Studio Cavallari Dott. Massimo |
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Circolare Notiziario n. 1/2021 |
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1 febbraio 2021 |
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IN EVIDENZA |
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APPROFONDIMENTI |
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Pag. 6 |
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Pag. 7 |
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Pag. 8 |
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Pag. 9 |
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Pag. 10 |
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Pag. 11 |
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STRUMENTI OPERATIVI |
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Pag. 13 |
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Pag. 14 |
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Pag. 16 |
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AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ |
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Pag. 18 |
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Pag. 19 |
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NON SOLO IMPRESA |
Pag. 20 |
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Pag. 21 |
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Pag. 22 |
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AGEVOLAZIONI |
Pag. 23 |
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SCADENZARIO |
Pag. 25 |
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IN EVIDENZA |
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DICHIARAZIONE DEI REDDITI E IVA 2021 |
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L’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello definitivo della dichiarazione Iva 2021, così come i modelli delle dichiarazioni 730 e le relative istruzioni, in cui si precisa di avere istituito un rigo nel quale indicare l'importo dei versamenti che non sono stati effettuati alle scadenze previste dalla legge per effetto delle disposizioni di sospensione emanate nel corso dell'anno in conseguenza dell'epidemia sanitaria. |
CERTIFICAZIONE UNICA 2021 |
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TRASMISSIONE TELEMATICA SPESE SANITARIE |
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ACCESSO AI SERVIZI TELEMATICI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE |
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FATTURE ELETTRONICHE PER COMPENSARE CREDITI E DEBITI COMMERCIALI |
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CONFERME PER BONUS PUBBLICITÀ ENTRO 8.02.2021 |
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UDIENZE SCRITTE NEL PROCESSO TRIBUTARIO |
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Con la proroga dello stato di emergenza alla fine di aprile, le udienze in commissione tributaria saranno effettuate con trattazione scritta fino al 30.04.2021. Oltre a tale procedura, dovrebbe essere possibile effettuare anche udienze da remoto; tuttavia, solo pochissime commissioni si sono attivate in tal senso. |
RATEAZIONE DELLE CARTELLE |
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RINVIO DELLE PERDITE 2020 IN NOTA INTEGRATIVA |
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UTILIZZO BONUS SANIFICAZIONI |
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SPESE DI PUBBLICITÀ E DI RAPPRESENTANZA |
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ALIQUOTE IRAP SUL SITO DEL MEF |
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NUOVA DEFINIZIONE DI FINANZIAMENTO DETERIORATO |
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PIATTAFORMA PER IMPORT/EXPORT DA PAESI EXTRACOMUNITARI |
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INVIO DATI SICUREZZA SUL LAVORO PER MEDICI DI FABBRICA |
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CASSA INTEGRAZIONE |
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FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA E COVID-19 |
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APPROFONDIMENTO |
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Si riassumono le principali novità in tema di superbonus 110% introdotte dalla L. 178/2020 che, in particolare, ha esteso l’arco temporale di riferimento previsto per le spese oggetto di detrazione in relazione agli interventi di riqualificazione energetica e antisismici già ammessi, oltre ad aver fornito alcune specifiche sugli interventi agevolabili. SI RICORDA CHE LA NUOVA CONVENZIONE INFOCAMERE - COMMERCIALISTI PREVEDE L'ATTIVAZIONE DELLA PIATTAFORMA SIBONUS PER LO SCAMBIO DI CREDITI DI IMPOSTA 50% 65% 110% |
SOGGETTI BENEFICIARI |
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Tra i soggetti beneficiari dell’agevolazione sono incluse le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche. |
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Possono fruire dell’agevolazione le persone fisiche e i condomini per gli interventi realizzati sul numero massimo di 2 unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio. |
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AMBITO TEMPORALE |
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È prorogata anche alle spese sostenute nel 2022 la possibilità di optare per la cessione o per lo sconto in fattura in luogo della fruizione diretta della detrazione maggiorata del 110%. |
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UNITÀ FUNZIONALMENTE INDIPENDENTE |
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DELIBERE ASSEMBLEE CONDOMINIO |
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CARTELLO IN CANTIERE |
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Per gli interventi agevolati al 110%, nel cartello esposto presso il cantiere, in un luogo ben visibile e accessibile, deve essere indicata anche la seguente dicitura: “Accesso agli incentivi statali previsti dalla L. 17.07.2020, n. 77, superbonus 110% per interventi di efficienza energetica o interventi antisismici”. |
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IMMOBILI PRIVI DI APE |
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Sono compresi fra gli edifici che accedono alle detrazioni anche gli edifici privi di attestato di prestazione energetica (Ape) poichè sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, purché al termine degli interventi, che devono comprendere anche quelli di isolamento termico delle superfici opache, anche in caso di demolizione e ricostruzione o di ricostruzione su sedime esistente, raggiungano una classe energetica in fascia A. |
La L. 178/2020 ha prorogato al 31.12.2021 la detrazione al 65% per lavori di riqualificazione energetica. Per individuare la misura del bonus è necessario identificare la data di sostenimento della spesa, coincidente con il versamento per le persone fisiche e definito in base al principio di competenza per le imprese. La disposizione ha prorogato anche la detrazione al 50% per i lavori di recupero del patrimonio edilizio in relazione alle spese sostenute fino al 31.12.2021. La proroga ha riguardato anche il limite di spesa massima, confermato in € 96.000 fino al 31.12.2021. Tale detrazione spetta anche per interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione. |
Periodo di sostenimento delle spese |
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Detrazione per interventi edilizio |
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Detrazione per interventi di riqualificazione energetica |
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% detrazione |
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Limite di spesa |
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% detrazione |
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Limite di detrazione |
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Dal 1.01.2012 al 25.06.2012 |
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36% |
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€ 48.000,00 |
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55% |
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Dal 26.06.2012 al 31.12.2012 |
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50% |
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€ 96.000,001 |
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Dal 1.01.2013 al 5.06.2013 |
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50% |
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€ 96.000,002 |
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Dal 6.06.2013 al 31.12.2021 |
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65%3-5 |
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Dal 1.01.2022 |
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36% |
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€ 48.000,00 |
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36% |
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€ 48.000,00 |
PAGAMENTO |
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Le banche e le poste operano una ritenuta dell’8% sull’im-ponibile. |
Note |
Per le spese relative agli interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica spetta, in alternativa alle generali detrazioni, una detrazione nella misura dell’80%, ove gli interventi determinino il passaggio a una classe di rischio inferiore, o nella misura dell’85% ove gli interventi determinino il passaggio a due classi di rischio inferiori.
Sono esclusi dalla detrazione gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe A. La detrazione si applica nella misura del 65% per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza almeno pari alla classe A e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione della Commissione Ue 2014/C207/02, o con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro, o per le spese sostenute per l’acquisto e posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione. La detrazione si applica, nella misura del 65%, anche alle spese documentate e rimaste a carico del contribuente per l’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, sostenute dal 1.01.2018 al 31.12.2021, fino a un valore massimo della detrazione di € 100.000. Per beneficiare della suddetta detrazione gli interventi in oggetto devono condurre a un risparmio di energia primaria (PES) pari almeno al 20%. La detrazione nella misura del 50% si applica, invece, alle spese sostenute negli anni dal 2018 al 2021 per l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, fino a un valore massimo della detrazione di € 30.000. |
La L. 178/2020 ha prorogato la detrazione Irpef del 50%, riconosciuta ai contribuenti che fruiscono della detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati dal 1.01.2020, in relazione alle spese documentate e sostenute dal 1.01.2021 al 31.12.2021 per l’acquisto di mobili, di grandi elettrodomestici e apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione, con aumento da € 10.000 a € 16.000 della spesa massima su cui calcolare la detrazione. |
AMBITO DI APPLICAZIONE |
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Soggetti |
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Contribuenti che fruiscono della detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati dal 1.01.2020. |
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Oggetto |
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Finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione. |
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Presupposto |
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Il collegamento, richiesto dalla norma, tra acquisto di mobili o di grandi elettrodomestici e arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione deve sussistere tenendo conto dell’immobile nel suo complesso e non del singolo ambiente dell’immobile stesso.
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DETRAZIONE |
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Misura |
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Detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, nella misura del 50% delle spese sostenute. |
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Spese sostenute dal 1.01.2021 al 31.12.2021. |
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Importo massimo |
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La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a € 16.000,001, considerando complessivamente le spese sostenute per mobili e grandi elettrodomestici. |
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L’importo è riferito alla singola unità immobiliare, comprensiva delle pertinenze, o alla parte comune dell’edificio oggetto di ristrutturazione, i cui dati catastali devono essere riportati nella dichiarazione dei redditi, prescindendo dal numero dei contribuenti che partecipano alla spesa. |
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Per i lavori di ristrutturazione effettuati sulle parti comuni condominiali la detrazione può essere fruita per l’acquisto di beni destinati all’arredamento delle parti comuni2. |
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Al contribuente che esegue lavori di ristrutturazione su più unità immobiliari il diritto al beneficio dovrà essere riconosciuto più volte. |
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Ripartizione |
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La detrazione è ripartita tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di pari importo. |
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BENI AGEVOLABILI |
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Mobili
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Rientrano tra i “mobili” agevolabili, a titolo esemplificativo, letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione che costituiscono un necessario completamento dell’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione. |
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Non sono agevolabili gli acquisti di porte, di pavimentazioni (ad esempio, il parquet), di tende e tendaggi, nonché di altri complementi di arredo. |
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Grandi elettrodomestici
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Spese di trasporto |
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Possono essere considerate anche le spese di trasporto e di montaggio dei beni acquistati, sempreché le spese stesse siano state sostenute con le modalità di pagamento indicate. |
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Note |
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La legge di Bilancio 2021 ha prorogato per il 2021 il bonus facciate, consistente in una detrazione d’imposta, da ripartire in 10 quote annuali costanti, pari al 90% delle spese sostenute nel 2021 per interventi, compresi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in determinate zone. Il bonus facciate, che prevede il 90% di detrazione dall’imposta lorda delle spese sostenute per tinteggiature e rifacimenti, consente (di fatto) ai condòmini di effettuare l’intervento (quasi interamente) a spese dell’Erario. Con circolare n. 2/E/2020 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti di carattere interpretativo. |
DETRAZIONE |
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Importo |
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Spetta una detrazione dall’imposta lorda pari al 90% (senza limiti di spesa). |
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Fruizione |
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La detrazione è ripartita in 10 quote annuali di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. |
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TIPOLOGIE DI SPESA |
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Spese |
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Spese documentate sostenute nell’anno 2021 |
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Non è stabilita una data a partire dalla quale i lavori devono essere avviati (riferimento al “sostenimento” della spesa). |
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Zone agevolabili |
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Interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del D.M. Lavori Pubblici 2.04.1968, n. 1444. |
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Facciate |
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Ferme restando le agevolazioni già previste dalla legislazione vigente in materia edilizia e di riqualificazione energetica, sono ammessi a tale beneficio esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi. |
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Interventi influenti dal punto di vista termico |
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DISPOSITIVI APPLICABILI |
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Si applica il regolamento di cui al D.M. Finanze 18.02.1998, n. 41, contenente le disposizioni attuative della detrazione Irpef spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio. |
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La legge di Bilancio 2021 ha prorogato il cd. “bonus verde”, ossia la detrazione Irpef del 36% sulle spese sostenute nel 2021 per i seguenti interventi:
La detrazione, da ripartire in 10 quote annuali di pari importo, deve essere calcolata su un importo massimo di € 5.000,00 per unità immobiliare a uso abitativo, comprensivo delle eventuali spese di progettazione e manutenzione connesse all’esecuzione di interventi. |
SOGGETTI BENEFICIARI |
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La detrazione spetta ai suddetti soggetti che abbiano sostenuto le spese, nella misura in cui le stesse siano effettivamente rimaste a loro carico. |
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OGGETTO |
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È possibile fruire dell’agevolazione anche per la collocazione di piante e altri vegetali in vasi, a condizione che si tratti di un più ampio intervento di sistemazione a verde degli immobili residenziali;
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ESCLUSIONI |
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OPERATIVITÀ |
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Per gli anni 2018, 2019, 2020 e 2021. |
A decorrere dai contratti di locazione breve stipulati dal 1.06.2017 è possibile applicare le disposizioni relative alla cedolare secca, con l’aliquota del 21% in caso di opzione. Più in particolare, le disposizioni si applicano anche ai corrispettivi lordi derivanti dai contratti di sublocazione e dai contratti a titolo oneroso conclusi dal comodatario, aventi ad oggetto il godimento dell’immobile a favore di terzi, stipulati alle medesime condizioni previste. Per locazioni brevi si intendono i contratti di locazione di immobili a uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali online. La L. 178/2020, inoltre, ha previsto che il regime fiscale delle locazioni brevi, con effetto dal periodo d’imposta relativo all’anno 2021, è riconosciuto solo in caso di destinazione alla locazione breve di non più di 4 appartamenti per ciascun periodo d’imposta. |
CONTRATTI DI LOCAZIONE BREVE |
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Per contratti di locazione breve si intendono i contratti stipulati a decorrere dal 1.06.2017 da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, di durata non superiore a 30 giorni, anche se prevedono la prestazione di servizi accessori di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, nonchè di altri servizi, aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo.
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BANCA DATI |
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Ai fini della tutela dei consumatori, presso il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo è istituita una banca di dati delle strutture ricettive (che sostituisce la precedente), nonché degli immobili destinati alle locazioni brevi, identificati mediante un codice da utilizzare in ogni comunicazione inerente all’offerta e alla promozione dei servizi all’utenza. |
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CONTRATTI STIPULATI TRA PERSONE FISICHE (PRIVATI) |
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LOCATORE, SUBLOCATORE E COMODATARIO |
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OGGETTO DEL CONTRATTO |
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La L. 178/2020 ha riaperto i termini per effettuare le operazioni di rivalutazione delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati possedute alla data del 1.01.2021 (non in regime d’impresa). La rateizzazione del pagamento dell’imposta sostitutiva, fino a un massimo di 3 rate annuali di pari importo, può essere effettuata a decorrere dal 30.06.2021, con la redazione e giuramento della perizia entro la predetta data. L’imposta sostitutiva è pari all’11%. |
SOGGETTI INTERESSATI |
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Soggetti che producono redditi diversi in caso di alienazione delle partecipazioni. |
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Esclusi i redditi conseguiti nell’esercizio di arti o professioni o di imprese commerciali. |
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OGGETTO |
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Partecipazioni |
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PLUSVALENZE O MINUSVALENZE |
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Regime sostitutivo |
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Corrispettivo percepito per la vendita. |
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Valore di perizia al 1.01.2021. |
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Costo della perizia predisposta per conto dei possessori dei titoli, quote o diritti, in proporzione al costo effettivamente sostenuto. |
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(=) |
Plusvalenza tassabile (valore di cessione maggiore del valore di perizia). |
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Agevolazione |
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Può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore alla data del 1.01.2021 della frazione del patrimonio netto della società, associazione o ente, determinato sulla base di una perizia giurata di stima, redatta da soggetti iscritti all’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nell’elenco dei revisori contabili, nonché dai periti regolarmente iscritti alle Camere di Commercio, ai sensi del R.D. 2011/1934 (art. 1, c. 428 L. 311/2004), a condizione che il predetto valore sia assoggettato a un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi. |
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IMPOSTA SOSTITUTIVA |
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Misura |
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11% |
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Per le partecipazioni qualificate al 1.01.2021. |
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Da applicare al valore di perizia. |
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11% |
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Per le partecipazioni non qualificate al 1.01.2021. |
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Versamento |
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Entro il 30.06.2021. |
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RAPPORTO CON LE PRECEDENTI RIVALUTAZIONI |
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Nuova perizia |
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Imposta sostitutiva già versata |
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I soggetti che si avvalgono della rideterminazione dei valori possono detrarre, dall’imposta sostitutiva dovuta per la nuova rivalutazione, l’importo relativo all’imposta sostitutiva già versata, oppure possono chiedere il rimborso dell’imposta sostitutiva già pagata. |
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Per effetto della legge di Bilancio 2021 è possibile rideterminare i valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1.01.2021. Pertanto, ai fini della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze (redditi diversi), per i terreni edificabili e con destinazione agricola, posseduti alla data del 1.01.2021, può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore, a tale data, determinato sulla base di una perizia giurata di stima, a condizione che il predetto valore sia assoggettato ad un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi pari all’11% del relativo valore. |
SOGGETTI INTERESSATI |
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Soggetti che producono redditi diversi. |
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Sono esclusi i redditi conseguiti nell’esercizio di arti o professioni o di imprese commerciali. |
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OGGETTO |
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Terreni |
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Non rientranti nell’esercizio di imprese commerciali. |
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Posseduti al 1.01.2021. |
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TIPOLOGIE DI REDDITO INTERESSATE |
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Plusvalenze realizzate mediante la lottizzazione di terreni, o l’esecuzione di opere intese a renderli edificabili e la successiva vendita, anche parziale, dei terreni o degli edifici. |
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Plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di 5 anni, esclusi quelli acquisiti per successione. |
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Plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria, secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione. |
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REGIME SOSTITUTIVO |
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Valore di vendita1. |
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Valore di perizia al 1.01.2021 (è irrilevante il costo d’acquisto). |
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Costo della perizia effettivamente rimasto a carico. |
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(=) |
Plusvalenza tassabile. |
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Per determinare le plusvalenze e le minusvalenze può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore alla data del 1.01.2021, determinato sulla base di una perizia giurata di stima, purché il predetto valore sia assoggettato a un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi. |
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IMPOSTA SOSTITUTIVA |
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Misura |
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Valore di perizia al 1.01.2021 x 11% = imposta sostitutiva |
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Versamento |
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Entro il 30.06.2021. |
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PERIZIA |
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Professionisti abilitati |
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La perizia può essere redatta da soggetti iscritti agli Albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, degli agrotecnici, dei periti agrari e dei periti industriali edili, nonché dai periti iscritti alle Camere di Commercio. |
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Termini di scadenza2 |
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La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro il termine del 30.06.2021 e, comunque, prima dell’eventuale cessione (prima del rogito). |
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Conservazione |
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La perizia, unitamente ai dati identificativi dell’estensore della perizia e al codice fiscale del titolare del bene periziato, nonché alle ricevute di versamento dell’imposta sostitutiva, deve essere conservata dal contribuente ed esibita o trasmessa a richiesta dell’Amministrazione Finanziaria. |
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Note |
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STRUMENTI OPERATIVI |
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Il modello di dichiarazione annuale Iva/2021, concernente l’anno d’imposta 2020, deve essere presentato nel periodo tra il 1.02.2021 e il 30.04.2021 in forma autonoma. Si evidenzia che nel nuovo modello di dichiarazione Iva 2021, rispetto a quello dell’anno scorso, sono stati modificati, parzialmente, i quadri: VA, VF, VQ, VL, VO. È stato, invece, eliminato il quadro VI (riepilogo dichiarazioni di intento ricevute). |
PRESENTAZIONE |
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Modalità telematica |
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Deve essere effettuata esclusivamente per via telematica. |
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Nel caso di presentazione per via telematica, la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è trasmessa mediante procedure telematiche e, precisamente, nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate. |
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Termini |
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Tra il 1.02.2021 e il 30.04.2021. |
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VERSAMENTO
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Unica soluzione |
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L’Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale deve essere versata entro il 16.03 di ciascun anno nel caso in cui il relativo importo superi € 10,33 (€ 10,00 per effetto degli arrotondamenti). |
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Rateizzazione |
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Entro il termine di versamento previsto per la dichiarazione dei redditi |
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Il versamento può essere differito alla scadenza prevista per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo d’interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al 16.03, tenendo conto dei termini di versamento previsti dall’art. 17, c. 1 D.P.R. 435/2001.
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Al fine di una corretta compilazione della dichiarazione Iva annuale si propone una tavola di raccordo tra il volume d’affari Iva e i ricavi contabili. |
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La Legge di Stabilità 2016 ha istituito, per gli esercenti attività d’impresa e arti e professioni in forma individuale, un regime forfetario di determinazione del reddito da assoggettare a un’unica imposta, in sostituzione dell’imposta sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell’Irap, pari al 15%. Il regime opera come regime fiscale naturale, salva la facoltà di optare per l’applicazione dell’Iva e delle imposte sui redditi nei modi ordinari. Si propone una check list per verificare se i soggetti hanno i requisiti per poterne fare parte, aggiornata con le variazioni apportate dalla legge di Bilancio 2020, inerenti il ripristino dei limiti (vigenti fino al 2018) relativi al sostenimento di spese per lavoratori dipendenti e il conseguimento nell’anno precedente di redditi da lavoro dipendente e assimilati. La legge di Bilancio 2021, a differenza dei precedenti anni, non ha apportato modifiche al regime. |
Contribuente |
Mario Rossi |
Periodo d’imposta |
2021 |
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Dati da verificare per anno precedente (o presunti in caso di inizio attività) |
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Ricavi conseguiti o compensi percepiti, ragguagliati ad anno superiori ai limiti indicati in tabella n. 1.
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No |
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Sì |
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Accesso negato |
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Sostenimento di spese per lavoratori dipendenti, lavoro accessorio, co.co.pro., co.co.co., spese per associati in partecipazione superiori a € 20.000,00 lordi? |
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No |
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Sì |
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Nell’anno precedente i redditi di lavoro dipendente e assimilati hanno superato € 30.000,00?1 |
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No |
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Sì |
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Dati da verificare per l’anno in corso |
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Altre cause di esclusione3 |
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Ci si avvale di regimi speciali ai fini Iva? |
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No |
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Sì |
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Ci si avvale di regimi forfetari di |
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No |
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Sì |
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Soggetto non residente?2 |
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No |
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Sì |
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Soggetto che in via esclusiva o prevalente effettua cessioni di immobili o cessioni intracomunitarie di mezzi di trasporto nuovi? |
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No |
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Sì |
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Soggetto socio in società di persone, associazioni o imprese familiari? |
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No |
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Sì |
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Soggetto che detiene il controllo, diretto o indiretto, di società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, che esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni? |
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No |
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Sì |
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Attività esercitata, prevalentemente, nei confronti di datori di lavoro, o soggetti direttamente o indirettamente ad essi riconducibili, con i quali sono in corso rapporti di lavoro o sono intercorsi rapporti di lavoro nei 2 precedenti periodi d’imposta? |
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No |
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Sì |
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Accesso consentito |
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Note |
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0B9BTavola n. 1 |
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Tabella limiti di ricavi |
Progres. |
Gruppo di settore |
Codici attività ATECO 2007 |
Valore soglia dei ricavi/ compensi |
Redditività |
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1 |
Industrie alimentari e delle bevande. |
(10-11) |
65.000 |
40% |
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2 |
Commercio all’ingrosso e al dettaglio. |
45 - (da 46.2 a 46.9) - (da 47.1 a 47.7) - 47.9 |
40% |
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3 |
Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande. |
47.81 |
40% |
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4 |
Commercio ambulante di altri prodotti. |
47.82 - 47.89 |
54% |
||
5 |
Costruzioni e attività immobiliari. |
(41 - 42 - 43) - (68) |
86% |
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6 |
Intermediari del commercio. |
46.1 |
62% |
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7 |
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione. |
(55 - 56) |
40% |
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8 |
Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari e assicurativi. |
(64 - 65 - 66) - (69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75) - (85) - (86 - 87 - 88) |
78% |
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9 |
Altre attività economiche. |
(01 - 02 - 03) - (05 - 06 - 07 - 08 - 09) - (12 - 13- 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33) - (35) - (36 - 37 - 38 - 39) - (49 - 50 - 51 - 52 - 53) - (58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63) - (77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82) - (84) - (90 - 91 - 92 - 93) - (94 - 95 - 96) - (97 - 98) - (99) |
67% |
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Nota bene |
Individuazione limiti di ricavi |
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Firma ………..………………………………………..
Firma …………………………………………………
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Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente allo Studio la variazione di qualunque delle condizioni precedentemente valutate al fine dell’accesso al presente regime.
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La Legge di Stabilità 2016 ha istituito, per gli esercenti attività d’impresa e arti e professioni in forma individuale, un regime forfetario di determinazione del reddito da assoggettare a un’unica imposta in sostituzione dell’imposta sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell’Irap pari al 15%. Il regime opera come regime fiscale naturale, salva la facoltà di optare per l’applicazione dell’Iva e delle imposte sui redditi nei modi ordinari. La legge Finanziaria per il 2021 (L. 30.12.2020, n. 178) non ha apportato modifiche al regime forfettario per il 2021. Si propone una check list per verificare se i soggetti hanno i requisiti per accedervi. |
VOLUME D’AFFARI |
€ |
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Gruppo di settore |
Codici attività ATECO 2007 |
Valore soglia (limite) |
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Industrie alimentari e delle bevande. |
(10-11) |
€ 65.000 |
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Commercio all’ingrosso e al dettaglio. |
45 - (da 46.2 a 46.9) - (da 47.1 a 47.7) - 47.9 |
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|
Commercio ambulante di prodotti |
47.81 |
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|
Commercio ambulante di altri prodotti. |
47.82 - 47.89 |
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Costruzioni e attività immobiliari. |
(41 - 42 - 43) - (68) |
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Intermediari del commercio. |
46.1 |
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Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione. |
(55 - 56) |
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|
Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari e assicurativi. |
(64 - 65 - 66) - (69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75) - (85) - (86 - 87 - 88) |
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|
Altre attività economiche. |
(01 - 02 - 03) - (05 - 06 - 07 - 08 - 09) - (12 - 13- 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33) - (35) - (36 - 37 - 38 - 39) - (49 - 50 - 51 - 52 - 53) - (58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63) - (77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82) - (84) - (90 - 91 - 92 - 93) - (94 - 95 - 96) - (97 - 98) - (99) |
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Nota bene |
Individuazione limiti di ricavi |
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Limite |
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Regime di cassa. |
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Opzione |
Un anno, fino a revoca. |
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Uscita |
¨ Sì |
¨ No |
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Limite |
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AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ |
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Dal 2021 il versamento del bollo deve essere effettuato entro l’ultimo giorno del 2° mese successivo alla chiusura del trimestre e non più, come al momento previsto, entro il giorno 20 del 1° mese successivo allo stesso trimestre. In relazione al secondo trimestre il pagamento dovrà essere effettuato entro l’ultimo giorno del 3° mese successivo alla chiusura. Se l’imposta di bollo complessivamente dovuta nel 1° trimestre solare non supera € 250, il contribuente, in luogo della scadenza ordinaria, può pagare entro il termine previsto per il versamento dell’imposta relativa al secondo trimestre e quindi entro il 30.09. Inoltre, se l’importo dell’imposta per i primi 2 trimestri solari, complessivamente considerato, non supera i € 250, il pagamento può essere effettuato entro il termine previsto per il versamento dell’imposta relativa al 3° trimestre, e quindi entro il 30.11. Con un provvedimento delle Entrate saranno definite le modalità tecniche per l’integrazione e quelle telematiche per la messa a disposizione dei dati al contribuente: la pubblicazione del provvedimento, che secondo anticipazioni dovrebbe aversi ad inizio 2021, risulterà comunque tempestiva rispetto al termine di pagamento dell’imposta dovuta per il 1° trimestre solare considerando che le nuove regole si applicano alle fatture elettroniche emesse dal 1.01.2021. La legge di Bilancio 2021 ha specificato che, per le fatture elettroniche inviate attraverso lo Sdi, è obbligato in solido al pagamento dell’imposta di bollo il cedente del bene o il prestatore del servizio, anche nel caso in cui il documento sia emesso da un soggetto terzo per suo conto. |
Trimestre |
Comunicazione dati da parte di Agenzia Entrate1 |
Scadenza di versamento2 |
Verifica della soglia di importo da versare |
Integrazione delle fatture senza bollo da parte di Agenzia Entrate3 |
Variazione dati da parte del contribuente4 |
1° trimestre |
15.05 |
31.05 |
Termine spostato al 30.09 se imposta primo trimestre è inferiore a € 250. |
15.04 |
30.04 |
Termine spostato al 30.11 se imposta di bollo del primo e secondo trimestre è inferiore a € 250. |
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2° trimestre |
20.09 |
30.09 |
Termine spostato al 30.11 se imposta di bollo del primo e secondo trimestre è inferiore a € 250. |
15.07 |
10.09 |
3° trimestre |
15.11 |
30.11 |
- |
15.10 |
31.10 |
4° trimestre |
15.02 |
28.02 |
- |
15.01 |
31.01 |
Note |
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Con la conclusione del periodo d’imposta 2020 è necessario verificare di possedere ancora i requisiti necessari per beneficiare delle agevolazioni fiscali previste dalla contabilità semplificata, dalle liquidazioni trimestrali Iva e dal regime “Iva per cassa”. |
CONTABILITÀ SEMPLIFICATA |
|
Le imprese individuali, le società di persone e gli enti non commerciali possono adottare il regime di contabilità semplificata qualora siano rispettati determinati limiti di ricavi conseguiti nel periodo di imposta, differenziati a seconda del tipo di attività esercitata.
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Requisiti |
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Adempimenti esercenti arti o professioni |
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Adempimenti contabili imprese |
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LIQUIDAZIONE TRIMESTRALE IVA |
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Le imprese e i professionisti possono optare per la liquidazione dell’Iva con periodicità trimestrale, anziché mensile, nel caso siano rispettati determinati limiti di volume d’affari nel periodo di imposta precedente, differenziati a seconda del tipo di attività esercitata.
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Volume d’affari |
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IVA PER CASSA |
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Il regime “Iva per cassa” consente all’imprenditore o al lavoratore autonomo di posticipare il versamento dell’imposta sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi, dal momento di effettuazione dell’operazione a quello dell’incasso, ma non modifica gli altri adempimenti procedurali. Tale contribuente deve esercitare l’opzione nel quadro VO della dichiarazione Iva. |
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Requisiti |
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Superamento del limite |
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Qualora nel corso dell’anno sia superato tale limite, le disposizioni non si applicano alle operazioni attive e passive effettuate a partire dal mese o trimestre successivo a quello in cui il limite è stato superato. |
La rilevanza fiscale delle provvigioni da contratto di agenzia si verifica nell’anno di competenza, che coincide con quello di conclusione della prestazione dell’agente, a condizione che siano verificati i requisiti della certezza e della determinabilità oggettiva. Con la risoluzione 8.08.2005, n. 115/E l’Agenzia delle Entrate ha attribuito rilevanza fiscale, sia per l’agente come ricavo sia per la preponente come costo, nel periodo di imposta in cui avviene la conclusione del contratto tra l’impresa preponente e terzo cliente, attraverso l’intervento dell’intermediario. Con la successiva risoluzione 12.07.2006, n. 91/E sono stati forniti ulteriori chiarimenti rispetto a quanto sostenuto in precedenza: in particolare, il diritto dell’agente alla provvigione sorge sin dal momento in cui il preponente e il terzo concludono il contratto “procurato” dall’agente stesso. La Cassazione, infine, con la sentenza n. 23321/2013, ha confermato che le provvigioni passive corrisposte all’agente sono deducibili per il preponente nel periodo d’imposta in cui è avvenuta (o sarebbe dovuta avvenire) l’esecuzione del contratto con il terzo procurato dall’agente, ovvero, generalmente, alla consegna o spedizione dei beni mobili, oppure alla stipula dell’atto per gli immobili. |
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NON SOLO IMPRESA |
|
Il Ministero dell’Economia ha comunicato i tassi di interesse effettivi globali medi, rilevati ai sensi della legge sull’usura, per le operazioni che saranno effettuate nel periodo che intercorre tra il 1.01.2021 e il 31.03.2021. |
Categorie di operazioni |
Classi di importo in unità di euro |
Tassi medi |
Tassi soglia |
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Aperture di credito in conto corrente |
Fino a € 5.000,00 |
10,52 |
17,1500 |
Oltre € 5.000,00 |
8,01 |
14,0125 |
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Scoperti senza affidamento |
Fino a € 1.500,00 |
14,92 |
22,6500 |
Oltre € 1.500,00 |
14,52 |
22,1500 |
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Finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale, finanziamenti all’importazione e anticipo fornitori |
Fino a € 50.000,00 |
6,75 |
12,4375 |
Da € 50.000,00 a € 200.000,00 |
5,03 |
10,2875 |
|
Oltre € 200.000,00 |
3,01 |
7,7625 |
|
Credito personale |
|
9,49 |
15,8625 |
Credito finalizzato |
|
9,03 |
15,2875 |
Factoring |
Fino a € 50.000,00 |
4,34 |
9,4250 |
Oltre € 50.000,00 |
2,37 |
6,9625 |
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Leasing immobiliare |
A tasso fisso |
3,37 |
8,2125 |
A tasso variabile |
3,05 |
7,8125 |
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Leasing autoveicoli e aeronavali |
Fino a € 25.000,00 |
6,83 |
12,5375 |
Oltre € 25.000,00 |
6,47 |
12,0875 |
|
Leasing strumentale |
Fino € 25.000,00 |
8,15 |
14,1875 |
Oltre € 25.000,00 |
4,95 |
10,1875 |
|
Mutui con garanzia ipotecaria |
A tasso fisso |
1,81 |
6,2625 |
A tasso variabile |
2,33 |
6,9125 |
|
Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione |
Fino € 15.000,00 |
11,14 |
17,9250 |
Oltre € 15.000,00 |
7,69 |
13,6125 |
|
Credito revolving |
|
15,94 |
23,9250 |
Finanziamenti con utilizzo di carte di credito |
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10,25 |
16,8125 |
Altri finanziamenti |
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9,75 |
16,1875 |
Avvertenza |
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A decorrere dal 1.01.2021 il tasso degli interessi legali è ridotto allo 0,01%. Il Ministero dell’Economia ha la possibilità di modificarne la misura di anno in anno, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a 12 mesi, tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell’anno. In assenza di determinazione entro il 15.12, il saggio rimane invariato per l’anno successivo. |
Periodo |
Tasso |
Riferimenti normativi |
Dal 1.01.2021 |
0,01% annuo |
D.M. Economia e Finanze 11.12.2020 |
Dal 1.01.2020 al 31.12.2020 |
0,05% annuo |
D.M. Economia e Finanze 12.12.2019 |
Dal 1.01.2019 al 31.12.2019 |
0,80% annuo |
D.M. Economia e Finanze 12.12.2018 |
Dal 1.01.2018 al 31.12.2018 |
0,30% annuo |
D.M. Economia e Finanze 13.12.2017 |
Dal 1.01.2017 al 31.12.2017 |
0,10% annuo |
D.M. Economia e Finanze 7.12.2016 |
Dal 1.01.2016 al 31.12.2016 |
0,20% annuo |
D.M. Economia e Finanze 11.12.2015 |
Dal 1.01.2015 al 31.12.2015 |
0,50% annuo |
D.M. Economia e Finanze 11.12.2014 |
Dal 1.01.2014 al 31.12.2014 |
1,00% annuo |
D.M. Economia e Finanze 12.12.2013 |
Dal 1.01.2012 al 31.12.2013 |
2,50% annuo |
D.M. Economia e Finanze 12.12.2011 |
Dal 1.01.2011 al 31.12.2011 |
1,50% annuo |
D.M. Economia e Finanze 7.12.2010 |
Dal 1.01.2010 al 31.12.2010 |
1,00% annuo |
D.M. Economia e Finanze 4.12.2009 |
Dal 1.01.2008 al 31.12.2009 |
3,00% annuo |
D.M. Economia e Finanze 12.12.2007 |
Dal 1.01.2004 al 31.12.2007 |
2,50% annuo |
D.M. Economia 1.12.2003 |
Dal 1.01.2002 al 31.12.2003 |
3,00% annuo |
D.M. Economia 11.12.2001 |
Dal 1.01.2001 al 31.12.2001 |
3,50% annuo |
D.M. Tesoro 11.12.2000 |
Dal 1.01.1999 al 31.12.2000 |
2,50% annuo |
D.M. Tesoro 10.12.1998 |
Dal 1.01.1997 al 31.12.1998 |
5,00% annuo |
Art. 2, c. 185 L. 662/1996 |
Dal 16.12.1990 al 31.12.1996 |
10,00% annuo |
Art. 1 L. 26.11.1990, n. 353 |
Fino al 15.12.1990 |
5,00% annuo |
Art. 1284 Codice Civile (versione originaria) |
Le aziende, sulla scorta delle informazioni ricevute dall’Inail e dei dati in loro possesso, provvedono a determinare i premi dovuti per l’autoliquidazione del premio assicurativo 2020/2021 e al loro versamento. La scadenza dei pagamenti (importo totale o sola prima rata) è il 16.02.2021. |
RIDUZIONE RETRIBUZIONI |
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Invio telematico o procedura “Alpi on line” nel caso di riduzione delle retribuzioni presunte per il 2021. |
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16.02.2021 |
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DENUNCIA RETRIBUZIONI1 |
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Invio telematico o procedura “Alpi on line”. |
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1.03.2021 |
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PAGAMENTI
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In unica soluzione. |
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16.02.2021 |
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In 4 rate2 (Modello F24).
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16.02.2021 |
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17.05.2021 |
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Coefficiente: 0,00143863 |
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20.08.2021 |
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Coefficiente: 0,00292575 |
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16.11.2021 |
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Coefficiente: 0,00441288 |
Note |
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AGEVOLAZIONI |
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La L. 178/2020 riconosce un credito d’imposta nelle nuove misure stabilite, in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili, a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa, che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, a decorrere dal 16.11.2020 e fino al 31.12.2022 (ovvero entro il 30.06.2023, a condizione che entro il 31.12.2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione). In sostanza, la legge di Bilancio 2021, nell’ambito del piano “Transizione 4.0”, ha potenziato, temporaneamente, le agevolazioni, lasciando inalterati i relativi meccanismi di riconoscimento. Tuttavia, la nuova disciplina si sovrappone a quella contenuta nell’art. 1, cc. 184-197 L. 160/2020 per quanto riguarda gli investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2020 (o 30.6.2021 alle condizioni previste), per i quali i contribuenti possono scegliere tra le due agevolazioni, effettuando le adeguate annotazioni nella fattura del fornitore. |
AMBITO APPLICATIVO |
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Soggettivo |
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Possono accedere al credito d’imposta tutte le imprese1 residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito.
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Oggettivo |
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INVESTIMENTO |
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Ambito temporale |
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ovvero
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Credito d’imposta |
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è riconosciuto un credito d’imposta nelle misure stabilite in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili. |
Nota1 |
Il credito d’imposta si applica alle stesse condizioni e negli stessi limiti anche agli investimenti effettuati dagli esercenti arti e professioni, ad esclusione degli investimenti in beni strumentali di cui all’allegato A e B L. 232/2016 (investimenti Industria 4.0). |
MISURA DEL CREDITO D’IMPOSTA |
INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI NUOVI INDICATI NELL’ALLEGATO A |
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Dal 16.11.2020 e fino al 31.12.2021, ovvero entro il 30.06.2022 a condizione che, entro il 31.12.2021, il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. |
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Dal 1.01.2022 e fino al 31.12.2022, ovvero entro il 30.06.2023 a condizione che, entro il 31.12.2022, il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. |
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MISURA DEL CREDITO D’IMPOSTA (segue) |
INVESTIMENTI IN BENI COMPRESI NELL’ALLEGATO B |
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Dal 16.11.2020 e fino al 31.12.2022, ovvero entro il 30.06.2023 a condizione che, entro il 31.12.2022, il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. |
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INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI DIVERSI DA QUELLI INDICATI: NELL’ALLEGATO “A” L. 232/2016
E NELL’ALLEGATO “B” L. 232/2016
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Dal 16.11.2020 e fino al 31.12.2021, ovvero entro il 30.06.2022 a condizione che, entro il 31.12.2021, il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. |
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Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 10% del costo, determinato ai sensi dell’art. 110, c. 1, lett. b) Tuir.
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Dal 1.01.2022 e fino al 31.12.2022, ovvero entro il 30.06.2023 a condizione che, entro il 31.12.2022, il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. |
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Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 6%. |
COSTO DI ACQUISTO |
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ESCLUSIONI |
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Esclusioni oggettive |
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Procedure concorsuali |
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SCADENZARIO |
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Scad. 2021 |
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Tributo Contributo |
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1BDescrizione |
Lunedì 1 febbraio |
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Iva |
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Dichiarazione annuale - La dichiarazione Iva relativa all’anno 2020 deve essere presentata nel periodo compreso tra il 1.02.2021 e il 30.04.2021. |
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Sospensione attività di notifica e pignoramenti |
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Ripresa degli adempimenti - Cessati al 31.01.2021 gli effetti della sospensione delle attività di notifica di nuove cartelle, degli altri atti di riscossione, nonché degli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi su stipendi, salari, ecc., a decorrere dal 1.02.2021 riprenderanno ad operare gli obblighi imposti al terzo debitore e quindi la necessità di rendere indisponibili le somme oggetto di pignoramento e di versamento all’agente della riscossione fino alla concorrenza del debito. |
Lunedì 8 febbraio |
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Credito d’imposta pubblicità |
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Dichiarazione - Termine di presentazione della dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti pubblicitari effettuati nel 2020. |
Martedì 9 febbraio |
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Mod. 730 precompilato |
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Spese sanitarie - Per le spese e i relativi rimborsi del 2020, l’opposizione all’invio dei relativi dati all’Agenzia delle Entrate per l’elaborazione della dichiarazione precompilata può essere effettuata dal 9.02. all’8.03.2021, accedendo all’area autenticata del sito web dedicato del Sistema Tessera Sanitaria, tramite tessera sanitaria TS-CNS oppure utilizzando le credenziali Fisconline rilasciate dall’Agenzia delle Entrate. |
Mercoledì 10 febbraio |
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Negoziazione assistita |
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Credito d’imposta - Termine di presentazione della domanda relativa alle spese sostenute nel 2020 quale compenso agli avvocati in relazione al procedimento di negoziazione assistita o di arbitrato (D.M. 30.03.2017). |
Lunedì 15 febbraio |
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Iva |
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Registrazione - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo. |
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Registrazione - Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta, per effetto dell’equiparazione tra scontrino e ricevuta, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate, con unica registrazione, nel registro dei corrispettivi entro oggi. |
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Fattura cumulativa - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un’unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all’effettuazione delle operazioni. |
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Operazioni con l’estero - Entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione deve essere emessa: la fattura relativa alle cessioni intracomunitarie non imponibili; la fattura relativa alle prestazioni di servizi “generiche” rese a soggetti passivi non stabiliti in Italia; l’autofattura relativa alle prestazioni di servizi “generiche” ricevute da soggetto passivo stabilito al di fuori dell’UE. Per gli acquisti intracomunitari, in caso di mancato ricevimento della relativa fattura entro il 2° mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, il cessionario deve emettere l’autofattura entro il giorno 15 del 3° mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. In caso di fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale, il cessionario deve emettere l’autofattura entro il giorno 15 del mese successivo alla registrazione della fattura originaria (L. 228/2012). |
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Associazioni sportive dilettantistiche |
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Registrazioni - Le associazioni sportive dilettantistiche, che fruiscono dell’opzione di cui all’art. 1 L. 398/1991, devono effettuare l’annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell’esercizio dell’attività commerciale, con riferimento al mese precedente. |
Martedì 16 febbraio |
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Imposte dirette |
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Versamento ritenute - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni, su altri redditi di capitale e in relazione ad appalti e subappalti. Entro tale termine deve essere effettuato anche il versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d’imposta se di importo pari o superiore a € 500,00 (art. 1, c. 36 L. 232/2016), nonché il versamento delle ritenute operate in relazione alle locazioni brevi (artt. 4, cc. 1/5-bis e 6 D.L. 50/2017). |
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Raccoglitori occasionali di tartufi - Termine di versamento dell’imposta sostitutiva in relazione ai corrispettivi, nel limite di € 7.000 annui, dei raccoglitori occasionali di tartufi. |
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Iva |
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Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l’eventuale imposta a debito. |
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Contabilità presso terzi - Termine ultimo di cui si possono avvalere i contribuenti mensili, che affidano a terzi la tenuta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d’imposta relativi al mese di gennaio 2021, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di dicembre 2020. |
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Contribuenti trimestrali “speciali” - Termine ultimo per la liquidazione relativa al 4° trimestre 2020 e per versare l’eventuale imposta a debito per distributori di carburante, autotrasportatori, imprese erogatrici di servizi pubblici relativi a somministrazioni di acqua, gas, energia elettrica e simili, esercenti arti e professioni sanitarie che effettuano solo operazioni esenti e acquisti di oro industriale (es.: odontotecnici). |
Scad. 2021 |
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Tributo Contributo |
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1BDescrizione |
Martedì 16 febbraio (segue) |
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Iva (segue) |
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Contratti di sub-fornitura - Termine per la liquidazione e il versamento dell’Iva dovuta relativa al 4° trimestre 2020 per i contribuenti Iva trimestrali che effettuano operazioni derivanti da contratti di sub-fornitura (art. 74, c. 5 D.P.R. 633/1972). |
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Associazioni sportive dilettantistiche - Termine di versamento dell’Iva relativa al 4° trimestre 2020, mediante il modello F24. La legge di Bilancio 2021 (L. 178/2020) ha sospeso i termini dei versamenti Iva in scadenza nei mesi di gennaio e febbraio 2021 per associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche. |
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Imposta sugli intrattenimenti |
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Versamento - Versamento dell’imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente. |
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Imposta sulle transazioni finanziarie |
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Versamento - Termine di versamento dell’imposta sulle transazioni finanziarie dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari poste in essere nel mese precedente (Tobin Tax). |
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Inps |
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Contributi previdenziali ed assistenziali - Versamento dei contributi relativi al mese precedente, compresa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante il Mod. F24. |
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Contributi Gestione Separata - Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente. |
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Gestione ex-Enpals - Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono provvedere al versamento, mediante modello F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente. |
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Ripresa contributi sospesi - Termine di versamento della 2ª rata (di massimo 24) del restante 50% dei contributi previdenziali sospesi per Coronavirus nei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020 (Mess. Inps 3882/2020). |
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Artigiani e commercianti - Termine per effettuare il versamento della 4ª rata del contributo fisso minimo per il 2020. |
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Conguaglio previdenziale - I datori di lavoro possono effettuare le operazioni di conguaglio di fine anno relative ai contributi previdenziali e assistenziali anche con la denuncia di competenza del mese di gennaio 2021. Poiché le operazioni di conguaglio riguardano anche il Tfr al Fondo di Tesoreria e le misure compensative, le stesse potranno avvenire anche con la denuncia di “febbraio 2021” (scadenza 16.03.2021), senza aggravio di oneri accessori (Circ. Inps 155/2020). |
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Tfr |
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Saldo rivalutazione - Termine di versamento del saldo dell’imposta sostitutiva, pari al 17%, in relazione alla rivalutazione sul Tfr maturata al 31.12.2020. |
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Inail |
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Autoliquidazione - Termine di versamento, in unica soluzione o della 1ª rata, dei premi per il saldo 2020 e l’acconto 2021 e per la comunicazione di riduzione delle retribuzioni presunte esclusivamente con modalità telematica. |
Sabato 20 febbraio |
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Enasarco |
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Versamento contributi - Termine ultimo per il versamento dei contributi previdenziali relativi al trimestre ottobre-dicembre 2020. |
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Conai |
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Denuncia - Termine entro il quale i produttori di imballaggi devono presentare al Conai la denuncia mensile riferita al mese precedente. |
Giovedì 25 febbraio |
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Iva |
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Elenchi Intrastat - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente. |
Domenica1 28 febbraio |
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Imposte dirette |
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Conguaglio fiscale - Termine ultimo per operare, da parte dei sostituti d’imposta, il conguaglio di fine anno 2020 sulle retribuzioni e/o i compensi corrisposti nel corso dell’anno, entro il 12.01, ai dipendenti, ai collaboratori e agli altri percettori di redditi assimilati. |
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Sistema tessera sanitaria - Termine per la trasmissione, al Sistema Tessera Sanitaria, dei dati relativi alle spese sanitarie e veterinarie riferite al mese precedente (Art. 7 D.M. Finanze 19.10.2020). |
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Iva |
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Comunicazione liquidazioni periodiche - Termine di invio telematico della comunicazione dati delle liquidazioni periodiche relative al 4° trimestre 2020. |
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Consultazione fatture elettroniche - Fino al 28.02.2021 sarà possibile aderire al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche. (Provv. Ag. Entrate 24.09.2020). |
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Fattura differita - Emissione e annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente. |
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Registrazione, fatturazione - Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni svolte nel mese. |
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Enti non commerciali - Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte. |
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Imposta di bollo |
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Bollo virtuale - Termine di versamento, mediante Mod. F24, della rata bimestrale dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale per i soggetti autorizzati (art. 15 D.P.R. 642/1972 - Ris. Ag. Entrate 3.02.2015, n. 12/E). |
Scad. 2021 |
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Tributo Contributo |
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1BDescrizione |
Domenica1 28 febbraio (segue) |
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Cartelle di pagamento |
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Versamento - I pagamenti di cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento in scadenza dal 8.03.2020 (ovvero dal 21.02.2020 per i contribuenti della zona rossa ex D.P.C.M 1.03.2020) al 31.01.2021 devono essere effettuati entro il 28.02.2021 (D.L. 3/2021). |
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Imu |
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Conguaglio - Quando, scaduto il temine del 16.12.2020, è stata pubblicata nel sito un’altra delibera di aliquote Imu, il contribuente deve versare l’eventuale differenza entro il 28.02.2021 oppure azionare il procedimento relativo al rimborso. Tale ipotesi ricorre anche quando il modello di versamento è stato predisposto tenendo conto della scadenza del 16.11.2020 per la pubblicazione delle aliquote ed è intervenuta una nuova delibera. In ogni caso non sono dovute sanzioni e interessi (FAQ Dipartimento Finanze). |
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Inps |
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Flusso UniEmens - Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente. |
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Regime forfettario - Le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arte o professione in regime forfettario ex L. 208/2015 devono presentare apposita comunicazione telematica all’Inps entro il 28.02 di ogni anno, qualora siano interessate a fruire del regime contributivo agevolato (Circ. Ag. Entrate 10/E/2016 - Circ. Inps 35/2016). Inoltre, i contribuenti in regime forfettario che intendono rinunciare a tale regime possono comunicarlo all’Inps entro il 28.02 dell’anno successivo alla perdita dei requisiti fiscali. In tal caso il regime contributivo ordinario sarà ripristinato con decorrenza 1.01 del medesimo anno (Messaggio Inps 15/2019). |
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Contributi volontari - In deroga alla normativa, i versamenti dei contributi volontari all’Inps dovuti per il periodo dal 31.01.2020 al 31.12.2020, sono considerati validi se effettuati entro il 28.02.2021 (art. 13 undecies D.L. 137/2020, conv. L. 176/2020). |
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Ammortizzatori sociali - Le domande di accesso ai nuovi trattamenti di integrazione salariale previsti dalla legge di Bilancio 2021 devono essere inviate all’Inps, a pena di decadenza, in fase di prima applicazione, entro il 28.02.2021 (art. 1, cc. 300-303 L. 178/2020). |
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Inail |
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Denuncia - Termine per la presentazione telematica all’Inail delle denunce retributive annuali. |
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Riduzione del premio - Termine di invio on line della domanda di riduzione del premio Inail per prevenzione, mediante il Mod. OT23. |
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Libro unico del lavoro |
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Adempimento - Termine entro il quale effettuare le scritturazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro con riferimento al mese precedente. |
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Fasi |
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Contributi assistenziali - Termine ultimo per il versamento dei contributi assistenziali relativi al 1° trimestre 2021. |
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Consorzi |
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Deposito - Termine entro il quale i consorzi con attività esterna, che hanno chiuso l’esercizio al 31.12.2020, devono depositare la situazione patrimoniale presso il Registro delle Imprese (art. 2615-bis C.C.). |
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Fondi rustici |
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Adempimento - Scade oggi il termine per la registrazione cumulativa di tutti i contratti d’affitto di fondi rustici che il proprietario ha stipulato verbalmente, o in forma scritta, nel corso del 2020. |
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Stampati fiscali |
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Adempimenti - Le tipografie autorizzate alla stampa di documenti fiscali e i rivenditori autorizzati devono effettuare l’invio telematico dei dati relativi alle forniture di stampati fiscali effettuate nel 2020. |
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Tasse auto-mobilistiche |
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Versamento - Pagamento delle tasse automobilistiche da parte dei proprietari di autoveicoli fino a 35 Kw con bollo scadente a gennaio 2020. |
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Cessione credito |
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Ecobonus e sismabonus - Termine di comunicazione all’Agenzia delle Entrate dell’opzione per la cessione del credito in relazione alle spese sostenute nel 2020. |
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Rivendita giornali |
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Contributo - Termine di presentazione dell’istanza per fruire del contributo una tantum alle persone fisiche esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste (art. 6 ter D.L. 137/2020, conv. L. 176/2020). |
Nota1 |
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