import export e fiscalità

Import Export e Fiscalità

Gli approfondimenti del Dott. Cavallari riguardanti la fiscalità dell'Import & Export

 

Stabile organizzazione di società estera

Configurazione e requisiti della stabile organizzazione di società estera Commentata dall’Agenzia delle entrate: ordinanza n. 21693 dell’8 ottobre 2020 della Corte di Cassazione, secondo cui si parla di stabile organizzazione se l’attività è svolta in Italia a “ciclo completo”

Non occorre una sede “materiale”, ma è sufficiente un soggetto, residente o non residente, che nel territorio dello Stato abitualmente concluda in nome dell’impresa estera contratti diversi da quelli di acquisto di beni.

Per l’esistenza della stabile organizzazione in Italia di un soggetto non residente è necessario un approccio sostanziale che esamini il complesso delle attività svolte.

Con l’ordinanza n. 21693 dell’8 ottobre 2020 la Corte di Cassazione ha avuto modo di chiarire quali sono i presupposti affinché possa ritenersi esistente in Italia una stabile organizzazione di un soggetto non residente. Da un punto di vista generale, ai fini dell’imposizione diretta, si osserva che, secondo l’ordinamento italiano, che ha recepito nell’articolo 162 del Tuir le indicazioni dell’Ocse, l’esistenza di una stabile organizzazione in Italia di un’impresa estera ricorre:

  • sia in caso di stabile organizzazione “materiale”, cioè quando si ha “una sede fissa di affari per mezzo della quale l’impresa non residente esercita in tutto o in parte la sua attività sul territorio dello Stato” (così, il primo comma del citato articolo 162). In tal caso è necessario, quindi, che ci sia una sede localizzata sul territorio in modo non occasionale per l’esercizio di una attività economica e, secondo la dottrina e giurisprudenza internazionale, bisogna fare attenzione che la sede fissa di affari sia stabile, connessa a un esercizio normale di attività d’impresa e idonea a produrre reddito
  • sia in caso di stabile organizzazione “personale”, cioè quando “nonostante le disposizioni dei commi precedenti (…), costituisce una stabile organizzazione dell’impresa di cui al comma 1 il soggetto, residente o non residente, che nel territorio dello Stato abitualmente conclude in nome dell’impresa stessa contratti diversi da quelli di acquisto di beni” (così il sesto comma del citato articolo 162) In tal caso, la stabile organizzazione si realizza per il tramite di un rappresentante dotato del potere di concludere contratti per conto dell’impresa non residente nel territorio dello Stato e l’attività del rappresentante si concretizza in modalità e figure giuridiche che comportano un legame materiale meno intenso con il territorio dello Stato.

Il risultato può essere pesantissimo con sanzioni per omessa tenuta delle scritture contabili, omissioni di dichiarazioni dei Redditi e Iva, oltre che alle eventuali sanzioni penali in caso di importi elevati. Chiamaci !


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