Il credito per imposte pagate all'estero è ripetibile anche se non richiesto con la prima dichiarazione utile (CGT 2° Lombardia 3 aprile 2024 n. 976).
L'art 165 del Tuir stabilisce che se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi prodotti all'estero, le imposte ivi pagate a titolo definitivo su tali redditi sono ammesse in detrazione dall'imposta netta dovuta fino alla concorrenza della quota d'imposta corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all'estero ed il reddito complessivo. La normativa, poi, si occupa di indicare le modalità di calcolo della detrazione prevedendo che:
- se il pagamento a titolo definitivo dell'imposta estera avviene prima della presentazione della dichiarazione, la detrazione deve essere calcolata nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta cui appartiene il reddito prodotto all'estero. Viene, comunque, prevista la possibilità di calcolare la detrazione dall'imposta del periodo di competenza anche se il pagamento a titolo definitivo avvenga entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al primo periodo d'imposta successivo (l'esercizio di tale facoltà è tuttavia condizionato all'indicazione, nelle dichiarazioni dei redditi, delle imposte estere detratte per le quali ancora non è avvenuto il pagamento a titolo definitivo);
- se l'imposta dovuta in Italia per il periodo d'imposta nel quale il reddito estero ha concorso a formare l'imponibile è stata già liquidata, si deve procedere a nuova liquidazione - tenendo conto anche dell'eventuale maggior reddito estero - e la detrazione si opera dall'imposta dovuta per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione nella quale è stata richiesta.
Il caso
La controversia giunta all'attenzione dei giudici tributari aveva ad oggetto una comunicazione di irregolarità, notificata dall'Agenzia delle Entrate ad un contribuente, scaturita dal controllo formale della dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2017. In particolare, l'Ufficio aveva disconosciuto il credito d'imposta per le imposte pagate all'estero indicato dal contribuente nell'apposito rigo della dichiarazione relativa al 2017 nonostante i pagamenti riguardanti le imposte estere erano avvenuti tra ottobre 2018 e nel corso del 2019. Veniva sul punto richiamata dall'Amministrazione finanziaria la Circolare n. 9/E del 5 marzo 2015 nella parte in cui ha chiarito che, nel caso in cui il pagamento si verifichi successivamente alla presentazione relativa al periodo in cui il reddito estero ha concorso a formare l'imponibile in Italia, occorrerà procedere…ad una nuova liquidazione dell'imposta. Pertanto, nel caso di specie, secondo l'Ufficio, il credito spettante doveva essere chiesto in detrazione nella prima dichiarazione utile rispetto al momento in cui si sarebbe resa definitiva l'imposizione all'estero. I crediti esteri dovevano, quindi, essere presentati nelle dichiarazioni relative agli anni 2018 e 2019 (a seconda della data dei versamenti) in modo da procedere alla riliquidazione di quelle dichiarazioni. Il contribuente impugnava l'avviso bonario considerando dirimente l'indicazione del credito in dichiarazione (anche se non in quella di competenza) e la documentazione del pagamento dell'imposta estera divenuta definitiva. I giudici di primo grado accoglievano il ricorso considerando comunque il contribuente adempiente dinanzi al fisco anche se il credito era stato indicato in una dichiarazione non di competenza e in un momento in cui le imposte pagate all'estero non erano ancora definitive.
Diritto di credito senza particolari formalismi
La Corte lombarda ha confermato la sentenza di primo grado ricordando un precedente del 2019 (Ctr Lombardia n. 4801/19/2019) che aveva chiarito come sia comunque ammessa la detrazione anche se il pagamento avviene entro la dichiarazione del periodo d'imposta successivo…” La regola generale, precisavano i giudici di secondo grado, che presuppone la definitività del versamento va però correlata agli ulteriori disposti che definiscono l'anno di imputazione, in dichiarazione, del suddetto credito. Occorre in questo senso distinguere le regole vigenti fino al periodo fiscale 2014, da quelle decorrenti dal 2015…a partire dal periodo d'imposta 2015 è possibile richiedere lo scomputo dell'imposta estera nell'anno di assoggettamento a tassazione del reddito in Italia, purché la definitività del versamento estero avvenga entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al primo periodo di imposta successivo a quello di competenza”. Nel caso di specie, indubbio il pagamento delle imposte all'estero come documentato dal contribuente, i giudici hanno ritenuto che ricossero comunque le condizioni per beneficiare del regime previsto dall'art. 165, comma 5 TUIR: il contribuente aveva, infatti, indicato nella dichiarazione dei redditi italiana per l'anno di imposta 2017 (modello persone fisiche 2018) l'intero ammontare delle imposte estere portate in detrazione per “competenza” per le quali non era ancora avvenuto il pagamento a titolo definitivo e aveva inoltre provveduto a pagare le imposte estere del 2017 entro il termine per la presentazione, in Italia, della dichiarazione dei redditi dell'anno 2018.
Il no alla decadenza
Con altro recente intervento (sent. CGT II Lombardia n. 800/2024), la stessa Corte si è “spinta anche oltre” giungendo ad affermare il diritto del contribuente alla detrazione dell'imposta all'estero indipendentemente dall'anno in cui vi è stata l'esposizione del relativo credito. Non rilevando alcun termine decadenziale nella disciplina di riferimento, la Corte tributaria si è ispirata alle Convenzioni contro le doppie imposizioni e all'art. 23 del Modello di Convenzione OCSE in cui si prevede il riconoscimento del credito di imposta “se un residente di uno Stato contraente possiede redditi ...che, in conformità alle disposizioni della… Convenzione, sono imponibili nell'altro Stato contraente”, senza la previsione di particolari formalità.
Chiamaci allo 049 613584