import export e fiscalità

Import Export e Fiscalità

Gli approfondimenti del Dott. Cavallari riguardanti la fiscalità dell'Import & Export

 

Trasferire la Residenza all'estero

 

Trasferimento della residenza all’estero

Le disposizioni sull’exit tax si applicano ora ai soggetti che esercitano imprese commerciali qualora si verifichi una delle seguenti ipotesi:

  1. sono fiscalmente residenti in Italia e trasferiscono all’estero la propria residenza fiscale;
  2. sono fiscalmente residenti in Italia e trasferiscono attivi ad una loro stabile organizzazione situata all’estero a cui si applica l’esenzione degli utili e delle perdite di cui all’art. 168-ter (cd. branch exemption);
  3. sono fiscalmente residenti all’estero, possiedono una stabile organizzazione in Italia e trasferiscono l’intera stabile organizzazione alla sede centrale o ad altra stabile organizzazione situata all’estero;
  4. sono fiscalmente residenti all’estero, possiedono una stabile organizzazione situata in Italia e trasferiscono attivi facenti parte del patrimonio di tale stabile organizzazione alla sede centrale o ad altra stabile organizzazione situata all’estero;
  5. sono fiscalmente residenti in Italia e sono stati oggetto di incorporazione da parte di una società fiscalmente non residente oppure hanno effettuato una scissione con apporto di tutto o parte del proprio patrimonio a favore di una o più beneficiarie non residenti oppure hanno effettuato il conferimento di una stabile organizzazione o di un ramo di essa situati all’estero a favore di un soggetto fiscalmente residente all’estero.

Soggetti interessati

Operazione

Base imponibile

Tassazione

Soggetto

residente in Italia

Trasferisce la propria residenza all’estero.

Plusvalenza, calcolata come differenza tra valore di mercato e il costo fiscalmente riconosciuto degli attivi trasferiti (nel loro complesso).

La plusvalenza è realizzata nell’ultimo periodo d’imposta il cui reddito deve essere dichiarato in Italia.

Trasferimenti di attivi in una propria stabile organizzazione all’estero con riferimento alla quale si applica la branch exemption.

Differenza tra il valore di mercato e il costo fiscalmente riconosciuto dei singoli attivi trasferiti.

Imputazione nel momento di perfezionamento delle singole operazioni.

Incorporato da soggetto non residente.

Plusvalenza, calcolata come differenza tra il valore di mercato complessivo e il corrispondente costo fiscalmente riconosciuto dei beni e diritti (nel loro complesso) che prima del perfezionamento dell’operazione erano di proprietà del soggetto fiscalmente residente in Italia.

La plusvalenza è realizzata nell’ultimo periodo d’imposta in cui il reddito deve essere dichiarato in Italia.

Che si scinde con apporto di tutto o parte del proprio pa-trimonio ad una beneficiaria estera.

Che conferisce una propria stabile organizzazione estera o parte di essa ad un soggetto non residente.

Soggetto non

residente in Italia

Possiede in Italia una stabile organizzazione che è trasferita interamente in altro Paese (oppure reintegrata dalla casa madre).

Plusvalenza, calcolata come differenza tra il valore di mercato e il corrispondente costo fiscalmente riconosciuto dei beni e diritti (nel loro complesso) facenti parte del patrimonio della stabile organizzazione trasferita.

Possiede in Italia una stabile organizzazione che trasferisce in tutto o in parte i propri attivi in altro Paese (oppure i medesimi sono reintegrati nella casa madre).

Differenza tra il valore di mercato e il costo fiscalmente riconosciuto dei singoli trasferiti.

Tel 049 613584 www.studiocavallari.it


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