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Simest 2023 | Internazionalizzazione
Finanziamenti agevolati e contributi a fondo perduto per promuovere l'internazionalizzazione delle imprese italiane. Simest ha recepito il nuovo massimale de minimis a € 300.000.
1.Transizione Digitale o Ecologica (novità)
Dedicata alle imprese che intendono effettuare investimenti per l'innovazione digitale o per la transizione ecologica nonché investimenti produttivi generici per il rafforzamento della solidità patrimoniale, a beneficio della loro competitività sui mercati internazionali.
Beneficiari:
MPMI, MID CAP e GRANDI Imprese
Spese Ammissibili:
- Spese per transizione digitale (es. nuove tecnologie, programmi informatici, consulenze in ambito digitale, blockchain, investimenti in ambito Industria 4.0, etc,)
- Spese per transizione ecologica (es. investimenti per la sostenibilità ambientale e sociale come efficientamento energetico, spese per l'ottenimento di certificazioni ambientali)
- Spese per investimenti volti a rafforzare la solidità patrimoniale, anche in Italia
- Spese per consulenze professionali per verifiche di conformità alla normativa ambientale nazionale
- Spese per consulenze finalizzate alla presentazione e gestione della richiesta
DEDUZIONE DEI COSTI SECONDO IL PRINCIPIO DI CASSA |
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Divieto di compensazione orizzontale in presenza di debiti erariali scaduti |
L’art. 31, c. 1 D.L. 78/2010 ha introdotto, dal 1.01.2011, il divieto di utilizzo dei crediti relativi alle imposte erariali in compensazione nel modello F24 in presenza di imposte erariali iscritte a ruolo, di importo superiore a € 1.500,00, per le quali sia scaduto il termine di pagamento. Il divieto sussiste solo per le compensazioni orizzontali. L’art. 1, cc. 94-97 L. 213/2023 ha introdotto il nuovo art. 37, c. 37-quinquies D.L. 223/2006, al fine di disciplinare un nuovo divieto di compensazione mediante modello F24 in presenza di iscrizioni a ruolo scadute. In particolare, dal 1.07.2024, in presenza di iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione per importi complessivamente superiori a |
LIMITAZIONE ALLA COMPENSAZIONE DEI CREDITI ERARIALI IN PRESENZA DI RUOLI SCADUTI PER IMPORTI SUPERIORI A € 1.500,00 |
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Diritti iscritti a ruolo |
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Presenza di imposte erariali iscritte a ruolo di importo superiore a € 1.500,00. |
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Per le quali sia scaduto il termine di pagamento. |
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Vincolo |
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Il contribuente deve pagare, preventivamente, l’intero debito erariale iscritto a ruolo per il quale è scaduto il termine di pagamento, unitamente con i relativi accessori1. |
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Condizione indispensabile per fruire della compensazione dei crediti erariali nel modello F24. |
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Crediti erariali interessati |
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Compensazione orizzontale |
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Il divieto riguarda esclusivamente l’ipotesi di compensazione “orizzontale” o “esterna”, che interviene tra tributi di diversa tipologia tramite il modello F24. |
divieto assoluto2 di COMPENSAZIONE IN PRESENZA DI RUOLI SCADUTI PER IMPORTI SUPERIORI A € 100.000,00 |
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Ruoli scaduti |
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Vincolo |
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La previsione cessa di applicarsi a seguito della completa rimozione delle violazioni contestate. |
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Compensazione orizzontale |
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Il divieto riguarda esclusivamente l’ipotesi di compensazione “orizzontale” o “esterna”, che interviene tra tributi di diversa tipologia tramite il modello F24. |
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Controlli preventivi |
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Si applicano le disposizioni dei commi 49-ter (l’Agenzia delle Entrate può sospendere, fino a 30 giorni, l’esecuzione delle deleghe di pagamento contenenti compensazioni che presentano profili di rischio) e 49-quater D.L. 223/2006 (qualora in esito all’attività di controllo di cui al c. 49-ter i crediti si rivelino in tutto o in parte non utilizzabili in compensazione, l’Agenzia delle Entrate comunica telematicamente la mancata esecuzione della delega di pagamento al soggetto) ai meri fini della verifica delle condizioni previste. |
Note |
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L’art. 1, c. 72 L. 234/2021 ha reso definitivo l’aumento a € 2 milioni del limite di compensazione orizzontale. Si tratta delle compensazioni orizzontali dei crediti fiscali mediante modello F24 ovvero di richiesta di rimborso in modalità semplificata. L’incremento della misura ha lo scopo di aumentare la liquidità delle imprese, favorendo, in tal modo, lo smobilizzo dei crediti tributari e contributivi mediante l’istituto della compensazione nel modello F24. |
Compensazione verticale |
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Compensazione orizzontale |
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I contribuenti possono eseguire i versamenti delle imposte, dei contributi dovuti all’Inps e delle altre somme a favore dello Stato, delle Regioni e degli Enti previdenziali, utilizzando in compensazione “orizzontale” nel modello di versamento F24 i crediti dello stesso periodo, maturati nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche, fino ad ammontare annuo non superiore € 2 milioni.
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Compensazione orizzontale AI FINI IMPOSTE DIRETTE E IVA |
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È necessario rispettare i vincoli, nonché le formalità previste dalla vigente normativa al fine di potersi validamente avvalere dell’istituto della compensazione. Si deve presentare preventivamente, quindi, la dichiarazione in caso di crediti relativi a imposte sui redditi, Iva e Irap di ammontare annuo superiore a € 5.000, essendo necessaria la preventiva presentazione della dichiarazione da cui emergono gli stessi crediti e l’apposizione del visto di conformità ovvero la sottoscrizione dei soggetti cui è demandato il controllo contabile.
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Sotto il profilo procedurale, è necessario presentare il modello F24 che espone la compensazione mediante le procedure telematiche messe a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, senza più possibilità di utilizzare i normali canali bancari. |
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rilascio del visto di conformità |
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L’art. 3 D.L. 50/2017 ha previsto, per i contribuenti che utilizzano in compensazione i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all’Irap e ai crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi per importi superiori a € 5.000 annui, l’obbligo di richiedere l’apposizione del visto di conformità, relativamente alle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito. In alternativa, relativamente alle società di capitali per le quali è esercitato il controllo contabile (art. 2409-bis c.c.), la dichiarazione è sottoscritta, oltre che dal rappresentante legale, dai soggetti che esercitano il controllo contabile, attestante l’esecuzione dei controlli di cui all’art. 2, c. 2 D.M. 31.05.1999, n. 164. Il D.L. 124/2019 ha esteso anche alle imposte diverse dall’Iva l’obbligo (già previsto in ambito Iva) della preventiva presentazione della dichiarazione da cui il credito emerge, per il relativo utilizzo. La legge di Bilancio 2022 ha stabilito che, a regime, a decorrere dal 2022, il limite annuo dei crediti compensabili o rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale è pari a € 2 milioni. La L. 213/2023 ha esteso l’obbligo di utilizzo dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate per la presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni, con decorrenza 1.07.2024. |
COMPENSAZIONE DEI CREDITI TRIBUTARI1 |
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Per importi superiori a € 5.000 annui. |
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Richiede l’apposizione del visto di conformità, relativamente alle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito. |
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In alternativa |
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Richiede la sottoscrizione della dichiarazione, oltre che dal rappresentante legale, da parte dei soggetti che esercitano il controllo contabile, attestante l’esecuzione dei controlli di cui all’art. 2, c. 2 D.M. 31.05.1999, n. 164. |
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Relativamente alle società di capitali per le quali è esercitato il controllo contabile di cui all’art. 2409-bis c.c. |
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LIMITE ALLE COMPENSAZIONI |
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Il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, è pari a € 2.000.000. |
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La compensazione tra tributi della medesima specie non soggiace a limiti di importo né al visto di conformità. |
indebite COMPENSAZIONI |
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PRESENTAZIONE PREVENTIVA DELLA DICHIARAZIONE |
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Il limite oltre il quale la compensazione dei crediti Iva richiede l’apposizione del visto di conformità è pari a € 5.000. Pertanto, le compensazioni orizzontali, mediante modello F24, dei crediti Iva annuali o relativi a periodi inferiori all’anno, per importi superiori a € 5.000,00 annui, possono essere effettuate dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge. Solo le compensazioni di importi inferiori a € 5.000,00 annui sono possibili dal 1° giorno del periodo successivo a quello cui la dichiarazione o la denuncia periodica si riferisce. è inoltre disposto l’obbligo, per i titolari di partita Iva, di utilizzare i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, a prescindere dall’importo del credito compensato. In merito al rimborso del credito Iva, la soglia oltre la quale è necessario il visto è pari, invece, a € 30.000. Per le start up innovative vige il limite più elevato di € 50.000. Si ricorda che con riferimento ai crediti Iva di importo non superiore a € 70.000 annui, in favore dei soggetti passivi che soddisfano determinati livelli di affidabilità conseguenti all’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (c.d. ISA), vi è l’esonero dall’applicazione del visto di conformità [art. 9-bis, c. 11, lett. b) D.L. 50/2017]. Il nuovo limite di € 70.000 è stato innalzato dall’art. 14 D. Lgs. 1/2024 in vigore dal 13.01.2024. Si ricorda che il limite massimo utilizzabile in compensazione “orizzontale” nel modello F24 è pari a € 2 milioni. |
Importi annui fino a |
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La compensazione del credito Iva annuale, o relativo a periodi inferiori all’anno, per importi fino a € 5.000,00 annui può essere effettuata a partire dal 1° giorno del periodo successivo a quello cui la dichiarazione o la denuncia periodica si riferisce e fino alla data di presentazione della dichiarazione o denuncia successiva1.
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Importi annui superiori a € 5.000,002
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La compensazione del credito Iva annuale o relativo a periodi inferiori all’anno, per importi superiori a
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È richiesta l’apposizione del visto di conformità, relativamente alla dichiarazione o istanza (annuale o infrannuale) da cui emerge il credito, da parte di un soggetto abilitato; in alternativa, la dichiarazione deve essere sottoscritta, oltre che dal rappresentante legale o dal rappresentante negoziale, dal soggetto che esercita il controllo contabile. |
Modalità |
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Sono tenuti a utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate i soggetti che intendono effettuare la compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all’anno dell’Iva. |
CANALE DI TRASMISSIONE DELLE DELEGHE DI VERSAMENTO |
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Servizi telematici dell’Agenzia Entrate |
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Servizi di home banking |
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L’utilizzo dei servizi di home banking messi a disposizione dalle banche e da Poste Italiane, ovvero dei servizi di remote banking (CBI) offerti dalle banche, per la presentazione del modello F24 è consentito esclusivamente nel caso di assenza di compensazioni, sia per titolari di partita Iva sia per privati.
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Note |
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Il rimborso del credito emergente dalla dichiarazione annuale deve essere chiesto mediante la compilazione del rigo VX4. È pari a € 30.000 l’importo dei rimborsi che possono essere eseguiti senza prestazione di garanzia. Per gli importi superiori a € 30.000 la garanzia è alternativa alla presentazione della dichiarazione munita di visto di conformità (o sottoscrizione dell’organo di controllo) e di dichiarazione sostitutiva attestante la sussistenza dei requisiti patrimoniali e di versamento dei contributi per rimborsi chiesti da soggetti non “a rischio”. Devono, pertanto, essere considerate separatamente la soglia di € 5.000, oltre la quale è richiesta l’apposizione del visto di conformità per le compensazioni, e quella di € 30.000, prevista per i rimborsi. Per quanto riguarda le somme in compensazione il riferimento è all’utilizzo e non all’ammontare complessivo del credito. La quota parte del rimborso per la quale il contribuente intende utilizzare la procedura semplificata di rimborso, cumulata con gli importi che sono stati o che saranno compensati nel corso dell’anno nel modello F24, non può superare il limite di € 2.000.000. |
SOGGETTI INTERESSATI |
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Contribuenti Iva che intendono richiedere il rimborso del credito d’imposta emergente dalla dichiarazione annuale.
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MODALITà DI RICHIESTA |
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Quadro VX |
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Termini |
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ipotesi di rimborso |
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Importi anche inferiori a € 2.582,28. |
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Importo minimo € 2.582,28.
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Se l’eccedenza detraibile è superiore a € 2.582,28, il rimborso compete anche se è richiesto per un importo inferiore. |
Gli artt. da 1 a 3 D.Lgs. 216/2023 attuano le disposizioni di cui all’art. 5, c. 1, lett. a) L. 111/2023, finalizzate a realizzare la revisione del sistema d’imposizione del reddito delle persone fisiche (Irpef), prevedendone la graduale riduzione, nel rispetto del principio di progressività e nella prospettiva della transizione del sistema verso l’aliquota impositiva unica, attraverso il riordino delle deduzioni dalla base imponibile, degli scaglioni di reddito, delle aliquote d’imposta, delle detrazioni dall’imposta lorda e dei crediti d’imposta. L’art. 5 D.Lgs. 216/2023 dispone l’abrogazione della disciplina relativa all’aiuto alla crescita economica (ACE). Con la circolare n. 2/E/2024 l’Agenzia delle Entrate ha fornito le prime istruzioni operative. |
IRPEF per |
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detrazioni |
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Ai sensi dell’art. 13 Tuir, per la determinazione dell’ammontare delle detrazioni ivi disciplinate, il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all’art. 10, c. 3-bis Tuir. |
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Nel calcolo del reddito complessivo da utilizzare per la determinazione delle agevolazioni fiscali (c.d. reddito di riferimento), ivi incluse le predette detrazioni, si tiene conto anche dei redditi assoggettati a cedolare secca, dei redditi assoggettati a imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario per gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni [art. 1, c. 692, lett. g) L. 160/2019] e della quota di agevolazione ACE (art. 1 D.L. 201/2011). |
ADDIZIONALI |
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è differito al 15.05.2024 il termine entro il quale le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano devono trasmettere i dati contenuti nei provvedimenti di variazione dell’addizionale regionale all’Irpef, per la pubblicazione sul sito informatico www.finanze.gov.it. |
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Si presenta una lista delle principali scadenze fiscali connesse alla contabilità dei contribuenti. |
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Periodo di riferimento |
Scadenza |
Proroga |
Spunta |
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Versamento mensile Iva, ritenute, contributi |
Gennaio 2024 |
16.02.2024 |
|
T |
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Febbraio 2024 |
18.03.2024 |
|
£ |
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Marzo 2024 |
17.04.2024 |
|
£ |
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Aprile 2024 |
16.05.2024 |
|
£ |
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Maggio 2024 |
17.06.2024 |
|
£ |
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Giugno 2024 |
16.07.2024 |
|
£ |
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Luglio 2024 |
20.08.2024 |
|
£ |
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Agosto 2024 |
16.09.2024 |
|
£ |
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Settembre 2024 |
16.10.2024 |
|
£ |
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Ottobre 2024 |
18.11.2024 |
|
£ |
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Novembre 2024 |
16.12.2024 |
|
£ |
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Dicembre 2024 |
16.01.2025 |
|
£ |
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Versamento trimestrale Iva, contributi fissi Inps artigiani e commercianti |
1° trimestre 2024 |
16.05.2024 |
|
£ |
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2° trimestre 2024 |
20.08.2024 |
|
£ |
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3° trimestre 2024 |
18.11.2024 |
|
£ |
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4° trimestre 2024
|
17.02.2025 |
|
£ |
||
Richiesta di rimborso -compensazione Iva infrannuale – Mod. TR |
1° trimestre 2024 |
30.04.2024 |
|
£ |
|
2° trimestre 2024 |
31.07.2024 |
|
£ |
||
3° trimestre 2024 |
31.10.2024 |
|
£ |
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Elenchi Intrastat |
Gennaio 2024 |
26.02.2024 |
|
T |
|
Febbraio 2024 |
25.03.2024 |
|
£ |
||
Marzo 2024 |
1° trimestre 2024 |
26.04.2024 |
|
£ |
|
Aprile 2024 |
27.05.2024 |
|
£ |
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Maggio 2024 |
25.06.2024 |
|
£ |
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Giugno 2024 |
2° trimestre 2024 |
25.07.2024 |
|
£ |
|
Luglio 2024 |
26.08.2024 |
|
£ |
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Agosto 2024 |
25.09.2024 |
|
£ |
||
Settembre 2024 |
3° trimestre 2024 |
25.10.2024 |
|
£ |
|
Ottobre 2024 |
25.11.2024 |
|
£ |
||
Novembre 2024 |
27.12.2024 |
|
£ |
||
Dicembre 2024 |
4° trimestre 2024 |
27.01.2025 |
|
£ |
|
Comunicazioni Iva |
Comunicazione liquidazioni Iva 2024 |
4° trimestre 2023 |
29.02.2024 |
|
£ |
1° trimestre 2024 |
31.05.2024 |
|
£ |
||
2° trimestre 2024 |
30.09.2024 |
|
£ |
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3° trimestre 2024 |
2.12.2024 |
|
£ |
||
4° trimestre 2024 |
28.02.2025 |
|
£ |
||
OSS |
4° trimestre 2023 |
31.01.2024 |
|
£ |
|
1° trimestre 2024 |
30.04.2024 |
|
£ |
||
2° trimestre 2024 |
31.07.2024 |
|
£ |
||
3° trimestre 2024 |
31.10.2024 |
|
£ |
||
IOSS |
Dicembre 2023 |
31.01.2024 |
|
£ |
|
Gennaio 2024 |
29.02.2024 |
|
£ |
||
Febbraio 2024 |
2.04.2024 |
|
£ |
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Marzo 2024 |
30.04.2024 |
|
£ |
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Aprile 2024 |
31.05.2024 |
|
£ |
||
Maggio 2024 |
1.07.2024 |
|
£ |
||
Giugno 2024 |
31.07.2024 |
|
£ |
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Luglio 2024 |
2.09.2024 |
|
£ |
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Agosto 2024 |
30.09.2024 |
|
£ |
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Settembre 2024 |
31.10.2024 |
|
£ |
||
Ottobre 2024 |
2.12.2024 |
|
£ |
||
Novembre 2024 |
31.12.2024 |
|
£ |
|
Periodo di riferimento |
Scadenza |
Proroga |
Spunta |
Comunicazioni dati al Sistema Tessera Sanitaria |
Farmacie, parafarmacie, strutture sanitarie pubbliche e private, medici, odontoiatri, psicologi, ostetriche, |
31.01.2024 |
|
£ |
Spese veterinarie |
16.03.2024 |
|
£ |
|
Spese 1° semestre 2024 |
31.07.2024 |
|
£ |
|
Spese 2° semestre 2024 |
31.01.2025 |
|
£ |
|
Presentazione dichiarazioni annuali |
Invio telematico CU/2024 |
18.03.2024 |
|
T |
Invio telematico Mod. Iva/2024 |
30.04.2024 |
|
£ |
|
Invio telematico Mod. 730/2024 |
15.10.2024 |
|
£ |
|
Invio telematico Mod. Redditi e Irap |
15.10.2024 |
|
£ |
|
Invio telematico Mod. 770/2024 |
31.10.2024 |
|
£ |
|
Versamenti relativi a Redditi - Irap - Iva |
Saldo annuale Iva 2023 |
18.03.2024 |
È possibile il differimento al termine di versamento delle imposte dirette con maggiorazione dello 0,40% per mese. |
£ |
|
1.07.20241 |
|
£ |
|
- oppure - |
|
|
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31.07.2024 + magg. 0,40% |
|
£ |
||
2° acconto 2024 imposte e contributi, cedolare secca e imposta sostitutiva |
2.12.2024 |
|
£ |
|
Versamento acconto Iva 2024 |
27.12.2024 |
|
£ |
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Altri adempimenti |
Versamento saldo Inail 2023 e primo acconto 2024 |
16.02.2024 |
|
£ |
Istanza Inps regime agevolato contributivo (forfettari) |
28.02.2024 |
|
£ |
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Versamento 1ª, 2ª e 3ª rata rottamazione-quater |
15.03.2024 |
|
|
|
Opzione cessione credito/sconto in fattura spese 2023 |
18.03.2024 |
4.04.2024 (Ag. Entrate, provv. n. 2024/53159) |
£ |
|
Versamento tassa annuale libri sociali |
18.03.2024 |
|
£ |
|
Versamento 2ª rata regolarizzazione irregolarità formali (art. 1, c. 167 L. 197/2022) |
2.04.2024 |
|
£ |
|
Versamento 5ª rata ravvedimento speciale (art. 1, c. 174 L. 197/2022) |
2.04.2024 |
|
£ |
|
Versamento 4ª rata rottamazione-quater |
31.05.2024 |
|
£ |
|
Versamento 2ª rata imposta sostitutiva estromissione beni immobili ditte individuali (art. 1, c. 106 L. 197/2022) |
1.07.2024 |
|
£ |
|
Versamento 1ª rata imposta sostitutiva rottamazione magazzino |
1.07.2024 |
|
£ |
|
- oppure - |
|
|
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31.07.2024 + magg. 0,40% |
|
£ |
||
Versamento 5ª rata controversie tributarie pendenti (art. 1, cc. 194-195 L. 197/2022) |
1.07.2024 |
|
£ |
|
Versamento 1ª/unica rata imposta sostitutiva assegnazioni e trasformazioni agevolate (art. 1, cc. 52-53 L. 213/2023) |
1.07.2024 |
|
£ |
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Versamento 6ª rata ravvedimento speciale |
1.07.2024 |
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£ |
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Versamento 6ª rata istituti definitori |
1.07.2024 |
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£ |
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Versamento 5ª rata rottamazione-quater |
31.07.2024 |
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£ |
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Versamento 7ª rata ravvedimento speciale |
30.09.2024 |
|
£ |
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Versamento 6ª rata controversie tributarie pendenti (art. 1, cc. 194-195 L. 197/2022) |
30.09.2024 |
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£ |
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Versamento 7ª rata istituti definitori |
30.09.2024 |
|
£ |
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Versamento 2ª/3ª rata imposta sostitutiva rivalutazione terreni e partecipazioni posseduti al 1.01.2023 e al 1.01.2022 |
15.11.2024 |
|
£ |
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Versamento 2ª rata imposta sostitutiva rottamazione magazzino |
2.12.2024 |
|
£ |
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Versamento 6ª rata rottamazione-quater |
2.12.2024 |
|
£ |
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Versamento 7ª rata controversie tributarie pendenti (art. 1, cc. 194-195 L. 197/2022) |
20.12.2024 |
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£ |
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Versamento 8ª rata ravvedimento speciale |
20.12.2024 |
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£ |
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Versamento 8ª rata istituti definitori |
20.12.2024 |
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£ |
Nota1 |
I soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli Isa e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia, tenuti a effettuare entro il 30.06.2024 i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di Irap e di Iva, per il 1° anno di applicazione dell'istituto del concordato preventivo biennale, possono provvedervi entro il 31.07.2024 senza alcuna maggiorazione. Le disposizioni si applicano, oltre che ai soggetti che adottano gli Isa o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che adottano il regime di vantaggio e il regime forfetario, anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese. |
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Periodo di riferimento |
Scadenza |
Proroga |
Spunta |
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Imposta sostitutiva rivalutazione TFR |
Versamento saldo imposta sostitutiva rivalutazione TFR (anno 2023) |
16.02.2024 |
|
T |
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Versamento acconto imposta sostitutiva 2024 rivalutazione TFR |
16.12.2024 |
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£ |
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Imposta di bollo su documenti informatici |
Versamento imposta di bollo scritture contabili elettroniche |
29.04.2024 |
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£ |
|
Versamento imposta di bollo su fatture elettroniche |
1° trimestre 2024 |
31.05.2024 |
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£ |
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Se imposta 1° trimestre è inferiore € 5.000 |
30.09.2024 |
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£ |
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2° trimestre 2024 |
30.09.2024 |
|
£ |
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Se imposta di bollo del 1° e 2° |
30.11.2024 |
|
£ |
||
3° trimestre 2024 |
2.12.2024 |
|
£ |
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4° trimestre 2024 |
28.02.2025 |
|
£ |
||
IMU |
Versamento acconto 2024 |
17.06.2024 |
|
£ |
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Dichiarazione variazioni 2023 |
1.07.2024 |
|
£ |
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Versamento saldo 2024 |
16.12.2024 |
|
£ |
||
Versamento IVS |
4° trimestre 2023 (fissi) |
16.02.2024 |
|
£ |
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1° trimestre 2024 (fissi) |
16.05.2024 |
|
£ |
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1° acconto 2024 (eccedenti minimale) |
1.07.2024 |
|
£ |
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1° acconto 2024 con maggiorazione 0,40% (eccedenti minimale) |
31.07.2024 |
|
£ |
||
2° trimestre 2024 (fissi) |
20.08.2024 |
|
£ |
||
3° trimestre 2024 (fissi) |
18.11.2024 |
|
£ |
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2° acconto 2024 (eccedenti minimale) |
2.12.2024 |
|
£ |
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Versamento contributi Enasarco (case mandanti) |
Versamento su provvigioni maturate 4° trimestre 2023 |
20.02.2024 |
|
£ |
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Versamento FIRR maturato 2023 |
2.04.2024 |
|
£ |
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Versamento su provvigioni maturate 1° trimestre 2024 |
20.05.2024 |
|
£ |
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Versamento su provvigioni maturate 2° trimestre 2024 |
20.08.2024 |
|
£ |
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Versamento su provvigioni maturate 3° trimestre 2024 |
20.11.2024 |
|
£ |
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Si schematizzano i principali adempimenti connessi al procedimento di formazione e di approvazione del bilancio di esercizio, evidenziandone i fondamentali aspetti operativi e le soluzioni ritenute più cautelative ai fini civilistici e fiscali. É necessario depositare, presso il Registro delle Imprese, il bilancio compilato secondo lo standard Xbrl. Il D.Lgs. 1/2024 ha modificato la scadenza di presentazione della dichiarazione dei redditi, anticipandola al 30.09. La bozza del decreto di riforma sull’accertamento, in considerazione della possibilità di aderire al concordato preventivo biennale, proroga tale scadenza al 15.10.2024 per la dichiarazione relativa al 2023. |
Adempimenti |
Scadenze indicative |
Termini indicativi |
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Ordinari |
Bilancio consolidato o particolari esigenze |
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Comunicazione al collegio sindacale, se istituito, entro i 30 giorni precedenti la data fissata per l’assemblea. |
30.031 |
29.051 |
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Il bilancio deve restare depositato nella sede della società durante i 15 giorni che precedono l’assemblea e fino a che sia approvato. |
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Deposito del bilancio e delle relazioni degli amministratori e degli organi di controllo nella sede della società, unitamente ad altri eventuali allegati. |
Entro i 15 giorni precedenti la data fissata per l’assemblea.
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14.041 |
13.061 |
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Spedizione raccomandata ai soci per convocazione dell’assemblea2. |
Entro gli 8 giorni precedenti l’adunanza. |
21.041 |
20.061 |
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Assemblea di approvazione del bilancio3. |
Entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio4. |
29.041 |
28.061 |
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Deposito del bilancio e degli allegati nel Registro delle Imprese (via telematica). |
Entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio. |
29.051 |
28.071 |
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Presentazione della dichiarazione dei redditi in via telematica (dal 2.05.2024). |
Entro l’ultimo giorno del 9° mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta. |
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Annotazione e sottoscrizione del bilancio sul libro degli inventari. |
Entro 3 mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. |
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Note |
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Entro il 16.03 le società di capitali, società consortili, aziende speciali degli enti locali e consorzi tra enti devono provvedere al versamento della tassa annuale di concessione governativa per la vidimazione e numerazione dei registri in misura forfetaria, utilizzando il modello F24 con modalità telematiche. |
SOGGETTI INTERESSATI |
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Società di capitali |
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Altri soggetti obbligati |
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Soggetti esonerati |
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IMPORTO |
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Misura forfettaria |
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Indipendentemente dal numero dei libri o pagine utilizzati durante l’anno. |
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Capitale sociale/ Fondo di dotazione al 1.01.2024 |
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Fino a € 516.456,90 |
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€ 309,87 |
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Oltre € 516.456,90 |
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€ 516,46 |
VERSAMENTO |
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Modello F24 sezione erario |
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Codice tributo |
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7085 |
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Entro il 16.03.2024 |
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Periodo di riferimento |
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2024 |
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Compensazione |
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Società costituite dopo il 1.01.2024 |
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Il principio contabile OIC 29 disciplina il trattamento contabile e l’informativa da fornire nella nota integrativa degli eventi che riguardano:
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DEFINIZIONE DI ERRORE CONTABILE |
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DEFINIZIONE DI ERRORE RILEVANTE |
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CORREZIONE DI ERRORE RILEVANTE |
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La correzione dell’errore deve essere rilevata in bilancio nel momento in cui si individua l’errore e nel contempo sono disponibili le informazioni e i dati per il suo corretto trattamento. |
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CORREZIONE DI ERRORE NON RILEVANTE |
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La correzione dell’errore deve essere rilevata in bilancio nel momento in cui si individua l’errore e nel contempo sono disponibili le informazioni e i dati per il suo corretto trattamento. |
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La correzione di errori non rilevanti commessi in esercizi precedenti è contabilizzata nel conto economico dell’esercizio in cui si individua l’errore. |
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L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato, in data 12.12.2023, la versione 1.8 delle specifiche tecniche - pdf che sono valide dal 1.02.2024. L’aggiornamento:
Ampliamento, infine, dei casi di utilizzo del tipo documento TD28. |
AGGIORNAMENTI DELLA VERSIONE 1.8 |
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REGIME PRODUTTORI AGRICOLI |
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Nel caso di cessioni di beni e servizi effettuati da un produttore agricolo in regime speciale, di cui all’art. 34 D.P.R. 633/1972, dal 1.02.2024 l’elemento “TipoDato” può essere valorizzato in maniera facoltativa, al fine di favorire la gestione automatica della liquidazione Iva, con i seguenti codici.
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DICHIARAZIONI D’INTENTO INVALIDATE
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SCADENZARIO |
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Scadenza |
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Tributo/ Contributo |
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Descrizione |
Venerdì 1 marzo |
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Bonus edilizi |
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Ritenuta d’acconto - Dal 1.03.2024 la ritenuta sui bonifici relativi ai bonus edilizi passa del 8% al 11% (art. 1, c. 88 L. 213/2023). |
Sabato 2 marzo |
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Imposta di registro |
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Contratti di locazione - Termine ultimo per versare l’imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza dal 1.02.2024, e di quella inerente ai rinnovi e alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca. |
Venerdì 8 marzo |
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Mod. 730 precompilato |
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Spese sanitarie - Per le spese e i relativi rimborsi del 2023, l’opposizione all’invio dei relativi dati all’Agenzia delle Entrate per l’elaborazione della dichiarazione precompilata può essere effettuata dal 9.02 al 8.03.2024, accedendo all’area autenticata del sito web dedicato del Sistema Tessera Sanitaria, tramite tessera sanitaria TS-CNS oppure tramite SPID. |
15 marzo |
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Iva |
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Registrazione - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo. |
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Fattura cumulativa - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un’unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all’effettuazione delle operazioni. |
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Operazioni con l’estero - Per le operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute, dal 1.07.2022, verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, gli operatori Iva residenti trasmettono i dati all’Agenzia delle Entrate utilizzando il formato Xml previsto per la fattura elettronica e inviando i file al Sistema di interscambio secondo le regole di compilazione previste dalle specifiche tecniche allegate al provvedimento 30.04.2018. Ne consegue che la trasmissione delle fatture attive verso i soggetti non stabiliti in Italia dovrà avvenire entro i termini legislativamente fissati per l’emissione delle fatture (in generale, 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione o il diverso termine stabilito da specifiche disposizioni come le fatture differite ecc.) mentre quella riferita alle fatture passive ricevute da cedente o prestatore estero dovrà essere effettuata entro il 15° giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione stessa. |
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Associazioni sportive dilettantistiche |
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Registrazioni - Le associazioni sportive dilettantistiche, che fruiscono dell’opzione di cui all’art. 1 L. 398/1991, devono effettuare l’annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell’esercizio dell’attività commerciale, con riferimento al mese precedente. |
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Enti locali |
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Bilanci preventivi - Termine di approvazione dei bilanci di previsione 2024-2026 degli enti locali (D.M. 22.12.2023). |
Sabato 16 marzo |
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Imposte dirette |
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Versamento ritenute - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni, su altri redditi di capitale e in relazione ad appalti e subappalti. Entro tale termine deve essere effettuato anche il versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d’imposta se di importo pari o superiore a € 500,00 (art. 1, c. 36 L. 232/2016), nonché il versamento delle ritenute operate in relazione alle locazioni brevi (artt. 4, cc. 1-5-bis e 6 D.L. 50/2017). |
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2° acconto - Termine di versamento della 2ª rata dell’acconto delle imposte sui redditi per chi ha scelto la rateizzazione dell’acconto Irpef di novembre 2023 ex D.L. 145/2023 (persone fisiche titolari di partita Iva con ricavi o compensi 2022 non superiori a € 170.000). |
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Iva |
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Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l’eventuale imposta a debito. |
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Contabilità presso terzi - Termine ultimo di cui si possono avvalere i contribuenti mensili, che affidano a terzi la tenuta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d’imposta relativi al mese di febbraio 2024, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di gennaio 2024. |
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Versamento - Termine per il versamento, in unica soluzione o come 1ª rata, dell’Iva a debito emergente dalla dichiarazione annuale, nel caso in cui il relativo importo superi € 10,33 (€ 10,00 per effetto degli arrotondamenti effettuati in dichiarazione). |
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Imposta sugli intrattenimenti |
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Versamento - Versamento dell’imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente. |
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Imposta sulle transazioni finanziarie |
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Versamento - Termine di versamento dell’imposta sulle transazioni finanziarie dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari poste in essere nel mese precedente (Tobin Tax). |
Scadenza |
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Tributo/ Contributo |
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Descrizione |
Sabato 16 marzo (segue) |
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Inps |
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Contributi previdenziali e assistenziali - Versamento dei contributi relativi al mese precedente, compresa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante il modello F24. |
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Contributi Gestione Separata - Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente. |
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Gestione ex-Enpals - Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono effettuare il versamento, mediante modello F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente. |
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Agricoltura - Le aziende che impiegano manodopera agricola devono versare i contributi previdenziali ed assistenziali per gli operai a tempo determinato e indeterminato, relativamente al 3° trimestre 2023. |
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Assistenza |
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Ricezione dei dati mod. 730-4 - Termine di invio telematico della comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi al mod. 730-4 per il 2024 (quadro CT della Certificazione Unica) per i sostituti d’imposta che non hanno presentato, a partire dal 2011, l’apposito modello per la comunicazione e che trasmettono almeno una certificazione di redditi di lavoro dipendente ovvero che non hanno provveduto all’aggiornamento dell’indirizzo telematico in caso di variazione dell’intermediario (Circ. Ag. Entrate 3/E/2019). |
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Sostituti d’imposta |
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Certificazione Unica 2024 - Termine di invio all’Agenzia delle Entrate, per via telematica e di consegna ai percipienti della certificazione unica. L’inoltro all’Agenzia delle Entrate potrà avvenire entro il 31.10.2024 per le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata. |
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Certificazione utili societari |
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Adempimento - Termine entro il quale deve essere rilasciata al percettore di utili societari la certificazione relativa agli utili corrisposti nel 2023. |
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Tassa concessioni governative |
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Versamento - Termine di versamento della tassa annuale di concessione governativa per la bollatura e numerazione in misura forfettaria dei libri e registri delle società di capitali e dei consorzi tra enti. |
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Modello 730 precompilato |
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Spese di istruzione, funebri, frequenza asili nido, recupero edilizio e riqualificazione energetica - Entro il 16.03 università statali e non statali devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate, per ciascuno studente, una comunicazione delle spese di istruzione sostenute nel 2023. Allo stesso modo, i soggetti che emettono fatture relative a spese funebri devono comunicare all’Agenzia delle Entrate l’ammontare delle spese funebri sostenute nel 2023, con riferimento a ciascun decesso. Gli asili nido pubblici e privati e gli altri soggetti a cui sono versate le rette relative alla frequenza dell’asilo nido devono trasmettere, entro il 16.03, all’Agenzia delle Entrate l’ammontare delle rette per la frequenza degli asili nido sostenute nel 2023. Banche e Poste devono inviare all’Agenzia Entrate i dati relativi ai bonifici per spese di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici sostenute nel 2023 (D.M. Finanze 13.01.2016). |
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Condominio - Ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell’Agenzia delle Entrate, gli amministratori di condominio trasmettono in via telematica all’Agenzia delle Entrate, entro il 16.03 di ciascun anno, una comunicazione contenente i dati relativi alle spese sostenute nell’anno precedente dal condominio con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, nonché con riferimento all’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo delle parti comuni dell’immobile oggetto di ristrutturazione. Nella comunicazione devono essere indicate le quote di spesa imputate ai singoli condomini (D.M. Economia 1.12.2016). |
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Spese scolastiche - I soggetti di cui all’art. 1 della L. 10.03.2000, n. 62 (scuole statali e paritarie), costituenti il sistema nazionale di istruzione, comunicano all’Agenzia delle Entrate in via obbligatoria a partire dall’anno d’imposta 2022, le informazioni riguardanti le spese scolastiche e le erogazioni liberali agli istituti scolastici e i relativi rimborsi, con l’indicazione dei dati identificativi dei soggetti iscritti agli istituti scolastici e dei soggetti pagatori (provv. Ag. Entrate 9.02.2021, n. 39069). |
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Erogazioni liberali - Onlus, Aps, Fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la tutela, promozione e valorizzazione dei beni di interesse storico, artistico e paesaggistico ovvero lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica trasmettono telematicamente all’Agenzia delle Entrate una comunicazione contenente i dati relativi alle erogazioni liberali in denato deducibili o detraibili, eseguite nell’anno precedente da persone fisiche. L’invio è obbligatorio a partire dai dati relativi all’anno d’imposta 2022 per gli enti i cui ricavi, rendite, proventi sono superiori a € 220.000,00 (D.M. Finanze 3.02.2021). |
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Spese veterinarie - Termine di invio dei dati al Sistema tessera sanitaria delle spese veterinarie relative al 2023 (art. 16-bis, c. 4 D.L. 124/2019). |
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Superbonus 110% |
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Comunicazione opzione - Termine di invio all’Agenzia delle Entrate della comunicazione dell’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito in relazione alle spese per interventi edilizi effettuati nell’anno precedente (artt. 119-121 D.L. 34/2020 - provv. Ag. Entrate 3.02.2022). |
Scadenza |
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Tributo/ Contributo |
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Descrizione |
Mercoledì 20 marzo |
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Conai |
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Denuncia - Termine entro il quale i produttori di imballaggi devono presentare al Conai la denuncia mensile riferita al mese precedente. |
Lunedì 25 marzo |
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Iva |
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Elenchi Intrastat - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente. |
Sabato 30 marzo |
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Imposta di registro |
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Contratti di locazione - Termine ultimo per versare l’imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi ed alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca. |
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Bilancio |
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Adempimento - Termine di redazione del progetto di bilancio e della relazione sulla gestione. Entro il 30.03 il bilancio e la relazione devono essere trasmessi agli organi di controllo. |
Domenica1 31 marzo |
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Iva |
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Fattura differita - Emissione e annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente. |
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Registrazione, fatturazione - Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni svolte nel mese. |
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Enti non commerciali - Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte. |
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Regime IOSS - Termine di presentazione della dichiarazione Iva e di versamento dell’Iva in relazione al mese precedente per i soggetti che hanno aderito al regime IOSS. |
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Regolarizzazione errori formali |
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Versamenti - Entro il 31.03.2024 deve essere versata la 2ª rata (art. 1, cc. 166 -173 L. 197/2022). |
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Ravvedimento speciale |
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Versamento - Termine di versamento della 5ª rata degli importi dovuti i (art. 1, cc. 174-178 L. 197/2022). |
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Liti pendenti |
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Versamento - In caso di importi dovuti superiori a € 1.000, termine di versamento della relativa rata (art. 1, c. 186 L. 197/2022). |
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Inps |
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Flusso UniEmens - Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente. |
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Contributi volontari - Termine di versamento dei contributi volontari relativi al 4° trimestre 2023, mediante gli appositi bollettini rilasciati dall’Inps. |
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Libro unico del lavoro |
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Adempimento - Termine entro il quale effettuare le scritturazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro con riferimento al mese precedente. |
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Firr |
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Versamento - Termine ultimo per provvedere, da parte della ditta mandante, al versamento del contributo annuale. maturato nel 2023, relativo al trattamento di fine rapporto degli agenti e rappresentanti di commercio, istituito presso l’Enasarco, mediante versamento telematico. |
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Bonus pubblicità |
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Comunicazione - Entro il 31.03.2024 è possibile presentare la comunicazione per l’accesso al credito d’imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali da effettuare nel 2024. |
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Enti associativi |
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Modello EAS - Termine di invio telematico del modello EAS qualora nel 2023 si siano verificate variazioni dei dati precedentemente comunicati. |
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Erogazioni liberali alla cultura |
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Comunicazione - Termine per la comunicazione, in via telematica, all’Agenzia delle Entrate dell’elenco dei soggetti che hanno effettuato erogazioni liberali per progetti culturali nell’anno 2023 e del relativo ammontare [art. 100, c. 2, lett. m) Tuir]. |