MARZO 2021 SOMMARIO |
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Rivaluta ora i beni strumentali della Tua azienda: versando ora solo il 3% potrai godere dei maggiori ammortamenti da dedurre negli anni a venire. Ottimo investimento ! |
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CONTRIBUTI COVID-19 ESENTASSE |
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Rivaluta ora i beni strumentali a bilancio 2020, versando solo il 3% godrai degli ammortamenti fiscali rivalutati con grandi benefici fiscali ! Chiamaci è un ottimo investimento
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L’Agenzia delle Entrate, con provvedimento 4.02.2021, ha stabilito le modalità tecniche per l’effettuazione delle integrazioni delle fatture elettroniche inviate, a decorrere dal 1.01.2021, tramite il Sistema di interscambio, nonché le modalità telematiche per la messa a disposizione, la consultazione e la variazione dei dati relativi all’imposta di bollo da parte del cedente/prestatore, o dell’intermediario delegato. In particolare, l’Agenzia delle Entrate fornisce a ogni soggetto titolare di partita Iva obbligato all’emissione di fattura elettronica, all’interno dell’area riservata del portale Fatture e Corrispettivi, due distinti elenchi, contenenti gli elementi identificativi, rispettivamente, delle fatture elettroniche inviate tramite SdI che riportano l’assolvimento dell’imposta di bollo e delle fatture elettroniche inviate tramite SdI che non riportano l’assolvimento dell’imposta di bollo ma per le quali l’imposta risulta dovuta. |
ELENCHI |
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Tipologia |
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Disponibilità dei dati |
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Gli elenchi sono resi disponibili al cedente/prestatore, o al suo intermediario delegato, mediante un apposito servizio web all’interno dell’area riservata del portale Fatture e Corrispettivi nel sito Internet dell’Agenzia delle Entrate, entro il giorno 15 del primo mese successivo alla chiusura di ogni trimestre solare. |
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MODIFICHE ALL’ELENCO B |
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Spunta |
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Il cedente/prestatore, o l’intermediario delegato, qualora ritenga che, in relazione a una o più fatture riportate dall’Agenzia nell’Elenco B, non risultino realizzati i presupposti per l’applicazione dell’imposta di bollo, procede all’indicazione di tale informazione spuntando gli estremi delle singole fatture all’interno dell’Elenco B. |
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Integrazioni |
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Il cedente/prestatore, o l’intermediario delegato, può inoltre integrare l’Elenco B con gli estremi identificativi delle fatture elettroniche per le quali, ancorché non individuate dall’Agenzia, risulta dovuta l’imposta. |
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Termini |
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Modalità |
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Assenza di modifiche |
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In assenza di variazioni da parte del cedente/prestatore, o dell’intermediario delegato, si intendono confermati gli elenchi proposti dall’Agenzia. |
L’art. 3 D.L. 50/2017 ha previsto, per i contribuenti che utilizzano in compensazione i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all’Irap e ai crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi per importi superiori a € 5.000 annui, l’obbligo di richiedere l’apposizione del visto di conformità, relativamente alle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito. In alternativa, relativamente alle società di capitali per le quali è esercitato il controllo contabile (art. 2409-bis Codice Civile), la dichiarazione è sottoscritta, oltre che dal rappresentante legale, dai soggetti che esercitano il controllo contabile, attestante l’esecuzione dei controlli di cui all’art. 2, c. 2 D.M. 31.05.1999, n. 164. Il D.L. 124/2019 ha esteso anche alle imposte diverse dall’Iva l’obbligo (già previsto in ambito Iva) della preventiva presentazione della dichiarazione da cui il credito emerge, per il relativo utilizzo. |
COMPENSAZIONE DEI CREDITI TRIBUTARI |
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Oggetto |
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Per importi superiori a € 5.000 annui. |
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ò |
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Utilizzo in compensazione orizzontale. |
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Obbligo |
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Richiedere l’apposizione del visto di conformità, relativamente alle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito. |
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In alternativa |
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Richiedere la sottoscrizione della dichiarazione, oltre che dal rappresentante legale, da parte dei soggetti che esercitano il controllo contabile, attestante l’esecuzione dei controlli di cui all’art. 2, c. 2 D.M. 31.05.1999, n. 164. |
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Relativamente alle società di capitali per le quali è esercitato il controllo contabile di cui all’art. 2409-bis C.C. |
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LIMITE ALLE COMPENSAZIONI |
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Orizzontale |
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Il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili (art. 17 D. Lgs. 241/1997) ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, è pari a € 700.000. |
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Per i soggetti subappaltatori, qualora il volume di affari registrato nell’anno precedente sia costituito per almeno l’80% da prestazioni rese in esecuzione di contratti di subappalto, il limite è pari a € 1.000.000. |
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Verticale |
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La compensazione tra tributi della medesima specie non soggiace a limiti di importo nè al visto di conformità. |
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INDEBITE COMPENSAZIONI |
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l limite oltre il quale la compensazione dei crediti Iva richiede l’apposizione del visto di conformità è pari a € 5.000. Pertanto, le compensazioni orizzontali, mediante modello F24, dei crediti Iva annuali o relativi a periodi inferiori all’anno, per importi superiori a € 5.000,00 annui, possono essere effettuate dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge. Solo le compensazioni di importi inferiori a € 5.000,00 annui sono possibili dal 1° giorno del periodo successivo a quello cui la dichiarazione o la denuncia periodica si riferisce. è inoltre disposto l’obbligo, per i titolari di partita Iva, di utilizzare i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, a prescindere dall’importo del credito compensato. In merito al rimborso del credito Iva, la soglia oltre la quale è necessario il visto è pari, invece, a € 30.000. Per le start up innovative vige il limite più elevato di € 50.000. Si ricorda che con riferimento ai crediti Iva di importo non superiore ad € 50.000 annui, in favore dei soggetti passivi che soddisfano determinati livelli di affidabilità conseguenti all’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (c.d. ISA), vi è l’esonero dall’applicazione del visto di conformità. |
COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA
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Importi annui fino a € 5.000,00 |
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La compensazione del credito Iva annuale, o relativo a periodi inferiori all’anno, per importi fino a € 5.000,00 annui può essere effettuata a partire dal 1° giorno del periodo successivo a quello cui la dichiarazione o la denuncia periodica si riferisce e fino alla data di presentazione della dichiarazione o denuncia successiva.
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Importi annui superiori a € 5.000,00 |
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La compensazione del credito Iva annuale o relativo a periodi inferiori all’anno, per importi superiori a € 5.000,00 annui, può essere effettuata dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge.
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è richiesta l’apposizione del visto di conformità, relativamente alla dichiarazione o istanza (annuale o infrannuale) da cui emerge il credito, da parte di un soggetto abilitato; in alternativa, la dichiarazione deve essere sottoscritta, oltre che dal rappresentante legale o dal rappresentante negoziale, dal soggetto che esercita il controllo contabile. |
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Modalità |
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Sono tenuti a utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate i soggetti titolari di partita Iva che intendono effettuare la compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all’anno dell’Iva. |
COMUNICAZIONE PREVENTIVA |
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La compensazione del credito Iva annuale o relativo a periodi inferiori all’anno, per importi superiori a € 5.000,00 annui, può essere effettuata a partire dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge. |
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La trasmissione telematica delle deleghe di pagamento recanti compensazioni di crediti Iva, se superano l’importo annuo di € 5.000,00, può essere effettuata non prima che siano trascorsi 10 giorni dalla presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge, indipendentemente dalla data di addebito indicata (che, in ogni caso, non può essere inferiore al 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione e/o dell’istanza). |
Divieto di compensazione orizzontale |
L’art. 31, c. 1 D.L. 78/2010 ha introdotto, dal 1.01.2011, il divieto di utilizzo dei crediti relativi alle imposte erariali in compensazione nel modello F24 in presenza di imposte erariali iscritte a ruolo, di importo superiore a € 1.500,00, per le quali sia scaduto il termine di pagamento. Il divieto sussiste solo per le compensazioni orizzontali. Con D.M. 10.02.2011 è stato emanato il provvedimento attuativo, che consente il pagamento, anche parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori mediante la compensazione dei crediti relativi alle stesse imposte. Con tale compensazione il contribuente può azzerare le proprie posizioni debitorie iscritte a ruolo, in modo da procedere successivamente alla compensazione ordinaria mediante modello F24 del residuo credito con eventuali altri debiti. Per il pagamento dei debiti iscritti a ruolo mediante compensazione è stato istituito il codice tributo RUOL, da utilizzare nel modello F24 Accise, indicando la Provincia dell’ambito di competenza dell’Agente della riscossione che ha in carico il debito che si intende compensare. Si ricorda che l’art. 1, c. 99 L. 205/2017 ha introdotto un controllo dell’utilizzo del credito in compensazione nelle ipotesi di presenza di profili di rischio. |
LIMITAZIONE ALLA COMPENSAZIONE DEI CREDITI ERARIALI |
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Diritti iscritti a ruolo |
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Presenza di imposte erariali iscritte a ruolo di importo superiore a € 1.500,00. |
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Per le quali sia scaduto il termine di pagamento. |
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Vincolo |
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Il contribuente deve assolvere, preventivamente, l’intero debito erariale iscritto a ruolo per il quale è scaduto il termine di pagamento, unitamente con i relativi accessori. |
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Condizione indispensabile per fruire della compensazione dei crediti erariali nel modello F24. |
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Crediti erariali interessati |
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Compensazione orizzontale |
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Il divieto riguarda esclusivamente l’ipotesi di compensazione “orizzontale” o “esterna”, che interviene tra tributi di diversa tipologia tramite il modello F24. |
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IMPORTO LIMITE DI € 1.500,00 |
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Limite di € 1.500,00 |
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Il limite è costituito dall’ammontare complessivo degli importi iscritti a ruolo e non pagati, compresi anche i relativi accessori. |
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In essere al momento del versamento. |
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Più cartelle |
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Nel caso di più cartelle, per importi e per scadenze diverse, occorrerà verificare il complessivo debito scaduto ancora in essere al momento dell’effettuazione del versamento. |
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Pagamento parziale |
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In caso di pagamento parziale avvenuto in data anteriore a quella in cui si intende procedere alla compensazione, occorrerà fare riferimento all’ammontare del debito residuo nel giorno di presentazione della delega modello F24. |
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Sanzione per inosservanza del divieto |
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In presenza di debito erariale scaduto di importo superiore a € 1.500,00, al contribuente che utilizza in compensazione i crediti erariali si applica la sanzione del 50% dell’importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, per i quali è scaduto il termine di pagamento. |
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Fino a concorrenza |
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Si presenta una lista delle principali scadenze fiscali connesse alla contabilità dei contribuenti. |
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Periodo di riferimento |
Scadenza |
Proroga |
Spunta |
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Versamento mensile IVA, ritenute, contributi |
Gennaio 2021 |
16.02.2021 |
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T |
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Febbraio 2021 |
16.03.2021 |
|
£ |
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Scadenza sospensione versamenti Covid-19 Iva ottobre, novembre e acconto 2020 e ripresa ritenute/contributi redditi da lavoro dipendente ottobre e novembre 2020 |
16.03.2021 |
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£ |
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Marzo 2021 |
16.04.2021 |
|
£ |
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Aprile 2021 |
17.05.2021 |
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£ |
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Maggio 2021 |
16.06.2021 |
|
£ |
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Giugno 2021 |
16.07.2021 |
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£ |
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Luglio 2021 |
20.08.2021 |
|
£ |
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Agosto 2021 |
16.09.2021 |
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£ |
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Settembre 2021 |
18.10.2021 |
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£ |
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Ottobre 2021 |
16.11.2021 |
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£ |
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Novembre 2021 |
16.12.2021 |
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£ |
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Dicembre 2021 |
17.01.2022 |
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£ |
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Versamento trimestrale IVA, contributi fissi Inps artigiani e commercianti |
1° trimestre 2021 |
17.05.2021 |
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£ |
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2° trimestre 2021 |
20.08.2021 |
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£ |
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3° trimestre 2021 |
16.11.2021 |
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£ |
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4° trimestre 2021
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16.02.2022 |
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£ |
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Richiesta di rimborso-compensazione IVA infrannuale – Mod. TR |
1° trimestre 2021 |
30.04.2021 |
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£ |
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2° trimestre 2021 |
2.08.2021 |
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£ |
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3° trimestre 2021 |
2.11.2021 |
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£ |
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Elenchi Intrastat |
Gennaio 2021 |
25.02.2021 |
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T |
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Febbraio 2021 |
25.03.2021 |
|
£ |
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Marzo 2021 |
1° trimestre 2021 |
26.04.2021 |
|
£ |
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Aprile 2021 |
25.05.2021 |
|
£ |
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Maggio 2021 |
25.06.2021 |
|
£ |
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Giugno 2021 |
2° trimestre 2021 |
26.07.2021 |
|
£ |
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Luglio 2021 |
25.08.2021 |
|
£ |
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Agosto 2021 |
27.09.2021 |
|
£ |
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Settembre 2021 |
3° trimestre 2021 |
25.10.2021 |
|
£ |
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Ottobre 2021 |
25.11.2021 |
|
£ |
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Novembre 2021 |
27.12.2021 |
|
£ |
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Dicembre 2021 |
4° trimestre 2021 |
25.01.2022 |
|
£ |
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Esterometro e comunicazione liquidazioni Iva |
Esterometro 2021 |
Gennaio 2021 |
30.04.2021 |
|
£ |
Febbraio 2021 |
|
£ |
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Marzo 2021 |
|
£ |
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Aprile 2021 |
2.08.2021 |
|
£ |
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Maggio 2021 |
|
£ |
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Giugno 2021 |
|
£ |
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Luglio 2021 |
2.11.2021 |
|
£ |
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Agosto 2021 |
|
£ |
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Settembre 2021 |
|
£ |
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Ottobre 2021 |
1.02.2022 |
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£ |
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Novembre 2021 |
|
£ |
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Dicembre 2021 |
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£ |
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Comunicazione liquidazioni Iva 2021 |
1° trimestre 2021 |
31.05.2021 |
|
£ |
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2° trimestre 2021 |
16.09.2021 |
|
£ |
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3° trimestre 2021 |
30.11.2021 |
|
£ |
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4° trimestre 2021 |
28.02.2022 |
|
£ |
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Periodo di riferimento |
Scadenza |
Proroga |
Spunta |
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Comunicazioni spese sistema tessera sanitaria |
Farmacie/parafarmacie/ strutture sanitarie pubbliche-private/medici/odontoiatri/psicologi/ ostetriche/infermieri/ottici/tecnici di radiologia medica, per l’anno 2020 |
8.02.2021 |
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£ |
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Spese veterinarie |
16.03.2021 |
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£ |
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Spese 1° trimestre 2021 |
2.08.2021 |
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£ |
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Presentazione dichiarazioni annuali |
Invio telematico CU/2021 |
16.03.2021 |
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T |
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Invio telematico Mod. Iva/2021 |
30.04.2021 |
|
£ |
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Invio telematico Mod. 730/2021 |
30.09.2021 |
|
£ |
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Invio telematico Mod. 770/2021 |
2.11.2021 |
|
£ |
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Invio telematico Mod. Redditi e Irap |
30.11.2021 |
|
£ |
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Versamenti relativi a Redditi - Irap - Iva |
Saldo annuale Iva 2020 |
16.03.2021 |
È possibile il differimento al termine di versamento delle imposte dirette con maggiorazione dello 0,40% per mese. |
£ |
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Scadenza sospensione versamenti Covid-19 2° acconto 2020 redditi |
30.04.2021 |
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£ |
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30.06.2021 |
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£ |
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oppure |
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30.07.2021 + magg. 0,40% |
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£ |
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2° acconto 2020 imposte e contributi, cedolare secca e imposta sostitutiva |
30.11.2021 |
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£ |
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Versamento acconto Iva 2021 |
27.12.2021 |
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£ |
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Imposta sostitutiva rivalutazione TFR |
Versamento saldo imposta sostitutiva rivalutazione TFR (anno 2020) |
16.02.2021 |
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T |
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Versamento acconto imposta sostitutiva 2021 rivalutazione TFR |
16.12.2021 |
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£ |
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Altri adempimenti |
Istanza Inps regime agevolato contributivo |
1.03.2021 |
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£ |
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Versamento tassa annuale libri sociali |
16.03.2021 |
|
£ |
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Versamento 2ª/3ª rata imposta sostitutiva rivalutazione terreni e partecipazioni posseduti al 1.01.2020 e al 1.01.2019 |
30.06.2021 |
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£ |
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Redazione e asseverazione perizia + versamento imposta sostitutiva (1ª rata) rivalutaz. terreni e partecipazioni al 1.01.2021 |
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£ |
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Versamento 2ª rata (40%) imposta sostitutiva estromissione immobili ditte individuali |
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£ |
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Versamento 2ª rata imposta sostitutiva rivalutazione terreni e partecipazioni posseduti al 1.07.2020 |
15.11.2021 |
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£ |
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Imposta di bollo su documenti informatici |
Versamento imposta di bollo scritture contabili elettroniche |
30.04.2021 |
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£ |
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Versamento imposta di bollo su fatture elettroniche |
1° trimestre 2021 |
31.05.2021 |
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£ |
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Se imposta 1° trimestre è inferiore € 250 |
30.09.2021 |
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£ |
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2° trimestre 2021 |
30.09.2021 |
|
£ |
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Se imposta di bollo del 1° e 2° trimestre è inferiore a € 250 |
30.11.2021 |
|
£ |
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3° trimestre 2021 |
30.11.2021 |
|
£ |
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4° trimestre 2021 |
28.02.2022 |
|
£ |
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IMU |
Versamento acconto 2021 |
16.06.2021 |
|
£ |
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Dichiarazione variazioni 2020 |
30.06.2021 |
|
£ |
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Versamento saldo 2021 |
16.12.2021 |
|
£ |
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Versamento IVS |
4° trimestre 2020 (fissi) |
16.02.2021 |
|
£ |
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1° trimestre 2021 (fissi) |
17.05.2021 |
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£ |
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1° acconto 2021 (eccedenti minimale) |
30.06.2021 |
|
£ |
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1° acconto 2021 con maggiorazione 0,40% (eccedenti minimale) |
30.07.2021 |
|
£ |
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2° trimestre 2021 (fissi) |
20.08.2021 |
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£ |
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3° trimestre 2021 (fissi) |
16.11.2021 |
|
£ |
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2° acconto 2021 (eccedenti minimale) |
30.11.2021 |
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£ |
Si presenta uno schema sintetico inerente gli adempimenti obbligatori relativi alle tipologie di bilancio presenti per le società di capitali. |
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Si schematizzano i principali adempimenti connessi al procedimento di formazione e di approvazione del bilancio di esercizio, evidenziandone i fondamentali aspetti operativi e le soluzioni ritenute più cautelative ai fini civilistici e fiscali. Si ricorda che è necessario depositare, presso il Registro delle Imprese, il bilancio compilato secondo lo standard Xbrl. L’ESMA ha pubblicato la nuova tassonomia 2020 e l’aggiornamento della Conformance Suite per la predisposizione delle RFA nel formato Inline XBRL a partire dal 2021. Il Regolamento ESEF ha previsto che a partire dall’esercizio 2020 debbano essere redatti nel nuovo formato XHTML e iXBRL i prospetti consolidati di conto economico e di stato patrimoniale. Tra il Parlamento Europeo e il Consiglio d’Europa è stato raggiunto l’accordo sulla proroga di un anno dell’entrata in vigore del Regolamento ESEF. Gli Stati membri dovranno confermare l’adesione. Sarà lasciata la facoltà agli emittenti di applicarlo anticipatamente. Con l’esercizio successivo, l’adozione sarà estesa anche alla relazione finanziaria e alla nota integrativa. |
Società di capitali con collegio sindacale |
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Adempimenti |
Scadenze indicative |
Termini |
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Ordinari |
Bilancio consolidato o particolari esigenze |
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Comunicazione al collegio sindacale, se istituito, entro i 30 giorni precedenti la data fissata per l’assemblea. |
31.031 |
30.051 |
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Redazione della relazione sulla gestione da parte degli amministratori (se obbligatoria). |
Il bilancio deve restare depositato nella sede della società durante i 15 giorni che precedono l’assemblea e fino a che sia approvato. |
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Comunicazione del bilancio e della relazione agli organi di controllo. |
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Deposito del bilancio e delle relazioni degli amministratori e degli organi di controllo nella sede della società, unitamente ad altri eventuali allegati. |
Entro i 15 giorni precedenti la data fissata per l’assemblea.
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15.041 |
14.061 |
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Spedizione raccomandata ai soci per convocazione dell’assemblea2. |
Entro gli 8 giorni precedenti l’adunanza. |
22.041 |
21.061 |
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Assemblea di approvazione del bilancio3. |
Entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio4. |
30.041 |
29.061 |
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Deposito del bilancio e degli allegati nel Registro delle Imprese (via telematica). |
Entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio. |
30.051 |
29.071 |
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Presentazione della dichiarazione dei redditi in via telematica. |
Entro l’ultimo giorno del 11° mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta. |
30.11
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Annotazione e sottoscrizione del bilancio sul libro degli inventari. |
Entro 3 mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. |
è regolare la tenuta con sistemi elettronici dei registri anche se non materializzati su supporti cartacei nei termini di legge. |
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Note |
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Dal 1.02.2021 gli acquisti di beni e servizi di almeno € 1,00, pagati con strumenti elettronici presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi, generano biglietti virtuali validi per partecipare alla 1ª estrazione. La Lotteria prevede premi sia per chi compra sia per chi vende. Giovedì 11.03 è fissata la 1ª estrazione mensile che distribuirà premi da € 100.000,00 a 10 acquirenti e premi da € 20.000,00 a 10 esercenti a fronte degli scontrini trasmessi e registrati al Sistema lotteria dal 1.02 al 28.02. Da giugno si aggiungeranno le estrazioni settimanali che distribuiranno ogni settimana 15 premi da € 25.000 per chi compra e 15 premi da € 5.000,00 per chi vende. A inizio del 2022 si terrà la prima estrazione annuale che premierà uno degli acquisti effettuati dal 1.02 al 31.12.2021 assegnando € 5 milioni a un acquirente e € 1 milione a un esercente. A decorrere dal 1.03.2021, nel caso in cui l’esercente al momento dell’acquisto rifiuti di acquisire il codice lotteria, il consumatore può segnalare tale circostanza nella sezione dedicata del portale Lotteria del sito Internet dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli. |
PARTECIPAZIONI |
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BIGLIETTI VIRTUALI |
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PREMI |
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VINCITE |
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CALENDARIO DELLE ESTRAZIONI |
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SCADENZARIO |
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Scad. 2021 |
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Tributo Contributo |
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1BDescrizione |
Lunedì 1 marzo |
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Definizioni agevolate |
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Versamento - Termine di versamento delle rate in scadenza nel 2020 relative a rottamazione-ter e saldo e stralcio (D.L. 137/2020). Un comunicato del MEF ha recentemente prorogato la scadenza. |
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Sospensione attività di notifica e pignoramenti |
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Ripresa - Cessati gli effetti della sospensione il 28.02.2021, dal 1.03 riprendono ad operare gli obblighi imposti al soggetto terzo debitore (D.L. 7/2021). |
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Lotteria degli scontrini |
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Segnalazioni - Dal 1.03.2021 è possibile segnalare all’Agenzia delle Entrate il rifiuto dell’esercente all’acquisizione del codice lotteria (D.L. 183/2020). |
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Servizi online Entrate |
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Accesso - Dal 1.03.2021 per accedere ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate dovranno essere utilizzate le modalità SPID, carta d’identità elettronica ovvero Carta nazionale dei servizi. Pertanto, dal 1.03.2021 non sarà più possibile ottenere le credenziali di Fisconline (Comunicato Ag. Entrate 16.02.2021). |
Martedì 2 marzo |
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Imposta di registro |
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Contratti di locazione - Termine ultimo per versare l’imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza dall’1.02.2021, e di quella inerente ai rinnovi ed alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca. |
Martedì 10 marzo |
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Libro inventari |
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Sottoscrizione - Termine per la sottoscrizione del libro inventari per i soggetti che hanno trasmesso il modello Redditi 2020 in via telematica entro il 10.12.2020. |
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Registri contabili |
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Stampa - Termine per la stampa di registri contabili per i soggetti che hanno trasmesso il modello Redditi 2020 in via telematica entro il 10.12.2020. |
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Documenti informatici |
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Conservazione - Termine entro il quale procedere alla conservazione in modalità elettronica dei documenti informatici rilevanti ai fini fiscali relativi al 2019. |
Lunedì 15 febbraio |
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Iva |
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Registrazione - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo. |
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Registrazione - Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta, per effetto dell’equiparazione tra scontrino e ricevuta, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate, con unica registrazione, nel registro dei corrispettivi entro oggi. |
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Fattura cumulativa - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un’unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all’effettuazione delle operazioni. |
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Operazioni con l’estero - Entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione deve essere emessa: la fattura relativa alle cessioni intracomunitarie non imponibili; la fattura relativa alle prestazioni di servizi “generiche” rese a soggetti passivi non stabiliti in Italia; l’autofattura relativa alle prestazioni di servizi “generiche” ricevute da soggetto passivo stabilito al di fuori dell’UE. Per gli acquisti intracomunitari, in caso di mancato ricevimento della relativa fattura entro il 2° mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, il cessionario deve emettere l’autofattura entro il giorno 15 del 3° mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. In caso di fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale, il cessionario deve emettere l’autofattura entro il giorno 15 del mese successivo alla registrazione della fattura originaria (L. 228/2012). |
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Associazioni sportive dilettantistiche |
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Registrazioni - Le associazioni sportive dilettantistiche, che fruiscono dell’opzione di cui all’art. 1 L. 398/1991, devono effettuare l’annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell’esercizio dell’attività commerciale, con riferimento al mese precedente. |
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Mod. 730 precompilato |
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Spese sanitarie - Per le spese e i relativi rimborsi del 2020, l’opposizione all’invio dei relativi dati all’Agenzia delle Entrate per l’elaborazione della dichiarazione precompilata può essere effettuata dal 16.02 al 15.03.2021, accedendo all’area autenticata del sito web dedicato del Sistema Tessera Sanitaria, tramite tessera sanitaria TS-CNS oppure utilizzando le credenziali Fisconline rilasciate dall’Agenzia delle Entrate (Comunicato Ag. Entrate 22.01.2021). |
Martedì 16 marzo |
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Imposte dirette |
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Versamento ritenute - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni, su altri redditi di capitale e in relazione ad appalti e subappalti. Entro tale termine deve essere effettuato anche il versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d’imposta se di importo pari o superiore a € 500,00 (art. 1, c. 36 L. 232/2016), nonché il versamento delle ritenute operate in relazione alle locazioni brevi (artt. 4, cc. 1/5-bis e 6 D.L. 50/2017). |
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Assistenza fiscale |
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Ricezione dei dati mod. 730-4: Termine di invio telematico della comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi al mod. 730-4 per il 2021 (quadro CT della Certificazione Unica) per i sostituti d’imposta che non hanno presentato, a partire dal 2011, l’apposito modello per la comunicazione e che trasmettono almeno una certificazione di redditi di lavoro dipendente ovvero che non hanno provveduto all’aggiornamento dell’indirizzo telematico in caso di variazione dell’intermediario (Circ. Ag. Entrate 3/E/2019). |
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Sostituti d’imposta
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Certificazione Unica 2021 - Termine di invio all’Agenzia delle Entrate, per via telematica e di consegna ai percipienti della certificazione unica. L’inoltro all’Agenzia delle Entrate potrà avvenire entro il 31.10.2021 per le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata. |
Principali adempimenti mese di marzo 2021 (segue) |
Scad. 2021 |
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Tributo Contributo |
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1BDescrizione |
Martedì 16 marzo (segue) |
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Certificazione utili societari |
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Adempimento - Termine entro il quale deve essere rilasciata al percettore di utili societari la certificazione relativa agli utili corrisposti nel 2020. |
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Iva |
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Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l’eventuale imposta a debito. |
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Contabilità presso terzi - Termine ultimo di cui si possono avvalere i contribuenti mensili, che affidano a terzi la tenuta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d’imposta relativi al mese di febbraio 2021, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di gennaio 2021. |
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Versamento - Termine per il versamento, in unica soluzione o come 1ª rata, dell’Iva a debito emergente dalla dichiarazione annuale, nel caso in cui il relativo importo superi € 10,33 (€ 10,00 per effetto degli arrotondamenti effettuati in dichiarazione). |
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Sospensione versamenti per Covid |
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Ripresa - Versamento della 3ª rata (di massimo 24) del 50% degli importi sospesi da marzo a maggio 2020 (D.L. 34/2020, D.L. 104/2020). Termine di versamento in unica soluzione o della 1ª rata (di massimo 4) di Iva, ritenute sospese scadenti a novembre e dicembre 2020 (D.L. 137/2020). |
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Imposta sugli intrattenimenti |
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Versamento - Versamento dell’imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente. |
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Imposta sulle transazioni |
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Versamento - Termine di versamento dell’imposta sulle transazioni finanziarie dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari poste in essere nel mese precedente (Tobin Tax). |
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Inps |
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Contributi previdenziali ed assistenziali - Versamento dei contributi relativi al mese precedente, compresa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante il Mod. F24. |
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Contributi Gestione Separata - Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente. |
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Gestione ex-Enpals - Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono provvedere al versamento, mediante modello F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente. |
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Ripresa contributi sospesi - Termine di versamento della 3ª rata (di massimo 24) del restante 50% dei contributi previdenziali sospesi per Coronavirus nei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020 (Mess. Inps 3882/2020). Termine di versamento in unica soluzione o della 1ª rata (di massimo 4) dei contributi in scadenza a novembre e dicembre 2020 (D.L. 137/2020). |
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Agricoltura - Le aziende che impiegano manodopera agricola devono versare i contributi previdenziali ed assistenziali per gli operai a tempo determinato e indeterminato, relativamente al 3° trimestre 2020. |
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Tassa concessioni governative |
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Versamento - Termine di versamento della tassa annuale di concessione governativa per la bollatura e numerazione in misura forfettaria dei libri e registri delle società di capitali e dei consorzi tra enti. |
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Mod. 730 precompilato |
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Spese di istruzione, funebri, frequenza asili nido, recupero edilizio e riqualificazione energetica - Entro il 16.03 università statali e non statali devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate, per ciascuno studente, una comunicazione delle spese di istruzione sostenute nel 2020. Allo stesso modo, i soggetti che emettono fatture relative a spese funebri devono comunicare all’Agenzia delle Entrate l’ammontare delle spese funebri sostenute nel 2020, con riferimento a ciascun decesso. Gli asili nido pubblici e privati e gli altri soggetti a cui sono versate le rette relative alla frequenza dell’asilo nido devono trasmettere, entro il 16.03, all’Agenzia delle Entrate l’ammontare delle rette per la frequenza degli asili nido sostenute nel 2020.Banche e Poste devono inviare all’Agenzia Entrate i dati relativi ai bonifici per spese di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici sostenute nel 2020 (D.M. Finanze 13.01.2016). |
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Condominio - Ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell’Agenzia delle Entrate, gli amministratori di condominio trasmettono in via telematica all’Agenzia delle Entrate, entro il 16.03 di ciascun anno, una comunicazione contenente i dati relativi alle spese sostenute nell’anno precedente dal condominio con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, nonché con riferimento all’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo delle parti comuni dell’immobile oggetto di ristrutturazione. Nella comunicazione devono essere indicate le quote di spesa imputate ai singoli condomini (D.M. Economia 1.12.2016). |
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Spese veterinarie - Termine di invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria delle spese veterinarie relative al 2020 (art. 16-bis, c. 4 D.L. 124/2019). |
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Spese scolastiche - I soggetti di cui all’art. 1 della L. 10.03.2000, n. 62 (scuole statali e paritarie), costituenti il sistema nazionale di istruzione, comunicano all’Agenzia delle Entrate, facoltativamente con riferimento agli anni 2020 e 2021 e in via obbligatoria a partire dall’anno d’imposta 2022, le informazioni riguardanti le spese scolastiche e le erogazioni liberali agli istituti scolastici e i relativi rimborsi, con l’indicazione dei dati identificativi dei soggetti iscritti agli istituti scolastici e dei soggetti pagatori (provv. Ag. Entrate 9.02.2021, n. 39069). |
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Erogazioni liberali - Onlus, Aps, Fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la tutela, promozione e valorizzazione dei beni di interesse storico, artistico e paesaggistico ovvero lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica trasmettono telematicamente all’Agenzia delle Entrate, in via facoltativa, una comunicazione contenente i dati relativi alle erogazioni liberali in denato deducibili o detraibili, eseguite nell’anno precedente da persone fisiche (D.M. Finanze 3.02.2021). |
Principali adempimenti mese di marzo 2021 (segue) |
Scad. 2021 |
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Tributo Contributo |
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1BDescrizione |
Sabato 20 marzo |
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Conai |
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Denuncia - Termine entro il quale i produttori di imballaggi devono presentare al Conai la denuncia mensile riferita al mese precedente. |
Giovedì 25 marzo |
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Iva |
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Elenchi Intrastat - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente. |
Martedì 30 marzo |
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Imposta di registro |
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Contratti di locazione - Termine ultimo per versare l’imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi ed alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca. |
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Bilancio |
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Adempimento - Termine di redazione del progetto di bilancio e della relazione sulla gestione. Entro il 30.03 il bilancio e la relazione devono essere trasmessi agli organi di controllo. |
Mercoledì 31 marzo |
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Iva |
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Fattura differita - Emissione e annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente. |
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Registrazione, fatturazione - Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni svolte nel mese. |
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Enti non commerciali - Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte. |
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Sospensione attività di riscossione |
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Versamenti - Termine di versamento degli importi di cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento sospesi e in scadenza del 8.03.2020 al 28.02.2021 (D.L. 7/2021). |
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Inps |
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Flusso UniEmens - Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente. |
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Contributi volontari - Termine di versamento dei contributi volontari relativi al 4° trimestre 2020, mediante gli appositi bollettini rilasciati dall’Inps. |
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Libro unico del lavoro |
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Adempimento - Termine entro il quale effettuare le scritturazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro con riferimento al mese precedente. |
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Lavoro agile |
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Modalità semplificate - Fino al 31.03.2021 i datori di lavoro possono attivare il lavoro agile senza accordo individuale e con modalità di comunicazione semplificate (D.L. 183/2020). |
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Sorveglianza Sanitaria eccezionale |
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Obbligo - Fino al 31.03.2021 vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria eccezionale per i lavoratori fragili (D.L. 183/2020). |
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Contratti a termine |
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Proroga - Fino al 31.03.2021 è possibile prorogare o rinnovare contratti a termine anche in assenza delle condizioni di cui all’art. 19, c. 1 D. Lgs. 81/2015 (L. 178/2020). |
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Licenziamento |
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Divieto - Fino al 31.03.2021 resta precluso l’avvio delle procedure di licenziamento collettivo e individuale (L. 178/2020). |
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Firr |
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Versamento - Termine ultimo per provvedere, da parte della ditta mandante, al versamento del contributo annuale relativo al trattamento di fine rapporto degli agenti e rappresentanti di commercio, istituito presso l’Enasarco, mediante versamento telematico. |
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Enti associativi |
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Modello EAS - Termine di invio telematico del modello EAS qualora nel 2020 si siano verificate variazioni dei dati precedentemente comunicati. |
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Erogazioni liberali alla cultura |
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Comunicazione - Termine per la comunicazione, in via telematica, all’Agenzia delle Entrate dell’elenco dei soggetti che hanno effettuato erogazioni liberali per progetti culturali nell’anno 2020 e del relativo ammontare [art. 100, c. 2, lett. m) Tuir]. |
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Corrispettivi telematici |
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Tracciato - Fino al 31.03.2021 i produttori di registratori telematici possono dichiarare la conformità alle specifiche tecniche di modelli già approvati dall’Agenzia delle Entrate. Dal 1.04.2021 diventerà obbligatorio l’utilizzo del nuovo tracciato telematico (versione 7.0 di giugno 2020) [Provv. Ag. Entrate 23.12.2020]. |
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Assemblee societarie |
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Svolgimento in videoconferenza - Fino al 31.03.2021 le assemblee societarie e degli enti non commerciali potranno tenersi mediante modalità telematiche (D.L. 183/2020). In sede di conversione in legge del D.L. 183/2020 tale termine è stato prorogato al 31.07.2021. |
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Statuti ETS |
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Adeguamento - Fino al 31.03.2021 Onlus, Odv, Aps e imprese sociali possono procedere all’adeguamento degli statuti alle norme del Codice del Terzo settore mediante maggioranze semplici (D.L. 125/2020). |
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Enti locali |
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Bilanci preventivi - Termine di approvazione dei bilanci di previsione 2021-2023 degli enti locali (D.M. 13.01.2021). |
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Superbonus 110% |
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Comunicazione opzione - Termine di invio all’Agenzia delle Entrate della comunicazione dell’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito in relazione alle spese per interventi edilizi effettuati nell’anno precedente (art. 119 D.L. 34/2020). |
Nota |
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