Agevolazioni e Novità Fiscali

Gli approfondimenti del Dottor Cavallari sulle agevolazioni e novità fiscali

 

Notiziario Fiscale e Finanziario di Novembre 2021

SOMMARIO

 

 

 

 

 

 

 

  1. In evidenza: Nuovi Crediti di imposta e soglia contanti

Pag. 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Modalità di verifica del Green Pass

Pag. 2

  1. Decreto fiscale

Pag. 3

  1. Credito d’imposta investimenti in beni strumentali

Pag. 4

Import dal Regno Unito: sospensione Iva in  regime speciale

 

  1. Nuovo tracciato per i corrispettivi dal 2022

Pag. 6

  1. Credito d’imposta locazioni 2021

Pag. 7

  1. Verifica dei debiti fino a € 5.000,00 annullabili

Pag. 8

  1. Bonus terme

Pag. 9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Principali adempimenti mese di novembre 2021

Pag. 10

  

 

In evidenza

 

LIMITE

PAGAMENTI

IN CONTANTI

 

  • Dal 1.01.2022, la soglia non raggiungibile dei pagamenti in contanti si abbasserà da € 2.000 a € 1.000. Privati e imprese dovranno rimanere al di sotto di detta soglia nei pagamenti in contante in unica soluzione o per singole rate. Con i nuovi limiti cambieranno anche le sanzioni edittali previste per il mancato rispetto delle regole.

 

calcolatrice

 

AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ

Credito d’imposta locazioni 2021

 

Il D.L. 34/2020 ha previsto un credito d’imposta riferito ai canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo a favore di imprese e lavoratori autonomi. Con successivi decreti emergenziali l’agevolazione ha subito ripetute modifiche per prorogare l’ambito temporale di applicazione ed estendere la fruizione a più soggetti. Si riepilogano, pertanto, le caratteristiche del bonus in vigore per il 2021.

 

BENIFICIARI

CONDIZIONI

MESI

MISURA

Imprese turistico-ricettive

  • Riduzione del fatturato del singolo mese 2021 almeno del 50% rispetto allo stesso mese 2019
  • Nessuna verifica per
    soggetti costituiti dal 1.01.2019

Da gennaio

a luglio 2021

  • 60% del canone
  • 30% servizi a prestazioni complesse
  • 50% affitto d’azienda
  • Imprese
  • Lavoratori autonomi
  • Imprese esercenti
    commercio al dettaglio
  • Agenzie di viaggi
  • Tour operator
  • Ricavi 2019 non inferiori a € 15 milioni
  • Fatturato medio del periodo
    1.04.2020-31.03.2021 inferiore almeno del 30% rispetto a quello del periodo

1.04.2019-31.03.2020

  • Nessuna verifica per soggetti
    costituiti dal 1.01.2019

Da gennaio

a maggio 2021

  • 60% del canone
  • 30% servizi a prestazioni complesse/affitto d’azienda

Imprese esercenti

commercio al dettaglio

 

Con ricavi 2019

superiori a € 15 milioni

  • Fatturato medio del periodo
  • 1.04.2020-31.03.2021 inferiore

almeno del 30% rispetto a

quello del periodo

1.04.2019-31.03.2020

  • Nessuna verifica per soggetti

costituiti dal 1.01.2019

Da gennaio

a maggio 2021

  • 40% del canone
  • 20% servizi a prestazioni complesse/affitto d’azienda

 

Esempio

 

Rilevazione del credito d’imposta

 

 

 

Dati

  • Alfa Srl è una società che paga un canone per l’affitto dei locali pari a € 12.000 mensili.
  • Ricavi 2019 non superiori a € 15 milioni.
  • Non è un soggetto costituito dal 1.01.2019; pertanto, deve effettuare la verifica del fatturato medio.
  • Il pagamento dei canoni da gennaio a maggio avviene in unica soluzione il 30.06.2021.
  • Fatturato complessivo periodo 1.04.2020-31.03.2021 = € 120.000 (valore medio mensile =
    € 10.000).
  • Fatturato complessivo periodo 1.04.2019-31.03.2020 = € 240.000 (valore medio mensile =
    € 20.000).

Calcoli

  • La diminuzione del fatturato è del 50%, ossia oltre il limite minimo richiesto del 30%.
  • Il credito spetta per tutti i 5 mesi 2021 (da gennaio a maggio).
  • Il credito spetta nella misura del 60% di 12.000 al mese, ossia 7.200 mensili x 5 mesi =
    € 36.000.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.06.21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P C II 5-bis

E A 5

Credito d’imposta per
locazioni

a

Contributi in c/esercizio

(non imponibile fiscalmente)

 

36.000,00

 

 

Rilevazione credito d’imposta per locazioni periodo 2021.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.08.21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P D 12

P C II 5-bis

Erario c/Iva

a

Credito d’imposta per locazioni

 

5.000,00

 

 

Compensazione credito d’imposta per locazioni con versamento Iva mensile di luglio.

 

 

                 

 

 

 

  

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Import dal Regno Unito con regime speciale doganale

 

Le operazioni di acquisto dal Regno Unito sono trattate come importazioni, a partire dal 1.01.2021. Alcuni operatori internazionali utilizzano un regime speciale doganale denominato “42” con sospensione dell’Iva all’atto dell’importazione in un altro Paese comunitario e assolvimento dell’imposta nel Paese di destinazione.

Questa operazione permette agli operatori doganali di non anticipare l’Iva sull’importazione a condizione che il regime emerga chiaramente dai documenti che giustificano l’operazione.

 

REGIME

DOGANALE

42

 

Vincolando le merci a tale regime l’importatore beneficia della sospensione del pagamento dell’Iva all’atto dell’importazione, a condizione che le merci siano spedite a un soggetto passivo in un altro Stato membro dove l’imposta sarà assolta.

 

 

 

La sospensione è concessa in quanto l’importazione è seguita da una cessione o da un trasferimento intracomunitario delle merci in un altro Stato membro.

 

 

 

Il regime è indicato con il codice 42 nella casella 37 del documento doganale (DAU).

 

 

 

In base alla nota 3540/RU/2014 non è dovuta la prestazione di garanzia all’atto dell’espletamento delle formalità doganali di immissione in libera pratica di merci destinate ad essere trasferite in altro Stato membro.

 

 

 

IMPORTAZIONE

CON IVA

SOSPESA

 

Il pagamento dell’imposta in importazione è sospeso qualora si tratti di beni destinati a essere trasferiti in un altro Stato membro dell’Unione Europea eventualmente dopo l’esecuzione di manipolazioni di cui all’allegato 72 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione del 2.07.1993 e successive modificazioni, previamente autorizzate dall’autorità doganale.

 

 

 

Per fruire di questa sospensione l’importatore fornisce il proprio numero di partiva Iva, il numero di identificazione Iva attribuito al cessionario stabilito in altro Stato membro, nonché, a richiesta dell’autorità doganale, idonea documentazione che provi l’effettivo trasferimento dei medesimi beni in un altro Stato membro dell’Unione Europea.

 

 

 

COMPILAZIONE

DELLA

DICHIARAZIONE

DOGANALE

 

  • Pertanto, per potersi avvalere del beneficio fiscale della sospensione del pagamento dell’Iva all’atto dell’importazione per merci destinate ad essere trasferite in un altro Stato membro, l’importatore dovrà obbligatoriamente indicare nella casella 44 della dichiarazione doganale:
  • il numero di partita Iva a esso attribuito nello Stato membro di importazione preceduto dal codice certificato Y040 o il numero di partita Iva del suo rappresentante fiscale preceduto dal codice Y042;
  • il numero di identificazione Iva del cessionario debitore d’imposta stabilito nello Stato membro di immissione in consumo preceduto dal codice Y041.

 

 

 

L’importatore e l’acquirente cui i beni sono ceduti dovranno risultare presenti nell’archivio VIES (VAT Information Exchange System), che costituisce presupposto indispensabile per essere identificati come soggetti passivi Iva ai fini degli scambi intracomunitari.

 

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Credito d’imposta rimanenze finali settore tessile

L’art. 48-bis D.L. 34/2020 ha previsto un credito d’imposta a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa operanti nell’industria tessile, della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori) in misura pari al 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino eccedente la media del medesimo valore registrato nei tre periodi d’imposta precedenti a quello di spettanza del beneficio. Con decreto Mise 27.07.2021 sono stabiliti i criteri per l’individuazione dei settori economici ammissibili al credito d’imposta. In particolare, rientrano nei settori agevolabili le attività economiche corrispondenti ai codici ATECO 2007 elencati nel c. 2 dell’art. 2 del citato decreto. Ai fini dell’accesso al credito d’imposta rileva il codice ATECO comunicato all’Agenzia delle Entrate con il modello AA7/AA9. Il credito d’imposta è riconosciuto sull’aumento delle rimanenze finali di magazzino limitatamente al periodo d’imposta in corso al 10.03.2020 e a quello in corso al 31.12.2021.

 

COMUNICAZIONE

ALL’AGENZIA

DELLE ENTRATE

 

I soggetti aventi i requisiti previsti per il credito d’imposta sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori (art. 48-bis D.L. 34/2020) comunicano all’Agenzia delle Entrate l’incremento del valore delle rimanenze finali di magazzino nel periodo d’imposta di spettanza del beneficio rispetto alla media del triennio precedente, al fine di consentire l’individuazione della quota effettivamente fruibile del credito d’imposta, in proporzione alle risorse disponibili.

 

 

 

La comunicazione è inviata esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni, mediante i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate.

 

 

 

AMMONTARE

DEL CREDITO

D’IMPOSTA

 

Il credito d’imposta è pari al 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino finale, eccedente la media del medesimo valore registrato nei 3 periodi d’imposta precedenti a quello di spettanza del beneficio, risultante dall’ultima comunicazione validamente presentata.

 

 

 

Ai fini del rispetto del limite di spesa, l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è pari al credito d’imposta richiesto moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

 

 

 

FRUIZIONE

DEL CREDITO

D’IMPOSTA

 

Il credito d’imposta è utilizzabile dai beneficiari esclusivamente in compensazione, mediante modello F24, nel periodo d’imposta successivo a quello di maturazione a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento contenente la percentuale del bonus.

 

 

 

  • Il credito è utilizzabile:
  • con riferimento alle comunicazioni presentate nel 2020, entro il 31.12.2021; per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare ed entro la fine del periodo d’imposta successivo a quello di maturazione per i soggetti diversi dai precedenti;
  • con riferimento alle comunicazioni presentate nel 2021, entro il 31.12.2022; per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare ed entro la fine del periodo d’imposta successivo a quello di maturazione per i soggetti diversi dai precedenti.

 

 

 

Ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta il modello F24 è presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.

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Credito d’imposta attività teatrali e spettacoli dal vivo

 

l’art. 36-bis D.L. 41/2021 ha previsto un credito d’imposta per le imprese esercenti le attività teatrali e gli spettacoli dal vivo che hanno subito, nell'anno 2020, una riduzione del fatturato di almeno il 20% rispetto all'anno 2019. Il credito d’imposta spetta nella misura del 90% delle spese sostenute nell’anno 2020 per la realizzazione delle suddette attività. L’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello di comunicazione, con le relative istruzioni, da presentare per beneficiare del credito d’imposta. La comunicazione delle spese ammissibili può essere effettuata dal 14.10.2021 al 15.11.2021.

 

 

COMUNICAZIONE

ALL’AGENZIA

DELLE ENTRATE

 

I soggetti aventi i requisiti previsti per il credito d’imposta a favore delle imprese esercenti le attività teatrali e gli spettacoli dal vivo di cui all’art. 36-bis D.L. 41/2021 comunicano all’Agenzia delle Entrate l’ammontare delle spese sostenute nell’anno 2020 per la realizzazione delle attività teatrali e degli spettacoli dal vivo, al fine di consentire l’individuazione della quota effettivamente fruibile del credito d’imposta, in proporzione alle risorse disponibili.

 

 

 

La comunicazione è inviata esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni, mediante i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate.

 

 

 

La comunicazione può essere inviata dal 14.10.2021 al 15.11.2021.

 

 

 

 

AMMONTARE

DEL CREDITO

D’IMPOSTA

 

Il credito d’imposta è pari al 90% della spesa sostenuta nell’anno 2020 per le attività teatrali e gli spettacoli dal vivo, risultante dall’ultima comunicazione validamente presentata.

 

 

 

Ai fini del rispetto del limite di spesa, l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è pari al credito d’imposta richiesto moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, da emanare entro il 25.11.2021.

 

 

 

 

FRUIZIONE

DEL CREDITO

D’IMPOSTA

 

Il credito d’imposta è utilizzabile dai beneficiari esclusivamente in compensazione nel modello F24 a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento contenente la percentuale del bonus.

 

 

 

Ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta il modello F24 è presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.

 

   

agevolazione

 

AGEVOLAZIONI

Esonero contributivo per contratto di rioccupazione

 

Al fine di incentivare l’inserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori nella fase di ripresa delle attività dopo l’emergenza epidemiologica, l’art. 41 del decreto Sostegni-bis ha istituito il c.d. contratto di rioccupazione, la cui stipulazione attribuisce al datore di lavoro il diritto a beneficiare, per un periodo massimo di 6 mesi, dell’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali da questi dovuti, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail, nel limite massimo di importo pari a € 6.000 su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Con la circolare 115/2021 l’Inps ha fornito le indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi, mentre con il messaggio 3050/2021 l’Istituto ha comunicato che dal 15.09.2021 è disponibile il modulo di istanza online “RIOC”, volto alla richiesta del beneficio, ed ha fornito indicazioni operative.

 

CONTRATTO

DI

RIOCCUPAZONE

 

In via eccezionale, dal 1.07.2021 al 31.10.2021, è istituito il contratto di rioccupazione quale contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato diretto a incentivare l’inserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori in stato di disoccupazione nella fase di ripresa delle attività dopo l’emergenza epidemiologica.

 

  • L’assunzione con il contratto di rioccupazione è subordinata alla definizione, con il consenso del lavoratore, di un progetto individuale di inserimento, finalizzato a garantire l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore stesso al nuovo contesto lavorativo.
  • Il progetto individuale di inserimento ha una durata di 6 mesi, durante i quali si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente per il licenziamento illegittimo.

 

 

 

 

 

È previsto un esonero per i datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo e del lavoro domestico, che assumono lavoratori con il contratto di rioccupazione, riconosciuto per un periodo massimo di 6 mesi, pari al 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail, nel limite massimo di importo pari a € 6.000 su base annua, riparametrato e applicato su base mensile, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

 

Il beneficio è concesso nel «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19»; conseguentemente, le autorità italiane hanno notificato alla Commissione europea la misura e la medesima Commissione ha autorizzato la concedibilità dell’esonero in oggetto il 14.07.2021.

 

RICHIESTA

E FRUIZIONE

 

A decorrere dal 15.09.2021, all’interno dell’applicazione “Portale delle Agevolazioni”, presente sul sito Internet www.inps.it, è reso disponibile il modulo di istanza online “RIOC”, volto alla richiesta del beneficio.

 

L’Inps valuterà l’istanza e, in presenza delle risorse, autorizzerà l’istante, il quale potrà poi godere del beneficio mediante conguaglio nelle denunce contributive e nei limiti della contribuzione esonerabile in quote mensili, per massimo 6 mensilità.

   

agevolazione

Bando Marchi+ 2021 per registrazione di marchi

I diritti di Proprietà Industriale costituiscono un importante asset aziendale da tutelare e valorizzare. Il Bando Marchi+ intende supportare le imprese di micro, piccola e media dimensione nella tutela dei marchi all’estero attraverso due misure agevolative:

  • misura A, agevolazione per favorire la registrazione di marchi dell’Unione europea presso EUIPO (Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale), attraverso l’acquisto di servizi specialistici;
  • misura B, agevolazione per favorire la registrazione dei marchi internazionali presso OMPI (Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale attraverso l’acquisto di servizi specialistici).

Per la misura le risorse disponibili ammontano a € 3 milioni.

È prevista la concessione di un’agevolazione in conto capitale, nel rispetto della regola del de minimis, del valore massimo per la misura A di € 6.000,00, per la misura B di € 8.000,00. Complessivamente può essere riconosciuto un importo massimo per impresa del valore di € 20.000,00.

 

BENFICIARI

 

Soggetti

 

  • Possono presentare domanda di accesso alle agevolazioni le PMI che, alla data di presentazione della domanda, sono in possesso dei seguenti requisiti:
  • sede legale ed operativa in Italia;
  • regolarmente costituite ed iscritte al Registro delle Imprese;
  • non soggette a procedure concorsuali;
  • titolari del marchio oggetto della domanda di agevolazione.

 

 

 

 

 

Requisiti

misura A

 

  • Avere effettuato, a decorrere dal 1.06.2018, il deposito della domanda di registrazione presso EUIPO del marchio oggetto dell’agevolazione e aver ottemperato al pagamento delle relative tasse di deposito.
  • Avere ottenuto la registrazione, presso EUIPO, del marchio dell’Unione Europea oggetto della domanda di partecipazione. Tale registrazione deve essere avvenuta in data antecedente la presentazione della domanda di partecipazione.

 

 

 

 

 

Requisiti

misura B

 

  • Avere effettuato, a decorrere dal 1.06.2018, almeno una delle seguenti attività:
  • il deposito della domanda di registrazione presso OMPI di un marchio registrato a livello nazionale presso UIBM o di un marchio dell’Unione Europea registrato presso EUIPO e aver ottemperato al pagamento delle relative tasse di registrazione;
  • il deposito della domanda di registrazione presso OMPI di un marchio per il quale è già stata depositata domanda di registrazione presso UIBM o presso EUIPO e aver ottemperato al pagamento delle relative tasse di registrazione;
  • il deposito della domanda di designazione successiva di un marchio registrato presso OMPI e aver ottemperato al pagamento delle relative tasse di registrazione;

nonché

  • avere ottenuto la pubblicazione della domanda di registrazione sul registro internazionale dell’OMPI (Madrid Monitor) del marchio oggetto della domanda di partecipazione. La pubblicazione della domanda di registrazione del marchio sul registro internazionale dell’OMPI (Madrid Monitor) deve essere avvenuta in data antecedente la presentazione della domanda di partecipazione.

 

 

 

 

 

AGEVOLAZIONE

 

Misura A

 

  • Le agevolazioni sono concesse nella misura del:
  • 50% delle spese ammissibili sostenute per le tasse di deposito;
  • 80% delle spese ammissibili sostenute per l’acquisizione dei servizi specialistici;
  • entro l’importo massimo complessivo per marchio di € 6.000,00.

 

 

 

 

 

Misura B

 

  • Le agevolazioni sono concesse nella misura del:
  • 80% (90% per USA o CINA) delle spese ammissibili sostenute per l’acquisizione dei servizi specialistici;
  • entro l’importo massimo complessivo per marchio di € 8.000,00.

 

 

 

 

 

SCADENZA

 

  • Le domande di concessione devono essere presentate a Unioncamere dal 19.10.2021 e fino a esaurimento delle risorse.
  • La domanda deve essere compilata esclusivamente tramite la procedura informatica e secondo le modalità indicate al sito www.marchipiu2021.it.

Modalità di verifica del Green Pass

 

A chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell’accesso nei luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire su richiesta la certificazione verde. La disposizione si applica altresì a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di lavoro, anche sulla base di contratti esterni. Il datore di lavoro è quindi tenuto a verificare il possesso della certificazione verde da parte dei propri lavoratori e anche da parte di quelli esterni.

 

APP “C19”

 

  • Le verifiche sono effettuate attraverso l’utilizzo dell’App del Ministero della Salute “Verifica C19”, scaricabile per smartphone Android e iOS.
  • Con tale applicazione, immediatamente pronta all’uso dopo il download, sfruttando la fotocamera, l’incaricato al controllo scansionerà il QR Code del Green Pass.
  • A questo punto l’App verificherà (anche offline) che la chiave pubblica di firma del certificato scansionato sia tra quelle valide: per questo, l’App necessita di almeno una connessione al giorno, per aggiornare le chiavi.
  • Sarà, comunque, sempre possibile esibire il Green Pass anche in forma cartacea, purché il codice QR sia leggibile.

 

 

 

PORTALE

“GREENPASS 50+”

 

L'Inps ha fornito il nuovo servizio, previsto per tutti i datori di lavoro con più di 50 dipendenti, pubblicato sul proprio Portale istituzionale, denominato “Greeenpass50+”, che interroga la PN-DGC come intermediario e consente la verifica asincrona del Certificato verde Covid-19 con riferimento all’elenco di codici fiscali dei propri dipendenti.

 

 

 

PRIVACY

 

  • Le aziende non potranno tenere traccia delle certificazioni già verificate, in quanto non è consentito ai Titolari del trattamento conservare i dati dell’interessato: l’unico soggetto deputato alla conservazione è, infatti, il Ministro della Salute in qualità di titolare del trattamento.
  • Rispetto a tutto ciò, anche il Garante della Privacy ha affermato che “tale App consente al verificatore di controllare l’autenticità, la validità e l’integrità della certificazione e di conoscere le generalità dell’interessato, senza rendere visibili al verificatore le informazioni che hanno determinato l’emissione della certificazione (guarigione, vaccinazione o esito negativo del test molecolare/antigenico rapido) e senza conservare i dati relativi alla medesima oggetto di verifica.
  • Tale App effettua le predette operazioni, unicamente sul dispositivo del verificatore, anche senza una connessione dati (in modalità offline), procedendo contestualmente alla verifica dell’eventuale presenza dell’identificativo univoco della certificazione nelle liste delle certificazioni revocate (c.d. revocation list). Tali liste sono scaricate periodicamente dalla Piattaforma nazionale-DGC e includono anche quelle degli altri Stati membri acquisite tramite il gateway europeo”.
  • Come ha chiarito il Ministero dell’Interno, inoltre, non è obbligatorio richiedere l’esibizione del documento di identità per verificare la rispondenza dei dati personali della certificazione all’intestatario della certificazione verde COVID-19: tale attività è infatti rimessa ai verificatori nei casi in cui vi sia discrepanza evidente tra la fisionomia del possessore del certificato ed i dati anagrafici contenuti nella certificazione.

 

 

 

CONSEGUENZE

DELLA

MANCATA

ESIBIZIONE

 

  • I lavoratori che comunichino di non possedere il Green Pass o che ne siano privi al momento dell’accesso al luogo di lavoro saranno immediatamente considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della certificazione e, comunque, non oltre il 31.12.2021, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro: durante tale periodo non saranno dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento comunque denominato.
  • Non vi possono essere ulteriori conseguenze in tali casi, poiché la norma esclude, in ogni caso:
  • conseguenze disciplinari;
  • licenziamento, essendo prevista la conservazione del posto di lavoro.          

 

 

 

SOSTITUZIONE

DEL

DIPENDENTE

 

Nelle imprese con meno di 15 dipendenti, dal 5° giorno di mancata presentazione della certificazione verde, il datore può procedere con una sospensione del lavoratore per una durata corrispondente a quella del contratto di lavoro per sostituzione, comunque per un periodo non superiore a 10 giorni - rinnovabili una sola volta - e non oltre il 31.12.2021.

 

Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto legge recante “misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”. Si riassumono i principali aspetti contenuti nel documento.

 

SICUREZZA SUL LAVORO

Lavoro nero

  • Cambiano le condizioni necessarie per l’adozione del provvedimento cautelare della sospensione dell’attività imprenditoriale interessata dalle violazioni: 10% e non più 20% del personale “in nero” presente sul luogo di lavoro.
  • Non è più richiesta alcuna “recidiva” ai fini della adozione del provvedimento che scatterà subito a fronte di gravi violazioni prevenzionistiche.
  • La nuova disciplina del provvedimento cautelare prevede, altresì, l’impossibilità, per l’impresa destinataria del provvedimento, di contrattare con la pubblica amministrazione per tutto il periodo di sospensione.

Violazione

norme sicurezza

  • Nel caso in cui siano accertate gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro, è prevista la sospensione dell’attività, anche senza la necessità di una reiterazione degli illeciti.
  • Per riprendere l’attività produttiva è necessario non soltanto il ripristino delle regolari condizioni di lavoro, ma anche il pagamento di una somma aggiuntiva di importo variabile a seconda della fattispecie di violazione. L’importo è raddoppiato se, nei 5 anni precedenti, la stessa impresa ha già avuto un provvedimento di sospensione.

Controlli

  • Sono estese le competenze di coordinamento all’INL - Ispettorato Nazionale del Lavoro - negli ambiti della salute e sicurezza del lavoro.
  • All’estensione delle competenze attribuite all’INL si accompagneranno un aumento dell’organico e un investimento in tecnologie nel biennio 2022/2023 per dotare il nuovo personale ispettivo della strumentazione informatica necessaria a svolgere l’attività di vigilanza.
  • Previsto anche l’aumento del personale dell’Arma dei Carabinieri dedicato alle attività di vigilanza sull’applicazione delle norme in materia di diritto del lavoro, legislazione sociale e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Rafforzamento

SINP

  • È rafforzata la banca dati dell’Inail, il Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP), per il quale si punta a una definitiva messa a regime e a una maggiore condivisione delle informazioni in esso contenute. Gli organi di vigilanza sono tenuti ad alimentare un’apposita sezione della banca dati, dedicata alle sanzioni applicate nell’ambito dell’attività di vigilanza svolta nei luoghi di lavoro.
  • L’Inail dovrà rendere disponibili alle Aziende sanitarie locali e all’Ispettorato nazionale del lavoro i dati relativi alle aziende assicurate e agli infortuni denunciati.

FISCO

Proroghe per

emergenza

  • In considerazione degli effetti economici derivanti dall’emergenza Covid-19, sono adottate alcune norme volte a tutelare i contribuenti maggiormente in difficoltà. In particolare:
  • è previsto il differimento del versamento delle rate delle definizioni agevolate dei carichi affidati alla riscossione (cosiddetti “rottamazione-ter” e “saldo e stralcio”) originariamente in scadenza a decorrere dal 2020. In particolare, potranno essere versate entro il 30.11.2021 le rate in scadenza nel 2020 e in scadenza dal 28.02 al 31.07.2021;
  • è prolungato a 150 giorni dalla notifica, in luogo di 60, il termine per l’adempimento spontaneo delle cartelle di pagamento notificate dal 1.09 al 31.12.2021. Fino allo scadere del termine dei 150 giorni non saranno dovuti interessi di mora e l’agente della riscossione non potrà agire per il recupero del debito;
  • per i pianti di rateizzazione già in essere prima dell’inizio del periodo di sospensione della riscossione, è esteso da 10 a 18 il numero di rate che, se non pagate, determinano la decadenza dalla rateizzazione concessa.

Agevolazioni

  • Sono previsti alcuni correttivi alla disciplina al credito di imposta in Ricerca e Sviluppo al fine di superare alcune incertezze interpretative connesse all’originaria formulazione della misura.
  • Inoltre, sono previste semplificazioni della disciplina della patent box.

ALTRE NORME

Ecobonus

auto elettriche

  • È rifinanziato nell’anno 2021 il fondo per il rinnovo del parco auto.

Quarantena

  • È previsto il rifinanziamento per le misure adottate al fine dell’equiparazione della quarantena per Covid 19 alla malattia.

Congedi parentali

  • I lavoratori dipendenti o autonomi genitori di minori di 14 anni possono astenersi dal lavoro nel caso in cui sia sospesa l’attività didattica o educativa del figlio per tutta o in parte la durata dell’infezione o per la quarantena disposta dalle autorità competenti.

Alitalia

  • Sono state disposte misure di sostegno al reddito per i lavoratori di Alitalia in amministrazione straordinaria.

Cassa integrazione

Covid-19

  • Il decreto, inoltre, ha rifinanziato la Cassa Integrazione prevista per i datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi connessi all’emergenza Covid-19.

Reddito di

cittadinanza

  • A fronte dell’andamento delle richieste, sono stanziate, per il 2021, nuove risorse per il reddito di cittadinanza.

  

 

Credito d’imposta investimenti in beni strumentali

 

Con la circolare n. 9/E/2021 l’Agenzia delle Entrate ha fornito, sotto forma di risposte a quesiti, indicazioni relative alle modalità di applicazione del credito d’imposta per acquisto di beni strumentali disciplinato dalla legge di Bilancio 2021, raggruppate in funzione delle tematiche trattate, anche al fine di chiarire i più ricorrenti dubbi interpretativi.

  

Investimenti

Dal 16.11.2020

al 31.12.2021/

30.06.2022

con ordine

e acconto

almeno pari

al 20% entro

il 31.12.2021

Dal 1.01.2022

al 31.12.2022/

30.06.2023

con ordine

e acconto

almeno pari

al 20% entro

il 31.12.2022

Beneficiari

Utilizzo

Adempimenti

Beni

materiali

non 4.0

10% per

investimenti

fino a

€ 2 milioni (15% per

investimenti

propedeutici

al lavoro agile).

6% per

investimenti

fino a
€ 2 milioni.

  • Imprese
  • Esercenti

arti e

professioni

3 quote annuali di pari

importo a partire

dall’anno di entrata

in funzione.

Unica quota
annuale per
investimenti 2021.

Indicazione

norma in fatture

e in altri

documenti

relativi

all’acquisizione dei beni.

Beni

immateriali

non 4.0

10% per

investimenti

fino a

€ 1 milione

(15% per

Investimenti

propedeutici

al lavoro agile).

6% per

investimenti

fino a

€ 1 milione.

3 quote annuali di pari

importo a decorrere

dall’anno di entrata

in funzione.

Unica quota
annuale per
investimenti 2021.

Beni

materiali

4.0

Allegato A

L. 232/2016

  • 50% per

investimenti fino a

€ 2,5 milioni.

  • 30% per

Investimenti

tra € 2,5 e

€ 10 milioni.

  • 10% per

Investimenti

compresi tra

€ 10 e 20

milioni.

  • 40% per

investimenti fino a € 2,5

milioni.

  • 20% per

investimenti tra € 2,5 e

€ 10 milioni.

  • 10% per

Investimenti

compresi

tra € 10 e

€ 20 milioni.

Imprese

3 quote annuali di pari

importo a partire

dall’anno dell’interconnessione.

  • Indicazione norma in

fatture e in

altri documenti

relativi all’acquisizione dei beni.

  • Perizia

asseverata

o attestato di

conformità (o

dichiarazione

del legale

rappresentante

se costo

< € 300.000).

Beni

immateriali

4.0

Allegato B

L. 232/2016

20% per investimenti fino a € 1 milione.

     

 

Nuovo tracciato per i corrispettivi dal 2022

 

In considerazione delle difficoltà conseguenti al perdurare della situazione emergenziale provocata dal Covid-19, recependo le richieste provenienti dalle associazioni di categoria, è prorogata dal 1.10.2021 al 1.01.2022 la data di avvio dell’utilizzo esclusivo del nuovo tracciato telematico dei dati dei corrispettivi giornalieri “TIPI DATI PER I CORRISPETTIVI - versione 7.0 - giugno 2020” e del conseguente adeguamento dei Registratori telematici.

Sono infine posticipati al 31.12.2021 anche i termini entro i quali i produttori possono dichiarare la conformità alle specifiche tecniche di un modello già approvato dall’Agenzia delle Entrate.

 

PROROGA

 

  • L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento 7.09.2021 n. 228725, ha prorogato la data a partire dalla quale dovrà essere utilizzato, in via esclusiva, il nuovo tracciato telematico. denominato “TIPI DATI PER I CORRSPETTIVI - versione 7.0 - giugno 2020”, per l’invio dei dati dei corrispettivi giornalieri.
  • La proroga posticipa dal 1.10.2021 al 1.01.2022 il termine entro il quale gli esercenti tenuti all’adempimento in esame dovranno aggiornare i registratori telematici al fine di essere conformi al nuovo tracciato.

 

 

 

Con lo stesso provvedimento l’Agenzia delle Entrate comunica che è fissato al 31.12.2021 il termine entro il quale i produttori possono dichiarare la conformità alle specifiche tecniche di un modello già approvato dall’Agenzia delle Entrate.

 

 

 

PERIODO

TRANSITORIO

 

In conseguenza di quest’ultima proroga è consentito l’utilizzo del tracciato, approvato dal provvedimento 20.12.2019 n. 1432217, ammesso facoltativamente a partire dal 1.03.2020 in alternativa alla versione 6.0 - novembre 2017, fino al 31.12.2021.

 

 

 

MAGGIORI

INFORMAZIONI

 

La modifica ha come fine l’aggiornamento e l’implementazione dei dati dei corrispettivi oggetto di memorizzazione e l’invio telematico, nonché del layout del documento commerciale.

 

 

 

L’aggiornamento è stato promosso al fine di consentire una più corretta e completa elaborazione dei dati, risolvendo alcune criticità riscontrate (ad esempio, i corrispettivi non riscossi che confluiscono nell’importo complessivo dei corrispettivi giornalieri senza distinzione alcuna).

 

 

 

È possibile specificare meglio la descrizione dei campi “Dati Documento Commerciale ai fini Lotteria” per chiarire che l’importo riportato nel campo si riferisce al totale dei corrispettivi memorizzati dall’RT, ossia al lordo dei corrispettivi non riscossi e della quota parte dei corrispettivi a fronte dei quali sono stati acquisiti ticket e buoni fatturati a terzi (esempio: ticket restaurant, buoni celiachia, buoni promozionali).

 

 

 

LOTTERIA

DEGLI

SCONTRINI

 

Il mancato aggiornamento del registratore telematico alle nuove specifiche tecniche, oltre ai profili sanzionatori disciplinati dagli artt. 6 e 11 D. Lgs. 471/1997, comporta sia per l’acquirente sia per l’esercente l’impossibilità di partecipazione alla “Lotteria degli scontrini”.

 

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riduzioni attualmente previste in sede di ravvedimento operoso

   

Credito d’imposta locazioni 2021

 

Il D.L. 34/2020 ha previsto un credito d’imposta riferito ai canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo a favore di imprese e lavoratori autonomi. Con successivi decreti emergenziali l’agevolazione ha subito ripetute modifiche per prorogare l’ambito temporale di applicazione ed estendere la fruizione a più soggetti. Si riepilogano, pertanto, le caratteristiche del bonus in vigore per il 2021.

 

BENIFICIARI

CONDIZIONI

MESI

MISURA

Imprese turistico-ricettive

  • Riduzione del fatturato del singolo mese 2021 almeno del 50% rispetto allo stesso mese 2019
  • Nessuna verifica per
    soggetti costituiti dal 1.01.2019

Da gennaio

a luglio 2021

  • 60% del canone
  • 30% servizi a prestazioni complesse
  • 50% affitto d’azienda
  • Imprese
  • Lavoratori autonomi
  • Imprese esercenti
    commercio al dettaglio
  • Agenzie di viaggi
  • Tour operator
  • Ricavi 2019 non inferiori a € 15 milioni
  • Fatturato medio del periodo
    1.04.2020-31.03.2021 inferiore almeno del 30% rispetto a quello del periodo

1.04.2019-31.03.2020

  • Nessuna verifica per soggetti
    costituiti dal 1.01.2019

Da gennaio

a maggio 2021

  • 60% del canone
  • 30% servizi a prestazioni complesse/affitto d’azienda

Imprese esercenti

commercio al dettaglio

 

Con ricavi 2019

superiori a € 15 milioni

  • Fatturato medio del periodo
  • 1.04.2020-31.03.2021 inferiore

almeno del 30% rispetto a

quello del periodo

1.04.2019-31.03.2020

  • Nessuna verifica per soggetti

costituiti dal 1.01.2019

Da gennaio

a maggio 2021

  • 40% del canone
  • 20% servizi a prestazioni complesse/affitto d’azienda

 

Esempio

 

Rilevazione del credito d’imposta

 

 

 

Dati

  • Alfa Srl è una società che paga un canone per l’affitto dei locali pari a € 12.000 mensili.
  • Ricavi 2019 non superiori a € 15 milioni.
  • Non è un soggetto costituito dal 1.01.2019; pertanto, deve effettuare la verifica del fatturato medio.
  • Il pagamento dei canoni da gennaio a maggio avviene in unica soluzione il 30.06.2021.
  • Fatturato complessivo periodo 1.04.2020-31.03.2021 = € 120.000 (valore medio mensile =
    € 10.000).
  • Fatturato complessivo periodo 1.04.2019-31.03.2020 = € 240.000 (valore medio mensile =
    € 20.000).

Calcoli

  • La diminuzione del fatturato è del 50%, ossia oltre il limite minimo richiesto del 30%.
  • Il credito spetta per tutti i 5 mesi 2021 (da gennaio a maggio).
  • Il credito spetta nella misura del 60% di 12.000 al mese, ossia 7.200 mensili x 5 mesi =
    € 36.000.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.06.21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P C II 5-bis

E A 5

Credito d’imposta per
locazioni

a

Contributi in c/esercizio

(non imponibile fiscalmente)

 

36.000,00

 

 

Rilevazione credito d’imposta per locazioni periodo 2021.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.08.21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P D 12

P C II 5-bis

Erario c/Iva

a

Credito d’imposta per locazioni

 

5.000,00

 

 

Compensazione credito d’imposta per locazioni con versamento Iva mensile di luglio.

 

 

                 

 

 

 

   

 

Verifica dei debiti fino a € 5.000,00 annullabili

 

Il D.L. 22.03.2021, n. 41 (c.d. “Sostegni”) ha previsto l’annullamento dei debiti di importo residuo, alla data del 23.03.2021, fino a € 5.000, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1.01.2000 al 31.12.2010. I carichi sono annullati ancorché ricompresi nella definizione agevolata della “Rottamazione-ter” o “Saldo e stralcio”. Possono accedere al benefico le persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d’imposta 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a € 30.000, nonché i soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d’imposta in corso alla data del 31.12.2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a € 30.000. Con il D.M. 14.07.2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 2.08.2021, è stata data attuazione a tali previsioni normative, mentre con la circolare n. 11/E/2021 sono stati forniti chiarimenti in ordine al perimetro applicativo della norma.

 

Tavola

 

Procedura di verifica

 

 

 

Dati

  • Sul sito di Agenzia delle Entrate-Riscossione è presente una funzione che consente:
  • di verificare quali carichi compresi nelle comunicazioni di liquidazione delle rottamazioni possono essere interessati dall’annullamento automatico;
  • in caso affermativo, di generare i moduli di pagamento, al netto dei carichi interessati dall’annullamento automatico.

 - omissis -

 

 

   

 

Bonus terme

 

Il Ministro dello Sviluppo Economico ha dato attuazione al nuovo incentivo finalizzato a sostenere l’acquisto da parte dei cittadini di servizi termali presso gli stabilimenti termali accreditati.

Il Bonus terme è un’agevolazione di cui il cittadino potrà beneficiare prenotando i servizi termali di proprio interesse presso uno stabilimento termale prescelto.

Il Bonus consiste in uno sconto del 100% sul prezzo d'acquisto dei servizi termali prescelti, fino a un importo massimo di € 200,00. L’incentivo sarà disponibile a partire dalla pubblicazione dell’avviso di apertura delle prenotazioni, che sarà pubblicato sui siti del Ministero e di Invitalia, fino all’esaurimento delle risorse stanziate.

 

BONUS

 

  • Il bonus copre fino al 100% del servizio acquistato, con un valore massimo di € 200,00.
  • L’eventuale parte eccedente del costo del servizio sarà a carico del cittadino.

 

 

 

REQUISITI

DEL BONUS

 

  • Ai fini dell’ammissibilità al beneficio, i servizi termali non devono essere già a carico del Servizio Sanitario Nazionale, di altri enti pubblici ovvero oggetto di ulteriori benefici riconosciuti all’utente, fatte salve le eventuali detrazioni previste dalla vigente normativa fiscale sul costo del servizio termale eventualmente non coperto dal buono.
  • Il Bonus non è cedibile a terzi, né a titolo gratuito né in cambio di un corrispettivo in denaro.
  • Il buono non costituisce reddito imponibile dell’utente e non rileva ai fini del computo del valore dell’indicatore della situazione economica equivalente – ISEE.

 

 

 

BENEFICIARI

 

  • L’incentivo per l’acquisto di servizi termali è rivolto a tutti i cittadini maggiorenni residenti in Italia, senza limiti di ISEE e senza limiti legati al nucleo familiare.
  • Ciascun cittadino potrà usufruire di un solo bonus, per un solo acquisto, fino a un massimo di € 200,00.

 

 

 

SERVIZI

TERMALI

 

Il cittadino interessato dovrà prenotare i servizi termali presso uno stabilimento termale accreditato di sua scelta.

 

 

 

  • La prenotazione dovrà essere effettuata presso lo stabilimento termale prescelto, che provvederà a rilasciare l’attestato di prenotazione.
  • La prenotazione avrà un termine di validità di 60 giorni dalla sua emissione; i servizi prenotati dovranno essere usufruiti entro tale termine.

 

 

 

  • Per “servizi termali” si intendono le prestazioni termali incluse quelle di wellness e beauty erogate da un istituto termale accreditato.
  • Il soggetto accreditato è colui che:
  • opera nel settore termale e delle acque minerali curative;
  • è iscritto nel Registro delle Imprese con codice Ateco 2007 96.04.20 “Stabilimenti termali”;
  • si è pre-registrato alla piattaforma on line che sarà aperta da Invitalia dal 28.10.2021.

 

 

 

RICHIESTA

 

I cittadini possono richiedere il bonus a partire dall’8.11.2021, rivolgendosi direttamente agli istituti termali accreditati, il cui elenco sarà pubblicato e puntualmente aggiornato sul sito del Mise e sulla sezione dedicata del sito Invitalia, soggetto gestore della misura.

   

 

SCADENZARIO

Principali adempimenti mese di novembre 2021

 

Scad. 2021

 

Tributo Contributo

 

1BDescrizione

 

Martedì 2 novembre

 

Credito d’imposta

per aumenti

di capitale

 

Istanza società - Fino al 2.11.2021 è possibile presentare l’istanza per richiedere il credito d’imposta per gli aumenti di capitale (art. 26 D.L. 34/2020 - Comunicato Ag. Entrate 11.03.2021).

 

Giovedì 4 novembre

 

Bonus

sanificazione

 

Istanza - Termine di presentazione della comunicazione delle spese di sanificazione e per l’acquisto di dispositivi di protezione sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 ai fini della fruizione del credito d’imposta (provv. Ag. Entrate 191910/2021).

 

Sabato 6 novembre

 

Iva

 

Precompilata Iva - Chi utilizzerà i registri Iva precompilati, convalidandoli direttamente oppure integrandoli prima, potrà accedere, dal 6.11.2021, anche alla comunicazione delle liquidazioni periodiche (Lipe), elaborata in bozza dall’Agenzia per il trimestre di riferimento.

 

Mercoledì 10 novembre

 

Imposte

dirette

 

Mod. 730 - Il contribuente riceve dal Caf o dal professionista abilitato copia della dichiarazione Mod. 730 integrativo e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 integrativo. Il Caf o il professionista trasmette telematicamente all’Agenzia delle Entrate le dichiarazioni integrative.

 

Lunedì

15

novembre

 

Imposte dirette

 

Rivalutazione terreni e partecipazioni - Possono essere rateizzate fino ad un massimo di 3 rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 15.11.2021 le imposte sostitutive dovute per la rivalutazione delle partecipazioni in società non quotate e di terreni posseduti dalla data del 1.01.2021. Entro la stessa data dovrà essere redatta e giurata la perizia (art. 14, c. 4-bis D.L. 73/2021). Entro oggi deve essere effettuato il versamento della 2ª rata dell’imposta sostitutiva per la rideterminazione del valore di acquisto dei terreni e delle partecipazioni posseduti alla data del 1.07.2020 (art. 137 D.L. 34/2020).

 

Bonus “Teatro

e spettacoli”

 

Istanza - Termine di invio telematico dell’istanza per fruire del credito d’imposta a favore delle attività teatrali e dello spettacolo dal vivo colpite dalla pandemia (D.L. 73/2021, Provv. Ag. Entrate 11.10.2021).

 

Iva

 

Registrazione - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo.

 

 

Registrazione - Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta, per effetto dell’equiparazione tra scontrino e ricevuta, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate, con unica registrazione, nel registro dei corrispettivi entro oggi.

 

 

Fattura cumulativa - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un’unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all’effettuazione delle operazioni.

 

 

Operazioni con l’estero - Entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione deve essere emessa: la fattura relativa alle cessioni intracomunitarie non imponibili; la fattura relativa alle prestazioni di servizi “generiche” rese a soggetti passivi non stabiliti in Italia; l’autofattura relativa alle prestazioni di servizi “generiche” ricevute da soggetto passivo stabilito al di fuori dell’UE. Per gli acquisti intracomunitari, in caso di mancato ricevimento della relativa fattura entro il 2° mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, il cessionario deve emettere l’autofattura entro il giorno 15 del 3° mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. In caso di fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale, il cessionario deve emettere l’autofattura entro il giorno 15 del mese successivo alla registrazione della fattura originaria (L. 228/2012).

 

Associazioni

sportive

dilettantistiche

 

Registrazioni - Le associazioni sportive dilettantistiche che fruiscono dell’opzione di cui all’art. 1 L. 398/1991 devono effettuare l’annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell’esercizio dell’attività commerciale, con riferimento al mese precedente.

 

Martedì

16

novembre

 

Imposte

dirette

 

Versamento ritenute - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni, su altri redditi di capitale e in relazione ad appalti e subappalti. Entro tale termine deve essere effettuato anche il versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d’imposta se di importo pari o superiore a € 500,00 (art. 1, c. 36 L. 232/2016), nonché il versamento delle ritenute operate in relazione alle locazioni brevi (art. 4, cc. 1/5-bis e 6 D.L. 50/2017).

 

 

Mod. Redditi 2021 - I contribuenti titolari di partita Iva che hanno scelto di rateizzare le imposte e i contributi dovuti, devono versare entro oggi la relativa rata, con gli interessi.

 

Iva

 

Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l’eventuale imposta a debito.

 

 

Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti trimestrali per operare la liquidazione relativa al trimestre precedente e per versare l’eventuale imposta a debito.

 

 

Contabilità presso terzi - Termine ultimo di cui si possono avvalere i contribuenti mensili, che affidano a terzi la tenuta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d’imposta relativi al mese di ottobre 2021, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di settembre 2021.

 

 

Versamento - Termine di versamento della rata dell’Iva relativa all’anno d’imposta 2020 derivante dalla dichiarazione annuale con gli interessi.

 

 

Associazioni in regime 398/1991 - Termine di versamento dell’Iva relativa al 3° trimestre 2021, mediante il modello F24.

 

 

{89}:

Principali adempimenti mese di novembre 2021 (segue)

 

Scad. 2021

 

Tributo Contributo

 

1BDescrizione

 

Martedì

16

novembre

(segue)

 

Sospensione

versamenti

per Covid

 

Ripresa - Versamento della 11ª rata (di massimo 24) del 50% degli importi sospesi da marzo a maggio 2020 (D.L. 34/2020, D.L. 104/2020).

 

Imposta sugli

intrattenimenti

 

Versamento - Versamento dell’imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente.

 

Imposta sulle

transazioni

finanziarie

 

Versamento - Termine di versamento dell’imposta sulle transazioni finanziarie dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari poste in essere nel mese precedente (Tobin Tax).

 

Inps

 

Contributi previdenziali ed assistenziali - Versamento dei contributi relativi al mese precedente, compresa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante il Modello F24.

 

 

Contributi Gestione Separata - Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente.

 

 

Gestione ex-Enpals - Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono provvedere al versamento, mediante modello F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente.

 

 

Artigiani e commercianti - Termine per effettuare il versamento della 3ª rata del contributo fisso minimo per il 2021.

 

 

Agricoltura - I lavoratori autonomi del settore agricolo devono effettuare il versamento della 3ª rata dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per il 2021.

 

Inail

 

Autoliquidazione - I datori di lavoro che hanno scelto di rateizzare il premio Inail, relativo al saldo 2020 e all’acconto 2021, devono effettuare il versamento della 4ª e ultima rata.

 

Sabato

20

novembre

 

Ace

 

Credito d’imposta - La Comunicazione per la fruizione del credito d’imposta Ace di cui all’art. 19 del D.L. 73/2021 può essere inviata dal 20.11.2021 fino alla scadenza del termine ordinario per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2020.

 

Enasarco

 

Versamento - Termine ultimo per il versamento dei contributi previdenziali relativi al trimestre luglio/settembre 2021.

 

Conai

 

Denuncia - Termine di presentazione al Conai della denuncia riferita al mese precedente.

 

Giovedì 25

novembre

 

Iva

 

Elenchi Intrastat - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente.

 

Martedì

30

novembre

 

Accertamento

 

Remissione in bonis - Termine entro il quale è possibile sanare alcune comunicazioni fiscali di natura formale effettuate tardivamente ovvero omesse, relative alla fruizione di benefici fiscali o all’accesso a regimi fiscali opzionali. La violazione non deve già essere stata oggetto di contestazione e non devono essere iniziati accessi o ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento.

 

Imposte

dirette

 

Mod. Redditi 2021 - Termine di trasmissione telematica, diretta o mediante intermediari, delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di Irap per i contribuenti con esercizio coincidente con l’anno solare.

 

 

Regimi opzionali - Termine per la comunicazione, con la dichiarazione dei redditi o Irap, dell’opzione per trasparenza fiscale, consolidato fiscale, tonnage tax, patent box e calcolo Irap delle società di persone in base al bilancio.

 

 

Codice attività - Se il contribuente non ha comunicato il codice di attività o lo ha fatto in modo errato può indicare il corretto codice attività nel modello Redditi 2021 e presentare la dichiarazione di variazione dati agli Uffici territoriali delle Direzioni Provinciali dell’Agenzia delle Entrate entro il termine di presentazione del modello Redditi 2021; in questo caso non si applicano le sanzioni (istruzioni ISA 2021).

 

 

Mod. Redditi 2021 - I soggetti non titolari di partita Iva, che hanno scelto di rateizzare le imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi devono effettuare i relativi versamenti.

 

 

Modello Redditi precompilato - Termine di presentazione del modello Redditi precompilato e di invio del modello Redditi correttivo del 730.

 

 

Mod. 730/2021 - Al dipendente/pensionato sono trattenute, sugli emolumenti, le somme dovute a titolo di 2ª o unica rata di acconto.

 

 

Dichiarazione eredi - Per le persone decedute nel 2020 o entro il 31.07.2021 la dichiarazione dei redditi deve essere presentata dagli eredi entro il 30.11.2021.

 

Imposte

dirette

e Irap

 

Dichiarazione dei redditi - Termine di versamento della 2ª rata di acconto delle imposte dovute (Irpef/Ires/Irap/Ivie/Ivafe) relativamente all’anno 2021.

 

 

Saldo Irap 2019 - Termine per la regolarizzazione del versamento relativo al saldo Irap 2019 ed al primo acconto Irap 2020.

  

Principali adempimenti mese di novembre 2021 (segue)

 

Scad. 2021

 

Tributo Contributo

 

1BDescrizione

 

Martedì

30

Novembre

(segue)

 

Cedolare

secca

 

Versamento - Termine di versamento della 2ª o unica rata di acconto dell’imposta sostitutiva dovuta per il 2021, per i contribuenti che hanno optato per la cedolare secca.

 

Rottamazione Ter e saldo

e stralcio

 

Versamento - Termine di versamento delle rate in scadenza nel 2021. é previsto un periodo di tolleranza di 5 giorni.

 

Iva

 

Fattura differita - Emissione e annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente.

 

 

Registrazione, fatturazione - Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni svolte nel mese.

 

 

Enti non commerciali - Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte.

 

 

Comunicazione - Termine di invio telematico della comunicazione dati delle liquidazioni periodiche Iva relative al 3° trimestre 2021.

 

 

Regime IOSS - Termine dei presentazione della dichiarazione Iva e di versamento dell’ Iva in relazione al mese precedente per i soggetti che hanno aderito al regime IOSS.

 

Associazioni

e società

sportive

 

Ripresa versamenti sospesi - Termine di versamento della 7ª rata di ritenute, Iva, contributi previdenziali e assistenziali in scadenza dal 1.01 al 28.02.2021 per associazioni e società sportive (art. 1, cc. 36-37 L. 178/2020).

 

Imposta

di bollo

 

Fattura elettronica - Termine di versamento dell’imposta di bollo del 1° e 2° trimestre se di importo inferiore a € 250. Termine di versamento dell’imposta relativa al 3° trimestre 2021.

 

Imposta

di registro

 

Contratti di locazione - Termine ultimo per versare l’imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi e alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca.

 

Inps

 

Flusso UniEmens - Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente.

 

 

Contributi artigiani e commercianti - Termine ultimo per effettuare il versamento della 2ª rata della quota di contribuzione 2021 eccedente il contributo minimo.

 

 

Contributi Gestione Separata - Versamento del 2° acconto 2021 dei contributi previdenziali per gli esercenti arti e professioni iscritti alla Gestione Separata.

 

 

Cumulo pensione - Entro il 30.11.2021 i titolari di pensione con decorrenza compresa entro l’anno 2020, soggetti al divieto di cumulo parziale della pensione con i redditi di lavoro autonomo, devono dichiarare i redditi di lavoro autonomo conseguiti nel 2020 (Messaggio Inps 3154/2021).

 

Fasi

 

Contributi assistenziali - Termine ultimo per il versamento dei contributi assistenziali relativi al 4° trimestre 2021.

 

Enpacl

 

Adempimenti - Termine di versamento della 2ª rata del contributo soggettivo e integrativo 2021.

 

Nota1

  • Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo (art. 2963, c. 3 C.C.).
  • L’art. 18, c. 1 D. Lgs. 9.07.1997, n. 241 prevede che i versamenti che scadono di sabato o di giorno festivo sono tempestivi se effettuati il 1° giorno lavorativo successivo.
  • I termini di presentazione e di trasmissione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d’ufficio al 1° giorno feriale successivo (art. 2, c. 9 D.P.R. 322/1998).
  • Gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrate da articolazioni del Ministero dell’Economia e delle Finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al 1° giorno lavorativo successivo [art. 7, c. 2, lett. l) D.L. 13.05.2011, n. 70].

 

 

 

 


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