Agevolazioni e Novità Fiscali

Gli approfondimenti del Dottor Cavallari sulle agevolazioni e novità fiscali

 

Notiziario di Settembre 2021: Vendite a distanza OSS Ue ed Extra Ue, Iva 4% per apparecchi dentali tipo Invisalign

Agosto Settembre www.studiocavallari.it

SOMMARIO

 

  1. In evidenza

Pag. 1

Apparecchi dentali tipo Invisalign Iva al 4%

 

  1. Proroga versamenti fiscali 2021

Pag. 2

  1. Canoni di locazione non riscossi dal 2020

Pag. 3

  1. Bonus vacanze

Pag. 4

  1. Domanda per il contributo a fondo perduto alternativo

Pag. 5

  1. Check list contributi e altri aiuti

Pag. 6

  1. Novità dal 1.07.2021 per le vendite a distanza

Pag. 7

  1. Assegno temporaneo per figli minori a carico

Novità Bonus 110% e Credito d'imposta acquisto beni strumentali 

Pag. 8

 

  1. Principali adempimenti mese di agosto 2021

Pag. 9

  1. Principali adempimenti mese di settembre 2021

Pag. 12

In evidenza

 

PIN INPS UTILIZZABILE SOLO FINO AL 1.09.2021

Apparecchi dentali tipo Invisalign Iva al 4%

  • Da settembre non sarà più utilizzabile il Pin Inps. A un anno dall'entrata in vigore delle nuove disposizioni sull'utilizzo degli strumenti di identificazione più sofisticati, l'istituto di previdenza fissa il termine ultimo: 1.09.2021. Da tale data, pertanto, saranno utili le sole credenziali Spid, Cie e Cns, mentre non sarà più consentito l'accesso tramite Pin a servizi online con profili diversi da quello di cittadino (cioè a imprese, professionisti, pubblica amministrazione).
  • Iva al 4% sull’apparecchio dei denti Apparecchi allineatori dei denti, l’Iva per la cessione è al 4%. Lo precisa l’Agenzia delle entrate, con la risposta n. 575 del 30 agosto 2021 resa sulla base del parere fornito dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, che ha classificato i dispositivi medici alla voce doganale 90.21 e ha dipanato ogni dubbio sull’applicabilità dell’aliquota ridottissima. Le cessioni dei dispositivi medici adoperati per il corretto allineamento dei denti e realizzati in una speciale resina trasparente scontano l’Iva al 4%, ai sensi del citato n. 30) della Tabella A, parte II, allegata al decreto Iva. (Agenzia delle entrate, risposta n. 575/2021

Proroga versamenti fiscali 2021

Per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA (indici sintetici di affidabilità fiscale) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’Economia, i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di Irap, nonché dell’Iva correlata agli ulteriori componenti positivi dichiarati per migliorare il profilo di affidabilità, che scadono al 30.06.2021, sono prorogati al 20.07.2021. La legge di conversione del D.L. 73/2021 ha successivamente prorogato tale scadenza al 15.09.2021, senza possibilità di ricorrere all’ulteriore differimento dei 30 giorni successivi con la maggiorazione dello 0,40%.

Soggetti interessati

Con proroga

Senza proroga

Pagamenti

(saldo e 1ª rata acconto)

Pagamenti

(saldo e 1ª rata acconto)

Senza

maggiorazione 0,40%

Con

maggiorazione

0,40%

Senza

maggiorazione 0,40%

Con

maggiorazione

0,40%

  • Persone fisiche che:
  • pur potendo compilare il modello 730, non possono presentarlo;
  • devono comunicare dati utilizzando i relativi quadri del modello Redditi (RM, RT, RW);
  • devono presentare la dichiarazione per contribuenti deceduti.
  • 30.06.2021
  • 15.09.20214
  • 30.07.20213
  • 15.09.20214

30.06.2021

30.07.20213

Persone fisiche non rientranti nei casi precedenti.

Società di persone.

Soggetti

Ires

Con obbligo di redazione del bilancio, approvato entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio.

  • Entro l’ultimo giorno del 6° mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta.
  • 15.09.20214
  • Entro i 30
    giorni
    successivi.

  • 15.09.20214

Entro l’ultimo giorno del 6° mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta.

Entro i 30

giorni

successivi.

Senza obbligo di redazione del bilancio.

Soggetti Ires che approvano il bilancio oltre 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, se hanno usufruito della proroga di cui all’art. 2364 Codice Civile.

  • Entro l’ultimo giorno del mese successivo alla data di approvazione del bilancio o del termine ultimo di approvazione.1
  • 15.09.20214-5
  • Entro i 30
    giorni
    successivi.

  • 15.09.20214-5

Entro l’ultimo giorno del mese successivo alla data di approvazione del bilancio o del termine ultimo di approvazione.1-2

Entro i 30

giorni

successivi.

Note

  1. Il termine massimo entro cui approvare il bilancio, per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, è il 29.06.
  2. In caso di mancata approvazione del bilancio entro il 29.06.2021, la società deve comunque effettuare i versamenti entro il 20.08.2021 (il 31.07.2021 cade di sabato).
  3. Il termine di 30 giorni per effettuare il versamento del saldo con la maggiorazione, a titolo di interesse, decorre dalla data prevista per effettuare il primo versamento. Pertanto, le eventuali proroghe del termine per il primo versamento - che si rendano necessarie poiché lo stesso cade durante un giorno festivo - determinano lo spostamento in avanti del giorno da cui decorre il termine per il versamento con la maggiorazione, con conseguente proroga dello stesso (Ris. Ag. Entrate 6.06.2007, n. 128/E).
  4. Per i soggetti Isa sono prorogati al 15.09.2021, senza alcuna maggiorazione, i termini per effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA che scadono dal 30.06 al 31.08.2021. Non sembra però possibile un ulteriore differimento di 30 giorni con la maggiorazione dello 0,40%.
  5. La proroga si applica nel caso in cui l’approvazione del bilancio sia intervenuta sia a maggio che a giugno (o nei casi in cui l’assemblea non abbia approvato il bilancio).
             

 

Canoni di locazione non riscossi dal 2020

In base alla regola generale di cui all’art. 26 del Tuir (applicabile anche alle imprese ai sensi dell’art. 90 del Tuir) i redditi fondiari sono imputati al possessore indipendentemente dalla loro percezione; pertanto, per il reddito da locazione non è richiesta, ai fini della imponibilità del canone, la materiale percezione di un provento. Per effetto della modifica apportata dall’art. 5-quinquies D.L. 34/2019 all’art. 26 Tuir, relativamente ai contratti stipulati dal 2020, per la detassazione dei canoni non percepiti per locazione di immobili abitativi non si deve più attendere la convalida di sfratto, in quanto è sufficiente l’intimazione di sfratto per morosità o l’ingiunzione di pagamento. Il D.L. 41/2020 ha infine disposto che le disposizioni di cui all’art. 3-quinquies D.L. 34/2019 concernenti la sospensione della tassazione dei redditi fondiari derivanti dai canoni di locazione non riscossi, di immobili a uso abitativo, purché la mancata percezione sia comprovata dall’intimazione di sfratto per morosità o dall’ingiunzione di pagamento, hanno effetto per i canoni derivanti dai contratti di locazione non percepiti a decorrere dal 1.01.2020. È pertanto abrogato il vincolo di applicabilità ai soli contratti stipulati a decorrere dal 1.01.2020.

REGOLA

I redditi fondiari concorrono a formare il reddito complessivo delle persone fisiche.

Indipendentemente dalla percezione.

CESSAZIONE

DELLA

LOCAZIONE

  • La rilevanza del canone pattuito, anziché della rendita catastale, opera fin quando risulta in essere il contratto di locazione.
  • Solo a seguito della cessazione della locazione, per scadenza del termine ovvero per il verificarsi di una causa di risoluzione del contratto, il reddito è determinato sulla base della rendita catastale1.

Comunicazione

risoluzione

anticipata

del contratto

  • La risoluzione anticipata del contratto deve essere comunicata all’Agenzia delle Entrate mediante modello RLI.
  • è necessario versare la relativa imposta di registro con il modello F24, elementi identificativi, ovvero attraverso i servizi telematici dell’A.E.
  • L’imposta di registro non è dovuta se si è optato per il regime della cedolare secca.

CANONI

NON

PERCEPITI

Locazioni

di immobili

ad uso

abitativo2

Canoni non percepiti fino al 31.12.2019: i redditi non percepiti derivanti dai contratti di locazione di immobili a uso abitativo non concorrono a formare il reddito a partire dal periodo d’imposta in cui si è concluso il procedimento giurisprudenziale di convalida di sfratto per morosità del conduttore.

Si dichiara
la sola rendita catastale4.

Canoni non percepiti dal 2020: i redditi derivanti da contratti di locazione di immobili a uso abitativo, se non percepiti, non concorrono a formare il reddito, purché la mancata percezione sia comprovata dall’intimazione di sfratto per morosità o dall’ingiunzione di pagamento.

Dal momento in cui si considera comprovata la mancata percezione dei canoni è riconosciuto un credito d’imposta, di ammontare pari alle imposte versate sui canoni non percepiti degli anni precedenti.

Locazioni

di immobili

ad uso

non abitativo

  • Il relativo canone, ancorché non percepito, deve essere comunque dichiarato, nella misura in cui risulta dal contratto di locazione, fino a quando non intervenga una causa di risoluzione del contratto medesimo.
  • Le imposte assolte sui canoni dichiarati e non riscossi non potranno essere recuperate3.

CANONI

MATURATI

PER

COMPETENZA

E NON

PERCEPITI

  • Ai fini dell’imposizione diretta, per le locazioni d’immobili non abitativi, il legislatore tributario ha previsto la regola generale secondo cui i redditi fondiari sono imputati al possessore indipendentemente dalla loro percezione; ne consegue che anche per il reddito da locazione non è richiesta, ai fini della imponibilità del canone, la materiale percezione del provento. Pertanto, il relativo canone è dichiarato, ancorché non percepito, nella misura in cui risulta dal contratto di locazione fino a quando non intervenga una causa di risoluzione del contratto medesimo.
  • Con la risoluzione del contratto e/o la convalida di sfratto, la locazione cessa e i canoni non possono più concorrere alla formazione del reddito d’impresa.
  • Inoltre, i canoni maturati per competenza e non riscossi possono essere dedotti come perdite su crediti, se sia altrimenti dimostrata la certezza della insolvenza del conduttore debitore e quindi la deducibilità della perdita.
                 

Note

  1. Art. 1596 C.C. (fine della locazione per lo spirare del termine); art. 1454 C.C. (diffida ad adempiere); art. 1456 C.C. (clausola risolutiva espressa).
  2. Art. 55 L. 392/1978 - Termine per il pagamento dei canoni scaduti - La morosità del conduttore nel pagamento dei canoni o degli oneri di cui all’art. 5 può essere sanata in sede giudiziale per non più di 3 volte nel corso di un quadriennio se il conduttore alla prima udienza versa l’importo dovuto per tutti i canoni scaduti e per gli oneri accessori maturati sino a tale data, maggiorato degli interessi legali e delle spese processuali liquidate in tale sede dal giudice ... (omissis) .... il pagamento, nei termini di cui ai commi precedenti, esclude la risoluzione del contratto.
  3. La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 362/2000, ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 23 (ora art. 26) del Tuir in quanto il sistema di tassazione che presiede alle locazioni non abitative non risulta gravoso e irragionevole dal momento che il locatore può utilizzare tutti gli strumenti previsti per provocare la risoluzione del contratto di locazione (dalla clausola risolutiva espressa ex art. 1456 C.C., alla risoluzione a seguito di diffida ad adempiere ex art. 1454, alla azione di convalida di sfratto ex artt. 657 e ss C.p.c.) e far “riespandere” la regola generale di attribuzione del reddito fondiario basata sulla rendita catastale (Circ. 11/E/2014).
  4. Nel caso di percezione solo di alcuni canoni, anche questi ultimi devono essere indicati in quanto l’Irpef è calcolata sul maggiore importo tra la rendita catastale rivalutata e i canoni effettivamente percepiti.

 

Domanda per il contributo a fondo perduto alternativo

L’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello da utilizzare per chiedere il contributo a fondo perduto alternativo di cui all’art. 1, cc. 5-15 D.L. 73/2021, con le relative istruzioni. Dal 5.07.2021 e fino al 2.09.2021 i contribuenti interessati possono presentare domanda tramite il servizio web presente sul portale Fatture e Corrispettivi, mentre la trasmissione tramite i canali telematici Entratel/Fisconline può essere effettuata dal 7.07.2021. L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito Internet anche una guida ai contributi a fondo perduto del Decreto Sostegni-bis.

DOMANDA

  • La trasmissione dell’istanza può essere effettuata dal 5.07.2021 e non oltre il 2.09.2021.
  • La procedura web è resa disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate a partire dal 5.07.2021, mentre la trasmissione tramite i canali telematici Entratel/Fisconline può essere effettuata dal 7.07.2021.

  • Entro il 2.09.2021, in caso di errore, sarà possibile presentare una nuova domanda per sostituire quella errata.
  • Per chi utilizzerà il portale Fatture e Corrispettivi sarà possibile accedere tramite le credenziali Spid, Cie o Cns o quelle rilasciate dall’Agenzia per l’utilizzo dei servizi telematici Entratel e Fisconline.
  • L’invio può avvenire anche tramite gli intermediari delegati per il Cassetto fiscale o per il servizio di consultazione delle fatture elettroniche o specificatamente incaricati per la richiesta di contributo.

Tavola

Istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto alternativo decreto Sostegni-bis

 

 

Check list contributi e altri aiuti

Si presenta una check list per il monitoraggio degli aiuti Covid percepiti dai clienti, a supporto dell'attività degli studi professionali.

Contribuente

Anno

Tipologia

Importo

Richiesto

Incassato

Data

Contributo a fondo perduto del

decreto Rilancio

Art. 25 D.L. 34/2020

¨

¨

Contributo a fondo perduto per

attività economiche “al dettaglio”

nei centri storici

Art. 59 D.L. 104/2020

¨

¨

Contributo a fondo perduto del

decreto Ristori

Art. 1 D.L. 137/2020

¨

¨

Detassazione di contributi/

indennità/ogni altra misura a favore

di imprese e lavoratori autonomi,

relativi all’emergenza COVID-19

Art. 10-bis D.L. 137/2020

¨

¨

Contributo a fondo perduto del

decreto Ristori-bis

Art. 2 D.L. 149/2020

¨

¨

Contributo a fondo perduto da

destinare all’attività dei servizi

di ristorazione

Art. 2 D.L. 172/2020

¨

¨

Credito d’imposta canoni di locazione

degli immobili a uso non abitativo

e affitto d’azienda

Art. 28 D.L. 34/2020

¨

¨

Bonus botteghe e negozi

Art. 65 D.L. 18/2020

¨

¨

Spese di sanificazione e acquisto

DPI (dispositivi di protezione

individuale)

  • Art. 125 D.L. 34/2020
  • Art. 31 D.L. 104/2020

¨

¨

Credito d’imposta adeguamento

degli ambienti di lavoro

Art. 120 D.L. 34/2020

¨

¨

Credito d’imposta rafforzamento

patrimoniale delle PMI (investitori)

Art. 26 D.L. 34/2020

¨

¨

Indennità forfettarie INPS/Casse

profess. di € 600/€ 1.000

  • Artt. 27 e 44 D.L. 18/2020
  • Art. 84 D.L. 34/2020
  • Artt. 9 e 13 D.L. 104/2020

¨

¨

Esenzione dal versamento della

1° rata dell’acconto dell’Irap relativa

al periodo di imposta successivo

a quello in corso al 31.12.2019

Art. 24 D.L. 34/2020

¨

¨

Imu - Esenzione di determinati

immobili

  • Art. 177 D.L. 34/2020
  • Art. 78 D.L. 104/2020

¨

¨

Imu - Cancellazione 2° rata 2020

Art. 9-bis D.L. 137/2020

¨

¨

Altri contributi regionali a fondo

perduto

-

¨

¨

Altri contributi comunali a fondo

perduto

-

¨

¨

Artigiancassa - consorzi fidi e

mediocredito

Contributi a fondo perduto

¨

¨

Invitalia/sviluppo Italia - Sace/Simest

- fondo pmi:

Contributi a fondo perduto

¨

¨

Prima rata acconto Irap 2020

Art. 24 D.L. 34/2020

¨

¨

¨

¨

Il sottoscritto, dopo essere stato dettagliatamente ed esaurientemente informato dallo Studio ................................................ circa le conseguenze sanzionatorie derivanti dalla mancata indicazione nel modello Redditi delle somme percepite a titolo di contributi a fondo perduto inerenti la pandemia Covid-19

dichiara

di non avere richiesto o ricevuto altri contributi a fondo perduto oltre quelli indicati nel presente prospetto.

Data

…………………………………….

Firma cliente

…………………………………….

 

Novità dal 1.07.2021 per le vendite a distanza

A seguito della pubblicazione nella G.U. del 15.06.2021 del D. Lgs. 25.05.2021, n. 83 è stata recepita la Direttiva UE n. 2455/2017 in tema di vendite a distanza ovvero per corrispondenza e servizi digitali. Tali novità entreranno in vigore dal prossimo 1.07.2021, ancorché risultino necessari dei chiarimenti ministeriali sia per identificare l’ambito oggetto della disposizione normativa in esame, nonché i profili operativi.

ASPETTI

NORMATIVI

Vendite

a distanza

intracomunitarie

di beni

Si intendono le cessioni di beni spediti o trasportati dal fornitore o per suo conto, anche quando il fornitore interviene indirettamente nel trasporto o nella spedizione dei beni, a partire da uno Stato membro diverso da quello di arrivo della spedizione o del trasporto a destinazione di persone fisiche non soggetti d’imposta o a destinazione dei soggetti nei cui confronti sono effettuate cessioni non imponibili ai sensi dell’art. 72 D.P.R. 633/1972 (esempio: le cessioni di beni effettuate nei confronti delle sedi e dei rappresentanti diplomatici e consolari, NATO), ovvero, con esclusione dei beni soggetti ad accisa, a destinazione di cessionari, soggetti passivi o non soggetti passivi, che non sono tenuti ad applicare l’imposta sugli acquisti intracomunitari e che non hanno optato per l’applicazione della stessa.

Vendite

a distanza

di beni

importati

da territori

terzi

o Paesi terzi

Si intendono le cessioni di beni spediti o trasportati dal fornitore o per suo conto, anche quando il fornitore interviene indirettamente nel trasporto o nella spedizione dei beni, da un territorio terzo o paese terzo con arrivo della spedizione o del trasporto in uno Stato membro dell’Unione Europea a destinazione di persone fisiche non soggetti d’imposta o a destinazione dei soggetti nei cui confronti sono effettuate cessioni non imponibili ai sensi dell’art. 72 D.P.R. 633/1972, ovvero, con esclusione dei beni soggetti ad accisa, a destinazione di cessionari, soggetti passivi o non soggetti passivi, che non sono tenuti ad applicare l’imposta sugli acquisti intracomunitari e che non hanno optato per l’applicazione della stessa.

ESCLUSIONI

  • Non rientrano nei concetti sopra evidenziati:
  • le cessioni di mezzi di trasporto nuovi;
  • le cessioni di beni da installare, montare o assiemare a cura del fornitore o per suo conto nello Stato di arrivo della spedizione o del trasporto.

VENDITE A

DISTANZA

Il commercio elettronico indiretto nei rapporti B2C (quindi, nei confronti di non soggetti passivi Iva), qualora sussistano i presupposti più sopra descritti, rientra nel concetto di vendite a distanza.

Le novità a decorrere dal 1.07.2021 sono applicabili a tutte le vendite a distanza (come sopra descritte) indipendentemente dal fatto che l’acquisto sia online (e-commerce), per telefono, fax ovvero altri canali di acquisto.

AMBITO

OGGETTIVO

DI

APPLICAZIONE DELLE

NUOVE

REGOLE IVA

DAL 1.07.2021

  • Le novità introdotte ad opera del D. Lgs. 83/2021, con effetto 1.07.2021, riguardano:
  • le vendite a distanza intracomunitarie di beni, di cui al nuovo art. 38-bis, cc. 1 e 3 D.L. 331/1993;
  • le vendite a distanza di merci e beni importati da Paesi terzi o da territori terzi, di cui al nuovo art. 38-bis, cc. 2 e 3 D.L. 331/1993;
  • le cessioni domestiche di beni da parte di soggetti passivi non stabiliti nella UE a consumatori privati, facilitate tramite interfacce elettroniche;
  • le forniture di servizi a consumatori privati da parte di soggetti passivi non stabiliti nella UE (oppure stabiliti nella UE, ma non nello Stato membro di consumo).

  • Non è chiaro, e su questo dovrà necessariamente intervenire l’Amministrazione Finanziaria con un chiarimento ufficiale, se nella nuova disposizione normativa rientrino anche:
  • le vendite a distanza poste in essere dai soggetti forfettari di cui alla L. 190/2014 (al riguardo sembra ragionevole ritenere che tali soggetti siano soggetti alla nuova disposizione in considerazione del fatto che a livello comunitario il regime speciale semplificato trova attuazione nel limite di € 5.000 e non di € 65.000 come previsto attualmente in Italia);
  • le cessioni di beni usati soggetti al regime del margine (sulla base di precedenti chiarimenti tali cessioni dovrebbero rimanere escluse dal concetto di vendite a distanza);
  • le cessioni effettuate da parte dei soggetti nel regime speciale Iva in agricoltura.

Il regime OSS, a seconda del soggetto che opta si suddivide in:

- regime OSS-UE al quale possono optare i soggetti passivi stabiliti e non stabiliti nella UE per le vendite intracomunitarie a distanza e i soggetti stabiliti nella UE per tutti i servizi resi a privati consumatori in altro Stato membro della UE. Tenendo presente che lo Stato di identificazione per l’accesso al regime speciale è quello in cui l’operatore è stabilito;

- regime OSS-non UE al quale possono optare i soggetti passivi non stabiliti nella UE per tutte le prestazioni di servizi resi a privati consumatori nella UE. Attenzione Una volta esercitata l’opzione per il regime OSS, lo stesso deve essere applicato per tutte le vendite a distanza, nonché per tutte le prestazioni di servizi nei rapporti B2C effettuate in altro Stato membro.

• A decorrere dal 1.04.2021 è possibile pre-registrarsi sul sito dell’Agenzia delle Entrate all’OSS (www.agenziaentrate.gov.it - accedendo area riservata alla sezione “Regimi Iva mini One Stop Shop, One Stop Shop e Import One Stop Shop”).

• L’opzione al regime OSS esonera il contribuente dagli obblighi di fatturazione, registrazione e dichiarazione Iva, in quanto sostituiti da un’apposita dichiarazione trimestrale da presentare entro la fine del mese successivo a ciascun trimestre.

In tale dichiarazione OSS l’Iva deve essere applicata secondo le regole dello Stato membro di destinazione dei beni e servizi per quanto riguarda la base imponibile e l’aliquota Iva. Le modalità operative di applicazione dell’OSS sono demandate a successivi provvedimenti

 

Assegno temporaneo per figli minori a carico

                                                                                               

La L. 46/2021 contiene la delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l’assegno unico e universale; ciò al fine di favorire la natalità, di sostenere la genitorialità e di promuovere l’occupazione, in particolare femminile. Il Governo dovrà adottare, entro il 21.04.2022, uno o più decreti legislativi attuativi dell’assegno unico e universale, che costituisce un beneficio economico attribuito progressivamente a tutti i nuclei familiari con figli a carico nell’ambito delle risorse disponibili.

In attesa dei decreti attuativi della L. 46/2021, il Governo ha emanato il D.L. 79/2021, che riconosce un assegno temporaneo per i figli minori ai nuclei familiari che non hanno diritto all’assegno per il nucleo familiare (ANF). L’Inps, con messaggio 2371/2021, ha fornito le prime istruzioni operative in merito alla nuova misura.

Da notare che il D.L. 79/2021 prevede una maggiorazione degli importi dell’assegno per il nucleo familiare. In particolare, a decorrere dal 1.07.2021 e fino al 31.12.2021, con riferimento agli importi mensili in vigore, superiori a zero e percepiti dagli aventi diritto, relativi all’assegno per il nucleo familiare, è riconosciuta una maggiorazione di € 37,5 per ciascun figlio, per i nuclei familiari fino a 2 figli, e di € 55 per ciascun figlio, per i nuclei familiari di almeno 3 figli.

durata

Dal 1.07 al 31.12.2021.

beneficiari

Nuclei familiari che non abbiano diritto all’assegno per il nucleo familiare ANF.

In presenza di figli minori di 18 anni, inclusi i figli minori adottati o in affido preadottivo.

misura

Assegno temporaneo su base mensile riconosciuto dall’Inps nei limiti di spesa previsti.

determinazione

importo

  • L’assegno è determinato in base alla tabella allegata al D.L. 79/2021 che individua le soglie ISEE e i corrispondenti importi mensili dell’assegno temporaneo per ciascun figlio minore, in relazione al numero dei figli minori.
  • In particolare, è prevista:
  • una soglia minima di ISEE fino a € 7.000, fino alla quale gli importi spettano in misura piena, pari a € 167,5 per ciascun figlio in caso di nuclei con uno o 2 figli, ovvero a € 217,8 per figlio in caso di nuclei più numerosi;
  • una soglia massima di ISEE pari a € 50.000, oltre la quale la misura non spetta.
  • Gli importi sono maggiorati di € 50 per ciascun figlio minore con disabilità.

Requisiti

Al momento della

presentazione

della domanda

e per tutta la durata

del beneficio

  • Con riferimento ai requisiti di accesso, cittadinanza, residenza e soggiorno, il richiedente l’assegno deve cumulativamente:
  • essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione Europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
  • essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
  • essere domiciliato e residente in Italia e avere i figli a carico sino al compimento del 18° anno d’età;
  • essere residente in Italia da almeno 2 anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.

Con riferimento alla condizione economica, il nucleo familiare del richiedente deve essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità.

domanda

  • La domanda deve essere presentata entro il 31.12.2021, di norma dal genitore richiedente, una sola volta per ciascun figlio, mediante i seguenti canali:
  • portale web dell’Inps;
  • Contact Center Integrato;
  • gli Istituti di patronato.
  • Dal 1.07.2021 sarà disponibile on line la procedura telematica dedicata.

decorrenza

  • Per le domande presentate entro il 30.09.2021 saranno corrisposte le mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021.
  • Successivamente al 30.09.2021 la decorrenza della misura corrisponderà al mese di presentazione della domanda.

 

in_evidenza

Novità sul Superbonus 110% nel decreto Semplificazioni

Il D.L. 77/2021 ha apportato alla normativa sul 110% novità in tema di rimozione delle barriere architettoniche, di ragguaglio dei tetti di spesa per le unità delle categorie catastali B1, B2 e D4 degli enti non profit e, soprattutto, di eliminazione dell’obbligo di dichiarare la conformità edilizia, che si aggiungono ad altra recente chiarificazione sull’Iva indetraibile recata dalla L. 69/2021, di conversione del D.L. 41/2021.

 

OGGETTO

 

Rimozione barriere architettoniche anche se trainate da interventi di prevenzione sismica che fruiscono del “Superbonus”.

 

 

 

NORMA

DI LEGGE

PREESISTENTE

ORA

INTEGRATA

 

Interventi di prevenzione sismica al 110% per i soggetti di cui al c. 9 (persone fisiche in veste “privata”, condominii, fabbricati da 2 a 4 unità immobiliari tutte di un unico proprietario o in comproprietà fra persone fisiche, IACP e simili, cooperative a proprietà indivisa, ONLUS/OdV/APS, associazioni sportive dilettantistiche) e per le tipologie di fabbricati previste dall’art. 119 D.L. 34/2020.

 

 

 

Per gli interventi di cui all’art. 16, cc. da 1-bis a 1-septies D.L. 4.06.2013, n. 63, l’aliquota delle detrazioni spettanti è elevata al 110% per le spese sostenute dal 1.07.2020 al 30.06.2022 (o entro il più ampio termine stabilito, a determinate condizioni, per taluni soggetti e categorie di immobili, fino alla data massima del 31.12.2023 stabilita per gli IACP).

 

 

 

NOVITÀ

 

Tale aliquota del 110% si applica anche agli interventi previsti dall’art. 16-bis, c. 1, lett. e) Tuir, anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a 65 anni ed a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi indicati nel primo periodo del c. 4 e che non siano già richiesti ai sensi del c. 2 dell’art. 119: il c. 2, infatti, dal 1.01.2021 già prevede identico beneficio - ossia, detrazione “Superbonus” del 110% - se gli interventi di rimozione delle barriere architettoniche sono “trainati” da interventi di efficientamento energetico ammessi al Superbonus.

 

 

 

  • Gli interventi di cui alla lett. e) dell’art. 16-bis del “Tuir” sono quelli:
  • “finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità;
  • effettuati in favore di persone di età superiore a 65 anni”.

 

 

 

CONDIZIONE

DI ESECUZIONE

“CONGIUNTA”

DEGLI INTERVENTI

“TRAINANTI”

E “TRAINATI”

 

  • Gli interventi di rimozione delle barriere architettoniche, per poter essere “trainati” al 110% dagli interventi di prevenzione sismica (“trainanti”), devono essere realizzati congiuntamente a essi.
  • Tale condizione (“congiuntamente”) si verifica se:
  • le date delle spese sostenute per gli interventi “trainati” sono ricomprese nell’intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di ultimazione dei lavori per la realizzazione degli interventi “trainanti” ciò implica che le spese sostenute per gli interventi “trainanti” siano sostenute nell’arco temporale di vigenza dell’agevolazione.
  • Le spese per gli interventi “trainati” devono essere necessariamente sostenute:
  • nel periodo di vigenza dell’agevolazione, nonché
  • nell’intervallo di tempo tra la data di inizio e la data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi “trainanti”.

 

 

 

SPESA AMMESSA

AL SUPERBONUS

 

  • L’Iva non detraibile, anche parzialmente, ai sensi degli artt. 19, 19-bis, 19-bis.1 e 36-bis D.P.R. 26.10.1972, n. 633, dovuta sulle spese rilevanti ai fini degli incentivi del Superbonus, si considera nel calcolo dell’ammontare complessivo ammesso al beneficio, indipendentemente dalla modalità di rilevazione contabile adottata dal contribuente.
  • L’indetraibilità, anche parziale, dell’Iva che consente di aumentare la spesa ammissibile al “Superbonus” (110%) è quella derivante:
  • dalle norme di carattere generale sulla detrazione Iva;
  • dal “pro rata” di detrazione;
  • dalle norme sulla esclusione o riduzione della detrazione per specifici beni e servizi.

  

COMUNICAZIONE

DI INIZIO LAVORI

ASSEVERATA

(CILA)

 

  • Gli interventi di cui all’art. 119, con esclusione di quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA).
  • Nella CILA sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto d’intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero è attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1.09.1967.
  • La presentazione della CILA non richiede l’attestazione dello stato legittimo di cui all’art. 9-bis, c. 1-bis D.P.R. 6.06.2001, n. 380. Per tali interventi la decadenza del beneficio fiscale opera esclusivamente nei seguenti casi:
  1. mancata presentazione della CILA;
  2. interventi realizzati in difformità dalla CILA;
  3. assenza dell’attestazione dei dati di cui al 2° periodo;
  4. non corrispondenza al vero delle attestazioni ai sensi del c. 14, art. 119 D.L. 34/2021.

 

  • Resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell’immobile oggetto di intervento.
  • Inoltre, restano in ogni caso fermi, ove dovuti, gli oneri di urbanizzazione.

 

 

 

SANZIONI

 

  • Ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.000 a € 15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa.
  • I soggetti di cui sopra stipulano una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a € 500.000, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività prestata.
  • La non veridicità delle attestazioni o asseverazioni comporta la decadenza dal beneficio. L’organo addetto al controllo sull’osservanza della disposizione è individuato nel Ministero dello Sviluppo Economico.

 

 

 

STATO

LEGITTIMO

DELL’IMMOBILE

 

  • Lo stato legittimo dell’immobile o dell’unità immobiliare è quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato la stessa e da quello che ha disciplinato l’ultimo intervento edilizio che ha interessato l’intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali.
  • Per gli immobili realizzati in un’epoca nella quale non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio, lo stato legittimo è quello desumibile dalle informazioni catastali di primo impianto ovvero da altri documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti d’archivio, o altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza, e dal titolo abilitativo che ha disciplinato l’ultimo intervento edilizio che ha interessato l’intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali.
  • Le disposizioni si applicano, altresì, nei casi in cui sussista un principio di prova del titolo abilitativo del quale, tuttavia, non sia disponibile copia.

 

 

 

INTERVENTI

ABUSIVI

 

  • Fatte salve le sanzioni, gli interventi abusivi realizzati in assenza di titolo o in contrasto con lo stesso, ovvero sulla base di un titolo successivamente annullato, non beneficiano delle agevolazioni fiscali previste dalle norme vigenti, né di contributi o altre provvidenze dello Stato o di enti pubblici.
  • Il contrasto deve riguardare violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che eccedano per singola unità immobiliare il 2% delle misure prescritte, ovvero il mancato rispetto delle destinazioni e degli allineamenti indicati nel programma di fabbricazione, nel piano regolatore generale e nei piani particolareggiati di esecuzione.
  • È fatto obbligo al Comune di segnalare all’amministrazione finanziaria, entro 3 mesi dall’ultimazione dei lavori o dalla segnalazione certificata, ovvero dall’annullamento del titolo edilizio, ogni inosservanza comportante la decadenza dell’agevolazione.
  • Il diritto dell’Amministrazione Finanziaria a recuperare le imposte dovute in misura ordinaria per effetto della decadenza stabilita dal presente articolo si prescrive con il decorso di 3 anni dalla data di ricezione della segnalazione del Comune.

 

In caso di revoca o decadenza dai benefici suddetti il committente è responsabile dei danni nei confronti degli aventi causa.

  

in_evidenza

Trasparenza delle erogazioni pubbliche

 

L’art. 35 D.L. 34/2019 ha effettuato una riformulazione della disciplina di trasparenza delle erogazioni pubbliche contenuta nell’art. 1, cc. 125-129 L. 124/2017, per rispondere alle preoccupazioni espresse e chiarire questioni importanti in una prospettiva di semplificazione e razionalizzazione della disciplina. Le imprese obbligate alla pubblicazione sui siti Internet o sui portali digitali sono tenute all’adempimento entro e non oltre il 30.06. L’irrogazione delle sanzioni decorre dal 1.01.2020, con una limitazione dei casi di restituzione delle somme ricevute solo in assenza di pubblicazione dei dati e decorsi 90 giorni dalla contestazione senza ottemperanza all’obbligo.

Nel modello Redditi 2021 (quadro RS) e Irap 2021 (quadro IS) è richiesta l’indicazione dei dati relativi alle erogazioni per le quali sorge l’obbligo di trasparenza i cui presupposti per la fruizione si sono verificati nel periodo d’imposta di riferimento della dichiarazione. In sede di conversione in legge del D.L. 52/2021 è stato aggiunto il differimento al 1.01.2022 del termine per l’adempimento degli obblighi di pubblicazione degli importi e delle informazioni per l’anno 2021.

 

AMBITO

APPLICATIVO

 

Ambito

soggettivo

 

Soggetti che esercitano le attività commerciali di cui all’art. 2195 C.C. (imprenditori iscritti al Registro delle Imprese).

 

 

 

 

 

Obbligo

 

Pubblicare nelle note integrative del bilancio di esercizio e dell’eventuale bilancio consolidato gli importi e le informazioni relativi a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, effettivamente erogati dalle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, c. 2 D. Lgs. 165/2001 e dai soggetti di cui all’art. 2-bis D. Lgs. 33/2013 (che includono, tra l’altro, le società a controllo pubblico non quotate).

 

 

 

 

 

I soggetti che redigono il bilancio abbreviato ai sensi dell’art. 2435-bis C.C. e quelli comunque non tenuti alla redazione della nota integrativa, assolvono all’obbligo mediante pubblicazione delle medesime informazioni e importi, entro il 30.06 di ogni anno, su propri siti Internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico o, in mancanza di questi ultimi, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza.

 

 

 

 

 

CONTRIBUTI

 

Tipologia

 

La disciplina di trasparenza si concentra sui rapporti bilaterali, in cui un dato soggetto riconducibile alla sfera pubblica attribuisce un vantaggio a una specifica impresa.

 

 

 

 

 

Il beneficio economico ricevuto è oggetto dell’obbligo di trasparenza a prescindere dalla forma (sovvenzioni o altro) e dalla circostanza che sia in denaro o in natura (ad esempio, il vantaggio ottenuto dalla messa a disposizione del beneficiario di un edificio pubblico a titolo gratuito).

 

 

 

 

 

Esclusioni

 

Sono esclusi dalla disciplina i vantaggi ricevuti dal beneficiario sulla base di un regime generale (agevolazioni fiscali, contributi che sono dati a tutti i soggetti che soddisfano determinate condizioni).

 

 

 

 

 

Gli obblighi di trasparenza non si applicano alle attribuzioni che costituiscono un corrispettivo per una prestazione svolta, una retribuzione per un incarico ricevuto oppure che sono dovute a titolo di risarcimento.

 

 

 

 

 

Criterio

di cassa

 

La disposizione, utilizzando l’espressione “effettivamente erogate”, indica chiaramente che la rendicontazione dovrà essere effettuata secondo il criterio per cassa.

 

 

 

 

 

  • Per le eventuali erogazioni non in denaro, il criterio per cassa è inteso in senso sostanzialistico, riferendo il vantaggio economico all’esercizio in cui lo stesso è ricevuto.
  • Per tale motivo, il vantaggio economico di natura non monetaria, ai fini di assolvimento del disposto della norma, è di competenza del periodo in cui lo stesso è fruito.

 

in_evidenza

Spese di istruzione non universitarie

 

Nella presente scheda è trattata la detrazione fiscale inerente le spese di istruzione non universitarie (Rigo E8/E10, cod. 12, mod. 730 - Rigo RP8/RP10 Modello Redditi PF), cioè sostenute per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione (art. 1 L. 10.03.2000, n. 62), per un importo annuo non superiore a € 800,00 per ciascun alunno o studente.

 

ASPETTI

GENERALI

 

  • L’art. 1, c. 151 L. 107/2015 (c.d. legge della “buona scuola”) ha modificato la detrazione delle spese per la frequenza scolastica che, a partire dal 2015, sono state distinte da quelle universitarie.
  • La detrazione spetta sia per le spese di frequenza della scuola secondaria di secondo grado sia per quelle delle scuole dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione del sistema nazionale di istruzione, costituito da scuole statali e da scuole paritarie private e degli enti locali.

 

Sono detraibili nella misura del 19% le spese di istruzione non universitaria.

 

 

 

 

 

TIPOLOGIA

DI SPESE

AMMESSE

 

  • La detrazione spetta in relazione alle spese per la frequenza di:
  • scuole dell’infanzia (scuole materne);
  • scuole primarie e scuole secondarie di primo grado (scuole elementari e medie);
  • scuole secondarie di secondo grado (scuola superiore);
  • sia statali sia paritarie private e degli enti locali.
  • Tra le spese ammesse alla detrazione rientrano, in quanto connesse alla frequenza scolastica, le tasse (a titolo di iscrizione e di frequenza) e i contributi obbligatori.

 

  • Vi rientrano, inoltre, in quanto connesse alla frequenza scolastica, i contributi volontari e le erogazioni liberali deliberati dagli istituti scolastici o dai loro organi e sostenuti per la frequenza scolastica.
  • Tali contributi ed erogazioni, anche se versati volontariamente, in quanto deliberati dagli istituti scolastici, non rientrano tra quelli che costituiscono erogazioni liberali finalizzati all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica e all’amplia-mento dell’offerta formativa.

 

 

 

 

 

CASI

PARTICOLARI

DI SPESE

AMMESSE

 

Spese per la mensa scolastica.

 

 

 

 

 

Spese per i servizi scolastici integrativi quali l’assistenza al pasto e il pre e post scuola.

 

Per tali spese la detrazione spetta anche quando il servizio è reso per il tramite del Comune o di altri soggetti terzi rispetto alla scuola e anche se non è stato deliberato dagli organi d’istituto essendo tale servizio istituzionalmente previsto dall’ordinamento scolastico per tutti gli alunni delle scuole dell’infanzia e delle scuole primarie e secondarie di primo grado.

 

 

 

 

 

Spese per le gite scolastiche, per l’assicurazione della scuola e ogni altro contributo scolastico finalizzato all’ampliamento dell’offerta formativa deliberato dagli organi d’istituto (corsi di lingua, teatro, ecc., svolti anche al di fuori dell’orario scolastico e senza obbligo di frequenza).

 

  • Se le spese sono pagate alla scuola, i soggetti che prestano l’assistenza fiscale non devono richiedere al contribuente la copia della delibera scolastica che ha disposto tali versamenti. La delibera deve essere richiesta, invece, nel caso in cui la spesa per il servizio scolastico integrativo non sia sostenuta per il tramite della scuola, ma sia pagata a soggetti terzi (esempio: all’agenzia di viaggio).
  • Rientrano tra le spese ammesse alla detrazione anche quelle sostenute dal 1.01.2018 per il servizio di trasporto scolastico anche se reso per il tramite del Comune o di altri soggetti terzi rispetto alla scuola e anche se non è stato deliberato dagli organi d’istituto, atteso che, a partire dal 1.01.2018, è possibile detrarre le spese sostenute per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale.
  • La detrazione delle spese sostenute per il trasporto scolastico è cumulabile con quella spettante per l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto locale, regionale e interregionale. Pertanto, ad esempio, un genitore che ha sostenuto la spesa per il servizio di trasporto scolastico per un figlio e che abbia acquistato, anche per lo stesso figlio l’abbonamento al servizio di trasporto locale potrà fruire di entrambe le detrazioni, ricorrendone i relativi presupposti.
  • Nel caso in cui il pagamento sia effettuato per più alunni o studenti, ad esempio dal rappresentante di classe, ai fini della fruizione della detrazione è necessario che l’istituto scolastico rilasci un’attestazione dalla quale risultino i dati di ciascun alunno o studente.

 

 

 

 

 

La detrazione non spetta per le spese relative all’acquisto di materiale di cancelleria e di testi scolastici per la scuola secondaria di primo e secondo grado.

                 

 

in_evidenza

Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi

 

La L. 178/2020 riconosce un credito d’imposta nelle nuove misure stabilite, in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili, a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa, che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, a decorrere dal 16.11.2020 e fino al 31.12.2022 (ovvero entro il 30.06.2023, a condizione che entro il 31.12.2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione). In sostanza, la legge di Bilancio 2021, nell’ambito del piano “Transizione 4.0”, ha potenziato, temporaneamente, le agevolazioni, lasciando inalterati i relativi meccanismi di riconoscimento. Tuttavia, la nuova disciplina si sovrappone a quella contenuta nell’art. 1, cc. 184-197 L. 160/2020 per quanto riguarda gli investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2020 (o 30.6.2021 alle condizioni previste), per i quali i contribuenti possono scegliere tra le due agevolazioni, effettuando le adeguate annotazioni nella fattura del fornitore.

 

Tavola n. 1

 

Confronto fra “credito d’imposta acquisto beni strumentali” e superammortamento per beni “ordinari”

(non indicati negli allegati A e B, L. 232/2016)

 

SCADENZARIO

Principali adempimenti mese di agosto 2021*

Scad. 2021

Tributo Contributo

1BDescrizione

Domenica

1 agosto

Contenzioso

Sospensione feriale dei termini - Inizia il periodo di sospensione dei termini processuali per le giurisdizioni ordinarie, amministrative e speciali tributarie (art. 16 D.L. 132/2014).

Accertamento

Sospensione termini - I termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall’Agenzia delle Entrate o da altri enti impositori sono sospesi dal 1.08 al 4.09, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell’Iva.

Sono sospesi dal 1.08 al 4.09 i termini di 30 giorni previsti per il pagamento delle somme dovute, rispettivamente, a seguito dei controlli automatici effettuati ai sensi degli artt. 36-bis D.P.R. 600/1973, e 54-bis D.P.R. 633/1972, e a seguito dei controlli formali effettuati ai sensi dell’art. 36-ter D.P.R. 600/1973 e della liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata.

I termini di sospensione relativi alla procedura di accertamento con adesione si intendono cumulabili con il periodo di sospensione feriale dell’attività giurisdizionale (art. 7-quater, cc. 16-18 D.L. 193/2016).

Martedì

3 agosto

Società

non operative

Istanza - Termine di presentazione dell'istanza di disapplicazione per le società non operative o in perdita sistematica.

Domenica

15 agosto

Iva

Registrazione - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo.

Registrazione - Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta, per effetto dell’equiparazione tra scontrino e ricevuta, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate, con unica registrazione, nel registro dei corrispettivi entro oggi.

Fattura cumulativa - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un’unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all’effettuazione delle operazioni.

Operazioni con l’estero - Entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione deve essere emessa: la fattura relativa alle cessioni intracomunitarie non imponibili; la fattura relativa alle prestazioni di servizi “generiche” rese a soggetti passivi non stabiliti in Italia; l’autofattura relativa alle prestazioni di servizi “generiche” ricevute da soggetto passivo stabilito al di fuori dell’UE. Per gli acquisti intracomunitari, in caso di mancato ricevimento della relativa fattura entro il 2° mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, il cessionario deve emettere l’autofattura entro il giorno 15 del 3° mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. In caso di fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale, il cessionario deve emettere l’autofattura entro il giorno 15 del mese successivo alla registrazione della fattura originaria (L. 228/2012).

Associazioni

sportive

dilettantistiche

Registrazioni - Le associazioni sportive dilettantistiche che fruiscono dell’opzione di cui all’art. 1 L. 398/1991 devono effettuare l’annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell’esercizio dell’attività commerciale, con riferimento al mese precedente.

Lunedì

16 agosto

Imposte dirette

Versamento ritenute - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni, su altri redditi di capitale e in relazione ad appalti e subappalti. Entro tale termine deve essere effettuato anche il versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d’imposta se di importo pari o superiore a € 500,00 (art. 1, c. 36 L. 232/2016), nonché il versamento delle ritenute operate in relazione alle locazioni brevi (art. 4, cc. 1/5-bis e 6 D.L. 50/2017).

Iva

Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l’eventuale imposta a debito.

Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti trimestrali per operare la liquidazione relativa al trimestre precedente e per versare l’eventuale imposta a debito.

Contabilità presso terzi - Termine ultimo di cui si possono avvalere i contribuenti mensili, che affidano a terzi la tenuta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d’imposta relativi al mese di luglio 2021, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di giugno 2021.

Versamento - Termine di versamento della rata dell’Iva relativa all’anno d’imposta 2020 derivante dalla dichiarazione annuale con gli interessi.

Associazioni sportive dilettantistiche in regime 398/1991 - Termine di versamento dell’Iva relativa al 2° trimestre 2021, mediante il modello F24.

Sospensione

versamenti

per Covid

Ripresa - Versamento della 8ª rata (di massimo 24) del 50% degli importi sospesi da marzo a maggio 2020 (D.L. 34/2020, D.L. 104/2020).

Imposta sugli

intrattenimenti

Versamento - Versamento dell’imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente.

Imposta sulle

transazioni

finanziarie

Versamento - Termine di versamento dell’imposta sulle transazioni finanziarie dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari poste in essere nel mese precedente (Tobin Tax).

Principali adempimenti mese di agosto 2021* (segue)

Scad. 2021

Tributo Contributo

1BDescrizione

Lunedì

16 agosto

(segue)

Inps

Contributi previdenziali ed assistenziali - Versamento dei contributi relativi al mese precedente, compresa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante il Mod. F24.

Contributi Gestione Separata - Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente.

Gestione ex-Enpals - Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono provvedere al versamento, mediante modello F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente.

Artigiani e commercianti - Termine per effettuare il versamento della 2ª rata del contributo fisso minimo per il 2021.

Cig studi professionali - Termine di versamento della contribuzione al fondo di solidarietà bilaterale relativa al mese di maggio 2021 (Mess. Inps 2265/2021). Entro oggi deve essere effettuato anche il versamento del contributo dovuto per le mensilità da marzo 2020 ad aprile 2021 (Circ. Inps 77/2021).

Inail

Autoliquidazione - I datori di lavoro che hanno scelto di rateizzare il premio Inail, relativo al saldo 2020 e all’acconto 2021, devono effettuare il versamento della relativa rata.

Venerdì

20 agosto

Imposte dirette

Mod. Redditi 2021 - I soggetti che hanno approvato il bilancio o rendiconto entro i 180 giorni dalla chiusura del periodo d'imposta possono effettuare il versamento del saldo 2020 e del 1° acconto 2021 delle imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi, senza la maggiorazione.

Proroghe - I soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'Economia e delle Finanze, tenuti entro il 30.06.2021 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di Irap e Iva possono effettuare i predetti versamenti entro il 20.08.2021, con la maggiorazione. Le disposizioni si applicano, oltre che ai soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che adottano il regime di cui all'art. 27, c. 1 del D.L. 98/2011, nonché quelli che applicano il regime forfetario di cui all'art. 1, cc. da 54 a 89 della L. 190/2014, anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del Tuir, aventi i requisiti indicati (DPCM 28.06.2021).

I termini di versamento sono ulteriormente prorogati al 15.09.2021 dal D.D.L. di conversione del Decreto Sostegni-bis.

Mod. Redditi 2021 - I contribuenti titolari di partita Iva che hanno scelto di rateizzare le imposte e i contributi dovuti, devono versare entro oggi la relativa rata.

Inps

Contributi Gestione Separata - Termine per effettuare il versamento, con l’applicazione di interessi, del saldo 2020 e acconto 2021 da parte dei professionisti senza cassa previdenziale iscritti alla Gestione Separata dell’Inps, per i quali sono stati approvati gli ISA.

I termini di versamento sono ulteriormente prorogati al 15.09.2021 dal D.D.L. di conversione del Decreto Sostegni-bis.

Contributi artigiani e commercianti - Termine per il versamento dei contributi Ivs dovuti sul reddito eccedente il minimale a saldo per il 2020 e del 1° acconto per il 2021, con la maggiorazione, per i soggetti per i quali sono stati approvati gli ISA.

I termini di versamento sono ulteriormente prorogati al 15.09.2021 dal D.D.L. di conversione del Decreto Sostegni-bis.

Artigiani e commercianti - Il versamento delle somme richieste con l'emissione 2021 dei contributi previdenziali dovuti dai soggetti iscritti alle gestioni autonome speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali con scadenza il 17.05.2021 può essere effettuato entro il 20.08.2021, senza alcuna maggiorazione (art. 47 D.L. 73/2021).

Enasarco

Versamento - Termine di versamento, da parte delle case mandanti, dei contributi previdenziali relativi al trimestre aprile-giugno 2021.

Conai

Denuncia - Termine di presentazione al Conai della denuncia riferita al mese precedente.

Mercoledì

25 agosto

Iva

Elenchi Intrastat - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonchè delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente.

Lunedì

30 agosto

Imposte

dirette

Mod. Redditi 2021 - I soggetti che hanno approvato il bilancio o rendiconto entro i 180 giorni dalla chiusura del periodo d’imposta possono effettuare il versamento del saldo 2020 e del 1° acconto 2021 delle imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi, con la maggiorazione (tesi restrittiva).

Da considerare l'applicabilità della proroga al 15.09.2021 per i soggetti ISA.

Imposta

di registro

Contratti di locazione - Termine ultimo per versare l’imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi ed alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca.

Regime

impatriati

Versamento - ll provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 3.03.2021 ha stabilito che l’opzione per fruire della proroga del regime agevolato è effettuata mediante il versamento, senza possibilità di compensazione, con il modello F24 dell’importo pari al 10% o al 5% dei redditi agevolati relativi all’annualità precedente.

I soggetti per cui l’ultimo anno di fruizione del regime per i lavoratori impatriati è stato il 2020, effettuano il versamento entro il 30.08.2021.

Scad. 2021

Tributo Contributo

1BDescrizione

Martedì

31 agosto

Imposte dirette

Mod. Redditi 2021 - I soggetti non titolari di partita Iva, che hanno scelto di rateizzare le imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi, devono effettuare i relativi versamenti.

Iva

Fattura differita - Emissione e annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente.

Registrazione, fatturazione - Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni svolte nel mese.

Enti non commerciali - Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte.

Contenzioso

Sospensione feriale dei termini - Termina il periodo di sospensione feriale dei termini iniziato il 1.08 (D.L. 132/2014).

Associazioni

e società sportive

Ripresa versamenti sospesi - Termine di versamento della 4ª rata di ritenute, Iva, contributi previdenziali e assistenziali in scadenza dal 1.01 al 28.02.2021 per associazioni e società sportive (art. 1, cc. 36-37 L. 178/2020).

Attività

di riscossione

Sospensione - Il D.L. 99/2021 (Decreto Lavoro) ha fissato al 31.08.2021 il termine “finale” di sospensione dell’attività di riscossione relativa a tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’agente della riscossione. Sono sospesi fino al 31.08.2021 anche gli obblighi derivanti da pignoramenti presso terzi su salari, stipendi, pensioni (salvo proroghe).

Imposta

di bollo

Bollo virtuale - Termine di versamento, mediante Mod. F24, della rata bimestrale dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale per i soggetti autorizzati (art. 15 D.P.R. 642/1972 - Ris. Ag. Entrate 3.02.2015, n. 12/E).

Inps

Flusso UniEmens - Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente.

Libro unico

del lavoro

Adempimento - Termine entro il quale effettuare le scritturazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro con riferimento al mese precedente.

Fasi

Contributi assistenziali - Termine ultimo per il versamento dei contributi di assistenza sanitaria integrativa relativi al 3° trimestre 2021.

  • Gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme di imposte, contributi Inps e altre somme a favore dello Stato che hanno scadenza dal 1 al 20.08 di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione (art. 3-quater D.L. 16/2012, conv. in L. 44/2012).

Il differimento dei termini riguarda tutti i versamenti unitari che si devono effettuare con il modello F24 e comprende anche i contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai datori di lavoro, dai committenti/associanti per i rapporti di collaborazione o associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro e venditori a domicilio e dai titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate dall’Inps (Mess. Inps 18.07.2012, n. 12052), nonchè i premi assicurativi/Inail e/o relativi accessori (nota Inail 18.07.2012).

  • Per i contribuenti interessati dagli ISA, sono prorogati al 15.09.2021 (dal D.D.L. di conversione del Decreto Sostegni-bis), senza alcuna maggiorazione, i termini per effettuare i versamenti:
  • risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, Irap e Iva;
  • che scadono dal 30.06 al 31.08.2021.

Nota

  • Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo (art. 2963, c. 3 C.C.).
  • L’art. 18, c. 1 D. Lgs. 9.07.1997, n. 241 prevede che i versamenti che scadono di sabato o di giorno festivo sono tempestivi se effettuati il 1° giorno lavorativo successivo.
  • I termini di presentazione e di trasmissione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d’ufficio al 1° giorno feriale successivo (art. 2, c. 9 D.P.R. 322/1998).
  • Gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrate da articolazioni del Ministero dell’Economia e delle Finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al 1° giorno lavorativo successivo [art. 7, c. 2, lett. l) D.L. 13.05.2011, n. 70].

Principali adempimenti mese di settembre 2021

Scad. 2021

Tributo Contributo

1BDescrizione

Mercoledì

1

settembre

Contenzioso

Sospensione feriale dei termini - Riprendono a decorrere i termini processuali sospesi dal 1.08.2021 (D.L. 132/2014).

Giovedì

2

settembre

Contributi

a fondo perduto

per attività

stagionali

Domanda - Fino al 2.09.2021 è possibile presentare via web (o inviare file) l’istanza per la richiesta del contributo a fondo perduto previsto dal decreto Sostegni bis (art. 1, cc. da 5 a 15, D.L. 73/2021) a favore dei soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione e di reddito agrario, titolari di partita Iva, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato. Il contributo Sostegni bis per le attività stagionali è alternativo al “contributo Sostegni bis automatico” (Provv. Ag. Entrate 2.07.2021).

Sabato

4

settembre

Accertamento

Sospensione termini - Termina il periodo di sospensione dei termini, iniziato il 1.08, per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall’Agenzia delle Entrate o da altri enti impositori, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell’Iva. Termina anche il periodo di sospensione dei termini di 30 giorni previsti per il pagamento delle somme dovute, rispettivamente, a seguito dei controlli automatici effettuati ai sensi degli artt. 36-bis D.P.R. 600/1973, e 54-bis D.P.R. 633/1972, e a seguito dei controlli formali effettuati ai sensi dell’art. 36-ter D.P.R. 600/1973 e della liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata (art. 7-quater, cc. 16-18 D.L. 193/2016).

Lunedì

6

settembre

Contributi

a fondo

perduto

affitti

Domanda - Termine di presentazione dell’istanza telematica per il contributo a fondo perduto a favore dei locatori degli immobili a uso abitativo che hanno ridotto il canone del contratto di locazione per tutto o parte dell’anno 2021 (Provv. Ag. Entrate 108139/2021).

Venerdì

10

settembre

Imposta

di bollo

Fattura elettronica - Il cedente o prestatore, o l’intermediario delegato, qualora ritenga che, per una o più fatture integrate, non risultino realizzati i presupposti per l’applicazione del bollo, come diversamente affermato dall’Agenzia Entrate, procede, entro l’ultimo giorno del 1° mese successivo alla chiusura del trimestre, alla variazione dei dati comunicati dalla stessa Agenzia. Per le fatture elettroniche inviate nel 2° trimestre, la variazione può essere effettuata entro il 10.09 dell’anno di riferimento. In assenza di variazioni, le integrazioni effettuate si intendono confermate.

Contributo

Covid

Dichiarazione dei redditi - Per fruire del contributo a fondo perduto previsto dal D.L. Sostegni-bis deve essere presentata istanza all’Agenzia Entrate, che potrà essere trasmessa solo se la dichiarazione dei redditi 2020 è presentata entro il 10.09.2021.

Mercoledì

15

settembre

Imposte

dirette

Mod. 730 - Termine di presentazione telematica all’Agenzia delle Entrate delle dichiarazioni presentate dal contribuente dal 16.07 al 31.08.

Proroghe dei versamenti delle imposte - Per i contribuenti interessati dagli ISA, sono prorogati al 15.09.2021 (dal D.D.L. di conversione del Decreto Sostegni-bis), senza alcuna maggiorazione, i termini per effettuare i versamenti:

  • risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, Irap e Iva;
  • che scadono dal 30.06 al 31.08.2021.

Iva

Registrazione - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo.

Registrazione - Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta, per effetto dell’equiparazione tra scontrino e ricevuta, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate, con unica registrazione, nel registro dei corrispettivi entro oggi.

Fattura cumulativa - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un’unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all’effettuazione delle operazioni.

Operazioni con l’estero - Entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione deve essere emessa: la fattura relativa alle cessioni intracomunitarie non imponibili; la fattura relativa alle prestazioni di servizi “generiche” rese a soggetti passivi non stabiliti in Italia; l’autofattura relativa alle prestazioni di servizi “generiche” ricevute da soggetto passivo stabilito al di fuori dell’UE. Per gli acquisti intracomunitari, in caso di mancato ricevimento della relativa fattura entro il 2° mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, il cessionario deve emettere l’autofattura entro il giorno 15 del 3° mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. In caso di fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale, il cessionario deve emettere l’autofattura entro il giorno 15 del mese successivo alla registrazione della fattura originaria (L. 228/2012).

Associazioni

sportive

dilettantistiche

Registrazioni - Le associazioni sportive dilettantistiche che fruiscono dell’opzione di cui all’art. 1 L. 398/1991 devono effettuare l’annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell’esercizio dell’attività commerciale, con riferimento al mese precedente.

Scad. 2021

Tributo Contributo

1BDescrizione

Giovedì

16

settembre

Imposte dirette

Versamento ritenute - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni, su altri redditi di capitale e in relazione ad appalti e subappalti. Entro tale termine deve essere effettuato anche il versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d’imposta se di importo pari o superiore a € 500,00 (art. 1, c. 36 L. 232/2016), nonché il versamento delle ritenute operate in relazione alle locazioni brevi (art. 4, cc. 1/5-bis e 6 D.L. 50/2017).

Iva

Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l’eventuale imposta a debito.

Contabilità presso terzi - Termine ultimo di cui si possono avvalere i contribuenti mensili, che affidano a terzi la tenuta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d’imposta relativi al mese di agosto 2021, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di luglio 2021.

Versamento - Termine di versamento della rata dell’Iva relativa all’anno d’imposta 2020 derivante dalla dichiarazione annuale con gli interessi.

Comunicazione liquidazioni periodiche - Termine di invio della comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva relativi al 2° trimestre 2021.

Sospensione

versamenti

per Covid

Ripresa - Versamento della 9ª rata (di massimo 24) del 50% degli importi sospesi da marzo a maggio 2020 (D.L. 34/2020, D.L. 104/2020).

Imposta sugli

intrattenimenti

Versamento - Versamento dell’imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente.

Imposta sulle

transazioni

finanziarie

Versamento - Termine di versamento dell’imposta sulle transazioni finanziarie dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari poste in essere nel mese precedente (Tobin Tax).

Inps

Contributi previdenziali ed assistenziali - Versamento dei contributi relativi al mese precedente, compresa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante il Mod. F24.

Contributi Gestione Separata - Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente.

Gestione ex-Enpals - Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono provvedere al versamento, mediante modello F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente.

Agricoltura - Versamento della 2ª rata dei contributi previdenziali e assistenziali per i lavoratori autonomi in agricoltura, dovuti per il 2021.

Agricoltura - Le imprese agricole devono procedere al versamento dei contributi previdenziali per la manodopera agricola relativi al 1° trimestre 2021, mediante il Mod. F24.

Ragionieri

Commercialisti

Versamento - Termine di versamento della 5ª rata dell’acconto “eccedenze” soggettivo, integrativo e soggettivo supplementare (predeterminato dalla Cassa sulla base dei dati del modello A/19 dell’anno precedente).

Consulenti

del lavoro

ENPACL - Termine di versamento della 1ª o unica rata del contributo soggettivo e integrativo 2021. Entro tale termine deve essere trasmessa, in via telematica, la comunicazione obbligatoria relativa all’ammontare del volume d’affari ai fini Iva conseguito nel 2020.

Lunedì

20

 settembre

Imposta

di bollo

Fattura elettronica - Entro il 20.09 l’Agenzia delle Entrate comunica i dati relativi al 2° trimestre.

Conai

Denuncia - Termine di presentazione al Conai della denuncia riferita al mese precedente.

Sabato

25

settembre

Iva

Elenchi Intrastat - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonchè delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente.

Giovedì

30

settembre

Imposte

dirette

Mod. Redditi 2021 - I soggetti non titolari di partita Iva, che hanno scelto di rateizzare le imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi devono effettuare i relativi versamenti.

Mod. 730 - Termine di presentazione del modello 730 precompilato.

Mod. 730 - Termine di trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate delle dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1 al 30.09.

Irap - Termine per il versamento, senza sanzioni né interessi, dell’Irap in caso di errata applicazione delle disposizioni dell’art. 24, c. 3 D.L. 34/2020 che hanno esonerato dal versamento del saldo Irap 2019 e del 1° acconto per il 2020, in relazione alla determinazione dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19.03.2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19” (art. 1 D.L. 41/2021).

 

Scad. 2021

Tributo Contributo

1BDescrizione

Giovedì

30

settembre

(segue)

Iva

Fattura differita - Emissione e annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente.

Registrazione, fatturazione - Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni svolte nel mese.

Enti non commerciali - Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte.

Rimborso Iva estera - Termine di presentazione della richiesta di rimborso dell’imposta sul valore aggiunto di altro Stato Europeo assolta sugli acquisti.

Fattura elettronica - è stato prorogato al 30.09.2021 il periodo transitorio per la memorizzazione delle fatture elettroniche. Inoltre, per gli operatori Iva, i loro intermediari delegati e i consumatori finali è prevista la possibilità di aderire, entro lo stesso termine, al servizio di consultazione e acquisizione delle proprie fatture elettroniche (Comunicato Ag. Entrate 30.06.2021).

Gruppo Iva

Costituzione - Termine di presentazione del modello per la costituzione del gruppo Iva (modello AGI/1), con efficacia dal 1.01.2022 (provv. Ag. Entrate 19.09.2018).

Sospensione

attività

riscossione

Ripresa versamenti - I pagamenti dovuti, derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione, riferiti al periodo dall’8.03.2020 al 31.08.2021, dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione (31.08.2021) e, dunque, entro il 30.09.2021.

Imposta di

registro

Contratti di locazione - Termine ultimo per versare l’imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi ed alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca.

Imposta

di bollo

Fattura elettronica - Termine di versamento dell’imposta di bollo relativa al 1° trimestre 2021 di importo inferiore a € 250. Termine di versamento dell’imposta di bollo relativa al 2° trimestre 2021.

Associazioni

e società

sportive

Ripresa versamenti sospesi - Termine di versamento della 5ª rata di ritenute, Iva, contributi previdenziali e assistenziali in scadenza dal 1.01 al 28.02.2021 per associazioni e società sportive (art. 1, cc. 36-37 L. 178/2020).

Inps

Flusso UniEmens - Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente.

Contributi volontari - Versamento dei contributi volontari relativi al 2° trimestre 2021 mediante gli appositi bollettini rilasciati dall’Inps.

Libro unico

del lavoro

Adempimento - Termine entro il quale effettuare le scritturazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro con riferimento al mese precedente.

Dottori

Commercialisti

Contributi - Termine di versamento della 1ª o unica rata dei contributi minimi 2021.

5 per mille

Regolarizzazione - Termine entro il quale gli enti, che non hanno assolto, in tutto o in parte, entro i termini di scadenza, gli adempimenti richiesti per l’ammissione al 5 per mille, possono presentare le domande di iscrizione ed effettuare le relative integrazioni documentali, versando contestualmente la sanzione di € 250,00.

 CHAMACI !

Nota1

  • Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo (art. 2963, c. 3 C.C.).
  • L’art. 18, c. 1 D. Lgs. 9.07.1997, n. 241 prevede che i versamenti che scadono di sabato o di giorno festivo sono tempestivi se effettuati il 1° giorno lavorativo successivo.
  • I termini di presentazione e di trasmissione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d’ufficio al 1° giorno feriale successivo (art. 2, c. 9 D.P.R. 322/1998).
  • Gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrate da articolazioni del Ministero dell’Economia e delle Finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al 1° giorno lavorativo successivo [art. 7, c. 2, lett. l) D.L. 13.05.2011, n. 70].

 

 


Stampa   Email

Iscriviti alla nostra Newsletter, niente spam ma solo informazioni utili per la Tua Azienda (Finanziamenti a Fondo Perduto, Credito Agevolato, Bandi, Agevolazioni Fiscali e molto altro).

Valore non valido
Valore non valido
Valore non valido