Agevolazioni e Novità Fiscali

Gli approfondimenti del Dottor Cavallari sulle agevolazioni e novità fiscali

 

Notiziario Fiscale e Finanziario di Ottobre 2021

Ottobre 2021 SOMMARIO

 

 

 

 

 

 

 

  1. In evidenza Fondi Europei e nazionali 

Pag. 1

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. CILA per Superbonus

Pag. 3

  1. Istanza credito d’imposta spese di sanificazione

Pag. 4

  1. Restituzione dei contributi a fondo perduto indebiti

Pag. 5

  1. Novità della dichiarazione precompilata 2021

Pag. 6

  1. Adesione al servizio di consultazione delle fatture elettroniche

Pag. 7

  1. Check list investimenti all’estero e attività estere di natura finanziaria per la compilazione del quadro RW

Pag. 8

  1. Check list modello 770/2021

Pag. 10

  1. Versamento imposta di bollo su fattura elettronica

Pag. 12

  1. Check list contratto di locazione immobili

Pag. 13

  1. Green Pass dal 15.10.2021

Pag. 14

  1. Aggiornamento servizi web dell’Agenzia delle Entrate

Pag. 15

  1. Bonus rottamazione TV

Pag. 16

  1. Bonus terme

Pag. 17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Principali adempimenti mese di ottobre 2021

Pag. 18

 

In evidenza

DICHIARAZIONE

PRECOMPILATA

IVA

 

  • https://www.studiocavallari.it/banca-finanziamenti-conti-correnti-e-leasing
  • Sono disponibili, in via sperimentale, le bozze dei registri Iva acquisti e vendite relative al 3° trimestre 2021: per ottenere anche le liquidazioni periodiche precompilate, i contribuenti interessati avranno tempo fino al 31.10.2021 per convalidarle ovvero integrarle se incomplete.
  • Si ricorda che l’unico beneficio concreto previsto dalla Legge è l’esonero dalla tenuta dei registri Iva delle fatture emesse e degli acquisti e che si tratta di un servizio “facoltativo”.

 

CILA per Superbonus

 

L’art. 33, c. 1, lett. c) del D.L. 31.05.2021, n. 77 (cd. “Decreto Semplificazioni 2021”), nell’ottica della semplificazione dei procedimenti per l’abilitazione al compimento degli interventi ammessi al Superbonus che comportino trasformazioni urbanistiche ed edilizie degli edifici, ha modificato la norma dell’art. 119, c. 13-ter del D.L. 34/2020, stabilendo che gli interventi suddetti, anche qualora riguardino le parti strutturali degli edifici o i prospetti, con la sola esclusione di quelli comportanti la demolizione e ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria; pertanto, sono realizzabili mediante la presentazione della comunicazione inizio lavori asseverata (cd. “CILA”). In particolare, la Conferenza Stato-Regioni ha approvato il nuovo modello da utilizzare denominato CILA-Superbonus, ossia modello di comunicazione inizio lavori asseverata-superbonus, utilizzabile dal 5.08.2021. A tale modulo unico è aggiunto il modello “Soggetti Coinvolti” in analogia alle altre tipologie edilizie. In caso di varianti in corso d’opera, queste sono comunicate a fine lavori e costituiscono integrazione della comunicazione presentata, anche per i lavori già in corso. Per gli interventi iniziati prima dell’entrata in vigore del D.L. 77/2021, è possibile sia proseguire con la procedura già in essere sia con la presentazione della CILA-Superbonus. In questo caso, sui documenti amministrativi, il richiedente può chiedere all’amministrazione comunale di tenere valida la documentazione progettuale già presente agli atti quali allegati alla CILA-Superbonus. Non è richiesta, alla conclusione dei lavori, la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).

 

CILA-

SUPERBONUS

 

  • La CILA deve essere presentata al Comune competente, anche per via telematica, per il tramite di un tecnico abilitato il quale deve attestare, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti. I lavori possono essere iniziati a partire dal momento in cui la CILA è presentata in Comune.
  • Qualora la realizzazione degli interventi che fruiscono del superbonus preveda la richiesta di atti o autorizzazioni di enti sovraordinati rispetto alle amministrazioni comunali, la CILA-Superbonus non supera la vigente normativa in materia.

 

 

 

Restano in ogni caso fermi, ove dovuti, gli oneri di urbanizzazione.

 

 

 

  • Per quanto riguarda gli interventi ammessi al Superbonus la nuova norma stabilisce che nella CILA-Superbonus devono essere attestati, alternativamente:
  • gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto di intervento ovvero del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione (come nel caso di titolo edilizio in sanatoria con riguardo all’edificio per il quale sia stata presentata l’istanza di condono edilizio);
  • che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1.09.1967.
  • Imponendo l’indicazione, nella CILA, degli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione ovvero del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione, la norma in oggetto esclude, di fatto, dal beneficio del 110% tutti gli edifici totalmente abusivi realizzati dopo il 1.09.1967, ossia gli edifici costruiti dopo tale data in assenza del titolo abilitativo (anche in sanatoria).

 

 

 

  • L’elaborato progettuale consiste nella mera descrizione, in forma sintetica, dell’intervento da realizzare. Solo se necessario per una più chiara e compiuta descrizione, il progettista potrà allegare elaborati grafici illustrativi.
  • Resta fermo che per gli interventi di edilizia libera, di cui all’art. 6 D.P.R. 380/2001 e correlate norme statali e regionali, può essere sufficiente una sintetica descrizione dell’intervento inserita direttamente nella modulistica.

 

 

 

  • Per gli interventi che prevedono contemporaneamente opere soggette a benefici fiscali di cui al superbonus e altre opere non rientranti in tali benefici, occorre comunque presentare sia la CILA-Superbonus, oltre ad attivare il procedimento edilizio relativo per le opere non comprese, anche contemporaneamente.
  • Qualora l’intervento proposto contempli lavori diversi rispetto a quelli di cui all’art 119 D.L. 34/2020, per l’intero intervento occorrerà fare riferimento al regime amministrativo ordinario per cui, secondo i casi, occorrerà una SCIA o un permesso di costruire.

 

 

 

ATTESTAZIONE

DELLO

STATO

LEGITTIMO

 

Sempre al fine di semplificare le procedure e di ridurre i tempi per l’avvio degli interventi che possono beneficiare del Superbonus, agevolando il più possibile il ricorso a questo beneficio, l’art. 33 del Decreto Semplificazioni 2021 prevede, inoltre, che la presentazione della CILA prescritta per la realizzazione di detti interventi non necessiti dell’attestazione dello stato legittimo.

 

 

 

Pertanto, per la presentazione dei progetti relativi agli interventi che possono beneficiare del Superbonus, non è necessario attestare la cd. “doppia conformità”, ossia la conformità del nuovo progetto agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi vigenti e lo stato legittimo del fabbricato ossia la sua legittima costruzione.

 

 

 

Resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell’immobile oggetto di intervento.

 

 

Istanza credito d’imposta spese di sanificazione

 

L’art. 32 D.L. 73/2021 riconosce un credito d’imposta pari al 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per Covid-19, nel limite di € 60.000. Con provvedimento 15.07.2021 l’Agenzia delle Entrate ha stabilito i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito d’imposta. In particolare, è previsto che la comunicazione delle spese ammissibili possa essere effettuata dal 4.10.2021 al 4.11.2021. Tenuto conto dell’esigenza di garantire il rispetto del limite di spesa, ricevute le comunicazioni delle spese ammissibili con l’indicazione del credito teorico, l’Agenzia determina la quota percentuale dei crediti effettivamente fruibili, in rapporto alle risorse disponibili. La suddetta percentuale è resa nota con successivo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, da emanare entro il 12.11.2021.

 

CREDITO

D’IMPOSTA

 

Il credito d’imposta, per ciascun beneficiario, è pari al 30% delle spese complessive risultanti dall’ultima comunicazione validamente presentata, in assenza di successiva rinuncia.

In ogni caso, il credito d’imposta richiesto non può eccedere il limite di € 60.000.

 

Ai fini del rispetto del limite di spesa, l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è pari al credito d’imposta richiesto moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, da emanare entro il 12.11.2021.

 

 

 

COMUNICAZIONE

 

I soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni, gli enti non commerciali, nonchè le strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale munite di codice identificativo regionale ovvero, in mancanza, identificate mediante autocertificazione in merito allo svolgimento dell’attività ricettiva di bed and breakfast, aventi i requisiti previsti per accedere al credito d’imposta, comunicano all’Agenzia delle Entrate l’ammontare delle spese ammissibili sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021.

 

  • La comunicazione è inviata esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente oppure avvalendosi di un intermediario abilitato, mediante:
  1. il servizio web disponibile nell’area riservata del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate;
  2. i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate.

 

  • A seguito della presentazione della comunicazione è rilasciata, al massimo entro 5 giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni.
  • La ricevuta è messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso la comunicazione, nell’area riservata del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate.

 

 

 

TERMINI

 

La comunicazione può essere inviata dal 4.10.2021 al 4.11.2021.

 

  • Nello stesso periodo è possibile:
  1. inviare una nuova comunicazione, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa. L’ultima comunicazione validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate;
  2. presentare la rinuncia integrale al credito d’imposta precedentemente comunicato, con le stesse modalità.

 

 

 

FRUIZIONE

DEL

CREDITO

D’IMPOSTA

 

  • Il credito d’imposta, in relazione alle spese effettivamente sostenute, può essere utilizzato dai beneficiari fino all’importo massimo fruibile:
  1. nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa;
  2. in compensazione nel modello F24, a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento di determinazione della percentuale comunicata dall’Agenzia delle Entrate.

 

  • Ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta:
  1. il modello F24 è presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento;
  2. nel caso in cui l’importo del credito utilizzato in compensazione risulti superiore all’ammontare massimo comunicato, anche tenendo conto di precedenti fruizioni, il relativo modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta, consultabile nell’area riservata del sito Internet dell’Agenzia delle entrate;
  3. non si applica il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, e il limite annuale di utilizzo dei crediti di imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi pro tempore vigenti.

 

 

Restituzione dei contributi a fondo perduto indebiti

 

L’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo, da indicare nel modello F24 ELIDE, per la restituzione dei contributi a fondo perduto a seguito dell’adozione di un atto di recupero da parte dell’Ufficio, in quanto non spettanti.

Il soggetto che ha percepito il contributo in tutto o in parte non spettante, anche a seguito di presentazione di istanza di rinuncia, può regolarizzare “anticipatamente” l’indebita percezione, restituendo spontaneamente il contributo, i relativi interessi e versando la sanzione con applicazione delle riduzioni previste per il ravvedimento operoso.

 

CONTRIBUTI

 

  • L’art. 25 D.L. 19.05.2020, n. 34, al fine di sostenere i soggetti colpiti dall’emergenza epidemiologica “Covid-19”, riconosce un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, secondo le previsioni ivi indicate.
  • Qualora il contributo sia in tutto o in parte non spettante, anche a seguito del mancato superamento della verifica antimafia, l’Agenzia delle Entrate recupera il contributo non spettante, irrogando le sanzioni in misura corrispondente a quelle previste dall’art. 13, c. 5 del D. Lgs. 18.12.1997, n. 471, e applicando gli interessi dovuti ai sensi dell’art. 20 del D.P.R. 29.09.1973, n. 602, in base alle disposizioni di cui all’art. 1, cc. da 421 a 423 L. 30.12.2004, n. 311.
  • Con successivi provvedimenti normativi, stante il protrarsi del periodo emergenziale, sono state introdotte altre tipologie di contributi a fondo perduto, per le quali trova applicazione la citata disposizione in materia di recupero dei contributi non spettanti.

 

 

 

SANZIONI

 

  • Nel caso in cui il contributo sia in tutto o in parte non spettante, l’Agenzia procede al recupero dello stesso, con irrogazione della sanzione prevista dall’art. 13, c. 5 D. Lgs. 471/1997 (dal 100% al 200% del contributo stesso) e dei relativi interessi (4% annuo).
  • Inoltre, sono applicabili anche le sanzioni previste dall’art. 316-ter C.P. se le somme indebitamente percepite sono superiori a € 3.999,96, che prevedono la reclusione da 6 mesi a 3 anni.

 

 

 

CODICI

TRIBUTO

 

  • Con la Risoluzione 45/E/2021 sono stati istituiti i codici tributo per il versamento, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, degli importi dovuti a seguito dell’adozione degli atti di recupero dei contributi a fondo perduto non spettanti. Quindi, se dalle verifiche effettuate l’Agenzia delle Entrate è riscontrata l’indebita fruizione, essa procederà attraverso l’emissione di un atto di recupero del contributo (comprensivo di sanzioni e interessi) nei confronti del contribuente.
  • I codici tributo per la compilazione del modello di versamento “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE) sono i seguenti:
  • “7500”, denominato “Recupero contributi a fondo perduto erogati dall’Agenzia delle Entrate in relazione all’emergenza Covid-19 - contributo”;
  • “7501”, denominato “Recupero contributi a fondo perduto erogati dall’Agenzia delle Entrate in relazione all’emergenza Covid-19 - interessi”;
  • “7502”, denominato “Recupero contributi a fondo perduto erogati dall’Agenzia delle Entrate in relazione all’emergenza Covid-19 - sanzioni”.

 

 

 

COMPILAZIONE

F24 ELIDE

 

  • In sede di compilazione del modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” sono indicati:
  • nella sezione “CONTRIBUENTE” i dati anagrafici e il codice fiscale del soggetto versante;
  • nella sezione “ERARIO ED ALTRO”:
  • nei campi “codice ufficio”, “codice atto” e “anno di riferimento” (nel formato “AAAA”), i dati riportati nell’atto di recupero inviato dall’Ufficio;
  • nel campo “tipo”, la lettera “R”;
  • nel campo “codice”, i codici tributo sopra indicati;
  • nel campo “importi a debito versati”, l’importo dovuto.
  • Per il versamento delle spese di notifica è utilizzato il codice tributo esistente “A100”.

 

 

Novità della dichiarazione precompilata 2021

 

Con la dichiarazione precompilata i dati sono proposti dall’Agenzia in dichiarazione e il contribuente può accettarla, integrarla o modificarla. I contribuenti che accettano direttamente la dichiarazione proposta dall’Agenzia o la modificano tramite intermediari fiscali, con il visto di conformità, sono esclusi dai controlli documentali da parte dell’Agenzia.

Per accompagnare i cittadini nell’utilizzo della Precompilata 2021 l’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile una guida che intende offrire informazioni precise, dettagliate e semplici, per rendere più agevole la compilazione della dichiarazione e supportare chi decide di trasmettere direttamente la dichiarazione attraverso la procedura online.

 

 

DICHIARAZIONE

DELL’EREDE

 

  • A partire dalla dichiarazione precompilata 2021 l’Agenzia mette a disposizione dell’erede, se abilitato, una dichiarazione dei redditi completa dei dati reddituali, degli oneri detraibili e deducibili sostenuti dalla persona deceduta (già comunicati all’Agenzia delle entrate da enti esterni) e delle altre informazioni presenti nell’Anagrafe Tributaria.
  • L’erede, dopo avere accettato, modificato o integrato la dichiarazione, può inviarla direttamente tramite l'applicazione web.

 

 

 

Per le persone decedute nel 2020 o entro il 30.09.2021, gli eredi abilitati possono utilizzare sia il modello Redditi sia il modello 730 se la persona deceduta sia stata in possesso dei requisiti per presentare quest’ultimo modello (cioè se ha percepito nel 2020 redditi di lavoro dipendente, redditi di pensione e/o alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente).

 

 

 

Per le persone decedute dopo il 30.09.2021, la dichiarazione dei redditi per l’anno d’imposta 2020 può essere presentata utilizzando esclusivamente il modello Redditi - PF.

 

 

 

Se un erede, autorizzato all’accesso, ha inviato la dichiarazione 730 precompilata riferita alla persona deceduta o l’ha accettata o ha iniziato a modificarla, gli altri eredi, se autorizzati all’accesso, possono comunque visualizzare e stampare la dichiarazione precompilata, ma non possono effettuare altre operazioni (per esempio accettare, modificare o inviare la dichiarazione).

 

 

 

ONERI

E SPESE

 

  • Dal 1.01.2020 la detrazione del 19% della maggior parte degli oneri e delle spese spetta se il pagamento è stato effettuato con sistemi “tracciabili” (versamento bancario o postale, carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari).
  • Questa regola non si applica agli acquisti di medicinali e dispositivi medici e per il pagamento di prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.
  • Pertanto, la dichiarazione precompilata è elaborata tenendo conto della regola sulla tracciabilità dei pagamenti, in base a quanto comunicato dagli enti esterni.

 

 

 

  • Nuovi oneri sono stati inseriti nella dichiarazione precompilata 2021. Essi si aggiungono a quelli già considerati negli scorsi anni e riguardano:
  • le spese scolastiche e le erogazioni liberali agli istituti scolastici e i relativi rimborsi, se sono state comunicate all’Agenzia delle Entrate. Infatti, l’invio di questi dati da parte degli istituti scolastici è ancora facoltativo per gli anni d’imposta 2020 e 2021;
  • la detrazione del 20% del “Bonus vacanze” utilizzato nel 2020.

 

 

Adesione al servizio di consultazione

fatture elettroniche

 

L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione il servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici, nell’ambito del quale opera in qualità di responsabile del trattamento dei dati personali. Il servizio è accessibile previa adesione al servizio, da effettuarsi mediante apposita funzionalità resa disponibile nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate. Sia gli operatori Iva sia i consumatori finali (questi ultimi solo per le e-fatture ricevute) hanno tempo fino al 30.09.2021 per aderire al servizio e accedere così al proprio archivio di e-fatture trasmesse fin dal 1.01.2019. Gli operatori Iva effettuano l’adesione al servizio anche attraverso gli intermediari appositamente delegati al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici. In presenza di adesione effettuata da almeno una delle parti - cedente/prestatore o cessionario/committente - l’Agenzia delle Entrate memorizza i dati dei file delle fatture elettroniche. L’Agenzia delle Entrate ha prorogato al 30.09.2021 l’adesione al servizio di consultazione ed acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici.

 

Tavola

 

Lettera informativa da inviare ai clienti

 

 

 

Dati Studio

………………………………………….

………………………………………….

………………………………………….

 

 

 

 

 

 

 

Spett.le Cliente

………………………………………..…..

…………………………………………….

…………………………………………….

                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Oggetto: opzione per la consultazione ed acquisizione delle fatture elettroniche.

 

L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 30.04.2018, ha previsto la possibilità per il contribuente di continuare a usufruire del servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici, attraverso l’adesione al servizio.

Dopo il 30.09.2020, se non sarà stata effettuata l’adesione al servizio, l’Agenzia delle Entrate provvederà, entro i successivi 60 giorni, alla cancellazione di tutte le fatture emesse e ricevute fino a quel momento e presenti nell’area riservata del sito “Fatture & corrispettivi”. Successivamente i file xml delle fatture saranno definitivamente cancellati, conservando solamente i DATI FATTURA (ovvero: data di emissione, numerazione, dati dell’emittente e del cessionario/committente, corrispettivo, aliquota iva e quindi tutte le informazioni previste dall’art. 21, c. 2 D.P.R. 633/1972, escludendo natura, qualità e quantità dei beni/servizi indicati) e i dati tecnici di trasmissione del file allo SDI.

 

L’adesione al servizio di consultazione può essere effettuata direttamente dal contribuente oppure, per i soggetti titolari di partita Iva, anche per il tramite di un intermediario (professionista) appositamente delegato.

L’opzione può essere esercitata:

  • entro il 30.09.2021. In tal caso saranno disponibili nella propria area riservata i file xml di tutte le fatture emesse e ricevute dai 1.01.2019 e fino al 31.12 del secondo anno successivo a quello di ricezione sul Sistema di Interscambio (SDI);
  • dopo il 30.09.2021. In tal caso saranno cancellati i file delle fatture elettroniche pregresse; le fatture emesse e ricevute da quel momento in poi saranno consultabili.

Si ricorda che è sempre possibile, attraverso le funzioni previste nell’area riservata, esercitare il recesso dall’opzione. Questo comporterà l’interruzione del servizio di consultazione dei file fattura dal giorno seguente a quello in cui è resa disponibile l’attestazione di avvenuto recesso da parte del sistema SDI.

A tal fine lo Studio chiede di restituire al più presto il modello di manifestazione di volontà posto in calce alla presente, debitamente firmato.

 

Cogliamo l’occasione per porgere cordiali saluti.

 

…………………., lì ……………………..

 

Firma ………………………………………

 

*****

 

Il sottoscritto contribuente ......................................................, nato a .......................................... (......) il ................................ in qualità di ................................................................................................................., preso atto della comunicazione inoltratami relativa all’opzione per la consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche, come da provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 30.04.2018,

 

dichiara

 

  • di non effettuare l’opzione;
  • di voler effettuare l’opzione:
  • provvedendo personalmente;

 

 

  • delegando l’intermediario.

 

               

…………………., lì ……………………..

 

Il dichiarante …………………………………………

 

 

 

 

Check list investimenti all’estero e attività estere
di natura finanziaria per la compilazione del quadro RW

 

Si propone una check list per la raccolta dei dati inerenti alla compilazione del quadro RW del Modello Redditi Persone Fisiche 2021, in merito alla disciplina del “monitoraggio” fiscale. L’Agenzia delle Entrate, con la circolare 17.07.2020, n. 21/E, ha fornito chiarimenti in merito all’opzione dell’imposizione sostitutiva per i titolari di redditi da pensione di fonte estera che trasferiscono la residenza nel Mezzogiorno, anche con riferimento all’IVIE e IVAFE.

 

 

 

Nominativo

Verdi Antonio

Anno

2020

 

Investimenti

Gli investimenti sono i beni patrimoniali collocati all’estero e che sono suscettibili di produrre reddito imponibile in Italia.

  • A titolo esemplificativo devono essere indicati:
  • gli immobili situati all’estero o i diritti reali immobiliari (esempio: usufrutto o nuda proprietà) o quote di essi (esempio: comproprietà o multiproprietà);1
  • gli oggetti preziosi e le opere d’arte che si trovano fuori dal territorio dello Stato;
  • le imbarcazioni o le navi da diporto o altri beni mobili detenuti e/o iscritti nei pubblici registri esteri, nonché quelli che pur non essendo iscritti nei predetti registri avrebbero i requisiti per essere iscritti in Italia.

Nota

bene

Queste attività devono essere sempre indicate nel quadro RW indipendentemente dall’effettiva produzione di redditi imponibili nel periodo d’imposta.

Nota1

Gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi non sussistono per gli immobili situati all’estero per i quali non siano intervenute variazioni nel corso del periodo d’imposta, fatti salvi i versamenti relativi all’imposta sul valore degli immobili situati all’estero (art. 7-quater, c. 23 D.L. 193/2016 convertito con modificazioni dalla L. 1.12.2016, n. 225).

 

Attività estere di natura finanziaria

Le attività estere di natura finanziaria sono quelle attività da cui derivano redditi di capitale o redditi diversi di natura finanziaria di fonte estera.

  • A titolo esemplificativo, devono essere indicate:
  • attività i cui redditi sono corrisposti da soggetti non residenti;
  • contratti di natura finanziaria stipulati con controparti non residenti;
  • contratti derivati e altri rapporti finanziari stipulati al di fuori del territorio dello Stato;
  • metalli preziosi detenuti all’estero;
  • diritti all’acquisto o alla sottoscrizione di azioni estere o strumenti finanziari assimilati;
  • forme di previdenza complementare organizzate o gestite da società ed enti di diritto estero, escluse quelle obbligatorie per legge.

Nota

bene

L’obbligo di monitoraggio non sussiste per i depositi e conti correnti bancari costituiti all’estero il cui valore massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo d’imposta non sia superiore a € 15.000,00 (art. 2 L. 186/2014); resta fermo l’obbligo di compilazione del quadro laddove sia dovuta l’IVAFE.

 

Tipologia

c/c Suisse Bank

 

Titolo di

possesso1

Soggetto

particolare2

Codice

individuazione

bene3

Stato
estero

Quota di

possesso

Criterio

determinazione

valore4

Valore

iniziale

Valore

finale

 

1

/

1

071

100%

2

30.000,00

30.200,00

 

Valore

massimo

c/c Paesi

non

collaborativi

Giorni

detenzione

per IVAFE

Mesi

possesso

per IVIE

Detrazione

per

abitazione

principale

Solo

monitoraggio

(no IVIE o

IVAFE)

Quadri

reddituali

connessi5

Quota

partecipazione

titolare
effettivo

e codice
fiscale

del soggetto

Codice

fiscale

contitolari

/

365

/

o

o No

¨

/

/

/

                               

 

Tipologia

Immobile in Svizzera a disposizione (comproprietà con fratello)

 

Titolo di

possesso1

Soggetto

particolare2

Codice

individuazione

bene3

Stato
estero

Quota di

possesso

Criterio

determinazione

valore4

Valore

iniziale

Valore

finale

 

1

/

15

071

50%

4

250.000,00

250.000,00

 

Valore

massimo

c/c Paesi

non

collaborativi

Giorni

detenzione

per IVAFE

Mesi

possesso

per IVIE

Detrazione

per

abitazione

principale

Solo

monitoraggio

(no IVIE o

IVAFE)

Quadri

reddituali

connessi5

Quota

partecipazione

titolare
effettivo

e codice
fiscale

del soggetto

Codice

fiscale

contitolari

/

/

12

o

o No

¨

/

/

VRDLSN65A18E897E

                               

 

 

 

 

Check list investimenti all’estero e attività estere

di natura finanziaria per la compilazione del quadro RW (segue)

 

 

 

Tipologia

 

 

Titolo di

possesso1

Soggetto

particolare2

Codice

individuazione

bene3

Stato
estero

Quota di

possesso

Criterio

determinazione

valore4

Valore

iniziale

Valore

finale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valore

massimo

c/c Paesi

non

collaborativi

Giorni

detenzione

per IVAFE

Mesi

possesso

per IVIE

Detrazione

per

abitazione

principale

Solo

monitoraggio

(no IVIE o

IVAFE)

Quadri

reddituali

connessi5

Quota

partecipazione

titolare
effettivo

e codice
fiscale

del soggetto

Codice

fiscale

contitolari

 

 

 

o

o No

¨

 

 

 

                               

 

(1)

Tabella codici

titolo di possesso

1. Proprietà.

2. Usufrutto.

3. Nuda proprietà.

4. Altro (diritto reale, beneficiario di trust, ecc.).

(2)

Tabella codici

soggetto particolare

1. Contribuente soggetto delegato al prelievo o alla movimentazione del conto corrente.

2. Contribuente titolare effettivo (possesso del 25% più uno del capitale sociale o diritti di voto nella società) delle attività detenute per il tramite di soggetti esteri.

(3)

Tabella codici

individuazione bene

1. Conti correnti e depositi esteri.

2. Partecipazioni al capitale o al patrimonio di soggetti non residenti.

3. Obbligazioni estere e titoli similari.

4. Titoli non rappresentativi di merce e certificati di massa emessi da non residenti.

5. Valute estere da depositi e conti correnti.

6. Titoli pubblici italiani emessi all’estero.

7. Contratti di natura finanziaria stipulati con controparti non residenti.

8. Polizze di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione.

9. Contratti derivati e altri rapporti finanziari conclusi fuori del territorio dello Stato.

10. Metalli preziosi allo stato grezzo o monetato detenuti all’Estero.

11. Partecipazioni patrimonio di trust, fondazioni o altre entità giuridiche diverse dalle società.

12. Forme di previdenza gestite da soggetti esteri.

13. Altri strumenti finanziari anche di natura non partecipativa.

14. Altre attività estere di natura finanziaria e valute virtuali.

15. Beni immobili.

16. Beni mobili registrati (es.: yacht e auto di lusso)

17. Opere d’arte e gioielli.

18. Altri beni patrimoniali.

19. Immobile estero adibito ad abitazione principale.

20. Conto deposito titoli all’estero.

(4)

Tabelle codici criterio

determinazione valore

1. Valore di mercato al 31.12.

2. Valore nominale.

3. Valore di rimborso.

4. Costo di acquisto.

5. Valore catastale per immobili Ue o See.

6. Valore dichiarato nella dichiarazione di successione o in altri atti.

(5)

Tabelle quadri

reddituali connessi

  • “1” per segnalare la compilazione del quadro RL (per esempio, al fine di indicare dividendi derivanti da partecipazioni qualificate o i canoni di locazione di un immobile).
  • “2” per segnalare la compilazione del quadro RM (per esempio, al fine di indicare interessi derivanti da obbligazioni o conti correnti o dividendi da partecipazioni non qualificate).
  • “3” per segnalare la compilazione del quadro RT (per esempio, al fine di dichiarare i capital gain derivanti dalla cessione di azioni).
  • “4” per segnalare la compilazione contemporanea di due o tre quadri tra RL, RM e RT (per esempio, in caso di monitoraggio “accorpato” dei dossier titoli).
  • “5” nel caso in cui i redditi relativi ai prodotti finanziari saranno percepiti in un successivo periodo d’imposta ovvero se i citati prodotti finanziari sono infruttiferi.
       

Il sottoscritto ………………………………. dichiara di avere comunicato allo Studio ……………………………………… i dati relativi a tutti i beni posseduti all’estero e di non possederne altri utili al fine della redazione della dichiarazione per l’anno 2020; dichiara, altresì, di avere preso visione dell’informativa ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 196/2003 e di fornire il consenso al trattamento dei propri dati personali.

 

31.05.2021

 

 

 

 

Giovanni Bianchi

 

 

 

 

Antonio Verdi

 

 

………………………………………

 

………………………………………….

 

……………………………………….

(Data)

 

(Firma interna)

 

(Firma cliente)

 

 

 

 

Check list modello 770/2021

 

È disponibile il modello 770/2021 con le relative istruzioni, per la compilazione concernente i dati dei versamenti, dei crediti e delle compensazioni effettuati nell’anno 2020. A tal fine, chi presenterà il prossimo modello 770, oltre all’usuale frontespizio, dovrà occuparsi della compilazione dei prospetti ST, SV, SX e SY. Tra le novità di quest’anno da segnalare l’estensione di tale dichiarazione anche alle persone fisiche che operano le ritenute alla fonte (in particolare sui redditi da lavoro dipendente) e aderiscono al regime forfettario.

 

 

 

 

 

Anno di imposta

 

                                                                                                                 

Denominaz. soggetto

 

Codice attività

 

Codice fiscale

 

P. Iva

 

Tipologia

sostituto

  • Sostituto che ha operato solo ritenute da lavoro dipendente e/o ritenute da lavoro autonomo.
  • Sostituto che ha operato sia ritenute da lavoro dipendente e/o ritenute da lavoro autonomo che ritenute da redditi di capitale.
  • Sostituto che ha operato solo ritenute da redditi di capitale.

Eventi eccezionali

  • No

Tipologia

dichiarazione

  • Ordinaria
  • Correttiva nei termini
  • Integrativa
  • Protocollo dichiarazione inviata

Gestione

separata

degli invii

  • No

 

 

 

  • 1
  • Dipendente
  • Autonomo
  • Capitali
  • Locazioni brevi
  • Altre ritenute

 

Nota1

  • Nel riquadro “Redazione della dichiarazione” è presente il campo “Tipologia invio” che deve essere compilato per indicare quale tipologia di invio è effettuata. È data facoltà al sostituto di trasmettere i dati separatamente in più flussi ovvero in un unico flusso. In particolare, indicare:
    1. se il sostituto opta per trasmettere un unico flusso contenente i dati riferiti ai diversi redditi gestiti nel modello 770/2020 (redditi di lavoro dipendente, redditi di lavoro autonomo, redditi di capitale, redditi di locazione breve e redditi diversi);
    2. se il sostituto opta per inviare separatamente i dati relativi ai diversi redditi gestiti nel modello 770/2020 (redditi di lavoro dipendente, redditi di lavoro autonomo, redditi di capitale, redditi di locazione breve e redditi diversi).

Avviso

telematico

Il contribuente acconsente che l’Amministrazione Finanziaria invii all’intermediario l’avviso telematico di controllo automatizzato.

  • No

Impegno alla

presentazione

telematica

Codice fiscale incaricato

 

Soggetto che ha predisposto la dichiarazione

  • Contribuente
  • Professionista incaricato

Data dell’impegno

 

Visto di

conformità

Credito da compensare maggiore di € 5.000,00

  • No

Codice fiscale di chi presenta il visto

 

  • No

Revisori

Verificare i soggetti che sottoscrivono la relazione di revisione e quindi revisore contabile, responsabile della società di revisione, collegio sindacale (codici fiscali di tutti i membri effettivi).

  • No

Operazioni

straordinarie

e successioni

Operazioni

straordinarie

  • Liquidazione, fallimento o liquidazione coatta amministrativa.
  • No
  • Fusione (anche per incorporazione), scissione totale, scioglimento di società personale e prosecuzione dell’attività sotto forma di ditta individuale di uno dei soci, cessione dell’unica impresa posseduta; conferimento d’impresa individuale in altra società.
  • No
  • Trasformazione, scissione parziale, cessione/conferimento ramo d’azienda, cessione d’azienda, affitto di ramo d’azienda.
  • No

Successione

ereditaria

  • Verificare se si tratta di successione con prosecuzione di attività da parte degli eredi o se si tratta di successione senza prosecuzione.
  • No

Documentazione

di supporto

  • CU/2020 dei lavoratori dipendenti.
  • No
  • CU/2020 dei lavoratori autonomi.
  • No
  • Denunce Uniemens.
  • No
  • Denunce e comunicazioni a enti previdenziali e assistenziali.
  • No
  • Dati dei conguagli relativi ai redditi di lavoro dipendente.
  • No
  • Controllare se vi sono versamenti in eccesso.
  • No
  • Documentazione relativa ai crediti d’imposta.
  • No
  • Controllare il credito derivante da 770/2019.
  • No
  • Controllo dell’utilizzo o delle richieste di rimborso del credito risultante da 770/2019.
  • No

Novità

Mod. 770/2021

Quadro ST/SV

Indicazione importi sospesi a seguito dell’emergenza Covid-19.

  • No

 

Quadro SX

Trattamento integrativo D.L. 3/2020.

  • No

 

Credito premio erogato ai dipendenti art. 63 D.L. 18/2020.

  • No

 

Credito ripetizione indebito art. 150 D.L. 34/2020.

  • No

 

Quadro ST

Ritenute

operate

  • Copie di versamento.
  • No

 

  • Corretto utilizzo dei codici tributo.
  • No

 

  • Esistenza di ravvedimenti.
  • No

 

  • Eventuali crediti d’imposta.
  • No

 

  • Somme utilizzate in compensazione.
  • No

 

                                         

 

 

 

 

  

 

Check list modello 770/2021 (segue)

 

 

 

Quadro SV

Addizionali

comunali

  • Copie di versamento.
  • No
  • Corretto utilizzo dei codici tributo.
  • No
  • Esistenza di ravvedimenti.
  • No
  • Eventuali crediti d’imposta.
  • No
  • Somme utilizzate in compensazione.
  • No

Quadro SX

Crediti e

compensazioni

  • Dati dei conguagli relativi ai redditi di lavoro dipendente.
  • No
  • Controllo compensazione credito.
  • No
  • Controllare se vi sono versamenti in eccesso.
  • No
  • Controllare il credito derivante da 770/2019.
  • No
  • Verificare la documentazione relativa ai crediti d’imposta.
  • No
  • Credito da compensare.
  • No
  • Credito maggiore € 5.000,00: visto di conformità.
  • No
  • Suddivisione credito per natura.
  • No
  • Compilazione dati bonus fiscale.
  • No
  • Verifica esistenza somme derivate da pignoramento.
  • No

Quadro SF

Redditi di capitale, compensi per

avviamento

e contributi

  • Riporto dati certificazione ritenute interessi pagati su finanziamenti da privati.
  • No
  • Verifica pagamento redditi di capitale.
  • No
  • Dati anagrafici del percipiente (se il percipiente è diverso da persona fisica occorrono i dati del rappresentante).
  • No
  • Se il percipiente persona fisica non è residente in Italia, esporre il codice
    dello Stato estero ed il codice identificativo estero.
  • No
  • Causale da indicare che identifica la tipologia di reddito (capitali soggetto a
    ritenuta d’acconto, avviamento commerciale, ecc.).
  • No
  • Verificare le somme non soggette a ritenuta.
  • No
  • Verificare le ritenute operate.
  • No
  • Verificare i rimborsi.
  • No
  • Verifica compensi per avviamento commerciale.
  • No
  • Verifica contributi enti pubblici e privati.
  • No

Quadro SG

Riscatto

assicurazioni

vita

 

 

  • Dati del percipiente e causale
  • No
  • Ritenute operate e aliquota applicata.
  • No
  • Somme corrisposte.
  • No
  • Data di opzione per l’applicazione dell’imposta sostitutiva (per le compagnie di assicurazione estere) e l’imposta applicata.
  • No
  • Crediti d’imposta delle riserve matematiche di rami vita.
  • No
  • Valore dei contratti di assicurazione stipulate da imprese di assicurazione estere che operano in Italia.
  • No

Quadro SH

Altre ritenute su redditi di capitale, premi e vincite

  • Somme soggette a ritenuta.
  • No
  • Ritenute operate e aliquota applicata.
  • No

Quadro SI

Utili e proventi

equiparati

  • Delibere assembleari di distribuzione degli utili.
  • No
  • Utili pagati.
  • No
  • Utili pagati di fonte estera.
  • No
  • Ritenute operate.
  • No

Tipo di ritenuta:

  • di acconto
  • d’imposta

 

 

  • Verificare i presupposti per l’applicazione delle convenzioni contro le doppie imposizioni.
  • No
  • Utili corrisposti a società semplici assoggettati a ritenuta.
  • No

Quadro SK

Utili

corrisposti

da soggetti

residenti e

non residenti

  • Verifica riporto da certificazione distribuzione utili 2019.
  • No
  • Verifica tipo di partecipazione.
  • No
  • Verifica tipo di base imponibile per calcolare la ritenuta.
  • No
  • Verifica n. di azioni o quote.
  • No
  • Verifica eventuale presenza di contitolari e percentuale di contitolarità.
  • No
  • Verifica ritenuta applicata (o imposta sostitutiva) e aliquota.
  • No
  • Controllare l’applicazione del regime di trasparenza.
  • No
  • Verificare la presenza di imposte estere e la presenza dei presupposti per l’applicazione delle convenzioni contro le doppie imposizioni.
  • No
  • Utili corrisposti a società semplici assoggettati a ritenuta.
  • No

Quadro SO

Comunicazioni

e

segnalazioni

  • Tipologia di intermediario (se residente o non residente) e recupero dei dati (codice fiscale, denominazione, codice Stato estero).
  • No
  • Dati anagrafici del percipiente e del rappresentante del percipiente (se il percipiente è diverso da persona fisica).
  • No
  • Codice Stato estero se percipiente non residente.
  • No
  • Tipologia di reddito.
  • No
  • Controllare la presenza di cointestatari e la percentuale di cointestazione (per ciascun cointestatario occorre indicare codice fiscale e percentuale di cointestazione).
  • No
           

 

 

 

Versamento imposta di bollo su fattura elettronica

Dal 2021 il versamento del bollo deve essere effettuato entro l’ultimo giorno del 2° mese successivo alla chiusura del trimestre e non più, come al momento previsto, entro il giorno 20 del 1° mese successivo allo stesso trimestre. In relazione al 2° trimestre il pagamento dovrà essere effettuato entro l’ultimo giorno del 3° mese successivo alla chiusura. Se l’imposta di bollo complessivamente dovuta nel 1° trimestre solare non supera € 250, il contribuente, in luogo della scadenza ordinaria, può pagare entro il termine previsto per il versamento dell’imposta relativa al secondo trimestre e quindi entro il 30.09. Inoltre, se l’importo dell’imposta per i primi 2 trimestri solari, complessivamente considerato, non supera € 250, il pagamento può essere effettuato entro il termine previsto per il versamento dell’imposta relativa al 3° trimestre e, quindi, entro il 30.11. Con un provvedimento delle Entrate saranno definite le modalità tecniche per l’integrazione e quelle telematiche per la messa a disposizione dei dati al contribuente: la pubblicazione del provvedimento, che secondo anticipazioni dovrebbe aversi ad inizio 2021, risulterà comunque tempestiva rispetto al termine di pagamento dell’imposta dovuta per il primo trimestre solare considerando che le nuove regole si applicano alle fatture elettroniche emesse dal 1.01.2021. La legge di Bilancio 2021 ha specificato che, per le fatture elettroniche inviate attraverso lo Sdi, è obbligato in solido al pagamento dell’imposta di bollo il cedente del bene o il prestatore del servizio, anche nel caso in cui il documento sia emesso da un soggetto terzo per suo conto.

 

 

 

 

Ditta

 

Trimestre

 

 

 

 

 

  • Fatture emesse

N.

 

+

  • Fatture soggette ad Iva

N.

 

-

  • Potenziali fatture soggette a imposta di bollo

N.

 

=

  • Fatture esenti da imposta di bollo (tavola 1)

N.

 

-

  • Fatture soggette a imposta di bollo (tavola 2)

N.

 

=

  • Imposta di bollo dovuta

(A)

 

 

  • Imposta di bollo da servizio di calcolo Agenzia Entrate

(B)

 

 

 

 

 

Se (A) – (B) = 0

ð

Importo da versare confermato

Se (A) – (B) ¹ 0

ð

Procedere a verifica e integrazione

                 

 

PAGAMENTO

 

  • Una volta definito l’importo dovuto, è possibile procedere al pagamento.
  • Il portale dell’Agenzia delle Entrate propone 2 diverse modalità di pagamento.

 

 

 

 

 

Addebito

su conto

corrente

bancario

 

  • È necessario inserire l’IBAN, confermando che il conto è intestato al codice fiscale del cedente: sarà possibile inoltrare il pagamento (accedendo a una schermata riepilogativa) e confermare lo stesso, cliccando sull’apposito pulsante.
  • Il sistema procederà a effettuare i controlli sulla correttezza formale dell’IBAN e, una volta avuto esito positivo, sarà prodotta una prima ricevuta (provvisoria) a conferma dell’inoltro del pagamento.
  • Successivamente sarà prodotta una seconda ricevuta (definitiva), attestante l’avvenuto pagamento o l’esito negativo dello stesso.

 

 

 

 

 

F24 o F24

Enti pubblici

(cd. F24EP)

 

Stampando il modello F24 o F24EP precompilato, predisposto dall’Agenzia delle Entrate, è possibile procedere al versamento.

 

 

 

 

Check list contratto di locazione immobili

 

Si propone una scheda di raccolta dati relativi ai canoni percepiti per la locazione di immobili.

 

 

 

Bianchi Giulio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

in_evidenza 

Green Pass dal 15.10.2021

 

Con il D.L. 21.09.2021, n. 127 l’Italia diviene il primo Paese, in ambito europeo, a rendere obbligatorio il Green Pass per l’accesso ai luoghi di lavoro e per lo svolgimento delle relative attività. Tale obbligo, previsto indistintamente per lavoratori pubblici e privati - compresi liberi professioni e collaboratori familiari - sarà valido dal 15.10.2021 e fino al 31.12.2021, termine di cessazione dello stato di emergenza: una vera e propria svolta, finalizzata - con tutta evidenza - ad incrementare quanto più possibile (e rapidamente) il numero di vaccinati, specie prima dell’inizio dell’autunno.

 

DEFINIZIONE

ED

ECCEZIONE

 

  • Il Green Pass (Certificazione Verde Covid-19) è una certificazione in formato digitale e stampabile, emessa dalla piattaforma nazionale del Ministero della Salute, che alla luce delle varie normative susseguitesi, avrà validità:
  • di 15 giorni dopo la somministrazione della 1ª dose di vaccino e fino alla data prevista per la somministrazione della 2ª dose (nel caso di vaccino a doppia dose);
  • immediatamente dopo la somministrazione della 2ª dose e con una validità di 12 mesi dal completamento del ciclo vaccinale (anche per i monodose);
  • immediatamente dopo la somministrazione della 1ª dose, per i guariti da Covid e con una validità di 12 mesi dal completamento del ciclo vaccinale (cessa di avere validità nel caso in cui, durante la sua vigenza, il soggetto risulti positivo al virus);
  • a seguito di guarigione dall’infezione da Sars-CoV-2 e senza somministrazione di vaccino (con validità di 6 mesi e cessa di avere validità nel caso in cui, durante la sua vigenza, il soggetto risulti positivo al virus);
  • a seguito dell’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-CoV-2: la validità sarà pari a 48 ore per gli antigenici e 72 ore per i molecolari.
  • Si noti che il test molecolare può essere eseguito su un campione salivare, nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute e questo non vale per gli antigenici.
  • Importante, inoltre, sottolineare come - grazie al D.L. 127/2021 - per chiunque contragga il virus 14 giorni dopo la somministrazione della prima dose o dopo la doppia iniezione la certificazione verde avrà “una validità di 12 mesi a decorrere dall’avvenuta guarigione”.
  • Considerando che la certificazione non viene rilasciata soltanto a seguito di vaccinazione, l’esecutivo è intervenuto sul costo dei tamponi, prevedendo la gratuità soltanto per chi è esentato dalla vaccinazione con apposita certificazione medica.
  • Per gli altri soggetti, il costo dei tamponi antigenici, fino al 31.12.2021, sarà pari a:
  • € 8 per i minorenni;
  • € 15 per i maggiorenni.
  • Le farmacie che non praticheranno tali prezzi calmierati incorreranno in una sanzione amministrativa da € 1.000 a € 10.000 e il Prefetto territorialmente competente, tenendo conto delle esigenze della continuità del servizio di assistenza farmaceutica, potrà, in caso di violazione della norma, disporre la chiusura della farmacia stessa per una durata non superiore a 5 giorni.

 

 

 

COME

OTTENERLO

 

  • Il Governo ha previsto più canali, con o senza identità digitale, per ottenere il documento.
  • Il sito www.dgc.gov.it è già operativo e prevede l’invio via e-mail o sms di una notifica da parte del Ministero della Salute in relazione alla avvenuta vaccinazione.
  • Il messaggio ricevuto contiene un codice di autenticazione e brevi istruzioni per scaricare la certificazione.
  • Dopo essersi collegati al sito, con accesso tramite identità digitale (SPID/CIE) oppure con Tessera Sanitaria (o con il Documento di identità se non si è iscritti al SSN), in combinazione con un codice univoco ricevuto via e-mail o sms, si potrà scaricare la certificazione.
  • Il formato digitale non è l’unica modalità per recuperare il pass: medico di base, pediatra o farmacia hanno un ruolo attivo nella gestione e stampa del pass cartaceo.
  • È possibile accedere alla Certificazione, dunque:
  • da soli tramite il sito;
  • tramite app;
  • con l’aiuto del medico o del farmacista.

 

 

Aggiornamento servizi web dell’Agenzia delle Entrate

 

L’Agenzia delle Entrate, in una logica di semplificazione e trasparenza, offre servizi di assistenza “a più livelli”, che da un lato mirano a imprimere un utilizzo sistematico e più “intensivo” dei canali telematici, dall’altro garantiscono un contatto con l’amministrazione finanziaria attraverso sistemi più colloquiali e alla portata di tutti, tramite la posta elettronica o il canale telefonico. Tra le principali novità: si segnala la consegna di certificati e ricezione di documenti e la dichiarazione di successione fai-da-te con la compilazione assistita.

 

AGGIORNAMENTI

 

L’Agenzia delle Entrate, oltre ad avere aggiornato il sito Internet relativamente all’area riservata dei contribuenti, con la nota 14.07.2021 comunica la possibilità di usufruire dei nuovi servizi web per ricevere certificati e consegnare documenti e annuncia il debutto della dichiarazione di successione con la compilazione assistita.

 

 

 

AREA

RISERVATA

 

  • Diventa più fruibile tramite smartphone e tablet; è ora possibile creare un’area “preferiti”, cui aggiungere i servizi più utilizzati. Anche il motore di ricerca è modificato per argomenti.
  • Una volta effettuato l’accesso (possibile ancora per pochi mesi con le credenziali fisconline, presto sostituite dal nuovo sistema di identità digitale Spid) ci si trova nella sezione “In primo piano” con le novità fiscali e uno spazio in cui è possibile consultare le comunicazioni personali: ad esempio, le ricevute relative alla trasmissione di atti, le dichiarazioni, i versamenti, ecc.; si possono anche impostare o modificare i propri dati utente.
  • È stato attivato un nuovo servizio per la consegna dei documenti e delle istanze, tramite l’area riservata del sito, senza recarsi fisicamente in ufficio. Sarà comunque necessario consegnare le copie cartacee di tutte le pratiche effettuate in via digitale nel periodo della pandemia, come da impegno sottoscritto in fase di presentazione relative trattandosi di procedure straordinarie che nulla hanno a che vedere con le nuove metodologie.

 

 

 

SERVIZIO

“CONSEGNA

DOCUMENTI

E ISTANZE”

 

  • Il servizio “Consegna documenti e istanze” può essere utilizzato in tutti quei casi in cui la normativa o i provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate non prevedono una specifica modalità di presentazione, trasmissione o comunicazione. È necessario verificare, quindi, in via preliminare, l’esistenza o meno di una specifica funzionalità telematica per usufruire del servizio che interessa.
  • È possibile consegnare documenti anche per conto di un’altra persona; ad esempio, il coniuge o un parente; in questo caso è necessario compilare e firmare una dichiarazione sostitutiva (da allegare nella sezione “Upload” insieme alla procura compilata e firmata).
  • Se si accede come erede o tutore legale, deve essere compilata, firmata e allegata, nella sezione “Upload”, la specifica dichiarazione sostitutiva; nel caso invece si acceda come delegato, è necessario allegare, nella sezione “Upload”, la procura compilata e firmata. I file da allegare non possono avere dimensioni superiori ai 20 Mb.
  • Nel caso l’invio abbia esito positivo, il contribuente riceve tramite sms o e-mail, una ricevuta di consegna con un numero di protocollo.
  • In caso di esito negativo riceve una ricevuta di scarto, sempre tramite sms o e-mail.

 

 

 

CERTIFICATI ATTRIBUZIONE CODICE FISCALE/PARTITA IVA

 

  • La nuova area riservata è configurata per consentire la richiesta dei certificati di attribuzione del codice fiscale e di attribuzione della partita Iva, finora rilasciate solo in ufficio o tramite intermediario abilitato.
  • I certificati potranno essere stampati in originale e in copia conforme.

 

 

 

SERVIZIO

“SUCCESSIONI WEB”

 

  • è stato attivato anche il servizio successioni Web, che permette il caricamento dei dati degli immobili presenti in catasto e di compilare la dichiarazione tramite il supporto di alcuni messaggi che segnalano in tempo reale l’inserimento di dati non corretti o documenti non conformi, sulla base delle informazioni in possesso del Fisco.
  • La materia successoria, come del resto quella fiscale, è estremamente complessa e la compilazione della denuncia di successione presuppone conoscenze tecniche specifiche in materia.
  • Alla luce di queste novità ed implementazioni è stata aggiornata la guida ai “servizi agili dell’Agenzia delle Entrate”.

 

 

Bonus rottamazione TV

 

L’Amministrazione Finanziaria, allo scopo di favorire il rinnovo o la sostituzione del parco degli apparecchi televisivi non idonei alla ricezione dei programmi con le nuove tecnologie DVB-T2, nonché per favorire il corretto smaltimento degli apparecchi obsoleti, attraverso il riciclo, ai fini di tutela ambientale e di promozione dell’economia circolare, di apparecchiature elettriche ed elettroniche ha esteso il contributo, di cui all’art. 1, c. 1039, lett. c) della L. 27.12.2017, n. 205, all’acquisto e allo smaltimento di apparecchiature di ricezione televisiva.

 

FINALITÀ

 

  • Il bonus è stato istituito con lo scopo di favorire il rinnovo del parco degli apparecchi televisivi in vista del passaggio della televisione digitale terrestre al nuovo standard DVB-T2.
  • Sono da considerarsi obsolete le apparecchiature di ricezione televisiva acquistate antecedentemente alla data del 22.12.2018, in quanto non in grado di ricevere trasmissioni in codifica HEVC Main 10, di cui alla raccomandazione ITU-T.H.265.

 

 

 

REQUISITO

TEMPORALE

 

La richiesta del bonus può essere presentata dal 23.08.2021 al 31.12.2022, salvo anticipato esaurimento dei fondi disponibili.

 

 

 

REQUISITO

SOGGETTIVO

 

Il contributo è concesso a tutti gli utenti finali, titolari di abbonamento al servizio di radiodiffusione, titolari di contratto elettrico su cui è addebitato il canone di abbonamento al servizio di radiodiffusione o che corrispondono il suddetto canone con modello F24 al momento della richiesta del contributo.

 

 

 

REQUISITO

OGGETTIVO

 

Acquisto di apparati di ricezione televisiva a fronte dell’avvio a riciclo di apparati di ricezione televisiva non dotati di tecnologia DVB-T2 HEVC Main 10.

 

 

 

RICONOSCIMENTO

 

  • Il contributo è riconosciuto una sola volta per l’acquisto di un solo apparecchio televisivo, tra quelli compresi nell’elenco dei prodotti idonei, pubblicato sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico, a tutti gli utenti residenti nel territorio dello Stato che siano intestatari del canone di abbonamento al servizio di radiodiffusione.
  • È inoltre riconosciuto alle persone fisiche, residenti in Italia, che al 31.12.2020 risultino di età pari o superiore a 75 anni ed esenti dal pagamento del canone di abbonamento al servizio di radiodiffusione, a condizione che abbiano provveduto all’avvio al riciclo di un apparecchio non conforme al nuovo standard DVB-T2.

 

 

 

IMPORTO

DEL

CONTRIBUTO

 

Il contributo per l’acquisto di nuovo apparecchio televisivo, previo corretto avvio a riciclo di un apparecchio non conforme al nuovo standard DVB-T2, è riconosciuto all’utente finale sotto forma di sconto praticato dal venditore dell’apparecchio sul relativo prezzo di vendita, per un importo pari al 20% del prezzo di vendita, entro l’importo massimo di € 100,00.

 

 

 

CUMULABILITÀ

 

Il contributo è cumulabile con quello, di cui al D.M. 18.10.2019, per l’acquisto di un televisore o un decoder idonei alla ricezione di programmi televisivi con i nuovi standard trasmissivi, il cui importo, a far data dall’entrata in vigore del bonus rottamazione tv, è ridotto a € 30, o al minor valore pari al prezzo di vendita se inferiore.

 

 

 

ROTTAMAZIONE

 

  • L’avvio a riciclo dell’apparecchio non conforme al nuovo standard DBV-T2 è effettuato presso lo stesso rivenditore, contestualmente all’atto di acquisto oppure preventivamente presso un centro comunale di raccolta RAEE, previa consegna del modulo di autodichiarazione, mediante il quale l’utente finale attesta il conferimento del bene e autocertifica la titolarità dell’abbonamento al canone di radiodiffusione e la non conformità dell’apparecchio ai nuovi standard DVB-T2, in quanto acquistato in data antecedente al 22.12.2018.
  • Il modulo di autodichiarazione deve essere controfirmato dal rivenditore o da un addetto del centro di raccolta e consegnato all’atto di acquisto, con allegata copia di un documento di identità in corso di validità e del codice fiscale dell’acquirente, ai fini dell’applicazione dello sconto sul prezzo finale di vendita che deve esser comprensivo dell’Iva.
  • In assenza del modulo che attesta l’avvenuta consegna del bene da rottamare, l’utente finale non può beneficiare del contributo.

 

 

Bonus terme

 

Al fine di mitigare la crisi economica derivante dall’emergenza epidemiologica da Covid-19 è stato istituito un fondo destinato alla concessione, fino all’esaurimento delle risorse, di buoni per l’acquisto di servizi termali. I buoni non sono cedibili, non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

 

 

FINALITÀ

 

Il bonus terme è un’agevolazione di cui il cittadino può beneficiare prenotando i servizi termali di proprio interesse presso uno stabilimento termale prescelto.

 

 

 

REQUISITO

OGGETTIVO

 

  • Ai fini dell’ammissibilità al beneficio i servizi termali non devono essere già a carico del Servizio Sanitario Nazionale, di altri enti pubblici ovvero oggetto di ulteriori benefici riconosciuti all’utente, fatte salve le eventuali detrazioni previste dalla vigente normativa fiscale sul costo del servizio termale eventualmente non coperto dal buono.
  • Il bonus non è cedibile a terzi, né a titolo gratuito né in cambio di un corrispettivo in denaro.
  • Il buono non costituisce reddito imponibile dell’utente e non rileva ai fini del computo del valore dell’indicatore della situazione economica equivalente - ISEE.

 

 

 

REQUISITO

SOGGETTIVO

 

  • L’incentivo per l’acquisto di servizi termali è rivolto a tutti i cittadini maggiorenni residenti in Italia, senza limiti di ISEE e senza limiti legati al nucleo familiare.

 

Ciascun cittadino potrà usufruire del bonus per un solo acquisto, fino a un massimo di € 200,00.

 

  • L’eventuale parte eccedente del costo del servizio sarà a carico del cittadino.

 

 

 

IMPORTO

 

Il bonus consiste in uno sconto del 100% sul prezzo d’acquisto dei servizi termali prescelti, fino a un importo massimo di € 200.

 

 

 

FUNZIONAMENTO

 

  • Il cittadino interessato dovrà prenotare i servizi termali presso uno stabilimento accreditato di sua scelta.
  • La prenotazione dovrà essere effettuata presso lo stabilimento termale prescelto, che provvederà a rilasciare l’attestato di prenotazione.
  • La prenotazione avrà un termine di validità di 60 giorni dalla sua emissione; i servizi prenotati dovranno essere usufruiti entro tale termine.
  • L’ente termale presso il quale il cittadino ha fruito i servizi termali provvederà a richiedere a Invitalia, mediante apposita piattaforma informatica, il rimborso del valore del buono utilizzato dal cittadino.

 

 

 

FRUIBILITÀ

 

  • Al momento il bonus terme non è attivo.
  • Con un prossimo avviso pubblicato sui siti Internet del Mise e di Invitalia sarà comunicato l’elenco degli stabilimenti accreditati e l’apertura delle prenotazioni per i servizi termali.

 

 

SCADENZARIO

Principali adempimenti mese di ottobre 2021

 

Scad. 2021

 

Tributo Contributo

 

1BDescrizione

 

Venerdì

1 ottobre

 

Bonus

pubblicità

 

Istanza - Dal 1.10 al 31.10.2021 è possibile l’invio telematico della comunicazione di accesso al beneficio per l’anno 2021 (Avviso Dipartimento Informazione 31.08.2021).

 

Iva

 

Fattura elettronica - Dal 1.10.2021 le cessioni di beni verso e dalla Repubblica di San Marino possono essere documentate da fattura elettronica (D.M. Economia 21.06.2021).

 

Lunedì

4 ottobre

 

Bonus

sanificazione

 

Istanza - La comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate dell’ammontare delle spese ammissibili può essere inviata dal 4.10 al 4.11.2021 (Provv. Ag. Entrate 191910/2021).

 

Martedì

5 ottobre

 

Rottamazione

Ter

 

Versamento - Termine di versamento della rata in scadenza il 31.07.2020, considerando i 5 giorni di tolleranza dal 30.09.2021 (termine originario).

 

Mercoledì

6 ottobre

 

Bonus affitti

 

Istanza - Termine di presentazione della richiesta del contributo a fondo perduto per la riduzione dell’importo del canone di locazione (Provv. Ag. Entrate 4.09.2021).

 

Domenica

10 ottobre

 

Imposte

dirette

 

Mod. 730 - Il contribuente comunica al sostituto d’imposta di non voler effettuare il 2° o unico acconto dell’Irpef o di volerlo effettuare in misura inferiore rispetto a quello indicato nel Mod. 730-3.

 

Inps

 

Lavoratori domestici - Termine di versamento dei contributi previdenziali/assistenziali a cadenza trimestrale relativi ai lavoratori domestici.

 

Previdenza

 

Fondo Mario Negri - Fondo A. Pastore (ex Fondo Previr) - Fondo Mario Besusso - Versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali ai fondi di diritto privato dei dirigenti delle aziende commerciali relativi al 3° trimestre 2021.

 

Venerdì

15 ottobre

 

Iva

 

Registrazione - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo.

 

 

Registrazione - Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta, per effetto dell’equiparazione tra scontrino e ricevuta, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate, con unica registrazione, nel registro dei corrispettivi entro oggi.

 

 

Fattura cumulativa - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un’unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all’effettuazione delle operazioni.

 

 

Operazioni con l’estero - Entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione deve essere emessa: la fattura relativa alle cessioni intracomunitarie non imponibili; la fattura relativa alle prestazioni di servizi “generiche” rese a soggetti passivi non stabiliti in Italia; l’autofattura relativa alle prestazioni di servizi “generiche” ricevute da soggetto passivo stabilito al di fuori dell’UE. Per gli acquisti intracomunitari, in caso di mancato ricevimento della relativa fattura entro il 2° mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, il cessionario deve emettere l’autofattura entro il giorno 15 del 3° mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. In caso di fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale, il cessionario deve emettere l’autofattura entro il giorno 15 del mese successivo alla registrazione della fattura originaria (L. 228/2012).

 

Associazioni

sportive

dilettantistiche

 

Registrazioni - Le associazioni sportive dilettantistiche che fruiscono dell’opzione di cui all’art. 1 L. 398/1991 devono effettuare l’annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell’esercizio dell’attività commerciale, con riferimento al mese precedente.

 

Sabato1

16 ottobre

 

Imposte

dirette

 

Versamento ritenute - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni, su altri redditi di capitale e in relazione ad appalti e subappalti. Entro tale termine deve essere effettuato anche il versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d’imposta se di importo pari o superiore a € 500,00 (art. 1, c. 36 L. 232/2016), nonché il versamento delle ritenute operate in relazione alle locazioni brevi (art. 4, cc. 1/5-bis e 6 D.L. 50/2017).

 

 

Mod. Redditi 2021 - I contribuenti titolari di partita Iva che hanno scelto di rateizzare le imposte e i contributi dovuti, devono versare entro oggi la relativa rata, con gli interessi.

 

 

Dividendi - Termine di versamento, mediante modello F24, delle ritenute sui dividendi corrisposti nel trimestre solare precedente e deliberati dal 1.07.1998, nonché delle ritenute sui dividendi in natura versate dai soci nello stesso periodo.

 

Iva

 

Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l’eventuale imposta a debito.

 

 

Contabilità presso terzi - Termine ultimo di cui si possono avvalere i contribuenti mensili, che affidano a terzi la tenuta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d’imposta relativi al mese di settembre 2021, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di agosto 2021.

 

 

Versamento - Termine di versamento della rata dell’Iva relativa all’anno d’imposta 2020 derivante dalla dichiarazione annuale con gli interessi.

 

Sospensione

versamenti

per Covid

 

Ripresa - Versamento della 10ª rata (di massimo 24) del 50% degli importi sospesi da marzo a maggio 2020 (D.L. 34/2020, D.L. 104/2020).

 

Imposta sugli

intrattenimenti

 

Versamento - Versamento dell’imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente.

 

Imposta sulle

transazioni

finanziarie

 

Versamento - Termine di versamento dell’imposta sulle transazioni finanziarie dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari poste in essere nel mese precedente (Tobin Tax).

 

 

Principali adempimenti mese di ottobre 2021 (segue)

Scad. 2021

 

Tributo Contributo

 

1BDescrizione

 

Sabato1

16 ottobre

(segue)

 

Inps

 

Contributi previdenziali ed assistenziali - Versamento dei contributi relativi al mese precedente, compresa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante il Mod. F24.

 

 

Contributi Gestione Separata - Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente.

 

 

Gestione ex-Enpals - Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono provvedere al versamento, mediante modello F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente.

 

Ragionieri

Commercialisti

 

Contributi previdenziali - Termine di versamento della 6ª rata pari al 20% dei contributi minimi e di maternità 2021.

 

 

Contributi - Termine di presentazione delle domande online di esonero parziale dei contributi 2021, in presenza dei requisiti previsti.

 

Mercoledì

20 ottobre

 

Conai

 

Denuncia - Termine di presentazione al Conai della denuncia riferita al mese o trimestre precedente.

 

Lunedì

25 ottobre

 

Imposte dirette

 

Mod. 730 - Il contribuente può presentare al Caf o al professionista abilitato la dichiarazione 730 integrativa.

 

Iva

 

Elenchi Intrastat - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente. Entro lo stesso termine devono essere presentati anche gli elenchi relativi alle cessioni intracomunitarie del trimestre precedente.

 

Sabato

30 ottobre

 

Imposta

di registro

 

Contratti di locazione - Termine ultimo per versare l’imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi e alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca.

 

Domenica1

31 ottobre

 

Imposte

dirette

 

Mod. 770 - Termine di trasmissione telematica, diretta o mediante intermediari, della dichiarazione dei sostituti d’imposta.

 

 

Certificazione Unica - Termine di invio della certificazione unica per gli importi corrisposti nel 2020 contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata.

 

 

Mod. Redditi 2021 - I soggetti non titolari di partita Iva, che hanno scelto di rateizzare le imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi devono effettuare i relativi versamenti.

 

Iva

 

Fattura differita - Emissione e annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente.

 

 

Registrazione, fatturazione - Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni svolte nel mese.

 

 

Enti non commerciali - Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte.

 

 

Regime OSS - Per i soggetti registrati al regime Oss scade il termine di presentazione della dichiarazione Iva e di versamento dell’Iva dovuta per il periodo 1.07.2021 - 30.09.2021 (Provv. Ag. Entrate. 25.06.2021).

 

 

Regime IOSS - Termine di presentazione della dichiarazione Iva e di versamento dell’Iva in relazione al mese precedente per i soggetti che hanno aderito al regime IOSS.

 

 

Rimborsi - Termine ultimo per la presentazione, in via telematica, all’Ufficio competente, della domanda di rimborso, o di utilizzo in compensazione, dell’imposta a credito relativa al 3° trimestre 2021, da parte dei soggetti di cui all’art. 38-bis, c. 2 D.P.R. 26.10.1972, n. 633.

 

 

Esterometro - Termine di presentazione telematica della comunicazione contenente i dati delle operazioni transfrontaliere rese o ricevute, riferite al trimestre precedente.

 

 

Precompilata Iva - Per il terzo trimestre 2021 l’operatore avrà tempo fino alla fine di ottobre per visualizzare ed eventualmente modificare o integrare le bozze dei registri del terzo trimestre (Comunicato Ag.Entrate 8.07.2021).

 

Rottamazione

Ter

 

Versamento - Termine di versamento della rata in scadenza il 30.11.2020 (art. 1 sexies D.L.  73/2021 conv. L. 106/2021).

 

Associazioni

e società

sportive

 

Ripresa versamenti sospesi - Termine di versamento della 6ª rata di ritenute, Iva, contributi previdenziali e assistenziali in scadenza dal 1.01 al 28.02.2021 per associazioni e società sportive (art. 1, cc. 36-37 L. 178/2020).

 

Inps

 

Flusso UniEmens - Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente.

 

 

Contratto di rioccupazione - Fino al 31.10.2021 è possibile stipulare il contratto di rioccupazione volto ad incentivare l’inserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori in stato di disoccupazione (art. 41 D.L. 73/2021).

 

 

Lavoratori autonomi - Entro il 31.10 deve essere presentata all’Inps la domanda online di indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO) per gli iscritti alla Gestione Separata che esercitano attività di lavoro autonomo (circ. Inps 94/2021).

 

Libro unico

del lavoro

 

Adempimento - Termine entro il quale effettuare le scritturazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro con riferimento al mese precedente.

 

Agenti

 

Adempimenti - Termine ultimo per la consegna all’agente, da parte del preponente, dell’estratto conto delle provvigioni dovute relative al trimestre precedente. Entro lo stesso termine le provvigioni liquidate devono essere pagate all’agente.

 

Auto-

trasportatori

 

Rimborso accise - Termine entro il quale le imprese di autotrasporto devono presentare la richiesta di rimborso delle accise sui consumi di gasolio effettuati nel 3° trimestre 2021.

 

Bonus

Pubblicità

 

Istanza - Termine di presentazione della comunicazione di accesso al beneficio per l’anno 2021 (avviso Dipartimento Informazione 31.08.2021).

 

Nota1

Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo (art. 2963, c. 3 C.C.).

L’art. 18, c. 1 D. Lgs. 9.07.1997, n. 241 prevede che i versamenti che scadono di sabato o di giorno festivo sono tempestivi se effettuati il 1° giorno lavorativo successivo.

I termini di presentazione e di trasmissione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d’ufficio al 1° giorno feriale successivo (art. 2, c. 9 D.P.R. 322/1998).

Gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrate da articolazioni del Ministero dell’Economia e delle Finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al 1° giorno lavorativo successivo [art. 7, c. 2, lett. l) D.L. 13.05.2011, n. 70].

 


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