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FORFETTARI: AUMENTATO A 35.000 IL LIMITE DI COESISTENZA DI REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RIDUZIONE DELLE SANZIONI PER CONTRIBUTI DEI LAVORATORI AUTONOMI |
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Legge Finanziaria 2025:
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Gli esportatori abituali possono inviare, a decorrere dal mese di dicembre, le dichiarazioni di intento all’Agenzia delle Entrate allo scopo di effettuare acquisti non imponibili Iva con riferimento all’anno 2025. L’Agenzia delle Entrate, in sede di controllo, segnala al cedente e al cessionario, eventuali comportamenti non corretti, inibendo l’emissione delle fatture collegate. |
ESPORTATORI ABITUALI |
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ESTREMi DI INTENTO NELLE FATTURE ELETTRONICHE |
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PROCEDURA DI INVALIDAZIONE |
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Tutte le informazioni necessarie per l’annotazione nel registro acquisti delle importazioni reingegnerizzate, completamente smaterializzate sono disponibili nel “prospetto di riepilogo ai fini contabili”; detto prospetto è disponibile, per gli utenti autorizzati (importatori, dichiaranti, rappresentanti), fin dalla conclusione della fase di svincolo delle merci nel sistema informativo doganale attestata dal “prospetto di svincolo”. Si ritiene sia, quindi, la data di svincolo, immodificabile, quella che rappresenta il momento a partire dal quale l’importatore che effettua l’importazione nell’esercizio della propria attività, può esercitare il diritto alla detrazione dell’Iva. |
Prospetto di riepilogo ai fini contabili |
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Prospetto ufficiale e copia di cortesia |
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Per la detrazione dell’Iva pagata all’importazione, gli operatori devono scaricare dalla propria area riservata presente sul Portale Unico Dogane e Monopoli il prospetto di riepilogo ai fini contabili in formato PDF. Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con risposta ad istanza di interpello n. 417/2022, non sono utilizzabili documenti diversi da quest’ultimo (ad esempio i documenti di cortesia rilasciati dagli spedizionieri).
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DETRAZIONE IVA |
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Prospetto di sintesi |
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L’Agenzia mette a disposizione, per ogni possibile utilità pratica, dal momento dell’accettazione della dichiarazione doganale in AIDA 2.0, un prospetto sintetico (allegato 2, circolare n. 22/D/2022) della dichiarazione stessa, che ne riepiloga i dati “salienti” (dati soggettivi, quantitativi e qualitativi, di scarico, informazioni sullo svincolo, n. A93, n. quietanza, ecc.). |
Prospetto di svincolo |
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Con provvedimento n. 422344/2024 l’Agenzia delle Entrate ha attivato le funzionalità che permettono al contribuente o all’intermediario delegato di richiedere assistenza, nell’area riservata del sito Internet dell’Agenzia, per le comunicazioni relative al ritardato, omesso o insufficiente versamento dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche, previste dall’art. 12-novies D.L. 34/2019. L’agenzia ha infatti iniziato a inviare ai contribuenti le prime lettere di compliance per segnalare le potenziali omissioni di € 2 dovuti sulle fatture elettroniche soggette all’imposta. Tali comunicazioni hanno a oggetto i versamenti dovuti per i primi tre trimestri dell’anno 2021 il cui pagamento scadeva il 30.11.2021. L’Agenzia delle Entrate, oltre al prospetto dettagliato con il numero delle fatture divise per trimestre e la correlata imposta dovuta, ed eventualmente versata, allega anche il modello F24 per procedere in autonomia alla regolarizzazione, entro 30 giorni, della potenziale omissione, usufruendo delle sanzioni ridotte a 1/3 (30% per le violazioni commesse prima del 1.09.2024 e successivamente 25%), e corrispondendo anche gli interessi calcolati a partire dal giorno della scadenza del pagamento. |
CALCOLO IMPOSTA DI BOLLO SU FATTURE ELETTRONICHE |
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Sulla base dei dati in suo possesso sulle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di Interscambio (SdI), l’Agenzia delle Entrate procede al calcolo dell’imposta di bollo dovuta per il trimestre di riferimento e ne evidenzia l’importo nell’area riservata del portale “Fatture e corrispettivi” entro il giorno 15 del 2° mese successivo alla chiusura del trimestre. Per il 2° trimestre, tale data slitta al 20.09.
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VERSAMENTO ON LINE DELL’IMPOSTA DI BOLLO |
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Regime di cassa per i contribuenti in contabilità semplificata |
Per le imprese in contabilità semplificata (cosiddette imprese minori) deve essere osservato un regime di determinazione del reddito “per cassa” (con l’eccezione di alcune spese che rimangono determinate per competenza). Al fine di tutelare lo Studio professionale circa la decisione finale presa dal cliente, si propone una dichiarazione di informazione e consapevolezza da fare sottoscrivere al momento di inizio dell’attività. |
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La fattura deve essere annotata in apposito registro anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e, comunque, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno. L’esercizio del diritto alla detrazione dell’imposta assolta sugli acquisti o sulle importazioni è esercitato, al più tardi, con la dichiarazione Iva relativa all’anno in cui il diritto è sorto. Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate, subordina l’esercizio del diritto alla detrazione, oltre che al presupposto sostanziale dell’effettuazione dell’operazione, anche al presupposto formale del possesso della fattura di acquisto. Inoltre, entro il giorno 16 di ciascun mese (ovvero lo stesso termine per l’autoliquidazione Iva) potrà essere esercitato il diritto alla detrazione dell’Iva relativa ai documenti di acquisto che sono ricevuti e annotati entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. Tale regola, però, non si applica alle fatture “a cavallo d’anno”. |
TERMINE PER DETRAZIONE IVA SU ACQUISTI |
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Il diritto alla detrazione Iva è esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo. |
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ASPETTI OPERATIVI |
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É da tale momento che il soggetto passivo cessionario/committente può operare, previa registrazione della fattura, la detrazione dell’imposta assolta con riferimento agli acquisti di beni e servizi, ovvero alle importazioni di beni. |
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VERSAMENTI PERIODICI |
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Tavola riepilogativa |
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Fatture a cavallo dell’anno |
Fattura |
Cliente |
Registrazione |
Detrazione Iva acquisti |
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Data emissione |
Data ricezione |
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Dicembre 2024 |
Dicembre 2024
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Entro dicembre 2024 |
Liquidazione Iva di dicembre 2024 (16.01.2025). |
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Gennaio-aprile 2025 |
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Da maggio 2025
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20253
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Gennaio-dicembre 2025 |
Nella liquidazione Iva del periodo 2025. |
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Da gennaio 2026 ad aprile 2026 |
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Da maggio 2026
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Note |
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Le persone fisiche che esercitano imprese commerciali e le società di persone, qualora i ricavi conseguiti in un anno intero non abbiano superato l’ammontare di € 500.000,00, per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, ovvero di € 800.000,00, per le imprese aventi per oggetto altre attività, sono esonerate per l’anno successivo dalla tenuta della contabilità ordinaria. Per i contribuenti che esercitano, contemporaneamente, prestazioni di servizi e altre attività si fa riferimento all’ammontare dei ricavi relativi alla attività prevalente. In mancanza della distinta annotazione dei ricavi, si considerano prevalenti le attività diverse dalle prestazioni di servizi. L’art. 3, c. 2 D.P.R. 695/1996 definisce la disciplina del regime contabile degli esercenti arti e professioni, nonché delle società e associazioni fra artisti e professionisti, stabilendo che per tali soggetti il regime naturale è quello della contabilità semplificata, a prescindere dal volume di compensi conseguito. Tuttavia, è consentito, ai soggetti menzionati, di avvalersi del regime di contabilità ordinaria previa espressa opzione. Se non sono superati i limiti prescritti, il regime semplificato si protrae di anno in anno, salva l'opzione per il regime ordinario. La verifica del mancato superamento dei limiti deve essere effettuata all'inizio di ogni anno, con riferimento ai ricavi percepiti nell'anno precedente. Nel caso di passaggio dal regime ordinario a quello semplificato si fa riferimento ai ricavi conseguiti; negli altri casi si utilizza il principio di cassa. Nell'ipotesi di inizio di attività in corso d'anno, i limiti di ricavi o compensi devono essere ragguagliati all'anno. |
Contribuenti |
Attività esercitata |
Limite di ricavi o compensi (anno precedente) |
Regime contabile “naturale” |
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Prestazioni di servizi |
Fino a € 500.000,00 |
Semplificato |
Altre attività |
Fino a € 800.000,00 |
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Esercenti arti e professioni |
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Qualsiasi |
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Prestazioni di servizi |
Oltre € 500.000,00 |
Ordinario |
Altre attività |
Oltre € 800.000,00 |
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Qualsiasi attività |
Nessun limite di ricavi |
REGIME DI CASSA |
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Gli imprenditori che esercitano attività commerciali e non rivestono la qualifica di piccoli imprenditori devono tenere, secondo quanto disposto dall’art. 2214 codice civile, il libro giornale. Analogamente, le disposizioni fiscali prevedono l’obbligo della tenuta del libro giornale per i soggetti titolari di reddito d’impresa in contabilità ordinaria. è inoltre obbligatoria anche la stampa dei partitari contabili (cosiddetti “Mastrini”). I partitari devono contenere tutte le movimentazioni contabili per ciascun conto del piano dei conti utilizzato nell’anno, ivi compreso ogni singolo cliente e fornitore, e devono essere stampati dopo la data di chiusura dei conti, che deve comparire nella stampa degli stessi. I partitari non devono essere necessariamente numerati progressivamente, nè bollati o vidimati, ma solo stampati. |
SOGGETTI INTERESSATI |
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Codice civile |
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Gli imprenditori che esercitano attività commerciali e non rivestono la qualifica di piccoli imprenditori devono tenere, secondo quanto disposto dall’art. 2214 codice civile, il libro giornale. |
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Normativa fiscale |
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Le disposizioni fiscali prevedono l’obbligo della tenuta del libro giornale per i soggetti titolari di reddito d’impresa in contabilità ordinaria. |
CONTENUTO |
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Il libro giornale deve indicare giorno per giorno, le operazioni relative all’esercizio dell’impresa. |
NUMERAZIONE E IMPOSTA DI BOLLO |
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Il libro giornale deve essere numerato progressivamente in ogni pagina, con l’indicazione, pagina per pagina, dell’anno cui si riferisce (per il 2024: 2024/1, 2024/2, ecc.). |
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Prima di essere messo in uso |
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COMPILAZIONE |
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Termini per la registrazione e libri sezionali |
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STAMPA MASTRINI/ PARTITARI CONTABILI |
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STAMPA MASTRINI/PARTITARI CONTABILI SU CARTA INTESTATA DELL’IMPRESA (COMPILABILE) |
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Tutti i soggetti con età compresa tra i 18 e i 67 anni compiuti, che svolgono in via esclusiva attività di lavoro in ambito domestico, devono versare un contributo assicurativo pari a € 24,00 annui, con esclusione dei titolari di redditi inferiori a livelli minimi, i quali hanno, comunque, l’obbligo di iscrizione. L’assicurazione copre i casi di infortunio dai quali sia derivata un’invalidità permanente al lavoro non inferiore al 16%, escludendo gli infortuni verificatisi al di fuori del territorio nazionale. È riconosciuta, come prestazione, una rendita vitalizia calcolata su una retribuzione convenzionale, pari alla retribuzione annua minima (rivalutabile) fissata per il calcolo delle rendite del settore industriale, nonché un importo una tantum per inabilità tra il 6% e il 15%. |
ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO GLI INFORTUNI |
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Soggetti obbligati |
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Sono soggetti all’obbligo assicurativo coloro i quali, di età compresa tra i 18 e i 67 anni, svolgono, in via non occasionale, gratuitamente e senza vincolo di subordinazione, lavori domestici. |
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I soggetti in possesso dei requisiti assicurativi presentano all’Inail la domanda di iscrizione esclusivamente in modalità telematica attraverso il servizio online “Domanda di iscrizione e richiesta avviso di pagamento”, disponibile per gli utenti in possesso delle credenziali dispositive. |
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Attività esercitata |
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Per lavoro svolto in ambito domestico si intende quello finalizzato alla cura della propria famiglia e dell’ambiente in cui si dimora. |
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L’assicurato non deve svolgere altra attività che comporti l’iscrizione presso forme obbligatorie di previdenza sociale. |
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Infortuni |
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Rendita vitalizia |
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La prestazione consiste in una rendita vitalizia, calcolata sulla base della retribuzione annua minima convenzionale (rivalutabile) fissata per le rendite del settore industria. |
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Una tantum |
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Dal 1.01.2019 si ha altresì diritto a una prestazione una tantum di importo pari a € 337,41 se l’inabilità permanente accertata è comunque tra il 6% e il 15%. |
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PREMIO ASSICURATIVO |
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Importo |
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Il premio assicurativo è fissato in € 24,00 annui, non frazionabile su base mensile e deducibile ai fini fiscali. |
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Versamento |
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Entro il 31.01 di ogni anno. |
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Si può pagare tramite Pago PA, online sul sito dell’Inail, di Poste italiane spa, delle banche e di altri prestatori di servizi (la lista è pubblicata su www.pagopa.gov.it), tramite l’app IO oppure in tutti gli uffici di Poste Italiane, in banca, al bancomat, presso le ricevitorie, i tabaccai e i supermercati abilitati al servizio, utilizzando contanti o carte oppure con addebito in conto corrente. |
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Esenzioni |
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La domanda attestante la sussistenza dei requisiti reddituali, sia per la prima iscrizione sia per il rinnovo, deve essere presentata esclusivamente con modalità telematica attraverso il servizio “Domanda di iscrizione e rinnovo con dichiarazione sostitutiva”. |
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Sanzioni |
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È dovuta una somma aggiuntiva di importo pari alla metà del premio stesso, se il pagamento è effettuato entro 60 giorni dalla scadenza, ovvero pari all’ammontare del premio stesso, se il pagamento è effettuato oltre 60 giorni. |
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SCADENZARIO |
Scadenza |
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Tributo/ Contributo |
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Descrizione |
Mercoledì 1 gennaio |
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Affitti brevi |
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CIN - Termine di acquisizione del codice identificativo nazionale per tutte le strutture ricettive turistiche e le locazioni turistiche. |
Venerdì 10 gennaio |
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Previdenza |
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Fondo M. Negri, Fondo A. Pastore (ex Fondo Previr), Fondo M. Besusso - Versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali ai fondi di diritto privato dei dirigenti di commercio relativi al 4° trimestre 2024. |
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Inps |
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Lavoratori domestici - Ultimo giorno per il versamento dei contributi previdenziali/assistenziali, a cadenza trimestrale, relativi ai lavoratori domestici per il 4° trimestre 2024. |
Domenica 12 gennaio |
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Imposte dirette |
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Principio di cassa allargato - Termine per la corresponsione di redditi di lavoro dipendente o assimilati relativi al 2024, al fine di beneficiare del principio di cassa allargato. |
Mercoledì 15 gennaio |
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Imposte dirette |
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Assistenza fiscale - I sostituti d’imposta comunicano a dipendenti/collaboratori di voler prestare l’assistenza fiscale nel 2024. |
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Iva |
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Registrazione - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo. |
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Fattura cumulativa - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un’unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all’effettuazione delle operazioni. |
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Operazioni con l’estero - Per le operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute, dal 1.07.2022, verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, gli operatori Iva residenti trasmettono i dati all’Agenzia delle Entrate utilizzando il formato Xml previsto per la fattura elettronica e inviando i file al Sistema di interscambio secondo le regole di compilazione previste dalle specifiche tecniche allegate al provvedimento 30.04.2018. Ne consegue che la trasmissione delle fatture attive verso i soggetti non stabiliti in Italia dovrà avvenire entro i termini legislativamente fissati per l’emissione delle fatture (in generale, 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione o il diverso termine stabilito da specifiche disposizioni come, ad esempio, le fatture differite) mentre quella riferita alle fatture passive ricevute da cedente o prestatore estero dovrà essere effettuata entro il 15° giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione stessa. |
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Associazioni sportive dilettantistiche |
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Registrazioni - Le associazioni sportive dilettantistiche, che fruiscono dell’opzione di cui all’art. 1 L. 398/1991, devono effettuare l’annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell’esercizio dell’attività commerciale, con riferimento al mese precedente. |
Giovedì 16 gennaio |
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Imposte dirette |
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Versamento ritenute - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni, su altri redditi di capitale e in relazione ad appalti e subappalti. Entro tale termine deve essere effettuato anche il versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d’imposta se di importo pari o superiore a € 500,00 (art. 1, c. 36 L. 232/2016), nonché il versamento delle ritenute operate in relazione alle locazioni brevi (artt. 4, cc. 1/5-bis e 6 D.L. 50/2017). Se l’importo dovuto con riferimento alle ritenute sui redditi di lavoro autonomo (artt. 25 e 25-bis D.P.R. 600/1973) non supera il limite di € 100, il versamento è effettuato insieme a quello relativo al mese successivo e comunque entro il 16.12 dello stesso anno. Il versamento delle ritenute operate nel mese di dicembre è comunque effettuato entro il giorno 16 del mese successivo. |
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Rinvio 2° acconto Irpef - Termine per il versamento, da parte delle persone fisiche titolari di partita Iva con ricavi o compensi fino a € 170.000, della seconda rata di acconto delle imposte sui redditi. È possibile versare lo stesso importo in 5 mensilità da gennaio a maggio 2025. La proroga non riguarda il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi Inail (Comunicato MEF 27.11.2024). |
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Dividendi - Termine di versamento, mediante modello F24, delle ritenute sui dividendi corrisposti nel trimestre solare precedente e deliberati dal 1.07.1998, nonché delle ritenute sui dividendi in natura versate dai soci nello stesso periodo. |
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Iva |
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Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l’eventuale imposta a debito. Il versamento Iva relativo al mese di dicembre deve essere effettuato entro il 16.01 dell’anno successivo, anche qualora l’importo dovuto sia inferiore a € 100 (art. 2, c. 2 D. Lgs. 108/2024). |
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Contabilità presso terzi - Termine ultimo di cui si possono avvalere i contribuenti mensili, che affidano a terzi la tenuta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d’imposta relativi al mese di dicembre 2024, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di novembre 2024. |
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Contribuenti in regime forfetario - I contribuenti che applicano il regime forfetario hanno l’obbligo di integrare le fatture per le operazioni di cui risultano debitori di imposta con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta, da versare entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni, senza diritto alla detrazione dell’imposta relativa. In particolare, devono versare l’Iva per le prestazioni di servizi ricevute da non residenti, per gli acquisti intracomunitari e per le altre operazioni passive per le quali risultano debitori d’imposta come, ad esempio, gli acquisti in reverse charge. |
Scadenza |
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Tributo/ Contributo |
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Descrizione |
Giovedì 16 gennaio (segue) |
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Imposta sugli intrattenimenti |
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Versamento - Versamento dell’imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente. |
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Imposta sulle transazioni finanziarie |
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Versamento - Termine di versamento dell’imposta sulle transazioni finanziarie dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari poste in essere nel mese precedente (Tobin Tax). |
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Inps |
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Contributi previdenziali e assistenziali - Versamento dei contributi relativi al mese precedente, compresa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante il modello F24. |
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Contributi Gestione Separata - Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente. |
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Gestione ex-Enpals - Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono effettuare il versamento, mediante modello F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente. |
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Agricoltura - I lavoratori autonomi del settore agricolo devono effettuare il versamento della 4ª rata dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per il 2024. |
Venerdì 17 gennaio |
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Zes Unica |
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Bonus investimenti agricoli - Termine finale per presentare in via telematica all’Agenzia delle Entrate la comunicazione per l’attribuzione alle imprese del settore agricolo del credito d’imposta per gli investimenti nella ZES unica per il Mezzogiorno di cui all’art. 16-bis del D.L. 124/2023. |
Lunedì 20 gennaio |
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Conai |
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Denuncia - Termine entro il quale i produttori di imballaggi devono presentare al Conai la denuncia mensile riferita al mese precedente, ovvero la denuncia trimestrale relativa al 4° trimestre 2024. Le imprese che, in riferimento all’anno precedente, hanno dichiarato un contributo ambientale fino a € 3.000,00 su un determinato materiale, possono inviare al Conai, entro oggi, un’unica dichiarazione annuale per tale materiale (Guida Conai 2024). |
Sabato 25 gennaio |
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Iva |
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Elenchi Intrastat - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese e al trimestre precedente. |
Mercoledì 29 gennaio |
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Imposte dirette |
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Dichiarazioni tardive - Fino al 29.01.2025 i contribuenti che non hanno trasmesso la dichiarazione dei redditi entro il 31.10.2024 potranno presentarla tardivamente, applicando le relative sanzioni. |
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Mod. 770/2024 |
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Omessa presentazione - Termine entro il quale effettuare il ravvedimento operoso, con la sanzione ridotta, per l’omessa presentazione del modello 770/2024 entro 90 giorni dalla scadenza. |
Giovedì 30 gennaio |
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Imposte dirette |
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Modello Redditi - Termine di versamento delle imposte, con la maggiorazione dello 0,40%, per gli eredi di persone decedute successivamente a febbraio 2024. |
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Imposta di registro |
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Contratti di locazione - Termine ultimo per versare l’imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi e alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca. |
Venerdì 31 gennaio |
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Iva |
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Fattura differita - Emissione e annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente. |
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Registrazione, fatturazione - Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni svolte nel mese. |
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Enti non commerciali - Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte. |
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Regime IOSS - Termine di presentazione della dichiarazione Iva e di versamento dell’Iva in relazione al mese precedente per i soggetti che hanno aderito al regime IOSS. |
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Regime OSS - Per i soggetti registrati al regime Oss scade il termine di presentazione della dichiarazione Iva e di versamento dell’Iva dovuta per il periodo 1.10.2024 - 31.12.2024 (Provv. Ag. Entrate 25.06.2021). |
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Imballaggi - Fatturazione degli imballaggi e recipienti consegnati nel 2024 e non restituiti. |
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Libro inventari |
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Sottoscrizione - Termine per la sottoscrizione del libro inventari per i soggetti che hanno trasmesso il modello Redditi 2024 in via telematica entro il 31.10.2024. |
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Registri contabili |
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Stampa - Termine per la stampa di registri contabili per i soggetti che hanno trasmesso il modello Redditi 2024 in via telematica entro il 31.10.2024. |
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Spese sanitarie |
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Trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria - Invio dei dati relativi alle spese sostenute nel 2° semestre 2024. |
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Opposizione - Entro il 31.01 il contribuente può comunicare direttamente all’Agenzia delle Entrate l’opposizione all’utilizzo delle spese sanitarie nella dichiarazione precompilata mediante apposito modello. |
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Vendita di beni on line |
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Comunicazione - Termine di invio della comunicazione relativa alle vendite di beni on line effettuate nel trimestre precedente da parte di coloro che gestendo un’interfaccia elettronica (mercati virtuali, piattaforme digitali, portali, ecc.) facilitano le vendite a distanza, on line (provv. Ag. Entrate 31.07.2019). |
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Imposta di bollo virtuale |
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Dichiarazione - Termine di presentazione, in via telematica, della dichiarazione annuale, entro il 31.01 dell’anno successivo al pagamento provvisorio dell’imposta di bollo, al fine della liquidazione definitiva della stessa. Nella dichiarazione deve essere riportata, in particolare, l’indicazione del numero degli atti e documenti emessi nell’anno di riferimento. |
Scadenza |
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Tributo/ Contributo |
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Descrizione |
Venerdì 31 gennaio (segue) |
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Imposta sulla pubblicità |
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Versamento - Termine di versamento dell’imposta comunale annuale sulla pubblicità. Entro il 31.01 deve essere effettuata anche la denuncia di cessazione ai fini dell’imposta comunale sulla pubblicità, in presenza dei presupposti. |
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Concessioni governative |
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Versamento - Versamento della tassa annuale sulle concessioni governative per gli atti assoggettati a pagamento annuale. |
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Inps |
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Flusso UniEmens - Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente. |
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Contributi volontari - Termine di versamento dei contributi volontari relativi al 3° trimestre 2024, mediante gli appositi bollettini rilasciati dall’Inps. |
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Libro unico del lavoro |
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Adempimento - Termine entro il quale effettuare le scritturazioni obbligatorie sul Libro unico del lavoro con riferimento al mese precedente. |
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Modello 730/2024 |
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Versamento importi non trattenuti - Termine per il versamento tramite il modello F24 degli importi derivanti dalla liquidazione del modello 730/2024, che il sostituto d’imposta non ha potuto trattenere per incapienza delle retribuzioni, pensioni o compensi corrisposti; applicando gli interessi dello 0,4% mensile. Il sostituto d’imposta deve comunicare al soggetto che ha presentato il modello 730/2024 gli importi che deve versare direttamente. |
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Inail |
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Casalinghe - Termine di versamento del premio assicurativo per l’anno 2025. |
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Collocamento obbligatorio |
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Denuncia annuale - Presentazione telematica del prospetto informativo del personale impiegato, in presenza di cambiamenti nella situazione occupazionale rispetto all’ultimo prospetto inviato (art. 9 L. 68/1999). |
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Lavoratori somministrati |
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Comunicazione - Entro il 31.01 di ogni anno i datori di lavoro che utilizzano lavoratori in somministrazione devono effettuare una comunicazione periodica, alla rappresentanza sindacale unitaria ovvero alle rappresentanze aziendali, relativa ai contratti di somministrazione conclusi nell’anno precedente (art. 36, c. 3 D. Lgs. 81/2015). |
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Agenti |
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Adempimenti - Termine ultimo per la consegna all’agente, da parte del preponente, dell’estratto conto delle provvigioni dovute relative al trimestre precedente. Entro lo stesso termine le provvigioni liquidate devono essere pagate all’agente. |
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Gestori di piattaforme digitali |
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Comunicazione - Entro il 31.01.2025 i gestori di piattaforme digitali residenti in Italia e, ad alcune condizioni, i gestori stranieri “non-Ue” (Fpo), dovranno comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati sulle vendite di beni e prestazioni di servizi realizzate dagli utenti attraverso i loro siti e app (Provv. Ag. Entrate 20.11.2023). Rientrano nell’obbligo di comunicazione: l’e-commerce, la locazione di beni immobili, l’offerta di servizi personali e le attività di noleggio di qualsiasi mezzo di trasporto. Restano fuori dall’obbligo di comunicazione sia i dati relativi ai grandi fornitori di alloggi nel settore alberghiero, sia quelli relativi ai “piccoli inserzionisti”. |
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Catasto Terreni
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Adempimento - Termine per procedere alla presentazione all’Ufficio Tecnico erariale delle variazioni del reddito dominicale ed agrario verificatesi nel corso dell’anno solare precedente. |
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Variazioni colturali |
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Adempimento - Termine per dichiarare all’Ufficio Tecnico Erariale le variazioni dello stato e delle qualità dei terreni avvenute nel 2024. I soggetti che presentano la domanda di contribuzione PAC sono esonerati dall’obbligo di comunicazione delle variazioni colturali (art. 2, c. 33 D.L. 262/2006). |
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Contributo revisori contabili |
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Versamento - Termine per effettuare il versamento del contributo obbligatorio dovuto dai revisori contabili iscritti nell’apposito registro. |
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Erogazioni liberali alla cultura |
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Comunicazioni - Ai sensi dell’art. 38 della L. 342/2000 i soggetti che hanno ricevuto o effettuato erogazioni liberali devono comunicare al Ministero per i Beni e le Attività Culturali l’ammontare delle erogazioni liberali ricevute o effettuate nel periodo d’imposta. |
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Autotrasporto |
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Rimborso accise - Termine per la richiesta di rimborso/compensazione, da parte delle imprese di autotrasporto, delle accise sui consumi di gasolio effettuati nel 4° trimestre 2024. |
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Tasse automobilistiche |
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Sospensione pagamento tassa di possesso - Termine per la spedizione dell’elenco autovetture acquistate usate o ricevute in procura a vendere nel 3° quadrimestre 2024, da parte delle concessionarie, al fine di sospendere il pagamento delle tasse di possesso. |
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Canone RAI |
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Dichiarazione di non detenzione - La dichiarazione di non detenzione presentata dal 1.07.2024 al 31.01.2025 esonera dal pagamento per l’intero anno 2025. |
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