Dott. Massimo Cavallari - Commercialista da oltre 25 anni, iscritto al n. 932/A Padova ed Esperto de Il Sole 24 Ore
Lavoratori impatriati 2026: conta la residenza trasferita subito dopo il rientro in Italia
Aggiornato al 12 marzo 2026
Per i lavoratori impatriati, il regime agevolato applicabile non dipende da dove si lavora, ma da dove si trasferisce la residenza in Italia al momento del rimpatrio. E se quella residenza cambia troppo presto, il vantaggio fiscale può ridursi o addirittura richiedere un recupero d’imposta.
È questo il principio chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 76 del 2026, che affronta un caso molto concreto: rientro in Italia con prima residenza in Puglia, poi trasferimento a Roma durante il quinquennio agevolato. L’Agenzia conclude che il contribuente non può mantenere il beneficio “potenziato” del 90% e deve applicare invece il regime ordinario del 70% già dal primo anno, con recupero della maggiore agevolazione fruita in modo non corretto.
La regola da ricordare subito
Nel vecchio regime impatriati dell’articolo 16 del Dlgs 147/2015, applicabile ai soggetti che hanno trasferito la residenza fiscale in Italia entro il 31 dicembre 2023, rileva il luogo della residenza dopo il rimpatrio. Non conta invece la sede del datore di lavoro, né il fatto che l’attività sia svolta in un’altra città, purché la residenza resti il centro stabile delle relazioni personali e familiari.
Tradotto in modo pratico: chi rientra in Italia e fissa la residenza in una regione del Mezzogiorno agevolata può accedere al regime rafforzato, ma solo se quella residenza viene mantenuta per tutto il periodo richiesto dalla norma. Se il contribuente si sposta altrove prima del tempo, il vantaggio fiscale speciale salta. E il Fisco, come spesso accade, non ha il senso dell’umorismo quando vede un 90% applicato dove doveva esserci un 70%.
Il caso esaminato dall’Agenzia delle Entrate
Il contribuente era iscritto all’AIRE da oltre due periodi d’imposta e rientrava in Italia nel 2023 trasferendo la residenza in Puglia, regione che consente, nel regime previgente, la tassazione del solo 10% del reddito agevolabile. Successivamente, nel 2024 iniziava un rapporto di lavoro dipendente con azienda avente sede a Roma e, nell’aprile 2025, trasferiva la residenza anagrafica nel Lazio.
Il contribuente sosteneva di perdere il regime potenziato solo dal momento del trasferimento fuori dalla Puglia, mantenendo però almeno il beneficio ordinario del 70% per gli anni successivi. L’Agenzia, invece, ha seguito una linea più rigorosa: poiché il requisito della permanenza nella regione agevolata non è stato rispettato, il regime del 90% non spettava fin dall’origine. Conseguenza: dal primo anno va applicato il regime ordinario e va recuperata la differenza d’imposta.
Perché conta la prima residenza post-rimpatrio
La logica della norma è chiara: il comma 5-bis dell’articolo 16 del Dlgs 147/2015 era stato pensato per favorire la permanenza nel Mezzogiorno. Per questo la prassi dell’Agenzia aveva già chiarito che non si può “entrare” nel regime rafforzato in un secondo momento, né mantenerlo se si abbandona la regione agevolata prima del termine richiesto.
Quindi:
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se il lavoratore rientra in Italia e si stabilisce subito in una regione agevolata, può accedere al regime rafforzato;
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ma deve restare residente in quella regione per l’intero periodo di fruizione;
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se si trasferisce altrove prima, il beneficio maggiorato non regge;
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non è corretto pensare di “scendere” semplicemente dal 90% al 70% dal momento del cambio di residenza: nel caso trattato, il 70% vale già dal primo anno.
Attenzione al passaggio tra vecchio e nuovo regime impatriati
L’interpello n. 76/2026 riguarda il vecchio regime dell’articolo 16 del Dlgs 147/2015, applicabile a chi ha trasferito la residenza in Italia entro il 31 dicembre 2023. Per chi invece trasferisce la residenza fiscale dal 2024, trova applicazione il nuovo regime introdotto dal Dlgs 209/2023, che ha regole diverse e più restrittive.
Questo passaggio è decisivo perché molti contribuenti, consulenti e datori di lavoro rischiano di fare confusione tra i due sistemi. E quando il calendario fiscale cambia le regole, il contribuente che “va a memoria” spesso paga in contanti… fiscali.
Cosa significa in concreto per chi rientra in Italia
Chi intende beneficiare del regime impatriati dovrebbe verificare prima del trasferimento almeno questi punti:
La regione di prima residenza è davvero quella giusta?
La scelta iniziale della residenza non è un dettaglio formale. Può determinare il livello di agevolazione applicabile per tutto il periodo.
Il trasferimento è coerente con la dimora abituale?
Conta la residenza effettiva, non solo quella dichiarata. La nozione richiamata dall’Agenzia è quella civilistica di dimora abituale.
Esiste il rischio di spostamento entro pochi anni?
Se il trasferimento in altra regione è già prevedibile, bisogna valutare subito gli effetti fiscali. Meglio fare i conti prima che conguagliare dopo.
Il datore di lavoro è in un’altra città?
Non è un problema, di per sé. La sede dell’attività lavorativa non è il criterio decisivo, purché la residenza rimanga effettiva e stabile.
Il principio operativo per professionisti, HR e contribuenti
La risposta n. 76/2026 conferma una regola molto importante: il regime fiscale segue la prima residenza in Italia dopo il rimpatrio e la sua permanenza, non la successiva comodità logistica o lavorativa. Per questo, nei casi di rientro dall’estero, l’analisi va fatta prima di:
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fissare la residenza anagrafica;
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firmare il contratto di lavoro;
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impostare le buste paga con agevolazione;
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compilare la dichiarazione dei redditi.
Un errore iniziale può produrre effetti su più annualità, con recuperi fiscali, interessi e possibili sanzioni.
Quando serve una verifica professionale
Una consulenza specialistica è particolarmente utile se:
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sei rientrato in Italia tra il 2023 e il 2025;
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eri iscritto AIRE ma hai cambiato città o regione dopo il rientro;
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il datore di lavoro è in una regione diversa da quella di residenza;
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hai applicato il regime in busta paga senza una verifica preventiva;
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vuoi capire se rientri nel vecchio regime o nel nuovo dal 2024.
Su questi temi, improvvisare costa più di una consulenza fatta bene. Molto di più.
FAQ
Se lavoro a Roma ma vivo in Puglia, posso mantenere il regime potenziato?
Sì, in linea di principio il luogo di lavoro non è decisivo. Conta la residenza effettiva in Italia e, per il regime maggiorato del vecchio articolo 16, la permanenza nella regione agevolata per il periodo richiesto.
Se mi trasferisco dal Sud a un’altra regione perdo solo il 90% e tengo il 70%?
Non sempre. Nel caso esaminato dall’Agenzia, il contribuente ha perso il 90% con effetto già dal primo anno e ha dovuto applicare il 70% dall’inizio, con recupero della differenza.
Il nuovo regime impatriati dal 2024 segue le stesse regole?
No. Dal 2024 si applica il nuovo regime introdotto dal Dlgs 209/2023, che ha disciplina diversa rispetto al vecchio articolo 16 del Dlgs 147/2015.
Basta la residenza anagrafica per essere tranquilli?
No. La residenza va letta anche come dimora abituale e centro delle relazioni personali. Una residenza solo “di carta” espone a contestazioni.
Conviene verificare anche le annualità già dichiarate?
Sì, soprattutto se il regime è stato applicato in modo automatico dal sostituto d’imposta oppure se c’è stato un cambio di regione durante il quinquennio. Un controllo preventivo può evitare recuperi successivi più pesanti.
Fonti ufficiali
Risposta a interpello n. 76/2026 dell’Agenzia delle Entrate.
Circolare Agenzia delle Entrate n. 33/E del 28 dicembre 2020.
Articolo 16 del Dlgs 147/2015 su Normattiva.
Dlgs 209/2023 sul nuovo regime per i soggetti che trasferiscono la residenza dal 2024.
Call to action
Se stai valutando il rientro in Italia, oppure hai già applicato il regime impatriati e vuoi capire se la tua posizione è davvero corretta, è il momento giusto per fare una verifica seria.
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In American English
Inbound workers to Italy: the relevant factor is where you establish tax residence right after returning
The Italian Revenue Agency clarified, in ruling no. 76/2026, that under the old inbound workers regime, the applicable tax benefit depends on the region where the taxpayer transfers residence immediately after moving back to Italy, not on the location of the employer.
In the case reviewed, the taxpayer moved back to Italy in 2023 and established residence in Puglia, a region eligible for the enhanced relief under article 16, paragraph 5-bis, Legislative Decree 147/2015. Later, after signing an employment contract with a company based in Rome, the taxpayer moved residence to Lazio. The taxpayer argued that the 90% relief should stop only from the move onward, while the standard 70% regime should continue for the remaining years. The Revenue Agency disagreed.
According to the Agency, because the taxpayer did not remain resident in the qualifying Southern region for the required period, the enhanced 90% regime was not valid from the outset. As a result, the ordinary 70% relief applies starting from the first year, with back taxes due on the difference.
This ruling is relevant only for taxpayers who transferred residence to Italy by December 31, 2023, because those individuals still fall under the previous inbound workers regime of article 16, Legislative Decree 147/2015. Taxpayers moving to Italy from 2024 onward are subject instead to the new rules introduced by Legislative Decree 209/2023.
The practical lesson is simple: before applying the inbound workers tax regime, it is essential to assess the taxpayer’s actual place of residence, future mobility plans, and the timing of any regional move inside Italy. A mistake at the start can affect several tax years.

