Start-up e incubatori: nuovi incentivi fiscali a favore degli incubatori certificati L.193/2024

Start-up e incubatori: nuovi incentivi fiscali a favore degli incubatori certificati L.193/2024

Al fine di favorire la nascita di nuove imprese innovative (start-up) in un contesto sostenibilesviluppo tecnologico imprenditoriale.

Per start-up innovativa si intende una società di capitali non quotata, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano (ovvero una società europea soggetta a tassazione in Italia) che abbia dei requisiti ben identificati fra cui la detenzione diretta e per almeno il 51% da persone fisiche e che abbia un fatturato, a partire dal secondo anno di attività, non superiore a 5 milioni di euro.

Gli incubatori certificati, soggetti anch'essi alla rinnovata riforma, accompagnano invece il processo di avvio e di crescita della start-up, in special modo nella fase che va dal concepimento dell'idea imprenditoriale fino ai suoi primi anni di vita, sviluppando, formando e affiancando i fondatori sui temi salienti della gestione.

Detrazione per persone fisiche e deduzione per imprese

Vi sono due tipologie di incentivi fiscali per gli investitori, siano essi persone fisiche o società: trattasi rispettivamente di una detrazione e di una deduzione della somma investita dalla persona fisica e dalla società nel capitale sociale di una o più start-up innovative direttamente ovvero per il tramite di OIC. Inoltre per le start-up e gli incubatori, è prevista una apposita sezione speciale del registro delle imprese istituita dalle Camere di Commercio a cui le stesse devono essere iscritte al fine di poter beneficiare della disciplina di settore.

Le agevolazioni sono concesse per la durata massima di 5 anni dalla data di iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese ma non si applicano se:

  • l'investimento genera una partecipazione qualificata superiore al 25% del capitale sociale o dei diritti di governance; oppure
  •  il contribuente è anche fornitore di servizi alla start-up, direttamente o anche attraverso una società controllata o collegata, per un fatturato superiore al 25% dell'investimento agevolabile.

Incubatori e credito d'imposta a decorrere dal 2025

A decorrere dal periodo d'imposta 2025, agli incubatori e agli acceleratori certificati è concesso un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari all'8% della somma investita nel capitale sociale di una o più start-up innovative direttamente o per il tramite di OIC o di altre società che investano prevalentemente in start-up innovative.

L'investimento massimo sul quale calcolare il credito d'imposta non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di 500.000 euro fino ad un massimo di 1.800.000 e deve essere mantenuto per almeno tre anni.

Start up e PMI innovative: le nuove agevolazioni fiscali

La L. 162/2024 è intervenuta sulle agevolazioni fiscali e sui finanziamenti previsti a favore delle startup e delle PMI innovative e sui requisiti di capitale delle SIS. Per effetto delle modifiche introdotte è diventato più conveniente per i privati investire nelle start-up in Italia: sono previste detrazioni Irpef, esenzione delle plusvalenze che derivano da cessione di quote in imprese innovative, nonché capital gain esentasse che diventano legge.

Per effetto delle modifiche introdotte è diventato più conveniente per i privati investire nelle start-up in Italia: sono previste detrazioni Irpef, esenzione delle plusvalenze che derivano da cessione di quote in imprese innovative, nonché capital gain esentasse che diventano legge.

Definizioni di startup innovativa e PMI innovativa

Start-up innovative

In linea generale, ai fini della classificazione tra le “start-up” innovativa, è necessario soddisfare i seguenti requisiti specifici:

  • Forma giuridica: la società deve essere costituita come società di capitali, anche in forma cooperativa, e non deve essere quotata su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione.
  • Residenza: la società deve essere residente in Italia ai fini fiscali oppure deve avere una sede produttiva o una filiale in Italia;
  • Costituzione: la società deve essere costituita e operativa da non più di 5 anni (infatti le start-up create da più tempo non possono beneficiare della qualifica).
  • Volume d'affari: a partire dal secondo anno di attività, il valore della produzione annua della società non deve superare i 5 milioni di euro;
  • Divieto di distribuzione degli utili: la società non deve distribuire utili per tutto il periodo in cui gode dello status di start-up innovativa.
  • Oggetto sociale: la società deve avere come oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
  • Innovatività: la società deve soddisfare almeno uno dei seguenti requisiti alternativi che attestano l'innovatività;
    • Spese in ricerca e sviluppo: le spese in ricerca e sviluppo devono essere pari o superiori al 15% del maggiore valore tra costo e valore totale della produzione della start-up.
    • Personale qualificato: almeno un terzo dei dipendenti deve essere in possesso di un titolo di dottorato di ricerca, oppure deve svolgere attività di ricerca presso un'università italiana o straniera, oppure almeno due terzi dei dipendenti deve essere in possesso di una laurea magistrale.
    • Brevetti o software registrati: la società deve essere titolare, depositaria o licenziataria di almeno un brevetto registrato (o una domanda di brevetto) relativo a un'invenzione industriale, biotecnologica, una topografia di prodotto a semiconduttori, o una nuova varietà vegetale, oppure deve essere titolare di un software registrato.

PMI Innovative

Le “PMI innovative” devono soddisfare una serie di requisiti specifici per poter essere classificate come tali e beneficiare delle agevolazioni previste. Di seguito sono elencati i criteri che devono essere rispettati:

  • Requisiti di base
    • la società deve rientrare nella definizione di Piccola e Media Impresa (PMI), secondo la normativa europea, ossia deve avere meno di 250 dipendenti e un fatturato annuo non superiore a € 50 milioni o un totale di bilancio annuo non superiore a € 43 milioni.
    • deve essere costituita come società di capitali, anche in forma cooperativa, con residenza in Italia ai fini fiscali o avere una sede produttiva o filiale in Italia.
  • Innovatività

La società:

  • non deve essere quotata su un mercato regolamentato (ma può essere quotata su sistemi multilaterali di negoziazione);
    • non deve essere iscritta al registro speciale delle start-up innovative;
    • deve rispettare almeno uno dei seguenti tre requisiti che attestano la sua natura innovativa:
      • Spese in ricerca, sviluppo e innovazione pari o superiori al 3% del maggiore valore tra costo e valore totale della produzione della PMI. Le spese ammissibili includono quelle per ricerca industriale, sviluppo sperimentale, innovazione tecnologica, servizi di consulenza e spese per personale qualificato.
      • Personale qualificato (almeno il 20% dei dipendenti deve essere in possesso di un dottorato di ricerca o svolgere attività di ricerca presso un'università, oppure almeno un terzo del personale deve essere in possesso di una laurea magistrale);
      • Brevetti o software registrati (la PMI deve essere titolare, depositaria o licenziataria di almeno un brevetto registrato (o una domanda di brevetto) relativo a un'invenzione industriale, biotecnologica, topografia di prodotto a semiconduttori o nuova varietà vegetale, oppure deve essere titolare di un software registrato).
  • Altri requisiti formali:
    • la PMI innovativa deve essere iscritta in una sezione speciale del Registro delle Imprese riservata a questa tipologia di imprese, analogamente a quanto avviene per le start-up innovative.

Detrazioni IRPEF sugli investimenti in startup e PMI innovative

E’ prevista la detrazione dall'Irpef lorda di importo pari al 50% della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più startup e PMI innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio.

L'investimento massimo detraibile non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta l'importo di:

  • € 100.000, nel caso di start up innovative (per un ammontare di detrazione non superiore a € 50.000);
  • 300.000, nel caso di PMI innovative (per un ammontare di detrazione non superiore a € 150.000).

Per i sopra citati investimenti in start up e pmi innovative secondo il regime de minimis, in caso di incapienza per la detrazione d'imposta ( cioè qualora la detrazione superi l'imposta lorda), l'eccedenza non detraibile non è persa ma può essere trasformata in un credito d'imposta:

•    utilizzabile in dichiarazione in diminuzione delle imposte dovute ovvero in compensazione mediante F24;

•    fruibile nel periodo di imposta in cui è presentata la dichiarazione dei redditi e nei periodi di imposta successivi (senza alcun limite temporale).

La disposizione è applicabile agli investimenti effettuati a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 (cioè dal 2024)

Plusvalenze da cessione di start-up innovative e PMI innovative

Si ricorda, che per effetto di questa disposizione, sono escluse da tassazione:

•    le plusvalenze realizzate da persone fisiche derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale di imprese start up innovative e PMI innovative, acquisite mediante sottoscrizione di capitale sociale dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2025 e possedute per almeno 3 anni;

•    le plusvalenze realizzate da persone fisiche, derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale in società di cui agli art. 5 (escluse le società semplici e gli enti ad esse equiparati), e qualora e nella misura in cui, entro 1 anno dal loro conseguimento, le stesse siano reinvestite in imprese start up innovative o in piccole e medie imprese innovative mediante la sottoscrizione del capitale sociale entro il 31 dicembre 2025.

Nello specifico, per poter fruire dell'esenzione, le plusvalenze devono:

  • essere realizzate da persone fisiche;
  • derivare dalla cessione di partecipazioni al capitale di PMI innovative acquisite mediante sottoscrizione di capitale sociale dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2025 ;
  • derivare dalla cessione di partecipazioni possedute per almeno tre anni.

Inoltre, per godere dell'esenzione le PMI innovative devono soddisfare almeno una delle seguenti condizioni previste dal GBER – General Block Exemption Regulation:

a) non avere operato in alcun mercato;

b) operare in un mercato qualsiasi da meno di sette anni dalla loro prima vendita commerciale;

c) necessitare di un investimento iniziale per il finanziamento del rischio che, sulla base di un piano aziendale elaborato per il lancio di un nuovo prodotto o l'ingresso su un nuovo mercato geografico, è superiore al 50% del loro fatturato medio annuo negli ultimi 5 anni.

Proventi da partecipazione a OICR (residenti in Italia, o in uno Stato UE o SEE)

La stessa detassazione è applicabile ai redditi di capitale realizzati da persone fisiche che investono in Oicr, residenti in Italia, Ue o See, che investono prevalentemente in start up o PMI innovative.

Pertanto, similmente all'investimento diretto, anche per l'indiretto le quote degli Oicr devono essere acquisite entro il 31 dicembre 2025 e detenute per almeno tre anni, e la detassazione riguarda gli investimenti con detrazione al 30% e non anche quelli in de minimis.

Reinvestimento in PMI innovative

Sono altresì previsti specifici incentivi fiscali per il reinvestimento di plusvalenze in startup e PMI innovative. In particolare, a scopo antielusivo, sono esenti da imposizione le plusvalenze realizzate da persone fisiche, derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale in società ed enti privati qualora e nella misura in cui, entro un anno dal loro conseguimento, le stesse dovessero essere reinvestite in startup innovative o in PMI innovative, mediante la sottoscrizione del capitale sociale entro il 31 dicembre 2025.

Si ricorda che il “Patrimonio Destinato” (o Patrimonio Rilancio) trova origine nel contesto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, quale strumento volto ad attuare interventi e operazioni di sostegno e rilancio del sistema economico-produttivo italiano, anche attraverso il rafforzamento patrimoniale delle imprese.

Il decreto Rilancio ha previsto a tal fine la costituzione, nell'ambito di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. – CDP, di un patrimonio le cui risorse sono destinate all'attuazione di interventi e operazioni di sostegno e rilancio del sistema economico-produttivo italiano, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Si tratta quindi di un fondo interamente pubblico la cui gestione è affidata a CDP. All'apporto del MEF corrisponde l'emissione, da parte di CDP S.p.A., a valere sul Patrimonio Destinato e in favore del MEF, di strumenti finanziari di partecipazione.

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Certificazione investimenti agevolabili in start-up innovative/PMI innovative

Per poter beneficiare della detrazione IRPEF/deduzione IRES del 30%, agevolazioni fiscali “ordinarie” (30%), gli investitori devono ricevere dalla start up innovativa e conservare una certificazione nella quale la start up attesta di aver ricevuto un ammontare complessivo di conferimenti non superiore a 15 milioni di euro e l'entità dell'investimento effettuato nel periodo d'imposta. Tale certificazione deve essere rilasciata entro 60 giorni dal conferimento.

Formula per Certificazione investimenti agevolabili in start-up innovative:

Chiamaci avviare la tua attività allo 049 613584

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Statuto di start-up innovativa

Chi ha un'idea innovativa ad alto contenuto tecnologico e vuole dar vita a una società con la qualifica di start-up innovativa deve scegliere in primo luogo il tipo di società che vuole costituire tenendo conto che, oltre ai requisiti ordinari richiesti per il tipo di società prescelto, la start-up deve possedere anche alcuni specifici requisiti esaminati nella trattazione che segue.
Di regola la stipula dell'atto costitutivo avviene con l'intervento di un notaio con atto pubblico, ma per la start-up innovativa in forma di s.r.l. era possibile la costituzione anche senza notaio seguendo un particolare procedimento

La società deve infine iscriversi oltre che nella sezione ordinaria del registro delle imprese anche in una sezione speciale dedicata alle start-up 

La nascita e lo sviluppo della società può essere supportata concretamente da organizzazioni, chiamati incubatori d'impresa, il cui obiettivo è quello di accelerare il processo di creazione di nuove imprese fornendo loro una gamma di servizi di supporto integrati

Per essere costituita come start-up innovativa la società deve avere dei requisiti «societari» e dei requisiti relativi all'«attività innovativa» e alla «gestione della società» come precisato in tabella: alcuni di essi devono sussistere fin dal momento della costituzione della società e devono risultare dall'atto costitutivo, altri devono essere accertati nel corso del periodo in cui la società può godere delle agevolazioni riconosciute dalla legge. In ogni caso tutti i requisiti devono permanere fino alla fine del suddetto periodo.

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