Dott. Massimo Cavallari - Commercialista da oltre 25 anni, iscritto al n. 932/A Padova ed Esperto de Il Sole 24 Ore
Aggiornato al 25 marzo 2026
Nuovo regime impatriati 2026: sì allo smart working per aziende estere, anche con figli già rientrati in Italia
Chi rientra in Italia nel 2026 e continua a lavorare da remoto per un datore di lavoro estero può accedere al nuovo regime impatriati, a condizione che rispetti tutti i requisiti previsti dall’art. 5 del D.Lgs. 209/2023. La conferma arriva dall’Agenzia delle Entrate con la Risposta n. 82 del 20 marzo 2026, che chiarisce due aspetti molto pratici: lo smart working per azienda estera non blocca il beneficio e la tassazione più favorevole al 40% resta possibile anche se i figli minori sono rientrati in Italia prima del lavoratore.
Per molti manager, dipendenti qualificati, professionisti tech e lavoratori internazionali è un chiarimento importante: il Fisco prende atto che oggi il lavoro non sempre passa da una sede italiana, ma può essere svolto stabilmente dall’Italia per un’impresa straniera. Tradotto: il problema non è dove ha sede il datore, ma dove viene svolta materialmente l’attività e se sussistono gli altri requisiti di legge.
Smart working per datore estero: perché il beneficio resta applicabile
La risposta n. 82/2026 riguarda un cittadino italiano residente in Finlandia da oltre trent’anni, impiegato come software engineer presso una società finlandese, intenzionato a trasferirsi in Italia continuando a lavorare in modalità agile per lo stesso datore estero. L’Agenzia conclude che la continuità del rapporto con il datore di lavoro straniero non è di per sé ostativa al nuovo regime agevolato.
Il punto decisivo è la territorialità del reddito: l’art. 23 TUIR considera prodotti in Italia i redditi di lavoro dipendente prestato nel territorio dello Stato. Quindi, se il lavoratore vive e lavora fisicamente dall’Italia per la maggior parte del periodo d’imposta, il reddito può rientrare nell’agevolazione, anche se il datore di lavoro è estero e non ha stabile organizzazione in Italia.
È un passaggio fondamentale, perché smonta un dubbio molto diffuso: non serve per forza un datore italiano. Serve invece una verifica seria della posizione fiscale, contributiva e contrattuale, perché il regime impatriati non è una scorciatoia da brochure patinata: è un’agevolazione vera, ma va maneggiata con la cura con cui si porta una cristalleria giù per le scale.
I requisiti veri del nuovo regime impatriati
Il nuovo regime agevolativo introdotto dall’art. 5 del D.Lgs. 209/2023 si applica ai soggetti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia dal periodo d’imposta 2024 e dura per il periodo di trasferimento più i quattro successivi. I redditi agevolabili, entro il limite annuo di 600.000 euro, concorrono in via ordinaria alla formazione del reddito complessivo solo per il 50%.
Per accedere servono in sintesi questi requisiti:
Residenza estera precedente
Il lavoratore non deve essere stato fiscalmente residente in Italia nei tre periodi d’imposta precedenti il trasferimento.
Permanenza fiscale in Italia
Occorre impegnarsi a mantenere la residenza fiscale in Italia per almeno quattro anni; in caso contrario si decade dal beneficio con recupero delle imposte e interessi.
Attività svolta prevalentemente in Italia
L’attività lavorativa deve essere prestata nel territorio dello Stato per la maggior parte del periodo d’imposta.
Elevata qualificazione o specializzazione
Il regime è riservato a lavoratori con requisiti di elevata qualificazione o specializzazione, richiamati dal D.Lgs. 108/2012 e dal D.Lgs. 206/2007.
Attenzione: con lo stesso datore o gruppo estero i periodi all’estero salgono
Qui casca spesso il preventivo fatto “a sentimento”. Se il lavoratore continua a operare per lo stesso datore di lavoro estero presso cui era impiegato prima del rientro, oppure per una società dello stesso gruppo, il requisito di permanenza all’estero non è più di tre anni ma sale a:
- sei periodi d’imposta, se il lavoratore non era stato precedentemente impiegato in Italia dallo stesso soggetto o gruppo;
- sette periodi d’imposta, se prima dell’espatrio era già stato impiegato in Italia dallo stesso soggetto o gruppo.
Questo aspetto è decisivo soprattutto nei casi di remote working, assegnazioni internazionali, mobility interna al gruppo e rientri “pilotati” da HQ estere. È proprio qui che un controllo tecnico prima del trasferimento evita errori molto costosi dopo.
Tassazione al 40%: sì anche se i figli sono rientrati prima
Il regime ordinario prevede la concorrenza al reddito del 50%. La percentuale scende però al 40% se il lavoratore:
- si trasferisce in Italia con un figlio minore;
- oppure se durante il periodo agevolato nasce un figlio o interviene un’adozione.
La Risposta n. 82/2026 chiarisce un punto pratico molto utile: la maggiore agevolazione al 40% spetta anche se i figli minori sono rientrati in Italia prima del genitore lavoratore, purché durante il periodo di fruizione dell’agevolazione i figli siano residenti in Italia.
Non solo. L’Agenzia conferma anche che il successivo raggiungimento della maggiore età del figlio non fa perdere la maggiore agevolazione già riconosciuta fino alla naturale scadenza del regime.
Residenza fiscale dal 2024: non basta “venire spesso in Italia”
Dal 2024 la nozione di residenza fiscale delle persone fisiche è stata riscritta. L’art. 2 TUIR considera residenti in Italia le persone che, per la maggior parte del periodo d’imposta, considerando anche le frazioni di giorno, hanno la residenza o il domicilio nel territorio dello Stato, oppure sono qui presenti fisicamente. Anche l’Agenzia ricorda che l’interpello non accerta i fatti: li presuppone veri. Poi però, in caso di controlli, le prove le deve portare il contribuente.
In pratica, chi vuole usare bene il nuovo regime impatriati deve documentare con attenzione:
- trasferimento reale della vita personale e familiare;
- presenza fisica in Italia;
- effettivo svolgimento dell’attività dal territorio italiano;
- corretto inquadramento del rapporto con il datore estero;
- eventuali profili previdenziali e convenzionali internazionali.
Cosa conviene fare prima di trasferirsi in Italia
Chi rientra dall’estero non dovrebbe limitarsi a chiedere: “posso avere il regime?”. La domanda giusta è: “posso averlo senza rischiare di perderlo tra due anni?”
Prima del rientro conviene verificare:
1. Residenza fiscale pregressa e futura
Va ricostruita bene la storia estera e la modalità concreta del rientro in Italia.
2. Datore di lavoro e gruppo societario
Bisogna capire se si tratta dello stesso soggetto, di società collegate o di gruppo, perché cambia il requisito dei periodi minimi all’estero.
3. Qualificazione elevata
Va verificato se il profilo professionale rientra davvero nelle categorie richieste dalla norma. Non basta essere bravi: per il Fisco serve anche essere ben inquadrati.
4. Presenza di figli minori
Può incidere in modo molto rilevante sul beneficio, ma la posizione familiare va letta correttamente alla luce della residenza in Italia durante il periodo agevolato.
5. Aspetti contributivi e payroll
Il tema fiscale non esaurisce il problema. Spesso ci sono anche profili previdenziali, ritenute, sostituto d’imposta, convenzioni contro le doppie imposizioni e gestione dichiarativa. Qui improvvisare è sport estremo senza casco.
Il chiarimento dell’Agenzia è favorevole, ma non è un lasciapassare automatico
La Risposta n. 82/2026 è certamente positiva per chi rientra in Italia in smart working per un’azienda estera. Tuttavia non va letta come un “via libera universale”. L’interpello risolve il dubbio interpretativo posto dal contribuente, ma non sostituisce la verifica concreta dei fatti. Lo stesso vale per le famiglie internazionali, i rientri scaglionati tra coniugi e figli, i lavoratori che hanno già avuto periodi in Italia e i casi di continuità con il medesimo gruppo.
In altre parole: la norma oggi è più chiara, ma non è più semplice. Ed è proprio per questo che avere accanto un commercialista esperto fa la differenza tra un beneficio fiscale ben costruito e un problema differito con gli interessi.
Quando serve davvero una consulenza specializzata
Una consulenza specialistica è particolarmente utile se:
- rientri in Italia ma mantieni un rapporto con un datore estero;
- lavori in smart working o in assetto ibrido;
- rientri con coniuge e figli in tempi diversi;
- hai dubbi su residenza fiscale, qualificazione elevata o gruppo societario;
- vuoi valutare la convenienza tra lavoro dipendente estero, EOR, nuova società italiana o altra struttura operativa.
In questi casi una valutazione preventiva evita errori che poi, quando arrivano, non bussano: entrano direttamente con avviso di recupero.
Prenota una prima call informativa
Se stai rientrando in Italia o vuoi capire se il nuovo regime impatriati è applicabile al tuo caso concreto, conviene verificare subito la tua posizione prima del trasferimento o prima di impostare contratti e residenza.
Tel: +39 049 613584
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Domande frequenti sul nuovo regime impatriati 2026
Chi lavora da remoto per un’azienda estera può avere il regime impatriati?
Sì, in linea di principio sì. La Risposta Agenzia Entrate n. 82 del 20 marzo 2026 conferma che la continuità del rapporto con il datore estero non impedisce il beneficio, se ricorrono tutti i requisiti di legge.
Serve per forza un datore di lavoro italiano?
No. Conta dove è svolta materialmente l’attività e il rispetto dei requisiti previsti dall’art. 5 del D.Lgs. 209/2023.
Qual è l’agevolazione ordinaria?
I redditi agevolabili concorrono al reddito complessivo solo per il 50%, entro il limite annuo di 600.000 euro.
Quando si applica la percentuale del 40%?
Quando il lavoratore si trasferisce in Italia con un figlio minore oppure quando il figlio nasce o viene adottato durante il periodo di fruizione, a condizione che il minore sia residente in Italia nel periodo agevolato.
Se i figli sono tornati in Italia prima del lavoratore, si perde il 40%?
No, non automaticamente. La Risposta n. 82/2026 chiarisce che il 40% spetta comunque se i figli minori risultano residenti in Italia durante il periodo di fruizione del regime da parte del genitore lavoratore.
Quanto dura il nuovo regime impatriati?
Si applica dal periodo d’imposta del trasferimento e per i quattro successivi. Se la residenza fiscale in Italia non è mantenuta per almeno quattro anni, si decade dal beneficio.
Qual è il requisito di residenza estera precedente?
In via ordinaria occorrono tre periodi d’imposta di non residenza fiscale in Italia. Ma se si continua a lavorare per lo stesso datore o gruppo, il requisito sale a sei o sette periodi d’imposta a seconda dei casi.
L’interpello dell’Agenzia basta da solo?
No. L’interpello chiarisce l’interpretazione della norma, ma non certifica i fatti. In caso di controllo, la prova del trasferimento reale e dei requisiti resta a carico del contribuente.

