Agosto Settembre www.studiocavallari.it SOMMARIO |
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Apparecchi dentali tipo Invisalign Iva al 4%
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Novità Bonus 110% e Credito d'imposta acquisto beni strumentali |
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PIN INPS UTILIZZABILE SOLO FINO AL 1.09.2021 Apparecchi dentali tipo Invisalign Iva al 4% |
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Per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA (indici sintetici di affidabilità fiscale) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’Economia, i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di Irap, nonché dell’Iva correlata agli ulteriori componenti positivi dichiarati per migliorare il profilo di affidabilità, che scadono al 30.06.2021, sono prorogati al 20.07.2021. La legge di conversione del D.L. 73/2021 ha successivamente prorogato tale scadenza al 15.09.2021, senza possibilità di ricorrere all’ulteriore differimento dei 30 giorni successivi con la maggiorazione dello 0,40%. |
Soggetti interessati |
Con proroga |
Senza proroga |
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Pagamenti (saldo e 1ª rata acconto) |
Pagamenti (saldo e 1ª rata acconto) |
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Senza maggiorazione 0,40% |
Con maggiorazione 0,40% |
Senza maggiorazione 0,40% |
Con maggiorazione 0,40% |
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30.06.2021 |
30.07.20213 |
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Persone fisiche non rientranti nei casi precedenti. |
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Società di persone. |
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Soggetti Ires |
Con obbligo di redazione del bilancio, approvato entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio. |
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Entro l’ultimo giorno del 6° mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta. |
Entro i 30 giorni successivi. |
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Senza obbligo di redazione del bilancio. |
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Soggetti Ires che approvano il bilancio oltre 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, se hanno usufruito della proroga di cui all’art. 2364 Codice Civile. |
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Entro l’ultimo giorno del mese successivo alla data di approvazione del bilancio o del termine ultimo di approvazione.1-2 |
Entro i 30 giorni successivi. |
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Note |
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In base alla regola generale di cui all’art. 26 del Tuir (applicabile anche alle imprese ai sensi dell’art. 90 del Tuir) i redditi fondiari sono imputati al possessore indipendentemente dalla loro percezione; pertanto, per il reddito da locazione non è richiesta, ai fini della imponibilità del canone, la materiale percezione di un provento. Per effetto della modifica apportata dall’art. 5-quinquies D.L. 34/2019 all’art. 26 Tuir, relativamente ai contratti stipulati dal 2020, per la detassazione dei canoni non percepiti per locazione di immobili abitativi non si deve più attendere la convalida di sfratto, in quanto è sufficiente l’intimazione di sfratto per morosità o l’ingiunzione di pagamento. Il D.L. 41/2020 ha infine disposto che le disposizioni di cui all’art. 3-quinquies D.L. 34/2019 concernenti la sospensione della tassazione dei redditi fondiari derivanti dai canoni di locazione non riscossi, di immobili a uso abitativo, purché la mancata percezione sia comprovata dall’intimazione di sfratto per morosità o dall’ingiunzione di pagamento, hanno effetto per i canoni derivanti dai contratti di locazione non percepiti a decorrere dal 1.01.2020. È pertanto abrogato il vincolo di applicabilità ai soli contratti stipulati a decorrere dal 1.01.2020. |
REGOLA |
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I redditi fondiari concorrono a formare il reddito complessivo delle persone fisiche. |
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Indipendentemente dalla percezione. |
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CESSAZIONE DELLA LOCAZIONE |
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Comunicazione risoluzione anticipata del contratto |
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CANONI NON PERCEPITI |
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Locazioni di immobili ad uso abitativo2 |
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Canoni non percepiti fino al 31.12.2019: i redditi non percepiti derivanti dai contratti di locazione di immobili a uso abitativo non concorrono a formare il reddito a partire dal periodo d’imposta in cui si è concluso il procedimento giurisprudenziale di convalida di sfratto per morosità del conduttore. |
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Si dichiara |
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Canoni non percepiti dal 2020: i redditi derivanti da contratti di locazione di immobili a uso abitativo, se non percepiti, non concorrono a formare il reddito, purché la mancata percezione sia comprovata dall’intimazione di sfratto per morosità o dall’ingiunzione di pagamento. |
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Dal momento in cui si considera comprovata la mancata percezione dei canoni è riconosciuto un credito d’imposta, di ammontare pari alle imposte versate sui canoni non percepiti degli anni precedenti. |
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Locazioni di immobili ad uso non abitativo |
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CANONI MATURATI PER COMPETENZA E NON PERCEPITI |
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Note |
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L’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello da utilizzare per chiedere il contributo a fondo perduto alternativo di cui all’art. 1, cc. 5-15 D.L. 73/2021, con le relative istruzioni. Dal 5.07.2021 e fino al 2.09.2021 i contribuenti interessati possono presentare domanda tramite il servizio web presente sul portale Fatture e Corrispettivi, mentre la trasmissione tramite i canali telematici Entratel/Fisconline può essere effettuata dal 7.07.2021. L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito Internet anche una guida ai contributi a fondo perduto del Decreto Sostegni-bis. |
DOMANDA |
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Tavola |
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Istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto alternativo decreto Sostegni-bis |
Si presenta una check list per il monitoraggio degli aiuti Covid percepiti dai clienti, a supporto dell'attività degli studi professionali. |
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A seguito della pubblicazione nella G.U. del 15.06.2021 del D. Lgs. 25.05.2021, n. 83 è stata recepita la Direttiva UE n. 2455/2017 in tema di vendite a distanza ovvero per corrispondenza e servizi digitali. Tali novità entreranno in vigore dal prossimo 1.07.2021, ancorché risultino necessari dei chiarimenti ministeriali sia per identificare l’ambito oggetto della disposizione normativa in esame, nonché i profili operativi. |
ASPETTI NORMATIVI |
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Vendite a distanza intracomunitarie di beni |
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Si intendono le cessioni di beni spediti o trasportati dal fornitore o per suo conto, anche quando il fornitore interviene indirettamente nel trasporto o nella spedizione dei beni, a partire da uno Stato membro diverso da quello di arrivo della spedizione o del trasporto a destinazione di persone fisiche non soggetti d’imposta o a destinazione dei soggetti nei cui confronti sono effettuate cessioni non imponibili ai sensi dell’art. 72 D.P.R. 633/1972 (esempio: le cessioni di beni effettuate nei confronti delle sedi e dei rappresentanti diplomatici e consolari, NATO), ovvero, con esclusione dei beni soggetti ad accisa, a destinazione di cessionari, soggetti passivi o non soggetti passivi, che non sono tenuti ad applicare l’imposta sugli acquisti intracomunitari e che non hanno optato per l’applicazione della stessa. |
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Vendite a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi |
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Si intendono le cessioni di beni spediti o trasportati dal fornitore o per suo conto, anche quando il fornitore interviene indirettamente nel trasporto o nella spedizione dei beni, da un territorio terzo o paese terzo con arrivo della spedizione o del trasporto in uno Stato membro dell’Unione Europea a destinazione di persone fisiche non soggetti d’imposta o a destinazione dei soggetti nei cui confronti sono effettuate cessioni non imponibili ai sensi dell’art. 72 D.P.R. 633/1972, ovvero, con esclusione dei beni soggetti ad accisa, a destinazione di cessionari, soggetti passivi o non soggetti passivi, che non sono tenuti ad applicare l’imposta sugli acquisti intracomunitari e che non hanno optato per l’applicazione della stessa. |
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ESCLUSIONI |
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VENDITE A DISTANZA |
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Il commercio elettronico indiretto nei rapporti B2C (quindi, nei confronti di non soggetti passivi Iva), qualora sussistano i presupposti più sopra descritti, rientra nel concetto di vendite a distanza.
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AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE DELLE NUOVE REGOLE IVA DAL 1.07.2021 |
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Il regime OSS, a seconda del soggetto che opta si suddivide in:
- regime OSS-UE al quale possono optare i soggetti passivi stabiliti e non stabiliti nella UE per le vendite intracomunitarie a distanza e i soggetti stabiliti nella UE per tutti i servizi resi a privati consumatori in altro Stato membro della UE. Tenendo presente che lo Stato di identificazione per l’accesso al regime speciale è quello in cui l’operatore è stabilito;
- regime OSS-non UE al quale possono optare i soggetti passivi non stabiliti nella UE per tutte le prestazioni di servizi resi a privati consumatori nella UE. Attenzione Una volta esercitata l’opzione per il regime OSS, lo stesso deve essere applicato per tutte le vendite a distanza, nonché per tutte le prestazioni di servizi nei rapporti B2C effettuate in altro Stato membro.
• A decorrere dal 1.04.2021 è possibile pre-registrarsi sul sito dell’Agenzia delle Entrate all’OSS (www.agenziaentrate.gov.it - accedendo area riservata alla sezione “Regimi Iva mini One Stop Shop, One Stop Shop e Import One Stop Shop”).
• L’opzione al regime OSS esonera il contribuente dagli obblighi di fatturazione, registrazione e dichiarazione Iva, in quanto sostituiti da un’apposita dichiarazione trimestrale da presentare entro la fine del mese successivo a ciascun trimestre.
In tale dichiarazione OSS l’Iva deve essere applicata secondo le regole dello Stato membro di destinazione dei beni e servizi per quanto riguarda la base imponibile e l’aliquota Iva. Le modalità operative di applicazione dell’OSS sono demandate a successivi provvedimenti
La L. 46/2021 contiene la delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l’assegno unico e universale; ciò al fine di favorire la natalità, di sostenere la genitorialità e di promuovere l’occupazione, in particolare femminile. Il Governo dovrà adottare, entro il 21.04.2022, uno o più decreti legislativi attuativi dell’assegno unico e universale, che costituisce un beneficio economico attribuito progressivamente a tutti i nuclei familiari con figli a carico nell’ambito delle risorse disponibili. In attesa dei decreti attuativi della L. 46/2021, il Governo ha emanato il D.L. 79/2021, che riconosce un assegno temporaneo per i figli minori ai nuclei familiari che non hanno diritto all’assegno per il nucleo familiare (ANF). L’Inps, con messaggio 2371/2021, ha fornito le prime istruzioni operative in merito alla nuova misura. Da notare che il D.L. 79/2021 prevede una maggiorazione degli importi dell’assegno per il nucleo familiare. In particolare, a decorrere dal 1.07.2021 e fino al 31.12.2021, con riferimento agli importi mensili in vigore, superiori a zero e percepiti dagli aventi diritto, relativi all’assegno per il nucleo familiare, è riconosciuta una maggiorazione di € 37,5 per ciascun figlio, per i nuclei familiari fino a 2 figli, e di € 55 per ciascun figlio, per i nuclei familiari di almeno 3 figli. |
durata |
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Dal 1.07 al 31.12.2021. |
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beneficiari |
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Nuclei familiari che non abbiano diritto all’assegno per il nucleo familiare ANF. |
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In presenza di figli minori di 18 anni, inclusi i figli minori adottati o in affido preadottivo. |
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misura |
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Assegno temporaneo su base mensile riconosciuto dall’Inps nei limiti di spesa previsti. |
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determinazione importo |
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Requisiti
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Con riferimento alla condizione economica, il nucleo familiare del richiedente deve essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità. |
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domanda |
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decorrenza |
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Il D.L. 77/2021 ha apportato alla normativa sul 110% novità in tema di rimozione delle barriere architettoniche, di ragguaglio dei tetti di spesa per le unità delle categorie catastali B1, B2 e D4 degli enti non profit e, soprattutto, di eliminazione dell’obbligo di dichiarare la conformità edilizia, che si aggiungono ad altra recente chiarificazione sull’Iva indetraibile recata dalla L. 69/2021, di conversione del D.L. 41/2021. |
OGGETTO |
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Rimozione barriere architettoniche anche se trainate da interventi di prevenzione sismica che fruiscono del “Superbonus”. |
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NORMA DI LEGGE PREESISTENTE ORA INTEGRATA |
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Interventi di prevenzione sismica al 110% per i soggetti di cui al c. 9 (persone fisiche in veste “privata”, condominii, fabbricati da 2 a 4 unità immobiliari tutte di un unico proprietario o in comproprietà fra persone fisiche, IACP e simili, cooperative a proprietà indivisa, ONLUS/OdV/APS, associazioni sportive dilettantistiche) e per le tipologie di fabbricati previste dall’art. 119 D.L. 34/2020. |
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Per gli interventi di cui all’art. 16, cc. da 1-bis a 1-septies D.L. 4.06.2013, n. 63, l’aliquota delle detrazioni spettanti è elevata al 110% per le spese sostenute dal 1.07.2020 al 30.06.2022 (o entro il più ampio termine stabilito, a determinate condizioni, per taluni soggetti e categorie di immobili, fino alla data massima del 31.12.2023 stabilita per gli IACP). |
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NOVITÀ |
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Tale aliquota del 110% si applica anche agli interventi previsti dall’art. 16-bis, c. 1, lett. e) Tuir, anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a 65 anni ed a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi indicati nel primo periodo del c. 4 e che non siano già richiesti ai sensi del c. 2 dell’art. 119: il c. 2, infatti, dal 1.01.2021 già prevede identico beneficio - ossia, detrazione “Superbonus” del 110% - se gli interventi di rimozione delle barriere architettoniche sono “trainati” da interventi di efficientamento energetico ammessi al Superbonus. |
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CONDIZIONE DI ESECUZIONE “CONGIUNTA” DEGLI INTERVENTI “TRAINANTI” E “TRAINATI” |
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SPESA AMMESSA AL SUPERBONUS |
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COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI ASSEVERATA (CILA) |
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SANZIONI |
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STATO LEGITTIMO DELL’IMMOBILE |
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INTERVENTI ABUSIVI |
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L’art. 35 D.L. 34/2019 ha effettuato una riformulazione della disciplina di trasparenza delle erogazioni pubbliche contenuta nell’art. 1, cc. 125-129 L. 124/2017, per rispondere alle preoccupazioni espresse e chiarire questioni importanti in una prospettiva di semplificazione e razionalizzazione della disciplina. Le imprese obbligate alla pubblicazione sui siti Internet o sui portali digitali sono tenute all’adempimento entro e non oltre il 30.06. L’irrogazione delle sanzioni decorre dal 1.01.2020, con una limitazione dei casi di restituzione delle somme ricevute solo in assenza di pubblicazione dei dati e decorsi 90 giorni dalla contestazione senza ottemperanza all’obbligo. Nel modello Redditi 2021 (quadro RS) e Irap 2021 (quadro IS) è richiesta l’indicazione dei dati relativi alle erogazioni per le quali sorge l’obbligo di trasparenza i cui presupposti per la fruizione si sono verificati nel periodo d’imposta di riferimento della dichiarazione. In sede di conversione in legge del D.L. 52/2021 è stato aggiunto il differimento al 1.01.2022 del termine per l’adempimento degli obblighi di pubblicazione degli importi e delle informazioni per l’anno 2021. |
AMBITO APPLICATIVO |
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Ambito soggettivo |
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Soggetti che esercitano le attività commerciali di cui all’art. 2195 C.C. (imprenditori iscritti al Registro delle Imprese). |
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Obbligo |
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Pubblicare nelle note integrative del bilancio di esercizio e dell’eventuale bilancio consolidato gli importi e le informazioni relativi a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, effettivamente erogati dalle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, c. 2 D. Lgs. 165/2001 e dai soggetti di cui all’art. 2-bis D. Lgs. 33/2013 (che includono, tra l’altro, le società a controllo pubblico non quotate). |
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I soggetti che redigono il bilancio abbreviato ai sensi dell’art. 2435-bis C.C. e quelli comunque non tenuti alla redazione della nota integrativa, assolvono all’obbligo mediante pubblicazione delle medesime informazioni e importi, entro il 30.06 di ogni anno, su propri siti Internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico o, in mancanza di questi ultimi, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza. |
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CONTRIBUTI |
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Tipologia |
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La disciplina di trasparenza si concentra sui rapporti bilaterali, in cui un dato soggetto riconducibile alla sfera pubblica attribuisce un vantaggio a una specifica impresa. |
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Il beneficio economico ricevuto è oggetto dell’obbligo di trasparenza a prescindere dalla forma (sovvenzioni o altro) e dalla circostanza che sia in denaro o in natura (ad esempio, il vantaggio ottenuto dalla messa a disposizione del beneficiario di un edificio pubblico a titolo gratuito). |
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Esclusioni |
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Sono esclusi dalla disciplina i vantaggi ricevuti dal beneficiario sulla base di un regime generale (agevolazioni fiscali, contributi che sono dati a tutti i soggetti che soddisfano determinate condizioni). |
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Gli obblighi di trasparenza non si applicano alle attribuzioni che costituiscono un corrispettivo per una prestazione svolta, una retribuzione per un incarico ricevuto oppure che sono dovute a titolo di risarcimento. |
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Criterio di cassa |
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La disposizione, utilizzando l’espressione “effettivamente erogate”, indica chiaramente che la rendicontazione dovrà essere effettuata secondo il criterio per cassa. |
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Nella presente scheda è trattata la detrazione fiscale inerente le spese di istruzione non universitarie (Rigo E8/E10, cod. 12, mod. 730 - Rigo RP8/RP10 Modello Redditi PF), cioè sostenute per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione (art. 1 L. 10.03.2000, n. 62), per un importo annuo non superiore a € 800,00 per ciascun alunno o studente. |
ASPETTI GENERALI |
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Sono detraibili nella misura del 19% le spese di istruzione non universitaria. |
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TIPOLOGIA DI SPESE AMMESSE |
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CASI PARTICOLARI DI SPESE AMMESSE |
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Spese per la mensa scolastica. |
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Spese per i servizi scolastici integrativi quali l’assistenza al pasto e il pre e post scuola. |
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Per tali spese la detrazione spetta anche quando il servizio è reso per il tramite del Comune o di altri soggetti terzi rispetto alla scuola e anche se non è stato deliberato dagli organi d’istituto essendo tale servizio istituzionalmente previsto dall’ordinamento scolastico per tutti gli alunni delle scuole dell’infanzia e delle scuole primarie e secondarie di primo grado. |
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Spese per le gite scolastiche, per l’assicurazione della scuola e ogni altro contributo scolastico finalizzato all’ampliamento dell’offerta formativa deliberato dagli organi d’istituto (corsi di lingua, teatro, ecc., svolti anche al di fuori dell’orario scolastico e senza obbligo di frequenza). |
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La detrazione non spetta per le spese relative all’acquisto di materiale di cancelleria e di testi scolastici per la scuola secondaria di primo e secondo grado. |
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Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi |
La L. 178/2020 riconosce un credito d’imposta nelle nuove misure stabilite, in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili, a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa, che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, a decorrere dal 16.11.2020 e fino al 31.12.2022 (ovvero entro il 30.06.2023, a condizione che entro il 31.12.2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione). In sostanza, la legge di Bilancio 2021, nell’ambito del piano “Transizione 4.0”, ha potenziato, temporaneamente, le agevolazioni, lasciando inalterati i relativi meccanismi di riconoscimento. Tuttavia, la nuova disciplina si sovrappone a quella contenuta nell’art. 1, cc. 184-197 L. 160/2020 per quanto riguarda gli investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2020 (o 30.6.2021 alle condizioni previste), per i quali i contribuenti possono scegliere tra le due agevolazioni, effettuando le adeguate annotazioni nella fattura del fornitore. |
Tavola n. 1 |
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Confronto fra “credito d’imposta acquisto beni strumentali” e superammortamento per beni “ordinari” (non indicati negli allegati A e B, L. 232/2016) |
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SCADENZARIO |
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Scad. 2021 |
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Tributo Contributo |
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1BDescrizione |
Domenica 1 agosto |
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Contenzioso |
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Sospensione feriale dei termini - Inizia il periodo di sospensione dei termini processuali per le giurisdizioni ordinarie, amministrative e speciali tributarie (art. 16 D.L. 132/2014). |
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Accertamento
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Sospensione termini - I termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall’Agenzia delle Entrate o da altri enti impositori sono sospesi dal 1.08 al 4.09, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell’Iva. Sono sospesi dal 1.08 al 4.09 i termini di 30 giorni previsti per il pagamento delle somme dovute, rispettivamente, a seguito dei controlli automatici effettuati ai sensi degli artt. 36-bis D.P.R. 600/1973, e 54-bis D.P.R. 633/1972, e a seguito dei controlli formali effettuati ai sensi dell’art. 36-ter D.P.R. 600/1973 e della liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata. I termini di sospensione relativi alla procedura di accertamento con adesione si intendono cumulabili con il periodo di sospensione feriale dell’attività giurisdizionale (art. 7-quater, cc. 16-18 D.L. 193/2016). |
Martedì 3 agosto |
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Società non operative |
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Istanza - Termine di presentazione dell'istanza di disapplicazione per le società non operative o in perdita sistematica. |
Domenica 15 agosto |
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Iva |
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Registrazione - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo. |
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Registrazione - Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta, per effetto dell’equiparazione tra scontrino e ricevuta, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate, con unica registrazione, nel registro dei corrispettivi entro oggi. |
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Fattura cumulativa - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un’unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all’effettuazione delle operazioni. |
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Operazioni con l’estero - Entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione deve essere emessa: la fattura relativa alle cessioni intracomunitarie non imponibili; la fattura relativa alle prestazioni di servizi “generiche” rese a soggetti passivi non stabiliti in Italia; l’autofattura relativa alle prestazioni di servizi “generiche” ricevute da soggetto passivo stabilito al di fuori dell’UE. Per gli acquisti intracomunitari, in caso di mancato ricevimento della relativa fattura entro il 2° mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, il cessionario deve emettere l’autofattura entro il giorno 15 del 3° mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. In caso di fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale, il cessionario deve emettere l’autofattura entro il giorno 15 del mese successivo alla registrazione della fattura originaria (L. 228/2012). |
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Associazioni sportive dilettantistiche |
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Registrazioni - Le associazioni sportive dilettantistiche che fruiscono dell’opzione di cui all’art. 1 L. 398/1991 devono effettuare l’annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell’esercizio dell’attività commerciale, con riferimento al mese precedente. |
Lunedì 16 agosto |
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Imposte dirette |
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Versamento ritenute - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni, su altri redditi di capitale e in relazione ad appalti e subappalti. Entro tale termine deve essere effettuato anche il versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d’imposta se di importo pari o superiore a € 500,00 (art. 1, c. 36 L. 232/2016), nonché il versamento delle ritenute operate in relazione alle locazioni brevi (art. 4, cc. 1/5-bis e 6 D.L. 50/2017). |
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Iva |
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Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l’eventuale imposta a debito. |
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Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti trimestrali per operare la liquidazione relativa al trimestre precedente e per versare l’eventuale imposta a debito. |
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Contabilità presso terzi - Termine ultimo di cui si possono avvalere i contribuenti mensili, che affidano a terzi la tenuta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d’imposta relativi al mese di luglio 2021, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di giugno 2021. |
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Versamento - Termine di versamento della rata dell’Iva relativa all’anno d’imposta 2020 derivante dalla dichiarazione annuale con gli interessi. |
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Associazioni sportive dilettantistiche in regime 398/1991 - Termine di versamento dell’Iva relativa al 2° trimestre 2021, mediante il modello F24. |
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Sospensione versamenti per Covid |
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Ripresa - Versamento della 8ª rata (di massimo 24) del 50% degli importi sospesi da marzo a maggio 2020 (D.L. 34/2020, D.L. 104/2020). |
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Imposta sugli intrattenimenti |
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Versamento - Versamento dell’imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente. |
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Imposta sulle transazioni finanziarie |
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Versamento - Termine di versamento dell’imposta sulle transazioni finanziarie dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari poste in essere nel mese precedente (Tobin Tax). |
Principali adempimenti mese di agosto 2021* (segue)
Scad. 2021 |
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Tributo Contributo |
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1BDescrizione |
Lunedì 16 agosto (segue) |
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Inps |
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Contributi previdenziali ed assistenziali - Versamento dei contributi relativi al mese precedente, compresa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante il Mod. F24. |
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Contributi Gestione Separata - Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente. |
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Gestione ex-Enpals - Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono provvedere al versamento, mediante modello F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente. |
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Artigiani e commercianti - Termine per effettuare il versamento della 2ª rata del contributo fisso minimo per il 2021. |
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Cig studi professionali - Termine di versamento della contribuzione al fondo di solidarietà bilaterale relativa al mese di maggio 2021 (Mess. Inps 2265/2021). Entro oggi deve essere effettuato anche il versamento del contributo dovuto per le mensilità da marzo 2020 ad aprile 2021 (Circ. Inps 77/2021). |
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Inail |
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Autoliquidazione - I datori di lavoro che hanno scelto di rateizzare il premio Inail, relativo al saldo 2020 e all’acconto 2021, devono effettuare il versamento della relativa rata. |
Venerdì 20 agosto |
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Imposte dirette |
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Mod. Redditi 2021 - I soggetti che hanno approvato il bilancio o rendiconto entro i 180 giorni dalla chiusura del periodo d'imposta possono effettuare il versamento del saldo 2020 e del 1° acconto 2021 delle imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi, senza la maggiorazione. |
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Proroghe - I soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'Economia e delle Finanze, tenuti entro il 30.06.2021 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di Irap e Iva possono effettuare i predetti versamenti entro il 20.08.2021, con la maggiorazione. Le disposizioni si applicano, oltre che ai soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che adottano il regime di cui all'art. 27, c. 1 del D.L. 98/2011, nonché quelli che applicano il regime forfetario di cui all'art. 1, cc. da 54 a 89 della L. 190/2014, anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del Tuir, aventi i requisiti indicati (DPCM 28.06.2021).
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Mod. Redditi 2021 - I contribuenti titolari di partita Iva che hanno scelto di rateizzare le imposte e i contributi dovuti, devono versare entro oggi la relativa rata. |
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Inps |
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Contributi Gestione Separata - Termine per effettuare il versamento, con l’applicazione di interessi, del saldo 2020 e acconto 2021 da parte dei professionisti senza cassa previdenziale iscritti alla Gestione Separata dell’Inps, per i quali sono stati approvati gli ISA.
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Contributi artigiani e commercianti - Termine per il versamento dei contributi Ivs dovuti sul reddito eccedente il minimale a saldo per il 2020 e del 1° acconto per il 2021, con la maggiorazione, per i soggetti per i quali sono stati approvati gli ISA.
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Artigiani e commercianti - Il versamento delle somme richieste con l'emissione 2021 dei contributi previdenziali dovuti dai soggetti iscritti alle gestioni autonome speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali con scadenza il 17.05.2021 può essere effettuato entro il 20.08.2021, senza alcuna maggiorazione (art. 47 D.L. 73/2021). |
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Enasarco |
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Versamento - Termine di versamento, da parte delle case mandanti, dei contributi previdenziali relativi al trimestre aprile-giugno 2021. |
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Conai |
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Denuncia - Termine di presentazione al Conai della denuncia riferita al mese precedente. |
Mercoledì 25 agosto |
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Iva |
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Elenchi Intrastat - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonchè delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente. |
Lunedì 30 agosto |
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Imposte dirette |
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Mod. Redditi 2021 - I soggetti che hanno approvato il bilancio o rendiconto entro i 180 giorni dalla chiusura del periodo d’imposta possono effettuare il versamento del saldo 2020 e del 1° acconto 2021 delle imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi, con la maggiorazione (tesi restrittiva).
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Imposta di registro |
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Contratti di locazione - Termine ultimo per versare l’imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi ed alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca. |
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Regime impatriati |
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Versamento - ll provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 3.03.2021 ha stabilito che l’opzione per fruire della proroga del regime agevolato è effettuata mediante il versamento, senza possibilità di compensazione, con il modello F24 dell’importo pari al 10% o al 5% dei redditi agevolati relativi all’annualità precedente. I soggetti per cui l’ultimo anno di fruizione del regime per i lavoratori impatriati è stato il 2020, effettuano il versamento entro il 30.08.2021. |
Scad. 2021 |
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Tributo Contributo |
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1BDescrizione |
Martedì 31 agosto |
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Imposte dirette |
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Mod. Redditi 2021 - I soggetti non titolari di partita Iva, che hanno scelto di rateizzare le imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi, devono effettuare i relativi versamenti. |
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Iva |
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Fattura differita - Emissione e annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente. |
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Registrazione, fatturazione - Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni svolte nel mese. |
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Enti non commerciali - Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte. |
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Contenzioso |
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Sospensione feriale dei termini - Termina il periodo di sospensione feriale dei termini iniziato il 1.08 (D.L. 132/2014). |
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Associazioni e società sportive |
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Ripresa versamenti sospesi - Termine di versamento della 4ª rata di ritenute, Iva, contributi previdenziali e assistenziali in scadenza dal 1.01 al 28.02.2021 per associazioni e società sportive (art. 1, cc. 36-37 L. 178/2020). |
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Attività di riscossione |
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Sospensione - Il D.L. 99/2021 (Decreto Lavoro) ha fissato al 31.08.2021 il termine “finale” di sospensione dell’attività di riscossione relativa a tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’agente della riscossione. Sono sospesi fino al 31.08.2021 anche gli obblighi derivanti da pignoramenti presso terzi su salari, stipendi, pensioni (salvo proroghe). |
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Imposta di bollo |
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Bollo virtuale - Termine di versamento, mediante Mod. F24, della rata bimestrale dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale per i soggetti autorizzati (art. 15 D.P.R. 642/1972 - Ris. Ag. Entrate 3.02.2015, n. 12/E). |
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Inps |
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Flusso UniEmens - Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente. |
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Libro unico del lavoro |
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Adempimento - Termine entro il quale effettuare le scritturazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro con riferimento al mese precedente. |
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Fasi |
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Contributi assistenziali - Termine ultimo per il versamento dei contributi di assistenza sanitaria integrativa relativi al 3° trimestre 2021. |
Il differimento dei termini riguarda tutti i versamenti unitari che si devono effettuare con il modello F24 e comprende anche i contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai datori di lavoro, dai committenti/associanti per i rapporti di collaborazione o associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro e venditori a domicilio e dai titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate dall’Inps (Mess. Inps 18.07.2012, n. 12052), nonchè i premi assicurativi/Inail e/o relativi accessori (nota Inail 18.07.2012).
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Nota |
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Principali adempimenti mese di settembre 2021
Scad. 2021 |
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Tributo Contributo |
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1BDescrizione |
Mercoledì 1 settembre |
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Contenzioso |
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Sospensione feriale dei termini - Riprendono a decorrere i termini processuali sospesi dal 1.08.2021 (D.L. 132/2014). |
Giovedì 2 settembre |
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Contributi a fondo perduto per attività stagionali |
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Domanda - Fino al 2.09.2021 è possibile presentare via web (o inviare file) l’istanza per la richiesta del contributo a fondo perduto previsto dal decreto Sostegni bis (art. 1, cc. da 5 a 15, D.L. 73/2021) a favore dei soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione e di reddito agrario, titolari di partita Iva, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato. Il contributo Sostegni bis per le attività stagionali è alternativo al “contributo Sostegni bis automatico” (Provv. Ag. Entrate 2.07.2021). |
Sabato 4 settembre |
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Accertamento |
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Sospensione termini - Termina il periodo di sospensione dei termini, iniziato il 1.08, per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall’Agenzia delle Entrate o da altri enti impositori, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell’Iva. Termina anche il periodo di sospensione dei termini di 30 giorni previsti per il pagamento delle somme dovute, rispettivamente, a seguito dei controlli automatici effettuati ai sensi degli artt. 36-bis D.P.R. 600/1973, e 54-bis D.P.R. 633/1972, e a seguito dei controlli formali effettuati ai sensi dell’art. 36-ter D.P.R. 600/1973 e della liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata (art. 7-quater, cc. 16-18 D.L. 193/2016). |
Lunedì 6 settembre |
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Contributi a fondo perduto affitti |
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Domanda - Termine di presentazione dell’istanza telematica per il contributo a fondo perduto a favore dei locatori degli immobili a uso abitativo che hanno ridotto il canone del contratto di locazione per tutto o parte dell’anno 2021 (Provv. Ag. Entrate 108139/2021). |
Venerdì 10 settembre |
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Imposta di bollo |
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Fattura elettronica - Il cedente o prestatore, o l’intermediario delegato, qualora ritenga che, per una o più fatture integrate, non risultino realizzati i presupposti per l’applicazione del bollo, come diversamente affermato dall’Agenzia Entrate, procede, entro l’ultimo giorno del 1° mese successivo alla chiusura del trimestre, alla variazione dei dati comunicati dalla stessa Agenzia. Per le fatture elettroniche inviate nel 2° trimestre, la variazione può essere effettuata entro il 10.09 dell’anno di riferimento. In assenza di variazioni, le integrazioni effettuate si intendono confermate. |
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Contributo Covid |
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Dichiarazione dei redditi - Per fruire del contributo a fondo perduto previsto dal D.L. Sostegni-bis deve essere presentata istanza all’Agenzia Entrate, che potrà essere trasmessa solo se la dichiarazione dei redditi 2020 è presentata entro il 10.09.2021. |
Mercoledì 15 settembre |
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Imposte dirette |
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Mod. 730 - Termine di presentazione telematica all’Agenzia delle Entrate delle dichiarazioni presentate dal contribuente dal 16.07 al 31.08. |
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Proroghe dei versamenti delle imposte - Per i contribuenti interessati dagli ISA, sono prorogati al 15.09.2021 (dal D.D.L. di conversione del Decreto Sostegni-bis), senza alcuna maggiorazione, i termini per effettuare i versamenti:
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Iva |
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Registrazione - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo. |
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Registrazione - Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta, per effetto dell’equiparazione tra scontrino e ricevuta, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate, con unica registrazione, nel registro dei corrispettivi entro oggi. |
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Fattura cumulativa - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un’unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all’effettuazione delle operazioni. |
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Operazioni con l’estero - Entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione deve essere emessa: la fattura relativa alle cessioni intracomunitarie non imponibili; la fattura relativa alle prestazioni di servizi “generiche” rese a soggetti passivi non stabiliti in Italia; l’autofattura relativa alle prestazioni di servizi “generiche” ricevute da soggetto passivo stabilito al di fuori dell’UE. Per gli acquisti intracomunitari, in caso di mancato ricevimento della relativa fattura entro il 2° mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, il cessionario deve emettere l’autofattura entro il giorno 15 del 3° mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. In caso di fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale, il cessionario deve emettere l’autofattura entro il giorno 15 del mese successivo alla registrazione della fattura originaria (L. 228/2012). |
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Associazioni sportive dilettantistiche |
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Registrazioni - Le associazioni sportive dilettantistiche che fruiscono dell’opzione di cui all’art. 1 L. 398/1991 devono effettuare l’annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell’esercizio dell’attività commerciale, con riferimento al mese precedente. |
Scad. 2021 |
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Tributo Contributo |
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1BDescrizione |
Giovedì 16 settembre |
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Imposte dirette |
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Versamento ritenute - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni, su altri redditi di capitale e in relazione ad appalti e subappalti. Entro tale termine deve essere effettuato anche il versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d’imposta se di importo pari o superiore a € 500,00 (art. 1, c. 36 L. 232/2016), nonché il versamento delle ritenute operate in relazione alle locazioni brevi (art. 4, cc. 1/5-bis e 6 D.L. 50/2017). |
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Iva |
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Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l’eventuale imposta a debito. |
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Contabilità presso terzi - Termine ultimo di cui si possono avvalere i contribuenti mensili, che affidano a terzi la tenuta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d’imposta relativi al mese di agosto 2021, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di luglio 2021. |
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Versamento - Termine di versamento della rata dell’Iva relativa all’anno d’imposta 2020 derivante dalla dichiarazione annuale con gli interessi. |
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Comunicazione liquidazioni periodiche - Termine di invio della comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva relativi al 2° trimestre 2021. |
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Sospensione versamenti per Covid |
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Ripresa - Versamento della 9ª rata (di massimo 24) del 50% degli importi sospesi da marzo a maggio 2020 (D.L. 34/2020, D.L. 104/2020). |
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Imposta sugli intrattenimenti |
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Versamento - Versamento dell’imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente. |
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Imposta sulle transazioni finanziarie |
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Versamento - Termine di versamento dell’imposta sulle transazioni finanziarie dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari poste in essere nel mese precedente (Tobin Tax). |
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Inps |
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Contributi previdenziali ed assistenziali - Versamento dei contributi relativi al mese precedente, compresa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante il Mod. F24. |
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Contributi Gestione Separata - Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente. |
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Gestione ex-Enpals - Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono provvedere al versamento, mediante modello F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente. |
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Agricoltura - Versamento della 2ª rata dei contributi previdenziali e assistenziali per i lavoratori autonomi in agricoltura, dovuti per il 2021. |
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Agricoltura - Le imprese agricole devono procedere al versamento dei contributi previdenziali per la manodopera agricola relativi al 1° trimestre 2021, mediante il Mod. F24. |
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Ragionieri Commercialisti |
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Versamento - Termine di versamento della 5ª rata dell’acconto “eccedenze” soggettivo, integrativo e soggettivo supplementare (predeterminato dalla Cassa sulla base dei dati del modello A/19 dell’anno precedente). |
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Consulenti del lavoro |
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ENPACL - Termine di versamento della 1ª o unica rata del contributo soggettivo e integrativo 2021. Entro tale termine deve essere trasmessa, in via telematica, la comunicazione obbligatoria relativa all’ammontare del volume d’affari ai fini Iva conseguito nel 2020. |
Lunedì 20 settembre |
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Imposta di bollo |
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Fattura elettronica - Entro il 20.09 l’Agenzia delle Entrate comunica i dati relativi al 2° trimestre. |
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Conai |
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Denuncia - Termine di presentazione al Conai della denuncia riferita al mese precedente. |
Sabato 25 settembre |
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Iva |
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Elenchi Intrastat - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonchè delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente. |
Giovedì 30 settembre |
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Imposte dirette |
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Mod. Redditi 2021 - I soggetti non titolari di partita Iva, che hanno scelto di rateizzare le imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi devono effettuare i relativi versamenti. |
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Mod. 730 - Termine di presentazione del modello 730 precompilato. |
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Mod. 730 - Termine di trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate delle dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1 al 30.09. |
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Irap - Termine per il versamento, senza sanzioni né interessi, dell’Irap in caso di errata applicazione delle disposizioni dell’art. 24, c. 3 D.L. 34/2020 che hanno esonerato dal versamento del saldo Irap 2019 e del 1° acconto per il 2020, in relazione alla determinazione dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19.03.2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19” (art. 1 D.L. 41/2021). |
Scad. 2021 |
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Tributo Contributo |
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1BDescrizione |
Giovedì 30 settembre (segue) |
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Iva |
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Fattura differita - Emissione e annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente. |
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Registrazione, fatturazione - Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni svolte nel mese. |
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Enti non commerciali - Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte. |
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Rimborso Iva estera - Termine di presentazione della richiesta di rimborso dell’imposta sul valore aggiunto di altro Stato Europeo assolta sugli acquisti. |
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Fattura elettronica - è stato prorogato al 30.09.2021 il periodo transitorio per la memorizzazione delle fatture elettroniche. Inoltre, per gli operatori Iva, i loro intermediari delegati e i consumatori finali è prevista la possibilità di aderire, entro lo stesso termine, al servizio di consultazione e acquisizione delle proprie fatture elettroniche (Comunicato Ag. Entrate 30.06.2021). |
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Gruppo Iva |
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Costituzione - Termine di presentazione del modello per la costituzione del gruppo Iva (modello AGI/1), con efficacia dal 1.01.2022 (provv. Ag. Entrate 19.09.2018). |
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Sospensione attività riscossione |
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Ripresa versamenti - I pagamenti dovuti, derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione, riferiti al periodo dall’8.03.2020 al 31.08.2021, dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione (31.08.2021) e, dunque, entro il 30.09.2021. |
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Imposta di registro |
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Contratti di locazione - Termine ultimo per versare l’imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi ed alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca. |
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Imposta di bollo |
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Fattura elettronica - Termine di versamento dell’imposta di bollo relativa al 1° trimestre 2021 di importo inferiore a € 250. Termine di versamento dell’imposta di bollo relativa al 2° trimestre 2021. |
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Associazioni e società sportive |
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Ripresa versamenti sospesi - Termine di versamento della 5ª rata di ritenute, Iva, contributi previdenziali e assistenziali in scadenza dal 1.01 al 28.02.2021 per associazioni e società sportive (art. 1, cc. 36-37 L. 178/2020). |
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Inps |
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Flusso UniEmens - Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente. |
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Contributi volontari - Versamento dei contributi volontari relativi al 2° trimestre 2021 mediante gli appositi bollettini rilasciati dall’Inps. |
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Libro unico del lavoro |
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Adempimento - Termine entro il quale effettuare le scritturazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro con riferimento al mese precedente. |
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Dottori Commercialisti |
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Contributi - Termine di versamento della 1ª o unica rata dei contributi minimi 2021. |
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5 per mille |
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Regolarizzazione - Termine entro il quale gli enti, che non hanno assolto, in tutto o in parte, entro i termini di scadenza, gli adempimenti richiesti per l’ammissione al 5 per mille, possono presentare le domande di iscrizione ed effettuare le relative integrazioni documentali, versando contestualmente la sanzione di € 250,00. |
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Nota1 |
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