SOMMARIO |
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Import dal Regno Unito: sospensione Iva in regime speciale |
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Pag. 10 |
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LIMITE PAGAMENTI IN CONTANTI |
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AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ |
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Il D.L. 34/2020 ha previsto un credito d’imposta riferito ai canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo a favore di imprese e lavoratori autonomi. Con successivi decreti emergenziali l’agevolazione ha subito ripetute modifiche per prorogare l’ambito temporale di applicazione ed estendere la fruizione a più soggetti. Si riepilogano, pertanto, le caratteristiche del bonus in vigore per il 2021. |
BENIFICIARI |
CONDIZIONI |
MESI |
MISURA |
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Imprese turistico-ricettive |
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Da gennaio a luglio 2021 |
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1.04.2019-31.03.2020
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Da gennaio a maggio 2021 |
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Imprese esercenti commercio al dettaglio
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almeno del 30% rispetto a quello del periodo 1.04.2019-31.03.2020
costituiti dal 1.01.2019 |
Da gennaio a maggio 2021 |
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Esempio |
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Rilevazione del credito d’imposta |
Le operazioni di acquisto dal Regno Unito sono trattate come importazioni, a partire dal 1.01.2021. Alcuni operatori internazionali utilizzano un regime speciale doganale denominato “42” con sospensione dell’Iva all’atto dell’importazione in un altro Paese comunitario e assolvimento dell’imposta nel Paese di destinazione. Questa operazione permette agli operatori doganali di non anticipare l’Iva sull’importazione a condizione che il regime emerga chiaramente dai documenti che giustificano l’operazione. |
REGIME DOGANALE 42 |
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Vincolando le merci a tale regime l’importatore beneficia della sospensione del pagamento dell’Iva all’atto dell’importazione, a condizione che le merci siano spedite a un soggetto passivo in un altro Stato membro dove l’imposta sarà assolta. |
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La sospensione è concessa in quanto l’importazione è seguita da una cessione o da un trasferimento intracomunitario delle merci in un altro Stato membro. |
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Il regime è indicato con il codice 42 nella casella 37 del documento doganale (DAU). |
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In base alla nota 3540/RU/2014 non è dovuta la prestazione di garanzia all’atto dell’espletamento delle formalità doganali di immissione in libera pratica di merci destinate ad essere trasferite in altro Stato membro. |
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IMPORTAZIONE CON IVA SOSPESA |
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Il pagamento dell’imposta in importazione è sospeso qualora si tratti di beni destinati a essere trasferiti in un altro Stato membro dell’Unione Europea eventualmente dopo l’esecuzione di manipolazioni di cui all’allegato 72 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione del 2.07.1993 e successive modificazioni, previamente autorizzate dall’autorità doganale. |
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Per fruire di questa sospensione l’importatore fornisce il proprio numero di partiva Iva, il numero di identificazione Iva attribuito al cessionario stabilito in altro Stato membro, nonché, a richiesta dell’autorità doganale, idonea documentazione che provi l’effettivo trasferimento dei medesimi beni in un altro Stato membro dell’Unione Europea. |
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COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DOGANALE |
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L’importatore e l’acquirente cui i beni sono ceduti dovranno risultare presenti nell’archivio VIES (VAT Information Exchange System), che costituisce presupposto indispensabile per essere identificati come soggetti passivi Iva ai fini degli scambi intracomunitari. |
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L’art. 48-bis D.L. 34/2020 ha previsto un credito d’imposta a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa operanti nell’industria tessile, della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori) in misura pari al 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino eccedente la media del medesimo valore registrato nei tre periodi d’imposta precedenti a quello di spettanza del beneficio. Con decreto Mise 27.07.2021 sono stabiliti i criteri per l’individuazione dei settori economici ammissibili al credito d’imposta. In particolare, rientrano nei settori agevolabili le attività economiche corrispondenti ai codici ATECO 2007 elencati nel c. 2 dell’art. 2 del citato decreto. Ai fini dell’accesso al credito d’imposta rileva il codice ATECO comunicato all’Agenzia delle Entrate con il modello AA7/AA9. Il credito d’imposta è riconosciuto sull’aumento delle rimanenze finali di magazzino limitatamente al periodo d’imposta in corso al 10.03.2020 e a quello in corso al 31.12.2021. |
COMUNICAZIONE ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE |
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I soggetti aventi i requisiti previsti per il credito d’imposta sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori (art. 48-bis D.L. 34/2020) comunicano all’Agenzia delle Entrate l’incremento del valore delle rimanenze finali di magazzino nel periodo d’imposta di spettanza del beneficio rispetto alla media del triennio precedente, al fine di consentire l’individuazione della quota effettivamente fruibile del credito d’imposta, in proporzione alle risorse disponibili. |
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La comunicazione è inviata esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni, mediante i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate. |
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AMMONTARE DEL CREDITO D’IMPOSTA |
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Il credito d’imposta è pari al 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino finale, eccedente la media del medesimo valore registrato nei 3 periodi d’imposta precedenti a quello di spettanza del beneficio, risultante dall’ultima comunicazione validamente presentata. |
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Ai fini del rispetto del limite di spesa, l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è pari al credito d’imposta richiesto moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate. |
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FRUIZIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA |
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Il credito d’imposta è utilizzabile dai beneficiari esclusivamente in compensazione, mediante modello F24, nel periodo d’imposta successivo a quello di maturazione a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento contenente la percentuale del bonus. |
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Ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta il modello F24 è presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. |
l’art. 36-bis D.L. 41/2021 ha previsto un credito d’imposta per le imprese esercenti le attività teatrali e gli spettacoli dal vivo che hanno subito, nell'anno 2020, una riduzione del fatturato di almeno il 20% rispetto all'anno 2019. Il credito d’imposta spetta nella misura del 90% delle spese sostenute nell’anno 2020 per la realizzazione delle suddette attività. L’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello di comunicazione, con le relative istruzioni, da presentare per beneficiare del credito d’imposta. La comunicazione delle spese ammissibili può essere effettuata dal 14.10.2021 al 15.11.2021. |
COMUNICAZIONE ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE |
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I soggetti aventi i requisiti previsti per il credito d’imposta a favore delle imprese esercenti le attività teatrali e gli spettacoli dal vivo di cui all’art. 36-bis D.L. 41/2021 comunicano all’Agenzia delle Entrate l’ammontare delle spese sostenute nell’anno 2020 per la realizzazione delle attività teatrali e degli spettacoli dal vivo, al fine di consentire l’individuazione della quota effettivamente fruibile del credito d’imposta, in proporzione alle risorse disponibili. |
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La comunicazione è inviata esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni, mediante i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate. |
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La comunicazione può essere inviata dal 14.10.2021 al 15.11.2021. |
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AMMONTARE DEL CREDITO D’IMPOSTA |
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Il credito d’imposta è pari al 90% della spesa sostenuta nell’anno 2020 per le attività teatrali e gli spettacoli dal vivo, risultante dall’ultima comunicazione validamente presentata. |
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Ai fini del rispetto del limite di spesa, l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è pari al credito d’imposta richiesto moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, da emanare entro il 25.11.2021. |
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FRUIZIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA |
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Il credito d’imposta è utilizzabile dai beneficiari esclusivamente in compensazione nel modello F24 a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento contenente la percentuale del bonus. |
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Ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta il modello F24 è presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. |
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AGEVOLAZIONI |
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Al fine di incentivare l’inserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori nella fase di ripresa delle attività dopo l’emergenza epidemiologica, l’art. 41 del decreto Sostegni-bis ha istituito il c.d. contratto di rioccupazione, la cui stipulazione attribuisce al datore di lavoro il diritto a beneficiare, per un periodo massimo di 6 mesi, dell’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali da questi dovuti, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail, nel limite massimo di importo pari a € 6.000 su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Con la circolare 115/2021 l’Inps ha fornito le indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi, mentre con il messaggio 3050/2021 l’Istituto ha comunicato che dal 15.09.2021 è disponibile il modulo di istanza online “RIOC”, volto alla richiesta del beneficio, ed ha fornito indicazioni operative. |
CONTRATTO DI RIOCCUPAZONE |
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In via eccezionale, dal 1.07.2021 al 31.10.2021, è istituito il contratto di rioccupazione quale contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato diretto a incentivare l’inserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori in stato di disoccupazione nella fase di ripresa delle attività dopo l’emergenza epidemiologica. |
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È previsto un esonero per i datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo e del lavoro domestico, che assumono lavoratori con il contratto di rioccupazione, riconosciuto per un periodo massimo di 6 mesi, pari al 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail, nel limite massimo di importo pari a € 6.000 su base annua, riparametrato e applicato su base mensile, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. |
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Il beneficio è concesso nel «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19»; conseguentemente, le autorità italiane hanno notificato alla Commissione europea la misura e la medesima Commissione ha autorizzato la concedibilità dell’esonero in oggetto il 14.07.2021. |
RICHIESTA E FRUIZIONE |
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A decorrere dal 15.09.2021, all’interno dell’applicazione “Portale delle Agevolazioni”, presente sul sito Internet www.inps.it, è reso disponibile il modulo di istanza online “RIOC”, volto alla richiesta del beneficio. |
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L’Inps valuterà l’istanza e, in presenza delle risorse, autorizzerà l’istante, il quale potrà poi godere del beneficio mediante conguaglio nelle denunce contributive e nei limiti della contribuzione esonerabile in quote mensili, per massimo 6 mensilità. |
I diritti di Proprietà Industriale costituiscono un importante asset aziendale da tutelare e valorizzare. Il Bando Marchi+ intende supportare le imprese di micro, piccola e media dimensione nella tutela dei marchi all’estero attraverso due misure agevolative:
Per la misura le risorse disponibili ammontano a € 3 milioni. È prevista la concessione di un’agevolazione in conto capitale, nel rispetto della regola del de minimis, del valore massimo per la misura A di € 6.000,00, per la misura B di € 8.000,00. Complessivamente può essere riconosciuto un importo massimo per impresa del valore di € 20.000,00. |
BENFICIARI |
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Soggetti |
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Requisiti misura A |
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Requisiti misura B |
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nonché
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AGEVOLAZIONE |
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Misura A |
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Misura B |
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SCADENZA |
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A chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell’accesso nei luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire su richiesta la certificazione verde. La disposizione si applica altresì a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di lavoro, anche sulla base di contratti esterni. Il datore di lavoro è quindi tenuto a verificare il possesso della certificazione verde da parte dei propri lavoratori e anche da parte di quelli esterni. |
APP “C19” |
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PORTALE “GREENPASS 50+” |
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L'Inps ha fornito il nuovo servizio, previsto per tutti i datori di lavoro con più di 50 dipendenti, pubblicato sul proprio Portale istituzionale, denominato “Greeenpass50+”, che interroga la PN-DGC come intermediario e consente la verifica asincrona del Certificato verde Covid-19 con riferimento all’elenco di codici fiscali dei propri dipendenti. |
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PRIVACY |
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CONSEGUENZE DELLA MANCATA ESIBIZIONE |
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SOSTITUZIONE DEL DIPENDENTE |
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Nelle imprese con meno di 15 dipendenti, dal 5° giorno di mancata presentazione della certificazione verde, il datore può procedere con una sospensione del lavoratore per una durata corrispondente a quella del contratto di lavoro per sostituzione, comunque per un periodo non superiore a 10 giorni - rinnovabili una sola volta - e non oltre il 31.12.2021. |
Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto legge recante “misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”. Si riassumono i principali aspetti contenuti nel documento. |
SICUREZZA SUL LAVORO |
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Lavoro nero |
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Violazione norme sicurezza |
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Controlli |
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Rafforzamento SINP |
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FISCO |
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Proroghe per emergenza |
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Agevolazioni |
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ALTRE NORME |
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Ecobonus auto elettriche |
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Quarantena |
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Congedi parentali |
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Alitalia |
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Cassa integrazione Covid-19 |
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Reddito di cittadinanza |
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Con la circolare n. 9/E/2021 l’Agenzia delle Entrate ha fornito, sotto forma di risposte a quesiti, indicazioni relative alle modalità di applicazione del credito d’imposta per acquisto di beni strumentali disciplinato dalla legge di Bilancio 2021, raggruppate in funzione delle tematiche trattate, anche al fine di chiarire i più ricorrenti dubbi interpretativi. |
Investimenti |
Dal 16.11.2020 al 31.12.2021/ 30.06.2022 con ordine e acconto almeno pari al 20% entro il 31.12.2021 |
Dal 1.01.2022 al 31.12.2022/ 30.06.2023 con ordine e acconto almeno pari al 20% entro il 31.12.2022 |
Beneficiari |
Utilizzo |
Adempimenti |
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Beni materiali non 4.0 |
10% per investimenti fino a € 2 milioni (15% per investimenti propedeutici al lavoro agile). |
6% per investimenti fino a |
arti e professioni |
3 quote annuali di pari importo a partire dall’anno di entrata in funzione.
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Indicazione norma in fatture e in altri documenti relativi all’acquisizione dei beni. |
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Beni immateriali non 4.0 |
10% per investimenti fino a € 1 milione (15% per Investimenti propedeutici al lavoro agile). |
6% per investimenti fino a € 1 milione. |
3 quote annuali di pari importo a decorrere dall’anno di entrata in funzione.
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Beni materiali 4.0
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investimenti fino a € 2,5 milioni.
Investimenti tra € 2,5 e € 10 milioni.
Investimenti compresi tra € 10 e 20 milioni. |
investimenti fino a € 2,5 milioni.
investimenti tra € 2,5 e € 10 milioni.
Investimenti compresi tra € 10 e € 20 milioni. |
Imprese |
3 quote annuali di pari importo a partire dall’anno dell’interconnessione. |
fatture e in altri documenti relativi all’acquisizione dei beni.
asseverata o attestato di conformità (o dichiarazione del legale rappresentante se costo < € 300.000). |
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Beni immateriali 4.0
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20% per investimenti fino a € 1 milione. |
In considerazione delle difficoltà conseguenti al perdurare della situazione emergenziale provocata dal Covid-19, recependo le richieste provenienti dalle associazioni di categoria, è prorogata dal 1.10.2021 al 1.01.2022 la data di avvio dell’utilizzo esclusivo del nuovo tracciato telematico dei dati dei corrispettivi giornalieri “TIPI DATI PER I CORRISPETTIVI - versione 7.0 - giugno 2020” e del conseguente adeguamento dei Registratori telematici. Sono infine posticipati al 31.12.2021 anche i termini entro i quali i produttori possono dichiarare la conformità alle specifiche tecniche di un modello già approvato dall’Agenzia delle Entrate. |
PROROGA |
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Con lo stesso provvedimento l’Agenzia delle Entrate comunica che è fissato al 31.12.2021 il termine entro il quale i produttori possono dichiarare la conformità alle specifiche tecniche di un modello già approvato dall’Agenzia delle Entrate. |
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PERIODO TRANSITORIO |
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In conseguenza di quest’ultima proroga è consentito l’utilizzo del tracciato, approvato dal provvedimento 20.12.2019 n. 1432217, ammesso facoltativamente a partire dal 1.03.2020 in alternativa alla versione 6.0 - novembre 2017, fino al 31.12.2021. |
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MAGGIORI INFORMAZIONI |
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La modifica ha come fine l’aggiornamento e l’implementazione dei dati dei corrispettivi oggetto di memorizzazione e l’invio telematico, nonché del layout del documento commerciale. |
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L’aggiornamento è stato promosso al fine di consentire una più corretta e completa elaborazione dei dati, risolvendo alcune criticità riscontrate (ad esempio, i corrispettivi non riscossi che confluiscono nell’importo complessivo dei corrispettivi giornalieri senza distinzione alcuna). |
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È possibile specificare meglio la descrizione dei campi “Dati Documento Commerciale ai fini Lotteria” per chiarire che l’importo riportato nel campo si riferisce al totale dei corrispettivi memorizzati dall’RT, ossia al lordo dei corrispettivi non riscossi e della quota parte dei corrispettivi a fronte dei quali sono stati acquisiti ticket e buoni fatturati a terzi (esempio: ticket restaurant, buoni celiachia, buoni promozionali). |
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LOTTERIA DEGLI SCONTRINI |
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Il mancato aggiornamento del registratore telematico alle nuove specifiche tecniche, oltre ai profili sanzionatori disciplinati dagli artt. 6 e 11 D. Lgs. 471/1997, comporta sia per l’acquirente sia per l’esercente l’impossibilità di partecipazione alla “Lotteria degli scontrini”. |
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riduzioni attualmente previste in sede di ravvedimento operoso |
Il D.L. 34/2020 ha previsto un credito d’imposta riferito ai canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo a favore di imprese e lavoratori autonomi. Con successivi decreti emergenziali l’agevolazione ha subito ripetute modifiche per prorogare l’ambito temporale di applicazione ed estendere la fruizione a più soggetti. Si riepilogano, pertanto, le caratteristiche del bonus in vigore per il 2021. |
BENIFICIARI |
CONDIZIONI |
MESI |
MISURA |
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Imprese turistico-ricettive |
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Da gennaio a luglio 2021 |
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1.04.2019-31.03.2020
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Da gennaio a maggio 2021 |
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Imprese esercenti commercio al dettaglio
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almeno del 30% rispetto a quello del periodo 1.04.2019-31.03.2020
costituiti dal 1.01.2019 |
Da gennaio a maggio 2021 |
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Esempio |
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Rilevazione del credito d’imposta |
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Il D.L. 22.03.2021, n. 41 (c.d. “Sostegni”) ha previsto l’annullamento dei debiti di importo residuo, alla data del 23.03.2021, fino a € 5.000, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1.01.2000 al 31.12.2010. I carichi sono annullati ancorché ricompresi nella definizione agevolata della “Rottamazione-ter” o “Saldo e stralcio”. Possono accedere al benefico le persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d’imposta 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a € 30.000, nonché i soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d’imposta in corso alla data del 31.12.2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a € 30.000. Con il D.M. 14.07.2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 2.08.2021, è stata data attuazione a tali previsioni normative, mentre con la circolare n. 11/E/2021 sono stati forniti chiarimenti in ordine al perimetro applicativo della norma. |
Tavola |
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Procedura di verifica |
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- omissis - |
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Il Ministro dello Sviluppo Economico ha dato attuazione al nuovo incentivo finalizzato a sostenere l’acquisto da parte dei cittadini di servizi termali presso gli stabilimenti termali accreditati. Il Bonus terme è un’agevolazione di cui il cittadino potrà beneficiare prenotando i servizi termali di proprio interesse presso uno stabilimento termale prescelto. Il Bonus consiste in uno sconto del 100% sul prezzo d'acquisto dei servizi termali prescelti, fino a un importo massimo di € 200,00. L’incentivo sarà disponibile a partire dalla pubblicazione dell’avviso di apertura delle prenotazioni, che sarà pubblicato sui siti del Ministero e di Invitalia, fino all’esaurimento delle risorse stanziate. |
BONUS |
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REQUISITI DEL BONUS |
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BENEFICIARI |
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SERVIZI TERMALI |
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Il cittadino interessato dovrà prenotare i servizi termali presso uno stabilimento termale accreditato di sua scelta. |
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RICHIESTA |
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I cittadini possono richiedere il bonus a partire dall’8.11.2021, rivolgendosi direttamente agli istituti termali accreditati, il cui elenco sarà pubblicato e puntualmente aggiornato sul sito del Mise e sulla sezione dedicata del sito Invitalia, soggetto gestore della misura. |
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SCADENZARIO |
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Scad. 2021 |
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Tributo Contributo |
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1BDescrizione |
Martedì 2 novembre |
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Credito d’imposta per aumenti di capitale |
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Istanza società - Fino al 2.11.2021 è possibile presentare l’istanza per richiedere il credito d’imposta per gli aumenti di capitale (art. 26 D.L. 34/2020 - Comunicato Ag. Entrate 11.03.2021). |
Giovedì 4 novembre |
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Bonus sanificazione |
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Istanza - Termine di presentazione della comunicazione delle spese di sanificazione e per l’acquisto di dispositivi di protezione sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 ai fini della fruizione del credito d’imposta (provv. Ag. Entrate 191910/2021). |
Sabato 6 novembre |
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Iva |
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Precompilata Iva - Chi utilizzerà i registri Iva precompilati, convalidandoli direttamente oppure integrandoli prima, potrà accedere, dal 6.11.2021, anche alla comunicazione delle liquidazioni periodiche (Lipe), elaborata in bozza dall’Agenzia per il trimestre di riferimento. |
Mercoledì 10 novembre |
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Imposte dirette |
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Mod. 730 - Il contribuente riceve dal Caf o dal professionista abilitato copia della dichiarazione Mod. 730 integrativo e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 integrativo. Il Caf o il professionista trasmette telematicamente all’Agenzia delle Entrate le dichiarazioni integrative. |
Lunedì 15 novembre |
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Imposte dirette |
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Rivalutazione terreni e partecipazioni - Possono essere rateizzate fino ad un massimo di 3 rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 15.11.2021 le imposte sostitutive dovute per la rivalutazione delle partecipazioni in società non quotate e di terreni posseduti dalla data del 1.01.2021. Entro la stessa data dovrà essere redatta e giurata la perizia (art. 14, c. 4-bis D.L. 73/2021). Entro oggi deve essere effettuato il versamento della 2ª rata dell’imposta sostitutiva per la rideterminazione del valore di acquisto dei terreni e delle partecipazioni posseduti alla data del 1.07.2020 (art. 137 D.L. 34/2020). |
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Bonus “Teatro e spettacoli” |
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Istanza - Termine di invio telematico dell’istanza per fruire del credito d’imposta a favore delle attività teatrali e dello spettacolo dal vivo colpite dalla pandemia (D.L. 73/2021, Provv. Ag. Entrate 11.10.2021). |
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Iva |
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Registrazione - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo. |
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Registrazione - Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta, per effetto dell’equiparazione tra scontrino e ricevuta, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate, con unica registrazione, nel registro dei corrispettivi entro oggi. |
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Fattura cumulativa - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un’unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all’effettuazione delle operazioni. |
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Operazioni con l’estero - Entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione deve essere emessa: la fattura relativa alle cessioni intracomunitarie non imponibili; la fattura relativa alle prestazioni di servizi “generiche” rese a soggetti passivi non stabiliti in Italia; l’autofattura relativa alle prestazioni di servizi “generiche” ricevute da soggetto passivo stabilito al di fuori dell’UE. Per gli acquisti intracomunitari, in caso di mancato ricevimento della relativa fattura entro il 2° mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, il cessionario deve emettere l’autofattura entro il giorno 15 del 3° mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. In caso di fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale, il cessionario deve emettere l’autofattura entro il giorno 15 del mese successivo alla registrazione della fattura originaria (L. 228/2012). |
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Associazioni sportive dilettantistiche |
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Registrazioni - Le associazioni sportive dilettantistiche che fruiscono dell’opzione di cui all’art. 1 L. 398/1991 devono effettuare l’annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell’esercizio dell’attività commerciale, con riferimento al mese precedente. |
Martedì 16 novembre |
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Imposte dirette |
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Versamento ritenute - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni, su altri redditi di capitale e in relazione ad appalti e subappalti. Entro tale termine deve essere effettuato anche il versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d’imposta se di importo pari o superiore a € 500,00 (art. 1, c. 36 L. 232/2016), nonché il versamento delle ritenute operate in relazione alle locazioni brevi (art. 4, cc. 1/5-bis e 6 D.L. 50/2017). |
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Mod. Redditi 2021 - I contribuenti titolari di partita Iva che hanno scelto di rateizzare le imposte e i contributi dovuti, devono versare entro oggi la relativa rata, con gli interessi. |
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Iva |
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Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l’eventuale imposta a debito. |
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Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti trimestrali per operare la liquidazione relativa al trimestre precedente e per versare l’eventuale imposta a debito. |
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Contabilità presso terzi - Termine ultimo di cui si possono avvalere i contribuenti mensili, che affidano a terzi la tenuta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d’imposta relativi al mese di ottobre 2021, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di settembre 2021. |
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Versamento - Termine di versamento della rata dell’Iva relativa all’anno d’imposta 2020 derivante dalla dichiarazione annuale con gli interessi. |
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Associazioni in regime 398/1991 - Termine di versamento dell’Iva relativa al 3° trimestre 2021, mediante il modello F24. |
Scad. 2021 |
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Tributo Contributo |
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1BDescrizione |
Martedì 16 novembre (segue) |
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Sospensione versamenti per Covid |
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Ripresa - Versamento della 11ª rata (di massimo 24) del 50% degli importi sospesi da marzo a maggio 2020 (D.L. 34/2020, D.L. 104/2020). |
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Imposta sugli intrattenimenti |
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Versamento - Versamento dell’imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente. |
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Imposta sulle transazioni finanziarie |
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Versamento - Termine di versamento dell’imposta sulle transazioni finanziarie dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari poste in essere nel mese precedente (Tobin Tax). |
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Inps |
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Contributi previdenziali ed assistenziali - Versamento dei contributi relativi al mese precedente, compresa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante il Modello F24. |
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Contributi Gestione Separata - Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente. |
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Gestione ex-Enpals - Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono provvedere al versamento, mediante modello F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente. |
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Artigiani e commercianti - Termine per effettuare il versamento della 3ª rata del contributo fisso minimo per il 2021. |
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Agricoltura - I lavoratori autonomi del settore agricolo devono effettuare il versamento della 3ª rata dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per il 2021. |
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Inail |
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Autoliquidazione - I datori di lavoro che hanno scelto di rateizzare il premio Inail, relativo al saldo 2020 e all’acconto 2021, devono effettuare il versamento della 4ª e ultima rata. |
Sabato 20 novembre |
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Ace |
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Credito d’imposta - La Comunicazione per la fruizione del credito d’imposta Ace di cui all’art. 19 del D.L. 73/2021 può essere inviata dal 20.11.2021 fino alla scadenza del termine ordinario per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2020. |
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Enasarco |
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Versamento - Termine ultimo per il versamento dei contributi previdenziali relativi al trimestre luglio/settembre 2021. |
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Conai |
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Denuncia - Termine di presentazione al Conai della denuncia riferita al mese precedente. |
Giovedì 25 novembre |
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Iva |
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Elenchi Intrastat - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente. |
Martedì 30 novembre |
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Accertamento |
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Remissione in bonis - Termine entro il quale è possibile sanare alcune comunicazioni fiscali di natura formale effettuate tardivamente ovvero omesse, relative alla fruizione di benefici fiscali o all’accesso a regimi fiscali opzionali. La violazione non deve già essere stata oggetto di contestazione e non devono essere iniziati accessi o ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento. |
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Imposte dirette |
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Mod. Redditi 2021 - Termine di trasmissione telematica, diretta o mediante intermediari, delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di Irap per i contribuenti con esercizio coincidente con l’anno solare. |
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Regimi opzionali - Termine per la comunicazione, con la dichiarazione dei redditi o Irap, dell’opzione per trasparenza fiscale, consolidato fiscale, tonnage tax, patent box e calcolo Irap delle società di persone in base al bilancio. |
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Codice attività - Se il contribuente non ha comunicato il codice di attività o lo ha fatto in modo errato può indicare il corretto codice attività nel modello Redditi 2021 e presentare la dichiarazione di variazione dati agli Uffici territoriali delle Direzioni Provinciali dell’Agenzia delle Entrate entro il termine di presentazione del modello Redditi 2021; in questo caso non si applicano le sanzioni (istruzioni ISA 2021). |
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Mod. Redditi 2021 - I soggetti non titolari di partita Iva, che hanno scelto di rateizzare le imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi devono effettuare i relativi versamenti. |
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Modello Redditi precompilato - Termine di presentazione del modello Redditi precompilato e di invio del modello Redditi correttivo del 730. |
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Mod. 730/2021 - Al dipendente/pensionato sono trattenute, sugli emolumenti, le somme dovute a titolo di 2ª o unica rata di acconto. |
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Dichiarazione eredi - Per le persone decedute nel 2020 o entro il 31.07.2021 la dichiarazione dei redditi deve essere presentata dagli eredi entro il 30.11.2021. |
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Imposte dirette e Irap |
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Dichiarazione dei redditi - Termine di versamento della 2ª rata di acconto delle imposte dovute (Irpef/Ires/Irap/Ivie/Ivafe) relativamente all’anno 2021. |
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Saldo Irap 2019 - Termine per la regolarizzazione del versamento relativo al saldo Irap 2019 ed al primo acconto Irap 2020. |
Scad. 2021 |
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Tributo Contributo |
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1BDescrizione |
Martedì 30 Novembre (segue) |
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Cedolare secca |
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Versamento - Termine di versamento della 2ª o unica rata di acconto dell’imposta sostitutiva dovuta per il 2021, per i contribuenti che hanno optato per la cedolare secca. |
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Rottamazione Ter e saldo e stralcio |
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Versamento - Termine di versamento delle rate in scadenza nel 2021. é previsto un periodo di tolleranza di 5 giorni. |
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Iva |
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Fattura differita - Emissione e annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente. |
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Registrazione, fatturazione - Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni svolte nel mese. |
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Enti non commerciali - Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte. |
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Comunicazione - Termine di invio telematico della comunicazione dati delle liquidazioni periodiche Iva relative al 3° trimestre 2021. |
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Regime IOSS - Termine dei presentazione della dichiarazione Iva e di versamento dell’ Iva in relazione al mese precedente per i soggetti che hanno aderito al regime IOSS. |
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Associazioni e società sportive |
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Ripresa versamenti sospesi - Termine di versamento della 7ª rata di ritenute, Iva, contributi previdenziali e assistenziali in scadenza dal 1.01 al 28.02.2021 per associazioni e società sportive (art. 1, cc. 36-37 L. 178/2020). |
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Imposta di bollo |
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Fattura elettronica - Termine di versamento dell’imposta di bollo del 1° e 2° trimestre se di importo inferiore a € 250. Termine di versamento dell’imposta relativa al 3° trimestre 2021. |
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Imposta di registro |
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Contratti di locazione - Termine ultimo per versare l’imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi e alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca. |
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Inps |
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Flusso UniEmens - Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente. |
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Contributi artigiani e commercianti - Termine ultimo per effettuare il versamento della 2ª rata della quota di contribuzione 2021 eccedente il contributo minimo. |
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Contributi Gestione Separata - Versamento del 2° acconto 2021 dei contributi previdenziali per gli esercenti arti e professioni iscritti alla Gestione Separata. |
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Cumulo pensione - Entro il 30.11.2021 i titolari di pensione con decorrenza compresa entro l’anno 2020, soggetti al divieto di cumulo parziale della pensione con i redditi di lavoro autonomo, devono dichiarare i redditi di lavoro autonomo conseguiti nel 2020 (Messaggio Inps 3154/2021). |
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Fasi |
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Contributi assistenziali - Termine ultimo per il versamento dei contributi assistenziali relativi al 4° trimestre 2021. |
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Enpacl |
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Adempimenti - Termine di versamento della 2ª rata del contributo soggettivo e integrativo 2021. |
Nota1 |
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