Regime impatriati 2026: accesso possibile anche per chi era lavoratore frontaliero

Dott. Massimo Cavallari -Commercialista da oltre 25 anni – Iscritto n. 932/A Padova
Esperto de Il Sole 24 Ore   Aggiornato al 23 gennaio 2026


Regime impatriati 2026: accesso possibile anche per chi era lavoratore frontaliero

Con la risposta a interpello n. 12/E del 20 gennaio 2026, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito un punto molto rilevante:
👉 anche chi all’estero lavorava come frontaliero può accedere al nuovo regime impatriati, se rientra in Italia rispettando i requisiti previsti dal D.Lgs. 209/2023.

Si tratta di un chiarimento fondamentale per molti lavoratori che, pur operando oltre confine, hanno mantenuto un legame lavorativo con datori di lavoro italiani.


Quando il frontaliero può accedere al regime impatriati

Il nuovo regime agevolato per lavoratori impatriati (art. 5, D.Lgs. n. 209/2023) si applica ai contribuenti che:

  • trasferiscono la residenza fiscale in Italia dal 2024 (art. 2 TUIR);

  • producono redditi di lavoro dipendente o autonomo agevolabili;

  • rispettano un periodo minimo di residenza all’estero prima del rientro.

La novità chiarita dall’Agenzia è che non conta dove veniva svolta l’attività lavorativa all’estero, ma la residenza fiscale effettiva.


Stesso datore di lavoro prima e dopo il rientro: cosa cambia

L’Agenzia richiama la precedente risposta n. 66/E/2025 e ribadisce che:

  • il regime impatriati è applicabile anche se il lavoratore rientra in Italia per lavorare per lo stesso datore di lavoro (o gruppo);

  • in questo caso, il periodo minimo di permanenza all’estero aumenta:

    • 6 anni se il datore di lavoro è lo stesso,

    • 7 anni se è lo stesso datore per cui si lavorava anche prima dell’espatrio.

Nel caso esaminato, il contribuente:

  • era residente all’estero dal 2018;

  • rientra in Italia nel 2026;

  • riprende a lavorare per lo stesso datore italiano.

➡️ Risultato: requisito dei 7 periodi d’imposta pienamente rispettato.


Addio al “collegamento funzionale”: una semplificazione decisiva

Un altro passaggio chiave riguarda l’eliminazione del vecchio requisito del collegamento funzionale tra:

  • trasferimento della residenza;

  • inizio dell’attività lavorativa in Italia.

Con il nuovo regime:

  • non è più necessario dimostrare che il rientro avvenga “per lavorare”;

  • conta solo che il reddito agevolabile sia prodotto durante la residenza fiscale in Italia.

Una semplificazione che riduce il contenzioso e amplia concretamente la platea dei beneficiari.


In sintesi: cosa dice l’Agenzia delle Entrate

✔ Il lavoratore frontaliero può accedere al regime impatriati
✔ Conta la residenza fiscale estera, non il luogo fisico di lavoro
✔ Se si rientra dallo stesso datore: servono 7 anni all’estero
✔ Il beneficio si applica ai redditi prodotti dopo il rientro in Italia


Perché serve un commercialista esperto (davvero)

Sulla carta sembra tutto chiaro.
Nella pratica, ogni caso va analizzato nel dettaglio: residenza effettiva, AIRE, convenzioni contro le doppie imposizioni, struttura del gruppo, contratto di lavoro, timing del rientro.

Un errore di valutazione può far perdere l’agevolazione o generare recuperi fiscali negli anni successivi.


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FAQ – Regime impatriati e frontalieri

Un frontaliero può accedere al regime impatriati?
Sì, se è stato fiscalmente residente all’estero e rispetta i requisiti temporali previsti.

Conta il luogo in cui lavoravo all’estero?
No. Conta la residenza fiscale, non il luogo fisico di svolgimento dell’attività.

Se torno dallo stesso datore di lavoro, perdo il beneficio?
No, ma il periodo minimo all’estero sale a 6 o 7 anni.

Serve ancora dimostrare il collegamento funzionale?
No, il nuovo regime ha eliminato questo requisito.


Fonti normative


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