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Lo sapevi che lo Studio può fare per TE
Comunicazioni di irregolarità nel cassetto fiscale |
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L’art. 2-quater D.L. 113/2024 consente ai soggetti che hanno applicato gli ISA e che hanno aderito al concordato preventivo biennale di adottare il regime di ravvedimento speciale versando le imposte sostitutive sia delle imposte sui redditi e delle relative addizionali sia dell’Irap. Il termine per l’adesione al concordato preventivo, fissato al 31.10.2024, è stato prorogato al 12.12.2024 mediante la presentazione di una dichiarazione integrativa. Per l’adozione del ravvedimento, l’opzione è esercitata, per ogni annualità, mediante presentazione del modello F24 relativo al versamento della prima o unica rata delle imposte sostitutive con l’indicazione dell’annualità per la quale è esercitata l’opzione. L’esercizio dell’opzione può avvenire entro il 31.03.2025 e, nel caso di pagamento rateale, il versamento è possibile in un massimo di 24 rate mensili. |
Ambito di applicazione |
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I soggetti che hanno conseguito, nell’annualità di imposta interessata dal ravvedimento speciale, sia reddito di impresa sia reddito di lavoro autonomo, possono adottare tale istituto solo se esercitano l’opzione per entrambe le categorie reddituali. |
OPZIONI E VERSAMENTO |
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Per l’adozione del ravvedimento speciale l’opzione è esercitata, per ogni annualità dal 2018 al 2022, mediante presentazione del “modello F24” relativo al versamento della prima o unica rata delle imposte sostitutive, con l’indicazione nel campo “Anno di riferimento” della relativa “annualità” indicando il numero complessivo delle rate, tramite i codici tributo appositamente istituiti. |
TERMINI |
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L’opzione deve essere esercitata con la presentazione del modello F24 relativo al versamento in unica soluzione o della prima rata entro il 31.03.2025. |
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Il pagamento rateale è possibile in un massimo di 24 rate mensili di pari importo maggiorate di interessi calcolati al tasso legale con decorrenza dal 31.03.2025. |
SOCIETà DI PERSONE |
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PAGAMENTO RATEALE |
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ACCERTAMENTI PRECEDENTI |
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Il ravvedimento speciale non si perfeziona se il versamento, in unica soluzione o della prima rata delle imposte sostitutive, è successivo alla notifica di processi verbali di constatazione o schemi di atto di accertamento, di cui all’art. 6-bis L. 27.07.2000, n. 212, ovvero di atti di recupero di crediti inesistenti. |
CASSETTO FISCALE |
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Al fine di agevolare il soggetto che intende adottare il ravvedimento speciale l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione, per ogni annualità, elementi ed informazioni in suo possesso utili per la determinazione delle imposte sostitutive. |
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I soggetti e i relativi intermediari delegati possono accedere a tali elementi informativi, quando disponibili, consultando il “cassetto fiscale”. |
Nota1 |
Si dovrebbe trattare dei soggetti che hanno applicato gli ISA per il periodo d’imposta 2023. |
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Entro il 27.12 occorre annualmente procedere al calcolo dell’acconto Iva e al relativo versamento. I metodi che il contribuente può utilizzare per determinare l’acconto sono i seguenti: storico, previsionale e alternativo. Sono esclusi dall’adempimento i contribuenti che, nel 2023, hanno fruito del regime forfetario (L. 190/2014), i contribuenti che evidenziano un credito Iva oppure coloro che hanno effettuato esclusivamente operazioni esenti o non imponibili. |
Esempio n. 1 |
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Esempi di determinazione dell’acconto Iva con metodo storico |
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Esempio n. 3 |
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Scritture contabili dell’acconto Iva |
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27.12.n |
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SP C II 5bis |
SP D 4 |
Iva c/Erario |
a |
Banca c/c ordinario |
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1.056,00 |
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Pagato acconto Iva. |
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In occasione delle festività natalizie si ripropone il trattamento fiscale relativo agli omaggi. In particolare, per i beni non costituenti oggetto dell’attività propria non è possibile detrarre l’Iva sugli acquisti, salvo che il loro costo unitario non sia superiore a € 50,00, poiché qualificati spese di rappresentanza. L’art. 19-bis 1, lett. f) D.P.R. 633/1972 prevede l’indetraibilità dell’Iva assolta sugli acquisti di alimenti e bevande, salvo che i medesimi siano effettuati nell’ambito dell’attività propria dell’impresa, ovvero di somministrazioni in mense scolastiche, aziendali o interaziendali o mediante distributori automatici collocati in locali dell’impresa. Tale disposizione limitativa non si applica per gli acquisti di alimenti e bevande, di valore unitario non superiore a € 50,00, destinati a essere ceduti a titolo gratuito, per i quali è da applicare, invece, la disposizione di cui alla lett. h) del medesimo articolo in materia di spese di rappresentanza, che prevede la detraibilità dell’imposta. |
Beni non rientranti nell’attività propria |
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Cedenti |
Destinatario dell’omaggio |
Iva |
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Deducibilità del costo |
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Acquisto |
Cessione |
Irpef/Ires |
Irap |
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Imprese |
Clienti e/o fornitori |
Costo unitario non superiore a € 50,00 |
Iva detraibile (anche alimenti e bevande) |
Operazione esclusa da Iva |
Intero importo nel limite di € 50,00
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Costo unitario superiore a € 50,00 |
Iva indetraibile |
Deducibile nel periodo di sostenimento se rispondente ai criteri di inerenza (costo superiore a
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Dipendenti |
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Iva indetraibile |
Intero importo nell’esercizio
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Indeducibilità2-4 |
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Lavoratori autonomi |
Clienti e/o Fornitori |
Costo unitario non superiore a € 50,00 |
Iva detraibile (anche alimenti e bevande) |
Operazione esclusa da Iva3 |
1% dei compensi percepiti nel periodo d’imposta
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1% dei compensi percepiti nel periodo d’imposta1 |
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Costo unitario superiore a € 50,00 |
Iva indetraibile |
Operazione esclusa da Iva |
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Dipendenti |
--- |
Intero importo nell’esercizio
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Indeducibilità4 |
Note |
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Beni rientranti nell’attività propria |
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Destinatario dell’omaggio |
Iva |
Deducibilità del costo |
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Acquisto |
Cessione |
Irpef/Ires |
Irap |
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Clienti/ Fornitori |
Iva detraibile1 |
Operazione imponibile Iva
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Intero importo nell’esercizio
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Dipendenti |
Intero importo nell’esercizio
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Indeducibilità3 |
Note |
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Entro il 16.12.2024 deve essere versata la 2ª rata dell’Imu dovuta per l’anno 2023. Si riepilogano gli elementi essenziali per il calcolo. |
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VERSAMENTO |
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Modalità |
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Persone fisiche |
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ovvero
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Soggetti titolari di partita Iva |
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Esclusivamente mediante modello F24 con modalità telematiche. |
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Compensazione |
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È possibile liquidare l’imposta comunale sugli immobili in sede di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e compensare quanto dovuto con i crediti a disposizione. |
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Importo |
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Il versamento deve essere effettuato con arrotondamento all’unità di euro. |
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EFFICACIA DELIBERE IMU |
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Le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell’imposta municipale propria, acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito.
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Tavola riepilogativa |
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Sintesi dell’adempimento |
Adempimento |
Scadenza |
Caratteristiche3 |
Modalità di versamento |
Profili sanzionatori |
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Versamento 1ª rata Imu 2024 |
16.06.2024 |
La 1ª rata deve essere pagata applicando le aliquote e le detrazioni stabilite dai singoli Comuni nei 12 mesi dell’anno precedente.
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Il versamento è effettuato utilizzando esclusivamente il modello F24 ovvero il bollettino di conto corrente postale, nonché attraverso la piattaforma di cui all’art. 5 del Codice dell’amministrazione digitale, di cui al D. Lgs. 7.03.2005, n. 82 (piattaforma PagoPA), e con le altre modalità previste dallo stesso Codice. |
In caso di omesso o errato versamento dell’Imu si applica la sanzione pari al 25% per le violazioni commesse dal 1.09.2024 (in precedenza 30%) dell’imposta, con possibilità, da parte del contribuente, di usufruire dell’istituto del ravvedimento operoso. |
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Versamento 2ª rata Imu 2024 |
16.12.2024 |
La 2ª rata 2024 (a saldo della 1ª) deve essere pagata prendendo a riferimento le aliquote nonché detrazioni approvate dai singoli Comuni per l’anno 2024, a condizione che le delibere di approvazione delle aliquote e detrazioni dei Comuni siano inviate al MEF, per il tramite dell’apposito “portale del federalismo fiscale” entro il 28.10.2024. |
Note |
con eventuale compensazione dei crediti, allo stesso Comune nei confronti del quale è scaturito il credito. |
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Si presenta una scheda di raccolta dei dati relativi all’invio delle dichiarazioni fiscali. |
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Si propone una tavola riassuntiva delle procedure per la compilazione del registro beni ammortizzabili. La società, gli enti e gli imprenditori commerciali dovevano compilare il registro dei beni ammortizzabili entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi, quest’anno il 31.10.2024. Il registro deve essere tenuto ai sensi dell’art. 2219 c.c. “secondo le norme di un’ordinata contabilità, senza spazi in bianco, senza interlinee e senza trasporti in margine. Non vi si possono fare abrasioni e, se è necessaria qualche cancellazione, questa deve eseguirsi in modo che le parole cancellate siano leggibili”. Si ricorda che il decreto Crescita ha modificato il c. 4-quater dell’art. 7 D.L. 10.06.1994, n. 357, estendendone l’applicazione, finora limitata ai soli registri Iva acquisti e vendite, alla tenuta di qualsiasi registro contabile. Ora, la disposizione normativa stabilisce che la tenuta di qualsiasi registro contabile (quindi, non solo i registri Iva) con sistemi elettronici su qualsiasi supporto è, in ogni caso, considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge, se in sede di accesso, ispezione o verifica gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e sono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti e in loro presenza. |
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Per effetto delle modifiche apportate all’art. 7, c. 4-quater D.L. 357/1994 dal D.L. 73/2022, oltre alla tenuta dei registri contabili, anche la conservazione con sistemi elettronici è da considerarsi regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei o di conservazione sostitutiva digitale se, in sede di accesso, ispezione e verifica, gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi e sono stampati a seguito di richiesta degli organi precedenti. |
LIBRI E REGISTRI CONTABILI |
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Registri Iva |
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Beni ammortizzabili |
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Registro beni ammortizzabili. |
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Magazzino |
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Contabilità di magazzino. |
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Libri previsti dal Codice Civile |
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TENUTA E CONSERVAZIONE |
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Devono essere conservati per un minimo di 10 anni dalla data dell’ultima registrazione (art. 2220 c.c.) e, in ogni caso, fino alla definizione dell’eventuale accertamento relativo al corrispondente periodo d’imposta. |
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Cartacea |
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La conservazione cartacea richiede il solo rispetto delle regole inerenti la corretta tenuta della contabilità su supporti cartacei. |
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Elettronica |
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L’art. 2215-bis c.c. prevede che i libri, i repertori, le scritture e la documentazione, la cui tenuta è obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento o che sono richiesti dalla natura o dalle dimensioni dell’impresa, possono essere formati e tenuti anche con strumenti informatici. |
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La tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi meccanografici è considerata regolare, in difetto di trascrizione su supporti cartacei, nei termini di legge, dei dati relativi all’esercizio per il quale i termini di presentazione delle relative dichiarazioni annuali non siano scaduti da oltre 3 mesi, se anche in sede di controlli e ispezioni gli stessi risultino aggiornati sugli appositi supporti magnetici e siano stampati contestualmente alla richiesta avanzata dagli organi competenti e in loro presenza. |
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In deroga a quanto previsto dal c. 4-ter, la tenuta e la conservazione di qualsiasi registro contabile con sistemi elettronici su qualsiasi supporto sono, in ogni caso, considerate regolari in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge o di conservazione sostitutiva digitale, se in sede di accesso, ispezione o verifica gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e sono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti e in loro presenza. |
IMPOSTA DI BOLLO |
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Registri cartacei |
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Registri informatici |
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A seguito dei cambiamenti introdotti con il D.L. 167/2024, l’Agenzia delle Entrate ha illustrato, con la circolare n. 22/E/2024, il rinnovato perimetro del “Bonus Natale”, l’indennità riservata ai lavoratori dipendenti con reddito fino a € 28.000,00 prevista per il 2024. In particolare, ferme restando le altre condizioni (limite di reddito e capienza fiscale), i datori di lavoro potranno riconoscere il bonus ai lavoratori con almeno un figlio a carico a prescindere dal fatto che siano coniugati, separati, divorziati, monogenitori o conviventi. La norma prevede, tuttavia, che il bonus non spetta al lavoratore dipendente coniugato o convivente il cui coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, o convivente sia beneficiario della stessa indennità. |
REQUISITI |
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Altri requisiti |
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CUMULO DEL BONUS |
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Se entrambi i coniugi, non legalmente ed effettivamente separati, o entrambi i conviventi sono lavoratori dipendenti, nel rispetto degli altri requisiti, solo uno di essi avrà diritto al contributo. |
COME RICHIEDERE IL BENEFICIO |
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Comunicazione del lavoratore |
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Riconoscimento del bonus |
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Contributi versati alla previdenza complementare e non dedotti |
I contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente, volontari o dovuti in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali, alle forme di previdenza complementare (escluso il Tfr), sono deducibili, ai sensi dell’art. 10 Tuir, dal reddito complessivo per un importo non superiore a € 5.164,57. Per la parte dei contributi versati che non hanno fruito della deduzione, compresi quelli eccedenti il suddetto ammontare, il contribuente comunica alla forma pensionistica complementare, entro il 31.12 dell’anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento, ovvero se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione, l’importo non dedotto o che non sarà dedotto nella dichiarazione dei redditi. La comunicazione deve essere resa dalla persona per la quale è aperta la posizione previdenziale e, pertanto, anche dal familiare a carico. In tal caso, nella comunicazione deve indicarsi che l’ammontare complessivo delle somme non dedotte dall’iscritto non sono state dedotte neanche dal soggetto di cui è a carico. Nel caso in cui il soggetto interessato non abbia comunicato al fondo pensione l’ammontare dei contributi non dedotti, sarà soggetta a tassazione anche la parte riconducibile agli importi non dedotti. |
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Nel 2025 la misura del credito d’imposta per investimenti in beni immateriali 4.0, di cui alla L. 178/2020, si riduce dal 15% al 10%, sempre nel limite massimo annuale di costi ammissibili pari a € 1 milione. L’aliquota del 15% è riconosciuta non solo per gli investimenti effettuati nel 2024, ma anche per quelli effettuati entro il 30.06.2025, a condizione che entro il 31.12.2024 risulti la prenotazione del credito d’imposta. In altri termini, entro il 31.12.2024 l’ordine deve essere accettato dal venditore e deve avvenire il pagamento di acconti nella misura minima del 20% del costo di acquisto. In ogni caso, il bene dovrà essere consegnato entro il 30.06.2025. Pertanto, entro il 31.12.2024 è opportuno effettuare le necessarie valutazioni di convenienza, al fine di fruire dell’aliquota più elevata pari al 15%. Per quanto riguarda il credito d’imposta per investimenti in beni materiali 4.0, le aliquote non subiranno variazioni fino al 31.12.2025 (ovvero 30.06.2026 in presenza di prenotazione). Il limite di € 20 milioni di investimento è riferito alla singola annualità; pertanto, è opportuno valutare il momento di effettuazione dell’investimento (2024 o 2025) in funzione del plafond a disposizione. Dal 2026 (salve le prenotazioni effettuate entro il 31.12.2025 che prolungano i termini al 30.06.2026) non sussiste più alcuna agevolazione. In relazione all’acquisto di beni generici l’agevolazione non sussiste più dal 1.01.2023. |
Credito d’imposta acquisto beni strumentali “Industria 4.0” per beni materiali e immateriali 4.0 (di cui agli allegati A e B L. 232/2016) |
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Costo di acquisto |
Credito d’imposta “Industria 4.0” |
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Soggetti |
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Imprese |
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Oggetto |
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Beni materiali 4.0 |
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Beni immateriali 4.0 |
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Periodo di acquisizione |
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1.01.2023 - 31.12.2025 |
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1.01.2023 - 31.12.2025 (30.06.2026 se al 31.12.2025 è pagato almeno il 20% di acconto) |
1.01.2023 - 31.12.2023 (30.06.2024 se al 31.12.2023 è pagato almeno il 20% di acconto) |
1.01.2024 - 31.12.2024 (30.06.2025 se al 31.12.2024 è pagato almeno il 20% di acconto) |
1.01.2025 - 31.12.2025 (30.06.2026 se al 31.12.2025 è pagato almeno il 20% di acconto) |
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Agevolazione |
Beni materiali |
Fino a € 2.500.000 |
20% |
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Oltre € 2.500.000 e fino a € 10.000.000 |
10% |
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Oltre € 10.000.000 e fino a € 20.000.000 |
5% |
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Oltre € 20.000.000 e fino a € 50.000.000 |
5%1 |
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Beni immateriali |
Fino a € 1.000.000 |
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20% |
15% |
10% |
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Oltre € 1.000.000 |
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- |
- |
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Comunicazione |
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SCADENZARIO |
Scadenza |
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Tributo/ Contributo |
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Descrizione |
Domenica 1 dicembre |
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Accertamento |
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Sospensione comunicazioni - L’art. 10 D.Lgs. 1/2024 ha previsto la sospensione, dal 1.08 al 31.08 e dal 1.12 al 31.12, dell'invio di alcune tipologie di atti elaborati o emessi dall'Agenzia delle Entrate (comunicazioni concernenti: gli esiti dei controlli automatizzati delle dichiarazioni, gli esiti dei controlli formali delle dichiarazioni, gli esiti della liquidazione delle imposte dovute sui redditi assoggettati a tassazione separata, lettere di invito per l’adempimento spontaneo (cosiddette “lettere di compliance”). |
Lunedì 2 dicembre |
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Zes unica |
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Dichiarazione integrativa - Termine di invio della dichiarazione integrativa attestante l’avvenuta regolarizzazione degli investimenti previsti, indicati nella comunicazione originaria già presentata. |
Giovedì 12 dicembre |
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Concordato preventivo biennale |
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Riapertura termine - I soggetti che hanno validamente presentato la dichiarazione dei redditi entro il termine del 31.10.2024 e non hanno aderito al concordato preventivo biennale, possono aderire al predetto concordato preventivo biennale entro il 12.12.2024 mediante la presentazione della dichiarazione integrativa. L’esercizio della facoltà non è consentito nei casi in cui nella predetta dichiarazione integrativa sono indicati un minore imponibile o, comunque, un minore debito d’imposta ovvero un maggiore credito rispetto a quelli riportati nella dichiarazione presentata entro la data del 31.10.2024 (art. 1 D.L. 167/2024). |
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ZLS |
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Domanda - Dal 12.12.2024 al 30.01.2025 è possibile inviare all’Agenzia delle Entrate le domande per l’accesso al credito d’imposta per le imprese che hanno effettuato investimenti in beni strumentali nelle zone logistiche semplificate. |
15 dicembre |
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Iva |
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Registrazione - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo. |
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Fattura cumulativa - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un’unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all’effettuazione delle operazioni. |
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Operazioni con l’estero - Per le operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute, dal 1.07.2022, verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, gli operatori Iva residenti trasmettono i dati all’Agenzia delle Entrate utilizzando il formato Xml previsto per la fattura elettronica e inviando i file al Sistema di interscambio secondo le regole di compilazione previste dalle specifiche tecniche allegate al provvedimento 30.04.2018. Ne consegue che la trasmissione delle fatture attive verso i soggetti non stabiliti in Italia dovrà avvenire entro i termini legislativamente fissati per l’emissione delle fatture (in generale, 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione o il diverso termine stabilito da specifiche disposizioni come le fatture differite ecc.) mentre quella riferita alle fatture passive ricevute da cedente o prestatore estero dovrà essere effettuata entro il 15° giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione stessa. |
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Associazioni sportive dilettantistiche |
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Registrazioni - Le associazioni sportive dilettantistiche, che fruiscono dell’opzione di cui all’art. 1 L. 398/1991, devono effettuare l’annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell’esercizio dell’attività commerciale, con riferimento al mese precedente. |
Lunedì 16 dicembre |
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Imposte dirette |
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Versamento ritenute - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni, su altri redditi di capitale e in relazione ad appalti e subappalti. Entro tale termine deve essere effettuato anche il versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d’imposta se di importo pari o superiore a € 500,00 (art. 1, c. 36 L. 232/2016), nonché il versamento delle ritenute operate in relazione alle locazioni brevi (artt. 4, cc. 1/5-bis e 6 D.L. 50/2017). Se l’importo dovuto con riferimento alle ritenute sui redditi di lavoro autonomo (artt. 25 e 25-bis D.P.R. 600/1973) non supera il limite di € 100, il versamento è effettuato insieme a quello relativo al mese successivo e comunque entro il 16.12 dello stesso anno. |
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Redditi 2024 - I contribuenti che hanno scelto di rateizzare le imposte e i contributi dovuti devono versare, entro oggi, la relativa rata, con gli interessi. Il D. Lgs. 1/2024 ha previsto che il pagamento rateale delle imposte deve essere completato entro il 16.12 (non più entro il mese di novembre). |
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Ritenute condominio - Termine di versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d’imposta sui corrispettivi dovuti all’appaltatore, qualora l’ammontare delle ritenute operate mensilmente sia inferiore a € 500 (art. 1, c. 36 L. 232/2016 - D. Lgs. 1/2024). |
Scadenza |
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Tributo/ Contributo |
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Descrizione |
Lunedì 16 dicembre (segue) |
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Iva |
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Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l’eventuale imposta a debito. |
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Contabilità presso terzi - Termine ultimo di cui si possono avvalere i contribuenti mensili, che affidano a terzi la tenuta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d’imposta relativi al mese di novembre 2024, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di ottobre 2024. |
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Contribuenti in regime forfetario - I contribuenti che applicano il regime forfetario hanno l’obbligo di integrare le fatture per le operazioni di cui risultano debitori di imposta con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta, da versare entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni, senza diritto alla detrazione dell’imposta relativa. In particolare, devono versare l’Iva per le prestazioni di servizi ricevute da non residenti, per gli acquisti intracomunitari e per le altre operazioni passive per le quali risultano debitori d’imposta come, ad esempio, gli acquisti in reverse charge. |
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Versamento - Il D.Lgs. 1/2024 ha incrementato a € 100 (da 50.000 lire) il limite d’importo al di sotto del quale il soggetto passivo Iva, in caso di liquidazione mensile o trimestrale del tributo, può rimandare il versamento al periodo successivo. Tale versamento deve essere effettuato comunque entro il 16.12 dello stesso anno. Pertanto, i versamenti relativi ai mesi da gennaio a novembre (in caso di liquidazione mensile), ovvero ai primi 3 trimestri solari (in caso di liquidazione trimestrale), qualora di importo non superiore a € 100, sono comunque effettuati entro il 16.12 dello stesso anno. Ai fini del coordinamento normativo, analoghe modifiche sono state introdotte per i contribuenti minori, in relazione alle liquidazioni e ai versamenti in materia di Iva di cui all’art. 7, c. 1, lett. a) D.P.R. 542/1999. In particolare, i contribuenti che possono optare per l’effettuazione delle liquidazioni periodiche e dei relativi versamenti dell’imposta entro il 16 del 2° mese successivo a ciascuno dei primi 3 trimestri solari, qualora l’imposta non superi il limite di € 100 (precedente limite: 50.000 lire), effettuano il versamento insieme a quello dovuto per il trimestre successivo e comunque entro il 16.12 dello stesso anno. Le disposizioni si applicano a decorrere dalle somme dovute con riferimento alle liquidazioni periodiche relative all’anno d’imposta 2024. |
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Imposta sugli intrattenimenti |
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Versamento - Versamento dell’imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente. |
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Imposta sulle transazioni finanziarie |
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Versamento - Termine di versamento dell’imposta sulle transazioni finanziarie dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari poste in essere nel mese precedente (Tobin Tax). |
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Imu |
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Saldo - Termine ultimo per provvedere al versamento del saldo Imu dovuto per il 2024. Per gli enti non commerciali scade il termine per il versamento della 2ª rata dell’imposta dovuta per l’anno in corso, pari al 50% dell’imposta complessivamente corrisposta per l’anno precedente. |
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Inps |
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Contributi previdenziali e assistenziali - Versamento dei contributi relativi al mese precedente, compresa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante il modello F24. |
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Contributi Gestione Separata - Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente. |
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Gestione ex-Enpals - Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono effettuare il versamento, mediante modello F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente. |
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Agricoltura - Le aziende che impiegano manodopera agricola devono versare i contributi previdenziali ed assistenziali per gli operai a tempo determinato e indeterminato, relativamente al 2° trimestre 2024. |
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Rivalutazione del Tfr |
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Versamento - Termine di versamento dell’acconto (nella misura del 90%) dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione del Tfr. |
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Credito d’imposta ricerca e sviluppo |
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Riversamento spontaneo - In caso di indebito utilizzo del credito d’imposta per ricerca e sviluppo l’importo per la regolarizzazione deve essere riversato entro il 16.12.2024 in un’unica soluzione o come prima rata. Va utilizzato il modello F24 Elide, indicando i codici tributo “8170” (unica soluzione) ovvero “8171” (prima rata). Non è ammessa la compensazione con eventuali importi a credito. |
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Ragionieri commercialisti |
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Contributi - Termine di versamento della 7ª rata dei contributi 2024. |
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Revisori enti locali |
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Iscrizione nell’elenco - Il termine di presentazione delle domande di iscrizione, nonché delle domande dirette a mantenere l’iscrizione nell’elenco è fissato perentoriamente entro e non oltre le ore 12:00 del 16.12.2024 (D.M. Interno 30.10.2024). |
Venerdì 20 dicembre |
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Iva |
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Acconto - Liquidazione straordinaria per versamento acconto Iva relativo all’anno 2024. |
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Ravvedimento speciale |
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Versamento - Termine di versamento della 8ª rata degli importi dovuti per la regolarizzazione delle violazioni riguardanti le dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31.12.2021 e precedenti (art. 1, c. 174 e segg. L. 197/2022). |
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Versamento - Termine di versamento della 4ª rata degli importi dovuti per la regolarizzazione delle violazioni riguardanti le dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31.12.2022 (art. 3, c. 12-undecies D.L. 215/2023). |
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Definizione liti pendenti |
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Versamento - Termine di pagamento della 7ª rata degli importi dovuti per la regolarizzazione delle violazioni riguardanti le dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31.12.2021 e precedenti (art. 1, c. 186 L. 197/2022). |
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Omesso pagamento rate da istituti deflattivi |
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Regolarizzazione - Termine di versamento della 8ª rata (art. 1, cc. 219-221-bis L. 197/2022). |
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Dottori commercialisti |
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Versamento - Termine di versamento della rata unica o della 1ª rata delle eccedenze contributive 2024 e del contributo di maternità 2024. |
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Conai |
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Denuncia - Termine di presentazione al Conai della denuncia riferita al mese precedente. |
Scadenza |
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Tributo/ Contributo |
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Descrizione |
Mercoledì1 25 dicembre |
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Iva |
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Elenchi Intrastat - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente. |
Venerdì 27 dicembre |
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Iva |
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Acconto - Termine di versamento dell’acconto Iva relativo all’anno 2024. |
Lunedì 30 dicembre |
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Imposte dirette |
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Modello Redditi 2024 - Per le persone decedute dal 1.03.2024 al 30.06.2024 scade il termine di versamento delle imposte da parte degli eredi. |
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Modello Redditi 2024 - Termine di presentazione in posta della dichiarazione dei redditi da parte degli eredi delle persone decedute dal 1.03.2024 al 30.06.2024. |
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Imposta di registro |
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Contratti di locazione - Termine ultimo per versare l’imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi e alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca. |
Martedì 31 dicembre |
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Imposte dirette |
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Intermediari di commercio con collaboratori - Presentazione, o invio della comunicazione, ai relativi committenti, preponenti o mandanti della dichiarazione dell’utilizzo in via continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi, al fine di poter beneficiare della ritenuta ridotta. Il D. Lgs. 21.11.2014, n. 175 ha previsto che la predetta comunicazione debba essere spedita a mezzo PEC e non abbia scadenza, mantenendo la sua validità fino a revoca o perdita dei requisiti da parte dell’intermediario. |
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Iva |
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Fattura differita - Emissione e annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente. |
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Registrazione, fatturazione - Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni svolte nel mese. |
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Enti non commerciali - Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte. |
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Regime IOSS - Termine di presentazione della dichiarazione Iva e di versamento dell’Iva in relazione al mese precedente per i soggetti che hanno aderito al regime IOSS. |
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Trasparenza fiscale |
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Opzione - Le società costituite dal 1.12.2024 al 31.12.2024, che intendono optare per il regime di trasparenza per il periodo 2024-2026, devono effettuare, entro il 31.12.2024, l’invio telematico all’Agenzia delle Entrate della comunicazione dell’opzione mediante l’apposito modello. |
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Irap |
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Opzione - Termine di esercizio dell’opzione, mediante apposita comunicazione, per la determinazione dal 2024 dell’Irap con il metodo “da bilancio” per i soggetti costituitisi dal 1.12.2024 al 31.12.2024. |
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Gruppo Iva |
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Opzione/Revoca - L’opzione o la revoca del gruppo Iva effettuata dal 1.10 al 31.12 ha effetto a decorrere dal 1.01 del 2° anno successivo. |
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Imposta di bollo |
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Bollo virtuale - Termine di versamento, mediante Modello F24, della rata bimestrale dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale per i soggetti autorizzati (art. 15 D.P.R. 642/1972 - Ris. Ag. Entrate 3.02.2015, n. 12/E). |
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Inventario |
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Magazzino - Redazione dell’inventario delle rimanenze di magazzino al 31.12. |
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Inps |
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Flusso UniEmens - Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente. |
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Contributi volontari - Termine di versamento dei contributi volontari relativi al 3° trimestre 2024, mediante gli appositi bollettini rilasciati dall’Inps. |
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Libro unico del lavoro |
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Adempimento - Termine entro il quale effettuare le scritturazioni obbligatorie sul Libro unico del lavoro con riferimento al mese precedente. |
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Previdenza integrativa |
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Comunicazione - Entro il 31.12.2024 gli iscritti alla previdenza integrativa devono inviare una comunicazione, al fondo pensione di appartenenza, per dichiarare l’eventuale quota di contributi versata nel 2023 e non dedotta in dichiarazione. |
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Autotrasportatori |
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Iscrizione Albo - Deve essere versata, entro oggi, la quota di iscrizione per il 2025 all’Albo Autotrasportatori. |
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Commercio estero |
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Codice meccanografico - Gli imprenditori che operano abitualmente con l’estero, in possesso del numero meccanografico rilasciato dalla C.C.I.A.A., devono provvedere, entro il 31.12.2024, alla convalida annuale. |
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