NOTIZIARIO FISCALE DI LUGLIO e AGOSTO 2024
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· In evidenza proroga scadenze cartelle esattoriali |
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· Termini di presentazione delle dichiarazioni 2024 e versamenti |
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· Compensazione dei crediti tributari con servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate |
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Cartelle esattoriali |
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· Rateizzazione delle cartelle di pagamento: i termini di pagamento della rateazione cartelle da rottamazione sono prorogati a Settembre
· L’Agenzia delle Entrate-Riscossione (di seguito AdeR o Agente della riscossione), per facilitare gli adempimenti dei contribuenti, è impegnata in un percorso che prevede il potenziamento dei servizi e la semplificazione delle modalità di fruizione. Una delle prime linee di intervento è quella relativa al pagamento dei debiti: per consentire ai contribuenti che vogliono mettersi in regola con il versamento delle somme richieste da AdeR in avvisi e cartelle di pagamento, ma non riescono a pagare in un’unica soluzione, è prevista la rateizzazione delle somme da versare in più rate. I contribuenti possono chiedere di rateizzare le somme da versare in base all’ammontare del debito e alle condizioni economiche dichiarate o documentate. Le rateizzazioni possono essere concesse per una durata massima di 6 anni, in caso di rateizzazione ordinaria, e 10 anni, in caso di rateizzazione straordinaria, prorogabili, compatibilmente con il limite minimo di 50 euro a rata.
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Si rammenta di considerare le agevolazioni per chi aderisce al concordato fiscale preventivo 2024 - 2025: prendete contatto con lo Studio per decidere.
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Termini di presentazione delle dichiarazioni 2024 e versamenti |
Tutti i contribuenti sono obbligati a presentare il modello Redditi esclusivamente per via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato. Il D. Lgs. 1/2024 ha modificato i termini per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi, ulteriormente ritoccati dal D. Lgs. 13/2024 per tenere conto del primo anno di applicazione del concordato preventivo e dal decreto Correttivo approvato dal Consiglio dei Ministri il 20.06.2024. Si riepilogano le scadenze del 2024, relative al periodo d’imposta 2023. |
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Compensazione dei crediti tributari |
L’art. 3 D.L. 50/2017 ha previsto, per i contribuenti che utilizzano in compensazione i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all’Irap e ai crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi per importi superiori a € 5.000 annui, l’obbligo di richiedere l’apposizione del visto di conformità, relativamente alle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito. In alternativa, relativamente alle società di capitali per le quali è esercitato il controllo contabile (art. 2409-bis c.c.), la dichiarazione è sottoscritta, oltre che dal rappresentante legale, dai soggetti che esercitano il controllo contabile, attestante l’esecuzione dei controlli di cui all’art. 2, c. 2 D.M. 31.05.1999, n. 164. Il D.L. 124/2019 ha esteso anche alle imposte diverse dall’Iva l’obbligo (già previsto in ambito Iva) della preventiva presentazione della dichiarazione da cui il credito emerge, per il relativo utilizzo. La legge di Bilancio 2022 (L. 234/2021) ha stabilito che, a regime, a decorrere dal 2022, il limite annuo dei crediti compensabili o rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale è pari a € 2 milioni. La L. 213/2023 ha esteso l’obbligo di utilizzo dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate per la presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni, con decorrenza 1.07.2024. L’art. 14 D. Lgs. 1/2024 ha innalzato da € 20.000 a € 50.000 la soglia al di sotto della quale non è richiesto il visto di conformità per l’utilizzo in compensazione dei crediti ai fini delle imposte dirette e dell’Irap per i soggetti cui si applicano gli Isa e raggiungono un determinato livello di affidabilità. |
UTILIZZO DEI SERVIZI TELEMATICI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
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· Dal 1.07.2024 i soggetti che intendono effettuare la compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all’anno dell’Iva ovvero dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all’Irap, ovvero dei crediti maturati in qualità di sostituto d’imposta e dei crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi, nonché dei crediti maturati a titolo di contributi e premi nei confronti, rispettivamente, dell’Inps e dell’Inail, sono tenuti ad utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. · L’obbligo riguarda: - la compensazione “di crediti di qualsiasi natura e importo”; - anche i modelli F24 non a “saldo zero”, in cui la compensazione è solo parziale; - la compensazione “verticale”, tra i tributi della stessa specie, se è esposta nel modello F24. |
COMPENSAZIONE DEI CREDITI TRIBUTARI (NON IVA) |
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Oggetto1 |
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· Crediti relativi a:
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Per importi superiori a € 5.000 annui. |
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Obbligo |
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Richiede l’apposizione del visto di conformità, relativamente alle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito. |
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In alternativa |
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Richiedere la sottoscrizione della dichiarazione, oltre che dal rappresentante legale, da parte dei soggetti che esercitano il controllo contabile, attestante l’esecuzione dei controlli di cui all’art. 2, c. 2 D.M. 31.05.1999, n. 164. |
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Relativamente alle società di capitali per le quali è esercitato il controllo contabile di cui all’art. 2409-bis c.c. |
LIMITE ALLE COMPENSAZIONI |
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Orizzontale |
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Il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, è pari a € 2.000.000. |
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Verticale |
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La compensazione tra tributi della medesima specie non soggiace a limiti di importo né al visto di conformità. |
PRESENTAZIONE PREVENTIVA DELLA DICHIARAZIONE |
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La compensazione dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all’Irap, per importi superiori a € 5.000 annui, può essere effettuata a partire dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge.
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Nota1 |
Sono esclusi dall’obbligo di apposizione del visto di conformità i crediti il cui presupposto non sia direttamente riconducibile alle imposte sui redditi e relative addizionali, quali i crediti aventi natura strettamente agevolativa. |
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Il Ministero dell’Economia ha approvato la metodologia di calcolo in base al quale l’Agenzia delle Entrate formula ai contribuenti di minori dimensioni, titolari di reddito di impresa o lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni, una proposta di concordato preventivo biennale. Il nuovo istituto è stato introdotto con lo scopo di favorire l’adempimento spontaneo dei contribuenti menzionati che svolgono attività nel territorio dello Stato. Si tratta dei soggetti tenuti all’applicazione degli Isa o aderenti al regime forfetario. |
NOTA METODOLOGICA PER ELABORAZIONE DELLA PROPOSTA CPB |
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Criteri utilizzati |
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· Sulla base dei dati dichiarati dal contribuente, mediante gli ISA in fase di dichiarazione 2024, è effettuata una valutazione economica dei risultati raggiunti nel 2023. · Oggetto di analisi è la valutazione dell’affidabilità, nell’ambito dello specifico ISA, sulla base dei dati dichiarati dal contribuente, prendendo a riferimento un arco temporale riferito alle ultime 8 annualità disponibili, tenendo conto delle principali dinamiche economiche del settore e delle diverse modalità con le quali le imprese o i lavoratori autonomi realizzano la specifica attività economica. · Per i contribuenti che soddisfano i criteri di accesso al concordato è effettuata l’analisi dei singoli indicatori per i quali non sia stata raggiunta la piena affidabilità per poi definire la maggiore base imponibile. In particolare, per gli indicatori che secondo la metodologia di calcolo degli ISA risultano direttamente migliorabili dichiarando ulteriori componenti positive, è preso a riferimento il valore dell’ammontare dei ricavi/compensi necessari per il raggiungimento della massima affidabilità fiscale. · Ad esempio, a tale tipologia di indicatori appartiene l’indicatore elementare di affidabilità “Ricavi per addetto” che, in caso di punteggio inferiore a 10, prevede la valorizzazione dell’importo necessario per massimizzare il relativo punteggio. |
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Criteri alternativi |
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· In alternativa sono sviluppate analisi per costruire specifici algoritmi che permettono una valutazione indiretta in termini di ulteriori componenti positivi, similmente ai precedenti indicatori. È il caso dell’indicatore elementare di affidabilità “Durata e decumulo delle scorte” che, se non è raggiunta la piena affidabilità, non prevede la valorizzazione dell’importo necessario per massimizzare il relativo punteggio, poiché la sua valorizzazione non dipende dai ricavi/compensi. · Per la valutazione indiretta di tale fattispecie si massimizza la valutazione di affidabilità della gestione del magazzino, mediante l’individuazione di un valore di riferimento delle rimanenze finali che, come conseguenza, determinerà un corrispondente maggior costo del venduto e per la produzione di servizi. Sulla base della funzione di stima relativa all’indicatore elementare di affidabilità “Valore aggiunto per addetto” è stimato il maggior valore aggiunto, relativo al suddetto incremento del costo del venduto e per la produzione di servizi, determinandosi quindi una quota aggiuntiva di reddito ai fini della determinazione della proposta concordataria. |
Adeguamento della proposta di concordato relativa al periodo d’imposta in corso al 31.12.2024 |
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· L’Agenzia delle Entrate tiene conto di possibili eventi straordinari comunicati dal contribuente per determinare in modo puntuale la proposta di concordato. · A tal fine, i redditi e il valore della produzione netta, individuati con la metodologia approvata con decreto Mef 14.06.2024, relativi al periodo d’imposta in corso al 31.12.2024, sono ridotti: - in misura pari al 10%, in presenza di eventi straordinari che hanno comportato la sospensione dell’attività economica per un periodo compreso tra 30 e 60 giorni; - in misura pari al 20%, in presenza di eventi straordinari che hanno comportato la sospensione dell’attività economica per un periodo superiore a 60 giorni e fino a 120 giorni; - in misura pari al 30%, in presenza di eventi straordinari che hanno comportato la sospensione dell’attività economica per un periodo superiore a 120 giorni. |
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I soggetti potenzialmente interessati alla valutazione della proposta, vincolante per il biennio 2024-2025, devono valutare le possibili implicazioni del patto con il Fisco, in termini di vantaggi e svantaggi. Anzitutto occorre tenere conto che, in ogni caso, tutti saranno comunque chiamati a pagare importi superiori rispetto al precedente periodo d’imposta: non è ipotizzabile, infatti, una proposta al ribasso. Con l’ulteriore implicazione che i soggetti ISA, in presenza di bassi punteggi (ossia di minore affidabilità fiscale), riceveranno proposte di maggior reddito sicuramente più elevate rispetto a chi, invece, si attesta su “voti” più alti. Non solo: è ipotizzabile anche un effetto paradossale: poiché gli importi proposti dal Fisco trovano fondamento nella storia reddituale del contribuente, l’evasore “abituale” potrebbe ritenere comunque soddisfacente il maggior reddito proposto - inattaccabile, fatte salve le cause di decadenza previste - se questo dovesse comunque risultare notevolmente inferiore a quello effettivo. Inoltre, il concordato può penalizzare gli investimenti futuri: nel caso di acquisto di beni strumentali di rilevante entità, l’abbattimento dell’imponibile, dovuto al calcolo dei maggiori ammortamenti che avrebbero determinano un carico fiscale minore rispetto a quello che risulta da concordato, è sterilizzato dall’accettazione della proposta. Si aggiunga anche la perplessità su uno strumento che può presentare palesi contraddizioni in merito al principio costituzionale del pagamento delle imposte in base alla capacità contributiva: l’utilizzo massiccio di complessi strumenti matematico-statistici per determinare valori “congrui” non è assolutamente indice di garanzia di un risultato equo, ossia tale da individuare, con ragionevole certezza, importi reddituali esenti da distorsioni. L’unico caso di vera convenienza potrebbe essere quello dell’impresa o del professionista che, certi di un significativo e costante incremento di ricavi/compensi futuri, pianificando la fiscalità possono ottenere un vantaggio, biennio per biennio, “sterilizzando” i maggiori componenti positivi di reddito. |
POSSIBILI VANTAGGI |
Certezza Fiscale |
Maggiore certezza sulla quantificazione delle imposte dovute per i 2 anni successivi, con esclusione da imposizione del maggior reddito rispetto a quello concordato. |
Minori possibilità di accertamento |
è prevista la riduzione di un anno dei termini di accertamento e l’inibizione dalle rettifiche di tipo analitico-induttive, nonché gli accertamenti ex art. 39 D.P.R. 600/1973. |
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Riduzione del contenzioso |
Diminuiscono i rischi di controversie e contenziosi fiscali. |
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Pianificazione finanziaria |
Consente di pianificare la leva finanziaria, conoscendo in anticipo l’ammontare delle imposte dovute, con positivi riflessi sulla liquidità aziendale. |
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Miglior rapporto con il Fisco |
La proposta favorisce una relazione più collaborativa con il Fisco. |
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Stabilità del business |
La stabilità fiscale fornita dal concordato può rendere l’azienda più attraente per investitori e partner commerciali, con una riduzione dei rischi legati a potenziali controversie fiscali. |
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Possibile supporto alla crescita |
La riduzione dell’incertezza fiscale può permettere alle aziende di concentrarsi meglio su strategie di crescita e sviluppo. |
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Innovazione e sviluppo |
La certezza fiscale può liberare risorse che l’azienda può investire in innovazione e sviluppo, potenziando la sua competitività sul mercato. |
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Accesso al credito |
Le banche e gli istituti finanziari potrebbero essere più inclini a concedere prestiti a un’azienda con una situazione fiscale stabile e prevedibile, facilitando l’accesso al credito. |
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Supporto alla stabilità economica |
A livello macroeconomico, un maggior numero di aziende che aderiscono a tali accordi può contribuire alla stabilità economica generale, riducendo l’incertezza fiscale complessiva nel sistema. |
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POSSIBILI SVANTAGGI |
Vincoli rigidi |
Stabilito l’accordo, le condizioni fiscali sono vincolanti per 2 anni, limitando la flessibilità dell’azienda di fronte a cambiamenti imprevisti nelle condizioni economiche o di mercato. Solo casi eccezionali, infatti, permettono la fuoriuscita dal regime. |
Oneri procedurali |
Per ottenere l’accordo servono tempi adeguati per l’analisi della convenienza all’adesione alla proposta del Fisco, senza peraltro la certezza che l’accordo medesimo sia garanzia per il futuro, considerati i possibili impatti di una congiuntura negativa. |
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Rischio di |
Se le condizioni dell’accordo non sono rispettate, possono esserci conseguenze significative, incluse sanzioni e un ritorno alle procedure di accertamento ordinarie. |
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Flessibilità limitata |
Nel corso del biennio l’azienda o il professionista potrebbero trovarsi in difficoltà a adattarsi rapidamente a nuove opportunità o cambiamenti di mercato, a causa delle condizioni fiscali già stabilite. |
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Rischio di interpretazioni normative diverse |
Possibili divergenti interpretazioni su alcuni aspetti dell’accordo con il Fisco potrebbero ingenerare potenziali controversie. |
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Vincoli su agevolazioni fiscali |
L’accordo potrebbe limitare la possibilità di sfruttare nuove leggi fiscali o incentivi che potrebbero emergere durante il periodo del concordato. |
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Monitoraggio |
Potrebbe essere necessario un monitoraggio continuo per assicurarsi la conformità alle condizioni del concordato. |
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Incertezza post concordato |
Decorsi i 2 anni, potrebbero emergere incertezze sulla necessità di continuare a restare nel regime concordato, anche per effetto dell’impatto dei redditi effettivi del biennio medesimo. |
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Impatto sulle strategie |
I vincoli del concordato potrebbero influenzare le decisioni di investimento, specialmente se legate a una flessibilità fiscale che l’accordo non permette. |
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Impatto delle variabili economiche |
Le condizioni economiche possono cambiare significativamente durante il periodo del concordato. Se l’economia peggiorasse, le stime iniziali potrebbero risultare ottimistiche e sfavorevoli. |
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Ricalcolo degli acconti |
· Per il 1° periodo d’imposta di applicazione del concordato preventivo biennale, se l’acconto è versato in 2 rate, la 2ª è calcolata come differenza tra l’acconto complessivamente dovuto in base al reddito e al valore della produzione netta concordato e quanto versato con la 1ª rata. · Occorre, pertanto, prestare particolare attenzione al ricalcolo, onde non incorrere in sanzioni. |
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Le modalità a disposizione dei contribuenti - persona fisica, ditta individuale o persona giuridica – per presentare la richiesta di rateizzazione variano in relazione all’importo del debito e alla tipologia di rateizzazione richiesta (ordinaria, straordinaria, in proroga). Per le rateizzazioni ordinarie di importo fino a € 120.000 è possibile avvalersi del servizio “Rateizza adesso”, disponibile sul sito internet di AdeR nell’area riservata, senza necessità di allegare il documento di riconoscimento e nessuna ulteriore documentazione a corredo. Mediante tale servizio è possibile ottenere, direttamente on-line, la rateizzazione. Il servizio “Rateizza adesso” può essere utilizzato anche da una persona di fiducia o da un intermediario fiscale (commercialisti, consulenti del lavoro, associazioni di categoria, ecc.) appositamente delegati dal contribuente stesso, a effettuare online per suo conto tutte le principali operazioni legate alla riscossione, inclusa la presentazione delle rateizzazioni. In tali casi il soggetto delegato potrà operare, per conto del contribuente, nella propria area riservata. Per tutte le tipologie di rateizzazioni, indipendentemente dall’importo oggetto della richiesta, è altresì possibile compilare l’apposito modello di istanza, allegando il documento di riconoscimento e, ove prevista, la documentazione a corredo volta ad attestare le condizioni per ottenere la dilazione, avendo cura di indicare il domicilio – indirizzo fisico, e-mail o Posta elettronica certificata (Pec) - che Agenzia delle Entrate-Riscossione dovrà utilizzare per trasmettere le comunicazioni relative alla rateizzazione e i bollettini di pagamento. In tale ipotesi, occorre compilare l’apposita sezione del modello relativa alla “delega” qualora il contribuente deleghi un altro soggetto alla presentazione della domanda, allegando anche copia del documento d’identità del soggetto delegato. |
POSSIBILI RATEAZIONI |
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Fino a € 120.000 |
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· La richiesta deve essere presentata: - con il servizio “Rateizza adesso”, disponibile nell’area riservata del sito di Agenzia delle Entrate-Riscossione o dall’app Equiclick. I cittadini possono accedere all’area riservata con le credenziali Spid, CIE, Carta nazionale dei servizi, mentre gli intermediari fiscali e le imprese hanno a disposizione anche le credenziali dell’Agenzia delle Entrate (Entratel); - trasmettendo il modello R1, debitamente compilato e firmato, all’indirizzo Pec, presente sul modello stesso, relativo alla Provincia di emissione della cartella/avviso di cui si chiede la rateizzazione. |
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Oltre € 120.000 |
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· La rateizzazione ordinaria per importi oltre i € 120.000 deve essere richiesta compilando il modello R2 (persone fisiche o ditte individuali in contabilità semplificata) o il modello R3 (persone giuridiche o ditte individuali in contabilità ordinaria) e allegando la documentazione che attesti la situazione di temporanea difficoltà economica. · Modello e documentazione a supporto devono essere: - inviati all’indirizzo Pec presente sul modello, relativo alla Regione di emissione della cartella/avviso di cui si chiede la rateizzazione; - presentati agli sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione. |
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Rateazione straordinaria |
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· La rateizzazione straordinaria deve essere richiesta, indipendentemente dall’importo del debito, compilando il modello R4 (persone fisiche o ditte individuali in contabilità semplificata) o con il modello R5 (persone giuridiche o ditte individuali in contabilità ordinaria) e allegando la documentazione che attesti la comprovata e grave situazione legata alla congiuntura economica. · Modello e documentazione a supporto devono essere: - inviati all’indirizzo Pec presente sul modello, relativo alla Regione di emissione della cartella/avviso di cui si chiede la rateizzazione; - presentati agli sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione. |
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Con riferimento ai provvedimenti da impugnare, ai sensi dell’art. 21 D.Lgs. 546/1992, il termine perentorio concesso al contribuente per proporre ricorso è fissato entro il 60° giorno dalla data di notifica del provvedimento, decorso il quale il ricorso è inammissibile. É prevista, tuttavia, un’eccezione a tale regola, costituita dalla sospensione dei termini per il periodo feriale. Tale periodo decorre dal 1.08 al 31.08. La sospensione feriale dei termini opera anche per le controversie relative ad atti emessi dall’Agenzia delle Entrate, di valore non superiore al limite per il quale è previsto l’obbligo del preventivo reclamo (innalzato a € 50.000 per gli atti notificati dal 1.01.2018). Il D.L. 193/2016 ha inoltre previsto che i termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall’Agenzia delle Entrate o da altri enti impositori sono sospesi dal 1.08 al 4.09, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell’Iva. |
TERMINI ORDINARI PER PROPORRE IL RICORSO |
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· Il ricorso deve essere proposto, a pena di inammissibilità, entro 60 giorni dalla data di notificazione dell’atto impugnato. · La notificazione della cartella di pagamento vale anche come notificazione del ruolo. |
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Nel computo dei termini a giorni si esclude il giorno iniziale, mentre si considera il giorno finale (il “60° giorno”). |
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Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al 1° giorno seguente non festivo. |
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La proroga prevista per le scadenze coincidenti con il giorno festivo si applica, altresì, ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dall’udienza che scadono nella giornata del sabato. |
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Nel computo dei giorni si segue il calendario comune; i giorni festivi intermedi si computano nel termine. |
SOSPENSIONE FERIALE DEI TERMINI |
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· Il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie, amministrative e speciali tributarie è sospeso di diritto: |
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- dal 1.08; - al 31.08. |
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Di ciascun anno. |
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Se il decorso dei termini ha inizio durante il periodo della sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.
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Se il decorso dei termini è iniziato prima del periodo di sospensione, i termini riprendono a decorrere dal 1.09, computando anche il periodo già trascorso prima del 1.08 ed escludendo nel conteggio i giorni compresi nel periodo feriale (31 giorni). |
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Scadenze escluse |
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· Poiché la sospensione feriale riguarda i “termini processuali”, la stessa non si estende ai termini aventi natura amministrativa, ossia alle scadenze concernenti, ad esempio: - adesione ai Pvc; - termini relativi a fasi precedenti il contenzioso; - notifica avvisi di accertamento; - notifica avvisi di liquidazione; - notifica cartelle di pagamento. |
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CALCOLO DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DEI RICORSI IN CASO DI SOSPENSIONE FERIALE DEI TERMINI |
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Il versamento del bollo deve essere effettuato entro l’ultimo giorno del 2° mese successivo alla chiusura del trimestre e non più, come al momento previsto, entro il giorno 20 del 1° mese successivo allo stesso trimestre. In relazione al secondo trimestre il pagamento dovrà essere effettuato entro l’ultimo giorno del 3° mese successivo alla chiusura. Se l’imposta di bollo complessivamente dovuta nel 1° trimestre solare non supera € 5.000, il contribuente, in luogo della scadenza ordinaria, può pagare entro il termine previsto per il versamento dell’imposta relativa al 2° trimestre e quindi entro il 30.09. Inoltre, se l’importo dell’imposta per i primi 2 trimestri solari, complessivamente considerato, non supera i € 5.000, il pagamento può essere effettuato entro il termine previsto per il versamento dell’imposta relativa al 3° trimestre, e quindi entro il 30.11. La legge di Bilancio 2021 ha specificato che, per le fatture elettroniche inviate attraverso lo Sdi, è obbligato in solido al pagamento dell’imposta di bollo il cedente del bene o il prestatore del servizio, anche nel caso in cui il documento sia emesso da un soggetto terzo per suo conto. |
Trimestre |
Comunicazione |
Scadenza di versamento2 |
Verifica della soglia di importo da versare |
Integrazione delle fatture senza bollo da parte di Agenzia Entrate3 |
Variazione dati da parte del contribuente4 |
1° trimestre |
15.05 |
31.05 |
Termine spostato al 30.09 se imposta |
15.04 |
30.04 |
Termine spostato al 30.11 se imposta di bollo del 1° e 2° trimestre è inferiore a € 5.000. |
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2° trimestre |
20.09 |
30.09 |
Termine spostato al 30.11 se imposta di bollo del 1° e 2° trimestre è inferiore a € 5.000. |
15.07 |
10.09 |
3° trimestre |
15.11 |
30.11 |
- |
15.10 |
31.10 |
4° trimestre |
15.02 |
28.02 |
- |
15.01 |
31.01 |
Note |
1. |
· Entro il giorno 15 del 2° mese successivo alla chiusura del trimestre, è comunicato al contribuente, in modalità telematica, l’ammontare dell’imposta di bollo dovuta, calcolata sulla base delle fatture per le quali è stato indicato l’assolvimento dell’imposta nonché in base alle integrazioni. · Per il 2° trimestre, il termine è prorogato al 20.09. |
2. |
In caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento: imposta, sanzione ridotta a 1/3, ed interessi sono comunicati telematicamente al contribuente; il mancato pagamento entro 30 giorni, determina l’iscrizione a ruolo a titolo definitivo di tali importi. |
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3. |
Per le fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio (Sdi) dal 1.01.2021, l’Agenzia delle Entrate, sulla base dei dati in suo possesso, provvede, per ciascun trimestre, all’integrazione delle fatture che non riportano l’evidenza dell’assolvimento dell’imposta di bollo ma per le quali l’imposta risulta, invece, dovuta. Entro il giorno 15 del 1° mese successivo alla chiusura del trimestre, l’informazione sarà messa a disposizione del cedente o prestatore, o dell’intermediario delegato, con le modalità telematiche da definirsi con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate. |
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4. |
· Il cedente o prestatore, o l’intermediario delegato, qualora ritenga che, per una o più fatture integrate, non risultano realizzati i presupposti per l’applicazione del bollo, come diversamente affermato da Agenzia Entrata, procede, entro l’ultimo giorno del 1° mese successivo alla chiusura del trimestre, alla variazione dei dati comunicati dalla stessa Agenzia. · Per le fatture elettroniche inviate nel 2° trimestre la variazione può essere effettuata entro il 10.09 dell’anno di riferimento. In assenza di variazioni, le integrazioni effettuate si intendono confermate. |
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SCADENZARIO |
Gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme di imposte, contributi Inps e altre somme a favore dello Stato che hanno scadenza dal 1 al 20.08 di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione (art. 3-quater D.L. 16/2012, conv. in L. 44/2012). |
Scadenza |
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Tributo/ Contributo |
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Descrizione |
Giovedì 1 agosto |
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Accertamento |
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Sospensione comunicazioni - Il D. Lgs. 1/2024 (art. 10) ha previsto la sospensione, dal 1.08 al 31.08 e dal 1.12. al 31.12, dell'invio di alcune tipologie di atti elaborati o emessi dall'Agenzia delle Entrate (comunicazioni concernenti: gli esiti dei controlli automatizzati delle dichiarazioni, gli esiti dei controlli formali delle dichiarazioni, gli esiti della liquidazione delle imposte dovute sui redditi assoggettati a tassazione separata, lettere di invito per l’adempimento spontaneo (cosiddette “lettere di compliance”). |
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Sospensione termini - I termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall’Agenzia delle Entrate o da altri enti impositori sono sospesi dal 1.08 al 4.09, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell’Iva. Sono sospesi dal 1.08 al 4.09 i termini di 30 giorni previsti per il pagamento delle somme dovute, rispettivamente, a seguito dei controlli automatici effettuati ai sensi degli artt. 36-bis D.P.R. 600/1973 e 54-bis D.P.R. 633/1972, e a seguito dei controlli formali effettuati ai sensi dell’art. 36-ter D.P.R. 600/1973 e della liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata. I termini di sospensione relativi alla procedura di accertamento con adesione si intendono cumulabili con il periodo di sospensione feriale dell’attività giurisdizionale (art. 7-quater, cc. 16-18 D.L. 193/2016). |
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Contenzioso |
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Sospensione feriale dei termini - Inizia il periodo di sospensione dei termini processuali per le giurisdizioni ordinarie, amministrative e speciali tributarie (art. 16 D.L. 132/2014). |
Venerdì 2 agosto |
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Società non operative |
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Istanza - Termine di presentazione dell'istanza di disapplicazione per le società non operative. |
15 agosto |
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Iva |
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Registrazione - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo. |
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Fattura cumulativa - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un’unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all’effettuazione delle operazioni. |
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Operazioni con l’estero - Per le operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute, dal 1.07.2022, verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, gli operatori Iva residenti trasmettono i dati all’Agenzia delle Entrate utilizzando il formato Xml previsto per la fattura elettronica e inviando i file al Sistema di interscambio secondo le regole di compilazione previste dalle specifiche tecniche allegate al provvedimento 30.04.2018. Ne consegue che la trasmissione delle fatture attive verso i soggetti non stabiliti in Italia dovrà avvenire entro i termini legislativamente fissati per l’emissione delle fatture (in generale, 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione o il diverso termine stabilito da specifiche disposizioni, come per le fatture differite) mentre quella riferita alle fatture passive ricevute da cedente o prestatore estero dovrà essere effettuata entro il 15° giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione stessa. |
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Associazioni sportive dilettantistiche |
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Registrazioni - Le associazioni sportive dilettantistiche, che fruiscono dell’opzione di cui all’art. 1 L. 398/1991, devono effettuare l’annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell’esercizio dell’attività commerciale, con riferimento al mese precedente. |
Venerdì 16 agosto |
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Imposte dirette |
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Versamento ritenute - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni, su altri redditi di capitale e in relazione ad appalti e subappalti. Entro tale termine deve essere effettuato anche il versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d’imposta se di importo pari o superiore a € 500,00 (art. 1, c. 36 L. 232/2016), nonché il versamento delle ritenute operate in relazione alle locazioni brevi (artt. 4, cc. 1/5-bis e 6 D.L. 50/2017). |
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Redditi 2024 - I contribuenti che hanno scelto di rateizzare le imposte e i contributi dovuti devono versare, entro oggi, la relativa rata, con gli interessi. |
Scadenza |
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Tributo/ Contributo |
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Descrizione |
Venerdì 16 agosto (segue) |
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Iva |
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Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l’eventuale imposta a debito. |
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Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti trimestrali per operare la liquidazione relativa al trimestre precedente e per versare l’eventuale imposta a debito. |
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Contabilità presso terzi - Termine ultimo di cui si possono avvalere i contribuenti mensili, che affidano a terzi la tenuta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d’imposta relativi al mese di luglio 2024, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di giugno 2024. |
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Contribuenti in regime forfetario - I contribuenti che applicano il regime forfetario hanno l’obbligo di integrare le fatture per le operazioni di cui risultano debitori di imposta con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta, da versare entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni, senza diritto alla detrazione dell’imposta relativa. In particolare, devono versare l’Iva per le prestazioni di servizi ricevute da non residenti, per gli acquisti intracomunitari e per le altre operazioni passive per le quali risultano debitori d’imposta come, ad esempio, gli acquisti in reverse charge. |
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Versamento - Termine di versamento della rata dell’Iva relativa all’anno d’imposta 2023 derivante dalla dichiarazione annuale con gli interessi. |
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Associazioni sportive dilettantistiche in regime 398/1991 - Termine di versamento dell’Iva relativa al 2° trimestre 2024, mediante il modello F24. |
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Imposta sugli intrattenimenti |
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Versamento - Versamento dell’imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente. |
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Imposta sulle transazioni finanziarie |
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Versamento - Termine di versamento dell’imposta sulle transazioni finanziarie dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari poste in essere nel mese precedente (Tobin Tax). |
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Inps |
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Contributi previdenziali e assistenziali - Versamento dei contributi relativi al mese precedente, compresa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante il modello F24. |
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Contributi Gestione Separata - Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente. |
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Gestione ex-Enpals - Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono effettuare il versamento, mediante modello F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente. |
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Artigiani e commercianti - Termine per effettuare il versamento della 2ª rata del contributo fisso minimo per il 2024. |
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Inail |
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Autoliquidazione - I datori di lavoro che hanno scelto di rateizzare il premio Inail, relativo al saldo 2023 e all’acconto 2024, devono effettuare il versamento della relativa rata. |
Martedì 20 agosto |
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Enasarco |
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Versamento - Termine di versamento, da parte delle case mandanti, dei contributi previdenziali relativi al trimestre aprile-giugno 2024. |
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Conai |
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Denuncia - Termine di presentazione al Conai della denuncia riferita al mese precedente. |
Domenica 25 agosto(2) |
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Iva |
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Elenchi Intrastat - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente. |
Venerdì 30 agosto |
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Imposte dirette |
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Mod. Redditi 2024 - I soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze possono effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di Irap e Iva entro il 30.08.2024, con la maggiorazione (bozza D. Lgs. approvato dal Consiglio dei Ministri il 20.06.2024). La scadenza riguarda anche, oltre ai soggetti che adottano gli indici sintetici di affidabilità fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, quelli che adottano il regime di cui all’art. 27, c. 1 D.L. 98/2011, nonché quelli che applicano il regime forfetario di cui all’art. 1, cc. da 54 a 86 della L. 190/2014, nonché i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 Tuir (art. 37 D. Lgs. 13/2024). Il termine riguarda anche i versamenti che seguono le stesse scadenze delle imposte sui redditi (esempio: diritto annuale CCIAA, contributi Inps alla Gestione Separata). |
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Redditi 2024 - I soggetti che hanno approvato il bilancio o rendiconto entro i 180 giorni dalla chiusura del periodo d’imposta devono effettuare il versamento del saldo 2023 e del 1° acconto 2024 delle imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi, con la maggiorazione. |
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Imposta di registro |
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Contratti di locazione - Termine ultimo per versare l’imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi e alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca. |
Scadenza |
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Tributo/ Contributo |
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Descrizione |
Sabato 31 agosto |
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Iva |
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Fattura differita - Emissione e annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente. |
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Registrazione, fatturazione - Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni svolte nel mese. |
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Enti non commerciali - Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte. |
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Regime IOSS - Termine di presentazione della dichiarazione Iva e di versamento dell’Iva in relazione al mese precedente per i soggetti che hanno aderito al regime IOSS. |
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Inps |
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Flusso UniEmens - Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente. |
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Libro unico del lavoro |
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Adempimento - Termine entro il quale effettuare le scritturazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro con riferimento al mese precedente. |
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Contenzioso |
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Sospensione feriale dei termini - Termina il periodo di sospensione feriale dei termini iniziato il 1.08 (D.L. 132/2014). |
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Imposta di bollo |
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Bollo virtuale - Termine di versamento, mediante modello F24, della rata bimestrale dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale per i soggetti autorizzati (art. 15 D.P.R. 642/1972 - Ris. Ag. Entrate 3.02.2015, n. 12/E). |
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Fasi |
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Contributi assistenziali - Termine ultimo per il versamento dei contributi di assistenza sanitaria integrativa relativi al 3° trimestre 2024. |
Note |
(1) |
· Gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme di imposte, contributi Inps e altre somme a favore dello Stato che hanno scadenza dal 1 al 20.08 di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione (art. 3-quater D.L. 16/2012, convertito in L. 44/2012). · Il differimento dei termini riguarda tutti i versamenti unitari che si devono effettuare con il modello F24 e comprende anche i contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai datori di lavoro, dai committenti/associanti per i rapporti di collaborazione o associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro e venditori a domicilio e dai titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate dall’Inps (Mess. Inps 18.07.2012, n. 12052), nonché i premi assicurativi/Inail e/o relativi accessori (nota Inail 18.07.2012). |
(2) |
· Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo (art. 2963, c. 3 c.c.). · L’art. 18, c. 1 D. Lgs. 9.07.1997, n. 241 prevede che i versamenti che scadono di sabato o di giorno festivo sono tempestivi se effettuati il 1° giorno lavorativo successivo. · I termini di presentazione e di trasmissione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d’ufficio al 1° giorno feriale successivo (art. 2, c. 9 D.P.R. 322/1998). · Gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrate da articolazioni del Ministero dell’Economia e delle Finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle stesse articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al 1° giorno lavorativo successivo [art. 7, c. 2, lett. l) D.L. 13.05.2011, n. 70]. |
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Scadenza |
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Tributo/ Contributo |
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Descrizione |
Domenica 1 settembre |
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Contenzioso |
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Sospensione feriale dei termini - Riprendono a decorrere i termini processuali sospesi dal 1.08.2024 (D.L. 132/2014). |
Mercoledì 4 settembre |
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Accertamento |
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Sospensione termini - Termina il periodo di sospensione dei termini, iniziato il 1.08, per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall’Agenzia delle Entrate o da altri enti impositori, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell’Iva. Termina anche il periodo di sospensione dei termini di 30 giorni previsti per il pagamento delle somme dovute, rispettivamente, a seguito dei controlli automatici effettuati ai sensi degli artt. 36-bis D.P.R. 600/1973 e 54-bis D.P.R. 633/1972, e a seguito dei controlli formali effettuati ai sensi dell’art. 36-ter D.P.R. 600/1973 e della liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata (art. 7-quater, cc. 16-18 D.L. 193/2016). |
Martedì 10 settembre |
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Imposta di bollo |
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Fattura elettronica - Il cedente o prestatore, o l’intermediario delegato, qualora ritenga che, per una o più fatture integrate, non risultino realizzati i presupposti per l’applicazione del bollo, come diversamente affermato dall’Agenzia delle Entrate, procede, entro l’ultimo giorno del 1° mese successivo, alla chiusura del trimestre, alla variazione dei dati comunicati dalla stessa Agenzia. Per le fatture elettroniche inviate nel 2° trimestre, la variazione può essere effettuata entro il 10.09 dell’anno di riferimento. In assenza di variazioni, le integrazioni effettuate si intendono confermate. |
Domenica 15 settembre |
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Imposte dirette |
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Mod. 730 - I Caf e i professionisti abilitati consegnano al contribuente copia della dichiarazione e trasmettono in via telematica all'Agenzia delle Entrate le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 16.07 al 31.08. |
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Iva |
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Registrazione - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo. |
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Fattura cumulativa - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un’unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all’effettuazione delle operazioni. |
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Operazioni con l’estero - Per le operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute, dal 1.07.2022, verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, gli operatori Iva residenti trasmettono i dati all’Agenzia delle Entrate utilizzando il formato Xml previsto per la fattura elettronica e inviando i file al Sistema di interscambio secondo le regole di compilazione previste dalle specifiche tecniche allegate al provvedimento 30.04.2018. Ne consegue che la trasmissione delle fatture attive verso i soggetti non stabiliti in Italia dovrà avvenire entro i termini legislativamente fissati per l’emissione delle fatture (in generale, 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione o il diverso termine stabilito da specifiche disposizioni come le fatture differite ecc.) mentre quella riferita alle fatture passive ricevute da cedente o prestatore estero dovrà essere effettuata entro il 15° giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione stessa. |
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Associazioni sportive dilettantistiche |
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Registrazioni - Le associazioni sportive dilettantistiche, che fruiscono dell’opzione di cui all’art. 1 L. 398/1991, devono effettuare l’annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell’esercizio dell’attività commerciale, con riferimento al mese precedente. |
Martedì 16 settembre |
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Imposte dirette |
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Versamento ritenute - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni, su altri redditi di capitale e in relazione ad appalti e subappalti. Entro tale termine deve essere effettuato anche il versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d’imposta se di importo pari o superiore a € 500,00 (art. 1, c. 36 L. 232/2016), nonché il versamento delle ritenute operate in relazione alle locazioni brevi (artt. 4, cc. 1/5-bis e 6 D.L. 50/2017). |
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Redditi 2024 - I contribuenti che hanno scelto di rateizzare le imposte e i contributi dovuti devono versare, entro oggi, la relativa rata, con gli interessi. |
Scadenza |
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Tributo/ Contributo |
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Descrizione |
Martedì 16 settembre (segue) |
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Iva |
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Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l’eventuale imposta a debito. |
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Contabilità presso terzi - Termine ultimo di cui si possono avvalere i contribuenti mensili, che affidano a terzi la tenuta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d’imposta relativi al mese di agosto 2024, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di luglio 2024. |
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Contribuenti in regime forfetario - I contribuenti che applicano il regime forfetario hanno l’obbligo di integrare le fatture per le operazioni di cui risultano debitori di imposta con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta, da versare entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni, senza diritto alla detrazione dell’imposta relativa. In particolare, devono versare l’Iva per le prestazioni di servizi ricevute da non residenti, per gli acquisti intracomunitari e per le altre operazioni passive per le quali risultano debitori d’imposta come, ad esempio, gli acquisti in reverse charge. |
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Versamento - Termine di versamento della rata dell’Iva relativa all’anno d’imposta 2023 derivante dalla dichiarazione annuale con gli interessi. |
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Imposta sugli intrattenimenti |
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Versamento - Versamento dell’imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente. |
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Imposta sulle transazioni finanziarie |
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Versamento - Termine di versamento dell’imposta sulle transazioni finanziarie dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari poste in essere nel mese precedente (Tobin Tax). |
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Inps |
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Contributi previdenziali e assistenziali - Versamento dei contributi relativi al mese precedente, compresa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante il modello F24. |
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Contributi Gestione Separata - Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente. |
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Gestione ex-Enpals - Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono effettuare il versamento, mediante modello F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente. |
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Agricoltura - Versamento della 2ª rata dei contributi previdenziali e assistenziali per i lavoratori autonomi in agricoltura, dovuti per il 2024. |
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Agricoltura - Le imprese agricole devono procedere al versamento dei contributi previdenziali per la manodopera agricola relativi al 1° trimestre 2024, mediante il modello F24. |
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Ragionieri Commercialisti |
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Versamento - Termine di versamento della 5ª rata dell’acconto “eccedenze” soggettivo, integrativo e soggettivo supplementare (predeterminato dalla Cassa sulla base dei dati del modello A/19 dell’anno precedente). |
Venerdì 20 settembre |
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Imposta di bollo |
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Fattura elettronica - Entro il 20.09 l’Agenzia delle Entrate comunica i dati relativi al 2° trimestre. |
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Conai |
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Denuncia - Termine di presentazione al Conai della denuncia riferita al mese precedente. |
Mercoledì 25 settembre |
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Iva |
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Elenchi Intrastat - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente. |
Venerdì 27 settembre |
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Imposte dirette |
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Modello Redditi precompilato - Ultimo giorno utile per annullare, tramite l'applicativo web, il modello Redditi (e i modelli Redditi PF correttivi ad esso collegati) inviato senza modello F24. |
Scadenza |
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Tributo/ Contributo |
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Descrizione |
Lunedì 30 settembre |
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Imposte dirette |
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Modello 730 - Termine di presentazione all'Agenzia delle Entrate del modello 730 precompilato. |
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Modello 730 - Termine di trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate delle dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1 al 30.09. |
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Iva |
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Fattura differita - Emissione e annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente. |
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Registrazione, fatturazione - Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni svolte nel mese. |
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Enti non commerciali - Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte. |
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Regime IOSS - Termine di presentazione della dichiarazione Iva e di versamento dell’Iva in relazione al mese precedente per i soggetti che hanno aderito al regime IOSS. |
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Comunicazione liquidazioni periodiche - Termine di invio della comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva relativi al 2° trimestre 2024. |
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Rimborso Iva estera - Termine di presentazione della richiesta di rimborso dell’imposta sul valore aggiunto di altro Stato Europeo assolta sugli acquisti. |
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Imposta di registro |
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Contratti di locazione - Termine ultimo per versare l’imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi e alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca. |
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Gruppo Iva |
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Costituzione - Termine di presentazione del modello per la costituzione/revoca del gruppo Iva (modello AGI/1) con effetto dal 1.01.2025. |
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Imposta di bollo |
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Fattura elettronica - Termine di versamento dell’imposta di bollo relativa al 1° trimestre 2024 di importo inferiore a € 5.000. Termine di versamento dell’imposta di bollo relativa al 1° e 2° trimestre 2024 di importo superiore a € 5.000. |
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Spese sanitarie |
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Trasmissione al STS - Entro il 30.09.2024 dovranno essere inviate al Sistema tessera sanitaria i dati relativi alle spese sanitarie sostenute nel 1° semestre 2024 (D.M. 8.02.2024). |
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Inps |
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Flusso UniEmens - Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente. |
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Contributi volontari - Versamento dei contributi volontari relativi al 2° trimestre 2024 mediante gli appositi bollettini rilasciati dall’Inps. |
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Libro unico del lavoro |
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Adempimento - Termine entro il quale effettuare le scritturazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro con riferimento al mese precedente. |
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5 per mille |
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Regolarizzazione - Termine entro il quale gli enti, che non hanno assolto, in tutto o in parte, entro i termini di scadenza, gli adempimenti richiesti per l’ammissione al 5 per mille, possono presentare le domande di iscrizione ed effettuare le relative integrazioni documentali, versando contestualmente la sanzione di € 250,00. |
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Crediti d'imposta ricerca e sviluppo |
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Riversamento spontaneo - I soggetti che hanno già presentato il modello di accesso alla procedura di regolarizzazione degli indebiti utilizzi in compensazione e non hanno ancora effettuato il versamento dell'unica o 1ª rata possono scegliere di revocare l'adesione entro il 30.09.2024. |
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Ravvedimento speciale |
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Versamento - Termine di versamento degli importi dovuti a seguito del ravvedimento speciale con riferimento agli anni 2021 e precedenti (7ª rata), nonché all’anno 2022 (3ª rata) - art. 1, cc. 174-178 L. 197/2022. |
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