Agevolazioni e Novità Fiscali

Gli approfondimenti del Dottor Cavallari sulle agevolazioni e novità fiscali

 

Crediti di imposta da Gennaio 2021

Tutte le opportunità per le imprese: Crediti d’imposta 2021 Art.1L.178/2020

Credito di imposta per Rafforzamento patrimoniale delle imprese

Rafforza il Patrimonio aziendale con il credito di imposta !

Proroga al 30.06.2021 del termine di esecuzione dell’aumento di capitale, con esclusione dei conferimenti in denaro volti all’aumento del capitale sociale.

Crea Competenze manageriali

Donazioni effettuate nel 2021 o nel 2022 sotto forma di borse di studio, iniziative formative finalizzate allo sviluppo e alla acquisizione di competenze manageriali promosse da università pubbliche e private, da istituti di formazione avanzata, da scuole di formazione manageriale pubbliche o private.

Il credito d’imposta è riconosciuto per le donazioni effettuate nel limite di 100.000 euro fino al:

  • 100% per le piccole e micro imprese;
  • 90% per le medie imprese;
  • 80% per le grandi imprese.

Il limite di spesa annua è pari a 500 mila euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

Investimenti cinematografici e audiovisivi

Innalzamento dell’aliquota massima dal 30% al 40% del credito d’imposta L. 220/2016, riconosciuto alle imprese italiane di produzione esecutiva e di post-produzione, in relazione a opere cinematografiche e audiovisive o a parti di esse realizzate sul territorio nazionale, su commissione di produzioni estere.

Ottieni il Credito d’imposta locazioni

Canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo alle agenzie di viaggio e ai tour operator sino al 30 aprile 2021.

Investimenti in pubblicità con il credito di imposta

Credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche onlinein continuità col regime speciale introdotto per il 2020 pari al 50% degli investimenti

Edicole

Il credito d’imposta alle rivendita di giornali e riviste si applica alle condizioni e con le modalità previste per il 2020 dall’articolo 28 D.L. 18/2020 (estensione del limite di credito a 4.000 euro per beneficiario e ampliamento delle fattispecie di spesa compensabili) nel limite di spesa annuale di 15 milioni di euro.

Credito d’imposta testate edite in formato digitale

Il credito d’imposta è riconosciuto alle imprese editrici di quotidiani e di periodici digitali, che occupano almeno un dipendente a tempo indeterminato, per un importo pari al 30% della spesa effettiva sostenuta nell’anno precedente per l’acquisizione dei servizi di server, hosting e banda larga per le testate edite in formato digitale.

Credito d’imposta per l’acquisto di cargo bike

Microimprese e piccole imprese di trasporto merci urbano di ultimo miglio, un credito d’imposta per l’acquisto di cargo bike e cargo bike a pedalata assistita.

Il credito d’imposta spetta:

  • nella misura massima del 30% delle spese
  • fino ad un importo massimo annuale di 2.000 euro per ciascuna impresa
  • nel limite massimo complessivo di 2 milioni di euro per l’anno 2021.

Fai investimenti in beni aziendali con il Credito d’imposta; investimenti in beni strumentali

Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2022, incluse le prenotazioni al 31.12.2022 con effettuazione degli investimenti entro il 30.06.2023.

Le principali novità della disciplina innovata sono:

  • potenziamento delle aliquote agevolative;
  • aumento dei massimali di spesa ammissibili;
  • ampliamento dell’ambito applicativo;
  • accorciamento del periodo di fruizione a 3 quote annuali di pari importo;
  • ulteriore riduzione a compensazione in unica soluzione nel caso di investimenti in beni ordinari per soggetti con ricavi o compensi inferiori a euro 5 milioni 

Tipologia di bene

Periodo di effettuazione investimento

Aliquote e tetti di spesa complessivi

Beni materiali e immateriali ordinari
 

2021

10%
15% smart working
Tetto 2 milioni di euro (materiale)
Tetto 1 milione di euro (immateriale)

2022

6%
Tetto 2 milioni di euro (materiale)
Tetto 1 milione di euro (immateriale)

Beni materiali 4.0

2021

–        50% fino a 2,5 milioni di euro
–        30% oltre 2,5 fino a 10
–        10% oltre 10 fino a 20

2022

–        40% fino a 2,5 milioni di euro
–        20% oltre 2,5 fino a 10
–        10% oltre 10 fino a 20

Beni immateriali 4.0

2021/2022

20% fino a 1 milione di euro

Credito d’imposta Ricerca e sviluppo

Proroga fino al 2022 del credito d’imposta R&S di cui all’articolo 1, commi 198-209, L. 160/2019 con potenziamento delle aliquote e dei massimali di credito d’imposta, modifiche intese a chiarirne l’ambito applicativo e introduzione dell’obbligo di asseverazione della relazione tecnica.

Le aliquote e i limiti di credito d’imposta sono così potenziati:

  • 20% entro il limite di euro 4 milioni per attività di R&S;
  • 15% entro il limite di euro 2 milioni per attività di IT 4.0 o green;
  • 10% entro il limite di euro 2 milioni per attività di IT;
  • 10% entro il limite di euro 2 milioni per attività di Design.

Credito d’imposta formazione 4.0

Proroga fino al 2022 del credito d’imposta formazione 4.0

È previsto l’ampliamento delle voci di spesa agevolabili, già a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2020, alle seguenti voci:

  • spese del personale relative ai formatori;
  • costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti;
  • spese per servizi di consulenza connessi alla formazione;
  • spese del personale relative ai partecipanti e spese generali indirette generali strettamente inerenti.

Sono confermate le seguenti aliquote e limiti del 2020, con incremento al 60% nel caso di formazione di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati:

  • 50% entro il limite di euro 300.000 per le piccole imprese;
  • 40% entro il limite di euro 250.000 per le medie imprese;
  • 30% entro il limite di euro 250.000 per le grandi imprese.

Credito d’imposta per l’acquisto di sistemi di filtraggio acqua potabile

Nuovo credito d’imposta per l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio di acqua potabile, alle persone fisiche e ai soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni, nonché agli enti non commerciali, nella misura del 50% delle spese sostenute dal 01.01.2021 al 31.12.2022 fino ad un ammontare complessivo non superiore:

  • per le persone fisiche esercenti attività economica a 1.000 euro per ciascuna unità immobiliare o esercizio commerciale;
  • per gli altri soggetti a 5.000 euro per ciascun immobile adibito all’attività commerciale o istituzionale.

Il credito d’imposta spetta nel limite complessivo di 5 milioni di euro rispettivamente per l’anno 2021 e 2022.

Credito d’imposta per l’adeguamento dell’ambiente di lavoro

Anticipazione del termine di utilizzo del credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro: fruizione dal 01.01.2021 al 30.06.2021 e fissazione del termine per l’esercizio dell’opzione della cessione del credito al 30.06.2021.

Credito d’imposta cuochi professionisti

Ai cuochi professionisti, impiegati presso alberghi e ristoranti sia come lavoratori dipendenti sia come lavoratori autonomi, va un credito d’imposta fino al 40% delle seguenti spese sostenute tra il 01.01.2021 e il 30.06.2021:

  • acquisto di beni strumentali durevoli;
  • partecipazione a corsi di aggiornamento professionale.

L’agevolazione spetta fino ad un massimo di credito di 6.000 euro e nel limite complessivo di 1 milione di euro per ciascuna delle annualità 2021-2023.

Credito d’imposta  e-commerce delle imprese agricole

Credito d’imposta, di cui all’articolo 3, comma 1, D.L. 91/2014 previsto per il sostegno del made in Italy, esteso alle reti di imprese agricole e agroalimentari, anche costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi o parte delle strade del vino, per la realizzazione e l’ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento dell’e-commerce.

Il credito d’imposta è pari al 40% degli investimenti effettuati dal 2021 al 2023.

Credito d’imposta Mezzogiorno

Proroga al 31.12.2022 del credito d’imposta introdotto dall’articolo 1, commi 98-108, L. 208/2015 per l’acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle zone assistite ubicate nelle seguenti regioni del Mezzogiorno:

Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Credito d’imposta R&S potenziato nelle aree del Mezzogiorno

Proroga per le annualità 2021 e 2022 il credito d’imposta potenziato per gli investimenti in attività di R&S (inclusi i progetti di R&S in materia di Covid-19) in favore delle imprese operanti nelle regioni del Mezzogiorno e direttamente afferenti alle strutture produttive ivi ubicate di cui all’articolo 244 D.L. 34/2020:

Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Sono confermate le medesime aliquote definite per il 2020:

  • 25% per le grandi imprese;
  • 35% per le medie imprese;
  • 45% per le piccole imprese.

Restano escluse dalla maggiorazione, nei periodi d’imposta 2021 e 2022, le attività di R&S nelle regioni Lazio, Marche e Umbria colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017.

Credito d’imposta per minusvalenze realizzate in “PIR PMI”

Credito d’imposta spettante alle persone fisiche titolari di specifici piani di risparmio a lungo termine – PIR pari alle minusvalenze, perdite e differenziali negativi realizzati, che:

  • vengano detenuti per almeno 5 anni
  • il cui credito di imposta non ecceda il 20% delle somme investite.

Il credito d’imposta si applica ai piani costituiti dal 01.01.2021 per gli investimenti effettuati entro il 31.12.2021 ed è utilizzabile, in 10 quote annuali di pari importo, nelle dichiarazioni dei redditi ovvero in compensazione mediante F24.

Credito d’imposta quotazione Pmi

Proroga al 31.12.2021 il credito d’imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle Pmi, istituito dall’articolo 1, commi 89-92, L. 205/2017, prevedendo un ulteriore stanziamento di 30 milioni di euro per il 2022.

Il credito d’imposta ammonta:

  • al 50% dei costi di consulenza sostenuti per l’ammissione alle negoziazioni
  • fino a un massimo di 500.000 euro.

 

AGEVOLAZIONI

Credito d’imposta per investimenti 2021 e 2022

in beni strumentali nuovi

La L. 178/2020 riconosce un credito d’imposta nelle nuove misure stabilite, in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili, a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa, che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, a decorrere dal 16.11.2020 e fino al 31.12.2022 (ovvero entro il 30.06.2023, a condizione che entro il 31.12.2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione). In sostanza, la legge di Bilancio 2021, nell’ambito del piano “Transizione 4.0”, ha potenziato, temporaneamente, le agevolazioni, lasciando inalterati i relativi meccanismi di riconoscimento. Tuttavia, la nuova disciplina si sovrappone a quella contenuta nell’art. 1, cc. 184-197 L. 160/2020 per quanto riguarda gli investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2020 (o 30.6.2021 alle condizioni previste), per i quali i contribuenti possono scegliere tra le due agevolazioni, effettuando le adeguate annotazioni nella fattura del fornitore.

AMBITO

APPLICATIVO

 

Soggettivo

 

Possono accedere al credito d’imposta tutte le imprese1 residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito.

 

Per le imprese ammesse al credito d’imposta, la fruizione del beneficio spettante è comunque subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

 

 

 

 

 

Oggettivo

 

  • Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.
  • Sono inoltre agevolabili gli investimenti in beni immateriali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa.

 

 

 

 

 

INVESTIMENTO

 

Ambito

temporale

 

  • Il nuovo credito d’imposta si applica agli investimenti effettuati:
  • a decorrere dal 16.11.2020 e fino al 31.12.2022,

ovvero

  • entro il 30.06.2023, a condizione che entro il 31.12.2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

 

 

 

 

 

Credito

d’imposta

 

è riconosciuto un credito d’imposta nelle misure stabilite in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili.

Nota1

Il credito d’imposta si applica alle stesse condizioni e negli stessi limiti anche agli investimenti effettuati dagli esercenti arti e professioni, ad esclusione degli investimenti in beni strumentali di cui all’allegato A e B L. 232/2016 (investimenti Industria 4.0).

MISURA DEL CREDITO D’IMPOSTA

INVESTIMENTI

IN BENI

STRUMENTALI

NUOVI INDICATI

NELL’ALLEGATO A

L. 232/2016

 

Dal 16.11.2020 e fino al 31.12.2021, ovvero entro il 30.06.2022 a condizione che, entro il 31.12.2021, il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

 

  • Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del:
  • 50% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • del 30% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro;
  • 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.

 

 

 

 

 

Dal 1.01.2022 e fino al 31.12.2022, ovvero entro il 30.06.2023 a condizione che, entro il 31.12.2022, il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

 

  • Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del:
  • 40% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • 20% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
  • 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.

MISURA DEL CREDITO D’IMPOSTA (segue)

INVESTIMENTI

IN BENI

COMPRESI

NELL’ALLEGATO B

 L. 232/2016

 

Dal 16.11.2020 e fino al 31.12.2022, ovvero entro il 30.06.2023 a condizione che, entro il 31.12.2022, il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

 

  • Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 20% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a un milione di euro.
  • Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all’utilizzo dei beni di cui al predetto allegato B mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza.

 

INVESTIMENTI

IN BENI

STRUMENTALI

DIVERSI

DA QUELLI

INDICATI:

NELL’ALLEGATO

“A” L. 232/2016

Nel limite

massimo di costi

ammissibili pari

a € 2 milioni

E NELL’ALLEGATO “B” L. 232/2016

Nel limite

massimo di costi

ammissibili pari

a € 1 milione

 

Dal 16.11.2020 e fino al 31.12.2021, ovvero entro il 30.06.2022 a condizione che, entro il 31.12.2021, il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

 

Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 10% del costo, determinato ai sensi dell’art. 110, c. 1, lett. b) Tuir.

 

La misura del credito d’imposta è elevata al 15% per gli investimenti in strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall’impresa alla realizzazione di modalità di lavoro agile.

 

 

 

 

 

Dal 1.01.2022 e fino al 31.12.2022, ovvero entro il 30.06.2023 a condizione che, entro il 31.12.2022, il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

 

Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 6%.

 

COSTO

DI ACQUISTO

 

  • Il costo è determinato ai sensi dell’art. 110, c. 1, lett. b) Tuir.
  • Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni.

 

ESCLUSIONI

 

Esclusioni

oggettive

 

  • Sono esclusi dall’ambito applicativo dell’agevolazione gli investimenti in:
  • beni indicati all’art. 164, c. 1 Tuir [veicoli e altri mezzi di trasporto (a deducibilità limitata), compresi quelli utilizzati esclusivamente nell’attività];
  • beni per i quali il D.M. Finanze 31.12.1988 stabilisce aliquote di ammortamento inferiori al 6,5%;
  • fabbricati e costruzioni;
  • beni di cui all’allegato 3 annesso alla L. 208/20151;
  • beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti.

 

Nota1

Specifici beni ricompresi nei gruppi V (per le industrie manifatturiere alimentari), XVII (per le industrie dell’energia, gas e acqua) e XVIII (per le industrie dei trasporti e telecomunicazioni).

 

 

 

 

 

Procedure

concorsuali

 

  • Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale, o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.
  • Sono inoltre escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’art. 9, c. 2 D. Lgs. 231/2001.

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