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CONSERVAZIONE DIGITALE DEI DOCUMENTI |
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Il Consiglio dei ministri ha approvato il 3.11.2023, in esame preliminare, un decreto legislativo che introdurrà disposizioni in materia di concordato preventivo biennale. Il decreto, in attuazione della delega per la riforma fiscale, contiene disposizioni in materia di concordato preventivo biennale, al quale potranno accedere i contribuenti di minori dimensioni, titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo, residenti nel territorio dello Stato. Di seguito i contenuti principali. |
ACCESSO AL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE |
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Contribuenti ammessi al concordato preventivo biennale |
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Contribuenti forfettari |
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Requisiti, rinnovo e decadenza |
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Si disciplinano le modalità di individuazione del reddito ai fini del concordato e si disciplina l’ipotesi di rinnovo, cessazione e decadenza dal concordato (come per il concordato per gli ISA). |
Accertamenti |
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L’Agenzia delle Entrate, con provvedimento 17.10.2023, prot. n. 373040, ha aggiornato le specifiche tecniche per l’attivazione delle deleghe agli intermediari allo scopo di gestire i servizi legati alla fatturazione elettronica. Nel dettaglio sono state apportate delle modifiche al precedente provvedimento direttoriale 5.11.2018 concernente “Modalità di conferimento/revoca delle deleghe per l’utilizzo dei servizi di Fatturazione elettronica”. Modifiche che si sono rese necessarie in considerazione dell’obbligo generalizzato di fatturazione elettronica previsto dall’art. 18 D.L. 36/2022 (infatti, anche i soggetti minori dal 1.01.2024 avranno l’obbligo di utilizzo della fattura elettronica). In base a quanto sopra, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta per aggiornare gli elementi di riscontro da indicare ai fini del conferimento delle delega all’intermediario. Infatti, prima del recente provvedimento direttoriale in esame gli unici dati di riscontro per il conferimento della delega erano gli importi relativi al “volume d’affari” e all’“Iva a credito/debito” riportati nella dichiarazione Iva presentata nell’anno precedente alla delega. Ora, invece, se il delegante opera in regime di vantaggio ovvero in regime forfettario, gli importi da considerare sono quelli contenuti nella dichiarazione dei redditi presentata nell’anno solare antecedente a quello di conferimento/revoca della delega. Nel dettaglio si tratta dell’importo del reddito lordo complessivo e dell’importo del reddito soggetto a imposta sostitutiva indicato nel quadro LM. Tutto ciò in considerazione del fatto che tali contribuenti non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione Iva. |
Forfettari tenuti all’obbligo di fatturazione elettronica dal 1.07.2022 e dal 1.01.2024 |
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Fattura elettronica |
Soggetto passivo Iva |
Soggetto passivo Iva in regime forfettario |
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Obbligo emissione della fattura elettronica nei rapporti B2B (fra soggetti passivi Iva) |
Sì |
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Obbligo emissione della fattura elettronica nei rapporti B2C (nei confronti di privati consumatori) |
Sì |
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Obbligo emissione della fattura elettronica nei rapporti B2PA (nei confronti della pubblica amministrazione) |
Sì |
Sì |
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Nota1 |
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DELEGA AI SERVIZI DI FATTURAZIONE ANCHE PER CONTRIBUENTI MINORI |
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Servizi delegabili |
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Durata di ciascuna delega |
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Modalità |
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Entro il 27.12 occorre annualmente procedere al calcolo dell’acconto Iva e al relativo versamento. I metodi che il contribuente può utilizzare per determinare l’acconto sono i seguenti: storico, previsionale e alternativo. Sono esclusi dall’adempimento i contribuenti che, nel 2021, hanno fruito del regime forfetario (L. 190/2014), i contribuenti che evidenziano un credito Iva oppure coloro che hanno effettuato esclusivamente operazioni esenti o non imponibili. |
Esempio n. 1 |
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Esempi di determinazione dell’acconto Iva con metodo storico |
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Esempio n. 2 |
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Compilazione del modello F24 per contribuente mensile |
Esempio n. 3 |
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Scritture contabili dell’acconto Iva |
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27.12.n |
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SP C II 5bis |
SP D 4 |
Iva c/Erario |
a |
Banca c/c ordinario |
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1.056,00 |
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Pagato acconto Iva. |
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In occasione delle festività natalizie si ripropone il trattamento fiscale relativo agli omaggi. In particolare, per i beni non costituenti oggetto dell’attività propria non è possibile detrarre l’Iva sugli acquisti, salvo che il loro costo unitario non sia superiore a € 50,00, poiché qualificati spese di rappresentanza. L’art. 19-bis 1, lett. f) D.P.R. 633/1972 prevede l’indetraibilità dell’Iva assolta sugli acquisti di alimenti e bevande, salvo che i medesimi siano effettuati nell’ambito dell’attività propria dell’impresa, ovvero di somministrazioni in mense scolastiche, aziendali o interaziendali o mediante distributori automatici collocati in locali dell’impresa. Tale disposizione limitativa non si applica per gli acquisti di alimenti e bevande, di valore unitario non superiore a € 50,00, destinati a essere ceduti a titolo gratuito, per i quali è da applicare, invece, la disposizione di cui alla lett. h) del medesimo articolo in materia di spese di rappresentanza, che prevede la detraibilità dell’imposta. |
Beni non rientranti nell’attività propria |
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Cedenti |
Destinatario dell’omaggio |
Iva |
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Deducibilità del costo |
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Acquisto |
Cessione |
Irpef/Ires |
Irap |
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Imprese |
Clienti e/o fornitori |
Costo unitario non superiore a € 50,00 |
Iva detraibile (anche alimenti e bevande) |
Operazione esclusa da Iva |
Intero importo nel limite di € 50,00
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Costo unitario superiore a € 50,00 |
Iva indetraibile |
Deducibile nel periodo di sostenimento se rispondente ai criteri di inerenza (costo superiore a
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Dipendenti |
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Iva indetraibile |
Intero importo nell’esercizio
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Indeducibilità2-4 |
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Lavoratori autonomi |
Clienti e/o Fornitori |
Costo unitario non superiore a € 50,00 |
Iva detraibile (anche alimenti e bevande) |
Operazione esclusa da Iva3 |
1% dei compensi percepiti nel periodo d’imposta
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1% dei compensi percepiti nel periodo d’imposta1 |
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Costo unitario superiore a € 50,00 |
Iva indetraibile |
Operazione esclusa da Iva |
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Dipendenti |
--- |
Intero importo nell’esercizio
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Indeducibilità4 |
Note |
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Beni rientranti nell’attività propria |
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Destinatario dell’omaggio |
Iva |
Deducibilità del costo |
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Acquisto |
Cessione |
Irpef/Ires |
Irap |
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Clienti/ Fornitori |
Iva detraibile1 |
Operazione imponibile Iva
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Intero importo nell’esercizio
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Dipendenti |
Intero importo nell’esercizio
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Indeducibilità3 |
Note |
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Entro il 16.12.2023 deve essere versata la 2ª rata dell’Imu dovuta per l’anno 2023. Si riepilogano gli elementi essenziali per il calcolo. |
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VERSAMENTO |
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Modalità |
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Persone fisiche |
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ovvero
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Soggetti titolari di partita Iva |
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Esclusivamente mediante modello F24 con modalità telematiche. |
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Compensazione |
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È possibile liquidare l’imposta comunale sugli immobili in sede di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e compensare quanto dovuto con i crediti a disposizione. |
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Importo |
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Il versamento deve essere effettuato con arrotondamento all’unità di euro. |
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EFFICACIA DELIBERE IMU |
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Le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell’imposta municipale propria, acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito.
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Tavola riepilogativa |
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Sintesi dell’adempimento |
Adempimento |
Scadenza |
Caratteristiche3 |
Modalità di versamento |
Profili sanzionatori |
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Versamento 1ª rata Imu 2023 |
16.06.2023 |
La 1ª rata deve essere pagata applicando le aliquote e le detrazioni stabilite dai singoli Comuni nei 12 mesi dell’anno precedente.
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Il versamento è effettuato utilizzando esclusivamente il modello F24 ovvero il bollettino di conto corrente postale, nonché attraverso la piattaforma di cui all’art. 5 del Codice dell’amministrazione digitale, di cui al D. Lgs. 7.03.2005, n. 82 (piattaforma PagoPA), e con le altre modalità previste dallo stesso Codice. |
In caso di omesso o errato versamento dell’Imu si applica la sanzione pari al 30% dell’impo-sta, con possibilità, da parte del contribuente, di usufruire dell’isti-tuto del ravvedimento operoso. |
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Versamento 2ª rata Imu 2023 |
16.12.2023 |
La 2ª rata 2023 (a saldo della 1ª) deve essere pagata prendendo a riferimento le aliquote nonché detrazioni approvate dai singoli Comuni per l’anno 2023, a condizione che le delibere di approvazione delle aliquote e detrazioni dei Comuni siano inviate al MEF, per il tramite dell’apposito “portale del federalismo fiscale” entro il 28.10.2023. |
Note |
con eventuale compensazione dei crediti, allo stesso Comune nei confronti del quale è scaturito il credito. |
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La tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino è obbligatoria qualora il contribuente superi determinati valori dei ricavi e delle rimanenze. Tuttavia, non è più necessario stampare il registro tenuto con sistemi elettronici, a condizione che lo stesso sia aggiornato e che sia possibile stamparlo in sede di accesso, ispezione o verifica degli organi di controllo e in loro presenza. In particolare, se i ricavi e le rimanenze sono superiori, rispettivamente, a € 5.164.000,00 e € 1.100.000,00, e tali limiti sono stati superati contemporaneamente per 2 esercizi consecutivi, è obbligatorio istituire la contabilità di magazzino. Le scritture devono essere tenute a partire dal 2° periodo d'imposta successivo a quello nel quale, per la 2ª volta, entrambi i limiti sono stati superati. L'omessa tenuta o la mancata esibizione della contabilità di magazzino consente l'applicazione dell'accertamento induttivo. L'obbligo di tenuta della contabilità di magazzino cessa dal 1° periodo d'imposta successivo a quello in cui, per la 2ª volta consecutivamente, l'ammontare dei ricavi o il valore delle rimanenze è inferiore ai limiti previsti. |
Oggetto |
Ammontare |
Elementi compresi |
Elementi esclusi |
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Ricavi |
Superiori a € 5.164.000,001
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Rimanenze |
Superiori a € 1.100.000,001
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Titoli. |
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Condizioni |
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Nota1 |
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Si riepilogano gli adempimenti relativi all’istituzione e alla tenuta del libro giornale, del libro inventari e dei registri obbligatori ai fini delle imposte dirette e dell’Iva, soggetti alla sola formalità di numerazione progressiva delle pagine. In particolare, l’art. 2215 c.c. non prevede l’obbligo della bollatura e della vidimazione del libro giornale e del libro degli inventari. Restano, invece, soggetti all’obbligo di bollatura i libri sociali obbligatori previsti dall’art. 2421 c.c. e ogni altro libro o registro per i quali l’obbligo della bollatura è previsto da norme speciali. La formulazione degli articoli 39 D.P.R. 26.10.1972, n. 633 e 22 D.P.R. 29.09.1973, n. 600 esclude l’obbligo della bollatura per i registri previsti dalle norme fiscali. Anche per tali registri sussiste l’obbligo della numerazione progressiva delle pagine che li compongono. L’imposta di bollo è dovuta anche in assenza di stampa dei registri fiscali tenuti con modalità elettronica. |
Tavola |
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Specifiche formalità iniziali per scritture contabili |
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Le imprese che operano con l’estero sono tenute a effettuare, entro un anno dalla data di iscrizione o entro il 31.12 di ogni anno, per gli anni successivi, la procedura di convalida del numero meccanografico. Se l'azienda è in possesso di un codice meccanografico e si intende mantenere la posizione, il codice deve essere convalidato entro il 31.12.2023. Si precisa che non è obbligatorio essere in possesso del numero meccanografico (la Banca d'Italia ha abolito, a decorrere dal 1.01.2008, la CVS delle operazioni correnti mercantili, e la conseguente segnalazione, mediante codice meccanografico, delle causali valutarie relative al regolamento di queste operazioni); quindi, tale convalida è facoltativa, nel senso che se l'impresa desidera mantenere in essere il suo numero meccanografico, poiché effettivamente è utilizzato, deve procedere alla convalida. Nel caso in cui l'azienda non desideri convalidare tale numero, in quanto non utilizzato, può decidere di cancellarlo. Se un’azienda decide di cancellare il numero meccanografico, poiché non utilizzato e ne avesse necessità in futuro, può richiederne uno nuovo. In ogni caso, se il numero meccanografico non è convalidato entro il 31.12.2023 sarà cancellato. La procedura di convalida avviene generalmente attraverso la piattaforma "Telemaco". |
NUMERO MECCANOGRAFICO |
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È un codice alfanumerico assegnato alle imprese che operano abitualmente con l’estero. |
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È rilasciato dalla Camera di Commercio della Provincia, ove la società ha la sede legale, esclusivamente alle imprese attive, in regola con il pagamento del diritto annuale e abitualmente operanti con l’estero. |
SOGGETTI INTERESSATI |
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Soggetti operanti abitualmente con l’estero |
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RICHIESTA |
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CONVALIDA ANNUALE |
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Gli imprenditori in possesso del numero meccanografico devono provvedere alla convalida del proprio numero meccanografico. |
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Entro il 31.12 di ogni anno. |
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Nota bene |
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In caso di mancata convalida, dal 1.01 dell’anno successivo la posizione dell’impresa quale operatore abituale con l’estero è considerata sospesa; conseguentemente, nella documentazione ufficiale relativa all’impresa compare l’indicazione che segnala la mancata convalida nei tempi previsti. |
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Contributi versati alla previdenza complementare e non dedotti |
I contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente, volontari o dovuti in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali, alle forme di previdenza complementare (escluso il Tfr), sono deducibili, ai sensi dell’art. 10 Tuir, dal reddito complessivo per un importo non superiore a € 5.164,57. Per la parte dei contributi versati che non hanno fruito della deduzione, compresi quelli eccedenti il suddetto ammontare, il contribuente comunica alla forma pensionistica complementare, entro il 31.12 dell’anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento, ovvero se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione, l’importo non dedotto o che non sarà dedotto nella dichiarazione dei redditi. La comunicazione deve essere resa dalla persona per la quale è aperta la posizione previdenziale e, pertanto, anche dal familiare a carico. In tal caso, nella comunicazione deve indicarsi che l’ammontare complessivo delle somme non dedotte dall’iscritto non sono state dedotte neanche dal soggetto di cui è a carico. Nel caso in cui il soggetto interessato non abbia comunicato al fondo pensione l’ammontare dei contributi non dedotti, sarà soggetta a tassazione anche la parte riconducibile agli importi non dedotti. |
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FAC SIMILE COMUNICAZIONE CONTRIBUTI NON DEDOTTI (COMPILABILE) |
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SCADENZARIO |
Scadenza |
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Tributo/ Contributo |
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Descrizione |
Lunedì 11 dicembre |
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Antiriciclaggio |
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Titolare effettivo - Termine per la comunicazione al Registro Imprese del titolare effettivo (D.M. 29.09.2023). |
15 dicembre |
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Iva |
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Registrazione - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo. |
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Fattura cumulativa - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un’unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all’effettuazione delle operazioni. |
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Operazioni con l’estero - Per le operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute, dal 1.07.2022, verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, gli operatori Iva residenti trasmettono i dati all’Agenzia delle Entrate utilizzando il formato Xml previsto per la fattura elettronica e inviando i file al Sistema di interscambio secondo le regole di compilazione previste dalle specifiche tecniche allegate al provvedimento 30.04.2018. Ne consegue che la trasmissione delle fatture attive verso i soggetti non stabiliti in Italia dovrà avvenire entro i termini legislativamente fissati per l’emissione delle fatture (in linea generale, 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione o il diverso termine stabilito da specifiche disposizioni come le fatture differite, ecc.) mentre quella riferita alle fatture passive ricevute da cedente o prestatore estero dovrà essere effettuata entro il 15° giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione stessa. |
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Associazioni sportive dilettantistiche |
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Registrazioni - Le associazioni sportive dilettantistiche, che fruiscono dell’opzione di cui all’art. 1 L. 398/1991, devono effettuare l’annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell’esercizio dell’attività commerciale, con riferimento al mese precedente. |
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Corrispettivi |
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Regolarizzazione - Termine per effettuare la regolarizzazione, mediante ravvedimento operoso, della mancata certificazione dei corrispettivi per il periodo dal 1.01.2022 al 30.06.2023 (comunicato Agenzia Entrate 3.10.2023). |
Sabato 16 dicembre |
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Imposte dirette |
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Versamento ritenute - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni, su altri redditi di capitale e in relazione ad appalti e subappalti. Entro tale termine deve essere effettuato anche il versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d’imposta se di importo pari o superiore a € 500,00 (art. 1, c. 36 L. 232/2016), nonché il versamento delle ritenute operate in relazione alle locazioni brevi (artt. 4, cc. 1/5-bis e 6 D.L. 50/2017). |
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Iva |
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Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l’eventuale imposta a debito. |
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Contabilità presso terzi - Termine ultimo di cui si possono avvalere i contribuenti mensili, che affidano a terzi la tenuta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d’imposta relativi al mese di novembre 2023, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di ottobre 2023. |
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Imposta sugli intrattenimenti |
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Versamento - Versamento dell’imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente. |
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Imposta sulle transazioni finanziarie |
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Versamento - Termine di versamento dell’imposta sulle transazioni finanziarie dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari poste in essere nel mese precedente (Tobin Tax). |
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Imu |
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Saldo - Termine ultimo per provvedere al versamento del saldo Imu dovuto per il 2023. Per gli enti non commerciali scade il termine per il versamento della seconda rata dell’imposta dovuta per l’anno in corso, pari al 50% dell’imposta complessivamente corrisposta per l’anno precedente. |
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Inps |
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Contributi previdenziali e assistenziali - Versamento dei contributi relativi al mese precedente, compresa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante il modello F24. |
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Contributi Gestione Separata - Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente. |
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Gestione ex-Enpals - Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono effettuare il versamento, mediante modello F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente. |
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Enti sportivi - La circolare Inps 88/2023 precisa che i versamenti contributivi per il periodo luglio-settembre 2023 devono essere effettuati entro il 16.12.2023. |
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Agricoltura - Le aziende che impiegano manodopera agricola devono versare i contributi previdenziali ed assistenziali per gli operai a tempo determinato e indeterminato, relativamente al 2° trimestre 2023. |
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Rivalutazione del Tfr |
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Versamento - Termine di versamento dell’acconto (nella misura del 90%) dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione del Tfr. |
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Scadenza |
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Tributo/ Contributo |
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Descrizione |
Lunedì 18 dicembre |
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Rag. commercialisti |
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Contributi - Termine di versamento della 7ª rata dei contributi 2023. |
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Revisori enti locali |
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Iscrizione nell’elenco - Il termine di presentazione delle domande di iscrizione nonché delle domande dirette a mantenere l’iscrizione nell’elenco è fissato perentoriamente entro e non oltre le ore 12:00 del 18.12.2023 (D.M. Interno 24.10.2023). |
Mercoledì 20 novembre |
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Imposte dirette |
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Ritenute condominio - Termine di versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d’imposta sui corrispettivi dovuti all’appaltatore, qualora l’ammontare delle ritenute operate mensilmente sia inferiore a € 500 (art. 1, c. 36 L. 232/2016). |
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Iva |
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Acconto - Liquidazione straordinaria per versamento acconto Iva relativo all’anno 2023. |
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Ravvedimento speciale |
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Versamento - Termine di versamento della 4ª rata degli importi dovuti. |
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Definizione liti pendenti |
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Versamento - Termine di pagamento della 3ª rata degli importi dovuti. |
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Omesso pagamento rate da istituti deflattivi |
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Regolarizzazione - Termine di versamento della 4ª rata (art. 1, cc. 219-221-bis L. 197/2022). |
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Dottori commercialisti |
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Versamento - Termine di versamento della rata unica o della 1a rata delle eccedenze contributive 2023. |
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Conai |
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Denuncia - Termine di presentazione al Conai della denuncia riferita al mese precedente. |
Lunedì 25 dicembre |
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Iva |
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Elenchi Intrastat - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente. |
Mercoledì 27 dicembre |
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Iva |
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Acconto - Termine di versamento dell’acconto Iva relativo all’anno 2023. |
Sabato1 30 dicembre |
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Imposte dirette |
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Mod. Redditi 2023 - Per le persone decedute successivamente al 28.02.2023 scade il termine di versamento delle imposte da parte degli eredi. |
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Mod. Redditi 2023 - Termine di presentazione in posta della dichiarazione dei redditi da parte degli eredi delle persone decedute dal 1.03.2023 al 30.06.2023. |
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Imposta di registro |
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Contratti di locazione - Termine ultimo per versare l’imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi e alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca. |
Domenica1 31 dicembre |
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Imposte dirette |
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Intermediari di commercio con collaboratori - Presentazione, o invio della comunicazione, ai relativi committenti, preponenti o mandanti della dichiarazione dell’utilizzo in via continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi, al fine di poter beneficiare della ritenuta ridotta. Il D. Lgs. 21.11.2014, n. 175 ha previsto che la predetta comunicazione debba essere spedita a mezzo PEC e non abbia scadenza, mantenendo la sua validità fino a revoca o perdita dei requisiti da parte dell’intermediario. |
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Iva |
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Fattura differita - Emissione e annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente. |
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Registrazione, fatturazione - Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni svolte nel mese. |
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Enti non commerciali - Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte. |
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Regime IOSS - Termine di presentazione della dichiarazione Iva e di versamento dell’Iva in relazione al mese precedente per i soggetti che hanno aderito al regime IOSS. |
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Trasparenza fiscale |
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Opzione - Le società costituite dal 1.12.2023 al 31.12.2023, che intendono optare per il regime di trasparenza per il periodo 2023-2025, devono effettuare, entro il 31.12.2023, l’invio telematico all’Agenzia delle Entrate della comunicazione dell’opzione mediante l’apposito modello. |
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Irap |
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Opzione - Termine di esercizio dell’opzione, mediante apposita comunicazione, per la determinazione dal 2023 dell’Irap con il metodo “da bilancio” per i soggetti costituitisi dal 1.12.2023 al 31.12.2023. |
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Gruppo Iva |
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Opzione/Revoca - L’opzione o la revoca del gruppo Iva effettuata dal 1.10 al 31.12 ha effetto a decorrere dal 1.01 del 2° anno successivo. |
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Imposta di bollo |
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Bollo virtuale - Termine di versamento, mediante Modello F24, della rata bimestrale dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale per i soggetti autorizzati (art. 15 D.P.R. 642/1972 - Ris. Ag. Entrate 3.02.2015, n. 12/E). |
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Inventario |
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Magazzino - Redazione dell’inventario delle rimanenze di magazzino al 31.12. |
Scadenza |
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Tributo/ Contributo |
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Descrizione |
Domenica1 31 dicembre (segue) |
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Inps |
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Flusso UniEmens - Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente. |
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Enti sportivi - La circolare Inps 88/2023 individua il 31.12.2023 quale termine per effettuare gli adempimenti relativi ai compensi del periodo da luglio a settembre 2023. |
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Contributi volontari - Termine di versamento dei contributi volontari relativi al 3° trimestre 2023, mediante gli appositi bollettini rilasciati dall’Inps. |
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Libro unico del lavoro |
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Adempimento - Termine entro il quale effettuare le scritturazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro con riferimento al mese precedente. |
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Lavoro agile |
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Proroga - Fino al 31.12.2023 hanno diritto a svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile i lavoratori fragili, i lavoratori con figli minori di 14 anni, nonché i lavoratori maggiormente esposti al rischio di contagio Covid. |
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Previdenza integrativa |
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Comunicazione - Entro il 31.12.2023 gli iscritti alla previdenza integrativa devono inviare una comunicazione, al fondo pensione di appartenenza, per dichiarare l’eventuale quota di contributi versata nel 2022 e non dedotta in dichiarazione. |
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Auto- trasportatori |
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Iscrizione Albo - Deve essere versata, entro oggi, la quota di iscrizione per il 2024 all’Albo Autotrasportatori. |
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Commercio estero |
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Codice meccanografico - Gli imprenditori che operano abitualmente con l’estero, in possesso del numero meccanografico rilasciato dalla C.C.I.A.A., devono provvedere, entro il 31.12.2023, alla convalida annuale. |
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Enti del Terzo Settore |
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Adeguamenti statutari - Entro il 31.12.2023 Onlus, ODV, APS possono procedere agli adeguamenti statutari alle norme del Codice del Terzo settore con modalità semplificata (D.L. 198/2022). |
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Riforma dello sport |
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Adeguamento statutario - Entro il 31.12.2023 asd e SSD devono effettuare l’adeguamento dello statuto alle disposizioni del D. Lgs. 36/2021. |
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Acquisto prima casa |
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Agevolazione - Fino al 31.12.2023 è possibile l’accesso alla garanzia statale, estesa fino all’80% del capitale, per l’acquisto della 1ª casa da parte di giovani di età inferiore a 36 anni e giovani coppie con isee non superiore a € 40.000 annui D.L. 132/2023. |
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Aiuti di Stato nel turismo |
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Autocertificazione - Al fine di consentire al Ministero del turismo, in raccordo con i competenti enti impositori, la verifica del rispetto delle condizioni previste per la concessione degli aiuti e il conseguente recupero di quelli indebitamente percepiti in eccesso, i soggetti beneficiari degli aiuti indicati all’art. 1 del D.M. 21.09.2023 presentano al Ministero del turismo, entro il 31.12.2023, un’autocertificazione nella quale attestano l’importo complessivo degli aiuti fruiti oltre i massimali previsti dalla sezione 3.1 di cui alla comunicazione della Commissione europea del 19.03.2020 C(2020) 1863 final (D.M. 21.09.2023, prot. n. 20852). |
Chiama lo 049 613584