Agevolazioni e Novità Fiscali

Gli approfondimenti del Dottor Cavallari sulle agevolazioni e novità fiscali

 

Notiziario fiscale di Dicembre 2024

 

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In evidenza

 

 

Lo sapevi che lo Studio può fare per TE

 

Comunicazioni di irregolarità nel cassetto fiscale

 

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Modello F24 per ravvedimento speciale

 

L’art. 2-quater D.L. 113/2024 consente ai soggetti che hanno applicato gli ISA e che hanno aderito al concordato preventivo biennale di adottare il regime di ravvedimento speciale versando le imposte sostitutive sia delle imposte sui redditi e delle relative addizionali sia dell’Irap. Il termine per l’adesione al concordato preventivo, fissato al 31.10.2024, è stato prorogato al 12.12.2024 mediante la presentazione di una dichiarazione integrativa. Per l’adozione del ravvedimento, l’opzione è esercitata, per ogni annualità, mediante presentazione del modello F24 relativo al versamento della prima o unica rata delle imposte sostitutive con l’indicazione dell’annualità per la quale è esercitata l’opzione. L’esercizio dell’opzione può avvenire entro il 31.03.2025 e, nel caso di pagamento rateale, il versamento è possibile in un massimo di 24 rate mensili.

 

Ambito

di

applicazione

 

  • Possono adottare il ravvedimento speciale i soggetti che hanno aderito, entro il 31.10.2024 (o 12.12.2024 con dichiarazione integrativa: in tal caso l’adesione si intende perfezionata entro il 31.10.2024), al concordato preventivo biennale di cui agli artt. da 10 a 22 D. Lgs. 13/2024(1) e che nei periodi d’imposta dal 2018 al 2022:
  • hanno applicato gli ISA;
  • ovvero, hanno dichiarato una delle cause di esclusione dall’applicazione degli ISA correlata alla diffusione della pandemia da Covid-19, introdotta con i decreti attuativi dell’art. 148 D.L. 19.05.2020, n. 34;
  • ovvero, hanno dichiarato la sussistenza di una condizione di non normale svolgimento dell’attività di cui all’art. 9-bis, c. 6, lett. a) D.L. 24.04.2017, n. 50.

 

 

 

  • Per il calcolo della base imponibile dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e dell’Irap, tiene conto dei dati indicati nelle relative dichiarazioni presentate, anche ai fini dell’applicazione degli ISA, alla data del 9.10.2024 (entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 113/2024).
  • Nell’Allegato n. 1 al provvedimento Agenzia Entrate 4.11.2024 sono riportati i riferimenti ai campi delle dichiarazioni fiscali rilevanti ai fini della determinazione delle imposte relative al ravvedimento speciale.

 

 

 

I soggetti che hanno conseguito, nell’annualità di imposta interessata dal ravvedimento speciale, sia reddito di impresa sia reddito di lavoro autonomo, possono adottare tale istituto solo se esercitano l’opzione per entrambe le categorie reddituali.

 

OPZIONI

E VERSAMENTO

 

Per l’adozione del ravvedimento speciale l’opzione è esercitata, per ogni annualità dal 2018 al 2022, mediante presentazione del “modello F24” relativo al versamento della prima o unica rata delle imposte sostitutive, con l’indicazione nel campo “Anno di riferimento” della relativa “annualità” indicando il numero complessivo delle rate, tramite i codici tributo appositamente istituiti.

 

TERMINI

 

L’opzione deve essere esercitata con la presentazione del modello F24 relativo al versamento in unica soluzione o della prima rata entro il 31.03.2025.

 

 

 

Il pagamento rateale è possibile in un massimo di 24 rate mensili di pari importo maggiorate di interessi calcolati al tasso legale con decorrenza dal 31.03.2025.

 

SOCIETà

DI PERSONE

 

  • Per le società di persone e associazioni (art. 5 Tuir, ovvero le società di capitale in regime di trasparenza fiscale artt. 115 e 116 Tuir) l’opzione è esercitata con la presentazione di tutti i modelli F24 di versamento, relativi alla prima o unica rata:
  • dell’imposta sostitutiva dell’Irap da parte della società o associazione;
  • delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e delle relative addizionali da parte dei soci o associati.

 

PAGAMENTO

RATEALE

 

  • In caso di pagamento rateale, l’opzione, per ciascuna annualità, si perfeziona con il pagamento di tutte le rate.
  • Il pagamento tardivo di una delle rate, diverse dalla prima, entro il termine di pagamento della rata successiva non comporta la decadenza dal beneficio della rateazione.

 

ACCERTAMENTI

PRECEDENTI

 

Il ravvedimento speciale non si perfeziona se il versamento, in unica soluzione o della prima rata delle imposte sostitutive, è successivo alla notifica di processi verbali di constatazione o schemi di atto di accertamento, di cui all’art. 6-bis L. 27.07.2000, n. 212, ovvero di atti di recupero di crediti inesistenti.

 

CASSETTO

FISCALE

 

Al fine di agevolare il soggetto che intende adottare il ravvedimento speciale l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione, per ogni annualità, elementi ed informazioni in suo possesso utili per la determinazione delle imposte sostitutive.

 

 

 

I soggetti e i relativi intermediari delegati possono accedere a tali elementi informativi, quando disponibili, consultando il “cassetto fiscale”.

 

Nota1

Si dovrebbe trattare dei soggetti che hanno applicato gli ISA per il periodo d’imposta 2023.

   

 

Versamento acconto Iva

 

Entro il 27.12 occorre annualmente procedere al calcolo dell’acconto Iva e al relativo versamento. I metodi che il contribuente può utilizzare per determinare l’acconto sono i seguenti: storico, previsionale e alternativo. Sono esclusi dall’adempimento i contribuenti che, nel 2023, hanno fruito del regime forfetario (L. 190/2014), i contribuenti che evidenziano un credito Iva oppure coloro che hanno effettuato esclusivamente operazioni esenti o non imponibili.

 

Esempio n. 1

 

Esempi di determinazione dell’acconto Iva con metodo storico

 

 

 

 

Contribuente mensile

  • Per la liquidazione del mese di dicembre 2023 ha versato:

 

 

 

 

  • acconto 2023 (27.12.2023)

=

300,00

(+)

  • saldo dicembre 2023 (16.01.2024)

=

900,00

(+)

Importo di riferimento

=

1.200,00

(=)

  • acconto dovuto per il 2024: € 1.200,00 x 88%

=

1.056,00

 

 

Contribuente trimestrale a credito (o trimestrali “speciali”)

  • In sede di dichiarazione Iva per l’anno 2023 il contribuente ha evidenziato:

 

 

 

 

  • acconto 2023 (27.12.2023)

=

3.300,00

(+)

  • saldo da dichiarazione Iva relativa al 2023 (per effetto del versamento
    acconto)

=

  600,00

(-)

Importo di riferimento (debito anno/4° trimestre 2023)

=

2.700,00

(=)

  • acconto dovuto per il 2024: € 2.700,00 x 88%

=

2.376,00

 

 

Contribuente trimestrale per opzione (art. 7 D.P.R. 542/1999)

  • In sede di dichiarazione Iva per l’anno 2023 il contribuente ha versato:

 

 

 

 

  • acconto 2023 (27.12.2023)

=

5.000,00

(+)

  • saldo da dichiarazione Iva relativa al 2023

=

9.090,00

(+)

di cui interessi 1%

=

90,00

(-)

Importo di riferimento

=

14.000,00

(=)

  • acconto dovuto per il 2024: € 14.000,00 x 88%

=

12.320,00

 

 

 

 

 

 

Esempio n. 3

 

Scritture contabili dell’acconto Iva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Versamento dell’acconto Iva

 

 

 

 

 

27.12.n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SP C II 5bis

SP D 4

Iva c/Erario

a

Banca c/c ordinario

 

1.056,00

 

 

Pagato acconto Iva.

 

 

 

 

 

 

 

                 

   

 

Trattamento fiscale omaggi natalizi

 

In occasione delle festività natalizie si ripropone il trattamento fiscale relativo agli omaggi. In particolare, per i beni non costituenti oggetto dell’attività propria non è possibile detrarre l’Iva sugli acquisti, salvo che il loro costo unitario non sia superiore a € 50,00, poiché qualificati spese di rappresentanza. L’art. 19-bis 1, lett. f) D.P.R. 633/1972 prevede l’indetraibilità dell’Iva assolta sugli acquisti di alimenti e bevande, salvo che i medesimi siano effettuati nell’ambito dell’attività propria dell’impresa, ovvero di somministrazioni in mense scolastiche, aziendali o interaziendali o mediante distributori automatici collocati in locali dell’impresa. Tale disposizione limitativa non si applica per gli acquisti di alimenti e bevande, di valore unitario non superiore a € 50,00, destinati a essere ceduti a titolo gratuito, per i quali è da applicare, invece, la disposizione di cui alla lett. h) del medesimo articolo in materia di spese di rappresentanza, che prevede la detraibilità dell’imposta.

 

Beni non rientranti nell’attività propria

Cedenti

Destinatario dell’omaggio

Iva

 

Deducibilità del costo

Acquisto

Cessione

Irpef/Ires

Irap

Imprese

Clienti e/o

fornitori

Costo unitario

non superiore

a € 50,00

Iva detraibile

(anche alimenti

e bevande)

Operazione

esclusa

da Iva

Intero importo

nel limite di € 50,00

Spese per omaggi

Interamente deducibili

  • Deducibilità per soggetti con metodo di bilancio
  • Indeducibilità per soggetti con metodo fiscale

Costo unitario

superiore

a € 50,00

Iva

indetraibile

Deducibile nel periodo di

sostenimento se

rispondente ai criteri

di inerenza

(costo superiore a
€ 50,00)

Spese di

rappresentanza

Dipendenti

---

Iva

indetraibile

Intero importo

nell’esercizio

Spesa per

prestazioni di lavoro

Indeducibilità2-4

Lavoratori

autonomi

Clienti e/o

Fornitori

Costo unitario

non superiore

a € 50,00

Iva detraibile

(anche alimenti

e bevande)

Operazione

esclusa

da Iva3

1% dei compensi

percepiti nel

periodo d’imposta

Spese di

rappresentanza

1% dei compensi

percepiti nel

periodo d’imposta1

Costo unitario

superiore

a € 50,00

Iva

indetraibile

Operazione

esclusa

da Iva

Dipendenti

---

Intero importo nell’esercizio

Spese per

prestazioni di lavoro

Indeducibilità4

 

Note

  1. I costi e gli altri componenti si assumono così come rilevanti ai fini della dichiarazione dei redditi, esclusi i costi per il personale e gli interessi passivi.
  2. Indipendentemente dalla contabilizzazione in voci diverse dalla B.9 del conto economico.
  3. L’art. 2, c. 1, n. 4, 1ª parte D.P.R. 633/1972, relativa alle cessioni “senza corrispettivo” (omaggi), non si applica agli esercenti arti e professioni, in quanto fa riferimento ai beni oggetto “dell’attività propria dell’impresa”; conseguentemente non può che riferirsi esclusivamente ai soggetti di cui all’art. 4 D.P.R. 633/1972, ovvero soggetti che esercitano attività d’impresa e non anche con riferimento agli artisti e professionisti soggetti passivi Iva. La circolare 30.04.1980, n. 20, prot. n. 270516, ha chiarito che “le cessioni gratuite di beni poste in essere da artisti e professionisti sono invece da considerare fuori del campo di applicazione del tributo, non esistendo disposizioni – analogamente a quanto previsto per le cessioni gratuite effettuate nell’esercizio di impresa – che ne prevedono l’imponibilità”.
  4. I costi del personale non concorrono alla formazione della base imponibile Irap. Tuttavia, tali costi potrebbero risultare di fatto deducibili per effetto dell’applicazione della deduzione per il costo residuo del personale ex art. 11, c. 4-octies D. Lgs. 446/1997.

 

Beni rientranti nell’attività propria

Destinatario

dell’omaggio

Iva

Deducibilità del costo

Acquisto

Cessione

Irpef/Ires

Irap

Clienti/

Fornitori

Iva

detraibile1

Operazione

imponibile Iva

Obbligo di fattura,

autofattura o registro

degli omaggi

Intero importo nell’esercizio

Spese per omaggi

interamente deducibili2

  • Deducibilità per soggetti con metodo di bilancio
  • Indeducibilità per soggetti con metodo fiscale

Dipendenti

Intero importo nell’esercizio

Spese per prestazioni

di lavoro

Indeducibilità3

 

Note

  1. Detraibile se la spesa non è classificata spesa di rappresentanza. Diversamente, la detrazione è ammessa solo per i beni di costo unitario inferiore a € 50,00. Rimane la facoltà di non detrarre l’Iva sull’acquisto per non dover assoggettare a Iva la cessione gratuita.
  2. Non costituiscono spese di rappresentanza le cessioni di beni la cui produzione o il cui commercio rientra nell’attività propria dell’impresa. Tuttavia, parte della dottrina ritiene prudenzialmente possibile che le spese siano qualificate spese di rappresentanza; in tal caso, per i beni di costo unitario superiore a € 50,00, è applicabile il limite di deducibilità previsto per le spese di rappresentanza dal D.M. 19.11.2008 (aumentati dal 1.01.2016); rimangono deducibili per intero nell’esercizio se di valore unitario inferiore a € 50,00.
  3. I costi del personale non concorrono alla formazione della base imponibile Irap. Tuttavia, tali costi potrebbero risultare di fatto deducibili per effetto dell’applicazione della deduzione per il costo residuo del personale ex art. 11, c. 4-octies D. Lgs. 446/1997.

 

 

Saldo Imu 2024

 

Entro il 16.12.2024 deve essere versata la 2ª rata dell’Imu dovuta per l’anno 2023. Si riepilogano gli elementi essenziali per il calcolo.

 

Determinazione

dell’Imu

=

Base imponibile x aliquota

(tenendo conto dell’eventuale detrazione)

x

Mesi di possesso

(per almeno 15 giorni)

x

Percentuale

di possesso

 

VERSAMENTO

 

Modalità

 

Persone

fisiche

 

  • Mediante Modello F242 [cartaceo1 o telematico]

ovvero

  • Tramite apposito bollettino postale (cartaceo o telematico con Poste Spa) con numero di c/c 1008857615.

 

 

 

 

 

 

 

Soggetti titolari

di partita Iva

 

Esclusivamente mediante modello F24 con modalità telematiche.

 

 

 

 

 

 

 

Compensazione

 

È possibile liquidare l’imposta comunale sugli immobili in sede di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e compensare quanto dovuto con i crediti a disposizione.

 

 

 

 

 

Importo

 

  • Gli enti locali stabiliscono, per ciascun tributo di propria competenza, gli importi fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati i rimborsi.
  • In caso di inottemperanza, l’importo minimo è pari a € 12,00, con riferimento all’imposta complessivamente dovuta.

 

 

 

 

 

 

 

Il versamento deve essere effettuato con arrotondamento all’unità di euro.

 

 

 

 

 

 

 

EFFICACIA

DELIBERE IMU

 

Le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell’imposta municipale propria, acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito.

 

  • La pubblicazione nel sito deve avvenire entro il 28.10. In caso di mancata pubblicazione entro detto termine, si applicano gli atti adottati per l’anno precedente.
  • Decorre dal 2025 l’obbligo per i Comuni di utilizzo del prospetto ministeriale per la pubblicazione delle aliquote.

 

Tavola riepilogativa

 

Sintesi dell’adempimento

 

Adempimento

Scadenza

Caratteristiche3

Modalità

di versamento

Profili

sanzionatori

Versamento

1ª rata

Imu 2024

16.06.2024

La 1ª rata deve essere pagata applicando le aliquote e le detrazioni stabilite dai singoli Comuni nei 12 mesi dell’anno precedente.

  • Qualora il Comune abbia già deliberato le aliquote Imu per il 2024 il contribuente potrà (non vi è obbligo è una facoltà) far riferimento alle delibere relative al 2024 anche per il pagamento della 1ª rata 2024.
  • È possibile effettuare il versamento per tutto l’anno (1ª e 2ª rata 2024) in un’unica soluzione entro il 16.06.2024, tenendo presente comunque che il Comune potrà intervenire sulle proprie delibere 2024 fino al 14.10.2024 in modo che il Ministero dell’Economia possa provvedere alla loro pubblicazione nel proprio sito internet di cui al D. Lgs. n. 360/1998, entro il termine del 28.10.2024.

Il versamento è effettuato utilizzando esclusivamente il modello F24 ovvero il bollettino di conto corrente postale, nonché attraverso la piattaforma di cui all’art. 5 del Codice dell’amministrazione digitale, di cui al D. Lgs. 7.03.2005, n. 82 (piattaforma PagoPA), e con le altre modalità previste dallo stesso Codice.

In caso di omesso o errato versamento dell’Imu si applica la sanzione pari al 25% per le violazioni commesse dal 1.09.2024 (in precedenza 30%) dell’imposta, con possibilità, da parte del contribuente, di usufruire dell’istituto del ravvedimento operoso.

Versamento

2ª rata

Imu 2024

16.12.2024

La 2ª rata 2024 (a saldo della 1ª) deve essere pagata prendendo a riferimento le aliquote nonché detrazioni approvate dai singoli Comuni per l’anno 2024, a condizione che le delibere di approvazione delle aliquote e detrazioni dei Comuni siano inviate al MEF, per il tramite dell’apposito “portale del federalismo fiscale” entro il 28.10.2024.

 

Note

  1. La presentazione del modello cartaceo è possibile solo in assenza di compensazioni.
  2. Anche mediante modello F24 Semplificato per i contribuenti non titolari di partita Iva.
  3. In merito agli enti non commerciali, il versamento deve essere effettuato in 3 rate:
  • di cui le prime 2, di importo pari ciascuna al 50% dell’imposta complessivamente corrisposta per l’anno precedente, devono essere versate nei termini del 16.06 e del 16.12 dell’anno di riferimento;
  • l’ultima, a conguaglio dell’imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16.06 dell’anno successivo a quello cui si riferisce il versamento,

con eventuale compensazione dei crediti, allo stesso Comune nei confronti del quale è scaturito il credito.

 

 

Check list successiva alla trasmissione delle dichiarazioni

 

Si presenta una scheda di raccolta dei dati relativi all’invio delle dichiarazioni fiscali.

 

 

 

 

Nominativo

Verdi Bruno S.n.c. di Verdi Bruno & C.

Periodo d’imposta

2023

Redditi

  • PF
  1. SP
  • SC
  • ENC

 

Invio telematico

  •  Visto di conformità per compensazione crediti fiscali

 

 

 

  1.  Ordinario
  •  Correttivo
  1. Versamento
  • Ravvedimento versamento

Data:

29.10.2024

  • No

 

 

  •  Integrativo
    anno

 precedente

  •  Integrativo
  • Versamento
  • Ravvedimento versamento

Data:

.....................

  • No

Motivazione:

.....................

Irap

  • PF
  1. SP
  • SC
  • ENC

 

Invio telematico

  •  Visto di conformità per compensazione crediti fiscali

 

 

 

  1.  Ordinario
  •  Correttivo
  1. Versamento
  • Ravvedimento versamento

Data:

29.10.2024

  • No

 

 

  •  Integrativo
    anno

 precedente

  •  Integrativo
  • Versamento
  • Ravvedimento versamento

Data:

.....................

  • No

Motivazione:

.....................

Iva

  1. Autonoma

 

Invio telematico

  •  Visto di conformità per compensazione crediti fiscali

 

 

 

  1.  Ordinario
  •  Correttivo
  1. Versamento
  • Ravvedimento versamento

Data:

23.02.2024

  • No

 

 

  •  Integrativo
    anno

 precedente

  •  Integrativo
  • Versamento
  • Ravvedimento versamento

Data:

.....................

  • No

Motivazione:

.....................

770

  1. Semplificato
  • Ordinario

 

Invio telematico

  •  Visto di conformità per compensazione crediti fiscali

 

  1. Ordinario
  • Correttivo

Data:

21.10.2024

  • No

 

 

  • Integrativo anno precedente
  • Integrativo

Data:

.....................

  • No

Motivazione:

.....................

Imu

 

Presentazione

  1. Ordinario
  • Versamento Imu
  • Ravvedimento

versamento

Data:

24.06.2024

  • No

 

 

  • Integrativo anno

precedente

  • Ravvedimento

versamento Imu

Data:

.....................

  • No

Motivazione:

.....................

               

 

 

 

 

Check list aggiornamento registro beni ammortizzabili

 

Si propone una tavola riassuntiva delle procedure per la compilazione del registro beni ammortizzabili.

La società, gli enti e gli imprenditori commerciali dovevano compilare il registro dei beni ammortizzabili entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi, quest’anno il 31.10.2024.

Il registro deve essere tenuto ai sensi dell’art. 2219 c.c. “secondo le norme di un’ordinata contabilità, senza spazi in bianco, senza interlinee e senza trasporti in margine. Non vi si possono fare abrasioni e, se è necessaria qualche cancellazione, questa deve eseguirsi in modo che le parole cancellate siano leggibili”.

Si ricorda che il decreto Crescita ha modificato il c. 4-quater dell’art. 7 D.L. 10.06.1994, n. 357, estendendone l’applicazione, finora limitata ai soli registri Iva acquisti e vendite, alla tenuta di qualsiasi registro contabile. Ora, la disposizione normativa stabilisce che la tenuta di qualsiasi registro contabile (quindi, non solo i registri Iva) con sistemi elettronici su qualsiasi supporto è, in ogni caso, considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge, se in sede di accesso, ispezione o verifica gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e sono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti e in loro presenza.

 

 

 

 

 

Nominativo

Bianchi Luigi

Anno di aggiornamento

2023

 

  1. Archiviazione degli originali delle fatture relative ai beni ammortizzabili.

 

Elenco acquisti beni ammortizzabili

Categoria

Fornitore

Importo

Protocollo Registro

IVA

Fattura

N.

Data

Impianti

Rosa S.p.a.

€ 30.000,00

201/2023

140

7.05.2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elenco cessioni beni ammortizzabili

Pag.

Registro

Riferimenti

vendita

Costo storico

F.do

ammortam.

Prezzo

cessione

Plusvalenza/

Minusvalenza

21

Bianchi S.r.l.

€ 9.000,00

€ 7.500,00

€ 3.000,00

€ 1.500,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Aggiornamento delle pagine intestate ai beni con le quote di ammortamento relative all’esercizio.
  1. Rilevazione dismissione beni.
  1. Rilevazione acquisti beni.
  1. Rilevazione delle eventuali quote eccedenti il 5% delle spese di manutenzione.

 

Rateizzazione delle spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione eccedenti il 5% del costo complessivo dei cespiti ammortizzabili (art. 102, c. 6 D.P.R. 917/1986)

 

 

+

Valore dei beni al 1.01.2023

 

130.000,00

 

 

 

 

 

-

Valore dei beni con contratto di manutenzione periodico

 

3.000,00

 

 

 

 

 

-

Valore indeducibile delle autovetture

 

12.500,00

 

 

 

 

 

-

Valore indeducibile dei telefoni (fissi/cellulari)

 

700,00

 

 

 

 

 

=

Valore dei beni materiali (esclusi i terreni)

al 31.12.2023

 

113.800,00

x

5%

=

5.690,00

 

 

 

Spese sostenute nell’esercizio

7.100,00

 

 

 

Eccedenza da dedurre in quote costanti nei 5 periodi di imposta successivi

1.410,00

 

 

 

 

 

 

  • Rilevazione distinta della quota di superammortamento.
  • Rilevazione distinta della quota di ammortamento finanziario per beni gratuitamente devolvibili.
  1. Cancellazione delle spese capitalizzate interamente ammortizzate (esempio: costi di impianto e ampliamento, costi pluriennali).

 

 

 

 

 

 

Stampa registri contabili

 

Per effetto delle modifiche apportate all’art. 7, c. 4-quater D.L. 357/1994 dal D.L. 73/2022, oltre alla tenuta dei registri contabili, anche la conservazione con sistemi elettronici è da considerarsi regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei o di conservazione sostitutiva digitale se, in sede di accesso, ispezione e verifica, gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi e sono stampati a seguito di richiesta degli organi precedenti.

 

LIBRI

E REGISTRI

CONTABILI

 

Registri Iva

 

  • Fatture emesse.
  • Fatture di acquisto.
  • Corrispettivi.

 

 

 

 

 

Beni

ammortizzabili

 

Registro beni ammortizzabili.

 

 

 

 

 

Magazzino

 

Contabilità di magazzino.

 

 

 

 

 

Libri previsti

dal Codice

Civile

 

  • Libro giornale (e conti di mastro).
  • Libro inventari.

 

TENUTA

E

CONSERVAZIONE

 

Devono essere conservati per un minimo di 10 anni dalla data dell’ultima registrazione (art. 2220 c.c.) e, in ogni caso, fino alla definizione dell’eventuale accertamento relativo al corrispondente periodo d’imposta.

 

 

 

 

 

Cartacea

 

La conservazione cartacea richiede il solo rispetto delle regole inerenti la corretta tenuta della contabilità su supporti cartacei.

 

 

 

 

 

Elettronica

 

L’art. 2215-bis c.c. prevede che i libri, i repertori, le scritture e la documentazione, la cui tenuta è obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento o che sono richiesti dalla natura o dalle dimensioni dell’impresa, possono essere formati e tenuti anche con strumenti informatici.

 

 

 

 

 

La tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi meccanografici è considerata regolare, in difetto di trascrizione su supporti cartacei, nei termini di legge, dei dati relativi all’esercizio per il quale i termini di presentazione delle relative dichiarazioni annuali non siano scaduti da oltre 3 mesi, se anche in sede di controlli e ispezioni gli stessi risultino aggiornati sugli appositi supporti magnetici e siano stampati contestualmente alla richiesta avanzata dagli organi competenti e in loro presenza.

 

 

 

 

 

In deroga a quanto previsto dal c. 4-ter, la tenuta e la conservazione di qualsiasi registro contabile con sistemi elettronici su qualsiasi supporto sono, in ogni caso, considerate regolari in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge o di conservazione sostitutiva digitale, se in sede di accesso, ispezione o verifica gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e sono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti e in loro presenza.

 

IMPOSTA

DI BOLLO

 

Registri

cartacei

 

  • Per i registri e libri tenuti su supporto cartaceo, l’imposta è dovuta ogni 100 pagine o frazione di pagine nella misura di € 16,00 per le società che versano la tassa di concessione governativa in misura forfettaria; ovvero € 32,00 per tutti gli altri soggetti.
  • L’imposta di bollo può, tuttavia, essere assolta “alternativamente” mediante contrassegno telematico ovvero modello F23 (codice tributo 458T).

 

 

 

 

 

Registri

informatici

 

  • Per la contabilità tenuta con strumenti informatici, l’imposta è dovuta ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse.
  • Nel caso di tenuta e conservazione digitale della contabilità, l’art. 6 D.M. 17.06.2014 prevede che l’imposta sia assolta in un’unica soluzione e in via esclusivamente telematica, mediante modello F24 online (codice tributo 2501).

 

 

Bonus Natale 2024

 

A seguito dei cambiamenti introdotti con il D.L. 167/2024, l’Agenzia delle Entrate ha illustrato, con la circolare n. 22/E/2024, il rinnovato perimetro del “Bonus Natale”, l’indennità riservata ai lavoratori dipendenti con reddito fino a € 28.000,00 prevista per il 2024. In particolare, ferme restando le altre condizioni (limite di reddito e capienza fiscale), i datori di lavoro potranno riconoscere il bonus ai lavoratori con almeno un figlio a carico a prescindere dal fatto che siano coniugati, separati, divorziati, monogenitori o conviventi. La norma prevede, tuttavia, che il bonus non spetta al lavoratore dipendente coniugato o convivente il cui coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, o convivente sia beneficiario della stessa indennità.

 

 

REQUISITI

 

  • Prima delle novità introdotte dal D.L. 167/2024, una delle condizioni per accedere al beneficio era avere sia il coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, sia almeno un figlio fiscalmente a carico o, in alternativa, far parte di un nucleo familiare cosiddetto monogenitoriale (es: figlio riconosciuto o adottato da un solo genitore).
  • Ora, invece, il “requisito familiare” si considera soddisfatto con la semplice presenza di un figlio a carico. La circolare - richiamando l’art. 12, c. 2 Tuir - ricorda che sono considerati fiscalmente a carico i figli di età non superiore a 24 anni con reddito complessivo fino a
    € 4.000,00 al lordo degli oneri deducibili (i figli con più di 24 anni, invece, si considerano fiscalmente a carico se hanno un reddito non superiore a € 2.840,51).

 

 

 

Altri

requisiti

 

  • Restano fermi, dunque, gli altri 2 requisiti:
  • avere nel 2024 un reddito complessivo non superiore a € 28.000,00;
  • avere un’imposta lorda di importo superiore a quello della detrazione per lavoro dipendente.

 

 

CUMULO

DEL BONUS

 

Se entrambi i coniugi, non legalmente ed effettivamente separati, o entrambi i conviventi sono lavoratori dipendenti, nel rispetto degli altri requisiti, solo uno di essi avrà diritto al contributo.

 

 

COME

RICHIEDERE

IL BENEFICIO

 

Comunicazione

del lavoratore

 

  • Per ottenere il bonus il dipendente è tenuto a comunicare - tramite autocertificazione - di possedere i requisiti di reddito e familiari previsti dalla norma e a dichiarare che il coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, o il convivente, non sia beneficiario della stessa indennità.
  • I dipendenti che hanno già fatto richiesta al sostituto d’imposta non devono presentare una nuova autocertificazione, tranne nel caso in cui, nel rispetto delle nuove regole, sia necessario comunicare il codice fiscale del convivente, e dichiarare che quest’ultimo non sia beneficiario del bonus.

 

 

 

 

 

Riconoscimento

del bonus

 

  • Il sostituto d’imposta riconoscerà il contributo insieme alla prossima 13ª mensilità, generalmente in arrivo con la busta paga di dicembre.
  • In ogni caso, il lavoratore che, pur avendo diritto al bonus, non dovesse riceverlo, potrà “recuperarlo” con la dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2024, da presentare nel 2025.

 

 

 

Contributi versati alla previdenza complementare e non dedotti

 

I contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente, volontari o dovuti in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali, alle forme di previdenza complementare (escluso il Tfr), sono deducibili, ai sensi dell’art. 10 Tuir, dal reddito complessivo per un importo non superiore a € 5.164,57. Per la parte dei contributi versati che non hanno fruito della deduzione, compresi quelli eccedenti il suddetto ammontare, il contribuente comunica alla forma pensionistica complementare, entro il 31.12 dell’anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento, ovvero se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione, l’importo non dedotto o che non sarà dedotto nella dichiarazione dei redditi. La comunicazione deve essere resa dalla persona per la quale è aperta la posizione previdenziale e, pertanto, anche dal familiare a carico. In tal caso, nella comunicazione deve indicarsi che l’ammontare complessivo delle somme non dedotte dall’iscritto non sono state dedotte neanche dal soggetto di cui è a carico. Nel caso in cui il soggetto interessato non abbia comunicato al fondo pensione l’ammontare dei contributi non dedotti, sarà soggetta a tassazione anche la parte riconducibile agli importi non dedotti.

 

 

Credito d’imposta per beni strumentali 4.0

 

Nel 2025 la misura del credito d’imposta per investimenti in beni immateriali 4.0, di cui alla L. 178/2020, si riduce dal 15% al 10%, sempre nel limite massimo annuale di costi ammissibili pari a € 1 milione. L’aliquota del 15% è riconosciuta non solo per gli investimenti effettuati nel 2024, ma anche per quelli effettuati entro il 30.06.2025, a condizione che entro il 31.12.2024 risulti la prenotazione del credito d’imposta. In altri termini, entro il 31.12.2024 l’ordine deve essere accettato dal venditore e deve avvenire il pagamento di acconti nella misura minima del 20% del costo di acquisto. In ogni caso, il bene dovrà essere consegnato entro il 30.06.2025. Pertanto, entro il 31.12.2024 è opportuno effettuare le necessarie valutazioni di convenienza, al fine di fruire dell’aliquota più elevata pari al 15%.

Per quanto riguarda il credito d’imposta per investimenti in beni materiali 4.0, le aliquote non subiranno variazioni fino al 31.12.2025 (ovvero 30.06.2026 in presenza di prenotazione). Il limite di € 20 milioni di investimento è riferito alla singola annualità; pertanto, è opportuno valutare il momento di effettuazione dell’investimento (2024 o 2025) in funzione del plafond a disposizione. Dal 2026 (salve le prenotazioni effettuate entro il 31.12.2025 che prolungano i termini al 30.06.2026) non sussiste più alcuna agevolazione. In relazione all’acquisto di beni generici l’agevolazione non sussiste più dal 1.01.2023.

 

Credito d’imposta acquisto beni strumentali “Industria 4.0” per beni materiali e immateriali 4.0

(di cui agli allegati A e B L. 232/2016)

 

Costo di acquisto

Credito d’imposta “Industria 4.0”

Soggetti

 

Imprese

Oggetto

 

Beni materiali 4.0

Beni immateriali 4.0

Periodo

di acquisizione

 

1.01.2023 - 31.12.2025

1.01.2023 - 31.12.2025

(30.06.2026

se al 31.12.2025

è pagato almeno il 20% di acconto)

1.01.2023 -

31.12.2023

(30.06.2024

se al 31.12.2023

è pagato almeno il 20% di acconto)

1.01.2024 -

31.12.2024

(30.06.2025 se al 31.12.2024 è pagato almeno il 20% di acconto)

1.01.2025 -

31.12.2025

(30.06.2026 se al 31.12.2025 è pagato almeno il 20% di acconto)

Agevolazione

Beni

materiali

Fino a € 2.500.000

20%

 

 

 

Oltre € 2.500.000

e fino a

€ 10.000.000

10%

 

 

 

Oltre € 10.000.000

e fino a

€ 20.000.000

5%

 

 

 

Oltre € 20.000.000

e fino a

€ 50.000.000

5%1

 

 

 

Beni

immateriali

Fino a € 1.000.000

 

20%

15%

10%

Oltre € 1.000.000

 

-

-

-

Comunicazione

  • Per gli investimenti effettuati dal 30.03.2024 devono essere trasmesse:
  • una comunicazione preventiva, da inviare prima dell’effettuazione dell’investimento, contenente l’importo complessivo degli investimenti previsti, la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione;
  • una comunicazione di completamento, contenente i medesimi dati aggiornati in via consuntiva.

 

SCADENZARIO

Principali adempimenti mese di dicembre 2024

 

Scadenza

 

Tributo/

Contributo

 

Descrizione

 

Domenica

1 dicembre

 

Accertamento

 

Sospensione comunicazioni - L’art. 10 D.Lgs. 1/2024 ha previsto la sospensione, dal 1.08 al 31.08 e dal 1.12 al 31.12, dell'invio di alcune tipologie di atti elaborati o emessi dall'Agenzia delle Entrate (comunicazioni concernenti: gli esiti dei controlli automatizzati delle dichiarazioni, gli esiti dei controlli formali delle dichiarazioni, gli esiti della liquidazione delle imposte dovute sui redditi assoggettati a tassazione separata, lettere di invito per l’adempimento spontaneo (cosiddette “lettere di compliance”).

 

Lunedì

2 dicembre

 

Zes unica

 

Dichiarazione integrativa - Termine di invio della dichiarazione integrativa attestante l’avvenuta regolarizzazione degli investimenti previsti, indicati nella comunicazione originaria già presentata.

 

Giovedì

12 dicembre

 

Concordato

preventivo

biennale

 

Riapertura termine - I soggetti che hanno validamente presentato la dichiarazione dei redditi entro il termine del 31.10.2024 e non hanno aderito al concordato preventivo biennale, possono aderire al predetto concordato preventivo biennale entro il 12.12.2024 mediante la presentazione della dichiarazione integrativa. L’esercizio della facoltà non è consentito nei casi in cui nella predetta dichiarazione integrativa sono indicati un minore imponibile o, comunque, un minore debito d’imposta ovvero un maggiore credito rispetto a quelli riportati nella dichiarazione presentata entro la data del 31.10.2024 (art. 1 D.L. 167/2024).

 

ZLS

 

Domanda - Dal 12.12.2024 al 30.01.2025 è possibile inviare all’Agenzia delle Entrate le domande per l’accesso al credito d’imposta per le imprese che hanno effettuato investimenti in beni strumentali nelle zone logistiche semplificate.

 

Domenica

15 dicembre

 

Iva

 

Registrazione - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo.

 

 

Fattura cumulativa - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un’unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all’effettuazione delle operazioni.

 

 

Operazioni con l’estero - Per le operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute, dal 1.07.2022, verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, gli operatori Iva residenti trasmettono i dati all’Agenzia delle Entrate utilizzando il formato Xml previsto per la fattura elettronica e inviando i file al Sistema di interscambio secondo le regole di compilazione previste dalle specifiche tecniche allegate al provvedimento 30.04.2018. Ne consegue che la trasmissione delle fatture attive verso i soggetti non stabiliti in Italia dovrà avvenire entro i termini legislativamente fissati per l’emissione delle fatture (in generale, 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione o il diverso termine stabilito da specifiche disposizioni come le fatture differite ecc.) mentre quella riferita alle fatture passive ricevute da cedente o prestatore estero dovrà essere effettuata entro il 15° giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione stessa.

 

Associazioni

sportive

dilettantistiche

 

Registrazioni - Le associazioni sportive dilettantistiche, che fruiscono dell’opzione di cui all’art. 1 L. 398/1991, devono effettuare l’annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell’esercizio dell’attività commerciale, con riferimento al mese precedente.

 

Lunedì

16 dicembre

 

Imposte

dirette

 

Versamento ritenute - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni, su altri redditi di capitale e in relazione ad appalti e subappalti. Entro tale termine deve essere effettuato anche il versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d’imposta se di importo pari o superiore a € 500,00 (art. 1, c. 36 L. 232/2016), nonché il versamento delle ritenute operate in relazione alle locazioni brevi (artt. 4, cc. 1/5-bis e 6 D.L. 50/2017). Se l’importo dovuto con riferimento alle ritenute sui redditi di lavoro autonomo (artt. 25 e 25-bis D.P.R. 600/1973) non supera il limite di € 100, il versamento è effettuato insieme a quello relativo al mese successivo e comunque entro il 16.12 dello stesso anno.

 

 

Redditi 2024 - I contribuenti che hanno scelto di rateizzare le imposte e i contributi dovuti devono versare, entro oggi, la relativa rata, con gli interessi.

Il D. Lgs. 1/2024 ha previsto che il pagamento rateale delle imposte deve essere completato entro il 16.12 (non più entro il mese di novembre).

 

 

Ritenute condominio - Termine di versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d’imposta sui corrispettivi dovuti all’appaltatore, qualora l’ammontare delle ritenute operate mensilmente sia inferiore a € 500 (art. 1, c. 36 L. 232/2016 - D. Lgs. 1/2024).

 

Scadenza

 

Tributo/

Contributo

 

Descrizione

 

Lunedì

16 dicembre

(segue)

 

Iva

 

Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l’eventuale imposta a debito.

 

 

Contabilità presso terzi - Termine ultimo di cui si possono avvalere i contribuenti mensili, che affidano a terzi la tenuta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d’imposta relativi al mese di novembre 2024, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di ottobre 2024.

 

 

Contribuenti in regime forfetario - I contribuenti che applicano il regime forfetario hanno l’obbligo di integrare le fatture per le operazioni di cui risultano debitori di imposta con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta, da versare entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni, senza diritto alla detrazione dell’imposta relativa. In particolare, devono versare l’Iva per le prestazioni di servizi ricevute da non residenti, per gli acquisti intracomunitari e per le altre operazioni passive per le quali risultano debitori d’imposta come, ad esempio, gli acquisti in reverse charge.

 

 

Versamento - Il D.Lgs. 1/2024 ha incrementato a € 100 (da 50.000 lire) il limite d’importo al di sotto del quale il soggetto passivo Iva, in caso di liquidazione mensile o trimestrale del tributo, può rimandare il versamento al periodo successivo. Tale versamento deve essere effettuato comunque entro il 16.12 dello stesso anno. Pertanto, i versamenti relativi ai mesi da gennaio a novembre (in caso di liquidazione mensile), ovvero ai primi 3 trimestri solari (in caso di liquidazione trimestrale), qualora di importo non superiore a € 100, sono comunque effettuati entro il 16.12 dello stesso anno. Ai fini del coordinamento normativo, analoghe modifiche sono state introdotte per i contribuenti minori, in relazione alle liquidazioni e ai versamenti in materia di Iva di cui all’art. 7, c. 1, lett. a) D.P.R. 542/1999. In particolare, i contribuenti che possono optare per l’effettuazione delle liquidazioni periodiche e dei relativi versamenti dell’imposta entro il 16 del 2° mese successivo a ciascuno dei primi 3 trimestri solari, qualora l’imposta non superi il limite di € 100 (precedente limite: 50.000 lire), effettuano il versamento insieme a quello dovuto per il trimestre successivo e comunque entro il 16.12 dello stesso anno. Le disposizioni si applicano a decorrere dalle somme dovute con riferimento alle liquidazioni periodiche relative all’anno d’imposta 2024.

 

Imposta sugli

intrattenimenti

 

Versamento - Versamento dell’imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente.

 

Imposta sulle

transazioni

finanziarie

 

Versamento - Termine di versamento dell’imposta sulle transazioni finanziarie dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari poste in essere nel mese precedente (Tobin Tax).

 

Imu

 

Saldo - Termine ultimo per provvedere al versamento del saldo Imu dovuto per il 2024. Per gli enti non commerciali scade il termine per il versamento della 2ª rata dell’imposta dovuta per l’anno in corso, pari al 50% dell’imposta complessivamente corrisposta per l’anno precedente.

 

Inps

 

Contributi previdenziali e assistenziali - Versamento dei contributi relativi al mese precedente, compresa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante il modello F24.

 

 

Contributi Gestione Separata - Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente.

 

 

Gestione ex-Enpals - Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono effettuare il versamento, mediante modello F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente.

 

 

Agricoltura - Le aziende che impiegano manodopera agricola devono versare i contributi previdenziali ed assistenziali per gli operai a tempo determinato e indeterminato, relativamente al 2° trimestre 2024.

 

Rivalutazione

del Tfr

 

Versamento - Termine di versamento dell’acconto (nella misura del 90%) dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione del Tfr.

 

Credito d’imposta

ricerca e sviluppo

 

Riversamento spontaneo - In caso di indebito utilizzo del credito d’imposta per ricerca e sviluppo l’importo per la regolarizzazione deve essere riversato entro il 16.12.2024 in un’unica soluzione o come prima rata. Va utilizzato il modello F24 Elide, indicando i codici tributo “8170” (unica soluzione) ovvero “8171” (prima rata). Non è ammessa la compensazione con eventuali importi a credito.

 

Ragionieri

commercialisti

 

Contributi - Termine di versamento della 7ª rata dei contributi 2024.

 

Revisori enti locali

 

Iscrizione nell’elenco - Il termine di presentazione delle domande di iscrizione, nonché delle domande dirette a mantenere l’iscrizione nell’elenco è fissato perentoriamente entro e non oltre le ore 12:00 del 16.12.2024 (D.M. Interno 30.10.2024).

 

Venerdì

20 dicembre

 

Iva

 

Acconto - Liquidazione straordinaria per versamento acconto Iva relativo all’anno 2024.

 

Ravvedimento

speciale

 

Versamento - Termine di versamento della 8ª rata degli importi dovuti per la regolarizzazione delle violazioni riguardanti le dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31.12.2021 e precedenti (art. 1, c. 174 e segg. L. 197/2022).

 

 

Versamento - Termine di versamento della 4ª rata degli importi dovuti per la regolarizzazione delle violazioni riguardanti le dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31.12.2022 (art. 3, c. 12-undecies D.L. 215/2023).

 

Definizione liti

pendenti

 

Versamento - Termine di pagamento della 7ª rata degli importi dovuti per la regolarizzazione delle violazioni riguardanti le dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31.12.2021 e precedenti (art. 1, c. 186 L. 197/2022).

 

Omesso pagamento

rate da istituti

deflattivi

 

Regolarizzazione - Termine di versamento della 8ª rata (art. 1, cc. 219-221-bis L. 197/2022).

 

Dottori

commercialisti

 

Versamento - Termine di versamento della rata unica o della 1ª rata delle eccedenze contributive 2024 e del contributo di maternità 2024.

 

Conai

 

Denuncia - Termine di presentazione al Conai della denuncia riferita al mese precedente.

 

Scadenza

 

Tributo/

Contributo

 

Descrizione

 

Mercoledì1

25 dicembre

 

Iva

 

Elenchi Intrastat - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente.

 

Venerdì

27 dicembre

 

Iva

 

Acconto - Termine di versamento dell’acconto Iva relativo all’anno 2024.

 

Lunedì

30 dicembre

 

Imposte dirette

 

Modello Redditi 2024 - Per le persone decedute dal 1.03.2024 al 30.06.2024 scade il termine di versamento delle imposte da parte degli eredi.

 

 

Modello Redditi 2024 - Termine di presentazione in posta della dichiarazione dei redditi da parte degli eredi delle persone decedute dal 1.03.2024 al 30.06.2024.

 

Imposta

di registro

 

Contratti di locazione - Termine ultimo per versare l’imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi e alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca.

 

Martedì

31 dicembre

 

Imposte dirette

 

Intermediari di commercio con collaboratori - Presentazione, o invio della comunicazione, ai relativi committenti, preponenti o mandanti della dichiarazione dell’utilizzo in via continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi, al fine di poter beneficiare della ritenuta ridotta. Il D. Lgs. 21.11.2014, n. 175 ha previsto che la predetta comunicazione debba essere spedita a mezzo PEC e non abbia scadenza, mantenendo la sua validità fino a revoca o perdita dei requisiti da parte dell’intermediario.

 

Iva

 

Fattura differita - Emissione e annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente.

 

 

Registrazione, fatturazione - Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni svolte nel mese.

 

 

Enti non commerciali - Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte.

 

 

Regime IOSS - Termine di presentazione della dichiarazione Iva e di versamento dell’Iva in relazione al mese precedente per i soggetti che hanno aderito al regime IOSS.

 

Trasparenza

fiscale

 

Opzione - Le società costituite dal 1.12.2024 al 31.12.2024, che intendono optare per il regime di trasparenza per il periodo 2024-2026, devono effettuare, entro il 31.12.2024, l’invio telematico all’Agenzia delle Entrate della comunicazione dell’opzione mediante l’apposito modello.

 

Irap

 

Opzione - Termine di esercizio dell’opzione, mediante apposita comunicazione, per la determinazione dal 2024 dell’Irap con il metodo “da bilancio” per i soggetti costituitisi dal 1.12.2024 al 31.12.2024.

 

Gruppo Iva

 

Opzione/Revoca - L’opzione o la revoca del gruppo Iva effettuata dal 1.10 al 31.12 ha effetto a decorrere dal 1.01 del 2° anno successivo.

 

Imposta di bollo

 

Bollo virtuale - Termine di versamento, mediante Modello F24, della rata bimestrale dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale per i soggetti autorizzati (art. 15 D.P.R. 642/1972 - Ris. Ag. Entrate 3.02.2015, n. 12/E).

 

Inventario

 

Magazzino - Redazione dell’inventario delle rimanenze di magazzino al 31.12.

 

Inps

 

Flusso UniEmens - Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente.

 

 

Contributi volontari - Termine di versamento dei contributi volontari relativi al 3° trimestre 2024, mediante gli appositi bollettini rilasciati dall’Inps.

 

Libro unico

del lavoro

 

Adempimento - Termine entro il quale effettuare le scritturazioni obbligatorie sul Libro unico del lavoro con riferimento al mese precedente.

 

Previdenza

integrativa

 

Comunicazione - Entro il 31.12.2024 gli iscritti alla previdenza integrativa devono inviare una comunicazione, al fondo pensione di appartenenza, per dichiarare l’eventuale quota di contributi versata nel 2023 e non dedotta in dichiarazione.

 

Autotrasportatori

 

Iscrizione Albo - Deve essere versata, entro oggi, la quota di iscrizione per il 2025 all’Albo Autotrasportatori.

 

Commercio estero

 

Codice meccanografico - Gli imprenditori che operano abitualmente con l’estero, in possesso del numero meccanografico rilasciato dalla C.C.I.A.A., devono provvedere, entro il 31.12.2024, alla convalida annuale.

CHIAMACI 

 

  • CHIAMACI AL 049 613584 o scrivi a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. per un appuntamento a Limena.

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