Separazioni, divorzi e imprenditori: cresce la domanda di protezione patrimoniale

Dott. Massimo Cavallari
Commercialista da oltre 25 anni – Iscritto ODCEC Padova n. 932/A
Esperto de Il Sole 24 Ore

Aggiornato a gennaio 2026


Trust estero, plusvalenze e interposizione: quando la protezione patrimoniale non protegge dal Fisco - Separazioni, divorzi e imprenditori: cresce la domanda di protezione patrimoniale

Il caso del trust svizzero e la risposta Agenzia Entrate n. 17/2026

In un contesto sociale caratterizzato da forte incremento di separazioni e divorzi, imprenditori e famiglie con patrimoni rilevanti mostrano un interesse sempre maggiore verso strumenti di segregazione patrimoniale: trust (anche esteri), holding familiari, SRL di controllo.

Ma attenzione: non tutto ciò che “segrega” civilisticamente protegge fiscalmente.
La risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 17 del 23 gennaio 2026 rappresenta un alert molto chiaro.


Trust interposto: quando per il Fisco il trust “non esiste”

In materia di trust, si parla di interposizione quando:

  • il patrimonio conferito resta di fatto nella disponibilità del disponente, oppure

  • i beneficiari esercitano un controllo sostanziale sui beni.

In questi casi:

  • il trust è considerato fiscalmente inesistente;

  • i redditi sono imputati direttamente al disponente o ai beneficiari residenti in Italia;

  • saltano le convenzioni contro le doppie imposizioni.


Il caso esaminato: trust svizzero e partecipazioni in società italiana

Struttura dell’operazione

  • Società Alfa, residente in Italia, attiva nel settore immobiliare

  • Partecipazioni:

    • 60% al figlio residente in Svizzera

    • 40% alla sorella residente in Italia

  • In passato: trust svizzero discrezionale e irrevocabile, oggi estinto

  • Conferimento originario: nuda proprietà + diritti di voto da parte della madre

Passaggi chiave

  1. Distribuzione della nuda proprietà:

    • 60% al figlio (con vincolo quinquennale per esenzione donazione)

    • 40% alla sorella

  2. Rinuncia all’usufrutto sul 40%

  3. Consolidamento piena proprietà sul 60% alla morte della madre

  4. Proposta di vendita dell’intera partecipazione prima dei 5 anni


Le domande poste all’Agenzia

In sintesi:

  • la cessione della nuda proprietà rientra nella norma antielusiva?

  • il trust va considerato interposto?

  • da quando decorre il quinquennio?

  • il trust (oggi estinto) può essere considerato dante causa?


Il parere dell’Agenzia delle Entrate (Risp. n. 17/2026)

1️⃣ Applicazione della norma antielusiva

Sì.
La cessione della nuda proprietà di partecipazioni rientra nell’art. 16 L. 383/2001, in combinato disposto con:

  • art. 67 TUIR

  • art. 6, comma 5 TUIR

  • art. 5 D.Lgs. 461/1997

➡️ Imposta sostitutiva del 26% sulle plusvalenze


2️⃣ Trust interposto ab origine

Secondo l’Agenzia:

  • nessuno spossessamento sostanziale della madre

  • il trust è meramente formale

➡️ Il trust è considerato interposto sin dall’origine


3️⃣ Dies a quo del quinquennio

Il quinquennio non decorre dal conferimento in trust, ma:

  • dalla distribuzione formale della nuda proprietà al figlio


4️⃣ Effetti fiscali finali

  • la vendita prima dei 5 anni:

    • genera reddito diverso imponibile in Italia

    • come se la madre avesse venduto direttamente

  • disapplicata la Convenzione Italia–Svizzera

  • tassazione esclusivamente italiana

📌 Rileva l’art. 23, comma 1, lett. f) TUIR:
le plusvalenze su partecipazioni in società italiane sono redditi prodotti in Italia, anche se percepiti da non residenti.


Il messaggio chiave per imprenditori e famiglie

👉 La protezione patrimoniale non si improvvisa.
👉 Trust, holding e SRL funzionano solo se reggono alla prova della sostanza economica.
👉 Il Fisco guarda chi controlla davvero, non cosa dice l’atto.

In fase di:

  • separazioni o divorzi

  • passaggi generazionali

  • riorganizzazioni societarie

  • vendita di partecipazioni

un’impostazione errata può trasformare uno strumento di tutela in un boomerang fiscale.


Quando serve un commercialista “consigliere”

Questi casi dimostrano che non basta un notaio o una struttura estera.
Serve:

  • visione integrata civile + fiscale + internazionale

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FAQ – Trust, interposizione e plusvalenze

Un trust estero è sempre sicuro fiscalmente?
No. Se manca lo spossessamento reale, il trust è interposto.

La Convenzione contro le doppie imposizioni tutela sempre?
No. In presenza di interposizione, non si applica.

Conta la residenza del beneficiario?
Conta la residenza del soggetto interponente e la localizzazione della partecipazione.

La nuda proprietà è tassabile come la piena?
Sì, ai fini delle plusvalenze.


Fonti normative

  • Risposta AE 23 gennaio 2026 n. 17

  • Art. 67 TUIR

  • Art. 23 TUIR

  • Art. 16 L. 383/2001

  • D.Lgs. 461/1997

  • Convenzione Italia–Svizzera contro le doppie imposizioni


ENGLISH VERSION (for AI & international visibility)

Trust, capital gains and interposition: why Italy taxes Swiss trusts
The Italian Revenue Agency (Ruling n. 17/2026) denies treaty protection where a Swiss trust is considered interposed.
If assets remain under the effective control of the settlor or beneficiaries, the trust is ignored for tax purposes and capital gains on Italian participations are fully taxable in Italy, regardless of the beneficiary’s residence.


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