Contenzioso Tributario, Accertamenti e Riscossioni

Gli approfondimenti del Dottor Cavallari sul contenzioso tributario, gli accertamenti e le riscossioni da parte dell'Agenzie delle Entrate

 

Residenza fiscale persone fisiche 2026: prima del 2024 contavano soprattutto gli interessi economici, oggi contano di più i legami personali e familiari

Dott. Massimo Cavallari - Commercialista da oltre 25 anni, iscritto al n.932/A Padova ed Esperto de Il Sole 24 Ore

Residenza fiscale persone fisiche 2026: prima del 2024 contavano soprattutto gli interessi economici, oggi contano di più i legami personali e familiari

La residenza fiscale delle persone fisiche è uno dei temi più delicati per chi vive tra Italia ed estero, è iscritto AIRE, lavora da remoto o sposta il proprio centro di vita tra più Paesi. E qui sta il punto che spesso fa inciampare contribuenti anche molto attenti: le regole non sono le stesse prima e dopo il 1° gennaio 2024.

Per i periodi d’imposta ante-riforma, la Cassazione con l’ordinanza n. 6722, pubblicata il 20 marzo 2026, ha ribadito che, ai fini del domicilio fiscale interno, possono prevalere i preminenti interessi patrimoniali, economici e professionali rispetto ai legami personali e familiari. Per i periodi d’imposta dal 2024 in avanti, invece, il legislatore ha cambiato rotta: il domicilio fiscale nel TUIR è oggi definito come il luogo in cui si sviluppano in via principale le relazioni personali e familiari.

Tradotto in italiano non burocratico: fino al 2023 il Fisco e i giudici guardavano molto a dove si concentravano affari, investimenti, lavoro e interessi economici; dal 2024 in poi il baricentro si sposta maggiormente su vita personale e familiare, fermo restando che restano rilevanti anche residenza civilistica, presenza fisica e iscrizione anagrafica. Insomma, prima comandava spesso il portafoglio; oggi pesa di più dove si svolge davvero la vita.

Cosa cambia davvero tra vecchie e nuove regole

La riforma attuata con il D.Lgs. 209/2023 ha riscritto l’art. 2, comma 2, TUIR. Dal 2024, una persona fisica è fiscalmente residente in Italia se, per la maggior parte del periodo d’imposta, considerando anche le frazioni di giorno, ricorre anche uno solo dei criteri previsti dalla norma: residenza civilistica, domicilio nel territorio dello Stato, presenza fisica in Italia oppure iscrizione nelle anagrafi della popolazione residente, quest’ultima salvo prova contraria.

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare 20/E del 4 novembre 2024, ha chiarito che la nuova definizione di domicilio fiscale privilegia espressamente le relazioni personali e familiari e supera il vecchio rinvio al domicilio civilistico, che aveva creato anni di incertezza interpretativa.

Questo significa che:

  • fino al 2023 il contenzioso si giocava spesso sul confronto tra sfera economica e sfera personale;
  • dal 2024 il legislatore ha scelto una regola più netta, che rende il criterio del domicilio meno scivoloso;
  • l’iscrizione AIRE da sola non basta a blindare la non residenza fiscale;
  • anche un’autocertificazione di non residenza fiscale non mette automaticamente al riparo da controlli, se i fatti raccontano altro.

La Cassazione 6722/2026: perché è importante per chi ha anni “vecchi” da difendere

L’ordinanza n. 6722/2026 interessa soprattutto chi discute annualità anteriori al 2024: manager, imprenditori, professionisti, lavoratori in smart working, soggetti iscritti AIRE ma con forti interessi italiani, oppure contribuenti con casa e famiglia all’estero ma attività economica concentrata in Italia.

Dalle ricostruzioni pubblicate in sede specialistica emerge che la Cassazione, per gli anni ante-riforma, ha valorizzato il baricentro economico-professionale del contribuente. In pratica, se il cuore della vita patrimoniale e lavorativa resta in Italia, difendere una non residenza può diventare molto più difficile, anche in presenza di elementi personali collocati all’estero.

Qui si vede bene perché la riforma del 2024 non sia una semplice limatura tecnica. È un cambio di bussola interpretativa. E quando cambia la bussola, cambiano anche gli errori da evitare.

AIRE: utile, importante, ma non magica

L’iscrizione all’AIRE è un elemento formale importante, ma non basta da sola a dimostrare la non residenza fiscale. Anzi, dal 2024 il TUIR dice chiaramente che l’iscrizione anagrafica in Italia vale come presunzione relativa di residenza, quindi superabile con prova contraria; ma il contrario è altrettanto vero sul piano pratico: l’iscrizione AIRE non neutralizza automaticamente i dati sostanziali che mostrano un legame forte con l’Italia.

Per capire se una persona è davvero fiscalmente non residente occorre analizzare, anno per anno:

  • giorni di presenza fisica;
  • abitazione disponibile;
  • luogo di lavoro effettivo;
  • centro degli interessi economici;
  • relazioni personali e familiari;
  • disponibilità di conti, investimenti e incarichi;
  • documentazione coerente con il quadro complessivo.

È un accertamento fattuale, non un gioco di caselle da spuntare.

Perché non basta una semplice autocertificazione di non residenza

Molti clienti pensano che basti firmare un modulo o rilasciare una dichiarazione alla banca, all’intermediario o al sostituto d’imposta. In realtà, l’autocertificazione ha un valore dichiarativo e comporta responsabilità anche penali in caso di falsità, ma non sostituisce la verifica sostanziale della posizione fiscale. Se il contribuente dichiara di non essere residente in Italia ma poi mantiene in Italia il centro effettivo degli interessi rilevanti, il rischio di contestazione resta. Su questo terreno il Fisco guarda molto ai fatti, e i fatti sono testardi: hanno il brutto vizio di non farsi intimidire dai moduli firmati.

Si può fare interpello sulla residenza fiscale?

In linea generale, no. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la determinazione della residenza fiscale delle persone fisiche, proprio perché richiede una valutazione concreta e casistica, non può formare oggetto di interpello ordinario ex art. 11 dello Statuto del contribuente. Questo è un punto molto importante per chi cerca “certezza preventiva” con una semplice istanza: non è quella la strada.

Per questo serve un’analisi preventiva seria della documentazione, dei movimenti, delle anagrafi, dei contratti, della presenza estera, dei flussi bancari e della cronologia effettiva dei fatti.

Chi rischia di più oggi

I casi più esposti sono spesso questi:

Lavoratore all’estero con interessi economici ancora forti in Italia

Specie per annualità fino al 2023, la prevalenza degli interessi economici può giocare contro la tesi della non residenza.

Iscritto AIRE ma con presenza fisica frequente in Italia

Dal 2024 la presenza fisica è diventata criterio autonomo espressamente normato nel TUIR.

Famiglia in Italia e lavoro estero

Dal 2024 i rapporti personali e familiari pesano di più nella nozione di domicilio fiscale.

Imprenditore o professionista con attività distribuite su più Stati

Qui l’errore tipico è semplificare troppo. Ogni anno fiscale va ricostruito come una fotografia autonoma.

Cosa conviene fare, in pratica

Quando ci sono dubbi sulla residenza fiscale, il vero tema non è “che cosa scriviamo”, ma che cosa riusciamo a dimostrare. Serve costruire un fascicolo coerente con:

  • cronologia degli spostamenti;
  • iscrizione AIRE e anagrafe;
  • contratti di lavoro e di locazione;
  • utenze, scuola dei figli, medico, banca, assicurazioni;
  • documentazione reddituale e patrimoniale;
  • prova del centro della vita personale o economica, a seconda degli anni da analizzare.

Ed è proprio qui che un commercialista esperto fa la differenza: non come compilatore di moduli, ma come consigliere strategico che aiuta a prevenire contestazioni, leggere i rischi veri e costruire una difesa credibile prima che arrivi l’accertamento.

Quando serve assistenza professionale

Se hai vissuto all’estero, sei iscritto AIRE, lavori in smart working, stai rientrando in Italia oppure vuoi dimostrare la non residenza fiscale per anni precedenti, il consiglio è di fare una verifica preventiva. Meglio una diagnosi fatta bene oggi che una causa costosa domani: il Fisco ama i dettagli, e nei dettagli spesso si nasconde la residenza fiscale.

Studio Cavallari assiste privati, professionisti e imprenditori nell’analisi della residenza fiscale, nella ricostruzione documentale e nella gestione del rischio connesso a contestazioni su AIRE, domicilio, presenza fisica e centro degli interessi.

Tel. +39 049 613584
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FAQ

L’iscrizione AIRE basta per non essere residente fiscalmente in Italia?

No. È un elemento importante, ma non decisivo da solo. Contano i fatti sostanziali e, dal 2024, anche la presenza fisica e il domicilio inteso come luogo delle principali relazioni personali e familiari.

Per gli anni fino al 2023 cosa conta di più?

Secondo l’orientamento richiamato dalla Cassazione n. 6722/2026, per i periodi ante-riforma possono prevalere gli interessi economici, patrimoniali e professionali.

Dal 2024 cosa cambia nel domicilio fiscale?

Il domicilio fiscale è definito dal TUIR come il luogo in cui si sviluppano in via principale le relazioni personali e familiari della persona.

Posso chiedere un interpello all’Agenzia per farmi dire se sono residente o no?

In via generale no, perché la residenza fiscale delle persone fisiche richiede un accertamento concreto dei fatti e l’Agenzia lo ha escluso come oggetto tipico di interpello.

Un’autocertificazione di non residenza mi tutela?

Non da sola. Ha valore dichiarativo, ma non sostituisce la verifica sostanziale della posizione fiscale.

Fonti ufficiali

  • Art. 2 TUIR – DPR 917/1986, testo vigente.
  • D.Lgs. 209/2023, art. 1, riforma della residenza fiscale.
  • Circolare Agenzia delle Entrate 20/E del 4 novembre 2024.
  • Pagina Agenzia Entrate sulle regole generali di residenza fiscale delle persone fisiche.

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English version

Massimo Cavallari, Chartered Accountant with over 25 years of experience

Tax residence in Italy: before 2024 economic interests often prevailed, from 2024 personal and family ties matter more

Italian tax residence rules for individuals changed significantly from 1 January 2024. For tax years before 2024, the Italian Supreme Court, with order no. 6722/2026, confirmed that tax residence could be linked primarily to the taxpayer’s economic, patrimonial and professional interests, rather than to the place where personal and family ties were stronger.

From 2024 onward, Legislative Decree no. 209/2023 amended Article 2 of the Italian Income Tax Code. The new rule states that, for tax purposes, “domicile” means the place where a person’s personal and family relationships mainly develop. The Italian Revenue Agency clarified this in Circular 20/E of 4 November 2024.

This means that:

  • for tax years up to 2023, economic and professional ties could carry decisive weight;
  • from 2024, personal and family ties have become central in the concept of tax domicile;
  • AIRE registration alone is not enough to prove non-residence;
  • a self-certification of non-residence does not override the factual assessment of the case.

For international workers, remote employees, expatriates and returning individuals, each tax year must be reviewed carefully based on facts, documents, physical presence and the real center of life or interests.

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