Regime degli impatriati 2024 - Per Italiani e stranieri tasse al 50%

Regime degli impatriati 2024

L'art. 5 del D Lgs. 209/2023 cambia il regime degli impatriati, sono agevolati nella misura del 50% i redditi dei lavoratori, sia Italiani che stranieri, che trasferiscono la residenza in Italia ove ricorrano le seguenti condizioni:

  • i lavoratori si impegnano a risiedere fiscalmente in Italia per un periodo di tempo di 4 anni;
  • i lavoratori non sono stati fiscalmente residenti in Italia nei tre periodi d'imposta precedenti il loro trasferimento (sono però richiesti periodi di permanenza estera più lunghi se il lavoratore presta l'attività lavorativa in Italia in continuità con l'attività prestata all'estero);
  • l'attività lavorativa è prestata per la maggior parte del periodo d'imposta nel territorio dello Stato;
  • i lavoratori sono in possesso dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione.

 

Efficacia delle disposizioni

le nuove disposizioni si applicano a favore dei soggetti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia a decorrere dal periodo d'imposta 2024

Regimi transitori

L'art. 5 co. 9, ultimo periodo del D Lgs. 209/2023 stabilisce che le previgenti disposizioni (abrogate) continuano a trovare applicazione:

  • nei confronti dei soggetti che hanno trasferito la loro residenza anagrafica in Italia entro il 31.12.2023;
  • nei confronti dei lavoratori sportivi il cui contratto è stato stipulato entro il 31.12.2023.

L'art. 5 co. 10 del D Lgs. 209/2023 dispone poi un ulteriore regime transitorio in base al quale il nuovo regime si applica, per ulteriori 3 anni (oltre ai 5 "ordinari"), per i soggetti che:

  • trasferiscono in Italia la loro residenza anagrafica nell'anno 2024;
  • acquistano, entro la data del 31.12.2023 e, comunque, nei dodici mesi precedenti al trasferimento, un'unità immobiliare residenziale adibita ad abitazione principale in Italia.

In tale caso, i redditi agevolati, nell'ulteriore triennio, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50% del loro ammontare, ancorché i soggetti beneficiari abbiano goduto, per il periodo ordinario, di una detassazione maggiore.

 

Trasferimenti di residenza dal 2024 (eccetto regime transitorio)

Residenza estera pregressa

3 periodi di imposta
(6 o 7 periodi di imposta se la prestazione è in favore del medesimo soggetto estero o in favore di un soggetto appartenente allo stesso gruppo)

Impegno a mantenere la residenza in Italia

4 anni

Redditi agevolati - Natura

Reddito di lavoro dipendente e assimilato, reddito di lavoro autonomo "professionale"

Redditi agevolati - Entità

Limite annuo di 600.000 euro

Misura dell'agevolazione

Reddito imponibile al 50%
Reddito imponibile al 40% in presenza di un figlio minore

Durata dell'agevolazione

5 periodi di imposta
(facoltà di proroga per ulteriori 5 periodi di imposta)

5 periodi di imposta
(5+3 periodi di imposta con iscrizione anagrafica nel 2024 ed acquisto di un immobile residenziale entro il 31.12.2023)

Attività lavorativa svolta prevalentemente in Italia

Non necessaria la discontinuità con l'attività svolta ante trasferimento (con l'eccezione dell'ipotesi di distacco)

La prestazione può essere svolta in favore del medesimo soggetto estero o in favore di un soggetto appartenente allo stesso gruppo con innalzamento del periodo di residenza estera pregressa

Qualificazione o specializzazione

Nessuna

Possesso dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione

 

Residenza estera pregressa

Possono accedere al nuovo regime, a norma dell'art. 5 co. 1 lett. b) del D Lgs. 209/2023, i lavoratori che non siano stati fiscalmente residenti in Italia "nei tre periodi d'imposta precedenti il loro trasferimento".
L'art. 5 co. 1 lett. b) citato dispone altresì che nell'ipotesi in cui l'attività sia prestata in favore dello stesso soggetto presso il quale il lavoratore è stato impiegato all'estero prima del trasferimento oppure in favore di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo, il requisito minimo di permanenza all'estero è di:

  • sei periodi d'imposta, se il lavoratore non è stato in precedenza impiegato in Italia in favore dello stesso soggetto oppure di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo;
  • sette periodi d'imposta, se il lavoratore, prima del suo trasferimento all'estero, è stato impiegato in Italia in favore dello stesso soggetto oppure di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo.

Iscrizione all'AIRE

L'art. 5 co. 6 del D Lgs. 209/2023 stabilisce che ai fini della verifica del requisito della residenza estera pregressa, in relazione ai periodi di imposta precedenti a quello di entrata in vigore del D Lgs. 209/2023, i cittadini italiani si considerano residenti all'estero, alternativamente, se:

  • sono stati iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE);
  • hanno avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi.

Impegno a mantenere la residenza in Italia

Ai sensi dell'art. 5 co. 3, secondo periodo, del D Lgs. 209/2023 "se la residenza fiscale in Italia non è mantenuta per almeno quattro anni, il lavoratore decade dai benefici e si provvede al recupero di quelli già fruiti, con applicazione dei relativi interessi".

Attività lavorativa svolta in Italia

L'art. 5 co. 1 lett. c) del D Lgs. 209/2023 richiede che l'attività lavorativa sia prestata per la maggior parte del periodo d'imposta nel territorio dello Stato.
È quindi riconosciuta l'applicazione del regime anche per i redditi di lavoro dipendente percepiti dai lavoratori che si trasferiscono in Italia sulla base di un rapporto di lavoro instaurato con lo stesso soggetto (o con un soggetto appartenente al suo stesso gruppo) presso il quale è stato impiegato all'estero (fatta salva l'osservanza di un periodo minimo di residenza estera più lungo).

Qualificazione e specializzazione

L'art. 5 co. 1 lett. d) del D Lgs. 209/2023 dispone che possono accedere all'agevolazione i lavoratori in possesso dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione come definiti dal D Lgs. 28.6.2012 n. 108 e dal D Lgs. 9.11.2007 n. 206.
In base a quanto precisato dalla circ. Agenzia delle Entrate n. 17/2017, Parte II, § 3.3, in vigenza dell'art. 16 del D Lgs. 147/2015 ante DL 34/2019 che recava al co. 1 lett. d) analogo requisito, l'ipotesi di elevata qualificazione e specializzazione ricorre a fronte del:

  • conseguimento di un titolo di istruzione superiore che attesti il completamento di un percorso di istruzione superiore di durata almeno triennale e della relativa qualifica professionale superiore, rientrante nei livelli 1 (legislatori, imprenditori e alta dirigenza), 2 (professioni intellettuali, scientifiche e di elevata specializzazione) e 3 (professioni tecniche) della classificazione ISTAT delle professioni CP 2011;
  • possesso dei requisiti previsti dal D Lgs. 6.11.2007, n. 206, limitatamente all'esercizio delle professioni ivi regolamentate.

 

Redditi agevolati

Nel nuovo regime sono agevolate le seguenti tipologie di reddito (art. 5 co. 1 del D Lgs. 209/2023):

  • i redditi di lavoro dipendente;
  • i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;
  • i redditi di lavoro autonomo "derivanti dall'esercizio di arti e professioni".

Rispetto al previgente regime i redditi di impresa non sono più agevolati.
In merito ai redditi di lavoro autonomo, la specificazione per cui sono agevolati i soli "redditi di lavoro autonomo derivanti dall'esercizio di arti e professioni" esclude dal beneficio i redditi di lavoro autonomo non aventi natura professionale (es. diritti d'autore).

Entità dei redditi agevolati

Con riferimento alle suddette categorie di reddito, al ricorrere delle condizioni di legge, è previsto un abbattimento dell'imponibile fiscale su un ammontare di reddito non superiore a 600.000,00 euro annui.

Misura dell'agevolazione

L'abbattimento dell'imponibile, in forza delle nuove disposizioni agevolative, è pari al 50%, in luogo della misura del 70% prevista dall'art. 16 del DLgs. 147/2015.

Misura "rafforzata"

Ai sensi dell'art. 5 co. 4 del D Lgs. 209/2023 la misura dell'agevolazione è pari al 60% nei seguenti casi:

  • il lavoratore si trasferisce in Italia con un figlio minore;
  • in caso di nascita di un figlio ovvero di adozione di un minore di età durante il periodo di fruizione del regime; in tale ipotesi, la fruizione del beneficio decorre dal periodo d'imposta in corso al momento della nascita o dell'adozione e per il tempo residuo di fruibilità dell'agevolazione.

La maggiore agevolazione, in base al successivo comma 5, si applica a condizione che, durante il periodo di fruizione del regime da parte del lavoratore, il figlio minore di età, ovvero il minore adottato, sia residente nel territorio dello Stato.
Non è invece stata riproposta l'agevolazione "rafforzata" che l'art. 16 del D Lgs. 147/2015 ricollegava al trasferimento nel sud Italia.

Durata dell'agevolazione

Ai sensi dell'art. 5 co. 3 del D Lgs. 209/2023 l'agevolazione si applica a partire dal periodo di imposta in cui è avvenuto il trasferimento della residenza fiscale in Italia e nei quattro periodi d'imposta successivi.

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