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- In evidenza ISA e concordato fiscale preventivo biennale
- Piano Transizione 5.0: novità dei crediti d'imposta 5.0
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Al via il Piano Transizione 5.0: novità e caratteristiche dei crediti d'imposta 5.0
Si tratta di un'occasione irripetibile per le imprese che investono in efficienza energetica e puntano all'innovazione!
Programmare tempestivamente gli investimenti da effettuare ed orientarsi nell'iter burocratico è decisivo per coglierne a pieno tutti i vantaggi.
Il Piano Transizione 5.0 prevede 6,3 miliardi di euro a valere sul PNRR, che si aggiungono ai 6,4 miliardi di euro già previsti dalla Legge di Bilancio, per un totale di circa 13 miliardi di euro nel biennio 2024-2025 a favore della transizione digitale e green delle imprese italiane.
L'obiettivo è consentire alle imprese di innovarsi per vincere la sfida della duplice transizione digitale e green, nel biennio 2024/2025.
Sono agevolabili gli investimenti in beni strumentali 4.0, a condizione che tramite gli stessi si consegua una riduzione dei consumi energetici. In tal caso sono, inoltre, agevolabili gli impianti per l'autoproduzione di energia rinnovabile e le spese per la formazione dei lavoratori.
I tre crediti d'imposta 5.0 alla luce delle novità derivanti dalla pubblicazione del decreto:
1) Il credito d'imposta per gli investimenti 5.0
Le imprese che negli anni 2024 e 2025 sostengono costi in beni strumentali materiali e immateriali, previsti dagli allegati A e B del Piano transizione 4.0, interconnessi al sistema aziendale e che apportano una riduzione dei consumi energetici, avranno diritto a un credito d'imposta fino al 45%.
Il risparmio energetico dovrà essere di almeno il 3% dei consumi energetici della struttura produttiva, oppure del 5% rispetto ai consumi energetici riferiti al processo produttivo interessato dall'investimento.
2) Le novità per gli investimenti introdotte dal decreto-legge
Tra le novità introdotte nel testo del decreto-legge pubblicato in Gazzetta Ufficiale, le principali riguardano la procedura di fruizione del beneficio e il ruolo del GSE. Infatti, per la fruizione dell'incentivo è necessario rispettare uno specifico iter di comunicazioni e certificazioni. Vediamolo nel dettaglio:
- prima del completamento dell'investimento (ex-ante):
– apposita domanda di prenotazione delle risorse disponibili;
– apposita certificazione ex-ante che attesti la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite i soli beni strumentali 4.0 (esclusi gli eventuali impianti di produzione dell'energia rinnovabile);
– apposite comunicazioni periodiche relative all'avanzamento dell'investimento nelle modalità e termini che saranno definite da decreto interministeriale di prossima pubblicazione. Sulla base di tali comunicazioni verrà determinato l'importo del beneficio spettante, nel limite dell'ammontare del beneficio "prenotato".
- dopo il completamento dell'investimento (ex-post):
– apposita comunicazione ex-post a seguito del completamento dell'investimento, corredata da un'ulteriore certificazione ex-post che attesti l'effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante.
Unicamente per le piccole e medie imprese, le spese sostenute per le certificazioni risultano recuperabili tramite un credito d'imposta fino a 10.000 €.
Il GSE avrà anche l'onere di "effettuare, entro termini concordati con l'Agenzia delle entrate, i controlli finalizzati alla verifica dei requisiti tecnici e dei presupposti per la fruizione del beneficio".
3) Credito d'imposta per investimenti in fonti rinnovabili 5.0
Il Piano Transizione 5.0 prevede, un'agevolazione dedicata agli investimenti in fonti rinnovabili, come ad esempio gli impianti fotovoltaici, che potranno essere agevolati con un credito d'imposta fino al 63% a condizione che:
- l'investimento riguardi beni 4.0 che conseguano un risparmio energetico minimo come precedentemente riportato;
- siano effettuati negli anni 2024 e 2025;
- l'impianto fotovoltaico sia prodotto nell'Unione Europea e presenti un'efficienza energetica di almeno il 21,5%.
Credito d'imposta per investimenti in Formazione 5.0
Sarà agevolata con un credito d'imposta anche la formazione del personale per acquisire competenze digitali e green, per il biennio 2024-2025.
Il costo agevolabile potrà essere al massimo il 10% dell'investimento 5.0 complessivo (compresi eventuali impianti a fonte rinnovabile) fino ad un massimo di 300.000 €, e posto che vengano comunque acquisiti beni 4.0 che conseguano un risparmio energetico minimo come citato in precedenza.
Gli investimenti, devono avere queste caratteristiche:
- essere effettuati tra il 1° gennaio 2024 ed il 31 dicembre 2025;
- essere mantenuto fino al 31 dicembre del 5° anno successivo a quello di completamento dell'investimento, pena il riversamento delle quote di beneficio già fruite senza applicazione di sanzioni e interessi.
Chiamaci e Ti aiuteremo ad approfittarne !
ISA E CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE
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- L’Agenzia delle Entrate ha approvato le specifiche tecniche per l’acquisizione degli ulteriori dati necessari ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2023. Si tratta di importare i dati economici presenti in anagrafe tributaria per far funzionare alcuni indicatori di anomalia e il cosiddetto coefficiente individuale, che va a calmierare il risultato finale dell’Isa del contribuente personalizzando la funzione in ragione dei risultati economici del contribuente maturati negli anni precedenti. Nel 2024, però, i dati scaricati serviranno, oltre che per determinare il punteggio di affidabilità relativo agli Isa, anche per elaborare la proposta di concordato preventivo biennale riguardante il 2024 e 2025 (per i soli soggetti Isa).
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Il D.L. 39/2024 ha eliminato, per gli interventi successivi al 30.03.2024 e facendo salve poche specifiche situazioni, le residue fattispecie per le quali risultava ancora vigente l’esercizio delle opzioni per lo sconto in fattura o per la cessione del credito in luogo delle detrazioni per superbonus o altri bonus.
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BLOCCO
OPZIONI
PER LA
CESSIONE
DEI CREDITI
E PER LO
SCONTO
IN FATTURA
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- Sono soppresse, per gli interventi successivi al 30.03.2024, le residue fattispecie per le quali risulta ancora vigente l’esercizio delle opzioni per il cosiddetto sconto in fattura o per la cessione del credito in luogo delle detrazioni. Tali ipotesi riguardano gli istituti autonomi delle case popolari (IACP), le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci, nonché per Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), Organizzazioni di volontariato (Odv), Associazioni per la promozione sociale (Aps).
- Il blocco delle opzioni non si applica agli interventi agevolati con il superbonus, superecobonus
Comuni colpiti da eventi sismici, superecobonus e supersismabonus “potenziato” per i fabbricati danneggiati dal sisma e supersismabonus per i territori già colpiti da eventi sismici dal 1.04.2009 effettuati in relazione a immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi il 6.04.2009 e a far data dal 24.08.2016. Questa favorevole deroga trova applicazione nel limite di € 400 milioni per l’anno 2024, di cui € 70 milioni per gli eventi sismici verificatesi il 6.04.2009.
- Le più favorevoli disposizioni in vigore anteriormente alle modifiche apportate, continuano ad applicarsi alle spese sostenute in relazione agli interventi per i quali in data antecedente al 30.03.2024:
- risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi dell’art. 119, c. 13-ter, D.L. 34/2020, se gli interventi sono agevolati ai sensi del medesimo art. 119 e sono diversi da quelli effettuati dai condomini;
- risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi dell’art. 119, c. 13-ter, D.L. 34/2020, se gli interventi sono agevolati ai sensi del medesimo art. 119 e sono effettuati dai condomini;
- risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi sono agevolati ai sensi dell’art. 119 D.L. 34/2020 e comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici;
- risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario, se gli interventi sono diversi da quelli agevolati ai sensi dell’art. 119 D.L. 34/2020;
- siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo, se gli interventi sono diversi da quelli agevolati ai sensi dell’art. 119 D.L. 34/2020 e per i medesimi non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo.
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DEROGHE
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- Le disposizioni in vigore anteriormente alle modifiche apportate (interventi su immobili danneggiati da eventi sismici) continuano ad applicarsi alle spese sostenute in relazione agli interventi di cui al previgente art. 2, c. 3-quater D.L. 11/2023, diversi da quelli di cui al c. 3-ter.1 del medesimo art. 2, per i quali in data antecedente al 30.03.2024 sussistano le condizioni di cui al c. 2 (stesse condizioni previste per gli enti non commerciali) o sia stata presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo.
- Le deroghe al divieto di cessione non si applicano agli interventi contemplati al c. 2, lett. a), b) e c), 1° periodo, e al c. 3, lett. a) e b) del medesimo art. 2 per i quali, alla data del 30.03.2024 non è stata sostenuta alcuna spesa, documentata da fattura, per lavori già effettuati.
- Pertanto, i soggetti che dovevano ancora iniziare gli interventi non potranno più farlo, poiché il decreto elimina il “serbatoio” delle Cilas dormienti, presentate entro il 16.02.2023. Prima del D.L. 39/2024 i titoli presentati entro quella data davano diritto a mantenere la possibilità di effettuare le cessioni dei crediti da superbonus, ma anche da altri bonus (ad esempio, il sismabonus ordinario), mentre ora la possibilità è stralciata per chi al 30.03.2024 non abbia pagato nemmeno una fattura collegata a lavori effettivamente realizzati. Inoltre, è annullata la possibilità di anticipare la fatturazione per interventi ancora da effettuare: infatti, è richiesto un doppio requisito, ossi avere effettuato un pagamento, collegato a una fattura e avere effettuato materialmente l’intervento.
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BONUS BARRIERE
ARCHITTETTO-NICHE
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- Le disposizioni di cui all’art. 2, c. 1-bis, 2° periodo D.L. 11/2023, che derogano al divieto di cessione in relazione alle spese che fruiscono del bonus barriere architettoniche, si applicano in relazione alle spese sostenute fino alla data del 30.03.2024; le stesse disposizioni continuano ad applicarsi alle spese sostenute successivamente a tale data soltanto in relazione agli interventi per i quali in data antecedente al 30.03.2024:
- risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;
- siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo, se per gli interventi non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo.
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È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29.03.2024, n. 75 il D.L. 29.03.2024, n. 39, recante altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali in vigore dal 30.03.2024.
Si riassumono le principali disposizioni contenute nel documento.
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Ravvedimento
speciale
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- Il versamento delle somme dovute per la regolarizzazione di dichiarazioni fiscali relative al periodo di imposta 2022, ai sensi dell’art. 3, c. 12-undecies D.L. 215/2023, può essere effettuato in un’unica soluzione entro il 31.05.2024 (anziché 31.03.2024) ovvero in 4 rate di pari importo da versare, rispettivamente, entro il 31.05.2024, il 30.06.2024, il 30.09.2024 e il 20.12.2024. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 2%.
- La regolarizzazione si perfeziona con il versamento di quanto dovuto in un’unica soluzione ovvero con il versamento della 1° rata entro il 31.05.2024 e con la rimozione delle irregolarità od omissioni.
- In caso di decadenza dal beneficio della rateazione, gli interessi si applicano con decorrenza dal 1.06.2024 (anziché 1.04.2024).
- I soggetti che, entro il termine del 30.09.2023, non hanno perfezionato la procedura di regolarizzazione delle violazioni di cui all’art. 1, cc. da 174 a 178 L. 197/2022, riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31.12.2021 e ai periodi d’imposta precedenti, possono comunque procedere alla predetta regolarizzazione, fermo restando il rispetto delle altre condizioni e modalità ivi previste, se entro il 31.05.2024 versano le somme dovute in un’unica soluzione e rimuovono le irregolarità od omissioni. In alternativa al pagamento in un’unica soluzione, i soggetti possono versare, entro il 31.05.2024, un importo pari a 5 delle 8 rate previste e le 3 rate residue, sulle quali sono applicati gli interessi nella misura del 2% annuo a decorrere dal 1.06.2024, entro i termini previsti (30.06.2024, 30.09.2024 e 20.12.2024). In tal caso, la regolarizzazione si perfeziona con il versamento delle somme dovute entro il 31.05.2024 e la rimozione delle irregolarità od omissioni entro la medesima data.
- Il mancato pagamento, in tutto o in parte, di una delle rate successive a quella in scadenza il 31.05.2024, entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l’iscrizione a ruolo degli importi ancora dovuti, nonché della sanzione di cui all’art. 13 D.Lgs. 471/1997 (30%), applicata sul residuo dovuto a titolo di imposta, e degli interessi nella misura prevista all’art. 20 D.P.R. 602/1973, con decorrenza dalla data del 1.06.2024.
- In tali ipotesi, la cartella di pagamento deve essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31.12 del 3° anno successivo a quello di decadenza della rateazione.
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Monitoraggio investimenti
in beni
strumentali nuovi 4.0
e in R&S
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- Ai fini della fruizione dei crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi 4.0 e dei crediti d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design e ideazione estetica, ivi incluse le attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica, le imprese sono tenute a comunicare preventivamente, in via telematica, l’ammontare complessivo degli investimenti che si intendono effettuare a decorrere dalla data del 30.03.2024, la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione.
- La comunicazione è aggiornata al completamento degli investimenti.
- La comunicazione telematica di completamento degli investimenti è effettuata anche per gli investimenti 4.0 e R&S realizzati a decorrere dal 1.01.2024 e fino al 29.03.2024.
- Per gli investimenti in beni strumentali nuovi 4.0, relativi all’anno 2023, la compensabilità dei crediti maturati e non ancora fruiti (al 30.03.2024) è subordinata alla comunicazione (di completamento degli investimenti) effettuata secondo le modalità di cui al citato decreto direttoriale.
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Nuovo
contraddit-torio
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- Le disposizioni che prevedono il nuovo principio del contraddittorio generalizzato non si applicano agli atti (avvisi di accertamento, atti di recupero, atti di contestazione, atti di irrogazione delle sanzioni, avvisi di rettifica e liquidazione, ecc.) emessi prima del 30.04.2024 e a quelli preceduti da un invito all’adesione ex D. Lgs. 218/1997, emesso prima della medesima data.
- A tali atti si applica la disciplina del contraddittorio vigente prima del 30.04.2024.
- Qualora l’Amministrazione finanziaria abbia, prima del 30.03.2024, comunicato al contribuente lo schema d’atto di cui all’art. 6-bis L. 212/2000, agli atti emessi con riferimento alla medesima pretesa si applica comunque la proroga di 120 giorni dei termini di decadenza.
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Blocco
delle
compensazioni
in presenza
di crediti
erariali
scaduti
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- In presenza di iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonché iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall’Agenzia delle Entrate in base alle norme vigenti, ivi compresi quelli per atti di recupero emessi ai sensi dell’art. 1, cc. da 421 a 423 L. 311/2004 e dell’art. 38-bis D.P.R. 600/1973, per importi complessivamente superiori a € 10.000, per i quali sia già decorso il 30° giorno dalla scadenza dei termini di pagamento e non siano in essere provvedimenti di sospensione o sia intervenuta decadenza dalla rateazione, l’utilizzabilità in compensazione dei crediti d’imposta disciplinati dall’art. 121 D.L. 34/2020, presenti nella piattaforma telematica, è sospesa fino a concorrenza degli importi dei predetti ruoli e carichi.
- La disposizione, pertanto, si applica ai crediti derivanti sia dall’esercizio della cessione sia dall’esercizio dell’opzione dello sconto in fattura in relazione ai seguenti bonus edilizi:
- recupero del patrimonio edilizio;
- efficienza energetica;
- adozione di misure antisismiche;
- bonus facciate;
- installazione di impianti fotovoltaici;
- installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici;
- superamento ed eliminazione di barriere architettoniche.
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BLOCCO
DELLE
COMPENSAZIONI
IN PRESENZA
DI CREDITI
ERARIALI
SCADUTI
(segue)
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- Restano fermi i termini di utilizzo delle singole quote annuali del credito d’imposta derivante dall’opzione per la cessione o lo sconto in fattura di bonus edilizi in capo ai cessionari (con le stesse scadenze previste per il beneficiario iniziale) ex art. 121, c. 3 D.L. 34/2020 e l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 37, c. 49-quinquies D.L. 223/2006.
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Iscrizioni
a ruolo per
importi
superiori
a € 100.000
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- Per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonché iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall’Agenzia delle Entrate in base alle norme vigenti, ivi compresi quelli per atti di recupero emessi ai sensi dell’art. 1, cc. da 421 a 423 L. 311/2004 n. 311, e dell’art. 38-bis D.P.R. 600, per importi complessivamente superiori a € 100.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e non siano in essere provvedimenti di sospensione, è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione, fatta eccezione per i crediti indicati alle lettere e), f) e g) del c. 2 della predetta disposizione.
- La previsione non opera con riferimento alle somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.
- È comunque ammesso il pagamento, anche parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori mediante la compensazione dei crediti relativi alle stesse imposte.
- Le disposizioni di modifica si applicano a decorrere dal 1.07.2024.
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Eccezioni
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- Le eccezioni escluse dall’applicazione del blocco alle compensazioni di cui alle richiamate lett. e), f), g) dell’art. 17, c. 2 D. Lgs. 241/1997 riguardano i seguenti debiti e crediti relativi a:
- contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative;
- contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa;
- premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
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COMUNICAZIONI
dei dati relativi
alle spese
agevolabili
fiscalmente
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- Al fine di acquisire le informazioni necessarie per il monitoraggio della spesa relativa alla realizzazione degli interventi agevolabili, a integrazione dei dati da fornire all’ENEA alla conclusione dei lavori ai sensi dell’art. 16, c. 2bis D.L. 63/2013 (super ecobonus), i soggetti che sostengono spese per gli interventi di efficientamento energetico agevolabili ai sensi dell’art. 119 D.L. 34/2020 trasmettono all’ENEA le informazioni inerenti agli interventi agevolati, quali:
- i dati catastali relativi all’immobile oggetto degli interventi;
- l’ammontare delle spese sostenute nell’anno 2024 alla data del 30.03.2024;
- l’ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute successivamente alla data del 30.03.2024 negli anni 2024 e 2025;
- le percentuali delle detrazioni spettanti in relazione alle spese di cui alle lett. b) e c).
- Per le medesime finalità, i soggetti che sostengono spese per gli interventi antisismici agevolabili ai sensi dell’art. 119 D.L. 34/2020 (super sismabonus), trasmettono al “Portale nazionale delle classificazioni sismiche” gestito dal Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, già in fase di asseverazione, le informazioni inerenti gli interventi agevolati, relative:
- ai dati catastali relativi all’immobile oggetto degli interventi;
- all’ammontare delle spese sostenute nell’anno 2024 alla data del 30.03.2024;
- all’ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute successivamente alla data del 30.03.2024 negli anni 2024 e 2025;
- alle percentuali delle detrazioni spettanti in relazione alle spese di cui alle lett. b) e c).
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- Sono tenuti a effettuare la trasmissione delle citate informazioni e le relative variazioni i soggetti:
- che entro il 31.12.2023 hanno presentato la comunicazione di inizio lavori asseverata, ovvero l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici, e che alla stessa data non hanno concluso i lavori;
- che hanno presentato la comunicazione di inizio lavori asseverata, ovvero l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici, a partire dal 1.01.2024.
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- L’omessa trasmissione dei dati nei termini individuati comporta l’applicazione della sanzione amministrativa di € 10.000. In luogo della sanzione, per gli interventi per i quali la comunicazione di inizio lavori asseverata, ovvero l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici è presentata a partire dal 30.03.2024, l’omessa trasmissione dei dati comporta la decadenza dall’agevolazione fiscale e non si applicano le disposizioni dell’art. 2, c. 1 D.L. 16/2012.
- Non è quindi possibile avvalersi della remissione in bonis.
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Si riepilogano i principali documenti da chiedere ai contribuenti per predisporre il Modello 730/2024 o il Modello Redditi PF 2024.
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17B17BDocumentazione per la dichiarazione dei redditi 2023 - Mod. Redditi 2024
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18B18BSig.
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19B19BRossi Mario
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- Copia dichiarazione Mod. Redditi o 730 dell’anno precedente, completa di deleghe di pagamento a saldo e in acconto delle imposte e dell’Imu e relative schede di calcolo (se nuovo cliente dello Studio)
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- No
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- Variazioni dati anagrafici (residenza, familiari a carico, stato civile, composizione nucleo familiare, sostituto d’imposta, ecc.).
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- No
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- Variazioni di terreni e/o fabbricati intervenute successivamente al 31.12.2022 o, comunque, previste entro il 16.06.2024:
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- No
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- acquisti (abitazione principale: ¨ Sì ¨ No);
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- vendite (abitazione principale: ¨ Sì ¨ No);
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- locazioni (importo canoni, compresa copia del contratto);
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- altro: ...............................................................
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- No
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- Rivalutazioni di terreni, fabbricati, partecipazioni ed eventuali estromissioni immobili.
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- No
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- Certificazioni redditi 2023 (redditi di lavoro dipendente, pensione, collaborazioni coordinate continuative, indennità Inail, gettoni presenza, indennità di disoccupazione o mobilità, ecc.).
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- Sì
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- Certificazioni dei redditi e delle ritenute d'acconto subite:
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- Sì
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- per prestazioni occasionali;
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- Sì
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- No
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- per redditi di lavoro autonomo;
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- No
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|
- No
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- per associazione in partecipazione;
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- No
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|
- No
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- per redditi di partecipazione;
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- No
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- per altro: ......................................................................
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- No
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|
- No
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- indennità di disoccupazione o di mobilità;
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- plusvalenze da cessioni di quote;
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- altro (risarcimenti anche assicurativi, indennità per perdita avviamento, cessione di immobili nel quinquennio, indennità di esproprio, vincite a lotterie, ecc.):
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- ............................................................................................................................
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- Redditi d’impresa o di lavoro autonomo, conseguiti direttamente o per trasparenza.
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- Contributi previdenziali ed assistenziali:
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- contributi obbligatori (Inps gestione separata, artigiani, commercianti, ecc.);
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- Sì
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- contributi previdenziali volontari;
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- No
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- contributi per colf e baby-sitter;
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- Sì
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- contributi per previdenza complementare;
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- Sì
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- contributi per fondi integrativi SSN;
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- No
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- No
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- altro: ..............................................
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- No
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- Spese mediche e dentistiche, per occhiali, lenti a contatto, per esami, terapie anche
omeopatiche o riabilitative, per protesi e apparecchi sanitari, degenze, interventi chirurgici, assistenza infermieristica.
- Spese per acquisto di medicinali ed alimenti a fini medici speciali (se di importo complessivo superiore a € 129,11).
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- Sì
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- Spese sanitarie sostenute nell'interesse di familiari non a carico affetti da patologie esenti (se di importo complessivo superiore a € 129,11).
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- No
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- Spese mediche e di assistenza a disabili.
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- No
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- Spese veterinarie (se di importo complessivo superiore a € 129,11).
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- Sì
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- Quietanze interessi passivi:
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- su mutui ipotecari relativi all’acquisto di immobili adibiti ad abitazione principale;
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- Sì
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- su mutui contratti per costruzione o interventi di manutenzione/ristrutturazione immobili adibiti ad abitazione principale;
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- No
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- su mutui agrari e per altri casi (prestiti o mutui agrari, acquisto di altri immobili ante 1993, recupero edilizio nel 1997).
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- No
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- omissis -
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Check list oneri deducibili
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Nella sezione II del quadro E del modello 730 e del quadro RP del modello Redditi PF sono indicate:
- le spese e gli oneri per i quali è prevista la deduzione dal reddito complessivo;
- le somme tassate dal datore di lavoro, ma che non avrebbero dovuto essere conteggiate tra i redditi di lavoro dipendente e assimilati.
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Dichiarazione dei redditi anno ………..
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Oneri deducibili
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Oneri deducibili dal reddito complessivo
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Descrizione
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Note
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Importo
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- Assegno periodico corrisposto al coniuge.
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€
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...................
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- Assegni periodici (rendite, vitalizi) corrisposti in forza di testamento o donazione.
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€
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...................
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- Contributi Inps addetti servizi domestici e familiari.
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Massimo € 1.549,37
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€
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1.000,00
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- Contributi previdenziali e assistenziali obbligatori e volontari versati all’ente pensionistico di appartenenza. Rientrano tra queste spese anche:
- i contributi agricoli unificati versati all’Inps - Gestione ex Scau - per costituire la propria posizione previdenziale e assistenziale;
- i contributi versati per l’assicurazione obbligatoria Inail contro gli infortuni domestici (c.d. assicurazione casalinghe);
- i contributi previdenziali e assistenziali versati facoltativamente all’ente pensionistico di appartenenza, compresi quelli per la ricongiunzione;
- di periodi assicurativi, per il riscatto degli anni di laurea, per la prosecuzione volontaria e per il cosiddetto “fondo casalinghe”.
- contributi versati per il riscatto degli anni di frequenza dei percorsi formativi ITS Academy.
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- Spese mediche e assistenziali a disabili.
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€
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...................
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- Canoni, livelli, censi, altri oneri gravanti sui redditi di immobili.
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€
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...................
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- Indennità per perdita di avviamento corrisposta al conduttore di immobili non abitativi.
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€
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...................
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- Spese sostenute dai genitori adottivi di minori stranieri per l’espletamento della relativa procedura di adozione internazionale.
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50% delle spese
sostenute
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€
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...................
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- Contributi per Fondi integrativi del SSN.
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Massimo € 3.615,20
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€
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...................
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- Contributi per ONG e per Paesi in via di sviluppo.
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Massimo 2% del
reddito dichiarato
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€
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...................
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- Erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose.
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Massimo € 1.032,91
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€
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...................
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- Erogazioni a enti universitari di ricerca ed enti parco.
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€
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...................
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- Contributi versati alle forme pensionistiche complementari o individuali.
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Massimo € 5.164,57
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€
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...................
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- Somme restituite al soggetto, se tassate in anni precedenti.
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€
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...................
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- Erogazioni liberali alle Onlus, Odv, Aps e Ets.
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Massimo 10% reddito dichiarato e, comunque, nella misura massima
di € 70.000,00
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€
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...................
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- Erogazioni liberali da parte di soggetti privati nei confronti di trust/fondi speciali a favore di persona con disabilità grave.
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Massimo 20% reddito dichiarato e, comunque, nella misura massima
di € 100.000,00
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€
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...................
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- Spese per l’acquisto o la costruzione di abitazioni date in locazione
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20% del prezzo di
acquisto
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€
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...................
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- ................................................................................................................
|
|
€
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...................
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- ................................................................................................................
|
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€
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...................
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Contributi per previdenza complementare
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Descrizione
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Note
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Importo
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- Contributi a deducibilità ordinaria e fondo pensione negoziale dipendenti pubblici.
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Massimo € 5.164,57
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€
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2.000,00
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- Contributi versati a fondi di squilibrio di monetario.
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|
€
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...................
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- Contributi versati da lavoratori di prima occupazione.
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Massimo € 5.164,57/ € 7.746,86
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€
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...................
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- Contributi versati per familiari a carico.
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Massimo € 5.164,57
|
€
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...................
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Nella sezione I del quadro E del modello 730 e del quadro RP del modello Redditi PF sono indicate le spese per le quali spetta la detrazione d’imposta (del 19% o nella diversa misura espressamente prevista). Si riportano i principali oneri detraibili, con riferimento alle eventuali limitazioni di detraibilità.
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Dichiarazione dei redditi anno …………..
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Oneri per i quali spetta la detrazione del 19%
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Descrizione
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Note
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Importo
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- Premi per assicurazione vita e infortuni (anche familiari a carico) e per assicurazioni sul rischio morte, invalidità permanente.
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- Massimo detraibile € 530,00 per contratti rischio morte o invalidità permanente non inferiore al 5%.
- Massimo detraibile € 750,00 per contratti rischio morte o finalizzati alla tutela delle persone con disabilità grave.
- Massimo detraibile € 1.291,14 per contratti rischio non autosufficienza compimento attività quotidiana.
- Se il contratto è stato stipulato o rinnovato dopo il 31.12.2000 necessitano speciali requisiti.
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€
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500,00
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- Premi per assicurazione contro calamità naturali.
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€
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...................
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- Interessi mutui ipotecari per acquisto abitazione principale.
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Massimo € 4.000,00.
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€
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2.000,00
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- Interessi mutui contratti nel 1997 per recupero edilizio.
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Massimo € 2.582,28.
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€
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...................
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- Interessi mutui ipotecari per acquisto altri immobili stipulati prima del 1993.
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Massimo € 2.065,83.
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€
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...................
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- Interessi mutui ipotecari per costruzione abitazione principale.
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Massimo € 2.582,28.
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€
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...................
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- Interessi per prestiti o mutui agrari.
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Fino al valore dei redditi dei terreni.
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€
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...................
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- Spese sanitarie generiche e specialistiche (anche per familiari a carico).
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- Spese mediche.
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Meno franchigia di € 129,11.
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€
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500,00
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- Spese per acquisto di medicinali.
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€
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300,00
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- Spese sanitarie per familiari non a carico affetti da patologie esenti.
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Massimo € 6.197,48 (meno franchigia di € 129,11).
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€
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...................
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- Spese sanitarie per persone con disabilità.
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€
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...................
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- Spese veicoli per persone con disabilità.
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Massimo € 18.075,99.
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€
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...................
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- Spese di interpretariato per soggetti sordi.
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€
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...................
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- Spese acquisto e mantenimento cani guida per non vedenti (anche per familiari a carico).
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- 1 sola volta in 4 anni.
- Per il mantenimento del cane spetta una detrazione di € 1.000,00.
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€
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...................
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- Spese sanitarie rateizzate sostenute in anni precedenti.
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|
€
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...................
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- Contributi versati per i familiari a carico relativi al riscatto degli anni di laurea.
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€
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...................
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- Spese per asili nido.
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Non superiore a € 632,00 per ogni figlio.
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€
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350,00
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- Spese relative a beni soggetti a regime vincolistico.
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|
€
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...................
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- Spese veterinarie.
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Franchigia di € 129,11 (massimo di € 550,00).
|
€
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350,00
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- Spese addetti assistenza personale (anche per familiari a carico).
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Massimo € 2.100,00 (reddito entro € 40.000,00) con documentazione medica.
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€
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...................
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- Spese attività sportive per ragazzi.
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Massimo € 210,00/ragazzo (tra 5 e 18 anni).
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€
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200,00
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- Spese canoni locazione sostenute da studenti universitari fuori sede (anche per familiari a carico).
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Massimo € 2.633,00.
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€
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...................
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- Massimo € 1.550,00 a decesso.
- Non è più richiesta una relazione di parentela tra il soggetto deceduto e il fruitore della detrazione.
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€
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...................
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- Spese istruzione (anche familiari a carico).
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- Primo ciclo istruzione per l’infanzia e istruzione secondaria di secondo grado, massimo € 800,00 per alunno o studente.
- Istruzione universitaria nei limiti di quelle statali.
- Per le università non statali la detrazione è ammessa in misura non superiore a quella stabilita per ciascuna facoltà con decreto del MIUR entro il 31.12.
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€
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1.500,00
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- Spese per intermediazione immobiliare.
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Massimo € 1.000,00 per acquisto abitazione principale.
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€
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...................
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- Spese per abbonamenti al trasporto pubblico.
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Massimo € 250,00.
|
€
|
...................
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- omissis -
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Nelle società di persone, pur non essendo obbligatorie le riunioni assembleari e il relativo libro, si consiglia di apporre in calce al bilancio d’esercizio la dichiarazione che segue, con data e firma di tutti i soci.
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APPROVAZIONE DEL BILANCIO
I sottoscritti soci della ………………………………………, con sede a ……………………………………………, in via …………………………………………………………, n. ……….., C.F. e P. Iva ……………………………., esaminato il bilancio al 31.12.2023, compiuti i controlli e avute le informazioni necessarie con reciproca collaborazione,
dichiarano
di approvare il suddetto bilancio che, in sintesi, evidenzia:
La voce del patrimonio netto comprende il risultato di esercizio, ovvero utile/perdita di € ……………………….
I sottoscritti soci dichiarano di avere deliberato la distribuzione dell’utile di esercizio come segue:
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Già incassati
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Da incassare
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Totale
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Totale
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………………………………………
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(Luogo e data)
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|
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|
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……………………………………..
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………………………………………
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………………………………………
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(Firma)
|
(Firma)
|
(Firma)
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Tutti i contribuenti sono obbligati a presentare il modello Redditi esclusivamente per via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato. Il D. Lgs. 1/2024 ha modificato i termini per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi, ulteriormente ritoccati dal D. Lgs. 13/2024 per tenere conto del primo anno di applicazione del concordato preventivo. Si riepilogano le scadenze del 2024, relative al periodo d’imposta 2023.
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TERMINI FINALI DI PRESENTAZIONE DEL MODELLO REDDITI 2024 - PER ANNO 2023
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Soggetti interessati
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Dichiarazioni
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Pagamenti (saldo e 1ª rata acconto)
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Presentazione
tramite uffici
postali
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Trasmissione
telematica
diretta o tramite
intermediari
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Senza
maggiorazione
0,40%
|
Con
maggiorazione
0,40%
|
Persone fisiche
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Dal 15.04
al 30.06
|
Dal 15.04
al 30.09.
Per il 2023
entro
il 15.10.2024.
|
|
- 1.07.2024 (in quanto il 30.06.2024 cade di domenica).
- 31.07.2024 per soggetti Isa4
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31.07.20243
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Società di persone ed associazioni art. 6 D.P.R. 600/1973 (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate)5.
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Soggetti
Ires5
|
Con obbligo di redazione del bilancio, approvato entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio.
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Non ammessa
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Dal 15.04 ed entro l’ultimo giorno del 9° mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta.
Per il 2023
entro
il 15.10.2024.
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|
Entro l’ultimo giorno del 6° mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta (1.07.2024).
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Entro i 30
giorni
successivi
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Senza obbligo di redazione del bilancio.
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Che approvano il bilancio oltre 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, se hanno usufruito della proroga di cui all’art. 2364 Codice civile.
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Dal 15.04 ed entro l’ultimo giorno del 9° mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta.
Per il 2023
entro
il 15.10.2024.
|
|
Entro l’ultimo giorno del mese successivo alla data di approvazione del bilancio o del termine ultimo di approvazione (31.07.2024)1-2
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Entro i 30
giorni
successivi
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Note
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- Il termine massimo entro cui approvare il bilancio, per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, è il 29.06 (28.06.2024 essendo anno bisestile).
- Se il bilancio non è approvato nel termine massimo (180 giorni) stabilito, in base alle disposizioni di legge, il versamento è comunque effettuato entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso (31.07).
- Il termine di 30 giorni per effettuare il versamento del saldo con la maggiorazione, a titolo di interesse, decorre dalla data prevista per effettuare il primo versamento. Pertanto, le eventuali proroghe del termine per il primo versamento - che si rendano necessarie poiché lo stesso cade durante un giorno festivo - determinano lo spostamento in avanti del giorno da cui decorre il termine per il versamento con la maggiorazione, con conseguente proroga dello stesso (Ris. Ag. Entrate 6.06.2007, n. 128/E).
- I soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli Isa e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’economia, tenuti a effettuare entro il 30.06.2024 i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di Irap e di Iva, per il 1° anno di applicazione dell’istituto del concordato preventivo biennale, possono provvedervi entro il 31.07.2024 senza alcuna maggiorazione. Le disposizioni si applicano, oltre che ai soggetti che adottano gli Isa o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che adottano il regime di vantaggio e il regime forfetario, anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese.
- Per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare per i quali il termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e dell’Irap relative al periodo d’imposta precedente a quello in corso al 31.12.2023 scade successivamente alla data del 2.05.2024, continuano ad applicarsi per il predetto periodo d’imposta i termini di presentazione vigenti anteriormente alla medesima data.
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Per il 2024 restano in vigore gli esoneri previsti dall’art. 120 L. 388/2000, nonché gli esoneri istituiti ai sensi dell’art. 1, cc. 361 e 362 L. 266/2005. Si conferma, pertanto, la minore aliquota contributiva dovuta per l’Assicurazione Sociale per l’Impiego (Aspi) dai datori di lavoro soggetti al contributo CUAF che incide sull’aliquota complessiva.
Ai rapporti di lavoro a tempo determinato continua a essere applicato il contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari all’1,40% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (retribuzione convenzionale). Tale contributo non si applica ai lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti.
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CONTRIBUZIONE
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In seguito all’iscrizione del prestatore di lavoro domestico, l’Inps provvede ad aprire una posizione assicurativa in favore dello stesso.
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- Il contributo è legato alla tipologia di rapporto di lavoro (a tempo determinato o indeterminato), alla paga effettiva oraria e agli elementi che la compongono:
- retribuzione oraria di fatto concordata tra le parti;
- valore convenzionale di vitto e alloggio, ripartito in misura oraria (qualora dovuto);
- 13ª mensilità (gratifica natalizia) ripartita in misura oraria.
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Per calcolare i contributi in relazione alla retribuzione pattuita l’Inps mette a disposizione dei datori di lavoro, sul proprio sito Internet, un software di simulazione del calcolo.
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- Se l’orario di lavoro non supera le 24 ore a settimana, il contributo orario è commisurato a 3 diverse fasce di retribuzione.
- Se l’orario di lavoro è di almeno 25 ore settimanali, il contributo è fisso per tutte le ore retribuite.
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SCADENZE
DEI VERSAMENTI
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Contributi relativi al 1° trimestre 2024
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10.04.2024
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Contributi relativi al 2° trimestre 2024
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10.07.2024
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Contributi relativi al 3° trimestre 2024
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10.10.2024
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Contributi relativi al 4° trimestre 2024
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10.01.2025
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Cessazione del rapporto di lavoro
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Entro 10 giorni successivi alla cessazione
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Scadenza
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Tributo/
Contributo
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Descrizione
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Giovedì
2 maggio
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Inps
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CIGO - Dal 2.05.2024 la presentazione della domanda di cassa integrazione guadagni ordinaria “cigo” sarà possibile solo attraverso la nuova piattaforma unica delle integrazioni salariali “omnia is”, realizzata dall’Inps nell’ambito del piano nazionale di ripresa e resilienza (pnrr) [Mess. Inps 1.03.2024, n. 892].
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Lunedì
13 maggio
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Contributo
eccellenza
settore
gastronomico-
agroalimentare
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Domanda - Termine ultimo per l’invio telematico (entro le 12:00) al Ministero dell’Agricoltura della domanda di contributo a fronte di investimenti in macchinari, altri beni strumentali da parte dei ristoranti, gelaterie, pasticcerie, produttori di pasticceria fresca.
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Mercoledì
15 maggio
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Iva
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Registrazione - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo.
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Fattura cumulativa - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un’unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all’effettuazione delle operazioni.
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Operazioni con l’estero - Per le operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute, dal 1.07.2022, verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, gli operatori Iva residenti trasmettono i dati all’Agenzia delle Entrate utilizzando il formato Xml previsto per la fattura elettronica e inviando i file al Sistema di interscambio secondo le regole di compilazione previste dalle specifiche tecniche allegate al provvedimento 30.04.2018. Ne consegue che la trasmissione delle fatture attive verso i soggetti non stabiliti in Italia dovrà avvenire entro i termini legislativamente fissati per l’emissione delle fatture (in generale, 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione o il diverso termine stabilito da specifiche disposizioni come le fatture differite ecc.) mentre quella riferita alle fatture passive ricevute da cedente o prestatore estero dovrà essere effettuata entro il 15° giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione stessa.
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Associazioni
sportive
dilettantistiche
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Registrazioni - Le associazioni sportive dilettantistiche, che fruiscono dell’opzione di cui all’art. 1 L. 398/1991, devono effettuare l’annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell’esercizio dell’attività commerciale, con riferimento al mese precedente.
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Imposta
di bollo
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Fattura elettronica - Entro il giorno 15 del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre, l’Agenzia delle Entrate comunica al contribuente, in modalità telematica, l’ammontare dell’imposta di bollo dovuta, calcolata sulla base delle fatture per le quali è stato indicato l’assolvimento dell’imposta nonché in base alle integrazioni (D.M. 4.12.2020).
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Inps
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Sgravi edilizia - Termine di invio telematico della domanda di riduzione dei contributi dovuti, relativa al 2023, tramite il modulo “Rid-Edil” (circolare Inps n. 13/2024).
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Giovedì
16 maggio
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Imposte
dirette
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Versamento ritenute - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni, su altri redditi di capitale e in relazione ad appalti e subappalti. Entro tale termine deve essere effettuato anche il versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d’imposta se di importo pari o superiore a € 500,00 (art. 1, c. 36 L. 232/2016), nonché il versamento delle ritenute operate in relazione alle locazioni brevi (artt. 4, cc. 1/5-bis e 6 D.L. 50/2017).
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2° acconto - Termine di versamento della 5ª rata dell’acconto delle imposte sui redditi per chi ha scelto la rateizzazione dell’acconto Irpef di novembre 2023 ex D.L. 145/2023 (persone fisiche titolari di partita Iva con ricavi o compensi 2022 non superiori a € 170.000).
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Iva
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Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l’eventuale imposta a debito.
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Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti trimestrali per operare la liquidazione relativa al trimestre precedente e per versare l’eventuale imposta a debito.
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Scadenza
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Tributo/
Contributo
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Descrizione
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Giovedì
16 maggio
(segue)
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Iva
(segue)
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Associazioni sportive dilettantistiche in regime 398/1991 - Termine di versamento dell’Iva relativa al 1° trimestre 2024 mediante il modello F24.
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Contabilità presso terzi - Termine ultimo di cui si possono avvalere i contribuenti mensili, che affidano a terzi la tenuta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d’imposta relativi al mese di aprile 2024, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di marzo 2024.
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Versamento - Termine di versamento della rata dell’Iva relativa all’anno d’imposta 2023 derivante dalla dichiarazione annuale con gli interessi.
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Imposta sugli
intrattenimenti
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Versamento - Versamento dell’imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente.
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Imposta sulle
transazioni
finanziarie
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Versamento - Termine di versamento dell’imposta sulle transazioni finanziarie dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari poste in essere nel mese precedente (Tobin Tax).
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Inps
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Contributi previdenziali e assistenziali - Versamento dei contributi relativi al mese precedente, compresa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante il modello F24.
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Contributi Gestione Separata - Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente.
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Gestione ex-Enpals - Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono effettuare il versamento, mediante modello F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente.
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Artigiani e commercianti - Termine per effettuare il versamento della 1ª rata del contributo fisso minimo per il 2024.
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Inail
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Autoliquidazione - Termine di versamento della 2ª rata del premio di autoliquidazione 2023/2024.
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Imposta sui
servizi digitali
(web tax)
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Versamento - Termine di versamento dell’imposta riferita al 2023.
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Lunedì
20 maggio
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Enasarco
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Versamento contributi - Termine ultimo per il versamento dei contributi previdenziali relativi al trimestre gennaio-marzo 2024.
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Conai
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Denuncia - Termine entro il quale i produttori di imballaggi devono presentare al Conai la denuncia mensile riferita al mese precedente.
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Sabato
25 maggio
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Iva
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Elenchi Intrastat - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente.
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Mercoledì
29 maggio
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Bilancio
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Deposito - Termine per il deposito del bilancio, approvato entro il 29.04.2024, e degli allegati nel Registro delle Imprese. Entro tale termine deve essere registrato il verbale di approvazione del bilancio, qualora contenga anche la delibera di distribuzione degli utili.
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Titolare effettivo - Le imprese dotate di personalità giuridica possono inviare la comunicazione periodica annuale di “conferma” all’Ufficio del Registro delle Imprese contestualmente al deposito del bilancio d’esercizio.
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Giovedì
30 maggio
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Imposta
di registro
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Contratti di locazione - Termine ultimo per versare l’imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi ed alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca.
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Venerdì
31 maggio
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Imposte
dirette
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Dichiarazione eredi - Gli eredi di persone decedute dal 1.08.2023 al 30.11.2023 devono effettuare la presentazione telematica del modello Redditi.
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Iva
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Fattura differita - Emissione e annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente.
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Registrazione, fatturazione - Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni svolte nel mese.
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Enti non commerciali - Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte.
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Regime OSS - Termine di presentazione della dichiarazione e di liquidazione dell’imposta in relazione al 1° trimestre 2024 (Provv. Ag. Entrate 25.06.2021).
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Liquidazioni periodiche - Termine di presentazione della comunicazione dei dati relativi alle liquidazioni periodiche Iva del 1° trimestre 2024.
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Scadenza
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Tributo/
Contributo
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Descrizione
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Venerdì
31 maggio
(segue)
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Imposta
di bollo
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Fattura elettronica - Termine di versamento dell’imposta di bollo relativa al 1° trimestre 2024 di importo pari o superiore a € 5.000 (D.L. 73/2022).
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Ravvedimento
speciale
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Versamento - Il versamento delle somme dovute per la regolarizzazione di dichiarazioni fiscali relative al periodo di imposta 2022, può essere effettuato in un’unica soluzione entro il 31.05.2024 (anziché 31.03.2024) ovvero in 4 rate di pari importo da versare, rispettivamente, entro il 31.05.2024, entro il 30.06.2024, entro il 30.09.2024 ed entro il 20.12.2024. I soggetti che, entro il termine del 30.09.2023, non hanno perfezionato la procedura di regolarizzazione delle violazioni di cui all’art. 1, cc. 174-178 L. 197/2022, riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31.12.2021 e ai periodi d’imposta precedenti, possono comunque procedere alla predetta regolarizzazione, fermo restando il rispetto delle altre condizioni e modalità ivi previste, se entro il 31.05.2024 versano le somme dovute in un’unica soluzione e rimuovono le irregolarità od omissioni. In alternativa al pagamento in un’unica soluzione, i soggetti possono versare, entro il 31.05.2024, un importo pari a 5 delle 8 rate previste (art. 7, cc. 6 e 7 D.L. 39/2024).
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Inps
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Flusso UniEmens - Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente.
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Periodo feriale - Termine ultimo per la richiesta all’Inps del differimento della scadenza dei contributi previdenziali a seguito della chiusura aziendale per ferie al periodo successivo a quello in cui cadono le ferie.
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Libro unico
del lavoro
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Adempimento - Termine entro il quale effettuare le scritturazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro con riferimento al mese precedente.
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Fasi
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Contributi assistenziali - Termine ultimo per il versamento delle quote contributive relative al 2° trimestre 2024 per i dirigenti in servizio.
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Tasse
automobilistiche
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Sospensione pagamento tassa di possesso - Termine ultimo per la spedizione dell’elenco autovetture acquistate usate o ricevute in procura a vendere nel 1° quadrimestre 2024 da parte delle concessionarie, al fine di sospendere il pagamento delle tasse di possesso (modalità da verificare in base alla Regione di appartenenza).
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Versamento - Termine ultimo per il versamento della tassa per autovetture e autoveicoli scadente nel mese di aprile 2024.
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Bonus
psicologo
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Domanda - Fino al 31.05.2024 è possibile presentare la domanda per il bonus psicologo relativa al 2023 (circolare Inps n. 34/2024).
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