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MIGLIORAMENTO INDICE DI AFFIDABILITÀ ISA |
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Giovedì 1 agosto |
Contenzioso |
Sospensione feriale dei termini - Inizia il periodo di sospensione dei termini processuali per le giurisdizioni ordinarie, amministrative e speciali tributarie (D.L. 132/2014). |
Venerdì 16 agosto |
Gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme di imposte, contributi Inps e altre somme a favore dello Stato che hanno scadenza dal 1 al 20.08 di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione (art. 3-quater D.L. 16/2012, conv. in L. 44/2012). |
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Iva |
Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti trimestrali per operare la liquidazione relativa al trimestre precedente e per versare l’eventuale imposta a debito. |
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Versamento - Termine di versamento della rata dell’Iva relativa all’anno d’imposta 2018 derivante dalla dichiarazione annuale con gli interessi. |
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Inps |
Artigiani e commercianti - Termine per effettuare il versamento della 2ª rata del contributo fisso minimo per il 2019. |
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Inail |
Autoliquidazione - I datori di lavoro che hanno scelto di rateizzare il premio Inail, relativo al saldo 2018 e all’acconto 2019, devono effettuare il versamento della relativa rata. |
Martedì 20 agosto |
Imposte dirette |
Redditi 2019 - I contribuenti titolari di partita Iva che hanno scelto di rateizzare le imposte e i contributi dovuti, devono versare entro oggi la relativa rata, con gli interessi. |
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Enasarco |
Versamento - Termine di versamento, da parte delle case mandanti, dei contributi previdenziali relativi al trimestre aprile-giugno 2019. |
Domenica 25 agosto1 |
Iva |
Elenchi Intrastat - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonchè delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente. A partire dalle operazioni effettuate nel 2018, sono aboliti i modelli Intrastat trimestrali relativi agli acquisti di beni e servizi, e i modelli mensili hanno esclusivamente valenza statistica. Sono stati modificati, inoltre, i limiti per l’individuazione dei soggetti obbligati a presentare gli elenchi acquisti con periodicità mensile, che passano da € 50.000 a € 200.000 trimestrali per gli acquisti di beni e da € 50.000 a € 100.000 trimestrali per gli acquisti di servizi (Provv. Ag. Entrate 25.09.2017, n. 190499). |
Sabato 31 agosto1 |
Imposte dirette |
Redditi 2019 - I soggetti non titolari di partita Iva, che hanno scelto di rateizzare le imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi devono effettuare i relativi versamenti. |
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Contenzioso |
Sospensione feriale dei termini - Termina il periodo di sospensione feriale dei termini iniziato il 1.08 (D.L. 132/2014). |
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Imposta di bollo |
Bollo virtuale - Termine di versamento, mediante Mod. F24, della rata bimestrale dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale per i soggetti autorizzati (art. 15 D.P.R. 642/1972 - Ris. Ag. Entrate 3.02.2015, n. 12/E). |
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Liti fiscali pendenti |
Versamento - Termine di versamento della 2a rata relativa alla definizione delle liti fiscali pendenti. |
Lunedì 16 settembre |
Iva |
Versamento - Termine di versamento della rata dell’Iva relativa all’anno d’imposta 2018 derivante dalla dichiarazione annuale con gli interessi. |
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Comunicazione liquidazioni periodiche - Termine di invio della comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva relativi al 2° trimestre 2019. |
Lunedì 30 settembre2 |
Imposte dirette |
Redditi 2019 - Termine per effettuare il versamento del saldo 2018 e/o del 1° acconto 2019 delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi (per le persone fisiche, le società di persone e i soggetti Ires con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare per i quali sono stati approvati gli ISA) o della 1ª rata delle stesse in caso di rateizzazione, senza l’applicazione della maggiorazione. |
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Modello Irap 2019 - Termine di versamento del saldo 2018 e del 1° acconto 2019 dell’Irap risultante dalla dichiarazione (per le persone fisiche, le società di persone e i soggetti Ires con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare per i quali sono stati approvati gli ISA), senza maggiorazione. |
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Mod. 730/2019 - I contribuenti comunicano al sostituto d’imposta di non voler effettuare o di effettuare un minore acconto dell’Irpef/cedolare secca per l’anno 2019 rispetto a quello indicato nel Mod. 730-3. |
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Isa |
Versamento - Termine di versamento dell’Iva, senza maggiorazione, sui maggiori ricavi o compensi indicati nella dichiarazione dei redditi. |
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Iva |
Rimborso Iva estera - Termine di presentazione della richiesta di rimborso dell’imposta sul valore aggiunto di altro Stato Europeo assolta sugli acquisti. |
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Gruppo Iva |
Costituzione - Termine di presentazione del modello per la costituzione del gruppo Iva (modello AGI/1), con efficacia dal 1.01.2020 (provv. Ag. Entrate 19.09.2018). |
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Inps |
Contributi Gestione Separata - Termine per effettuare il versamento, senza l’applicazione di interessi, del saldo 2018 e acconto 2019 da parte dei professionisti senza cassa previdenziale iscritti alla Gestione Separata dell’Inps, per i quali sono stati approvati gli ISA. |
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Contributi artigiani e commercianti - Termine per il versamento dei contributi Ivs dovuti sul reddito eccedente il minimale a saldo per il 2018 e del 1° acconto per il 2019, senza maggiorazione, per i soggetti per i quali sono stati approvati gli ISA. |
Note |
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Per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA (indici sintetici di affidabilità fiscale) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’Economia, i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di Irap, nonché dell’Iva, che scadono dal 30.06 al 30.09.2019, sono prorogati al 30.09.2019. |
Soggetti interessati |
Con proroga |
Senza proroga |
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Pagamenti (saldo e 1ª rata acconto) |
Pagamenti (saldo e 1ª rata acconto) |
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Senza maggiorazione 0,40% |
Con maggiorazione 0,40%4 |
Senza maggiorazione 0,40% |
Con maggiorazione 0,40% |
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30.09.2019 |
30.10.20193 |
1.07.2019 |
31.07.20193 |
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Persone fisiche non rientranti nei casi precedenti. |
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Società di persone |
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Soggetti Ires |
Con obbligo di redazione del bilancio, approvato entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio. |
Entro il giorno 30 del 9° mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta (30.09.2019). |
Entro i 30 giorni successivi. |
Entro il giorno 30 del 6° mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta. |
Entro i 30 giorni successivi. |
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Senza obbligo di redazione del bilancio. |
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Soggetti Ires che approvano il bilancio oltre 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, se hanno usufruito della proroga di cui all’art. 2364 Codice Civile. |
Entro il giorno 30 del mese successivo alla data di approvazione del bilancio o del termine ultimo di approvazione.1-3 (30.09.2019). |
Entro i 30 giorni successivi. |
Entro il giorno 30 del mese successivo alla data di approvazione del bilancio o del termine ultimo di approvazione.1-2 |
Entro i 30 giorni successivi. |
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Note |
1. Il termine massimo entro cui approvare il bilancio, per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, è il 29.06. 2. In caso di mancata approvazione del bilancio entro il 29.06.2019, la società deve effettuare i versamenti entro il 31.07.2019. 3. In caso di mancata approvazione del bilancio entro il 29.06.2019, la società deve effettuare i versamenti entro il 30.09.2019 (30.10.2019 con la maggiorazione). 4. In attesa di conferme ufficiali. |
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SOGGETTI INTERESSATI DALLA PROROGA |
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Il decreto Crescita ha prorogato al 30.11 dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta il termine per la presentazione dei modelli relativi alla dichiarazione dei redditi (modelli Redditi, 730 Irap e Iva) e degli adempimenti collegati a tale scadenza. La proroga ha effetto anche sul ravvedimento operoso. Il termine, quindi, per la presentazione passa a regime dal 30.09 al 30.11; per quest’anno, poiché la scadenza cade di sabato, è rinviata al 2.12.2019. La novità riguarda sia chi presenta Redditi PF Web che Online. |
Termini di presentazione del modello Redditi 2019 per anno 2018 |
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Soggetti interessati |
Modalità di presentazione |
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Tramite uffici postali |
Trasmissione telematica diretta o tramite intermediari |
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Dal 2.05.2019 al 1.07.2019 |
2.12.2019 |
Persone fisiche non rientranti nei casi precedenti. |
Non ammessa. |
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Società di persone |
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Soggetti Ires |
Entro l’ultimo giorno del 11° mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta (2.12.2019). |
Proroga degli adempimenti “collegati” alla presentazione delle dichiarazioni |
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Adempimento |
Termine |
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Presentazione degli interpelli probatorio, anti abuso e disapplicativo riferiti al periodo d’imposta 2018, se si intende conoscere il responso dell’Agenzia delle Entrate entro il termine di presentazione della dichiarazione. |
2.08.20191 |
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Presentazione degli interpelli ordinari riferiti al periodo d’imposta 2018, se si intende conoscere il responso dell’Agenzia delle Entrate entro il termine di presentazione della dichiarazione. |
3.09.20192 |
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Presentazione degli interpelli ordinario, probatorio, anti abuso e disapplicativo riferiti al periodo d’imposta 2018. |
2.12.2019 |
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Trasmissione telematica delle dichiarazioni “correttive nei termini” relative al 2018. |
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Trasmissione telematica delle dichiarazioni integrative relative al 2017 (modelli REDDITI 2018), al fine di beneficiare della disciplina applicabile in caso di presentazione entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo (es.: ravvedimento con sanzione ridotta ad 1/8 per l’infedele dichiarazione, compensazione “ordinaria” del credito). |
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Comunicazione delle opzioni o delle revoche dei regimi di determinazione dell’imposta o dei regimi contabili attraverso la presentazione del quadro VO unitamente al modello REDDITI 2019, per i soggetti esonerati dalla presentazione della dichiarazione annuale Iva 2019 (relativa al 2018). |
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Regolarizzazione degli adempimenti di natura formale propedeutici alla fruizione di benefici di natura fiscale o all’accesso a regimi fiscali opzionali (c.d. “remissione in bonis”). |
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Compilazione del registro dei beni ammortizzabili. |
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Annotazioni sui registri Iva ai fini della determinazione del reddito delle imprese in contabilità semplificata. |
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Trasmissione telematica delle dichiarazioni REDDITI 2019 “tardive”. |
2.03.2020 (90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi) |
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Trasmissione telematica delle dichiarazioni integrative relative al 2018 (modelli REDDITI PF 2019), al fine di beneficiare della disciplina applicabile in caso di presentazione entro i 90 giorni successivi (es.: ravvedimento con sanzione ridotta a € 258,00 per la presentazione con il quadro RW originariamente omesso). |
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Redazione e sottoscrizione dell’inventario. |
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Stampa su carta dei registri contabili tenuti con sistemi meccanografici o elettronici. |
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Conclusione della procedura di conservazione sostitutiva dei documenti informatici rilevanti ai fini fiscali. |
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Note |
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L'Agenzia delle Entrate, nel corso del videoforum del 17.07.2019 ha fornito chiarimenti sugli Isa relativi al 2018; si riportano nello schema sottostante i principali aspetti trattati. |
Domanda |
Risposta |
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PRECALCOLATE ISA 2019 |
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RUOLO DEL COMMERCIALISTA |
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ULTERIORI COMPONENTI POSITIVI |
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L’art. 12-quinquies D.L. 34/2019 ha stabilito che i dati relativi ai corrispettivi giornalieri sono trasmessi telematicamente all’Agenzia delle Entrate entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione, determinata ai sensi dell’art. 6 D.P.R. 633/1972. Restano fermi gli obblighi di memorizzazione giornaliera dei dati relativi ai corrispettivi nonché i termini di effettuazione delle liquidazioni periodiche Iva. Nel 1° semestre di vigenza dell’obbligo, le sanzioni non si applicano in caso di trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell’Iva. |
TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI |
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MODALITÀ |
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ovvero
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PERIODO TRANSITORIO |
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