IN EVIDENZA |
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APPROFONDIMENTI |
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AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ |
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SCADENZARIO |
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IN EVIDENZA |
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E’ stato pubblicato il decreto attuativo del bando del MISE Formazione 4.0, molto interessante e vantaggioso per le aziende e i professionisti con dipendenti https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/credito-d-imposta-formazione-4-0?fs=e&s=cl?utm_source=pocket_mylist)
Lo Studio Cavallari è revisore accreditato presso l’ente autorizzato per ottenere lo sgravio del 70% dei costi del personale e della formazione, con piattaforma strutturata per certificare le competenze acquisite. Tutta la documentazione viene preparata dall’ente formatore previo ottenimento di cedolini, quietanze e presenze:
- Scheda Sinottica Bando
- 00 AnalisiFabbisogniF40 --> da compilare con l'azienda
- 01 CatalogoFormativo_Formazione_4.0_1 --> elenco indicativo di argomenti per ciascun tema ammissibile (tra cui scegliere)
- 02 ChecklistDocumentiFormazione4.0 --> documentazione che dovremmo produrre per la gestione e rendicontazione del progetto
- 03 CalcoloCreditoFormazione4.0 --> foglio di calcolo per stimare il credito in base alle spese ipotizzate
Bandi per Brevetti e Disegni
Il Ministero dello Sviluppo Economico ha attivato due bandi per favorire i progetti di valorizzazione dei brevetti e disegni o modelli da parte delle PMI italiane.
Vi possono partecipare le imprese che sono, rispettivamente, titolari di brevetto per invenzione concesso in Italia successivamente al 01/01/2019 (o di domanda successiva al 1/01/2020 con esito non negativo) oppure titolari di un disegno/modello registrato a decorrere dal 1° gennaio 2020.
Brevetti+: 30 milioni per i progetti di valorizzazione dei brevetti
Lo scopo del bando è favorire per l'acquisto di servizi specialistici finalizzati alla valorizzazione economica di un brevetto in termini di redditività, produttività e sviluppo di mercato.
Il contributo è pari all'80% della spesa, fino ad un massimo di 140.000 euro.
Possono partecipare le PMI che sono:
a) titolari di un brevetto per invenzione industriale concesso in Italia successivamente al 01/01/2019 ovvero titolari di una licenza esclusiva trascritta all'UIBM di un brevetto per invenzione industriale concesso in Italia successivamente al 01/01/2019.
b) sono titolari di una domanda nazionale di brevetto per invenzione industriale depositata successivamente al 01/01/2020 con un rapporto di ricerca con esito "non negativo";
c) titolari di una domanda di brevetto europeo o di una domanda internazionale di brevetto depositata successivamente al 01/01/2020, con il relativo rapporto di ricerca con esito "non negativo", che rivendichi la priorità di una precedente domanda nazionale di brevetto.
I servizi che possono essere oggetto di contributo riguardano:
Progettazione, ingegnerizzazione e industrializzazione (incluso Proof of Concept)
- studio di fattibilità (specifiche tecniche con relativi elaborati, individuazione materiali, definizione ciclo produttivo, layout prodotto);
- progettazione produttiva,
- studio, progettazione ed ingegnerizzazione del prototipo, anche in un'ottica di incremento del valore del TRL;
- progettazione e realizzazione firmware esclusivamente per le macchine a controllo numerico finalizzate al ciclo produttivo;
- analisi e definizione dell'architettura software solo se relativo al procedimento oggetto della domanda di brevetto o del brevetto, con esclusione della realizzazione del codice stesso;
- test di produzione;
- rilascio certificazioni di prodotto o di processo strettamente connesse al brevetto oggetto della domanda.
Organizzazione e sviluppo
- servizi per la progettazione organizzativa;
- organizzazione dei processi produttivi;
- servizi di IT Governance;
- analisi per la definizione qualitativa e quantitativa dei nuovi mercati geografici e settoriali;
- definizione della strategia di comunicazione, promozione e presidio dei canali distributivi.
Trasferimento tecnologico
- predisposizione accordi di segretezza;
- predisposizione accordi di concessione in licenza del brevetto;
- contratto di collaborazione tra PMI e istituti di ricerca/università (accordi di ricerca sponsorizzati);
Le domande possono essere presentate a partire dalle ore 12:00 del 27 settembre 2022 e fino ad esaurimento delle risorse disponibili. Si tratta di un bando a sportello in cui le risorse sono assegnate in base all'ordine cronologico di presentazione della domanda.
Disegni+: 14 milioni per i progetti di valorizzazione dei disegni e modelli
Lo scopo del bando è favorire per l'acquisto di servizi specialistici finalizzati alla valorizzazione economica di un disegno/modello per la sua messa in produzione e/o per la sua offerta sul mercato.
Il contributo è pari all'80% della spesa, fino ad un massimo di 60.000 euro.
Possono partecipare le PMI che sono:
titolari di un disegno/modello registrato a decorrere dal 1° gennaio 2020, in corso di validità, presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) o l'Ufficio dell'Unione europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO) o l'Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale (OMPI). In tale ultimo caso tra i Paesi designati deve esserci l'Italia.
I servizi che possono essere oggetto di contributo riguardano:
- ricerca sull'utilizzo di materiali innovativi (inclusi materiali che derivano da riutilizzo, materiali riciclati e simili);
- realizzazione di prototipi;
- realizzazione di stampi;
- consulenza tecnica per la catena produttiva finalizzata alla messa in produzione del prodotto/disegno;
- consulenza tecnica per certificazioni di prodotto o di sostenibilità ambientale;
- consulenza specializzata nell'approccio al mercato (es. business plan, piano di marketing, analisi del mercato, progettazione layout grafici e testi per materiale di comunicazione offline e online) e per la valutazione tecnico-economica del disegno/modello (ai fini della cedibilità del disegno/modello registrato);
- consulenza legale per la tutela da azioni di contraffazione (azioni legali relative a casi concreti) e/o per accordi di licenza (effettivamente sottoscritti).
Le domande possono essere presentate a partire dalle ore 9:30 dell'11 ottobre 2022 e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
Si tratta di un bando a sportello in cui le risorse sono assegnate in base all'ordine cronologico di presentazione della domanda.
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SANATORIA BONUS R&S |
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INDENNITÀ UNA TANTUM 200 EURO LAVORATORI AUTONOMI |
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LETTERE DI COMPLIANCE PER DICHIARAZIONE IVA OMESSA |
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SANZIONI PER POS E FRODI SU BONUS EDILIZI |
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NUOVA DILAZIONE DEBITI FISCALI |
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DETRAZIONE PER TEST COVID |
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COMPENSAZIONE CON LE CARTELLE DELLA PA |
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APPROFONDIMENTO |
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Dal 2021 il versamento del bollo deve essere effettuato entro l’ultimo giorno del 2° mese successivo alla chiusura del trimestre e non più, come al momento previsto, entro il giorno 20 del 1° mese successivo allo stesso trimestre. In relazione al secondo trimestre il pagamento dovrà essere effettuato entro l’ultimo giorno del 3° mese successivo alla chiusura. Se l’imposta di bollo complessivamente dovuta nel 1° trimestre solare non supera € 250, il contribuente, in luogo della scadenza ordinaria, può pagare entro il termine previsto per il versamento dell’imposta relativa al secondo trimestre e quindi entro il 30.09. Inoltre, se l’importo dell’imposta per i primi 2 trimestri solari, complessivamente considerato, non supera i € 250, il pagamento può essere effettuato entro il termine previsto per il versamento dell’imposta relativa al 3° trimestre, e quindi entro il 30.11. La legge di Bilancio 2021 ha specificato che, per le fatture elettroniche inviate attraverso lo Sdi, è obbligato in solido al pagamento dell’imposta di bollo il cedente del bene o il prestatore del servizio, anche nel caso in cui il documento sia emesso da un soggetto terzo per suo conto. La soglia prevista per il differimento del versamento, senza applicazione di sanzioni e interessi, dell’imposta di bollo dovuta per i primi 2 trimestri dell’anno è stata innalzata da € 250 a € 5.000 dal decreto Semplificazioni, con decorrenza dalle fatture elettroniche emesse a decorrere dal 1.01.2023. Pertanto, dal 2023, se l’importo da versare per le fatture emesse nel primo trimestre non supererà € 5.000, il bollo potrà essere versato entro il termine previsto per il versamento del secondo trimestre (30.09); se l’importo da versare per le fatture emesse nel primo e secondo trimestre non sarà superiore, complessivamente, a € 5.000, il bollo potrà essere versato entro il 30.11. |
Trimestre |
Comunicazione |
Scadenza di versamento2 |
Verifica della soglia di importo da versare |
Integrazione delle fatture senza bollo da parte di Agenzia Entrate3 |
Variazione dati da parte del contribuente4 |
1° trimestre |
15.05 |
31.05 |
Termine spostato al 30.09 se imposta primo trimestre è inferiore a € 2505. |
15.04 |
30.04 |
Termine spostato al 30.11 se imposta di bollo del primo e secondo trimestre è inferiore a € 2505. |
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2° trimestre |
20.09 |
30.09 |
Termine spostato al 30.11 se imposta di bollo del primo e secondo trimestre è inferiore a € 2505. |
15.07 |
10.09 |
3° trimestre |
15.11 |
30.11 |
- |
15.10 |
31.10 |
4° trimestre |
15.02 |
28.02 |
- |
15.01 |
31.01 |
Note |
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In caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento: imposta, sanzione ridotta a 1/3, ed interessi sono comunicati telematicamente al contribuente; il mancato pagamento entro 30 giorni, determina l’iscrizione a ruolo a titolo definitivo di tali importi. |
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Per le fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio (Sdi) dal 1.01.2021, l’Agenzia delle Entrate, sulla base dei dati in suo possesso, provvede, per ciascun trimestre, all’integrazione delle fatture che non riportano l’evidenza dell’assolvimento dell’imposta di bollo ma per le quali l’imposta risulta, invece, dovuta. Entro il giorno 15 del 1° mese successivo alla chiusura del trimestre, l’informazione sarà messa a disposizione del cedente o prestatore, o dell’intermediario delegato, con le modalità telematiche da definirsi con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate. |
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€ 5.000 per le fatture emesse dal 1.01.2023. |
Nel modello previsto per la comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva il contribuente deve indicare i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell’imposta, effettuate ai sensi dell’art. 1, cc. 1 e 1-bis, D.P.R. 23.03.1998, n. 100, nonché degli artt. 73, c. 1, lett. e), e 74, c. 4 D.P.R. 633/1972. Il modello deve essere presentato esclusivamente per via telematica, direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati, entro l’ultimo giorno del 2° mese successivo ad ogni trimestre. Il Decreto Semplificazioni ha spostato dal 16.06 al 30.09 il termine di invio della Lipe del secondo trimestre; per gli altri trimestri, la comunicazione continua a dover essere effettuata entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo a ciascun trimestre. L’obbligo di invio sussiste anche nell’ipotesi di liquidazione con eccedenza a credito. Sono esonerati dalla presentazione della Comunicazione i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale Iva o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche, sempre che, nel corso dell’anno, non vengano meno le predette condizioni di esonero. In caso di determinazione separata dell’imposta in presenza di più attività, i soggetti passivi presentano una sola Comunicazione riepilogativa per ciascun periodo. L’omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche è punita con la sanzione amministrativa da € 500 a € 2.000. La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza stabilita, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati. |
INFORMAZIONI DA TRASMETTERE |
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TERMINI |
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MODALITÀ DI TRASMISSIONE |
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La trasmissione delle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche Iva è effettuata esclusivamente per via telematica, direttamente dal contribuente o tramite uno dei soggetti abilitati, secondo le modalità descritte nell’allegato “Modalità di trasmissione dati”. |
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I soggetti incaricati della trasmissione telematica rilasciano al contribuente copia del Modello trasmesso e della ricevuta, che ne attesta l’avvenuto ricevimento da parte dell’Agenzia delle Entrate e che costituisce prova dell’avvenuta presentazione. |
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MESSA A DISPOSIZIONE DEI DATI |
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I dati acquisiti sono utilizzati dall’Agenzia delle Entrate al fine di controllarne la coerenza, supportare la predisposizione delle dichiarazioni dei redditi e dell’Iva, nonché per valutare la capacità contributiva dei soggetti che li hanno trasmessi, nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei contribuenti. |
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Le informazioni relative alle incoerenze dei versamenti effettuati rispetto all’importo dell’Iva da versare, indicato nella comunicazione dei dati della liquidazione periodica, sono rese disponibili nel Cassetto fiscale e nella sezione Consultazione dell’area autenticata dell’interfaccia web “Fatture e Corrispettivi”, nel sito Internet dell’Agenzia delle Entrate. |
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SOGGETTI ESONERATI |
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Sono esonerati i soggetti non obbligati alla presentazione della dichiarazione Iva annuale (ad esempio, soggetti che hanno registrato esclusivamente operazioni esenti) o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche (ad esempio, soggetti minimi / forfetari). |
Nota1 |
I contribuenti che effettuano esclusivamente liquidazioni periodiche mensili dovranno compilare 3 moduli (un modulo per ciascun mese del trimestre). |
Nella Gazzetta Ufficiale 13.05.2022, n. 111 è stato pubblicato il D.M. Economia 29.04.2022, riguardante l’approvazione di modifiche agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) applicabili al periodo d’imposta 2021. Queste modifiche rilevano ai fini dell’accesso al regime premiale e delle attività di analisi del rischio di evasione fiscale. In particolare, con il decreto è stata approvata la revisione congiunturale straordinaria degli indici sintetici di affidabilità fiscale: la metodologia statistico-economica utilizzata e i relativi interventi correttivi in relazione al solo periodo d’imposta in corso al 31.12.2021, tengono conto degli effetti di natura straordinaria della crisi economica conseguente all’emergenza sanitaria causata dalla diffusione del Coronavirus. In presenza di cause di esclusione, ancorché il contribuente dovendo compilare il mod. ISA raggiunga un punteggio di affidabilità sufficiente ad ottenere i benefici premiali, non è possibile accedervi (Circ. Ag. Entrate n. 16/E/2020). |
CAUSE DI ESCLUSIONE COVID |
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Contribuenti che hanno subito una diminuzione dei ricavi 2021/2019 di almeno il 33% |
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di almeno il 33% rispetto a quelli del 2019. |
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Contribuenti che hanno aperto la partita Iva dal 1.01.2019 |
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Gli Indici non sono applicabili dai soggetti che hanno aperto la partita Iva a partire dal 1.01.2019. |
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Contribuenti esercenti specifiche attività |
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Gli Indici non sono applicabili dai soggetti che esercitano, in maniera prevalente, le attività economiche individuate dai codici attività riportati nella tabella 2 allegata alle “Istruzioni parte generale ISA”. |
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Con riferimento ai provvedimenti da impugnare, ai sensi dell’art. 21 D. Lgs. 546/1992, il termine perentorio concesso al contribuente per proporre ricorso è fissato entro il 60° giorno dalla data di notifica del provvedimento, decorso il quale il ricorso è inammissibile. é prevista, tuttavia, un’eccezione a tale regola, costituita dalla sospensione dei termini per il periodo feriale. Tale periodo decorre dal 1.08 al 31.08. La sospensione feriale dei termini opera anche per le controversie relative ad atti emessi dall’Agenzia delle Entrate, di valore non superiore al limite per il quale è previsto l’obbligo del preventivo reclamo (innalzato a € 50.000 per gli atti notificati dal 1.01.2018). Il D.L. 193/2016 ha inoltre previsto che i termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall’Agenzia delle Entrate o da altri enti impositori sono sospesi dal 1.08 al 4.09, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell’Iva. |
TERMINI ORDINARI PER PROPORRE IL RICORSO |
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Nel computo dei termini a giorni si esclude il giorno iniziale, mentre si considera il giorno finale (il “60° giorno”). |
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Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al 1° giorno seguente non festivo. |
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La proroga prevista per le scadenze coincidenti con il giorno festivo si applica, altresì, ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dall’udienza che scadono nella giornata del sabato. |
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Nel computo dei giorni si segue il calendario comune; i giorni festivi intermedi si computano nel termine. |
SOSPENSIONE FERIALE DEI TERMINI |
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Di ciascun anno. |
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Se il decorso dei termini ha inizio durante il periodo della sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.
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Se il decorso dei termini è iniziato prima del periodo di sospensione, i termini riprendono a decorrere dal 1.09, computando anche il periodo già trascorso prima del 1.08 ed escludendo nel conteggio i giorni compresi nel periodo feriale (31 giorni). |
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Scadenze escluse |
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STRUMENTI OPERATIVI |
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Si presenta una check list per il monitoraggio dei principali aiuti Covid percepiti dai clienti, a supporto dell'attività degli studi professionali. |
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L’art. 66, c. 5 Tuir prevede una deduzione forfetaria delle spese non documentate a favore delle imprese autorizzate all’autotrasporto di cose per conto terzi. Con comunicato del Mef 28.06.2022 sono state rese note le misure applicate per il 2021, che sono di € 55,00 per i trasporti personalmente effettuati dall’imprenditore o dai soci oltre il Comune in cui ha sede l’impresa e di € 19,25 per quelli effettuati all’interno del Comune. Alle medesime imprese compete l’ulteriore deduzione, in misura forfetaria annua di € 154,94, per ciascun motoveicolo e autoveicolo, utilizzato nell’attività d’impresa, avente massa complessiva a pieno carico non superiore a 3.500 chilogrammi. Le spese per trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e assimilati sono ammesse in deduzione nei limiti e alle condizioni previsti dall’art. 95, c. 3 Tuir. Ai sensi del c. 4 dello stesso art. 95, le imprese autorizzate all’autotrasporto di merci, in luogo della deduzione, anche analitica, delle spese sostenute in relazione alle trasferte effettuate dal proprio dipendente fuori dal territorio comunale, possono dedurre un importo di € 59,65 al giorno, elevate a € 95,80 per le trasferte all’estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto. |
DEDUZIONI PER IL 2021 |
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Forfetarie giornaliere per trasporti effettuati dall’imprenditore o dai singoli soci di società di persone
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Per trasporti nel Comune in cui ha sede l’impresa: € 19,25 (pari al 35% della tariffa prevista per i trasporti oltre il Comune). |
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Per trasporti oltre il Comune ha sede l’impresa: € 55,00. |
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Forfetaria annua per autoveicoli e motoveicoli |
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Per ogni autoveicolo e motoveicolo fino a Kg. 3.500: € 154,94. |
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Anche per beni in leasing. |
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Forfetarie per trasferte dei dipendenti
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Trasferte fuori dal territorio |
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Trasferte all’estero: importo giornaliero € 95,80. |
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Esempio |
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Prospetto delle deduzioni forfetarie per trasporti effettuati dall’imprenditore |
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IMPRESE AUTORIZZATE ALL’AUTOTRASPORTO DI MERCI CONTO TERZI Prospetto delle deduzioni forfetarie (art. 66, c. 5 Tuir)
Periodo d’imposta ……………….
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AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ |
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Il cedente italiano che effettua una cessione intracomunitaria di beni, non imponibile ai sensi dell’art. 41 D.L. 331/1993, è tenuto a comunicare l’operazione all’Agenzia delle Entrate, trasmettendo al Sistema di Interscambio (SdI) un file XML nel rispetto del tracciato della fatturazione elettronica (versione 1.7). |
DATI |
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Cedente/prestatore (fornitore) Identificativo fiscale ai fini Iva: IT12121212121 Denominazione: Prova S.r.l. Indirizzo: Via Marina, 32 Comune: Roma Provincia: RM Cap: 00118 Nazione: IT |
Cessionario/committente (cliente) Identificativo fiscale ai fini Iva: DE12312312311 Denominazione: Spiegel Gmbh Indirizzo: Strasse Ericusspitze, 1 Comune: Amburgo Cap: 20457 Nazione: DE Codice destinatario: XXXXXXX |
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Tipologia documento |
Art. 73 |
Numero documento |
Data documento |
Codice destinatario |
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TD24 (fattura differita) |
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220 |
31.01.2022 |
XXXXXXX |
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Cod. articolo |
Descrizione |
Quantità |
Prezzo unitario |
UM |
Sconto o magg. |
% Iva |
Prezzo totale |
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1Bump |
Cessione di paraurti in |
1.000 |
20,00 |
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N3.2 |
20.000,00 |
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D.D.T. 17.01.2022, n. 220 |
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RIEPILOGHI IVA E TOTALI |
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Esigibilità Iva/ Riferimenti normativi |
% Iva |
Spese accessorie |
Totale imponibile |
Totale imposta |
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Non dichiarato (si presume immediata). Operazione non imponibile ai sensi dell’art. 41 D.L. 331/1993. |
N3.2 |
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20.000,00 |
0,00 |
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Importo bollo |
Sconto/Maggiorazione |
Valuta |
Totale documento |
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EUR |
20.000,00 |
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con il messaggio 2397/2022 l’Inps ha diffuso le istruzioni per l’esposizione, da parte dei datori di lavoro, sul flusso Uniemens del credito derivante dall’anticipazione ai lavoratori dell’indennità una tantum di euro 200 introdotta dal D.L. 50/2022. Per gli aspetti applicativi relativi all’indennità ai lavoratori dipendenti e per l’indennità erogata direttamente dall’Inps ai soggetti di cui all’articolo 32 del medesimo decreto-legge l’Istituto rinvia a una successiva circolare. Il recupero dell’indennità anticipata ai lavoratori avverrà con le denunce di competenza del mese di luglio 2022. Con il successivo messaggio 2505/2022 l’Istituto precisa cosa debba intendersi per “retribuzione erogata nel mese di luglio”. |
INDENNITÀ UNA TANTUM PER I LAVORATORI DIPENDENTI |
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Ai lavoratori dipendenti di cui all’art. 1, c. 121 L. 234/2021 (esonero contributivo 0,8%), non titolari dei trattamenti di cui all’art. 32 e che nel 1° quadrimestre 2022 hanno beneficiato dell’esonero di cui al predetto comma 121 per almeno una mensilità, è riconosciuta per il tramite dei datori di lavoro nella retribuzione erogata nel mese di luglio 2022, una somma a titolo di indennità una tantum di importo pari a € 200,00. |
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Tale indennità è riconosciuta in via automatica, previa dichiarazione del lavoratore di non essere titolare delle prestazioni di cui all’art. 32, cc. 1 (pensioni) e 18 (reddito di cittadinanza). |
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MODALITÀ OPERATIVE |
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L’indennità è riconosciuta per il tramite dei datori di lavoro nella retribuzione erogata nel mese di luglio 2022 e tale erogazione genererà un credito che il datore di lavoro potrà compensare in sede di denuncia contributiva mensile. |
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Il credito maturato per effetto dell’erogazione dell’in-dennità è compensato attraverso la denuncia Uniemens. |
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L’indennità una tantum è riconosciuta in automatico, in misura fissa, una sola volta, previa acquisizione, da parte del datore di lavoro, di una dichiarazione del lavoratore con la quale lo stesso dichiari, ricorrendone le circostanze, di non essere titolare delle prestazioni di cui all’art. 32, cc. 1 e 18. |
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L’indennità spetta ai lavoratori dipendenti una sola volta, anche nel caso in cui siano titolari di più rapporti di lavoro. |
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BENEFICIARI |
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Lavoratori dipendenti di cui all’art. 1, c. 121, L. 234/2021, non titolari dei trattamenti di cui all’art. 32 e che nel 1° quadrimestre 2022 hanno beneficiato dell’esonero di cui al predetto comma 121 per almeno una mensilità (tale beneficio si applica, mese per mese, per tutti i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, purché sia rispettato il limite della retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali di € 2.692). |
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Possono accedere al beneficio dell’esonero contributivo e, quindi, al riconoscimento dell’indennità una tantum, tutti i lavoratori dipendenti di datori di lavoro, pubblici e privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore. |
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DICHIARAZIONI DEI LAVORATORI |
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Non essere titolari delle prestazioni di cui all’art. 32, c. 1 D.L. 50/2022 (pensioni). |
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Se titolari di più rapporti di lavoro, di non avere fatto analoga richiesta ad altri datori di lavoro. |
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Non appartenere a nucleo beneficiario del reddito di cittadinanza (art. 32, c. 18 D.L. 50/2022). |
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Le scritture di riapertura sono relative ai conti patrimoniali. Tra questi rientrano le voci utilizzate nell’esercizio precedente per imputare, in base al principio di competenza economica, i costi e i ricavi rappresentati dai beni già ricevuti o già consegnati per i quali non è stata ancora emessa la relativa fattura. Le voci “Fornitori c/fatture da ricevere” e “Clienti c/fatture da emettere” sono chiuse contabilmente al momento della ricezione o emissione della fattura: si utilizzano tali conti, in luogo di quelli riferibili al relativo costo o ricavo derivante dall’operazione, già imputato nell’esercizio precedente in base al momento di trasferimento del titolo di proprietà dei beni. Solo l’eventuale differenza tra i dati rilevati alla chiusura dell’esercizio e i dati della fattura genera un componente di reddito positivo o negativo. Se, invece, i due valori coincidono, si genera una variazione numeraria che non produce effetti sulla formazione del risultato economico di periodo. |
Esempio n. 1 |
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Giroconto “fornitori per fatture da ricevere” |
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31.01.n+1 |
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SP D 7 |
Diversi |
a |
Fornitore Bianchi |
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1.220,00 |
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CE B 6 |
|
Merci c/acquisti |
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1.000,00 |
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SP C II 5 bis |
|
IVA c/acquisti |
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220,00 |
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Registrata fattura n. 20 Bianchi Luigi. |
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31.01.n+1 |
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SP D 7 |
CE B 6 |
Fornitori per fatture da |
a |
Merci c/acquisti |
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1.000,00 |
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Giroconto fornitori per fatture da ricevere. |
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31.01. n+1 |
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SP D 7 |
Diversi |
a |
Fornitore Bianchi |
|
1.220,00 |
||
SP D 7 |
|
Fornitori per fatture da ricevere |
|
|
1.000,00 |
|
||
SP C II 5 bis |
|
IVA c/acquisti |
|
|
220,00 |
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|
Registrata fattura n. 20 Bianchi Luigi. |
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Esempio n. 2 |
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Giroconto “clienti per fatture da emettere” |
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3.01.n+1 |
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SP C II 1 |
|
Cliente Verdi |
a |
Diversi |
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1.220,00 |
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|
SP C II 1 |
|
a |
Clienti per fatture da emettere |
1.000,00 |
|
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SP D 12 |
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a |
IVA c/vendite |
220,00 |
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Registrata fattura n. 6 Verdi Mario. |
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|
3.01. n+1 |
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SP C II 1 |
SP C II 1 |
Cliente Rossi |
a |
Clienti per fatture da emettere |
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2.440,00 |
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|
Registrata fattura di vendita n. 7 Paolo Rossi. |
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||||
I costi e i ricavi sospesi o anticipati in un esercizio tramite la tecnica contabile dei ratei e risconti devono incidere sul risultato dell’esercizio successivo. A tal fine, pertanto, i ratei e i risconti devono essere riaperti nella contabilità dell’esercizio successivo e girati ai rispettivi conti di costo e ricavo al momento della loro manifestazione finanziaria (ovvero all’inizio del periodo d’esercizio). Le rimanenze finali di un periodo costituiscono le rimanenze iniziali del periodo successivo: ne consegue che le rimanenze finali devono essere girate contabilmente nell’esercizio successivo al conto rimanenze inziali. |
Esempio n. 1 |
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Giroconto ratei |
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1.01.n+1 |
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SP E |
|
Ratei passivi |
a |
Diversi |
|
6.500,00 |
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|
CE C 17 |
|
a |
Interessi passivi su mutui |
5.000,00 |
|
||
|
CE B 8 |
|
a |
Locazioni per la produzione |
1.500,00 |
|
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|
|
Destinazione ratei passivi. |
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|
||||
|
|
|
|
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||||
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|
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|
|
31.01.n+1 |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
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|
SP C IV 1 |
Diversi |
a |
Banca c/c |
|
10.000,00 |
||
SP E |
|
Ratei passivi |
|
|
5.000,00 |
|
||
CE C 17 |
|
Interessi passivi su mutui |
|
|
5.000,00 |
|
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|
Pagamento interessi passivi su mutuo, rata posticipata bimestrale. |
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||||
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|
31.03.n+1 |
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SP C IV 1 |
Diversi |
a |
Banca c/c |
|
3.000,00 |
||
SP E |
|
Ratei passivi |
|
|
1.500,00 |
|
||
CE B 8 |
|
Locazioni per la produzione |
|
|
1.500,00 |
|
||
|
|
Pagamento canone di locazione semestrale posticipato. |
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Esempio n. 2 |
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Giroconto risconti |
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|
30.04.n+1 |
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SP D |
Diversi |
a |
Risconti attivi |
|
7.000,00 |
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CE B 7 |
|
Spese di assicurazione |
|
|
2.500,00 |
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||
CE B 8 |
|
Locazioni per la vendita |
|
|
1.500,00 |
|
||
CE B 8 |
|
Canoni di leasing per la produzione |
|
|
3.000,00 |
|
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|
|
Destinazione risconti attivi. |
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Esempio n. 3 |
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Giroconto esistenze iniziali di magazzino |
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|
30.04.n+1 |
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|
Diversi |
a |
Diversi |
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CE B 11 |
|
Merci c/esistenze iniziali |
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|
8.000,00 |
14.000,00 |
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CE A 2 |
|
Prodotti finiti c/esistenze iniziali |
|
|
6.000,00 |
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|
SP C I 4 |
|
a |
Merci |
8.000,00 |
|
||
|
SP C I 4 |
|
a |
Prodotti finiti |
6.000,00 |
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|
Giroconto esistenze iniziali di magazzino. |
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NON SOLO IMPRESA |
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nell’ambito delle iniziative per ridurre l’impatto delle attività umane sui cambiamenti climatici è stato emanato il D.M. Ambiente del 27.03.1998 sulla “Mobilità sostenibile nelle aree urbane”. In un secondo tempo lo stesso Ministero ha emanato il Decreto 20.12.2000 del Servizio IAR (Inquinamento Atmosferico e Rischi industriali) con l’incentivazione all’implementazione del Mobility Management e lo sviluppo di “piani per la gestione della domanda di mobilità riferiti ad aree industriali, artigianali, commerciali, di servizi, poli scolastici e sanitari o aree che ospitano, in modo temporaneo o permanente, manifestazioni ad alta affluenza di pubblico”. Il D.L. 34/2020, cosiddetto “Decreto Rilancio” vincola le imprese e le Pubbliche Amministrazioni con più di 100 dipendenti ad adottare, entro il 31.12 di ogni anno (23.11.2021 in fase di prima applicazione), un Piano degli Spostamenti casa-lavoro (PSCL). L’obbligo riguarda le imprese e le Pubbliche Amministrazioni ubicate in un capoluogo di Regione, in una Città metropolitana, in un capoluogo di Provincia oppure in un Comune con popolazione superiore a 50.000 abitanti. |
CHI È E COSA FA |
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Il Mobility Manager è una nuova figura che promuove e realizza interventi di organizzazione e gestione della domanda di mobilità delle persone, anche collaborando all’adozione del piano di mobilità sostenibile. |
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La sua finalità è quella di consentire la riduzione strutturale e permanente dell’impatto ambientale derivante dal traffico veicolare nelle aree urbane e metropolitane, attraverso l’attuazione di interventi di mobilità sostenibile. |
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Per le Pubbliche Amministrazioni tale figura è scelta tra il personale in ruolo, ma non sono corrisposti, per lo svolgimento del relativo incarico, gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti. |
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TIPOLOGIE |
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COMPITI |
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PIANO DEGLI SPOSTAMENTI CASA-LAVORO |
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Il Piano degli spostamenti casa-lavoro (PSCL) è lo strumento di pianificazione degli spostamenti sistematici casa-lavoro del personale dipendente di una singola unità locale lavorativa. |
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Il Piano degli spostamenti casa-lavoro è finalizzato anche a una più efficace distribuzione degli utenti del trasporto pubblico locale, oltre che a realizzare un coordinamento tra gli orari di inizio e termine delle attività economiche, lavorative e gli orari dei servizi di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano. |
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I Piani adottati, contenenti i dati relativi all’origine/destinazione e agli orari di ingresso e uscita dei dipendenti, devono essere trasmessi al Mobility Manager del Comune competente per la valutazione delle misure previste, l’armonizzazione delle diverse iniziative e la formulazione di proposte di finanziamento in relazione alle risorse disponibili. |
l’art. 37 D.L. 76/2020 ha previsto che la mancata comunicazione al Registro delle Imprese di un domicilio digitale valido e attivo comporti l’assegnazione d’ufficio di un domicilio digitale e l’irrogazione della sanzione amministrativa prevista dall’art. 2630 C.C. in misura raddoppiata, per le società (ossia da € 206,00 a € 2.064,00), e dall’art. 2194 C.C., in misura triplicata, per le imprese individuali (ossia da € 30,00 a € 1.548,00). |
DOMICILIO DIGITALE |
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Il “Domicilio Digitale” è un indirizzo virtuale che sostituisce il recapito fisico per l’invio delle comunicazioni ufficiali da parte della Pubblica Amministrazione: atti, notifiche, avvisi, ecc. |
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RILASCIO D’UFFICIO DEL DOMICILIO DIGITALE PER LE IMPRESE |
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Le imprese che non adempiono all’aggiornamento del domicilio digitale, oltre al pagamento di una sanzione amministrativa, si vedranno assegnare d’ufficio dalla Camera di commercio un domicilio digitale che sarà reso disponibile tramite il cassetto digitale dell’imprenditore. |
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CASSETTO DIGITALE |
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COME REGOLARIZZARE LA POSIZIONE |
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Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha comunicato i tassi di interesse effettivi globali medi, rilevati ai sensi della legge sull’usura, per le operazioni che saranno effettuate nel periodo che intercorre tra il 1.07.2022 e il 30.09.2022.
Categorie di operazioni |
Classi di importo in unità di euro |
Tassi medi |
Tassi soglia |
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Aperture di credito in conto corrente |
Fino a € 5.000,00 |
10,21 |
16,7625 |
Oltre € 5.000,00 |
7,56 |
13,4500 |
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Scoperti senza affidamento |
Fino a € 1.500,00 |
14,78 |
22,4750 |
Oltre € 1.500,00 |
14,39 |
21,9875 |
|
Finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale, finanziamenti all’importazione e anticipo fornitori |
Fino a € 50.000,00 |
6,66 |
12,3250 |
Da € 50.000,00 a € 200.000,00 |
4,79 |
9,9875 |
|
Oltre € 200.000,00 |
2,86 |
7,5750 |
|
Credito personale |
|
9,53 |
15,9125 |
Credito finalizzato |
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9,18 |
15,4750 |
Factoring |
Fino a € 50.000,00 |
3,15 |
7,9375 |
Oltre € 50.000,00 |
2,28 |
6,8500 |
|
Leasing immobiliare |
A tasso fisso |
3,63 |
8,5375 |
A tasso variabile |
3,02 |
7,7750 |
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Leasing autoveicoli e aeronavali |
Fino a € 25.000,00 |
7,26 |
13,0750 |
Oltre € 25.000,00 |
6,60 |
12,2500 |
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Leasing strumentale |
Fino € 25.000,00 |
8,28 |
14,3500 |
Oltre € 25.000,00 |
4,87 |
10,0875 |
|
Mutui con garanzia ipotecaria |
A tasso fisso |
2,15 |
6,6875 |
A tasso variabile |
2,23 |
6,7875 |
|
Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione |
Fino € 15.000,00 |
10,80 |
17,5000 |
Oltre € 15.000,00 |
6,96 |
12,7000 |
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Credito revolving |
|
15,80 |
23,7500 |
Finanziamenti con utilizzo di carte di credito |
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11,39 |
18,2375 |
Altri finanziamenti |
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11,13 |
17,9125 |
Avvertenza |
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AGEVOLAZIONI |
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Sostegno alle imprese esportatrici con approvvigionamenti |
L’attuale crisi fra Russia e Ucraina, iniziata a febbraio 2022, sta avendo ripercussioni negative a danno dell’economia europea e, in particolare, delle imprese che svolgono attività in import ed export da e verso i paesi coinvolti nel conflitto. Le catene di approvvigionamento per le importazioni sono state colpite gravemente con aumenti di prezzi vertiginosi. Per fronteggiare questo momento di generalizzata tensione economica, Simest promuove un finanziamento destinato alle imprese esportatrici verso qualunque geografia per contrastare gli impatti negativi conseguenti ai rincari o alla diminuzione degli approvvigionamenti da Ucraina, Russia o Bielorussia. Il finanziamento, il cui rimborso è a tasso zero, può prevedere una quota di cofinanziamento a fondo perduto, in regime di Temporary Crisis Framework1, fino al 40% dell’intervento agevolativo complessivo, nei limiti di € 400.000 di agevolazione. |
Beneficiari |
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Soggetti |
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PMI e Mid Cap italiane, costituite in forma di società di capitali. |
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Requisiti |
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Agevolazione |
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Forme |
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Finanziamento a tasso agevolato (rimborso a tasso zero) in regime “de minimis”, con co-finanziamento a fondo perduto in regime di Temporary Crisis Framework”, con l’obiettivo fronteggiare gli impatti negativi sulle imprese esportatrici derivanti dalle difficoltà o rincari degli approvvigionamenti a seguito della crisi in atto in Ucraina. |
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Importo massimo finanziabile |
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Fino a € 1.500.000 in funzione della classe di scoring e della quota di approvvigionamenti verso le 3 aree e comunque non superiore al 25% dei ricavi medi risultati dagli ultimi 2 bilanci approvati e depositati dall’impresa. |
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Quota massima a fondo perduto |
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Durata del finanziamento |
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6 anni, di cui 2 di pre-ammortamento. |
È stato pubblicato nella G.U. n. 296 del 14.12.2021 il decreto del Ministro per lo Sviluppo Economico 30.09.2021, che disciplina le modalità di intervento del Fondo a sostegno dell’impresa femminile, istituito dall’art. 1, c. 97 L. 30.12.2020, n. 178 al fine di promuovere e sostenere l’avvio e il rafforzamento dell’imprenditoria femminile, la diffusione dei valori dell’imprenditorialità e del lavoro tra la popolazione femminile e di massimizzare il contributo quantitativo e qualitativo delle donne allo sviluppo economico e sociale del Paese. Il Fondo si avvale, in qualità di Soggetto gestore, dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.a. - Invitalia. L’apertura dei termini, le modalità per la presentazione delle domande di agevolazione saranno definite dal Ministero dello sviluppo economico con successivo provvedimento, con il quale saranno, altresì, fornite le necessarie specificazioni per la corretta attuazione degli interventi. I Capi II e III del decreto del MISE concernono, rispettivamente, sia incentivi per la nascita sia per lo sviluppo e il consolidamento delle imprese femminili (l’articolo è limitato solo al primo aspetto). |
BENEFICIARI |
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Beneficiano delle agevolazioni le imprese femminili con sede legale e/o operativa ubicata su tutto il territorio nazionale, costituite da meno di 12 mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazione. |
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REQUISITI |
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Il possesso dei requisiti deve essere dimostrato alla data di presentazione della domanda. |
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AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI |
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INIZIATIVE AMMISSIBILI |
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SPESE AMMISSIBILI |
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SCADENZARIO |
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Gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme di imposte, contributi Inps e altre somme a favore dello Stato che hanno scadenza dal 1 al 20.08 di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione (art. 3-quater D.L. 16/2012, conv. in L. 44/2012). |
Scad. 2022 |
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Tributo Contributo |
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1BDescrizione |
Lunedì 1 agosto |
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Contenzioso |
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Sospensione feriale dei termini - Inizia il periodo di sospensione dei termini processuali per le giurisdizioni ordinarie, amministrative e speciali tributarie (art. 16 D.L. 132/2014). |
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Accertamento
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|
Sospensione termini - I termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall’Agenzia delle Entrate o da altri enti impositori sono sospesi dal 1.08 al 4.09, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell’Iva. Sono sospesi dal 1.08 al 4.09 i termini di 30 giorni previsti per il pagamento delle somme dovute, rispettivamente, a seguito dei controlli automatici effettuati ai sensi degli artt. 36-bis D.P.R. 600/1973, e 54-bis D.P.R. 633/1972, e a seguito dei controlli formali effettuati ai sensi dell’art. 36-ter D.P.R. 600/1973 e della liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata. I termini di sospensione relativi alla procedura di accertamento con adesione si intendono cumulabili con il periodo di sospensione feriale dell’attività giurisdizionale (art. 7-quater, cc. 16-18 D.L. 193/2016). |
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Cassa ragionieri |
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Mod. A19 - Termine di invio del modello A/19 in relazione ai redditi e ai volumi d'affari prodotti nel 2021. |
Martedì 2 agosto |
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Società non operative |
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Istanza - Termine di presentazione dell'istanza di disapplicazione per le società non operative o in perdita sistematica. |
Lunedì 15 agosto1 |
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Iva |
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Registrazione - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo. |
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|
Registrazione - Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta, per effetto dell’equiparazione tra scontrino e ricevuta, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate, con unica registrazione, nel registro dei corrispettivi entro oggi. |
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Fattura cumulativa - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un’unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all’effettuazione delle operazioni. |
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Operazioni con l’estero - Entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione deve essere emessa: la fattura relativa alle cessioni intracomunitarie non imponibili; la fattura relativa alle prestazioni di servizi “generiche” rese a soggetti passivi non stabiliti in Italia; l’autofattura relativa alle prestazioni di servizi “generiche” ricevute da soggetto passivo stabilito al di fuori dell’UE. Per gli acquisti intracomunitari, in caso di mancato ricevimento della relativa fattura entro il 2° mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, il cessionario deve emettere l’autofattura entro il giorno 15 del 3° mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. In caso di fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale, il cessionario deve emettere l’autofattura entro il giorno 15 del mese successivo alla registrazione della fattura originaria (L. 228/2012). |
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Associazioni sportive dilettantistiche |
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Registrazioni - Le associazioni sportive dilettantistiche che fruiscono dell’opzione di cui all’art. 1 L. 398/1991 devono effettuare l’annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell’esercizio dell’attività commerciale, con riferimento al mese precedente. |
Martedì 16 agosto |
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Imposte dirette |
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Versamento ritenute - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni, su altri redditi di capitale e in relazione ad appalti e subappalti. Entro tale termine deve essere effettuato anche il versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d’imposta se di importo pari o superiore a € 500,00 (art. 1, c. 36 L. 232/2016), nonché il versamento delle ritenute operate in relazione alle locazioni brevi (art. 4, cc. 1/5-bis e 6 D.L. 50/2017). |
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Redditi 2022 - I contribuenti titolari di partita Iva che hanno scelto di rateizzare le imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi devono effettuare il relativo versamento. |
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Iva |
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Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l’eventuale imposta a debito. |
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Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti trimestrali per operare la liquidazione relativa al trimestre precedente e per versare l’eventuale imposta a debito. |
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Contabilità presso terzi - Termine ultimo di cui si possono avvalere i contribuenti mensili, che affidano a terzi la tenuta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d’imposta relativi al mese di luglio 2022, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di giugno 2022. |
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Versamento - Termine di versamento della rata dell’Iva relativa all’anno d’imposta 2021 derivante dalla dichiarazione annuale con gli interessi. |
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Associazioni sportive dilettantistiche in regime 398/1991 - Termine di versamento dell’Iva relativa al 2° trimestre 2022, mediante il modello F24. |
Scad. 2022 |
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Tributo Contributo |
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1BDescrizione |
Martedì 16 agosto (segue) |
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Sospensione versamenti per Covid |
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Ripresa - Versamento della 20ª rata (di massimo 24) del 50% degli importi sospesi da marzo a maggio 2020 (D.L. 34/2020, D.L. 104/2020). |
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Imposta sugli intrattenimenti |
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Versamento - Versamento dell’imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente. |
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Imposta sulle transazioni finanziarie |
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Versamento - Termine di versamento dell’imposta sulle transazioni finanziarie dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari poste in essere nel mese precedente (Tobin Tax). |
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Inps |
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Contributi previdenziali e assistenziali - Versamento dei contributi relativi al mese precedente, compresa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante il modello F24. |
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Contributi Gestione Separata - Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente. |
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Gestione ex-Enpals - Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono provvedere al versamento, mediante mod. F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente. |
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Artigiani e commercianti - Termine per effettuare il versamento della 2ª rata del contributo fisso minimo per il 2022. |
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Inail |
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Autoliquidazione - I datori di lavoro che hanno scelto di rateizzare il premio Inail, relativo al saldo 2021 e all’acconto 2022, devono effettuare il versamento della relativa rata. |
Sabato 20 agosto |
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Enasarco |
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Versamento - Termine di versamento, da parte delle case mandanti, dei contributi previdenziali relativi al trimestre aprile-giugno 2022. |
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Conai |
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Denuncia - Termine di presentazione al Conai della denuncia riferita al mese precedente. |
Lunedì 22 agosto* |
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Imposte dirette |
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Mod. Redditi 2022 - Termine per effettuare il versamento del saldo 2021 e/o del 1° acconto 2022 delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi (per le persone fisiche, le società di persone e i soggetti Ires con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato il bilancio entro il 30.04.2022) o della 1ª rata delle stesse in caso di rateizzazione, con l’applicazione della maggiorazione. Termine di versamento delle imposte per gli eredi di persone decedute nel 2021 o entro il mese di febbraio 2022, con la maggiorazione. |
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Irap 2022 - Termine di versamento del saldo 2021 e del 1° acconto 2022 dell’Irap risultante dalla dichiarazione (per le persone fisiche, le società di persone e i soggetti Ires con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare), con la maggiorazione. |
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Diritto annuale C.C.I.A.A. |
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Versamento - Termine di versamento del diritto annuale alla Camera di Commercio per le imprese già iscritte al Registro delle Imprese, con la maggiorazione dello 0,40%. |
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Inps |
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Contributi Gestione Separata - Termine per effettuare il versamento, con la maggiorazione, del saldo 2021 e acconto 2022 da parte dei professionisti senza cassa previdenziale iscritti alla Gestione Separata dell’Inps. |
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Contributi artigiani e commercianti - Termine per il versamento dei contributi Ivs dovuti sul reddito eccedente il minimale a saldo per il 2021 e del 1° acconto per il 2022, con la maggiorazione. |
Mercoledì 30 agosto |
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Imposta di registro |
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Contratti di locazione - Termine ultimo per versare l’imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi e alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca. |
Mercoledì 31 agosto |
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Imposte dirette |
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Redditi 2022 - I soggetti non titolari di partita Iva, che hanno scelto di rateizzare le imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi devono effettuare i relativi versamenti. |
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Iva |
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Fattura differita - Emissione e annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente. |
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Registrazione, fatturazione - Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni svolte nel mese. |
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Enti non commerciali - Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte. |
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Regime IOSS - Termine di presentazione della dichiarazione Iva e di versamento dell’Iva in relazione al mese precedente per i soggetti che hanno aderito al regime IOSS. |
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Elenchi Intrastat - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonchè delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente. Il termine è stato modificato dall'art. 3 D.L. 73/2022. |
Principali adempimenti mese di agosto 2022* (segue)
Scad. 2022 |
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Tributo Contributo |
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1BDescrizione |
Mercoledì 31 agosto (segue) |
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Associazioni e società sportive |
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Ripresa versamenti sospesi - Termine di versamento della 16ª rata di ritenute, Iva, contributi previdenziali e assistenziali in scadenza dal 1.01 al 28.02.2021 per associazioni e società sportive (art. 1, cc. 36-37 L. 178/2020). La L. 234/2021 (legge di Bilancio 2022) ha previsto la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e versamenti fiscali, contributivi e dei premi Inail dal 1.01.2022 al 30.04.2022. La L. 34/2022, di conversione del D.L. 17/2022, proroga al 31.07.2022 i termini di sospensione dei versamenti fiscali e contributivi previsti dalla legge di Bilancio 2022, compresi quelli in scadenza nel periodo 1.05.2022-31.07.2022. I versamenti possono essere effettuati, in unica soluzione o come 1ª rata, entro il 31.08.2022. |
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Sospensione contributi e premi Inail - Termine di versamento della 6ª rata (di massimo 9) dei contributi in scadenza dal 1.12.2021 al 31.12.2021 sospesi ex D.L. 146/2021. |
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Inps |
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Flusso UniEmens - Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente. |
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Libro unico del lavoro |
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Adempimento - Termine entro il quale effettuare le scritturazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro con riferimento al mese precedente. |
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Contenzioso |
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Sospensione feriale dei termini - Termina il periodo di sospensione feriale dei termini iniziato il 1.08 (D.L. 132/2014). |
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Imposta di bollo |
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Bollo virtuale - Termine di versamento, mediante Mod. F24, della rata bimestrale dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale per i soggetti autorizzati (art. 15 D.P.R. 642/1972 - Ris. Ag. Entrate 3.02.2015, n. 12/E). |
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Fasi |
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Contributi assistenziali - Termine ultimo per il versamento dei contributi di assistenza sanitaria integrativa relativi al 3° trimestre 2022. |
Il differimento dei termini riguarda tutti i versamenti unitari che si devono effettuare con il modello F24 e comprende anche i contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai datori di lavoro, dai committenti/associanti per i rapporti di collaborazione o associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro e venditori a domicilio e dai titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate dall’Inps (Mess. Inps 18.07.2012, n. 12052), nonché i premi assicurativi/Inail e/o relativi accessori (nota Inail 18.07.2012). |
Nota1 |
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Principali adempimenti mese di settembre 2022
Scad. 2022 |
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Tributo Contributo |
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1BDescrizione |
Giovedì 1 settembre |
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Contenzioso |
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Sospensione feriale dei termini - Riprendono a decorrere i termini processuali sospesi dal 1.08.2022 (D.L. 132/2014). |
Domenica 4 settembre |
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Accertamento |
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Sospensione termini - Termina il periodo di sospensione dei termini, iniziato il 1.08, per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall’Agenzia delle Entrate o da altri enti impositori, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell’Iva. Termina anche il periodo di sospensione dei termini di 30 giorni previsti per il pagamento delle somme dovute, rispettivamente, a seguito dei controlli automatici effettuati ai sensi degli artt. 36-bis D.P.R. 600/1973, e 54-bis D.P.R. 633/1972, e a seguito dei controlli formali effettuati ai sensi dell’art. 36-ter D.P.R. 600/1973 e della liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata (art. 7-quater, cc. 16-18 D.L. 193/2016). |
Lunedì 5 settembre |
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POS |
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Comunicazione - Gli operatori finanziari che mettono a disposizione degli esercenti gli strumenti di pagamento elettronico devono comunicare, all’Agenzia delle Entrate, transitando per PagoPa, i dati identificativi dei Pos forniti ai commercianti e gli importi complessivi degli incassi giornalieri effettuati tramite ogni singolo terminale. Le transazioni contabilizzate dal 1.09.2022 devono essere comunicate entro il 5.09.2022 (provv. Ag. Entrate 30.06.2022). |
Sabato 10 settembre |
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Imposta di bollo |
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Fattura elettronica - Il cedente o prestatore, o l’intermediario delegato, qualora ritenga che, per una o più fatture integrate, non risultino realizzati i presupposti per l’applicazione del bollo, come diversamente affermato dall’Agenzia Entrate, procede, entro l’ultimo giorno del 1° mese successivo alla chiusura del trimestre, alla variazione dei dati comunicati dalla stessa Agenzia. Per le fatture elettroniche inviate nel 2° trimestre, la variazione può essere effettuata entro il 10.09 dell’anno di riferimento. In assenza di variazioni, le integrazioni effettuate si intendono confermate. |
Giovedì 15 settembre |
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Iva |
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Registrazione - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo. |
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Registrazione - Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta, per effetto dell’equiparazione tra scontrino e ricevuta, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate, con unica registrazione, nel registro dei corrispettivi entro oggi. |
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Fattura cumulativa - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un’unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all’effettuazione delle operazioni. |
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Operazioni con l’estero - Entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione deve essere emessa: la fattura relativa alle cessioni intracomunitarie non imponibili; la fattura relativa alle prestazioni di servizi “generiche” rese a soggetti passivi non stabiliti in Italia; l’autofattura relativa alle prestazioni di servizi “generiche” ricevute da soggetto passivo stabilito al di fuori dell’UE. Per gli acquisti intracomunitari, in caso di mancato ricevimento della relativa fattura entro il 2° mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, il cessionario deve emettere l’autofattura entro il giorno 15 del 3° mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. In caso di fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale, il cessionario deve emettere l’autofattura entro il giorno 15 del mese successivo alla registrazione della fattura originaria (L. 228/2012). |
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Associazioni sportive dilettantistiche |
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Registrazioni - Le associazioni sportive dilettantistiche che fruiscono dell’opzione di cui all’art. 1 L. 398/1991 devono effettuare l’annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell’esercizio dell’attività commerciale, con riferimento al mese precedente. |
Venerdì 16 settembre |
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Imposte dirette |
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Versamento ritenute - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni, su altri redditi di capitale e in relazione ad appalti e subappalti. Entro tale termine deve essere effettuato anche il versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d’imposta se di importo pari o superiore a € 500,00 (art. 1, c. 36 L. 232/2016), nonché il versamento delle ritenute operate in relazione alle locazioni brevi (art. 4, cc. 1/5-bis e 6 D.L. 50/2017). |
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Redditi 2022 - I contribuenti titolari di partita Iva che hanno scelto di rateizzare le imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi devono effettuare il relativo versamento. |
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Iva |
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Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l’eventuale imposta a debito. |
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Contabilità presso terzi - Termine ultimo di cui si possono avvalere i contribuenti mensili, che affidano a terzi la tenuta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d’imposta relativi al mese di agosto 2022, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di luglio 2022. |
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Versamento - Termine di versamento della rata dell’Iva relativa all’anno d’imposta 2021 derivante dalla dichiarazione annuale con gli interessi. |
Scad. 2022 |
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Tributo Contributo |
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1BDescrizione |
Venerdì 16 settembre (segue) |
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Sospensione versamenti per Covid |
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Ripresa - Versamento della 21ª rata (di massimo 24) del 50% degli importi sospesi da marzo a maggio 2020 (D.L. 34/2020, D.L. 104/2020). |
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Imposta sugli intrattenimenti |
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Versamento - Versamento dell’imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente. |
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Imposta sulle transazioni finanziarie |
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Versamento - Termine di versamento dell’imposta sulle transazioni finanziarie dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari poste in essere nel mese precedente (Tobin Tax). |
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Inps |
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Contributi previdenziali e assistenziali - Versamento dei contributi relativi al mese precedente, compresa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante il modello F24. |
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Contributi Gestione Separata - Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente. |
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Gestione ex-Enpals - Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono provvedere al versamento, mediante mod. F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente. |
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Agricoltura - Versamento della 2ª rata dei contributi previdenziali e assistenziali per i lavoratori autonomi in agricoltura, dovuti per il 2022. |
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Agricoltura - Le imprese agricole devono procedere al versamento dei contributi previdenziali per la manodopera agricola relativi al 1° trimestre 2022, mediante il Mod. F24. |
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Ragionieri Commercialisti |
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Versamento - Termine di versamento della 5ª rata dell’acconto “eccedenze” soggettivo, integrativo e soggettivo supplementare (predeterminato dalla Cassa sulla base dei dati del modello A/19 dell’anno precedente). |
Martedì 20 settembre |
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Imposta di bollo |
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Fattura elettronica - Entro il 20.09 l’Agenzia delle Entrate comunica i dati relativi al 2° trimestre. |
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Conai |
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Denuncia - Termine di presentazione al Conai della denuncia riferita al mese precedente. |
Giovedì 30 settembre |
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Imposte dirette |
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Redditi 2022 - I soggetti non titolari di partita Iva, che hanno scelto di rateizzare le imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi devono effettuare i relativi versamenti. |
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Mod. 730 - Termine di presentazione del modello 730 precompilato. |
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Mod. 730 - Termine di trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate delle dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1 al 30.09. |
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Iva |
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Fattura differita - Emissione e annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente. |
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Registrazione, fatturazione - Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni svolte nel mese. |
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Enti non commerciali - Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte. |
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Regime IOSS - Termine di presentazione della dichiarazione Iva e di versamento dell’Iva in relazione al mese precedente per i soggetti che hanno aderito al regime IOSS. |
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Comunicazione liquidazioni periodiche - Termine di invio della comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva relativi al 2° trimestre 2022 (termine modificato dall'art. 3 D.L. 73/2022). |
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Elenchi Intrastat - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente. Il termine è stato modificato dall'art. 3 D.L. 73/2022. |
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Rimborso Iva estera - Termine di presentazione della richiesta di rimborso dell’imposta sul valore aggiunto di altro Stato Europeo assolta sugli acquisti. |
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Associazioni e società sportive |
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Ripresa versamenti sospesi - Termine di versamento della 17ª rata di ritenute, Iva, contributi previdenziali e assistenziali in scadenza dal 1.01 al 28.02.2021 per associazioni e società sportive (art. 1, cc. 36-37 L. 178/2020). La L. 234/2021 (legge di Bilancio 2022) ha previsto la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e versamenti fiscali, contributivi e dei premi Inail dal 1.01.2022 al 30.04.2022. La L. 34/2022, di conversione del D.L. 17/2022, proroga al 31.07.2022 i termini di sospensione dei versamenti fiscali e contributivi previsti dalla legge di Bilancio 2022, compresi quelli in scadenza nel periodo 1.05.2022-31.07.2022. I versamenti possono essere effettuati, in unica soluzione o come 1ª rata, entro il 31.08.2022. Per chi ha optato per la rateizzazione dei versamenti deve essere effettuato, entro oggi, il versamento della 2ª rata. |
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Sospensione contributi e premi Inail - Termine di versamento della 7ª rata (di massimo 9) dei contributi in scadenza dal 1.12.2021 al 31.12.2021 sospesi ex D.L. 146/2021. |
Scad. 2022 |
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Tributo Contributo |
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1BDescrizione |
Giovedì 30 settembre (segue) |
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Imposta di soggiorno |
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Dichiarazione - Termine di presentazione della dichiarazione dell'imposta di soggiorno per gli anni d'imposta 2020 e 2021 (art. 3, c. 6 D.L. 73/2022). |
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Imposta di registro |
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Contratti di locazione - Termine ultimo per versare l’imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi e alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca. |
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Gruppo Iva |
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Costituzione - Termine di presentazione del modello per la costituzione del gruppo Iva (modello AGI/1), con efficacia dal 1.01.2023 (provv. Ag. Entrate 19.09.2018). |
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Imposta di bollo |
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Fattura elettronica - Termine di versamento dell’imposta di bollo relativa al 1° trimestre 2022 di importo inferiore a € 250. Termine di versamento dell’imposta di bollo relativa al 2° trimestre 2022. |
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Inps |
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Flusso UniEmens - Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente. |
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Contributi volontari - Versamento dei contributi volontari relativi al 2° trimestre 2022 mediante gli appositi bollettini rilasciati dall’Inps. |
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Consulenti del lavoro |
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ENPACL - Termine di versamento della 1ª o unica rata del contributo soggettivo e integrativo 2022. Entro tale termine deve essere trasmessa, in via telematica, la comunicazione obbligatoria relativa all’ammontare del volume d’affari ai fini Iva conseguito nel 2021. |
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Dottori commercialisti |
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Contributi - Termine di versamento della 4ª rata delle eccedenze 2021 per chi ha scelto la rateazione in fase di adesione al servizio PCE 2021. |
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Pari opportunità |
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Rapporto biennale - Termine di trasmissione del rapporto biennale 2020-2021 (D.M. 29.03.2022). |
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Spese Sanitarie |
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Trasmissione al STS - Entro il 30.09.2022 dovranno essere inviate al Sistema tessera sanitaria i dati relativi alle spese sanitarie sostenute nel 1° semestre 2022 (D.M. 2.02.2022). |
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5 per mille |
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Regolarizzazione - Termine entro il quale gli enti, che non hanno assolto, in tutto o in parte, entro i termini di scadenza, gli adempimenti richiesti per l’ammissione al 5 per mille, possono presentare le domande di iscrizione ed effettuare le relative integrazioni documentali, versando contestualmente la sanzione di € 250,00. |
CHIAMACI 049 613584