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DIMEZZAMENTO DEGLI INTERESSI LEGALI 2024 |
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Azione 1.3.8 "Rigenerazione e innovazione delle imprese. Interventi finalizzati a sostenere la valorizzazione turistica del territorio"
La Regione del Veneto ha approvato la seconda edizione del "Bando per rigenerare le imprese del comparto turistico ricettivo supportandone la maggiore accessibilità, lo sviluppo tecnologico, la transizione digitale ed ecologica" in attuazione dell'Azione 1.3.8 "Rigenerazione e innovazione delle imprese. Interventi finalizzati a sostenere la valorizzazione turistica del territorio" del PR Veneto FESR 2021-2027.
Il bando è finalizzato a promuovere e sostenere investimenti nel sistema ricettivo turistico che favoriscano la rigenerazione e l'innovazione delle imprese e conseguentemente la valorizzazione turistica del territorio in cui la stessa impresa opera. In particolare, gli interventi sono finalizzati ad innovare le imprese del comparto turistico ricettivo supportandone la maggiore accessibilità, lo sviluppo tecnologico, la transizione digitale ed ecologica, innovando servizi e prodotti (ad es. attraverso investimenti in cybersecurity, intelligenza artificiale, domotica, utilizzo di fonti energetiche alternative, ecc).
BENEFICIARI
Sono ammesse al bando le micro, piccole e medie imprese (PMI) che gestiscono e/o sono proprietarie di strutture ricettive attive con sede operativa nella Regione Veneto:
- Strutture alberghiere, ovvero alberghi, hotel, villaggi-albergo, residence turistico-alberghiere, alberghi diffusi;
- Strutture ricettive all'aperto, quindi villaggi turistici e campeggi;
- Strutture complementari, ovvero alloggi turistici, case per vacanze, unità abitative ammobiliate ad uso turistico, bed & breakfast, rifugi;
- Strutture ricettive in ambienti naturali.
Ogni impresa può presentare una sola domanda di finanziamento per singola struttura ricettiva.
INTERVENTI AMMISSIBILI
Ai fini del presente bando e allo scopo di promuovere uno sviluppo turistico sostenibile, sono ammissibili al sostegno gli investimenti riguardanti la struttura ricettiva, oggetto della domanda, tesi a favorire la transizione digitale ed ecologica dell'impresa, la piena accessibilità delle strutture ricettive e l'innovazione di prodotto e/o di processo, con particolare riguardo alle seguenti tipologie di operazione:
- Interventi per la riduzione dell'impatto ambientale e del consumo di risorse (energia/acqua), per l'utilizzo di fonti energetiche alternative e per l'ammodernamento strutturale e tecnologico orientati alla piena sostenibilità ambientale;
- Interventi che prevedano strumenti tecnologici hardware e software, cyber security, intelligenza artificiale, machine learning, soluzioni tecnologiche per la gestione e il coordinamento dei processi aziendali con elevate caratteristiche di integrazione delle attività, domotica;
- Interventi finalizzati a garantire la migliore accessibilità delle strutture ricettive in ottica di universal design4 , a titolo esemplificativo;
- Altri interventi, anche strutturali, finalizzati a innovare e differenziare l'attuale tipologia di offerta, favorendo lo sviluppo di nuovi prodotti turistici e/o interventi finalizzati a una migliore gestione dei processi aziendali o di gestione della struttura ricettiva.
SPESE AMMISSIBILI
Sono ammissibili le spese direttamente imputate al progetto, coerenti con l'attività dell'impresa, e con le finalità del bando, sostenute e pagate dal soggetto beneficiario:
- Spese per opere edili e/o opere impiantistiche;
- Progettazione, direzione lavori e collaudo;
È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28.11.2023 n. 278 la L. 27.11.2023, n. 170, di conversione del D.L. 29.09.2023 n. 132, recante “Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali”, in vigore dal 29.11.2023. Si riassumono le principali disposizioni contenute nel provvedimento, evidenziando in grassetto le modifiche apportate in sede di conversione. |
Termini in materia di agevolazioni per l’acquisto della casa di abitazione |
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È confermato il differimento al 31.12.2023 del termine per l’accesso alla garanzia statale, estesa fino all’80% del capitale, per l’acquisto della “prima casa” da parte di giovani di età inferiore a 36 anni e giovani coppie con ISEE non superiore a € 40.000 annui, richiedenti un mutuo superiore all’80% del prezzo dell’immobile. |
ULTERIORI MISURE DI POLITICHE ABITATIVE |
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PROROGA NUOVA SABATINI |
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È prorogato dal 30.06.2023 al 31.12.2023 il termine per l’ultimazione degli investimenti in macchinari, impianti, beni strumentali e attrezzature, ai fini della fruizione dell’agevolazione Nuova Sabatini, per le iniziative con contratto di finanziamento stipulato dal 1.01.2022 al 30.06.2023. |
CREDITI D’IMPOSTA ENERGIA |
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SOSPENSIONE TERMINI DI VERSAMENTI E ADEMPIMENTI PER ALLUVIONATI |
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Sono prorogati dal 20.11.2023 al 10.12.2023 i termini dei versamenti e degli adempimenti sospesi dall’art. 1, c. 7 D.L. 61/2023 a favore dei contribuenti colpiti dall’alluvione di maggio 2023. |
PROROGA TERMINI PER RAVVEDIMENTO SPECIALE |
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I soggetti che, entro il termine del 30.09.2023 non hanno perfezionato la procedura di ravvedimento speciale di cui all’art. 1, cc. 174-178 L. 197/2022, possono comunque procedere alla regolarizzazione, fermo restando il rispetto delle altre condizioni e modalità previste, se versano le somme dovute in unica soluzione entro il 20.12.2023 e rimuovono le irregolarità od omissioni entro la medesima data. |
ASSEGNAZIONE E CESSIONE AGEVOLATA AI SOCI |
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RIDETERMINA-ZIONE DEl valore delle cripto- attività |
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È confermata la proroga dal 30.09.2023 al 15.11.2023 del termine per il versamento dell’imposta sostitutiva (nella misura del 14%) e del versamento della 1ª rata, dovuta per la regolarizzazione delle cripto-attività possedute alla data del 1.01.2023 ai sensi dell’art. 1, c. 133 L. 197/2022. |
VERSAMENTI COMUNI LOMBARDIA COLPITI DA MALTEMPO |
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TERMINI DI ADEMPIMENTO OBBLIGHI INFORMATIVI PER CONTRIBUENTI FORFETARI |
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Servizi online dell’Agenzia delle Entrate per ottenere le deleghe |
Sarà sufficiente un’unica richiesta per delegare un familiare o una persona di fiducia ad accedere, nel proprio interesse, ai servizi online dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione. È la novità resa operativa da un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, che approva i modelli e le istruzioni per consentire alle persone di fiducia, ai genitori e agli altri “rappresentanti” (ad esempio, i tutori) di utilizzare i servizi web delle due Agenzie nell’interesse di un’altra persona. Si tratta di una soluzione pensata per agevolare ai contribuenti che hanno poca dimestichezza con i servizi online o non hanno la possibilità di usarli direttamente, già attivata lo scorso anno dall’Agenzia delle Entrate, che è estesa anche ai servizi dell’agente della riscossione. Per abilitare una terza persona sarà quindi sufficiente una sola richiesta, da presentare all’Agenzia delle Entrate, che potrà essere valida al massimo fino al 31.12 del 2° anno successivo a quello di attivazione. |
COME PRESENTARE LA RICHIESTA |
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SERVIZI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE |
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SERVIZI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE |
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DURATA |
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DISABILITAZIONE |
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Regime di cassa per i contribuenti in contabilità semplificata |
Per le imprese in contabilità semplificata (cosiddette imprese minori) deve essere osservato un regime di determinazione del reddito “per cassa” (con l’eccezione di alcune spese che rimangono determinate per competenza). Al fine di tutelare lo Studio professionale circa la decisione finale presa dal cliente, si propone una dichiarazione di informazione e consapevolezza da fare sottoscrivere al momento di inizio dell’attività. |
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La fattura deve essere annotata in apposito registro anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e, comunque, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno. L’esercizio del diritto alla detrazione dell’imposta assolta sugli acquisti o sulle importazioni è esercitato, al più tardi, con la dichiarazione Iva relativa all’anno in cui il diritto è sorto. Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate, subordina l’esercizio del diritto alla detrazione, oltre che al presupposto sostanziale dell’effettuazione dell’operazione, anche al presupposto formale del possesso della fattura di acquisto. Inoltre, entro il giorno 16 di ciascun mese (ovvero lo stesso termine per l’autoliquidazione Iva) potrà essere esercitato il diritto alla detrazione dell’Iva relativa ai documenti di acquisto che sono ricevuti e annotati entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. Tale regola, però, non si applica alle fatture “a cavallo d’anno”. |
TERMINE PER DETRAZIONE IVA SU ACQUISTI |
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Il diritto alla detrazione Iva è esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo. |
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ASPETTI OPERATIVI |
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É da tale momento che il soggetto passivo cessionario/committente può operare, previa registrazione della fattura, la detrazione dell’imposta assolta con riferimento agli acquisti di beni e servizi, ovvero alle importazioni di beni. |
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VERSAMENTI PERIODICI |
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Tavola riepilogativa |
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Fatture a cavallo dell’anno |
Fattura |
Cliente |
Registrazione |
Detrazione Iva acquisti |
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Data emissione |
Data ricezione |
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Dicembre 2023 |
Dicembre 2023
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Entro dicembre 2023 |
Liquidazione Iva di dicembre 2023 (16.01.2024). |
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Gennaio-aprile 2024 |
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Da maggio 2024
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20243
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Gennaio-dicembre 2024 |
Nella liquidazione Iva del periodo 2024. |
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Da gennaio 2025 ad aprile 2025 |
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Da maggio 2025
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Note |
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La legge di Bilancio 2023 ha aumentato i limiti di ricavi entro cui le imprese possono accedere al regime di contabilità semplificata. Pertanto, le persone fisiche che esercitano imprese commerciali e le società di persone, qualora i ricavi conseguiti in un anno intero non abbiano superato l’ammontare di € 500.000,00, per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, ovvero di € 800.000,00, per le imprese aventi per oggetto altre attività, sono esonerate per l’anno successivo dalla tenuta della contabilità ordinaria. Ai sensi della circolare n. 80/E/2001, tali limiti si applicano dal 2023, con verifica sull'anno precedente (2022). Per i contribuenti che esercitano, contemporaneamente, prestazioni di servizi e altre attività si fa riferimento all’ammontare dei ricavi relativi alla attività prevalente. In mancanza della distinta annotazione dei ricavi, si considerano prevalenti le attività diverse dalle prestazioni di servizi. L’art. 3, c. 2 D.P.R. 695/1996 definisce la disciplina del regime contabile degli esercenti arti e professioni, nonché delle società e associazioni fra artisti e professionisti, stabilendo che per tali soggetti il regime naturale è quello della contabilità semplificata, a prescindere dal volume di compensi conseguito. Tuttavia, è consentito, ai soggetti menzionati, di avvalersi del regime di contabilità ordinaria previa espressa opzione. Se non sono superati i limiti prescritti, il regime semplificato si protrae di anno in anno, salva l'opzione per il regime ordinario. La verifica del mancato superamento dei limiti deve essere effettuata all'inizio di ogni anno, con riferimento ai ricavi percepiti nell'anno precedente. Nel caso di passaggio dal regime ordinario a quello semplificato si fa riferimento ai ricavi conseguiti; negli altri casi si utilizza il principio di cassa. Nell'ipotesi di inizio di attività in corso d'anno, i limiti di ricavi o compensi devono essere ragguagliati all'anno. |
Contribuenti |
Attività esercitata |
Limite di ricavi o compensi (anno precedente) |
Regime contabile “naturale” |
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Prestazioni di servizi |
Fino a € 500,00 |
Semplificato |
Altre attività |
Fino a € 800,00 |
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Esercenti arti e professioni |
---------------- |
Qualsiasi |
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Prestazioni di servizi |
Oltre € 500,00 |
Ordinario |
Altre attività |
Oltre € 800,00 |
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Qualsiasi attività |
Nessun limite di ricavi |
REGIME DI CASSA |
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Risarcimento danni per furto o distruzione di beni aziendali |
Nella realtà operativa aziendale possono presentarsi, seppure con modesta frequenza ma spesso con pesanti ripercussioni sotto il profilo economico-finanziario, eventi di natura straordinaria (fenomeni atmosferici, atti dolosi o furti, ecc.) che danneggiano in modo pesante (o sottraggono dal processo produttivo) determinate categorie di beni. Per ovviare - e comunque limitare - gli effetti di tali eventi, l’imprenditore sovente ricorre alla stipula di adeguate polizze assicurative, idonee a ripristinare la condizione economica anteriore o, perlomeno, a contenere il successivo sostenimento degli oneri finanziari necessari alla sostituzione dei beni distrutti o sottratti. Scopo delle successive annotazioni è la schematizzazione delle principali casistiche relative al furto di beni aziendali, con particolare attenzione agli aspetti contabili, fiscali e di bilancio. In via residuale, deve altresì essere segnalata l’ipotesi in cui l’imprenditore, volontariamente, decide di procedere alla distruzione di un determinato bene, avendone valutata l’inutilità ai fini aziendali e l’impossibilità di un utile collocamento presso terzi: per quest’ultima fattispecie, che esula dalla successiva trattazione, si rinvia a specifiche disposizioni (D.P.R. 441/1997) ed interventi ministeriali (C.M. n. 193/1998 e R.M. n. 136/1999). |
Tipo di danno |
Oggetto |
Collocazione fiscale |
Tassazione |
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Indennità conseguite nello stesso esercizio dell’evento |
Indennità conseguite in esercizi successivi all’evento |
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Perdita o danneggiamento di beni |
Bene strumentale |
Plusvalenze |
Sopravvenienze attive1 |
oppure
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Bene merce |
Ricavi |
Sopravvenienze attive |
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Altri danni |
Che generano, ad esempio, l’indennizzo per la perdita dell’avviamento, per danni da concorrenza sleale o per violazione del patto di esclusiva. |
Sopravvenienze attive |
Sopravvenienze attive |
Interamente nell’esercizio |
|
Nota1 |
La scelta sul tipo di tassazione da operare si riferisce esclusivamente alla parte di indennizzo eccedente l’ammontare che ha concorso a formare il reddito nei precedenti esercizi. |
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Esempio n. 1 |
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Rilevazione della perdita di disponibilità finanziarie |
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Dati |
L’imprenditore dovrà procedere all’annullamento delle poste contabili relative alla componente patrimoniale. |
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24.05.n |
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CE B 14 |
|
Insussistenza attiva |
a |
Diversi |
|
3.000,00 |
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|
SP C IV 3 |
|
a |
Cassa contanti |
750,00 |
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|
SP C IV 2 |
|
a |
Assegni bancari |
2.250,00 |
|
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|
|
Rilevato ammanco di cassa a seguito di furto, come da denuncia presentata in data odierna. |
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|
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Nota |
Il riconoscimento di tale costo rimane subordinato ad apposita documentazione, quale la denuncia di furto alle autorità competenti; in difetto, non potrà essere dedotto fiscalmente. |
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Esempio n. 2 |
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Rilevazione contabile della perdita di un bene strumentale |
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Dati |
L’imprenditore dovrà procedere all’annullamento delle poste contabili riguardanti l’immobilizzazione ed il relativo fondo ammortamento; il valore residuo rileverà quale componente negativo di reddito. |
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31.05.n |
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SP B II 2 |
Diversi |
a |
Impianti e macchinari |
|
20.000,00 |
||
SP B II 2 |
|
F.do amm.to impianti e macchinari specifici |
|
|
15.000,00 |
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CE B 14 |
|
Insussistenza passiva |
|
|
5.000,00 |
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|
Perdita del macchinario per cause accidentali. |
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Risarcimento danni per furto o distruzione di beni aziendali (segue) |
Esempio n. 3 |
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Liquidazione dell’indennizzo nello stesso esercizio dell’evento |
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31.05.n |
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|
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|
SP B II 2 |
Diversi |
a |
Impianti e macchinari |
|
20.000,00 |
|||
SP B II 2 |
|
F.do amm.to impianti e macchinari specifici |
|
|
15.000,00 |
|
|||
CE B 14 |
|
Insussistenza passiva |
|
|
5.000,00 |
|
|||
|
|
Perdita del macchinario. |
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31.01.07 |
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|
E A 5 |
Diversi |
a |
Sopravvenienze attive |
|
5.000,00 |
|||
P C IV 2 |
|
Cassa assegni |
|
|
3.000,00 |
|
|||
E B 14 |
|
Minusvalenze diverse |
|
|
2.000,00 |
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|
|
Risarcimento del danno. |
|
|
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|
|
|
|
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|
|
31.01.07 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
P C IV 2 |
|
Cassa assegni |
a |
Diversi |
|
6.000,00 |
|||
|
E A 5 |
|
a |
Sopravvenienze attive da risarcimento danni |
5.000,00 |
|
|||
|
E A 5 |
|
a |
Sopravvenienze attive da risarcimento danni rateizzabili1 |
1.000,00 |
|
|||
|
|
Risarcimento del danno. |
|
|
|||||
Nota1 |
Solo questa è la parte del componente straordinario tassabile, a norma dell’art. 86, c. 4 Tuir (possibilità di rateizzazione); infatti, trattasi della parte che eccede il costo non ammortizzato. |
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Esempio n. 4 |
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Liquidazione dell’indennizzo negli esercizi successivi |
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|
31.05.n |
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|
|
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|
|
|
|
|
|
|
||
|
SP B II 2 |
Diversi |
a |
Impianti e macchinari |
|
3.000,00 |
||
SP B II 2 |
|
F.do amm.to impianti e macchinari specifici |
|
|
15.000,00 |
|
||
CE B 14 |
|
Insussistenza passiva |
|
|
5.000,00 |
|
||
|
|
Perdita del bene. |
|
|
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|
|
|
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|
|
|
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|
31.07.n+1 |
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SP C II 5-quater |
|
Crediti diversi |
a |
Diversi |
|
1.500,00 |
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|
CE A 5 |
|
a |
Sopravvenienze attive da risarcimento danni |
1.200,00 |
|
||
|
CE A 5 |
|
a |
Sopravvenienze attive da risarcimento danni rateizzabili1 |
300,00 |
|
||
|
|
Per indennizzo da parte della compagnia di assicurazione. |
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|
||||
Nota1 |
Solo questa è la parte delle sopravvenienze attive tassabili, a norma dell’art. 86, c. 4 (eventualmente rateizzabili); infatti, trattasi della parte che eccede il costo non ammortizzato. |
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|
Il lavoro sportivo dilettantistico si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, quando ricorrono determinati requisiti nei confronti del medesimo committente, ossia la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non supera le 24 ore settimanali e le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo. L’art. 28 D. Lgs. 36/2021 pone a carico del soggetto destinatario delle prestazioni sportive (associazione o società, Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva associata, Ente di Promozione Sportiva, associazione benemerita, anche paralimpici, CONI, CIP e società Sport e salute S.p.a.) specifici adempimenti, tra i quali l’obbligo di comunicare al Registro delle attività sportive dilettantistiche i dati necessari all’individuazione del rapporto di lavoro sportivo. Un ulteriore adempimento previsto per le collaborazioni coordinate e continuative in questione concerne l’obbligo di tenuta del libro unico del lavoro. |
PRESUNZIONE DI COLLABORAZIONE |
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Al superamento di tale impegno orario resta in capo alle parti dimostrare l’insussistenza degli indici relativi alla natura subordinata del rapporto. |
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TRATTAMENTO FISCALE |
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Sulle somme versate a propri tesserati, in qualità di atleti e tecnici che operano nell’area del dilettantismo, a titolo di premio per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive, anche a titolo di partecipazione a raduni, quali componenti delle squadre nazionali di disciplina nelle manifestazioni nazionali o internazionali, da parte di CONI, CIP, Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate, Enti di promozione sportiva, Associazioni e società sportive dilettantistiche, si applica la ritenuta alla fonte del 20%, con possibilità di rivalsa (art. 30, c. 2 D.P.R. 600/1973). |
TRATTAMENTO PREVIDENZIALE |
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L’onere contributivo è ripartito per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del prestatore. |
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Tutti i soggetti con età compresa tra i 18 e i 67 anni compiuti, che svolgono in via esclusiva attività di lavoro in ambito domestico, devono versare un contributo assicurativo pari a € 24,00 annui, con esclusione dei titolari di redditi inferiori a livelli minimi, i quali hanno, comunque, l’obbligo di iscrizione. L’assicurazione copre i casi di infortunio dai quali sia derivata un’invalidità permanente al lavoro non inferiore al 16%, escludendo gli infortuni verificatisi al di fuori del territorio nazionale. È riconosciuta, come prestazione, una rendita vitalizia calcolata su una retribuzione convenzionale, pari alla retribuzione annua minima (rivalutabile) fissata per il calcolo delle rendite del settore industriale, nonché un importo una tantum per inabilità tra il 6% e il 15%. |
ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO GLI INFORTUNI |
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Soggetti obbligati |
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Sono soggetti all’obbligo assicurativo coloro i quali, di età compresa tra i 18 e i 67 anni, svolgono, in via non occasionale, gratuitamente e senza vincolo di subordinazione, lavori domestici. |
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I soggetti in possesso dei requisiti assicurativi presentano all’Inail la domanda di iscrizione esclusivamente in modalità telematica attraverso il servizio online “Domanda di iscrizione e richiesta avviso di pagamento”, disponibile per gli utenti in possesso delle credenziali dispositive. |
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Attività esercitata |
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Per lavoro svolto in ambito domestico si intende quello finalizzato alla cura della propria famiglia e dell’ambiente in cui si dimora. |
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L’assicurato non deve svolgere altra attività che comporti l’iscrizione presso forme obbligatorie di previdenza sociale. |
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Infortuni |
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Rendita vitalizia |
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La prestazione consiste in una rendita vitalizia, calcolata sulla base della retribuzione annua minima convenzionale (rivalutabile) fissata per le rendite del settore industria. |
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Una tantum |
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Dal 1.01.2019 si ha altresì diritto a una prestazione una tantum di importo pari a € 300,00 se l’inabilità permanente accertata è comunque tra il 6% e il 15%. |
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PREMIO ASSICURATIVO |
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Importo |
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Il premio assicurativo è fissato in € 24,00 annui, non frazionabile su base mensile e deducibile ai fini fiscali. |
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Versamento |
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Entro il 31.01 di ogni anno. |
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Si può pagare tramite Pago PA, online sul sito dell’Inail, di Poste italiane spa, delle banche e di altri prestatori di servizi (la lista è pubblicata su www.pagopa.gov.it), oppure in tutti gli uffici di Poste Italiane, in banca, al bancomat, presso le ricevitorie, i tabaccai e i supermercati abilitati al servizio, utilizzando contanti o carte oppure con addebito in conto corrente. |
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Esenzioni |
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La domanda attestante la sussistenza dei requisiti reddituali, sia per la prima iscrizione sia per il rinnovo, deve essere presentata esclusivamente con modalità telematica attraverso il servizio “Domanda di iscrizione e rinnovo con dichiarazione sostitutiva”. |
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Sanzioni |
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È dovuta una somma aggiuntiva di importo pari alla metà del premio stesso, se il pagamento è effettuato entro 60 giorni dalla scadenza, ovvero pari all’ammontare del premio stesso, se il pagamento è effettuato oltre 60 giorni. |
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SCADENZARIO |
Scadenza |
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Tributo/ Contributo |
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Descrizione |
Lunedì 1 gennaio |
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Contabilità di magazzino |
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Obbligo - Istituzione della contabilità di magazzino per le imprese che hanno superato contemporaneamente, negli esercizi 2020 e 2021, i seguenti limiti:
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Erogazioni pubbliche |
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Obblighi informativi - Il D.L. 198/2022 ha prorogato al 1.01.2024 l’applicazione delle sanzioni ex L. 124/2017 dovute per l’inosservanza degli obblighi di trasparenza in relazione alle erogazioni ricevute dalla Pubblica Amministrazione. |
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Regimi forfetari |
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Fattura elettronica - Dal 1.01.2024 entra in vigore l’obbligo di fatturazione elettronica per tutti i contribuenti in regime forfetario. |
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Interesse legale |
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Nuova misura - Dal 1.01.2024 la misura dell’interesse legale è fissata al 2,50% in ragione d’anno (D.M. Economia 29.11.2023). |
Mercoledì 10 gennaio |
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Previdenza |
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Fondo M. Negri, Fondo A. Pastore (ex Fondo Previr), Fondo M. Besusso - Versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali ai fondi di diritto privato dei dirigenti di commercio relativi al 4° trimestre 2023. |
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Inps |
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Lavoratori domestici - Ultimo giorno per il versamento dei contributi previdenziali/assistenziali, a cadenza trimestrale, relativi ai lavoratori domestici per il 4° trimestre 2023. |
Lunedì 15 gennaio |
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Imposte dirette |
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Assistenza fiscale - I sostituti d’imposta comunicano ai dipendenti/collaboratori di voler prestare l’assistenza fiscale nel 2024. |
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Iva |
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Registrazione - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo. |
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Fattura cumulativa - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un’unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all’effettuazione delle operazioni. |
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Operazioni con l’estero - Per le operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute, dal 1.07.2022, verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, gli operatori Iva residenti trasmettono i dati all’Agenzia delle Entrate utilizzando il formato Xml previsto per la fattura elettronica e inviando i file al Sistema di interscambio secondo le regole di compilazione previste dalle specifiche tecniche allegate al provvedimento 30.04.2018. Ne consegue che la trasmissione delle fatture attive verso i soggetti non stabiliti in Italia dovrà avvenire entro i termini legislativamente fissati per l’emissione delle fatture (in generale, 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione o il diverso termine stabilito da specifiche disposizioni come le fatture differite ecc.) mentre quella riferita alle fatture passive ricevute da cedente o prestatore estero dovrà essere effettuata entro il 15° giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione stessa. |
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Associazioni sportive dilettantistiche |
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Registrazioni - Le associazioni sportive dilettantistiche, che fruiscono dell’opzione di cui all’art. 1 L. 398/1991, devono effettuare l’annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell’esercizio dell’attività commerciale, con riferimento al mese precedente. |
Martedì 16 gennaio |
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Imposte dirette |
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Versamento ritenute - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni, su altri redditi di capitale e in relazione ad appalti e subappalti. Entro tale termine deve essere effettuato anche il versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d’imposta se di importo pari o superiore a € 500,00 (art. 1, c. 36 L. 232/2016), nonché il versamento delle ritenute operate in relazione alle locazioni brevi (artt. 4, cc. 1/5-bis e 6 D.L. 50/2017). |
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Rinvio 2° acconto Irpef - Termine per il versamento, da parte delle persone fisiche titolari di partita Iva con ricavi o compensi fino a € 170.000, della seconda rata di acconto delle imposte sui redditi. È possibile versare lo stesso importo in 5 mensilità da gennaio a maggio 2024 (art. 4 D.L. 145/2023). |
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Dividendi - Termine di versamento, mediante modello F24, delle ritenute sui dividendi corrisposti nel trimestre solare precedente e deliberati dal 1.07.1998, nonchè delle ritenute sui dividendi in natura versate dai soci nello stesso periodo. |
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Iva |
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Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l’eventuale imposta a debito. |
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Contabilità presso terzi - Termine ultimo di cui si possono avvalere i contribuenti mensili, che affidano a terzi la tenuta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d’imposta relativi al mese di dicembre 2023, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di novembre 2023. |
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Imposta sugli intrattenimenti |
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Versamento - Versamento dell’imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente. |
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Imposta sulle transazioni finanziarie |
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Versamento - Termine di versamento dell’imposta sulle transazioni finanziarie dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari poste in essere nel mese precedente (Tobin Tax). |
Scadenza |
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Tributo/ Contributo |
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Descrizione |
Martedì 16 gennaio (segue) |
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Inps |
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Contributi previdenziali e assistenziali - Versamento dei contributi relativi al mese precedente, compresa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante il modello F24. |
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Contributi Gestione Separata - Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente. |
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Gestione ex-Enpals - Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono effettuare il versamento, mediante modello F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente. |
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Agricoltura - I lavoratori autonomi del settore agricolo devono effettuare il versamento della 4ª rata dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per il 2023. |
Sabato 20 gennaio |
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Conai |
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Denuncia - Termine entro il quale i produttori di imballaggi devono presentare al Conai la denuncia mensile riferita al mese precedente, ovvero la denuncia trimestrale relativa al 4° trimestre 2023. Le imprese che, in riferimento all’anno precedente, hanno dichiarato un contributo ambientale fino a € 3.000,00 su un determinato materiale, possono inviare al Conai, entro oggi, un’unica dichiarazione annuale per tale materiale (Guida Conai 2023). |
Giovedì 25 gennaio |
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Iva |
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Elenchi Intrastat - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese e al trimestre precedente. |
Lunedì 29 gennaio |
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Mod. 770/2023 |
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Omessa presentazione - Termine entro il quale effettuare il ravvedimento operoso, con la sanzione ridotta, per l’omessa presentazione del modello 770/2023 entro 90 giorni dalla scadenza. |
Martedì 30 gennaio |
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Imposte dirette |
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Modello Redditi - Termine di versamento delle imposte, con la maggiorazione dello 0,40%, per gli eredi di persone decedute successivamente a febbraio 2023. |
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Imposta di registro |
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Contratti di locazione - Termine ultimo per versare l’imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi e alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca. |
Mercoledì 31 gennaio |
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Iva |
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Fattura differita - Emissione e annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente. |
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Registrazione, fatturazione - Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni svolte nel mese. |
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Enti non commerciali - Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte. |
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Regime IOSS - Termine di presentazione della dichiarazione Iva e di versamento dell’Iva in relazione al mese precedente per i soggetti che hanno aderito al regime IOSS. |
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Regime OSS - Per i soggetti registrati al regime Oss scade il termine di presentazione della dichiarazione Iva e di versamento dell’Iva dovuta per il periodo 1.10.2023 - 31.12.2023 (Provv. Ag. Entrate 25.06.2021). |
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Imballaggi - Fatturazione degli imballaggi e recipienti consegnati nel 2023 e non restituiti. |
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Spese sanitarie |
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Trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria - Invio dei dati relativi alle spese sostenute nel 2° semestre 2023. |
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Opposizione - Entro il 31.01 il contribuente può comunicare direttamente all’Agenzia delle Entrate l’opposizione all’utilizzo delle spese sanitarie nella dichiarazione precompilata mediante apposito modello. |
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Vendita di beni on line |
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Comunicazione - Termine di invio della comunicazione relativa alle vendite di beni on line effettuate nel trimestre precedente da parte di coloro che gestendo un’interfaccia elettronica (mercati virtuali, piattaforme digitali, portali, ecc.) facilitano le vendite a distanza, on line (provv. Ag. Entrate 31.07.2019). |
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Imposta di bollo virtuale |
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Dichiarazione - Termine di presentazione, in via telematica, della dichiarazione annuale, entro il 31.01 dell’anno successivo al pagamento provvisorio dell’imposta di bollo, al fine della liquidazione definitiva della stessa. Nella dichiarazione deve essere riportata, in particolare, l’indicazione del numero degli atti e documenti emessi nell’anno di riferimento. |
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Imposta sulla pubblicità |
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Versamento - Termine di versamento dell’imposta comunale annuale sulla pubblicità. Entro il 31.01 deve essere effettuata anche la denuncia di cessazione ai fini dell’imposta comunale sulla pubblicità, in presenza dei presupposti. |
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Concessioni governative |
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Versamento - Versamento della tassa annuale sulle concessioni governative per gli atti assoggettati a pagamento annuale. |
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Inps |
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Flusso UniEmens - Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente. |
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Libro unico del lavoro |
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Adempimento - Termine entro il quale effettuare le scritturazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro con riferimento al mese precedente. |
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Inail |
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Casalinghe - Termine di versamento del premio assicurativo per l’anno 2024. |
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Scadenza |
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Tributo/ Contributo |
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Descrizione |
Mercoledì 31 gennaio (segue) |
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Collocamento obbligatorio |
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Denuncia annuale - Presentazione telematica del prospetto informativo del personale impiegato, in presenza di cambiamenti nella situazione occupazionale rispetto all’ultimo prospetto inviato (art. 9 L. 68/1999). |
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Lavoratori somministrati |
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Comunicazione - Entro il 31.01 di ogni anno i datori di lavoro che utilizzano lavoratori in somministrazione devono effettuare una comunicazione periodica, alla rappresentanza sindacale unitaria ovvero alle rappresentanze aziendali, relativa ai contratti di somministrazione conclusi nell’anno precedente (art. 36, c. 3 D. Lgs. 81/2015). |
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Agenti |
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Adempimenti - Termine ultimo per la consegna all’agente, da parte del preponente, dell’estratto conto delle provvigioni dovute relative al trimestre precedente. Entro lo stesso termine le provvigioni liquidate devono essere pagate all’agente. |
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Gestori di piattaforme digitali |
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Comunicazione - Entro il 31.01.2024 i gestori di piattaforme digitali residenti in Italia e, ad alcune condizioni, i gestori stranieri “non-Ue” (Fpo), dovranno comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati sulle vendite di beni e prestazioni di servizi realizzate dagli utenti attraverso i loro siti e app (Provv. Ag. Entrate 20.11.2023). Rientrano nell’obbligo di comunicazione: l’e-commerce, la locazione di beni immobili, l’offerta di servizi personali e le attività di noleggio di qualsiasi mezzo di trasporto. Restano fuori dall’obbligo di comunicazione sia i dati relativi ai grandi fornitori di alloggi nel settore alberghiero, sia quelli relativi ai “piccoli inserzionisti”. |
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Catasto Terreni
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Adempimento - Termine per procedere alla presentazione all’Ufficio Tecnico erariale delle variazioni del reddito dominicale ed agrario verificatesi nel corso dell’anno solare precedente. |
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Variazioni colturali |
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Adempimento - Termine per dichiarare all’Ufficio Tecnico Erariale le variazioni dello stato e delle qualità dei terreni avvenute nel 2023. I soggetti che presentano la domanda di contribuzione PAC sono esonerati dall’obbligo di comunicazione delle variazioni colturali (art. 2, c. 33 D.L. 262/2006). |
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Contributo revisori contabili |
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Versamento - Termine per effettuare il versamento del contributo obbligatorio dovuto dai revisori contabili iscritti nell’apposito registro. |
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Erogazioni liberali alla cultura |
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Comunicazioni - Ai sensi dell’art. 38 della L. 342/2000 i soggetti che hanno ricevuto o effettuato erogazioni liberali devono comunicare al Ministero per i Beni e le Attività Culturali l’ammontare delle erogazioni liberali ricevute o effettuate nel periodo d’imposta. |
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Autotrasporto |
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Rimborso accise - Termine per la richiesta di rimborso/compensazione, da parte delle imprese di autotrasporto, delle accise sui consumi di gasolio effettuati nel 4° trimestre 2023. |
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Tasse automobilistiche |
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Sospensione pagamento tassa di possesso - Termine per la spedizione dell’elenco autovetture acquistate usate o ricevute in procura a vendere nel 3° quadrimestre 2023, da parte delle concessionarie, al fine di sospendere il pagamento delle tasse di possesso. |
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Canone RAI |
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Dichiarazione di non detenzione - La dichiarazione di non detenzione presentata dal 1.07.2023 al 31.01.2024 esonera dal pagamento per l’intero anno 2024. |
CHIAMACI ALLO 049 613584 |