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Nomina obbligatoria dell’organo di controllo o revisore

Nomina obbligatoria dell’organo di controllo o revisore

Ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 2477 c.c., la nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società:
a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
c) ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti: 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità.

  • Se gli amministratori non provvedono alla convocazione per la nomina incorrono in illecito amministrativo e sono passibili di denuncia ex art. 2409 CC.


L'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina dell'organo di controllo o del revisore.

  • Se l'assemblea non provvede, alla nomina provvede il Tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o su segnalazione del conservatore del Registro delle imprese e la delibera di approvazione del Bilancio è ANNULLABILE !

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Controllo indiretto di società tenuta alla revisione legale

Trib. Milano 29.4.2019 n. 4115 ha stabilito che è tenuta alla nomina dell'organo di controllo e/o del revisore la srl che controlla ex art. 2359 nn. 1 e 2 c.c. un'altra srl che a sua volta controlla, ai sensi delle medesime previsioni normative, altra società tenuta alla revisione legale; obbligo che non incombe sulla srl che si colloca in posizione intermedia.

Omissione della nomina

Fino al 16.3.2019, l'art. 2477 co. 5 c.c. aveva così disposto: "l'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al terzo comma deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina dell'organo di controllo o del revisore. Se l'assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato".
L'
art. 14 co. 1 lett. h) della L. 155/2017 ha delegato il Governo a prevedere che, se la srl, in tutti i casi in cui è obbligata per legge, non dovesse nominare l'organo di controllo o il revisore entro il termine previsto dall'art. 2477 co. 5 c.c., il Tribunale provvede alla nomina, oltre che su richiesta di ogni interessato, anche su segnalazione del Conservatore del Registro delle imprese.
 

Resta il fatto che, trattandosi di un obbligo normativo connotato da un necessario passaggio assembleare, gli amministratori potrebbero esporsi al rischio di integrare l'illecito amministrativo di cui all'art. 2631 co. 1 c.c. (omessa convocazione dell'assemblea), nonché ad una denuncia al Tribunale ex art. 2409 c.c., che, come sopra evidenziato, ritorna nel novero dei poteri riconosciuti anche ai soci di srl ove rappresentanti almeno 1/10 del capitale sociale.
 

Questi, peraltro, ove titolari di 1/3 del capitale sociale, potrebbero altresì procedere direttamente alla convocazione dell'assemblea al fine di provvedere alla nomina.

Organo di controllo e/o revisore legale

In presenza delle ipotesi sopra descritte, è obbligatoria la nomina "dell'organo di controllo o del revisore" (art. 2477 co. 2 c.c. ). Il successivo comma quarto, inoltre, precisa che, "nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni del collegio sindacale previste per le società per azioni".
Sembra conseguirne un'alternatività tra sindaco (o Collegio sindacale) e revisore; quasi come se la sostanza dei controlli non sia comunque destinata a cambiare.

Nel contesto delle srl sono riconosciute diverse possibilità:

  • optare per la nomina di un organo suscettibile di assumere il duplice ruolo "di controllo" e "di revisore";
  • nominare un organo monocratico;
  • scegliere il tipo di attività (controllo sulla gestione o revisione legale dei conti).

Questa soluzione è confermata da Trib. Roma 1.6.2020, secondo il quale, è rimessa alla società la scelta di nominare, alternativamente o cumulativamente, un organo di controllo (sindaco unico o collegio sindacale) o un revisore.

Siamo disponibili per gli incarichi di revisione. Chiamaci allo 049 613584


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