La fuoriuscita della svizzera dalla cd. “black list” delle persone fisiche

La fuoriuscita della svizzera dalla cd. “black list” delle persone fisiche

Il recente DM 20 luglio 2023 ha sancito la fuoriuscita della Svizzera dalla “black list” di cui al DM 4 maggio 1999. Pertanto, i contribuenti non dovranno in futuro provare la residenza all'estero, così come non saranno soggetti alla disciplina del monitoraggio fiscale, a quella della presunzione ex art. 12 c. 2 DL 78/2009 e del raddoppio dei termini e delle sanzioni. 

La Black list è stata redatta utilizzando i seguenti criteri (Circ. Min. 24 giugno 1999 n. 140/E, § l):

  • bassa o inesistente tassazione personale (con riferimento alle aliquote d'imposta nominali, alla formazione della base imponibile, agli eventuali regimi agevolativi, alle detrazioni d'imposta ed alle deduzioni dal reddito complessivo);
  • grado di trasparenza e di collaborazione informativa al fine di delineare, con riguardo anche alla situazione bancaria, l'effettività delle posizioni economico-fiscali;
  • poteri e modalità di accertamento dell'Amministrazione finanziaria locale.

La lista in questione comprende i seguenti paesi: Alderney, Grenada, Oman, Andorra, Guernsey, Panama, Anguilla, Hong Kong, Polinesia francese, Antigua e Barbuda, Isola di Man, Monaco, Antille olandesi, Isole Cayman, Sark, Aruba, Isole Cook, Seychelles, Bahamas, Singapore, Isole Marshall, Bahrein, Isole Vergini britanniche, Saint Kitts e Nevis, Barbados, Jersey, Saint Lucia, Belize, Libano, Saint Vincent e Grenadine, Bermuda, Liberia, Svizzera (fino al 2023), Brunei, Liechtenstein, Taiwan, Costa Rica, Macao, Tonga, Dominica, Malaysia, Turks e Caicos, Emirati Arabi Uniti, Maldive, Tuvalu, Ecuador, Mauritius, Uruguay, Filippine, Monserrat, Vanuatu, Gibilterra, Nauru, Samoa, Gibuti, Niue.

Le conseguenze

I cittadini che trasferiranno la residenza in Svizzera non saranno più soggetti alla presunzione pro-fisco di cui al c.2-bis dell'art 2 Tuir. Pertanto il contribuente sottoposto ad accertamento non avrebbe più l'onere di dimostrare la propria residenza estera in caso di trasferimento laddove, invece, stando alla disciplina generale, è l'Amministrazione finanziaria a dover provare la sussistenza delle condizioni che possono avvalorare il proprio convincimento, se intende accertare la residenza italiana del contribuente (cfr. Circ. Min. 24 giugno 1999 n. 140/E, § 1 e 2). In tale circostanza, l'Amministrazione finanziaria emette l'atto impositivo senza necessità di attivare un contraddittorio preventivo, in sé non previsto (Cass. 1° luglio 2021 n. 18702; Cassazione 22/06/21 n.17748) 

In ogni caso, fino a quando non sarà efficace la novella in discussione e quindi per tutto il periodo di imposta 2023 (art. 12 L. 83/2023), ai fini della dimostrazione dell'effettivo trasferimento della residenza fiscale all'estero, il contribuente potrebbe avvalersi dei seguenti elementi di prova per provare l'effettivo trasferimento in uno dei Paesi di cui alla lista in questione (Circ. Min. 2 dicembre 1997 n. 304/E):

  • la disponibilità di un'abitazione permanente nel Paese estero adeguata ai bisogni abitativi personali e familiari;
  • la stipula di contratti di locazione o acquisto di immobili residenziali adeguati ai bisogni abitativi personali e familiari;
  • il pagamento di canoni per la fornitura di servizi (acqua, luce, gas, telefono, ecc.) nel Paese estero;
  • l'assenza di unità immobiliari tenute a disposizione in Italia;
  • lo svolgimento di un rapporto di lavoro a carattere continuativo o di attività economica nel Paese estero;
  • il mantenimento della famiglia all'estero, con iscrizione ed effettiva frequenza dei figli in istituti scolastici o di formazione del Paese estero;
  • l'accreditamento nel Paese estero di proventi ovunque conseguiti e movimentazione di somme di denaro o altre attività finanziarie;
  • il possesso all'estero di beni anche mobiliari;
  • l'eventuale iscrizione nelle liste elettorali del Paese estero.

È da dire tuttavia che continueranno ad essere applicabili le cd. tie breaker rules previste dall'art. 4 della Convenzione contro le doppie imposizioni in essere tra l'Italia e la Svizzera che individua, quali criteri per risolvere i conflitti di doppia residenza, il possesso di un'abitazione permanente, il centro degli interessi vitali, il luogo di soggiorno abituale.

 

Impatti sul monitoraggio fiscale

La novella in questione riverbera effetti anche con riguardo alla disciplina del monitoraggio fiscale, posto che, per effetto della stessa, le sanzioni  per i beni e le attività finanziarie non dichiarate nel quadro RW saranno quelle ordinarie, senza che sia più possibile il loro raddoppio.

A seguito della novella non troveranno inoltre applicazione, con riguardo agli investimenti ed alle attività detenute nella Confederazione Elvetica, i seguenti istituti:

- la presunzione per cui gli investimenti e le attività finanziarie detenute negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al DM 4 maggio 1999 si considerano costituite, salvo prova contraria, con redditi sottratti a tassazione (art. 12 c. 2 DL 78/2009);

- la disciplina del raddoppio dei termini di accertamento per la violazione della presunzione di cui sopra e, in generale, per le violazioni sul monitoraggio fiscale (art. 12 c. 2-bis e 2-ter DL 78/2009);

- la disciplina del raddoppio delle sanzioni da quadro RW (che possono arrivare ad un massimo del 30%) per gli investimenti e le attività finanziarie detenute negli Stati o territori di cui al DM 4 maggio 1999.

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