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Superbonus e cessione del credito: i documenti per evitare la responsabilità solidale

Qual è la documentazione da possedere per evitare la responsabilità solidale del cessionario, nel caso di cessioni del credito del superbonus? L'elenco nella circolare numero 27 del 2023 dell'Agenzia delle Entrate

Il cessionario deve aver agito con dolo o colpa grave, non è sufficiente la colpa lieve.

Per evitare la colpa grave, e quindi la responsabilità in solido, si devono dimostrare determinate condizioni.

Nel documento di prassi viene riepilogata la documentazione da presentare, tuttavia la prova della diligenza del cessionario può essere dimostrata con ogni mezzo.

Si esclude la responsabilità in solido, per carenza dei presupposti costitutivi, se il cessionario può dimostrare:

  • di aver acquisito il credito d’imposta;
  • di essere in possesso di una specifica documentazione a sostegno della legittimità dell’agevolazione, relativa alle opere edilizie dalle quali si è originato il credito.

Superbonus e cessione del credito: i documenti per evitare la responsabilità solidale

Nella circolare numero 27 del 2023, l’Agenzia delle Entrate richiama l’elenco dei documenti che sollevano dalla responsabilità solidale del cessionario.

Nello specifico devono essere a disposizione del soggetto i seguenti documenti:

  • titolo edilizio abilitativo degli interventi, o dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (per edilizia libera), con l’indicazione della data di inizio dei lavori e la condizione che gli stessi rientrano nelle agevolazioni;
  • notifica preliminare dell’avvio dei lavori all’azienda sanitaria locale o dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (nei casi in cui non è dovuta);
  • visura catastale ante operam o storica dell’immobile oggetto degli interventi, o domanda di accatastamento (per immobili non ancora censiti);
  • fatture, ricevute o altri documenti comprovanti le spese sostenute, oltre alla documentazione che attesti l’avvenuto pagamento;
  • asseverazioni, quando obbligatorie, dei requisiti tecnici degli interventi e della congruità delle relative spese (compresi gli allegati obbligatori), rilasciate dai tecnici abilitati, con relative ricevute di presentazione e deposito presso i competenti uffici;
  • nel caso d’interventi su parti comuni di edifici condominiali, delibera condominiale di approvazione dei lavori e relativa tabella di ripartizione delle spese tra i condomini;
  • nel caso d’interventi di efficienza energetica, la documentazione prevista dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 agosto 2020 “Requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici – cd. Ecobonus” o eventuale dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (per interventi per i quali alcuni documenti non sono dovuti);
  • visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesti la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione;
  • un’attestazione, rilasciata dal soggetto che è controparte nella cessione comunicata ai sensi del presente articolo, di avvenuta osservanza degli obblighi di cui agli articoli 35 e 42 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231;
  • un’attestazione dell’adempimento di analoghi controlli in osservanza degli obblighi di adeguata verifica della clientela è rilasciata da una società di revisione a tal fine incaricata, se il soggetto è una società quotata o una società appartenente al gruppo di una società quotata;
  • nel caso d’interventi di riduzione del rischio sismico, la documentazione prevista dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 6 agosto 2020, n. 329, che ha modificato il decreto “Sisma Bonus - Linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni nonché le modalità 24 per l’attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell’efficacia degli interventi effettuati”;
  • contratto di appalto sottoscritto tra il soggetto che ha realizzato i lavori e il committente.

Il possesso della documentazione solleva dalla responsabilità, tuttavia il mancato possesso di tale documentazione “non costituisce, da solo, causa di responsabilità solidale per dolo o colpa grave del cessionario”.

Il soggetto può infatti fornire con ogni mezzo la prova della propria diligenza o della non gravità della negligenza.

L’onere della dimostrazione del dolo o della colpa grave è attribuito all’ente impositore.

Nel documento di prassi dell’Agenzia delle Entrate vengono infine richiamate altre situazioni in cui si può evitare la responsabilità solidale.

È il caso dei cessionari che acquistano i crediti d’imposta da una banca o da altra società appartenente al gruppo bancario della medesima banca o da una società quotata o da altra società appartenente al gruppo della medesima società quotata.

In questo caso si deve essere avere un’attestazione di possesso della documentazione indicata rilasciata dai soggetti qualificati elencati.

Per i soggetti obbligati al rispetto della disciplina antiriciclaggio rimangono i divieti di acquisto dei crediti d’imposta.

CHIAMACI ALLO 049 613584


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