Quadro RW al setaccio: in arrivo le lettere per il 2017 sulle anomalie con i dati trasmessi dall'estero per il monitoraggio dei patrimoni detenuti all'estero e sui redditi esteri
Attività finanziarie all’estero: comunicazioni per adempiere spontaneamente da coloro che non hanno dichiarato Comunicazioni per la promozione dell’adempimento spontaneo nei confronti dei contribuenti che non hanno dichiarato, in tutto o in parte, le attività finanziarie detenute all’estero nel 2017, come previsto dalla disciplina sul monitoraggio fiscale, nonché gli eventuali redditi percepiti in relazione a tali attività estere Pubblicato dall’Agenzia delle entrate il provvedimento direttoriale 6 novembre 2020.
Attività finanziarie all’estero 2017: le nuove lettere per la compliance
I destinatari della segnalazione di anomalia potranno regolarizzare la loro posizione usufruendo del ravvedimento operoso oppure chiarire il motivo dell’irregolarità e fornire ulteriori documenti.
Con il provvedimento del 6 novembre 2020 sono state definite le modalità delle comunicazioni finalizzate alla promozione dell’adempimento spontaneo da parte dei contribuenti che, dai dati in possesso dell’Amministrazione, risultano non aver dichiarato, in tutto o in parte, le attività finanziarie detenute all’estero nel 2017, nonché gli eventuali redditi percepiti in relazione a tali attività estere. In particolare, il provvedimento stabilisce come saranno messe a disposizione del contribuente e della Guardia di Finanza, anche mediante l’utilizzo di strumenti informatici, le informazioni derivanti dal confronto tra i dati ricevuti dalle autorità estere e i dati dichiarativi.
Le informazioni contenute nelle segnalazioni dirette ai contribuenti, che evidenziano le anomalie riscontrate, saranno a disposizione degli interessati nella sezione “l’Agenzia scrive” del Cassetto fiscale. Il destinatario della comunicazione potrà presentare una dichiarazione dei redditi integrativa e beneficiare delle sanzioni in misura ridotta avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso. Se invece ritiene di non essere in errore potrà fornire spiegazioni e ulteriori documenti oppure chiedere ulteriori chiarimenti.
Monitoraggio fiscale - Attività finanziarie detenute all'estero e possibilità di ravvedimento
In data 6 novembre 2020 l'Agenzia delle Entrate ha emanato una comunicazione (https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2794495/Provvedimento+del+6.11.2020.pdf/af68150c-1b53-4d30-1f6b-f022f7d8adaa) attraverso cui promuove l'adempimento spontaneo, tramite ravvedimento operoso ex D.Lgs 472/97, delle irregolarità riscontrate per il periodo d'imposta 2017 relative agli obblighi tributari (monitoraggio fiscale ex D.L. 167/90) connessi alle attività finanziarie detenute all'estero e ai redditi da queste prodotti; l'Agenzia sta già inviando le comunicazioni ai contribuenti che presentano anomalie dichiarative, mettendole a disposizione nella sezione "l'Agenzia scrive" del cassetto fiscale del contribuente.
Rammentiamo che gli obblighi dichiarativi delle attività detenute all'estero e dei redditi ivi prodotti è a carico del titolare persona fisica del rapporto finanziario, di eventuali delegati e dei titolari effettivi per esempio in caso di Trust titolare.
Sanatoria AIRE Regime speciale per lavoratori rimpatriati: frequenza all’estero di un corso di studi della durata di due anni accademici -Applicabilità della c.d. Sanatoria AIRE.
Pubblicata dall’Agenzia delle entrate la risposta all’interpello n. 533/2020, articolo 16, commi 2 e 5-ter, decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147. Due anni accademici non bastano per usufruire della “sanatoria Aire” Per beneficiare del regime speciale il cittadino che rientra in Italia deve aver mantenuto la residenza all’estero almeno per due periodi d’imposta continuativi prima del ritorno. Non può beneficiare del regime fiscale per lavoratori impatriati usufruendo della sanatoria prevista dal comma 5-ter dell'articolo 16 del Dlgs n. 147/2015, il cittadino italiano che ha frequentato per gli anni accademici 2016 e 2017, un master all’estero senza iscrizione all’Aire e senza aver maturato il periodo minimo di residenza fuori dai confini ai sensi delle convenzioni contro le doppie imposizioni. Il quesito chiarito dalla risposta n. 533 del 6 novembre 2020 è di un cittadino italiano, laureato in Italia, che tra il 2016 a il 2017 ha vissuto all'estero per frequentare un master di due anni accademici, conseguendo il diploma a luglio 2017. In quel periodo l’istante non si è iscritto all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (Aire). Rientrato in Italia per motivi di lavoro a settembre 2017, chiede se può usufruire della “sanatoria Aire” (prevista dal comma 5-ter dell'articolo 16 del Dlgs n. 147/2015, introdotto dall'articolo 5, comma 1, lettera d) del Dl "Crescita") nonostante non abbia maturato un biennio di residenza fiscale all'estero secondo quanto prevedono le convenzioni contro le doppie imposizioni, visto che la sua permanenza fuori dal territorio si è limitata a due anni accademici. La misura agevolativa richiamata si muove nell’ambito della normativa connessa al regime speciale per lavoratori impatriati, ossia del trattamento fiscale di favore introdotto per incentivare il “rientro dei cervelli” nel nostro Paese. La risposta in questione ripercorre la complessa evoluzione del beneficio modificato, in particolare, dal citato articolo 5 del Dl n. 34/2019 ("Crescita"), che, tra l’altro, ha previsto l’entrata in vigore della nuova formulazione dell'agevolazione per i “cervelli” trasferiti in Italia dal 30 aprile 2019. In caso di rientro prima di tale data, come nella vicenda oggetto dell’interpello, le regole da rispettare sono quelle fissate dalla normativa vigente fino al 30 aprile 2019, secondo cui, a determinate condizioni, i redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 50 per cento. In particolare, in tal caso, usufruiscono del taglio d’imposta i cittadini dell'Unione europea o di uno Stato extra Ue con il quale risulti in vigore una convenzione contro le doppie imposizioni o un accordo sullo scambio di informazioni fiscali che:
a) hanno una laurea e hanno svolto “continuativamente” un'attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori dall'Italia negli ultimi 24 mesi o più, ovvero
b) hanno svolto "continuativamente" un'attività di studio fuori dall'Italia negli ultimi 24 mesi o più, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione post lauream. Al riguardo la circolare n. 17/2017 ha chiarito che “relativamente all'attività di studio, tale requisito è soddisfatto a condizione che il soggetto consegua la laurea o altro titolo accademico post lauream aventi la durata di almeno due anni accademici”.
Mentre i lavoratori “impatriati”, per accedere al regime, precisa la risoluzione n. 51/2018, devono essere stati non residenti per un “periodo minimo” precedente al rientro, “periodo minimo” che va inteso, spiega l’Agenzia, di almeno due periodi d'imposta di residenza estera. Per quanto riguarda la sanatoria richiamata dall’istante, la misura agevolativa prevista dal comma 5-ter richiamato non ha inteso modificare il periodo di possesso del requisito della residenza all'estero, che nel caso dei cittadini delle ipotesi previste dall'articolo 16, comma 2, del Dlgs n. 147/2015 è di almeno due periodi di imposta, ma consentire di dimostrare il possesso di tale condizione in base alle convenzioni contro le doppie imposizioni, in assenza di iscrizione all'Aire. L’istante, come da lui stesso dichiarato, non è in possesso del requisito della residenza di due anni all'estero prima del rimpatrio ai sensi delle convenzioni contro le doppie imposizioni. I due anni accademici, non sono sufficienti a soddisfare il requisito della permanenza fuori dallo Stato per un periodo minimo, circostanza che gli preclude la possibilità di accedere alla “sanatoria Aire”.