Agevolazioni e Novità Fiscali

Gli approfondimenti del Dottor Cavallari sulle agevolazioni e novità fiscali

 

LEGGE FINANZIARIA IN VIGORE DAL 2025

LEGGE FINANZIARIA IN VIGORE DAL 01.01.2025 WWW.STUDIOCAVALLARI.IT 

Aliquote Irpef

 

Art. 1, c. 2, lett. a)

 

 

 

  • È resa strutturale la riduzione da 4 a 3 aliquote Irpef, modificando l’art. 11, c. 1 Tuir, secondo quanto già disposto, con riferimento all’anno 2024, dall’art. 1, c. 1 D.Lgs. 216/2023.
  • Sono quindi confermate le aliquote per scaglioni di reddito da impiegare, a decorrere dall’anno 2025, per il calcolo dell’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche così articolate:
  1. fino a 28.000 euro, 23%;
  2. oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35%;
  3. oltre 50.000 euro, 43%.

 

Detrazione per lavoro dipendente

 

Art. 1, cc. 2,
lett. b), c. 3

 

 

 

  • Con una modifica all’art. 13, c. 1, lett. a) Tuir, sono elevate da 1.880 euro a 1.955 euro le detrazioni per reddito da lavoro dipendente previste con riferimento ai redditi fino a 15.000 euro.
  • Conseguentemente, al fine di sterilizzare tale effetto, è modificato l’art. 1, c. 1, 1° periodo D.L. 3/2020, in modo che l’importo da prendere in considerazione per valutare il rispetto del limite previsto dalla disposizione ai fini della spettanza del trattamento integrativo sia diminuito di 75 euro, rapportato al periodo di lavoro nell’anno (ossia all’importo della detrazione per lavoro dipendente con riferimento a redditi fino a 15.000 euro).

 

Nuove detrazioni per lavoro dipendente

 

Art. 1, cc. 4-9

 

 

 

  • Ai titolari di reddito di lavoro dipendente, ad eccezione dei percettori di redditi da pensione, che hanno un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro è riconosciuta una somma, che non concorre alla formazione del reddito, determinata applicando al reddito di lavoro dipendente del contribuente la percentuale corrispondente di seguito indicata:
  • 7,1%, se il reddito di lavoro dipendente non è superiore a 8.500 euro;
  • 5,3%, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 8.500 euro ma non a 15.000 euro;
  • 4,8%, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 15.000 euro.
  • Ai soli fini dell’individuazione della percentuale, il reddito di lavoro dipendente è rapportato all’intero anno.
  • Ai titolari di reddito di lavoro dipendente, ad eccezione dei percettori di redditi da pensione, che hanno un reddito complessivo superiore a 20.000 euro è riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro, di importo pari:
  • a 1.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 20.000 euro ma non a 32.000 euro;
  • al prodotto tra 1.000 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 8.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 32.000 euro ma non a 40.000 euro.
  • In altri termini per i percettori di reddito tra 32.000,01 euro e i 40.000 euro l’importo riconosciuto è progressivamente decrescente rispetto ai 1.000 euro attribuiti fino alla soglia dei 32.000 euro, per azzerarsi raggiunta la soglia dei 40.000 euro.
  • I sostituti d’imposta riconoscono in via automatica la somma o la detrazione dovuta all’atto dell’erogazione delle retribuzioni, verificando in sede di conguaglio la spettanza delle stesse. Qualora in tale sede la somma o la detrazione si riveli non spettante, i medesimi sostituti d’imposta provvedono al recupero del relativo importo. Nel caso in cui il predetto importo superi 60 euro, il recupero dello stesso è effettuato in 10 rate di pari ammontare a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio.
  • I sostituti d’imposta recuperano il credito maturato per effetto dell’erogazione della somma dovuta mediante l’istituto della compensazione.
  • Ai fini della determinazione del reddito complessivo e del reddito di lavoro dipendente per la spettanza dei benefici, sono incluse le quote esenti del reddito agevolato di cui:
  • all’art. 44, c. 1 D.L. 78/2010, che dispone che i redditi percepiti dai docenti e dai ricercatori impatriati siano esenti al 90% al ricorrere di specifiche condizioni;
  • all’art. 16 D.Lgs. 147/2015, contenente il vecchio regime agevolativo per i lavoratori impatriati, abrogato ai sensi dell’art. 5, c. 9 D.Lgs. 209/2023;
  • all’art. 5 D.Lgs. 209/2023, contenente il nuovo regime agevolativo a favore dei lavoratori impatriati, che dispone che i redditi di lavoro dipendente ed i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato, al ricorrere di specifiche condizioni, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50% del loro ammontare entro il limite annuo di 600.000 euro.
  • Per converso, il medesimo reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze.

 

Detrazioni per oneri

 

Art. 1, c. 10

 

 

 

  • Fermi restando gli specifici limiti previsti da ciascuna norma agevolativa, per i soggetti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro gli oneri e le spese per i quali è prevista una detrazione dall’imposta lorda, sia dal Tuir sia da altre disposizioni normative, considerati complessivamente, sono ammessi in detrazione fino a un ammontare calcolato moltiplicando l’importo base determinato in corrispondenza del reddito complessivo del contribuente per il coefficiente in corrispondenza del numero di figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati, presenti nel nucleo familiare del contribuente, che siano a carico fiscalmente.
  • L’importo base è pari a:
  1. 14.000 euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 75.000 euro ma non a 100.000 euro;
  2. 8.000 euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 100.000 euro.
  • Il coefficiente da utilizzare è pari a:
  • 0,50, se nel nucleo familiare non sono presenti figli fiscalmente a carico;
  • 0,70, se nel nucleo familiare è presente 1 figlio fiscalmente a carico;
  • 0,85, se nel nucleo familiare sono presenti 2 figli fiscalmente a carico;
  • 1, se nel nucleo familiare sono presenti più di 2 figli fiscalmente a carico, o almeno 1 figlio con disabilità accertata, fiscalmente a carico.
  • Quindi, per i soggetti percipienti un reddito complessivo compreso tra 75.000 euro e 100.000 euro il livello massimo di detrazioni percepibili annualmente è pari a:
  • 14.000 euro qualora il nucleo familiare comprenda 3 o più figli fiscalmente a carico (o almeno un figlio con disabilità accertata);
  • 11.900 euro qualora il nucleo familiare comprenda 2 figli fiscalmente a carico;
  • 9.800 euro qualora nel nucleo familiare sia presente 1 figlio fiscalmente a carico;
  • 7.000 euro qualora nel nucleo familiare non siano presenti figli fiscalmente a carico.
  • Per i soggetti percipienti un reddito complessivo superiore 100.000 euro il livello massimo di detrazioni percepibili annualmente è pari a:
  • 8.000 euro qualora il nucleo familiare comprenda 3 o più figli fiscalmente a carico (o almeno un figlio con disabilità accertata);
  • 6.800 euro qualora il nucleo familiare comprenda 2 figli fiscalmente a carico;
  • 5.600 euro qualora nel nucleo familiare sia presente 1 figlio fiscalmente a carico;
  • 4.000 euro qualora nel nucleo familiare non siano presenti figli fiscalmente a carico.
  • Sono escluse dal computo dell’ammontare complessivo degli oneri e delle spese, effettuato ai fini dell’applicazione del limite:
  1. le spese sanitarie detraibili ai sensi dell'art. 15, c. 1, lett. c) Tuir;
  2. le somme investite nelle startup innovative, detraibili ai sensi degli artt. 29 e 29-bis D.L. 179/2012;
  3. le somme investite nelle PMI innovative, detraibili ai sensi dell'art. 4, c. 9, 2ª parte del primo periodo, e c. 9-ter D.L. 3/2015.
  • Ai fini del computo dell’ammontare complessivo degli oneri e delle spese, per le spese detraibili ai sensi dell’art. 16-bis Tuir (detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici), ovvero di altre disposizioni normative, la cui detrazione è ripartita in più annualità, rilevano le rate di spesa riferite a ciascun anno.
  • Sono comunque esclusi dal predetto computo gli oneri detraibili sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31.12.2024:
  • ai sensi dell'art. 15, c. 1, lett. a) Tuir, ossia gli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di prestiti o mutui agrari di ogni specie, nei limiti dei redditi dei terreni dichiarati;
  • ai sensi ai sensi dell'art. 15, c. 1, lett. b) Tuir, ossia gli interessi passivi, e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto stesso, per un importo non superiore a 4.000 euro;
  • ai sensi dell'art. 15, c. 1-ter Tuir, ossia un importo pari al 19% dell'ammontare complessivo non superiore a 5 milioni di lire degli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro delle Comunità europee, ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, in dipendenza di mutui contratti e garantiti da ipoteca, per la costruzione dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale.
  • Sono inoltre escluse, ai fini del citato computo, le rate delle spese detraibili ai sensi dell’art. 16-bis Tuir ovvero di altre disposizioni normative sostenute fino al 31.12.2024, nonché i premi di assicurazione detraibili ai sensi dell'art. 15, c. 1, lett. f) e f-bis) Tuir, sostenuti in dipendenza di contratti stipulati fino al 31.12.2024.
  • Il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze.

 

Detrazioni per familiari a carico

 

Art. 1, c. 11

 

 

 

  • Con una modifica all’art. 12, c. 1, lett. c), 1° periodo Tuir, è previsto che la detrazione per carichi di famiglia spettante con riferimento ai figli a carico è riconosciuta nella misura di 950 euro per ciascun figlio, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi, affiliati o affidati, nonché i figli del coniuge deceduto conviventi con il coniuge superstite, di età pari o superiore a 21 anni ma inferiore a 30 anni nonché per ciascun figlio di età pari o superiore a 30 anni con disabilità accertata.
  • L’attuale formulazione della norma prevede che la detrazione spetti per ciascun figlio, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, di età pari o superiore a 21 anni.
  • La detrazione riconosciuta per i familiari conviventi, pari a 750 euro per ciascun soggetto ripartita pro quota tra coloro che hanno diritto alla detrazione, è limitata ai soli ascendenti conviventi con il contribuente.
  • Sono esclusi dalle detrazioni per familiari a carico i contribuenti che non sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione europea o di uno Stato aderente all’accordo sullo Spazio economico europeo in relazione ai familiari residenti all’estero.

 

Limiti per fruibilità del regime forfetario

 

Art. 1, c. 12

 

 

 

  • Per l’anno 2025, è elevata da 30.000 euro a 35.000 euro, la soglia di redditi da lavoro dipendente (o redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente) percepiti nell’anno precedente, superata la quale è precluso l’accesso al regime forfetario.

 

Detrazione per frequenza di scuole dell’infanzia

 

Art. 1, c. 13

 

 

 

  • Con una modifica all’art. 15, c. 1, lett. e-bis) Tuir la spesa massima detraibile per alunno o studente ai fini dell’imposta sui redditi è elevata da 800 euro a 1.000 euro per la frequenza di scuole dell’infanzia, del 1° ciclo d’istruzione e della scuola secondaria di 2° grado.

 

Deduzione quote di svalutazioni e perdite su crediti e avviamento per DTA

 

Art. 1, cc. 14-20

 

 

 

  • Ai fini della determinazione delle basi imponibili Ires ed Irap, è disposto il differimento, ai successivi periodi di imposta, delle quote di taluni componenti negativi di reddito deducibili nel periodo d’imposta in corso al 31.12.2025 e nel successivo periodo d’imposta, disciplinando le relative implicazioni sul calcolo della base imponibile del periodo d’imposta in corso al 31.12.2025, nonché i criteri di determinazione degli acconti per tali periodi d’imposta e per i successivi 3.
  • Nello specifico, sono previsti ulteriori differimenti al piano di rientro dello stock delle svalutazioni e perdite su crediti verso la clientela non dedotte fino all’esercizio in corso al 31.12.2015 di cui all’art. 16 D.L. 83/2015, applicabile agli intermediari finanziari. Più precisamente, la quota delle rettifiche di valore nette su crediti verso la clientela pregresse deducibile, ai fini Ires e Irap, nel periodo d’imposta in corso al 31.12.2025 (11%) è differita, in quote costanti, al periodo d’imposta in corso al 31.12.2026 ed ai successivi 3 periodi d’imposta (2,75% per periodo d’imposta). La quota delle rettifiche di valore nette su crediti verso la clientela pregresse deducibile, ai fini Ires ed Irap, nel periodo d’imposta in corso al 31.12.2026 (4,70%) è differita, in quote costanti, al periodo d’imposta in corso al 31.12.2027 ed ai 2 successivi (1,57% per periodo d’imposta). Conseguentemente, è previsto un differimento della durata del piano di rientro fino al periodo d'imposta in corso al 31.12.2029.
  • È previsto il seguente differimento del piano di rientro dello stock dell’ammortamento di avviamento non dedotte fino all’esercizio in corso al 31.12.2017 di cui all’art. 1, c. 1079 L. 145/2018:
  1. la quota (13%) deducibile, ai fini Ires ed Irap, nel periodo d’imposta in corso al 31.12.2025 è differita, in quote costanti, al periodo d’imposta in corso al 31.12.2026 ed ai successivi 3 periodi d’imposta (3,25% per periodo d’imposta);
  2. la quota (13%) deducibile, ai fini Ires ed Irap, nel periodo d’imposta in corso al 31.12.2026 è differita, in quote costanti, al periodo d’imposta in corso al 31.12.2027 ed ai successivi 2 periodi d’imposta (4,33% per periodo d’imposta).

Tale disposizione è, in via principale, riferita agli intermediari finanziari, giacché il regime di trasformazione in credito d’imposta delle attività per imposte anticipate si rende applicabile a tali soggetti.

  • È previsto un analogo differimento del piano di rientro, di cui all’art. 1, cc. 1067 e 1068 L. 145/2018, delle quote deducibili riferibili ai componenti negativi emersi in sede di prima adozione dell’IFRS 9, applicabile agli intermediari finanziari. Più precisamente, la quota del 10% deducibile, ai fini Ires ed Irap, nel periodo d’imposta in corso al 31.12.2025 è differita, in quote costanti, al periodo d’imposta in corso al 31.12.2026 ed ai successivi 3 periodi d’imposta (2,5% per periodo d’imposta). Inoltre, la quota del 10% deducibile, ai fini Ires ed Irap, nel periodo d’imposta in corso al 31.12.2026 è differita, in quote costanti, al periodo d’imposta in corso al 31.12.2027 ed ai successivi 2 periodi d’imposta (3,33% per periodo d’imposta).
  • Nella determinazione della base imponibile Ires per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2025, le perdite fiscali pregresse (art. 84 Tuir) e le eccedenze di ACE formatesi fino al periodo d’imposta in corso al 31.12.2023 possono essere scomputate nei limiti del 54% del maggior reddito imponibile determinato, per il medesimo periodo d’imposta, quale conseguenza dei differimenti di cui ai precedenti punti. Come chiarito nella relazione illustrativa, resta ferma l’applicazione delle regole ordinarie all’utilizzo delle perdite e delle eccedenze ACE sulla parte residua del reddito imponibile.
  • Tale disposizione trova applicazione anche nella determinazione del reddito imponibile dei soggetti che partecipano alla tassazione di gruppo (consolidato nazionale e mondiale di cui agli artt. 117 e seguenti Tuir). Inoltre, anche la società consolidante, nella determinazione del reddito complessivo globale, deve computare in diminuzione le perdite pregresse del consolidato nella misura del 54% (anziché del 65%) del maggior reddito imponibile che si considera prioritariamente formato dal maggior reddito imponibile determinato come somma dei maggiori redditi imponibili delle singole società.
  • Nella determinazione degli acconti, Ires ed Irap, dovuti secondo il cd. “metodo storico”:
  • per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2025, si assume quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata senza tener conto dell’art. 16, cc. 4 e 9 D.L. 83/2015, dell’art. 1, c. 1079 L. 145/2018, dell’art. 1, cc. 1067 e 1068 L. 145/2018 e applicando il criterio di computo delle perdite di cui al punto precedente;
  • per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2026, si assume l’imposta che si sarebbe determinata senza tener conto dell’art. 16, cc. 4 e 9 D.L. 83/2015, dell’art. 1, c. 1079 L. 145/2018, dell’art. 1, cc. 1067 e 1068 L. 145/2018 nonché delle quote differite sopra indicate;
  • per il periodo d’imposta 2027 ed i successivi 2 periodi d’imposta, non si tiene conto di tutte le quote differite sopra indicate.
  • Sull’importo corrispondente ai maggiori acconti dovuti per effetto delle disposizioni contenute nei punti precedenti, per i periodi d’imposta in corso al 31.12.2025 e per quello successivo, non si deve applicare, in sede di versamento, né la compensazione “orizzontale”, né quella “verticale”.

 

Imposta sui servizi digitali (Digital service tax)

 

Art. 1, cc. 21-22

 

 

 

  • Sono soggetti passivi dell’imposta sui servizi digitali gli esercenti attività d’impresa che:
  1. realizzano, nel territorio dello Stato, ricavi derivanti dai seguenti servizi digitali (art. 1, c. 37 L. 145/2018):
  • veicolazione su un’interfaccia digitale di pubblicità mirata agli utenti della medesima interfaccia (pubblicità online);
  • messa a disposizione di un’interfaccia digitale multilaterale che consente agli utenti di essere in contatto e di interagire tra loro, anche al fine di facilitare la fornitura diretta di beni o servizi (servizi di intermediazione tra utenti);
  • trasmissione di dati raccolti da utenti e generati dall’utilizzo di un’interfaccia digitale;
  1. realizzano, singolarmente o a livello di gruppo, nell’anno solare precedente a quello in cui sorge il presupposto d’imposta, un ammontare complessivo di ricavi ovunque realizzati non inferiore a 750 milioni di euro.

Rispetto alla disciplina previgente, è mantenuta la soglia minima di 750 milioni di euro con riferimento alla realizzazione, nel corso dell’anno solare precedente a quello in cui sorge il relativo presupposto d’imposta, di un ammontare di ricavi globali di qualunque natura non inferiore a 750 milioni di euro, mentre è eliminata la soglia minima di 5,5 milioni di euro con riguardo ai ricavi, conseguiti in Italia, derivanti dai suddetti servizi digitali.

  • È introdotto, in luogo del versamento dell’imposta in una unica soluzione, un acconto, da versare entro il 30.11 dell’anno solare in cui sorge il presupposto d’imposta, pari al 30% dell’imposta dovuta per l’anno solare precedente. Il versamento a saldo dell’imposta dovuta è effettuato entro il 16.05 dell'anno solare successivo a quello di corresponsione dell’acconto.

 

Imposta sostitutiva su redditi di capitale e plusvalenze da cripto-attività

 

Art. 1, c. 23-29

 

 

 

  • Mediante una norma di interpretazione autentica, si chiarisce che l’aliquota dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui all’art. 5 D.Lgs. 461/1997 è pari al 26%.
  • È aumentata al 33% l’aliquota dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri proventi derivanti dalle operazioni in cripto-attività (art. 67, c. 1, lett. c-sexies) Tuir) realizzati a decorrere dal 1.01.2026.
  • È eliminata la soglia di esenzione pari a 2.000 euro ai fini della tassazione delle plusvalenze e degli altri proventi derivanti dalle operazioni in cripto-attività. Conseguentemente, è soppressa anche la soglia suddetta prevista ai fini della deducibilità dell’eccedenza delle minusvalenze rispetto alle plusvalenze derivanti da operazioni in cripto-attività.
  • Ai fini della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze, per ciascuna cripto-attività posseduta al 1.01.2025 può essere assunto, in luogo del costo o del valore di acquisto, il valore esistente in tale data, determinato ai sensi dell’art. 9 Tuir, purché lo stesso sia assoggettato a un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 18%.
  • L’imposta sostitutiva è versata, con le modalità previste dal Capo III D.Lgs. 241/1997 (in materia di riscossione delle imposte dirette, dell’Iva, delle relative imposte sostitutive, nonché di altre imposte specificamente menzionate), entro il 30.11.2025.
  • L’imposta sostitutiva può essere rateizzata fino a un massimo di 3 rate annuali di pari importo, a decorrere dal 30.11.2025. Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo, da versare contestualmente a ciascuna rata.
  • Con riferimento alle cripto-attività possedute al 1.01.2025, l’assunzione, quale valore di acquisto, del valore esistente a tale data preclude il realizzo di minusvalenze utilizzabili ai sensi dell’art. 68, c. 9-bis Tuir.

 

Rideterminazione del valore di terreni e partecipazioni

 

Art. 1, c. 30

 

 

 

  • È introdotta a regime la possibilità di avvalersi della rideterminazione del costo di acquisto delle partecipazioni, negoziate e non negoziate, e dei terreni edificabili e con destinazione agricola.
  • In particolare, possono formare oggetto di rivalutazione le partecipazioni (negoziate e non) possedute dal 1.01 di ciascun anno, a condizione che, entro il termine del 30.11 del medesimo anno, si proceda al versamento dell’imposta sostitutiva pari al 18%. È possibile rateizzare il versamento dell’imposta sostitutiva fino ad un massimo di 3 rate annuali, di pari importo, dovute a partire dalla predetta data del 30.11. Pertanto, la nuova formulazione della norma non prevede il pagamento di interessi sulle rate successive alla prima.
  • Per i titoli, le quote o i diritti non negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione il valore normale è pari alla frazione del patrimonio netto della società, associazione o ente, determinato sulla base di una perizia giurata di stima, redatta da soggetti iscritti all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o nel registro dei revisori legali.
  • Per i titoli, le quote o i diritti negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, il valore normale alla data del 1.01 è determinato ai sensi dell'art. 9, c. 4, lett. a) Tuir, con riferimento al mese di dicembre dell'anno precedente.
  • In ogni caso, la redazione e il giuramento della perizia giurata devono essere effettuati entro il 30.11 di ciascun anno.
  • È preclusa la facoltà di procedere con la rivalutazione delle partecipazioni detenute da società o enti commerciali non residenti nel territorio dello Stato e privi di stabile organizzazione e che soddisfano i presupposti per fruire del regime della cd. “participation exemption - PEX” (art. 68, c. 2-bis Tuir).
  • Analogamente, entro il 30.11 di ciascun anno, i contribuenti possono optare, mediante pagamento dell’imposta sostitutiva del 18% per la rivalutazione dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1.01 dello stesso anno, ai fini della determinazione delle plusvalenze di cui all’art. 67, c. 1, lett. a) e b) Tuir.
  • Il versamento dell’imposta sostitutiva può essere rateizzato fino ad un massimo di 3 rate annuali, di pari importo, dovute a partire dalla predetta data del 30.11. Pertanto, la nuova formulazione della norma non prevede il pagamento di interessi sulle rate successive alla prima.
  • Per effetto di tale opzione, nella determinazione delle plusvalenze, si considera il valore del terreno al 1.01 dell’anno di esercizio dell’opzione, in luogo al costo o il valore d’acquisto dello stesso. Il valore deve risultare da una perizia di stima giurata, redatta da determinate categorie di soggetti (iscritti negli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, degli agrotecnici, dei periti agrari e dei periti industriali edili).
  • È soppresso il riferimento al fatto che il costo per la relazione giurata di stima possa essere portato in aumento del valore di acquisto del terreno edificabile e con destinazione agricola nella misura in cui non solo sia stato effettivamente sostenuto ma sia anche rimasto a carico del contribuente. Pertanto, l’aumento del valore di acquisto del terreno edificabile e con destinazione agricola del costo per la relazione giurata di stima è ammesso sempre nella misura in cui è stato effettivamente sostenuto dal contribuente.

 

Assegnazione agevolata di beni ai soci

 

Art. 1, cc. 31-36

 

 

 

  • Le società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, per azioni e in accomandita per azioni che, entro il 30.09.2025, assegnano o cedono ai soci beni immobili, diversi da quelli strumentali (art. 43, c. 2, 1° periodo Tuir) o beni mobili iscritti in pubblici registri, non utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa, possono fruire delle seguenti disposizioni agevolate a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 30.09.2024 ovvero che siano iscritti entro 30 giorni dal 1.01.2025, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1.10.2024.
  • Le medesime disposizioni si applicano alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e che entro il 30.09.2025 si trasformano in società semplici.
  • Sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati, o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all'atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto si applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap nella misura dell'8% ovvero del 10,5% per le società considerate non operative in almeno 2 dei 3 periodi d'imposta precedenti a quello in corso al momento dell'assegnazione, della cessione o della trasformazione.
  • Le riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono assoggettate a imposta sostitutiva nella misura del 13%.
  • Per gli immobili, su richiesta della società e nel rispetto delle condizioni prescritte, il valore normale può essere determinato in misura pari a quello risultante dall’applicazione all'ammontare delle rendite risultanti in catasto dei moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dall’art. 52, c. 4, 1°periodo Dpr 131/1986 (valore catastale dell’immobile). In caso di cessione, ai fini della determinazione dell'imposta sostitutiva, il corrispettivo della cessione, se inferiore al valore normale del bene, determinato ai sensi dell'art. 9 Tuir, o, in alternativa, al valore catastale, è computato in misura non inferiore a uno dei due valori suddetti.
  • Il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute dai soci delle società trasformate è aumentato della differenza assoggettata a imposta sostitutiva.
  • Nei confronti dei soci assegnatari non si applicano le disposizioni dell’art. 47, cc. 1 e da 5 a 8 Tuir, che riguardano la presunzione di distribuzione prioritaria dell’utile e delle riserve di utili.
  • Tuttavia, il valore normale dei beni ricevuti, al netto dei debiti accollati, riduce il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o delle quote possedute.
  • Per le assegnazioni e le cessioni ai soci, le aliquote dell'imposta proporzionale di registro eventualmente applicabili sono ridotte alla metà (dal 3% all’1,5%) e le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa (pari a 200 euro).
  • Le società che si avvalgono delle disposizioni devono versare il 60% dell'imposta sostitutiva entro il 30.09.2025 e la restante parte entro il 30.11.2025, con i criteri di cui al D.Lgs. 241/1997 (mediante modello F24).
  • Per la riscossione, i rimborsi e il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

 

 

 

Estromissione dei beni di imprese individuali

 

Art. 1, c. 37

 

 

 

  • Gli imprenditori individuali, previo pagamento dell’imposta sostitutiva dell’Irpef e dell’Irap pari all’8% della differenza tra il valore normale dei beni e il relativo valore fiscalmente riconosciuto, possono estromettere dal patrimonio dell’impresa i beni immobili strumentali non produttivi di reddito fondiario di cui all’art. 43 Tuir, subordinatamente alla sussistenza delle seguenti condizioni:
  • i beni sono posseduti al 31.10.2024;
  • le esclusioni devono essere effettuate dal 1.01.2025 al 31.05.2025.
  • I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva sono effettuati, rispettivamente, entro il 30.11.2025 ed entro il 30.06.2026.
  • Per i soggetti che si avvalgono di tali disposizioni gli effetti dell'estromissione decorrono dal 1.01.2025.

 

Iva prestazioni di formazione da agenzie per il lavoro

 

Art. 1, cc. 38-44

 

 

 

  • Le prestazioni di formazione rese ai soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro da enti e società di formazione finanziati attraverso il fondo bilaterale a tal fine costituito sono imponibili Iva.
  • In considerazione dell'incertezza interpretativa pregressa, sono fatti salvi i comportamenti adottati dai contribuenti in relazione alle predette prestazioni effettuate anteriormente al 1.01.2025, per i quali non siano intervenuti atti divenuti definitivi.
  • Non si fa luogo a rimborsi d'imposta.
  • I giudizi pendenti alla data del 1.01.2025, in ogni stato e grado di giudizio, e aventi ad oggetto il trattamento delle prestazioni citate ai fini Iva possono essere definiti, a istanza di parte, mediante il versamento della maggiore Iva accertata, senza l'applicazione di sanzioni e interessi, ovvero con la presentazione della prova dell'avvenuto assolvimento dell'imposta da parte del prestatore. Dagli importi dovuti si scomputano quelli già versati in pendenza di giudizio.
  • A seguito dell'istanza della parte, l'organo giurisdizionale sospende il giudizio per 90 giorni per la definizione del procedimento.
  • L'Agenzia delle Entrate accerta, entro il termine di 30 giorni dalla presentazione dell'istanza, che la somma indicata nell'istanza di definizione corrisponda all’importo della maggiore Iva accertata e ne dà comunicazione al contribuente.
  • Al fine dell'estinzione del giudizio, il contribuente ha l'onere di depositare presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, entro il medesimo termine di 90 giorni, prova del versamento effettuato ovvero dell'effettivo assolvimento dell’imposta da parte del prestatore.
  • L'organo giurisdizionale dichiara estinto il giudizio relativamente alle domande aventi ad oggetto il trattamento delle prestazioni citate ai fini Iva, con compensazione delle spese di giudizio.

 

Estensione dell’obbligo di utilizzo dell'e-DAS

 

Art. 1, c. 45

 

 

 

  • È modificata la disposizione che prevede, in via generale, con finalità antifrode, l’obbligo di circolazione dei prodotti energetici assoggettati ad accisa con il documento l’e-DAS (o documento analogo all’e-DAS), estendendone l’applicazione anche ai prodotti energetici trasferiti in quantità non superiore a 1.000 chilogrammi a depositi non soggetti a denuncia.
  • È per converso mantenuta l’esclusione dall’obbligo dell’e-DAS con riferimento ai gas di petrolio liquefatti per uso combustione trasferiti dagli esercenti la vendita al minuto.

 

Procedimenti amministrativi dell'Agenzia delle dogane

 

Art. 1, cc. 46-47

 

 

 

  • È ridotto da 45 a 20 giorni lavorativi il termine per la conclusione dei provvedimenti volti a stabilire i prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati e dei prodotti assimilati, nonché le relative variazioni.
  • Rimane fermo il termine di 45 giorni per la conclusione dei procedimenti, che decorre dalla data di ricevimento della richiesta presentata dal fabbricante o dall’importatore dei suddetti prodotti, relativi all’inserimento di ciascuno di tali prodotti nelle tariffe di vendita risultanti dalle tabelle di ripartizione

 

 

 

Auto in uso promiscuo a dipendenti

 

Art. 1, c. 48

 

 

 

  • Per le autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo e autocaravan (art. 54, c. 1, lett. a), e) e m) D.Lgs. 285/1992), i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1.01.2025, si assume il 50% dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l'Aci elabora entro il 30.11 di ciascun anno e comunica al ministero dell'Economia, il quale provvede alla pubblicazione entro il 31.12, con effetto dal periodo d'imposta successivo, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente.
  • La predetta percentuale è ridotta al 10% per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica e al 20% per i veicoli elettrici ibridi plug-in.

 

Iva conferimento in discarica di rifiuti speciali

 

Art. 1, c. 49

 

 

 

  • È modificato l’elenco dei beni e servizi soggetti ad aliquota Iva ridotta al 10% (anziché aliquota ordinaria del 22%) di cui alla tabella A, parte III Dpr 633/1972 sostituendo il punto 127-sexiesdecies) in modo tale da escludere dall’applicazione dell’aliquota ridotta il conferimento in discarica e l’incenerimento senza recupero efficiente di energia di rifiuti urbani e di rifiuti speciali.

 

Detrazioni spese per interventi edili

 

Art. 1, cc. 54-56

 

 

 

  • Con una modifica all’art. 16-bis, c. 1 Tuir, sono anticipati i termini della riduzione dal 36% al 30% dell’aliquota di detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici a far data dal 1.01.2025.

Ecobonus

  • La detrazione prevista per l’ecobonus (art. 14 D.L. 63/2013, n. 63) spetta anche per le spese documentate, sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, nella misura fissa per tutte le tipologie di interventi agevolati pari al:
  • 36% delle spese sostenute nell’anno 2025;
  • 30% delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027.
  • Sono esclusi dalla suddetta detrazione, prevista per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili.
  • La detrazione spettante per gli anni 2025, 2026 e 2027 è innalzata al 50% delle spese per l’anno 2025 (rispetto al 36%) e al 36% delle spese per gli anni 2026 e 2027 (rispetto al 30%), nel caso in cui le medesime spese siano sostenute dai titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

Riqualificazione energetica

  • In merito agli interventi di riqualificazione edilizia di cui all’art. 16bis Tuir, ferme restando le ulteriori disposizioni contenute nel medesimo articolo, per le spese documentate sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 36% delle spese sostenute nell’anno 2025 e al 30% delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare.
  • Sono esclusi dalla suddetta detrazione, prevista per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili.
  • Fermo restando il predetto limite, la detrazione spettante per gli anni 2025, 2026 e 2027 è innalzata al 50% delle spese sostenute nell’anno 2025 e al 36% delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027 nel caso in cui le medesime spese siano sostenute dai titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

Sismabonus

  • La detrazione sismabonus (art. 16, cc. da 1-bis a 1-septies Tuir) spetta anche per le spese, documentate, sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027 nella misura fissa per tutte le tipologie di interventi agevolati pari al 36% delle spese sostenute nell’anno 2025 e al 30% delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027.
  • La detrazione spettante per gli anni 2025, 2026 e 2027 è innalzata al 50% delle spese sostenute per l’anno 2025 e al 36% delle spese sostenute per gli anni 2026 e 2027 nel caso in cui le medesime spese siano sostenute dai titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.
  • Ai contribuenti che già fruiscono della detrazione per gli interventi di ristrutturazione edilizia è riconosciuta un’ulteriore detrazione dall'imposta lorda per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla classe A per i forni, alla classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, alla classe F per i frigoriferi e i congelatori, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione anche in relazione alle spese sostenute nel 2025 e con lo stesso limite di spesa detraibile di 5.000 euro previsto per il 2024.

Superbonus

  • In relazione al superbonus, è introdotto un nuovo c. 8-bis.2. all’art. 119 D.L. 34/2020 che stabilisce che la detrazione del 65% prevista dal c. 8-bis, 1° periodo, per le spese sostenute nell’anno 2025 spetta esclusivamente per gli interventi già avviati ovvero per i quali, alla data del 15.10.2024, risulti:
  1. presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), se gli interventi sono diversi da quelli effettuati dai condomini;
  2. adottata la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori e presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), se gli interventi sono effettuati dai condomini;
  3. presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici.
  • È, inoltre, introdotto un nuovo c. 8-sexies all’art. 119 D.L. 34/2020, che riconosce la facoltà di ripartire in 10 quote annuali di pari importo, a partire dal periodo d’imposta 2023, la detrazione spettante per le spese sostenute dal 1.01.2023 al 31.12.2023. L'opzione è irrevocabile ed è esercitata tramite una dichiarazione dei redditi integrativa di quella presentata per il periodo di imposta 2023 da presentarsi entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2024. Se dalla predetta dichiarazione integrativa emerge una maggiore imposta dovuta, quest’ultima è versata, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta 2024.

 

Reverse charge contratti di appalto per movimentazione di merci

 

Art. 1, cc. 57-63

 

 

 

  • La procedura dell’inversione contabile si applica anche alle prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui all’art. 17, c. 6, lett. da a) ad a-quater) Dpr 633/1972, effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma, rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto e movimentazione merci e servizi di logistica.
  • La disposizione non si applica alle operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni e altri enti e società di cui all’art. 17-ter e alle agenzie per il lavoro disciplinate dal D.Lgs. 276/2003.
  • L’efficacia della disposizione è subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell’Unione europea, dell’autorizzazione di una misura di deroga.
  • In attesa della piena operatività delle nuove disposizioni, per le prestazioni di servizi citate, rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto e movimentazione merci e servizi di logistica, il prestatore e il committente possono optare affinché il pagamento dell’Iva sulle prestazioni rese venga effettuato dal committente in nome e per conto del prestatore, che è solidalmente responsabile dell’imposta dovuta. In tali casi, la fattura è emessa ai sensi dell’art. 21 Dpr 633/1972 dal soggetto prestatore e l’imposta è versata dal soggetto committente mediante modello F24, senza possibilità di compensazione, entro il termine di cui all’art. 18 Dpr 633/1972, riferito al mese successivo alla data di emissione della fattura da parte del prestatore.
  • L’opzione ha durata triennale ed è comunicata dal committente all’Agenzia delle Entrate con apposito modello approvato con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate e reso disponibile gratuitamente, in formato elettronico, sul proprio sito Internet istituzionale.
  • L’esercizio dell’opzione si considera effettuato dalla data di trasmissione dell’apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate.
  • Nel caso in cui l’imposta risulti non dovuta si applicano le disposizioni dell’art. 30-ter, c. 2 Dpr 633/1972 (la domanda di restituzione può essere presentata dal cedente o prestatore entro il termine di 2 anni dall'avvenuta restituzione al cessionario o committente dell'importo pagato a titolo di rivalsa) e il diritto al rimborso spetta al soggetto committente a condizione che esso dimostri l’effettivo versamento dell’imposta. Nei confronti del committente è applicabile la sanzione di cui all’art. 6, c. 9-bis.1, 1° periodo, D.Lgs. 471/1997 (da 250 euro a 10.000 euro). Al pagamento della sanzione è solidalmente tenuto il prestatore.
  • Si rinvia a un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate l’individuazione dei termini e delle modalità di attuazione della disposizione.

 

Iva 5% corsi di attività sportiva alpinistica

 

Art. 1, cc. 64-65

 

 

 

  • L’aliquota Iva ridotta al 5% è estesa ai corsi di attività alpinistica effettuati dalle guide alpine in attività autonoma.

 

Pagamenti effettuati con strumenti elettronici

 

Art. 1, cc. 66-67

 

 

 

  • Nei casi di pagamenti effettuati attraverso strumenti elettronici, diversi dai bonifici, l'accredito degli importi giornalieri in favore del beneficiario avviene entro le ore 12 del giorno lavorativo successivo alla ricezione degli ordini di pagamento, e in ogni caso con valuta il giorno della ricezione dell’ordine medesimo.
  • I prestatori di servizi di pagamento si adeguano alla disposizione entro 180 giorni dal 1.01.2025.

 

Imposta ipotecaria atti di cancellazione dal libro fondiario

 

Art. 1, cc. 68-69

 

 

 

  • Nei territori soggetti al sistema pubblicitario tavolare di cui al R.D. 499/1929 (Disposizioni relative ai libri fondiari dei territori delle Nuove Provincie), gli atti preordinati alla cancellazione dei diritti di usufrutto, uso e abitazione, già iscritti a favore di persone decedute, sono esenti dall’imposta ipotecaria.
  • L’esenzione si applica limitatamente alle domande di cancellazione dei diritti di usufrutto, uso e abitazione per causa di morte pervenute agli uffici competenti successivamente al 1.01.2025 e relativamente a diritti iscritti a favore di soggetti deceduti a partire dal 1.01.2025.

 

Esenzione da imposte ipotecarie

 

Art. 1, cc. 70-71

 

 

 

  • Sono esenti da imposte ipotecarie gli atti di annotazione e di cancellazione nel libro fondiario dei vincoli:
  • previsti dall’ordinamento dell’edilizia abitativa agevolata della provincia autonoma di Bolzano;
  • per immobili convenzionati o riservati ai residenti ai sensi della legge provinciale in materia di urbanistica.

 

Accise sulla birra

 

Art. 1, cc. 72-73

 

 

 

  • Le semplificazioni delle procedure di accertamento delle quantità prodotte nei birrifici artigianali di minore dimensione e la riduzione del 50% dell’accisa sulla birra, previste per il 2022 e il 2023 dall’art. 35, cc. 3bis e 3quater D.Lgs. 504/1995, sono applicabili anche a decorrere dal 2025.

 

Memorizzazione elettronica e trasmissione dei dati dei corrispettivi

 

Art. 1, cc. 74-77

 

 

 

  • La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi sono effettuate mediante strumenti tecnologici che garantiscano l'inalterabilità e la sicurezza dei dati nonché la piena integrazione e interazione del processo di registrazione dei corrispettivi con il processo di pagamento elettronico. A tale fine, lo strumento hardware o software mediante il quale sono accettati i pagamenti elettronici è sempre collegato allo strumento mediante il quale sono registrati e memorizzati, in modo puntuale, e trasmessi, in forma aggregata, i dati dei corrispettivi nonché i dati dei pagamenti elettronici giornalieri.

La modifica è volta a rendere maggiormente integrati il processo di certificazione fiscale (memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi) e quello di pagamento elettronico, facendo emergere in modo puntuale l’eventuale incoerenza tra incassi (da transato elettronico) e scontrini emessi. Si introduce un vincolo di collegamento tecnico tra gli strumenti di pagamento elettronico (sia fisici che digitali) con il registratore telematico in modo tale che quest’ultimo possa memorizzare sempre le informazioni minime di tutte le transazioni elettroniche (con esclusione di quelle che si riferiscono all’identificazione del cliente) e trasmettere all’Agenzia delle Entrate l’importo complessivo dei pagamenti elettronici giornalieri acquisiti dall’esercente anche indipendentemente dalla registrazione dei corrispettivi.

  • L’applicazione della sanzione amministrativa di euro 100 per ciascuna trasmissione, comunque entro il limite massimo di euro 1.000 per ciascun trimestre (art. 11, c. 2quinquies D.Lgs. 471/1997), è estesa anche nei casi di violazione degli obblighi di memorizzazione o trasmissione dei pagamenti elettronici di cui all’art. 2, c. 3 D.Lgs. 127/2015.
  • La sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 4.000 prevista per l'omessa installazione degli apparecchi per l'emissione dello scontrino fiscale (art. 11, c. 5 D.Lgs. 471/1997) si applica anche nel caso di mancato collegamento dello strumento hardware o software mediante il quale sono accettati i pagamenti elettronici allo strumento mediante il quale sono registrati e memorizzati, in modo puntuale, e trasmessi, in modo aggregato, i dati dei corrispettivi nonché i dati dei pagamenti elettronici giornalieri.
  • Si applica la disciplina sanzionatoria prevista per la violazione dell'obbligo di emettere ricevuta fiscale o scontrino fiscale, se le violazioni consistono nella mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione, ovvero nella memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri, mediante gli strumenti tecnologici di cui al primo punto. Le medesime sanzioni si applicano anche nel caso di mancato collegamento dello strumento hardware o software mediante il quale sono accettati i pagamenti elettronici (sopra descritto) allo strumento mediante il quale sono registrati e memorizzati, in modo puntuale, e trasmessi, in modo aggregato, i dati dei corrispettivi nonché i dati dei pagamenti elettronici giornalieri.
  • Le disposizioni si applicano a decorrere dal 1.01.2026.

 

Codice identificativo nazionale (CIN) per locazioni brevi e turistiche

 

Art. 1, c. 78

 

 

 

  • Con provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate di approvazione della modulistica fiscale sono definite le modalità di indicazione del codice identificativo nazionale (CIN) di cui all’art. 13-ter D.L. 18.10.2023 n. 145 (disciplina delle locazioni per finalità turistiche, delle locazioni brevi, delle attività turistico-ricettive e del codice identificativo nazionale), nelle dichiarazioni fiscali e nella Certificazione unica.
  • Il medesimo codice identificativo è indicato nelle comunicazioni che devono essere trasmesse dai soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare nonché di quelli che gestiscono portali telematici mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare.

 

Rafforzamento dei controlli sulle strutture turistico-ricettive

 

Art. 1, c. 79

 

 

 

  • Ai fini del rafforzamento delle attività di analisi, i risultati dei controlli degli organi di polizia locale sulle strutture turistico-ricettive alberghiere o extralberghiere o l'unità immobiliare concessa in locazione, sono comunicati anche alla direzione provinciale dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente in base al domicilio fiscale del trasgressore.

 

Fatturazione elettronica utilizzata anche per controlli dell’Agenzia delle Dogane

 

Art. 1, c. 80

 

 

 

  • I file delle fatture elettroniche acquisiti sono memorizzati fino al 31.12 dell'8° anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi, al fine di essere utilizzati anche dall’Agenzia delle dogane (attualmente prevista per l’Agenzia delle Entrate e per la Guardia di Finanza) limitatamente alle cessioni di prodotti soggetti alla vigilanza e al controllo di cui all’art. 18 D.Lgs. 504/1995 (ossia i prodotti assoggettati ad accisa e quelli assoggettati alle altre imposte indirette di cui al citato testo unico accise).
  • Di conseguenza, non solo la Guardia di Finanza e l'Agenzia delle Entrate, ma anche l’Agenzia delle dogane, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, adottano idonee misure di garanzia a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati, attraverso la previsione di apposite misure di sicurezza, anche di carattere organizzativo.

 

Tracciabilità delle spese di trasferta

 

Art. 1, cc. 81-83

 

 

 

  • Intervenendo sull’art. 51, c. 5 Tuir, riguardante il concorso alla formazione del reddito da lavoro dipendente delle indennità percepite per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale, delle spese di alloggio e di vitto, si specifica che i rimborsi delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto, effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea (servizio di taxi e servizio di noleggio con conducente), non concorrono a formare il reddito se le predette spese sono effettuate con metodi tracciabili, cioè con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 D.Lgs.. 241/1997 (carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari).
  • È aggiunto il c. 6-ter nell’art. 54 Tuir, riguardante la determinazione del reddito da lavoro autonomo, al fine di specificare che le spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande e le spese per viaggio e trasporto, effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea, addebitate analiticamente al committente, nonché i rimborsi analitici relativi alle medesime spese sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi, sono deducibili se effettuate con i metodi tracciabili di cui al punto precedente.
  • Con l’aggiunta del c. 3-bis all’art. 95 Tuir, riguardante le spese per prestazioni di lavoro dipendente deducibili dal reddito, si specifica che le spese di vitto e alloggio, nonché i rimborsi analitici delle spese per viaggio e trasporto, effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea, sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi, sono deducibili nei limiti previsti dal medesimo art. 95 se effettuate con i metodi tracciabili.
  • Le spese di rappresentanza (art. 108, c. 2 Tuir) sono deducibili dal reddito imponibile se effettuate con i metodi tracciabili.
  • Le disposizioni in merito alla tracciabilità delle spese deducibili sono estese ai fini dell’Irap.
  • Le disposizioni sono applicabili a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024.

 

Divieto di pagamento di stipendi a lavoratore con cartelle non pagate

 

Art. 1, cc. 84-85

 

 

 

  • Il divieto per le Pubbliche Amministrazioni di procedere al pagamento e di segnalazione al competente ufficio di riscossione (art. 48bis, c. 1 Dpr 602/1973) in caso di lavoratore inadempiente all’obbligo di versamento derivante da una o più cartelle di pagamento per le amministrazioni pubbliche, si applica limitatamente alle somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, per il pagamento di importi superiori a 2.500 euro. Si mantiene inalterata invece la necessità di verifica da parte delle amministrazioni pubbliche e degli altri soggetti della sussistenza di un inadempimento del beneficiario all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a 5.000 euro.
  • Le disposizioni si applicano con riferimento ai pagamenti da effettuarsi a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, a partire dal 1.01.2026.

 

Sottoscrizione dei processi verbali

 

Art. 1, c. 86

 

 

 

  • La procedura di sottoscrizione dei processi verbali redatti nel corso e al termine delle attività amministrative di controllo fiscale in materia di imposte dirette e indirette è disciplinata con provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate, d’intesa con il Comandante Generale della Guardia di finanza.

 

Imposta di bollo contratti di assicurazione sulla vita

 

Art. 1, cc. 87-88

 

 

 

  • Per le comunicazioni relative a contratti di assicurazione sulla vita, l’imposta di bollo (2 per mille) di cui all’art. 13, c. 2-ter della tariffa allegata al Dpr 642/1972, è dovuta annualmente e il corrispondente ammontare è versato ogni anno (anziché al momento del rimborso o del riscatto), a decorrere dal 2025, dalle imprese di assicurazione con le modalità ordinarie previste dall’art. 4 D.M. Economia 24.05.2012.
  • Per i contratti di assicurazione sulla vita in essere al 1.01.2025, l’ammontare corrispondente all’importo complessivo dell’imposta di bollo, calcolata per ciascun anno fino al 2024, è versato per una quota pari al:
  • 50% entro il 30.06.2025;
  • 20% entro il 30.06.2026;
  • 20% entro il 30.06.2027;
  • 10% della restante quota entro il 30.06.2028.
  • Per le comunicazioni relative a contratti di assicurazione sulla vita, resta fermo che l’ammontare corrispondente all’imposta di bollo versato annualmente dall’impresa di assicurazione è computato in diminuzione della prestazione erogata alla scadenza o al riscatto della polizza.

 

Disposizioni in materia di lavoratori frontalieri

 

Art. 1, cc. 97-99

 

 

 

  • Nelle more della ratifica e dell’entrata in vigore del Protocollo di modifica dell’Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all’imposizione dei lavoratori frontalieri, fatto a Roma il 23.12.2020, i lavoratori frontalieri, inclusi coloro che beneficiano del regime transitorio previsto dall’art. 9 dell’Accordo medesimo, possono svolgere, nel periodo compreso tra il 1.01.2024 e fino alla data di entrata in vigore del predetto Protocollo, fino al 25% della loro attività di lavoro dipendente in modalità di telelavoro presso il proprio domicilio nello Stato di residenza senza che ciò comporti la perdita dello status di lavoratore frontaliere.
  • Ai fini dell’applicazione dell’articolo 3 dell’Accordo, l’attività di lavoro dipendente svolta dal lavoratore frontaliere in modalità di telelavoro presso il proprio domicilio nello Stato di residenza, fino a un massimo del 25% del tempo di lavoro, si considera effettuata nell’altro Stato contraente presso il datore di lavoro.
  • L’art. 51, c. 8-bis Tuir, che prevede la tassazione sulla base delle retribuzioni convenzionali, si interpreta nel senso di includere anche i redditi di lavoro dipendente prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto dai dipendenti che, nell'arco di 12 mesi, soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni ritornando in Italia al proprio domicilio una volta alla settimana.

 

Detrazioni Irpef non vedenti per mantenimento dei cani guida

 

Art. 1, cc. 229-230

 

 

 

  • Dall’imposta lorda si detrae la spesa sostenuta dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida in misura forfetaria pari a 1.100 euro (anziché 1.000 euro).

 

Credito d’imposta per erogazioni liberali impianti sportivi pubblici

 

Art. 1, c. 246

 

 

 

  • La disciplina del credito d'imposta per le erogazioni liberali per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche, di cui all'art. 1, cc. da 621 a 626 L. 145/2018, si applica, limitatamente ai soggetti titolari di reddito d'impresa, anche per l'anno 2025, nel limite complessivo di 10 milioni di euro e secondo le modalità di cui all’art. 1, c. 623 L. 145/2018.

 

Imposta sostitutiva premi di produttività a dipendenti

 

Art. 1, c. 385

 

 

 

  • È estesa ai premi e alle somme erogati negli anni 2025, 2026 e 2027 la riduzione transitoria da 10 a 5 punti percentuali (dal 10% al 5% già prevista per le corrispondenti erogazioni negli anni 2023 e 2024) dell’aliquota dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali regionali e comunali, concernente alcuni emolumenti retributivi, costituiti da premi di risultato e da forme di partecipazione agli utili d’impresa.
  • La disciplina concerne gli emolumenti retributivi dei lavoratori dipendenti privati di ammontare variabile e la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili, nonché le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa.
  • Sia la disciplina a regime sia quella transitoria concernono esclusivamente i lavoratori dipendenti privati.

 

Esenzione fiscale somme a neoassunti in relazione a fabbricati

 

Art. 1, cc. 386-389

 

 

 

  • Le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati locati dai dipendenti assunti a tempo indeterminato dal 1.01.2025 al 31.12.2025 non concorrono, per i primi 2 anni dalla data di assunzione, a formare il reddito ai fini fiscali entro il limite complessivo di 5.000 euro annui.
  • L'esclusione dal concorso alla formazione del reddito del lavoratore non rileva ai fini contributivi.
  • Le disposizioni si applicano ai titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore a 35.000 euro nell'anno precedente la data di assunzione che abbiano trasferito la residenza nel comune di lavoro, qualora questo sia situato a più di 100 chilometri di distanza dal comune di precedente residenza.
  • Le somme erogate o rimborsate rilevano ai fini della determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) e si computano, altresì, ai fini dell'accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali.
  • Ai fini dell'applicazione di tale agevolazione, il lavoratore rilascia al datore di lavoro apposita dichiarazione, ai sensi dell'art. 46 Dpr 445/2000, nella quale attesta il luogo di residenza nei 6 mesi precedenti la data di assunzione.

 

 

 

Esclusioni dal reddito imponibile dei lavoratori

 

Art. 1, cc. 390-391

 

 

 

  • Per i periodi d'imposta 2025, 2026 e 2027, in deroga a quanto previsto dall'art. 51, c. 3, prima parte del 3° periodo Tuir, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di 1.000 euro, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell' energia elettrica e del gas naturale, delle spese per la locazione dell'abitazione principale o per gli interessi sul mutuo relativo all'abitazione principale.
  • Il limite è elevato a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi, affiliati o affidati fiscalmente a carico.
  • I datori di lavoro provvedono all’attuazione della disposizione previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti.
  • Il limite più elevato si applica se il lavoratore dipendente dichiara al datore di lavoro di avervi diritto, indicando il codice fiscale dei figli.

 

Detassazione lavoro notturno e straordinario dipendenti di strutture turistico-alberghiere

 

Art. 1, cc. 395-398

 

 

 

  • Al fine di garantire la stabilità occupazionale e di sopperire all'eccezionale mancanza di offerta di lavoro nel settore turistico, ricettivo e termale, per il periodo dal 1.01.2025 al 30.09.2025, ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (art. 5 L. 287/1991) e ai lavoratori del comparto del turismo, ivi compresi gli stabilimenti termali, è riconosciuto un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del D.Lgs. 66/2003, effettuate nei giorni festivi.
  • Le disposizioni si applicano a favore dei lavoratori dipendenti del settore privato titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel periodo d'imposta 2024, a euro 40.000.
  • Il sostituto d'imposta riconosce il trattamento integrativo speciale su richiesta del lavoratore, che attesta per iscritto l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell'anno 2024.
  • Le somme erogate sono indicate nella Certificazione unica.
  • Il sostituto d'imposta recupera il credito maturato per effetto dell'erogazione del trattamento integrativo speciale mediante compensazione nel modello F24.

 

Proroga maggiorazione del costo deducibile per nuove assunzioni

 

Art. 1, cc. 399-400

 

 

 

  • Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024 e per i 2 successivi, le disposizioni dell'art. 4 D.Lgs. 216/2023 si applicano, nei limiti e alle condizioni ivi previste, anche agli incrementi occupazionali risultanti al termine di ciascuno dei predetti periodi d'imposta rispetto al periodo d'imposta precedente.

Si riconosce, pertanto, ai titolari di reddito d’impresa e di redditi di lavoro autonomo, nei limiti ed alle condizioni già previste per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2024, una maggiorazione del costo del personale deducibile a fronte agli incrementi occupazionali risultanti al termine di ciascuno dei predetti periodi d’imposta rispetto al corrispondente periodo d’imposta precedente.

A tale riguardo, la relazione illustrativa precisa che, in altri termini, l’incentivo deve essere calcolato su base “mobile” che consente di determinare l’incremento occupazionale in ciascuno dei periodi d’imposta agevolati rispetto al corrispondente periodo d’imposta precedente. Pertanto, ad esempio, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2026, l’incremento si determina rispetto al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2025. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del D.M.Economia 25.06.2024.

  • Nella determinazione degli acconti delle imposte sui redditi dovuti:
  1. per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2025 e per i 2 successivi, secondo il metodo storico, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando l’art. 4 D.Lgs. 216/2023, quindi senza tener conto della maggiore deduzione del costo del personale (nella relazione illustrativa si precisa che la norma non menziona il periodo d’imposta in corso al 31.12.2025, giacché per tale periodo d’imposta già opera, nello stesso senso, l’art. 4, c. 7 D.Lgs. 216/2023);
  2. per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024 e per i 2 successivi, secondo il metodo previsionale, non si tiene conto delle nuove disposizioni.

 

 

Aliquota ridotta Ires al 20%

 

Art. 1, cc. 436-444

 

 

 

  • Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024, il reddito d'impresa dichiarato dalle società e dagli enti di cui all'art. 73, c. 1, lett. a), b) e d) Tuir (Spa, Sapa, Srl, società cooperative e di mutua assicurazione, società europee e società cooperative europee residenti in Italia, enti pubblici e privati diversi dalle società, trust residenti nel territorio che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali, società ed enti di ogni tipo, compresi i trust, non residenti nel territorio) può essere assoggettato all'aliquota Ires ridotta di 4 punti percentuali (quindi al 20% anziché al 24%), al ricorrere di entrambe le seguenti condizioni:
  1. che una quota non inferiore all'80% degli utili dell'esercizio in corso al 31.12.2024 sia accantonata ad apposita riserva;
  2. che un ammontare non inferiore al 30% degli utili accantonati di cui alla lett. a) e, comunque, non inferiore al 24% degli utili dell'esercizio in corso al 31.12.2023 sia destinato a investimenti relativi all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, indicati negli allegati A e B annessi alla L. 232/2016 (investimenti beni strumentali Transizione 4.0), nonché nell'art. 38 D.L. 19/2024 (investimenti beni strumentali Transizione 5.0), realizzati a decorrere dal 1.01.2025 ed entro la scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024.
  • Gli investimenti non devono, in ogni caso, essere inferiori a 20.000 euro.
  • La riduzione dell'aliquota spetta a condizione che:
  1. nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024:
    1. il numero di unità lavorative per anno non sia diminuito rispetto alla media del triennio precedente;
    2. siano effettuate nuove assunzioni di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato che costituiscano incremento occupazionale ai sensi dell’art. 4 D.Lgs. 216/2023, in misura pari almeno all'1% del numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo d'imposta in corso al 31.12.2024 e, comunque, in misura non inferiore a un lavoratore dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
  2. l'impresa non abbia fatto ricorso all'istituto della cassa integrazione guadagni nell'esercizio in corso al 31.12.2024 o in quello successivo, ad eccezione dell'integrazione salariale ordinaria corrisposta nei casi di cui all'art. 11, c. 1, lett. a) D.Lgs. 148/2015.
  • Le imprese beneficiarie decadono dall'agevolazione, con conseguente recupero della stessa:
  1. nel caso in cui la quota di utile accantonata di cui alla precedente lett. a) sia distribuita entro il 2° esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2024;
  2. nel caso in cui i beni oggetto di investimento siano dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all’esercizio dell'impresa ovvero destinati stabilmente a strutture produttive localizzate all'estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, entro il 5° periodo d'imposta successivo a quello nel quale è stato realizzato l'investimento.
  • La riduzione dell'aliquota non si applica alle società e agli enti in liquidazione ordinaria, assoggettati a procedure concorsuali di natura liquidatoria, nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024 o che determinano il proprio reddito imponibile, anche parzialmente, sulla base di regimi forfetari.
  • Per le società e per gli enti che partecipano al consolidato nazionale (artt. da 117 a 129 Tuir), l'importo su cui spetta l'aliquota ridotta, determinato ai sensi delle disposizioni precedenti da ciascun soggetto partecipante al consolidato, è utilizzato dalla società o ente controllante, ai fini della liquidazione dell'imposta dovuta, fino a concorrenza del reddito eccedente le perdite computate in diminuzione. Tali disposizioni si applicano anche all'importo determinato dalle società e dagli enti che esercitano l'opzione per il consolidato mondiale (artt. da 130 a 142 Tuir).
  • In caso di opzione per la trasparenza fiscale (art. 115 Tuir), l'importo su cui spetta l'aliquota ridotta determinato dalla società partecipata è attribuito a ciascun socio in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione agli utili.
  • Gli enti non commerciali e gli altri soggetti di cui all'art. 73, c. 1, lett. e), Tuir, nel rispetto delle condizioni previste, possono fruire della riduzione dell'aliquota limitatamente all'imposta sui redditi delle società riferibile al reddito di impresa.
  • Nella determinazione dell'acconto dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2025 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando le nuove disposizioni.
  • Con decreto ministeriale sono adottate le disposizioni di attuazione, anche al fine di introdurre disposizioni di coordinamento con altre norme dell'ordinamento tributario nonché al fine di disciplinare le modalità di recupero dell'agevolazione nei casi di decadenza dal beneficio.

 

Detassazione mance personale impiegato nel settore ricettivo

 

Art. 1, c. 520

 

 

 

  • È aumentato dal 25% al 30% il limite di reddito percepito nell’anno dal personale impiegato nel settore ricettivo e di somministrazione di alimenti e bevande per le relative prestazioni di lavoro, entro il quale è possibile applicare l’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali con aliquota agevolata al 5%.
  • Inoltre, aumenta da 50.000 euro a 75.000 euro il limite di reddito da lavoro dipendente percepito, rispetto al quale è possibile applicare la suddetta imposta sostitutiva.

 

Compensi degli addetti al controllo e disciplina delle corse ippiche

 

Art. 1, c. 552

 

 

 

  • I compensi percepiti dagli addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella autorizzate ai fini dell’esercizio di scommesse sportive, iscritti in apposito Registro tenuto dall’autorità vigilante, sono considerati, ai fini Irpef, redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente.
  • Ai fini della determinazione del reddito, tali compensi concorrono a formare il reddito per la parte eccedente complessivamente nel periodo d’imposta la soglia di 15.000 euro.

 

Disciplina dell’addizionale regionale all’Irpef

 

Art. 1, cc. 726-729

 

 

 

  • Al fine di garantire la coerenza della disciplina dell'addizionale regionale all'Irpef con la nuova articolazione degli scaglioni dell'Irpef stabilita dall’art. 11, c. 1 Tuir, come modificato dall’art. 2 della presente legge, è differito al 15.04.2025 il termine (previsto dalla legislazione previgente al 31.12 dell’anno precedente a quello in cui l’addizionale si riferisce) di cui all'art. 50, c. 3, 2° periodo D.Lgs. 446/1997 per modificare gli scaglioni e le aliquote applicabili per l'anno di imposta 2025.
  • Nelle more del riordino della fiscalità degli enti territoriali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono determinare, per i soli anni di imposta 2025, 2026 e 2027, aliquote differenziate dell’addizionale regionale all'Irpef sulla base degli scaglioni di reddito previsti dall’art. 11, c. 1 Tuir vigenti fino al 1.01.2025.
  • Per il solo anno di imposta 2025, il termine per approvare gli scaglioni di reddito e le aliquote è fissato al 15.04.2025.
  • Nell’ipotesi in cui le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non approvino entro i termini stabiliti la legge modificativa degli scaglioni e delle aliquote, per gli anni di imposta 2025, 2026 e 2027, l’addizionale regionale all’Irpef si applicherà sulla base degli scaglioni di reddito e delle aliquote già vigenti in ciascun ente nell’anno precedente a quello di riferimento.
  • È differito al 15.05.2025 il termine (previsto dalla legislazione previgente al 31.01 dell’anno a cui l’addizionale si riferisce) di cui all’art. 50, c. 3, 4° periodo D.Lgs. 446/1997, entro cui le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla trasmissione dei dati rilevanti per la determinazione dell'addizionale regionale all’Irpef prevista ai fini della pubblicazione sul sito informatico.

 

Disciplina dell’addizionale comunale all’Irpef

 

Art. 1, cc. 750-752

 

 

 

  • Al fine di garantire la coerenza della disciplina dell'addizionale comunale all'Irpef con la nuova articolazione degli scaglioni di reddito dell'Irpef prevista dall'art. 11, c. 1 Tuir, come modificato dall’art. 1, c. 2 della presente legge, i comuni per l'anno 2025 modificano, con propria delibera, entro il 15.04.2025, gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale comunale.
  • Nelle more del riordino della fiscalità degli enti territoriali, i comuni possono determinare, per i soli anni di imposta 2025, 2026 e 2027, aliquote differenziate dell’addizionale regionale all'Irpef sulla base degli scaglioni di reddito previsti dall’art. 11, c. 1 Tuir, vigenti fino al 1.01.2025.
  • Per il solo anno di imposta 2025, il termine per approvare gli scaglioni di reddito e le aliquote è fissato al 15.04.2025.
  • Qualora i comuni non adottino la delibera o non la trasmettono entro il termine stabilito, per gli anni di imposta 2025, 2026 e 2027, l'addizionale comunale all'Irpef si applica sulla base degli scaglioni di reddito e delle aliquote già vigenti in ciascun ente nell’anno precedente a quello di riferimento.

 

 

Interpretazione maggior gettito da versamenti Imu e Tari

 

Art. 1, c. 779

 

 

 

  • Per “maggior gettito accertato e riscosso” relativo agli accertamenti Imu e Tari si intende l’ammontare complessivamente incassato a seguito dell’attività di recupero tributario posta in essere dal comune, nelle varie modalità in cui tale attività può realizzarsi, che genera un aumento di risorse disponibili nel bilancio comunale rispetto all’adempimento spontaneo del contribuente.
  • Per “adempimento spontaneo” si intende il versamento Imu e Tari effettuato dal contribuente alle scadenze di legge e regolamentari, non indotto da azioni dell’amministrazione comunale.
  • Nell’individuazione del maggiore gettito accertato e riscosso, devono essere computate tutte le entrate effettivamente incassate nell’anno di riferimento (perciò non solo le entrate in conto competenza, ma anche quelle in conto residui) risultanti dal conto consuntivo approvato dal comune che, in assenza di attività di recupero tributario, non vi sarebbero state.

 

Accantonamenti oneri connessi ai piani di stock option

 

Art. 1, cc. 862-863

 

 

 

  • Il nuovo art. 95, c. 6-bis Tuir riconosce ai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali IAS/IFRS la deducibilità dei componenti negativi imputati a conto economico riferiti alle operazioni con pagamento basato su azioni (c.d. stock option) regolate con propri strumenti rappresentativi di capitale ovvero con azioni di altre società del gruppo solo al momento di assegnazione di tali strumenti.
  • In tale momento, sono, altresì, riconosciuti i maggiori valori delle partecipazioni iscritti in bilancio dalle società del gruppo i cui strumenti rappresentativi di capitale sono assegnati a seguito di tali operazioni.
  • Il criterio di deducibilità al momento di assegnazione ai beneficiari del piano di stock option si applica alle operazioni con pagamento basato su azioni i cui oneri sono rilevati per la prima volta nei bilanci riferiti all’esercizio in corso alla data del 31.12.2025 oppure nei successivi.
  • Dalla nuova disciplina deriva, pertanto, l’inapplicabilità dell’art. 6 D.M. 8.06.2011 (che stabilisce la rilevanza fiscale dei componenti negativi imputati a conto economico sulla base delle imputazioni temporali rilevate in bilancio) ai nuovi piani di stock option avviati a partire dall’esercizio in corso al 31.12.2025 o dai successivi, con la conseguenza che, qualora i beneficiari del piano non esercitino le opzioni loro assegnate, i relativi oneri saranno indeducibili.
  • La relazione illustrativa evidenzia, che, per ragioni di coerenza sistematica, la modifica del regime si applica anche per i soggetti che adottano in bilancio i principi contabili nazionali (OIC) e rappresentano le operazioni in esame con le regole contenute nell’IFRS 2, in considerazione delle previsioni di cui all’OIC 11.

 

 

 

 

 

DIRITTO DEL LAVORO

 

 

Compartecipazione al SSN di alcuni soggetti che lavorano in Svizzera

 

Art. 1, c. 100

 

 

 

  • La quota di compartecipazione al Servizio Sanitario Nazionale stabilita dalle regioni a carico dei soggetti di cui all’art. 1, c. 237 L. 213/2023 può essere raddoppiata in caso di omesso pagamento o dichiarazione da parte degli interessati. Si tratta dei soggetti che residenti in Italia che lavorano e soggiornano in Svizzera e che utilizzano il Servizio sanitario nazionale, di alcune categorie di lavoratori frontalieri operanti in Svizzera, dei familiari a carico delle due predette tipologie di soggetti.

 

Incentivo per la prosecuzione dell’attività dopo la pensione anticipata

 

Art. 1, c. 161

 

 

 

  • È previsto un incentivo per la prosecuzione dell’attività lavorativa da parte di lavoratori dipendenti, pubblici e privati, rientranti in alcune fattispecie di conseguimento dei requisiti per il trattamento pensionistico anticipato. Queste ultime fattispecie sono costituite dal conseguimento, entro il 31.12.2025, dei requisiti in base alla cosiddetta quota 103 o in base all’anzianità contributiva richiesta in via generale per il riconoscimento del trattamento pensionistico anticipato a prescindere dall’età anagrafica.
  • Il lavoratore può richiedere al datore di lavoro la corresponsione in proprio favore dell'importo corrispondente alla quota a carico del medesimo dipendente di contribuzione alla gestione pensionistica, con conseguente esclusione del versamento della quota contributiva e del relativo accredito; la decorrenza degli effetti dell'esercizio della facoltà non può essere anteriore alla prima scadenza utile per il pensionamento (in relazione ai termini dilatori intercorrenti tra maturazione dei requisiti e diritto al trattamento); fatto salvo tale termine minimo di decorrenza, gli effetti dell’esercizio della facoltà decorrono dal mese successivo al medesimo esercizio. Sono escluse dalla base imponibile delle imposte sui redditi e della contribuzione previdenziale le somme corrisposte al lavoratore in base al suddetto esercizio di facoltà.
  • L’esercizio dell’opzione non esclude la possibilità di fare in un qualsiasi momento successivo domanda di pensione anticipata.
  • L’incentivo corrisponde a quello finora previsto limitatamente alla fattispecie di maturazione, entro il 31.12.2024, dei requisiti relativi alla quota 103; tuttavia, rispetto all’incentivo già previsto, oltre all’ampliamento delle fattispecie che vi rientrano, è introdotto il beneficio ulteriore dell’esclusione suddetta delle somme dalla base imponibile fiscale (oltre che, come già previsto, dalla base imponibile contributiva).

 

Limiti di età per i dipendenti pubblici e risoluzione unilaterale del rapporto

 

Art. 1, cc. 162-166

 

 

 

  • Per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni, il limite massimo di età per la prosecuzione del servizio corrisponde al requisito generale anagrafico per la pensione di vecchiaia, pari attualmente a 67 anni, fermi restando sia i limiti ordinamentali più elevati già previsti per alcune categorie sia la possibilità di trattenimento in servizio introdotta dal successivo punto. Viene, di conseguenza, meno l’obbligo di collocamento a riposo per i dipendenti pubblici che, al compimento dell’attuale limite ordinamentale dei 65 anni di età (o successivamente), possano fruire della liquidazione del trattamento pensionistico anticipato.
  • È abrogata la norma che consente alla pubblica amministrazione di risolvere in via unilaterale il rapporto di lavoro con un dipendente che possa già fruire della liquidazione del trattamento pensionistico anticipato. La pubblica amministrazione può concordare con un dipendente il trattenimento in servizio oltre il suddetto limite di 67 anni; il trattenimento non può interessare il periodo successivo al compimento del 70° anno di età; la possibilità di trattenimento è ammessa nel limite del 10% delle facoltà assunzionali autorizzate a legislazione vigente.

 

Accertamenti sanitari per il riconoscimento di prestazioni

 

Art. 1, cc. 167-168

 

 

 

  • Fino al 31.12.2025, le visite di revisione inerenti alle prestazioni già riconosciute ai soggetti con patologie oncologiche sono eseguite sulla base dei soli atti presentati dal diretto interessato (o da chi lo rappresenta), ferme restando sia la possibilità del medesimo istante di chiedere la visita sia la possibilità di convocazione per la visita, qualora la commissione medica ritenga che la documentazione prodotta non sia sufficiente per una valutazione obiettiva.
  • Nell’anno 2025:
  • in caso di contestuale presentazione di un’istanza relativa all’accertamento di minorazioni civili (ivi comprese cecità civile, sordità e sordocecità) o di condizioni di disabilità e di un’istanza relativa all’accertamento delle condizioni di invalidità o inabilità previdenziali (inerenti, queste ultime, al riconoscimento di trattamenti di natura previdenziale e non assistenziale), l'Inps è tenuto a effettuare l'accertamento dei requisiti sanitari in un'unica visita, integrando, ove necessario (a seconda degli specifici accertamenti in oggetto), la composizione della commissione medica;
  • la suddetta modalità di visita unica è adottata anche per le visite di revisione inerenti alle prestazioni già riconosciute (visite in programma nel suddetto anno 2025), a condizione che l'intervallo temporale tra i due accertamenti non sia superiore a 3 mesi. In base a tale fattispecie, dunque, l’ambito della visita in programma di revisione per l’invalidità o inabilità previdenziali si estende anche agli accertamenti relativi alle minorazioni civili e alle condizioni di disabilità, qualora essi non siano stati già eseguiti in base al solo esame degli atti).

 

Opzione per maggiorazione della quota di aliquota contributiva

 

Art. 1, cc. 169-170

 

 

 

  • I soggetti iscritti alle forme pensionistiche obbligatorie di base gestite dall’Inps e privi di anzianità contributiva pensionistica al 1.01.2025, hanno la facoltà di versamento di una maggiorazione dell’aliquota contributiva pensionistica a loro carico, al fine del corrispondente incremento del montante contributivo individuale, valido ai fini del calcolo del trattamento pensionistico.
  • Tale incremento del montante è riconosciuto secondo specifici criteri.
  • La maggiorazione non può essere superiore a 2 punti percentuali.
  • La definizione delle modalità attuative della facoltà in oggetto è demandata a un decreto ministeriale.
  • La quota di trattamento pensionistico derivante dalla suddetta opzione di incremento dell’aliquota contributiva non concorre al raggiungimento degli “importi soglia” posti come condizione (per i lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 31.12.1995) per il conseguimento della pensione di vecchiaia e della cosiddetta pensione anticipata nel sistema contributivo integrale.
  • La medesima quota di trattamento pensionistico è corrisposta, a domanda, solo successivamente al conseguimento dell’età corrispondente al requisito generale anagrafico per la pensione di vecchiaia, attualmente pari a 67 anni.
  • La quota di contribuzione versata in base alla suddetta opzione è deducibile dalle imposte sui redditi nella misura del 50% (in deroga al principio della deducibilità integrale della contribuzione pensionistica del lavoratore, ivi compresa la contribuzione volontaria versata nelle fattispecie ammesse dall’ordinamento).

 

Requisiti per la fruizione della NASpI

 

Art. 1, c. 171

 

 

 

  • È introdotto un nuovo requisito contributivo al fine della fruizione dell’indennità di disoccupazione NASpI di cui devono essere in possesso i lavoratori, nel caso di evento di disoccupazione involontaria verificatosi dal 1.01.2025, qualora essi, nei 12 mesi precedenti tale evento, abbiano interrotto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per dimissioni volontarie o a seguito di risoluzione consensuale.
  • In particolare, per il riconoscimento della NASpI nei suddetti casi si prevede che il requisito, già vigente in via ordinaria, di 13 settimane di contribuzione sia stato maturato nel periodo intercorrente tra i due eventi medesimi, anziché nel più ampio periodo costituito dal quadriennio precedente l’evento di disoccupazione involontaria.
  • Sono salve le ipotesi in cui l’indennità è riconosciuta dalla normativa vigente (art. 3 D.Lgs. 22/2015) per i casi di dimissioni nel periodo di maternità, per giusta causa o di risoluzione consensuale nell’ambito delle procedure di licenziamento per giustificato motivo oggettivo.

 

Abrogazione possibilità di riliquidazione del trattamento pensionistico

 

Art. 1, c. 172

 

 

 

  • È abrogata la disciplina di cui all’art. 2ter D.L. 30/1974, che prevede la possibilità di riliquidazione del trattamento pensionistico già in godimento (come trattamento diretto o come trattamento in favore di superstiti) in una gestione speciale Inps relativa ai lavoratori autonomi, riliquidazione da operarsi presso il regime generale dei lavoratori dipendenti dell’Inps, con conseguente ricalcolo del trattamento.
  • Le gestioni speciali summenzionate sono quelle relative agli artigiani, agli esercenti attività commerciali e ai lavoratori autonomi in agricoltura (ivi compresi gli imprenditori agricoli professionali).

 

 

Opzione donna

 

Art. 1, c. 173

 

 

 

  • Il diritto al trattamento pensionistico anticipato Opzione donna si applica anche nei confronti delle lavoratrici che entro il 31.12.2024 (in luogo del 31.12.2023) hanno maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un'età anagrafica di almeno 61 anni, ferma restando la ricorrenza degli ulteriori requisiti già previsti.
  • È posticipato al 28.02.2025 il termine (attualmente previsto per il 28.02.2024) entro cui il personale a tempo indeterminato del comparto scuola e AFAM può presentare domanda di cessazione dal servizio, con effetti dall’inizio, rispettivamente, dell'anno scolastico o accademico.

 

Pensione anticipata in base alla Quota 103

 

Art.1, c. 174

 

 

 

  • È prevista l’estensione temporale di una fattispecie transitoria di diritto al trattamento pensionistico anticipato - cosiddetta quota 103 -, fattispecie che costituisce una possibilità alternativa rispetto alle altre ipotesi per le quali è riconosciuto il diritto alla pensione anticipata.
  • L’estensione temporale in oggetto concerne i soggetti che conseguono i requisiti inerenti alla quota 103, costituiti dal possesso di un'età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva di almeno 41 anni, nel corso dell’anno 2025.
  • Resta fermo che:
  • la fattispecie di quota 103 concerne i regimi pensionistici relativi ai lavoratori dipendenti, pubblici e privati, nonché, limitatamente alle forme gestite dall'Inps, i lavoratori autonomi e parasubordinati, con esclusione di alcune categorie di lavoratori pubblici;
  • il trattamento in base alla quota 103 può essere richiesto anche negli anni successivi rispetto all’anno di maturazione dei relativi requisiti;
  • per il trattamento liquidato in base alla quota 103 si applicano disposizioni specifiche sui criteri di calcolo, sui termini dilatori di decorrenza, sui limiti di cumulo con redditi da lavoro e sui termini per il riconoscimento dei trattamenti di fine servizio (comunque denominati) dei dipendenti pubblici (che accedano al pensionamento anticipato in base alla fattispecie in esame).
  • La decorrenza del trattamento pensionistico riconosciuto in base alla quota 103 non può essere anteriore, nel caso di lavoratori privati, al 1° giorno dell’8° mese successivo a quello di maturazione dei requisiti medesimi e, nel caso di dipendenti pubblici, al 1° giorno dopo la data di compimento del 9° mese successivo alla suddetta maturazione, con presentazione della domanda di collocamento a riposo alla pubblica amministrazione di appartenenza con un preavviso di almeno 6 mesi; per i dipendenti del comparto scuola e AFAM a tempo indeterminato il trattamento in esame decorre dal 1° giorno dell'anno scolastico o accademico avente inizio nell’anno 2025 (o avente inizio in anni successivi, a seconda dell’anno di presentazione della domanda), a condizione che la domanda di cessazione dal servizio sia presentata entro il 28.02.2025 (ovvero entro il 28.02 degli anni successivi).

 

Ape sociale

 

Art. 1, cc. 175-176

 

 

 

  • È prevista l’applicazione sino al 31.12.2025 delle disposizioni in materia di APE sociale - di cui all'art. 1, cc. da 179 a 186 L. 232/2016 - in favore dei soggetti che si trovino al compimento dei 63 anni e 5 mesi in una delle condizioni di disoccupazione, assistenza a familiare con disabilità grave, riduzione della capacità lavorativa per invalidità grave, dipendenti per lavori usuranti.
  • Inoltre, le disposizioni di cui all’art. 1, c. 165, 2° e 3° L. 205/2017 n. 205 (che semplificano la procedura per l’accesso all’APE sociale) sono applicabili anche con riferimento ai soggetti che si troveranno nelle condizioni indicate nel corso del 2025.
  • Il beneficio non è cumulabile con i redditi di lavoro dipendente o autonomo, salvo quelli che derivano da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.

 

Incremento transitorio delle pensioni minime

 

Art.1, c. 177

 

 

 

  • Per i trattamenti pensionistici, in via aggiuntiva rispetto alla disciplina della perequazione automatica dei medesimi, è previsto un incremento transitorio – con riferimento esclusivo alle mensilità relative agli anni 2025 e 2026 – per i casi in cui il complesso dei trattamenti pensionistici di un soggetto sia pari o inferiore al trattamento minimo del regime generale Inps.
  • Tale incremento è pari a 2,2 punti percentuali per l'anno 2025 e a 1,3 punti percentuali per l'anno 2026. La seconda percentuale non si somma alla prima; l'incremento per l’anno 2026 si applica, dunque, sulla base di calcolo al netto del primo incremento, fermo restando il previo adeguamento della medesima base in virtù della perequazione automatica (la quale è applicata anch’essa sui valori al netto del precedente incremento transitorio).
  • Gli incrementi transitori non concernono i trattamenti di natura assistenziale.
  • I medesimi incrementi si applicano su tutte le mensilità dell’anno a cui si riferiscono, ivi compresa la tredicesima mensilità, mentre non si applicano sulla cosiddetta quattordicesima (eventualmente spettante).
  • Gli incrementi temporanei rientrano nel reddito imponibile al fine dell’applicazione delle imposte sui redditi.

 

Maggiorazioni sociali per pensionati in condizioni di disagio

 

Art. 1, c. 178

 

 

 

  • Limitatamente al 2025, è aumentato di 8 euro mensili l’importo dell’incremento delle maggiorazioni sociali previsto dalla normativa vigente per i pensionati in condizioni disagiate che si trovano nelle condizioni reddituali richieste per beneficiare del suddetto incremento.
  • Conseguentemente, per il 2025, è aumentato di 104 euro annui il limite reddituale massimo oltre il quale l’incremento in oggetto non è riconosciuto.

 

Accesso alla pensione di vecchiaia per lavoratrici con 4 o più figli

 

Art. 1, c. 179

 

 

 

  • È elevato il limite massimo della riduzione del requisito anagrafico per il trattamento pensionistico prevista, per le lavoratrici madri rientranti nel sistema contributivo integrale, in relazione ad ogni figlio.
  • Il limite è elevato da 12 a 16 mesi, ferma restando la misura della riduzione per ciascun figlio, pari a 4 mesi; l’effetto concerne, dunque, le lavoratrici con 4 o più figli.

 

Perequazione automatica trattamenti pensionistici dei residenti all’estero

 

Art. 1, c. 180

 

 

 

  • È escluso per i soggetti residenti all’estero il riconoscimento, per l’anno 2025, dell’incremento, a titolo di perequazione automatica, della misura complessiva dei trattamenti pensionistici individuali, limitatamente ai casi in cui tale misura complessiva sia superiore all’importo del trattamento minimo del regime generale Inps.
  • L’esclusione per i soggetti summenzionati è operata in via eccezionale (fermo restando l’effetto dell’esclusione, relativa all’anno 2025, anche sui ratei di trattamento corrisposti negli anni successivi al 2025). In ogni caso, è fatta salva l’attribuzione dell’incremento fino a concorrenza dell’importo minimo, come maggiorato in base al medesimo meccanismo di perequazione automatica.

 

Misure in materia di previdenza complementare

 

Art, 1, cc. 181-185

 

 

 

  • Dal 1.01.2025, per i soggetti con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1.01.1996, è possibile computare, su richiesta dell’assicurato, al fine del raggiungimento con il sistema contributivo integrale degli importi soglia mensile dell'assegno sociale stabiliti per l'accesso alla pensione di vecchiaia o anticipata, unitamente all’ammontare mensile della prima rata di pensione di base, anche il valore di una o più prestazioni di rendita di forme pensionistiche di previdenza complementare, in caso di opzione per la prestazione in forma di rendita.
  • Le forme di previdenza complementare rilasciano una proiezione certificata attestante il valore della rendita calcolabile secondo gli schemi in uso nella singola forma di previdenza complementare.
  • Si rinvia ad un decreto del Ministro del lavoro l’individuazione dei criteri di computo e delle modalità di richiesta e di certificazione della proiezione della rendita.
  • Per l'accesso al pensionamento anticipato, a decorrere dal 1.01.2030, il valore minimo del trattamento pensionistico maturato posto come condizione per il riconoscimento del trattamento di pensionamento anticipato, deve essere pari a 3,2 volte (non più 3 volte) l'importo dell'assegno sociale.
  • Per i lavoratori che esercitano la facoltà prevista al primo punto, ai fini del conseguimento del pensionamento anticipato, il requisito contributivo attualmente di 20 anni di contribuzione effettiva è incrementato di 5 anni a decorrere dal 1.01.2025 e di ulteriori 5 anni decorrere dal 1.01.2030 e la pensione anticipata non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.
  • Qualora dall’attività di monitoraggio relativa agli effetti derivanti dalle nuove richiamate disposizioni di previdenza complementare ivi introdotte, con riferimento all’agevolazione per l’accesso al pensionamento anticipato siano riscontrati maggiori oneri rispetto a quelli previsti, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze si provvede, ai fini compensativi, a stabilire un limite percentuale dell’ammontare mensile della prima rata della pensione di base ai fini del conseguimento degli importi soglia nonché ad elevare ulteriormente gli importi soglia ovvero a prevedere ulteriori periodi di posticipo della prima decorrenza utile per il pensionamento anticipato. L’ente previdenziale provvede a tale attività di monitoraggio fornendo i relativi elementi al Ministero dell’economia e al Ministero del lavoro.

 

Riduzione transitoria della contribuzione per nuovi artigiani e commercianti

 

Art. 1, c. 186

 

 

 

  • I soggetti che si iscrivono nell’anno 2025 per la prima volta alla gestione previdenziale dell’Inps relativa agli artigiani o alla gestione previdenziale dell’Inps relativa agli esercenti attività commerciali possono chiedere una riduzione transitoria della contribuzione, nella misura del 50%.
  • La riduzione è riconosciuta per 36 mesi e decorre dalla data di avvio dell’attività di impresa o di primo ingresso nella società.
  • La riduzione è alternativa rispetto ad altre misure agevolative che prevedano riduzioni della contribuzione. Di conseguenza, l’eventuale riduzione in esame al 50% assorbirebbe (in via transitoria) la riduzione derivante dal regime fiscale forfettario.
  • Per i casi in cui, in seguito alla riduzione al 50%, la contribuzione si commisuri su una base di calcolo inferiore a quella minima summenzionata, i mesi di assicurazione pensionistica da accreditare sono ridotti in proporzione alla somma versata.
  • La scelta della riduzione in esame è operata dall’assicurato mediante comunicazione telematica all’Inps.
  • Sotto il profilo della disciplina dell’Unione europea, l’agevolazione è inquadrabile nel regime cosiddetto de minimis, relativo agli aiuti di Stato che possono essere concessi agli operatori economici senza la procedura di autorizzazione della Commissione europea.
  • La facoltà è ammessa anche per i collaboratori familiari che, nell’anno 2025, si iscrivono per la prima volta in una delle suddette gestioni.

 

Trattamento di disoccupazione ai lavoratori rimpatriati

 

Art. 1, c. 187

 

 

 

  • Le disposizioni recate dalla L. 25.07.1975 n. 402, che riconoscono il trattamento ordinario di disoccupazione per un periodo di 180 giorni ai lavoratori italiani rimpatriati, nonché ai lavoratori frontalieri, in caso di disoccupazione derivante da licenziamento ovvero da mancato rinnovo del contratto di lavoro stagionale da parte del datore di lavoro all'estero, non si applicano alle cessazioni del rapporto di lavoro intervenute a partire dal 1.01.2025.

 

Proroga ammortizzatori sociali

 

Art. 1, cc. 188-197

 

 

 

  • Sono prorogate alcune misure di sostegno al reddito, ponendo i relativi oneri a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione. Tali interventi concernono l’indennità per i lavoratori della pesca e dei call-center, l’integrazione al reddito per i dipendenti ex-Ilva, il trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese che operano in aree di crisi industriale complessa, che cessano l’attività o in caso di riorganizzazione o crisi aziendale, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale.

Indennità per i lavoratori del settore della pesca

  • Per l’erogazione, anche per il 2025, dell’indennità giornaliera onnicomprensiva prevista per i lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima nel periodo di sospensione dell’attività lavorativa, a causa delle misure di arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio, sono stanziate risorse nel limite di 30 milioni di euro per il medesimo anno 2025, a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione.

Proroga CIGS e mobilità in deroga nelle aree di crisi industriale complessa

  • Sono stanziate per il 2025 ulteriori risorse, pari a 70 milioni di euro a valere sul Fondo sociale occupazione e formazione, per la prosecuzione dei trattamenti straordinari di integrazione salariale, riconosciuti in deroga ai limiti generali di durata vigenti, e di mobilità in deroga, in favore dei lavoratori di imprese operanti in aree di crisi industriale complessa.

Proroga CIGS per cessazione di attività

  • È prorogata per il 2025, nel limite di spesa di 100 milioni di euro per il medesimo anno, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, la possibilità (attualmente prevista sino al 2024) per le imprese che cessano l’attività produttiva di accedere ad un trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per un periodo massimo di 12 mesi, finalizzato alla gestione degli esuberi di personale.
  • Tale facoltà è concessa in deroga ai limiti generali di durata vigenti e, in base alla novella apportata dalla disposizione in commento, anche qualora il datore abbia occupato mediamente meno di 15 dipendenti nel semestre precedente la data di presentazione della domanda.
  • La disposizione fa salva la disciplina prevista dall’art. 44 D.L. 109/2018 in materia di condizioni e presupposti per l’accesso al suddetto intervento straordinario di integrazione salariale per cessazione di attività.

Integrazione delle misure di sostegno al reddito per i dipendenti ex ILVA

  • È prorogata per il 2025, nel limite di spesa di 19 milioni di euro a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, l’integrazione economica, per la parte non coperta, del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria riconosciuta, anche ai fini della formazione professionale per la gestione delle bonifiche (ex art. 1-bis D.L. 243/2016), in favore dei dipendenti impiegati presso gli stabilimenti produttivi del gruppo ILVA.

CIGS per riorganizzazione, contratti di solidarietà e crisi aziendale

  • È prorogata per gli anni dal 2025 al 2027 la possibilità, di cui all’art. 22-bis D.Lgs. 148/2015, per le imprese con rilevanza economica strategica anche a livello regionale e con rilevanti problematiche occupazionali, di richiedere un ulteriore periodo di trattamento di integrazione salariale straordinaria, in deroga ai limiti di durata posti dalla normativa vigente.
  • A tal fine sono stanziati 100 milioni di euro per ciascuna delle predette annualità dal 2025 al 2027.

Proroga delle convenzioni per l’utilizzazione di lavoratori socialmente utili

  • È prorogato dal 31.12.2024 al 31.12.2025 il termine per la possibilità di applicazione di alcune convenzioni relative ai lavoratori socialmente utili.
  • Le convenzioni interessate dalla presente proroga sono stipulate dal Ministero del lavoro con alcune regioni (Basilicata, Calabria, Campania e Puglia), al fine di garantire il pagamento dei sussidi, nonché l'attuazione di misure di politiche attive per il lavoro in favore dei lavoratori socialmente utili appartenenti alla cosiddetta platea storica. La proroga è disposta nei limiti della spesa già sostenuta e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Sostegno al reddito per i lavoratori dei call center

  • Sono rifinanziate anche per il 2025, nella misura di 20 milioni di euro - a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione - le misure di sostegno al reddito previste in favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese del settore dei call center dall’art. 44, c. 7 D.Lgs. 148/2015, non rientranti nel campo di applicazione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con un organico superiore alle 50 unità nel semestre precedente alla presentazione della domanda.
  • La misura dell’indennità è pari al trattamento massimo di integrazione salariale ordinaria e straordinaria e può essere richiesta quando la sospensione o la riduzione dell'attività lavorativa sia determinata da una crisi aziendale ed il relativo programma contenga un piano di risanamento volto a fronteggiare gli squilibri creatisi.

CIGS per le imprese di interesse strategico nazionale

  • È riconosciuto un ulteriore periodo di trattamento straordinario di integrazione salariale fino al 31.12.2025, alle imprese di interesse strategico nazionale con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a 1.000 e che hanno in corso piani di riorganizzazione aziendale non ancora completati. Tale ulteriore periodo è riconosciuto in continuità con le tutele già autorizzate, e quindi anche con effetto retroattivo, in deroga ai limiti di durata posti dalla normativa generale e nel limite di spesa di 63,3 milioni di euro per il 2025.
  • Per la domanda relativa al prolungamento in oggetto non si applicano le norme inerenti alla consultazione sindacale e agli altri termini temporali e modalità per la procedura di trattamento in questione (di cui agli artt. 24 e 25 D.Lgs. 148/2015).
  • L’Inps provvede al monitoraggio di tale limite di spesa e, qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, non prende in considerazione ulteriori domande.

Attuazione Programma GOL

  • Ai fini del conseguimento degli obiettivi e dei target del Programma GOL (Garanzia occupabilità lavoratori), previsto dal PNRR nell’ambito della Riforma delle politiche attive del lavoro e della formazione, 1.1, le regioni possono destinare le risorse loro assegnate nell’ambito di tale programma anche al finanziamento delle iniziative di formazione attivate dalle imprese a favore dei lavoratori rientranti nelle categorie individuate dalla suddetta Riforma.

 

 

 

Requisiti per Assegno di inclusione e Supporto formazione lavoro

 

Art. 1, cc. 198-199

 

 

 

  • Per quanto riguarda l’Assegno di inclusione:
  • è elevato da 9.360 a 10.140 euro il valore massimo dell’ISEE relativo al nucleo familiare del richiedente e da 6.000 a 6.500 euro la soglia del reddito familiare del medesimo nucleo. Tale soglia reddituale è altresì elevata da 7.560 a 8.190 euro se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da queste e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza;
  • è incrementata in ogni caso la suddetta soglia reddituale a 10.140 euro nei casi in cui il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, come da dichiarazione sostitutiva unica (DSU) ai fini ISEE;
  • è elevato da 6.000 a 6.500 euro annui l’importo massimo della parte dell’Assegno costituita da un’integrazione al reddito familiare. Il medesimo importo è incrementato da 7.560 a 8.190 euro se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da queste e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza;
  • è elevato da 3.360 a 3.640 euro annui l’importo massimo della parte dell’Assegno costituita da un’integrazione, per i nuclei familiari residenti in abitazione in locazione, pari all'ammontare del canone annuo previsto nel contratto di locazione. Il medesimo importo è incrementato da 1.800 a 1.950 euro se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da queste e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza;
  • sono ridotte le autorizzazioni di spesa per l’erogazione dell’Assegno e dei relativi incentivi.
  • Per quanto riguarda il Supporto per la formazione e il lavoro:
  • è elevato da 6.000 a 10.140 euro il valore massimo dell’ISEE relativo al nucleo familiare del richiedente e la soglia del reddito familiare del medesimo nucleo;
  • è incrementato da 350 a 500 euro mensili l’importo del beneficio;
  • è disposto che la durata del beneficio, pari ad un massimo di 12 mensilità, sia prorogabile per una durata massima di ulteriori 12 mesi, previo aggiornamento del patto di servizio personalizzato, se allo scadere dei primi 12 mesi di fruizione, risulti la partecipazione dell’interessato ad un corso di formazione. Anche in caso di proroga, il beneficio economico è erogato nei limiti della durata del corso;
  • sono ridotte le autorizzazioni di spesa per l’erogazione del beneficio e dei relativi incentivi.

 

Misure in materia di congedi parentali

 

Art. 1, cc. 217-218

 

 

 

  • Con riferimento ai lavoratori dipendenti e limitatamente a un periodo o a un complesso di periodi compresi entro il 6° anno di vita del bambino – ovvero entro il 6° anno dall’ingresso in famiglia del minore nel caso di adozione o affidamento –, la misura dell'indennità per congedo parentale è elevata all’80% (anziché al 60%, già previsto per il 2° mese, e al 30%, già previsto per il 3° mese).
  • Tale elevamento è riconosciuto in alternativa (o in alternativa per frazioni di periodo) alla madre o al padre e concerne, nel limite di 2 mesi, i periodi di congedo successivi a un primo mese di congedo parentale.
  • Il nuovo elevamento non si applica per i casi in cui, per la madre o, rispettivamente, per il padre, il periodo di congedo di maternità o di paternità sia terminato entro il 31.12.2024; è fatto salvo, per i casi in cui il congedo di maternità o di paternità sia terminato nel corso dell’anno 2024, l’elevamento all’80% per il 2° mese. Quest’ultimo elevamento è stato già riconosciuto dall’articolo 1, c. 179 L. 213/2023, e può essere ora fruito anche nel periodo successivo all’anno 2024; restano esclusi i casi in cui il congedo di maternità o di paternità sia terminato entro il 31.12.2023.
  • In conseguenza di tale novella, i periodi complessivamente fruibili con una indennità pari all’80% sono dunque elevati da 1 a 3 mesi (sempre in alternativa tra i genitori e fino al 6° anno summenzionato).

 

Decontribuzione di lavoratrici madri

 

Art. 1, cc. 219-220

 

 

 

  • Alle lavoratrici dipendenti, a esclusione dei rapporti di lavoro domestico, nonché alle lavoratrici autonome che percepiscono almeno uno tra redditi di lavoro autonomo, redditi d'impresa in contabilità ordinaria, redditi d'impresa in contabilità semplificata o redditi da partecipazione e che non hanno optato per il regime forfetario, è riconosciuto, a decorrere dall'anno 2025, nel limite di spesa di 300 milioni di euro annui, un parziale esonero contributivo della quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore.
  • Le lavoratrici devono essere madri di 2 o più figli e l'esonero contributivo spetta fino al mese del compimento del 10° anno di età del figlio più piccolo; a decorrere dall'anno 2027, per le madri di 3 o più figli, l'esonero contributivo spetta fino al mese del compimento del 18° anno di età del figlio più piccolo.
  • Per gli anni 2025 e 2026 l'esonero non spetta alle lavoratrici beneficiarie dell’esonero contributivo di cui all'art. 1, c. 180 L. 213/2023.
  • L'esonero contributivo spetta a condizione che la retribuzione o il reddito imponibile ai fini previdenziali non sia superiore all'importo di 40.000 euro su base annua, salvo quanto disposto per le lavoratrici autonome.
  • Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
  • Entro 30 giorni dal 1.01.2025, con decreto sono disciplinate le modalità attuative e, in particolare, la misura dell'esonero contributivo, le modalità per il riconoscimento dello stesso e le procedure per il rispetto del limite di spesa.
  • Per le lavoratrici autonome iscritte all'assicurazione generale obbligatoria gestita dall'Inps nonché alla Gestione separata, il parziale esonero contributivo è parametrato al valore del livello minimo di reddito previsto dall'art. 1, c. 3 L. 233/1990.
  • L'agevolazione è concessa ai sensi del regolamento (UE) 2023/2831, relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis.

 

Fondo pari opportunità per donne vittime di violenza

 

Art. 1, cc. 221-222

 

 

 

  • Sono incrementate le risorse destinate al Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all’art. 19, c. 3 D.L. 223/2006, pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2025.
  • Tale incremento è specificamente finalizzato ad attività di orientamento e formazione al lavoro per le donne vittime di violenza, allo scopo di consentirne l’emancipazione e l’indipendenza economica.
  • È previsto un ulteriore incremento di 1 milione di euro annui a decorrere dall’anno 2025 del medesimo Fondo, da destinare al c.d. “reddito di libertà”.

 

Incentivi per screening sanitari nei luoghi di lavoro

 

Art. 1, cc. 392-394

 

 

 

  • È istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero del lavoro con una dotazione pari a 500.000 euro a decorrere dall’anno 2026, per incentivare i programmi di screening e prevenzione di malattie cardiovascolari e oncologiche da parte dei datori di lavoro, ivi incluse le relative campagne di formazione e informazione, nonché la dotazione da parte delle imprese di defibrillatori semiautomatici e automatici (DEA).

 

Incentivi per il rilancio occupazionale ed economico

 

Art. 1, cc. 404, 405, 425, 426

 

 

 

  • L'esonero parziale dei contributi dovuti dai datori di lavoro del settore privato operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia (cosiddetta Decontribuzione Sud) previsto dalla normativa vigente si applica fino al 31.12.2024, con riferimento ai contratti di lavoro subordinato stipulati entro il 30.06.2024, conformemente a quanto previsto dalla decisione C(2024) 4512 final del 25.06.2024 della Commissione europea.
  • La disposizione è in vigore dal 31.12.2024.

 

Esonero contributivo per assunzioni nel Mezzogiorno

 

Art. 1, cc. 406-422, 424

 

 

 

  • Al fine di mantenere i livelli di crescita occupazionale nel Mezzogiorno e contribuire alla riduzione dei divari territoriali, è concesso ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail, limitatamente alle microimprese e alle piccole e medie imprese che occupano lavoratori a tempo indeterminato nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.
  • L'agevolazione è concessa nei limiti del regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis.
  • Rientrano nella nozione di microimpresa e di piccola e media impresa i datori di lavoro privati che hanno alle proprie dipendenze non più di 250 dipendenti, ai sensi dell'allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione.
  • Ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero è riconosciuto e modulato come segue:
  1. per l'anno 2025, in misura pari al 25% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 145 euro su base mensile per 12 mensilità, per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31.12.2024;
  2. per l'anno 2026, in misura pari al 20% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 125 euro su base mensile per 12 mensilità, per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31.12.2025;
  3. per l'anno 2027, in misura pari al 20% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 125 euro su base mensile per 12 mensilità, per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31.12.2026;
  4. per l'anno 2028, in misura pari al 20% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 100 euro su base mensile per 12 mensilità, per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31.12.2027;
  5. per l'anno 2029, in misura pari al 15% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 75 euro su base mensile per 12 mensilità, per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31.12.2028.
  • L'esonero non si applica:
  1. ai rapporti di apprendistato;
  2. agli enti pubblici economici;
  3. agli istituti autonomi case popolari trasformati in enti pubblici economici ai sensi della legislazione regionale;
  4. agli enti trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico, per effetto di procedimenti di privatizzazione;
  5. alle ex istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per la trasformazione in aziende di servizi alla persona, e iscritte nel registro delle persone giuridiche;
  6. alle aziende speciali costituite anche in consorzio ai sensi degli artt. 31 e 114 D.Lgs. 267/2000;
  7. ai consorzi di bonifica;
  8. ai consorzi industriali;
  9. agli enti morali;
  • agli enti ecclesiastici.
  • Fermi restando i princìpi generali di cui all'art. 31 D.Lgs. 150/2015, il diritto alla fruizione degli incentivi è subordinato al rispetto delle condizioni stabilite dall' art. 1, c. 1175 L. 296/2006.
  • Le medesime agevolazioni non spettano ai datori di lavoro che non siano in regola con gli obblighi di assunzione previsti dall'art. 3 L. 68/1999.
  • L'esonero non è cumulabile con gli esoneri previsti agli artt. 21, 22, 23 e 24 D.L. 60/2024 (incentivi per l’autoimpiego e l’assunzione di giovani che non hanno compiuto 35 anni, nonché per le assunzioni nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno o di donne in condizioni di svantaggio).
  • Ai fini degli adempimenti relativi al Registro nazionale degli aiuti di Stato, l'amministrazione responsabile è il Ministero del lavoro e l'amministrazione concedente è l'Inps, che provvede altresì all'esecuzione degli obblighi di monitoraggio previsti dalla pertinente normativa in materia di aiuti di Stato.
  • Al fine di mantenere i livelli di crescita occupazionale nel Mezzogiorno e contribuire alla riduzione dei divari territoriali, è concesso ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico, che occupano lavoratori a tempo indeterminato nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail.
  • L'esonero si applica ai datori di lavoro privati che non rientrano nella nozione di microimpresa o di piccola e media impresa ai sensi dell'allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014.
  • L'esonero è riconosciuto a condizione che il datore di lavoro dimostri, al 31.12 di ogni anno, un incremento occupazionale, rispetto all’anno precedente, dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato.
  • Ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero è riconosciuto e modulato come segue:
  1. per l’anno 2025, in misura pari al 25% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 145 euro su base mensile per 12 mensilità, per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31.12.2024;
  2. per l'anno 2026, in misura pari al 20% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 125 euro su base mensile per 12 mensilità, per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31.12.2025;
  3. per l'anno 2027, in misura pari al 20% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 125 euro su base mensile per 12 mensilità, per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31.12.2026;
  4. per l'anno 2028, in misura pari al 20% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 100 euro su base mensile per 12 mensilità, per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31.12.2027;
  5. per l'anno 2029, in misura pari al 15% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 75 euro su base mensile per 12 mensilità, per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31.12.2028.
  • L'esonero non si applica:
  1. ai rapporti di apprendistato;
  2. agli enti pubblici economici;
  3. agli istituti autonomi case popolari trasformati in enti pubblici economici ai sensi della legislazione regionale;
  4. agli enti trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico, per effetto di procedimenti di privatizzazione;
  5. alle ex istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per la trasformazione in aziende di servizi alla persona, e iscritte nel registro delle persone giuridiche;
  6. alle aziende speciali costituite anche in consorzio ai sensi degli artt. 31 e 114 D.Lgs. 267/2000;
  7. ai consorzi di bonifica;
  8. ai “consorzi industriali;
  9. agli enti morali;
  • agli enti ecclesiastici.
  • Fermi restando i princìpi generali di cui all'art. 31 D.Lgs. 150/2015, il diritto alla fruizione degli incentivi è subordinato al rispetto delle condizioni stabilite dall'art. 1, c. 1175 L. 296/2006.
  • Le medesime agevolazioni non spettano ai datori di lavoro che non siano in regola con gli obblighi di assunzione previsti dall'art. 3 L. 68/1999.
  • L'esonero non è cumulabile con gli esoneri previsti agli artt. 21, 22, 23 e 24 D.L. 60/2024.
  • L'efficacia della disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ed è sospesa fino alla data di adozione della decisione.

 

Gestione separata Inps per addetti al controllo delle corse ippiche

 

Art. 1, c. 553

 

 

 

  • A decorrere dal 1.01.2025, sono tenuti all'iscrizione alla Gestione separata dell’Inps gli addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella sulle quali è autorizzato l'esercizio di scommesse sportive, iscritti in apposito registro tenuto dall'autorità vigilante.
  • Per tali soggetti, il contributo alla Gestione separata è dovuto nella misura del 25% ed è applicato sulla parte di reddito eccedente l'ammontare di 5.000 euro annui dei compensi percepiti per le attività considerate.
  • Il versamento del contributo è posto a carico dell'iscritto per 1/3 e a carico del Ministero dell'agricoltura, per 2/3.
  • Fino al 31.12.2027, la contribuzione alla Gestione separata è dovuta nel limite del 50% dell'imponibile contributivo. L'imponibile pensionistico è ridotto in misura equivalente.
  • Sul medesimo imponibile sono applicate, inoltre, le aliquote aggiuntive ai fini delle prestazioni non pensionistiche.

 

Sostegno al settore dello spettacolo dal vivo

 

Art. 1, c. 611

 

 

 

  • Sono ridefiniti, in senso più favorevole, i requisiti per il riconoscimento dell’indennità di discontinuità, nel settore dello spettacolo, mediante la modifica dell’art. 2 D.Lgs. 175/2023.
  • Più nello specifico, è portato a 30.000 euro (in luogo di 25.000 euro) il tetto massimo di reddito, dichiarato ai fini Irpef nell'anno di imposta precedente alla presentazione della domanda, richiesto per l’accesso all’indennità. Inoltre, si riducono a 51 (in luogo di 60), le giornate di contribuzione accreditate al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che bisogna aver maturato nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda. Rimane fermo che, ai fini del calcolo delle giornate, non si computano le giornate eventualmente riconosciute a titolo di indennità di discontinuità, di indennità di disoccupazione per i lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS) e di indennità della nuova assicurazione sociale per l'impiego (NASpI) nel medesimo anno.
  • Con una modifica all’art. 3 D.Lgs. 175/2023, che regola la misura e la durata dell'indennità di discontinuità, è soppressa la disposizione in base al quale, ai fini della durata dell'indennità di discontinuità, non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione di altra prestazione di disoccupazione.
  • Pertanto, l'indennità di discontinuità è riconosciuta per un numero di giornate pari ad 1/3 di quelle accreditate al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo nell'anno civile precedente la presentazione della domanda dell'indennità, detratte le giornate coperte da altra contribuzione obbligatoria o indennizzate ad altro titolo, nel limite della capienza di 312 giornate annue complessive, mentre non è più esclusa la computazione dei periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione di altra prestazione di disoccupazione.
  • È spostato dal 30.03 al 30.04 di ogni anno il termine, previsto a pena di decadenza, entro cui deve essere presentata la domanda dal lavoratore all’Inps per la corresponsione dell’indennità, in un'unica soluzione, con riferimento ai requisiti maturati dal richiedente nell'anno precedente. Rimane fermo che l’Inps procede alla valutazione delle domande entro il 30.09 successivo alla presentazione delle stesse.
  • È abrogato l’obbligo di partecipazione dei percettori dell'indennità di discontinuità a percorsi di formazione e di aggiornamento professionale.

 

 

 

AGEVOLAZIONI

 

 

Bonus elettrodomestici

 

Art. 1, cc. 107-111

 

 

 

  • È istituito un contributo per il 2025, destinato agli utenti finali, per incentivare l’acquisto di elettrodomestici ad alta efficienza energetica (classe non inferiore alla B e prodotti in Europa). L’obiettivo è ridurre i consumi elettrici domestici, migliorare l’efficienza energetica in tale ambito, sostenere la competitività del sistema produttivo industriale e promuovere il corretto smaltimento e riciclo degli apparecchi sostituiti.
  • Il contributo copre fino al 30% del costo di un singolo elettrodomestico, con un limite massimo di 100 euro per ciascun elettrodomestico. Il limite è elevato a 200 euro per le famiglie con un ISEE inferiore a 25.000 euro. In ogni caso, ogni nucleo familiare può beneficiare del contributo per un solo elettrodomestico.
  • Con decreto entro 60 giorni dal 1.01.2025 saranno stabiliti criteri, modalità e termini per l’assegnazione del contributo, garantendo il rispetto del limite di spesa.

 

Mutui “prima casa”

 

Art. 1, cc. 112-116

 

 

 

  • È prorogata al 31.12.2027 la possibilità di avvalersi della disciplina speciale che eleva la misura massima della garanzia rilasciata dal Fondo di garanzia per la prima casa (art. 1, c. 48, lett. c) L. 147/2013) dal 50 fino all’80% della quota capitale le categorie prioritarie, qualora in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 40.000 euro annui e per mutui di importo superiore all’80% del prezzo dell’immobile, compreso di oneri accessori. Tali categorie prioritarie sono le giovani coppie, i nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, i conduttori di alloggi IACP e i giovani di età inferiore ai 36 anni, in possesso di ISEE non superiore a 40.000 euro annui, richiedenti un mutuo superiore all’80% dell’immobile, ivi compresi gli oneri accessori.
  • Le disposizioni di cui all’art. 1, cc., 9, 10, 11, 12 e 13 L. 213/2023 si applicano sino al 31.12.2027. In sintesi, si tratta delle norme che:
  • prevedono l’inclusione, tra le categorie prioritarie, di famiglie numerose che rispettino determinate condizioni anagrafiche e reddituali;
  • dettano, in relazione alle domande presentate da tali famiglie, specifiche disposizioni concernenti, tra l’altro, la misura massima della garanzia concedibile e la misura dell’accantonamento di un coefficiente di rischio;
  • prevedono ulteriori disposizioni applicabili alle agevolazioni in parola nei casi di surroga del mutuo originario.
  • Il Fondo di garanzia per la prima casa è riconosciuto esclusivamente, e non più prioritariamente, per l’accesso al credito da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, da parte dei conduttori di alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, nonché dei giovani che non hanno compiuto trentasei anni di età.
  • È esteso da 1 a 2 anni il periodo di tempo previsto per l’alienazione di immobili da destinare a prima abitazione per conservare il beneficio dell'aliquota agevolata del 2% relativa all'imposta di registro.

 

 

Bonus per nuove nascite

 

Art. 1, cc. 206-208

 

 

 

  • Al fine di incentivare la natalità e contribuire alle spese per il suo sostegno, per ogni figlio nato o adottato dal 1.01.2025 è riconosciuto un importo una tantum pari a 1.000 euro, erogato nel mese successivo al mese di nascita o adozione.
  • L'importo, che non concorre alla determinazione del reddito complessivo, è corrisposto per i figli di cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea, o loro familiari, titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero di cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolari di permesso unico di lavoro autorizzati a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a 6 mesi o titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzati a soggiornare in Italia per un periodo superiore a 6 mesi, residenti in Italia e a condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'importo sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente non superiore a 40.000 euro annui.
  • Nella determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente utile ai fini del riconoscimento dell'importo non rilevano le erogazioni relative all'assegno unico e universale.
  • L'importo è corrisposto, a domanda, dall'Inps, che provvede alle relative attività.
  • L’Inps provvede al monitoraggio dei maggiori oneri derivanti dalle disposizioni. Nel caso in cui si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alla previsione di spesa, con decreto si provvede a rideterminare il valore annuo dell'importo e il valore dell'indicatore della situazione economica equivalente.

 

Buono per le rette scolastiche

 

Art. 1, cc. 209-211

 

 

 

  • Il buono per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido, pubblici e privati, e per le forme di supporto domiciliare per bambini aventi meno di 3 anni di età e affetti da gravi patologie croniche è pari a 3.600 euro annui in relazione ai nati dopo il 31.12.2023, a condizione che il valore dell’ISEE del nucleo familiare non sia superiore a 40.000 euro. Per effetto delle modifiche normative, è soppressa, al fine del riconoscimento del suddetto importo di 3.600 euro annui, la condizione della presenza nel nucleo familiare di almeno un altro figlio di età inferiore a 10 anni.
  • Il valore dell’ISEE del nucleo familiare, anche con riferimento alle altre ipotesi (importo di 3.000 euro, 2.500 euro e 1.500 euro per ISEE superiori) è computato al netto dell’assegno unico e familiare per i figli a carico.

 

Controlli per l’erogazione di benefici economici da parte dell’Inps

 

Art. 1, c. 212

 

 

 

  • A decorrere dal 1.01.2025, al fine di semplificare e razionalizzare il procedimento di riconoscimento ed erogazione dei benefici economici per i quali è richiesta l'esibizione di una fattura da parte del richiedente, l'Inps acquisisce e verifica, in interoperabilità, le informazioni, disponibili nella banca di dati dell'Agenzia delle Entrate, relative alla fatturazione elettronica rilasciata da persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, riferita ai servizi per i quali è concessa la prestazione economica.

 

Misure in materia di cani di assistenza

 

Art. 1, cc. 223-228

 

 

 

  • Le disposizioni in materia di gratuità del trasporto sui mezzi di trasporto pubblico e di accesso agli esercizi aperti al pubblico, già previste per i cani guida delle persone non vedenti, sono estese ai cani di assistenza di persone con disabilità o con patologie. Con decreto interministeriale saranno definite le patologie, o le compromissioni associate alla disabilità, oggetto della suddetta estensione e per le quali i cani di assistenza possono essere addestrati e tesserati; ulteriori disposizioni, concernenti il riconoscimento dei soggetti abilitati alla formazione dei cani di assistenza, l’istituzione di un registro di tali soggetti formatori, le modalità di identificazione dei cani di assistenza.
  • I benefici summenzionati si applicano anche con riferimento alle figure coinvolte nell’addestramento dei cani di assistenza, nell’espletamento di tale addestramento.

 

Bonus psicologico

 

Art. 1, c. 344

 

 

 

  • Sono incrementate le risorse attualmente previste dal 2024 destinate al bonus psicologico, pari a 8 milioni di euro annui. La disposizione, mantenendo fermo il limite di 8 milioni per l’anno 2024, incrementa le risorse a 9,5 milioni per il 2025, 8,5 milioni per il 2026, 9 milioni per l’anno 2027, riportando gli oneri a 8 milioni di euro annui a decorrere dal 2028.

 

Modifiche al credito d’imposta Transizione 5.0

 

Art. 1, cc. 427-429

 

 

 

  • Il credito d’imposta Transizione 5.0 può essere riconosciuto, in alternativa alle imprese, alle società di servizi energetici (ESCo) certificate da organismo accreditato per i progetti di innovazione effettuati presso l'azienda cliente.
  • È incrementata la maggiorazione riconosciuta, ai fini della determinazione della base di calcolo del credito d’imposta, nei termini che seguono:
  • al 130% del costo per i moduli fotovoltaici prodotti negli Stati membri dell'Unione europea con un'efficienza a livello di modulo almeno pari al 21,5% di cui all’art. 12, c. 1, lett. a) D.L. 181/2023 (nella versione previgente non era prevede alcuna maggiorazione, ma si considerava il 100% del costo);
  • al 140% del costo (anziché al 120%) per i moduli fotovoltaici con celle, gli uni e le altre prodotti negli Stati membri dell'Unione europea, con un'efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5% di cui all’art. 12, c. 1, lett. b) D.L. 181/2023;
  • al 150% del costo (anziché al 140%) per i moduli prodotti negli Stati membri dell'Unione europea composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem prodotte nell'Unione europea con un'efficienza di cella almeno pari al 24,0% di cui all’art. 12, c. 1, lett. c) D.L. 181/2023.
  • È disposta la riduzione da 3 a 2 soglie di investimento, ai fini del calcolo delle aliquote del credito d’imposta. Nello specifico, l’aliquota del credito d’imposta per la quota di investimenti d’importo compreso tra 2,5 milioni di euro e 10 milioni di euro è pari al 35% (nella versione previgente era pari al 15%). Conseguentemente, è soppresso il riferimento alla misura dell’incremento del credito d’imposta al 20%, riconosciuto nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva superiore al 6% o dei processi produttivi interessati dall’investimento superiore al 10%, per il quale la previgente formulazione prevedeva l’aliquota del 15%. È inoltre soppresso il riferimento alla misura dell’incremento del credito d’imposta al 25%, riconosciuto nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva superiore al 10% o dei processi produttivi interessati dall’investimento superiore al 15%, per il quale la previgente formulazione prevedeva l’aliquota del 15%.
  • Per le società di locazione operativa, il risparmio energetico conseguito può essere verificato rispetto ai consumi energetici della struttura o del processo produttivo del noleggiante ovvero, in alternativa, del locatario.
  • Sono fornite le seguenti indicazioni, ai fini del calcolo della riduzione dei consumi:
  • si definisce la misura della contribuzione al risparmio energetico complessivo della struttura produttiva ovvero dei processi (rispettivamente pari al 3% ed al 5%), per gli investimenti in beni di cui all’Allegato A annesso alla L. 232/2016 (beneficiari del credito d’imposta industria 4.0) caratterizzati da un miglioramento dell'efficienza energetica, effettuati in sostituzione di beni materiali aventi caratteristiche tecnologiche analoghe e interamente ammortizzati da almeno 24 mesi alla data di presentazione della comunicazione di accesso al beneficio;
  • la riduzione dei consumi energetici si considera, in ogni caso, conseguita nei casi di progetti di innovazione realizzati per il tramite di una società di servizi energetici (ESCo) in presenza di un contratto di EPC (Energy Performance Contract) nel quale sia espressamente previsto l'impegno a conseguire il raggiungimento di una riduzione dei consumi energetici differenziata a seconda che si faccia riferimento alla struttura produttiva o ai processi produttivi interessati dall’investimento, rispettivamente, non inferiore al 3% e al 5%.
  • Il credito d’imposta Transizione 5.0 è cumulabile con il credito per investimenti nella Zona Economica Speciale (ZES unica - Mezzogiorno) (art. 16 D.L. 124/2023) e nella Zona Logistica Semplificata (ZLS) (art. 13 D.L. 60/2024).
  • Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'Irap non porti al superamento del costo sostenuto.
  • Il credito d'imposta è cumulabile con ulteriori agevolazioni previste nell'ambito dei programmi e strumenti dell'Unione europea (art. 9 regolamento (UE) 2021/241), a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione.
  • Le disposizioni si applicano a tutti gli investimenti effettuati a decorrere dal 1.01.2024 e tali norme integrano e modificano le disposizioni dettate dal decreto ministeriale emanato in attuazione dell’art. 38, c. 17 D.L. 19/2024.
  • La possibilità di fruire degli incrementi delle aliquote del credito d’imposta sopra descritti è subordinata all’invio di apposita comunicazione del GSE, nei limiti delle risorse destinate al finanziamento della misura.

 

Modifiche al credito d'imposta Transizione 4.0

 

Art. 1, cc. 445-448

 

 

 

  • È rimodulato il termine entro il quale è riconosciuta l’agevolazione fiscale di cui all’art. 1, c. 1057-bis L. 178/2020 alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello «Industria 4.0». In particolare, la validità del credito di imposta dettagliati nell’allegato A annesso alla L. 232/2016 è limitata al 31.12.2024, anziché fino al 31.12.2025, ovvero entro il 30.06.2026, a condizione che entro la data del 31.12.2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
  • Il medesimo credito d'imposta di cui all'art. 1, comma 1057-bis L. 178/2020 è riconosciuto, per gli investimenti effettuati dal 1.01.2025 al 31.12.2025, ovvero entro il 30.06.2026, a condizione che entro la data del 31.12.2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, nel limite di spesa di 2.200 milioni di euro. Tale limite non opera in relazione agli investimenti per i quali entro il 31.12.2024 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
  • È abrogato l’art. 1, c 1058-ter L. 178/2020, che riconosce il credito d’imposta del 10% alle imprese che effettuano investimenti aventi ad oggetto beni compresi nell'allegato B alla L. 232/2016, fino al 31.12.2025, ovvero entro il 30.06.2026, a condizione che entro la data del 31.12.2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
  • Ai fini del rispetto del limite di spesa, l'impresa trasmette telematicamente al Ministero delle imprese e del made in /taly una comunicazione concernente l'ammontare delle spese sostenute e il relativo credito d'imposta maturato, sulla base del modello di cui al D.Mimit 24.04.2024. Per tali finalità, con apposito decreto sono apportate le necessarie modificazioni al predetto D.Mimit 24.04.2024, anche per quanto concerne il contenuto, le modalità e i termini di invio delle comunicazioni.
  • Ai fini della fruizione dei crediti d'imposta di cui all'art. 1, c. 1057-bis L. 178/2020, il Ministero delle imprese e del made in ltaly trasmette all'Agenzia delle Entrate l'elenco delle imprese beneficiarie con l'ammontare del relativo credito d'imposta utilizzabile in compensazione, secondo l’ordine cronologico di ricevimento delle comunicazioni. Al raggiungimento dei limiti di spesa previsti, il Ministero delle imprese e del made in ltaly ne dà immediata comunicazione mediante pubblicazione nel proprio sito Internet istituzionale, anche al fine di sospendere l'invio delle richieste per la fruizione dell'agevolazione.

 

Credito d’imposta per la quotazione delle piccole e medie imprese

 

Art. 1, c. 449

 

 

 

  • È prorogato fino al 31.12.2027 il credito d’imposta riconosciuto in relazione alle spese di consulenza sostenute dalle piccole e medie imprese per la quotazione.
  • Il credito d'imposta è utilizzabile nei limiti di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

 

Fondo di garanzia per PMI

 

Art. 1, c. 450

 

 

 

  • È prorogato dal 31.12.2024 al 31.12.2025 il termine di operatività della disciplina speciale del Fondo di garanzia PMI, in regime parzialmente derogatoria di quello ordinario.
  • Contestualmente, sono apportate alla stessa disciplina speciale talune modifiche e in particolare:
  • la percentuale massima di copertura del Fondo per il finanziamento di esigenze di liquidità è portata al 50%, per tutte le micro, piccole e medie imprese, a prescindere dalle fasce del modello di valutazione cui appartengono;
  • si riconosce la percentuale massima di copertura del Fondo dell’80% in relazione alle operazioni finanziarie di importo fino a 100.000 euro (anziché 80.000 euro) nel caso di riassicurazione richiesta da garanti autorizzati;
  • si rimuove il limite minimo dei 250 dipendenti ai fini dell’individuazione delle imprese in ordine alle quali trovano applicazione le percentuali di copertura del Fondo già consentite per le imprese a media capitalizzazione (cd. “mid cap”).

 

Contributi per riversamento del credito di imposta in ricerca e sviluppo

 

Art. 1, cc. 458-460

 

 

 

  • Ai soggetti che hanno fruito del credito d’imposta ricerca e sviluppo di cui all’art. 3 D.L. 145/2013, e che hanno aderito alla procedura di riversamento dell’importo fruito senza averne diritto entro il 31.10.2024, ai sensi di quanto previsto dall’art. 5 D.L. 146/2021, è riconosciuto un contributo in conto capitale commisurato in termini percentuali a quanto riversato, nel limite di spesa prevista.
  • Le modalità di erogazione del contributo, le percentuali e la rateizzazione dello stesso sono stabilite, con decreto emanato, entro 60 giorni dal 1.01.2025, dal Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell’economia.

 

Nuova Sabatini

 

Art. 461

 

 

 

  • È rifinanziata di 400 milioni di euro per l’anno 2025, di 100 milioni di euro per l’anno 2026 e 400 milioni per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029 l’autorizzazione di spesa relativa alla “Nuova Sabatini”, misura di sostegno agli investimenti (acquisto o acquisizione in leasing) in beni strumentali da parte di micro, piccole e medie imprese.

 

 

 

Sostegno all’internazionalizzazione delle imprese italiane

 

Art. 1, cc. 463-473

 

 

 

  • Quota delle disponibilità del fondo rotativo destinato alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici (cd. Fondo 394) può essere utilizzata, nel limite di 200 milioni di euro, per concedere finanziamenti agevolati alle imprese che intendono effettuare investimenti in America Centrale o meridionale, oppure che sono ivi stabilmente presenti o vi esportano o vi si approvvigionano, ovvero che sono stabilmente fornitrici delle medesime imprese, al fine di sostenere investimenti produttivi o commerciali, investimenti per il rafforzamento patrimoniale, nonché investimenti nei settori tecnologici, digitali, dell’ecologia e della formazione.
  • In tali casi, è ammesso il cofinanziamento a fondo perduto da parte del Fondo per la promozione integrata fino al 10% dei finanziamenti concessi dal Fondo 394.
  • La misura agevolativa è accessibile alle imprese con sede legale in Italia che soddisfino almeno uno dei seguenti requisiti:
  • presentano un piano di investimenti in America centrale o meridionale, secondo le modalità stabilite dalla citata deliberazione del Comitato agevolazioni;
  • hanno un fatturato estero che supera la soglia minima prestabilita dalla deliberazione del Comitato agevolazioni e:
  1. sono già stabilmente presenti sul mercato centro o sudamericano, oppure
  2. hanno realizzato un volume di import-export verso questi mercati non inferiore alle soglie stabilite dal Comitato agevolazioni;
  • fanno parte di una filiera produttiva orientata all’esportazione, con una percentuale significativa del fatturato derivante da forniture a imprese che:
  1. sono stabilmente presenti sul mercato centro o sudamericano, oppure
  2. hanno un volume di import-export con questi mercati non inferiore alle soglie stabilite dal Comitato agevolazioni.
  • Le domande di finanziamento agevolato presentate per la misura, nonché le domande di finanziamento agevolato a valere sul Fondo 394 che generalmente “riguardano l’America centrale o meridionale”, se presentate fino al 31.12.2026, e su domanda del richiedente, sono esentate dalla prestazione della garanzia.
  • Per quanto riguarda le domande di finanziamento agevolato del Fondo 394 riguardanti l’America centrale o meridionale proposte da imprese localizzate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna, i cofinanziamenti a fondo perduto consentiti a valere sul Fondo per la promozione integrata sono concessi, anziché fino al 10% dei finanziamenti concessi dal Fondo rotativo 394, come previsto in via ordinaria, fino al 20%.
  • La quota parte delle disponibilità del Fondo 394 destinate alla concessione di finanziamenti agevolati alle imprese che sono stabilmente presenti, esportano o si approvvigionano nel continente africano, ovvero che sono stabilmente fornitrici delle predette imprese è estesa anche alle imprese che, più genericamente, intendono effettuare investimenti in Africa. Conseguentemente si prevede, quale requisito per l’accesso al Fondo, l’obbligo di presentare un piano di investimenti in Africa secondo termini e modalità stabiliti con la deliberazione del Comitato agevolazioni.
  • Alle domande di finanziamento agevolato a valere sul Fondo 394 a sostegno delle iniziative volte alla transizione digitale o ecologica, presentate fino al 31.12.2026 dalle imprese a forte consumo di energia elettrica (cd. elettrivore), o dalle imprese che hanno intrapreso comprovati percorsi certificati di efficientamento energetico secondo termini e modalità individuati con una o più deliberazioni del Comitato agevolazioni, si applica la seguente disciplina:
  1. sono esentate, a domanda del richiedente, dalla prestazione della garanzia;
  2. è ammesso il cofinanziamento a fondo perduto da parte del Fondo per la promozione integrata fino al 10% dei finanziamenti concessi dal Fondo 394.
  • Le risorse del Fondo 394, incluse le risorse destinate a sezioni istituite nel suo ambito, non possono essere sottoposte a sequestro né a pignoramento. Gli atti di sequestro o di pignoramento presso terzi notificati non determinano obbligo di accantonamento e il gestore del fondo rende una dichiarazione di terzo negativa.

 

 

 

Credito d'imposta per investimenti nella ZES unica

 

Art. 1, cc. 485-491

 

 

 

  • È esteso al 2025 il credito d’imposta per investimenti realizzati dal 1.01 al 15.11.2025 nella Zona Economica Speciale unica (ZES unica), nel limite di spesa previsto.
  • Gli operatori economici, ai fini della fruizione del credito d’imposta per il 2025, devono:
  • comunicare all'Agenzia delle Entrate, tra il 31.03.2025 e il 30.05.2025, l'ammontare delle spese ammissibili sostenute a partire dal 16.11.2024 e quelle che prevedono di sostenere fino al 15.11.2025;
  • trasmettono all'Agenzia delle Entrate, a pena di decadenza dall'agevolazione, tra il 18.11.2025 e il 2.12.2025, una comunicazione integrativa attestante l'avvenuta realizzazione entro il termine del 15.11.2025 degli investimenti indicati nella comunicazione precedentemente presentata.
  • La suddetta comunicazione integrativa deve altresì indicare:
  • l'ammontare del credito di imposta maturato in relazione agli investimenti effettivamente realizzati, corredato dalle relative fatture elettroniche e dagli estremi della certificazione circa l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile, di cui al D.M. 17.05.2024;
  • l’ammontare di investimenti effettivamente realizzati non superiore a quello riportato nella prima comunicazione inviata agli uffici fiscali.
  • Si demanda ad un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate l’approvazione dei modelli da utilizzare per le suddette comunicazioni e la definizione delle relative modalità di trasmissione telematica.
  • L'ammontare massimo del credito d'imposta, fruibile da ciascun beneficiario, deve essere pari all'importo del credito d'imposta risultante dalla comunicazione integrativa moltiplicato per un fattore percentuale notificato con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate. Tale percentuale è ottenuta rapportando il limite di spesa all'ammontare complessivo dei crediti d'imposta indicati nelle comunicazioni integrative.
  • Con il medesimo provvedimento dell'Agenzia delle Entrate sono altresì resi noti, per ciascuna regione della Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica e in modo distinto per ciascuna delle categorie di microimprese, di piccole imprese, di medie imprese e di grandi imprese come definite dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027:
  • il numero delle comunicazioni inviate entro i termini;
  • la tipologia di investimenti realizzati entro la data del 15.11.2025;
  • l'ammontare complessivo del credito d'imposta complessivamente richiesto.
  • Qualora il credito d'imposta indicato dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate risulti inferiore a quello massimo riconoscibile nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise, ammissibili alle deroghe, il Ministero delle imprese e del made in Italy e le regioni della Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica comunicano, entro il 15.01.2026, al Dipartimento per le politiche di coesione e il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, la possibilità di agevolare i medesimi investimenti a valere sulle risorse dei programmi della politica di coesione europea relativi al periodo di programmazione 2021-2027 di loro titolarità.
  • Rimane fermo quanto previsto dall’art. 16, c. 5, 2° periodo D.L. 124/2023, il quale stabilisce che il credito d'imposta è cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell'intensità o dell'importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento.

 

 

Credito d'imposta ZES per il settore della produzione primaria

 

Art. 1, cc. 544-546

 

 

 

  • Il credito d’imposta per investimenti nella ZES unica per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell'acquacoltura, è esteso anche all’anno 2025, nel limite massimo di spesa di 50 milioni.
  • In particolare, sono agevolabili gli investimenti, effettuati dal 1.01.2025 al 15.11.2025.
  • Ai fini della fruizione del credito d'imposta, i soggetti interessati comunicano all'Agenzia delle Entrate, dal 31.03.2025 al 30.05.2025, l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1.01.2025 e quelle che prevedono di sostenere fino al 15.11.2025. A pena di decadenza dall'agevolazione i soggetti interessati comunicano, altresì, dal 20.11.2025 al 2.12.2025, l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1.01.2025 al 15.11.2025.
  • L’ammontare massimo del credito d'imposta fruibile da parte di ciascun beneficiario è pari all’importo del credito d'imposta richiesto moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, da emanare entro 10 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle comunicazioni. La suddetta percentuale è ottenuta calcolando il rapporto tra il limite complessivo di spesa all'ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti.
  • Il credito d'imposta è cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell'intensità o dell'importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento.

 

 

Proroga dell’esenzione dal pagamento delle utenze “zona rossa”

 

Art. 1, c. 657

 

 

 

  • Sono prorogate al 31.12.2025 le esenzioni di cui all’art. 2-bis, c. 25, 2° periodo D.L. 148/2017, ai sensi del quale con i provvedimenti delle autorità di regolazione, ovvero del Commissario straordinario, sono previste esenzioni in favore delle utenze localizzate in una “zona rossa” istituita mediante apposita ordinanza sindacale.

 

Proroga agevolazione cratere sismico 2016/2017

 

Art. 1, c. 658

 

 

 

  • Sono prorogate al 31.12.2025 le agevolazioni, anche di natura tariffaria, previste dall’art. 48, c. 2 D.L. 189/2016, a favore dei titolari delle utenze relative a immobili inagibili in seguito al sisma del 24.08.2016, al sisma del 26 e del 30.10.2016, nonché a quello del 18.01.2017, situati nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto medesimo.
  • La proroga delle agevolazioni si applica, altresì, ai seguenti comuni di cui all’art. 17, c. 1 D.L. 109/2018: Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell’Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il 21.08.2017.

 

Proroga sospensione pagamenti sisma 2016

 

Art. 1, cc. 660-662

 

 

 

  • È prorogato al 31.12.2025 il termine di sospensione, previsto dall’art. 48, c. 1, lett. g) D.L. 189/2016 in favore dei contribuenti residenti o aventi sede legale nei comuni colpiti dal sisma del 24.08.2016 e dal sisma del 26 e del 30.10.2016, di cui agli allegati 1 e 2 al medesimo decreto.
  • Nello specifico, tale sospensione concerne i pagamenti delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, ivi incluse le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario, erogati dalle banche, nonché dagli intermediari finanziari e dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., comprensivi dei relativi interessi.
  • Analoga sospensione si applica, altresì, ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto edifici distrutti o divenuti inagibili, anche parzialmente, ovvero beni immobili strumentali all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale svolta nei medesimi edifici.
  • La sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi per oggetto beni mobili strumentali all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale.

 

Proroga esenzioni imposte di bollo, registro, Irpef, Ires, Imu, Tasi per sisma

 

Art. 1, c. 663

 

 

 

  • È prorogata al 31.12.2025 l’esenzione, prevista dall’art. 48, c. 7 D.L. 189/2016 dall’imposta di bollo e dall’imposta di registro per le istanze, i contratti e i documenti presentati alla pubblica amministrazione in favore delle persone fisiche residenti o domiciliate e le persone giuridiche che hanno sede legale o operativa nei comuni colpiti dal sisma del 24.08.2016, dal sisma del 26 e 30.10.2016, nonché di quello del 18.01.2017 (il riferimento è agli eventi sismici verificatosi nei territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo).
  • I redditi dei fabbricati, ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici di cui sopra, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 31.12.2018, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini Irpef ed Ires, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati medesimi e comunque fino all’anno d’imposta 2024 (in luogo dell’anno d’imposta 2023).
  • I predetti fabbricati sono, altresì, esenti dall’applicazione dell’Imu e della Tasi a decorrere dalla rata scadente il 16.12.2016 e fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31.12.2025 (in luogo del 31.12.2024).

 

 

 

Proroga esenzione da canoni pubblicitari e occupazione aree pubbliche

 

Art. 1, c. 666

 

 

 

  • Per l’anno 2025, è stabilita l’esenzione dai canoni di cui all’art. 1, cc. da 816 a 847 L. 160/2019, in materia di pubblicità comunale, di autorizzazione all’installazione dei mezzi pubblicitari, riferiti alle insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi, nonché di occupazione di spazi ed aree pubbliche per le attività con sede legale od operativa nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24.08.2016, ricompresi nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis al D.L. 189/2016.

 

Proroga esclusione dal patrimonio immobiliare di immobili colpiti da calamità naturali

 

Art. 1, c. 667

 

 

 

  • È estesa anche all’anno 2025 l’esclusione dal computo del patrimonio immobiliare (prevista dall’art. 1, c. 986 L. 145/2018), ai fini dell’accertamento dell’indicatore della situazione patrimoniale, degli immobili e dei fabbricati di proprietà distrutti o non agibili in seguito a calamità naturali, nel limite di spesa di 2 milioni di euro annui.

 

Esenzione Imu sisma Umbria e Marche

 

Art. 1, cc. 679-680

 

 

 

  • Per l’anno 2025, ovvero fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi nel caso in cui la ricostruzione o l’agibilità intervengano prima del 31.12.2025, è riconosciuta l’esenzione dall’applicazione dell’Imu per i fabbricati ad uso abitativo, ubicati nella regione Umbria e nella regione Marche, interessati dagli eventi sismici che hanno colpito il territorio della regione Marche il 9.11.2022 e il territorio della regione Umbria il 9.03.2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale, a condizione che siano distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, in quanto totalmente o parzialmente inagibili.

 

Tax credit cinema

 

Art. 869

 

 

 

  • Il credito d’imposta per le imprese di produzione cinematografica e audiovisiva è riconosciuto in misura non inferiore al 15% e non superiore al 40% del costo complessivo di produzione di opere cinematografiche e audiovisive. Le aliquote sono determinate tramite un decreto ministeriale attuativo.

 

VARIE

 

 

Dematerializzazione ricette mediche cartacee

 

Art. 1, cc. 317-318

 

 

 

  • Al fine di potenziare il monitoraggio dell’appropriatezza prescrittiva e di garantire la completa alimentazione del fascicolo sanitario elettronico (FSE), tutte le prescrizioni a carico del Servizio sanitario nazionale, dei Servizi territoriali per l’assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell’Aviazione civile (SASN) e a carico del cittadino, dal 2025 sono effettuate nel formato elettronico di cui ai decreti ministeriali del MEF in materia di dematerializzazione delle ricette mediche.
  • Le Regioni, nell’esercizio delle proprie funzioni di vigilanza e controllo, devono assicurare, per mezzo delle autorità competenti per territorio, l’attuazione della completa alimentazione del FSE in formato elettronico.

 

Contributi per riconoscimento della cittadinanza e certificati di stato civile

 

Art. 1, cc. 636-641

 

 

 

  • I comuni possono assoggettare le domande di riconoscimento della cittadinanza italiana al pagamento di un contributo amministrativo in misura non superiore a euro 600 per ciascun richiedente maggiorenne.
  • I comuni possono assoggettare a un contributo massimo di euro 300 le richieste di certificati o estratti di stato civile formati da oltre un secolo se relativi a persone diverse dal richiedente.
  • Le domande anzidette sono improcedibili in caso di mancato o inesatto pagamento dei contributi nei termini stabiliti dal comune.
  • Il diritto da riscuotere per il trattamento della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana di persona maggiorenne presso gli uffici diplomatici e consolari è aumentato da euro 300 a euro 600.

 

Contributo unificato

 

Art. 1, c. 812

 

 

 

  • È introdotto l’obbligo di pagamento contestuale del contributo unificato per il creditore che propone istanza di ricerca, con modalità telematiche, dei beni da pignorare, prima della notificazione del precetto, ovvero prima del decorso dei termini di cui all’art. 4821 c.p.c.
  • È aggiunta una disposizione che regola i casi di non iscrizione a ruolo, nei procedimenti civili, della causa, in seguito all’omesso pagamento del contributo unificato. In particolare, la non iscrizione, fatti salvi i casi di esenzione stabiliti per legge, si verifica allorquando non sia versato l’importo pari ad euro 43 prescritto dall’art. 13, c. 1, lett. a) Dpr 115/2002, ovvero il minor contributo previsto per legge.
  • In ipotesi di mancato pagamento del contributo unificato, entro 30 giorni dall’iscrizione a ruolo o dal diverso momento in cui sorge l’obbligo di pagamento, l’ufficio giudiziario competente ovvero la società Equitalia Giustizia S.p.A., qualora sia intervenuta una convenzione tra il Ministero della giustizia e la predetta società per la riscossione dei crediti derivanti dal versamento delle spese di giustizia, procede all’iscrizione a ruolo dell’importo dovuto, con addebito degli interessi al saggio legale, ed all’irrogazione della sanzione.
  • L’ufficio competente, ovvero la società Equitalia Giustizia S.p.A., procede alla riscossione a mezzo ruolo secondo la disciplina vigente ex art. 32 D.Lgs. 46/1999.

 

Norme di attuazione del codice del processo amministrativo

 

Art. 1, c. 813

 

 

 

  • Il giudice amministrativo può sanzionare la parte che, nella redazione di qualsiasi atto processuale, non abbia rispettato i limiti dimensionali stabiliti da apposito decreto del presidente del Consiglio di Stato, senza essere stato a ciò previamente autorizzato.
  • La sanzione consiste nel versamento di una somma complessiva per l’intero grado di giudizio, stabilita dal giudice nel limite massimo corrispondente al doppio del contributo unificato previsto in riferimento all’oggetto del giudizio.
  • La parte è tenuta ad effettuare il versamento indipendentemente dall’esito del giudizio, in aggiunta a quanto eventualmente già versato.

 

 

 

Contributo unificato per controversie su cittadinanza italiana

 

Art. 1, c. 814

 

 

 

  • Il contributo dovuto per le controversie in materia di accertamento della cittadinanza italiana è pari a 600 euro.
  • È, inoltre, stabilita la regola secondo cui, anche se la domanda è proposta nel medesimo giudizio da più parti congiuntamente, il contributo è dovuto per ciascuna parte ricorrente.

 

Spese di giustizia

 

Art. 1, c. 815

 

 

 

  • Sono esonerate dal pagamento di diritti le copie prive di attestazione di conformità. Nello specifico, è precisato che tale esonero si applica nei casi in cui la copia è estratta dal fascicolo informatico direttamente da parte dei soggetti abilitati ad accedervi (difensori o parti private), senza, dunque, alcuna mediazione del personale di cancelleria o segreteria.
  • Nel processo penale telematico è previsto il pagamento di un diritto forfettizzato in caso di trasmissione, da parte della cancelleria o della segreteria, del duplicato o della copia informatica di atti e documenti del procedimento penale. Si tratta, pertanto, sia di atti e documenti nativi digitali sia di atti e documenti nativi analogici la cui copia sia stata riversata nel fascicolo informatico.
  • È rideterminato il diritto forfettizzato dovuto sulla base delle nuove disposizioni. Rispetto alla versione previgente sono in particolare:
  • aggiornati i riferimenti alle tipologie di supporti, diversi da quelli cartacei, utilizzati ai fini del rilascio delle copie;
  • introdotti i diritti forfettizzati per la trasmissione con modalità telematica degli atti e documenti richiesti;
  • adeguati i criteri di determinazione e l’entità del diritto forfettizzato.
  • Nel dettaglio, è stabilito che il diritto forfettizzato è pari a euro:
  • 25,00 per ogni supporto dati, in caso di riversamento su strumenti di memorizzazione di massa fisici (chiavette USB, CD, DVD);
  • 8,00 per ogni trasmissione dati, in caso di trasmissione con modalità telematica (tramite posta elettronica, posta elettronica certificata o portali).

 

Obbligo PEC per amministratori società

 

Art. 1, c. 860

 

 

 

  • Con una modifica all’art. 5, c. 1 D.L. 179/2012, è disposta l’estensione dell’obbligo di possedere un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) anche agli amministratori di imprese costituite in forma societaria.

 

Clausola di salvaguardia

 

Art. 1, c. 908

 

 

 

  • Le disposizioni contenute nella presente L. 207/2024 sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano, solo se non in contrasto con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche in riferimento alla clausola di maggior favore introdotta dall’art. 10 L.C. 3/2001.

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