Agevolazioni e Novità Fiscali

Gli approfondimenti del Dottor Cavallari sulle agevolazioni e novità fiscali

 

Notiziario Fiscale di Marzo 2021 Rivalutazione fiscale e contributi europei

MARZO 2021           SOMMARIO

 

 

 

Contributi Regionali e Fondi Europei Accessibili 2021

 

 

 

  1. In evidenza

Pag. 1

 

Rivaluta ora i beni strumentali della Tua azienda: versando ora solo il 3% potrai godere dei maggiori ammortamenti da dedurre negli anni a venire. Ottimo investimento !

 

 

 

 

 

 

 

  1. Integrazioni del bollo sulle fatture elettroniche

Pag. 2

  1. Compensazione di crediti tributari (non Iva) oltre € 5.000

Pag. 3

  1. Compensazione orizzontale del credito Iva

Pag. 4

  1. Divieto di compensazione orizzontale in presenza di debiti erariali

Pag. 5

  1. Scadenze fiscali 2021

Pag. 6

  1. Tipologie di bilancio per le società di capitali

Pag. 8

  1. Scadenze e adempimenti di bilancio

Pag. 9

  1. Lotteria degli scontrini

Pag. 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Principali adempimenti mese di marzo 2021

Pag. 11

 

In evidenza

CONTRIBUTI

COVID-19

ESENTASSE

 

  • L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che le indennità e i bonus erogati a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 non concorrono alla formazione del reddito imponibile a prescindere da quale sia l'ente erogatore.
  • Ai contributi di «qualsiasi natura» erogati, in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica Covid-19, «da chiunque» e «indipendentemente dalle modalità di fruizione», ai soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, è riconosciuta la detassazione integrale, e quindi non sono assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di acconto Irpef in fase di erogazione.

Rivaluta ora i beni strumentali a bilancio 2020, versando solo il 3% godrai degli ammortamenti fiscali rivalutati con grandi benefici fiscali ! Chiamaci è un ottimo investimento

  • ACCESSO AI SERVIZI TELEMATICI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

    L’Agenzia delle entrate, con un comunicato del 16/02/2021, ha reso noto che:

  • a decorrere dall’1/03/2021,
  • l’accesso ai servizi telematici della stessa avviene esclusivamente
  • tramite l’utilizzo di una delle 3 modalità di autenticazione universali, SPID, CIE o CNS,
  • riconosciute per accedere ai servizi online di tutte le PP.AA.
  • Nota: il D.L. 76/2020 (c.d. Decreto Semplificazioni) ha previsto che tutti i siti della P.A. devono essere accessibili tramite credenziali utilizzabili per qualsiasi ente; ne deriva che le singole credenziali adottate in autonomia da ogni P.A. vanno dismesse.

    Pertanto, dall’1/03/2021, l’Agenzia Entrate

  • non rilascia più nuove credenziali Fisconline
  • e quelle già rilasciate possono essere utilizzate dagli utenti registrati fino alla loro naturale scadenza e comunque non oltre il 30/09/2021.
  • Dall’1/10/2021, le credenziali Fisconline non saranno più attive e sarà necessario accedere, a scelta, con uno dei 3 suddetti strumenti ossia CNS, SPID o CIE.

    Nota: le medesime regole valgono per l’identificazione di persone che sono state autorizzate a lavorare per società e/o enti.

    PROFESSIONISTI E IMPRESE:

  • potranno utilizzare o richiedere le credenziali Entratel, Fisconline o Sister, anche dopo l’1/03/2021 e fino alla data che sarà stabilita con apposito decreto attuativo.
  • le persone fisiche, prima di poter operare per le società/enti per i quali siano stati autorizzati, devono identificarsi; dall’1/10/2021 è possibile farlo solo con SPID, CIE o CNS, a meno che siano titolari di partita IVA.

 

  • ATTIVAZIONE DELLO SPID E ACCESSO AI SERVIZI

    L’identità SPID può essere attivata dai cittadini maggiorenni che abbiano

  • un documento italiano in corso di validità;
  • la tessera sanitaria (o tesserino codice fiscale);
  • una e-mail e un numero di cellulare personali.
  •  

    È possibile scegliere uno o più gestori di identità (di seguito indicati), tra quelli abilitati, e registrarsi.

    PASSAGGI PER LA REGISTRAZIONE

    • inserimento dei dati anagrafici
    • generazione delle credenziali SPID personali
    • effettuazione del riconoscimento scegliendo le modalità offerte dal gestore
     

    Alternativa: è possibile recarsi presso una delle PP.AA. che possono svolgere le procedure per l’identificazione, consentendo quindi il rilascio successivo di SPID.

    SCELTA DEL GESTORE D’IDENTITA’: i gestori d’identità forniscono diverse tipologie di attivazione e 3 diversi livelli di sicurezza tra cui scegliere; se si risiede all’estero (ad es. cittadino italiano iscritto all’AIRE), occorre scegliere una modalità di riconoscimento contrassegnata dall’icona EU   o mondo 

     

    LIVELLI DI SICUREZZA PER L’ACCESSO AL SERVIZIO

    livello 1

    con le credenziali SPID dell’utente (nome utente e password)

    livello 2

    con le credenziali SPID e la generazione di un codice temporaneo di accesso one time password (OTP) o l'uso di un’App fruibile attraverso un dispositivo (ad. es. uno smartphone)

    livello 3

    prevede l’utilizzo di ulteriori soluzioni di sicurezza e di eventuali dispositivi fisici (es. smart card) che vengono erogati dal gestore dell’identità

     

    MODALITA’ DI RICONOSCIMENTO:

  • di persona, presso gli uffici dei gestori dell’identità digitale;
  • via webcam, con un operatore reso disponibile dal gestore dell’identità o con un selfie audio-video, insieme al versamento di una somma simbolica tramite bonifico bancario come ulteriore strumento di verifica della propria identità;
  • con la Carta d’Identità Elettronica (CIE) o il passaporto elettronico, identificandosi tramite le app dei gestori;
  • con CIE, CNS, tessera sanitaria o con la firma digitale grazie all’ausilio di un lettore (ad es., la smart card) e del relativo PIN.
  • Accesso nell’area riservata del sito dell’Agenzia e fruizione dei servizi telematici: cliccare sull’apposita icona.

    Per l’accesso è necessario avere un’identità almeno di livello di sicurezza 2.

     

    RICHIESTA DELLA CIE E ACCESSO AI SERVIZI

    La CIE può essere richiesta al proprio Comune di residenza (o di dimora, se cittadini residenti in Italia); Occorre essere muniti di una fototessera in formato cartaceo o elettronico (su supporto USB).

    Nota: la richiesta va fatta presso il Consolato di riferimento per i cittadini residenti all’estero.

    I DUE STEP DI CONSEGNA DEL CODICE PIN DELLA CIE:

  • prima parte: nella fase di identificazione del cittadino presso gli uffici comunali;
  • seconda parte: al ritiro della carta presso gli uffici comunali o della ricezione al proprio domicilio.
  • Spese: prima dell’avvio della pratica di rilascio della CIE occorre versare, presso le casse del Comune, la somma di € 16,79 oltre i diritti fissi e di segreteria, ove previsti.

     

    CARATTERISTICHE DELLA CIE: è costituita, tra l’altro, da un microchip contactless che contiene:

  • i dati personali, la foto e le impronte del titolare, protetti da meccanismi che ne prevengono la contraffazione e la lettura impropria;
  • le informazioni per consentire l’autenticazione in rete da parte del cittadino a servizi erogati in rete da pubbliche amministrazioni e imprese;
  • ulteriori dati per fruire di servizi a valore aggiunto, in Italia e in Europa
  •  Entra con CIE: consente ai cittadini in possesso di una CIE di autenticarsi ai servizi online abilitati con diverse modalità:

     

    Desktop

    l’accesso al servizio avviene tramite un computer a cui è collegato un lettore di smart card contactless per la lettura della CIE; per abilitare il funzionamento della CIE sul computer occorre installare ilSoftware CIE

    Mobile

    l’utente accede al servizio mediante uno smartphone dotato di interfaccia NFC e dell’appCie ID“ e con lo stesso effettua la lettura della CIE

    Desktop con smartphone

    l’accesso al servizio avviene da computer e per la lettura della CIE l’utente utilizza il suo smartphone dotato di interfaccia NFC e dell’appCie ID

     

     

    ACCESSO con cNS

    La Carta nazionale dei servizi è una smart card dotata di microchip o una chiavetta USB che contiene un certificato digitale di autenticazione personale. Per l’accesso ai servizi dell’Agenzia occorre avere:

  • una CNS attiva, della quale si conosca il codice PIN fornito dall’Ente emittente;
  • un dispositivo di lettura della carta (o una postazione con porta USB)
  • installati i driver della CNS.

Integrazioni del bollo sulle fatture elettroniche

L’Agenzia delle Entrate, con provvedimento 4.02.2021, ha stabilito le modalità tecniche per l’effettuazione delle integrazioni delle fatture elettroniche inviate, a decorrere dal 1.01.2021, tramite il Sistema di interscambio, nonché le modalità telematiche per la messa a disposizione, la consultazione e la variazione dei dati relativi all’imposta di bollo da parte del cedente/prestatore, o dell’intermediario delegato. In particolare, l’Agenzia delle Entrate fornisce a ogni soggetto titolare di partita Iva obbligato all’emissione di fattura elettronica, all’interno dell’area riservata del portale Fatture e Corrispettivi, due distinti elenchi, contenenti gli elementi identificativi, rispettivamente, delle fatture elettroniche inviate tramite SdI che riportano l’assolvimento dell’imposta di bollo e delle fatture elettroniche inviate tramite SdI che non riportano l’assolvimento dell’imposta di bollo ma per le quali l’imposta risulta dovuta.

ELENCHI

 

Tipologia

 

  • Per le fatture elettroniche inviate tramite SdI l’Agenzia delle Entrate predispone due distinti elenchi, contenenti gli elementi identificativi, rispettivamente:
  • delle fatture elettroniche emesse e inviate tramite SdI che riportano l’assolvimento dell’imposta di bollo (denominato Elenco A, non modificabile);
  • delle fatture elettroniche riferite alle operazioni effettuate dal 1.01.2021, emesse e inviate tramite SdI che non riportano l’assolvimento dell’imposta di bollo ma per le quali emerge tale obbligo (denominato Elenco B, modificabile).

 

 

 

 

 

Disponibilità

dei dati

 

Gli elenchi sono resi disponibili al cedente/prestatore, o al suo intermediario delegato, mediante un apposito servizio web all’interno dell’area riservata del portale Fatture e Corrispettivi nel sito Internet dell’Agenzia delle Entrate, entro il giorno 15 del primo mese successivo alla chiusura di ogni trimestre solare.

 

 

 

 

 

MODIFICHE

ALL’ELENCO B

 

Spunta

 

Il cedente/prestatore, o l’intermediario delegato, qualora ritenga che, in relazione a una o più fatture riportate dall’Agenzia nell’Elenco B, non risultino realizzati i presupposti per l’applicazione dell’imposta di bollo, procede all’indicazione di tale informazione spuntando gli estremi delle singole fatture all’interno dell’Elenco B.

 

 

 

 

 

Integrazioni

 

Il cedente/prestatore, o l’intermediario delegato, può inoltre integrare l’Elenco B con gli estremi identificativi delle fatture elettroniche per le quali, ancorché non individuate dall’Agenzia, risulta dovuta l’imposta.

 

 

 

 

 

Termini

 

  • Le modifiche all’Elenco B sono effettuate entro l’ultimo giorno del mese successivo alla chiusura del trimestre solare di riferimento.
  • Per le fatture elettroniche riferite alle operazioni effettuate nel 2° trimestre solare dell’anno e inviate tramite SdI nel medesimo periodo, le modifiche sono effettuate entro il 10.09 dell’anno di riferimento.

 

L’Elenco B può essere modificato più volte entro i termini stabiliti, ma solo l’ultima modifica elaborata è utilizzata dall’Agenzia per il calcolo dell’importo dell’imposta di bollo da versare. In ogni caso le modifiche non possono essere operate oltre la data di effettuazione del pagamento.

 

 

 

 

 

Modalità

 

  • Il cedente/prestatore effettua le modifiche all’Elenco B, direttamente o tramite intermediario delegato:
  • in modalità puntuale, utilizzando la funzionalità del servizio web che consente di operare direttamente sulla tabella che riporta l’elenco delle fatture elettroniche selezionate dall’Agenzia;
  • in modalità massiva, utilizzando la funzionalità del servizio web che consente di effettuare il download del file xml dell’Elenco B e il successivo upload del medesimo file modificato, secondo le specifiche tecniche allegate al provv. Ag. Entrate 4.02.2021.

 

 

 

 

 

Assenza

di modifiche

 

In assenza di variazioni da parte del cedente/prestatore, o dell’intermediario delegato, si intendono confermati gli elenchi proposti dall’Agenzia.

 

Compensazione di crediti tributari (non Iva) oltre € 5.000

L’art. 3 D.L. 50/2017 ha previsto, per i contribuenti che utilizzano in compensazione i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all’Irap e ai crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi per importi superiori a € 5.000 annui, l’obbligo di richiedere l’apposizione del visto di conformità, relativamente alle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito.

In alternativa, relativamente alle società di capitali per le quali è esercitato il controllo contabile (art. 2409-bis Codice Civile), la dichiarazione è sottoscritta, oltre che dal rappresentante legale, dai soggetti che esercitano il controllo contabile, attestante l’esecuzione dei controlli di cui all’art. 2, c. 2 D.M. 31.05.1999, n. 164.

Il D.L. 124/2019 ha esteso anche alle imposte diverse dall’Iva l’obbligo (già previsto in ambito Iva) della preventiva presentazione della dichiarazione da cui il credito emerge, per il relativo utilizzo.

 

COMPENSAZIONE DEI CREDITI

TRIBUTARI

 

Oggetto

 

  • Crediti relativi a:
  • imposte sui redditi;
  • addizionali alle imposte sui redditi;
  • ritenute alla fonte;
  • imposte sostitutive delle imposte sul reddito;
  • Irap;
  • crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.

 

Per importi superiori a € 5.000 annui.

 

 

ò

 

 

Utilizzo in compensazione orizzontale.

 

 

 

 

 

 

 

Obbligo

 

Richiedere l’apposizione del visto di conformità, relativamente alle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito.

 

 

In alternativa

 

 

Richiedere la sottoscrizione della dichiarazione, oltre che dal rappresentante legale, da parte dei soggetti che esercitano il controllo contabile, attestante l’esecuzione dei controlli di cui all’art. 2, c. 2 D.M. 31.05.1999, n. 164.

 

Relativamente alle società di capitali per le quali è esercitato il controllo contabile di cui all’art. 2409-bis C.C.

 

 

 

 

 

 

 

LIMITE ALLE

COMPENSAZIONI

 

Orizzontale

 

Il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili (art. 17 D. Lgs. 241/1997) ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, è pari a € 700.000.

 

 

 

 

 

Per i soggetti subappaltatori, qualora il volume di affari registrato nell’anno precedente sia costituito per almeno l’80% da prestazioni rese in esecuzione di contratti di subappalto, il limite è pari a € 1.000.000.

 

 

 

 

 

Verticale

 

La compensazione tra tributi della medesima specie non soggiace a limiti di importo nè al visto di conformità.

 

 

 

 

 

INDEBITE

COMPENSAZIONI

 

  • Qualora, in esito all’attività di controllo, i crediti indicati nelle deleghe di pagamento presentate si rivelino in tutto o in parte non utilizzabili in compensazione, l’Agenzia delle Entrate comunica telematicamente:
  • la mancata esecuzione della delega di pagamento al soggetto che ha trasmesso la delega stessa, entro 30 giorni;
  • l’applicazione della sanzione pari al 5% dell’importo, per importi fino a € 5.000, e pari a € 250, per importi superiori a € 5.000, per ciascuna delega non eseguita. Non si applica l’art. 12 D. Lgs. 472/1997, relativo al cumulo giuridico per concorso di più violazioni.
  • Qualora, a seguito della comunicazione, il contribuente, entro i 30 giorni successivi al ricevimento della stessa, rilevi eventuali elementi non considerati o valutati erroneamente, può fornire i chiarimenti necessari all’Agenzia delle Entrate. L’iscrizione a ruolo a titolo definitivo della sanzione non è eseguita se il contribuente provvede a pagare la somma dovuta, con modello F24, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.
  • L’agente della riscossione notifica la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo entro il 31.12 del 3° anno successivo a quello di presentazione della delega di pagamento.
 

Compensazione orizzontale del credito Iva

l limite oltre il quale la compensazione dei crediti Iva richiede l’apposizione del visto di conformità è pari a € 5.000. Pertanto, le compensazioni orizzontali, mediante modello F24, dei crediti Iva annuali o relativi a periodi inferiori all’anno, per importi superiori a € 5.000,00 annui, possono essere effettuate dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge. Solo le compensazioni di importi inferiori a € 5.000,00 annui sono possibili dal 1° giorno del periodo successivo a quello cui la dichiarazione o la denuncia periodica si riferisce. è inoltre disposto l’obbligo, per i titolari di partita Iva, di utilizzare i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, a prescindere dall’importo del credito compensato. In merito al rimborso del credito Iva, la soglia oltre la quale è necessario il visto è pari, invece, a € 30.000. Per le start up innovative vige il limite più elevato di € 50.000. Si ricorda che con riferimento ai crediti Iva di importo non superiore ad € 50.000 annui, in favore dei soggetti passivi che soddisfano determinati livelli di affidabilità conseguenti all’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (c.d. ISA), vi è l’esonero dall’applicazione del visto di conformità.

COMPENSAZIONE

DEL CREDITO IVA

  • Annuale
  • Infrannuale

 

Importi annui

fino a

€ 5.000,00

 

La compensazione del credito Iva annuale, o relativo a periodi inferiori all’anno, per importi fino a € 5.000,00 annui può essere effettuata a partire dal 1° giorno del periodo successivo a quello cui la dichiarazione o la denuncia periodica si riferisce e fino alla data di presentazione della dichiarazione o denuncia successiva.

 

Esempi

  • Il credito Iva 2020 può essere compensato dal 1.01.2021.
  • Il credito Iva relativo al 1° trimestre 2021 può essere compensato dal 30.04.2021 (termine di presentazione del modello Iva TR).

 

 

 

 

 

Importi annui

superiori

a € 5.000,00

 

La compensazione del credito Iva annuale o relativo a periodi inferiori all’anno, per importi superiori a € 5.000,00 annui, può essere effettuata dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge.

 

Esempio

Il credito Iva relativo al 1° trimestre 2021 è compensabile dal 10.05.2021 (con presentazione del modello Iva TR il 30.04.2021).

 

 

 

 

 

è richiesta l’apposizione del visto di conformità, relativamente alla dichiarazione o istanza (annuale o infrannuale) da cui emerge il credito, da parte di un soggetto abilitato; in alternativa, la dichiarazione deve essere sottoscritta, oltre che dal rappresentante legale o dal rappresentante negoziale, dal soggetto che esercita il controllo contabile.

 

 

 

 

 

Modalità

 

Sono tenuti a utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate i soggetti titolari di partita Iva che intendono effettuare la compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all’anno dell’Iva.

 

COMUNICAZIONE

PREVENTIVA

 

La compensazione del credito Iva annuale o relativo a periodi inferiori all’anno, per importi superiori a € 5.000,00 annui, può essere effettuata a partire dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge.

 

La trasmissione telematica delle deleghe di pagamento recanti compensazioni di crediti Iva, se superano l’importo annuo di € 5.000,00, può essere effettuata non prima che siano trascorsi 10 giorni dalla presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge, indipendentemente dalla data di addebito indicata (che, in ogni caso, non può essere inferiore al 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione e/o dell’istanza).

 

Divieto di compensazione orizzontale
in presenza di debiti erariali

L’art. 31, c. 1 D.L. 78/2010 ha introdotto, dal 1.01.2011, il divieto di utilizzo dei crediti relativi alle imposte erariali in compensazione nel modello F24 in presenza di imposte erariali iscritte a ruolo, di importo superiore a € 1.500,00, per le quali sia scaduto il termine di pagamento. Il divieto sussiste solo per le compensazioni orizzontali.

Con D.M. 10.02.2011 è stato emanato il provvedimento attuativo, che consente il pagamento, anche parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori mediante la compensazione dei crediti relativi alle stesse imposte. Con tale compensazione il contribuente può azzerare le proprie posizioni debitorie iscritte a ruolo, in modo da procedere successivamente alla compensazione ordinaria mediante modello F24 del residuo credito con eventuali altri debiti. Per il pagamento dei debiti iscritti a ruolo mediante compensazione è stato istituito il codice tributo RUOL, da utilizzare nel modello F24 Accise, indicando la Provincia dell’ambito di competenza dell’Agente della riscossione che ha in carico il debito che si intende compensare.

Si ricorda che l’art. 1, c. 99 L. 205/2017 ha introdotto un controllo dell’utilizzo del credito in compensazione nelle ipotesi di presenza di profili di rischio.

 

LIMITAZIONE 

ALLA

COMPENSAZIONE

DEI

CREDITI ERARIALI

 

Diritti iscritti

a ruolo

 

Presenza di imposte erariali iscritte a ruolo di importo superiore a € 1.500,00.

 

Per le quali sia scaduto il termine di pagamento.

 

 

 

 

 

 

 

Vincolo

 

Il contribuente deve assolvere, preventivamente, l’intero debito erariale iscritto a ruolo per il quale è scaduto il termine di pagamento, unitamente con i relativi accessori.

 

Condizione indispensabile per fruire della compensazione dei crediti erariali nel modello F24.

 

 

 

 

 

 

 

Crediti

erariali

interessati

 

  • Il divieto di compensazione opera in merito a:
  • imposte dirette (Irpef, Ires);
  • Irap;
  • addizionali alle imposte dirette;
  • Iva;
  • altre imposte indirette (es.: imposta di registro).

 

 

 

 

 

 

 

Compensazione

orizzontale

 

Il divieto riguarda esclusivamente l’ipotesi di compensazione “orizzontale” o “esterna”, che interviene tra tributi di diversa tipologia tramite il modello F24.

 

 

 

 

 

IMPORTO

LIMITE

DI € 1.500,00

 

Limite

di € 1.500,00

 

Il limite è costituito dall’ammontare complessivo degli importi iscritti a ruolo e non pagati, compresi anche i relativi accessori.

 

In essere

al momento del

versamento.

 

 

 

 

 

 

 

Più cartelle

 

Nel caso di più cartelle, per importi e per scadenze diverse, occorrerà verificare il complessivo debito scaduto ancora in essere al momento dell’effettuazione del versamento.

 

 

 

 

 

Pagamento

parziale

 

In caso di pagamento parziale avvenuto in data anteriore a quella in cui si intende procedere alla compensazione, occorrerà fare riferimento all’ammontare del debito residuo nel giorno di presentazione della delega modello F24.

 

 

 

 

 

Sanzione per

inosservanza

del divieto

 

In presenza di debito erariale scaduto di importo superiore a € 1.500,00, al contribuente che utilizza in compensazione i crediti erariali si applica la sanzione del 50% dell’importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, per i quali è scaduto il termine di pagamento.

 

Fino a

concorrenza
dell’ammontare
indebitamente
compensato
.

                           
 

Scadenze fiscali 2021

Si presenta una lista delle principali scadenze fiscali connesse alla contabilità dei contribuenti.

 

 

Periodo di riferimento

Scadenza

Proroga

Spunta

Versamento

mensile IVA,

ritenute, contributi

Gennaio 2021

16.02.2021

 

T

Febbraio 2021

16.03.2021

 

£

Scadenza sospensione versamenti Covid-19 Iva ottobre, novembre e acconto 2020 e ripresa ritenute/contributi redditi da lavoro dipendente ottobre e novembre 2020

16.03.2021

 

£

Marzo 2021

16.04.2021

 

£

Aprile 2021

17.05.2021

 

£

Maggio 2021

16.06.2021

 

£

Giugno 2021

16.07.2021

 

£

Luglio 2021

20.08.2021

 

£

Agosto 2021

16.09.2021

 

£

Settembre 2021

18.10.2021

 

£

Ottobre 2021

16.11.2021

 

£

Novembre 2021

16.12.2021

 

£

Dicembre 2021

17.01.2022

 

£

Versamento

trimestrale

IVA, contributi fissi

Inps artigiani

e commercianti

1° trimestre 2021

17.05.2021

 

£

2° trimestre 2021

20.08.2021

 

£

3° trimestre 2021

16.11.2021

 

£

4° trimestre 2021

Iva solo soggetti trimestrali speciali

16.02.2022

 

£

Richiesta di rimborso-compensazione IVA

infrannuale – Mod. TR

1° trimestre 2021

30.04.2021

 

£

2° trimestre 2021

2.08.2021

 

£

3° trimestre 2021

2.11.2021

 

£

Elenchi Intrastat

Gennaio 2021

25.02.2021

 

T

Febbraio 2021

25.03.2021

 

£

Marzo 2021

1° trimestre 2021

26.04.2021

 

£

Aprile 2021

25.05.2021

 

£

Maggio 2021

25.06.2021

 

£

Giugno 2021

2° trimestre 2021

26.07.2021

 

£

Luglio 2021

25.08.2021

 

£

Agosto 2021

27.09.2021

 

£

Settembre 2021

3° trimestre 2021

25.10.2021

 

£

Ottobre 2021

25.11.2021

 

£

Novembre 2021

27.12.2021

 

£

Dicembre 2021

4° trimestre 2021

25.01.2022

 

£

Esterometro

e comunicazione

liquidazioni Iva

Esterometro

2021

Gennaio 2021

30.04.2021

 

£

Febbraio 2021

 

£

Marzo 2021

 

£

Aprile 2021

2.08.2021

 

£

Maggio 2021

 

£

Giugno 2021

 

£

Luglio 2021

2.11.2021

 

£

Agosto 2021

 

£

Settembre 2021

 

£

Ottobre 2021

1.02.2022

 

£

Novembre 2021

 

£

Dicembre 2021

 

£

Comunicazione

liquidazioni Iva

2021

1° trimestre 2021

31.05.2021

 

£

2° trimestre 2021

16.09.2021

 

£

3° trimestre 2021

30.11.2021

 

£

4° trimestre 2021

28.02.2022

 

£

 

Scadenze fiscali 2021 (segue)

 

Periodo di riferimento

Scadenza

Proroga

Spunta

Comunicazioni

spese sistema

tessera sanitaria

Farmacie/parafarmacie/ strutture sanitarie

pubbliche-private/medici/odontoiatri/psicologi/

ostetriche/infermieri/ottici/tecnici di radiologia medica, per l’anno 2020

8.02.2021

 

£

Spese veterinarie

16.03.2021

 

£

Spese 1° trimestre 2021

2.08.2021

 

£

Presentazione

dichiarazioni

annuali

Invio telematico CU/2021

16.03.2021

 

T

Invio telematico Mod. Iva/2021

30.04.2021

 

£

Invio telematico Mod. 730/2021

30.09.2021

 

£

Invio telematico Mod. 770/2021

2.11.2021

 

£

Invio telematico Mod. Redditi e Irap

30.11.2021

 

£

Versamenti relativi

a Redditi - Irap - Iva

Saldo annuale Iva 2020

16.03.2021

È possibile il differimento al termine di versamento delle imposte dirette con maggiorazione dello 0,40% per mese.

£

Scadenza sospensione versamenti Covid-19

2° acconto 2020 redditi

30.04.2021

 

£

  • Saldo 2020 e 1° acconto 2021
    imposte e contributi, cedolare secca
    e imposte sostitutive
  • Diritto C.C.I.A.A.

30.06.2021

 

£

oppure

 

 

30.07.2021 + magg. 0,40%

 

£

2° acconto 2020 imposte e contributi,

cedolare secca e imposta sostitutiva

30.11.2021

 

£

Versamento acconto Iva 2021

27.12.2021

 

£

Imposta sostitutiva

rivalutazione TFR

Versamento saldo imposta sostitutiva

rivalutazione TFR (anno 2020)

16.02.2021

 

T

Versamento acconto imposta

sostitutiva 2021 rivalutazione TFR

16.12.2021

 

£

Altri adempimenti

Istanza Inps regime agevolato contributivo
(forfettari)

1.03.2021

 

£

Versamento tassa annuale libri sociali

16.03.2021

 

£

Versamento 2ª/3ª rata imposta sostitutiva

rivalutazione terreni e partecipazioni

posseduti al 1.01.2020 e al 1.01.2019

30.06.2021

 

£

Redazione e asseverazione perizia +

versamento imposta sostitutiva (1ª rata)

rivalutaz. terreni e partecipazioni al 1.01.2021

 

£

Versamento 2ª rata (40%) imposta sostitutiva estromissione immobili ditte individuali

 

£

Versamento 2ª rata imposta sostitutiva

rivalutazione terreni e partecipazioni

posseduti al 1.07.2020

15.11.2021

 

£

Imposta di bollo

su documenti

informatici

Versamento imposta di bollo

scritture contabili elettroniche

30.04.2021

 

£

Versamento

imposta

di bollo

su fatture

elettroniche

1° trimestre 2021

31.05.2021

 

£

Se imposta 1° trimestre è inferiore € 250

30.09.2021

 

£

2° trimestre 2021

30.09.2021

 

£

Se imposta di bollo del 1° e 2° trimestre è inferiore a € 250

30.11.2021

 

£

3° trimestre 2021

30.11.2021

 

£

4° trimestre 2021

28.02.2022

 

£

IMU

Versamento acconto 2021

16.06.2021

 

£

Dichiarazione variazioni 2020

30.06.2021

 

£

Versamento saldo 2021

16.12.2021

 

£

Versamento IVS

4° trimestre 2020 (fissi)

16.02.2021

 

£

1° trimestre 2021 (fissi)

17.05.2021

 

£

1° acconto 2021 (eccedenti minimale)

30.06.2021

 

£

1° acconto 2021 con maggiorazione 0,40%

(eccedenti minimale)

30.07.2021

 

£

2° trimestre 2021 (fissi)

20.08.2021

 

£

3° trimestre 2021 (fissi)

16.11.2021

 

£

2° acconto 2021 (eccedenti minimale)

30.11.2021

 

£

 

 

Tipologie di bilancio per le società di capitali

Si presenta uno schema sintetico inerente gli adempimenti obbligatori relativi alle tipologie di bilancio presenti per le società di capitali.

 

 

 

 

Denominazione sociale

Beta S.r.l.

 

Dati di bilancio

2020

2019

Volume ricavi

8.900.000,00

7.900.000,00

Totale attivo

4.200.000,00

4.000.000,00

Dipendenti

20

19


 

 

Adempimenti

¨

Bilancio per

micro impresa1

T

Bilancio

abbreviato2

 

¨

 

Bilancio

ordinario3

Possibilità di capitalizzare spese di
ricerca e costi di pubblicità.

No

No

No

Presenza area straordinaria conto
economico.

No

No

No

Principio di prevalenza della sostanza sulla forma.

Obbligo di iscrizione dei derivati (sia di
copertura sia non di copertura) al
fair value.

No

Valutazione dei titoli immobilizzati, crediti e debiti al costo ammortizzato.

No

No

Presenza conti d’ordine.

No

No

No

 

Note

 

Requisiti dimensionali*

Documenti che compongono

il bilancio

1.

Bilancio

per micro

impresa

  • Volume ricavi 
  • Totale attivo   
  • Dipendenti     

350.000

175.000

5

  • Stato patrimoniale (con integrazioni)**
  • Conto economico

2.

Bilancio

abbreviato

(piccole

Imprese)

  • Volume ricavi 
  • Totale attivo   
  • Dipendenti     

8.800.000

4.400.000

50

  • Stato patrimoniale
  • Conto economico
  • Nota integrativa

3.

Bilancio

ordinario

(grandi

imprese)

  • Volume ricavi 
  • Totale attivo   
  • Dipendenti     

8.800.000

4.400.000

50

  • Stato patrimoniale
  • Conto economico
  • Nota integrativa
  • Relazione sulla gestione
  • Rendiconto finanziario

*

2 su 3 di tali parametri non devono essere superati per 2 esercizi consecutivi per accedere alle semplificazioni previste per microimprese e piccole imprese.

**

Per l’esonero dalla nota integrativa devono essere riportate in calce allo stato patrimoniale le informazioni su impegni, garanzie, passività potenziali e compensi ad amministratori e sindaci. Per l’esonero dalla relazione sulla gestione è necessario un maggior dettaglio in merito ai rapporti con le imprese sottoposte al controllo della controllante.

               

 

 

 

 

 

Scadenze e adempimenti di bilancio

Si schematizzano i principali adempimenti connessi al procedimento di formazione e di approvazione del bilancio di esercizio, evidenziandone i fondamentali aspetti operativi e le soluzioni ritenute più cautelative ai fini civilistici e fiscali. Si ricorda che è necessario depositare, presso il Registro delle Imprese, il bilancio compilato secondo lo standard Xbrl. L’ESMA ha pubblicato la nuova tassonomia 2020 e l’aggiornamento della Conformance Suite per la predisposizione delle RFA nel formato Inline XBRL a partire dal 2021. Il Regolamento ESEF ha previsto che a partire dall’esercizio 2020 debbano essere redatti nel nuovo formato XHTML e iXBRL i prospetti consolidati di conto economico e di stato patrimoniale. Tra il Parlamento Europeo e il Consiglio d’Europa è stato raggiunto l’accordo sulla proroga di un anno dell’entrata in vigore del Regolamento ESEF. Gli Stati membri dovranno confermare l’adesione. Sarà lasciata la facoltà agli emittenti di applicarlo anticipatamente. Con l’esercizio successivo, l’adozione sarà estesa anche alla relazione finanziaria e alla nota integrativa.

 

Società di capitali con collegio sindacale

 

 

 

 

Adempimenti

Scadenze indicative

Termini

Ordinari

Bilancio

consolidato

o particolari

esigenze

 

 

 

 

  • Redazione del progetto di bilancio da parte degli amministratori:
  • stato patrimoniale;
  • conto economico;
  • nota integrativa;
  • rendiconto finanziario (se obbligatorio).

Comunicazione al collegio sindacale, se istituito, entro i 30 giorni precedenti la data fissata per l’assemblea.

31.031

30.051

Redazione della relazione sulla gestione da parte degli amministratori (se obbligatoria).

Il bilancio deve restare depositato nella sede della società durante i 15 giorni che precedono l’assemblea e fino a che sia approvato.

Comunicazione del bilancio e della relazione agli organi di controllo.

 

 

 

 

Deposito del bilancio e delle relazioni degli amministratori e degli organi di controllo nella sede della società, unitamente ad altri eventuali allegati.

Entro i 15 giorni precedenti la data fissata per l’assemblea.

E fino a quando il bilancio non sia approvato.

15.041

14.061

 

 

 

 

Spedizione raccomandata ai soci per convocazione dell’assemblea2.

Entro gli 8 giorni precedenti l’adunanza.

22.041

21.061

 

 

 

 

Assemblea di approvazione del bilancio3.

Entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio4.

30.041

29.061

 

 

 

 

Deposito del bilancio e degli allegati nel Registro delle Imprese (via telematica).

Entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio.

30.051

29.071

 

 

 

 

Presentazione della dichiarazione dei redditi in via telematica.

Entro l’ultimo giorno del 11° mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta.

30.11

Se l’esercizio coincide

con l’anno solare.

 

 

 

 

Annotazione e sottoscrizione del bilancio sul libro degli inventari.

Entro 3 mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.

è regolare la tenuta con sistemi elettronici dei registri anche se non materializzati su supporti cartacei nei termini di legge.

         

 

Note

  1. In caso di anno bisestile si toglie un giorno.
  2. L’atto costitutivo determina i modi di convocazione dell’assemblea dei soci, tali comunque da assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare. In mancanza, la convocazione è effettuata mediante lettera raccomandata, spedita ai soci almeno 8 giorni prima dell’adunanza nel domicilio risultante dal Registro delle Imprese (art. 2479-bis C.C.).
  3. L’atto costitutivo può prevedere che le decisioni dei soci siano adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.
  4. Entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio, se previsto dallo statuto, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato, ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all’oggetto della società (art. 2478-bis e art. 2364, c. 2 C.C.). In sede di conversione in legge del decreto Milleproroghe è stato previsto che, a prescindere dalle particolari esigenze relative alla struttura o all’oggetto della società richiesta dall’art. 2364 C.C. per le Spa e dall’art. 2478-bis C.C. per le Srl, le società possono fruire del maggior termine di 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio per la convocazione dell'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2020 e per eventuali nomine di amministratori e sindaci (29.06.2021).
 

Lotteria degli scontrini

Dal 1.02.2021 gli acquisti di beni e servizi di almeno € 1,00, pagati con strumenti elettronici presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi, generano biglietti virtuali validi per partecipare alla 1ª estrazione.

La Lotteria prevede premi sia per chi compra sia per chi vende. Giovedì 11.03 è fissata la 1ª estrazione mensile che distribuirà premi da € 100.000,00 a 10 acquirenti e premi da € 20.000,00 a 10 esercenti a fronte degli scontrini trasmessi e registrati al Sistema lotteria dal 1.02 al 28.02. Da giugno si aggiungeranno le estrazioni settimanali che distribuiranno ogni settimana 15 premi da € 25.000 per chi compra e 15 premi da € 5.000,00 per chi vende. A inizio del 2022 si terrà la prima estrazione annuale che premierà uno degli acquisti effettuati dal 1.02 al 31.12.2021 assegnando € 5 milioni a un acquirente e € 1 milione a un esercente.

A decorrere dal 1.03.2021, nel caso in cui l’esercente al momento dell’acquisto rifiuti di acquisire il codice lotteria, il consumatore può segnalare tale circostanza nella sezione dedicata del portale Lotteria del sito Internet dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.

 

PARTECIPAZIONI

 

  • Possono partecipare alla Lotteria tutte le persone maggiorenni residenti in Italia che, fuori dall’esercizio di un’attività d’impresa, arte o professione, acquistano, pagando con mezzi elettronici, beni o servizi per almeno € 1,00 di spesa presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi.
  • Per partecipare è sufficiente mostrare il proprio codice lotteria al momento dell’acquisto.
  • Si tratta di un codice a barre e alfanumerico che si può ottenere inserendo il proprio codice fiscale sul Portale della lotteria (www.lotteriadegliscontrini.gov.it).
  • Il codice può essere stampato o salvato su dispositivo mobile (smartphone o tablet) per essere esibito all’esercente quando si effettua l’acquisto.

 

 

 

BIGLIETTI

VIRTUALI

 

  • Se l’importo della spesa è almeno pari a € 1,00 e il pagamento avviene tramite mezzi elettronici (carte di credito, carte di debito, bancomat, carte prepagate, carte e app connesse a circuiti di pagamento privativi e a spendibilità limitata), lo scontrino elettronico che l’esercente invia telematicamente produrrà un biglietto virtuale per ogni euro speso, fino a un massimo di 1.000 biglietti per ogni scontrino di importo pari o superiore a € 1.000,00.
  • Successivamente all’estrazione dei biglietti vincenti, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli abbinerà il codice lotteria associato al biglietto estratto al codice fiscale dell’acquirente e alla partita Iva dell’esercente risultati vincitori.
  • Non possono partecipare alla Lotteria gli acquisti in contanti, gli acquisti online, quelli per i quali si emette fattura e quelli per i quali il cliente fornisce all’esercente il proprio codice fiscale o tessera sanitaria a fini di detrazione o deduzione fiscale.

 

 

 

PREMI

 

Estrazioni annuali

Estrazioni mensili

Estrazioni settimanali

1 premio da € 5.000.000

per chi compra

10 premi da €100.000

per chi compra

15 premi da € 25.000

per chi compra

1 premio da € 1.000.000

per chi vende

10 premi da € 20.000

per chi vende

15 premi da € 5.000

per chi vende

 

 

 

VINCITE

 

  • Le vincite sono comunicate tramite Pec all’indirizzo comunicato nell’area riservata del Portale lotteria (per gli esercenti, nell’Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata, INI-PEC).
  • In assenza di una PEC, la comunicazione è inviata tramite raccomandata con avviso di ricevimento. La comunicazione segnalerà l’obbligo di recarsi, entro novanta giorni, presso l’ufficio dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli competente in base alla propria residenza o al proprio domicilio fiscale. Il premio arriverà direttamente tramite bonifico bancario o postale.

 

 

 

CALENDARIO

DELLE

ESTRAZIONI

 

  • Per giovedì 11.03.2021 è fissata la prima estrazione che decreterà i primi 20 vincitori fra quanti, acquistando e vendendo, abbiamo prodotto scontrini trasmessi e registrati al Sistema Lotteria dal 1.02 al 28.02.2021.
  • Le estrazioni mensili saranno effettuate, poi, ogni 2° giovedì del mese, fra tutti i biglietti generati da corrispettivi trasmessi e registrati dal Sistema Lotteria nel mese precedente l’estrazione. Da giugno si aggiungeranno anche le estrazioni settimanali, sempre di giovedì, fra tutti i biglietti generati da corrispettivi trasmessi e registrati al Sistema Lotteria dal lunedì alla domenica della settimana precedente. Prima estrazione settimanale fissata per giovedì 10.06.2021.
  • Infine, l’estrazione annuale, che vale un premio da € 5 milioni per l’acquirente e € 1 milione per l’esercente e per cui competono tutti i biglietti generati da corrispettivi trasmessi e registrati al Sistema Lotteria dal 1.01 al 31.12 di ciascun anno. Alla prima estrazione annuale - che si terrà a inizio 2022 - si concorrerà però con tutti i biglietti generati dal 1.02 al 31.12.2021.

 

SCADENZARIO

Principali adempimenti mese di marzo 2021

Scad. 2021

 

Tributo Contributo

 

1BDescrizione

 

Lunedì 1

marzo

 

Definizioni

agevolate

 

Versamento - Termine di versamento delle rate in scadenza nel 2020 relative a rottamazione-ter e saldo e stralcio (D.L. 137/2020). Un comunicato del MEF ha recentemente prorogato la scadenza.

 

Sospensione attività

di notifica

e pignoramenti

 

Ripresa - Cessati gli effetti della sospensione il 28.02.2021, dal 1.03 riprendono ad operare gli obblighi imposti al soggetto terzo debitore (D.L. 7/2021).

 

Lotteria

degli scontrini

 

Segnalazioni - Dal 1.03.2021 è possibile segnalare all’Agenzia delle Entrate il rifiuto dell’esercente all’acquisizione del codice lotteria (D.L. 183/2020).

 

Servizi online
Agenzia

Entrate

 

Accesso - Dal 1.03.2021 per accedere ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate dovranno essere utilizzate le modalità SPID, carta d’identità elettronica ovvero Carta nazionale dei servizi. Pertanto, dal 1.03.2021 non sarà più possibile ottenere le credenziali di Fisconline (Comunicato Ag. Entrate 16.02.2021).

 

Martedì 2

marzo

 

Imposta

di registro

 

Contratti di locazione - Termine ultimo per versare l’imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza dall’1.02.2021, e di quella inerente ai rinnovi ed alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca.

 

Martedì 10

marzo

 

Libro

inventari

 

Sottoscrizione - Termine per la sottoscrizione del libro inventari per i soggetti che hanno trasmesso il modello Redditi 2020 in via telematica entro il 10.12.2020.

 

Registri

contabili

 

Stampa - Termine per la stampa di registri contabili per i soggetti che hanno trasmesso il modello Redditi 2020 in via telematica entro il 10.12.2020.

 

Documenti

informatici

 

Conservazione - Termine entro il quale procedere alla conservazione in modalità elettronica dei documenti informatici rilevanti ai fini fiscali relativi al 2019.

 

Lunedì

15

febbraio

 

Iva

 

Registrazione - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo.

 

 

Registrazione - Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta, per effetto dell’equiparazione tra scontrino e ricevuta, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate, con unica registrazione, nel registro dei corrispettivi entro oggi.

 

 

Fattura cumulativa - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un’unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all’effettuazione delle operazioni.

 

 

Operazioni con l’estero - Entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione deve essere emessa: la fattura relativa alle cessioni intracomunitarie non imponibili; la fattura relativa alle prestazioni di servizi “generiche” rese a soggetti passivi non stabiliti in Italia; l’autofattura relativa alle prestazioni di servizi “generiche” ricevute da soggetto passivo stabilito al di fuori dell’UE. Per gli acquisti intracomunitari, in caso di mancato ricevimento della relativa fattura entro il 2° mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, il cessionario deve emettere l’autofattura entro il giorno 15 del 3° mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. In caso di fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale, il cessionario deve emettere l’autofattura entro il giorno 15 del mese successivo alla registrazione della fattura originaria (L. 228/2012).

 

Associazioni

sportive

dilettantistiche

 

Registrazioni - Le associazioni sportive dilettantistiche, che fruiscono dell’opzione di cui all’art. 1 L. 398/1991, devono effettuare l’annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell’esercizio dell’attività commerciale, con riferimento al mese precedente.

 

Mod. 730

precompilato

 

Spese sanitarie - Per le spese e i relativi rimborsi del 2020, l’opposizione all’invio dei relativi dati all’Agenzia delle Entrate per l’elaborazione della dichiarazione precompilata può essere effettuata dal 16.02 al 15.03.2021, accedendo all’area autenticata del sito web dedicato del Sistema Tessera Sanitaria, tramite tessera sanitaria TS-CNS oppure utilizzando le credenziali Fisconline rilasciate dall’Agenzia delle Entrate (Comunicato Ag. Entrate 22.01.2021).

 

Martedì

16

marzo

 

Imposte

dirette

 

Versamento ritenute - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni, su altri redditi di capitale e in relazione ad appalti e subappalti. Entro tale termine deve essere effettuato anche il versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d’imposta se di importo pari o superiore a € 500,00 (art. 1, c. 36 L. 232/2016), nonché il versamento delle ritenute operate in relazione alle locazioni brevi (artt. 4, cc. 1/5-bis e 6 D.L. 50/2017).

 

Assistenza

fiscale

 

Ricezione dei dati mod. 730-4: Termine di invio telematico della comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi al mod. 730-4 per il 2021 (quadro CT della Certificazione Unica) per i sostituti d’imposta che non hanno presentato, a partire dal 2011, l’apposito modello per la comunicazione e che trasmettono almeno una certificazione di redditi di lavoro dipendente ovvero che non hanno provveduto all’aggiornamento dell’indirizzo telematico in caso di variazione dell’intermediario (Circ. Ag. Entrate 3/E/2019).

 

Sostituti d’imposta

 

 

Certificazione Unica 2021 - Termine di invio all’Agenzia delle Entrate, per via telematica e di consegna ai percipienti della certificazione unica. L’inoltro all’Agenzia delle Entrate potrà avvenire entro il 31.10.2021 per le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata.

Principali adempimenti mese di marzo 2021 (segue)

Scad. 2021

 

Tributo Contributo

 

1BDescrizione

 

Martedì

16

marzo

(segue)

 

Certificazione

utili societari

 

Adempimento - Termine entro il quale deve essere rilasciata al percettore di utili societari la certificazione relativa agli utili corrisposti nel 2020.

 

Iva

 

Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l’eventuale imposta a debito.

 

 

Contabilità presso terzi - Termine ultimo di cui si possono avvalere i contribuenti mensili, che affidano a terzi la tenuta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d’imposta relativi al mese di febbraio 2021, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di gennaio 2021.

 

 

Versamento - Termine per il versamento, in unica soluzione o come 1ª rata, dell’Iva a debito emergente dalla dichiarazione annuale, nel caso in cui il relativo importo superi € 10,33 (€ 10,00 per effetto degli arrotondamenti effettuati in dichiarazione).

 

Sospensione

versamenti per Covid

 

Ripresa - Versamento della 3ª rata (di massimo 24) del 50% degli importi sospesi da marzo a maggio 2020 (D.L. 34/2020, D.L. 104/2020). Termine di versamento in unica soluzione o della 1ª rata (di massimo 4) di Iva, ritenute sospese scadenti a novembre e dicembre 2020 (D.L. 137/2020).

 

Imposta sugli

intrattenimenti

 

Versamento - Versamento dell’imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente.

 

Imposta sulle

transazioni
finanziarie

 

Versamento - Termine di versamento dell’imposta sulle transazioni finanziarie dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari poste in essere nel mese precedente (Tobin Tax).

 

Inps

 

Contributi previdenziali ed assistenziali - Versamento dei contributi relativi al mese precedente, compresa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante il Mod. F24.

 

 

Contributi Gestione Separata - Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente.

 

 

Gestione ex-Enpals - Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono provvedere al versamento, mediante modello F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente.

 

 

Ripresa contributi sospesi - Termine di versamento della 3ª rata (di massimo 24) del restante 50% dei contributi previdenziali sospesi per Coronavirus nei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020 (Mess. Inps 3882/2020). Termine di versamento in unica soluzione o della 1ª rata (di massimo 4) dei contributi in scadenza a novembre e dicembre 2020 (D.L. 137/2020).

 

 

Agricoltura - Le aziende che impiegano manodopera agricola devono versare i contributi previdenziali ed assistenziali per gli operai a tempo determinato e indeterminato, relativamente al 3° trimestre 2020.

 

Tassa

concessioni

governative

 

Versamento - Termine di versamento della tassa annuale di concessione governativa per la bollatura e numerazione in misura forfettaria dei libri e registri delle società di capitali e dei consorzi tra enti.

 

Mod. 730

precompilato

 

Spese di istruzione, funebri, frequenza asili nido, recupero edilizio e riqualificazione energetica - Entro il 16.03 università statali e non statali devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate, per ciascuno studente, una comunicazione delle spese di istruzione sostenute nel 2020.

Allo stesso modo, i soggetti che emettono fatture relative a spese funebri devono comunicare all’Agenzia delle Entrate l’ammontare delle spese funebri sostenute nel 2020, con riferimento a ciascun decesso.  Gli asili nido pubblici e privati e gli altri soggetti a cui sono versate le rette relative alla frequenza dell’asilo nido devono trasmettere, entro il 16.03, all’Agenzia delle Entrate l’ammontare delle rette per la frequenza degli asili nido sostenute nel 2020.Banche e Poste devono inviare all’Agenzia Entrate i dati relativi ai bonifici per spese di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici sostenute nel 2020 (D.M. Finanze 13.01.2016).

 

 

Condominio - Ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell’Agenzia delle Entrate, gli amministratori di condominio trasmettono in via telematica all’Agenzia delle Entrate, entro il 16.03 di ciascun anno, una comunicazione contenente i dati relativi alle spese sostenute nell’anno precedente dal condominio con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, nonché con riferimento all’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo delle parti comuni dell’immobile oggetto di ristrutturazione. Nella comunicazione devono essere indicate le quote di spesa imputate ai singoli condomini (D.M. Economia 1.12.2016).

 

 

Spese veterinarie - Termine di invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria delle spese veterinarie relative al 2020 (art. 16-bis, c. 4 D.L. 124/2019).

 

 

Spese scolastiche - I soggetti di cui all’art. 1 della L. 10.03.2000, n. 62 (scuole statali e paritarie), costituenti il sistema nazionale di istruzione, comunicano all’Agenzia delle Entrate, facoltativamente con riferimento agli anni 2020 e 2021 e in via obbligatoria a partire dall’anno d’imposta 2022, le informazioni riguardanti le spese scolastiche e le erogazioni liberali agli istituti scolastici e i relativi rimborsi, con l’indicazione dei dati identificativi dei soggetti iscritti agli istituti scolastici e dei soggetti pagatori (provv. Ag. Entrate 9.02.2021, n. 39069).

 

 

Erogazioni liberali - Onlus, Aps, Fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la tutela, promozione e valorizzazione dei beni di interesse storico, artistico e paesaggistico ovvero lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica trasmettono telematicamente all’Agenzia delle Entrate, in via facoltativa, una comunicazione contenente i dati relativi alle erogazioni liberali in denato deducibili o detraibili, eseguite nell’anno precedente da persone fisiche (D.M. Finanze 3.02.2021).

Principali adempimenti mese di marzo 2021 (segue)

Scad. 2021

 

Tributo Contributo

 

1BDescrizione

 

Sabato

20 marzo

 

Conai

 

Denuncia - Termine entro il quale i produttori di imballaggi devono presentare al Conai la denuncia mensile riferita al mese precedente.

 

Giovedì

25 marzo

 

Iva

 

Elenchi Intrastat - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente.

 

Martedì

30 marzo

 

Imposta

di registro

 

Contratti di locazione - Termine ultimo per versare l’imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi ed alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca.

 

Bilancio

 

Adempimento - Termine di redazione del progetto di bilancio e della relazione sulla gestione. Entro il 30.03 il bilancio e la relazione devono essere trasmessi agli organi di controllo.

 

Mercoledì

31

marzo

 

Iva

 

Fattura differita - Emissione e annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente.

 

 

Registrazione, fatturazione - Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni svolte nel mese.

 

 

Enti non commerciali - Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte.

 

Sospensione attività

di riscossione

 

Versamenti - Termine di versamento degli importi di cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento sospesi e in scadenza del 8.03.2020 al 28.02.2021 (D.L. 7/2021).

 

Inps

 

Flusso UniEmens - Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente.

 

 

Contributi volontari - Termine di versamento dei contributi volontari relativi al 4° trimestre 2020, mediante gli appositi bollettini rilasciati dall’Inps.

 

Libro unico

del lavoro

 

Adempimento - Termine entro il quale effettuare le scritturazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro con riferimento al mese precedente.

 

Lavoro

agile

 

Modalità semplificate - Fino al 31.03.2021 i datori di lavoro possono attivare il lavoro agile senza accordo individuale e con modalità di comunicazione semplificate (D.L. 183/2020).

 

Sorveglianza

Sanitaria

eccezionale

 

Obbligo - Fino al 31.03.2021 vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria eccezionale per i lavoratori fragili (D.L. 183/2020).

 

Contratti

a termine

 

Proroga - Fino al 31.03.2021 è possibile prorogare o rinnovare contratti a termine anche in assenza delle condizioni di cui all’art. 19, c. 1 D. Lgs. 81/2015 (L. 178/2020).

 

Licenziamento

 

Divieto - Fino al 31.03.2021 resta precluso l’avvio delle procedure di licenziamento collettivo e individuale (L. 178/2020).

 

Firr

 

Versamento - Termine ultimo per provvedere, da parte della ditta mandante, al versamento del contributo annuale relativo al trattamento di fine rapporto degli agenti e rappresentanti di commercio, istituito presso l’Enasarco, mediante versamento telematico.

 

Enti

associativi

 

Modello EAS - Termine di invio telematico del modello EAS qualora nel 2020 si siano verificate variazioni dei dati precedentemente comunicati.

 

Erogazioni

liberali

alla cultura

 

Comunicazione - Termine per la comunicazione, in via telematica, all’Agenzia delle Entrate dell’elenco dei soggetti che hanno effettuato erogazioni liberali per progetti culturali nell’anno 2020 e del relativo ammontare [art. 100, c. 2, lett. m) Tuir].

 

Corrispettivi

telematici

 

Tracciato - Fino al 31.03.2021 i produttori di registratori telematici possono dichiarare la conformità alle specifiche tecniche di modelli già approvati dall’Agenzia delle Entrate.

Dal 1.04.2021 diventerà obbligatorio l’utilizzo del nuovo tracciato telematico (versione 7.0 di giugno 2020) [Provv. Ag. Entrate 23.12.2020].

 

Assemblee

societarie

 

Svolgimento in videoconferenza - Fino al 31.03.2021 le assemblee societarie e degli enti non commerciali potranno tenersi mediante modalità telematiche (D.L. 183/2020). In sede di conversione in legge del D.L. 183/2020 tale termine è stato prorogato al 31.07.2021.

 

Statuti ETS

 

Adeguamento - Fino al 31.03.2021 Onlus, Odv, Aps e imprese sociali possono procedere all’adeguamento degli statuti alle norme del Codice del Terzo settore mediante maggioranze semplici (D.L. 125/2020).

 

Enti locali

 

Bilanci preventivi - Termine di approvazione dei bilanci di previsione 2021-2023 degli enti locali (D.M. 13.01.2021).

 

Superbonus 110%

 

Comunicazione opzione - Termine di invio all’Agenzia delle Entrate della comunicazione dell’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito in relazione alle spese per interventi edilizi effettuati nell’anno precedente (art. 119 D.L. 34/2020).

 

Nota

  • Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo (art. 2963, c. 3 C.C.).
  • L’art. 18, c. 1 D. Lgs. 9.07.1997, n. 241 prevede che i versamenti che scadono di sabato o di giorno festivo sono tempestivi se effettuati il 1° giorno lavorativo successivo.
  • I termini di presentazione e di trasmissione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d’ufficio al 1° giorno feriale successivo (art. 2, c. 9 D.P.R. 322/1998).
  • Gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrate da articolazioni del Ministero dell’Economia e delle Finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al 1° giorno lavorativo successivo [art. 7, c. 2, lett. l) D.L. 13.05.2011, n. 70].

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