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Ultim'ora: approvato il decreto CRESCITA, le agevolazioni in fondo alla pagina
CHIARIMENTI IN TEMA DI DATA DI EMISSIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA |
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Un emendamento al D.L. Crescita (D.L. 34/2019) proroga al 30.09.2019 il termine di versamento delle imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi 2019 per i contribuenti nei cui confronti trovano applicazione gli ISA. |
Lunedì 1 luglio |
Corrispettivi telematici |
Trasmissione telematica - Dal 1.07.2019 decorre l’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi per coloro che hanno un volume d’affari superiore a € 400.000 annui. |
Martedì 16 luglio |
Imposte dirette |
Redditi 2019 - I contribuenti titolari di partita Iva che hanno versato la 1ª rata entro il 1.07.2019 e che hanno scelto di rateizzare le imposte e i contributi dovuti, devono versare entro oggi la 2ª rata, con gli interessi. |
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Iva |
Versamento - Termine di versamento della rata dell’Iva relativa all’anno d’imposta 2018 derivante dalla dichiarazione annuale con gli interessi. |
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Imposta di bollo |
Fattura elettronica - Termine di versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche relative al 2° trimestre 2019. |
Giovedì 25 luglio |
Iva |
Elenchi Intrastat - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente, nonché degli elenchi relativi alle cessioni intracomunitarie del trimestre precedente. |
Lunedì 29 luglio |
Iva |
Ravvedimento operoso - Termine entro il quale effettuare l’invio tardivo della dichiarazione annuale Iva 2019 (entro 90 giorni dalla scadenza), applicando la sanzione ridotta. |
Mercoledì 31 luglio |
Imposte dirette |
Redditi 2019 - Termine per effettuare il versamento del saldo 2018 e/o del 1° acconto 2019 delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi (per le persone fisiche, le società di persone e i soggetti Ires con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare) o della 1ª rata delle stesse in caso di rateizzazione, con l’applicazione della maggiorazione. |
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Modello Irap 2019 - Termine di versamento del saldo 2018 e del 1° acconto 2019 dell’Irap risultante dalla dichiarazione (per le persone fisiche, le società di persone e i soggetti Ires con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare), con la maggiorazione. |
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Redditi 2019 - I soggetti non titolari di partita Iva, che hanno scelto di rateizzare le imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi devono effettuare i relativi versamenti. |
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Rivalutazione beni d’impresa |
Versamento - Termine di versamento in unica soluzione, con la maggiorazione, delle imposte sostitutive per le imprese che hanno effettuato la rivalutazione dei beni d’impresa ex L. 145/2018 nel bilancio 2018. |
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Iva |
Versamento - Versamento Iva anno 2018 per i soggetti che presentano la dichiarazione Redditi 2019, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al 16.03.2019, con l’ulteriore maggiorazione dello 0,40%. |
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Rimborsi - Termine ultimo per la presentazione, all’Ufficio competente, della domanda di rimborso, o di utilizzo in compensazione, dell’imposta a credito relativa al 2° trimestre 2019, da parte dei soggetti di cui all’art. 38-bis, c. 2 D.P.R. 26.10.1972, n. 633. |
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Rottamazione-ter |
Versamento - Termine di pagamento, in unica soluzione o della 1ª rata, per i contribuenti che hanno aderito alla rottamazione ter. Un emendamento al D.L. Crescita (D.L. 34/2019) prevede la riapertura dei termini di adesione alla rottamazione ter e al saldo e stralcio. |
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Inps |
Contributi Gestione Separata - Termine per effettuare il versamento, con l’applicazione di interessi, del saldo 2018 e acconto 2019 da parte dei professionisti senza cassa previdenziale iscritti alla Gestione Separata dell’Inps. |
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Contributi artigiani e commercianti - Termine per il versamento dei contributi Ivs dovuti sul reddito eccedente il minimale a saldo per il 2018 e del 1° acconto per il 2019, con la maggiorazione. |
L’Agenzia delle Entrate, in risposta all’interpello 14.02.2019, n. 55, ha fornito chiarimenti in merito all’emissione delle note di variazione, in particolare in riferimento al termine entro cui può essere emessa e alla possibilità di utilizzo della dichiarazione integrativa. |
AMBITO OPERATIVO
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Se un’operazione per la quale sia estata emessa fattura, successivamente alla registrazione, viene meno, in tutto o in parte, o se ne riduce l’ammontare imponibile, il soggetto passivo d’imposta ha diritto a portare in detrazione la differenza d’imposta, previa emissione di una nota di credito. |
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Eventi |
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Possibile accordo |
Tale nota non può essere emessa dopo un anno dall’effettuazione dell’operazione, se gli eventi previsti si verificano in dipendenza di un sopravvenuto accordo tra le parti. |
TERMINI |
Ante 1.01.2017 |
Il diritto alla detrazione sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile ed è esercitabile entro la dichiarazione relativa al 2° anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto. |
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Post 1.01.2017 |
Per le note di variazione emesse dal 1.01.2017 la detrazione può essere operata entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale Iva (30.04 dell’anno successivo in cui si matura il diritto). |
DICHIARAZIONE INTEGRATIVA |
Nessuna possibilità |
Nel caso in cui il termine per l’emissione della nota di variazione sia già spirato, non è possibile presentare una dichiarazione integrativa Iva a favore ai sensi dell’art. 8, c. 6-bis D.P.R. 322/1998 per recuperare l’imposta versata. |
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Motivazione |
Infatti, in tale occasione, mancano i presupposti per presentare una dichiarazione integrativa a favore, non ravvisandosi alcun errore e omissione cui rimediare con riferimento all’anno di emissione della fattura originaria, né è possibile affermare che, non avendo emesso la nota di variazione, l’istante ha commesso un errore da correggere. |
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Opzione |
L’emissione di una nota di variazione in diminuzione è, infatti, una facoltà cui il contribuente può rinunciare. Di conseguenza, se ci si accorge di non aver emesso la nota di variazione entro il 30.04 dell’anno successivo in cui si matura il diritto, si perde la possibilità di esercitare tale diritto. |
L’Imu ha sostituito l’imposta comunale sugli immobili (Ici) e, per la componente immobiliare, l’Irpef e le relative addizionali dovute in riferimento ai redditi fondiari concernenti i beni non locati. Trattandosi, quindi, di uno specifico tributo, le disposizioni concernenti l’obbligo dichiarativo hanno richiesto la predisposizione di un apposito modello di dichiarazione. Tuttavia, l’art. 13, c. 12-ter del D.L. 201/2011 stabilisce che mantengono la loro validità le dichiarazioni presentate ai fini dell’Ici, in quanto compatibili. Tale norma trova il suo fondamento nella semplificazione degli adempimenti amministrativi, nella circostanza che i dati rilevanti ai fini della determinazione del tributo sono rimasti pressoché invariati rispetto a quelli richiesti per la dichiarazione dell’Ici, considerato l’incremento delle informazioni che i Comuni possono acquisire direttamente dalla banca dati catastale. |
PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE |
Obbligo |
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Comune |
La dichiarazione Imu deve essere presentata al comune nel cui territorio sono ubicati gli immobili1. |
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Consegna |
La dichiarazione, unitamente agli eventuali modelli aggiuntivi, deve essere consegnata direttamente al Comune indicato sul frontespizio, il quale deve rilasciarne apposita ricevuta. |
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Raccomandata |
La dichiarazione può anche essere spedita in busta chiusa, a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata senza ricevuta di ritorno, all’Ufficio tributi del comune, riportando sulla busta la dicitura dichiarazione Imu, con l’indicazione dell’anno di riferimento. |
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Pec |
La dichiarazione può essere inviata telematicamente con posta certificata. |
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Entratel |
Dal 2016 sussiste la possibilità dell’invio telematico (tramite Entratel o Fisconline) delle dichiarazioni Imu-Tasi Enti commerciali e Persone fisiche (EC-PF), che non sostituisce la modalità di presentazione del modello cartaceo ma costituisce un’ulteriore opzione a discrezione del contribuente. |
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Estero |
La spedizione può essere effettuata anche dall’estero, a mezzo lettera raccomandata o altro equivalente, dal quale risulti con certezza la data di spedizione. |
TERMINI DI PRESENTAZIONE2 |
La dichiarazione Imu deve essere presentata al Comune in cui sono ubicati gli immobili entro il 30.06 dell’anno successivo (D.L. 35/2013) alla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta. |
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La dichiarazione relativa all’anno 2018 deve essere presentata entro il 1.07.2019. |
Note |
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La fattura semplificata può essere emessa per le operazioni di importo non superiore a € 400,00. In particolare, rispetto alla fattura ordinaria, è possibile riportare la ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cessionario o committente, del rappresentante fiscale, nonché l’ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti, ovvero, in alternativa, in caso di soggetto stabilito in Italia, può essere indicato il codice fiscale o il numero di partita Iva o, per i soggetti passivi di altri Stati Ue, il numero di identificazione ivi attribuito. |
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Ultim'ora: ieri 27/06/2019 è stato approvato l'articolo unico del disegno di legge di conversione del Decreto Crescita DL 34/2019
PRINCIPALI NOVITÀ DECRETO CRESCITA |
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AGEVOLAZIONI |
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Super ammortamento |
Maggiorazione del 30% del costo di acquisto ai fini fiscali per gli investimenti di imprese e professionisti in beni materiali strumentali nuovi, esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto. |
Mini IRES |
Aliquota agevolata sugli utili di esercizio accantonati a riserve diverse da quelle di utili non disponibili, nei limiti dell’incremento di patrimonio netto: - 22,5% per l’anno di imposta 2019; - 21,5% per il 2020; - 21% per il 2022; - 20% dal 2023. |
Patent box |
Introdotta la possibilità di autodeterminare il reddito agevolabile in dichiarazione, accedendo al beneficio in tre esercizi finanziari, in luogo della procedura di ruling. Gli optanti ripartiscono la variazione in diminuzione in tre quote annuali di pari importo da indicare nella dichiarazione dei redditi e dell'IRAP relativa al periodo di imposta in cui viene esercitata tale opzione e in quelle relative ai due periodi di imposta successivi. |
Rientro cervelli |
Dal 2020 per i lavoratori impatriati si eleva dal 50 al 70% la riduzione della base imponibile; il periodo agevolato passa da 5 a 10 periodi d'imposta. Per ricercatori e docenti si eleva da 4 a 6 anni la durata del regime. La durata è ulteriormente estesa: fino a 8 anni per chi ha un figlio minore o a carico ovvero acquisti una unità immobiliare residenziale in Italia; fino a 11 anni ovvero a 13 anni nel caso in cui il contribuente abbia rispettivamente almeno due figli minori o a carico ovvero almeno tre figli minori o a carico. Si estendono le agevolazione ai non iscritti all'AIRE che rientreranno in Italia a condizione che abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi nei due periodi di imposta precedenti il trasferimento in Italia |
IMMOBILI |
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Immobili strumentali |
Deducibilità IMU relativa agli immobili strumentali per imprese e professionisti: - 50% per l’anno d’imposta 2019; - 60% negli anni 2020 e 2021; - 70% a decorrere dal 2022; - 100% dal 2023. |
Dichiarazione IMU/TASI |
Differimento del termine di presentazione dal 30 giugno al 31 dicembre |
Redditi fondiari percepiti |
Nuovo vincolo per la detassazione dei canoni non percepiti per locazioni di immobili ad uso abitativo: il mancato incasso deve essere comprovato dall’intimazione di sfratto per morosità o dall’ingiunzione di pagamento. La novità si applica i contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2020. |
DICHIARAZIONI E ADEMPIMENTI |
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Dichiarazione telematica dei redditi |
Il termine di presentazione è differito - dal 30 settembre al 30 novembre dell'anno successivo a quello a quello di chiusura del periodo di imposta; - per i soggetti IRES, entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta (in luogo del nono mese). |
Impegno cumulativo a trasmettere |
Per i soggetti abilitati dall'Agenzia delle entrate alla trasmissione dei dati contenuti nelle dichiarazioni, l'omissione ripetuta della trasmissione di dichiarazioni o di comunicazioni su cui è stato rilasciato l'impegno cumulativo a trasmettere costituisce grave irregolarità e pertanto è causa di revoca dell’abilitazione. |
ISA |
I versamenti che scadono dal 30 giugno al 30 settembre 2019 sono prorogati al 30 settembre 2019. I contribuenti non devono dichiarare, nella comunicazione dei dati rilevanti ai fini ISA, i dati già contenuti negli altri quadri dei modelli di dichiarazione previsti ai fini delle imposte sui redditi. L’Agenzia delle entrate rende disponibili agli operatori economici i dati che risultino utili per la comunicazione. |
DSU |
Dal 1° gennaio 2020 la DSU finalizzata alla determinazione dell'ISEE ha validità dal momento della presentazione fino al successivo 31 dicembre (in luogo del 31 agosto) e, in ciascun anno, all’avvio del periodo di validità fissato al 1° gennaio (in luogo del 1° settembre) i dati sui redditi e patrimoni sono aggiornati prendendo a riferimento il secondo anno precedente (in luogo dell’anno precedente). |
Regime forfettario |
Inserito l’obbligo, a decorrere dal 1° gennaio 2019, di operare le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati. L'obbligo verrà applicato anche, dal 2020, nei casi di ricavi/compensi da euro 65.001 e 100.000. |
Emissione fattura |
Dal 1° luglio 2019 la fattura deve essere emessa entro dodici giorni (non più dieci giorni) dal momento dell’effettuazione dell’operazione di cessione del bene o di prestazione del servizio. |
Crediti IVA |
Concessa la cedibilità dei crediti trimestrali. |
Rottamazione cartelle |
Riaperti i termini. La domanda, il cui modulo sarà pubblicato dalla Riscossione nei prossimi giorni, dovrà essere presentata entro il 31 luglio. |
Vittime mancati pagamenti |
Esteso l'accesso al Fondo ai liberi professionisti. Il sostegno è rivolto alle PMI che entrano in crisi a causa della mancata corresponsione di denaro da parte di loro debitori nell'ambito dell'attività d'impresa (mentre finora è stato attribuito rilievo solo all'inadempimento di altre aziende debitrici). |
Affitti brevi |
Istituito presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali apposita banca dati delle strutture ricettive nonché degli immobili destinati alle locazioni brevi presenti nel territorio nazionale, identificati mediante un codice identificativo alfanumerico da utilizzare in ogni comunicazione inerente all'offerta ed alla promozione dei servizi all'utenza. |
CONTROLLI |
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Invito al contraddittorio |
Per gli avvisi di accertamento emessi a partire dal 1° luglio 2020 è prorogato di 120 giorni il termine di decadenza per la notificazione dell'atto impositivo nei casi in cui intercorrano meno di 90 giorni tra la data di comparizione e quella di decadenza dell'amministrazione dal potere di notificazione dell'atto impositivo. Salvo che sia stata rilasciata copia del processo verbale di chiusura delle operazioni, l'Ufficio prima di emettere un avviso di accertamento, deve notificare un invito a comparire per l'avvio del procedimento di definizione dell'accertamento. Nei casi di avvisi di accertamento parziale e di avvisi di rettifica parziale, è esclusa l'applicazione dell'invito obbligatorio |
Controlli formali |
Introdotto il divieto per l'Amministrazione finanziaria, in sede di controllo formale delle dichiarazioni, di chiedere ai contribuenti informazioni già disponibili nell’anagrafe tributaria o documenti già trasmessi, anche da soggetti terzi in ottemperanza ad obblighi dichiarativi, certificativi o comunicativi. |