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Segnaliamo che stanno arrivando le lettere di compliance dal Registro delle Imprese di nomina dell'organo di controllo PENA LA NOMINA DIRETTA DA PARTE DEL GIUDICE di un Revisore di Sua fiducia. https://www.studiocavallari.it/servizi/audit-e-revisione-contabile
FATTURA ELETTRONICA NEL REGIME FORFETARIO |
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È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12.01.2024, n. 9, il D. Lgs. 8.01.2024, n. 1, di razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari, in vigore dal 13.01.2024. Si riassumono le principali disposizioni contenute nel provvedimento. |
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È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30.12.2023, n. 303, supplemento ordinario n. 40, la L. 30.12.2023, n. 213, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”, in vigore dal 1.01.2024. Si riassumono le principali disposizioni fiscali contenute nell’art. 1 della legge. |
Proroga plastic tax |
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È prorogata dal 1.01.2024 al 1.07.2024 l’istituzione dell’imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego, denominati «MACSI». |
Proroga sugar tax |
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È prorogata dal 1.01.2024 al 1.07.2024 l’istituzione dell’imposta sul consumo delle bevande analcoliche. |
Aliquota Iva 10% |
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Plusvalenze da cessione di partecipazioni qualificate realizzate da società non residenti |
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Plusvalenze per cessione di beni immobili con interventi da Superbonus |
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Delibere aliquote tributi comunali |
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Variazione catastale degli immobili oggetto di Superbonus |
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Ritenuta d’acconto su bonifici per fruire delle detrazioni fiscali |
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Ritenuta su provvigioni degli agenti di assicurazione |
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Dal 1.04.2024 sono soggette a ritenuta d’acconto le provvigioni percepite dagli agenti di assicurazione per le prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione, dai mediatori di assicurazione per i loro rapporti con le imprese di assicurazione e con gli agenti generali delle imprese di assicurazioni pubbliche o loro controllate che rendono prestazioni direttamente alle imprese di assicurazione in regime di reciproca esclusiva. |
Aliquote Ivie e Ivafe |
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Atti che importano costituzione o trasferimento di diritti reali immobiliari |
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Immatricola-zione veicoli provenienti da San Marino e Città del Vaticano |
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Al fine dell’immatricolazione o voltura degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi (nuovi o usati) introdotti nel territorio dello Stato e provenienti dal territorio della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano sono applicabili le disposizioni previste per le importazioni e agli acquisti intracomunitari di tali beni. |
Contrasto all’apertura di partite Iva fittizie |
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È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29.12.2023, n. 302 il D.L. 29.12.2023 n. 212, recante “Misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119, 119-ter e 121 del D.L. 19.05.2020, n. 34.”, in vigore dal 30.12.2023. Si riassumono le principali disposizioni. |
Disposizioni in materia di Superbonus nel settore dell'edilizia |
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Opzione per cessione o sconto in fattura per territori colpiti da eventi sismici |
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Revisione della detrazione fiscale per l'eliminazione delle barriere architettoniche |
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In tema di compensazioni si rilevano alcune variazioni per l’anno 2024 introdotte dalla legge di Bilancio 2024. |
Crediti contributivi e iscrizione a ruolo per importi superiori a € 100.000 |
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I soggetti che intendono effettuare la compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all’anno dell’Iva ovvero dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all’Irap, ovvero dei crediti maturati in qualità di sostituto d’imposta e dei crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi nonché dei crediti maturati a titolo di contributi e premi nei confronti, rispettivamente, dell’Inps e dell’Inail (con decorrenza da definire) sono tenuti ad utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. |
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COMPENSAZIONI IN F24 SOLO TRAMITE SERVIZI AGENZIA DELLE ENTRATE |
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A decorrere dal 1.07.2024 i versamenti sono eseguiti esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni (indipendentemente dal saldo finale pari a zero o positivo). |
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È soppressa la possibilità di eseguire i versamenti in compensazione mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni e il saldo finale sia di importo positivo. |
ENTRATA IN VIGORE |
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Le disposizioni si applicano dal 1.07.2024. |
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La legge di Bilancio 2024 ha riproposto la possibilità di rivalutare le partecipazioni possedute alla data del 1.01.2023 (non in regime d’impresa), estendendola anche alle partecipazioni negoziate nei mercati regolamentati. L’imposta sostitutiva è pari al 16%. Il versamento deve avvenire entro il 30.06.2024, con possibilità di rateizzare l’importo fino a 3 rate. La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la medesima data. |
SOGGETTI INTERESSATI |
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Soggetti che producono redditi diversi in caso di alienazione delle partecipazioni. |
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Esclusi i redditi conseguiti nell’esercizio di arti o professioni o di imprese commerciali. |
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OGGETTO |
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Partecipazioni |
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PLUSVALENZE O MINUSVALENZE |
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Regime sostitutivo |
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Corrispettivo percepito per la vendita. |
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(-) |
Valore di perizia al 1.01.2024, da redigere entro il 30.06.2024. |
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(-) |
Costo della perizia predisposta per conto dei possessori dei titoli, quote o diritti, in proporzione al costo effettivamente sostenuto. |
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(=) |
Plusvalenza tassabile (valore di cessione maggiore del valore di perizia). |
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Agevolazione |
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Può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore alla data del 1.01.2024 della frazione del patrimonio netto della società, associazione o ente, determinato sulla base di una perizia giurata di stima, redatta da soggetti iscritti all’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nell’elenco dei revisori contabili, nonché dai periti regolarmente iscritti alle Camere di Commercio, a condizione che il predetto valore sia assoggettato a un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi. |
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IMPOSTA SOSTITUTIVA |
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Misura |
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16% |
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Per le partecipazioni qualificate al 1.01.2024. |
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Da applicare al valore di perizia. |
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Per le partecipazioni non qualificate al 1.01.2024. |
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Titoli, quote e diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione. |
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Da applicare alla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2023. |
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Versamento |
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Entro il 30.06.2024 per partecipazioni quotate e non quotate. |
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Entro il 30.06.2024. |
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Per effetto della legge di Bilancio 2024 è possibile rideterminare i valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1.01.2024. Pertanto, ai fini della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze (redditi diversi), per i terreni edificabili e con destinazione agricola, posseduti alla data del 1.01.2024, può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore, a tale data, determinato sulla base di una perizia giurata di stima, a condizione che il predetto valore sia assoggettato ad un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi pari al 16% del relativo valore. |
SOGGETTI INTERESSATI |
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Soggetti che producono redditi diversi. |
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Sono esclusi i redditi conseguiti nell’esercizio di arti o professioni o di imprese commerciali. |
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OGGETTO |
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Terreni |
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Non rientranti di imprese commerciali. |
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Posseduti al 1.01.2024. |
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TIPOLOGIE DI REDDITO INTERESSATE |
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Plusvalenze realizzate mediante la lottizzazione di terreni o l’esecuzione di opere intese a renderli edificabili e la successiva vendita, anche parziale, dei terreni o degli edifici. |
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Plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di 5 anni, esclusi quelli acquisiti per successione. |
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Plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria, secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione. |
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REGIME SOSTITUTIVO |
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(+) |
Valore di vendita. |
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(-) |
Valore di perizia al 1.01.2024 (è irrilevante il costo d’acquisto). |
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(-) |
Costo della perizia effettivamente rimasto a carico. |
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(=) |
Plusvalenza tassabile. |
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Per determinare le plusvalenze e le minusvalenze può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore alla data del 1.01.2024, determinato sulla base di una perizia giurata di stima, purché il predetto valore sia assoggettato a un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi. |
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IMPOSTA SOSTITUTIVA |
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Misura |
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Valore di perizia al 1.01.2024 x 16% = imposta sostitutiva |
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Versamento |
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Entro il 30.06.2024. |
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PERIZIA |
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Professionisti abilitati |
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La perizia può essere redatta da soggetti iscritti agli Albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, degli agrotecnici, dei periti agrari e dei periti industriali edili, nonché dai periti iscritti alle Camere di commercio. |
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Termini di scadenza |
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La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro il termine del 30.06.2024 e, comunque, prima dell’eventuale cessione (prima del rogito). |
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Conservazione |
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La perizia, unitamente ai dati identificativi dell’estensore della perizia e al codice fiscale del titolare del bene periziato, nonché alle ricevute di versamento dell’imposta sostitutiva, deve essere conservata dal contribuente ed esibita o trasmessa a richiesta dell’Amministrazione Finanziaria. |
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La legge di Stabilità 2016 ha istituito, per gli esercenti attività d’impresa e arti e professioni in forma individuale, un regime forfetario di determinazione del reddito da assoggettare a un’unica imposta, in sostituzione dell’imposta sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell’Irap, pari al 15%. Il regime opera come regime fiscale naturale salva la facoltà di optare per l’applicazione dell’Iva e delle imposte sui redditi nei modi ordinari. Si propone una check list per verificare se i soggetti hanno i requisiti per poterne fare parte. Con circolare n. 32/E/2023 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulle modifiche apportate dalla L. 197/2022 concernenti le condizioni di accesso, permanenza e cessazione dal regime forfetario. |
Contribuente |
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Periodo d’imposta |
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Dati da verificare per anno precedente (o presunti in caso di inizio attività) |
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Ricavi conseguiti o compensi percepiti, ragguagliati ad anno superiori ai limiti indicati nella tavola n. 1.
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No |
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Sì |
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Accesso negato |
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Sostenimento di spese per lavoratori dipendenti, lavoro accessorio, co.co.pro., co.co.co., spese per associati in partecipazione superiori a € 20.000,00 lordi? |
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No |
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Sì |
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Nell’anno precedente i redditi di lavoro dipendente e assimilati hanno superato € 30.000,00?1 |
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No |
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Sì |
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Dati da verificare per l’anno in corso |
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Altre cause di esclusione |
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Ci si avvale di regimi speciali ai fini Iva? |
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No |
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Sì |
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Ci si avvale di regimi forfetari di |
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No |
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Sì |
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Soggetto non residente?2 |
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No |
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Sì |
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Soggetto che in via esclusiva o prevalente effettua cessioni di immobili o cessioni intracomunitarie di mezzi di trasporto nuovi? |
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No |
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Sì |
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Soggetto socio in società di persone, associazioni o imprese familiari?3 |
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No |
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Sì |
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Soggetto che detiene il controllo, diretto o indiretto, di società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, che esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni? |
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No |
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Sì |
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Attività esercitata, prevalentemente, nei confronti di datori di lavoro, o soggetti direttamente o indirettamente ad essi riconducibili, con i quali sono in corso rapporti di lavoro o sono intercorsi rapporti di lavoro nei 2 precedenti periodi d’imposta? |
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No |
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Sì |
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Accesso consentito |
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Note |
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0B9BTavola n. 1 |
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Tabella limiti di ricavi |
Progres. |
Gruppo di settore |
Codici attività ATECO 2007 |
Valore soglia dei ricavi/ compensi |
Redditività |
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1 |
Industrie alimentari e delle bevande. |
(10-11) |
85.000 |
40% |
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2 |
Commercio all’ingrosso e al dettaglio. |
45 - (da 46.2 a 46.9) - (da 47.1 a 47.7) - 47.9 |
40% |
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3 |
Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande. |
47.81 |
40% |
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4 |
Commercio ambulante di altri prodotti. |
47.82 - 47.89 |
54% |
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5 |
Costruzioni e attività immobiliari. |
(41 - 42 - 43) - (68) |
86% |
||
6 |
Intermediari del commercio. |
46.1 |
62% |
||
7 |
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione. |
(55 - 56) |
40% |
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8 |
Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi. |
(64 - 65 - 66) - (69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75) - (85) - (86 - 87 - 88) |
78% |
||
9 |
Altre attività economiche. |
(01 - 02 - 03) - (05 - 06 - 07 - 08 - 09) - (12 - 13- 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33) - (35) - (36 - 37 - 38 - 39) - (49 - 50 - 51 - 52 - 53) - (58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63) - (77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82) - (84) - (90 - 91 - 92 - 93) - (94 - 95 - 96) - (97 - 98) - (99) |
67% |
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Nota bene |
Individuazione limiti di ricavi |
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Firma ………..……………………………………..
Firma ………………………………………………
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Dal 2023 i contribuenti persone fisiche, esercenti attività d’impresa, arti o professioni, possono accedere al regime forfetario a condizione che, nell’anno precedente, abbiano conseguito ricavi o percepito compensi non superiori a € 85.000, a condizione che le spese per lavoro dipendente siano di ammontare complessivamente non superiore a € 20.000,00 lordi. La fuoriuscita dal regime avviene dall’anno successivo nel caso di superamento del limite di ricavi di € 85.000 ma comunque entro il limite di € 100.000. Il superamento del limite di € 100.000 comporta, invece, l’immediata cessazione del regime forfetario. Con circolare n. 32/E/2023 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulle condizioni di accesso, permanenza e cessazione dal regime forfetario. |
FATTURA ELETTRONICA |
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Permangono i vincoli della L. 244/2007 e del D.M. 55/2013 in ordine alla fatturazione elettronica obbligatoria nei confronti della Pubblica Amministrazione. |
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TRATTAMENTO IVA IN FATTURA |
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Nell’ipotesi in cui un soggetto che applica il regime forfetario emetta una fattura senza esercitare la rivalsa e il corrispettivo sia incassato nell’anno successivo, nel quale il contribuente applica il regime ordinario, la fattura non dovrà essere integrata con l’Iva, considerato che l’operazione si intende comunque effettuata al momento dell’emissione della fattura. |
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Adeguamento delle esistenze iniziali di magazzino |
La legge di Bilancio 2024 prevede la possibilità di procedere all’adeguamento delle esistenze iniziali dei beni di cui all’art. 92 Tuir. Detta agevolazione è riservata agli esercenti attività di impresa, che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio d’esercizio. L’adeguamento, relativo al solo periodo d’imposta in corso al 31.12.2023, potrà essere effettuato attraverso l’eliminazione delle esistenze iniziali di quantità o valori superiori rispetto a quelli effettivi oppure attraverso l’iscrizione delle maggiori esistenze iniziali precedentemente omesse. Dal punto di vista temporale l’adeguamento delle esistenze iniziali, almeno per i soggetti solari, riguarderà le rimanenze iniziali alla data del 1.01.2023 (di fatto coincidenti alle rimanenze finali al 31.12.2022). A seconda che l’adeguamento sia effettuato tramite l’eliminazione o l’iscrizione di valori, si dovranno corrispondere imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell’Irap e ai fini dell’Iva (solo però nel caso dell’eliminazione di valori). La possibilità di procedere al suddetto adeguamento deve essere effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 30.09.2023 (anno 2023 per i soggetti solari). L’istituto dell’adeguamento risponde alle situazioni in cui il magazzino contabile risulti superiore a quello effettivo, nei casi in cui vi siano state delle vendite in nero, oppure inferiore, nei casi di acquisti in nero. In tali situazioni si procede con l’eliminazione delle eccedenze, versando la relativa Iva e imposta sostitutiva, pari al 18%, mentre nel caso di iscrizione di esistenze iniziali, versando solamente l’imposta sostitutiva. Tale impostazione appare coerente in quanto nel primo caso si allinea un magazzino in cui presumibilmente sono stati venduti in nero dei beni (per i quali viene richiesta la relativa Iva), mentre nel secondo caso si è trattato di acquisti in nero per cui l’Iva non è richiesta. Tuttavia, esistono anche altre casistiche come, ad esempio, quelle dei magazzini contabili che sono superiori al dato effettivo causa l’adozione, nel tempo, di pratiche di incremento artificioso della valorizzazione del magazzino al fine di celare delle perdite. In questo caso bisognerà fare pulizia nel bilancio, con il ripristino dei corretti valori di quantificazione del magazzino, attraverso una svalutazione del medesimo. Sembra difficile pensare che in tale situazione si debba assolvere l’Iva in assenza di una vendita in nero; anche il pagamento dell’imposta sostitutiva (sull’importo della svalutazione del magazzino) pare inconciliabile con il fatto che i maggiori valori sono stati tassati in passato. Per questi motivi, sembra che la norma sia calibrata prevalentemente sulle casistiche delle “quantità” e non su quelle del “valore”. |
Soggetti destinatari |
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Contribuenti che esercitano attività d’impresa che ai fini della redazione del bilancio d’esercizio non adottano i principi contabili internazionali IAS/IFRS dello IASB (International Accounting Standard Board)1.
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Ambito temporale adeguamento |
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Esistenze iniziali del periodo d’imposta in corso al 30.09.2023 (anno 2023 per i soggetti solari). |
Oggetto adeguamento |
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Esclusioni |
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MODALITà ADEGUAMENTO |
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Effetti adeguamento |
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imposte dovute |
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Eliminazione di valori |
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(+) il valore eliminato, moltiplicato per il previsto coefficiente di maggiorazione; (-) il valore del bene eliminato. |
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Pagamento dell’Iva applicando l’aliquota media riferibile all’anno 2023 all’entità che si ottiene moltiplicando il valore eliminato per il coefficiente di maggiorazione che sarà stabilito, per le diverse attività, con apposito decreto.
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Iscrizione di maggiori valori |
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Pagamento di un’imposta sostitutiva dell’Irpef/Ires e dell’Irap in misura pari al 18% da applicare al valore iscritto. |
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L’imposta sostitutiva è indeducibile ai fini Irpef, Ires e Irap. |
Modalità di pagamento delle imposte dovute |
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Esempio n. 1 - RIDUZIONE delle esistenze iniziali |
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Esempio n. 2 - iscrizione di MAGGIORI rimanenze iniziali |
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Le aziende, sulla scorta delle informazioni ricevute dall’Inail e dei dati in loro possesso, provvedono a determinare i premi dovuti per l’autoliquidazione del premio assicurativo 2023/2024 e al loro versamento. La scadenza dei pagamenti (importo totale o sola prima rata) è il 16.02.2024. |
RIDUZIONE RETRIBUZIONI |
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Invio telematico o procedura “Alpi on line” nel caso di riduzione delle retribuzioni presunte per il 2024. |
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16.02.2024 |
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DENUNCIA RETRIBUZIONI1 |
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Invio telematico o procedura “Alpi on line”. |
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29.02.2024 |
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PAGAMENTI
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In unica soluzione. |
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16.02.2024 |
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In 4 rate2 (Modello F24). |
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16.02.2024 |
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16.05.2024 |
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Coefficiente: 0,00927123 |
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20.08.2024 |
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Coefficiente: 0,01874849 |
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18.11.2024 |
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Coefficiente: 0,02822575 |
Note |
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Esempio |
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Acconto e saldo Inail - Scritture contabili |
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16.02.n |
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SP C II 5-quater |
SP C IV 1 |
Acconto Inail |
a |
Banca c/c |
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1.570,00 |
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Versamento acconto Inail esercizio “n”. |
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31.12.n |
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CE B 9 b |
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Assicurazione infortuni |
a |
Diversi |
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1.610,00 |
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SP D 13 |
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a |
Inail c/versamento |
40,00 |
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SP C II 5-quater |
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a |
Acconto Inail |
1.570,00 |
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Contributi Inail dell’anno “n”. |
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31.12.n |
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SP C II 5-quater |
Diversi |
a |
Acconto Inail |
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1.570,00 |
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CE B 9 b |
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Assicurazione infortuni |
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1.500,00 |
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SP C II 5-quater |
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Credito Inail |
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70,00 |
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Contributi Inail dell’anno “n”. |
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16.02.n+1 |
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SP C IV 1 |
Diversi |
a |
Banca c/c |
|
1.650,00 |
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SP D 13 |
|
Inail c/versamento |
|
|
40,00 |
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SP C II 5-quater |
|
Acconto Inail |
|
|
1.610,00 |
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|
Versamento saldo contributi Inail anno “n” e acconto anno “n+1”. |
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|
16.02.n+1 |
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||
SP C II 5-quater |
|
Acconto Inail |
a |
Diversi |
|
1.500,00 |
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|
SP C II 5-quater |
|
a |
Credito Inail |
70,00 |
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|
SP C IV 1 |
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a |
Banca c/c |
1.430,00 |
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Versamento acconto anno “n+1” al netto del credito residuo anno “n”. |
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A decorrere dal 1.01.2023 il tasso degli interessi legali è pari al 5%. Il Ministero dell’Economia ha la possibilità di modificarne la misura di anno in anno, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a 12 mesi, tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell’anno. In assenza di determinazione entro il 15.12, il saggio rimane invariato per l’anno successivo. |
INTERESSI DI MORA |
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Obbligazioni non derivanti da transazioni commerciali |
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Nelle obbligazioni che hanno per oggetto una somma di denaro sono dovuti, dal giorno della mora, gli interessi legali, anche se non erano dovuti precedentemente e anche se il creditore non prova di aver sofferto alcun danno. |
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Obbligazioni derivanti da transazioni commerciali |
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INTERESSI CONVENZIONALI |
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RAVVEDIMENTO OPEROSO |
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Esempio |
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Gli interessi sono così calcolati:
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Gli interessi da ravvedimento devono essere esposti nel modello F24, separatamente dall’imposta dovuta, utilizzando lo specifico codice tributo previsto (tranne il caso dei codici relativi ai sostituti d’imposta). |
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INTERESSI NON DETERMINATI PER ISCRITTO |
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Il tasso legale rileva anche per il calcolo degli interessi, non determinati per iscritto, in relazione ai capitali dati a mutuo e agli interessi che concorrono alla formazione del reddito d’impresa, se non determinati per iscritto. |
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ISTITUTI DEFLATIVI DEL CONTENZIOSO |
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L’interesse legale rileva anche in caso di versamento rateale delle somme dovute per effetto degli istituti deflativi del contenzioso (accertamento con adesione e acquiescenza). |
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SCADENZARIO
Scadenza |
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Tributo/ Contributo |
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Descrizione |
Giovedì 1 febbraio |
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Iva |
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Dichiarazione annuale - La dichiarazione Iva relativa all’anno 2023 deve essere presentata nel periodo compreso tra il 1.02.2024 e il 30.04.2024. |
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Cessioni a privati extra-UE |
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Tax free shopping - Le cessioni a soggetti domiciliati o residenti fuori della Comunità Europea di beni per un complessivo importo, comprensivo dell’Iva, superiore a € 70 (anziché lire 300.000) destinati all’uso personale o familiare, da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio doganale della Comunità medesima, possono essere effettuate senza pagamento dell’imposta (tax free shopping). Le disposizioni si applicano alle cessioni poste in essere a decorrere dal 1.02.2024 (art. 1, c. 77 L. 213/2023). |
Venerdì 9 febbraio |
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Bonus investimenti pubblicitari |
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Dichiarazione sostitutiva - Termine di invio della dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti pubblicitari effettuati nel 2023. |
15 febbraio |
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Iva |
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Registrazione - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo. |
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Fattura cumulativa - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un’unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all’effettuazione delle operazioni. |
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Operazioni con l’estero - Per le operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute, dal 1.07.2022, verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, gli operatori Iva residenti trasmettono i dati all’Agenzia delle Entrate utilizzando il formato Xml previsto per la fattura elettronica e inviando i file al Sistema di interscambio secondo le regole di compilazione previste dalle specifiche tecniche allegate al provvedimento 30.04.2018. Ne consegue che la trasmissione delle fatture attive verso i soggetti non stabiliti in Italia dovrà avvenire entro i termini legislativamente fissati per l’emissione delle fatture (in generale, 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione o il diverso termine stabilito da specifiche disposizioni come le fatture differite ecc.) mentre quella riferita alle fatture passive ricevute da cedente o prestatore estero dovrà essere effettuata entro il 15° giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione stessa. |
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Associazioni sportive dilettantistiche |
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Registrazioni - Le associazioni sportive dilettantistiche, che fruiscono dell’opzione di cui all’art. 1 L. 398/1991, devono effettuare l’annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell’esercizio dell’attività commerciale, con riferimento al mese precedente. |
Venerdì 16 febbraio |
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Imposte dirette |
|
Versamento ritenute - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni, su altri redditi di capitale e in relazione ad appalti e subappalti. Entro tale termine deve essere effettuato anche il versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d’imposta se di importo pari o superiore a € 500,00 (art. 1, c. 36 L. 232/2016), nonché il versamento delle ritenute operate in relazione alle locazioni brevi (artt. 4, cc. 1/5-bis e 6 D.L. 50/2017). |
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Raccoglitori occasionali di tartufi - Termine di versamento dell’imposta sostitutiva in relazione ai corrispettivi, nel limite di € 7.000 annui, dei raccoglitori occasionali di tartufi. |
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Iva |
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Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l’eventuale imposta a debito. |
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Contabilità presso terzi - Termine ultimo di cui si possono avvalere i contribuenti mensili, che affidano a terzi la tenuta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d’imposta relativi al mese di gennaio 2024, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di dicembre 2023. |
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Contribuenti trimestrali “speciali” - Termine ultimo per la liquidazione relativa al 4° trimestre 2023 e per versare l’eventuale imposta a debito per distributori di carburante, autotrasportatori, imprese erogatrici di servizi pubblici relativi a somministrazioni di acqua, gas, energia elettrica e simili, esercenti arti e professioni sanitarie che effettuano solo operazioni esenti e acquisti di oro industriale (es.: odontotecnici). |
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Contratti di sub-fornitura - Termine per la liquidazione e il versamento dell’Iva dovuta relativa al 4° trimestre 2023 per i contribuenti Iva trimestrali che effettuano operazioni derivanti da contratti di sub-fornitura (art. 74, c. 5 D.P.R. 633/1972). |
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Associazioni sportive dilettantistiche - Termine di versamento dell’Iva relativa al 4° trimestre 2023, mediante il modello F24. |
Scadenza |
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Tributo/ Contributo |
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Descrizione |
Venerdì 16 febbraio (segue) |
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Imposta sugli intrattenimenti |
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Versamento - Versamento dell’imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente. |
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Imposta sulle transazioni finanziarie |
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Versamento - Termine di versamento dell’imposta sulle transazioni finanziarie dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari poste in essere nel mese precedente (Tobin Tax). |
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Inps |
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Contributi previdenziali e assistenziali - Versamento dei contributi relativi al mese precedente, compresa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante il modello F24. |
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Contributi Gestione Separata - Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente. |
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Gestione ex-Enpals - Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono effettuare il versamento, mediante modello F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente. |
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Conguaglio previdenziale - I datori di lavoro possono effettuare le operazioni di conguaglio di fine anno relative ai contributi previdenziali e assistenziali anche con la denuncia di competenza del mese di gennaio 2024. Poiché le operazioni di conguaglio riguardano anche il Tfr al Fondo di Tesoreria e le misure compensative, le stesse potranno avvenire anche con la denuncia di “febbraio 2024” (scadenza 16.03.2024), senza aggravio di oneri accessori (Circ. Inps 106/2023). |
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Artigiani e commercianti - Termine per effettuare il versamento della 4ª rata del contributo fisso minimo per il 2023. |
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Tfr |
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Saldo rivalutazione - Termine di versamento del saldo dell’imposta sostitutiva, pari al 17%, in relazione alla rivalutazione sul Tfr maturata al 31.12.2023. |
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Inail |
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Autoliquidazione - Termine di versamento, in unica soluzione o della 1ª rata, dei premi per il saldo 2023 e l’acconto 2024 e per la comunicazione di riduzione delle retribuzioni presunte esclusivamente con modalità telematica. |
Martedì 20 febbraio |
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Enasarco |
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Versamento contributi - Termine ultimo per il versamento dei contributi previdenziali relativi al trimestre ottobre-dicembre 2024. |
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Conai |
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Denuncia - Termine entro il quale i produttori di imballaggi devono presentare al Conai la denuncia mensile riferita al mese precedente. |
Domenica1 25 febbraio |
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Iva |
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Elenchi Intrastat - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente. |
Mercoledì 28 febbraio |
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Imposte dirette |
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Dichiarazioni tardive - Fino al 28.02.2024 i contribuenti che non hanno trasmesso la dichiarazione dei redditi entro il 30.11.2023 potranno presentarla tardivamente, applicando le relative sanzioni. |
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Conguaglio fiscale - Termine ultimo per operare, da parte dei sostituti d’imposta, il conguaglio di fine anno 2023 sulle retribuzioni e/o i compensi corrisposti nel corso dell’anno, entro il 12.01, ai dipendenti, ai collaboratori e agli altri percettori di redditi assimilati. |
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Rottamazione quater |
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Versamento - Termine di versamento della 3ª rata. |
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Inps |
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Regime forfettario - Le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arte o professione in regime forfettario ex L. 208/2015 devono presentare apposita comunicazione telematica all’Inps entro il 28.02, qualora siano interessate a fruire del regime contributivo agevolato (Circ. Ag. Entrate 10/E/2016 - Circ. Inps 35/2016). Inoltre, i contribuenti in regime forfettario che intendono rinunciare a tale regime possono comunicarlo all’Inps entro il 28.02 dell’anno successivo alla perdita dei requisiti fiscali. In tal caso il regime contributivo ordinario sarà ripristinato con decorrenza 1.01 del medesimo anno (Messaggio Inps 15/2019). |
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Fasi |
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Contributi assistenziali - Termine ultimo per il versamento dei contributi assistenziali relativi al 1° trimestre 2024. |
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Consorzi |
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Deposito - Termine entro il quale i consorzi con attività esterna, che hanno chiuso l’esercizio al 31.12.2023, devono depositare la situazione patrimoniale presso il Registro delle Imprese (art. 2615-bis c.c.). |
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Bonus acqua potabile |
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Comunicazione - Termine di invio all’Agenzia delle Entrate della comunicazione relativa alle spese sostenute nel 2023 ai fini del “bonus acqua potabile”. |
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5 per mille |
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Domanda - Termine di iscrizione telematica nell’elenco dei beneficiari del 5 per mille tenuto dal Ministero della Cultura per le associazioni di tutela, promozione o valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici. |
Scadenza |
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Tributo/ Contributo |
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Descrizione |
Giovedì 29 febbraio |
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Iva |
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Fattura differita - Emissione e annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente. |
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Registrazione, fatturazione - Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni svolte nel mese. |
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Enti non commerciali - Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte. |
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Regime IOSS - Termine di presentazione della dichiarazione Iva e di versamento dell’Iva in relazione al mese precedente per i soggetti che hanno aderito al regime IOSS. |
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Comunicazione liquidazioni periodiche - Termine di invio telematico della comunicazione dati delle liquidazioni periodiche relative al 4° trimestre 2023. |
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Imu |
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Versamento - Termine di versamento, senza sanzioni e interessi, dell’eventuale differenza positiva dell’Imu, calcolata sulla base delle delibere pubblicate entro il 15.01.2024, e quella versata entro il 18.12.2023 (art. 1, cc. 72-74 L. 213/2023). |
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Imposta di bollo |
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Fattura elettronica - Termine di versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche relative al 4° trimestre 2023. |
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Bollo virtuale - Termine di versamento, mediante Mod. F24, della rata bimestrale dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale per i soggetti autorizzati (art. 15 D.P.R. 642/1972 - Ris. Ag. Entrate 3.02.2015, n. 12/E). |
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Libro inventari |
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Sottoscrizione - Termine per la sottoscrizione del libro inventari per i soggetti che hanno trasmesso il modello Redditi 2023 in via telematica entro il 30.11.2023. |
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Registri contabili |
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Stampa - Termine per la stampa di registri contabili per i soggetti che hanno trasmesso il modello Redditi 2023 in via telematica entro il 30.11.2023. |
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Conservazione digitale |
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Documenti informatici - Termine per la conservazione dei documenti informatici (comprese le fatture elettroniche), ai fini della rilevanza fiscale, emessi nel 2022. |
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Inps |
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Flusso UniEmens - Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente. |
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Libro unico del lavoro |
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Adempimento - Termine entro il quale effettuare le scritturazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro con riferimento al mese precedente. |
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Inail |
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Denuncia - Termine per la presentazione telematica all’Inail delle denunce retributive annuali. |
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Riduzione del premio - Termine di invio on line della domanda di riduzione del premio Inail per prevenzione, mediante il Mod. OT23. |
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Fondi rustici
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Adempimento - Scade oggi il termine per la registrazione cumulativa di tutti i contratti d’affitto di fondi rustici che il proprietario ha stipulato verbalmente, o in forma scritta, nel corso del 2023. |
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Stampati fiscali |
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Adempimenti - Le tipografie autorizzate alla stampa di documenti fiscali e i rivenditori autorizzati devono effettuare l’invio telematico dei dati relativi alle forniture di stampati fiscali effettuate nel 2023. |
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Tasse automobilistiche |
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Versamento - Pagamento delle tasse automobilistiche da parte dei proprietari di autoveicoli fino a 35 Kw con bollo scadente a gennaio 2023. |
CHIAMACI AL 049 613584