Agevolazioni e Novità Fiscali

Gli approfondimenti del Dottor Cavallari sulle agevolazioni e novità fiscali

 

Notiziario Fiscale e Finanziario di Ottobre 2022

SOMMARIO OTTOBRE 2022 www.studiocavallari.it

 

 

 

 

 

 

 

  1. In evidenza aiuto alle bollette di 600 euro detassato

Pag. 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Indennità una tantum di € 200 per lavoratori autonomi e professionisti

Pag. 2

 

  1. Riforma del processo tributario

Pag. 3

  1. Rateizzazione cartelle fino a € 120.000

Pag. 4

  1. Oneri deducibili e detraibili sostenuti per familiari

Pag. 5

  1. Versamento imposta di bollo su fattura elettronica

Pag. 6

  1. Check list contratto di locazione immobili

Pag. 7

  1. Termini di presentazione delle dichiarazioni

Pag. 8

 

  1. Ravvedimento operoso

Pag. 9

 

  1. Adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili

Pag. 10

 

  1. Trasparenza dei contratti di lavoro

Pag. 11

 

  1. Contributo per spese di psicoterapia

Pag. 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Principali adempimenti mese di ottobre 2022

Pag. 13

  

 

In evidenza

 

Indennità detassata di 600 euro ai dipendenti per aiuto al rincaro delle bollette 

STAMPA

SU RICHIESTA

DEI REGISTRI

CONTABILI

 

  • Il decreto Aiuti Bis, premia le aziende virtuose che aiuteranno i propri dipendenti con il pagamento delle bollette; infatti è previsto che i titolari d'azienda possano concedere un bonus fino a 600 euro per ogni lavoratore da utilizzare per pagare le utenze domestiche (luce, gas, acqua). Il bonus è totalmente detassato, quindi zero spese in più per l’azienda !

  • In sede di conversione in legge del Decreto Semplificazioni, è stata modificata la formulazione dell'art. 7, c. 4-quater D.L. 357/1994; superando la previgente disciplina, sono considerati regolarmente tenuti i libri e i registri contabili anche in mancanza del relativo iter procedurale di stampa cartacea o di apposizione di firma digitale e marcatura temporale nei termini previsti.
  • La novità presenta un’applicazione circoscritta alla categoria documentale dei registri contabili e quindi, tra gli altri, ai registri Iva, al registro dei beni ammortizzabili, nonché alle scritture ausiliarie di magazzino.
  • Resta esclusa una vasta gamma di documenti fiscali per i quali appare utile ricorrere alla conservazione sostitutiva, come le note spese prodotte dai dipendenti trasfertisti. L’Agenzia delle Entrate, infatti, ha chiarito che qualunque documento informatico avente rilevanza fiscale deve possedere le caratteristiche della «immodificabilità, integrità e autenticità» di cui all'art. 2 D.M. 17.06.2014.

  

Indennità una tantum di € 200

per lavoratori autonomi e professionisti

 

Il D.M. Lavoro 19.08.2022, in G.U. 24.09.2022, n. 224, ha disciplinato i criteri e le modalità per la concessione dell’indennità una tantum prevista dall’art. 33 D.L. 17.05.2022, n. 50, quale misura di sostegno al potere d’acquisto dei lavoratori autonomi e dei professionisti conseguente alla crisi energetica e al caro prezzi in corso. La misura è finanziata a valere sulle risorse del Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro, con dotazione finanziaria pari a 600 milioni di euro per l’anno 2022, che costituisce limite complessivo di spesa.

Una quota parte del limite di spesa del fondo, destinata ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai D.Lgs. 30.06.1994, n. 509 e 10.02.1996, n. 103, è individuata in 95,6 milioni di euro per l’anno 2022.

Il D.L. 23.09.2022, n. 144, all’art. 20 prevede, infine, che l’indennità una tantum di cui all’art. 33 D.L. 50/2022 è incrementata di € 150 a condizione che, nel periodo d’imposta 2021, i lavoratori interessati abbiano percepito un reddito complessivo non superiore a € 20.000.

 

SOGGETTI

INTERESSATI

 

  • Possono beneficiare dell’indennità una tantum di 200 euro i lavoratori autonomi e i professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’Inps nonché i professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza (di cui al D. Lgs. 30.06.1994, n. 509, e al D. Lgs. 10.02.1996, n. 103) che, nel periodo d’imposta 2021, abbiano percepito un reddito complessivo non superiore a € 35.0001.
  • L’indennità è incrementata di € 150 se nel periodo d’imposta 2021 i lavoratori interessati hanno percepito un reddito complessivo non superiore a € 20.000.

 

 

 

 

 

  • I beneficiari devono essere già iscritti alle sopra indicate gestioni previdenziali alla data del 18.05.2022, con partita Iva attiva e attività lavorativa avviata entro la medesima data.
  • Per accedere all’indennità è necessario aver effettuato, entro il 18.05.2022, almeno un versamento, totale o parziale, per la contribuzione dovuta alla gestione di iscrizione per la quale è richiesta l’indennità, con competenza a decorrere dall’anno 2020. Tale requisito non si applica ai contribuenti per i quali non risultano scadenze ordinarie di pagamento entro la data del 18.05.2022.
  • Per gli iscritti alle gestioni speciali dell’AGO in qualità di coadiuvanti e coadiutori artigiani, commercianti e lavoratori agricoli tale requisito è verificato sulla posizione del titolare.

 

 

 

 

 

MISURA

INDENNITÀ

 

L’indennità una tantum è pari a € 200 (incrementata di € 150 in presenza dei requisiti richiesti) ed è corrisposta a domanda.

 

 

 

ESCLUSIONI

 

L’indennità è incompatibile con l’indennità una tantum per dipendenti, pensionati e altre categorie di soggetti (di cui agli artt. 31 e 32 D.L. 17.05.2022, n. 50).

 

 

 

DOMANDA

 

  • Le domande per l’ottenimento dell’indennità sono presentate dai beneficiari all’Inps ovvero agli enti di previdenza cui sono obbligatoriamente iscritti che ne verificano la regolarità ai fini dell’attribuzione del beneficio, provvedendo ad erogarlo sulla base del monitoraggio sull’utilizzo delle risorse complessive.
  • Ai fini del riconoscimento del beneficio, il soggetto interessato presenta istanza agli enti di previdenza cui è obbligatoriamente iscritto, nei termini, con le modalità e secondo lo schema predisposto dai singoli enti previdenziali.

 

Nota1

  • Requisito reddituale - In ordine al requisito reddituale, dal computo del reddito personale assoggettabile ad Irpef, al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali, sono esclusi:
  • i trattamenti di fine rapporto comunque denominati;
  • il reddito della casa di abitazione;
  • le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.

   

Riforma del processo tributario

 

La legge di riforma della giustizia tributaria (L. 130/2022) ha modificato i decreti legislativi 545/1992 e 546/1992, richiamando altresì gli artt. 257-bis e 319 c.p.c. per disciplinare, rispettivamente, l’introduzione della prova testimoniale e la sanatoria liti pendenti in Cassazione, mediante decreto e in subordine alla definizione mediante versamento di specifici importi. Fra le altre novità si segnalano la competenza del giudice monocratico per le liti minori, la possibilità per il giudice tributario di proporre alle parti la conciliazione della lite, il “bollino di affidabilità fiscale”, idoneo a evitare la prestazione di garanzie per la sospensione parziale dell’atto impugnato, nonché l’obbligo, per l’Amministrazione Finanziaria, di provare in giudizio le violazioni contestate con l’atto impugnato.

 

ORGANI

GIUDICANTI

 

Ridenominate “Corti di giustizia tributaria”, di 1° e 2° grado, le commissioni tributarie provinciali e regionali, la cui giurisdizione è esercitata da magistrati tributari a tempo pieno, selezionati con procedura concorsuale.

 

 

 

GIUDICI

TRIBUTARI

 

  • L’organico è fissato in 448 unità per le Corti di giustizia tributaria di 1° grado e in 128 unità per le Corti di giustizia tributaria di 2° grado, con selezione mediante concorso per esami.
  • I titoli per essere ammessi al concorso sono, alternativamente:
  • diploma di laurea in giurisprudenza;
  • diploma di laurea magistrale in scienze dell’economia o in scienze economico-aziendali;
  • titolo di ordinamenti previgenti equiparati a quelli sopra menzionati.

 

 

 

AFFIDABILITÀ

FISCALE

 

Permette di evitare la prestazione di garanzie per ottenere la sospensione parziale dell’atto impugnato (voto ISA 9 nei 3 periodi di imposta precedenti l’accertamento).

 

 

 

LITI MINORI

 

Per contenziosi inferiori a € 3.000,00 la competenza è affidata al giudice monocratico.

 

 

 

SOSPENSIONE

DELL’ESECUZIONE

 

Il presidente deve fissare la trattazione della sospensione non oltre 30 giorni dalla presentazione dell’istanza.

 

 

 

CONCILIAZIONE

 

  • Il giudice può proporre stanza di conciliazione per i contenziosi di valore non superiore a € 50.000,00.
  • La parte che non accetta la conciliazione è condannata a pagare le spese di giudizio, maggiorate del 50%, qualora la sentenza preveda una soccombenza di importo superiore a quanto previsto in sede di conciliazione.

 

 

 

FALLIMENTO

DELLA

MEDIAZIONE

 

Condanna integrale al pagamento delle spese di giudizio a carico della parte soccombente nel caso di rigetto del reclamo o di mancato accoglimento della proposta di mediazione.

 

 

 

PROVA

TESTIMONIALE

 

Ammessa la prova testimoniale, seppure con riserve ed esclusivamente in forma scritta.

 

 

 

CONTENZIOSO

PENDENTE

 

Per la sola definizione delle controversie di natura tributaria è prevista l’istituzione di una sezione civile specifica presso la Corte di Cassazione.

 

 

 

SANATORIA LITI

 

Possibilità di una definizione agevolata dei contenziosi pendenti in Cassazione, con percentuali definizione variabili in base al valore della lite e alle ipotesi di soccombenza nei precedenti gradi di giudizio.

 

 

 

GIUSTIZIA

DIGITALE

 

Potenziate le possibilità di trattazione delle controversie tributarie da remoto, mediante l’utilizzo degli strumenti telematici.

 

 

 

ONERE

DELLA PROVA

 

  • L’Amministrazione deve provare in giudizio le violazioni contestate con l’atto impugnato.
  • Spetta comunque al contribuente fornire le ragioni della richiesta di rimborso, quando non sia conseguente al pagamento di somme oggetto di accertamenti impugnati.

   

 

Rateizzazione cartelle fino a € 120.000

  

In sede di conversione del Decreto Aiuti (D.L. 50/2022) è stato introdotto l’art. 15-bis, che modifica la norma che regola l’istituto della rateizzazione delle cartelle di pagamento (art. 19 D.P.R. 602/1973) al fine di “consentire alle imprese, ai professionisti e agli altri contribuenti di fare fronte a esigenze di liquidità, anche temporanee”.

In particolare, per le domande di dilazione presentate dal 16.07.2022, è “elevata” da € 60.000 a € 120.000 la soglia di debito per la quale è possibile ottenere, in modo “automatico” e con una domanda semplice, una rateizzazione ordinaria fino a 72 rate, senza la necessità di documentare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà.

Novità anche sui termini di decadenza della rateazione. La legge di conversione ha disposto che, per le richieste di rateizzazione presentate a partire dal 16.07.2022, la decadenza dai piani di rateizzazione accordati è determinata a seguito del mancato pagamento di 8 rate, anche non consecutive.

Con l’art. 20-ter del Decreto Aiuti è definitiva la possibilità di compensare i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche, con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo, senza più la necessità di rinnovo annuale della misura. Il provvedimento ha, altresì, esteso detta possibilità di compensazione anche ai crediti derivanti da prestazioni professionali.

 

CREDITI

 

Per le domande di dilazione presentate a partire dal 16.07.2022, è elevata a € 120.000 la soglia di debito per la quale è possibile ottenere, in modo automatico e con una domanda semplice, una rateizzazione ordinaria fino a 72 rate (6 anni), senza la necessità di dover documentare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà.

 

 

 

 

 

La nuova soglia di debito (€ 120.000) per richiedere la dilazione semplificata riguarda ogni singola istanza di rateizzazione.

 

 

 

 

 

Sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione sono stati pubblicati i modelli per fare richiesta di rateizzazione ed è stato adeguato il servizio per richiedere la dilazione semplificata direttamente “online”, accendendo con le credenziali Spid, Cie e Cns al servizio “Rateizza adesso”.

 

 

 

 

 

 

DECADENZA

DOPO 8 RATE

NON PAGATE

 

Per le richieste di rateizzazione presentate dal 16.07.2022 la decadenza dai piani di rateizzazione accordati è determinata a seguito del mancato pagamento di 8 rate, anche non consecutive.

 

 

 

 

 

In caso di decadenza, il debito non potrà essere nuovamente dilazionato.

 

 

 

 

 

La decadenza dalla rateizzazione di uno o più carichi non preclude la possibilità di chiedere la dilazione del pagamento per altre cartelle/avvisi diversi da quelli per i quali è intervenuta la decadenza.

 

 

 

 

 

 

COMPENSAZIONE

CREDITI

PA/CARTELLE

 

Esteso ai crediti derivanti da prestazioni professionali la possibilità di avvalersi della compensazione dei crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle pubbliche amministrazioni, con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo.

   

 

Oneri deducibili e detraibili sostenuti per familiari

 

Spesso si è portati a credere che le spese sostenute in favore dei familiari siano in ogni caso detraibili o deducibili in capo al soggetto che le ha sostenute per conto del soggetto fiscalmente a carico (figlio o coniuge). Tuttavia, la legge prevede che il contribuente possa detrarre una percentuale (19%), oppure effettuare la deduzione, solo per alcune spese (spese mediche, premi di assicurazione, spese per frequenza di corsi di istruzione, ecc.) sostenute nell’interesse delle persone fiscalmente a carico. La detrazione del 19% spetta anche per le spese sanitarie sostenute nell’interesse dei familiari non a carico, affetti da patologie che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica, per la parte di detrazione che non trova capienza nell’imposta da questi ultimi dovuta. è altresì consentito dedurre le spese mediche e di assistenza specifica per portatori di handicap, anche se sono state sostenute per familiari fiscalmente non a carico.

 

REQUISITI

 

Le detrazioni e le deduzioni sono ammesse solo se gli oneri e le spese sono stati sostenuti dal contribuente e non sono stati portati in diminuzione dai redditi che contribuiscono a formare il reddito complessivo.

 

 

 

 

 

FAMILIARI

 

Alcuni oneri e spese sono ammessi in deduzione/detrazione anche se sostenuti per familiari.

 

 

 

 

 

ONERI

SOSTENUTI

PER FAMILIARI

A CARICO

 

Oneri

detraibili

 

  • Spese sanitarie (sulla parte che supera € 129,11).
  • Spese per la deambulazione, per veicoli e sussidi informatici dei disabili.
  • Spese per acquisto di cani guida.
  • Premi per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni derivanti da contratti stipulati o rinnovati sino al 31.12.2000.
  • Premi per assicurazioni sul rischio morte, invalidità permanente superiore al 5%, non autosufficienza nel compimento degli atti quotidiani, derivanti da contratti stipulati o rinnovati dal 1.01.2001.
  • Spese per l’istruzione universitaria.
  • Spese per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione, di istruzione secondaria.
  • Spese per studenti con disturbo di apprendimento.
  • Iscrizione a scuole di musica di minorenni.
  • Spese per attività sportive praticate dai ragazzi.
  • Spese per canoni di locazione di studenti universitari fuori sede.
  • Spese per abbonamento al trasporto pubblico.
  • Contributi versati per il riscatto del corso di laurea del soggetto fiscalmente a carico che non ha iniziato ancora l’attività lavorativa e non è iscritto ad alcuna forma obbligatoria di previdenza.
  • Spese per la frequenza di asili nido.

 

 

 

 

 

Oneri

deducibili

 

  • Contributi previdenziali e assistenziali.
  • Contributi per i fondi integrativi del servizio sanitario nazionale.
  • Somme versate alle forme pensionistiche complementari e individuali.

 

 

 

 

 

ONERI

SOSTENUTI

PER FAMILIARI

NON A CARICO

 

Oneri

detraibili

 

  • Spese sanitarie relative a patologie esenti dalla spesa sanitaria pubblica, sostenute nell’interesse di familiari non fiscalmente a carico.
  • Spese per addetti all’assistenza di persone non autosufficienti.

 

Il diritto alla detrazione spetta per la parte che non trova capienza nell’imposta da quest’ultimi dovuta.

 

 

 

 

 

Oneri

deducibili

 

Spese mediche e di assistenza specifica dei portatori di handicap.

 

 

 

 

 

FAMILIARI

FISCALMENTE

A CARICO

 

Limite

di reddito

 

  • Sono considerati familiari fiscalmente a carico tutti i membri della famiglia che nell’anno hanno posseduto un reddito complessivo non superiore a € 2.840,51, al lordo degli oneri deducibili, per i quali è possibile fruire delle deduzioni.
  • Tale limite è innalzato a € 4.000 per i figli di età non superiore a 24 anni.

  

 

Versamento imposta di bollo su fattura elettronica

 

Il versamento del bollo deve essere effettuato entro l’ultimo giorno del 2° mese successivo alla chiusura del trimestre. In relazione al 2° trimestre, il pagamento dovrà essere effettuato entro l’ultimo giorno del 3° mese successivo alla chiusura. Se l’imposta di bollo complessivamente dovuta nel 1° trimestre solare non supera € 2501, il contribuente, in luogo della scadenza ordinaria, può pagare entro il termine previsto per il versamento dell’imposta relativa al secondo trimestre e quindi entro il 30.09. Inoltre, se l’importo dell’imposta per i primi 2 trimestri solari, complessivamente considerato, non supera € 2501, il pagamento può essere effettuato entro il termine previsto per il versamento dell’imposta relativa al 3° trimestre e, quindi, entro il 30.11. La legge di Bilancio 2021 ha specificato che, per le fatture elettroniche inviate attraverso lo Sdi, è obbligato in solido al pagamento dell’imposta di bollo il cedente del bene o il prestatore del servizio, anche nel caso in cui il documento sia emesso da un soggetto terzo per suo conto.

 

 

 

 

Ditta

 

Trimestre

 

 

 

 

 

  • Fatture emesse

N.

 

+

  • Fatture soggette ad Iva

N.

 

-

  • Potenziali fatture soggette a imposta di bollo

N.

 

=

  • Fatture esenti da imposta di bollo (tavola 1)

N.

 

-

  • Fatture soggette a imposta di bollo (tavola 2)

N.

 

=

  • Imposta di bollo dovuta

(A)

 

 

  • Imposta di bollo da servizio di calcolo Agenzia Entrate

(B)

 

 

 

 

 

Se (A) – (B) = 0

ð

Importo da versare confermato

Se (A) – (B) ¹ 0

ð

Procedere a verifica e integrazione

                 

 

PAGAMENTO

 

  • Una volta definito l’importo dovuto, è possibile procedere al pagamento.
  • Il portale dell’Agenzia delle Entrate propone 2 diverse modalità di pagamento.

 

 

 

 

 

Addebito

su conto

corrente

bancario

 

  • È necessario inserire l’IBAN, confermando che il conto è intestato al codice fiscale del cedente: sarà possibile inoltrare il pagamento (accedendo a una schermata riepilogativa) e confermare lo stesso, cliccando sull’apposito pulsante.
  • Il sistema procederà a effettuare i controlli sulla correttezza formale dell’IBAN e, una volta avuto esito positivo, sarà prodotta una prima ricevuta (provvisoria) a conferma dell’inoltro del pagamento.
  • Successivamente sarà prodotta una seconda ricevuta (definitiva), attestante l’avvenuto pagamento o l’esito negativo dello stesso.

 

 

 

 

 

F24 o F24

Enti pubblici

(cd. F24EP)

 

  • Stampando il modello F24 o F24EP precompilato, predisposto dall’Agenzia delle Entrate, è possibile procedere al versamento.
  • I codici da utilizzare, distinti in relazione al periodo di competenza, sono quelli previsti dalla Ris. Ag. Entrate 9.04.2019, n. 42/E:
  • 2521 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - primo trimestre;
  • 2522 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - secondo trimestre;
  • 2523 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - terzo trimestre;
  • 2524 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - quarto trimestre;
  • 2525 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - sanzioni;
  • 2526 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - interessi.

 

 

 

Nota1

L'art. 3, cc. 4 e 5 D.L. 21.06.2022 n. 73, ha innalzato il limite a € 5.000. Tali disposizioni si applicano alle fatture elettroniche emesse a decorrere dal 1.01.2023.

 

 

Check list contratto di locazione immobili

 

Si propone una scheda di raccolta dati relativi ai canoni percepiti per la locazione di immobili.

 

 

 

Bianchi Giulio

 

 

 

CANONE DI COMPETENZA ANNO

2021

 

PROPRIETÀ

FABBRICATO

Nome

Luigi

Cognome/Ragione sociale

Verdi

Via

Via Milano, n. 18

Comune

46042 Castel Goffredo (MN)

 

DATI

FABBRICATO

Comune

Castel Goffredo (MN)

Via e numero civico

Via Avis, 20

Dati immobile

Foglio

21

Mappale

172

Sub

1

Dati pertinenza

Foglio

21

Mappale

172

Sub

5

Categoria catastale

Immobile

A3

Classe

2

Pertinenza

C6

Classe

5

Rendita catastale

Immobile

€ 174,56

Pertinenza

€ 18,59

                 

 

CONDUTTORE

Nome

Katia

Cognome/Ragione sociale

Viola

Residente presso l’immobile locato:

T

£

No

Via

 

Comune

 

             

 

DATI

CONTRATTO

Inizio contratto

1.04.2020

  • Locazione breve
  1. Opzione cedolare

Fine contratto

31.03.2028 (4 + 4)

Uso

Civile abitazione

 

Mese

Note

Importo a

tassazione

ordinaria

Importo a

tassazione

sostitutiva

Gennaio

£

Aumento Istat

Canone percepito

T

£

No

 

460,00

Febbraio

£

Aumento Istat

Canone percepito

T

£

No

 

460,00

Marzo

£

Aumento Istat

Canone percepito

T

£

No

 

460,00

Aprile

£

Aumento Istat

Canone percepito

T

£

No

 

460,00

Maggio

£

Aumento Istat

Canone percepito

T

£

No

 

460,00

Giugno

£

Aumento Istat

Canone percepito

T

£

No

 

460,00

Luglio

£

Aumento Istat

Canone percepito

T

£

No

 

460,00

Agosto

£

Aumento Istat

Canone percepito

T

£

No

 

460,00

Settembre

£

Aumento Istat

Canone percepito

T

£

No

 

460,00

Ottobre

£

Aumento Istat

Canone percepito

T

£

No

 

460,00

Novembre

£

Aumento Istat

Canone percepito

T

£

No

 

460,00

Dicembre

£

Aumento Istat

Canone percepito

T

£

No

 

460,00

Totale canone di locazione

 

5.520,00

 

£

Sfratto -

esecutivo dal:

.................................................

£

Intimazione di sfratto - dal:

…….…………………..

£

Sfratto -

procedure in corso dal:

...................................

£

Ingiunzione di pagamento - dal:

……….………….

                 

 

Il sottoscritto dichiara di avere comunicato allo Studio ………………………………….. i dati relativi a tutti i contratti di locazione e di non possederne altri utili al fine della redazione della dichiarazione per l’anno 2021, nonché di avere preso visione dell’informativa ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. n. 196/2013 e di fornire il consenso al trattamento dei propri dati personali.

 

…………………………………

…………………………………..

…………………………………..

Data

Firma interna

Firma cliente

 

 

 

 

Termini di presentazione delle dichiarazioni

 

Tutti i contribuenti sono obbligati a presentare il modello Redditi esclusivamente per via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato.

Sono esclusi da questo obbligo e pertanto possono presentare il modello Redditi cartaceo i contribuenti che:

  • pur possedendo redditi che possono essere dichiarati con il modello 730, non possono presentarlo;
  • pur potendo presentare il 730, devono dichiarare alcuni redditi o comunicare dati utilizzando i relativi quadri del modello Redditi (RM, RT, RW);
  • devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti.

 

Termini finali di presentazione del modello Redditi 2022 - per anno 2021

Soggetti interessati

Dichiarazioni

Presentazione tramite

uffici postali

Trasmissione telematica

diretta o tramite

intermediari

  • Persone fisiche che:
  • pur potendo compilare il modello 730, non possono presentarlo;
  • devono comunicare dati utilizzando i relativi quadri del modello Redditi (RM, RT, RW);
  • devono presentare la dichiarazione per contribuenti deceduti.

Dal 2.05.2022

al 30.06.2022

30.11.2022

Persone fisiche non rientranti nei casi precedenti.

Non ammessa

Società di persone.

Soggetti Ires

Con obbligo di redazione del bilancio, approvato entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio.

Entro l’ultimo giorno del 11° mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta (30.11.2022).

Senza obbligo di redazione del bilancio.

Soggetti Ires che approvano il bilancio oltre 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, se hanno usufruito della proroga di cui all’art. 2364 Codice Civile.

Entro l’ultimo giorno del 11° mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta (30.11.2022).

 

Dichiarazioni per l’anno 2021 – Riepilogo dei termini finali

Adempimenti

Dichiarazioni

Trasmissione telematica

Dichiarazione iva

30.04.2022 (prorogato al 2.05.2022)

Dichiarazione Redditi

30.11.2022

Dichiarazione Irap

Mod. 770

31.10.2022

Mod. 730 Ordinario

Consegnato al sostituto d’imposta

30.09.2022

Consegnato ai Caf, ai professionisti

abilitati

30.09.2022

Mod. 730 precompilato

Presentato al sostituto d’imposta

30.09.2022

Presentato all’Agenzia delle Entrate,

al Caf o al professionista

30.09.2022

  

 

Ravvedimento operoso

 

La L. 28.12.2015, n. 208, all’art. 1, c. 133 ha introdotto il nuovo regime delle sanzioni tributarie del D. Lgs. 158/2015.

La riforma ha ridotto il carico sanzionatorio per le violazioni relative ad adempimenti assolti, seppur tardivamente, entro un orizzonte temporale limitato.

Con l’introduzione dell’art. 13-bis nel D. Lgs. 472/1997, ad opera del D.L. 34/2019, è stata fornita un’interpretazione autentica in materia di ravvedimento operoso. In sostanza, sono recepiti orientamenti espressi in passato dall’Agenzia delle Entrate in materia di versamento frazionato dell’imposta, ovvero ravvedimento operoso parziale. Il pagamento rateizzato delle somme dovute a seguito del ravvedimento operoso, già escluso da precedenti orientamenti, non è stato previsto dal D.L. 34/2019. Quindi, il limite all’effettuazione dei versamenti frazionati è rappresentato dall’intervento di controlli fiscali nei confronti del contribuente.

 

Tavola

 

Ravvedimento per omessi versamenti

 

 

 

Violazione

Termine del ravvedimento

Sanzioni ridotte

Omessi

o carenti

versamenti

di imposte

e/o ritenute

dichiarate

Entro i 14 giorni successivi alla scadenza del termine per il versamento (sprint).

  • 0,10% (15% x 1/10 x 1/15) per ogni giorno di ritardo.
  • La sanzione varia dallo 0,10% per un giorno di ritardo all’1,40% per 14 giorni di ritardo.

Dal 15° al 30° giorno successivo alla scadenza del versamento (breve).

1,50% (15% x 1/10)

Dal 31° al 90° giorno successivo alla scadenza del versamento (intermedio).

1,67% (15% x 1/9)

Dal 91° giorno successivo alla scadenza del versamento ed entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è commessa la violazione (lungo).

3,75% (30% x 1/8)

Entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione.

4,29% (30% x 1/7)

Per i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate.

Oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione.

5% (30% x 1/6)

Per i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate.

Dopo la constatazione della violazione mediante processo verbale (art. 24 L. 7.01.1929, n. 4).

6% (30% x 1/5)

Per i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate.

 

 

 

 

Esempio

 

Ravvedimento operoso relativo a omesso versamento

 

 

 

Dati

  • Un contribuente doveva effettuare un versamento Iva di € 10.000,00, relativo al mese di febbraio 2022, in scadenza il 16.03.2022.

 

Ravvedimento operoso

  • Il contribuente provvede al versamento il 21.03.2022 (si applica la sanzione dello 0,10%, ovvero 15% x 1/10 x 1/15):
  • Iva

€ 10.000,00

Codice tributo 6002

  • sanzione

€ 10.000,00 x 0,10% x 5 giorni = € 50,00

Codice tributo 8904

  • interessi

€ 10.000,00 x 1,25% x 5/365 = € 1,71

Codice tributo 1991

 

 

 

  

 

Adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili

 

Il D.Lgs. 83/2022 ha apportato modifiche al D.Lgs. 14/2019 (Codice della crisi), in particolare sopprimendo le pregresse definizioni di allerta e specificando meglio gli ambiti degli adeguati assetti di cui all’art. 2086 C.C. in vigore dal marzo 2019. Con il decreto, in vigore dal 15.07.2022, sono fornite indicazioni su come individuare gli adeguati assetti, declinati secondo la natura, la dimensione e la complessità dell’impresa, specificando i segnali di allarme che tali presidi devono rilevare. La norma ha un impatto anche sulla responsabilità attribuita agli organi societari sull’organizzazione dell’impresa, nonché sull’attività dell’organo di controllo, chiamato a vigilare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo predisposto. Il D.L. 73/2022 ha inoltre aumentato le soglie al cui superamento l’Agenzia delle Entrate effettua una comunicazione, con l’invito ad avviare la composizione negoziata della crisi.

 

REQUISITI

 

Il principio della continuità aziendale (art. 2423-bis, c. 1, n. 1, C.C.) è uno dei presupposti fondamentali cui l’organo amministrativo deve attenersi nella redazione del bilancio d’esercizio.

 

Nel Codice della crisi d’impresa il principio della continuità aziendale è uno degli elementi chiave, che deve essere monitorato al fine di evidenziare sul nascere lo stato di crisi e definire così le opportune contromisure.

 

 

 

 

 

Lo stato di crisi è definito come lo stato del debitore che rende probabile l’insolvenza e che si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi 12 mesi.

 

 

 

 

 

ASSETTO

ORGANIZZATIVO

AMMINISTRATIVO

E CONTABILE

 

  • L’imprenditore che opera in forma societaria o collettiva deve:
  • istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi e della perdita della continuità aziendale;
  • attivarsi senza indugio per adottare strumenti che consentano il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.

 

 

 

 

 

Obblighi

 

  • L’imprenditore individuale deve adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte.
  • L’imprenditore collettivo deve istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato ai sensi dell’art. 2086 c.c., ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell’assunzione di idonee iniziative.

 

 

 

 

 

LISTA

DI

CONTROLLO

 

È istituita una piattaforma telematica nazionale accessibile agli imprenditori iscritti nel Registro delle Imprese attraverso il sito istituzionale di ciascuna Camera di commercio.

 

  • Sulla piattaforma sono disponibili:
  • una lista di controllo particolareggiata, adeguata anche alle esigenze delle micro, piccole e medie imprese, che contiene indicazioni operative per la redazione del piano di risanamento;
  • un test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento;
  • un protocollo di conduzione della composizione negoziata accessibile da parte dell’imprenditore e dei professionisti dallo stesso incaricati.
  • La struttura della piattaforma, il contenuto della lista di controllo particolareggiata, le modalità di esecuzione del test pratico e il contenuto del protocollo sono definiti dal D.M. Giustizia 28.09.2021.

 

 

 

 

 

La presenza dei segnali di allarme previsti dall’art. 3 D.Lgs. 14/2019 fa presumere l’esistenza della crisi.

 

 

 

 

 

SEGNALAZIONE

DALL’AGENZIA

DELLE ENTRATE

 

  • Gli obblighi di segnalazione all’imprenditore e all’eventuale organo di controllo posti a carico dell’Agenzia delle Entrate (art. 30-sexies D.L. 152/2021) sussistono in relazione all’esistenza di un debito scaduto e non versato relativo all’Iva, risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva di cui all’art. 21-bis D.L. 78/2010, di importo superiore a € 5.000 e, comunque, non inferiore al 10% dell’ammontare del volume d’affari risultante dalla dichiarazione relative all’anno d’imposta precedente; la segnalazione verrà in ogni caso inviata se il debito è superiore a € 20.000.
  • Le segnalazioni dall’Agenzia delle Entrate sono inviate contestualmente alla comunicazione di irregolarità di cui all’art. 54-bis D.P.R. 633/1972. La contestualità costituisce la novità normativa e, comunque, non oltre 150 giorni dal termine di presentazione delle comunicazioni di cui all’art. 21-bis D.L. 78/2010.
  • Le segnalazioni decorrono dai debiti risultanti dalle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche Iva (art. 21-bis D.L. 78/2010) relative al 2° trimestre 2022.
                     

  

 

Trasparenza dei contratti di lavoro

 

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 176/2022 il D.Lgs. 104/2022, di recepimento della direttiva (UE) 2019/1152 relativa alla garanzia di condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili per i lavoratori. Il provvedimento modifica il D.Lgs. 152/1997, estendendo la disciplina sul diritto d’informazione nei rapporti di lavoro, e introduce nuove tutele a favore dei lavoratori. Le nuove disposizioni sono in vigore dal 13.08.2022 e, dunque, sono applicabili ai rapporti di lavoro instaurati a partire dalla stessa data nonché, per espressa previsione normativa, anche ai rapporti già instaurati al 1.08.2022. Per questi ultimi, tuttavia, i nuovi obblighi informativi devono essere assolti, ovvero i dati aggiornati o integrati, solo su richiesta scritta del lavoratore ed entro 60 giorni. Rimane comunque fermo, anche in assenza della richiesta del lavoratore, il riconoscimento dei nuovi diritti e tutele.

 

AMBITO

DI

APPLICAZIONE

 

Oggetto

 

Diritto del lavoratore all’informazione sugli elementi essenziali del rapporto di lavoro e sulle condizioni di lavoro e la relativa tutela.

 

 

 

 

 

Soggetti

obbligati

 

Datore di lavoro pubblico e privato.

 

 

 

 

 

Modalità

 

  • Il datore di lavoro comunica a ciascun lavoratore in modo chiaro e trasparente le informazioni previste in formato cartaceo oppure elettronico.
  • Le medesime informazioni sono conservate e rese accessibili al lavoratore ed il datore di lavoro ne conserva la prova della trasmissione o della ricezione per la durata di 5 anni dalla conclusione del rapporto di lavoro.

 

 

 

 

 

INCLUSIONI

 

Contratti

di lavoro

 

  • Contratto di lavoro subordinato, ivi compreso quello di lavoro agricolo, a tempo indeterminato e determinato, anche a tempo parziale.
  • Contratto di lavoro somministrato.
  • Contratto di lavoro intermittente.
  • Rapporto di collaborazione con prestazione prevalentemente personale e continuativa organizzata dal committente (art. 2, c. 1 D. Lgs. 81/2015).
  • Contratto di collaborazione coordinata e continuativa relativi a rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in Una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato (art. 409, n. 3 c.p.c.).
  • Contratto di prestazione occasionale mediante Presto (art. 54-bis D.L. 50/2017).

 

 

 

 

 

Rapporti

di lavoro

 

  • Rapporti di lavoro dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni (art. 1, c. 2 D. Lgs. 165/2001).
  • Rapporti di lavoro degli enti pubblici economici.

 

 

 

 

 

Lavoratori

 

  • Lavoratori marittimi e lavoratori della pesca, fatta salva la disciplina speciale vigente in materia.
  • Lavoratori domestici.

 

 

 

 

 

ESCLUSIONI

 

  1. Rapporti di lavoro autonomo di cui al Titolo III del Libro V c.c. e rapporti di lavoro autonomo in relazione a enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché al lavoro sportivo (D.Lgs. 36/2021), purché non integranti rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui all’art. 409, n. 3 c.p.c.;
  2. rapporti di lavoro caratterizzati da un tempo di lavoro predeterminato ed effettivo di durata pari o inferiore a una media di 3 ore a settimana in un periodo di riferimento di 4 settimane consecutive. È considerato nella media delle 3 ore il tempo di lavoro prestato in favore di tutti i datori di lavoro che costituiscono una stessa impresa, uno stesso gruppo di imprese. L’esclusione non opera in relazione ai rapporti di lavoro nell’ambito dei quali non sia stata stabilita una quantità garantita di lavoro retribuito prima dell’inizio del lavoro;
  3. rapporti di agenzia e rappresentanza commerciale;
  4. rapporti di collaborazione prestati nell’impresa del datore di lavoro dal coniuge, dai parenti e dagli affini non oltre il 3° grado, che siano con lui conviventi;
  5. rapporti di lavoro del personale dipendente di amministrazioni pubbliche in servizio all’estero, limitatamente alle prestazioni di lavoro all’estero (art. 2 D.Lgs. 152/1997);
  6. rapporti di lavoro del personale in regime di diritto pubblico (art. 3 D.Lgs. 165/2001), relativamente alle prescrizioni minime sulle condizioni di lavoro di cui al Capo III D.Lgs. 104/2022.

  

 

Contributo per spese di psicoterapia

 

L’art. 1-quater, c. 3 D.L. 228/2021 ha introdotto una misura volta a sostenere le spese di assistenza psicologica dei cittadini che, nel periodo della pandemia e della correlata crisi economica, hanno visto accrescere le condizioni di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica. In particolare, la norma ha previsto che le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano possono erogare, ai soggetti che ne facciano richiesta, un contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia fruibili presso specialisti privati regolarmente iscritti nell’elenco degli psicoterapeuti nell’ambito dell’albo degli psicologi. Il beneficio, nella misura massima di € 600 per persona, è parametrato all’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) al fine di sostenere i soggetti con un valore ISEE più basso. Il 31.05.2022 il Ministro della Salute ha firmato il decreto attuativo che stabilisce i requisiti e le modalità di presentazione della domanda per il bonus psicologo, nel limite complessivo di spesa di 10 milioni di euro per l’anno 2022. Il bonus è riconosciuto in misura pari a 600 euro per le persone con ISEE inferiore a 15.000, a 400 euro per ISEE sotto 30.000 euro e al massimo 200 euro per ISEE sotto 50.000 euro. Le domande devono essere presentate sull’apposita piattaforma Inps. Con la circolare 19.07.2022, n. 83 l’Inps ha fornito le istruzioni di dettaglio per la presentazione delle domande ai fini dell’erogazione del beneficio. Con il messaggio 21.07.2022, n. 2905 l’Inps ha comunicato che le domande per la fruizione del “Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia” potranno essere presentate tramite la procedura informatica dal 25.07 al 24.10.2022 (art. 5, c. 1 D.M. 31.05.2022).

 

DESTINATARI

 

Il bonus spetta esclusivamente alle persone fisiche.

 

Possono usufruire del beneficio le persone in condizione di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica, a causa dell’emergenza pandemica e della conseguente crisi socio-economica, che siano nella condizione di utilizzare un percorso psicoterapeutico.

 

 

 

 

 

Il contributo è riconosciuto, una sola volta, a favore della persona con un reddito ISEE in corso di validità, ordinario o corrente (art. 9 D.P.C.M. 5.12.2013, n. 159), non superiore a € 50.000.

 

 

 

 

 

OGGETTO

 

Il beneficio è fruibile per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia presso specialisti privati regolarmente iscritti nell’elenco degli psicoterapeuti, nell’ambito dell’albo degli psicologi, che abbiano comunicato l’adesione all’iniziativa al Consiglio nazionale degli Ordini degli psicologi (CNOP).

 

  • Il CNOP trasmette all’INPS l’elenco dei nominativi degli aderenti all’iniziativa, unitamente ai dati indicati nell’allegato disciplinare tecnico.
  • L’elenco è consultabile dai beneficiari attraverso una sezione riservata della piattaforma Inps.

 

 

 

 

 

BONUS

 

Il contributo è stabilito nell’importo massimo di € 600 per persona ed è parametrato alla situazione economica equivalente (ISEE) al fine di sostenere le persone con ISEE più basso.

 

  1. ISEE inferiore a € 15.000 il beneficio, fino a € 50 per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in € 600 per ogni beneficiario.

 

 

 

 

 

  1. ISEE compreso tra € 15.000 e € 30.000 il beneficio, fino a € 50 per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in € 400 per ogni beneficiario.

 

 

 

 

 

  1. ISEE superiore a € 30.000 e non superiore a € 50.000 il beneficio, fino a € 50 per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo di € 200 per ogni beneficiario.

 

 

 

 

 

DOMANDA

 

Presentazione

 

  • La domanda per accedere al beneficio può essere presentata esclusivamente in via telematica accedendo al servizio “Contributo sessioni psicoterapia” mediante una delle seguenti modalità:
  • portale web, utilizzando l’apposito servizio on line raggiungibile sul sito dell’Istituto www.inps.it direttamente dal cittadino tramite SPID di livello 2 o superiore, oppure, tramite Carta di identità elettronica (CIE) 3.0 o tramite Carta Nazionale dei servizi (CNS);
  • Contact Center Integrato, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).
  • Per i cittadini richiedenti, residenti in Italia, la procedura on line è disponibile accedendo al servizio “Contributo sessioni psicoterapia” raggiungibile tramite home page del sito web dell’Istituto www.inps.it, seguendo il percorso “Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”.

 

 

 

 

 

Termini

 

Le domande per la fruizione del “Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia” possono essere presentate dal 25.07.2022 al 24.10.2022.

                 

  

 

SCADENZARIO

Principali adempimenti mese di ottobre 2022

 

Scad. 2022

 

Tributo Contributo

 

1BDescrizione

 

Lunedì

10 ottobre

 

Imposte dirette

 

Mod. 730 - Il contribuente comunica al sostituto d’imposta di non voler versare il 2° o unico acconto Irpef o di volerlo versare in misura inferiore rispetto a quello indicato nel Mod. 730-3.

 

Inps

 

Lavoratori domestici - Termine di versamento dei contributi previdenziali/assistenziali a cadenza trimestrale relativi ai lavoratori domestici.

 

Previdenza

 

Fondo Mario Negri - Fondo A. Pastore (ex Fondo Previr) - Fondo Mario Besusso - Versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali ai fondi di diritto privato dei dirigenti delle aziende commerciali relativi al 3° trimestre 2022.

 

Sabato

15 ottobre

 

Iva

 

Registrazione - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo.

 

 

Registrazione - Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta, per effetto dell’equiparazione tra scontrino e ricevuta, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate, con unica registrazione, nel registro dei corrispettivi entro oggi.

 

 

Fattura cumulativa - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un’unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all’effettuazione delle operazioni.

 

 

Operazioni con l’estero - Entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione deve essere emessa: la fattura relativa alle cessioni intracomunitarie non imponibili; la fattura relativa alle prestazioni di servizi “generiche” rese a soggetti passivi non stabiliti in Italia; l’autofattura relativa alle prestazioni di servizi “generiche” ricevute da soggetto passivo stabilito al di fuori dell’UE. Per gli acquisti intracomunitari, in caso di mancato ricevimento della relativa fattura entro il 2° mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, il cessionario deve emettere l’autofattura entro il giorno 15 del 3° mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. In caso di fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale, il cessionario deve emettere l’autofattura entro il giorno 15 del mese successivo alla registrazione della fattura originaria (L. 228/2012).

 

Associazioni

sportive

dilettantistiche

 

Registrazioni - Le associazioni sportive dilettantistiche che fruiscono dell’opzione di cui all’art. 1 L. 398/1991 devono effettuare l’annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell’esercizio dell’attività commerciale, con riferimento al mese precedente.

 

Superbonus 110%

 

Opzione cessione credito o sconto in fattura - Entro il 15.10.2022 i soggetti Ires e i titolari di partita Iva che non sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi entro il 30.11.2022, possono inviare all’Agenzia Entrate la comunicazione per l’esercizio dell’opzione di cessione del credito o sconto in fattura (art. 29-ter D.L. 17/2022).

 

Domenica1

16 ottobre

 

Imposte dirette

 

Versamento ritenute - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni, su altri redditi di capitale e in relazione ad appalti e subappalti. Entro tale termine deve essere effettuato anche il versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d’imposta se di importo pari o superiore a € 500,00 (art. 1, c. 36 L. 232/2016), nonché il versamento delle ritenute operate in relazione alle locazioni brevi (artt. 4, cc. 1/5-bis e 6 D.L. 50/2017).

 

 

Redditi 2022 - I contribuenti titolari di partita Iva che hanno scelto di rateizzare le imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi devono effettuare il relativo versamento.

 

 

Dividendi - Termine di versamento, mediante modello F24, delle ritenute sui dividendi corrisposti nel trimestre solare precedente e deliberati dal 1.07.1998, nonché delle ritenute sui dividendi in natura versate dai soci nello stesso periodo.

 

Iva

 

Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l’eventuale imposta a debito.

 

 

Contabilità presso terzi - Termine ultimo di cui si possono avvalere i contribuenti mensili, che affidano a terzi la tenuta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d’imposta relativi al mese di settembre 2022, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di agosto 2022.

 

 

Versamento - Termine di versamento della rata dell’Iva relativa all’anno d’imposta 2021 derivante dalla dichiarazione annuale con gli interessi.

 

Sospensione

versamenti

per Covid

 

Ripresa - Versamento della 22ª rata (di massimo 24) del 50% degli importi sospesi da marzo a maggio 2020 (D.L. 34/2020, D.L. 104/2020).

 

Imposta sugli

intrattenimenti

 

Versamento - Versamento dell’imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente.

 

Imposta sulle

transazioni

finanziarie

 

Versamento - Termine di versamento dell’imposta sulle transazioni finanziarie dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari poste in essere nel mese precedente (Tobin Tax).

 

Inps

 

Contributi previdenziali e assistenziali - Versamento dei contributi relativi al mese precedente, compresa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante il modello F24.

 

 

Contributi Gestione Separata - Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente.

 

 

Gestione ex-Enpals - Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono provvedere al versamento, mediante modello F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente.

 

Lunedì

17 ottobre

 

Ragionieri

commercialisti

 

Contributi previdenziali - Termine di versamento della 6ª rata pari al 20% dei contributi minimi e di maternità 2022.

 

Scad. 2022

 

Tributo Contributo

 

1BDescrizione

 

Giovedì

20 ottobre

 

Conai

 

Denuncia - Termine di presentazione al Conai della denuncia riferita al mese o trimestre precedente.

 

Martedì

25 ottobre

 

Imposte dirette

 

Mod. 730 - Il contribuente può presentare al Caf o al professionista abilitato la dichiarazione 730 integrativa.

 

Iva

 

Elenchi Intrastat - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente. Entro lo stesso termine devono essere presentati anche gli elenchi relativi alle cessioni intracomunitarie del trimestre precedente.

 

Domenica1

30 ottobre

 

Imposta

di registro

 

Contratti di locazione - Termine ultimo per versare l’imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi e alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca.

 

Lunedì

31

ottobre

 

Imposte

dirette

 

Mod. 770 - Termine di trasmissione telematica, diretta o mediante intermediari, della dichiarazione dei sostituti d’imposta per il periodo d’imposta 2021.

 

 

Certificazione Unica - Termine di invio della certificazione unica per gli importi corrisposti nel 2021 contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata.

 

 

Redditi 2022 - I soggetti non titolari di partita Iva, che hanno scelto di rateizzare le imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi devono effettuare i relativi versamenti.

 

Iva

 

Fattura differita - Emissione e annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente.

 

 

Registrazione, fatturazione - Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni svolte nel mese.

 

 

Enti non commerciali - Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte.

 

 

Regime OSS - Per i soggetti registrati al regime Oss scade il termine di presentazione della dichiarazione IVA e di versamento dell’Iva dovuta per il periodo 1.07.2022 - 30.09.2022 (Provv. Ag. Entrate. 25.06.2021).

 

 

Regime IOSS - Termine di presentazione della dichiarazione Iva e di versamento dell’Iva in relazione al mese precedente per i soggetti che hanno aderito al regime IOSS.

 

 

Rimborsi - Termine ultimo per la presentazione, in via telematica, all’Ufficio competente, della domanda di rimborso, o di utilizzo in compensazione, dell’imposta a credito relativa al 3° trimestre 2022, da parte dei soggetti di cui all’art. 38-bis, c. 2 D.P.R. 26.10.1972, n. 633.

 

Associazioni

e società

sportive

 

Ripresa versamenti sospesi - Termine di versamento della 18ª rata di ritenute, Iva, contributi previdenziali e assistenziali in scadenza dal 1.01 al 28.02.2021 per associazioni e società sportive (art. 1, cc. 36-37 L. 178/2020). La L. 234/2021 ha previsto la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e versamenti fiscali, contributivi e dei premi Inail dal 1.01.2022 al 30.04.2022 (la L. 34/2022, di conversione del D.L. 17/2022, proroga al 31.07.2022 i termini di sospensione dei versamenti fiscali e contributivi previsti dalla legge di Bilancio 2022, compresi quelli in scadenza nel periodo 1.05.2022-31.07.2022. I versamenti possono essere effettuati, in unica soluzione o come 1ª rata, entro il 31.08.2022. La L. 91/2022, di conversione del D.L. 50/2022, ha ulteriormente prorogato i termini di sospensione fino al 30.11.2022: i versamenti potranno essere effettuati in unica soluzione, entro il 16.12.2022.

 

 

Sospensione contributi e premi Inail - Termine di versamento della 8ª rata (di massimo 9) dei contributi in scadenza dal 1.12.2021 al 31.12.2021 sospesi ex D.L. 146/2021.

 

Imposta

di bollo

 

Bollo virtuale - Termine di versamento, mediante Mod. F24, della rata bimestrale dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale per i soggetti autorizzati (art. 15 D.P.R. 642/1972 - Ris. Ag. Entr. 12/E/2015).

 

Inps

 

Flusso UniEmens - Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente.

 

 

Iscro - Entro il 31.10 deve essere presentata all’Inps la domanda online di indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO) per gli iscritti alla Gestione Separata che esercitano attività di lavoro autonomo (circ. Inps 94/2021).

 

Libro unico

del lavoro

 

Adempimento - Termine entro il quale effettuare le scritturazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro con riferimento al mese precedente.

 

Agenti

 

Adempimenti - Termine ultimo per la consegna all’agente, da parte del preponente, dell’estratto conto delle provvigioni dovute relative al trimestre precedente. Entro lo stesso termine le provvigioni liquidate devono essere pagate all’agente.

 

Autotrasportatori

 

Rimborso accise - Termine entro il quale le imprese di autotrasporto devono presentare la richiesta di rimborso delle accise sui consumi di gasolio effettuati nel 3° trimestre 2022.

 

5 per mille

 

Odv e Aps - Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, coinvolte nel processo di trasmigrazione al Runts, che non siano già regolarmente accreditate per l’accesso alla ripartizione del 5 per mille nell’esercizio 2021, possono accreditarsi per l’accesso alla ripartizione del 5 per mille nell’esercizio 2022, con le modalità stabilite dall’art. 3 del DPCM 23.07.2020, entro il 31.10.2022 (D.L. 228/2021).

 Chiamaci 049 613584


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