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INTERESSI LEGALI AL FISCO AUMENTATI ALLO 0,8% |
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Sabato1 16 febbraio |
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Iva |
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Contribuenti trimestrali “speciali” - Termine ultimo per la liquidazione relativa al 4° trimestre 2018 e per versare l’eventuale imposta a debito per distributori di carburante, autotrasportatori, imprese erogatrici di servizi pubblici relativi a somministrazioni di acqua, gas, energia elettrica e simili, esercenti arti e professioni sanitarie che effettuano solo operazioni esenti e acquisti di oro industriale (es.: odontotecnici). |
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Contratti di sub-fornitura - Termine per la liquidazione e il versamento dell’Iva dovuta relativa al 4° trimestre 2018 per i contribuenti Iva trimestrali che effettuano operazioni derivanti da contratti di sub-fornitura (art. 74, c. 5 D.P.R. 633/1972). |
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Associazioni sportive dilettantistiche - Termine di versamento dell’Iva relativa al 4° trimestre 2018, mediante il modello F24. |
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Inps |
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Artigiani e commercianti - Termine per effettuare il versamento della 4ª rata del contributo fisso minimo per il 2018. |
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Tfr |
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Saldo rivalutazione - Termine di versamento del saldo dell’imposta sostitutiva, pari al 17%, in relazione alla rivalutazione sul Tfr maturata al 31.12.2018. |
Mercoledì 20 febbraio |
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Enasarco |
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Versamento contributi - Termine ultimo per il versamento dei contributi previdenziali relativi al trimestre ottobre-dicembre 2018. |
Giovedì 21 Febbraio: ENEA Caricamento a portale Enea impianti 2018 per risparmio energetico
Giovedì 28 febbraio |
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Certificazione utili societari |
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Adempimento - Termine entro il quale deve essere rilasciata al percettore di utili societari la certificazione relativa agli utili corrisposti nel 2018. |
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Iva |
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Comunicazione liquidazioni periodiche - Termine di invio telematico della comunicazione dati delle liquidazioni periodiche relative ai mesi di ottobre, novembre, dicembre 2018 per i contribuenti mensili e al 4° trimestre 2018 per i contribuenti trimestrali (art. 4 D.L. 193/2016). |
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Spesometro 2018 - Termine di invio telematico della comunicazione dei dati delle fatture emesse/ricevute (per opzione ex art. 1, c. 3 D. Lgs. 127/2015, ovvero per obbligo ex art. 21 D.L. 78/2010) relative al 2° semestre 2018, ovvero al 3° e 4° trimestre 2018. |
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Esterometro - Termine di invio telematico della comunicazione contenente i dati delle operazioni transfrontaliere rese o ricevute, riferite al mese precedente (Provv. Ag. Entrate 89757/2018). |
Nota1 |
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Dal 2019, i contribuenti persone fisiche, esercenti attività d’impresa, arti o professioni, possono accedere al regime forfetario a condizione che, nell’anno precedente, abbiano conseguito ricavi o percepito compensi non superiori a € 65.000 (la normativa previgente prevedeva limiti diversi in base al codice Ateco dell’attività esercitata). |
AMBITO APPLICATIVO
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Soggetti |
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Contribuenti persone fisiche. |
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• Attività d’impresa. • Arti o professioni. |
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Requisiti |
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Il regime (naturale) forfetario è applicabile se è soddisfatto il requisito reddituale. |
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Nell’anno precedente. |
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Inizio attività |
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Le persone fisiche che intraprendono l’esercizio di imprese, arti o professioni possono avvalersi del regime forfetario comunicando, nella dichiarazione di inizio di attività, di presumere la sussistenza del requisito. Tuttavia, il regime non è riservato solo alle nuove attività. |
UNICO REQUISITO CONTABILE |
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Ricavi o compensi |
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Ragguagliati ad anno. |
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ò |
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Spese per dipendenti |
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Possono essere complessivamente superiori a € 5.000,00 lordi le spese sostenute per lavoro accessorio, per lavoratori dipendenti, collaboratori, anche assunti secondo la modalità riconducibile a un progetto. |
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Requisiti non più rilevanti per il nuovo regime forfettario applicabile dal 2019. |
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Costo beni strumentali |
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Per il nuovo regime forfettario applicabile dal 2019, il costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, dei beni strumentali può superare € 20.000,00. |
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Redditi da lavoro dipendente |
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Possono avvalersi del regime anche i soggetti che, nell’anno precedente, hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati eccedenti € 30.000,00. |
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REDDITIVITÀ PER CASSA |
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I soggetti in regime forfetario determinano il reddito imponibile applicando all’ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti il coefficiente di redditività nella misura indicata nell’apposita tabella (in base al codice ATECO). |
IMPOSTA SOSTITUTIVA |
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Sul reddito imponibile si applica un’imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell’Irap pari al 15%1. Nel caso di imprese familiari, l’imposta sostitutiva, calcolata sul reddito al lordo delle quote assegnate al coniuge e ai collaboratori familiari, è dovuta dall’imprenditore.
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Tavola riepilogativa |
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Confronto tra il nuovo regime forfetario e il regime dei contribuenti minimi |
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Contribuenti minimi (fino al 31.12.2015 e oltre) |
Regime forfetario (dal 1.01.2016) al 31.12.2018 |
Regime forfetario dal 2019 |
Soggetti ammessi |
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Contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni. |
Contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni. |
Requisiti |
Nell’anno precedente ricavi non superiori a € 30.000,00. |
Ricavi o compensi percepiti non superiori ai limiti indicati in apposita tabella. |
Ricavi o compensi fino a € 65.000,00. |
Non effettuazione di cessioni all’esportazione. |
- |
- |
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Assenza di spese per dipendenti o collaboratori. |
Spese per lavoratori dipendenti e collaboratori non superiori a |
Abrogato |
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Nel triennio precedente acquisto di beni strumentali per un ammontare complessivo non superiore a € 15.000,00. |
Costo complessivo dei beni strumentali non superiori a |
Abrogato |
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Redditi di lavoro dipendente o assimilati non eccedenti |
Persone fisiche la cui attività non sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei 2 precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro. |
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Durata |
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Senza limiti. |
Senza limiti. |
Tassazione |
Imposta sostitutiva pari al 5%. |
Imposta sostitutiva pari al 15% (5% per i primi 5 anni). |
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No ritenuta acconto lavoro autonomo/provvigioni. |
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Esoneri |
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Soggetti esclusi |
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Partecipazioni in società di persone, associazioni, S.r.l. in trasparenza fiscale. |
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La L. 145/2018 ha prorogato la detrazione al 65% per lavori di riqualificazione energetica al 31.12.2019. Per individuare la misura del bonus è necessario identificare la data di sostenimento della spesa, coincidente con il versamento per le persone fisiche e definito in base al principio di competenza per le imprese. La disposizione ha prorogato anche la detrazione al 50% per i lavori di recupero del patrimonio edilizio in relazione alle spese sostenute fino al 31.12.2019. La proroga ha riguardato anche il limite di spesa massima, confermato in € 96.000 fino al 31.12.2019. La detrazione scenderà al 36%, nel limite di € 48.000, dal 1.01.2020. |
Periodo di sostenimento delle spese |
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Detrazione per interventi edilizio |
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Detrazione per interventi di riqualificazione energetica |
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% detrazione |
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Limite di spesa |
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% detrazione |
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Limite di detrazione |
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ò |
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Dal 1.01.2012 al 25.06.2012 |
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36% |
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€ 48.000,00 |
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55% |
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ò |
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Dal 26.06.2012 al 31.12.2012 |
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50% |
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€ 96.000,001 |
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ò |
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ò |
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Dal 1.01.2013 al 5.06.2013 |
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50% |
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€ 96.000,002 |
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ò |
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Dal 6.06.2013 al 31.12.2019 |
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65%3-5 |
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ò |
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ò |
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ò |
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Dal 1.01.2020 |
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36% |
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€ 48.000,00 |
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36% |
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€ 48.000,00 |
PAGAMENTO |
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Le banche e le poste operano una ritenuta dell’8% sull’im-ponibile. |
Note |
Per le spese relative agli interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica spetta, in alternativa alle generali detrazioni, una detrazione nella misura dell’80%, ove gli interventi determinino il passaggio a una classe di rischio inferiore, o nella misura dell’85% ove gli interventi determinino il passaggio a due classi di rischio inferiori.
Sono esclusi dalla detrazione gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe A. La detrazione si applica nella misura del 65% per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza almeno pari alla classe A e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione della Commissione Ue 2014/C207/02, o con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro, o per le spese sostenute per l’acquisto e posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione. La detrazione si applica, nella misura del 65%, anche alle spese documentate e rimaste a carico del contribuente per l’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, sostenute dal 1.01.2018 al 31.12.2019, fino a un valore massimo della detrazione di € 100.000. Per beneficiare della suddetta detrazione gli interventi in oggetto devono condurre a un risparmio di energia primaria (PES) pari almeno al 20%. La detrazione nella misura del 50% si applica, invece, alle spese sostenute nell’anno 2018 e 2019 per l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, fino a un valore massimo della detrazione di € 30.000. |
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Lo spesometro transfrontaliero, meglio conosciuto come “esterometro”, è la nuova comunicazione da inviare all’Agenzia delle Entrate, contenente i dati relativi alle operazioni (attive e passive) intercorse tra soggetti passivi stabiliti nel territorio italiano e soggetti esteri, siano essi U.E. o extra U.E., a fronte dell’entrata in vigore dell’obbligo della fatturazione elettronica dal 01.01.2019. L’obbligo è stato introdotto con lo scopo di mettere a disposizione dell’Agenzia delle Entrate le informazioni relative alle operazioni attive e passive effettuate con l’estero. La comunicazione deve essere trasmessa nel caso in cui le operazioni non siano documentate con fatture elettroniche ovvero con bollette doganali, in quanto l’utilizzo di quest’ultimi canali permette all’Agenzia delle Entrate di avere a disposizione i dati di tali operazioni attraverso il Sdi. |
SOGGETTI OBBLIGATI |
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L’obbligo di invio dell’esterometro riguarda tutti i soggetti passivi d’imposta stabiliti nel territorio dello Stato per le operazioni rese o ricevute da soggetti non stabiliti in Italia. |
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Per individuare i soggetti passivi d’imposta stabiliti in Italia ci si deve attenere a quanto disposto in materia di Iva dal D.P.R. 26.10.1972, n. 6331. |
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SOGGETTI ESONERATI |
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I soggetti residenti esonerati dall’ob-bligo di invio dell’esterometro sono, generalmente, gli stessi soggetti esonerati dall’obbli-go di emissione della fattura elettro-nica. |
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SCADENZA |
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SANZIONI |
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In caso di omessa o errata trasmissione dei dati relativi alle operazioni transfrontaliere, è prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa nella misura di € 2,00 per ogni fattura (con un limite massimo di € 1.000,00 per trimestre). |
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È prevista una riduzione, pari alla metà della sanzione, applicabile anche al limite massimo per trimestre, se la regolarizzazione della violazione è effettuata entro 15 giorni dalla scadenza del termine della trasmissione (€ 1,00 per ogni fattura, con un limite massimo di € 500,00). |
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Non si applica l’istituto del cumulo giuridico (art. 12 D. Lgs. 472/1997). |
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Note |
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La Legge di Stabilità 2016 ha istituito, per gli esercenti attività d’impresa e arti e professioni in forma individuale, un regime forfetario di determinazione del reddito da assoggettare a un’unica imposta, in sostituzione dell’imposta sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell’Irap, pari al 15%. Il regime opera come regime fiscale naturale, salva la facoltà di optare per l’applicazione dell’Iva e delle imposte sui redditi nei modi ordinari. Si propone una check list per verificare se i soggetti hanno i requisiti per poterne fare parte. |
Contribuente |
Mario Rossi |
Periodo d’imposta |
2019 |
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Dati da verificare per anno precedente (o presunti in caso di inizio attività) |
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Ricavi conseguiti o compensi percepiti, ragguagliati ad anno superiori ai limiti indicati in tabella n. 1.
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No |
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Sì |
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Accesso negato |
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Dati da verificare per l’anno in corso |
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Altre cause di esclusione2 |
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Ci si avvale di regimi speciali ai fini Iva? |
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No |
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Sì |
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Ci si avvale di regimi forfetari di |
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No |
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Sì |
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Soggetto non residente?1 |
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No |
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Sì |
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Soggetto che in via esclusiva o prevalente effettua cessioni di immobili o cessioni intracomunitarie di mezzi di trasporto nuovi? |
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No |
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Sì |
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Soggetto socio in società di persone, associazioni o imprese familiari? |
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No |
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Sì |
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Soggetto che detiene il controllo, diretto o indiretto, di società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, che esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni? |
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No |
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Sì |
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Attività esercitata, prevalentemente, nei confronti di datori di lavoro, o soggetti direttamente o indirettamente ad essi riconducibili, con i quali sono in corso rapporti di lavoro o sono intercorsi rapporti di lavoro nei 2 precedenti periodi d’imposta? |
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No |
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Sì |
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Accesso consentito |
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Note |
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Tavola n. 1
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Tabella limiti di ricavi |
Progres. |
Gruppo di settore |
Codici attività ATECO 2007 |
Valore soglia dei ricavi/ compensi |
Redditività |
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1 |
Industrie alimentari e delle bevande. |
(10-11) |
65.000 |
40% |
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2 |
Commercio all’ingrosso e al dettaglio. |
45 - (da 46.2 a 46.9) - (da 47.1 a 47.7) - 47.9 |
40% |
||
3 |
Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande. |
47.81 |
40% |
||
4 |
Commercio ambulante di altri prodotti. |
47.82 - 47.89 |
54% |
||
5 |
Costruzioni e attività immobiliari. |
(41 - 42 - 43) - (68) |
86% |
||
6 |
Intermediari del commercio. |
46.1 |
62% |
||
7 |
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione. |
(55 - 56) |
40% |
||
8 |
Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi. |
(64 - 65 - 66) - (69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75) - (85) - (86 - 87 - 88) |
78% |
||
9 |
Altre attività economiche. |
(01 - 02 - 03) - (05 - 06 - 07 - 08 - 09) - (12 - 13- 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33) - (35) - (36 - 37 - 38 - 39) - (49 - 50 - 51 - 52 - 53) - (58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63) - (77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82) - (84) - (90 - 91 - 92 - 93) - (94 - 95 - 96) - (97 - 98) - (99) |
67% |
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Nota bene |
Individuazione limiti di ricavi |
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qualora sia proseguita un’attività svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d’imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non è superiore ai limiti previsti per l’accesso al regime.
|
non optare per l’applicazione dell’Iva e delle imposte sul reddito nei modi ordinari, essendo comunque a conoscenza che il regime forfetario potrebbe comportare il pagamento di maggiori imposte rispetto al regime ordinario
Firma ………..………………………………………..
Firma …………………………………………………
|
|
La L. 205/2017 ha previsto che, a decorrere dal 1.01.2019, è obbligatoria la fattura elettronica emessa:
Conseguentemente, per le operazioni/soggetti individuati dall’art. 22 D.P.R. 633/1972 (ad esempio, cessioni di beni effettuate da commercianti al minuto) non vi sarà l’obbligo di emissione della fattura elettronica, se non richiesta dal cliente; in tal caso si continuerà a utilizzare lo scontrino ovvero ricevuta fiscale. Sul punto si evidenzia che l’art. 17 D.L. 119/2018, con decorrenza 1.01.2020, ha sostituito il contenuto dell’articolo 2, c. 1 D. Lgs. 127/2015, prevedendo l’obbligo, per i soggetti di cui al citato art. 22 D.P.R. 633/1972 (commercianti al minuto, ecc.), di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dell’Agenzia delle Entrate dei dati degli incassi giornalieri, facendo venire meno la registrazione dei corrispettivi di cui all’art. 24 D.P.R. 633/1972. Obbligo anticipato, invece, al 1.07.2019 per i contribuenti con volume d’affari superiore ad € 400.000. |
DETRAZIONE IVA FATTURE PASSIVE |
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Fatture ricevute nello stesso anno di emissione |
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Fatture ricevute in anno diverso da emissione |
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Casi possibili |
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Fattura di acquisto datata 2018 e ricevuta nel 2019 in formato analogico |
Tale fattura potrà essere accettata e dovrà essere registrata nella liquidazione periodica di gennaio 2019 con piena legittimazione alla detrazione della relativa Iva. |
Fattura di acquisto datata 2018 e ricevuta nel 2019 in formato XML tramite lo SdI |
Tale fattura potrà essere accettata e dovrà essere registrata nella liquidazione periodica di gennaio 2019 con piena legittimazione alla detrazione della relativa Iva. |
Fattura di acquisto datata 2018 e ricevuta nel 2018 |
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Il D.M. 28.12.2018 ha disciplinato le modalità operative per l’assolvimento dell’imposta di “bollo virtuale” relativa alle fatture elettroniche. Il pagamento dell’imposta relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare è effettuato entro il giorno 20 del primo mese successivo. A tal fine, l’Agenzia delle Entrate renderà noto l’ammontare dell’imposta dovuta sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio, riportando l’informazione all’interno dell’area riservata del soggetto passivo Iva presente sul sito dell’Agenzia delle Entrate. |
TERMINI DI PAGAMENTO |
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Assolvimento |
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L’imposta di bollo sui documenti informatici fiscalmente rilevanti è corrisposta con versamento tramite modalità esclusivamente telematiche. |
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Fatture elettroniche |
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L’imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare dovrà essere versata entro il giorno 20 del primo mese successivo. |
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Al termine di ogni trimestre l’Agenzia delle Entrate renderà noto, riportando l’informazione all’interno dell’area riservata del soggetto passivo Iva presente sul sito dell’Agenzia delle Entrate, l’ammontare dovuto sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di Interscambio (c.d. SDI). |
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Le nuove modalità si applicano alle fatture elettroniche emesse a partire dal 1.01.2019. |
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Altri documenti |
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Il pagamento dell’imposta di bollo relativa agli atti, ai documenti e ai registri emessi o utilizzati durante l’anno dovrà avvenire in un’unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio. |
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Mediante mod. F24, codice tributo 2501 |
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COMPILAZIONE FATTURE ELETTRONICHE |
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Annotazione |
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Le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio il pagamento dell’imposta di bollo devono riportare una specifica annotazione di assolvimento dell’imposta ai sensi del D.M. 17.06.2014. |
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Apposito campo da compilare |
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Con il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 30.04.2018, con il quale sono state stabilite le caratteristiche tecniche del tracciato XML da utilizzarsi per l’emissione delle fatture elettroniche, è stato introdotto a tal fine un apposito campo, da selezionarsi a cura del soggetto emittente la fattura, destinato ad indicare che trattasi di fattura che sconta imposta di bollo. |
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DECORRENZA |
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Le aziende, sulla scorta delle informazioni ricevute dall’Inail e dei dati in loro possesso, provvedono a determinare i premi dovuti per l’autoliquidazione del premio assicurativo 2018/2019 e al loro versamento. La legge di Bilancio 2019 ha prorogato i tradizionali termini recepiti dall’Inail con circolare n. 1/2019. |
Basi di calcolo |
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L’Inail rende disponibili al datore di lavoro gli elementi necessari per il calcolo del premio nel Fascicolo aziende. |
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31.03.2019 |
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Riduzione retribuzioni |
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Invio telematico o procedura “Alpi on line” nel caso di riduzione delle retribuzioni presunte per il 2019. |
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16.05.2019 |
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Denuncia retribuzioni1 |
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Invio telematico o procedura “Alpi on line”. |
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16.05.2019 |
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Pagamenti
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In unica soluzione. |
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16.05.2019 |
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In 4 rate2 (Modello F24).
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1ª rata |
ð |
16.05.2019 |
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2ª rata |
ð |
16.05.2019 |
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3ª rata |
ð |
20.08.2019 |
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4ª rata |
ð |
18.11.2019 |
Note |
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CONTRIBUTI ASSOCIATIVI |
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Il rinvio dell’autoliquidazione comporta anche il differimento del termine di pagamento dei contributi associativi riscossi dall’Inail per conto delle associazioni di categoria convenzionate. |
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Il pagamento del primo acconto dell’anno 2019 alle associazioni titolari di convenzione sarà effettuato nel mese di luglio 2019, anziché entro il mese di maggio. |
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TERMINI DI PAGAMENTO |
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Il differimento dei termini disposto dalla citata legge di Bilancio 2019 si applica esclusivamente ai premi di autoliquidazione, ossia ai premi delle polizze dipendenti, delle polizze artigiane e a quelle del settore marittimo. |
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Restano confermati i termini di scadenza delle richieste di pagamento, elaborate dall’Istituto sulla base delle denunce obbligatorie inviate dai soggetti assicuranti, dei premi speciali anticipati per il 2019 relativi alle polizze scuole, apparecchi RX, sostanze radioattive, pescatori, frantoi, facchini nonché barrocciai/vetturini/ippotrasportatori. |
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Detti premi, per il 2019, in attesa della loro revisione continueranno a usufruire della riduzione, che per l’anno in corso è pari al 15,24%. |
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Al riguardo, si precisa che, esclusivamente per tali polizze, ai soli fini dell’applicabilità della riduzione del premio ai sensi della legge citata nel primo biennio di attività, continua a essere disponibile il servizio online OT20. |
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RIDUZIONE PER IL SETTORE EDILE |
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Dal 1.01.2019 la riduzione per il settore edile non si applica più ai premi assicurativi. |
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La riduzione si applica alla regolazione 2018 nella misura dell’11,50%. |
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Per fruire dell’agevolazione per la regolazione 2018 gli interessati devono trasmettere entro il 16.05.2019, via Pec alla sede Inail competente, l’apposito modello “autocertificazione per sconto settore edile” riguardante l’assenza delle suddette condanne, pubblicato in www.inail.it. |
www.studiocavallari.it 049 613584