SOMMARIO OTTOBRE 2022 www.studiocavallari.it |
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Indennità detassata di 600 euro ai dipendenti per aiuto al rincaro delle bollette STAMPA SU RICHIESTA DEI REGISTRI CONTABILI |
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Il D.M. Lavoro 19.08.2022, in G.U. 24.09.2022, n. 224, ha disciplinato i criteri e le modalità per la concessione dell’indennità una tantum prevista dall’art. 33 D.L. 17.05.2022, n. 50, quale misura di sostegno al potere d’acquisto dei lavoratori autonomi e dei professionisti conseguente alla crisi energetica e al caro prezzi in corso. La misura è finanziata a valere sulle risorse del Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro, con dotazione finanziaria pari a 600 milioni di euro per l’anno 2022, che costituisce limite complessivo di spesa. Una quota parte del limite di spesa del fondo, destinata ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai D.Lgs. 30.06.1994, n. 509 e 10.02.1996, n. 103, è individuata in 95,6 milioni di euro per l’anno 2022. Il D.L. 23.09.2022, n. 144, all’art. 20 prevede, infine, che l’indennità una tantum di cui all’art. 33 D.L. 50/2022 è incrementata di € 150 a condizione che, nel periodo d’imposta 2021, i lavoratori interessati abbiano percepito un reddito complessivo non superiore a € 20.000. |
SOGGETTI INTERESSATI |
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MISURA INDENNITÀ |
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L’indennità una tantum è pari a € 200 (incrementata di € 150 in presenza dei requisiti richiesti) ed è corrisposta a domanda. |
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ESCLUSIONI |
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L’indennità è incompatibile con l’indennità una tantum per dipendenti, pensionati e altre categorie di soggetti (di cui agli artt. 31 e 32 D.L. 17.05.2022, n. 50). |
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DOMANDA |
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Nota1 |
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La legge di riforma della giustizia tributaria (L. 130/2022) ha modificato i decreti legislativi 545/1992 e 546/1992, richiamando altresì gli artt. 257-bis e 319 c.p.c. per disciplinare, rispettivamente, l’introduzione della prova testimoniale e la sanatoria liti pendenti in Cassazione, mediante decreto e in subordine alla definizione mediante versamento di specifici importi. Fra le altre novità si segnalano la competenza del giudice monocratico per le liti minori, la possibilità per il giudice tributario di proporre alle parti la conciliazione della lite, il “bollino di affidabilità fiscale”, idoneo a evitare la prestazione di garanzie per la sospensione parziale dell’atto impugnato, nonché l’obbligo, per l’Amministrazione Finanziaria, di provare in giudizio le violazioni contestate con l’atto impugnato. |
ORGANI GIUDICANTI |
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Ridenominate “Corti di giustizia tributaria”, di 1° e 2° grado, le commissioni tributarie provinciali e regionali, la cui giurisdizione è esercitata da magistrati tributari a tempo pieno, selezionati con procedura concorsuale. |
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GIUDICI TRIBUTARI |
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AFFIDABILITÀ FISCALE |
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Permette di evitare la prestazione di garanzie per ottenere la sospensione parziale dell’atto impugnato (voto ISA 9 nei 3 periodi di imposta precedenti l’accertamento). |
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LITI MINORI |
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Per contenziosi inferiori a € 3.000,00 la competenza è affidata al giudice monocratico. |
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SOSPENSIONE DELL’ESECUZIONE |
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Il presidente deve fissare la trattazione della sospensione non oltre 30 giorni dalla presentazione dell’istanza. |
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CONCILIAZIONE |
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FALLIMENTO DELLA MEDIAZIONE |
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Condanna integrale al pagamento delle spese di giudizio a carico della parte soccombente nel caso di rigetto del reclamo o di mancato accoglimento della proposta di mediazione. |
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PROVA TESTIMONIALE |
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Ammessa la prova testimoniale, seppure con riserve ed esclusivamente in forma scritta. |
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CONTENZIOSO PENDENTE |
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Per la sola definizione delle controversie di natura tributaria è prevista l’istituzione di una sezione civile specifica presso la Corte di Cassazione. |
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SANATORIA LITI |
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Possibilità di una definizione agevolata dei contenziosi pendenti in Cassazione, con percentuali definizione variabili in base al valore della lite e alle ipotesi di soccombenza nei precedenti gradi di giudizio. |
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GIUSTIZIA DIGITALE |
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Potenziate le possibilità di trattazione delle controversie tributarie da remoto, mediante l’utilizzo degli strumenti telematici. |
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ONERE DELLA PROVA |
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In sede di conversione del Decreto Aiuti (D.L. 50/2022) è stato introdotto l’art. 15-bis, che modifica la norma che regola l’istituto della rateizzazione delle cartelle di pagamento (art. 19 D.P.R. 602/1973) al fine di “consentire alle imprese, ai professionisti e agli altri contribuenti di fare fronte a esigenze di liquidità, anche temporanee”. In particolare, per le domande di dilazione presentate dal 16.07.2022, è “elevata” da € 60.000 a € 120.000 la soglia di debito per la quale è possibile ottenere, in modo “automatico” e con una domanda semplice, una rateizzazione ordinaria fino a 72 rate, senza la necessità di documentare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà. Novità anche sui termini di decadenza della rateazione. La legge di conversione ha disposto che, per le richieste di rateizzazione presentate a partire dal 16.07.2022, la decadenza dai piani di rateizzazione accordati è determinata a seguito del mancato pagamento di 8 rate, anche non consecutive. Con l’art. 20-ter del Decreto Aiuti è definitiva la possibilità di compensare i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche, con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo, senza più la necessità di rinnovo annuale della misura. Il provvedimento ha, altresì, esteso detta possibilità di compensazione anche ai crediti derivanti da prestazioni professionali. |
CREDITI |
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Per le domande di dilazione presentate a partire dal 16.07.2022, è elevata a € 120.000 la soglia di debito per la quale è possibile ottenere, in modo automatico e con una domanda semplice, una rateizzazione ordinaria fino a 72 rate (6 anni), senza la necessità di dover documentare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà. |
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La nuova soglia di debito (€ 120.000) per richiedere la dilazione semplificata riguarda ogni singola istanza di rateizzazione. |
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Sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione sono stati pubblicati i modelli per fare richiesta di rateizzazione ed è stato adeguato il servizio per richiedere la dilazione semplificata direttamente “online”, accendendo con le credenziali Spid, Cie e Cns al servizio “Rateizza adesso”. |
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DECADENZA DOPO 8 RATE NON PAGATE |
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Per le richieste di rateizzazione presentate dal 16.07.2022 la decadenza dai piani di rateizzazione accordati è determinata a seguito del mancato pagamento di 8 rate, anche non consecutive. |
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In caso di decadenza, il debito non potrà essere nuovamente dilazionato. |
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La decadenza dalla rateizzazione di uno o più carichi non preclude la possibilità di chiedere la dilazione del pagamento per altre cartelle/avvisi diversi da quelli per i quali è intervenuta la decadenza. |
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COMPENSAZIONE CREDITI PA/CARTELLE |
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Esteso ai crediti derivanti da prestazioni professionali la possibilità di avvalersi della compensazione dei crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle pubbliche amministrazioni, con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo. |
Spesso si è portati a credere che le spese sostenute in favore dei familiari siano in ogni caso detraibili o deducibili in capo al soggetto che le ha sostenute per conto del soggetto fiscalmente a carico (figlio o coniuge). Tuttavia, la legge prevede che il contribuente possa detrarre una percentuale (19%), oppure effettuare la deduzione, solo per alcune spese (spese mediche, premi di assicurazione, spese per frequenza di corsi di istruzione, ecc.) sostenute nell’interesse delle persone fiscalmente a carico. La detrazione del 19% spetta anche per le spese sanitarie sostenute nell’interesse dei familiari non a carico, affetti da patologie che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica, per la parte di detrazione che non trova capienza nell’imposta da questi ultimi dovuta. è altresì consentito dedurre le spese mediche e di assistenza specifica per portatori di handicap, anche se sono state sostenute per familiari fiscalmente non a carico. |
REQUISITI |
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Le detrazioni e le deduzioni sono ammesse solo se gli oneri e le spese sono stati sostenuti dal contribuente e non sono stati portati in diminuzione dai redditi che contribuiscono a formare il reddito complessivo. |
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FAMILIARI |
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Alcuni oneri e spese sono ammessi in deduzione/detrazione anche se sostenuti per familiari. |
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ONERI SOSTENUTI PER FAMILIARI A CARICO |
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Oneri detraibili |
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Oneri deducibili |
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ONERI SOSTENUTI PER FAMILIARI NON A CARICO |
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Oneri detraibili |
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Il diritto alla detrazione spetta per la parte che non trova capienza nell’imposta da quest’ultimi dovuta. |
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Oneri deducibili |
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Spese mediche e di assistenza specifica dei portatori di handicap. |
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FAMILIARI FISCALMENTE A CARICO |
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Limite di reddito |
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Il versamento del bollo deve essere effettuato entro l’ultimo giorno del 2° mese successivo alla chiusura del trimestre. In relazione al 2° trimestre, il pagamento dovrà essere effettuato entro l’ultimo giorno del 3° mese successivo alla chiusura. Se l’imposta di bollo complessivamente dovuta nel 1° trimestre solare non supera € 2501, il contribuente, in luogo della scadenza ordinaria, può pagare entro il termine previsto per il versamento dell’imposta relativa al secondo trimestre e quindi entro il 30.09. Inoltre, se l’importo dell’imposta per i primi 2 trimestri solari, complessivamente considerato, non supera € 2501, il pagamento può essere effettuato entro il termine previsto per il versamento dell’imposta relativa al 3° trimestre e, quindi, entro il 30.11. La legge di Bilancio 2021 ha specificato che, per le fatture elettroniche inviate attraverso lo Sdi, è obbligato in solido al pagamento dell’imposta di bollo il cedente del bene o il prestatore del servizio, anche nel caso in cui il documento sia emesso da un soggetto terzo per suo conto. |
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Nota1 |
L'art. 3, cc. 4 e 5 D.L. 21.06.2022 n. 73, ha innalzato il limite a € 5.000. Tali disposizioni si applicano alle fatture elettroniche emesse a decorrere dal 1.01.2023. |
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Si propone una scheda di raccolta dati relativi ai canoni percepiti per la locazione di immobili. |
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Il sottoscritto dichiara di avere comunicato allo Studio ………………………………….. i dati relativi a tutti i contratti di locazione e di non possederne altri utili al fine della redazione della dichiarazione per l’anno 2021, nonché di avere preso visione dell’informativa ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. n. 196/2013 e di fornire il consenso al trattamento dei propri dati personali.
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Tutti i contribuenti sono obbligati a presentare il modello Redditi esclusivamente per via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato. Sono esclusi da questo obbligo e pertanto possono presentare il modello Redditi cartaceo i contribuenti che:
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Termini finali di presentazione del modello Redditi 2022 - per anno 2021 |
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Soggetti interessati |
Dichiarazioni |
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Presentazione tramite uffici postali |
Trasmissione telematica diretta o tramite intermediari |
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Dal 2.05.2022 al 30.06.2022 |
30.11.2022 |
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Persone fisiche non rientranti nei casi precedenti. |
Non ammessa |
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Società di persone. |
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Soggetti Ires |
Con obbligo di redazione del bilancio, approvato entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio. |
Entro l’ultimo giorno del 11° mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta (30.11.2022). |
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Senza obbligo di redazione del bilancio. |
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Soggetti Ires che approvano il bilancio oltre 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, se hanno usufruito della proroga di cui all’art. 2364 Codice Civile. |
Entro l’ultimo giorno del 11° mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta (30.11.2022). |
Dichiarazioni per l’anno 2021 – Riepilogo dei termini finali |
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Adempimenti |
Dichiarazioni |
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Trasmissione telematica |
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Dichiarazione iva |
30.04.2022 (prorogato al 2.05.2022) |
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Dichiarazione Redditi |
30.11.2022 |
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Dichiarazione Irap |
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Mod. 770 |
31.10.2022 |
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Mod. 730 Ordinario |
Consegnato al sostituto d’imposta |
30.09.2022 |
Consegnato ai Caf, ai professionisti abilitati |
30.09.2022 |
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Mod. 730 precompilato |
Presentato al sostituto d’imposta |
30.09.2022 |
Presentato all’Agenzia delle Entrate, al Caf o al professionista |
30.09.2022 |
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La L. 28.12.2015, n. 208, all’art. 1, c. 133 ha introdotto il nuovo regime delle sanzioni tributarie del D. Lgs. 158/2015. La riforma ha ridotto il carico sanzionatorio per le violazioni relative ad adempimenti assolti, seppur tardivamente, entro un orizzonte temporale limitato. Con l’introduzione dell’art. 13-bis nel D. Lgs. 472/1997, ad opera del D.L. 34/2019, è stata fornita un’interpretazione autentica in materia di ravvedimento operoso. In sostanza, sono recepiti orientamenti espressi in passato dall’Agenzia delle Entrate in materia di versamento frazionato dell’imposta, ovvero ravvedimento operoso parziale. Il pagamento rateizzato delle somme dovute a seguito del ravvedimento operoso, già escluso da precedenti orientamenti, non è stato previsto dal D.L. 34/2019. Quindi, il limite all’effettuazione dei versamenti frazionati è rappresentato dall’intervento di controlli fiscali nei confronti del contribuente. |
Tavola |
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Ravvedimento per omessi versamenti |
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Esempio |
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Ravvedimento operoso relativo a omesso versamento |
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Il D.Lgs. 83/2022 ha apportato modifiche al D.Lgs. 14/2019 (Codice della crisi), in particolare sopprimendo le pregresse definizioni di allerta e specificando meglio gli ambiti degli adeguati assetti di cui all’art. 2086 C.C. in vigore dal marzo 2019. Con il decreto, in vigore dal 15.07.2022, sono fornite indicazioni su come individuare gli adeguati assetti, declinati secondo la natura, la dimensione e la complessità dell’impresa, specificando i segnali di allarme che tali presidi devono rilevare. La norma ha un impatto anche sulla responsabilità attribuita agli organi societari sull’organizzazione dell’impresa, nonché sull’attività dell’organo di controllo, chiamato a vigilare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo predisposto. Il D.L. 73/2022 ha inoltre aumentato le soglie al cui superamento l’Agenzia delle Entrate effettua una comunicazione, con l’invito ad avviare la composizione negoziata della crisi. |
REQUISITI |
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Il principio della continuità aziendale (art. 2423-bis, c. 1, n. 1, C.C.) è uno dei presupposti fondamentali cui l’organo amministrativo deve attenersi nella redazione del bilancio d’esercizio. |
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Nel Codice della crisi d’impresa il principio della continuità aziendale è uno degli elementi chiave, che deve essere monitorato al fine di evidenziare sul nascere lo stato di crisi e definire così le opportune contromisure. |
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Lo stato di crisi è definito come lo stato del debitore che rende probabile l’insolvenza e che si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi 12 mesi. |
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ASSETTO ORGANIZZATIVO AMMINISTRATIVO E CONTABILE |
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Obblighi |
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LISTA DI CONTROLLO |
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È istituita una piattaforma telematica nazionale accessibile agli imprenditori iscritti nel Registro delle Imprese attraverso il sito istituzionale di ciascuna Camera di commercio. |
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La presenza dei segnali di allarme previsti dall’art. 3 D.Lgs. 14/2019 fa presumere l’esistenza della crisi. |
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SEGNALAZIONE DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE |
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È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 176/2022 il D.Lgs. 104/2022, di recepimento della direttiva (UE) 2019/1152 relativa alla garanzia di condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili per i lavoratori. Il provvedimento modifica il D.Lgs. 152/1997, estendendo la disciplina sul diritto d’informazione nei rapporti di lavoro, e introduce nuove tutele a favore dei lavoratori. Le nuove disposizioni sono in vigore dal 13.08.2022 e, dunque, sono applicabili ai rapporti di lavoro instaurati a partire dalla stessa data nonché, per espressa previsione normativa, anche ai rapporti già instaurati al 1.08.2022. Per questi ultimi, tuttavia, i nuovi obblighi informativi devono essere assolti, ovvero i dati aggiornati o integrati, solo su richiesta scritta del lavoratore ed entro 60 giorni. Rimane comunque fermo, anche in assenza della richiesta del lavoratore, il riconoscimento dei nuovi diritti e tutele. |
AMBITO DI APPLICAZIONE |
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Oggetto |
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Diritto del lavoratore all’informazione sugli elementi essenziali del rapporto di lavoro e sulle condizioni di lavoro e la relativa tutela. |
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Soggetti obbligati |
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Datore di lavoro pubblico e privato. |
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Modalità |
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INCLUSIONI |
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Contratti di lavoro |
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Rapporti di lavoro |
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Lavoratori |
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ESCLUSIONI |
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L’art. 1-quater, c. 3 D.L. 228/2021 ha introdotto una misura volta a sostenere le spese di assistenza psicologica dei cittadini che, nel periodo della pandemia e della correlata crisi economica, hanno visto accrescere le condizioni di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica. In particolare, la norma ha previsto che le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano possono erogare, ai soggetti che ne facciano richiesta, un contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia fruibili presso specialisti privati regolarmente iscritti nell’elenco degli psicoterapeuti nell’ambito dell’albo degli psicologi. Il beneficio, nella misura massima di € 600 per persona, è parametrato all’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) al fine di sostenere i soggetti con un valore ISEE più basso. Il 31.05.2022 il Ministro della Salute ha firmato il decreto attuativo che stabilisce i requisiti e le modalità di presentazione della domanda per il bonus psicologo, nel limite complessivo di spesa di 10 milioni di euro per l’anno 2022. Il bonus è riconosciuto in misura pari a 600 euro per le persone con ISEE inferiore a 15.000, a 400 euro per ISEE sotto 30.000 euro e al massimo 200 euro per ISEE sotto 50.000 euro. Le domande devono essere presentate sull’apposita piattaforma Inps. Con la circolare 19.07.2022, n. 83 l’Inps ha fornito le istruzioni di dettaglio per la presentazione delle domande ai fini dell’erogazione del beneficio. Con il messaggio 21.07.2022, n. 2905 l’Inps ha comunicato che le domande per la fruizione del “Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia” potranno essere presentate tramite la procedura informatica dal 25.07 al 24.10.2022 (art. 5, c. 1 D.M. 31.05.2022). |
DESTINATARI |
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Il bonus spetta esclusivamente alle persone fisiche. |
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Possono usufruire del beneficio le persone in condizione di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica, a causa dell’emergenza pandemica e della conseguente crisi socio-economica, che siano nella condizione di utilizzare un percorso psicoterapeutico. |
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Il contributo è riconosciuto, una sola volta, a favore della persona con un reddito ISEE in corso di validità, ordinario o corrente (art. 9 D.P.C.M. 5.12.2013, n. 159), non superiore a € 50.000. |
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OGGETTO |
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Il beneficio è fruibile per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia presso specialisti privati regolarmente iscritti nell’elenco degli psicoterapeuti, nell’ambito dell’albo degli psicologi, che abbiano comunicato l’adesione all’iniziativa al Consiglio nazionale degli Ordini degli psicologi (CNOP). |
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BONUS |
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Il contributo è stabilito nell’importo massimo di € 600 per persona ed è parametrato alla situazione economica equivalente (ISEE) al fine di sostenere le persone con ISEE più basso. |
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DOMANDA |
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Presentazione |
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Termini |
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Le domande per la fruizione del “Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia” possono essere presentate dal 25.07.2022 al 24.10.2022. |
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SCADENZARIO |
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Scad. 2022 |
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Tributo Contributo |
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1BDescrizione |
Lunedì 10 ottobre |
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Imposte dirette |
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Mod. 730 - Il contribuente comunica al sostituto d’imposta di non voler versare il 2° o unico acconto Irpef o di volerlo versare in misura inferiore rispetto a quello indicato nel Mod. 730-3. |
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Inps |
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Lavoratori domestici - Termine di versamento dei contributi previdenziali/assistenziali a cadenza trimestrale relativi ai lavoratori domestici. |
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Previdenza |
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Fondo Mario Negri - Fondo A. Pastore (ex Fondo Previr) - Fondo Mario Besusso - Versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali ai fondi di diritto privato dei dirigenti delle aziende commerciali relativi al 3° trimestre 2022. |
Sabato 15 ottobre |
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Iva |
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Registrazione - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo. |
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Registrazione - Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta, per effetto dell’equiparazione tra scontrino e ricevuta, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate, con unica registrazione, nel registro dei corrispettivi entro oggi. |
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Fattura cumulativa - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un’unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all’effettuazione delle operazioni. |
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Operazioni con l’estero - Entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione deve essere emessa: la fattura relativa alle cessioni intracomunitarie non imponibili; la fattura relativa alle prestazioni di servizi “generiche” rese a soggetti passivi non stabiliti in Italia; l’autofattura relativa alle prestazioni di servizi “generiche” ricevute da soggetto passivo stabilito al di fuori dell’UE. Per gli acquisti intracomunitari, in caso di mancato ricevimento della relativa fattura entro il 2° mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, il cessionario deve emettere l’autofattura entro il giorno 15 del 3° mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. In caso di fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale, il cessionario deve emettere l’autofattura entro il giorno 15 del mese successivo alla registrazione della fattura originaria (L. 228/2012). |
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Associazioni sportive dilettantistiche |
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Registrazioni - Le associazioni sportive dilettantistiche che fruiscono dell’opzione di cui all’art. 1 L. 398/1991 devono effettuare l’annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell’esercizio dell’attività commerciale, con riferimento al mese precedente. |
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Superbonus 110% |
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Opzione cessione credito o sconto in fattura - Entro il 15.10.2022 i soggetti Ires e i titolari di partita Iva che non sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi entro il 30.11.2022, possono inviare all’Agenzia Entrate la comunicazione per l’esercizio dell’opzione di cessione del credito o sconto in fattura (art. 29-ter D.L. 17/2022). |
Domenica1 16 ottobre |
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Imposte dirette |
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Versamento ritenute - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni, su altri redditi di capitale e in relazione ad appalti e subappalti. Entro tale termine deve essere effettuato anche il versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d’imposta se di importo pari o superiore a € 500,00 (art. 1, c. 36 L. 232/2016), nonché il versamento delle ritenute operate in relazione alle locazioni brevi (artt. 4, cc. 1/5-bis e 6 D.L. 50/2017). |
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Redditi 2022 - I contribuenti titolari di partita Iva che hanno scelto di rateizzare le imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi devono effettuare il relativo versamento. |
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Dividendi - Termine di versamento, mediante modello F24, delle ritenute sui dividendi corrisposti nel trimestre solare precedente e deliberati dal 1.07.1998, nonché delle ritenute sui dividendi in natura versate dai soci nello stesso periodo. |
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Iva |
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Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l’eventuale imposta a debito. |
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Contabilità presso terzi - Termine ultimo di cui si possono avvalere i contribuenti mensili, che affidano a terzi la tenuta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d’imposta relativi al mese di settembre 2022, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di agosto 2022. |
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Versamento - Termine di versamento della rata dell’Iva relativa all’anno d’imposta 2021 derivante dalla dichiarazione annuale con gli interessi. |
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Sospensione versamenti per Covid |
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Ripresa - Versamento della 22ª rata (di massimo 24) del 50% degli importi sospesi da marzo a maggio 2020 (D.L. 34/2020, D.L. 104/2020). |
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Imposta sugli intrattenimenti |
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Versamento - Versamento dell’imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente. |
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Imposta sulle transazioni finanziarie |
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Versamento - Termine di versamento dell’imposta sulle transazioni finanziarie dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari poste in essere nel mese precedente (Tobin Tax). |
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Inps |
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Contributi previdenziali e assistenziali - Versamento dei contributi relativi al mese precedente, compresa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante il modello F24. |
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Contributi Gestione Separata - Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente. |
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Gestione ex-Enpals - Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono provvedere al versamento, mediante modello F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente. |
Lunedì 17 ottobre |
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Ragionieri commercialisti |
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Contributi previdenziali - Termine di versamento della 6ª rata pari al 20% dei contributi minimi e di maternità 2022. |
Scad. 2022 |
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Tributo Contributo |
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1BDescrizione |
Giovedì 20 ottobre |
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Conai |
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Denuncia - Termine di presentazione al Conai della denuncia riferita al mese o trimestre precedente. |
Martedì 25 ottobre |
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Imposte dirette |
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Mod. 730 - Il contribuente può presentare al Caf o al professionista abilitato la dichiarazione 730 integrativa. |
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Iva |
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Elenchi Intrastat - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente. Entro lo stesso termine devono essere presentati anche gli elenchi relativi alle cessioni intracomunitarie del trimestre precedente. |
Domenica1 30 ottobre |
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Imposta di registro |
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Contratti di locazione - Termine ultimo per versare l’imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi e alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca. |
Lunedì 31 ottobre |
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Imposte dirette |
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Mod. 770 - Termine di trasmissione telematica, diretta o mediante intermediari, della dichiarazione dei sostituti d’imposta per il periodo d’imposta 2021. |
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Certificazione Unica - Termine di invio della certificazione unica per gli importi corrisposti nel 2021 contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata. |
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Redditi 2022 - I soggetti non titolari di partita Iva, che hanno scelto di rateizzare le imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi devono effettuare i relativi versamenti. |
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Iva |
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Fattura differita - Emissione e annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente. |
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Registrazione, fatturazione - Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni svolte nel mese. |
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Enti non commerciali - Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte. |
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Regime OSS - Per i soggetti registrati al regime Oss scade il termine di presentazione della dichiarazione IVA e di versamento dell’Iva dovuta per il periodo 1.07.2022 - 30.09.2022 (Provv. Ag. Entrate. 25.06.2021). |
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Regime IOSS - Termine di presentazione della dichiarazione Iva e di versamento dell’Iva in relazione al mese precedente per i soggetti che hanno aderito al regime IOSS. |
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Rimborsi - Termine ultimo per la presentazione, in via telematica, all’Ufficio competente, della domanda di rimborso, o di utilizzo in compensazione, dell’imposta a credito relativa al 3° trimestre 2022, da parte dei soggetti di cui all’art. 38-bis, c. 2 D.P.R. 26.10.1972, n. 633. |
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Associazioni e società sportive |
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Ripresa versamenti sospesi - Termine di versamento della 18ª rata di ritenute, Iva, contributi previdenziali e assistenziali in scadenza dal 1.01 al 28.02.2021 per associazioni e società sportive (art. 1, cc. 36-37 L. 178/2020). La L. 234/2021 ha previsto la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e versamenti fiscali, contributivi e dei premi Inail dal 1.01.2022 al 30.04.2022 (la L. 34/2022, di conversione del D.L. 17/2022, proroga al 31.07.2022 i termini di sospensione dei versamenti fiscali e contributivi previsti dalla legge di Bilancio 2022, compresi quelli in scadenza nel periodo 1.05.2022-31.07.2022. I versamenti possono essere effettuati, in unica soluzione o come 1ª rata, entro il 31.08.2022. La L. 91/2022, di conversione del D.L. 50/2022, ha ulteriormente prorogato i termini di sospensione fino al 30.11.2022: i versamenti potranno essere effettuati in unica soluzione, entro il 16.12.2022. |
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Sospensione contributi e premi Inail - Termine di versamento della 8ª rata (di massimo 9) dei contributi in scadenza dal 1.12.2021 al 31.12.2021 sospesi ex D.L. 146/2021. |
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Imposta di bollo |
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Bollo virtuale - Termine di versamento, mediante Mod. F24, della rata bimestrale dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale per i soggetti autorizzati (art. 15 D.P.R. 642/1972 - Ris. Ag. Entr. 12/E/2015). |
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Inps |
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Flusso UniEmens - Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente. |
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Iscro - Entro il 31.10 deve essere presentata all’Inps la domanda online di indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO) per gli iscritti alla Gestione Separata che esercitano attività di lavoro autonomo (circ. Inps 94/2021). |
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Libro unico del lavoro |
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Adempimento - Termine entro il quale effettuare le scritturazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro con riferimento al mese precedente. |
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Agenti |
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Adempimenti - Termine ultimo per la consegna all’agente, da parte del preponente, dell’estratto conto delle provvigioni dovute relative al trimestre precedente. Entro lo stesso termine le provvigioni liquidate devono essere pagate all’agente. |
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Autotrasportatori |
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Rimborso accise - Termine entro il quale le imprese di autotrasporto devono presentare la richiesta di rimborso delle accise sui consumi di gasolio effettuati nel 3° trimestre 2022. |
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5 per mille |
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Odv e Aps - Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, coinvolte nel processo di trasmigrazione al Runts, che non siano già regolarmente accreditate per l’accesso alla ripartizione del 5 per mille nell’esercizio 2021, possono accreditarsi per l’accesso alla ripartizione del 5 per mille nell’esercizio 2022, con le modalità stabilite dall’art. 3 del DPCM 23.07.2020, entro il 31.10.2022 (D.L. 228/2021). |
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