

 

DETRAZIONE

IVA

 

  • Aspetto critico risulta l’individuazione del momento da cui è possibile esercitare il diritto alla detrazione dell’Iva all’importazione, ossia se questo debba essere individuato nel momento in cui il prospetto di riepilogo è generato dall’Agenzia delle Dogane, o quello nel quale l’importatore scarica il prospetto all’interno del portale.
  • Pertanto, si consiglia agli operatori di dotarsi di strumenti automatizzati per lo scarico dei prospetti di riepilogo ai fini contabili.

 

  • La Fondazione Commercialisti dell’ODCEC di Milano, nel principio interpretativo n. 4/2024, ha precisato che “Nelle importazioni reingegnerizzate il dies a quo ai fini dell’esercizio della detrazione Iva è individuabile nella data di svincolo; da detto momento l’importatore può infatti disporre, direttamente o tramite dichiarante/rappresentante doganale, di tutte le informazioni, ancorché smaterializzate, necessarie per l’esercizio del diritto alla detrazione e l’annotazione da effettuare nel registro acquisti ai sensi dell’art. 25 D.P.R. 633/1972, nel rispetto dei requisiti previsti dall’art. 19 D.P.R. 633/1972. Conseguentemente il termine ultimo (dies ad quem) è individuato con la scadenza della dichiarazione annuale relativa all’anno in cui è avvenuto lo svincolo”.
  • Il principio non ritiene corretto, in mancanza di chiarimenti ufficiali, individuare il momento nel quale esercitare la detrazione con la data di generazione - essenzialmente perché non statica e mutevole ad ogni download anche reiterato - del prospetto di riepilogo o del prospetto di sintesi.

 

Operazioni

a cavallo

di anno

Considerato che la detrazione dell’Iva deve essere esercitata nella dichiarazione Iva dell’anno in cui è nato il diritto e non può essere rinviata, se l’importazione è avvenuta (data di svincolo) nell’anno N, ma il prospetto giunge all’addetto delle registrazioni contabili solo nell’anno N+1, tale registrazione deve influenzare i saldi dell’Iva dell’anno N e deve essere rappresentata nella dichiarazione Iva di tale anno.

 

Integrativa

a favore

Spirati i termini ordinari, legati alla data dello svincolo, la detrazione dell’Iva assolta in dogana risulta praticabile solo attraverso dichiarazione integrativa a favore, laddove si condivida l’applicazione delle precisazioni, fornite nella circolare n.  1/E/2018, § 410, quale rimedio all’errore commesso nella dichiarazione originaria (riportante “un maggiore debito d’imposta o una minore eccedenza detraibile”) per non aver esercitato tempestivamente il diritto alla detrazione, pur in presenza del duplice presupposto (sostanziale e, a partire dalla data di svincolo, anche quello formale del possesso).

 

Prospetto

di sintesi

 

L’Agenzia mette a disposizione, per ogni possibile utilità pratica, dal momento dell’accettazione della dichiarazione doganale in AIDA 2.0, un prospetto sintetico (allegato 2, circolare n. 22/D/2022) della dichiarazione stessa, che ne riepiloga i dati “salienti” (dati soggettivi, quantitativi e qualitativi, di scarico, informazioni sullo svincolo, n. A93, n. quietanza, ecc.).

 

Prospetto

di svincolo

 

  • L’Agenzia mette a disposizione anche il Prospetto di svincolo (allegato 3, circolare 22/D/2022) nell’ambito del processo di uscita delle merci dagli spazi doganali, per consentire le attività di riscontro al varco condotte dalla Guardia di finanza, finalizzate all’apposizione del visto uscire (cd. Messaggio QA).
  • Il modello del Prospetto di svincolo riporta tra l’altro il MRN della dichiarazione, il numero degli articoli, il numero identificativo del container, il numero di targa del mezzo di trasporto e, per ogni articolo, la massa lorda e il codice di svincolo con la relativa data.
  • Al fine di assicurare la fluidità del traffico commerciale, anche successivamente all’uscita delle merci dagli spazi doganali, si raccomanda agli operatori doganali di consegnare il prospetto di svincolo ai trasportatori, in quanto lo stesso potrà costituire prova dell’assolvimento delle formalità doganali nel caso di controlli in itinere da parte degli organi preposti.

  

 

Omesso versamento imposta di bollo su fatture elettroniche

 

Con provvedimento n. 422344/2024 l’Agenzia delle Entrate ha attivato le funzionalità che permettono al contribuente o all’intermediario delegato di richiedere assistenza, nell’area riservata del sito Internet dell’Agenzia, per le comunicazioni relative al ritardato, omesso o insufficiente versamento dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche, previste dall’art. 12-novies D.L. 34/2019. L’agenzia ha infatti iniziato a inviare ai contribuenti le prime lettere di compliance per segnalare le potenziali omissioni di € 2 dovuti sulle fatture elettroniche soggette all’imposta. Tali comunicazioni hanno a oggetto i versamenti dovuti per i primi tre trimestri dell’anno 2021 il cui pagamento scadeva il 30.11.2021. L’Agenzia delle Entrate, oltre al prospetto dettagliato con il numero delle fatture divise per trimestre e la correlata imposta dovuta, ed eventualmente versata, allega anche il modello F24 per procedere in autonomia alla regolarizzazione, entro 30 giorni, della potenziale omissione, usufruendo delle sanzioni ridotte a 1/3 (30% per le violazioni commesse prima del 1.09.2024 e successivamente 25%), e corrispondendo anche gli interessi calcolati a partire dal giorno della scadenza del pagamento.

 

CALCOLO

IMPOSTA

DI BOLLO

SU FATTURE

ELETTRONICHE

 

Sulla base dei dati in suo possesso sulle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di Interscambio (SdI), l’Agenzia delle Entrate procede al calcolo dell’imposta di bollo dovuta per il trimestre di riferimento e ne evidenzia l’importo nell’area riservata del portale “Fatture e corrispettivi” entro il giorno 15 del 2° mese successivo alla chiusura del trimestre. Per il 2° trimestre, tale data slitta al 20.09.

 

VERSAMENTO

ON LINE

DELL’IMPOSTA

DI BOLLO

 

  • Il versamento dell’imposta di bollo dovuta deve essere effettuato, secondo le scadenze stabilite all’art. 6, c. 2 D.M. 17.06.2014.
  • Il pagamento è eseguito indicando sull’apposita funzionalità web del portale “Fatture e corrispettivi” l’Iban corrispondente al conto corrente intestato al contribuente, sul quale è così addebitato l’importo dell’imposta di bollo dovuta
  • In alternativa, il contribuente può versare l’importo dovuto tramite mod. F24, da presentarsi in modalità telematica.

 

Codici tributo per il versamento mediante mod. F24

2521

1° trimestre

2522

2° trimestre

2523

3° trimestre

2524

4° trimestre

2525

Sanzioni

2526

Interessi

Nota bene

I codici tributo da utilizzare per il versamento di quanto dovuto, per i trimestri il cui versamento è slittato al 30.09 o al 30.11, sono quelli relativi ai trimestri per i quali l’imposta di bollo è dovuta (2521 e/o 2522).

     

 

 

Regime di cassa per i contribuenti in contabilità semplificata

 

Per le imprese in contabilità semplificata (cosiddette imprese minori) deve essere osservato un regime di determinazione del reddito “per cassa” (con l’eccezione di alcune spese che rimangono determinate per competenza). Al fine di tutelare lo Studio professionale circa la decisione finale presa dal cliente, si propone una dichiarazione di informazione e consapevolezza da fare sottoscrivere al momento di inizio dell’attività.

 

 

Detrazione dell’Iva per le fatture di fine anno

 

La fattura deve essere annotata in apposito registro anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e, comunque, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno. L’esercizio del diritto alla detrazione dell’imposta assolta sugli acquisti o sulle importazioni è esercitato, al più tardi, con la dichiarazione Iva relativa all’anno in cui il diritto è sorto. Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate, subordina l’esercizio del diritto alla detrazione, oltre che al presupposto sostanziale dell’effettuazione dell’operazione, anche al presupposto formale del possesso della fattura di acquisto. Inoltre, entro il giorno 16 di ciascun mese (ovvero lo stesso termine per l’autoliquidazione Iva) potrà essere esercitato il diritto alla detrazione dell’Iva relativa ai documenti di acquisto che sono ricevuti e annotati entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. Tale regola, però, non si applica alle fatture “a cavallo d’anno”.

 

TERMINE

PER DETRAZIONE

IVA SU ACQUISTI

 

  • Il diritto alla detrazione dell’Iva relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile (per il fornitore), ossia quando l’operazione si considera “effettuata” ai fini Iva:
  • per le cessioni di beni mobili, al momento della consegna o spedizione o, se anteriore al momento di emissione della fattura o di pagamento del corrispettivo (limitatamente all’importo fatturato o pagato);
  • per le prestazioni di servizi, al momento di pagamento del corrispettivo (limitatamente all’importo pagato) o, se anteriore, al momento di emissione della fattura.

 

 

 

Il diritto alla detrazione Iva è esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.

 

 

 

ASPETTI

OPERATIVI

 

  • Il termine per l’esercizio della detrazione deve essere individuato nel momento in cui in capo al cessionario/committente si verifica la duplice condizione:
  • (sostanziale) dell’avvenuta esigibilità dell’imposta;
  • (formale) del possesso di una valida fattura redatta conformemente alle disposizioni di cui all’art. 21 D.P.R. 633/1972.

 

É da tale momento che il soggetto passivo cessionario/committente può operare, previa registrazione della fattura, la detrazione dell’imposta assolta con riferimento agli acquisti di beni e servizi, ovvero alle importazioni di beni.

 

 

 

VERSAMENTI

PERIODICI

 

  • È possibile procedere alla detrazione Iva (sempre che ne ricorrano i presupposti) di tutte le fatture (analogiche ed elettroniche) ricevute e annotate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
  • La disposizione è applicabile esclusivamente per le fatture ricevute nello stesso anno in cui l’operazione si considera effettuata

 

Tavola riepilogativa

 

Fatture a cavallo dell’anno

 

Fattura

Cliente

Registrazione

Detrazione Iva acquisti

Data emissione

Data ricezione

Dicembre

2024

Dicembre 2024

Da registrare

entro 30.04.20251

Entro dicembre 2024

Liquidazione Iva di dicembre 2024 (16.01.2025).

Gennaio-aprile 2025

  • Nel modello Iva 2025, per il 2024.
  • Annotazione separata nel registro Iva acquisti.

Da maggio 2025

Fattura registrata

oltre il termine del 30.04.20252

  • No detrazione Iva acquisti2.
  • È possibile presentare dichiarazione integrativa a favore.

20253

Da registrare

entro 30.04.20251

Gennaio-dicembre 2025

Nella liquidazione Iva del periodo 2025.

Da gennaio 2026

ad aprile 2026

  • Nel modello Iva 2026, per il 2025.
  • Annotazione separata nel registro Iva acquisti.

Da maggio 2026

Fattura registrata oltre

il termine del 30.04.20262

  • No detrazione Iva acquisti2.
  • È possibile presentare dichiarazione integrativa a favore.

 

Note

  1. La registrazione deve avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura.
  1. La detrazione è consentita solo nella dichiarazione Iva relativa all’anno in cui l’operazione è effettuata e si è venuti in possesso della fattura
  1. In caso di mancato ricevimento della fattura, il cliente deve emettere autofattura, da presentare all’Agenzia delle Entrate e versare l’Iva entro il termine di 30 giorni successivi ai 4 mesi dall’effettuazione dell’operazione.

 

 

Limiti per contabilità ordinaria e semplificata

 

Le persone fisiche che esercitano imprese commerciali e le società di persone, qualora i ricavi conseguiti in un anno intero non abbiano superato l’ammontare di € 500.000,00, per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, ovvero di € 800.000,00, per le imprese aventi per oggetto altre attività, sono esonerate per l’anno successivo dalla tenuta della contabilità ordinaria. Per i contribuenti che esercitano, contemporaneamente, prestazioni di servizi e altre attività si fa riferimento all’ammontare dei ricavi relativi alla attività prevalente. In mancanza della distinta annotazione dei ricavi, si considerano prevalenti le attività diverse dalle prestazioni di servizi. L’art. 3, c. 2 D.P.R. 695/1996 definisce la disciplina del regime contabile degli esercenti arti e professioni, nonché delle società e associazioni fra artisti e professionisti, stabilendo che per tali soggetti il regime naturale è quello della contabilità semplificata, a prescindere dal volume di compensi conseguito. Tuttavia, è consentito, ai soggetti menzionati, di avvalersi del regime di contabilità ordinaria previa espressa opzione. Se non sono superati i limiti prescritti, il regime semplificato si protrae di anno in anno, salva l'opzione per il regime ordinario. La verifica del mancato superamento dei limiti deve essere effettuata all'inizio di ogni anno, con riferimento ai ricavi percepiti nell'anno precedente. Nel caso di passaggio dal regime ordinario a quello semplificato si fa riferimento ai ricavi conseguiti; negli altri casi si utilizza il principio di cassa. Nell'ipotesi di inizio di attività in corso d'anno, i limiti di ricavi o compensi devono essere ragguagliati all'anno.

 

Contribuenti

Attività esercitata

Limite di ricavi

o compensi

(anno precedente)

Regime contabile

“naturale”

  • Imprenditori individuali
  • Società di persone
  • Enti non commerciali

Prestazioni di servizi

Fino a € 500.000,00

Semplificato

Altre attività

Fino a € 800.000,00

Esercenti arti e professioni

----------------

Qualsiasi

  • Imprenditori individuali
  • Società di persone
  • Enti non commerciali

Prestazioni di servizi

Oltre € 500.000,00

Ordinario

Altre attività

Oltre € 800.000,00

  • Società di capitali
  • Cooperative
  • Enti commerciali

Qualsiasi attività

Nessun limite di ricavi

 

 

REGIME DI CASSA

 

  • L’ammontare di ricavi è individuato, se il contribuente ha adottato già nel 2024 la contabilità semplificata e procede alla verifica per il 2025, a seconda delle diverse alternative contabili ammesse:
  • nel caso di utilizzo dei 2 registri distinti in cui annotare rispettivamente i ricavi percepiti e le spese sostenute, o di utilizzo dei soli registri Iva, su cui annotare separatamente anche le operazioni non soggette a registrazione Iva: la verifica è effettuata considerando i ricavi incassati nel 2024;
  • nel caso di utilizzo dei soli registri Iva, su cui annotare separatamente anche le operazioni non soggette a registrazione Iva, con applicazione della presunzione che la data di registrazione dell’operazione coincide con quella di incasso o pagamento: la verifica è effettuata considerando i ricavi annotati nel 2024.

 

Libro giornale e partitari contabili

 

Gli imprenditori che esercitano attività commerciali e non rivestono la qualifica di piccoli imprenditori devono tenere, secondo quanto disposto dall’art. 2214 codice civile, il libro giornale. Analogamente, le disposizioni fiscali prevedono l’obbligo della tenuta del libro giornale per i soggetti titolari di reddito d’impresa in contabilità ordinaria.

è inoltre obbligatoria anche la stampa dei partitari contabili (cosiddetti “Mastrini”).

I partitari devono contenere tutte le movimentazioni contabili per ciascun conto del piano dei conti utilizzato nell’anno, ivi compreso ogni singolo cliente e fornitore, e devono essere stampati dopo la data di chiusura dei conti, che deve comparire nella stampa degli stessi. I partitari non devono essere necessariamente numerati progressivamente, nè bollati o vidimati, ma solo stampati.

 

SOGGETTI

INTERESSATI

 

Codice civile

 

Gli imprenditori che esercitano attività commerciali e non rivestono la qualifica di piccoli imprenditori devono tenere, secondo quanto disposto dall’art. 2214 codice civile, il libro giornale.

 

 

 

 

 

Normativa

fiscale

 

Le disposizioni fiscali prevedono l’obbligo della tenuta del libro giornale per i soggetti titolari di reddito d’impresa in contabilità ordinaria.

 

CONTENUTO

 

Il libro giornale deve indicare giorno per giorno, le operazioni relative all’esercizio dell’impresa.

 

NUMERAZIONE

E IMPOSTA

DI BOLLO

 

Il libro giornale deve essere numerato progressivamente in ogni pagina, con l’indicazione, pagina per pagina, dell’anno cui si riferisce (per il 2024: 2024/1, 2024/2, ecc.).

 

Prima di essere messo in uso

 

 

 

 

 

  • Se la contabilità è tenuta in modalità cartacea, l’imposta di bollo è dovuta ogni 100 pagine o frazione di esse nella misura di € 16,00, per le società di capitali che versano in misura forfetaria la tassa di concessione governativa, oppure di € 32,00, per tutti gli altri soggetti;
  • Se la contabilità è tenuta in modalità elettronica, l’imposta di bollo è dovuta ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse nelle misure riportate nel punto precedente pari a € 16,00 o € 32,00.

 

COMPILAZIONE

 

  • Il libro giornale deve essere tenuto secondo le norme di un’ordinata contabilità:
  • senza spazi in bianco;
  • senza interlinee;
  • senza trasporti in margine.

 

Abrasioni e

cancellazioni

Non si possono fare abrasioni e, se è necessaria qualche cancellazione, questa deve eseguirsi in modo che le parole cancellate siano leggibili.

 

Termini

per la

registrazione e libri

sezionali

 

  • Le registrazioni all’interno del libro giornale vanno effettuate non oltre 60 giorni dall’operazione. Ciò in considerazione del fatto che si tratta di scritture cronologiche.
  • Risulta possibile utilizzare, nei casi in cui ciò sia richiesto dalla natura, dalle dimensioni e, in generale, dalle esigenze organizzative della specifica impresa, libri giornali sezionali nei quali vengono registrate, in stretto ordine cronologico, tutte le operazioni relative a singoli servizi dell’azienda, quindi, anche a distinte unità operative dell’azienda, con riepilogo riassuntivo nel libro giornale generale.

 

STAMPA

MASTRINI/

PARTITARI

CONTABILI

 

  • La sentenza n. 2250/2003 della Cassazione ha legittimato l‘Amministrazione Finanziaria all’accertamento induttivo se i mastrini/partitari non sono sottoscritti dall’imprenditore/legale rappresentante.
  • In alternativa alla firma di ogni singola scheda contabile, potrebbe essere ritenuto sufficiente riprodurre e firmare, in calce, il documento di seguito riportato ed allegarlo alla stampa dei mastrini per ogni anno.

 

Su carta intestata dell’impresa

Il sottoscritto ...................., nato a ..................... il ..................... e residente in ..............................., in qualità di titolare/legale rappresentate della ditta/società ....................., con sede in ....................., iscritta al Registro Imprese di ..................... al n. ......... REA di ..................... n. ........., C.F.: ..................... P. Iva: .....................

 

dichiara

 

di avere preso visione e controllato che i partitari/schede di mastro contabili, di seguito stampati, corrispondono esattamente e in modo conforme alle scritture contabili dell’anno ...... così come riportate sul libro giornale della ditta/società, scritturato da pagina n. ......... a pagina n. .........

 

......................., lì .....................                            Il titolare o legale rappresentante ..........................

 

STAMPA MASTRINI/PARTITARI CONTABILI SU CARTA INTESTATA DELL’IMPRESA (COMPILABILE)

 

 

Assicurazione contro gli infortuni domestici

 

Tutti i soggetti con età compresa tra i 18 e i 67 anni compiuti, che svolgono in via esclusiva attività di lavoro in ambito domestico, devono versare un contributo assicurativo pari a € 24,00 annui, con esclusione dei titolari di redditi inferiori a livelli minimi, i quali hanno, comunque, l’obbligo di iscrizione. L’assicurazione copre i casi di infortunio dai quali sia derivata un’invalidità permanente al lavoro non inferiore al 16%, escludendo gli infortuni verificatisi al di fuori del territorio nazionale. È riconosciuta, come prestazione, una rendita vitalizia calcolata su una retribuzione convenzionale, pari alla retribuzione annua minima (rivalutabile) fissata per il calcolo delle rendite del settore industriale, nonché un importo una tantum per inabilità tra il 6% e il 15%.

 

ASSICURAZIONE

OBBLIGATORIA

CONTRO

GLI INFORTUNI

 

Soggetti

obbligati

 

Sono soggetti all’obbligo assicurativo coloro i quali, di età compresa tra i 18 e i 67 anni, svolgono, in via non occasionale, gratuitamente e senza vincolo di subordinazione, lavori domestici.

 

 

 

 

 

I soggetti in possesso dei requisiti assicurativi presentano all’Inail la domanda di iscrizione esclusivamente in modalità telematica attraverso il servizio online “Domanda di iscrizione e richiesta avviso di pagamento”, disponibile per gli utenti in possesso delle credenziali dispositive.

 

 

 

 

 

Attività

esercitata

 

Per lavoro svolto in ambito domestico si intende quello finalizzato alla cura della propria famiglia e dell’ambiente in cui si dimora.

 

 

 

 

 

L’assicurato non deve svolgere altra attività che comporti l’iscrizione presso forme obbligatorie di previdenza sociale.

 

 

 

 

 

Infortuni

 

  • L’assicurazione comprende gli infortuni avvenuti nell’ambito domestico e dai quali derivi un’invalidità permanente al lavoro non inferiore al 16%.
  • Sono coperti anche i casi di infortunio mortale, per i quali è corrisposto anche l’assegno funerario.

 

 

 

 

 

Rendita

vitalizia

 

La prestazione consiste in una rendita vitalizia, calcolata sulla base della retribuzione annua minima convenzionale (rivalutabile) fissata per le rendite del settore industria.

 

 

 

 

 

Una tantum

 

Dal 1.01.2019 si ha altresì diritto a una prestazione una tantum di importo pari a € 337,41 se l’inabilità permanente accertata è comunque tra il 6% e il 15%.

 

 

 

 

 

PREMIO ASSICURATIVO

 

Importo

 

Il premio assicurativo è fissato in € 24,00 annui, non frazionabile su base mensile e deducibile ai fini fiscali.

 

 

 

 

 

Versamento

 

Entro il 31.01

di ogni anno.

 

Si può pagare tramite Pago PA, online sul sito dell’Inail, di Poste italiane spa, delle banche e di altri prestatori di servizi (la lista è pubblicata su www.pagopa.gov.it), tramite l’app IO oppure in tutti gli uffici di Poste Italiane, in banca, al bancomat, presso le ricevitorie, i tabaccai e i supermercati abilitati al servizio, utilizzando contanti o carte oppure con addebito in conto corrente.

 

 

 

 

 

 

 

Esenzioni

 

  • Il premio è a carico dello Stato per i soggetti in possesso di entrambi i seguenti requisiti:
  • titolarità di redditi lordi propri, ai fini Irpef, non superiori a € 4.648,11 annui;
  • appartenenza a un nucleo familiare il cui reddito complessivo lordo, ai fini Irpef, non sia superiore a € 9.296,22 annui.

 

 

 

 

 

La domanda attestante la sussistenza dei requisiti reddituali, sia per la prima iscrizione sia per il rinnovo, deve essere presentata esclusivamente con modalità telematica attraverso il servizio “Domanda di iscrizione e rinnovo con dichiarazione sostitutiva”.

 

 

 

 

 

Sanzioni

 

È dovuta una somma aggiuntiva di importo pari alla metà del premio stesso, se il pagamento è effettuato entro 60 giorni dalla scadenza, ovvero pari all’ammontare del premio stesso, se il pagamento è effettuato oltre 60 giorni.

 

 

SCADENZARIO

Principali adempimenti mese di gennaio 2025

 

Scadenza

 

Tributo/

Contributo

 

Descrizione

 

Mercoledì

1 gennaio

 

Affitti brevi

 

CIN - Termine di acquisizione del codice identificativo nazionale per tutte le strutture ricettive turistiche e le locazioni turistiche.

 

Venerdì

10 gennaio

 

Previdenza

 

Fondo M. Negri, Fondo A. Pastore (ex Fondo Previr), Fondo M. Besusso - Versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali ai fondi di diritto privato dei dirigenti di commercio relativi al 4° trimestre 2024.

 

Inps

 

Lavoratori domestici - Ultimo giorno per il versamento dei contributi previdenziali/assistenziali, a cadenza trimestrale, relativi ai lavoratori domestici per il 4° trimestre 2024.

 

Domenica

12 gennaio

 

Imposte dirette

 

Principio di cassa allargato - Termine per la corresponsione di redditi di lavoro dipendente o assimilati relativi al 2024, al fine di beneficiare del principio di cassa allargato.

 

Mercoledì

15 gennaio

 

Imposte dirette

 

Assistenza fiscale - I sostituti d’imposta comunicano a dipendenti/collaboratori di voler prestare l’assistenza fiscale nel 2024.

 

Iva

 

Registrazione - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo.

 

 

Fattura cumulativa - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un’unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all’effettuazione delle operazioni.

 

 

Operazioni con l’estero - Per le operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute, dal 1.07.2022, verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, gli operatori Iva residenti trasmettono i dati all’Agenzia delle Entrate utilizzando il formato Xml previsto per la fattura elettronica e inviando i file al Sistema di interscambio secondo le regole di compilazione previste dalle specifiche tecniche allegate al provvedimento 30.04.2018. Ne consegue che la trasmissione delle fatture attive verso i soggetti non stabiliti in Italia dovrà avvenire entro i termini legislativamente fissati per l’emissione delle fatture (in generale, 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione o il diverso termine stabilito da specifiche disposizioni come, ad esempio, le fatture differite) mentre quella riferita alle fatture passive ricevute da cedente o prestatore estero dovrà essere effettuata entro il 15° giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione stessa.

 

Associazioni

sportive

dilettantistiche

 

Registrazioni - Le associazioni sportive dilettantistiche, che fruiscono dell’opzione di cui all’art. 1 L. 398/1991, devono effettuare l’annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell’esercizio dell’attività commerciale, con riferimento al mese precedente.

 

Giovedì

16 gennaio

 

Imposte

dirette

 

Versamento ritenute - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni, su altri redditi di capitale e in relazione ad appalti e subappalti. Entro tale termine deve essere effettuato anche il versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d’imposta se di importo pari o superiore a € 500,00 (art. 1, c. 36 L. 232/2016), nonché il versamento delle ritenute operate in relazione alle locazioni brevi (artt. 4, cc. 1/5-bis e 6 D.L. 50/2017).

Se l’importo dovuto con riferimento alle ritenute sui redditi di lavoro autonomo (artt. 25 e 25-bis D.P.R. 600/1973) non supera il limite di € 100, il versamento è effettuato insieme a quello relativo al mese successivo e comunque entro il 16.12 dello stesso anno. Il versamento delle ritenute operate nel mese di dicembre è comunque effettuato entro il giorno 16 del mese successivo.

 

 

Rinvio 2° acconto Irpef - Termine per il versamento, da parte delle persone fisiche titolari di partita Iva con ricavi o compensi fino a € 170.000, della seconda rata di acconto delle imposte sui redditi. È possibile versare lo stesso importo in 5 mensilità da gennaio a maggio 2025. La proroga non riguarda il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi Inail (Comunicato MEF 27.11.2024).

 

 

Dividendi - Termine di versamento, mediante modello F24, delle ritenute sui dividendi corrisposti nel trimestre solare precedente e deliberati dal 1.07.1998, nonché delle ritenute sui dividendi in natura versate dai soci nello stesso periodo.

 

Iva

 

Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l’eventuale imposta a debito.

Il versamento Iva relativo al mese di dicembre deve essere effettuato entro il 16.01 dell’anno successivo, anche qualora l’importo dovuto sia inferiore a € 100 (art. 2, c. 2 D. Lgs. 108/2024).

 

 

Contabilità presso terzi - Termine ultimo di cui si possono avvalere i contribuenti mensili, che affidano a terzi la tenuta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d’imposta relativi al mese di dicembre 2024, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di novembre 2024.

 

 

Contribuenti in regime forfetario - I contribuenti che applicano il regime forfetario hanno l’obbligo di integrare le fatture per le operazioni di cui risultano debitori di imposta con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta, da versare entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni, senza diritto alla detrazione dell’imposta relativa. In particolare, devono versare l’Iva per le prestazioni di servizi ricevute da non residenti, per gli acquisti intracomunitari e per le altre operazioni passive per le quali risultano debitori d’imposta come, ad esempio, gli acquisti in reverse charge.

 

Scadenza

 

Tributo/

Contributo

 

Descrizione

 

Giovedì

16 gennaio

(segue)

 

Imposta sugli

intrattenimenti

 

Versamento - Versamento dell’imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente.

 

Imposta sulle

transazioni

finanziarie

 

Versamento - Termine di versamento dell’imposta sulle transazioni finanziarie dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari poste in essere nel mese precedente (Tobin Tax).

 

Inps

 

Contributi previdenziali e assistenziali - Versamento dei contributi relativi al mese precedente, compresa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante il modello F24.

 

 

Contributi Gestione Separata - Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente.

 

 

Gestione ex-Enpals - Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono effettuare il versamento, mediante modello F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente.

 

 

Agricoltura - I lavoratori autonomi del settore agricolo devono effettuare il versamento della 4ª rata dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per il 2024.

 

Venerdì

17 gennaio

 

Zes Unica

 

Bonus investimenti agricoli - Termine finale per presentare in via telematica all’Agenzia delle Entrate la comunicazione per l’attribuzione alle imprese del settore agricolo del credito d’imposta per gli investimenti nella ZES unica per il Mezzogiorno di cui all’art. 16-bis del D.L. 124/2023.

 

Lunedì

20 gennaio

 

Conai

 

Denuncia - Termine entro il quale i produttori di imballaggi devono presentare al Conai la denuncia mensile riferita al mese precedente, ovvero la denuncia trimestrale relativa al 4° trimestre 2024.

Le imprese che, in riferimento all’anno precedente, hanno dichiarato un contributo ambientale fino a € 3.000,00 su un determinato materiale, possono inviare al Conai, entro oggi, un’unica dichiarazione annuale per tale materiale (Guida Conai 2024).

 

Sabato

25 gennaio

 

Iva

 

Elenchi Intrastat - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese e al trimestre precedente.

 

Mercoledì

29 gennaio

 

Imposte dirette

 

Dichiarazioni tardive - Fino al 29.01.2025 i contribuenti che non hanno trasmesso la dichiarazione dei redditi entro il 31.10.2024 potranno presentarla tardivamente, applicando le relative sanzioni.

 

Mod. 770/2024

 

Omessa presentazione - Termine entro il quale effettuare il ravvedimento operoso, con la sanzione ridotta, per l’omessa presentazione del modello 770/2024 entro 90 giorni dalla scadenza.

 

Giovedì

30 gennaio

 

Imposte dirette

 

Modello Redditi - Termine di versamento delle imposte, con la maggiorazione dello 0,40%, per gli eredi di persone decedute successivamente a febbraio 2024.

 

Imposta

di registro

 

Contratti di locazione - Termine ultimo per versare l’imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi e alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca.

 

Venerdì

31 gennaio

 

Iva

 

Fattura differita - Emissione e annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente.

 

 

Registrazione, fatturazione - Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni svolte nel mese.

 

 

Enti non commerciali - Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte.

 

 

Regime IOSS - Termine di presentazione della dichiarazione Iva e di versamento dell’Iva in relazione al mese precedente per i soggetti che hanno aderito al regime IOSS.

 

 

Regime OSS - Per i soggetti registrati al regime Oss scade il termine di presentazione della dichiarazione Iva e di versamento dell’Iva dovuta per il periodo 1.10.2024 - 31.12.2024 (Provv. Ag. Entrate 25.06.2021).

 

 

Imballaggi - Fatturazione degli imballaggi e recipienti consegnati nel 2024 e non restituiti.

 

Libro inventari

 

Sottoscrizione - Termine per la sottoscrizione del libro inventari per i soggetti che hanno trasmesso il modello Redditi 2024 in via telematica entro il 31.10.2024.

 

Registri contabili

 

Stampa - Termine per la stampa di registri contabili per i soggetti che hanno trasmesso il modello Redditi 2024 in via telematica entro il 31.10.2024.

 

Spese sanitarie

 

Trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria - Invio dei dati relativi alle spese sostenute nel 2° semestre 2024.

 

 

Opposizione - Entro il 31.01 il contribuente può comunicare direttamente all’Agenzia delle Entrate l’opposizione all’utilizzo delle spese sanitarie nella dichiarazione precompilata mediante apposito modello.

 

Vendita di beni

on line

 

Comunicazione - Termine di invio della comunicazione relativa alle vendite di beni on line effettuate nel trimestre precedente da parte di coloro che gestendo un’interfaccia elettronica (mercati virtuali, piattaforme digitali, portali, ecc.) facilitano le vendite a distanza, on line (provv. Ag. Entrate 31.07.2019).

 

Imposta di bollo

virtuale

 

Dichiarazione - Termine di presentazione, in via telematica, della dichiarazione annuale, entro il 31.01 dell’anno successivo al pagamento provvisorio dell’imposta di bollo, al fine della liquidazione definitiva della stessa. Nella dichiarazione deve essere riportata, in particolare, l’indicazione del numero degli atti e documenti emessi nell’anno di riferimento.

 

Scadenza

 

Tributo/

Contributo

 

Descrizione

 

Venerdì

31 gennaio

(segue)

 

Imposta

sulla pubblicità

 

Versamento - Termine di versamento dell’imposta comunale annuale sulla pubblicità.

Entro il 31.01 deve essere effettuata anche la denuncia di cessazione ai fini dell’imposta comunale sulla pubblicità, in presenza dei presupposti.

 

Concessioni

governative

 

Versamento - Versamento della tassa annuale sulle concessioni governative per gli atti assoggettati a pagamento annuale.

 

Inps

 

Flusso UniEmens - Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente.

 

 

 

Contributi volontari - Termine di versamento dei contributi volontari relativi al 3° trimestre 2024, mediante gli appositi bollettini rilasciati dall’Inps.

 

Libro unico

del lavoro

 

Adempimento - Termine entro il quale effettuare le scritturazioni obbligatorie sul Libro unico del lavoro con riferimento al mese precedente.

 

Modello 730/2024

 

Versamento importi non trattenuti - Termine per il versamento tramite il modello F24 degli importi derivanti dalla liquidazione del modello 730/2024, che il sostituto d’imposta non ha potuto trattenere per incapienza delle retribuzioni, pensioni o compensi corrisposti; applicando gli interessi dello 0,4% mensile.

Il sostituto d’imposta deve comunicare al soggetto che ha presentato il modello 730/2024 gli importi che deve versare direttamente.

 

Inail

 

Casalinghe - Termine di versamento del premio assicurativo per l’anno 2025.

 

Collocamento

obbligatorio

 

Denuncia annuale - Presentazione telematica del prospetto informativo del personale impiegato, in presenza di cambiamenti nella situazione occupazionale rispetto all’ultimo prospetto inviato (art. 9 L. 68/1999).

 

Lavoratori

somministrati

 

Comunicazione - Entro il 31.01 di ogni anno i datori di lavoro che utilizzano lavoratori in somministrazione devono effettuare una comunicazione periodica, alla rappresentanza sindacale unitaria ovvero alle rappresentanze aziendali, relativa ai contratti di somministrazione conclusi nell’anno precedente (art. 36, c. 3 D. Lgs. 81/2015).

 

Agenti

 

Adempimenti - Termine ultimo per la consegna all’agente, da parte del preponente, dell’estratto conto delle provvigioni dovute relative al trimestre precedente. Entro lo stesso termine le provvigioni liquidate devono essere pagate all’agente.

 

Gestori

di piattaforme

digitali

 

Comunicazione - Entro il 31.01.2025 i gestori di piattaforme digitali residenti in Italia e, ad alcune condizioni, i gestori stranieri “non-Ue” (Fpo), dovranno comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati sulle vendite di beni e prestazioni di servizi realizzate dagli utenti attraverso i loro siti e app (Provv. Ag. Entrate 20.11.2023). Rientrano nell’obbligo di comunicazione: l’e-commerce, la locazione di beni immobili, l’offerta di servizi personali e le attività di noleggio di qualsiasi mezzo di trasporto. Restano fuori dall’obbligo di comunicazione sia i dati relativi ai grandi fornitori di alloggi nel settore alberghiero, sia quelli relativi ai “piccoli inserzionisti”.

 

Catasto Terreni

 

 

Adempimento - Termine per procedere alla presentazione all’Ufficio Tecnico erariale delle variazioni del reddito dominicale ed agrario verificatesi nel corso dell’anno solare precedente.

 

Variazioni colturali

 

Adempimento - Termine per dichiarare all’Ufficio Tecnico Erariale le variazioni dello stato e delle qualità dei terreni avvenute nel 2024. I soggetti che presentano la domanda di contribuzione PAC sono esonerati dall’obbligo di comunicazione delle variazioni colturali (art. 2, c. 33 D.L. 262/2006).

 

Contributo revisori

contabili

 

Versamento - Termine per effettuare il versamento del contributo obbligatorio dovuto dai revisori contabili iscritti nell’apposito registro.

 

Erogazioni

liberali

alla cultura

 

Comunicazioni - Ai sensi dell’art. 38 della L. 342/2000 i soggetti che hanno ricevuto o effettuato erogazioni liberali devono comunicare al Ministero per i Beni e le Attività Culturali l’ammontare delle erogazioni liberali ricevute o effettuate nel periodo d’imposta.

 

Autotrasporto

 

Rimborso accise - Termine per la richiesta di rimborso/compensazione, da parte delle imprese di autotrasporto, delle accise sui consumi di gasolio effettuati nel 4° trimestre 2024.

 

Tasse

automobilistiche

 

Sospensione pagamento tassa di possesso - Termine per la spedizione dell’elenco autovetture acquistate usate o ricevute in procura a vendere nel 3° quadrimestre 2024, da parte delle concessionarie, al fine di sospendere il pagamento delle tasse di possesso.

 

Canone RAI

 

Dichiarazione di non detenzione - La dichiarazione di non detenzione presentata dal 1.07.2024 al 31.01.2025 esonera dal pagamento per l’intero anno 2025.

CHIAMACI ALLO 049 613584

 

 


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