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Pubblicato in Gazzetta Ufficiale, n. 52, del 2 marzo 2024 il testo definitivo del Piano Transizione 5.0. che riconosce un Credito d'Imposta a favore delle imprese che investono in beni strumentali finalizzati a conseguire un risparmio energetico.
Chi ne può beneficiare:
Tutte le imprese residenti nel territorio Italiano, senza distinzione di dimensione o settore che negli anni 2024-2025 effettuano nuovi investimenti innovativi con conseguente riduzione dei consumi energetici.
Cosa può essere incentivato:
- Acquisti di beni materiali o immateriali 4.0, collegati al sistema aziendale di produzione o alla rete di fornitura, con l'obiettivo di ottenere una significativa riduzione dei consumi energetici;
- Acquisto di beni per l'autoproduzione e l'autoconsumo da fonti rinnovabili;
- Spese per la formazione del personale in competenze per la transizione verde.
Entità dell'agevolazione:
RIDUZIONE CONSUMI A LIVELLO DI STRUTTURA PRODUTTIVA |
DAL 3% AL 6% |
DAL 6% AL 10% |
OLTRE IL 10% |
(In alternativa) RIDUZIONE CONSUMI PROCESSI PRODUTTIVI |
DAL 5% AL 10% |
DAL 10% AL 15% |
OLTRE IL 15% |
INVESTIMENTO FINO A € 2,5 MILIONI |
35% |
40% |
45% |
INVESTIMENTO DA € 2,5 MILIONI A € 10 MILIONI |
15% |
20% |
25% |
INVESTIMENTO DA € 10 MILIONI A € 50 MILIONI |
5% |
10% |
15% |
Modalità di accesso all'agevolazione:
L'ottenimento del beneficio è subordinato alla presentazione di apposite certificazioni rilasciate da un valutatore indipendente ovvero un EGE (Esperto in Gestione dell'Energia certificato da un organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11339) che, rispetto all'ammissibilità del progetto di investimento e al completamento degli investimenti, attesta:
- ex-ante la riduzione dei consumi energetici conseguibili;
- ex-post l'effettiva realizzazione degli investimenti a quanto previsto dalla certificazione ex-ante.
Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione entro il 31 dicembre 2025.
Chiamate allo 049 613584
CONSULTAZIONE DEL CASSETTO FISCALE |
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CONTENUTO DEL DECRETO |
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Eliminazione, per gli interventi successivi all’entrata in vigore delle nuove norme, delle residue fattispecie per le quali risulta ancora vigente l’esercizio delle opzioni per il cosiddetto sconto in fattura o per la cessione del credito in luogo delle detrazioni. |
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Al fine di acquisire, alla scadenza ordinaria del termine previsto per le suddette agevolazioni (4.04.2024), l’ammontare del complesso delle opzioni esercitate e delle cessioni stipulate, si esclude l’applicazione dell’istituto della remissione in bonis che avrebbe consentito, con il pagamento di una minima sanzione, la comunicazione funzionale alla fruizione dei benefici fino al 15.10.2024. |
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Al fine di evitare la fruizione dei bonus edilizi anche da parte dei soggetti che hanno debiti nei confronti dell’Erario, come già previsto nel nostro ordinamento in altri casi, è sospesa, fino a concorrenza di quanto dovuto, l’utilizzabilità dei crediti di imposta inerenti i bonus ediliziin presenza di iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi imposte erariali nonché ad atti emessi dall’Agenzia delle Entrate per importi complessivamente superiori a |
ACE |
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Introduzione di misure volte a prevenire le frodi in materia di cessione dei crediti ACE, riducendo a una la possibilità di cessione ed estendendo la responsabilità solidale del cessionario alle ipotesi di concorso nella violazione, nonché ampliando i controlli preventivi in materia di operazioni sospette. |
RAVVEDIMENTO SPECIALE |
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Proroga al 31.05.2024 del ravvedimento speciale attualmente in scadenza il 2.04.2024, dopo che la L. 18/2024, di conversione del D.L. 215/2023, aveva esteso il campo d'applicazione alle dichiarazioni validamente presentate relative al periodo di imposta 2022. |
ACCERTAMENTI FISCALI 2024 |
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Definizione della corretta procedura di notifica per il 2024, aprendo una finestra di 120 giorni per salvare tutti gli atti di accertamento inviati o notificati dal 1.02.2024, data di entrata in vigore dei decreti attuativi della riforma fiscale sullo statuto dei diritti dei contribuenti (D.Lgs. 219/2023 sul contraddittorio “allargato”, in vigore dal 18.01.2024) e sull’accertamento (D.Lgs. 1/2024 sulle nuove procedure per atti emessi dal 30.04.2024). |
Con il D. Lgs. 12.02.2024 n. 13 è stata data attuazione alla delega per la riforma fiscale, introducendo l’istituto del concordato preventivo biennale. Al fine di razionalizzare gli obblighi dichiarativi e di favorire l’adempimento spontaneo, i contribuenti di minori dimensioni, titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni che svolgono attività nel territorio dello Stato, possono accedere a un concordato preventivo biennale. La nuova disciplina prevede la formulazione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, di una proposta, alla quale il contribuente può scegliere di aderire, per la definizione biennale del reddito derivante dall’esercizio dell’attività d’impresa o dall’esercizio di arti e professioni ai fini delle imposte dirette e del valore della produzione netta ai fini Irap. L’adesione al concordato non produce effetti ai fini Iva. |
AMBITO SOGGETTIVO |
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PROCEDURA PER LA FORMULAZIONE DELLA PROPOSTA DI CONCORDATO |
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L’Agenzia delle Entrate, entro il 1.04 di ciascun anno, anche mediante l’utilizzo delle reti telematiche, mette a disposizione appositi programmi informatici per l’acquisizione dei dati necessari per l’elaborazione della proposta. |
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Per il 2024 e il 2025, i programmi informatici sono resi disponibili rispettivamente entro il 15.06 ed entro il 15.04. |
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Il contribuente comunica i dati mediante i citati programmi informatici. |
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L’Agenzia delle Entrate elabora e comunica la proposta attraverso gli specifici programmi informatici. |
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Il contribuente può aderire alla proposta di concordato entro il 30.06 di ciascun anno (entro il 15.10.2024 per il primo anno). |
ACCERTAMENTO |
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Per i periodi di imposta oggetto del concordato, gli accertamenti ex art. 39 D.P.R. 600/1973 non possono essere effettuati. |
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Salvo che in esito all’attività istruttoria dell’Amministra-zione finanziaria ricorrano le cause di decadenza all’art. 22 (soggetti ISA) e all’art. 33 (soggetti forfettari). |
Decreti attuativi |
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L’adesione al concordato preventivo biennale comporta, in linea generale, la definizione per un biennio del reddito derivante dall’esercizio di impresa o di arti e professioni; eventuali maggiori o minori redditi effettivi, rispetto a quanto concordato con l’Agenzia delle Entrate, non rileveranno ai fini della determinazione delle imposte sui redditi. Per accedere all’istituto sia il contribuente che applica gli ISA sia il contribuente forfettario deve essere in possesso di determinati requisiti e, di converso, non presentare situazioni che lo escludano dal ricevimento della proposta. Inoltre, sono previste ipotesi di cessazione degli effetti del concordato e cause di decadenza dallo stesso che si possono verificare nel corso del biennio interessato. |
D’ACCESSO |
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CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA PROPOSTA DI CONCORDATO |
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Omessa presentazione della dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno uno dei 3 periodi d’imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato. |
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CESSAZIONE DEGLI EFFETTI |
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In presenza di determinate condizioni il concordato cessa di aver efficacia dal medesimo periodo d’imposta in cui si verifica la condizione. |
DECADENZA DAL CONCORDATO |
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Al verificarsi di una causa di decadenza il concordato cessa di produrre effetto per entrambi i suoi periodi di imposta. |
CONTRIBUENTI CHE ADERISCONO AL REGIME FORFETARIO |
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Il concordato cessa di produrre effetto per entrambi i periodi di imposta oggetto dello stesso nei casi in cui si verifica una delle condizioni previste nell’art. 22 (previsioni per i contribuenti ISA) ove applicabili. |
Requisiti d’accesso |
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Cause di esclusione |
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Cessazione del concordato |
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DECADENZA DEL CONCORDATO |
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Violazioni considerate “di non lieve entità” |
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RAVVEDIMENTO OPEROSO |
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L’adesione al concordato preventivo biennale comporta, in linea generale, la definizione per un biennio del reddito derivante dall’esercizio di impresa o di arti e professioni; infatti, l’accettazione della proposta di concordato impegna il contribuente a dichiarare gli importi preconcordati nelle dichiarazioni dei redditi e Irap relative ai periodi di imposta ricompresi nell’accordo fiscale. L’accettazione da parte di soggetti che producono redditi in forma associata (associazioni tra professionisti e società di persone) e delle società commerciali di capitali (comprese STP e STA) che hanno optato per la trasparenza fiscale, obbliga al rispetto del patto fiscale tutti gli associati o soci. Nel biennio oggetto di concordato i contribuenti sono in ogni caso tenuti a presentare le dichiarazioni dei redditi e Irap, a rispettare gli ordinari obblighi contabili e ad effettuare la comunicazione dei dati ISA, mediante gli appositi modelli. Le proposte di concordato preventivo biennale vengono formulate sulla base di una metodologia che valorizza i dati forniti dai contribuenti attraverso una piattaforma informatica ad hoc messa a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, i dati relativi ai modelli ISA nonché i dati presenti nelle banche dati dell’Amministrazione finanziaria. |
EFFETTI ACCETTAZIONE DELLA PROPOSTA |
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Con l’accettazione della proposta il contribuente si impegna a dichiarare gli importi concordati nelle dichiarazioni dei redditi e Irap relative ai periodi d’imposta oggetto di concordato. |
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L’accettazione della proposta da parte dei soggetti di cui agli artt. 5 Tuir (società di persone e soggetti equiparati), e agli artt. 115 e 116 Tuir (società di capitali in regime di trasparenza fiscale) obbliga al rispetto della medesima i soci o gli associati. |
REDDITO OGGETTO DI CONCORDATO |
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Reddito autonomo dei contribuenti ISA |
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Reddito d’impresa dei contribuenti ISA |
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Contribuenti Forfettari |
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EFFETTI SULL’IVA |
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L’adesione al concordato non produce effetti ai fini dell’Iva, la cui applicazione avviene secondo le regole ordinarie. |
Il ravvedimento operoso cd. “speciale” prevede la possibilità di regolarizzare esclusivamente le violazioni concernenti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31.12.2021 e ai periodi di imposta precedenti. L’art. 21, c. 1, lett. b) D.L. 34/2023, convertito in L. 56/2023, ha precisato che sono ricomprese nella regolarizzazione tutte le violazioni che possono essere oggetto di ravvedimento, commesse relativamente al periodo d’imposta in corso al 31.12.2021 e a periodi d’imposta precedenti, purché la dichiarazione del relativo periodo d’imposta sia stata validamente presentata. Quanto all’ambito applicativo, la normativa in questione consente di regolarizzare le violazioni “sostanziali” dichiarative e le violazioni sostanziali “prodromiche” alla presentazione della dichiarazione, che non restano assorbite dalla regolarizzazione della dichiarazione. Il D.L. 215/2023 ha esteso l’agevolazione anche alle violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo di imposta in corso al 31.12.2022 con versamento entro il 2.04.2024. Si ricorda che sono considerate valide anche le dichiarazioni trasmesse con un ritardo non superiore a 90 giorni (28.02.2024 per il periodo d’imposta 2022). Un decreto approvato il 26.03.2024 del Consiglio dei Ministri sembra aumentare l’estensione anche al 2021, prevedendo inoltre lo slittamento della regolarizzazione al 31.05.2024, anziché al 2.04.2024. |
AMBITO APPLICATIVO |
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Violazioni, riguardanti le dichiarazioni, commesse fino al 31.12.2022 su tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate. |
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MISURA AGEVOLAZIONE |
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Riduzione della sanzione a 1/18 del minimo (con il ravvedimento ordinario da 1/9 del minimo a 1/5 del minimo, in relazione al tempo in cui avviene il ravvedimento). |
TERMINI |
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2021 e anni precedenti |
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Gli importi potevano essere dilazionati in un massimo di 8 rate di pari importo, con applicazione degli interessi (2% annuo) con scadenza 30.09.2023, 31.10.2023, 30.11.2023, 20.12.2023, 31.03.2024, 30.06.2024, 30.09.2024 e 20.12.2024. |
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2022 |
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CAUSE OSTATIVE |
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ESCLUSIONI |
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Termini di presentazione delle dichiarazioni 2024 e versamenti |
Tutti i contribuenti sono obbligati a presentare il modello Redditi esclusivamente per via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato. Il D. Lgs. 1/2024 ha modificato i termini per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi, ulteriormente ritoccati dal D. Lgs. 13/2024 per tenere conto del primo anno di applicazione del concordato preventivo. Si riepilogano le scadenze del 2024, relative al periodo d’imposta 2023. |
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Per incentivare il processo di transizione digitale ed energetica delle imprese, in attuazione di quanto previsto dalla decisione del Consiglio ECOFIN dell’8.12.2023, con il D.L. 2.03.2024 è stato istituito il Piano Transizione 5.0. L’intervento normativo introduce nuovi crediti d’imposta destinati alle imprese che investono in beni strumentali che comportino una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva o dei processi interessati dall’investimento. |
Destinatari |
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Investimenti agevolabili |
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condizioni |
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L’aliquota contributiva per il finanziamento delle gestioni dei lavoratori artigiani e commercianti, per l’anno 2024, è pari al 24% per i titolari e collaboratori di età superiore ai 21 anni. Per i soggetti con età inferiore, l’aliquota continuerà a incrementarsi annualmente dello 0,45% sino al raggiungimento del 24%; pertanto, per il 2024 la misura è pari al 23,70%. È dovuto, inoltre, un contributo per le prestazioni di maternità stabilito nella misura di € 0,62 mensili. Per i soli iscritti alla gestione degli esercenti attività commerciali, alla predetta aliquota dovrà essere sommato lo 0,48%, a titolo di aliquota aggiuntiva, ai fini dell’indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale. Continuano ad applicarsi, anche per il 2024, le disposizioni relative alla riduzione del 50% dei contributi dovuti dai soggetti con più di 65 anni di età già pensionati. I dati e gli importi utili per il pagamento della contribuzione dovuta da artigiani e commercianti sono pubblicati nel Cassetto previdenziale, nella sezione “Dati del mod. F24”, cui può accedere il contribuente o un suo delegato. Attraverso tale opzione è possibile, inoltre, visualizzare e stampare in formato PDF, il modello da utilizzare per effettuare il pagamento. |
Tavola n. 1 |
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Artigiani |
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Tavola n. 2 |
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Commercianti |
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SCADENZE ORDINARIE 2024 |
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Quote fisse sul minimale di reddito. |
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16.05.2024 |
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20.08.2024 |
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18.11.2024 |
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17.02.2025 |
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Quote percentuali sulla parte eccedente il minimale ed entro il massimale |
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30.06.20241 |
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30.11.2024 |
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Saldo anno 2023. |
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30.06.20241 |
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Il Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD) è un modello attraverso il quale devono essere denunciati i rifiuti prodotti dalle attività economiche, trasportati, intermediati, smaltiti, avviati al recupero e i rifiuti raccolti dal Comune, nell’anno precedente la dichiarazione. Il modello deve essere presentato entro il 30.04 di ogni anno, con riferimento all’anno precedente, alla Camera di Commercio competente per territorio, ovvero quella della Provincia in cui ha sede l’unità locale cui si riferisce la dichiarazione. Tutti gli obblighi di dichiarazione, di comunicazione, di denuncia, di notificazione, previsti dalle leggi, dai decreti, e dalle relative norme di attuazione in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, sono soddisfatti attraverso la presentazione di un Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD), alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato e Agricoltura, competente per territorio. |
CHI DEVE PRESENTARE IL MUD |
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Rifiuti |
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Veicoli Fuori Uso |
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Soggetti che effettuano le attività di trattamento dei veicoli fuori uso e dei relativi componenti e materiali. |
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Imballaggi |
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Rifiuti Urbani, assimilati e raccolti in convenzione |
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Soggetti istituzionali responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati. |
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Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche |
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Soggetti coinvolti nel ciclo di gestione dei RAEE rientranti nel campo di applicazione del D. Lgs. 49/2014. |
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Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche |
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Produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche iscritte al Registro Nazionale e Sistemi Collettivi di Finanziamento. |
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PRESENTAZIONE MUD 2024 |
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SCADENZARIO |
Scadenza |
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Tributo/ Contributo |
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Descrizione |
Giovedì 4 aprile |
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Condominio |
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Comunicazione - È stato prorogato dal 16.03 al 4.04.2024 il termine ultimo per l’invio, da parte degli amministratori di condominio, dei dati relativi agli interventi di risparmio energetico e ristrutturazione effettuati nel 2023 sulle parti comuni condominiali (provv. Agenzia Entrate 21.02.2024, n. 53174). |
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Bonus edilizi |
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Comunicazione opzioni - è slittato al 4.04.2024 il termine, ordinariamente fissato al 16.03, entro il quale i contribuenti o i loro intermediari devono comunicare all’Agenzia l’opzione per lo sconto o la prima cessione del credito relativamente alle spese sostenute nel 2023 e alle rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020, 2021 e 2022 (provv. Ag. Entrate 21.02.2024, n. 55159). |
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Erogazioni liberali |
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Comunicazione - Termine di invio all’Agenzia delle Entrate dei dati delle erogazioni liberali effettuate nel 2023 (provv. Agenzia Entrate 4.03.2024). |
Mercoledì 10 aprile |
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Contributo |
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Fondo M. Negri, A. Pastore (Ex Fondo Previr), M. Besusso - Versamento dei contributi ai fondi di diritto privato dei dirigenti delle aziende commerciali, relativi al trimestre gennaio-marzo 2024. |
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Inps |
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Lavoratori domestici - Ultimo giorno per il versamento dei contributi previdenziali/assistenziali a cadenza trimestrale, relativi ai lavoratori domestici per il 1° trimestre 2024. |
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Esercenti commercio al dettaglio e agenzie viaggio |
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Comunicazione - Le operazioni in contanti legate al turismo di importo pari o superiore a € 1.000, effettuate da chi esercita commercio al minuto e attività assimilate, o da agenzie di viaggi e turismo (i soggetti indicati agli artt. 22 e 74-ter D.P.R. 633/1972), nei confronti delle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa da quella di uno dei Paesi dell’Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo, che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato, devono essere comunicate all’Agenzia delle Entrate. La comunicazione va effettuata una sola volta, nell’anno successivo a quello di riferimento, entro il 10.04 per i soggetti che liquidano l’Iva mensilmente. |
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5 per mille |
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Iscrizione - Termine per l’iscrizione negli elenchi del 5 per mille 2024 per gli enti non iscritti nell’elenco permanente (D.P.C.M. 23.07.2020). |
Domenica 14 aprile |
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Società di capitali e cooperative |
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Adempimento - Termine ultimo per il deposito, presso la sede sociale, del bilancio dell’esercizio 2023 comprensivo delle allegate relazioni, nel caso l’assemblea di bilancio sia stata fissata al 29.04.2024. |
15 aprile |
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Iva |
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Registrazione - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo. |
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Fattura cumulativa - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un’unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all’effettuazione delle operazioni. |
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Operazioni con l’estero - Per le operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute, dal 1.07.2022, verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, gli operatori Iva residenti trasmettono i dati all’Agenzia delle Entrate utilizzando il formato Xml previsto per la fattura elettronica e inviando i file al Sistema di interscambio secondo le regole di compilazione previste dalle specifiche tecniche allegate al provvedimento 30.04.2018. Ne consegue che la trasmissione delle fatture attive verso i soggetti non stabiliti in Italia dovrà avvenire entro i termini legislativamente fissati per l’emissione delle fatture (in generale, 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione o il diverso termine stabilito da specifiche disposizioni come le fatture differite ecc.) mentre quella riferita alle fatture passive ricevute da cedente o prestatore estero dovrà essere effettuata entro il 15° giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione stessa. |
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Associazioni sportive dilettantistiche |
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Registrazioni - Le associazioni sportive dilettantistiche, che fruiscono dell’opzione di cui all’art. 1 L. 398/1991, devono effettuare l’annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell’esercizio dell’attività commerciale, con riferimento al mese precedente. |
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Imposta di bollo |
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Fattura elettronica - Per le fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio (Sdi) dal 1.01.2021, l’Agenzia delle Entrate, sulla base dei dati in suo possesso, provvede, per ciascun trimestre, all’integrazione delle fatture che non riportano l’evidenza dell’assolvimento dell’imposta di bollo, ma per le quali l’imposta risulta, invece, dovuta. Entro il giorno 15 del primo mese successivo alla chiusura del trimestre, l’informazione è messa a disposizione del cedente o prestatore, o dell’intermediario delegato (D.M. 4.12.2020). |
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Sale cinematografiche |
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Credito d’imposta - Fino al 15.04.2024 sarà possibile presentare le richieste di credito d’imposta per l’anno 2023 (comunicato Ministero della Cultura 9.01.2024). |
Scadenza |
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Tributo/ Contributo |
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Descrizione |
Martedì 16 aprile
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Imposte dirette |
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Versamento ritenute - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni, su altri redditi di capitale e in relazione ad appalti e subappalti. Entro tale termine deve essere effettuato anche il versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d’imposta se di importo pari o superiore a € 500,00 (art. 1, c. 36 L. 232/2016), nonché il versamento delle ritenute operate in relazione alle locazioni brevi (artt. 4, cc. 1/5-bis e 6 D.L. 50/2017). |
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2° acconto - Termine di versamento della 3ª rata dell’acconto delle imposte sui redditi per chi ha scelto la rateizzazione dell’acconto Irpef di novembre 2023 ex D.L. 145/2023 (persone fisiche titolari di partita Iva con ricavi o compensi 2022 non superiori a € 170.000). |
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Dividendi - Termine di versamento, mediante Mod. F24, delle ritenute sui dividendi corrisposti nel trimestre solare precedente e deliberati dal 1.07.1998, nonché delle ritenute sui dividendi in natura versate dai soci nello stesso periodo. |
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Iva |
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Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l’eventuale imposta a debito. |
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Contabilità presso terzi - Termine ultimo di cui si possono avvalere i contribuenti mensili, che affidano a terzi la tenuta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d’imposta relativi al mese di marzo 2024, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di febbraio 2024. |
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Imposta sugli intrattenimenti |
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Versamento - Versamento dell’imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente. |
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Imposta sulle transazioni finanziarie |
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Versamento - Termine di versamento dell’imposta sulle transazioni finanziarie dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari poste in essere nel mese precedente (Tobin Tax). |
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Inps |
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Contributi previdenziali e assistenziali - Versamento dei contributi relativi al mese precedente, compresa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante il modello F24. |
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Contributi Gestione Separata - Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente. |
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Gestione ex-Enpals - Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono effettuare il versamento, mediante modello F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente. |
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Ragionieri commercialisti |
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Contributi - Termine di versamento della 2ª rata dei contributi minimi e di maternità dovuti per il 2024. |
Sabato 20 aprile |
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Esercenti commercio al dettaglio e agenzie viaggio |
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Comunicazione - Le operazioni in contanti legate al turismo di importo pari o superiore a € 1.000, effettuate da chi esercita commercio al minuto e attività assimilate, o da agenzie di viaggi e turismo (i soggetti indicati agli artt. 22 e 74-ter D.P.R. 633/1972), nei confronti delle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa da quella di uno dei Paesi dell’Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo, che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato, devono essere comunicate all’Agenzia delle Entrate. La comunicazione va effettuata una sola volta, nell’anno successivo a quello di riferimento entro il 20.04 per i soggetti che liquidano l’Iva trimestralmente. |
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Conai |
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Denuncia - Termine entro il quale i produttori di imballaggi devono presentare al Conai la denuncia mensile riferita al mese o al trimestre precedente. |
Giovedì 25 aprile1 |
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Iva |
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Elenchi Intrastat - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonchè delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente. Entro lo stesso termine devono essere presentati anche gli elenchi relativi alle cessioni intracomunitarie del trimestre precedente. |
Lunedì 29 aprile |
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Società di capitali e cooperative |
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Adempimento - Termine ultimo per l’assemblea dei soci chiamata ad assolvere gli adempimenti di cui all’art. 2364 Codice Civile, fra i quali l’approvazione del bilancio (per quelle società che hanno chiuso l’esercizio al 31.12 dell’anno precedente), salvo la possibilità di proroga per particolari esigenze relative alla struttura e all’oggetto della società. |
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Imposta di bollo |
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Documenti informatici - Termine di versamento telematico, mediante mod. F24, dell’imposta di bollo relativa alle fatture, agli atti, ai documenti e ai registri emessi o utilizzati nel 2023 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare (D.M. 17.06.2014 - Ris. Ag. Entrate 2.12.2014, n. 106/E). |
Martedì 30 aprile |
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Imposte dirette |
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Mod. 730 - A partire dal 30.04 il contribuente può accedere alla dichiarazione precompilata. |
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Isa - Dal 30.04.2024 saranno disponibili i software per la compilazione degli ISA. |
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Iva |
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Dichiarazione annuale - Termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa all’anno 2023. |
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Fattura differita - Emissione e annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente. |
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Registrazione, fatturazione - Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni svolte nel mese. |
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Enti non commerciali - Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte. |
Scadenza |
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Tributo/ Contributo |
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Descrizione |
Martedì 30 aprile (segue) |
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Iva (segue) |
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Regime OSS - Termine di presentazione della dichiarazione e di liquidazione dell’imposta in relazione al 1° trimestre 2024 (Provv. Ag. Entrate 25.06.2021). |
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Regime IOSS - Termine di presentazione della dichiarazione Iva e di versamento dell’Iva in relazione al mese precedente per i soggetti che hanno aderito al regime IOSS. |
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Rimborsi - Termine ultimo per la presentazione in via telematica, all’Ufficio competente, della domanda di rimborso, o di utilizzo in compensazione, dell’imposta a credito relativa al 1° trimestre 2024, da parte dei soggetti di cui all’art. 38-bis, c. 2 D.P.R. 26.10.1972, n. 633. |
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Annotazione fatture emesse - Per i contribuenti trimestrali l’annotazione delle fatture nel registro Iva di cui all’art. 23 D.P.R. 633/1972 (fatture emesse) può essere effettuata entro la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni (art. 1, c. 1102 L. 178/2020). |
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Imposta di registro |
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Contratti di locazione - Termine ultimo per versare l’imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi ed alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca. |
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Imposta di bollo |
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Bollo virtuale - Termine di versamento, mediante Mod. F24, della 2ª rata bimestrale dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale per i soggetti autorizzati (art. 15 D.P.R. 642/1972 - Ris. Ag. Entrate 3.02.2015, n. 12/E). |
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Fattura elettronica - Il cedente o prestatore, o l’intermediario delegato, qualora ritenga che, per una o più fatture integrate, non risultano realizzati i presupposti per l’applicazione del bollo, come diversamente affermato da Agenzia Entrate, procede, entro l’ultimo giorno del primo mese successivo alla chiusura del trimestre, alla variazione dei dati comunicati dalla stessa Agenzia (D.M. 4.12.2020). |
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Inps |
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Flusso UniEmens - Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente. |
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Parità di genere - Termine di presentazione della domanda per la fruizione dell’esonero contributivo (mess. Inps 4614/2023). |
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Libro unico del lavoro |
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Adempimento - Termine entro il quale effettuare le scritturazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro con riferimento al mese precedente. |
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Rapporto per le pari opportunità |
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Trasmissione - Termine di trasmissione del rapporto in relazione al biennio 2022-2023. |
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Revisori enti locali |
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Contributo annuo - Termine di versamento del contributo annuo pari a € 25 per i revisori dei conti degli enti locali iscritti nel relativo elenco. |
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Agenti |
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Adempimenti - Termine ultimo per la consegna all’agente, da parte del preponente, dell’estratto conto delle provvigioni dovute relative al trimestre precedente. Entro lo stesso termine le provvigioni liquidate devono essere pagate all’agente. |
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Enasarco Firr |
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Riepilogo - Termine per l’invio, da parte della ditta mandante, all’agente o rappresentante dell’estratto conto delle somme versate e accantonate nel 2023 al fondo di previdenza Enasarco e di quelle accantonate presso il Firr di competenza dell’anno 2023. |
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Strutture sanitarie private |
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Comunicazione dei compensi - Termine di invio telematico, all’Agenzia delle Entrate, del modello relativo alla comunicazione dei compensi complessivamente riscossi per ciascun percipiente medico e paramedico nel 2023. |
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Gestori di servizi di pubblica utilità |
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Comunicazione - Termine di comunicazione all’Anagrafe Tributaria dei dati relativi ai contratti di somministrazione di energia elettrica, acqua, gas e ai contratti di servizi di telefonia fissa, mobile e satellitare stipulati nel 2023. |
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Autotrasportatori |
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Accise - Termine entro il quale le imprese di autotrasporto possono presentare la domanda di rimborso delle accise sul gasolio consumato nel 1° trimestre 2024. |
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5 per mille 2024 |
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Correzione di errori - Termine per la richiesta di eventuali correzioni negli elenchi del 5 per mille da parte del legale rappresentante del soggetto richiedente o da un suo incaricato in possesso di delega (comunicato Agenzia Entrate 6.03.2024). |
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Assemblee a distanza |
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Adempimento - Il D.L. Milleproroghe (D.L. 215/2023) ha disposto che le norme sullo svolgimento a distanza delle assemblee ordinarie di società ed enti, disposte dall’art. 106 D.L. 18/2020, sono applicabili alle assemblee sociali tenute entro i 30.04.2024. Da notare che la L. 5.03.2024, n. 21 differisce il termine al 31.12.2024. |