DICEMBRE 2022 SOMMARIO |
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Pag. 1 |
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Questo mese lo Studio svolge per i propri clienti questi adempimenti E' un Tuo obbligo ma puoi affidarti a noi : |
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Pag. 14 |
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Bonus Formazione 4.0:
Molte aziende stanno ottenendo il Rimborso del 50/70 per cento del costo del lavoro dei dipendenti che hanno avuto formazione lavorativa anche interna, ossia dal titolare stesso.
Se hai dipendenti non puoi perdere questa opportunità. Chiamaci !
Bonus 3000 tremila euro dipendenti 2022:
Entro il 31 dicembre 2022 la Tua azienda potrà erogare sino a 3.000 euro per ogni dipendente a titolo di sostegno e calmierazione delle bollette energetiche di casa SENZA TASSAZIONE NE’ ONERI CONTRIBUTIVI.
Molte aziende stanno erogando tale sostegno, che spesso è anche un premio per il buon lavoro svolto dai Tuoi collaboratori, con l’enorme vantaggio che alla Tua azienda non costa 1 euro di più della somma che deciderai di erogare ai Tuoi dipendenti; in pratica lo Stato rinuncia a tasse e contributi se aiuti i dipendenti.
Credito di imposta per acquisto di beni strumentali 2022:
l’acquisto di beni strumentali interconnessi 4.0 godono di un credito pari al 40%, ma anche i beni strumentali normali ottengono in automatico i seguenti crediti:
Credito d’imposta acquisto beni strumentali per beni “ordinari” (non indicati negli allegati A e B, L. 232/2016) |
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Soggetti |
Imprese e professionisti |
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Oggetto |
Beni materiali strumentali nuovi “ordinari” |
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Beni immateriali “ordinari” |
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Periodo acquisizione beni |
16.11.2020-31.12.2021 (31.12.2022 se al 31.12.2021 è pagato almeno il 20% di acconto) |
1.01.2022-31.12.2022 (30.06.2023 se al 31.12.2022 è pagato almeno il 20% di acconto) |
Chiamaci per chiarimenti allo 049 613584
DETRAZIONE IVA CON ALIQUOTA PIÙ ELEVATA |
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La comunicazione delle operazioni transfrontaliere errata o mancante è soggetta a specifica sanzione per la quale è possibile effettuare il ravvedimento operoso. |
Tavola |
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Sanzioni ridotte per ravvedimento operoso |
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Esempio |
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Calcolo della sanzione |
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La misura del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi si differenzia in base al momento di effettuazione, che segue il principio della competenza temporale. È tuttavia possibile fruire del bonus previsto per l’anno precedente nel caso in cui si effettui la prenotazione, ossia si effettui l’ordine (che deve essere accettato dal fornitore) e sia avvenuto il pagamento di acconti, in misura pari almeno al 20% del costo di acquisto, entro il 31.12 dell’anno precedente. Considerando che, salvo proroghe, l’agevolazione in relazione a beni generici non sussisterà più dal 1.01.2023 e quella prevista per i beni “Industria 4.0” dalla medesima data si ridurrà, sia per i beni materiali sia per quelli immateriali, è opportuno effettuare le necessarie valutazioni entro il 31.12.2022. |
Credito d’imposta acquisto beni strumentali per beni “ordinari” (non indicati negli allegati A e B, L. 232/2016) |
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Soggetti |
Imprese e professionisti |
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Oggetto |
Beni materiali strumentali nuovi “ordinari” |
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Beni immateriali “ordinari” |
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Periodo acquisizione beni |
16.11.2020-31.12.2021 (31.12.2022 se al 31.12.2021 è pagato almeno il 20% di acconto) |
1.01.2022-31.12.2022 (30.06.2023 se al 31.12.2022 è pagato almeno il 20% di acconto) |
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Agevolazione |
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6% |
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Limiti per i beni |
Materiali |
€ 2.000.000 |
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Immateriali |
€ 1.000.000 |
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Modalità di utilizzo |
Esclusivamente in compensazione nel modello F24 |
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Codici tributo |
6935 |
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Inizio utilizzo |
Dall’anno di entrata in funzione dei beni |
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Rateazione |
3 rate |
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Comunicazione al MISE |
NO |
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Annotazione in fattura e negli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati (esempio: DDT) |
SI, con il riferimento normativo |
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Recapture |
Per esportazione o cessione nei 2 anni successivi (salvo sostituzione) |
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Cumulabilità |
Sì |
Credito d’imposta beni strumentali entro il 31.12.2022 (segue) |
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Costo di acquisto |
Credito d’imposta “Industria 4.0” |
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Soggetti |
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Imprese |
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Oggetto |
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Beni materiali 4.0 |
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Beni immateriali 4.0 |
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Periodo di acquisizione |
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16.12.2020-31.12.2022 |
1.01.2023-31.12.2025 |
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16.11.2020-31.12.2021 (o 30.06.20221 se al 31.12.2021 è pagato almeno il 20% di acconto) |
1.01.2022-31.12.2022 (o 30.06.2023 se al 31.12.2022 è pagato almeno il 20% di acconto) |
1.01.2023- 31.12.2025 (o 30.06.2026 se al 31.12.2025 è pagato almeno il 20% di acconto) |
1.01.2023- 31.12.2023 (o 30.06.2024 se al 31.12.2023 è pagato almeno il 20% di acconto) |
1.01.2024- 31.12.2024 (o 30.06.2025 se al 31.12.2024 è pagato almeno il 20% di acconto) |
1.01.2025- 31.12.2025 (o 30.06.2026 se al 31.12.2025 è pagato almeno il 20% di acconto) |
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Agevolazione |
Beni materiali |
Fino a € 2.500.000 |
50% |
40% |
20% |
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Oltre € 2.500.000 e fino a € 10.000.000 |
30% |
20% |
10% |
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Oltre € 10.000.000 e fino a € 20.000.000 |
10% |
10% |
5% |
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Oltre € 20.000.000 e fino a € 50.000.000 |
- |
- |
5%2 |
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Beni immateriali |
Fino a € 1.000.000 |
20% |
50% |
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20% |
15% |
10% |
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Oltre € 1.000.000 |
- |
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- |
- |
- |
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Modalità di utilizzo |
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Esclusivamente in compensazione nel modello F24 |
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Codici tributo |
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6936 beni materiali |
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6937 beni immateriali |
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Inizio utilizzo |
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Dall’anno dell’interconnessione |
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Mancata interconnessione |
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Agevolazione come per il credito d’imposta per beni generici, con recupero della differenza dal periodo dell’interconnessione |
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Rateazione |
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3 rate |
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Perizia |
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Beni con costo unitario superiore a € 300.000 |
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Tecnica asseverata |
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Comunicazione al MISE |
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Sì |
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Annotazione in fattura e negli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati (esempio: DDT) |
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Sì, con il riferimento normativo |
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Recapture |
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Per esportazione o cessione a terzi nei 2 anni successivi (salvo sostituzione) |
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Cumulabilità |
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Sì |
La sentenza n. 209/2022 della Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della disciplina Imu in materia di abitazione principale, nella parte in cui definisce i requisiti di residenza anagrafica e dimora abituale non solo per il possessore dell’immobile, ma anche per i componenti del nucleo familiare. La qualifica di abitazione principale ai fini Imu si verifica, pertanto, in base alla sola sussistenza dei requisiti della dimora abituale e residenza anagrafica del possessore. È stato dichiarato incostituzionale anche il passaggio normativo relativo alla scelta dell’unico immobile da qualificare come abitazione principale per i componenti del nucleo familiare con residenza anagrafica e dimora abituale in immobili differenti situati nello stesso Comune. Inoltre, i coniugi che vivono in 2 Comuni diversi possono beneficiare dell’esenzione dall’Imu, poiché, diversamente, risulterebbero discriminate le persone coniugate o civilmente unite rispetto alle persone meramente conviventi. L’esenzione può riguardare anche le case nello stesso Comune, a condizione che si dimostri il requisito della dimora abituale. Dalla sentenza non deriva la possibilità indiscriminata di attribuire la qualifica di abitazione principale per le seconde case, mancando in questa circostanza il requisito della residenza e/o della dimora abituale di uno dei due coniugi; sarà cura dei Comuni verificare il requisito della dimora abituale consultando i dati relativi alla somministrazione delle utenze. Di conseguenza, molti contribuenti potranno procedere a chiedere il rimborso di quanto versato anche se sono comunque fatte salve le situazioni già definite, per decorrenza dei termini decadenziali per il rimborso o per il ricorso, o in caso di sentenza passata in giudicato. |
ISTANZA DI RIMBORSO |
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ALTRE SITUAZIONI |
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Esempio |
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Istanza di rimborso IMU Chiamaci |
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Trattamento fiscale omaggi natalizi
In occasione delle festività natalizie si ripropone il trattamento fiscale relativo agli omaggi. In particolare, per i beni non costituenti oggetto dell’attività propria non è possibile detrarre l’Iva sugli acquisti, salvo che il loro costo unitario non sia superiore a € 50,00, poichè qualificati spese di rappresentanza. L’art. 19-bis 1, lett. f) del D.P.R. n. 633/1972 prevede l’indetraibilità dell’Iva assolta sugli acquisti di alimenti e bevande, salvo che i medesimi siano effettuati nell’ambito dell’attività propria dell’impresa, ovvero di somministrazioni in mense scolastiche, aziendali o interaziendali o mediante distributori automatici collocati in locali dell’impresa. Tale disposizione limitativa non si applica per gli acquisti di alimenti e bevande, di valore unitario non superiore a € 50,00, destinati a essere ceduti a titolo gratuito, per i quali è da applicare, invece, la disposizione di cui alla lett. h) del medesimo articolo in materia di spese di rappresentanza, che prevede la detraibilità dell’imposta. |
Beni non rientranti nell’attività propria |
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Cedenti |
Destinatario dell’omaggio |
Iva |
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Deducibilità del costo |
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Acquisto |
Cessione |
Irpef/Ires |
Irap |
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Imprese |
Clienti e/o fornitori |
Costo unitario non superiore a € 50,00 |
Iva detraibile (anche alimenti e bevande) |
Operazione esclusa da Iva |
Intero importo nel limite di € 50,00
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Costo unitario superiore a € 50,00 |
Iva indetraibile |
Deducibile nel periodo di sostenimento se rispondente ai criteri di inerenza (costo superiore a
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Dipendenti |
--- |
Iva indetraibile |
Intero importo nell’esercizio
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Indeducibilità2-4 |
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Lavoratori autonomi |
Clienti e/o Fornitori |
Costo unitario non superiore a € 50,00 |
Iva detraibile (anche alimenti e bevande) |
Operazione esclusa da Iva3 |
1% dei compensi percepiti nel periodo d’imposta
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1% dei compensi percepiti nel periodo d’imposta1 |
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Costo unitario superiore a € 50,00 |
Iva indetraibile |
Operazione esclusa da Iva |
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Dipendenti |
--- |
Intero importo nell’esercizio
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Indeducibilità4 |
Note |
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Beni rientranti nell’attività propria |
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Destinatario dell’omaggio |
Iva |
Deducibilità del costo |
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Acquisto |
Cessione |
Irpef/Ires |
Irap |
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Clienti/ Fornitori |
Iva detraibile1 |
Operazione imponibile Iva
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Intero importo nell’esercizio
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Dipendenti |
Intero importo nell’esercizio
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Indeducibilità3 |
Note |
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Si propone una tavola per il calcolo dell’acconto Iva, mediante il metodo storico, previsionale e alternativo, da versare entro il 27.12 di ogni anno, mediante F24 con i codici tributo:
Nel caso di utilizzo del metodo previsionale si deve stimare l’importo delle fatture da emettere e da ricevere entro fine anno con sufficienti margini di sicurezza, per non incorrere nella sanzione amministrativa prevista in caso di insufficiente versamento dell’acconto (30% dell’importo non versato). |
ANNO |
2022 |
Ditta |
Alfa S.r.l. |
Metodo di calcolo |
Acconto Iva |
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Contribuenti mensili |
Contribuenti trimestrali |
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Metodo storico |
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Versamento Iva per il mese di dicembre dell’anno precedente |
€ |
5.500,00 |
+ |
Versamento Iva a saldo o per il 4° trimestre dell’anno precedente |
€ |
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+ |
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Acconto Iva versato l’anno |
€ |
4.150,00 |
= |
Acconto Iva versato l’anno |
€ |
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= |
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Totale |
€ |
9.650,00 |
x |
Totale |
€ |
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x |
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Percentuale di acconto |
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88% |
= |
Percentuale di acconto |
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88% |
= |
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Acconto dovuto |
€ |
8.492,00 |
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Acconto dovuto |
€ |
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Metodo previsionale |
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Versamento Iva previsto in sede di liquidazione per il mese di dicembre dell’anno precedente |
€ |
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x |
Versamento Iva previsto in sede di liquidazione per il saldo o il 4° trimestre dell’anno in corso |
€ |
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x |
|||
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Percentuale di acconto |
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88% |
= |
Percentuale di acconto |
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88% |
= |
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Acconto dovuto |
€ |
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Acconto dovuto |
€ |
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Metodo alternativo
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Liquidazione straordinaria al 20.12 dell’anno in corso (Iva su vendite - Iva su acquisti ± credito/debito |
€ |
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x |
Liquidazione straordinaria al 20.12 dell’anno in corso (Iva su vendite - Iva su acquisti ± credito/debito |
€ |
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x |
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Percentuale di acconto |
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100% |
= |
Percentuale di acconto |
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100% |
= |
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Acconto dovuto |
€ |
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Acconto dovuto |
€ |
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Contribuenti mensili con contabilità presso terzi |
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Versamento Iva per il mese di dicembre dell’anno in corso (su movimenti di novembre) |
€ |
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x |
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Percentuale di acconto |
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66% |
= |
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Acconto dovuto |
€ |
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Importo minimo |
L’acconto Iva non è dovuto se risulta inferiore a € 103,29. |
Scomputo dell’acconto |
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Il versamento dell’Imu può essere effettuato mediante modello F24 ovvero tramite apposito bollettino postale per le persone fisiche; esclusivamente mediante modello F24 con modalità telematiche per i soggetti titolari di partita Iva. Il pagamento deve essere arrotondato all’euro. Si presenta un foglio per il calcolo dell’Imu relativo agli immobili di civile abitazione diversi dall’abitazione principale. Nel caso proposto trattasi di abitazione a disposizione. |
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Si propone una tavola riassuntiva delle procedure per la compilazione del registro beni ammortizzabili. La società, gli enti e gli imprenditori commerciali devono compilare il registro dei beni ammortizzabili entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi, quest’anno il 30.11.2022. Il registro deve essere tenuto ai sensi dell’art. 2219 c.c. “secondo le norme di un’ordinata contabilità, senza spazi in bianco, senza interlinee e senza trasporti in margine. Non vi si possono fare abrasioni e, se è necessaria qualche cancellazione, questa deve eseguirsi in modo che le parole cancellate siano leggibili”. Si ricorda che il decreto Crescita ha modificato il c-4 quater dell’art. 7 del D.L. 10.06.1994, n. 357, estendendone l’applicazione, finora limitata ai soli registri Iva acquisti e vendite, alla tenuta di qualsiasi registro contabile. Ora, la disposizione normativa stabilisce che la tenuta di qualsiasi registro contabile (quindi, non solo i registri Iva) con sistemi elettronici su qualsiasi supporto è, in ogni caso, considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge, se in sede di accesso, ispezione o verifica gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e sono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti e in loro presenza. |
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Si presenta una scheda di raccolta dei dati relativi all’invio delle dichiarazioni fiscali. |
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L’elenco dei soggetti sottoposti a split payment è pubblicato dal Dipartimento delle Finanze entro il 20.10 di ciascun anno, con effetti a valere per l’anno successivo. Il MEF ha pubblicato gli elenchi per l’anno 2023 dei soggetti tenuti all’applicazione del meccanismo dello split payment (scissione dei pagamenti) aggiornati al 20.10.2022. |
APPOSITI ELENCHI |
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Per assicurare certezza giuridica ai soggetti coinvolti nelle anzidette operazioni, l’espressa individuazione dei soggetti per i cui acquisti trova applicazione tale meccanismo è effettuata dal Ministero dell’Economia con appositi elenchi, l’inclusione nei quali determina un effetto costitutivo. |
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Il Ministero dell’Economia ha pubblicato gli elenchi validi, per l’anno 2023, dei soggetti tenuti all’applicazione del meccanismo di scissione dei pagamenti. |
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Non sono incluse negli elenchi le amministrazioni pubbliche, comunque tenute all’applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti e per le quali è possibile fare riferimento all’elenco (c.d. elenco IPA) pubblicato sul sito dell’Indice delle pubbliche amministrazioni (www.indicepa.gov.it). |
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Si riepilogano gli adempimenti relativi all’istituzione e alla tenuta del libro giornale, del libro inventari e dei registri obbligatori ai fini delle imposte dirette e dell’Iva, soggetti alla sola formalità di numerazione progressiva delle pagine. In particolare, l’art. 2215 c.c. non prevede l’obbligo della bollatura e della vidimazione del libro giornale e del libro degli inventari. Restano, invece, soggetti all’obbligo di bollatura i libri sociali obbligatori previsti dall’art. 2421 c.c. e ogni altro libro o registro per i quali l’obbligo della bollatura è previsto da norme speciali. La formulazione degli articoli 39 del D.P.R. 26.10.1972, n. 633 e 22 del D.P.R. 29.09.1973, n. 600 esclude l’obbligo della bollatura per i registri previsti dalle norme fiscali. Anche per tali registri sussiste l’obbligo della numerazione progressiva delle pagine che li compongono. L’imposta di bollo è dovuta anche in assenza di stampa dei registri fiscali tenuti con modalità elettronica. |
Tavola riepilogativa |
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Specifiche formalità iniziali per scritture contabili |
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I contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente, volontari o dovuti in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali, alle forme di previdenza complementare (escluso il Tfr), sono deducibili, ai sensi dell’art. 10 Tuir, dal reddito complessivo per un importo non superiore a € 5.164,57. Per la parte dei contributi versati che non hanno fruito della deduzione, compresi quelli eccedenti il suddetto ammontare, il contribuente comunica alla forma pensionistica complementare, entro il 31.12 dell’anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento, ovvero se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione, l’importo non dedotto o che non sarà dedotto nella dichiarazione dei redditi. La comunicazione deve essere resa dalla persona per la quale è aperta la posizione previdenziale e, pertanto, anche dal familiare a carico. In tal caso, nella comunicazione deve indicarsi che l’ammontare complessivo delle somme non dedotte dall’iscritto non sono state dedotte neanche dal soggetto di cui è a carico. Nel caso in cui il soggetto interessato non abbia comunicato al fondo pensione l’ammontare dei contributi non dedotti, sarà soggetta a tassazione anche la parte riconducibile agli importi non dedotti. |
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COMUNICAZIONE CONTRIBUTI NON DEDOTTI (art. 8, cc. 4, 5 e 6 D. Lgs. n. 252/2005)
Cognome: ................................................................... Nome: ................................................................................. Codice fiscale: ............................................................ Sesso: .................... Data di nascita: ................................. Comune (Stato estero) di nascita: ........................................................................ Provincia: ................................. Indirizzo di residenza: ........................................................................................... C.A.P.: .....................................
Comune di residenza: .......................................................... Provincia: ............... Tel.: ......................................... E-mail: ………………………………………………………….
sotto la propria responsabilità che, della complessiva somma versata al Fondo, pari a ........................................, nell’anno ........................, l’importo di € ......................................... non è stato portato in deduzione in sede di dichiarazione dei redditi.
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SCADENZARIO |
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Scad. 2022 |
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Tributo Contributo |
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1BDescrizione |
Giovedì 15 dicembre |
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Iva |
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Registrazione - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo. |
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Registrazione - Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta, per effetto dell’equiparazione tra scontrino e ricevuta, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate, con unica registrazione, nel registro dei corrispettivi entro oggi. |
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Fattura cumulativa - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un’unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all’effettuazione delle operazioni. |
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Operazioni con l’estero - Per le operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute, dal 1.07.2022, verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, gli operatori Iva residenti trasmettono i dati all’Agenzia delle Entrate utilizzando il formato xml previsto per la fattura elettronica e inviando i file al Sistema di interscambio secondo le regole di compilazione previste dalle specifiche tecniche allegate al provvedimento 30.04.2018. Ne consegue che la trasmissione delle fatture attive verso i soggetti non stabiliti in Italia dovrà avvenire entro i termini legislativamente fissati per l’emissione delle fatture (in linea generale, 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione o il diverso termine stabilito da specifiche disposizioni come le fatture differite) mentre quella riferita alle fatture passive ricevute da cedente o prestatore estero dovrà essere effettuata entro il 15° giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione stessa. |
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Associazioni sportive dilettantistiche |
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Registrazioni - Le associazioni sportive dilettantistiche che fruiscono dell’opzione di cui all’art. 1 L. 398/1991 devono effettuare l’annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell’esercizio dell’attività commerciale, con riferimento al mese precedente. |
Venerdì 16 dicembre |
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Imposte dirette |
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Versamento ritenute - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni, su altri redditi di capitale e in relazione ad appalti e subappalti. Entro tale termine deve essere effettuato anche il versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d’imposta se di importo pari o superiore a € 500,00 (art. 1, c. 36 L. 232/2016), nonché il versamento delle ritenute operate in relazione alle locazioni brevi (artt. 4, cc. 1/5-bis e 6 D.L. 50/2017). |
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Credito d’imposta ricerca e sviluppo - Termine per il riversamento, salvo proroga, del credito d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo in unica soluzione o come 1ª rata (D.L. 146/2021). |
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Iva |
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Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l’eventuale imposta a debito. |
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Contabilità presso terzi - Termine ultimo di cui si possono avvalere i contribuenti mensili, che affidano a terzi la tenuta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d’imposta relativi al mese di novembre 2022, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di ottobre 2022. |
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Associazioni e società sportive |
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Ripresa versamenti sospesi - Termine di versamento della 20ª rata di ritenute, Iva, contributi previdenziali e assistenziali in scadenza dal 1.01 al 28.02.2021 per associazioni e società sportive (art. 1, cc. 36-37 L. 178/2020). La L. 234/2021 ha previsto la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e versamenti fiscali, contributivi e dei premi Inail dal 1.01.2022 al 30.04.2022 (la L. 34/2022, di conversione del D.L. 17/2022, ha prorogato al 31.07.2022 i termini di sospensione dei versamenti fiscali e contributivi previsti dalla legge di Bilancio 2022, compresi quelli in scadenza nel periodo 1.05.2022-31.07.2022. I versamenti possono essere effettuati, in unica soluzione o come 1ª rata, entro il 31.08.2022). La L. 91/2022, di conversione del D.L. 50/2022, ha ulteriormente prorogato i termini di sospensione fino al 30.11.2022: i versamenti possono essere effettuati in unica soluzione, entro il 16.12.2022. |
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Imu |
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Saldo - Termine ultimo per provvedere al versamento del saldo Imu dovuto per il 2022. Per gli enti non commerciali scade il termine per il versamento della seconda rata dell’imposta dovuta per l’anno in corso, pari al 50% dell’imposta complessivamente corrisposta per l’anno precedente. |
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Sospensione versamenti per Covid |
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Ripresa - Versamento della 24ª rata (di massimo 24) del 50% degli importi sospesi da marzo a maggio 2020 (D.L. 34/2020, D.L. 104/2020). |
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Imposta sugli intrattenimenti |
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Versamento - Versamento dell’imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente. |
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Imposta sulle transazioni finanziarie |
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Versamento - Termine di versamento dell’imposta sulle transazioni finanziarie dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari poste in essere nel mese precedente (Tobin Tax). |
Scad. 2022 |
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Tributo Contributo |
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1BDescrizione |
Venerdì 16 dicembre (segue) |
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Inps |
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Contributi previdenziali e assistenziali - Versamento dei contributi relativi al mese precedente, compresa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante modello F24. |
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Contributi Gestione Separata - Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente. |
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Gestione ex-Enpals - Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono provvedere al versamento, mediante modello F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente. |
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Agricoltura - Le aziende che impiegano manodopera agricola devono versare i contributi previdenziali ed assistenziali per gli operai a tempo determinato e indeterminato, relativamente al 2° trimestre 2022. |
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Rivalutazione del Tfr |
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Versamento - Termine di versamento dell’acconto (nella misura del 90%) dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione del Tfr. |
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Ragionieri commercialisti |
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Contributi - Termine di versamento della 7ª rata dei contributi 2022. |
Lunedì 19 dicembre |
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Revisori enti locali |
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Iscrizione nell’elenco - Il termine di presentazione delle domande di iscrizione nonché delle domande dirette a mantenere l’iscrizione nell’elenco è fissato perentoriamente entro e non oltre le ore 12:00 del 19.12.2022. |
Martedì 20 dicembre |
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Imposte dirette |
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Ritenute condominio - Termine di versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d’imposta sui corrispettivi dovuti all’appaltatore, qualora l’ammontare delle ritenute operate mensilmente sia inferiore a € 500 (art. 1, c. 36 L. 232/2016). |
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Iva |
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Acconto - Liquidazione straordinaria per versamento acconto Iva relativo all’anno 2022. |
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Dottori commercialisti |
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Versamento - Termine di versamento della rata unica o della 1a rata delle eccedenze contributive 2022. |
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Conai |
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Denuncia - Termine di presentazione al Conai della denuncia riferita al mese precedente. |
Mercoledì 21 dicembre |
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Crediti d’imposta prodotti energetici |
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Cessione - Termine per la comunicazione all’Agenzia delle Entrate della cessione dei crediti d’imposta per i prodotti energetici previsti a favore degli esercenti l’attività di pesca (per il 2° trimestre 2022) e degli esercenti attività agricola e della pesca (per il 3° trimestre 2022) [provv. Ag. Entrate 6.10.2022]. |
Domenica1 25 dicembre |
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Iva |
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Elenchi Intrastat - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente. |
Martedì 27 dicembre |
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Iva |
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Acconto - Termine di versamento dell’acconto Iva relativo all’anno 2022. |
Venerdì 30 dicembre |
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Imposte dirette |
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Mod. Redditi 2022 - Per le persone decedute successivamente al 28.02.2022 scade il termine di versamento delle imposte da parte degli eredi. |
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Mod. Redditi 2022 - Termine di presentazione in posta della dichiarazione dei redditi da parte degli eredi delle persone decedute dal 1.03.2022 al 30.06.2022. |
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Imposta di registro |
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Contratti di locazione - Termine ultimo per versare l’imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi e alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca. |
Sabato 31 dicembre |
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Imposte dirette |
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Intermediari di commercio con collaboratori - Presentazione, o invio della comunicazione, ai relativi committenti, preponenti o mandanti della dichiarazione dell’utilizzo in via continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi, al fine di poter beneficiare della ritenuta ridotta. Il D. Lgs. 21.11.2014, n. 175 ha previsto che la predetta comunicazione debba essere spedita a mezzo PEC e non abbia scadenza, mantenendo la sua validità fino a revoca o perdita dei requisiti da parte dell’intermediario. |
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Crediti d’imposta prodotti energetici - I crediti d’imposta sui prodotti energetici relativi al 1° e 2° trimestre 2022 devono essere utilizzati dal beneficiario o dal cessionario entro il 31.12.2022 (D.L. 4/2022, D.L. 17/2022, D.L. 21/2022). |
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Iva |
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Fattura differita - Emissione e annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente. |
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Registrazione, fatturazione - Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni svolte nel mese. |
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Enti non commerciali - Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte. |
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Regime IOSS - Termine di presentazione della dichiarazione Iva e di versamento dell’Iva in relazione al mese precedente per i soggetti che hanno aderito al regime IOSS. |