Agevolazioni e Novità Fiscali

Gli approfondimenti del Dottor Cavallari sulle agevolazioni e novità fiscali

 

Notiziario Fiscale e Finanziario di NOVEMBRE 2022

www.studiocavallari.it  NOVEMBRE 2022   SOMMARIO

 

 

 

 

 

 

 

  1. In evidenza

Pag. 1

 

 

 Questo mese lo Studio farà per Voi:

 

 

 

 

 

 

 

  1. Comunicazione aiuti di Stato

Pag. 2

 

  1. Responsabilità per cessione crediti edilizi

Pag. 3

  1. Nuovo modello di dichiarazione Imu e Impi

Pag. 4

  1. Acconti di novembre

Pag. 5

  1. Crediti d’imposta energetici

Pag. 6

  1. Bonus chef

Pag. 7

  1. Bonus ciclomotori e motocicli elettrici

Pag. 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Principali adempimenti mese di novembre 2022

Pag. 9

 

Questo mese lo Studio farà per Voi:

  • Lipe periodiche IVA,
  • Comunicazione aiuti di stato obbligatoria,
  • Gestione crediti energetici,
  • Imu,
  • Acconti dei Redditi,
  • Controllo e invio delle Dichiarazioni dei Redditi

 

 

In evidenza

 

ESENZIONE IMU

PER ENTRAMBI

I CONIUGI

 

  • La Corte costituzionale, con la sentenza n. 209/2022, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della disciplina Imu in materia di abitazione principale sia del previgente art. 13 c. 2 D.L. 201/2011, sia della norma attualmente in vigore (art. 1 c. 741 lett. b, della L. 160/2019), nella parte in cui definiscono i requisiti di residenza anagrafica e dimora abituale non solo per il possessore dell’immobile, ma anche per i componenti del nucleo familiare.
  • La qualifica di abitazione principale ai fini Imu si verifica, pertanto, in base alla sola sussistenza dei requisiti della dimora abituale e residenza anagrafica del possessore.
  • È stato dichiarato incostituzionale anche il passaggio normativo relativo alla scelta dell’unico immobile da qualificare come abitazione principale per i componenti del nucleo familiare con residenza anagrafica e dimora abituale in immobili differenti situati nello stesso Comune.

 

 

Comunicazione aiuti di Stato

 

Entro il termine del 30.11.2022 i soggetti beneficiari delle misure di aiuto a sostegno dell’economia nell’emergenza epidemiologica da Covid-19, richiamati dall’art. 1 D. Mef 11.12.2021, dovranno inviare all’Agenzia delle Entrate l’apposita comunicazione al fine della verifica del rispetto dei requisiti di cui alle sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework (Comunicazione della Commissione Europea del 19.03.2020 C(2020) 1863 final, recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza da Covid-19”). I dichiaranti attestano che l’importo complessivo degli aiuti fruiti non supera i massimali previsti.

L’Agenzia delle Entrate ha aggiornato, semplificandolo, il modello per l’autodichiarazione degli aiuti di Stato, ma mantenendo l’obbligo generalizzato di presentazione entro il 30.11.2022. La principale novità è l’inserimento della casella “ES” che, se barrata, consente ai soggetti dichiaranti di non compilare il quadro A e, quindi, di non indicare l’elenco dettagliato degli aiuti Covid fruiti. Tuttavia, è necessario che siano rispettati tutte le seguenti condizioni:

  • nel periodo 1.03.2020-30.06.2022 siano stati ricevuti uno o più aiuti tra quelli elencati nel quadro A;
  • per nessuno degli aiuti riceviti si voglia fruire dei limiti di cui alla Sezione 3.12 del Temporary framework;
  • l’ammontare complessivo degli aiuti ricevuti non superi i limiti massimi consentiti dalla Sezione 3.1, pro tempore vigenti, del medesimo quadro temporaneo.

 

TERMINE

INVIO

COMUNICAZIONE

AIUTI DI STATO

 

Tenuto conto di quanto previsto dall’art. 35 D.L. 21.06.2022, n. 73, con il quale sono prorogati i termini di registrazione degli aiuti di Stato COVID-19 nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), al fine di concedere ai beneficiari dei predetti aiuti un più ampio lasso di tempo per compilare e inviare l’autodichiarazione prevista dall’art. 3 D. Mef 11.12.2021, con il provvedimento 22.06.2022 è disposta la modifica dei punti 2.3 e 2.4 del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 27.04.2022, n. 143438, prevedendo che la predetta autodichiarazione debba essere presentata entro il 30.11.2022, anziché entro il 30.06.2022.

 

 

 

CONTRIBUENTI

CON

DEFINIZIONE

AGEVOLATA

 

  • I contribuenti che si avvalgono della definizione agevolata (art. 5, cc. da 1 a 9 D.L. 22.03.2021, n. 41) inviano l’autodichiarazione entro il termine del 30.11.2022 o, se successivo, entro il termine di 60 giorni dal pagamento delle somme dovute o della prima rata (provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 18.10.2021, come modificato dal provvedimento 3.12.2021).
  • Se il predetto termine cade successivamente al 30.11.2022, i contribuenti che hanno beneficiato anche di altri aiuti tra quelli elencati nell’art. 1 D. Mef 11.12.2021 sono tenuti a presentare l’autodichiarazione in due tempi: la prima entro il 30.11 e la seconda oltre il 30.11, ma entro 60 giorni dal pagamento con riferimento alla definizione agevolata, sempre che detta agevolazione non sia stata già inclusa nella prima dichiarazione.

 

 

 

DICHIARAZIONE

E QUADRO RS

MODELLO

REDDITI 2022

 

  • Per gli aiuti elencati nel quadro A, per i quali sono presenti i campi “Settore” e “Codice attività”, è possibile comunicare nell’autodichiarazione requisiti Temporary Framework i dati necessari per consentirne la registrazione nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato (RNA).
  • In tal caso, il dichiarante è esonerato dalla compilazione del prospetto degli aiuti di Stato presente nel modello Redditi 2022.

 

 

 

  • Tale scelta deve riguardare tutti gli aiuti per i quali sono presenti i campi “Settore” e “Codice attività” (tranne l’ipotesi, sotto descritta, in cui l’aiuto sia fruito nell’ambito di diversi settori).
  • Pertanto, qualora il dichiarante intenda avvalersi di tale facoltà occorre indicare nei campi “Forma giuridica” e “Dimensione impresa” del riquadro, rispettivamente, il codice corrispondente alla forma giuridica e il codice corrispondente alla dimensione dell’impresa (secondo la definizione contenuta nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6.05.2003) desumibili dalle tabelle riportate nelle istruzioni alle colonne 12 e 13 del rigo RS401 dei modelli Redditi 2022.

 

 

 

  • Occorre compilare anche i campi 5 (Settore) e 6 (Codice attività) nel quadro A riportando, rispettivamente, il codice che individua il settore dell’aiuto fruito dal beneficiario (1-Generale, 4-Agricoltura, 5-Pesca) e il codice corrispondente all’attività interessata dalla componente di aiuto, desunto dalla tabella dei codici attività.
  • In caso di più attività interessate dalla componente di aiuto, è sufficiente indicare uno dei codici ATECO ammissibili.

 

Responsabilità per cessione crediti edilizi

 

L’art. 33-ter D.L. 115/2022 ha introdotto modifiche al regime della responsabilità, in solido con il beneficiario della detrazione edilizia, del fornitore che ha applicato lo sconto in fattura o dei cessionari che hanno acquisito il relativo credito, intervenendo sulla disciplina dell’art. 121, c. 6 D.L. 34/2020. Nello specifico, la predetta responsabilità solidale opera solo in presenza di concorso nella violazione con dolo o colpa grave. La limitazione della responsabilità solidale alla presenza di dolo o colpa grave si applica ai crediti per i quali sono stati acquisiti, nel rispetto delle previsioni di legge, i visti di conformità, le asseverazioni e le attestazioni richieste. Per i crediti sorti prima dell’introduzione dell’obbligo di acquisizione del visto di conformità, delle asseverazioni e attestazioni, è possibile ottenere la citata limitazione alla responsabilità solidale acquisendo “ora per allora” la documentazione.

 

OBBLIGO

DI VISTO

DI CONFORMITÀ

E CONGRUITÀ

DEI PREZZI

 

L’art. 1 D.L. 157/2021 ha introdotto, dal 12.11.2021, nuovi obblighi circa l’apposizione del visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta e dell’asseverazione attestante la valutazione della congruità dei costi sostenuti sia per il Superbonus sia per gli altri interventi elencati nell’art. 121, c. 2 D.L. 34/2020 (Bonus diversi dal Superbonus 110%).

 

 

 

RESPONSABILITÀ

DEL FORNITORE

O CESSIONARIO

 

  • I fornitori e i soggetti cessionari rispondono solo per l’eventuale utilizzo del credito d’imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d’imposta.
  • L’Agenzia delle Entrate, nell’ambito dell’ordinaria attività di controllo, procede, in base a criteri selettivi e tenendo anche conto della capacità operativa degli uffici, alla verifica documentale della sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta.
  • Qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta, l’Agenzia delle Entrate provvede al recupero dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti dei soggetti beneficiari. L’importo è maggiorato degli interessi di cui all’art. 20 D.P.R. 602/1973 e delle sanzioni di cui all’art. 13 D. Lgs. 471/1997.

 

 

 

  • Il recupero dell’importo è effettuato nei confronti del beneficiario, ferma restando, in presenza di concorso nella violazione, oltre all’applicazione dell’art. 9, c. 1 D. Lgs. 472/1997, anche la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari per il pagamento dell’importo e relativi interessi.
  • L’art. 33-ter D.L. 115/2022 ha aggiunto dopo le parole “in presenza di concorso nella violazione” la limitazione ai soli casi “con dolo o colpa grave”. Tale modifica si applica esclusivamente ai crediti per i quali sono stati acquisiti, nel rispetto delle previsioni di legge, i visti di conformità, le asseverazioni e le attestazioni di cui all’art. 119 e di cui all’art. 121, c. 1-ter D.L. 34/2020.
  • Pertanto, dopo tale modifica, affinché possa considerarsi responsabile in solido con il beneficiario della detrazione, in ipotesi di carenza dei presupposti costitutivi, il fornitore o il cessionario che utilizza in compensazione il credito d’imposta, nel rispetto delle altre condizioni recate dalla modifica, deve aver operato con dolo o colpa grave, risultando, invece, irrilevante l’ipotesi di colpa lieve.

 

Agevolazione

Visto di conformità

Attestazione della congruità spese

Superbonus

Art. 119

D.L. 34/2020

Prima del 12.11.2021

Dal 12.11.2021

Prima del 12.11.2021

Dal 12.11.2021

-

Utilizzo in dichiarazione dei redditi2

Utilizzo in dichiarazione dei redditi

Utilizzo in dichiarazione dei redditi

Cessione del credito

Sconto in fattura

Cessione del credito

Sconto in fattura

Cessione del credito

Sconto in fattura

Cessione del credito

Sconto in fattura

Bonus diversi

dal Superbonus

Art. 121, c. 2

D.L. 34/2020

-

Cessione del credito3 Sconto in fattura3

1

Cessione del credito3

Sconto in fattura3

 

Note

  1. L’attestazione della congruità delle spese contenuta nell’asseverazione che il tecnico abilitato è tenuto a rilasciare, laddove già prevista per il rispetto degli adempimenti di cui al D.M. 6.08.2020 nel caso di interventi finalizzati alla riqualificazione energetica effettuati a partire dal 6.10.2020, rimane necessaria anche per l’utilizzo diretto in dichiarazione delle detrazioni.
  2. La novità si applica alle fatture emesse e ai relativi pagamenti intervenuti a decorrere dal 12.11.2021. Il visto di conformità rimane non obbligatorio se la dichiarazione nella quale si fruisce del Superbonus 110% in forma di detrazione è presentata direttamente dal contribuente, attraverso l’utilizzo della dichiarazione precompilata (modelli 730 o Redditi), o tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale (modelli 730).
  3. L’obbligo di apposizione del visto di conformità e dell’attestazione della congruità delle spese si applica alle comunicazioni trasmesse in via telematica all’Agenzia delle Entrate a partire dal 12.11.2021.

                        

 

Nuovo modello di dichiarazione Imu e Impi

 

I soggetti passivi interessati, ossia le persone fisiche e gli enti commerciali, devono presentare la dichiarazione Imu o, in alternativa, trasmetterla in via telematica secondo le modalità approvate con apposito decreto, entro il 30.06 dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta. Per il 2021, la dichiarazione deve essere presentata entro il 31.12.2022 utilizzando il nuovo modello. Si ricorda che la dichiarazione Imu ha efficacia anche per gli anni successivi a quello di presentazione se non intervengono variazioni di dati che comportino un diverso ammontare dell’imposta dovuta. Restano valide le dichiarazioni già presentate ai fini dell’Imu e della Tasi, nonché per il 2021 utilizzando il precedente modello, in quanto compatibili.

 

PRESENTAZIONE

DELLA

DICHIARAZIONE

 

Obbligo

 

  • Nei casi in cui sono intervenute variazioni rispetto a quanto risulta dalle dichiarazioni già presentate, nonché nei casi in cui si sono verificate variazioni che non sono, comunque, conoscibili dal Comune. Pertanto, la dichiarazione IMU deve essere presentata quando:
  • gli immobili godono di riduzioni dell’imposta;
  • il Comune non è comunque in possesso delle informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento dell’obbligazione tributaria.

 

 

 

 

 

Comune

 

La dichiarazione Imu deve essere presentata al comune sul cui territorio insiste prevalentemente la superficie dell’immobile1.

 

 

 

 

 

Cartacea

 

La dichiarazione, unitamente agli eventuali modelli aggiuntivi, deve essere consegnata direttamente al comune indicato sul frontespizio, il quale deve rilasciarne apposita ricevuta.

 

 

 

 

 

La dichiarazione può anche essere spedita in busta chiusa, a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata senza ricevuta di ritorno, all’Ufficio tributi del comune, riportando sulla busta la dicitura dichiarazione Imu Impi, con l’indicazione dell’anno di riferimento. In tal caso, la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è consegnata all’ufficio postale.

 

 

 

 

 

La spedizione può essere effettuata anche dall’estero, a mezzo lettera raccomandata o altro equivalente, dal quale risulti con certezza la data di spedizione.

 

 

 

 

 

Telematica

 

  • La dichiarazione può essere inviata telematicamente con posta certificata. La presentazione della dichiarazione in modalità telematica è effettuata dal contribuente oppure da un soggetto incaricato della trasmissione telematica, attraverso il canale Fisconline/Entratel.
  • Il servizio telematico restituisce immediatamente dopo l’invio, un identificativo “protocollo telematico” che conferma solo l’avvenuta ricezione del file; in seguito fornisce all’utente un’altra comunicazione attestante l’esito dell’elaborazione effettuata sui dati pervenuti, che, in assenza di errori, conferma l’avvenuta presentazione della dichiarazione.

 

 

 

 

 

TERMINI

DI

PRESENTAZIONE

 

  • La dichiarazione Imu deve essere presentata entro il 30.06 dell’anno successivo (D.L. 35/2013) alla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.
  • Limitatamente all’IMPi, le dichiarazioni sono presentate a decorrere dall’anno d’imposta 2022. Per gli anni d’imposta 2020 e 2021, sono messi a disposizione dei comuni i dati comunicati allo Stato dai soggetti passivi ai sensi dell’art. 3 D.M. 28.04.2022.

 

 

 

 

 

  • La scadenza per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno 2021 è prorogata al 31.12.2022.
  • Restano comunque valide le dichiarazioni già presentate per l’anno di imposta 2021, utilizzando il modello di dichiarazione di cui al D.M. 30.10.2012, nel solo caso in cui i dati dichiarati non differiscono da quelli richiesti nel nuovo modello dichiarativo.

 

Nota1

  • In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, la dichiarazione deve essere presentata al Comune nell’ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1.01 dell’anno cui l’imposta si riferisce.
  • La dichiarazione relativa all’IMPi deve essere presentata ai comuni individuati dal decreto previsto dall’art. 38, c. 4 D.L. 124/2019.

   

 

Acconti di novembre

 

Entro il 30.11.2022 i contribuenti sono tenuti al versamento degli acconti Irpef (comprese imposte sostitutive), Ires, Ivie, Ivafe, Irap, Ivs (per artigiani e commercianti), nonché del contributo Inps per la gestione separata dei lavoratori autonomi. Gli acconti sono pari al 100%. Tuttavia, il D.L. 124/2019 ha previsto che, a decorrere dal 27.10.2019 (e dunque, a regime) per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione, nonché per i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese aventi i medesimi requisiti, i versamenti di acconto dell’Irpef, dell’Ires e dell’Irap sono effettuati in 2 rate ciascuna nella misura del 50%. Il pagamento si effettua con modello F24, mediante il quale è possibile avvalersi della compensazione tra posizioni debitorie e creditorie facenti capo al medesimo contribuente. Per effetto della L. 234/2021 a decorrere dal periodo d’imposta 2022, l’Irap non è dovuta dalle persone fisiche esercenti attività commerciali, arti e professioni di cui all’art. 3, c. 1, lett. b) e c) D.Lgs. 446/1997.

 

MODALITÀ DI CALCOLO1

 

PERSONE

FISICHE

Rigo

“differenza”

RN 34 -

Mod. Redditi

2022 PF

 

Fino a € 51,00

 

Non è dovuto alcun acconto.

 

 

Da €  52,00

a € 257,00

 

  • Acconto nella misura del 100%.
  • Versamento in unica rata entro il mese di novembre (30.11.2022).

Tutti gli importi indicati in dichiarazione sono espressi in unità di euro; l’acconto risulta perciò dovuto qualora l’importo del rigo RN34 risulti pari o superiore a € 52,00.

 

 

Da € 258,00

La 1ª rata

supera

€ 103,00

 

1° acconto

 

  • Entro il 30.06.20221-2, senza maggiorazione.
  • Nella misura del 40% (50%3 per soggetti Isa).

 

 

2°acconto

 

  • Entro il mese di novembre (30.11.2022).
  • Nella misura del 60% (50%3 per soggetti Isa).

 

SOCIETÀ

DI CAPITALI

Rigo

“differenza”

RN 17 -

Mod. Redditi

2022 SC

 

Fino a € 20,00

 

Non è dovuto alcun acconto.

 

 

Da € 21,00

a € 257,00

 

  • Acconto nella misura del 100%.
  • Versamento in unica soluzione nell’11° mese dell’esercizio.

 

 

Da € 258,00

La 1ª rata

supera

€ 103,00

 

1° acconto

 

  • Entro il giorno 30 del 6° mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta, senza maggiorazione (30.06.2022) 2.
  • Nella misura del 40% (50%3 per soggetti Isa).

 

 

2°acconto

 

  • Nell’11° mese dell’esercizio.
  • Nella misura del 60% (50%3 per soggetti Isa).

 

ACCONTO

IRAP

Rigo

IR21 - Mod.

Irap 2022

 

 

 

Società

di persone

 

  • L’acconto dell’Irap è dovuto nella misura del 100% se l’importo su cui commisurare l’acconto supera € 51,00.
  • Il versamento dell’acconto deve essere effettuato in 2 rate:
  • 1ª, pari al 40% (50%3 per soggetti Isa), entro il 30.06.20222;
  • 2ª, pari al 60% (50%3 per soggetti Isa), entro il mese di novembre 2020 (30.11.2022).
  • Il versamento della 1ª rata non è dovuto se di importo non superiore a € 103,00; in tal caso, si effettua un versamento unico entro novembre.

 

 

 

 

 

 

Soggetti Ires

 

  • L’acconto è dovuto nella misura del 100%, se l’importo su cui commisurare l’acconto è superiore a € 20,00, da versare in 2 rate:
  • 1ª, pari al 40% (50%3 per soggetti Isa) (importo minimo di € 103,00), entro lo stesso termine per il versamento dell’imposta a saldo del periodo oggetto della dichiarazione;
  • 2ª, pari al 60% (50%3 per soggetti Isa), entro l’11° mese del periodo d’imposta.

 

Note

  1. È sempre data facoltà al contribuente di commisurare i versamenti in acconto sulla base dell’imposta che si prevede di determinare per l’anno di competenza. Resta ferma l’applicazione del regime sanzionatorio per insufficiente versamento (30%), con possibilità di ravvedimento operoso. La scelta del metodo previsionale riguarda la singola imposta; così, ad esempio, può essere utilizzato il metodo storico per l’Irap e il previsionale per l’Irpef.
  2. La 1ª rata di acconto dell’Irpef poteva essere versata entro il 22.08.2022, con una maggiorazione dello 0,40%, oppure ratealmente, a condizione che il pagamento sia completato entro il mese di novembre.
  3. Per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli Isa e che dichiarano ricavi non superiori al limite previsto per ciascun indice, nonché per i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese aventi i medesimi requisiti.

 

 

Crediti d’imposta energetici

 

Al fine di calmierare l’impatto degli aumenti dei prezzi del settore energetico e le negative ripercussioni sui bilanci delle imprese italiane, il legislatore è intervenuto con specifiche misure per introdurre strumenti che consentano un parziale ristoro da tale evento. Tali strumenti si concretizzano nei crediti d’imposta, in misure differenti a seconda del beneficiario, del periodo di riferimento e dell’utenza di riferimento (energia elettrica e/o gas).

 

Tipologie

Misura credito d’imposta

Condizioni

Rif.

normativo

Cod. Trib.

Imprese energivore/gasivore

Energia

elettrica

20% per il 1° trimestre 2022

Costi del 4° trimestre 2021 > di oltre il 30% a quelli del 4° trimestre 2019

Art. 15

D.L. 4/2022

6960

25% per il 2° trimestre 2022

Costi del 1° trimestre 2022 > di oltre il 30% a quelli del 1° trimestre 2019

Art. 4

D.L. 17/2022

6961

25% per il 3° trimestre 2022

Costi del 2° trimestre 2022 > di oltre il 30% a quelli del 2° trimestre 2019

Art. 6, c.1

D.L. 115/2022

6968

40% per i mesi di ottobre e novembre 2022

Costi del 3° trimestre 2022 > di oltre il 30% a quelli del 3° trimestre 2019

Art.1, c.1

D.L. 144/2022

6983

Gas

10% per il 1° trimestre 2022

Prezzo di riferimento medio del gas del 4° trimestre 2021 > di oltre il 30% del corrispondente prezzo medio del 4° trimestre 2019

Art. 15.1

D.L. 4/2022

6966

25% per il 2° trimestre 2022

Prezzo di riferimento medio del gas del 1° trimestre 2022 > di oltre il 30% del corrispondente prezzo medio del 1° trimestre 2019

Art. 5

D.L. 17/2022

6962

25% per il 3° trimestre 2022

Prezzo di riferimento medio del gas del 2° trimestre 2022 > di oltre il 30% del corrispondente prezzo medio del 2° trimestre 2019

Art. 6, c. 2

D.L. 115/2022

6969

40% per i mesi di ottobre e novembre 2022

Prezzo di riferimento medio del gas del 3° trimestre 2022 > di oltre il 30% del corrispondente prezzo medio del 3° trimestre 2019

Art. 1, c. 2

D.L. 144/2022

6984

Imprese non energivore/non gasivore

Energia

elettrica

15% per il 2° trimestre 2022

Costi del 1° trimestre 2022 > di oltre il 30% a quelli del 1° trimestre 2019

Art. 3

D.L. 21/2022

6963

15% per il 3° trimestre 2022

Costi del 2° trimestre 2022 > di oltre il 30% a quelli del 2° trimestre 2019

Art. 6, c. 3

D.L. 115/2022

6970

30% per i mesi di ottobre e novembre 2022

Costi del 3° trimestre 2022 > di oltre il 30% a quelli del 3° trimestre 2019

Art. 1, c. 3

D.L. 144/2022

6985

Gas

25% per il 2° trimestre 2022

Prezzo di riferimento medio del gas 1° trimestre 2022 > di oltre il 30% del corrispondente prezzo medio del 1° trimestre 2019

Art.4

D.L. 21/2022

6964

25% per il 3° trimestre 2022

Prezzo di riferimento medio del gas 2° trimestre 2022 > di oltre il 30% del corrispondente prezzo medio del 2° trimestre 2019

Art.6, c. 4

D.L. 115/2022

6971

40% per i mesi di ottobre e novembre 2022

Prezzo di riferimento medio del gas 3° trimestre 2022 > di oltre il 30% del corrispondente prezzo medio del 3° trimestre 2019

Art. 1, c. 4

D.L. 144/2022

6986

   

 

Bonus chef

 

La Legge di Bilancio 2021 ha previsto un credito d'imposta destinato ai cuochi professionisti operanti presso ristoranti o alberghi, per l'acquisto di macchinari, attrezzatura e per la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale. Il D.M. 1.07.2022 ha stabilito i criteri e le modalità di attuazione del cd. "bonus chef".

 

SOGGETTI

INTERESSATI

 

  • Soggetti che esercitano l'attività di cuoco professionista presso alberghi e ristoranti:
  • come lavoratori dipendenti, in possesso di regolare contratto di lavoro subordinato;
  • come lavoratori autonomi in possesso di partita Iva. Sono ammessi anche i soggetti che esercitano l'attività di cuoco professionista non in possesso del codice ATECO 5.2.2.1.0 "Cuochi in alberghi e ristoranti".

 

 

 

  • predetti soggetti devono:
  • essere residenti o stabiliti nel territorio dello Stato
  • svolgere l'attività di cuoco professionista presso alberghi e ristoranti almeno dal 1.01.2021;
  • essere nel pieno godimento dei diritti civili
  • Sono, in ogni caso, esclusi dal credito d'imposta i soggetti che si trovino in condizioni previste dalla legge come cause di incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a ciò ostative.

 

 

 

OGGETTO

 

  • Rientrano fra le spese ammesse al credito d'imposta quelle sostenute dal 1.01.2021 al 31.12.2022, relative a:
  • acquisto di macchinari di classe energetica elevata, destinati alla conservazione, lavorazione, trasformazione e cottura dei prodotti alimentari.
  • acquisto di strumenti e attrezzature professionali per la ristorazione;
  • partecipazione a corsi di aggiornamento professionale.
  • Le spese riguardanti imposte e tasse non sono ammesse all'agevolazione; diversamente, l'Iva versata per l'acquisto dei beni può rientrare nel computo delle spese agevolabili solamente qualora la stessa rappresenti per il beneficiario un costo effettivo non recuperabile (pertanto, nel caso in cui il cuoco sia un lavoratore dipendente).

 

 

 

AGEVOLAZIONE

 

Credito d’imposta nella misura massima del 40% dei costi di acquisto, nel limite massimo di € 6.000 per ciascun beneficiario.

 

 

 

ISTANZA

 

  • Concluso il periodo di ammissibilità delle spese (ossia dopo il 31.12.2022), è necessario presentare al MISE un'apposita istanza esclusivamente per via telematica, utilizzando la procedura informatica che sarà messa a disposizione sul sito istituzionale del Ministero (www.mise.gov.it).
  • Per le istanze con esito positivo, il MISE determina l'agevolazione concedibile per ciascun beneficiario, nel limite delle risorse all'uopo stanziate.
  • Qualora le risorse finanziarie non siano sufficienti a soddisfare tutte le richieste, il MISE riduce in modo proporzionale l'ammontare del beneficio concesso a ciascun richiedente.

 

 

 

Successivamente, il MISE adotta un provvedimento di concessione cumulativo per tutti i soggetti beneficiari indicando l'importo fruibile in relazione a ciascuna annualità.

 

 

 

FRUIZIONE

DEL CREDITO

D’IMPOSTA

 

  • Il credito d’imposta:
  • è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel Modello F24, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici predisposti dall'Agenzia delle Entrate;
  • non concorre alla formazione del reddito né alla base imponibile Irap;
  • non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, c. 5 Tuir;
  • può essere ceduto ad altri soggetti, inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

  

 

Bonus ciclomotori e motocicli elettrici

 

Il Decreto Semplificazioni ha riaperto il bonus per l’acquisto di veicoli non inquinanti. Il MISE ha, pertanto, rifinanziato il relativo fondo, comunicando l’apertura della “piattaforma” sulla quale i concessionari possono “prenotare” gli incentivi concessi agli acquirenti. L’agevolazione è rivolta alle persone fisiche che acquistano un veicolo elettrico nuovo di fabbrica delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e. Il contributo, calcolato come percentuale del prezzo di acquisto, è pari al 30% per gli acquisti senza rottamazione e al 40% per gli acquisti con rottamazione.

 

SOGGETTI

INTERESSATI

 

  • Persone fisiche/giuridiche che:
  • dal 16.05 al 31.12.2022;
  • acquistano (anche in leasing) motocicli e ciclomotori nuovi di fabbrica in classe da L1e a L7e.

 

 

 

 

 

La proprietà (o detenzione in leasing) del mezzo deve essere mantenuta per almeno 12 mesi.

 

 

 

 

 

OGGETTO

 

  • Ciclomotori e motocicli:
  • a 2, 3 o 4 ruote;
  • ad alimentazione:
  • elettrica;
  • non elettrica (a combustione) almeno in Classe Euro5.

 

 

 

 

 

AGEVOLAZIONE

 

Alimentazione

Con rottamazione di un veicolo
in categoria “LE”
omologato
in classe Euro da 0 a 3

oppure oggetto di ritargatura

Senza rottamazione

Elettrica

  • 40% del prezzo d’acquisto.
  • Fino a € 4.000 (Iva esclusa).
  • 30% del prezzo d’acquisto.
  • Fino a € 3.000 (Iva esclusa).

Non elettrica

  • 40% del prezzo d’acquisto.
  • Fino a € 2.500 (Iva esclusa).

 

È obbligatorio uno sconto del venditore pari ad almeno il 5% del prezzo di acquisto.

---

 

 

 

 

 

REGISTRAZIONE

 

  • Il concessionario/rivenditore deve effettuare la registrazione alla piattaforma:

 

 

 

 

 

PROCEDURA

 

Prenotazione

 

Il rivenditore prenota il contributo per ciascun motociclo/ciclomotore venduto.

 

 

 

 

 

Erogazione

 

Il concessionario/rivenditore riconosce al cliente il contributo tramite compensazione del prezzo di acquisto.

 

 

 

 

 

Rimborso

 

Il costruttore/importatore del veicolo rimborsa al concessionario/rivenditore il contributo erogato.

 

 

 

 

 

Recupero

 

Il costruttore/importatore del veicolo riceve dal concessionario/rivenditore la documentazione necessaria per il recupero del contributo rimborsato sotto forma di credito di imposta.

                 

  

 

SCADENZARIO

Principali adempimenti mese di novembre 2022

 

Scad. 2022

 

Tributo Contributo

 

1BDescrizione

 

Giovedì

10

novembre

 

Imposte dirette

 

Mod. 730 - Il contribuente riceve dal Caf o dal professionista abilitato copia della dichiarazione Mod. 730 integrativo e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 integrativo. Il Caf o il professionista trasmette telematicamente all’Agenzia delle Entrate le dichiarazioni integrative.

 

Martedì

15

novembre

 

Iva

 

Registrazione - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo.

 

 

Registrazione - Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta, per effetto dell’equiparazione tra scontrino e ricevuta, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate, con unica registrazione, nel registro dei corrispettivi entro oggi.

 

 

Fattura cumulativa - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un’unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all’effettuazione delle operazioni.

 

 

Operazioni con l’estero - Per le operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute, dal 1.07.2022, verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, gli operatori Iva residenti trasmettono i dati all’Agenzia delle Entrate utilizzando il formato xml previsto per la fattura elettronica e inviando i file al Sistema di interscambio secondo le regole di compilazione previste dalle specifiche tecniche allegate al provvedimento 30.04.2018. Ne consegue che la trasmissione delle fatture attive verso i soggetti non stabiliti in Italia dovrà avvenire entro i termini legislativamente fissati per l’emissione delle fatture (in linea generale, 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione o il diverso termine stabilito da specifiche disposizioni come le fatture differite ecc.) mentre quella riferita alle fatture passive ricevute da cedente o prestatore estero dovrà essere effettuata entro il 15° giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione stessa.

 

Associazioni

sportive

dilettantistiche

 

Registrazioni - Le associazioni sportive dilettantistiche che fruiscono dell’opzione di cui all’art. 1 L. 398/1991 devono effettuare l’annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell’esercizio dell’attività commerciale, con riferimento al mese precedente.

 

Rivalutazione

terreni e

partecipazioni

 

Versamento - Termine di versamento, in unica soluzione o della 1ª rata, dell’imposta sostitutiva in relazione alla rideterminazione dei valori di acquisto di terreni e partecipazioni posseduti al 1.01.2022. Entro lo stesso termine deve essere redatta e asseverata la perizia (D.L. 17/2022).

 

 

Versamento - Termine di versamento della 2ª rata dell’imposta sostitutiva per le rivalutazioni al 1.01.2021 e della 3ª rata per quelle al 1.07.2020.

 

Mercoledì

16

novembre

 

Imposte dirette

 

Versamento ritenute - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni, su altri redditi di capitale e in relazione ad appalti e subappalti. Entro tale termine deve essere effettuato anche il versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d’imposta se di importo pari o superiore a € 500,00 (art. 1, c. 36 L. 232/2016), nonché il versamento delle ritenute operate in relazione alle locazioni brevi (artt. 4, cc. 1/5-bis e 6 D.L. 50/2017).

 

 

Modello Redditi 2022 - I contribuenti titolari di partita Iva che hanno scelto di rateizzare le imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi devono effettuare il relativo versamento.

 

Iva

 

Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l’eventuale imposta a debito.

 

 

Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti trimestrali per operare la liquidazione relativa al trimestre precedente e per versare l’eventuale imposta a debito.

 

 

Contabilità presso terzi - Termine ultimo di cui si possono avvalere i contribuenti mensili, che affidano a terzi la tenuta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d’imposta relativi al mese di ottobre 2022, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di settembre 2022.

 

 

Versamento - Termine di versamento della rata dell’Iva relativa all’anno d’imposta 2021 derivante dalla dichiarazione annuale con gli interessi.

 

 

Associazioni in regime 398/1991 - Termine di versamento dell’Iva relativa al 3° trimestre 2022, mediante il modello F24.

 

Sospensione

versamenti

per Covid

 

Ripresa - Versamento della 23ª rata (di massimo 24) del 50% degli importi sospesi da marzo a maggio 2020 (D.L. 34/2020, D.L. 104/2020).

 

Sospensione

versamenti

per teatri

 

Versamento - Termine di versamento, in unica soluzione, dei versamenti sospesi, per i soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche (Ateco 90.04.00), con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in Italia, delle ritenute alla fonte, e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta, nei mesi di aprile, maggio e giugno 2022, nonché quelli relativi all’Iva in scadenza nei mesi di aprile, maggio e giugno 2022 (art. 22-bis D.L. 21/2022).

 

Imposta sugli

intrattenimenti

 

Versamento - Versamento dell’imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente.

 

Imposta sulle

transazioni

finanziarie

 

Versamento - Termine di versamento dell’imposta sulle transazioni finanziarie dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari poste in essere nel mese precedente (Tobin Tax).

 

Scad. 2022

 

Tributo Contributo

 

1BDescrizione

 

Mercoledì

16

novembre

(segue)

 

Inps

 

Contributi previdenziali e assistenziali - Versamento dei contributi relativi al mese precedente, compresa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante il modello F24.

 

 

Contributi Gestione Separata - Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente.

 

 

Gestione ex-Enpals - Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono provvedere al versamento, mediante modello F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente.

 

 

Artigiani e commercianti - Termine per effettuare il versamento della 3ª rata del contributo fisso minimo per il 2022.

 

 

Agricoltura - I lavoratori autonomi del settore agricolo devono effettuare il versamento della 3ª rata dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per il 2022.

 

Inail

 

Autoliquidazione - I datori di lavoro che hanno scelto di rateizzare il premio Inail, relativo al saldo 2021 e all’acconto 2022, devono effettuare il versamento della 4ª e ultima rata.

 

Domenica

20

novembre

 

Enasarco

 

Versamento - Termine ultimo per il versamento dei contributi previdenziali relativi al trimestre luglio/settembre 2022.

 

Conai

 

Denuncia - Termine di presentazione al Conai della denuncia riferita al mese precedente.

 

Venerdì

25

novembre

 

Iva

 

Elenchi Intrastat - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente.

 

Lunedì

28

 novembre

 

Rivalutazione

e riallineamento

 

Revoca - Termine di presentazione della dichiarazione integrativa per la revoca delle operazioni di rivalutazione dei beni d’impresa, riallineamento dei valori fiscali e affrancamento di cui all’art. 110 del D.L. 104/2020 (Provv. Ag. Entrate 29.09.2022).

 

Mercoledì

30

novembre

 

Accertamento

 

Remissione in bonis - Termine entro il quale è possibile sanare alcune comunicazioni fiscali di natura formale effettuate tardivamente ovvero omesse, relative alla fruizione di benefici fiscali o all’accesso a regimi fiscali opzionali. La violazione non deve già essere stata oggetto di contestazione e non devono essere iniziati accessi o ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento.

 

 

Bonus edilizi - Per coloro che non hanno inviato nei tempi la comunicazione per l’esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito, in relazione alle spese sostenute nel 2021 e alle rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020, è possibile avvalersi, a determinate condizioni, della “remissione in bonis”, che consente di inviare la comunicazione fino al 30.11.2022, versando un importo pari alla misura minima della sanzione stabilita (circ. Ag. Entrate 33/E/2022) .

 

Imposte dirette

e Irap

 

Dichiarazione dei redditi - Termine di versamento della 2ª rata di acconto delle imposte dovute (Irpef/Ires/Irap/Ivie/Ivafe) relativamente all’anno 2022.

 

Imposte

dirette

 

Mod. Redditi 2022 - Termine di trasmissione telematica, diretta o mediante intermediari, delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di Irap per i contribuenti con esercizio coincidente con l’anno solare.

 

 

Regimi opzionali - Termine per la comunicazione, con la dichiarazione dei redditi o Irap, dell’opzione per trasparenza fiscale, consolidato fiscale, tonnage tax, patent box e calcolo Irap delle società di persone in base al bilancio.

 

 

Codice attività - Se il contribuente non ha comunicato il codice di attività o lo ha fatto in modo errato può indicare il corretto codice attività nel modello Redditi 2022 e presentare la dichiarazione di variazione dati agli Uffici territoriali delle Direzioni Provinciali dell’Agenzia delle Entrate entro il termine di presentazione del modello Redditi 2022; in questo caso non si applicano le sanzioni (istruzioni ISA 2022).

 

 

Mod. Redditi 2022 - I soggetti non titolari di partita Iva, che hanno scelto di rateizzare le imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi devono effettuare i relativi versamenti.

 

 

Modello Redditi precompilato - Termine di presentazione del modello Redditi precompilato e di invio del modello Redditi correttivo del 730.

 

 

Mod. 730/2022 - Al dipendente/pensionato sono trattenute, sugli emolumenti, le somme dovute a titolo di 2ª o unica rata di acconto.

 

 

Dichiarazione eredi - Per le persone decedute nel 2021 o entro il 31.07.2022 la dichiarazione dei redditi deve essere presentata dagli eredi entro il 30.11.2022.

 

Cedolare secca

 

Versamento - Termine di versamento della 2ª o unica rata di acconto dell’imposta sostitutiva dovuta per il 2022, per i contribuenti che hanno optato per la cedolare secca.

 

Iva

 

Fattura differita - Emissione e annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente.

 

 

Registrazione, fatturazione - Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni svolte nel mese.

 

 

Enti non commerciali - Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte.

 

 

Comunicazione - Termine di invio telematico della comunicazione dati delle liquidazioni periodiche Iva relative al 3° trimestre 2022.

 

 

Regime IOSS - Termine di presentazione della dichiarazione Iva e di versamento dell’Iva in relazione al mese precedente per i soggetti che hanno aderito al regime IOSS.

 

 

Scad. 2022

 

Tributo Contributo

 

1BDescrizione

 

 

Mercoledì

30

novembre

(segue)

 

Associazioni

e società

sportive

 

Ripresa versamenti sospesi - Termine di versamento della 19ª rata di ritenute, Iva, contributi previdenziali e assistenziali in scadenza dal 1.01 al 28.02.2021 per associazioni e società sportive (art. 1, cc. 36-37 L. 178/2020). La L. 234/2021 ha previsto la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e versamenti fiscali, contributivi e dei premi Inail dal 1.01.2022 al 30.04.2022 (la L. 34/2022, di conversione del D.L. 17/2022, proroga al 31.07.2022 i termini di sospensione dei versamenti fiscali e contributivi previsti dalla legge di Bilancio 2022, compresi quelli in scadenza nel periodo 1.05.2022-31.07.2022. I versamenti possono essere effettuati, in unica soluzione o come 1ª rata, entro il 31.08.2022). La L. 91/2022, di conversione del D.L. 50/2022, ha ulteriormente prorogato i termini di sospensione fino al 30.11.2022: i versamenti potranno essere effettuati in unica soluzione, entro il 16.12.2022.

 

 

Sospensione contributi e premi Inail - Termine di versamento della 9ª e ultima rata dei contributi in scadenza dal 1.12.2021 al 31.12.2021 sospesi ex D.L. 146/2021.

 

Imposta

di bollo

 

Fattura elettronica - Termine di versamento dell’imposta di bollo del 1° e 2° trimestre 2022 se di importo inferiore a € 250. Termine di versamento dell’imposta relativa al 3° trimestre 2022.

 

Imposta

di registro

 

Contratti di locazione - Termine ultimo per versare l’imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi e alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca.

 

Definizione

agevolata

 

Rottamazione Ter e Rottamazione Ue - Per le rate in scadenza nel 2022 il pagamento è considerato tempestivo e non determina l’inefficacia della definizione agevolata se effettuato integralmente entro il 30.11.2022 (L. 25/2022).

 

Aiuti di Stato

 

Autodichiarazione - Termine di presentazione dell’autodichiarazione degli aiuti Covid ricevuti per gli anni 2020 e 2021 (Provv. Ag. Entrate 233822/2022).

 

Crediti d’imposta

investimenti

 

Comunicazione - Termine per la comunicazione dei dati relativi al credito d’imposta per Investimenti 4.0 e ricerca e sviluppo (Decreti Mise 6.10.2021).

 

Credito

d’imposta ACE

 

Comunicazione - Termine di invio telematico della comunicazione di fruizione del credito d’imposta ACE per il periodo d’imposta 2021 (Provv. Ag. Entrate 17.09.2021).

 

Inps

 

Flusso UniEmens - Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente.

 

 

Contributi artigiani e commercianti - Termine ultimo per effettuare il versamento della 2ª rata della quota di contribuzione 2022 eccedente il contributo minimo.

 

 

Contributi Gestione Separata - Versamento del 2° acconto 2022 dei contributi previdenziali per gli esercenti arti e professioni iscritti alla Gestione Separata.

 

 

Indennità una tantum - Fino al 30.11.2022 lavoratori autonomi e professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’Inps possono richiedere, in presenza dei requisiti previsti, l’indennità una tantum
(200/350) di cui al D.L. 50/2022 (Circ. Inps 103/2022).

 

Libro unico

del lavoro

 

Adempimento - Termine entro il quale effettuare le scritturazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro con riferimento al mese precedente.

 

Fasi

 

Contributi assistenziali - Termine ultimo per il versamento dei contributi assistenziali relativi al 4° trimestre 2022.

 

Enpacl

 

Adempimenti - Termine di versamento della 4ª rata del contributo soggettivo e della 3ª rata del contributo integrativo 2022.

 CHIAMA    049 613584

Nota1

  • Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo (art. 2963, c. 3 C.C.).
  • L’art. 18, c. 1 D. Lgs. 9.07.1997, n. 241 prevede che i versamenti che scadono di sabato o di giorno festivo sono tempestivi se effettuati il 1° giorno lavorativo successivo.
  • I termini di presentazione e di trasmissione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d’ufficio al 1° giorno feriale successivo (art. 2, c. 9 D.P.R. 322/1998).
  • Gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrate da articolazioni del Ministero dell’Economia e delle Finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al 1° giorno lavorativo successivo [art. 7, c. 2, lett. l) D.L. 13.05.2011, n. 70].

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